SEDE REFERENTE
Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.
La seduta comincia alle 14.
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Seguito esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 maggio 2024.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.
Ricorda che nella seduta di ieri sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative.
Comunica che, alla luce delle richieste di riesame pervenute, le presidenze ritengono di riammettere le seguenti proposte emendative in quanto incidenti su un profilo specifico della sicurezza pubblica, quale quello informatico: Del Barba 23.2, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio l'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva, attribuendole compiti in merito alle informazioni finalizzate al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici; Calderone 23.01, che interviene sulla disciplina dello stato giuridico, della progressione di carriera e dell'avanzamento del personale, proveniente dalle forze armate e dalle forze di polizia in servizio presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Mauri 28.05, che reca una delega al Governo per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo ransomware.
Comunica, inoltre, che sono state presentate dieci proposte subemendative all'emendamento 13.06 (nuova formulazione) (vedi allegato) e che le presidenze ritengono irricevibili le proposte subemendative 0.13.06.1 Magi e 0.13.06.2 Sportiello in quanto, rispettivamente, soppressiva e interamente sostitutiva dell'emendamento del Governo e quindi prive della natura accessoria che caratterizza i subemendamenti, i quali possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamentoPag. 9 al quale si riferiscono o in un ambito strettamente connesso.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli esiti dei ricorsi in merito alle dichiarazioni di inammissibilità, si rammarica per la mancata riammissione delle proposte emendative 8.04, che istituisce un fondo nazionale destinati agli inquilini morosi incolpevoli, e 8.05, che incrementa il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, presentate da rappresentanti del proprio gruppo, nell'ambito del contrasto all'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, nonché di altre proposte emendative presentate da altri Gruppi dell'opposizione sulla medesima materia.
Sottolinea come entrambe tali proposte emendative siano attinenti all'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, evidenziando come l'articolo 8 del provvedimento in esame preveda procedure acceleratorie dei procedimenti esecutivi di sfratto e di sgombero. Evidenzia, inoltre, come, a seguito delle procedure di sfratto degli inquilini morosi, anche incolpevoli, i Comuni dovranno riallocare interi nuclei familiari, compresi soggetti disabili, persone anziani e minori.
Si domanda, pertanto, come il Governo e la maggioranza ritengano di porre rimedio a tali situazioni senza prevedere, nel provvedimento in esame, lo stanziamento di alcuna risorsa finanziaria a favore dei Comuni e considerando che i Comuni non avranno a disposizione fondi per la morosità incolpevole e non potranno godere di maggiori risorse nell'ambito del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, che in qualche modo supportavano economicamente i soggetti in difficoltà. Esprime perplessità circa la mancata preoccupazione da parte del Ministro dell'interno su tali profili.
Auspica che i correttivi contenuti nelle proposte emendative presentate dal suo Gruppo vengano presi con la dovuta considerazione dalla maggioranza e dal Governo.
Ciro MASCHIO, presidente, sottolineando che l'oggetto delle proposte emendative a cui fa riferimento l'onorevole D'Orso è di sicuro interesse, precisa che, pur essendo stato adottato un criterio abbastanza ampio per il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, sono state ritenute inammissibili tutte le proposte emendative contenenti misure economiche volte a mitigare situazioni di disagio sociale con finalità solo indiretta di tutela della sicurezza.
Avverte, quindi, che, come concordato nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, la seduta odierna è dedicata alla discussione sul complesso delle proposte emendative.
Matteo MAURI (PD-IDP), auspicando che nella discussione dei singoli emendamenti si possano approfondire le specifiche questioni sollevate dal provvedimento in esame, in questa sede ritiene opportuno svolgere delle considerazioni preliminari di carattere generale relative all'assenza di risorse per rispondere alle varie emergenze segnalate dal disegno di legge. La scelta di non dotare le misure proposte di adeguati strumenti finanziari – analoga a quella assunta nel recente disegno di legge sulla cybersicurezza – rende anche in questo caso inattuabili le proposte del Governo volte ad affrontare il delicato tema della sicurezza, sia urbana che pubblica.
Rileva inoltre che il provvedimento riprende, in ben otto articoli, il contenuto specifico di altrettanti articoli del decreto-legge n. 113 del 2018, cosiddetto «Decreto Salvini», circostanza che potrebbe ascriversi alla consapevolezza di dover correggere il precedente intervento normativo oppure alla semplice constatazione che il Governo non è in grado di affrontare tematiche diverse.
In ogni caso, non aver stanziato risorse finanziarie riduce il testo ad un inutile spot preelettorale, che non può far altro che introdurre nuove fattispecie penali incriminatrici o incrementare le pene previste per fattispecie già vigenti.
