CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 maggio 2024
308.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
ALLEGATO
Pag. 18

ALLEGATO

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

  1. La presente legge introduce l'obbligo della contrattazione sull'organizzazione del lavoro ai fini della partecipazione gestionale, di sicurezza, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai risultati e alla proprietà delle aziende, in attuazione dell'articolo 39, 46 e 47 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità sociale ed ambientale delle imprese.
1.4. Soumahoro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La presente legge disciplina la collaborazione dei lavoratori alla gestione e all'organizzazione delle aziende, in attuazione del principio recato dall'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.
1.5. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: La presente legge disciplina aggiungere le seguenti: attraverso una riduzione delle aliquote di imposta.
1.2. Faraone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: disciplina la con le seguenti: disciplina le modalità e i limiti dell'esercizio del diritto alla.
1.12. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: partecipazione con la seguente: collaborazione.
1.7. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: gestionale, inserire le seguenti: economica e.
1.19. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: finanziaria.
1.8. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: lavoratori inserire la seguente: subordinati.
1.15. Tucci, Fenu, Aiello, Carotenuto, Barzotti.

Pag. 19

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai risultati e alla proprietà delle aziende,.
1.11. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai risultati e alla proprietà.
1.6. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai risultati e.
1.10. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai risultati e con le seguenti: ai profitti e ai risultati nonché.
1.13. Aiello, Fenu, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e alla proprietà.
1.9. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle aziende con le seguenti: delle grandi imprese, come definite dalla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013.
1.18. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle aziende, aggiungere le seguenti: e individua le forme di promozione e incentivazione,.
1.17. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: proprietà delle aziende, aggiungere le seguenti: nonché il diritto dei medesimi lavoratori all'informazione e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento agli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, in materia di diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione.
1.14. Carotenuto, Fenu, Aiello, Tucci, Barzotti.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, preservare e incrementare i livelli occupazionali e valorizzare economicamente e socialmente il lavoro.
1.16. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: norme finalizzate, inserire le seguenti: alla riduzione, all'interno delle medesime imprese, del rapporto tra il trattamento economico complessivo degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo, nonché.
1.3. Faraone.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: partecipazione con la seguente: collaborazione.
2.2. Mari.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*2.3. Mari.
*2.7. Scotto, Gribaudo, Sarracino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ai risultati dell'impresa, aggiungere le seguenti: attraverso il ricorso ai premi di risultato e forme di partecipazione agli utili dell'impresa.
2.10. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Pag. 20

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: partecipazione con la seguente: collaborazione.
2.4. Mari.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: partecipazione consultiva con le seguenti: collaborazione consultiva. Conseguentemente alla medesima lettera d) sostituire le parole: La partecipazione con le seguenti: La collaborazione.
2.5. Mari.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: , in particolare in merito alle decisioni che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori e incidere sulla situazione del lavoro nell'impresa.
2.9. Carotenuto, Fenu, Aiello, Tucci, Barzotti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) «informazione dei lavoratori»: il diritto dei lavoratori di essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, in merito alla situazione economica e finanziaria dell'impresa, fatto salvo il diniego di divulgazione di informazioni suscettibili di recare pregiudizio commerciale all'impresa;.
2.8. Aiello, Fenu, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

  Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) «contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero maggiormente rappresentative sul piano territoriale o aziendale.
2.1. Soumahoro.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*2.6. Mari.
*2.11. Tucci, Fenu, Aiello, Carotenuto, Barzotti.

  Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2.12. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati e dei datori di lavoro)

  1. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici privati è determinata dalla media tra il dato associativo, calcolato sulla base del numero effettivo di iscrizioni alla singola organizzazione, e il dato elettorale della medesima.
  2. La rappresentatività delle organizzazioni datoriali dei privati a livello nazionale è determinata dalla media tra il numero delle imprese affiliate e il dato della manodopera utilizzata dalle stesse, e la diffusione delle stesse nel territorio nazionale.

Art. 2-ter.
(Misurazione del dato associativo delle associazioni sindacali dei lavoratori privati)

  1. I datori di lavoro privati ricevono le comunicazioni relative alle deleghe per il versamento dei contributi associativi dei lavoratori iscritti a organizzazioni sindacali.Pag. 21
  2. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale, il contributo associativo non può essere inferiore al valore eventualmente stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
  3. Ai fini della misurazione del dato associativo, la revoca della delega è comunicata in forma scritta al datore di lavoro e acquista efficacia dal mese successivo a quello della comunicazione.
  4. Il numero delle deleghe è rilevato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attraverso un'apposita sezione della denuncia aziendale nel sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, cosiddetto «flusso UNIEMENS».
  5. Il dato associativo riferito a ciascuna organizzazione sindacale è calcolato dall'INPS, con riferimento a ciascun anno civile, dividendo per dodici il numero complessivo delle rilevazioni mensili delle deleghe relative ai contributi associativi ed è comunicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Le organizzazioni sindacali, oltre a quanto previsto al comma 5, possono comunicare al CNEL i dati relativi agli iscritti non certificati dall'INPS che siano comunque certificabili da altro soggetto terzo.

