CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2024
278.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 109

ALLEGATO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fauna selvatica)

  1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito anche per promuovere le attività agricole, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione e ospitalità.»
01.01. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «di conservazione» sono inserite le seguenti: «e tutela».
01.02. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «fauna selvatica» sono inserite le seguenti: «e degli habitat».
01.03. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole. «fauna selvatica» sono inserite le seguenti: «e degli ecosistemi».
01.04. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: Pag. 110«fauna selvatica» sono inserite le seguenti: «e dell'ambiente».
01.05. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «e non arrechi» sono inserite le seguenti: «alcun pericolo per la popolazione».
01.06. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «e non arrechi» sono inserite le seguenti: «alcun pericolo per le persone».
01.07. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «e non arrechi» sono inserite le seguenti: «rischio per l'incolumità della popolazione»
01.08. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «effettivo» è soppressa.
01.09. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  01. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole» sono sostituite dalle seguenti: «affinché concorra alla promozione, alla tutela e allo sviluppo dell'economia rurale».
01.010. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per sei mesi».
01.013. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «per un Pag. 111anno» sono sostituite dalle seguenti: «per otto mesi».
01.012. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per dieci mesi».
01.011. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «, per quanto possibile,» sono soppresse.
01.014. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «trasmettono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono ogni sei mesi».
01.017. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «trasmettono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono ogni otto mesi».
01.016. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «trasmettono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono ogni dieci mesi».
01.015. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «trasmette periodicamente» sono sostituite dalle seguenti «trasmette annualmente».
01.018. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «trasmettePag. 112 periodicamente» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette ogni dieci mesi».
01.019. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «trasmette periodicamente» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette ogni sei mesi».
01.020. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7.1 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «periodicamente» è sostituita dalla seguente: «regolarmente».
01.021. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al primo periodo del comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e l'utilizzazione» sono soppresse.
01.022. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al primo periodo del comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e l'utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e la tutela».
01.023. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al secondo periodo del comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e l'utilizzazione» sono soppresse.
01.024. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al secondo periodo del comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e l'utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e la tutela».
01.025. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e Pag. 113del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono soppresse.
01.026. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «entro centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta».
01.027. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «entro centottanta» sono sostituite dalle seguenti «entro novanta».
01.028. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «entro centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi».
01.029. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «umane, finanziarie e strumentali» sono soppresse.
01.030. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «umane, finanziarie e» sono soppresse.
01.031. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «finanziarie e strumentali» sono soppresse.
01.032. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «e strumentali» sono soppresse.
01.033. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 114

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. L'articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

   «Art. 10 – (Piani faunistico-venatori)1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono escluse.
   2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
   3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente periodo solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.
   4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
   5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
   6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni e le province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.
   7. I piani faunistico-venatori di cui al comma 1 comprendono:

   a) i parchi nazionali;

   b) i parchi naturali regionali;

   c) le riserve naturali statali;

   d) le riserve naturali regionali e provinciali;

   e) i monumenti naturali;

   f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

Pag. 115

   g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

   h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

   i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

   l) le zone militari;

   m) i demani forestali;

   n) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero a imprenditori agricoli singoli o associati;

   o) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);

   p) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);

   q) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

   r) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge n. 353 del 2000.

   8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
   9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
   10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al comma 5.
   11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
   12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
   13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.Pag. 116
   14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
   15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.
   16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1.2. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*1.3. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.
*1.4. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*1.5. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*1.6. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinolofo euriale (Rhinolophus euryale), ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinu), ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros), rinolofo di mehely (Rhinolophus mehelyi), vespertilio di bechstein (Myotis bechsteini), vespertilio di blyth (Myotis blythi), vespertilio di capaccini (Myotis capaccini), vespertilio dasicneme (Myotis dasycneme), vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), vespertilio maggiore (Myotis myotis), barbastello (Barbastella barbastellus), miniottero (Miniopterus schreibersi), muflone sardo (Ovis o. musimon)».
1.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «berta maggiore (Calonectris diomedea), berta minore (Puffinus yelkouan), uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus)».
1.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tarabusino (Ixobrychus minutus), sgarza ciuffettoPag. 117 (Ardeola ralloides), airone rosso (Ardea purpurea).».
1.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«strolaga minore (Gavia stellata), strolaga mezzana (Gavia arctica), strolaga maggiore (Gavia immer).».
1.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «pivieressa (Pluvialis squatarola), beccaccia di mare (Haematopus astralegus).».
1.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «gallo cedrone (Tetrao urogallus), francolino di monte (Tetrastes bonasia).».
1.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), corvo imperiale (Corvus corax).».
1.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tutte le specie di oche (Anserinae).».
1.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono Pag. 118aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fratino (Charadrius alexandrinus).».
1.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è soppresso.
1.20. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie,» sono soppresse.
1.21. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti,» sono soppresse.
1.22. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «alle talpe, ai ratti,» sono soppresse.
1.23. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «alle talpe,» sono soppresse.
1.24. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole» sono soppresse.
1.25. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ai ratti, Pag. 119ai topi propriamente detti,» sono soppresse.
1.26. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ai ratti,» sono soppresse.
1.27. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole» sono soppresse.
1.28. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ai topi propriamente detti, alle nutrie,» sono soppresse.
1.29. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ai topi propriamente detti,» sono soppresse.
1.30. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «alle nutrie, alle arvicole» sono soppresse.
1.31. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «alle nutrie,» sono soppresse.
1.32. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «, alle arvicole» sono soppresse.
1.33. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 120

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «all'eradicazione o comunque» sono soppresse.
1.34. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «o eradicazione» sono soppresse.
1.35. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato:

   a) per gli aeroporti civili al Ministero infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;

   b) per gli aeroporti militari al Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;

   c) per gli aeroporti militari aperti al traffico civile al Ministero della difesa di concerto con il Ministero infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti.».
1.36. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente, che si avvale della consulenza dell'ISPRA»
1.37. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente, previo parere dell'ISPRA»
1.41. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 121

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente».
1.43. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che si avvale della consulenza dell'ISPRA».
1.44. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente, previo parere vincolante dell'ISPRA».
1.45. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente, previo parere dell'ISPRA»
1.46. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «di intesa con il Ministro dell'ambiente».
1.47. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «previo parere vincolante dell'ISPRA».
1.48. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «previo parere dell'ISPRA».
1.49. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 122

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «che si avvale della consulenza dell'ISPRA».
1.50. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «È» è inserita la seguente: «severamente».
1.51. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «fauna selvatica» sono inserite le seguenti: «e dell'ISPRA».
1.52. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura di richiami vivi)

  1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «e per la cessione ai fini di richiamo» sono soppresse;

   b) il comma 4 è abrogato.

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e uso di richiami vivi)

  1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – (Esercizio venatorio da appostamento fisso e divieto dell'uso di richiami vivi)1. Sono vietati l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami.
   2. Gli animali utilizzati come richiami detenuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono consegnati ad un centro per il recupero della fauna selvatica, che provvede alla loro custodia e, qualora ne sussistano le condizioni, alla liberazione in natura.
   3. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso.
   4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono ad individuare e demolire gli appostamenti esistenti nonché a ripristinare l'antecedente stato dei luoghi».

Art. 1-ter.
(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

  1. Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 263986 del 22 maggio 2023 è abrogato.
  2. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. È istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e Pag. 123delle foreste, il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN) composto da:

   a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   c) tre rappresentanti delle Regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle Province d'Italia;

   e) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);

   f) tre rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute;

   g) due rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

   h) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

   i) tre rappresentanti delle associazioni di protezione animale nazionali riconosciute;

   l) un rappresentante delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute;

   m) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;

   n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;

   o) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina.

