CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 maggio 2024
316.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:

   «Art. 270-quinquies.3. – (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) – Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite».
1.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:

   «Art. 270-quinquies.3. – (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) – Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite».
1.3. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: consapevolmente con le seguenti: con finalità di terrorismo;

   b) aggiungere in fine il seguente comma:

  Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.
1.4. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

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  Al comma 1, lettera a), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: di violenza ovvero;

   b) sostituire le parole da due a sei anni con le seguenti: fino a 3 anni.
1.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 270-octies. – (Integralismo islamico) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

   a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;

   b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;

   c) la negazione della libertà religiosa;

   d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

   Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma, la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.
   La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
   È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceve da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma».
1.6. Iezzi, Ravetto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: , o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,.
1.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 605 del codice penale)

  1. Il sesto comma dell'articolo 605 del codice penale è abrogato.
1.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)

  1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo la parola: «manifestazioni» sono inserite le seguenti: «, incluso il saluto romano,».
1.02. Dori, Zaratti.

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ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

  a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, allo storico dei passaggi di proprietà e di sub-noleggio»;

   b) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a 512 euro, nonché con la sospensione dell'attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, fino ad un anno».
2.1. Michelotti, Donzelli, La Porta.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Divieto di accesso dei minorenni alle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco)

  1. È vietato ai minori di diciotto anni l'accesso alle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco. Il responsabile dell'evento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 600.
  2. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di educazione alla non violenza.
2.03. Dori, Zaratti.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: d'ufficio o su istanza di parte, accerti con le seguenti: su documentata istanza dell'interessato, accerti, a seguito delle verifiche effettuate dal Gruppo interforze,.
3.1. Calderone, Patriarca.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Istituzione del Registro dei luoghi di culto)

  1. Al fine di prevenire fenomeni di propaganda e radicalizzazione di matrice religiosa che possano condurre al compimento di attività terroristiche, presso il Ministero dell'interno è istituito il Registro nazionale dei luoghi di culto presenti nel territorio nazionale appartenenti alle confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, di seguito denominato «Registro».
  2. Ai sensi del comma 1 sono considerati luoghi di culto gli edifici destinati ai servizi religiosi e gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali le sale di preghiera, le scuole di religione o i centri culturali.

Art. 3-ter.
(Domanda di iscrizione nel Registro)

  1. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-Pag. 13finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, dal soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o di responsabile della direzione del luogo di culto, e presentata al Ministro dell'interno mediante la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in cui è ubicato l'immobile, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19-quater.
  2. La domanda di iscrizione nel Registro deve contenere, a pena di nullità:

   a) l'indicazione della denominazione e della sede del luogo di culto;

   b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;

   c) la dichiarazione riguardante il possesso della residenza e del domicilio in Italia del soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o di responsabile della direzione del luogo di culto;

   d) la certificazione attestante il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di edilizia;

   e) una relazione contenente:

    1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta nel luogo di culto;

    2) qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento, l'indicazione delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;

    3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o funzioni analoghe, le generalità del soggetto medesimo;

    4) l'autorità religiosa da cui dipende l'attività svolta nel luogo di culto;

    5) la consistenza numerica dei fedeli;

   f) una copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede, dalla quale si evinca che la disponibilità dei locali è garantita per un congruo periodo di tempo;

   g) una dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto;

   h) l'elenco della documentazione allegata.

  3. La domanda di iscrizione nel Registro è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 3-quater.
(Istruttoria sulle domande di iscrizione nel Registro)

  1. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza e a tale fine, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

   a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure eventualmente ritenute necessarie;

   b) verifica la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico nonché la conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica;

   c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

  2. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 1 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesti la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3-quinquies.
(Iscrizione nel Registro)

  1. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro Pag. 14nazionale e verificato l'esito favorevole degli accertamenti di cui agli articoli 3-ter e 3-quater, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione del luogo di culto nel Registro.
  2. Il Ministro dell'interno, qualora sussistano le condizioni previste e il luogo di culto sia realizzato nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio esso è ubicato, dispone l'iscrizione nel Registro.

Art. 3-sexies.
(Adempimenti successivi all'iscrizione nel Registro)

  1. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute nel luogo di culto, segnala le variazioni concernenti i soggetti che esercitano la funzione di ministro di culto o di responsabili della direzione del luogo di culto e comunica i fatti di particolare rilevanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.
  2. Il soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o è il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria del luogo di culto e l'elenco aggiornato degli eventuali finanziatori, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.
  3. In caso di successione del soggetto che esercita la funzione di ministro di culto o di responsabile della direzione del luogo di culto, il soggetto subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 3-ter.
  4. Il prefetto, qualora sia venuto meno uno dei requisiti del luogo di culto o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dagli articoli 3-ter e 3-quater, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione nel Registro e, nei casi di particolare gravità, nelle more della decisione del Ministro concernente la revoca, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto.
3.01. Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

   a) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;

   b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente relazioni familiari e affettive, rapporti di interessi e sociali ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i predetti soggetti».
3.02. Colosimo, Kelany.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'albo nazionale dei ministri di culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto)

  1. Al fine di prevenire fenomeni di propaganda e radicalizzazione di matrice religiosaPag. 15 che possano condurre al compimento di attività terroristiche, presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo nazionale dei ministri di culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, di seguito denominato «albo».
  2. I soggetti che esercitano la funzione di ministro di culto ovvero che sono responsabili della direzione di un luogo di culto o di un centro culturale le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa sono tenuti a chiedere al Ministro dell'interno l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situato il luogo di culto o il centro culturale, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, pena il divieto di esercitare la propria funzione o di presiedere ai riti di preghiera.
  3. La domanda di iscrizione all'albo deve contenere, a pena di nullità, dichiarazioni riguardanti:

   a) la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

   b) la residenza e il domicilio in Italia da almeno cinque anni;

   c) il compimento della maggiore età;

   d) l'assenza di sentenze definitive di condanna, pronunziate o riconosciute in Italia o all'estero, per delitti commessi con dolo ovvero di sottoposizione a un procedimento penale;

   e) la conoscenza e la condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007.

  4. Alla domanda di iscrizione all'albo, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, devono, altresì, essere allegati:

   a) l'esposizione dei princìpi religiosi ai quali si ispira l'attività svolta nel luogo di culto o centro culturale;

   b) l'indicazione di eventuali attività di insegnamento esercitate, comprese quelle relative a corsi di istruzione superiore, delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;

   c) l'indicazione dell'autorità religiosa dalla quale eventualmente si dipende;

   d) l'elenco delle altre sedi italiane o estere presso le quali eventualmente si esercita la funzione.

  5. Ai fini dell'iscrizione all'albo, il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, verifica l'estraneità del soggetto richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.
  6. In qualsiasi momento il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto può chiedere la revoca dell'iscrizione all'albo, informando il Ministro dell'interno, e la chiusura del luogo di culto o del centro culturale.
  7. Il Ministro di culto che esercita la propria funzione nel territorio nazionale è tenuto a rinnovare la domanda di iscrizione all'albo ogni tre anni, corredandola dei dati di cui ai commi 1 e 2.
  8. L'istigazione all'odio o alla violenza commessa da parte di un ministro di culto è punita con cinque anni di reclusione e con la chiusura del luogo di culto o del centro culturale. In caso di sentenza di condanna sono altresì disposti la revoca dell'iscrizione del Ministro di culto all'albo, il divieto di presentare una nuova richiesta di iscrizione e la decadenza dalla funzione.
3.03. Iezzi, Ravetto.

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  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di predicazione)

  1. Al fine di prevenire fenomeni di propaganda e radicalizzazione di matrice religiosa che possano indurre al compimento di attività terroristiche, la predicazione nei luoghi di culto o nei centri culturali le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa di confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, è svolta in lingua italiana.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Il prefetto competente per territorio, ricevuta notizia della violazione, dispone con ordinanza immediatamente esecutiva la chiusura del luogo di culto nel quale la violazione stessa è stata commessa.
3.04. Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni concernenti il finanziamento e la realizzazione di edifici di culto)

  1. Al fine di prevenire il finanziamento di attività con finalità terroristiche, gli enti, le associazioni e le comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa di confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi redigono i bilanci non in forma semplificata e li depositano, ai fini della loro pubblicità, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio in cui è situata la propria sede.
  2. Sono considerate attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi di cui al comma 1:

   a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;

   b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;

   c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;

   d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

  3. I soggetti di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque parti terze residenti nel territorio nazionale.
3.05. Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al Titolo VIII del codice penale per finalità di contrasto dello sfruttamento economico illecito di prodotti ispirati ad associazioni o a fenomeni criminali organizzati)

  1. Al codice penale, dopo l'articolo 517-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 517-sexies.
(Commercializzazione di prodotti con marchi o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume)

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   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, mette in circolazione o vende prodotti recanti marchi o segni dichiarati dall'organo competente contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro».
3.06. Iezzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni integrative in materia di avviso orale all'articolo 3 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. All'articolo 3, comma 6-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «il questore può proporre» sono aggiunte le seguenti: «al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o», e dopo le parole «al tribunale per i minorenni,» sono aggiunte le seguenti: «nei casi di cui al comma 3-bis».
3.07. Calderone, Patriarca.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)

  1. In deroga all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della medesima legge si applicano in quanto compatibili anche al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) b) c) e d) della medesima legge, che abbia subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese, di seguito indicato come «testimone per motivi di giustizia».
  2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 6 del 2018 è avanzata dal testimone per motivi di giustizia alla Commissione centrale, che la valuta secondo le medesime modalità previste per l'applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia. La domanda può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo. La domanda può altresì essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.
4.01. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Mauri, Bonafè.

ART. 5.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 10, comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
5.1. Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dall'amministratore stesso» sono inserite le seguenti: «o dall'esperto coadiutore, se nominato».
5.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «2-bis», dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per tali verifiche sui beni immobili l'amministratore giudiziario si può avvalere di un esperto coadiutore, ovvero di un professionista tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o Pag. 18dei geometri, all'albo dei consulenti tecnici o all'albo dei periti del Tribunale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo la parola: forniscono aggiungere le seguenti: all'esperto coadiutore se nominato, e in ogni caso.
5.3. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche dei beni immobili e sulla sussistenza di eventuali abusi, nonché per l'interlocuzione con i competenti uffici comunali, l'amministratore giudiziario può avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, dell'ausilio di un tecnico esperto nel settore, al quale sarà richiesto di esprimersi anche sul valore di mercato degli immobili in sequestro, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per l'eventuale sanatoria degli stessi. Nel caso in cui i competenti uffici comunali non provvedano tempestivamente alle attività ad essi demandate, l'amministratore giudiziario segnala l'inerzia al Tribunale e al dirigente dell'ufficio preposto.
5.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

  2-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'Interno, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici di cui al precedente comma 2-bis, nominati esperti coadiutori dell'amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili. Il Tribunale della prevenzione o il giudice per le indagini preliminari liquida le spettanze dell'esperto coadiutore, i compensi da imputare al conto della gestione o, in caso di incapienza, le spese di giustizia.
5.5. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023 n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
5.6. Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: non sanabili aggiungere le seguenti: , il Tribunale per le misure di prevenzione, il Tribunale penale o.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

  1-ter. Per la demolizione disposta ai sensi del comma 1-bis, quanto alle spese e oneri, si fa riferimento agli articoli 5 e 204 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Il Giudice penale o di prevenzione dispone la demolizione come spesa ripetibile, e la cancelleria dà corso all'incarico ad impresa operante sul libero mercato, imputando l'onere finanziario a spese di giustizia, poi da ripetere nei confronti del condannato o proposto. Se la demolizione è curata per condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa sostenuta dai competenti Ministeri viene imputata al Ministero della giustizia.
5.7. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso «1-novies», sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: trimestrale.
5.8. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 19

  Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso «1-novies», sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: semestrale.
5.9. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «5-bis», dopo la parola: liquidabile, aggiungere le seguenti: previa attestazione di un tecnico esperto iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa tenuto preso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 356, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) il comma 6-bis è abrogato.
5.10. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'articolo 48:

    1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile»;

    2) al comma 4, dopo le parole: «Fondo unico giustizia,» sono inserite le seguenti: «per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte»;.
5.11. Boschi, Giachetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata predispone e realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.
5.12. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla lettera c) del comma 53 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
*5.13. Dori, Zaratti.
*5.14. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla Pag. 20criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

  1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025.
  3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
  5. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
  6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
  7. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
5.01. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

  1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, al fine di:

   a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53;

   b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

Pag. 21

   c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

   d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

   e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

   f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

   g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
5.02. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)

  1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo Unico Giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.
5.03. Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Gianassi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
5.04. Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Abrogazione dell'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)

  1. L'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è abrogato.
*7.1. Soumahoro.
*7.2. Magi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi del comma 2:

   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II Pag. 22e III, titolo XII, capi I e III e titolo XIII, capo I del codice penale;

   b) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

   2-ter. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
   2-quater. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a), nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza).
7.3. Cavandoli, Iezzi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) la condanna per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l'umanità, di ecocidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza).
7.4. Zaratti, Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o possa acquisire.
7.5. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

ART. 8.