Art. 2-quater.
(Misurazione del dato elettorale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati)

  1. Il dato elettorale è misurato mediante la rilevazione dei risultati conseguiti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie costituite in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro o degli accordi interconfederali e comunicato all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
  2. Le deleghe relative ai contributi associativi nelle unità produttive aventi i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle quali non è costituita una rappresentanza sindacale unitaria, sono computate, oltre che per la misurazione del dato associativo ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, anche ai fini della misurazione del dato elettorale.
  3. I risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sono comunicati al CNEL secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 5.
  4. Ai fini della misurazione del dato elettorale si considera la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sul totale dei votanti nelle medesime elezioni.
  5. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie devono svolgersi ogni tre anni.

Art. 2-quinquies.
(Accertamento della rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati)

  1. Il CNEL accerta la rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
  2. A livello nazionale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno nella categoria o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale, misurati ai sensi degli articoli 2 e 3. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono stabilite le categorie e le aree contrattuali e le modalità di comunicazione al CNEL delle informazioni relative ai contratti collettivi vigenti, rilevate attraverso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
  3. Il CNEL, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce la rilevazione, pubblica nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali suddivisi per categoria e area contrattuale, nonché i dati relativi alla rappresentatività delle confederazioni sindacali ottenuti sommando i dati relativi alle organizzazioni ad esse aderenti. Nel medesimoPag. 22 sito internet istituzionale sono altresì pubblicati i dati associativi ed elettorali suddivisi anche su base territoriale.

Art. 2-sexies.
(Parametri di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro privati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale individuano i parametri per l'accertamento della loro rappresentatività a livello nazionale.
  2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati i criteri di rappresentatività sulla base del rapporto tra il numero delle imprese associate e del personale impiegato presso le stesse, nonché della diffusione territoriale delle imprese stesse.
2.01. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)

  1. Nelle imprese con più di 300 dipendenti, esercitate in forma di società per azione o società europea, delle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile è obbligatoria la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza per una quota non inferiore ad un quinto dei componenti del consiglio stesso o alla diversa superiore quota prevista dai contratti collettivi.
  2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza nonché in egual numero di supplenti è effettuata dalla rappresentanza sindacale unitaria operante nell'impresa o, in mancanza, dalle rappresentanze sindacali aziendali in accordo tra loro ovvero sulla base di specifica designazione elettorale, fermi i requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del Consiglio nonché delle previsioni di cui alle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile.
  3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono a piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 7 della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire gli articoli 4 e 5 con i seguenti:

Art. 4.
(Partecipazione al consiglio di amministrazione)

  1. Nelle società che adottano il sistema monistico di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile ovvero sono disciplinate secondo il modello tradizionale di cui all'articolo 2325 del codice civile i contratti collettivi possono prevedere la presenza di uno o più amministratori in rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti in misura, comunque, non inferiore ad un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, salva diversa superiore quota stabilita dai contratti collettivi.
  2. Gli amministratori di cui al comma 1 e relativi supplenti sono individuati dalla rappresentanza sindacale unitaria operante nell'impresa o in sua mancanza dalle rappresentanze sindacali aziendali in accordo tra loro ovvero sulla base di designazione elettiva.
  3. Gli amministratori di cui al comma 1, oltre a disporre del diritto di voto al pari degli altri membri, possono disporre la temporanea sospensione di delibere di straordinaria amministrazione che coinvolgano la struttura organizzativa e produttiva Pag. 23dell'impresa e il suo assetto occupazionale. Il periodo di sospensione non può essere comunque superiore a mesi tre entro i quali dovranno essere espletati idonei confronti sindacali.
  4. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.
  5. Gli amministratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio in misura determinata dalla contrattazione collettiva.

