CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 maggio 2024
316.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 234

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

Art. 1.
(Sperimentazione e monitoraggio)

  1. Al fine di assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria a tutte le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle predette persone l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito tra le città metropolitane, sulla base della popolazione residente, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora.

  Conseguentemente:

   a) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

   1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) al titolo della proposta di legge, sopprimere le parole: Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre.
1.50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

  All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: febbraio con la seguente: giugno.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d) ai costi effettivamente sostenuti.
4.50. Il Relatore.

(Approvato)

Pag. 235

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella e C. 1509 Quartini.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dei disturbi dell'alimentazione.
1.50. Il Relatore.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, sostituire le parole: e recidivante con le seguenti: , recidivante e di interesse sociale.
0.1.51.1. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 2, sostituire le parole: malattia cronica di interesse sociale con le seguenti: malattia cronica, progressiva e recidivante.
1.51. Il Relatore.

ART. 2.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, sostituire le parole da: i soggetti fino a: sanitario nazionale con le seguenti: l'obesità è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presìdi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate. Per l'accertamento della patologia cronica è necessaria la certificazione medica anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie ed alterazioni funzionali, dell'invalidità civile e della disabilità. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute individua i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità.
0.2.50.1. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, sostituire le parole da: i soggetti fino a: sanitario nazionale con le seguenti: l'obesità è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presìdi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute individua i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità.
0.2.50.3. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, sostituire le parole da: i soggetti fino a: sanitario Pag. 236nazionale con le seguenti: l'obesità è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presìdi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate.
0.2.50.2. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, dopo le parole: da obesità aggiungere le seguenti: e da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).
0.2.50.5. Bonetti, Ruffino.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute individua i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità.
0.2.50.4. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2
(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

  1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.
2.50. Il Relatore.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.50. Il Relatore.

ART. 6.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.
6.50. Il Relatore.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.50. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: e di educazione con le seguenti: , sensibilizzazione e di educazione.
11.50. Il Relatore.

  All'articolo aggiuntivo 11.050 del Relatore, sostituire le parole da: umane fino a: finanza pubblica con le seguenti: di cui al comma 2.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.11.050.1. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Pag. 237

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11.050. Il Relatore.

Pag. 238

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella e C. 1509 Quartini.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dei disturbi dell'alimentazione.
1.50. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: la tutela della salute aggiungere le seguenti: mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari.
1.2. Zanella, Ciani.

  Al comma 2, sostituire le parole: malattia cronica di interesse sociale con le seguenti: malattia cronica, progressiva e recidivante.
1.51. Il Relatore.

ART. 2

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

  1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.
2.50. Il Relatore.

ART. 3.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: prevenzione aggiungere le seguenti: del sovrappeso e.
3.5. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dell'obesità aggiungere le seguenti: , in particolare infantile,.
3.6. Zanella, Ciani.

  Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità fino almeno ai sei mesi di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido, e favorendo la formazione dei professionisti sanitari nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3.7. (Nuova formulazione) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimentiPag. 239 e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali.
3.8. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) a promuovere, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera c), iniziative didattiche extracurriculari per lo svolgimento di attività sportive, ed iniziative volte a rendere consapevoli le studentesse e gli studenti sull'importanza di un corretto stile di vita.
*3.11. Sasso, Panizzut
*3.12. (Nuova formulazione) Lucaselli, Ciocchetti.

  Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e del sovrappeso.
3.14. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: sul tema con le seguenti: in materia di obesità e di sovrappeso.
3.16. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.50. Il Relatore.

ART. 6.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.
6.50. Il Relatore.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.
*9.2. Ciocchetti, Morgante, Ciancitto.
*9.3. Faraone.
*9.4. Il Relatore.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.1. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.
*10.2. Ciocchetti, Morgante, Ciancitto.
*10.3. Faraone.
*10.50. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: e di educazione con le seguenti: , sensibilizzazione e di educazione.
11.50. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11.050. Il Relatore.