CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2024
319.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 11 giugno 2024.Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
C. 433-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 433-A, recante «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora».

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) segnala come le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

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  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.
C. 1803 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il testo del disegno di legge C. 1803, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008».
  In qualità di relatore, rammenta che il richiamato Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995. Sottolinea che il testo è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse. Segnala che alla Convenzione di Barcellona, cui ad oggi aderiscono 22 Paesi, si ricollegano 7 Protocolli aggiuntivi finalizzati a completarne il portato giuridico e ad assicurarne la concreta applicazione. Rileva che, ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione – che impegna le Parti contraenti a promuovere una gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo – nel 2008 è stato elaborato il Protocollo in esame (l'ultimo dei sette Protocolli citati), che ha lo scopo di creare un quadro normativo comune per favorire ed implementare effettivamente tale gestione integrata, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali. Lo sviluppo sostenibile delle zone costiere è perseguito attraverso una pianificazione razionale delle attività, capace di conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente, puntando quindi a preservare le zone costiere per le future generazioni, a favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, ad assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, a prevenire e a ridurre gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine a conseguire la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.
  Per quanto attiene allo specifico contenuto del Protocollo, ricorda che si articola in sette parti e, complessivamente, in 40 articoli. In particolare, la Parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate (articolo 2), all'ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo (articolo 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (articolo 4), agli obiettivi (articolo 5) e ai principi generali di gestione (articolo 6). La Parte II individua precipuamente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (articolo 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (articolo 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele addizionali per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13). La Parte III riguarda gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere, invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (articolo 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (articolo 17) e strategie, piani e programmi nazionali (articolo 18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (articolo 21). Ulteriori articoli (da 22 a 24, Parte IV) si riferiscono ai Pag. 7particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione. Di rilievo sono anche le Parti V e VI, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative. In conclusione, la Parte VII reca le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (articolo 34) e con gli Stati e le organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (articolo 35).
  Passando al contenuto del disegno di legge, fa presente che si compone di 4 articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che, ai sensi del terzo comma, agli eventuali oneri derivanti dall'adozione di misure economiche, finanziarie e/o fiscali destinate all'attuazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere nonché al sostegno di iniziative locali e regionali in materia di gestione integrata delle stesse (di cui all'articolo 21 del Protocollo) si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Con riguardo invece al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 61/2024: disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
C. 1854 Governo.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Difesa, il disegno di legge C. 1854, di conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante «Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate».

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, rileva come il decreto-legge in conversione, che interviene principalmente allo scopo di disciplinare alcuni aspetti relativi allo svolgimento dell'attività a carattere sindacale tra militari, si componga di 5 articoli, suddivisi in 2 capi.
  Fa presente quindi che il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, reca disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM). In particolare, l'articolo 1 contiene disposizioni in materia di distacchi e di permessi sindacali retribuiti al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale tra militari. Più nel dettaglio, il comma 1 prevede che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari siano riconosciuti, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, di cui all'articolo 1480 del Codice dell'ordinamento militare, distacchi e permessi retribuiti, nella misura di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annuaPag. 8 di permesso retribuito ogni due unità di personale. Il comma 2 interviene sulla ripartizione di tali distacchi e permessi, prevedendo che siano ripartiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) con metodo proporzionale sulla base della rappresentatività calcolata in conformità ai criteri fissati dall'articolo 1478 dello stesso Codice. Al comma 3 viene inoltre stabilito che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, secondo i medesimi criteri di ripartizione fissati dal comma precedente, è consentito usufruire delle ore di permesso nella misura di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento, fatto salvo il rispetto dell'articolo 1480, comma 14, del Codice dell'ordinamento militare. Tale norma, a sua volta, dispone l'equiparazione dei permessi sindacali al servizio e prevede che i permessi siano autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio. Al comma 4, infine, vengono individuati gli oneri complessivi del provvedimento nella cifra di 6.717.474,00 euro per il 2024 e viene individuata la modalità di copertura. Passando a descrivere l'articolo 2, evidenzia che si tratta di una disposizione che modifica la disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari riducendo le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478 del Codice dell'ordinamento militare di 2 punti percentuali per il triennio 2022-2024 e di 1 punto percentuale per il triennio negoziale 2025-2027. Rileva poi che il Capo II, composto dai restanti articoli, reca disposizioni urgenti in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle forze armate. Più in particolare, l'articolo 3 incrementa il Fondo Risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2024, al fine di premiare la produttività del personale civile del Ministero, che garantisce il necessario supporto al buon funzionamento delle Forze Armate nonché lo svolgimento di molteplici attività essenziali a cui è preordinata la Difesa. L'articolo 4 dispone un incremento delle autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, aumentando, da 1.000.000 euro a 7.650.000 euro, il relativo importo. Fa presente che tale aumento risulta giustificato dalla necessità di adeguare la copertura finanziaria alle previsioni del cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel Limited Partnership Agreement (LPA), in cui l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 milioni per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire 1'80% della contribuzione totale. L'articolo 5 reca, infine, le disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento. È stabilito che il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto-legge è dunque in vigore dal 10 maggio 2024.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto dei principi costituzionali, evidenzia che il Capo I del decreto-legge, che contiene norme urgenti in materia di esercizio del diritto sindacale dei militari, si può ricondurre agli articoli 39 e 52, terzo comma, della Costituzione concernenti, rispettivamente, il diritto di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare. In merito, rammenta che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, che vietava ai militari la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale, riconoscendo invece la legittimità di tali associazioni e rinviando ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento. La Corte, nella stessa pronuncia, ha peraltro confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475 nella parte in cui stabilisce il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, «divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da Pag. 9militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse».
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il decreto-legge in conversione, nei primi tre articoli, interviene sulla materia «difesa e forze armate», che l'articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Segnala poi che l'articolo 4, riguardante disposizioni urgenti in materia di investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, oltre che alla già menzionata materia «difesa e forze armate». Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, avverte che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, la proposta di legge C. 741 e abbinata, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità».