Art. 5.
(Disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica)

  1. Le società a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono prevedere la presenza di uno o più amministratori in rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti in misura, comunque, non inferiore ad un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, salva diversa superiore quota stabilita dai contratti collettivi.
  2. Gli amministratori di cui al comma 1 e relativi supplenti sono individuati dalla rappresentanza sindacale unitaria operante nell'impresa o in sua mancanza dalle rappresentanze sindacali aziendali in accordo tra loro ovvero sulla base di designazione elettiva.
  3. Gli amministratori di cui al comma 1, oltre a disporre del diritto di voto al pari degli altri membri, possono disporre la temporanea sospensione di delibere di straordinaria amministrazione che coinvolgano la struttura organizzativa e produttiva dell'impresa e il suo assetto occupazionale. Il periodo di sospensione non può essere comunque superiore a mesi tre entro i quali dovranno essere espletati idonei confronti sindacali.
3.8. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 2409-duodecies, primo comma, del codice civile, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Almeno un terzo dei componenti è espressione dei lavoratori dell'impresa, designati con metodo elettorale.».

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
3.9. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2025 e sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere;

   b) al comma 3 sostituire le parole: può essere prevista con le seguenti: deve essere prevista.
3.15. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1 sostituire le parole: i contratti collettivi possono prevedere con le seguenti: gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, e sopprimere le seguenti parole: per una quota non inferiore a un quinto dei componenti del consiglio stesso.
3.16. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti con le seguenti: la partecipazionePag. 24 di rappresentanti eletti con voto segreto dai lavoratori dipendenti.
3.12. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1 sostituire le parole: di rappresentanti dei con le seguenti: di rappresentanti dei lavoratori eletti con voto segreto dai.
3.3. Mari.

  Al comma 1 dopo le parole: dipendenti nel consiglio inserire le seguenti: di gestione, ovvero nel consiglio.
3.1. Soumahoro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione, ovvero nel consiglio di sorveglianza, nonché di un eguale numero di supplenti, è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché dalle disposizioni previste dagli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile.
3.2. Soumahoro.

  Al comma 2, sostituire le parole: è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi con le seguenti: è regolata nell'ambito degli accordi che regolano le elezioni delle RSU recepiti nei CCNL.
3.13. Aiello, Fenu, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

  Al comma 2 sostituire le parole: sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi con le seguenti: nell'ambito degli accordi che regolano le elezioni delle RSU recepiti nei CCNL.
3.4. Mari.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
*3.5. Mari.
*3.14. Carotenuto, Fenu, Aiello, Tucci, Barzotti.

  Sopprimere il comma 3.
3.6. Mari.

  Sopprimere il comma 4.
3.7. Mari.

  Sopprimere il comma 5.
*3.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
*3.11. Volpi.
*3.17. Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.3. Mari.
*4.7. Tucci, Fenu, Aiello, Carotenuto, Barzotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: i contratti collettivi possono prevedere con le seguenti: gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi,.
4.9. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere.
4.8. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Pag. 25

  Al comma 1, dopo le parole: possono prevedere aggiungere le seguenti: , nelle società che occupano più di 50 dipendenti,.
4.10. Giaccone, Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Nisini, Caparvi, Giagoni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: al consiglio di amministrazione e, altresì, e la seguente parola: amministratori,;

   b) ai commi da 2 a 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Gli amministratori con le seguenti: I rappresentanti;

   c) al comma 4, sostituire le parole: del consiglio con le seguenti: del comitato;

   d) al comma 5, sopprimere le parole: nel consiglio di amministrazione o.

  Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: al consiglio di amministrazione con le seguenti: al comitato per il controllo.
4.6. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: sulla base delle procedure con le seguenti: con procedura elettorale, sulla base delle modalità.
4.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: o decentrata ovvero dagli accordi aziendali.
4.1. Faraone.

  Al comma 5, sostituire le parole: accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 19 con le seguenti: in deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno diritto all'applicazione di un'aliquota agevolata dell'imposta sui redditi delle società (IRES) pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria.
4.2. Faraone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Gli amministratori designati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono assumere incarichi direttivi amministrativi o gestionali, anche nella forma di consulenza, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.
4.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Mari.
*5.4. Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.
*5.6. Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Giaccone, Caparvi, Nisini, Giagoni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle società a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione pubblica, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo.
5.3. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), con le seguenti: a Pag. 26controllo pubblico, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera m),.
5.2. Volpi.