   1-bis. Ai componenti del Comitato Tecnico Faunistico- Venatorio Nazionale (CTFVN) non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominati».

   b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base delle designazioni delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro o da un suo delegato.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

  1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative»;

   b) al comma 8:

    1) la lettera e) è abrogata;

    2) la lettera h) è abrogata;

   c) al comma 14, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

   d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

   «15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso»;

Pag. 124

   e) il secondo periodo del comma 17 è soppresso.
1.54. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Cattura e utilizzo richiami vivi)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;

   b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami», sono soppresse;

   c) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

   d) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;

   e) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;

   f) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

   g) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;

   h) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto della modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;

   i) all'articolo 28, comma 2, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse;

   l) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati ovvero», sono soppresse.
1.53. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura di richiami vivi)

  1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «e per la cessione ai fini di richiamo» sono soppresse;

   b) il comma 4 è abrogato.
1.55. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e per la cessione ai fini di richiamo» sono soppresse.
1.56. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «dalle Pag. 125regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'ambiente».
1.57. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

   «3-bis. La cattura per l'utilizzo o la cessione a fini di richiamo è rigorosamente vietata».
1.58. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

   «3-bis. La cattura per la cessione a fini di richiamo è rigorosamente vietata».
1.59. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

   «3-bis La cattura per l'utilizzo a fini di richiamo è rigorosamente vietata».
1.60. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «di richiamo» è inserita la seguente «non»;

   b) le parole da «solo per esemplari» fino alla fine del comma sono soppresse.
1.61. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio;» sono soppresse.
1.62. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «allodola; cesena; tordo sassello;» sono soppresse.
1.63. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 126

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «allodola; cesena;» sono soppresse.
1.64. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «allodola;» è soppressa.
1.65. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo» sono soppresse.
1.66. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «cesena; tordo sassello; tordo bottaccio» sono soppresse.
1.67. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «cesena; tordo sassello;» sono soppresse.
1.68. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «cesena;» è soppressa.
1.69. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e» sono soppresse.
1.70. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 127

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «tordo sassello; tordo bottaccio;» sono soppresse.
1.71. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «tordo sassello;» sono soppresse.
1.72. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio» sono soppresse.
1.73. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «tordo bottaccio; merlo; pavoncella e» sono soppresse.
1.75. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «tordo bottaccio; merlo;» sono soppresse.
1.76. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «tordo bottaccio;» sono soppresse.
1.78. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «merlo; pavoncella e colombaccio» sono soppresse.
1.79. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 128

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «merlo; pavoncella e» sono soppresse.
1.80. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «pavoncella e colombaccio» sono soppresse.
1.81. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «pavoncella e» sono soppresse.
1.82. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e colombaccio» sono soppresse.
1.83. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.
1.84. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.85. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «su parere» è inserita la seguente: «vincolante».
1.86. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, la vendita e la detenzione» e le parole «, nonché il Pag. 129loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;

   b) al comma 6, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;

   c) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.
1.87. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse.
1.88. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.
1.89. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.90. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «una»;

   b) la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «tre».
1.91. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «una».
1.92. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «due»;

   b) la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quattro».
1.93. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 130

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «due».
1.94. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre»;

   b) la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sei».
1.95. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre».
1.96. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «undici».
1.97. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «dodici».
1.98. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «tredici».
1.99. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, Pag. 131n. 157, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «una».
1.102. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «due».
1.101. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre».
1.100. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.103. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono essere più di sei a provincia».
1.104. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono essere più di cinque a provincia».
1.105. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono essere più di quattro a provincia».
1.106. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 132

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono essere più di dieci per l'intero territorio regionale».
1.107. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono essere più di otto per l'intero territorio regionale».
1.108. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono essere più di sei per l'intero territorio regionale».
1.109. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» sono sostituite dalle seguenti: «a dieci».
1.110. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» sono sostituite dalle seguenti: «a otto».
1.111. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque».
1.112. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 133

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente periodo: «L'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere positivo dell'ufficio tecnico comunale competente per territorio e della soprintendenza paesaggistica».
1.113. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente periodo: «L'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere positivo dell'ufficio tecnico comunale competente per territorio».
1.114. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente periodo: «L'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere positivo della competente soprintendenza paesaggistica».
1.115. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.
1.116. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.117. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti» sono soppresse.
1.118. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «permamente» è soppressa.
1.119. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 134

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrato o immersi» sono soppresse.
1.120. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «o con strutture in ferro anche tubolari» sono soppresse.
1.121. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «o in prefabbricato quando interrato o immersi» sono soppresse.
1.122. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

   «3-bis.1 Le strutture di cui al comma 3-bis devono essere rimosse al termine di ogni stagione venatoria».
1.123. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

   «3-bis.1 Le strutture di cui al comma 3-bis devono essere rimosse entro il 31 gennaio di ogni anno».
1.124. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

   «3-bis.1 Le strutture di cui al comma 3-bis devono essere rimosse entro il 10 febbraio di ogni anno».
1.125. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

   «3-bis.1 Le strutture di cui al comma 3-bis devono essere rimosse entro il 20 febbraio di ogni anno».
1.126. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 135

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.127. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.
1.128. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.129. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. I commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.
1.130. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.131. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. I commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.
1.132. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.133. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è soppresso.
1.134. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 136

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al titolare, può accedere all'appostamento fisso una sola persona autorizzata dal titolare medesimo».
1.135. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone autorizzate dal titolare medesimo».
1.136. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di tre persone autorizzate dal titolare medesimo».
1.137. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. I commi 7 e 8 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.
1.138. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.139. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia» sono sostituite dalla seguente: «vivi».
1.140. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: Pag. 137«inamovibile» sono aggiunte le seguenti: «in acciaio».
1.141. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «inamovibile» sono aggiunte le seguenti: «in durolluminio».
1.142. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.143. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli uccelli da richiamo non possono essere impiegati nell'esercizio venatorio per più di due volte nell'arco di due mesi e devono essere detenuti in voliere di lunghezza pari ad almeno 10 volte l'apertura alare degli animali stessi. L'inottemperanza a tali norme costituisce violazione della legge 20 luglio 2004 n. 189».
1.144. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.145. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «tassidermia ed» sono soppresse.
1.146. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ed imbalsamazione» sono soppresse.
1.147. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 138

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e la detenzione» sono soppresse.
1.148. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «o il possesso» sono soppresse.
1.149. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e trofei» sono soppresse.
1.150. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.151. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «impagliare o» sono soppresse.
1.152. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «o imbalsamare» sono soppresse.
1.153. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.154. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: Pag. 139«revoca» è inserita la seguente: «permanente».
1.155. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.156. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «4. Le regioni provvedono ad emanare, entro il 28 febbraio 2025 un aggiornamento della disciplina in materia di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1».
1.157. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «4. Le regioni provvedono ad emanare, entro il 31 gennaio 2025 un aggiornamento della disciplina in materia di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1».
1.158. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «4. Le regioni provvedono ad emanare, entro il 31 dicembre 2024 un aggiornamento della disciplina in materia di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1».
1.159. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ed imbalsamazione» sono soppresse.
1.160. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «tassidermia ed» sono soppresse.
1.161. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 140

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale)

  1. Il comma 453 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è soppresso.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1.162. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni a tutela della fauna selvatica)

  1. Al fine di tutelare il patrimonio di fauna selvatica, bene costituzionalmente tutelato, l'attività venatoria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sospesa per la durata di anni quattro.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1.163. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Moretta grigia (Aythya marila), Moretta grigia minore (Aythya affinis)».
1.164. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uccello delle tempeste codaforcuta (Hydrobates leucorhous)».
1.165. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uccello delle tempeste di Monteiro (Hydrobates monteiroi)».
1.166. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uccello delle tempeste facciabianca (Pelagodroma marina)».
1.167. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rigogolo (Oriolus oriolus), Averla bruna (Lanius cristatus)».
1.168. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Beccaccia di mare delle Canarie (Haematopus meadewaldoi)».
1.169. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 141

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uccello delle tempeste di Swinhoe (Hydrobates monorhis)».
1.170. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tortora dal collare africana (Streptopelia roseogrisea)».
1.171. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uccello delle tempeste di Wilson (Oceanites oceanicus)».
1.172. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano testagrigia (Chroicocephalus cirrocephalus)».
1.173. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano di Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia)».
1.174. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cuculastore settentrionale (Hierococcyx hyperythrus)».
1.176. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Orco marino dagli occhiali (Melanitta perspicillata)».
1.177. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uccello delle tempeste di Castro (Hydrobates castro)».
1.178. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uccello delle tempeste pancianera (Fregetta tropica)».
1.179. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 142