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.
(Potenziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-quinquies, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia Pag. 23di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-ter.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
08.01. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi.

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08
(Fondo nazionale sicurezza urbana)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
  2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
  3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; esso è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
08.011. Dori, Zaratti.

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08
(Fondo nazionale sicurezza urbana)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
  2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, Pag. 24convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
  3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
08.012. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.
(Finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)

  1. Il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-quater, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
08.010. Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

  1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal perdurare della crisi in Ucraina e sostenere il lavoro delle questure e delle prefetture, all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025». Per gli oneri derivanti dal presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
08.07. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, assunzioni di personale della polizia locale)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
08.04. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 25

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)

  1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

   a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

   b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

  2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

   a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

   b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

  3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedentiPag. 26 rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
*08.013. Mauri, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Di Biase.
*08.014. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*08.015. Dori, Zaratti.

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.
(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

  1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.
08.06. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.
(Piano di potenziamento della sicurezza urbana nelle aree e nelle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado)

  1. Ai fini dell'attuazione e del potenziamento della tutela della sicurezza urbana, Pag. 27entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, eventualmente d'intesa con altri Ministri competenti, presenta alle Camere un piano di riqualificazione delle aree e delle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle periferie a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.
08.02. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.
(Monitoraggio della condizione minorile ai fini dell'educazione alla legalità, lotta alla dispersione scolastica e prevenzione della devianza)

  1. Quale misura di prevenzione nell'ambito della tutela della sicurezza e del contrasto alla povertà educativa, con il fine di promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, anche attraverso progetti di riqualificazione urbana, presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile» al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni.
08.03. D'Orso, Alfonso Colucci, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Penza.

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.
(Misure di presidio della legalità a tutela della sicurezza urbana)

  1. Ai fini del rafforzamento dei presidi di legalità, della tutela della corretta amministrazione nonché dell'attuazione del principio di trasparenza, quali strumenti di prevenzione dal malaffare ed elementi qualificanti dell'azione amministrativa e politica, i prefetti e i sindaci possono sottoscrivere appositi Patti di legalità, al fine di promuovere, avvalendosi della collaborazione dell'Autorità nazionale anticorruzione, pratiche virtuose che consentano il recupero della fiducia nella politica da parte dei cittadini e la loro più ampia partecipazione ai processi decisionali, nonché modelli e forme di controllo preventivo e vigilanza sul concreto operato degli organi di governo e degli amministratori della cosa pubblica, con particolare riguardo alla fase elettorale delle candidature, allo svolgimento del mandato da parte degli eletti, alle procedure inerenti ai contratti pubblici e alle nomine e alle designazioni da parte degli organi competenti.
08.05. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 28

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.
(Potenziamento dei presidi a tutela della sicurezza urbana del Comune di Caivano)

  1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio del comune di Caivano, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
08.08. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.
(Finanziamento di iniziative per la sicurezza urbana del Comune di Caivano)

  1. Per l'anno 2024 e per l'anno 2025, al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, al Comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
08.09. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sopprimerlo.
*8.1. Dori, Zaratti.
*8.2. Soumahoro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 633 del codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa»;

   b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

   «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:

    1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;

    2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

   Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio».

Pag. 29

  2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   «f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».

  3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)

   1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile».
8.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa»;

   b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

   «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:

    1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;

    2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia;

   Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   «f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».
8.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o detiene senza titolo.
8.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di morosità incolpevole,.
8.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione principale altrui.
8.7. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le Pag. 30parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.
8.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, sostituire la parola: destinato con la seguente: adibito.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 634-bis», alla rubrica, sostituire la parola: destinato con la seguente: adibito.
8.9. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: a domicilio con le seguenti: ad abitazione.
8.10. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, dopo le parole: domicilio altrui aggiungere le seguenti o sue pertinenze.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: immobile altrui aggiungere le seguenti: o sue pertinenze;

   b) al comma 3, capoverso «Art. 321-bis», comma 1, dopo le parole: dell'immobile aggiungere le seguenti: o sue pertinenze.
8.11. Kelany, Buonguerrieri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
8.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile aggiungere le seguenti: unica abitazione effettiva.
8.13. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con artifizi o raggiri con le seguenti: durante l'assenza della persona offesa.
8.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde con la seguente: riceve.
8.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», secondo comma, sopprimere le parole: o corrisponde.
8.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», sostituire il terzo comma con il seguente: La pena è ridotta di un terzo per l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
8.17. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», è aggiunto in fine il seguente comma: Si procede d'ufficio quando il fatto è commesso Pag. 31contro persona incapace, per età o per infermità.
8.27. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 633-bis del codice penale è abrogato.
8.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)

   1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile».
8.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis», comma 3, dopo le parole: dell'occupazione aggiungere le seguenti: dell'unità immobiliare adibita ad unica abitazione.
8.29. Dori, Zaratti.

  Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis», comma 3 dopo le parole: nel possesso dell'immobile medesimo aggiungere le seguenti: , ovvero, su richiesta del denunciante, nominano l'istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile quale custode giudiziario.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) al comma 4, dopo le parole: nel possesso del medesimo, aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso in cui ragioni di sicurezza o di ordine pubblico lo impongano o lo giustifichino, o su richiesta del denunciante, nominano l'istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile quale custode giudiziario,;

   b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nei casi di nomina del custode giudiziario di cui al comma 3, le attività di restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, ovvero la reintegrazione nel possesso, vengono effettuate dal custode medesimo. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che il denunciante reintegrato non riconosce come propri, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli assegnando un termine non inferiore a due giorni. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode ne cura lo smaltimento o la distruzione. Gli oneri di custodia sono a carico della parte istante, che potrà rivalersi sull'occupante arbitrario.
8.30. Calderone, Patriarca.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di fronteggiare la grave emergenza abitativa, con particolare riferimento alle persone a basso reddito:

   a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

Pag. 32

   b) il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.32. Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per la prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità)

  1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

   b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

   c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità».

  2. All'articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità,».
  3. All'articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
8.01. Zan, Serracchiani, Di Biase, Gianassi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

  1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il «Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica», di seguito denominato «Piano». Il Piano è rivolto:

   a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

   b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

Pag. 33

   c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

  2. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

   a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

   b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

   c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

   d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

  3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 3. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  5. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui all'articolo 39 e 223 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  6 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 2 sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
  7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali.
  8. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale,Pag. 34 sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.
8.02. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)

  1. La Cassa depositi e prestiti Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a erogare finanziamenti, in unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa, nonché per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  2. L'ammortamento del finanziamento di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata compresa tra 5 e 30 anni, con l'applicazione di un tasso d'interesse a tasso fisso o variabile, con facoltà per la regione o l'ente locale di richiedere il passaggio a tasso fisso.
8.03. Gianassi, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Mauri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare residente. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per il solo anno 2024 l'impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione che giustifica l'erogazione del contributo può essere causata anche dal sopravvenuto incremento del costo dell'energia relativo alle utenze domestiche dovuto alla attuale congiuntura economica ove incidente sul reddito del singolo o del nucleo familiare residente in misura pari o superiore al 20 per cento.
  3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente,Pag. 35 con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

   d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

   e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

   f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1, costituiscono criteri preferenziali:

   a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

   b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile ad ogni richiedente, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, tenuto anche conto della specifica causa che ha provocato la riduzione della capacità reddituale, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
  7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
  8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicitàPag. 36 delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
  9. Le risorse allocate presso il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ove non ancora trasferite alle regioni, relative ad annualità pregresse, sono trasferite nel nuovo Fondo istituito ai sensi del comma 1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la gestione delle risorse già impegnate.

  Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.
8.04. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

  1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.
8.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aumento detrazioni per i conduttori)

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01:

    1) alla lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;

    2) alla lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

   b) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «Lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 1.200,00»;

    2) alla lettera b), le parole: «Lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 600,00».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per il contrasto del disagio abitativo.
8.06. Bonafè, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sostegno alla locazione di alloggi sociali e a canone concordato)

  1. Alla Tabella A, Parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater), è aggiunto il seguente:

    «41-quinquies) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Pag. 37Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

  2. Alla Tabella A, Parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al numero 127-duodevicies) sono soppresse le parole: «e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
8.07. Gianassi, Mauri, Di Biase, Bonafè, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga per gli anni 2024 e 2025 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) al comma 3, primo periodo, e ovunque ricorrono, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

   c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2025».

  2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.08. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Bonafè, Mauri.

ART. 9.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 61 del codice penale, al comma 1, dopo il numero 11-novies è inserito il seguente:

    «11-decies. L'aver commesso il fatto a bordo treno o nelle aree interne delle stazioni ferroviarie e delle relative aree adiacenti».

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

   «Se il fatto è commesso con sostituzione di persona realizzata attraverso strumenti informatici o telematici, la pena è aumentata di un terzo»;

   b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al codice penale per l'introduzione di una circostanza aggravante comune per i fatti commessi in ambito ferroviario, nonché in materia di truffa).
9.1. Iezzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 640. – (Truffa) – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.
   La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:

   1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

   2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimentoPag. 38 di dover eseguire un ordine dell'autorità;

   3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);

   4) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

   Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
9.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al secondo comma, dopo il numero 1, è aggiunto il seguente:

    «1-bis. se il fatto è commesso utilizzando la rete internet o la rete telefonica;».
9.3. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: due a sei con le seguenti: uno a cinque.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640 terzo comma».
9.4. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640, terzo comma».
9.5. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309)

  1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è inserito il seguente:

   «5-quater. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata».
9.01. Iezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure in materia di sicurezza dei pubblici esercizi)

  1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'esercizio di pubblici servizi, per l'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a Pag. 39favore di un apposito Fondo di cui al successivo comma 3, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.
  4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

   a) i soggetti effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

   b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

   c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.
9.02. Iezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure in materia di sicurezza dei pubblici esercizi)

  1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'esercizio di pubblici servizi, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «15-sexies. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte della medesima persona fisica o del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 20.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla persona fisica o dal soggetto.».
9.03. Iezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di delitti di violenza sessuale)

  1. Al fine di implementare le misure di pubblica sicurezza per il contrasto e la prevenzione dei reati di violenza sessuale, dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 609-terdecies. – 1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possono chiederePag. 40 di essere ammessi volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
   2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato.
   3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale coattivo è disposto dal giudice nei casi in cui il soggetto, condannato per i reati di cui al comma 1, a seguito di perizia psichiatrica, viene dichiarato incapace di intendere e di volere e sottoposto a tutela.
   4. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati pubblici, i quali dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
   5. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
   6. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto definisce i metodi di applicazione e le strutture sanitarie pubbliche nelle quali eseguire il trattamento farmacologico di blocco androgenico.».
9.04. Iezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di delitti di violenza sessuale)

