ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi. Atto n. 149.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;
premesso che:
il provvedimento in esame, in attuazione della delega prevista dalla legge di delegazione europea (articolo 2 della legge n. 15 del 2024), provvede all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1259/2013 delle norme sanzionatorie previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990;
esso trova la sua ragion d'essere nella circostanza che il citato regolamento (UE) n. 1259 del 2013 ha introdotto un'ulteriore categoria di precursori di droghe – la categoria 4 – nella quale rientrano le sostanze relative a medicinali per uso umano e veterinario contenenti efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa. Per tale categoria si introduce l'obbligo di autorizzazione da parte dei singoli Stati membri all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea; conseguentemente, nell'ordinamento interno si intende introdurre una disciplina sanzionatoria in relazione alla predetta categoria 4, a garanzia del rispetto dell'obbligo di autorizzazione anzidetto;
l'articolo 1 estende la disciplina e le sanzioni previste dall'articolo 70 del citato testo unico stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990) per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;
l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
preso atto dei rilievi espressi dalla V Commissione Bilancio nella seduta del 7 maggio 2024,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE.