CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 maggio 2024
308.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 47

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.
C. 1703 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad Pag. 48esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Esteri, il disegno di legge C. 1703 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre».

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, evidenzia che l'Accordo oggetto di ratifica ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), ai fini della fruizione dei benefìci previsti dal citato Codice. L'Accordo si inserisce nel contesto delle relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta. In particolare, ricorda che l'articolo 8 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali, fatto a Roma il 17 maggio 2012, ratificato in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica ed entrato in vigore in data 11 ottobre 2012, prevede che l'Italia riconosca la personalità giuridica delle istituzioni dello SMOM quali enti di diritto pubblico melitense, appartenenti all'ordinamento giuridico dello stesso SMOM. Tra gli enti di diritto pubblico melitense di tipo fondativo, il C.I.S.O.M. opera in Italia per attività di interesse generale per conto del Sovrano Militare Ordine di Malta, e più in dettaglio in virtù: dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo, concluso a Roma il 28 gennaio 1991, nonché dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare, concluso a Roma il 29 settembre 2020. Considerato lo svolgimento di attività di interesse generale in Italia da parte del C.I.S.O.M., acquista rilevanza per il richiamato Corpo la riforma del cd. Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. In particolare, in attuazione degli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo settore italiano, è stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  Fa presente quindi che il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e di 5 articoli. L'articolo 1 prevede l'iscrizione di diritto, su domanda, del C.I.S.O.M. nel suddetto Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), tramite il deposito di un regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che recepisce le disposizioni del Codice del Terzo settore. In tal modo, il C.I.S.O.M. potrebbe svolgere nel territorio della Repubblica Italiana attività di interesse generale in conformità alla normativa italiana che ne disciplina l'esercizio e, in particolare, alle disposizioni del Codice del Terzo settore. Evidenzia che, come anticipato, l'iscrizione al RUNTS costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice. Rileva che le norme del Codice del Terzo settore italiano sono in parte non applicate al C.I.S.O.M., al fine di preservare la peculiarità dell'ente melitense. L'articolo 2 dell'Accordo stabilisce che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo medesimo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti. La relazione tecnica precisa che non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, in quanto dalla mera iscrizione del C.I.S.O.M. al RUNTS non si determinano nuovi o maggiori oneri dal punto di vista finanziario per le Parti. L'articolo 3 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole o, subordinatamente, in via diplomatica. L'articolo 4 prevede che l'attuazione dell'Accordo sia conforme al diritto internazionale applicabile Pag. 49nonché, per Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Infine, l'articolo 5 detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del presente Accordo e alle modalità di revisione dello stesso. Si stabilisce che eventuali emendamenti volti alla sostituzione o integrazione delle norme di diritto interno italiano menzionate all'articolo 1 dell'Accordo potranno essere effettuati tramite successivi accordi in forma semplificata, che entreranno in vigore alla data di firma.
  Passando alla descrizione dei contenuti del disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di 4 articoli: l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e da ultimo l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, afferma che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.
C. 1804 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, rammenta che il Comitato è chiamato ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 1804 recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022».
  In qualità di relatore, evidenzia che il provvedimento, di iniziativa governativa e già approvato dal Senato lo scorso 24 marzo, ratifica il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (O.I.V.), con cui si mira a modificare il solo articolo 3, comma 6, di detto Accordo, al fine di localizzare a Digione (Francia) la nuova sede dell'Organizzazione internazionale, in conformità alla decisione dell'Assemblea generale della stessa Organizzazione del 25 ottobre 2021, richiamata nel preambolo del Protocollo in esame. Fa presente che l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino è un'organizzazione nata nel 1924 come Ufficio internazionale del vino, con lo scopo di armonizzare le modalità di controllo e di coltivazione della vite nel mondo creando prodotti confrontabili; in origine i Paesi fondatori erano sette (l'Italia, la Grecia, la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Ungheria e il Lussemburgo) mentre adesso sono 48 e rappresentano circa l'85% della produzione mondiale. Sottolinea che fra gli Stati membri l'Italia vanta una posizione di rilievo in seno a tale organizzazione che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori, ma anche dalla sua forza sostanziale quale produttore ed esportatore vitivinicolo a livello mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria.
  Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto Pag. 50delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il disegno di legge s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.
C. 1763, approvata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, rileva che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge di iniziativa della senatrice Malpezzi C. 1763, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.
  In qualità di relatore fa presente che la proposta di legge, approvata in sede deliberante dalla 7a Commissione permanente del Senato, è assegnata alla Commissione Cultura della Camera che ha proceduto al suo incardinamento il 26 aprile scorso e che, senza aver apportato modifiche al testo, richiede il parere di competenza anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa. La proposta, composta dal solo articolo 1, novella la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale. Oggetto della modifica è l'articolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai contributi straordinari, cui vengono aggiunti due nuovi commi. In particolare, il comma 1-quinquies assegna un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del «Monteverdi Festival» di Cremona, mentre il comma 1-sexies stabilisce che alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito presso l'attuale Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 369 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il settore dello spettacolo, oggetto dell'intervento del provvedimento in esame, non è esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione ma che secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 e come tali affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. In proposito, ricorda peraltro che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Pag. 51Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.
C. 1764, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere nella seduta odierna il prescritto parere alla Commissione Cultura sulla proposta di legge C. 1764, già approvata dal Senato, recante «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz». Evidenzia quindi che, analogamente alla proposta C. 1763, relativa al Monteverdi Festival di Cremona, anche la proposta di legge C. 1764 è stata già approvata in sede redigente dalla 7a Commissione permanente del Senato ed è attualmente in corso di esame presso la Commissione Cultura della Camera. La Commissione Cultura, dopo averla abbinata alla proposta C. 866, e dopo averla adottata come testo base, non vi ha apportato modifiche e vorrebbe ora poterne concludere l'esame in sede legislativa.
  In qualità di relatore, evidenzia che il provvedimento, che consta di 2 articoli, è volto a stanziare un contributo finanziario in favore di due comuni annualmente impegnati nella realizzazione di rilevanti festival di musica jazz. In particolare, l'articolo 1, comma 1, stanzia un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del «Pistoia Blues Festival». L'articolo 2, comma 1, stanzia un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, a favore del comune di Berchidda, in provincia di Sassari, per la realizzazione del «Festival Internazionale Time in Jazz». Entrambe le disposizioni novellano la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, ed in particolare l'articolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai contributi straordinari, aggiungendo i due nuovi contributi sopra citati a quelli già elencati dal comma 1 di tale articolo. Rileva quindi che il comma 2 di ciascuno dei due articoli provvede alla copertura finanziaria degli oneri mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, ribadisce che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione. Rammenta però che secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117, come tali affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. In proposito, ricorda che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

