CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2024
319.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 84

ALLEGATO

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 Schlein, C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1846 Quartini, C. 1850 Bonetti e C. 1865 Zanella.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità)

  1. La presente legge reca disposizioni per garantire l'adeguamento e la continuità del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in misura congrua a dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione, al fine dell'erogazione effettiva delle prestazioni di assistenza, prevenzione e cura universale per tutti i cittadini, in particolare per gli anziani e le persone non autosufficienti, in maniera uniforme nel territorio nazionale.
01.01. Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dall'anno 2024 e sostituire le parole da: è incrementato fino alla fine del periodo con le seguenti: è almeno pari al 6,7 per cento del prodotto interno lordo nominale per l'anno 2025, al 7 per cento per l'anno 2026, al 7,3 per cento per l'anno 2027 e al 7,5 per cento a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 4.2, secondo periodo, premettere le parole: Fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico,;

   b) all'articolo 2, sopprimere il comma 2;

   c) all'articolo 3, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio economico;

   d) all'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: la differenza con le seguenti: un ammontare non superiore alla differenza;

   e) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Con la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sono annualmente quantificate le ulteriori risorse necessarie ad assicurare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
  2. Al fine di assicurare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, come individuate ai sensi del comma 1, la legge di bilancio provvede annualmente a ridurre in maniera lineare le spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.
1.1. Il Relatore Furfaro.

Pag. 85

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dall'anno 2024, aggiungere le seguenti: al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, di garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo,.
1.2. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dal medesimo anno di cui al precedente periodo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è in ogni caso aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico anticiclico, contraddistinto da una riduzione del prodotto interno lordo.
1.3. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: assistenziali aggiungere le seguenti: , sanitarie e socio-sanitarie.
1.4. Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 34, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ambientali, socioeconomici e culturali; inoltre, attribuisce un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie».
1.5. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede ad aggiornare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, anche al fine di eliminare le prestazioni sanitarie obsolete. Per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al presente comma, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 400 milioni di euro annui a valere sull'incremento di cui all'articolo 1 della presente legge.
  2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede altresì alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, assicurando che, Pag. 86per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni indicatori e parametri siano fissi e altri variabili.
  3. Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.
  4. All'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25 per 100.000 abitanti.
1.01. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 2.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare e di personale convenzionato, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale come incrementato all'articolo 1 della presente legge. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei criteri definiti dal medesimo decreto e tenendo conto delle effettive carenze delle diverse regioni.
2.1. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale Pag. 87degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, e in coerenza con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera e territoriale.
2.2. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Al fine di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per ciascun triennio contrattuale, al fine di adeguare le retribuzioni ai livelli europei e di incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2.3. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

ART. 3.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 3.
(Misure straordinarie e urgenti per la riduzione delle liste d'attesa)

  1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero previste nell'Allegato B annesso al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, di seguito denominato «Piano», presso le strutture pubbliche ed entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 50.000 euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata o una struttura sanitaria privata autorizzata con applicazione della tariffa prevista per una prestazione analoga in una struttura sanitaria pubblica.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il centro unico di prenotazione (CUP) non registri disponibilità per le prestazioni di cui al medesimo comma 1 presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i termini previsti dal Piano, propone all'assistito di effettuare le visite specialistiche o le prestazioni strumentali o in regime di ricovero previste nel citato Allegato B annesso al Piano tramite il ricorso all'attività libero-professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata ovvero, in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, recante definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e province autonome adeguano la propria normativa in materia di sistemi CUP al fine di inserire le strutture e le prestazioni sanitarie previste dagli accordi di cui al comma 3 nelle agende di prenotazione.
  5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il medesimo termine di Pag. 88cui al comma 4, le regioni e le province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
  6. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, l'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa pubblica una relazione trimestrale concernente gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sulla riduzione delle liste di attesa, sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
  7. Ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di cui al presente articolo e per consentire alle aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del medesimo articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025. Tale somma è ripartita tra le regioni e le province autonome sulla base dei dati sul rispettivo numero di prestazioni in lista di attesa forniti dall'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3-bis.
(Armonizzazione dei sistemi CUP nell'ambito di bacini territoriali omogenei)

  1. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime e uniformi a livello nazionale, nonché per rendere possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e per modalità di accesso differenziati, nell'ambito di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 2 opera un solo CUP unificato avente le caratteristiche individuate dalle linee guida nazionali per il sistema CUP.
  2. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico, del numero e della tipologia di strutture sanitarie pubbliche nonché private accreditate e autorizzate e, entro i successivi novanta giorni, provvede alla riorganizzazione dei rispettivi CUP.
3.1. Bonetti, D'Alessio.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3.2. Schullian, Gebhard, Steger.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al fine di garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa, che non devono essere superiori a quelli recati dal PNGLA, nonché di favorire una migliore programmazione e trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono un sistema di prenotazione unico regionale, ovvero, qualora necessario, per aree intraregionali territorialmente omogenee dal punto di vista demografico nonché del numero e della tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strutturePag. 89 pubbliche e dalle strutture accreditate presenti nel territorio di competenza;.
3.3. Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o per aree infraregionali territorialmente omogenee da un punto di vista demografico e per il numero e la tipologia delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate nonché.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) assicurano la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile, la totale visibilità nonché l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria, da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali, non consentendo in alcun modo l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
3.4. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o per aree infraregionali territorialmente omogenee da un punto di vista demografico e per il numero e la tipologia delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate nonché e aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, è esclusivamente centralizzata, unica e regionale e comprende sia l'attività erogata a carico del Servizio sanitario regionale sia l'attività libero-professionale intramuraria.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Non è consentita l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
3.5. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
3.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentito esclusivamente nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.
3.7. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Pag. 90

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.8. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) pubblicizzano, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il quadro generale concernente la situazione delle liste di attesa e aggiornano in tempo reale nel proprio sito internet istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione prevista nel PNGLA in ciascuna azienda sanitaria locale.
3.9. Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti e, in ogni caso, per le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale è attivo, esclusivamente, il centro unico di prenotazione regionale al quale deve essere fatto apposito rinvio.
3.10. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo nonché la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile e l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria, consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
3.11. Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo per l'adozione del modello Disabled Advanced Medical Assistance – D.A.M.A.)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate a implementare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, nelle aziende sanitarie locali e provinciali e in tutte le unità operative e servizi ospedalieri, il modello di accoglienza medica ospedaliera Disabled Advanced Medical Assistance (D.A.M.A.), al fine di migliorare l'accesso e la qualità delle cure sanitarie per le persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) assicurare un approccio personalizzato e integrato nel percorso di diagnosi, Pag. 91trattamento e assistenza, che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria, intesa come condizione che include disabilità intellettive di vario grado e disabilità neuromotorie che comportano significative limitazioni funzionali, richiedendo assistenza specializzata continua e integrata nel contesto sanitario;

   b) prevedere, al fine di garantire un'assistenza capillare e continuativa, la possibilità di attivare il servizio D.A.M.A. nelle unità operative, ambulatoriali e ospedaliere del territorio nazionale, da effettuarsi tramite l'elaborazione di percorsi dedicati specificamente all'accoglienza e al trattamento di persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria;

   c) promuovere la formazione specifica del personale medico e paramedico, nonché degli operatori sanitari coinvolti, per garantire un'adeguata assistenza a questa categoria di pazienti;

   d) integrare nel sistema sanitario nazionale modalità di accesso semplificate, evitando attese prolungate e accessi impropri al pronto soccorso;

   e) favorire l'uso di tecnologie informatiche per la gestione dei dati clinici e la facilitazione della comunicazione tra le varie unità operative coinvolte.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi si sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora le predette Commissioni esprimano indirizzi e il Governo non intenda uniformarsi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta di almeno un terzo dei componenti anche di una sola Commissione parlamentare competente, è tenuto a illustrarne le ragioni. Decorso il predetto termine di quaranta giorni, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza di pareri.
  3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro un anno dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
  4. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante corrispondente compensazione con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
  5. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.
  6. Il Ministero della salute provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, al monitoraggio dell'implementazione, dell'efficacia e dei risultati ottenuti dall'applicazione del modello D.A.M.A. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero della salute trasmette alle Camere una relazione annuale contenente le risultanze derivanti dalle attività di cui al periodo precedente.
3.01. Faraone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)

  1. Nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogatePag. 92 dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.
  2. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

   a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

   b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

  3. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefìci e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei princìpi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.
  4. L'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.
  5. Le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. I datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione né possono ricevere benefìci o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati.
  6. Sono vietate le campagne pubblicitarie di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e di polizze di assicurazione sanitarie che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.
  7. L'anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008, è pubblica, è integralmente consultabile da chiunque nel sito internet istituzionale del Ministero della salute e reca gli statuti, i bilanci e ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alla tipologia dei propri iscritti, al numero e alla tipologia dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alla tipologia delle prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale e altre tipologie.
  8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei benefìci e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei Pag. 93LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai predetti princìpi e criteri.
  9. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3.02. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

  1. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. Il decreto adottato ai sensi del comma 1 in particolare definisce:

   a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

    1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

    2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

    3) gli esiti delle attività ispettive;

   b) un piano di controlli ove siano indicati:

    1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

    2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

    3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

    4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

   c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controlloPag. 94 nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

   d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

   e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
3.03. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento del personale medico e infermieristico)

  1. Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono disporre il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al relativo corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgere con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medesimi medici specializzandi svolgano le proprie mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite.
  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  3. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «anche per gli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni dal 2022 al 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  5. Il personale medico che, al 30 aprile 2024, abbia maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 30 aprile 2024, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, compresi i servizi del numero di emergenza sanitaria «118», almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, purché in possesso di un diploma di specializzazione, anche in Pag. 95altra disciplina, e dell'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale.
  6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale» sono soppresse e le parole: «8 ore settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «10 ore settimanali».
3.04. Bonetti, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure a favore del personale operante nei servizi di pronto soccorso)

  1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, all'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di complessivi 200 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità e, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 400 milioni di euro annui, di cui 120 milioni di euro per la dirigenza medica e 280 milioni di euro per il personale del comparto sanità».
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la lettera d) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunta la seguente:

   «d-bis) personale della dirigenza medica e del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso».

  3. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. I contratti collettivi nazionali del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata individuano i giorni aggiuntivi di ferie da riconoscere al personale dei servizi di emergenza-urgenza»;

   b) all'articolo 11, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contratti collettivi nazionali del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata prevedono la possibilità per il personale dei servizi di emergenza-urgenza di età superiore a sessant'anni di essere escluso dall'obbligo di effettuare lavoro notturno».
3.05. Bonetti, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assistenza territoriale)

  1. Al fine di garantire un'efficace e adeguata assistenza territoriale nonché l'attuazione integrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, con particolare riguardo alla realizzazione delle case della comunità, dell'assistenza domiciliare, degli ospedali di comunità e della telemedicina, nonché per rispondere alla necessità di una dotazione adeguata di personale sanitario multidisciplinare da impegnare nell'assistenza territoriale, tramite assunzioni di personale a tempo indeterminato, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge è incrementato ulteriormente di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.Pag. 96
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato incrementato, in misura corrispondente, dalle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5.
  3. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse nonché le forme di controllo sull'utilizzo delle risorse assegnate.
3.06. Zanella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari)

  1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;

    2) la lettera c) è abrogata;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;

    4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;

    5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;

    6) al comma 7-quater, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «40 punti»;

    7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «60 punti»;

    8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;

   b) all'articolo 2:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due Pag. 97volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;

   d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti».

  2. Per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ove compatibili, anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa. Per l'istituzione della commissione di valutazione sono sorteggiati i direttori di struttura complessa titolari dell'incarico di direttore di distretto.
3.07. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)

  1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitarioPag. 98 nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 20 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.08. Zanella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)

  1. Nelle more della previsione di adeguati incrementi tariffari e dei relativi finanziamenti, al fine di assicurare i più ampi e innovativi livelli essenziali di assistenza sanitaria, evitando disparità assistenziali in danno dei cittadini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il termine perentorio, in ogni caso non superiore a ulteriori trenta giorni, dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023.
3.09. Bonetti, D'Alessio.