  1. I condannati per il reato di cui all'articolo 609-bis, primo comma, aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1, del codice penale possono chiedere di essere ammessi al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
  2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 219 del 2017.
  3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, acquisito il parere favorevole della competente commissione medica.
  4. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è disposto dal giudice, sentito l'amministratore di sostegno appositamente nominato, nonché la competente commissione medica nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 2017, nei casi in cui il soggetto, condannato per il reato di cui al comma 1, viene assolto perché totalmente incapace di intendere e di volere.
  5. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati pubblici, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
  6. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice, sentita la commissione medica, deve indicare, con ordinanza motivata, il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
  7. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento definisce i metodi di applicazione, la composizionePag. 41 delle apposite commissioni mediche e le strutture sanitarie pubbliche nelle quali eseguire il trattamento farmacologico di blocco androgenico.
  8. All'articolo 165, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «delle restituzioni» sono aggiunte le seguenti: «alla sottoposizione volontaria del reo al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale».
9.05. Iezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di delitti di violenza sessuale)

  1. I condannati per il reato di cui all'articolo 609-bis, primo comma, aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1, del codice penale possono chiedere di essere ammessi al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
  2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 219 del 2017.
  3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, acquisito il parere favorevole della competente commissione medica.
  4. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è disposto dal giudice, sentito l'amministratore di sostegno appositamente nominato, nonché la competente commissione medica nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 2017, nei casi in cui il soggetto, condannato per il reato di cui al comma 1, viene assolto perché totalmente incapace di intendere e di volere.
  5. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati pubblici, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
  6. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice, sentita la commissione medica, deve indicare, con ordinanza motivata, il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
  7. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento definisce i metodi di applicazione, la composizione delle apposite commissioni mediche e le strutture sanitarie pubbliche nelle quali eseguire il trattamento farmacologico di blocco androgenico.
  8. La pena è diminuita qualora prima del giudizio l'imputato abbia accettato di sottoporsi al trattamento farmacologico di cui ai commi precedenti. La circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.
9.06. Iezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di delitti di violenza sessuale)

  1. I condannati per il reato di cui all'articolo 609-bis, primo comma, aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1, del codice penale possono chiedere di essere ammessi al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.Pag. 42
  2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 219 del 2017.
  3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, acquisito il parere favorevole della competente commissione medica.
  4. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è disposto dal giudice, sentito l'amministratore di sostegno appositamente nominato, nonché la competente commissione medica nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 3 della legge n. 217 del 2019, nei casi in cui il soggetto, condannato per il reato di cui al comma 1, viene assolto perché totalmente incapace di intendere e di volere.
  5. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati pubblici, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
  6. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice, sentita la commissione medica, deve indicare, con ordinanza motivata, il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
  7. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento definisce i metodi di applicazione, la composizione delle apposite commissioni mediche e le strutture sanitarie pubbliche nelle quali eseguire il trattamento farmacologico di blocco androgenico.
  8. Al condannato che accetta di sottoporsi al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo bimestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Si applicano i commi 2, 3, 4 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
9.07. Iezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura civile in materia di danneggiamento in ordine pubblico)

  1. Dopo l'articolo 419 del codice penale, è inserito il seguente:

   «Art. 419-bis. – (Danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva) – Chiunque, nell'ambito di una manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva, con condotte reiterate distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
   La pena è della reclusione da cinque a otto anni se il fatto è commesso:

   1) con minaccia o violenza alla persona;

   2) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate, o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;

   3) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

Pag. 43

   4) sopra attrezzature o impianti sportivi, al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.».

  2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) delitto di danneggiamento di cui all'articolo 419-bis del codice penale»;

   b) all'articolo 382-bis, al comma 1, dopo le parole: «387-bis», aggiungere le seguenti: «419-bis».

  3. All'articolo 702-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nel caso di accertamento con sentenze irrevocabile di condanna della commissione dei reati di cui agli articoli 419, 419-bis, e 635 del codice penale, è sempre proponibile il ricorso al tribunale competente con procedimento sommario di cognizione per i danni causati dai fatti costituenti reato. Nei suddetti casi è cura della polizia giudiziaria, su disposizione dell'ufficio del pubblico ministero, notificare alla persona offesa proprietaria di un bene danneggiato dai reati di cui sopra la sentenza irrevocabile di condanna che ha accettato tale lesione.».
9.08. Iezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 643 del codice penale, in materia di circonvenzione di persone incapaci)

  1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: «da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500».
9.09. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva con le seguenti: condannati con sentenza definitiva.
10.1. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.
*10.2. Zaratti, Dori.
*10.3. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase.
*10.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: indicati all'articolo 9, comma 1 con le seguenti: o delle aree indicati all'articolo 9.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   «c) al comma 6-quater, dopo le parole: “l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale,” sono inserite le seguenti: “nonché dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma, del codice penale”»;

   b) al comma 2, capoverso, dopo le parole: e nelle relative pertinenze aggiungere le seguenti: ovvero nelle aree individuate dai regolamenti di polizia urbana ai fini della tutela del decoro e della sicurezza urbani;

   c) alla rubrica, dopo le parole: alle loro pertinenze aggiungere le seguenti: ovvero ad altre aree individuate a tutela del decoro e della sicurezza urbani, e in materia di flagranza differita.
10.5. Iezzi.

Pag. 44

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*10.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase.
*10.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, le prefetture sono autorizzate a stipulare specifiche intese con i rappresentanti delle forze dell'ordine e le aziende esercenti il trasporto pubblico locale per concessione e contratto di servizio volte a garantire l'installazione di sistemi di sicurezza integrati, conformi a caratteristiche tecniche fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a bordo di tutti i mezzi di trasporto pubblico, sia quelli attualmente circolanti sia quelli in nuova costruzione, che consentano anche la segnalazione immediata da parte degli autisti alle forze dell'ordine di episodi di criminalità o comportamenti scorretti nei confronti degli utenti e del personale di bordo.
  2. È disposto l'obbligo, per gli enti locali, di prevedere tra i requisiti dei bandi di acquisto di nuovi mezzi adibiti al trasporto pubblico locale l'installazione dei sistemi di sicurezza e segnalazione di cui al comma 1.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10.06. Iezzi.

ART. 11.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 16, 17 e 20.
11.1. Boschi, Giachetti.

  Sopprimerlo.
*11.2. Soumahoro.
*11.3. Boschi, Giachetti.
*11.4. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi.
*11.5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi, rimane senza effetto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi, rimane senza effetto.
11.6. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.
11.7. Iezzi.

Pag. 45

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. L'articolo 610 del codice penale deve interpretarsi nel senso che il reato di violenza privata ivi previsto si configura anche nel caso in cui una o più persone impediscano l'entrata o l'uscita da uno spazio aziendale ostruendone il transito con la sola interposizione dei propri corpi e la resistenza attiva o passiva opposta a chi intenda passare. Non costituisce esimente o scriminante il fatto che il detto comportamento sia tenuto per sostenere un'azione di sciopero.
11.01. Iezzi.

ART. 12.

  Sopprimerlo
*12.1. Dori, Zaratti.
*12.2. Boschi, Giachetti.
*12.3. Enrico Costa, Carfagna.
*12.4. Soumahoro.
*12.5. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi.
*12.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

  1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

  2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

  1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
  3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
  4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza.Pag. 46 In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

  1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».
  5. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

   «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

  6. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  7. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

  8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;

   b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:

   «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   d) all'articolo 51-ter:

    1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata Pag. 47per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;

    2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

  9. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

   «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
   2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

  10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

  11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 12 e 27.
12.7. Enrico Costa, Carfagna.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente Pag. 48impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

  3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

  4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

  1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
  5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
  6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

  1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».
  7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

   «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».
12.8. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè.

Pag. 49

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».
12.9. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 12 e 27.
12.10. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, sopprimere le parole da: l'esecuzione della pena fino a: di cui al numero 3,
12.11. Boschi, Giachetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Pag. 50

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica aggiungere in fine, le seguenti parole: e incremento delle case famiglia protette.

   b) all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 12 e 27.
12.12. Dori, Zaratti.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.1. Soumahoro.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: la parola: «quattordici» è sostituita dalle seguenti: «sedici» e;

   b) sostituire le parole: a cinque con le seguenti: a tre.
13.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
13.3. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nei confronti di un soggetto minore di anni 14 o comunque non imputabile».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).
13.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti,»;

   b) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «di ciascun ente»;

   c) al comma 6, le parole: «2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «5.200.000 per l'anno 2024 e a euro 7.800.000 a decorrere dall'anno 2025».
13.01. Varchi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni,Pag. 51 dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

    2-bis) all'ultimo comma la parola: «facoltativo» è sostituita dalla seguente: «obbligatorio».
13.02. Iezzi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199)

  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 26 novembre 2010, n. 199, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 336, 337, 341-bis del codice penale.».
13.03. Iezzi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale)

  1. All'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, numero 2), le parole: «un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio».
13.04. Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Facoltà del Questore di segnalare al Procuratore della Repubblica il rischio che nell'ambito di una pubblica manifestazione vengano commessi reati)

  1. All'articolo 20 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Questore ha la facoltà, sulla base delle risultanze dei servizi investigativi di cui dispone, di segnalare al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente, la possibilità che nel corso di una manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva, si verifichino delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica».
13.05. Iezzi.

  Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-bis
MISURE AVENTI AD OGGETTO LE INFIORESCENZE DELLA CANAPA E DEI PRODOTTI DA ESSE DERIVATI

Art. 13-bis.
(Modifiche alla 2 dicembre 2016, n. 242)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1 dopo le parole: «della filiera» sono aggiunte le seguenti: «industriale»;

    2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;

    3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite con le seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali», sono inserite le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;

    4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «4. La presente legge non si applica all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione,Pag. 52 alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati. Restano ferme le disposizioni decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «coltivazioni destinate al florovivaismo» è inserita la seguente: «professionale»;

    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «4. È vietata l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.) coltivata ai sensi del comma 1, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».
13.06. Il Governo.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

  1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1 dopo le parole: «della filiera» sono aggiunte le seguenti: «industriale»;

    2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;

    3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite con le seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali», sono inserite le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;

    4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «4. La presente legge non si applica all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati. Restano ferme le disposizioni decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «coltivazioni destinate al florovivaismo» è inserita la seguente: «professionale»;

    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «4. È vietata l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.) coltivata ai sensi del comma 1, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».
13.06. Il Governo (Nuova formulazione).

Pag. 53

  Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica.
13.6. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica di ambito urbano.
13.7. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 14.

  All'articolo 14, premettere il seguente:

Art. 014.
(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° settembre 2024, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.
  2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
014.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'articolo 14, premettere il seguente:

Art. 014.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)

  1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
014.02. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 54

  All'articolo 14, premettere il seguente:

Art. 014.
(Strutture alloggiative per il personale della Polizia di Stato)

  1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo.
014.03. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sopprimerlo.
14.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo capoverso, sopprimere le parole: e al secondo;

   b) sopprimere il secondo capoverso.
14.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo capoverso, dopo le parole: o di pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: qualora lo stesso abbia reiterato più volte l'invito a interrompere l'azione;

   b) sopprimere il secondo capoverso.
14.4. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo capoverso, sostituire le parole: è aumentata di con le seguenti: è aumentata fino a;

   b) sopprimere il secondo capoverso.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo capoverso, sostituire le parole: è aumentata di con le seguenti: è aumentata fino a;

   b) sopprimere il secondo capoverso.
14.5. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

  Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) è inserita la seguente:

   «m-sexies) delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale previsto dall'articolo 336 del codice penale».
14.6. Vietri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.
*14.7. Soumahoro.
*14.8. Boschi, Giachetti.