  La seduta comincia alle 14.45.

Pag. 52

Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Nomina n. 49.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 14 maggio 2024.

  Nazario PAGANO, presidente, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri è stato avviato l'esame della proposta ed è stata svolta, in congiunta con l'omologa Commissione del Senato, l'audizione del professor Chelli, in assenza di richieste di intervento in discussione generale, chiede al Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, se intenda intervenire.

  Il Ministro Paolo ZANGRILLO ringrazia preliminarmente la Commissione per avergli offerto l'occasione di fornire alcuni chiarimenti sulla procedura che ha portato all'indicazione del professor Chelli come candidato alla presidenza dell'Istituto nazionale di statistica; ciò soprattutto alla luce di un articolo critico pubblicato ieri da un importante organo di stampa nazionale. Nel sottolineare come Istat rappresenti un'istituzione fondamentale, non tanto per formare l'opinione degli italiani sul Governo in carica – come da taluni affermato – quanto per avere una fotografia dello stato di salute del Paese, sulla base di dati oggettivi, ritiene essenziale ripercorrere le tappe che hanno portato alla designazione del professor Chelli.
  Rammenta anzitutto che la procedura di nomina in esame fa seguito alla mancata espressione di un parere favorevole da parte delle Commissioni parlamentari sulla proposta di conferma del Professor Gian Carlo Blangiardo, già presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dal 2019 al 2023, evidenziando come, già nelle more del perfezionamento della procedura di conferma del presidente uscente, le funzioni di Presidente dell'ISTAT siano state provvisoriamente affidate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2023, al Professor Francesco Maria Chelli, componente più anziano del Consiglio dell'Istituto.
  Preso atto del mancato perfezionamento del procedimento di conferma del Professor Blangiardo in assenza del parere favorevole delle commissioni parlamentari, dichiara di aver avviato ad inizio 2024 una nuova procedura per la nomina del presidente dell'ISTAT, ritenendo non più procrastinabile il rinnovo degli organi dell'Istituto. Afferma quindi che tale nuova procedura si è svolta – analogamente a quanto avvenuto in occasione della designazione nel 2019 del Professor Blangiardo – nel rispetto dell'articolo 5-bis, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 223/2009, che impone agli Stati membri di garantire che le procedure di selezione e nomina dell'organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti e basate solo su criteri professionali e che sia garantito il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.
  A tal fine, fa presente che il 22 febbraio 2024 è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica e su quello di ISTAT un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione a Presidente dell'ISTAT rivolto, come prescritto dalla legge, ai professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale.
  Specifica di aver poi, con decreto del 28 marzo 2024, nominato una Commissione – composta dall'Avvocato dello Stato Giacomo Aiello, dalla Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, Chiara Bersani, e dal Professor Salvatore Ingrassia, ordinario di Statistica presso l'Università di Catania – per valutare i curricula dei candidati sulla base di criteri professionali, evidenziando di aver ritenuto tale soluzione – pur non imposta dalla legge – comunque opportuna al fine di far precedere la scelta del candidato, rimessa dalla normativa all'organo politico, da una valutazione tecnica affidata a soggetti indipendenti e di elevata qualificazione.Pag. 53
  Fa presente quindi che all'esito dei propri lavori la Commissione ha indicato al Ministro i tre candidati ritenuti maggiormente idonei a ricoprire l'incarico di Presidente dell'ISTAT: si tratta del Professor Francesco Maria Chelli, della Professoressa Marina Pratesi e del Professor Maurizio Vichi, tutti ordinari in discipline statistiche di elevato profilo e ritenuti dalla Commissione della massima apprezzabilità in termini professionali.
  Afferma dunque di aver sottoposto al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di avviare il procedimento per la nomina a Presidente dell'ISTAT del Professor Francesco Maria Chelli, avendo considerato non solo la sua professionalità ed esperienza scientifica e internazionale, ma anche le competenze direzionali, manageriali e di coordinamento tecnico, scientifico e amministrativo, ulteriormente consolidate nel ruolo di Presidente provvisorio dell'Istituto, svolto per quasi un anno. Evidenziando come il professor Chelli risultasse altresì collocato in posizione superiore rispetto agli altri due candidati secondo uno dei più accreditati indicatori bibliometrici internazionali, sottolinea come la sua scelta sia stata effettuata sulla base di valutazioni di carattere prettamente professionale.
  Rammenta quindi che la proposta è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 aprile 2024 e che conseguentemente la designazione del Professor Chelli è stata sottoposta alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989.
  In conclusione, nel sottolineare che l'esigenza di acquisire a maggioranza qualificata il parere favorevole delle Commissioni parlamentari non consente alcuna opacità nella selezione, ribadisce che la procedura utilizzata per la proposta di nomina è stata trasparente e pienamente coerente con quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

  Nazario PAGANO, presidente, ringraziando il Ministro per i chiarimenti che ha offerto alla Commissione, e preso atto che nessuno chiede di intervenire, preannuncia che l'articolazione del seguito dell'esame della proposta di nomina sarà delineata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 maggio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.