Richiama il contenuto di emendamenti proposti dal suo gruppo volti a migliorare concretamente, e senza strumentalizzazioni, i principali aspetti del disegno di legge. In questo senso, taluni interventi finanziari proposti nei citati emendamenti Pag. 10rispondono all'esigenza di affrontare i temi del trattamento economico del personale delle forze dell'ordine, del rinnovo dei contratti di lavoro, del pagamento degli arretrati, dell'adeguamento all'inflazione e delle nuove assunzioni.
Per altro verso, segnala che, se in generale le misure del disegno di legge rispondono a esigenze di propaganda politica del Governo, ve ne sono alcune che, in assenza di risorse, si rivelano semplicemente inutili, mentre altre addirittura pericolose, limitando fortemente le libertà individuali. A titolo esemplificativo evidenzia come la modifica della fattispecie relativa al cosiddetto «reato di blocco stradale», apportata dall'articolo 11, attenti volontariamente alla libera espressione del dissenso. Analogamente, l'incriminazione della condotta di resistenza passiva, nelle carceri o nei centri di permanenza per i rimpatri, recata agli articoli 18 e 19, rappresenta una gravissima stortura, emblematica del tentativo in atto di limitare fortemente le libertà personali nel Paese.
In conclusione, osserva che, in base alle disposizioni del disegno di legge in esame, anche Gandhi sarebbe passibile di arresto, e auspica un ripensamento soprattutto da parte delle forze politiche di maggioranza che in passato hanno fatto della libertà la propria bandiera.
Infine, valutando positivamente la decisione delle Presidenze di dichiarare inammissibili alcune proposte emendative presentate da deputati di maggioranza, che avrebbero peggiorato le già inaccettabili disposizioni del disegno di legge, rinvia alla fase di esame dei singoli emendamenti le proprie considerazioni su ulteriori profili di criticità del provvedimento.
Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente in primo luogo di essersi domandato nella giornata di ieri, in vista dei previsti interventi odierni sul complesso delle proposte emendative, quale tra i diversi termini del vocabolario italiano – incostituzionale, reazionario, repressivo, liberticida – fosse il più adeguato a esprimere un giudizio complessivo del disegno di legge in esame. Poi, alla luce dell'espressione volgare con cui la Presidente Meloni si è rivolta ieri a un Presidente di regione, si è chiesto se dovesse estendere il novero terminologico, includendovi anche un'altra serie di espressioni. Ritiene che la volgarità vada sempre condannata, a maggior ragione quando vi faccia ricorso un Presidente del Consiglio nello svolgimento della sua funzione, costituendo tale comportamento un fatto gravissimo e un messaggio devastante soprattutto per le giovani generazioni. Dichiarando quindi di astenersi dall'adottare un linguaggio volgare, anche in ragione della sede istituzionale in cui si trova, con riguardo al merito del provvedimento in esame fa presente che esso attua una compressione del diritto di espressione del pensiero sia da parte dei singoli sia in forma associata. Richiama in particolare il contenuto dell'articolo 11 del disegno di legge che trasforma in reato penale, oltretutto con l'aggravante della lettera b) del comma 1, l'impedimento alla libera circolazione su strada, attraverso l'ostruzione della stessa con il proprio corpo, attualmente punito con il pagamento di una sanzione amministrativa. Ipotizza che una norma così repressiva serva al Governo a scopo intimidatorio in previsione del forte disagio sociale e delle conseguenti manifestazioni di protesta che faranno seguito alla prossima manovra di bilancio, destinata a tradursi in una diminuzione della qualità e della quantità dei servizi ai cittadini. Sottolinea a tale proposito che gli interventi in materia di sicurezza, tema cui il Movimento 5 Stelle è molto sensibile, vanno attentamente calibrati, tenendo in conto anche la tutela dei diritti civili individuali e collettivi sanciti dalla Costituzione. Nel far presente che al contrario il disegno di legge in esame non produce alcun rafforzamento della sicurezza, a fronte di una inaccettabile compressione della sfera della libera espressione del pensiero, aggiunge che alcune specifiche norme hanno una funzione esclusivamente propagandistica. A tale proposito, pur concordando sull'esigenza di reprimere il fenomeno, cita la disposizione che punisce le borseggiatrici rom, al prezzo di incarcerare immediatamente anche donne in stato di gravidanza o madri di bambini di età inferiore ai tre anni, con ciò violando Pag. 11gravemente i diritti riconosciuti all'infanzia dalla nostra Costituzione e soprattutto dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nel richiamare i diversi studi scientifici che hanno evidenziato i danni di lungo termine determinati in un bambino dalla permanenza in carcere e dunque in una condizione non relazionale, ritiene che le esigenze legittime di sicurezza siano state declinate