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pollo sultano della Martinica (Porphyrio martinicus)».
1.180. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Berta maggiore di Capo Verde (Calonectris edwardsii)».
1.181. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Stercorario di McCormick (Stercorarius maccormicki)».
1.182. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Limnodromo pettorossiccio (Limnodromus scolopaceus)».
1.183. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Germano beccomacchiato orientale (Anas zonorhyncha)».
1.184. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corriere di Leschenault (Charadrius leschenaultii)».
1.185. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano occhibianchi (Ichthyaetus leucophthalmus)».
1.186. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cormorano di Pallas (Phalacrocorax perspicillatus)».
1.187. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pigliamosche panciagialla (Empidonax flaviventris)».
1.188. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 143

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Albatros beccogiallo (Thalassarche chlororhynchos)».
1.190. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Albatro sopracciglineri (Thalassarche melanophris)».
1.191. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Falco pecchiaiolo orientale (Pernis ptilorhynchus)».
1.193. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Beccaccia di mare americana (Haematopus palliatus)».
1.194. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Berta maggiore mediterranea (Calonectris diomedea)».
1.195. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pernice di mare dal collare (Glareola maldivarum)».
1.196. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fagiano di Lady Amherst (Chrysolophus amherstiae)».
1.197. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris)».
1.198. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tiranno codaforcuta meridionale (Tyrannus savana)».
1.199. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 144

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Petrello mentobianco (Procellaria aequinoctialis)».
1.200. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rondone codaspinosa di Sabine (Rhaphidura sabini)».
1.201. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Totano zampegialle maggiore (Tringa melanoleuca)».
1.202. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Re dei tiranni occidentale (Tyrannus verticalis)».
1.203. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Ghiandaia marina abissina (Coracias abyssinicus)».
1.204. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano corallino (Ichthyaetus melanocephalus)».
1.205. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Grandule quattrobande (Pterocles quadricinctus)».
1.206. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Succiacapre collorosso (Caprimulgus ruficollis)».
1.207. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Orchetto marino americano (Melanitta americana)».
1.208. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 145

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Guardiano dei coccodrilli (Pluvianus aegyptius)».
1.209. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tortora delle palme (Streptopelia senegalensis)».
1.210. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Berta maggiore atlantica (Calonectris borealis)».
1.211. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano sghignazzante (Leucophaeus atricilla)».
1.212. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corriere semipalmato (Charadrius semipalmatus)».
1.213. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Mignattino alibianche (Chlidonias leucopterus)».
1.214. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Moretta arlecchino (Histrionicus histrionicus)».
1.215. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gambecchio di Bonaparte (Calidris fuscicollis)».
1.216. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pernice di mare orientale (Glareola nordmanni)».
1.218. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 146

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Dendrocigna facciabianca (Dendrocygna viduata)».
1.219. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Succiacapre isabellino (Caprimulgus aegyptius)».
1.220. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano reale americano (Larus smithsonianus)».
1.221. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus)».
1.222. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gambecchio becco a spatola (Calidris pygmaea)».
1.223. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Parrocchetto dal collare (Psittacula krameri)».
1.224. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piuì boschereccio orientale (Contopus virens)».
1.225. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Petrello delle Kermadec (Pterodroma neglecta)».
1.226. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Albatro urlatore atlantico (Diomedea exulans)».
1.227. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 147

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Beccaccino nordamericano (Gallinago delicata)».
1.228. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cuculo occhirossi (Coccyzus erythropthalmus)».
1.229. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna dalle redini (Onychoprion anaethetus)».
1.230. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano comune (Chroicocephalus ridibundus)».
1.231. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Stercorario mezzano (Stercorarius pomarinus)».
1.232. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano di Pallas (Ichthyaetus ichthyaetus)».
1.234. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cormorano orecchiuto (Phalacrocorax auritus)».
1.235. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Smergo dal cappuccio (Lophodytes cucullatus)».
1.236. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Avocetta americana (Recurvirostra americana)».
1.237. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 148

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pigliamosche fianchioliva (Contopus cooperi)».
1.238. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pigliamosche dei salici (Empidonax traillii)».
1.239. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tarabusino orientale (Ixobrychus eurhythmus)».
1.240. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Edredone dagli occhiali (Somateria fischeri)».
1.241. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fenicottero americano (Phoenicopterus ruber)».
1.243. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Petrello dal cappuccio (Pterodroma hasitata)».
1.244. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Totano zampegialle minore (Tringa flavipes)».
1.245. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fraticello di Saunders (Sternula saundersi)».
1.246. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pulcinella dai ciuffi (Fratercula cirrhata)».
1.247. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 149

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pulcinella cornuto (Fratercula corniculata)».
1.248. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Falaropo beccolargo (Phalaropus fulicarius)».
1.249. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna di Rueppell (Thalasseus bengalensis)».
1.250. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corriere di Kittlitz (Charadrius pecuarius)».
1.251. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gambecchio collorosso (Calidris ruficollis)».
1.252. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano di Franklin (Leucophaeus pipixcan)».
1.253. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piro piro zampelunghe (Calidris himantopus)».
1.254. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Quattrocchi d'Islanda (Bucephala islandica)».
1.255. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Petrello di Tonga (Pterodroma arminjoniana)».
1.256. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 150

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Voltolino della Carolina (Porzana carolina)».
1.257. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tortora orientale (Streptopelia orientalis)».
1.258. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)».
1.259. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gruccione verde piccolo (Merops orientalis)».
1.260. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone bianco intermedio (Ardea intermedia)».
1.261. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piccione migratore (Ectopistes migratorius)».
1.262. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pavoncella testagrigia (Vanellus cinereus)».
1.263. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Labbo codalunga (Stercorarius longicaudus)».
1.264. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piro piro semipalmato (Tringa semipalmata)».
1.265. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 151

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fraticello americano (Sternula antillarum)».
1.266. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Falaropo beccosottile (Phalaropus lobatus)».
1.267. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano dorsoardesia (Larus schistisagus)».
1.268. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Urietta canuta (Synthliboramphus antiquus)».
1.269. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piro piro codalunga (Bartramia longicauda)».
1.271. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano reale d'Armenia (Larus armenicus)».
1.273. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piovanello gigante (Calidris tenuirostris)».
1.274. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gambecchio frullino (Calidris falcinellus)».
1.275. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Becco a forbice americano (Rynchops niger)».
1.276. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 152

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Petrello aligrandi (Pterodroma macroptera)».
1.277. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Moriglione beccolungo (Aythya valisineria)».
1.278. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Berta minore atlantica (Puffinus puffinus)».
1.279. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Beccaccia dorata (Rostratula benghalensis)».
1.280. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Ghiandaia siberiana (Perisoreus infaustus)».
1.281. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tarabuso americano (Botaurus lentiginosus)».
1.282. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pavoncella codabianca (Vanellus leucurus)».
1.283. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca lombardella minore (Anser erythropus)».
1.285. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Urietta beccolungo (Brachyramphus perdix)».
1.286. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 153

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gambecchio semipalmato (Calidris pusilla)».
1.288. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pellicano rossiccio (Pelecanus rufescens)».
1.289. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Parrocchetto monaco (Myiopsitta monachus)».
1.290. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gambecchio americano (Calidris minutilla)».
1.291. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cormorano africano (Microcarbo africanus)».
1.293. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gobbo della Giamaica (Oxyura jamaicensis)».
1.295. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Edredone di Steller (Polysticta stelleri)».
1.296. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gru siberiana (Leucogeranus leucogeranus)».
1.297. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Nibbio codaforcuta (Elanoides forficatus)».
1.298. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 154

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piovanello pettorale (Calidris melanotos)».
1.300. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piovanello siberiano (Calidris acuminata)».
1.301. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano reale nordico (Larus argentatus)».
1.302. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pollo sultano di Allen (Porphyrio alleni)».
1.303. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Petrello di Schlegel (Pterodroma incerta)».
1.304. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano reale pontico (Larus cachinnans)».
1.305. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca canadese maggiore (Branta canadensis)».
1.306. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Voltolino striato (Amaurornis marginalis)».
1.307. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Re degli edredoni (Somateria spectabilis)».
1.308. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 155

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Beccaccia di mare (Haematopus ostralegus)».
1.309. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piro piro boschereccio (Tringa glareola)».
1.310. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pavoncella gregaria (Vanellus gregarius)».
1.311. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Falaropo di Wilson (Steganopus tricolor)».
1.312. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Mugnaiaccio australe (Larus dominicanus)».
1.313. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corriere vocifero (Charadrius vociferus)».
1.314. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Averla codirossa (Lanius phoenicuroides)».
1.315. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Averla meridionale (Lanius meridionalis)».
1.316. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cuculo dell'Himalaya (Cuculus saturatus)».
1.317. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 156

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Stercorario maggiore (Stercorarius skua)».
1.318. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Mignattino piombato (Chlidonias hybrida)».
1.319. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Beccaccino di Swinhoe (Gallinago megala)».
1.320. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)».
1.321. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone azzurro minore (Egretta caerulea)».
1.322. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tiranno degli ontani (Empidonax alnorum)».
1.323. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti:«, Nitticora violacea (Nyctanassa violacea)».
1.324. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gallorallo acquaiolo (Gallicrex cinerea)».
1.325. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piro piro fulvo (Calidris subruficollis)».
1.326. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 157

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pellicano comune (Pelecanus onocrotalus)».
1.327. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corriere asiatico (Charadrius asiaticus)».
1.328. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pernice bianca nordica (Lagopus lagopus)».
1.329. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gallinella americana (Gallinula galeata)».
1.330. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rondone codacuta (Hirundapus caudacutus)».
1.331. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Succiacapre sparviere (Chordeiles minor)».
1.332. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tarabusino americano (Ixobrychus exilis)».
1.333. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fenicottero minore (Phoeniconaias minor)».
1.334. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piro piro macchiato (Actitis macularius)».
1.335. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 158

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Alzavola asiatica (Sibirionetta formosa)».
1.336. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna aleutina (Onychoprion aleuticus)».
1.337. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano codanera (Larus crassirostris)».
1.338. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius)».
1.339. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piovanello comune (Calidris ferruginea)».
1.340. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piovanello violetto (Calidris maritima)».
1.341. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Francolino di monte (Tetrastes bonasia)».
1.342. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pulcinella di mare (Fratercula arctica)».
1.343. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Petrello di Madera (Pterodroma madeira)».
1.344. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 159

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano relitto (Ichthyaetus relictus)».
1.345. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corriere orientale (Charadrius veredus)».
1.346. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gambecchio dell'Alaska (Calidris mauri)».
1.347. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Alchetta psittacina (Aethia psittacula)».
1.348. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piovanello pancianera (Calidris alpina)».
1.349. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca canadese minore (Branta hutchinsii)».
1.350. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Schiribilla grigiata (Zapornia pusilla)».
1.351. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fregata magnifica (Fregata magnificens)».
1.352. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tortora selvatica (Streptopelia turtur)».
1.353. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 160

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Moriglione americano (Aythya americana)».
1.354. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Ubara asiatica (Chlamydotis macqueenii)».
1.355. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Dendrocigna fulva (Dendrocygna bicolor)».
1.356. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Limnodromo grigio (Limnodromus griseus)».
1.357. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Berta di Audubon (Puffinus lherminieri)».
1.358. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pittima dell'Hudson (Limosa haemastica)».
1.359. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Taccola della Dauria (Corvus dauuricus)».
1.360. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano roseo (Chroicocephalus genei)».
1.361. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Svasso collorosso (Podiceps grisegena)».
1.362. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 161

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano tridattilo (Rissa tridactyla)».
1.363. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano di Bering (Larus glaucescens)».
1.364. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fetonte codabianca (Phaethon lepturus)».
1.365. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone testanera (Ardea melanocephala)».
1.366. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piro piro solitario (Tringa solitaria)».
1.367. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Quaglia tridattila (Turnix sylvaticus)».
1.368. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gambecchio di Baird (Calidris bairdii)».
1.369. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corriere mongolo (Charadrius mongolus)».
1.370. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gambecchio minore (Calidris subminuta)».
1.371. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 162

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rallo della Virginia (Rallus limicola)».
1.372. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cuculo americano (Coccyzus americanus)».
1.373. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corriere grosso (Charadrius hiaticula)».
1.374. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Beccaccino stenuro (Gallinago stenura)».
1.375. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Averla isabellina (Lanius isabellinus)».
1.376. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Quattrocchi minore (Bucephala albeola)».
1.378. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus)».
1.379. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Alchetta crestata (Aethia cristatella)».
1.380. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piviere americano (Pluvialis dominica)».
1.381. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 163

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Marangone minore (Microcarbo pygmaeus)».
1.382. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Berta codacorta (Ardenna tenuirostris)».
1.383. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Passera scopaiola (Prunella modularis)».
1.384. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fischione americano (Mareca americana)».
1.385. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fagiano venerato (Syrmaticus reevesii)».
1.386. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos)».
1.387. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Procellaria del Capo (Daption capense)».
1.388. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Coturnice orientale (Alectoris chukar)».
1.389. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano corso (Ichthyaetus audouinii)».
1.390. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 164

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rondone dei camini (Chaetura pelagica)».
1.391. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Strolaga del Pacifico (Gavia pacifica)».
1.392. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piro piro culbianco (Tringa ochropus)».
1.393. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Averla dorsorossiccio (Lanius schach)».
1.394. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pavoncella armata (Vanellus spinosus)».
1.395. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tiranno orientale (Tyrannus tyrannus)».
1.396. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piovanello tridattilo (Calidris alba)».
1.397. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piro piro siberiano (Tringa brevipes)».
1.398. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gavina americana (Larus delawarensis)».
1.399. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 165

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Chiurlottello (Numenius tenuirostris)».
1.400. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Ibis sacro (Threskiornis aethiopicus)».
1.401. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano d'Islanda (Larus glaucoides)».
1.402. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano di Ross (Rhodostethia rosea)».
1.403. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Svasso piccolo (Podiceps nigricollis)».
1.404. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Chiurlo eschimese (Numenius borealis)».
1.405. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna guancebiache (Sterna repressa)».
1.406. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gambecchio nano (Calidris temminckii)».
1.407. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Re di quaglie africano (Crex egregia)».
1.408. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 166

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Moretta dal collare (Aythya collaris)».
1.409. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca zamperosee (Anser brachyrhynchus)».
1.410. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tiranno acadico (Empidonax virescens)».
1.411. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Marzaiola americana (Spatula discors)».
1.412. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rondone maggiore (Tachymarptis melba)».
1.413. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Ubara africana (Chlamydotis undulata)».
1.414. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Berta dell'Atlantico (Ardenna gravis)».
1.415. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Anatra nera americana (Anas rubripes)».
1.416. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Francolino (Francolinus francolinus)».
1.417. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 167

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna codalunga (Sterna paradisaea)».
1.418. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Svasso maggiore (Podiceps cristatus)».
1.419. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna di Dougall (Sterna dougallii)».
1.420. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tortora americana (Zenaida macroura)».
1.421. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corriere piccolo (Charadrius dubius)».
1.422. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tarabusino nano (Ixobrychus sturmii)».
1.423. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fagiano comune (Phasianus colchicus)».
1.424. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides)».
1.425. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pellicano riccio (Pelecanus crispus)».
1.426. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 168

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes)».
1.427. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Mignattino comune (Chlidonias niger)».
1.428. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piviere dorato (Pluvialis apricaria)».
1.429. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna maggiore (Hydroprogne caspia)».
1.430. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano eburneo (Pagophila eburnea)».
1.431. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piro piro del Terek (Xenus cinereus)».
1.432. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna elegante (Thalasseus elegans)».
1.433. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rondone codaforcuta (Apus pacificus)».
1.434. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gruccione egiziano (Merops persicus)».
1.435. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 169

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Beccapesci (Thalasseus sandvicensis)».
1.436. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fagiano dorato (Chrysolophus pictus)».
1.437. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Beccaccia americana (Scolopax minor)».
1.438. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Strolaga beccogiallo (Gavia adamsii)».
1.440. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Colomba dei lauri (Columba junoniae)».
1.441. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sciabica minore (Gallinula angulata)».
1.442. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Berta di Baillon (Puffinus bailloni)».
1.443. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Damigella della Numidia (Grus virgo)».
1.444. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano glauco (Larus hyperboreus)».
1.445. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 170

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Berta di Bulwer (Bulweria bulwerii)».
1.446. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone tricolore (Egretta tricolor)».
1.447. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna di Forster (Sterna forsteri)».
1.448. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piviere nevoso (Charadrius nivosus)».
1.449. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone schistaceo (Egretta gularis)».
1.450. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna scura (Onychoprion fuscatus)».
1.451. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca delle nevi (Anser caerulescens)».
1.452. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Chiurlo piccolo (Numenius phaeopus)».
1.453. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tortora di Zenaide (Zenaida aurita)».
1.454. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 171

