CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 maggio 2024
309.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 maggio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

  La seduta comincia alle 13.30.

Abrogazione di norme prerepubblicane.
C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 1572).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2023.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge C. 1572 recante «Abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti». Ne dispone pertanto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento in quanto verte su materia identica a quella dei disegni di legge in esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica.
C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli e C. 1241 cost. Morassut.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Luca SBARDELLA (FDI), relatore, fa presente che le proposte di legge costituzionale A.C. 278, A.C. 1241 e A.C. 514 recanoPag. 14 modifiche alla Costituzione, con la finalità di conferire a Roma capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale, valorizzandone il ruolo nel quadro delle previsioni costituzionali.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, evidenzia, anche a nome dell'altro relatore, preliminarmente che l'A.C. 278 intende istituire la nuova regione di Roma capitale della Repubblica, integrando l'elenco delle Regioni recato dall'articolo 131 della Costituzione, e incrementare da uno a due milioni il numero minimo di abitanti necessario per l'istituzione di nuove regioni.
  Segnala che una proposta di legge di identico contenuto era stata presentata nel corso della XVIII legislatura (A.C. 2938) ed esaminata in sede referente – insieme agli AA.CC. 1854, 2961 e 3118 – dalla I Commissione Affari costituzionali, che il 16 giugno 2022 aveva deliberato di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento A.C. 1854-A. Rileva che i risultati raggiunti all'esito di tale esame sono stati raccolti dalle proposte di legge costituzionale A.C. 514 e A.C. 1241, le quali si rivolgono a modificare l'articolo 114 della Costituzione al fine di valorizzare l'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria di Roma capitale.
  Entrando nel dettaglio del contenuto della suddetta proposta di legge costituzionale, fa presente che questa si compone di 3 articoli.
  In particolare, l'articolo 1 sopprime il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, che reca una riserva di legge statale per la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale. Si tratta di un intervento pregiudiziale al conferimento a Roma dello status di regione, la cui disciplina è definita direttamente dalla Costituzione (per quanto riguarda le competenze legislative, dall'articolo 117 della Costituzione), ovvero demandata agli statuti adottati con la procedura di cui all'articolo 123 della Costituzione.
  L'articolo 2 dispone, poi, l'integrazione dell'elenco delle regioni recato dall'articolo 131 della Costituzione attraverso l'introduzione – dopo la regione Lazio – della regione Roma Capitale della Repubblica: una nuova regione a statuto ordinario, non essendo contemplata alcuna modifica dell'articolo 116, recante per l'appunto l'elenco delle regioni a statuto speciale.
  La nuova regione di Roma verrebbe, dunque, a essere ricompresa nell'ambito del territorio della regione Lazio e, seppure la proposta di legge non rechi alcuna indicazione ai fini della prima attuazione della modifica costituzionale e della determinazione dei relativi confini, andrebbe presumibilmente a coincidere con il territorio della città metropolitana – ex provincia di Roma – a cui la relazione illustrativa allegata alla proposta fa esplicito riferimento.
  L'articolo 3 modifica, infine, l'articolo 132, primo comma, della Costituzione, ove si dispone l'incremento da uno a due milioni del numero minimo di abitanti necessario ai fini della istituzione di nuove regioni.
  Tenuto conto che la proposta di legge costituzionale in esame modifica l'articolo 131 della Costituzione, integrando il numero delle regioni, segnala che il richiamato articolo 132 della Costituzione prevede uno specifico procedimento per la costituzione di nuove regioni.
  Per quanto invece attiene alle proposte di legge costituzionale A.C. 514 e A.C. 1241, entrambe si compongono di due articoli e sono volte a modificare l'articolo 114 della Costituzione, sostituendo integralmente il secondo periodo del terzo comma, al fine di valorizzare, come anticipato, l'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria di Roma capitale.
  In particolare, confermando l'attuale previsione che affida alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, entrambe le proposte, all'articolo 1, costituzionalizzano il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria in capo all'ente Roma capitale, da attribuire con legge dello Stato.Pag. 15
  Segnala che, rispetto a quanto attualmente stabilito dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) – la quale ha configurato, in luogo del comune di Roma, il nuovo ente territoriale «Roma capitale», dotato di una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione (articolo 24) – la nuova formulazione recata dalle due proposte in esame fa specificamente riferimento all'autonomia normativa di Roma capitale e rafforza il richiamo all'autonomia finanziaria, prevedendo espressamente la necessità di assicurarle, per lo svolgimento delle sue funzioni, adeguati mezzi e risorse.
  Nel dettaglio, fa presente che nella proposta A.C. 1241 l'autonomia normativa di Roma capitale viene rafforzata attraverso l'attribuzione alla stessa di poteri legislativi nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) – esclusa la tutela della salute – e di potestà legislativa regionale residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), individuati con lo statuto «speciale» di Roma capitale, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio.
  Rileva che, secondo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 2 della proposta, lo statuto speciale di Roma capitale è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della medesima proposta di legge e le relative norme di attuazione sono definite con legge dello Stato.
  Ricorda poi, in termini generali, che nella vigente architettura costituzionale, definita dal Titolo V della Parte II della Costituzione, la definizione degli ambiti di autonomia (legislativa) da attribuire alle regioni spetta alla legge costituzionale, per le regioni a statuto speciale, o alla legge rinforzata dello Stato, previa intesa tra lo Stato e la regione, per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle regioni a statuto ordinario.
  Segnala che la proposta di legge costituzionale A.C. 1241, oltre ad introdurre un nuovo procedimento per l'adozione dello statuto «speciale» di Roma capitale, prevede che la legge dello Stato intervenga al solo fine di dare attuazione allo statuto approvato da Roma capitale e nei limiti di questo, cui esclusivamente compete la determinazione degli ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa di Roma capitale.
  Sottolinea dunque che nel solo caso di Roma capitale l'individuazione dei poteri legislativi sarebbe affidata a una deliberazione (seppure a 2/3 dei componenti) del medesimo ente a cui sono attribuiti i poteri legislativi, senza un coinvolgimento del Parlamento o altre forme di collaborazione con lo Stato (se non ex post con la legge di attuazione prevista dall'articolo 2 della proposta in esame). In tal senso il testo si verrebbe a differenziare dall'impianto costituzionale definito per le regioni sia ordinarie (anche nell'ambito del regionalismo differenziato) sia a statuto speciale, attribuendo alla sola decisione autonoma dell'ente locale la scelta delle competenze legislative che andrebbero al medesimo trasferite.
  La legge statale avrebbe pertanto il compito di intervenire con «norme attuative» in un ambito già determinato a livello locale, con ciò invertendo l'attuale assetto costituzionale delle fonti. Al tempo stesso, l'approvazione della legge attuativa appare configurata come essenziale per assicurare a Roma capitale l'effettivo esercizio delle competenze legislative trasferite.
  Ricorda – per quanto concerne la previsione di uno statuto «speciale» di Roma capitale – che nel vigente ordinamento gli statuti speciali sono previsti dalla Costituzione in relazione alle regioni c.d. ad autonomia speciale, sono approvati con legge costituzionale e possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione, con alcune peculiarità introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, volte a garantire la partecipazione degli organi della regione nell'iter legislativo.
  Rispetto al quadro attuale, dunque, la proposta A.C. 1241, in primo luogo, assegna al nuovo statuto speciale di Roma capitale un contenuto necessario ulteriore, Pag. 16dato dalla individuazione delle materie nelle quali Roma esercita autonomia legislativa. In secondo luogo, stabilisce alcuni vincoli di procedura, richiedendo l'approvazione a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina e il previo parere della regione Lazio. In terzo luogo, dispone che le norme di attuazione dello Statuto siano adottate con una legge dello Stato, sentiti Roma capitale stessa e la Regione Lazio.
  Riguardo poi alla proposta di legge costituzionale A.C. 514, evidenzia che essa dispone direttamente – dunque senza fare rinvio ad altre fonti, diversamente dalla precedente proposta – l'attribuzione a Roma capitale di potestà legislativa e regolamentare, derogatoria rispetto alla normativa della regione Lazio, nelle materie di legislazione concorrente e residuale, fatta eccezione per la tutela della salute.
  Entrambe le proposte, oltre a stabilire che nell'esercizio delle sue funzioni amministrative Roma capitale assicuri forme di decentramento, estendono a tale ente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione.
  Ricorda che i citati articoli, disponendo in ordine alla promozione delle questioni di legittimità in via principale e dei conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, attualmente fanno esclusivo riferimento allo Stato e alle regioni.
  Alla luce della prescrizione, contenuta nell'A.C. 1241, relativa all'adozione dello statuto speciale da parte di Roma capitale, tale proposta subordina l'applicabilità delle richiamate disposizioni costituzionali all'entrata in vigore dello statuto medesimo.
  Infine, fa presente che l'articolo 2 di entrambe le proposte disciplina l'entrata in vigore delle correlate leggi costituzionali, prevista per il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla rispettiva promulgazione.