Pag. 55

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo capoverso, dopo le parole: o di pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: qualora lo stesso abbia reiterato più volte l'invito a interrompere l'azione;

   b) sopprimere il secondo capoverso.
14.13. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 339 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Se la violenza o minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.».
14.14. Iezzi.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da tre mesi a tre anni.
15.2. Gianassi, Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al secondo comma, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» sono aggiunte le seguenti: «e nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale, conducente e controllore di bordo, impiegato su mezzi di trasporto pubblici di terra, aria e mare,» e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale del trasporto pubblico o esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali».
15.3. Loperfido.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Garanzie funzionali e tutela legale a favore dell'operatore di polizia)

  1. Dopo l'articolo 335 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «Art. 335-bis. – (Fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica)1. Qualora il pubblico ministero riceva notizia di fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la Corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato dei quali non è possibile rinvio.
   2. Il procuratore generale informa il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1 affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette e all'Avvocatura dello Stato, e apre un fascicolo relativo ai fatti compiuti in servizio dagli appartenenti alle forze di polizia relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.Pag. 56
   3. L'Avvocatura dello Stato procede immediatamente agli accertamenti relativi alla legittimità dell'azione degli operatori e in particolare al rispetto dei protocolli operativi concernenti l'uso della forza, avvalendosi, laddove necessario, dell'opera di consulenti tecnici ed informando, senza ritardo, il procuratore generale dell'esito dell'attività.
   4. Il procuratore generale, qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena prevista dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, provvede all'immediata chiusura del procedimento.
   5. Il procuratore generale, quando non provvede alla chiusura del procedimento, esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 nel codice di procedura penale.».

Art. 15-ter.

  1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 30.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'importo di cui al comma 2 è anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme».

  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da destinare alla copertura delle spese per la tutela legale in relazione ai procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, ivi comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15.02. Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Adeguamento alle norme costituzionali delle norme di pubblica sicurezza vigenti in materia di riunioni e assembramenti in luogo pubblico)

  1. L'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

   «Art. 18. – 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono far pervenire, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione, un atto scritto recante il preavviso della riunione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e di fine della riunione, del luogo e dell'oggetto della riunione, le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità, la copia dei documenti di identificazione e la firma dei Pag. 57promotori e il numero presumibile di partecipanti, ove conosciuto dai promotori. Qualora si tratti di riunione in forma di corteo o di processione religiosa il preavviso deve indicare anche l'itinerario del corteo o della processione e del luogo in cui si svolgano eventuali discorsi o cerimonie religiose. Insieme con il preavviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico, da parte dell'autorità competente.
   2. È considerata riunione in luogo pubblico anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, si svolga in un luogo pubblico.
   3. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da mille a quattromila euro.
   4. Il questore, per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, può vietare che la riunione in luogo pubblico, anche non preavvisata, abbia luogo e può, per le stesse ragioni, anche al fine che la riunione si svolga in modo pacifico e senz'armi ovvero al fine di consentire lo svolgimento di altre riunioni o di evitare disagi eccessivi alla libera circolazione delle persone, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione, inclusi percorsi in tutto o in parte alternativi per il corteo o per la processione religiosa, indicando ai promotori che qualora la riunione non si svolgerà in tutto o in parte in osservanza delle prescrizioni impartite la riunione si considererà vietata.
   5. Le prescrizioni e l'eventuale divieto devono essere disposti con atto scritto e motivato che deve essere portato ad immediata conoscenza dei promotori, direttamente o mediante comunicazione dell'autorità locale della pubblica sicurezza; dell'avvenuta comunicazione deve essere redatto apposito processo verbale.
   6. L'autorità di pubblica sicurezza assiste allo svolgimento della riunione in luogo pubblico mediante la presenza in tale luogo o nelle sue vicinanze di suoi funzionari ed agenti.
   7. L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti dei contingenti di personale delle forze di polizia presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire, al fine di facilitare, supportare e garantire a tutti la libertà di riunirsi pacificamente e senza armi e di prevenire o contrastare ogni fatto o atto che possa rendere non più pacifico lo svolgimento della riunione, anche per l'intervento di persone che la vogliano disturbare o interrompere, o che qualcuno dei presenti porti o usi armi, anche improprie, ovvero che sopravvengano motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.
   8. In ogni caso il Prefetto o il Questore, sentiti anche il Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, possono disporre che nel luogo della riunione o nelle sue immediate vicinanze ovvero durante il percorso del corteo siano effettuati appositi servizi di vigilanza e di controllo da parte di personale delle forze di polizia statali o dei corpi di polizia locale, da attuarsi sulla base di appositi protocolli operativi disposti con i criteri e i modi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, in modo che sia il più possibile osservata e mantenuta durante tutta la riunione una distanza di sicurezza minima tra il personale delle forze di polizia e i partecipanti alla riunione, di norma non inferiore a due metri.
   9. Qualora sussistano concreti e attuali rischi per la sicurezza o per l'incolumità pubblica ovvero al fine di prevenire i motivi di scioglimento di riunioni o assembramenti gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, su disposizione del Questore o del suo delegato, sentito, ove occorra, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno facoltà di:

   a) disporre che i luoghi pubblici in cui si svolge la riunione o il corteo e le loro vicinanze siano sorvegliati con telecamere o con il sorvolo di aerei o di elicotteri o di droni a disposizione delle forze di polizia statali o locali;

   b) richiedere a coloro che si recano al luogo fissato per la riunione o che vi si trovano di esibire i propri documenti di identificazione e di soggiorno ed effettuare immediati controlli sul posto per verificarnePag. 58 l'autenticità; in ogni caso è vietata ogni forma di raccolta di dati delle persone che consenta di identificarle o classificarle in base alle loro opinioni politiche o religiose o alla loro appartenenza nazionale o etnica o al loro sesso o identità o orientamento sessuale;

   c) richiedere a coloro che vogliano raggiungere il luogo in cui si svolge la riunione o il corteo di passare attraverso apposite macchine, collocate nelle immediate vicinanze, idonee a far verificare al personale delle forze di polizia l'eventuale possesso di armi, anche improprie o di oggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica;

   d) disporre il momentaneo divieto in tutto o in parte della circolazione o della sosta di veicoli privati nel luogo in cui si svolge la riunione o lungo il percorso del corteo, per tutta la durata della riunione e per determinati periodi di tempo ad essa antecedenti o successivi;

   e) provvedere alla momentanea custodia di eventuali oggetti detenuti dai presenti, allorché possano essere usati come armi improprie o possano costituire un pericolo concreto e attuale per la sicurezza o per la incolumità pubblica; la custodia cessa alla fine dello svolgimento della riunione e comporta l'obbligo di restituire gli oggetti custoditi ai legittimi detentori, salvo che se ne debba disporre il sequestro, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

   f) predisporre con la presenza di personale delle forze di polizia o con la sosta di mezzi o di strutture mobili a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza uno sbarramento momentaneo nei luoghi pubblici in cui si svolge la riunione o il corteo e nelle loro vicinanze, che può essere posto soltanto per prevenire pericoli attuali e concreti per la sicurezza o per l'incolumità pubblica e per garantire che la riunione si svolga in modo pacifico, con connesso divieto di attraversare o di compromettere l'efficacia o distruggere lo schieramento provvisoriamente predisposto, anche a tutela della sicurezza di determinate persone e di determinati beni.

   10. In ogni caso le misure indicate nel comma 9 devono essere disposte secondo modalità e tempi che non scoraggino in alcun modo la pacifica partecipazione delle persone alla riunione. La numerosità dello schieramento del personale delle forze di polizia durante la riunione o nelle sue vicinanze e il loro tipo di equipaggiamento devono essere proporzionali ai rischi concreti per la sicurezza e non devono in alcun modo intimidire coloro che partecipano pacificamente alla riunione.
   11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
   12. Per la celebrazione di funerali ed esequie pubbliche si osservano le disposizioni speciali in vigore, anche in materia sanitaria, e i regolamenti comunali, ma il Questore a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può disporre che siano adottate speciali cautele.
   13. È fatta salva ogni diversa disposizione prevista per le riunioni religiose in luogo pubblico dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 e dalle successive intese applicative, nonché dalle Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, approvate con legge.
   14. I contravventori al divieto o alle prescrizioni imposte dall'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da duecento euro a quattromila euro. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità di pubblica sicurezza o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
   15. Ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del codice civile i promotori di ogni riunione in luogo pubblico, anche se non preavvisata o vietata, rispondono in solido per i danni cagionati da coloro che partecipano alla riunione stessa nel luogo preavvisato o prescritto o comunque commessi in violazione delle norme previste dal presente articolo, incluse quelle previste a tutela delle persone e delle cose, o in contrasto con gli ordini impartiti dall'autorità di pubblica Pag. 59sicurezza nello svolgimento della riunione o del corteo.».

  2. L'articolo 20 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

   «Art. 20. – 1. Possono essere sciolti dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza le riunioni e gli assembramenti allorché in occasione di tali riunioni o assembramenti si verifichi una delle seguenti situazioni:

   a) non siano pacifici o vi compaiano armi, anche improprie, salvo che, per mantenere e non scoraggiare lo svolgimento pacifico della riunione, sia possibile e sufficiente provvedere in modo sicuro al sequestro delle armi, anche improprie, ritrovate o detenute ovvero al fermo o all'arresto di determinate persone che detengano armi ovvero all'accerchiamento o all'isolamento di persone che durante lo svolgimento della riunione o nelle sue immediate vicinanze abbiano comportamenti violenti verso altre persone o verso le cose;

   b) avvengono delitti contro la vita o la libertà delle persone o delitti che comportano l'uso della violenza o della minaccia o l'uso di armi ovvero istigazione a commettere delitti;

   c) si verifichino pericoli concreti ed attuali per la sicurezza o l'incolumità pubblica che impediscono che la riunione o l'assembramento si svolgano o proseguano in modo pacifico;

   d) si svolga in qualsiasi forma una riunione in luogo pubblico, la quale sia stata precedentemente vietata dall'autorità di pubblica sicurezza per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;

   e) avvengano attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione o all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o che l'incoraggino;

   f) avvengano forme di propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo che abbia le caratteristiche o persegua le finalità di ricostruzione del disciolto partito fascista ovvero avvenga l'esaltazione di esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo o del nazismo oppure delle loro finalità antidemocratiche ovvero siano compiute manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste;

   g) avvengano propaganda ovvero istigazione e incitamento, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.».

  3. L'articolo 21 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è sostituito dal seguente:

   «Art. 21. – 1. Quando in luogo pubblico si verifichi un assembramento significativo di persone ovvero si svolga una determinata riunione, per la quale era stata omessa la presentazione del preavviso, l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore e, nelle sole ipotesi in cui tale assembramento o tale riunione non si svolgano in modo pacifico o compaiano armi o sussistano gravi pericoli attuali per la sicurezza o per l'incolumità pubblica, provvede, sotto la propria responsabilità, ad impartire indicazioni atte a rimuovere con immediatezza i pericoli per la sicurezza o per l'incolumità pubblica, o, ove non sia possibile, ad impedire che la riunione o l'assembramento abbiano luogo, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.».

  4. L'articolo 22 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

   «Art. 22. – 1. Quando, nei casi previsti dagli articoli precedenti, occorre sciogliere una riunione pubblica o un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali o agenti Pag. 60di pubblica sicurezza, su ordine del Questore o dell'ufficiale di pubblica sicurezza che è stato designato dal Questore a coordinare i servizi svolti dal personale delle forze di polizia statale in occasione di tale riunione o assembramento. In tali ipotesi il funzionario di pubblica sicurezza, ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore. L'ufficiale o il sottufficiale dei Carabinieri deve essere in divisa. L'invito a sciogliersi si fa in nome della legge.».

  5. L'articolo 23 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

   «Art. 23. – 1. Quando l'invito a sciogliersi rimanga senza effetto, è ordinato lo scioglimento della riunione o dell'assembramento con tre distinte formali intimazioni ad alta voce e fatte in nome della legge, eventualmente preceduta ognuna da uno squillo di tromba.».

