CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 maggio 2024
308.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1703, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre»;

   rilevato che:

    l'accordo si inserisce nell'ambito delle relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta;

    l'obiettivo dell'accordo, costituito da un preambolo e 5 articoli, è quello di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), ai fini della fruizione dei benefìci previsti dal citato Codice;

    il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, composto di 4 articoli, prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, contiene la clausola di invarianza finanziaria e disciplina l'entrata in vigore della legge;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1084, approvato dal Senato, presentato dal Governo e recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022».;

   rilevato che:

    il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino oggetto del disegno di legge di ratifica mira a modificare il solo articolo 3, comma 6, di detto Accordo istitutivo, al fine di localizzare a Digione (Francia) la nuova sede dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (O.I.V.), in conformità alla decisione dell'Assemblea generale del 25 ottobre 2021;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. C. 1763, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la proposta di legge C. 1763, recante «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona», approvata in sede deliberante dalla 7a Commissione permanente del Senato;

   rilevato che:

    la proposta, composta dal solo articolo 1, novella la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale;

    oggetto della modifica è l'articolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai contributi straordinari, cui vengono aggiunti due nuovi commi, al fine di assegnare un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del «Monteverdi Festival» di Cremona (comma 1-quinquies) e di prevedere la copertura dei relativi oneri finanziari mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dal comma 369 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) (comma 1-sexies);

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento attiene ad attività di sostegno dello spettacolo, settore non esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione;

     sulla base di un consolidato orientamento della Corte costituzionale, espresso nelle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005, le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e all'organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e quindi alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni;

     la stessa Corte costituzionale peraltro, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz. C. 1764, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la proposta di legge C. 1764, approvata dal Senato, recante «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz», adottata come testo base e non modificata nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta C. 866;

   rilevato che:

    la proposta consta di due articoli attraverso i quali stanzia, rispettivamente a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del «Pistoia Blues Festival» e a favore del comune di Berchidda, in provincia di Sassari, per la realizzazione del «Festival Internazionale Time in Jazz», un contributo di 250.000 euro annui a decorrere dal 2024;

    a tal fine i due articoli della proposta novellano la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, ed in particolare l'articolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai contributi straordinari, aggiungendo i due nuovi contributi sopra citati a quelli già elencati dal comma 1 di tale articolo;

    la copertura degli oneri finanziari della proposta è individuata nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento attiene ad attività di sostegno dello spettacolo, settore non esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione;

     secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117, come tali affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni;

     la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.