in forma grave. Quanto alle disposizioni in materia di occupazione abusiva, nel far presente che il Movimento 5 Stelle è tra i primi a sostenere la necessità di tutela dei diritti di proprietà e dei detenzione legittima degli immobili, ritiene tuttavia che la risposta al problema della casa non possa essere di natura penale. A suo avviso si tratta anche in questo caso di bieca propaganda, considerato oltretutto che non vi saranno tribunali, magistrati e posti in carcere in numero sufficiente a perseguire tali reati. Rileva inoltre il profilo di incostituzionalità della disposizione che consente agli ufficiali di pubblica sicurezza di procedere alla liberazione dell'immobile, senza che vi sia da parte del magistrato il vaglio dell'esistenza o meno del titolo ad una occupazione legittima. Fa quindi presente che si tratta di una norma mal costruita che ha la funzione di occultare l'assenza da parte del Governo di efficaci politiche abitative, che a titolo esemplificativo mettano sul mercato gli 80 mila alloggi pubblici sfitti o prevedano la realizzazione di nuovi immobili. Ribadisce quindi che l'intervento del Governo si muove in un'ottica tutta repressiva, senza alcuna prospettiva di prevenzione dei fenomeni, mancando tanto un'adeguata politica penitenziaria, che metta le nostre strutture carcerarie in linea con la funzione rieducativa e riabilitativa della pena, quanto un efficientamento del sistema giustizia, considerato che ad invarianza di bilancio, e dunque in assenza di potenziamenti in termini di personale e di risorse tecnologiche, gli uffici giudiziari non saranno in grado di gestire i nuovi reati o gli aggravamenti di pena previsti dal disegno di legge. Aggiungendo che manca tanto un'adeguata valorizzazione dei beni confiscati alle mafie quanto un potenziamento del personale che sul territorio contrasti tali fenomeni, rileva l'assenza di qualsiasi politica del lavoro, che a suo avviso costituisce il vero strumento preventivo della commissione di reati. Richiamando i dati forniti da Eurispes e Istat sul peggioramento delle statistiche sul lavoro in Italia nell'ultimo periodo, tanto che il 57 per cento delle famiglie italiane fa fatica ad arrivare a fine mese, rileva come il disagio sociale possa determinare le condizioni per la commissione di reati. Considera inoltre gravissima la disposizione contenuta nell'articolo 23 del disegno di legge, che prevede da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico nei confronti dei servizi segreti la fornitura di assistenza e collaborazione, nonché la trasmissione massiva di informazioni, anche in deroga alle norme in materia di riservatezza e in particolare all'articolo 50 del codice della privacy. Sottolinea che tale gravissima norma va inquadrata nel contesto delle disposizioni del cosiddetto disegno di legge cybersicurezza, che recano rispettivamente deroghe per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale agli obblighi nei confronti dei servizi di informazione per la sicurezza nonché competenze in materia di crittografia, nonché del cosiddetto disegno di legge Butti, che assegna all'Agenzia per l'Italia digitale e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale competenze in materia di intelligenza artificiale. Ritiene che accentrare in capo ad agenzie governative le informazioni relative a tutti cittadini, senza il controllo da parte di un organo terzo, rappresenti una scelta pericolosissima e miope, ipotizzando che il Governo attuale immagini di restare insediato in perpetuo o che, in alternativa, voglia utilizzare tale accentramento per perpetuare la propria posizione in barba alle regole dell'alternanza tipiche dei sistemi democratici. Nel rilevare che tale scelta finirà per danneggiare tutti, aprendo la strada a fenomeni di dossieraggio, aggiunge che il disegno di legge Butti opera in controtendenza rispetto alla scelta spagnola che ha attribuito ad un'autorità garante terza il controllo sugli algoritmi dell'intelligenza artificiale, Pag. 12ritiene che basti l'immagini del capo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sul palco di Fratelli d'Italia con una maglietta di propaganda politica a dimostrare l'incoerenza del sistema che il Governo sta costruendo.
Ciro MASCHIO, presidente, segnala al collega Alfonso Colucci che l'intervento si è protratto oltre i venti minuti previsti dal Regolamento per tale tipologia di intervento. Pur non volendo in questa fase limitare gli interventi, lo invita a concludere.
Alfonso COLUCCI (M5S) conclude il proprio intervento con una richiesta di chiarimenti rivolta alla presidenza. Nel richiamare l'invito ai relatori a valutare i profili di costituzionalità di alcuni articoli aggiuntivi, chiede su quali basi sia stata ritenuta in linea con la Costituzione la proposta emendativa che introduce il reato di integralismo islamico. A suo avviso infatti tale proposta pecca gravemente di incostituzionalità dal momento che qualifica il reato sulla base della condizione soggettiva di chi lo commette.