  6. L'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

   «Art. 24. – 1. Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte a causa di rivolta o opposizione violenta dei presenti, il Questore o l'ufficiale di pubblica sicurezza da esso delegato a coordinare i servizi delle forze di polizia statali ordina che la riunione o l'assembramento siano sciolti con la forza.
   2. All'esecuzione di tale ordine provvede il personale delle forze di polizia statali sotto il comando dei rispettivi capi.
   3. Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei Carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.
   4. L'uso della forza deve essere proporzionato all'eventuale minaccia o violenza verificata nella riunione e all'eventuale resistenza violenta arrecata dalle persone presenti e deve essere sempre limitato a quanto è strettamente necessario per respingerla o per limitare i pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica e per sciogliere la riunione e strettamente proporzionale e alla sua immediata cessazione. È vietata ogni forma di uso della forza su persone che non stiano attuando alcuna forma di violenza o di resistenza violenta o che si stiano allontanando dal luogo o che non partecipino alla riunione o che siano già state poste sotto il controllo del personale delle forze di polizia. In ogni caso l'eventuale uso della forza deve essere attuato con modalità progressive e che non producano alcuna lesione personale nei confronti di persone presenti, inclusi gli appartenenti alle forze di polizia statali o danneggiamenti alle cose. Nei confronti di minori di età e di donne o di disabili fisici o psichici o sensoriali ogni tipo di uso della forza deve essere ridotto o escluso.
   5. L'uso della forza da parte delle forze di polizia al fine di sciogliere la riunione o l'assembramento può consistere in:

   a) forme di momentanee limitazioni, totali o parziali, di accesso delle persone e dei veicoli a determinati luoghi pubblici in relazione ai quali il Questore aveva prescritto il divieto di riunione per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;

   b) momentaneo divieto di accesso, totale o parziale, delle persone e dei veicoli a luoghi aperti al pubblico o a mezzi di trasporto pubblico o privato;

   c) allontanamenti fisici di determinate persone dai luoghi vietati per la riunione o nelle loro immediate vicinanze;

   d) rimozione dei veicoli dai luoghi vietati per la riunione o nelle loro immediate vicinanze;

   e) rimozione forzata di eventuali veicoli o di oggetti, inclusi rifiuti o cose incendiate o pericolose, che si trovino nel luogo della riunione o nell'itinerario del corteo;

   f) uso nei confronti delle persone presenti alla riunione che deve essere sciolte di armi non letali allorché non sia possibile Pag. 61respingere in altro modo contatti violenti col personale delle forze di polizia da parte delle persone invitate a sciogliersi o sia necessario impedire loro che creino o aumentino i pericoli per la sicurezza o l'incolumità pubblica o per la salute o siano attuate forme di danneggiamento o di devastazione o di saccheggio, fermi restando i divieti previsti dal comma precedente; in ogni caso prima di ricorrere all'uso di qualsiasi tipo di arma il comandante della forza di polizia deve avvisare in modo chiaro i presenti in un tempo sufficiente per consentire loro di allontanarsi.

   6. In particolare, l'uso di armi non letali può effettuarsi nel rispetto dei limiti indicati nella lettera f) del comma 5 e dei seguenti princìpi e criteri:

   a) i gas lacrimogeni possono essere utilizzati soltanto in casi di violenza così diffusa che non è più possibile gestire individualmente le persone violente e mai nello spazio in cui determinate persone sono di fatto impossibilitate ad allontanarsi, né con modalità che producano danni duraturi alla salute dei presenti, inclusi i non partecipanti alla riunione, né in quantità eccessive, né sparando i candelotti contro le persone;

   b) lo spray al peperoncino può essere utilizzato soltanto se mirato contro ben determinate persone che abbiano comportamenti violenti, rispettando la distanza minima;

   c) i manganelli possono essere utilizzati soltanto come strumenti di difesa individuale del personale appartenente alle forze di polizia, allorché sia indispensabile per respingere attacchi violenti indirizzati contro di loro; ogni colpo deve essere giustificato e non può essere mai indirizzato verso parti del corpo in cui possono verificarsi lesioni più gravi;

   d) i proiettili a impatto cinetico, ossia i proiettili di gomma, possono essere usati soltanto per colpire persone specifiche che stanno commettendo violenza contro altre persone o contro le cose e soltanto quando altri mezzi non sono riusciti a porre rimedio alla situazione; possono essere indirizzati soltanto contro la parte inferiore del corpo, non possono essere sparati a caso sulla folla e non possono essere usati per colpire un bersaglio per rimbalzo, né devono essere sparati verso il terreno affinché il proiettile possa rimbalzare e colpire un obiettivo;

   e) idranti o cannoni ad acqua devono essere utilizzati soltanto allorché la violenza sia così grave e diffusa che non è più possibile affrontare individualmente le persone violente e possono essere utilizzati soltanto da appartenenti alle forze di polizia statali, i quali abbiano ricevuto specifico addestramento all'uso e abbiano ricevuto istruzioni chiare sulla pressione dell'acqua e sulla direzione, al fine di evitare danni eccessivi alle persone.

   7. L'uso di armi da fuoco è vietato come mezzo per sciogliere riunioni o assembramenti e per disperdere la folla e può essere consentito soltanto su precise istruzioni del comandante della forza di polizia e quale mezzo estremo e residuale per fermare una persona che produca una minaccia imminente di morte o di lesioni gravi, allorché altri strumenti o armi non letali siano insufficienti per fermarla.
   8. In ogni caso la forza può essere impiegata nelle ipotesi indicate dal presente articolo soltanto da personale delle forze di polizia statali dotato di specifico addestramento fisico e psicologico e di specifica formazione e aggiornamento e soltanto in osservanza di criteri generali, casi, modi e limiti previsti con decreto del Ministro dell'interno, che deve essere emanato di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'economia e delle finanze, previ pareri del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
   9. Chiunque si rifiuti di obbedire all'ordine di scioglimento è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro trecento a euro quattromila.
   10. In ogni caso in cui sia stato eseguito, anche senza l'uso della forza, lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di pubblica sicurezza o il Pag. 62sottufficiale dei Carabinieri preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione o dell'assembramento, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine e lo trasmette entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della riunione al Procuratore della Repubblica competente per il territorio in cui si è svolta la riunione, anche ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
   11. Il Procuratore della Repubblica o un suo sostituto da esso delegato, può comunque in qualsiasi istante acquisire dal Questore copia del preavviso e di eventuali atti di divieto o di prescrizioni imposte, può in qualsiasi istante presenziare allo svolgimento di qualsiasi riunione in luogo pubblico e chiedere ulteriori informazioni al Questore, ai promotori della riunione e agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti in servizio di ordine pubblico.».

  7. Gli articoli 25, 26 e 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.
  8. Gli articoli da 19 a 32 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
15.03. Magi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e al codice di procedura penale)

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

   «Articolo 20. – 1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengano posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. In tale caso le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri.».

   b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati;

   c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

   «Articolo 24. – 1. Qualora l'invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione dell'ordine provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti dalle altre persone presenti. È fatto divieto di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali degli atti e dei delitti di cui all'articolo 20. È fatto divieto assoluto alle forze di pubblica sicurezza durante l'esecuzione dell'ordine di cui al presente articolo di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone»;

   d) all'articolo 41:

    1) al primo comma, la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l'ufficiale di pubblica sicurezza che Pag. 63ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l'attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione».

  2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 249, comma 2, le parole: «, nei limiti del possibile,» sono soppresse;

   b) all'articolo 251, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto, indicandone il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
   2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è ammesso ricorso con le stesse modalità previste all'articolo 257 e secondo le disposizioni dell'articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria»;

   c) all'articolo 389 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Nei casi in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all'uso della forza ai sensi dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all'identificazione dell'arrestato o del fermato, ne dispone l'immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito.
   2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive all'arresto o al fermo. È fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l'arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero».
15.04. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Uniformi, caschi, codici identificativi e telecamere per il personale delle forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico)

  1. Ogni appartenente al personale delle forze di polizia a ordinamento civile o militare, dello Stato, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, incluso quello in occasione dello svolgimento di riunioni in luogo pubblico e di manifestazioni sportive, ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio.
  2. Il casco di protezione e le uniformi indossati dal personale delle Forze di polizia statali impegnato in tali servizi di ordine pubblico devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sul corpetto protettivo, un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa.
  3. Nel caso di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano eventualmente esonerati, per qualsiasi ragione, dall'obbligo di indossare l'uniforme, il codice identificativo alfanumerico individuale deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.
  4. Ad ogni appartenente al personale delle forze di polizia statale, allorché sia impiegato in servizi di ordine pubblico, è vietato utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altro appartenente alle forze di polizia statali, nonché indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
  5. Il personale delle forze di polizia statali, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico, deve essere altresì dotato di videocamere installate sulla divisa. Le videocamere devono essere altresì installate nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle forze di polizia di statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni Pag. 64Questura, in ogni caserma della polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei Carabinieri. Le videocamere previste dal presente comma sono finalizzate a filmare quanto accade durante il servizio, anche in occasione o a seguito dello svolgimento delle riunioni in luogo pubblico e nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, al fine di individuare ogni tipo di reato e i loro responsabili.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei codici identificativi e le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di installazione, attivazione e uso delle videocamere da inserire nelle uniformi o nei caschi e nei luoghi indicati nel comma 5 e della conservazione, archiviazione e visione dei relativi filmati. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
  7. In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi e agli archivi dei filmati ripresi dalle telecamere è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. Fino alla fase dell'udienza preliminare, i magistrati competenti, la polizia giudiziaria e il personale addetto agli uffici procedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità della persona indagata, allorché si tratti di persona appartenente al personale delle forze di polizia statali.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, che non provveda all'aggiornamento di tali registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 ed è soggetto a procedimento disciplinare. Il medesimo trattamento previsto nel primo periodo si applica nei confronti dell'appartenente al corpo di polizia statale, il quale non installi gli apparati di videoregistrazione previsti nel comma 5 o disattivi o manometta o cancelli le registrazioni delle videocamere installate sulle divise e nei luoghi indicati nel comma 5 e nei confronti del responsabile della tenuta dei filmati che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.
15.05. Magi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Dotazione di videocamere alle forze di polizia impiegate in determinati servizi)

  1. Le forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili, sono dotate di telecamere idonee a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.
  2. L'utilizzo della videocamera avviene anche nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque a misure restrittive della libertà personale.
  3. La registrazione dei video avvenuta con la telecamera in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.06. Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del Pag. 65personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.
  2. Le bodycam sono attivate dagli operatori delle Forze di polizia in caso di necessità e, in particolare, in caso di situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto.
  3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si sia verificata, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.
  4. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle bodycam è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
  5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle bodycam e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.
15.07. Mauri, Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Di Biase.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

  1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.
  2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
  3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
  4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.
  5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.
  6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.
15.08. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche agli articoli 53 e 55 del codice penale e previsione protocolli operativi)

  1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 53. – (Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica) – Ferme le Pag. 66disposizioni contenute ai precedenti articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
   La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
   Quando l'uso legittimo delle armi ha comportato una condotta lesiva a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste nei protocolli operativi, sempre che le raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto.
   La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica».

  2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

   «Nei casi previsti dall'articolo 53, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso con colpa lieve, per un errore nella valutazione dei presupposti operativi o per un errore esecutivo».
15.09. Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Garanzie funzionali e tutela legale a favore dell'operatore di polizia)

  1. Dopo l'articolo 335 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «Art. 335-bis. – (Fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica)1. Qualora il pubblico ministero riceva notizia di fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la Corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato dei quali non è possibile rinvio.
   2. Il procuratore generale informa il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1 affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette e all'Avvocatura dello Stato, e apre un fascicolo relativo ai fatti compiuti in servizio dagli appartenenti alle forze di polizia relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.
   3. L'Avvocatura dello Stato procede immediatamente agli accertamenti relativi alla legittimità dell'azione degli operatori e in particolare al rispetto dei protocolli operativi concernenti l'uso della forza, avvalendosi, laddove necessario, dell'opera di consulenti tecnici ed informando, senza ritardo, il procuratore generale dell'esito dell'attività.
   4. Il procuratore generale qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo preveda come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, prevista dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, provvede all'immediata chiusura del procedimento.
   5. Il procuratore generale, quando non provvede alla chiusura del procedimento, esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 nel codice procedura penale».