  Al comma 1, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.
5.5. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disciplina della partecipazione di associazioni nelle strutture sanitarie)

  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella composizione del collegio di direzione di cui al periodo precedente, le regioni garantiscono la partecipazione delle associazioni dei pazienti e dei volontari in qualunque forma costituiti legalmente riconosciute dall'ente medesimo.».
  2. Nelle strutture sanitarie private gli statuti possono prevedere la partecipazione negli organi gestionali delle associazioni dei pazienti e dei volontari in qualunque forma costituiti legalmente riconosciute dall'ente medesimo. La partecipazione dei rappresentanti avviene sulla base delle procedure definite dagli accordi stipulati tra le medesime strutture sanitarie e le associazioni interessate le quali individuano collegialmente uno o più rappresentanti.
5.01. Roggiani.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.3. Mari.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A decorrere dal 2025, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, per i premi e le somme erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro lordi.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Detassazione dei premi di risultato e distribuzione degli utili).
6.7. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1 sostituire le parole: all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 con le seguenti: alla presente legge.
6.2. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 3.
6.4. Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Non concorrono altresì a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 1.
6.8. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle somme erogate,Pag. 27 nel limite dei 10.000 euro lordi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142.
*6.6. Volpi.
*6.9. Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Giaccone, Caparvi, Nisini, Giagoni.
*6.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese.
6.1. Faraone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia e declinare la partecipazione agli utili dei lavoratori anche in termini di welfare aziendale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa. I medesimi servizi sono resi per almeno due ore ulteriori rispetto all'orario previsto dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia presenti a livello locale.
  2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmentePag. 28 garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti.
6.01. Faraone.

ART. 7.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8 e 9.
7.8. Scotto, Fossi, Sarracino.

  Sopprimerlo.
7.5. Mari.

  Al comma 1, sostituire le parole: i contratti collettivi possono prevedere con le seguenti: gli statuti possono prevedere, qualora disciplinato dai contratti collettivi,.
7.9. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

  Al comma 1, dopo le parole: l'accesso dei lavoratori, aggiungere le seguenti: dipendenti della medesima impresa.
7.6. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso a tale partecipazione può essere previsto in maniera diretta ovvero mediante la costituzione di apposite società di investimento, fondazioni o associazioni, alle quali i dipendenti possono partecipare.
7.1. Faraone.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.
7.2. Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. I piani di partecipazione finanziaria sono contenuti in apposito documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce ciascun piano, ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi aggiuntivi a eccezione delle imposte di bollo. I piani hanno forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 dell'articolo 6 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni dei piani medesimi.
  3-ter. I contratti collettivi possono prevedere che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, previo suo consenso, nella misura massima del 20 per cento, anche destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o da quote di capitale, ovvero da diritti di opzione sulle stesse, attribuite a tutti una società di investimento alla quale i dipendenti hanno diritto di partecipare.
7.3. Faraone.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla risoluzione del rapporto di lavoro si provvede, comunque, al rimborso dei titoli posseduti dal lavoratore.
7.7. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazionePag. 29 dei dipendenti al capitale dell'impresa non si applicano le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile.
7.4. Faraone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti.
7.10. Faraone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disciplina fiscale applicabile alle imprese che adottano un piano per la partecipazione alla ripartizione degli utili)

  1. Le imprese che adottano un piano per la partecipazione alla ripartizione degli utili di cui all'articolo 4 possono dedurre a fini fiscali le somme erogate ai lavoratori in forza del medesimo piano, in misura comunque non superiore al 20 per cento del reddito d'impresa imponibile originario.
  2. Alle somme erogate al lavoratore in applicazione del piano per la partecipazione alla ripartizione degli utili di cui all'articolo 4, anche se basato su criteri di distribuzione relativi ai risultati raggiunti, si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7.01. Faraone.

ART. 8.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
8.6. Tucci, Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Sopprimerlo.
8.2. Mari.

  Al comma 1, dopo le parole: accordo di affidamento fiduciario aggiungere le seguenti: , in forma scritta a pena di nullità dell'accordo medesimo,.
8.3. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: I requisiti dell'accordo di affidamento fiduciario sono: con le seguenti: Oltre alla forma scritta, l'accordo di affidamento fiduciario deve prevedere, a pena di nullità:.
8.4. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. In tutti casi di modifica del contenuto dell'accordo di affidamento fiduciario di cui al precedente comma 3 è necessaria la forma scritta dell'accordo di modifica. L'affidatario ha altresì l'obbligo di acquisire con atto scritto l'assenso o il diniego al conferimento delle quote azionarie in ogni caso di applicazione della lettera d) del precedente comma 3.
8.5. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: , cosiddetti voting trust.
8.1. Faraone.

Pag. 30

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.1. Mari.