Devis DORI (AVS) sottolinea come le tempistiche con cui tale provvedimento giunge all'esame delle Commissioni dimostra che vi sono divisioni all'interno della maggioranza sui temi oggetto di tale disegno di legge e, a riprova di tale circostanza, evidenzia come non siano presenti in aula rappresentanti dei gruppi di maggioranza.
Per quanto attiene al merito del provvedimento, rileva come esso si fondi esclusivamente sull'effetto deterrente della pena, tanto che il titolo del provvedimento sarebbe potuto essere «disposizioni in materia di percezione della sicurezza pubblica», e sulla sicurezza a costo zero, come dimostrato dall'ultimo articolo del disegno di legge che prevede la clausola di invarianza finanziaria.
Si domanda se determinati comportamenti, che vengono ricompresi all'interno di nuove fattispecie di reato, destino una preoccupazione sociale talmente elevata da dover essere punite tramite un illecito penale. Si chiede, ancora, se sia realmente necessario prevedere risorse per l'assunzione di nuovi magistrati, come sostenuto dall'onorevole Alfonso Colucci, dato che alcuni dei reati recentemente introdotti non sono stati mai applicati, come ad esempio quello previsto dal decreto-legge sui rave party.
Evidenzia come l'articolo 12, recante modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale, che rende facoltativo il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti delle donne incinte o con figli neonati, intervenga su alcune norme che erano state introdotte nel 1930, poiché al tempo si riteneva che fossero disposizioni di particolare civiltà, mentre nel 2024 tali soggetti non vengono considerati meritevoli di un differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena. Precisa, inoltre, che in Italia vi sono appena dieci madri detenute con altrettanti figli e si domanda quale sia l'emergenza sociale che giustifichi un simile intervento normativo.
Si augura che, poiché vi è una tendenza repressiva nei confronti dei detenuti, in considerazione dell'introduzione del reato di rivolta negli istituti penitenziari, venga accolta la proposta emendativa 28.1, a sua prima firma, volta a conservare, su server riservati, le registrazioni audiovisive effettuate all'interno degli istituti penitenziari per un periodo di almeno sessanta giorni, anche qualora non sia stato avviato un procedimento penale, come invece è attualmente previsto. Osserva, infatti, come tali registrazioni possano essere particolarmente utili soprattutto nei casi di decesso di detenuti inizialmente ricondotti a suicidio, per i quali, pertanto, non viene immediatamente avviato il procedimento penale. Ricorda al riguardo due atti di sindacato ispettivo svolti presso la Commissione Giustizia di sua iniziativa legati a un caso recente di morte in carcere.
Esprime soddisfazione in merito all'esito positivo del vaglio di ammissibilità sulla proposta emendativa 1.02, a sua prima firma, volta a modificare l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, al fine di includere l'utilizzo del saluto romano nella Pag. 13fattispecie di reato di manifestazione fascista. Afferma come tale novella consentirebbe di superare i recenti arresti giurisprudenziali, che non ritengono, sulla base della normativa vigente, che il saluto romano, effettuato nel contesto di una manifestazione o di una riunione pubblica, possa integrare un illecito penale. Sottolinea come i raduni di matrice neofascista, che raccolgono centinaia di persone, destino preoccupazione nella società e chiede che il Governo ne tenga conto nell'esaminare tale proposta emendativa.
Da ultimo, esprime preoccupazione circa la deriva islamofobica di alcune proposte emendative presentate dai gruppi di maggioranza, già criticata nel corso dell'esame del provvedimento recante modifiche al codice del terzo settore, sottolineandone la palese incostituzionalità.
Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sul complesso degli emendamenti, rammenta preliminarmente come, nel corso delle audizioni, i rappresentanti dell'Unione delle Camere penali abbiano affermato che l'intero impianto del provvedimento in discussione è caratterizzato da ampie zone di imprecisione e di oscurità, ovvero da sovrapposizione a norme preesistenti, che ne inficiano l'agevole interpretazione e applicazione. Ricorda, inoltre, come gli stessi rappresentanti dell'UCPI, nella medesima sede, abbiano segnalato i gravissimi profili di incostituzionalità che segnano il disegno di legge, in considerazione della reiterata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità nella determinazione degli aumenti della pena, e dei principi di offensività, di tassatività e determinatezza con riferimento alla introduzione di nuove fattispecie di reato che pericolosamente mirano a punire il modo d'essere del soggetto autore della condotta piuttosto che la condotta medesima.