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone bianco maggiore (Ardea alba)».
1.455. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca facciabianca (Branta leucopsis)».
1.456. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gambecchio comune (Calidris minuta)».
1.457. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Chiurlo maggiore (Numenius arquata)».
1.458. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piviere orientale (Pluvialis fulva)».
1.460. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Folaga americana (Fulica americana)».
1.461. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Falco pescatore (Pandion haliaetus)».
1.462. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)».
1.463. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Succiacapre (Caprimulgus europaeus)».
1.464. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 172

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fenicottero (Phoenicopterus roseus)».
1.465. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Anatra mandarina (Aix galericulata)».
1.467. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca egiziana (Alopochen aegyptiaca)».
1.468. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano eschimese (Larus thayeri)».
1.469. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Averla mascherata (Lanius nubicus)».
1.470. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Vireo occhibianchi (Vireo griseus)».
1.471. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone ardesia (Egretta ardesiaca)».
1.472. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cuculo orientale (Cuculus optatus)».
1.473. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Smergo maggiore (Mergus merganser)».
1.474. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 173

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone verde (Butorides virescens)».
1.475. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca collorosso (Branta ruficollis)».
1.476. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Averla maggiore (Lanius excubitor)».
1.477. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbianello (Hydrocoloeus minutus)».
1.478. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone striato (Butorides striata)».
1.479. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Moretta codona (Clangula hyemalis)».
1.480. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano reale (Larus michahellis)».
1.481. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corrione biondo (Cursorius cursor)».
1.482. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Piccione selvatico (Columba Livia)».
1.483. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 174

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Colomba di Madera (Columba trocaz)».
1.484. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tiranno minimo (Empidonax minimus)».
1.485. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Germano reale (Anas platyrhynchos)».
1.486. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gru canadese (Antigone canadensis)».
1.487. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sula mascherata (Sula dactylatra)».
1.488. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Averla capirossa (Lanius senator)».
1.489. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Nitticora (Nycticorax nycticorax)».
1.490. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone guardabuoi (Bubulcus ibis)».
1.491. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca lombardella (Anser albifrons)».
1.492. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 175

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)».
1.494. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Orchetto marino (Melanitta nigra)».
1.495. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cigno minore (Cygnus columbianus)».
1.496. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Svasso cornuto (Podiceps auritus)».
1.497. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Ibis eremita (Geronticus eremita)».
1.498. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Folaga crestata (Fulica cristata)».
1.499. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rondone unicolore (Apus unicolor)».
1.500. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Ossifraga (Macronectes giganteus)».
1.501. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Moretta tabaccata (Aythya nyroca)».
1.502. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 176

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pivieressa (Pluvialis squatarola)».
1.503. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fagiano di monte (Lyrurus tetrix)».
1.504. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna reale (Thalasseus maximus)».
1.505. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fratino (Charadrius alexandrinus)».
1.506. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gallina prataiola (Tetrax tetrax)».
1.507. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca colombaccio (Branta bernicla)».
1.508. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Petrello di Fea (Pterodroma feae)».
1.509. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pittima minore (Limosa lapponica)».
1.510. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pernice sarda (Alectoris barbara)».
1.511. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 177

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Colomba di Bolle (Columba bollii)».
1.512. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Alca impenne (Pinguinus impennis)».
1.513. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Albastrello (Tringa stagnatilis)».
1.514. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gallo cedrone (Tetrao urogallus)».
1.515. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gabbiano di Sabine (Xema sabini)».
1.516. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Averla boreale (Lanius borealis)».
1.517. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Beccaccino (Gallinago gallinago)».
1.518. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Averla piccola (Lanius collurio)».
1.519. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uria colombina (Cepphus Columba)».
1.520. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 178

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tantalo africano (Mycteria ibis)».
1.521. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Labbo (Stercorarius parasiticus)».
1.522. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gazza azzurra (Cyanopica cyanus)».
1.523. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Voltapietre (Arenaria interpres)».
1.524. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Quattrocchi (Bucephala clangula)».
1.525. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Spatola africana (Platalea alba)».
1.526. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corvo comune (Corvus frugilegus)».
1.527. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Febe orientale (Sayornis Phoebe)».
1.528. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Martin pescatore (Alcedo atthis)».
1.529. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 179

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Strolaga mezzana (Gavia arctica)».
1.530. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cicogna bianca (Ciconia ciconia)».
1.531. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Nibbio bianco (Elanus caeruleus)».
1.532. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Strolaga minore (Gavia stellata)».
1.535. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Totano moro (Tringa erythropus)».
1.536. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna stolida (Anous stolidus)».
1.537. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cormorano (Phalacrocorax carbo)».
1.538. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pesciaiola (Mergellus albellus)».
1.539. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fraticello (Sternula albifrons)».
1.540. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 180

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Podilimbo (Podilymbus podiceps)».
1.541. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone azzurro (Ardea herodias)».
1.542. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone cenerino (Ardea cinerea)».
1.543. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Chiurlo nano (Numenius minutus)».
1.544. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Anatra falcata (Mareca falcata)».
1.545. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rondone pallido (Apus pallidus)».
1.546. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Marabù (Leptoptilos crumenifer)».
1.547. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Tarabusino (Ixobrychus minutus)».
1.548. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Smergo minore (Mergus serrator)».
1.549. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 181

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Ghiandaia (Garrulus glandarius)».
1.550. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Frullino (Lymnocryptes minimus)».
1.551. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sgarza cinese (Ardeola bacchus)».
1.552. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Strolaga maggiore (Gavia immer)».
1.553. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sirratte (Syrrhaptes paradoxus)».
1.554. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fregata aquila (Fregata aquila)».
1.555. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Marzaiola (Spatula querquedula)».
1.556. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gazza marina minore (Alle alle)».
1.557. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sgarza indiana (Ardeola grayii)».
1.558. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 182

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Edredone (Somateria mollissima)».
1.559. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pavoncella (Vanellus vanellus)».
1.560. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Picchio cenerino (Picus canus)».
1.561. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sterna comune (Sterna hirundo)».
1.562. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Averla cenerina (Lanius minor)».
1.563. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Garzetta nivea (Egretta thula)».
1.564. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Porciglione (Rallus aquaticus)».
1.565. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pernice rossa (Alectoris Rufa)».
1.566. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sula del Capo (Morus capensis)».
1.567. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uria di Brunnich (Uria lomvia)».
1.568. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 183

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Aninga africana (Anhinga Rufa)».
1.569. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Colombaccio (Columba palumbus)».
1.570. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rondone indiano (Apus affinis)».
1.571. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Beccaccia (Scolopax rusticola)».
1.572. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Corvo imperiale (Corvus corax)».
1.573. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sula fosca (Sula leucogaster)».
1.574. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Orco marino (Melanitta Fusca)».
1.575. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca Granaiola (Anser fabalis)».
1.576. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pittima reale (Limosa limosa)».
1.577. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Airone rosso (Ardea purpurea)».
1.578. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 184

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Combattente (Calidris pugnax)».
1.579. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Berta grigia (Ardenna grisea)».
1.580. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pernice bianca (Lagopus muta)».
1.581. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fulmaro (Fulmarus glacialis)».
1.582. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Mestolone (Spatula clypeata)».
1.583. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Grandule (Pterocles alchata)».
1.584. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fetonte (Phaethon aethereus)».
1.585. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Coturnice (Alectoris graeca)».
1.586. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Schiribilla (Zapornia parva)».
1.587. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Canapiglia (Mareca strepera)».
1.588. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 185

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cicogna nera (Ciconia nigra)».
1.589. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Croccolone (Gallinago media)».
1.590. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Ganga (Pterocles orientalis)».
1.591. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Casarca (Tadorna ferruginea)».
1.592. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sula zamperosse (Sula sula)».
1.593. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Garzetta (Egretta garzetta)».
1.594. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Mugnaiaccio (Larus marinus)».
1.595. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Quaglia (Coturnix coturnix)».
1.596. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca selvatica (Anser anser)».
1.597. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Fischione (Mareca penelope)».
1.598. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 186