  Paolo BARELLI (FI-PPE), relatore, ad integrazione di quanto illustrato dal collega Sbardella, ricorda la convergenza unanime delle forze politiche sul contenuto del citato progetto di legge costituzionale presentato nella scorsa legislatura, di cui rammenta la lunga e articolata istruttoria svolta. Ricorda, in particolare, l'ampio ciclo di audizioni che ha coinvolto i diversi soggetti interessati e che ha consentito di approdare al testo definitivo all'esito di un lavoro approfondito.
  Anche in ragione della delicatezza dell'argomento, sottolinea la necessità di giungere, anche nella presente legislatura, ad un'unanime condivisione politica sulla disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, la cui millenaria storia impone lungimiranza e massima serietà nell'esame dei provvedimenti in oggetto. In tal senso auspica che i lavori proseguano in modo proficuo fino alla positiva definizione della questione, la cui rilevanza è stata riconosciuta anche dal Governo.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI accoglie con favore la scelta di ricorrere, per la definizione della questione in esame, ad una legge costituzionale, piuttosto che alla legge ordinaria. Con riferimento alla proposta di legge costituzionale C. 278 Morassut, invita ad un'attenta riflessione sull'opportunità di procedere alla creazione sic et simpliciter di una nuova regione, integrando l'elenco contenuto nell'articolo 131 della Costituzione, quando l'articolo 132 della stessa Costituzione prescrive al riguardo il rispetto di una specifica procedura che presuppone un'iniziativa politica «dal basso».

  Roberto MORASSUT (PD-IDP), raccogliendo il richiamo del Ministro Calderoli sull'articolo 132 della Costituzione, rileva che il progetto di legge costituzionale C. 278 a sua firma appartiene ad un'altra fase politica e storica, in cui fungeva da apripista del dibattito sul tema, oltre che da provocazione con riguardo alla definizione dello status di Roma e alla riforma del regionalismo.
  Richiama poi l'intervento del relatore, onorevole Barelli, ed evidenzia l'opportunità di concentrare l'esame sui due progetti di legge costituzionale C. 514 e C. 1241, l'ultimo dei quali a sua firma, simili per Pag. 17contenuto, per giungere ad una sostanziale modifica dell'ordinamento di Roma capitale, rimanendo al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 132 della Costituzione ed intervenendo sul solo articolo 114 della Costituzione. Ricorda infine che le due proposte di legge costituzionale citate riprendono gli esiti del dibattito della precedente legislatura.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.