ART. 10.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Nelle imprese che contano più di 100 dipendenti sono costituite, su richiesta della parte datoriale o delle rappresentanze sindacali elettive o associative in esse operanti, Commissioni paritetiche a livello aziendale e dei lavoratori, finalizzate a definire piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e della organizzazione del lavoro, nonché piani di eliminazione di eventuali criticità riscontrate e lamentate dai prestatori di lavoro con riguardo ai medesimi ambiti tematici. La Direzione aziendale è tenuta a convocare la riunione della commissione paritetica entro sette giorni dalla richiesta proveniente dai rappresentanti datoriali o da quelli dei lavoratori. La mancata convocazione senza giustificato motivo costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  2. I contratti collettivi possono prevedere specifiche modalità di funzionamento della commissione paritetica e le caratteristiche dei piani di cui al comma 1, con particolare riguardo all'analisi del contesto iniziale, agli investimenti tecnologici, alle modifiche organizzative e ai risultati attesi.
10.5. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché piani di accrescimento, consolidamento e acquisizione delle competenze dei lavoratori.
10.7. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I materiali prodotti dalle commissioni paritetiche sono forniti alle Parti per il confronto negoziale sul premio di risultato e per le sue verifiche periodiche.
*10.9. Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.
*10.2. Mari.

  Al comma 2, dopo le parole: devono riportare aggiungere le seguenti: almeno tre dei seguenti contenuti, ulteriormente integrabili dalla contrattazione aziendale.
10.11. Caparvi, Giaccone, Nisini, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) alle parole: investimenti tecnologici premettere la seguente: eventuali;

    2) dopo le parole: e innovazione; aggiungere le seguenti: il monitoraggio e la valutazione congiunta dei risultati ottenuti;

   b) al comma 4, dopo le parole: articolo 19 aggiungere le seguenti: , comma 3.

   c) sostituire la rubrica con la seguente: (Piani di miglioramento e di innovazione).
10.12. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

  Al comma 2, dopo le parole: le misure di sostegno ai lavoratori aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alla formazione.
10.8. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
*10.6. Scotto, Fossi, Sarracino.
*10.10. Tucci, Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Pag. 31

  Sopprimere il comma 3.
10.3. Mari.

  Sopprimere il comma 4.
10.4. Mari.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: possono altresì prevedere con le seguenti: devono altresì prevedere;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere;

   al comma 4, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere.
11.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 4 sostituire le parole: il sistema della bilateralità con le seguenti: gli enti bilaterali.
11.5. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

  Sopprimere il comma 4.
*11.1. Mari.
*11.2. Scotto, Fossi, Sarracino.
*11.3. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al titolo del Capo IV sostituire la parola: Partecipazione con la seguente: Collaborazione.
11.6. Mari.

ART. 12.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 13 sopprimere il comma 1;

   2) sopprimere l'articolo 14;

   3) all'articolo 21 sopprimere il comma 5.
12.19. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, i lavoratori o i relativi rappresentanti, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva, hanno diritto ad essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'impresa e sulle decisioni che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori, in particolare quelle che potrebbero avere conseguenze sulla situazione del lavoro nell'impresa.

  Conseguentemente:

   1) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per le finalità di cui al comma 01, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore hanno diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.;

   2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: piani industriali aggiungere le seguenti: , sulle decisioni relative all'alienazione o cessione, in tutto o in parte, dell'aziendaPag. 32 o che comportano il trasferimento all'estero di tutto o parte della produzione;

   3) sostituire la rubrica con la seguente: (Diritto di informazione dei lavoratori e procedure di consultazione preventiva e obbligatoria).
12.16. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: previsto dalla legge o con le seguenti: previsto dalla legge e.
12.1. Faraone.

  Al comma 1, sostituire le parole: o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore con le seguenti: congiuntamente alle organizzazioni sindacali territoriali o nazionali.
*12.6. Mari.
*12.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
*12.17. Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore con le seguenti: le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, espressione di associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  Conseguentemente, al comma 2:

   1) alla lettera c), sostituire le parole: sistemi decisionali e di monitoraggio con le seguenti: sistemi decisionali o di monitoraggio;

   2) alla medesima lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche basati su algoritmi e, comunque, sul ricorso all'intelligenza artificiale;

   3) alla lettera d), sostituire la parola: piani con la seguente: azioni;

   4) alla lettera e), dopo le parole: parità di genere inserire le seguenti: e della salute e sicurezza sul lavoro.
12.20. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: territoriali degli enti.

