CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2024
319.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 80

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), relatrice, ricorda che la XII Commissione avvia l'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, per le parti di competenza (C. 1660), ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).
  Precisa che si tratta di un testo complesso, composto da 29 articoli, e che la sua relazione si concentrerà sulle sole disposizioni che riguardano materie di interesse della Commissione Affari sociali. In tal senso, rileva che l'articolo 9 introduce alcune modifiche al codice penale, volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle Pag. 81persone anziane. Più nel dettaglio, il comma 1 incide sull'articolo 640 del codice penale (rubricato «Truffa»), prevedendo la soppressione del numero 2-bis, secondo comma, relativo all'aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. All'età avanzata della vittima del reato di truffa, infatti, era attribuito rilievo mediante il rinvio a tale circostanza aggravante comune.
  Contestualmente, il comma 1 della disposizione in esame prevede l'introduzione di un nuovo terzo comma dell'articolo 640 del codice penale, recante una specifica ipotesi di truffa aggravata, nonché un corrispondente inasprimento del trattamento sanzionatorio. Si prevede, infatti, la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 700 a euro 3.000.
  Rileva che al comma 2 è prevista l'introduzione della lettera f.1) nell'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale, finalizzata a includere la nuova fattispecie di truffa aggravata nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
  Osserva, poi, che l'articolo 12 modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale, rendendo facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore a un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Si prevede, inoltre, che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.
  Segnala, quindi, che l'articolo 13, introduce delle modifiche all'articolo 600-octies del codice penale, relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio. In particolare, il comma 1, lettera a), incide sul primo comma dell'articolo 600-octies del codice penale, prevedendo che sia punito l'impiego nell'accattonaggio di minori fino ai sedici anni di età (non più fino ai quattordici anni) e innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni di reclusione, in luogo dei tre anni attualmente previsti come massimo edittale. La successiva lettera b) interviene sul secondo comma dell'articolo 600-octies del codice penale, introducendo quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato l'induzione all'accattonaggio, in aggiunta alle condotte, già previste dal secondo comma, di chi organizzi, si avvalga o favorisca, ai fini di profitto, l'altrui accattonaggio.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.
C. 1737 Battilocchio.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice, intervenendo da remoto, fa presente che la proposta di legge C. 1737 Battilocchio, recante «Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane», sulla quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissione Affari costituzionali, si compone di cinque articoli.
  Rileva che, in base all'articolo 1, la Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane. Evidenzia come la relazione illustrativa specifichi che al 24 giugno 2014 risale il tragico episodio che ha visto come protagonista la piccola Fortuna Loffredo, deceduta dopo essere precipitata dall'ottavo piano di un palazzo situato nel Parco Verde di Caivano. Sottolinea, quindi, che l'obiettivo dell'istituzione della Giornata nazionale in oggetto è quello di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie.
  Precisa, inoltre, che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui Pag. 82alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e non costituisce pertanto festività nazionale.
  Rileva, altresì, che con l'articolo 2 vengono disciplinate le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, prevedendosi che, in tale occasione, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti del Terzo settore e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle peculiarità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo. Tali attività sono finalizzate anche a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico delle periferie urbane e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree periferiche degradate.
  Ai sensi dell'articolo 3, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Infine, esprime l'auspicio che la proposta di legge in oggetto contribuisca a consolidare l'attenzione del Parlamento su un tema così centrale per il dibattito pubblico, orientando l'azione del Governo e prendendo coscienza dell'esistenza di teorie, quale quella delle «finestre rotte», che evidenziano come anche un singolo atto di vandalismo possa innescare, se non vi si pone rimedio, una spirale di degrado urbano diffuso.

  Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) ritiene che l'espressione del parere sul provvedimento in esame costituisca l'occasione appropriata per stimolare una riflessione di carattere generale. Ricorda, in proposito, l'esistenza di alcune proposte di legge afferenti alle aree interne e alle zone montane le quali meriterebbero pari attenzione e impegno da parte del legislatore.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità.
C. 1741 Schlein, C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1846 Quartini, C. 1850 Bonetti e C. 1865 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2024.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, comunica che venerdì 7 giugno, alla scadenza del termine, sono state presentate 30 proposte emendative alla proposta di legge C. 1741 (vedi allegato). Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono da considerare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano relativi «ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione».
  Ciò premesso, e tenuto conto delle materie trattate da tutte le proposte di legge abbinate, comunica che sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Faraone 3.01, che reca una delega al Governo per l'adozione del modello Disabled Advanced Medical AssistancePag. 83 – D.A.M.A.; l'articolo aggiuntivo Quartini 3.02, recante disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa; l'articolo aggiuntivo Quartini 3.03, volto a introdurre disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie; l'articolo aggiuntivo Quartini 3.07, volto a modificare il decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di nomina dei direttori generali, amministrativi e sanitari; l'articolo aggiuntivo Zanella 3.08, che reca disposizioni concernenti la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale.
  Fa presente che eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 16 della giornata odierna.
  Ricordando che la proposta di legge in esame è calendarizzata per la discussione in Assemblea a partire da lunedì 17 giugno 2024, si rivolge, in particolare, al relatore Furfaro, richiamando la recente pubblicazione del decreto-legge n. 73 del 2024, alcune disposizioni del quale vertono su materie trattate dalla proposta di legge. Pertanto, anche a nome del presidente Cappellacci, si domanda se non sia il caso di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge per concentrarsi, in questa fase, sul decreto-legge e sugli emendamenti da presentare ad esso nel corso dell'iter di conversione, trattandosi di un provvedimento già in vigore.
  Ritiene che una tale scelta consentirebbe di ottimizzare il lavoro della Commissione e di procedere con leale spirito di collaborazione, essendosi peraltro conclusa la campagna elettorale svolta per le recenti elezioni europee e amministrative.

  Marco FURFARO (PD-IDP), relatore, esprimendo apprezzamento per il suggerimento avanzato, rassicura la presidenza sul fatto che il provvedimento in esame non è stato presentato per mero calcolo elettorale bensì per difendere la sanità pubblica. Ricordando che l'opposizione ha richiesto e ottenuto la procedura di urgenza, ritiene che in Commissione si possa lavorare parallelamente rispetto al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73, presentato presso l'altro ramo del Parlamento. Rileva, peraltro, che i due provvedimenti divergono sensibilmente in alcune parti, soprattutto in quanto la proposta di legge C. 1741 si concentra sul tema del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, configurando un determinato rapporto tra la spesa sanitaria e il prodotto interno lordo. Ritiene, pertanto, che occorra procedere al seguito dell'esame della proposta di legge in esame, ferma restando la disponibilità del proprio gruppo a collaborare lealmente con la maggioranza e con il Governo.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 11 giugno 2024.

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
Emendamenti C. 433-555-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.