  2. All'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. In questo secondo caso le spese di difesa sono direttamente a carico del Ministero competente, ivi comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso».

Pag. 67

  3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Per i procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali le spese di difesa sono direttamente a carico del Ministero competente, ivi comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso».
15.010. Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di spese di giustizia in favore degli operatori delle forze dell'ordine)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 115-bis è inserito il seguente:

   «Art. 115-ter. – (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di operatore delle forze dell'ordine, nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di reati commessi contro la persona commessi eccedendo i limiti della legittima difesa o dell'uso legittimo delle armi o altro mezzo di coazione fisica o dello stato di necessità)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte dell'operatore appartenente alle forze dell'ordine nei cui confronti è stato emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 52, 53, 54, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 52, 53, 54 del codice penale, e comunque commesso nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
   2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.».
15.011. Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Devoluzione delle controversie concernenti il rapporto di lavoro degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile alla giurisdizione del giudice ordinario)

  1. Al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle controversie concernenti il personale delle forze di polizia dello Stato a ordinamento civile».
  2. Alla lettera i) del comma 1, dell'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di polizia di Stato ad ordinamento civile».
15.012. Iezzi.

Pag. 68

ART. 16.

  Sopprimerlo.
*16.1. Boschi, Giachetti.
*16.2. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi.
*16.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
*16.4. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;.
16.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene con le seguenti: danneggiarle.
16.6. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro con le seguenti: applica la multa fino a 1.000 euro.
16.7. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro con le seguenti: si applica la multa fino a 2.000 euro.
16.8. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) veicoli in dotazione della polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».
*16.9. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase.
*16.10. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*16.11. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
**16.12. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase.
**16.13. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
**16.14. Dori, Zaratti.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17.1. Boschi, Giachetti.

ART. 18.

  Sopprimerlo
*18.1. Soumahoro.
*18.2. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase.
*18.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 69

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

   f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

   g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.
18.4. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,Pag. 70 per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.
18.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.
18.6. Gianassi, Mauri, Bonafè, Serracchiani, Di Biase.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.
18.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

  1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.
18.8. Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di Pag. 71euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.
18.9. Bonafè, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e di trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
18.10. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Nuove residenze R.E.M.S)

  1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18 e 27.
18.11. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 391-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

    2. al secondo comma, le parole: «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

Pag. 72

   0b) all'articolo 391-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al primo comma, le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni e sei mesi»;

    2. al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e sei mesi».
18.15. Vietri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*18.12. Magi.
*18.13. Giachetti.
*18.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: all'articolo 415 inserire le seguenti: al primo comma dopo le parole: «di ordine pubblico» sono aggiunte le seguenti: «o delle leggi tributarie» ed.
18.16. Zaratti.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: all'articolo 415 inserire le seguenti: al primo comma dopo le parole: «ovvero all'odio fra le classi sociali» sono aggiunte le seguenti: «all'odio razziale o religioso» ed.
18.17. Zaratti.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: all'articolo 415 inserire le seguenti: al primo comma dopo le parole: «ovvero all'odio fra le classi sociali» sono aggiunte le seguenti: «all'odio di genere e misogino» ed.
18.18. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.19. Magi.
*18.20. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi.
*18.21. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis» primo comma, sopprimere le seguenti parole: o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.
18.22. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis» primo comma, sopprimere le seguenti parole: , di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti,.
18.23. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.
*18.24. Magi.
*18.25. Giachetti.
*18.26. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi.
*18.27. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
*18.29. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: anche passiva.
18.31. Giachetti.

Pag. 73

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sostituire le parole: anche passiva con la seguente: violenta.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sostituire le parole: anche passiva con la seguente: violenta.
18.32. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sostituire le parole: anche passiva con le seguenti: violenta.
18.33. Magi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», secondo comma, sostituire le parole: alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni con le seguenti: attivamente alla rivolta, la pena è della reclusione fino a due anni.
18.34. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», sopprimere i commi quarto e quinto.
18.35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 70 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18-bis e 27.
18.01. Boschi, Giachetti.

Pag. 74

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
18.02. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 500 unità della Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria.
  2. Per l'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.
  3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18-bis e 27.
18.03. Boschi, Giachetti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanze stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto Pag. 75previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1 gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
  3. Gli oneri derivanti dal comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.
18.04. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.05. Mauri, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incremento della Pianta organica della Polizia penitenziaria)

  1. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.06. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

  1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembrePag. 76 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.08. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. Per le esigenze di reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini delle esigenze di ulteriore potenziamento della pianta organica dell'Amministrazione Penitenziaria, è indetto un concorso pubblico, per esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 unità. Con decreto del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del medesimo concorso pubblico.
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 10 milioni per l'anno 2024 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 10 milioni per l'anno 2024, e 20 milioni a decorrere dall'anno 2025 a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.010. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

  1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari finalizzati a:

   a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

   b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18-bis e 27.
18.011. Boschi, Giachetti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a Pag. 77decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 18-bis e 27.
18.012. Boschi, Giachetti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termini per l'impugnazione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 585 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

   b) alla lettera c), le parole: «di quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «pari al termine assegnatosi dal giudice per il deposito della motivazione e comunque non inferiore a quarantacinque giorni»;

   c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) di novanta giorni nei casi in cui la sentenza è depositata oltre il termine di legge ovvero il termine assegnatosi dal giudice».
18.013. Calderone, Patriarca.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)

  1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2025.
18.014. Calderone, Patriarca.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «tra sei e dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tra quattro e dodici mesi»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «Al termine del primo ciclo del corso», sono inserite le seguenti: «di durata non inferiore a tre mesi».
*18.015. Il Governo.
*18.016. Kelany, Buonguerrieri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architetturaPag. 78 penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.
18.017. Gianassi, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
18.018. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè.

Pag. 79

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

  1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.019. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

  1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.020. Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
*19.1. Magi.
*19.2. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi.
*19.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
*19.4. Zaratti, Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Abrogazione dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di esecuzione dell'espulsione)

  1. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
19.5. Soumahoro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembrePag. 80 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
19.6. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sostituire le parole da ovvero in una delle strutture fino a: degli ordini impartiti con le seguenti: mediante atti di violenza o minaccia.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 7.1, sopprimere il quarto e quinto periodo.
19.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.
*19.8. Magi.
*19.9. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Per il solo fatto di partecipare aggiungere la seguente: attivamente.
19.10. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sostituire le parole: anche passiva con la seguente: violenta.
19.11. Magi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata,» sono sostituite dalle seguenti: «La localizzazione e la realizzazione di nuovi centri di cui al comma 3, nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti, sono effettuati,».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti e semplificazione delle procedure per la loro realizzazione.
19.12. Iezzi.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20.1. Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Di Biase.
*20.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*20.3. Boschi, Giachetti.
*20.4. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , quando non sono in servizio.
20.5. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 42, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il prefetto ha, altresì, facoltà di concedere la licenza prevista dal primo periodo, anche in deroga al dimostrato bisogno, al personale delle Forze di polizia di ordinamento civile e militare in quiescenza, ferma restando la mancanza delle ragioni ostative di cui agli articoli 11 e 43. La licenza rilasciata al personale in quiescenza non rileva a fini statistici. In deroga a quanto disposto dal comma 4 Pag. 81dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti per il rinnovo della licenza si applica il meccanismo del silenzio assenso e gli stessi non sono soggetti a disposizioni del comma 8-bis, dell'articolo 2 della medesima legge n. 241 del 1990».
20.6. Iezzi.

ART. 21.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che quest'ultima è impegnata in attività di salvataggio di esseri umani.
21.1. Zaratti, Dori.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22.1. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Il Ministro della difesa informa annualmente, con modalità riservate, le Commissioni parlamentari competenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3».
22.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
  2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
  3. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procederà all'immediata corresponsione di quanto dovuto.
  4. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA – NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
  5. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), squadre di Polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e Polizia Scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.
  6. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze Pag. 82armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) riconoscimento a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;

   b) corresponsione dell'indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.
22.01. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)

  1. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procede all'immediata corresponsione di quanto dovuto.
22.02. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
  2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
22.03. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Incremento risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024)

  1. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA – NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
22.04. Mauri, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi.

Pag. 83

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Indennità per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria)

  1. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), squadre di polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, DIGOS e polizia scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.
22.05. Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.
22.06. Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Delega al Governo per il riconoscimento di indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) riconoscimento a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;

   b) corresponsione dell'indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.
22.07. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

  1. Al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto Pag. 84dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.
  4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.
  5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.
  7. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascun anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.
  8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 22-bis e 27.
22.011. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Mauri, Serracchiani, Berruto, Di Biase, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

  1. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», di seguito denominato Fondo, destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Pag. 85Le suddette condizioni sopravvenute sono provata tramite presentazione dell'ISEE corrente.
  2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2024, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 22-bis e 27.
22.012. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Mauri, Serracchiani, Berruto, Di Biase, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo per la gratuità degli asili nido)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 22-bis e 27.
22.013. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Mauri, Serracchiani, Berruto, Di Biase, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni per gratuità del diritto allo studio)

  1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
  2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
  3. il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggioriPag. 86 entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 22-bis e 27.
22.015. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Mauri, Serracchiani, Berruto, Di Biase, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

  1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200.000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
22.021. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme per il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:

   «2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020».
22.022. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè.

ART. 23.

  Sopprimerlo
23.1. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 2:

    1) al comma 1, le parole: «e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e dall'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC)»;

Pag. 87

    2) al comma 2, le parole: «l'AISE e l'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «l'AISE, l'AISI e l'ADISC»;

   0b) all'articolo 4, comma 3:

    1) alla lettera a), le parole: «dall'AISE e dall'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dall'AISE, dall'AISI e dall'ADISC»;

    2) alla lettera c), le parole: «dell'AISE e dell'AISI», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC»;

    3) alla lettera e), le parole: «tra l'AISE, l'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'AISE, l'AISI, l'ADISC»;

    4) alle lettere g) e h), le parole: «l'AISE e l'AISI», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'AISE, l'AISI e l'ADISC»;

    5) alla lettera i), le parole: «sull'AISE e sull'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «sull'AISE, sull'AISI e sull'ADISC»;

    6) alla lettera n-bis), le parole: «dell'AISE e dell'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC»;

   0c) all'articolo 5, comma 5, le parole: «i direttori dell'AISE e dell'AISI,» sono sostituite dalle seguenti: «i direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC,»;

   0d) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7-bis.
(Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva)

   1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC), con sede in Roma, alla quale è affidato il compito di analizzare le informazioni diffuse tramite i mezzi di informazione, comunque denominati, ivi inclusi le piattaforme informatiche e i siti internet, allo scopo di individuare e segnalare attività di ingerenza nei confronti delle istituzioni e della vita democratica della Repubblica, quali tattiche della cosiddetta «guerra ibrida» finalizzate al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici, nonché eventuali falsificazioni e campagne di disinformazione preordinate alla manipolazione dell'opinione pubblica e a pregiudicare il normale esercizio delle libertà democratiche.
   2. L'ADISC risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e svolge le sue funzioni in coordinamento con il DIS, l'AISE, l'AISI, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
   3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'ADISC, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale e le modalità di gestione delle spese. L'ADISC provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
   4. L'ADISC seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza e con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali. Il personale dell'ADISC è composto:

   a) per il cinquanta per cento da personale assunto attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

   b) per il venti per cento da personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato obbligatoriamente fuori ruolo;

   c) per il trenta per cento da personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, non rinnovabili prima del decorso di un ulteriore triennio.