  Conseguentemente:

   1) al medesimo comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: su iniziativa del datore di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 14, o su loro iniziativa quando ravvisino la necessità di una specifica informazione e consultazione sugli argomenti contenuti nel comma 2 del presente articolo;

   2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La violazione del diritto di informazione e consultazione tramite la commissione paritetica di cui al comma 1 o tramite diverse procedure e modalità previste dai contratti collettivi di cui al comma 2 costituiscono comportamento antisindacale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.;

   3) all'articolo 14, sopprimere i commi 2 e 3;

   4) all'articolo 14, comma 5, sopprimere le parole: al Garante di cui all'articolo 21 una comunicazione sull'avvenuto espletamento delle procedure previste dalla presente legge. Trasmettono altresì annualmente;

   5) all'articolo 14, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In caso di richiesta da parte dei rappresentanti dei lavoratori di convocazione delle commissioni paritetiche su una o più delle specifiche tematiche di cui al comma 2 dell'articolo 12, il datore di lavoro procede alla convocazione entro i 10 giorni successivi e la consultazione viene svolta Pag. 33nei successivi 10 giorni, salvo proroghe concordate tra le parti.
12.8. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo le parole: degli enti bilaterali di settore inserire le seguenti: anche congiuntamente alle associazioni sindacali territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
12.12. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: almeno con le seguenti: sui seguenti aspetti.
12.2. Faraone.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sulla situazione economica produttiva della stessa.
12.3. Faraone.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sui cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e del funzionamento delle unità produttive.
12.4. Faraone.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: dell'unità produttiva, aggiungere le seguenti: sulle misure in materia di licenziamenti collettivi e di trasferimento d'azienda,.
12.11. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. I documenti informativi fatti pervenire alle rappresentanze sindacali ai sensi del comma 2 devono essere diffusi per conoscenza anche tra il personale aziendale nelle forme ritenute più opportune, concordate tra l'azienda e le stesse rappresentanze sindacali.
  2-ter. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui al comma 1, il calcolo è basato sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro o con contratto di apprendistato sono computati nella misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato sono computati per intero. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova o a domicilio.
12.13. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. La mancata comunicazione delle scelte sulle materie di cui al comma 2 comporta la nullità dei corrispondenti atti deliberati dagli organi aziendali e costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
12.15. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. La mancata comunicazione delle scelte sulle materie di cui al comma 2 comporta la nullità dei corrispondenti atti deliberati dagli organi aziendali.
12.14. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. La violazione del diritto di informazione e consultazione tramite la commissione paritetica di cui al comma 1 o tramite diverse procedure e modalità previste dai contratti collettivi di cui al primo comma costituiscono comportamento antisindacalePag. 34 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
12.9. Guerra, Scotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. L'impresa interpella le rappresentanze dei lavoratori, anche su loro richiesta, circa l'opportunità di introdurre innovazioni o nuovi standard di lavoro volti a migliorare l'organizzazione e i processi produttivi.
12.5. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Nel caso di consultazione su gli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche forniscono materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.
12.18. Tucci, Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. In riferimento gli argomenti di competenza negoziale la commissione paritetica di cui al presente articolo fornisce elementi utili al tavolo contrattuale.
12.7. Mari.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: , in quanto compatibili,.
13.1. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La commissione può essere attivata anche su richiesta sindacale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla richiesta sindacale;

   sopprimere i commi da 2 a 6;

   al comma 7, sostituire le parole: le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 10 con le seguenti: si attiva il tavolo negoziale per le materie di competenza contrattuale.
14.15. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La commissione può essere attivata anche su richiesta sindacale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla richiesta.
14.1. Mari.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La commissione può essere attivata anche su richiesta sindacale.
14.2. Mari.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla richiesta.
14.3. Mari.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*14.4. Mari.
*14.13. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Sopprimere i commi da 2 a 6.
**14.14. Scotto, Fossi, Sarracino.
**14.5. Mari.

Pag. 35

  Sopprimere il comma 2.
14.6. Mari.

  Sopprimere il comma 3.
14.7. Mari.

  Sopprimere il comma 4.
14.8. Mari.

  Sopprimere il comma 5.
14.9. Mari.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. In caso di richiesta di convocazione delle commissioni paritetiche da parte dei rappresentanti dei lavoratori su una o più delle tematiche di cui all'articolo 12, comma 2, il datore di lavoro procede alla convocazione entro i cinque giorni successivi e la consultazione viene svolta nei successivi 10 giorni, salvo proroghe concordate tra le parti.
14.16. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

  Sopprimere il comma 6.
14.10. Mari.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, si attiva il tavolo negoziale per le materie di competenza contrattuale.
14.11. Mari.

  Al comma 7, sostituire le parole: possono dare avvio con la seguente: avviano.
14.12. Mari.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15.3. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le commissioni paritetiche di consultazione sono preliminari all'attivazione dei tavoli negoziali.
*15.2. Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.
*15.1. Mari.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Applicabilità alle società cooperative)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 15 non si applicano alle società cooperative. Alle società cooperative che applicano la legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma l'applicazione dell'articolo 19, non si applicano gli articoli 3 e 4.
*16.01. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
*16.02. Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

ART. 17.