A suo avviso, tali affermazioni sarebbero già di per sé sufficienti a dimostrare le criticità e le macroscopiche distorsioni contenute in questo provvedimento le cui disposizioni vanno valutate in un contesto d'insieme che, come evidenziato nel corso della sua audizione anche dal professor Giovanni Maria Flick, appare caratterizzato dalla volontà di risolvere con lo strumento penale una serie di situazioni di disagio sociale o di dissenso.
L'unico filo conduttore delle diverse norme contenute nel provvedimento, quindi, appare essere quello della repressione del dissenso sociale e del disagio sociale in quanto vi è una evidente incapacità del Governo nel gestire le problematiche di tipo sociale, anche a causa della mancanza di volontà di investire risorse per risolverle.
Ritiene di assoluta gravità il fatto che per la prima volta nell'epoca repubblicana si intervenga per piegare il diritto penale allo scopo di costruire la fattispecie penale avendo riguardo al suo autore piuttosto che al fatto considerato nella sua portata oggettiva.
Passando all'esame delle singole disposizioni, osserva come l'articolo 1 introduca, in primo luogo, il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Fa presente che il suo gruppo ha presentato una proposta emendativa volta a sopprimere tale articolo, nonché alcuni emendamenti che intervengono sullo stesso in un'ottica di correzione del testo per precisare quanto meno che la condotta debba mettere in pericolo l'incolumità pubblica. Ritiene infatti che tale nuova disposizione sia in contrasto con i principi di determinatezza e tassatività nonché con quello di offensività che dovrebbero sempre caratterizzare il precetto penale. Con riferimento in particolare a tale ultimo principio, ritiene che tale disposizione operi un arretramento della soglia di punibilità addirittura anteriore al tentativo ed evidenzia come non sia possibile punire il «pericolo del pericolo». Qualora tale fattispecie di reato fosse effettivamente introdotta nell'ordinamento penale, a suo avviso, si determinerebbe, quindi, un problema di tenuta del sistema penale stesso.
Ricorda, inoltre, come i soggetti invitati in audizione abbiano criticati anche l'eccessiva vaghezza del nuovo comma dell'articolo 435 del codice penale, introdotto sempre dall'articolo 1 del provvedimento, che, facendo riferimento al compimento di «taluno dei delitti non colposi di cui al titolo VI del libro II del codice penale» di Pag. 14fatto si riferisce a un rilevante numero di delitti.
Con riferimento all'articolo 8, rammenta come la Commissione Giustizia abbia già avviato l'esame di alcune proposte di legge in materia di occupazione arbitraria di immobili e sottolinea come tra tali proposte ve ne fosse anche una a sua firma. Osserva, tuttavia, che l'articolo in esame equipara la condotta di chi sfrutta il bisogno delle persone e quella di una persona che, ad esempio, sia stata sfrattata per morosità. Ritiene che tale disposizione non sia degna di uno Stato civile e auspica che possano essere approvati i diversi emendamenti sul tema del suo gruppo volti a delineare il perimetro della fattispecie di reato, al fine di non colpire coloro che sono sotto sfratto per morosità o per finita locazione.
Altre proposte emendative del suo gruppo sono volte a rendere più chiaro il contenuto del secondo comma del nuovo articolo 634-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 8 in esame, che prevede alcune condotte di cui non si comprendono i contorni, non essendo ad esempio possibile differenziare tra il concorso di reato e la cooperazione nell'occupazione dell'immobile prevista dal testo.
Sottolinea, inoltre, che l'articolo in discussione ha totalmente appaltato alla valutazione della polizia giudiziaria il primo accertamento sulla fondatezza del diritto a rientrare nell'immobile. Ritiene che tale previsione rivesta profili di incostituzionalità e fa presente che il suo gruppo ha presentato una proposta emendativa volta invece a prevedere che il giudice, su richiesta del pubblico ministro, disponga il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato e ne disponga il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica documentale della sussistenza del diritto.
Con riferimento all'articolo 10, che prevede il cosiddetto «DASPO urbano» nei confronti di coloro che risultino denunciati nel corso dei cinque anni precedenti, ritiene che tale disposizione dovrebbe mettere in forte imbarazzo i colleghi di Forza Italia. Osserva, infatti, che sia molto difficile sostenere che, se denunciato, un presidente di Regione non si debba dimettere dal suo incarico fino alla sentenza di cassazione e, al contempo, votare a favore di una siffatta previsione.
Richiama, quindi, i contenuti dell'articolo 12 del disegno di legge, relativo all'esecuzione penale nei confronti delle detenute madri e di donne incinte: ritiene che tale disposizione sia volta a colpire non una condotta ma un tipo di autore di reato, ed in particolare le detenute rom.