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che la il Comitato pareri esamina la proposta di legge C. 741, recante «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità», alla quale è abbinata la proposta C. 1509, nel testo risultante dall'approvazione di alcuni emendamenti da parte della Commissione Affari sociali, rilevando che la proposta si pone l'obiettivo di adottare una politica di prevenzione e di contrasto dell'obesità, per rispondere alle esigenze dei cittadini che soffrono di questa patologia o che sono a rischio di contrarla. Avverte che a seguito dell'esame in sede referente la proposta consta di 6 articoli. In particolare, evidenzia che l'articolo 1 enuncia i princìpi e le finalità del progetto di legge statuendo che esso detta i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari ed il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da questa patologia. Viene poi stabilito che l'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, è una malattia cronica, progressiva e recidivante. L'articolo 2 prevede che, al fine di garantire equità ed accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscano delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale. L'articolo 3, comma 1, prevede l'inserimento della patologia dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità – PNC ai fini della sua prevenzione e cura. Ricorda che tale Piano è contenuto nell'Accordo tra Stato e regioni del 15 settembre 2016, ed è stato dunque adottato con il pieno coinvolgimento degli enti interessati, essendo volto ad armonizzare a livello nazionale le attività e gli interventi, a risorse disponibili e invariate degli enti territoriali, inerenti l'assistenza alla cronicità delle malattie riconosciute come croniche, per garantirne durata e integrazione tra i diversi servizi sanitari e sociali, promuovendone l'unitarietà di approccio, orientato ai criteri di più efficiente organizzazione e universalità di tale assistenza centrata sulla persona. A seguito dell'inserimento dell'obesità nel Piano, in base al comma 2 Regioni e Province autonome sono tenute a predisporre, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari territoriali, nel rispetto del suddetto PNC, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare tale malattia cronica. Più in dettaglio, ai sensi del comma 3, gli interventi devono essere così indirizzati: alla Pag. 10prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile e delle relative complicanze, nonché al miglioramento della cura delle persone con obesità (lettera a); al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità fino almeno ai sei mesi di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido, e favorendo la formazione dei professionisti sanitari (lettera b); alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali (lettera c); ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative (lettera d); alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti (lettera e); a promuovere, nel rispetto dell'autonomia delle predette istituzioni scolastiche, iniziative didattiche extracurriculari per lo svolgimento di attività sportive, ed iniziative volte a rendere consapevoli le studentesse e gli studenti sull'importanza di un corretto stile di vita (lettera f); alla diffusione, mediante campagne di informazione permanenti, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole «semplici ed efficaci» per un corretto stile di vita (lettera g); all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e del sovrappeso (lettera h); alla formazione e aggiornamento in materia di obesità e sovrappeso degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità (lettera i); alla realizzazione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità, attraverso l'integrazione dei centri di riferimento regionali per la cura dell'obesità con la chirurgia bariatrica e la medicina territoriale (lettera l); alla garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici (lettera m). L'articolo 4, comma 1, prevede l'istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), presso il Ministero della salute (comma 1). Il comma 2 prevede che l'OSO sia composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, con compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana, operando con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della salute, con proprio decreto, è chiamato a definire annualmente gli obiettivi dell'OSO, stabilendo la presentazione annuale alle Camere, da parte dello stesso, di una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'Osservatorio e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di obesità (così dispongono i commi 3 e 4). Evidenzia poi che l'articolo 5 attribuisce al Ministero della salute il compito di individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione, oltre a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. L'articolo 6, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Passando alla descrizione dei profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda segnatamente il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge attiene sia all'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili Pag. 11e sociali, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione – che a quello della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.
  Rammenta che, come evidenziato dalla documentazione predisposta dal Servizio studi, con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni la Corte costituzionale ha sottolineato che la competenza statale concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni medesime e solo in circostanze eccezionali può spingersi alla diretta erogazione di provvidenze o gestione di sovvenzioni (sentenza n. 192/2017). La determinazione degli standard, in particolare, deve essere garantita, con carattere di generalità, «per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 231/2017). La Corte ha affrontato anche il tema della partecipazione delle regioni alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (in ambito sanitario LEA), affermando, con la sentenza n. 88 del 2003, la necessaria partecipazione degli enti territoriali all'individuazione di tali livelli. Successivamente, la sentenza n. 134 del 2006 ha ribadito che lo Stato non può disciplinare i livelli essenziali in violazione del principio di leale collaborazione, sostituendo all'intesa un mero parere della Conferenza Stato-regioni. Per quanto riguarda i LEA aggiuntivi rispetto a quelli fissati a livello nazionale, la giurisprudenza costituzionale ne ha ammesso l'implementazione da parte regionale, purché essi non siano in contrasto con il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanza pubblica.
  Ricorda poi che in materia di tutela della salute la Corte costituzionale si è adoperata per distinguere le norme espressione di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale. In tal senso, la sentenza n. 181 del 2006 sottolinea come alla norma statale spetti di prescrivere criteri ed obiettivi, mentre a quella regionale di individuare gli strumenti concreti per raggiungere quegli stessi obiettivi.
  Ciò premesso, ritiene che il Comitato potrebbe invitare la Commissione Affari sociali a valutare l'opportunità di prevedere che l'inserimento dell'obesità nel Piano nazionale delle cronicità avvenga con una procedura che consenta il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, attraverso l'intesa o, come avvenuto per l'adozione del medesimo Piano, attraverso l'accordo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole, con una osservazione (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.
C. 1794.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, la proposta di legge C. 1794, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante «Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico».