  Al comma 1, sopprimere le parole: non inferiore a 24 ore annue,.
17.1. Faraone.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I costi dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono sostenuti dall'impresa. Pag. 36Nelle imprese che occupano meno di dieci dipendenti i costi possono essere sostenuti dagli enti bilaterali.
17.3. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

  Al comma 3, dopo le parole: rappresentanza dei lavoratori inserire le seguenti: e dei datori di lavoro.
17.2. Soumahoro.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18.3. Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Al comma 2, sostituire le parole: dai contratti collettivi nazionali con le seguenti: dalla contrattazione collettiva o decentrata ovvero dagli accordi aziendali.
18.1. Faraone.

  Al comma 2, sostituire la parola: nazionali con le seguenti: applicati in azienda.
18.2. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19.1. Mari.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
19.2. Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titoli e agli strumenti emessi dalle società cooperative, compatibilmente alla natura dello strumento stesso.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: del comma 2 con le seguenti: dei commi 2 e 2-bis.
19.3. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titoli e agli strumenti emessi dalle società cooperative, compatibilmente alla natura dello strumento stesso. Il decreto di cui al comma 3 ne disciplina le modalità attuative.
19.5. Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

  Al comma 4, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 1 e 3
19.6. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.
  5-ter. Il rapporto di cui al comma 5-bis stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioniPag. 37 sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative dei commi 5-bis e 5-ter, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 5-bis.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: fiscali inserire le seguenti: ed economiche.
19.4. Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Agevolazioni fiscali per la riduzione del divario tra le remunerazioni degli amministratori e le retribuzioni dei lavoratori dell'impresa)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le medie e grandi imprese che stabiliscono un rapporto non superiore a venticinque tra la remunerazione complessiva degli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo hanno diritto all'applicazione di un'aliquota agevolata dell'IRES pari al 95 per cento dell'aliquota ordinaria.
  2. All'impresa che abbia stabilito il rapporto di cui al comma 1 e abbia, altresì, proceduto alla nomina di cui all'articolo 2 si applica l'aliquota agevolata dell'IRES pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria.
  3. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione, per l'intera durata del mandato dell'organo di amministrazione, tra l'eventuale incremento della remunerazione massima degli amministratori, comprensiva di ogni attribuzione, e quello dell'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dai lavoratori dell'impresa.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce altresì le modalità per la verifica della permanenza del requisito di cui al comma 1 e della correlazione di cui al comma 3, anche ai fini della perdita del beneficio fiscale previsto dal presente articolo.
19.01. Faraone.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20.9. Mari.
*20.10. Tucci, Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Commissione permanente nazionale per la partecipazione dei lavoratori)

  1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
(Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)

   1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociale è istituita la Commissione permanente nazionale per la partecipazione dei lavoratori.
   2. La Commissione è composta da:

   a) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Pag. 38

   b) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

   c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

   d) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

   3. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione.
   4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti della Commissione.
   5. La Commissione nazionale permanente:

   a) si pronuncia su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;

   b) indica eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali, relazionando al Garante di cui all'articolo 21 sull'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite agli organismi paritetici;

   c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;

   d) redige ogni due anni una relazione nazionale sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

   e) presenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali proposte legislative volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;

   f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici».
20.2. Faraone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociale è istituita la Commissione permanente nazionale per la partecipazione dei lavoratori.
  2. La Commissione è composta da:

   a) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

   c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

   d) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
20.3. Faraone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire la parola: CNEL con le seguenti: Ministero per il lavoro e le politiche sociali.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 17-bis»:

   al comma 2, sopprimere la lettera a) e alle lettere c), d) ed e), sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: presenti presso il CNEL;

   al comma 5, sopprimere la lettera e).
20.7. Faraone.

Pag. 39

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: della presente legge.
20.4. Faraone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) con le seguenti: della Commissione.
20.5. Faraone.

  All'articolo 20, capoverso «Art. 17-bis» comma 5, lettera a), dopo le parole: si pronuncia inserire le seguenti: con parere non vincolante.
20.11. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, lettera b), sostituire la parola: riferendo con la seguente: relazionando.
20.6. Faraone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, lettera e), sostituire le parole: al CNEL: con le seguenti: all'assemblea del CNEL e, dopo la parola: economica aggiungere le seguenti: e finanziaria.