Con riguardo all'articolo 13, ritiene che non abbia senso prevedere una modifica dell'attuale disciplina al fine di prevedere un nuovo reato di induzione all'accattonaggio, in primo luogo in quanto non è possibile provarla. A suo avviso, l'unica finalità della disposizione è quella di occultare alla vista dei cittadini, come già avvenuto con i centri per migranti in Albania, alcune categorie di persone.
Osserva, inoltre, che l'articolo 16, prevede un'aggravante per il reato di imbrattamento, presumibilmente ispirata dall'episodio di imbrattamento di Palazzo Madama. A suo avviso, anche questa norma va nel senso di punire il dissenso in ogni sua forma. Osserva, invece, come la risposta a tali fenomeni non debba essere l'introduzione di nuove pene ma la disponibilità all'ascolto.
Con riferimento agli articoli 18 e 19, relativi, rispettivamente al rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari e alla sicurezza delle strutture di trattenimento e di accoglienza per migranti, sottolinea come tutti convengano sulla necessità di tutelare le forze dell'ordine. Tuttavia, tali articoli introducono la punibilità, in alcuni casi, perfino della condotta di resistenza passiva. Rileva, inoltre, una forte disparità con le previsioni dell'articolo 15, che intervenendo sull'articolo 583-quater del codice penale, puniscono con la reclusione fino a cinque anni chi procura lesioni personali anche lievi a un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto delle funzioni. A suo avviso, infatti, tale disposizione ha la finalità non dichiarata di scoraggiare le manifestazioni studentesche e ritiene che si debba Pag. 15far chiarezza sul concetto di «lesione lieve», che può consistere anche in un semplice livido prodotto durante una carica di alleggerimento.
Ciò premesso, auspica che i relatori e il rappresentante del Governo, con un atteggiamento coraggioso e non di chiusura, tengano in considerazione le osservazioni svolte, che recepiscono i rilievi avanzati dagli auditi e si riserva di illustrare, nel corso delle votazioni, le finalità di ogni singola proposta emendativa del suo gruppo.
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) evidenzia preliminarmente come il disegno di legge pretenda di affrontare le esigenze di sicurezza senza disporre in merito a risorse economiche aggiuntive. In merito, sottolineando che i cittadini si sentono protetti quando vedono le forze dell'ordine presenti sul territorio, stigmatizza che il Governo non sia intervenuto per colmare i vuoti di organico delle forze dell'ordine, che oggi registrano scoperture pari ad almeno il 20 per cento, rendendo impossibile coprire anche i turni di servizio ordinari. Ritiene quindi preliminare affermare che la prima preoccupazione del Governo avrebbe dovuto essere quella di investire per ripristinare gli organici.
Svolge quindi considerazioni analoghe in relazione alla polizia penitenziaria, anch'essa posta attualmente in una condizione di scoperture di organico. Richiamando i contenuti dell'audizione informale del Vicecapo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, rammenta come in quella sede si sia evidenziata l'attuale situazione di sovraffollamento carcerario – con la presenza di oltre 10 mila detenuti in eccedenza rispetto alla capienza regolamentare – con le conseguenti enormi difficoltà di gestione della vita in carcere.
Stigmatizzando il trattamento particolare riservato a Chico Forti, che appena rientrato in Italia per espiare la propria pena all'ergastolo ha potuto subito beneficiare di un permesso per visitare la madre, denuncia come tutti gli altri detenuti debbano subire pesanti ritardi nella concessione di permessi per le visite ai familiari, con conseguente inevitabile malcontento.
Fa presente che quel crescente malcontento viene fronteggiato quotidianamente dalla polizia penitenziaria che, priva di un numero adeguato di agenti, può solo porsi in una posizione passiva e rammenta come anche le rivolte nelle carceri di pochi anni fa siano state determinate dall'impossibilità di controllare adeguatamente gli istituti penitenziari per la carenza di uomini e di strutture. Pur senza voler giustificare i gravi fatti di violenza dei quali si sono resi responsabili pochi agenti penitenziari, evidenzia che la popolazione carceraria è composta prevalentemente da soggetti che esercitano l'intimidazione come stile di vita e che con tali soggetti si interfaccia quotidianamente la polizia penitenziaria, che non è però messa in condizione di esercitare adeguatamente la propria autorità e dignità. Per questo, ritenendo essenziale aumentare gli organici e ripensare le strutture carcerarie, ritiene impossibile affrontare concretamente le tematiche legate alla sicurezza in una condizione di invarianza di spesa.
Infine, sul tema delle rivolte in carcere, critica la pena prevista dal nuovo articolo 415-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 18 del disegno di legge, evidenziando che la prevista reclusione da 2 a 8 anni è una pena lieve, rispetto alla fattispecie attualmente configurabile – di violenza contro un pubblico ufficiale commessa da più di dieci persone riunite – che l'ordinamento già punisce con la reclusione da 3 a 15 anni; in merito ribadisce che più che pensare all'entità delle pene sarebbe necessario mettere la polizia penitenziaria in condizione di svolgere adeguatamente la propria funzione.