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, ricorda che il provvedimento consta di 15 articoli, modificati nel corso dell'esame in sede referente. In particolare, rileva che l'articolo 1, comma 1, elenca le finalità alla base del provvedimento, tra cui: promuovere la qualificazione professionale delle Pag. 12imprese agromeccaniche come fornitrici di servizi agromeccanici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004; certificare la tracciabilità dei servizi prestati; tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche; favorire l'uso delle macchine agricole per lavori di carattere ambientale, di tutela e manutenzione del territorio, di riqualificazione delle aree urbane, di gestione dei comprensori periurbani e di prevenzione del rischio idrogeologico; disciplinare i requisiti di sicurezza e la certificazione delle competenze nell'uso delle tecnologie agromeccaniche; semplificazione amministrativa per le imprese interessate dal provvedimento. L'articolo 2 reca invece le definizioni di: «attività agromeccanica», consistente in una delle attività descritte dal sopra citato articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004; di «impresa agromeccanica», ossia l'impresa, costituita in forma individuale o societaria, comprese le cooperative e i consorzi tra imprese, che svolge in regime di prevalenza economica l'attività agromeccanica.
  Evidenzia che l'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, che è a sua volta suddiviso in sezioni istituite in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presso l'assessorato regionale o provinciale competente per materia. L'articolo 4 indica poi come soggetti titolari della facoltà di iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche iscritte presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il codice ATECO 01.61.00 (Attività di supporto alla produzione vegetale).
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di certificazione delle prestazioni, stabilendo che le imprese agromeccaniche professionali rilasciano una certificazione avente valore legale delle prestazioni eseguite. L'articolo 6 interviene invece in materia di capacità professionale e formazione del responsabile tecnico, di cui le imprese agromeccaniche devono disporre per potersi iscrivere all'Albo, mentre l'articolo 7 disciplina i requisiti organizzativi e strutturali delle stesse imprese.
  Fa presente che l'articolo 8 disciplina la procedura per l'iscrizione all'Albo, nonché i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso. È stabilita, altresì, la revisione dell'Albo ogni tre anni. Inoltre è prevista la procedura per il ricorso avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dall'Albo. L'articolo 9 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano eseguono annualmente un controllo a campione, costituito da una verifica documentale e una verifica presso l'impresa. In caso di irregolarità, sono disposte prescrizioni a cui l'impresa deve adeguarsi nel termine perentorio di 45 giorni, salvo una proroga di ulteriori 15 giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative documentate. In mancanza di adeguamento la regione o la provincia autonoma trasmette le risultanze delle verifiche al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la cancellazione dell'impresa dall'Albo.
  L'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – al fine di coinvolgere le imprese iscritte all'Albo nelle azioni di prevenzione idrogeologica, manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale – pubblicano sui propri siti istituzionali bandi per agevolare l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e a una maggiore sicurezza per gli operatori, informazioni sui tipi di intervento a loro dedicati e specifici criteri per la concessione di benefici economici. Per altro verso, l'articolo 11 estende anche agli imprenditori agromeccanici la disciplina – di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 – prevista per gli imprenditori agricoli in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
  Fa presente che, ai sensi dell'articolo 12, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – sono stabiliti, in particolare, i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo. L'articolo 13 prevede le condizioni per l'iscrizione all'Albo Pag. 13da parte delle imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno due anni.
  Segnala poi che l'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 15 dispone infine la clausola di salvaguardia. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni contenute nel provvedimento in esame compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di «professioni» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  In proposito, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto che in tale materia, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale, si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (così ad esempio la sentenza n. 98 del 2013). In conformità a questo orientamento, poi, la sentenza n. 228 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una legge regionale in materia di clownterapia che disciplinava la figura professionale del clown di corsia, prevedendo tra le altre cose l'istituzione di un apposito registro. Al riguardo, sottolinea che comunque l'articolo 12, comma 1, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione della legge. Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.