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca indiana (Anser indicus)».
1.599. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gruccione (Merops apiaster)».
1.600. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rondone cafro (Apus caffer)».
1.601. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sordone (Prunella collaris)».
1.602. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Voltolino (Porzana porzana)».
1.603. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Torcicollo (Jynx torquilla)».
1.604. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pettegola (Tringa totanus)».
1.605. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Pantana (Tringa nebularia)».
1.606. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uria nera (Cepphus grylle)».
1.607. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Oca di Ross (Anser rossii)».
1.608. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 187

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Faraona (Numida meleagris)».
1.609. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Rondone comune (Apus apus)».
1.610. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Moriglione (Aythya ferina)».
1.611. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Colombella (Columba oenas)».
1.612. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Re di quaglie (Crex crex)».
1.613. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Moretta (Aythya fuligula)».
1.614. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gru monaca (Grus monacha)».
1.615. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gazza marina (Alca torda)».
1.616. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Anatra sposa (Aix sponsa)».
1.617. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Taccola (Corvus monedula)».
1.618. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 188

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Zafferano (Larus fuscus)».
1.619. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cuculo (Cuculus canorus)».
1.620. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Cahow (Pterodroma cahow)».
1.621. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Starna (Perdix perdix)».
1.622. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Alzavola (Anas crecca)».
1.623. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Sula (Morus bassanus)».
1.624. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gavina (Larus canus)».
1.625. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Folaga (Fulica atra)».
1.626. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Upupa (Upupa epops)».
1.627. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Codone (Anas acuta)».
1.628. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 189

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Uria (Uria aalge)».
1.629. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax)» sono aggiunte le seguenti: «, Gazza (Pica pica)».
1.630. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cigno minore (Cygnus colombianus), anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris), chiurlottello (Numenius tenuirostris), ibis eremita (Geronticus eremita)».
1.631. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 2-ter, con il seguente:

   «2-ter. Sono da considerarsi specie particolarmente protette tutte quelle classificate come SPEC (Specie Europee di Interesse Conservazionistico) 1, 2 e 3, nonché le specie classificate dall'Unione mondiale per la conservazione della natura in declino o comunque in stato di conservazione sfavorevole».
1.632. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 2-ter, con il seguente:

   «2-ter. Dal 1° gennaio 2025 l'attività venatoria è sospesa su tutto il territorio nazionale per la durata di anni tre».
1.633. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano.
1.634. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: alla fauna omeoterma fino a: agli esemplari mutati e.
1.635. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: da più di una generazione con le seguenti: da più di cinque generazioni da stabilirsi previ esami genetici.
1.636. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «possono autorizzare» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzano».
1.01. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 190

  Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «può essere svolta» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta».
1.02. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
1.03. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura di richiami vivi)

  1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «e per la cessione ai fini di richiamo» sono soppresse;

   b) il comma 4 è abrogato.
1.04. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e uso di richiami vivi)

  1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – (Esercizio venatorio da appostamento fisso e divieto dell'uso di richiami vivi) – 1. Sono vietati l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami.
   2. Gli animali utilizzati come richiami detenuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono consegnati ad un centro per il recupero della fauna selvatica, che provvede alla loro custodia e, qualora ne sussistano le condizioni, alla liberazione in natura.
   3. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso.
   4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono ad individuare e demolire gli appostamenti esistenti nonché a ripristinare l'antecedente stato dei luoghi».
*1.05. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*1.06. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «, la vendita e la detenzione», e le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami», sono soppresse.
  2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente disposizione devono, entro trenta Pag. 191giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, comunicare alla regione o alle province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla regione o alla provincia autonoma entro ventiquattro ore».

  3. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse.
  4. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soppressi.
1.07. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

  1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci, gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12, e gli appostamenti delle aziende faunistico-venatorie».
1.08. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

  Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto infine il seguente periodo: «Tali richieste sono accompagnate da una dichiarazione in cui sono descritte le motivazioni e le circostanze inerenti la provenienza delle spoglie da impagliare o imbalsamare, nonché i dati del richiedente».
1.09. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «oltre un anno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre sei mesi».
1.010. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta», sono sostitute dalle seguenti: «da quattro rappresentanti per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta».
1.011. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta», sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti Pag. 192indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute».
1.012. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta», sono sostitute con le seguenti: «da due rappresentanti per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta».
1.013. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8, comma 1,della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta», sono sostitute con le seguenti: «da due rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute».
1.014. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da tre rappresentanti delle regioni», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle regioni».
1.015. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale», sono sostituite dalle seguenti: «da sei rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale».
1.016. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale», sono sostituite dalle seguenti: «da cinque rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale».
1.017. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali».
1.018. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 193

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
1.019. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da tre rappresentanti delle province», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle province».
1.020. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione degli animali».
1.021. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali», sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione degli animali».
1.022. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali», sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione degli animali».
1.023. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».
1.024. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 194

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana», sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana».
1.025. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana», sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana».
1.026. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana», sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti dell'Unione zoologica italiana».
1.027. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana», sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti dell'Unione zoologica italiana».
1.028. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da un rappresentante del Club alpino italiano», sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti del Club alpino italiano».
1.029. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ogni cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».
1.033. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 195

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ogni cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni».
1.032. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ogni cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «ogni tre anni».
1.031. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ogni cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «ogni quattro anni».
1.030. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Comitato Tecnico faunistico Venatorio Nazionale)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 453 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogato. Conseguentemente dalla medesima data, è soppresso il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 22 maggio 2023, n. 263986.
1.034. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.
*2.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.
*2.3. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*2.4. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*2.5. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , le parole: «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute».
2.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Pag. 196

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. L'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Piani faunistico-venatori)1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.
   2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
   3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.
   4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
   5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
   6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni e le province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.
   7. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

   a) i parchi nazionali;

   b) i parchi naturali regionali;

   c) le riserve naturali statali;

   d) le riserve naturali regionali e provinciali;

   e) i monumenti naturali;

   f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

   g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvaticaPag. 197 allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

   h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

   i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

   j) le zone militari;

   k) i demani forestali;

   l) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

   m) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);

   n) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);

   o) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

   p) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge n. 353 del 2000.

   8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
   9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
   10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.
   11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
   12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
   13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
   14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la Pag. 198costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
   15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.
   16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.».
2.6. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

  1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative.»;

   b) al comma 8:

    1) la lettera e) è abrogata;

    2) la lettera h) è abrogata;

   c) al comma 14, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

   d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

   «15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso.»;

   e) il secondo periodo del comma 17 è soppresso.
2.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: «dal 20 al 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «dal 60 al 70 per cento», e le parole: «dal 10 al 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «dal 50 al 60 per cento».
2.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è aggiunto infine il seguente periodo: «Al computo di tali percentuali non partecipano le zone di cui alla lettera e) comma 1 dell'articolo 21 della presente legge».
2.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Pag. 199

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere non entrano a far parte della programmazione venatoria e sono finalizzati alla conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente.».
2.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

   «5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nonché alle zone di cui al comma 8, lettera e).».
2.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Al comma 8, lettera e) dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali zone l'attività cino-venatoria con abbattimento della fauna, purché proveniente da allevamento, è praticata secondo i limiti e le condizioni stabilite dal calendario venatorio e comunque nel periodo intercorrente tra le date di apertura e chiusura della stagione venatoria».
2.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Al comma 8, dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, è aggiunta la seguente lettera:

   «h-bis) i criteri per la delimitazione delle aree ove si registrano casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici dovuti all'uso di bocconi avvelenati o altre sostanze tossiche, che la regione o la provincia autonoma provvede a tabellare disponendo il divieto di caccia per un raggio di 1000 metri e per un periodo di due anni.».
2.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le regioni provvedono alla conduzione di censimenti della fauna selvatica con cadenza biennale, anche in base ai trend nazionali e sovranazionali registrati nelle loro fluttuazioni, con riferimento particolare agli eventi climatici estremi o comunque di alterazione che causano notevoli effetti sulle capacità riproduttive, di Pag. 200sopravvivenza, di alimentazione degli animali.».
2.15. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla programmazione e al coordinamento delle politiche di rinaturalizzazione dell'ambiente, sia per quanto concerne le superfici boschive sia per quanto concerne le zone caratterizzate da ecosistemi fluviali, lacustri, nonché ogni altra tipologia di zona umida.».
2.16. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano programmi pluriennali di riqualificazione ambientale con particolare riferimento al recupero delle aree naturali in stato di degrado nonché delle aree di particolare interesse naturalistico sotto il profilo degli habitat per la fauna selvatica.».
2.17. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nelle regioni che non abbiano emanato piano faunistico venatori negli ultimi 3 anni con le necessarie modifiche legate alle alterazioni alle fluttuazioni delle popolazioni naturali è preclusa la possibilità di esercitare l'attività di caccia.».
2.18. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. È preclusa la facoltà per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano di adottare provvedimenti legislativi in merito alla programmazione e al coordinamento della pianificazione faunistico venatoria, con particolare riferimento ai piani faunistico venatori, nonché ai calendari venatori.
2.19. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso art. 9, sostituire le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 lettera s) della Costituzione sui poteri esclusivi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unicamente con deliberazioni di carattere amministrativo e limitando il proprio intervento solo al ripristino ed alla cura degli habitat,.
2.20. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: regioni e le.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: delle regioni e.
2.21. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, provvedono alla programmazione e al coordinamento con le seguenti: esercitano le funzioniPag. 201 di programmazione e di coordinamento.
2.22. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
2.23. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive riconosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
2.24. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, sopprimere le parole: con propria legge.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Funzioni amministrative delle regioni.
2.25. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, sopprimere le parole: con propria legge.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Funzioni amministrative delle regioni e delle province autonome.
*2.26. Evi, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*2.27. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: con propria legge.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle funzioni di cui al periodo precedente, le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano provvedono esclusivamente facendo ricorso ad atti amministrativi e anche attraverso l'istituzione di uffici dedicati, provvedono alla emanazione di piani pluriennali di recupero degli habitat e degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone umide, al fine di agevolare la naturale riproduzione delle popolazioni selvatiche nonché le loro aree di sosta e di svernamento.
2.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: con propria legge, provvedono, con le parole: danno priorità nei loro interventi alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, provvedendo inoltre.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole: Funzioni legislative con le seguenti: deliberazioni di carattere amministrativo.
2.29. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: con propria legge con le parole: con proprio atto amministrativo.
2.30. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Pag. 202

  Al comma 1, capoverso Art. 9, , sostituire le parole: con propria legge, con le parole: , dopo aver condotto accurate rilevazioni di carattere scientifico attraverso le valutazioni ISPRA sullo stato delle popolazioni naturali e dopo aver assicurato con propria legge i relativi finanziamenti,
2.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: con propria legge con le seguenti: con apposite norme.
2.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, sostituire le parole: con propria legge con le parole: con propri atti amministrativi, al fine di garantire l'applicazione della convenzione di Aarhus.
2.33. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, sostituire le parole: con propria legge, con le seguenti: con propria deliberazione ai sensi degli articoli 9 e 117 della Costituzione che escludono il ricorso ad una propria legge.
2.34. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, sostituire le parole: propria legge, con le parole: propri atti deliberativi che non possono essere di natura legislativa.
2.35. Bonelli, Evi, Dori, Zanella, Borrelli, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: con propria legge con le seguenti: restando in ogni caso esclusa la facoltà di adottare leggi in proposito.
2.36. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: , con propria legge, provvedono con le seguenti: provvedono, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 8,.
2.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: provvedono alla programmazione e al coordinamento ai fini della pianificazione con le seguenti: provvedono alla pianificazione.
2.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire la parola: provvedono con le seguenti: possono provvedere.
2.38. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, dopo le parole: provvedono inserire le seguenti: sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate.
2.40. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9 , sopprimere le parole: e al coordinamento.
2.41. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, dopo le parole: provvedono alla programmazione e al coordinamento inserire le seguenti: dei piani provinciali.
2.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 203

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10.
2.43. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: con i compiti con le seguenti: e svolgono i compiti.
2.44. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: di orientamento,.
2.45. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: , di controllo.
2.46. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: e dagli statuti regionali.
2.55. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole da: in materia di caccia fino alla fine del capoverso.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.
2.56. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole da: in materia di caccia, fino alla fine del capoverso.
2.57. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: in materia di caccia.
2.58. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: in materia di caccia con le seguenti: in materia di specie appartenenti alla fauna stanziale nel proprio territorio che necessitano di particolare tutela.
2.59. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: in materia di caccia con le seguenti: in materia di interventi per il ripristino degli equilibri faunistici.
2.60. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: in materia di caccia con le seguenti: in materia di protezione dalla caccia delle produzioni agricole.
2.61. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: in materia di caccia con le seguenti: in materia di Oasi di protezione e Zone di Ripopolamento.
2.62. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: in materia di caccia con le seguenti:Pag. 204 in materia di ambiti territoriali di caccia.
2.63. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9, dopo le parole: in materia di caccia inserire le seguenti: alla lepre bianca.
2.64. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in materia di caccia inserire le seguenti: alla volpe.
2.65. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

  1. All'articolo 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative.»;

   b) al comma 8:

    1) la lettera e) è abrogata;

    2) la lettera h) è abrogata;

   c) al comma 14, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

   d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

   «15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso.»;

   e) il secondo periodo del comma 17 è abrogato.
2.01. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «dal 20 al 30 per cento», sono sostituite con le seguenti: «dal 37 al 45 per cento».
2.02. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «dal 20 al 30 per cento», sono sostituite con le seguenti: «dal 35 al 45 per cento».
2.03. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «dal 20 Pag. 205al 30 per cento», sono sostituite con le seguenti: «dal 32 al 44 per cento».
2.04. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «dal 20 al 30 per cento», sono sostituite con le seguenti: «dal 30 al 40 per cento».
2.05. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 10, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «15 per cento» sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».
2.08. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 10, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «15 per cento» sono sostituite con le seguenti: «7 per cento».
2.07. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 10, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «15 per cento» sono sostituite con le seguenti: «10 per cento».
2.06. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 10, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
2.09. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al comma 12 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «determina» sono aggiunte le seguenti: «in coerenza con le linee guida del Piano di sviluppo rurale».
2.010. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*3.2. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi,Pag. 206 Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.
*3.3. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.
*3.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.
*3.5. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

  1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

   a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

   b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 ,milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente.»;

   c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

   «11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni.».
**3.6. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.
**3.31. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

  1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 le parole: «o con il falco» sono soppresse.

  2. Il comma 7 è soppresso.
  3. Al comma 8 le parole: «da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età» sono sostituite da: «da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo anno di età».
  4. sono aggiunti infine i seguenti commi:

   «12-ter. Entro trenta giorni dalla chiusura della stagione venatoria, il tesserino è riconsegnato all'autorità amministrativa che lo ha rilasciato. Tale autorità, se differente dalla regione, trasmette entro quindici giorni dal termine ultimo previsto per la riconsegna, i tesserini venatori alla regione per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati Pag. 207sul prelievo venatorio. Tale analisi si effettua su tutti i tesserini riconsegnati.
   12-quater. I dati della raccolta, elaborazione e analisi di cui al comma 13 costituiscono parte della relazione sullo stato di attuazione della legge ai sensi del comma 1 dell'articolo 35.».
3.32. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Mari, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: «o con il falco» sono soppresse.
3.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

  1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è inserita la seguente:

   «b-bis) da appostamento temporaneo».
3.34. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

  1. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è soppresso.
3.35. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

  1. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: «da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «da chi abbia compiuto il venticinquesimo anno di età e da chi non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età».
3.36. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

  1. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di abbattimento e di ferimento di fauna non compresa nell'articolo 18 della presente legge, la polizza assicurativa all'uopo stipulata col massimale di 500 mila euro, deve contemplare il risarcimento del danno ambientale allo Stato nella misura del 60 per cento, alla regione o provincia autonoma interessata nella misura del 40 per cento».
3.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. L'attività venatoria può essere altresì esercitata dal cittadino comunitario non residente che sia autorizzato all'esercizioPag. 208 della caccia nello Stato di provenienza ed esibisca la relativa licenza in corso di validità nonché sia provvisto del tesserino venatorio regionale di cui all'articolo 12 rilasciato dalla regione territorialmente interessata.».
3.38. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.
*4.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.
*4.3. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*4.4. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.
*4.5. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire l'articolo 4, con i seguenti:

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

  1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «due cartucce», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «una cartuccia»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.»;

   c) al comma 4, le parole: «salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo» sono soppresse.