Passando a trattare del nuovo reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, segnala come l'uso della locuzione «nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza», renda la prescrizione penale troppo generica e auspica quindi che sia accolto l'emendamento soppressivo proposto dal suo gruppo.
Per quanto riguarda invece il tema dei collaboratori di giustizia, pur valutando opportuna la disposizione che prevede l'attribuzionePag. 16 di doppie generalità per consentire al collaboratore di svolgere una attività economica, invita a prestare attenzione alle modalità di impiego della doppia generalità. Rammenta infatti come anche a Carmine Schiavone, all'inizio della sua collaborazione, fossero state attribuite nuove generalità per consentirgli di gestire le sue numerose proprietà, salvo poi scoprire che quelle generalità di copertura gli avevano consentito, in quanto relative a una persona incensurata, di acquistare e detenere legittimamente molte armi. Invita quindi alla prudenza su questo aspetto.
In relazione all'articolo 5 del disegno di legge, relativo alla gestione dell'azienda confiscata, giudica con favore la disposizione che prevede che il tribunale debba periodicamente valutare il perdurare delle prospettive dell'attività di impresa, ma segnala l'opportunità di approvare gli emendamenti volti a rendere la verifica del giudice non annuale – come attualmente previsto dal disegno di legge – ma semestrale, se non addirittura trimestrale, per evitare di pagare per un anno l'amministratore giudiziario di una impresa ormai prossima alla chiusura.
Per quanto riguarda il reato di occupazione arbitraria di immobile, introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge, ritiene che la locuzione «detiene senza titolo» meriti una specificazione, potendo riguardare, ad esempio, anche l'occupazione di una casa popolare da parte di una famiglia che, pur non essendone assegnataria, avrebbe tutti i requisiti per concorrere all'assegnazione dell'alloggio. Rammentando la propria esperienza di procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, fa presente che in occasione di sgomberi di alloggi ha sempre consentito agli occupanti, entro un breve termine, di dimostrare la titolarità dei presupposti per l'occupazione stessa.
Passando all'esame dell'articolo 10 del disegno di legge, relativo al divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze, esprime preoccupazione per la previsione che consente di estendere il divieto anche nei confronti di coloro che siano stati solo denunciati, nei cinque anni precedenti, per un delitto contro la persona o contro il patrimonio. Rammenta infatti che la denuncia è un atto che non è stato vagliato dall'autorità giudiziaria e propone dunque di fare riferimento alla condanna di primo grado o, almeno, al rinvio a giudizio.
Infine, critica la disposizione dell'articolo 12 che, intervenendo sugli articoli 146 e 147 del codice penale, prevede il rinvio facoltativo – e non più obbligatorio – dell'esecuzione della pena nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno. Ritiene che, anche in considerazione delle attuali condizioni carcerarie, il nostro ordinamento non possa permettersi un simile arretramento nella tutela della maternità.
Marco PELLEGRINI (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 22 del provvedimento in esame, attinente alla tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali. Evidenzia che gli emendamenti soppressivi presentati dal proprio gruppo si giustificano sia per una questione di metodo che per una questione di contenuto. Da un lato, segnala che è in corso al Senato l'esame dell'A.S. 1020, che interviene sul riordino delle missioni internazionali, e rileva l'opportunità di un coordinamento sul punto tra i due rami del Parlamento. Dall'altro lato, sottolinea che l'estensione della causa di non punibilità ivi prevista a condotte penalmente rilevanti, anche particolarmente gravi, tenute dal personale delle Forze armate, risulta inconciliabile con il ruolo di pacificazione che l'Italia è chiamata a svolgere nelle missioni internazionali cui partecipa.
In secondo luogo, in qualità di membro del COPASIR, evidenzia alcune criticità metodologiche e contenutistiche anche con riferimento all'articolo 23 del provvedimento, che interviene nell'ambito delle attività di informazione per la sicurezza. Per un verso segnala la necessità di un intervento organico e sistematico, laddove si intenda riformare la delicata materia disciplinata dalla legge n. 124 del 2007. Per altro verso, stigmatizza che si incrementino poteri e prerogative dell'AISI e dell'AISE Pag. 17senza prevedere, al contempo, ulteriori forme di controllo da parte del COPASIR. Fa presente che per questa ragione il Movimento Cinque Stelle ha presentato un emendamento soppressivo, che auspica possa indurre il Governo e la maggioranza a un ripensamento, così da prevenire i danni che certamente, altrimenti, ne deriveranno.
