CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2024
319.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 14

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1803, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008»;

   rilevato che:

    il Protocollo rientra nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, sottoscritta a Barcellona nel 1976 e modificata nel 1995;

    nello specifico, il Protocollo, composto da 40 articoli, è finalizzato a creare un quadro normativo comune per favorire e implementare la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali;

    il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 4 articoli, relativi all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 61/2024: disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1854, di conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante «Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate»;

   rilevato che:

    il decreto-legge interviene principalmente allo scopo di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale per i militari;

    in particolare, il Capo I del provvedimento disciplina la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, intervenendo sulla materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per gli iscritti a queste associazioni e apportando modifiche al regime transitorio in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari;

    il Capo II del decreto-legge contiene disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza del personale del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate, in particolare incrementando il Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e incrementando le autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, al fine di dar seguito a un impegno assunto dal nostro Paese a livello internazionale;

    le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono rinvenibili nell'esigenza di garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale tra militari e assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia «difesa e forze armate», che l'articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che – per quanto attiene segnatamente agli investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund – alla materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione;

  per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

   le disposizioni del decreto-legge relative all'esercizio del diritto sindacale dei militari rimandano al contenuto degli articoli 39 e 52, terzo comma, della Costituzione concernenti, rispettivamente, il diritto di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare;

   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, ha dichiarato l'illegittimitàPag. 16 costituzionale delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare che vietavano ai militari la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale, rendendo conseguentemente tali associazioni legittime e rinviando ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 741, recante «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità», nel testo risultante dall'esame svolto dalla Commissione Affari sociali, alla quale è abbinata la proposta C. 1509;

   rilevato che:

    la proposta, che si pone l'obiettivo di adottare una politica di prevenzione e di contrasto dell'obesità, per rispondere alle esigenze dei cittadini che soffrono di questa patologia o che sono a rischio di contrarla, consta di 6 articoli;

    in particolare, l'articolo 1 enuncia i princìpi e le finalità del progetto di legge; l'articolo 2 prevede che, al fine di garantire equità ed accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscano delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale;

    l'articolo 3 prevede l'inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 15 settembre 2016; conseguentemente, le regioni e le province autonome dovranno predisporre, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari territoriali, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità perseguendo una serie di finalità esplicitate dallo stesso articolo 3;

    l'articolo 4 istituisce presso il Ministero della Salute l'Osservatorio per lo studio dell'obesità e demanda al Ministero il compito di individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione; l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   la proposta di legge attiene sia all'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) che a quello della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

   la Corte costituzionale ha affrontato il tema della partecipazione delle regioni alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario (LEA) affermando, con la sentenza n. 88 del 2003, la necessaria partecipazione degli enti territoriali all'individuazione di tali livelli; successivamente, la sentenza n. 134 del 2006 ha ribadito che lo Stato non può disciplinare i livelli essenziali in violazione del principio di leale collaborazione, sostituendo all'intesa un mero parere della Conferenza Stato-regioni;

   in materia di tutela della salute la Corte costituzionale si è adoperata per distinguere le norme espressione di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale. In tal senso, la sentenza n. 181 del 2006 sottolinea come alla norma statalePag. 18 spetti di prescrivere criteri ed obiettivi, mentre a quella regionale di individuare gli strumenti concreti per raggiungere quegli stessi obiettivi;

   nonostante il richiamato intreccio di competenze legislative, l'articolo 3 del provvedimento inserisce l'obesità nel Piano nazionale delle cronicità, contenuto in un accordo tra Stato e Regioni e Provincie autonome, senza il necessario coinvolgimento degli enti interessati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:

    valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'inserimento dell'obesità nel Piano nazionale delle cronicità, previsto dall'articolo 3 del provvedimento, avvenga con una procedura che consenta il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, attraverso l'intesa o, come avvenuto per l'adozione del medesimo Piano, l'accordo.

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ALLEGATO 4

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1794, recante «Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico»;

   rilevato che:

    la proposta di legge, che consta di 15 articoli ed è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione, reca, all'articolo 1, le finalità del provvedimento e, all'articolo 2, le definizioni di «attività agromeccanica» e di «impresa agromeccanica»;

    agli articoli da 3 a 7, viene istituito l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, sono indicati i soggetti titolari della facoltà di iscrizione all'Albo, sono introdotte disposizioni in materia di certificazione delle prestazioni, di capacità professionale e formazione del responsabile tecnico e sono regolamentati i requisiti organizzativi e strutturali delle suddette imprese;

    l'articolo 8 disciplina la procedura per l'iscrizione all'Albo, nonché i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso e l'articolo 9 stabilisce i controlli che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono eseguire, nonché le procedure da attivare in caso di riscontrate irregolarità;

    l'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuino una serie di pubblicazioni sui propri siti istituzionali e l'articolo 11 estende anche agli imprenditori agromeccanici la disciplina prevista per gli imprenditori agricoli in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;

    l'articolo 12 dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti, in particolare, i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo, mentre l'articolo 13 prevede le condizioni per l'iscrizione all'Albo da parte delle imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno due anni;

    infine, l'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 15 la clausola di salvaguardia, per cui le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni della proposta di legge compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni della proposta di legge appaiono prevalentemente riconducibili alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di «professioni» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

   la giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto che in tale materia, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale, si giustifica una uniforme Pag. 20regolamentazione sul piano nazionale (così ad esempio la sentenza n. 98 del 2013);

   in conformità a questo orientamento, la sentenza n. 228 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una legge regionale in materia di clownterapia che disciplinava la figura professionale del clown di corsia, prevedendo tra le altre cose l'istituzione di un apposito registro;

   al riguardo, l'articolo 12, comma 1, della proposta di legge prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione della legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.