  Conseguentemente, alla lettera f), dopo la parola: paritetici aggiungere le seguenti: relativi alle consultazioni con esito negativo.
20.12. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, lettera e), sostituire la parola: CNEL con le seguenti: Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
20.8. Faraone.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Commissione permanente nazionale per la partecipazione dei lavoratori).
20.1. Faraone.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
*21.2. Mari.
*21.13. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

  1. È istituito il Garante della sostenibilità sociale delle imprese che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
  2. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
  3. I membri del Garante sono nominati per cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono Pag. 40collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
  3-bis. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
  3-quater. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
  3-quinquies. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

   a) razionalizzare le tipologie delle iniziative di responsabilità sociale adottate dalle imprese, favorendo l'individuazione delle migliori pratiche e dei più accreditati standard esistenti, ed individuare i principali strumenti atti a favorire la loro diffusione tra le imprese;

   b) individuare, anche ai fini di una codificazione della redazione dei bilanci sociali, un sistema di misurazione dei comportamenti socialmente responsabili adottabili da parte delle imprese, mediante la definizione di indicatori di tipo quantitativo e qualitativo, che faccia riferimento alle più avanzate esperienze internazionali ed europee in materia di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile. Gli indicatori dei comportamenti socialmente responsabili devono essere considerati: il rispetto dei diritti alle pari opportunità, alla non discriminazione, alla sicurezza della persona e, in conformità alla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione, dei diritti dei lavoratori stabiliti dalle convenzioni dell'OIL ratificate dall'Italia, nonché il rispetto della disciplina comunitaria in materia di responsabilità sociale delle imprese. Tra i medesimi indicatori devono altresì essere compresi: l'assenza di lavoro infantile e minorile, una remunerazione che assicuri un adeguato tenore di vita, orari di lavoro sostenibili, libertà di associazione e di contrattazione collettiva, salvaguardia dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti dei consumatori e degli utenti;

   c) predisporre strumenti operativi facilmente applicabili per favorire la diffusione delle iniziative di responsabilità sociale tra le imprese nonché per accertare l'impatto sociale e ambientale delle imprese sulla filiera produttiva e valutare i risultati delle iniziative socialmente responsabili dalle stesse messe in atto dalle stesse imprese;

   d) promuovere iniziative e incontri tra le aziende per lo scambio di esperienze al fine di diffondere, in particolare tra le piccole e medie imprese, la cultura della responsabilità sociale;

   e) promuovere la conoscenza da parte dell'opinione pubblica delle iniziative socialmente responsabili;

   f) garantire la misurazione e la rendicontazione dell'impegno sociale delle imprese, la tracciabilità dei dati relativi e la loro eventuale certificazione da una terza parte indipendente anche mediante la verifica, ad opera delle parti interessate, dei risultati delle azioni socialmente responsabili;

   g) elaborare un codice di condotta per le imprese italiane che operano all'estero, in particolare nei Paesi delle regioni in cui sono presenti conflitti sociali violenti o un grave depauperamento ambientale, che tenga conto dei trattati e degli accordi internazionali in materia di lavoro, diritti umani e protezione dell'ambiente;

   h) selezionare, sulla base degli indicatori di cui alla lettera b), i progetti da ammettere alle agevolazioni di cui all'articolo 7, anche valutando il grado di coinvolgimento delle parti interessate nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti medesimi;

   i) vigilare sul rispetto da parte delle imprese italiane nelle attività di delocalizzazione della produzione, nonché da parte delle imprese estere che operano in Italia, delle norme fondamentali sul lavoro contenutePag. 41 nei trattati, accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia;

   l) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente all'autorità giudiziaria, violazioni e abusi di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio, delle norme di cui alla lettera a);

   m) segnalare i prodotti commercializzati in Italia realizzati, anche da imprese estere, in violazione delle norme di cui alla lettera i).
21.9. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 3, dopo le parole: su base volontaria inserire le seguenti: ovvero in attuazione delle normative europee sul Bilancio di Sostenibilità.
21.1. Soumahoro.

  Al comma 3, sopprimere la parola: attenuare.
21.3. Mari.

  Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: partecipazione con la seguente: collaborazione.
21.4. Mari.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
21.5. Mari.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) l'adozione dei contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della presente legge.
21.14. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: maggiormente applicati ai con le seguenti: siglati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei.
21.8. Guerra, Scotto.

  Al comma 4, lettera d) sostituire le parole: e la qualità con le seguenti: la qualità e la periodicità.
21.6. Mari.

  Al comma 5, sopprimere le parole: se ritenuto necessario.
21.7. Mari.

  Al comma 7, sopprimere le parole: , sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,.
21.11. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 8, sostituire le parole: ai Presidenti delle Camere con le seguenti alle competenti Commissioni parlamentari.
21.12. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 8, sopprimere le parole: nonché al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle imprese e del made in Italy.
21.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22.1. Mari.