Cita da ultimo l'emendamento Iezzi 14.14, detto «No Ponte», che introduce un aggravante tale da elevare fino a due terzi la pena della reclusione per coloro che compiano atti di resistenza passiva e civile per manifestare contro la realizzazione di opere ritenute dannose per l'ambiente, ma qualificate come strategiche dal Governo. Evidenziando il carattere aberrante della citata proposta emendativa, gravemente contraria ai princìpi costituzionali, tra i quali il diritto di manifestare civilmente il proprio dissenso, sottolinea come tale intervento sottenda alla volontà politica di dare una svolta autoritaria al Paese. Preannuncia dunque, per il prosieguo dell'esame del provvedimento, la ferma opposizione del Movimento Cinque Stelle tanto nelle sedi della Camera e del Senato, quanto nelle piazze.
Stefania ASCARI (M5S), intervenendo da remoto, lamenta come non siano state prese in considerazione le perplessità espresse dai soggetti auditi nel corso dell'esame preliminare del provvedimento, anche con riferimento ai principi democratici e ai principi fondamentali del diritto penale.
Con riferimento all'articolo 1, che introduce l'articolo 270-quinquies.3 del codice penale, sottolinea come tale norma sia contraria ai principi di tassatività, di determinatezza e di ragionevolezza della pena, evidenziando come venga anticipata la soglia di punibilità e come si crei un duplicato dell'articolo 270-quinquies, primo comma, seconda parte, del codice penale. Rileva, inoltre, che l'articolo 1 contiene una norma indeterminata perché non prevede quali siano gli atti univoci che farebbero rientrare una condotta in tale fattispecie di reato e che la pena prevista sia assolutamente sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte punite. Per quanto attiene alle modifiche dell'articolo 435 del codice penale, giudica anch'esse contrarie alla Costituzione per violazione del principio di offensività, come affermato anche da alcuni soggetti auditi.
Con riguardo all'articolo 8, recante norme volte a contrastare l'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, evidenzia che tale materia era già stata oggetto del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 – cosiddetto «decreto rave» –, che punisce la medesima condotta di occupazione abusiva di beni immobili altrui, provocando confusione tra gli ambiti applicativi delle diverse norme e introducendo un regime sanzionatorio talmente grave da ledere il principio di proporzionalità della pena. Afferma, infine, come sia noto che gli aumenti di pena non siano un rimedio efficace se colpiscono soggetti socialmente ed economicamente deboli.
Per quanto riguarda l'articolo 10, sottolinea come risulta irragionevole subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso a determinati luoghi, sottraendo peraltro qualsiasi valutazione al giudice e intaccando i fondamentali principi di democrazia.
In merito all'articolo 11, che reca norme in materia di blocco stradale, rileva come si tratti di una norma che punisce i soggetti che, ad esempio in occasione di uno sciopero, esprimono dissenso in tal modo e, per tali ragioni, è da ritenere incostituzionale.
Esprime forte contrarietà con riferimento all'articolo 12, che dimostra la scarsa conoscenza del Governo delle reali condizioni delle carceri, particolarmente sovraffollate e assolutamente inadatte ad accogliere donne incinte o madri con figli in tenera età, tutti soggetti che dovrebbero essere particolarmente tutelati.
Con riguardo all'articolo 14 sottolinea come tale disposizione sia particolarmente irragionevole, tenuto conto che gli articoli 336 e 337 del codice penale già prevedono le ipotesi di reato che si vogliono introdurre.
Con riferimento all'articolo 15, rileva come estenda la pena già prevista dall'articolo 583-quater del codice penale anche Pag. 18nei confronti di manifestazioni di carattere non sportivo e, quindi, sostanzialmente di carattere politico, prevedendo anche in tale caso una pena sproporzionata rispetto alla condotta punita.
Sottolinea come l'articolo 16 preveda un inutile inasprimento di pene nei confronti dei cosiddetti writers, con potenziali pericolose derive applicative.
Rileva che l'articolo 18, recante norme volte a rafforzare la sicurezza degli istituti penitenziari, è assolutamente contrario ai principi di uno Stato democratico e che l'articolo 20, in materia di licenza, porto d'armi e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza, introduce una deroga al divieto di utilizzo di armi, prevedendo una causa di non punibilità per tali soggetti e, di fatto, una licenza di uccidere.
Concludendo, afferma come desti preoccupazione il contesto che emerge dalla disamina di queste norme gravissime e che si sovrappongono a norme preesistenti, evidenziandone i profili di incostituzionalità, soprattutto con riferimento alle nuove fattispecie di reato introdotte, che puniscono la qualità del soggetto piuttosto che le condotte tenute. Si augura che il Governo possa rivalutare la propria posizione sui profili evidenziati.
Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.