   5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, il direttore dell'ADISC, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentiti il CISR e il ComitatoPag. 88 parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Con la medesima procedura di cui al primo periodo il Presidente del Consiglio dei ministri può disporne la revoca. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

   6. Il direttore dell'ADISC riferisce costantemente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta e, al termine di ogni bimestre, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica un rapporto sull'attività svolta e sulle minacce individuate, delle cui risultanze è dato conto anche nella relazione di cui all'articolo 33, comma 1;

   0e) all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, le parole: «al DIS, all'AISE e al l'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC»;

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 21, comma 6, le parole: «al DIS, all'AISE e all'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC»;

   b-ter) all'articolo 31, comma 1, le parole: «dei direttori dell'AISE e dell'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dei direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC»;

   b-quater) all'articolo 33, comma 8, le parole: «del DIS, dell'AISE e dell'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «del DIS, dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC».
23.2. Del Barba, Giachetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «, secondo periodo, dopo la parola: convenzioni inserire le seguenti: , previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,.
23.3. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è informato semestralmente in ordine alla stipula delle predette convenzioni, al loro contenuto e alle deroghe eventualmente adottate.
23.4. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   In ogni caso né la collaborazione e l'assistenza previste nel presente comma, né le convenzioni devono comportare o prevedere o comunque avere come effetto uno o più dei seguenti:

   a) qualsiasi tipo di limitazione alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni fuori dei casi disposti dall'autorità giudiziaria nelle ipotesi previsti dalla legge;

   b) alcun tipo di limitazione alla libertà di insegnamento o alla libertà di ricerca;

   c) alcuna forma di limite ulteriore all'autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie rispetto a quelli già previsti dalle norme legislative in vigore;

   d) alcuna forma di impedimento alla libera manifestazione del pensiero e alla sua diffusione;

   e) alcuna forma di trattamento deteriore delle persone, anche mediante raccolta di dati o in forma di schedatura, che sia fondato soltanto sulla loro appartenenza etnica o politica o religiosa o sulle opinioni espresse o sulla loro cittadinanza.
23.5. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
23.6. Magi.

Pag. 89

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia locale.
23.7. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia
per la Cybersicurezza Nazionale)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

   «8-ter. Con apposito regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di competenza, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, entro 120 giorni dalla data in vigore delle presenti norme, sono adottate disposizioni che disciplinano lo stato giuridico, la progressione di carriera e l'avanzamento del personale, proveniente dalle forze armate e dalle forze di polizia ad ordinamento militare e civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 12, in servizio presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale a sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 224 del 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia, nel rispetto del quadro ordinamentale di riferimento, nei limiti delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
23.01. Calderone.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all'estero)

  1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», e dagli articoli 249 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito denominato «regolamento per l'esecuzione», possono essere svolti anche al di fuori dei confini nazionali con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci, dei valori e degli impianti delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.
  2. Le imprese incaricate dei servizi di vigilanza privata ai sensi del comma 1 devono avere attività di produzione e sede legale e fiscale in Italia.
  3. I servizi di protezione prestati dalle guardie giurate ai sensi dei commi 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti servizi di sicurezza sussidiaria.
  4. In aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 del testo unico, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione di cui ai commi 1 e 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere in possesso di licenza di porto di arma corta o di arma lunga per difesa personale;

Pag. 90

   b) aver superato i corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, disciplinati con apposito provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni, ovvero aver partecipato, per un periodo di almeno tre mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi; tale requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa;

   c) essere in possesso della certificazione rilasciata in base al Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue che attesta la conoscenza di una lingua straniera, secondo il livello stabilito dall'accordo contrattuale, comunque non inferiore al livello B2.

  5. Le imprese di sicurezza privata devono aderire ai princìpi contenuti nel Documento di Montreux sui pertinenti obblighi giuridici e sulle buone prassi per gli Stati concernenti le operazioni condotte dalle società militari e di sicurezza private in situazioni di conflitto armato, adottato il 17 settembre 2008 e sottoscritto dall'Italia il 15 giugno 2009.
  6. Alle imprese di sicurezza privata che svolgono la loro attività fuori del territorio nazionale non è consentito operare in subappalto con altre imprese di sicurezza privata nello Stato nel quale operano.
  7. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D, annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 269 del 2010.
  8. I regolamenti di servizio devono tenere conto delle seguenti prescrizioni:

   a) il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza, nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati; il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario;

   b) nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie giurate con maggior esperienza, a cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio;

   c) l'uso delle armi deve essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio deve essere svolto.

  9. L'azienda che si avvale dei servizi di sicurezza privata ai sensi del presente articolo è tenuta a stipulare una convenzione con le competenti autorità dello Stato in cui opera, che preveda il riconoscimento della giurisdizione nazionale italiana nei casi in cui si renda necessario perseguire gli operatori della sicurezza privata per comportamenti ritenuti illeciti o penalmente rilevanti.
  10. In nessun caso può venire meno l'obbligo dell'azione penale da parte dello Stato italiano.
  11. L'autorizzazione relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, a fronte della presentazione di un'istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico, ovvero dal questore, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 110 del 1975.Pag. 91
  12. Le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione ed esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero nel quale il servizio è svolto, possono utilizzare le armi comuni da sparo. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38 e 42 del testo unico e all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione.
  13. Le armi di cui al comma 11, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Winchester, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati in appositi spazi protetti.
  14. Il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in occasione di ciascun servizio di protezione da svolgere senza l'impiego delle armi, comunica alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quarantotto ore prima dell'inizio del servizio, utilizzando il modello appositamente predisposto dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, l'elenco delle guardie giurate impiegate, i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto e le date presunte di inizio e di fine del servizio.
  15. Qualora l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 7, a integrazione di quanto previsto dal comma 14 del presente articolo, deve altresì comunicare:

   a) il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;

   b) le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi;

   c) la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate.

  16. Il legale rappresentante dell'impresa è, altresì, tenuto a informare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della difesa e gli altri dicasteri eventualmente interessati di ciascun servizio di protezione da svolgere.
  17. Il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza è tenuto all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio di protezione, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale.
  18. Una copia delle comunicazioni è custodita presso la sede dell'impresa o dell'istituto di vigilanza.
  19. È escluso lo svolgimento di attività di sostegno diretto o indiretto di operazioni militari, che restano di esclusiva competenza delle Forze armate dello Stato.
  20. Il soggetto fornitore dei servizi di cui al presente articolo è tenuto ad istituire nell'area delle operazioni un centro di comunicazioni dotato di apparati tecnologici idonei ad assicurare una costante comunicazione tra gli operatori e il supervisore del servizio.
  21. Le operazioni nell'area sono sottoposte alla supervisione di un responsabile con funzioni di senior security manager, secondo le modalità stabilite con disciplinare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in base alla norma UNI 10459:2017.
23.02. Urzì.

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis
(Disposizioni in materia di omicidio sul lavoro)

Pag. 92

Art. 23-bis.
(Omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l'articolo 589-ter, del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-quater.
(Omicidio sul lavoro)

  Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni.
  Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
  La stessa pena si applica a chiunque, in violazione del titolo VIII, capi I e IV, del titolo IX, capi I, II e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa la morte di una persona.
  Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque mettendo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
  La pena di cui al comma 4 si applica altresì:

   a) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

   b) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al titolo III, capi II e III, al titolo IV, capi I e II, al titolo X-bis e al titolo XI, capi I e II, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-quinquies.
(Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro)

  Nel caso di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

Art. 23-ter.
(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

  1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 590-septies.
(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

   Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
   Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi Pag. 93con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
   La stessa pena si applica al datore di lavoro che in violazione del titolo VIII, capi I, II e IV, del titolo IX, capi I, II, e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo n. 81 del 2008 cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.
   Salvo quanto previsto dal terzo comma, il datore di lavoro che metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
   La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

   a) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

   b) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al titolo III, capi II e III, al titolo IV, capi I e II, al titolo X-bis e al titolo XI, capi I e II, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-octies.
(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro)

   Nel caso di cui all'articolo 590-septies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-novies.
(Definizione di lavoratore e datore di lavoro)

  Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 589-quater e 590-septies, si intende per:

   a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle Pag. 94strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e il lavoratore di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Art. 23-quater.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis e 589-quater»;

   b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

   c) all'articolo 590, il secondo comma è abrogato.

Art. 23-quinquies.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater), è aggiunta la seguente:

   «m-quinquies) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-quater, secondo e terzo comma, del codice penale»;

   b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente:

   «m-sexies) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-septies, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

   c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589-bis, 589-quater, 590-bis, 590-septies»;

   d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

   e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

   f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

   «e-ter) lesioni personali sul lavoro, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-septies del codice penale»;

   g) all'articolo 552:

    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

     «1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-bis e 590-septies del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere Pag. 95emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari»;

    2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

     «1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-bis e 590-septies del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

Art. 23-sexies.
(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

  1. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale»;

   b) al comma 2, le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale»;

   c) al comma 3, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro»sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-septies del codice penale».

Art. 23-septies.
(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale»;

   b) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale,».

Art. 23-octies.
(Competenza penale del giudice di pace e norme di coordinamento)

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, i richiami ai reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, si intendono riferiti ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale come introdotti, rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge.
23.03. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,Pag. 96 dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Il fornitore di servizi di telefonia mobile, in caso di sottoscrizione di nuovo contratto, richiede al cliente copia fotostatica chiara e leggibile del documento d'identità del soggetto richiedente e di un documento attestante il codice fiscale, del passaporto o permesso di soggiorno se cittadino estero, della vecchia SIM, e, nel caso di furto o di smarrimento, della relativa denuncia.
   4-ter. Alla sentenza di condanna per taluno dei reati di cui all'articolo 240 del codice penale consegue automaticamente la sanzione accessoria dell'inibizione dalla sottoscrizione di nuovi contratti di telefonia mobile da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni–».

  2. All'articolo 240 del codice penale, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui agli articoli» è aggiunta la seguente: «494,».
23.04. Michelotti, Donzelli, La Porta.

ART. 24.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis) Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza, indirizzamento alla denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente, indirizzamento presso Associazioni/Fondazioni antiusura e antiracket riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, rilasciare ogni informazione utile alla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà di cui al comma 1 nonché ogni assistenza dovesse necessitare per la tutela della incolumità della vittima e dei suoi familiari. Il Commissario Straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di Solidarietà e con la CONSAP, dovrà destinare a tale ruolo personale altamente specializzato e dovrà periodicamente provvedere a dare massima diffusione del numero verde delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa».
24.1. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «il mutuo può esser concesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il mutuo è concesso entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza,».
24.2. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: si avvalgono inserire le seguenti: , dal momento dell'accoglimento della domanda,.
24.3. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire la parola: esperto con le seguenti: tutor per l'economia legale.
24.4. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: di soggetti con le seguenti: dei tutor per l'economia legale.
24.5. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: gli iscritti al Pag. 97registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con le seguenti: avvocati, commercialisti, revisori contabili regolarmente iscritti al proprio Ordine professionale,.
24.6. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 5, dopo le parole: è comunicato inserire la seguente: tempestivamente.
24.7. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, alinea, dopo le parole: ai sensi del comma 4, aggiungere le seguenti: non dovrà aver riportato alcuna condanna penale né essere stato sottoposto ad alcuna misura cautelare personale e/o patrimoniale, nonché.
24.8. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) agire nel rispetto dei doveri di diligenza professionale avendo come obiettivo la continuità aziendale, favorire un percorso di crescita professionale dell'imprenditore, il corretto investimento del mutuo, la rimborsabilità delle rate del mutuo e conseguentemente la tutela dell'integrità del Fondo di Solidarietà;.
24.9. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) provvedere ad affiancare l'imprenditore in tutte le sue funzioni, in particolar modo nell'attuazione di un business plan come autorizzato dal Comitato di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
24.10. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso annuale al netto degli oneri di legge viene stabilito nella misura forfettaria del 10 per cento per complessive erogazioni fino ad euro 100.000,00 e nella misura del 5 per cento per erogazioni superiori ed è conseguibile solo a seguito della verifica da parte della Prefettura della perfetta attuazione del piano di investimento compresa la corretta e puntuale rimborsabilità delle rate da parte dell'impresa oggetto di tutoraggio.
24.11. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
24.12. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, dopo le parole: incarichi che possono essere svolti, aggiungere le seguenti: comunque in numero non superiore a 5,.
24.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero Pag. 98dell'interno, composto da esperti di comprovata esperienza nel sostegno agli operatori economici vittime di usura allargato anche a rappresentanti della società civile, finalizzato alla predisposizione di proposte normative rispondenti alle esigenze attuali di contrasto alla criminalità economica organizzata sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione, con particolare riguardo:

   a) al miglioramento del patrimonio informativo, circa gli strumenti di prevenzione da attivare per evitare il ricorso al prestito usurario e, contestualmente alla denuncia, per ciò che riguarda l'attivazione di strumenti di solidarietà;

   b) alla ricerca dei migliori strumenti atti a consentire ai soggetti che sono in una condizione di sovraindebitamento di poter accedere a forme anche solo di garanzia statale tali da consentire alle imprese di non essere espulse dal circuito legale del credito;

   c) alla tutela personale della vittima calibrata sulla qualità dei criminali e dell'eventuale coinvolgimento di una organizzazione criminale;

   d) al supporto psicologico a sostegno delle vittime;

   e) all'accompagnamento e al tutoraggio nella fase di accesso ai fondi antiusura e antiracket; anche attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio che si impegnino a sensibilizzare l'opinione pubblica alla denuncia e che accompagnino la vittima in tutto il percorso di accesso ai relativi fondi;

   f) ricerca di buone pratiche per migliorare la collaborazione tra Associazioni e Prefetture e tra queste con le vittime.
24.14. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Per le finalità di cui al presente articolo il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura» di cui all'articolo 14 della presente legge è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24.15. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche alla legge 23 novembre 1998 n. 407 in materia di norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407 dopo le parole: «collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,» sono inserite le seguenti: «entro 60 giorni dal riconoscimento dello status di vittima del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere,».
24.01. Pisano, Bicchielli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

  1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementataPag. 99 di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.02. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Norme per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA))

  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.04. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose)

  1. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.05. Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Gianassi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Incremento del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

  1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, Pag. 100del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.06. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Gianassi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Istituzione Autorità garante per la tutela delle vittime di reato)

  1. In ossequio ai principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, riguardante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, è istituita l'Autorità garante per la tutela delle vittime di reato, di seguito nominata «Autorità Garante».
  2. L'Autorità Garante è organo monocratico, ha poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
  3. Il titolare dell'Autorità Garante, scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di comprovate professionalità ed esperienza nel campo dei diritti delle vittime di reato, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  4. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
  5. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può, a pena di decadenza, essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né svolgere attività di consulenza per i pubblici uffici, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi direttivi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori della tutela delle vittime di reato. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.
  6. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al 70 per cento del trattamento economico annuo spettante all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 luglio 2011, n. 112.
  7. L'Autorità garante opera a favore delle persone vittime dei delitti contro l'incolumità pubblica e contro la persona di cui ai titoli VI e XII del libro secondo del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 572, 624-bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale nei confronti di cittadini italiani o di persone fisiche residenti in Italia.
  8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi ivi stabiliti dovranno essere definite le norme riguardati le funzioni e le modalità di svolgimento dell'attività dell'Autorità Garante. Dovranno essere, inoltre, definite le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la copertura finanziaria. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità sono messi a disposizione dal Ministero dell'interno senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24.07. Iezzi, Ravetto.

Pag. 101

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere)

  1. È istituita la Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere, di seguito denominata «Giornata».
  2. La Giornata è riconosciuta solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
  3. In occasione della Giornata sono organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.
  4. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  5. Per quanto non espressamente previsto dal comma 4 si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
  7. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi ivi stabiliti dovranno essere definite le norme riguardati le modalità di attribuzione dei riconoscimenti, il regime di esenzione dei trattamenti pensionistici, la disciplina dell'assegno vitalizio e dell'invalidità, altri benefici nonché quelle norme dirette a disciplinare la gestione delle spese e la copertura finanziaria.
24.08. Furgiuele, Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Provvisionale a titolo di ristoro anticipato alle vittime di violenza di genere o agli aventi diritto)

  1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «quando è stata» fino alla fine del periodo sono soppresse;

   b) al comma 2, le parole: «e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14» sono soppresse;

   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. La provvisionale di cui al comma 1 può essere richiesta con le medesime modalità di cui al presente articolo nella fase delle indagini preliminari sulla base degli atti del procedimento penale. In tal caso la provvisionale è concessa alle medesime condizioni, previo parere del pubblico ministero competente.
   7. Qualora, decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 2, non sia presentata domanda di indennizzo ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile, il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato».
24.09. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 25.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
25.1. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè.

Pag. 102

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 4-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

    2) al primo periodo, dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».
25.2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo l'articolo 18-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-quater.

   1. I detenuti e gli internati hanno diritto, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui al fine di poter avere relazioni affettivi intime, anche a carattere sessuale, senza il controllo a vista o da remoto da parte del personale di custodia.
   2. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi. I locali destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi favoriscono una dimensione riservata intima e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto».
25.3. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e precedenti disciplinari.
   3-ter. I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
   3-quater. Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 37, comma 5, terzo periodo, dopo le parole «sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3-bis e ss. della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

   b) all'articolo 61 comma 2, lettera b), dopo le parole: «ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ad eccezione di Pag. 103quanto stabilito dal comma 3-bis e ss. del medesimo articolo».
25.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   b-bis) dopo l'articolo 47-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

   1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.

Art. 47-bis.2.
(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

   1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della presente legge possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.
   2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
   4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

Art. 47-bis.3.
(Procedura)

   1. I detenuti e gli internati di cui all'art. 2 sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
   2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
   3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
   4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibiliPag. 104 a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.
   5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.
   6. Ai fini dell'esecuzione della pena secondo le modalità previste dall'articolo 2, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 2-ter e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

Art. 47-bis.4.
(Preclusioni)

   1. Sono esclusi dall'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 2:

   a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della presente legge e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;

   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

   c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della presente legge, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della presente legge;

   d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

   e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

Art. 47-bis. 5.
(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

   1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della presente legge, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.
   2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno, né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
   3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.
   4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.
   5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario».

   b-ter) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articoloPag. 105 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».
25.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 26.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.1. Mauri, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Bonafè.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

  1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.
26.01. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè.

ART. 27.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.1. Boschi, Giachetti.

ART. 28.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e la videosorveglianza.

  Conseguentemente:

   a) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari siano conservati nei server per almeno 60 giorni anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa;

   b) alla rubrica, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e di videosorveglianza.
28.1. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: non lucrative aggiungere le seguenti: e gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da enti locali e società partecipate Pag. 106per attività di manutenzione e decoro urbano.
28.3. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
28.4. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , privi di rapporti sinallagmatici.
28.5. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Bonafè.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) prevedere nell'ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di programmi di reinserimento sociale dei medesimi, da parte della direzione degli istituti, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
28.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 27 e 28.
28.7. Boschi, Giachetti.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Promozione della lettura)

  1. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 27 e 28-bis.
28.01. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Mauri, Serracchiani, Berruto, Di Biase, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure di sostegno sociale per la prevenzione dei reati)

  1. Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente legge con misure di sostegno sociale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la promozione della lettura e per il sostegno all'editoria libraria. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembrePag. 107 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 30 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 27 con le seguenti: dagli articoli 27 e 28-bis.
28.02. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al fine di definire i contenziosi insorti e di semplificare le procedure per la copertura dei posti è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 31 gennaio 2020.
  2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2024 e 2025, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell'anno 2023 e nell'anno 2024, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:

   a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima prevista, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;

   b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.

  3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.
  5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
28.03. Casu, Mauri.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Delega al Governo per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo ransomware).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo ransomware, Pag. 108sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) previsione che l'attacco ransomware condotto contro, e che generi effetti su, i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e su quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come un incidente o una compromissione che comporta un pregiudizio per la sicurezza nazionale, così come definiti rispettivamente nell'articolo 1, comma 1, lettere f), g) e h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

   b) previsione che l'attacco ransomware condotto contro, e che generi effetti su, i soggetti pubblici e privati non ricompresi nella lettera a), debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come una condotta con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale;

   c) applicazione delle misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico previste dall'articolo 7-ter al decreto-legge del 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 e dai suoi decreti attuativi alla fattispecie di cui alla lettera a);

   d) applicazione di tutti i poteri e le garanzie investigative per le forze dell'ordine già previste nel nostro ordinamento per il contratto alle condotte con finalità di terrorismo alle fattispecie di cui alla precedente lettera b);

   e) previsione di un obbligo di informazione ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), dell'attacco ransomware subito, entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, sia l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pena una sanzione amministrativa commisurata alla violazione, e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81;

   f) previsione di un obbligo per l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale di porre in essere un framework di supporto per i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) sul tema degli attacchi ransomware, che si basi almeno sulle seguenti azioni:

    1) verifica preliminare della potenziale esposizione di tali soggetti a questo genere di attacchi informatici;

    2) predisposizione di azioni obbligatorie in materia di igiene e resilienza cibernetica per tali soggetti al fine di provare ad evitare o comunque diminuire gli effetti di questo genere di attacchi informatici;

    3) pianificazione e predisposizione di azioni di supporto per tali soggetti durante la gestione delle situazioni di crisi cibernetica derivanti da questo genere di attacchi informatici;

    4) pianificazione e predisposizione per tali soggetti di azioni di supporto per il recupero dell'operatività e/o di contenimento degli effetti negativi in conseguenza di questo genere di attacchi informatici;

   g) previsione di incentivi sul piano finanziario all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per la realizzazione delle attività di cui alla precedente lettera f);

   h) previsione dell'obbligo per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare dichiarazioni formali attraverso i canali diplomatici, in cui si afferma che il Governo prenderà di mira le organizzazioni criminali che utilizzano attacchi ransomware a livello internazionale utilizzando alcuni strumenti di potere nazionale;

Pag. 109

   i) istituzione di una task-force nazionale per il contrasto agli attacchi ransomware, collocata nel Nucleo per la Cybersicurezza (NCS), che svolga il ruolo:

    1) di coordinamento delle attività di cui alle precedenti lettere c) e d);

    2) di attuazione di quanto previsto alla lettera f);

    3) di punto di riferimento per i soggetti colpiti durante la gestione delle emergenze ransomware;

    4) di struttura per la condivisione delle informazioni sugli attacchi;

   j) creazione di un Fondo nazionale di risposta agli attacchi ransomware per supportare eventuali aziende nel recupero dagli effetti dell'attacco e disincentivare così il pagamento del riscatto;

   k) previsione di un ingaggio delle compagnie assicurative e riassicurative al fine di sensibilizzarle verso l'inopportunità di coprire a livello assicurativo il pagamento di un riscatto a seguito di un attacco ransomware.

  2. Il Governo assicura altresì la propria presenza in tutti i tavoli europei e internazionali dove si discuta a livello istituzionale dei temi legati ai ransomware, al fine di contribuire efficacemente alla creazione e all'allineamento delle politiche comuni degli Stati membri.
28.05. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

  1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
28.014. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

  Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.

Pag. 110

Allegato 1
(articolo 28-bis, comma 1)

«Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

    Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

    Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione

1

    Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione

442

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati

10.221

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti
nell'organico)

TOTALE

11.353

».
28.08. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà Pag. 111assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
  2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.
28.09. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)

  1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno finanziario 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.
28.010. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 in materia di personale addetto all'ufficio per il processo)

  1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

   1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica, con possibilità di scorrimento fra i distretti.
   2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.».

  Conseguentemente, all'articolo 29, dopo le parole: dall'articolo 27 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 28-bis.
28.011. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 112

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui al comma 5, articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui al comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
28.012. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Video sorveglianza all'interno degli istituti penitenziari)

  1. Le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari devono essere conservati nei server per almeno 60 giorni anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa.
  2. Per l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 0,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2026. A copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di 1,5 milioni per il 2024, 0,8 milioni per il 2025 e 0,6 milioni per il 2026 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
28.013. Dori, Zaratti.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
*29.1. Boschi, Giachetti.
*29.2. Mauri, Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Bonafè.