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

  1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «o più» sono soppresse;

   b) al comma 3, le parole: «, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,» sono soppresse;

   c) al comma 4, le parole: «, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,» sono soppresse;

   d) al comma 5, dopo le parole: «diversa regione» sono inserite le seguenti: «, purché confinante con la regione di residenza»;

   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

   f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione.»;

   g) al comma 10, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento» e le parole: «20 per cento dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento dei componenti»;

Pag. 209

   h) il comma 12 è abrogato;

   i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili».

Art. 4-ter.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

  1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «richiesta motivata» sono sostituite dalla seguente: «istanza»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il presidente della giunta regionale recepisce positivamente l'istanza di cui al comma 3 e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti.»;

   c) al comma 8, le parole: «metri 1,20» sono sostituite dalle seguenti: «metri 0,50», la parola: «perenni» è soppressa, le parole: «metri 1,50» sono sostituite dalle seguenti: «metri 0,50» e le parole: «3 metri» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 metri».

Art. 4-quater.
(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

  1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
**4.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.
**4.7. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

  Sostituire l'articolo 4, con i seguenti:

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

  1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «o più» sono soppresse;

   b) al comma 3, le parole: «, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,» sono soppresse;

   c) al comma 4, le parole: «, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,» sono soppresse;

   d) al comma 5, dopo le parole: «diversa regione» sono inserite le seguenti: «, purché confinante con la regione di residenza»;

   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

   f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione.»;

   g) al comma 10, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento» e le parole: «20 per cento dei Pag. 210componenti» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento dei componenti»;

   h) il comma 12 è abrogato;

   i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili».

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

  1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «richiesta motivata» sono sostituite dalla seguente: «istanza»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il presidente della giunta regionale recepisce positivamente l'istanza di cui al comma 3 e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti.»;

   c) al comma 8, le parole: «metri 1,20» sono sostituite dalle seguenti: «metri 0,50», la parola: «perenni» è soppressa, le parole: «metri 1,50» sono sostituite dalle seguenti: «metri 0,50» e le parole: «3 metri» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 metri».

Art. 4-ter.
(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

  1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
4.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituire l'articolo 4, con i seguenti:

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

  1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «richiesta motivata» sono sostituite dalla seguente: «istanza»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il presidente della giunta regionale recepisce positivamente l'istanza di cui al comma 3 e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti.»;

   c) al comma 8, le parole: «metri 1,20» sono sostituite dalle seguenti: «metri 0,50», la parola: «perenni» è soppressa, le parole: «metri 1,50» sono sostituite dalle seguenti: «metri 0,50» e le parole: «3 metri» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 metri».

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

  1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
4.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Pag. 211

  Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

  1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «due cartucce», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «una cartuccia»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.»;

   c) al comma 4, le parole: «salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo» sono soppresse.
4.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: «contenente non più di due cartucce» sono sostituite dalle seguenti: «contenente non più di una cartuccia».
4.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: «e del falco» sono abrogate.
4.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole da: «o tre canne» fino a: «millimetri 5,6» sono sostituite dalle seguenti: «canne ad anima liscia».
4.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, dopo la parola: «recuperati» sono aggiunte le seguenti: «volta per volta».
  2. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È vietato l'utilizzo di munizioni che contengano piombo.».
4.14. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 dopo le Pag. 212parole: «essere recuperati» inserire la seguente: «immediatamente».
4.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è aggiunto, in fine, i seguente periodo: «È vietato altresì per l'esercizio venatorio l'utilizzo di munizioni contenenti piombo.».
4.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: caccia di selezione aggiungere le seguenti: notturna e dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: con l'obbligo per il cacciatore di comunicazione preventiva dell'uscita e indicazione del luogo di caccia. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le regioni, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
4.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: caccia di selezione aggiungere le seguenti: notturna.
4.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: agli ungulati aggiungere la seguente: non.
4.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: ottiche anche digitali.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: a rilevazione termica con la seguente: ottici.
4.20. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: esclusivamente strumenti termici dotati di sensore VOx o aventi analoghe caratteristiche individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4.21. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: esclusivamente strumenti termici dotati di sensore VOx.
4.22. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: visori termici di elevata affidabilità aventi le caratteristiche individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4.23. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: esclusivamente visori termici con lunghezza Pag. 213di focale dell'obiettivo pari o superiore a 42 millimetri.
4.24. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: visori termici dotati di regolazione diottrica e di sistema di registrazione video.
4.25. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: visori termici dotati di regolazione diottrica.
4.26. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: visori termici con ingrandimento ottico di base pari o superiore a 3x.
4.27. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: visori termici dotati sistema di registrazione video.
4.28. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: con l'obbligo per il cacciatore di comunicazione preventiva dell'uscita e indicazione del luogo di caccia. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
4.29. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: aventi le caratteristiche tecniche individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4.30. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: a seguito di rilascio di certificato medico di idoneità e di autorizzazione all'utilizzo di armi da fuoco mediante l'uso di strumenti termici.
4.31. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: a seguito di verifica dell'idoneità fisica e della capacità tecnica al relativo utilizzo.
4.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: previa verifica di idoneità all'utilizzo.
4.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: a seguito di rilascio di apposita autorizzazione all'utilizzo di armi da fuoco mediante l'uso di strumenti termici.
4.34. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti:Pag. 214 previo rilascio di apposita autorizzazione.
4.35. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: ove espressamente autorizzato nella deliberazione del programma di abbattimento e prelievo selettivo.
4.36. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: previo accertamento della compatibilità con i dispositivi d'arma di cui ai commi 1 e 2.
4.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: compatibili con i dispositivi d'arma di cui ai commi 1 e 2.
4.38. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: purché compatibili con i dispositivi d'arma autorizzati per uso di caccia.
4.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: ove espressamente previsto nella licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.
4.40. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: ed esclusivamente con dispositivo termico di registrazione video.
4.41. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: omologati per l'uso di caccia.
4.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere la seguente: autorizzati.
4.43. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma al fine di tutelare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e la tutela della fauna selvatica.
4.44. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
4.45. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 215

  Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate i requisiti minimi di idoneità tecnica degli strumenti termici e le modalità di utilizzo compatibili con i dispositivi d'arma per uso di caccia.
4.46. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere il seguente periodo: L'utilizzo degli strumenti termici deve essere in ogni caso annotato nella licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia, previa verifica di idoneità fisica e tecnica.
4.47. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzo degli strumenti termici ottici è in ogni caso escluso per i soggetti con alterazioni patologiche della percezione ottica.
4.48. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con le regioni, individuano le aree venatorie compatibili con l'utilizzo degli strumenti termici. È facoltà delle regioni, con proprie norme, escludere l'utilizzo degli strumenti termici per ragioni di sicurezza e di tutela della fauna selvatica.
4.49. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce un disciplinare tecnico per l'utilizzo di dispositivi d'arma da caccia mediante l'uso di strumenti termici.
4.50. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche articolo 14 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. L'articolo 14 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è così sostituito:

   «Art. 14. – (Gestione programmata della caccia) – 1. Le regioni, con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10000 ettari.
   2. Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria massima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in regione, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.
   3. Le regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria massima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori residenti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
   4. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regionePag. 216 in cui risiede e può avere accesso ad un solo altro ambito o ad un solo altro comprensorio alpino anche compreso in una diversa regione, previo consenso del relativo organo di gestione. Le regioni stabiliscono con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
   5. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini.
   6. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, al 30 per cento dei componenti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 10 per cento da rappresentanti degli enti locali.
   7. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di monitoraggio delle risorse ambientali e delle popolazioni faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

   a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

   b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

   c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

   8. Le regioni autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.
   9. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica permanente del sito.
   10. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
   11. A partire dalla successiva stagione venatoria all'entrata in vigore della presente legge, i calendari venatori delle regioni devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
   12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.».
4.01. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Pag. 217

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche articolo 15 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituito:

   «3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria per motivazioni etiche, religiose nonché per esigenze di pubblica sicurezza o di rispetto della proprietà privata, inoltra al Presidente della regione o della provincia autonoma la comunicazione relativa, non meno di sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria e provvede alla apposizione di tabelle sulla linea di confine del fondo, esenti da tasse, in cui rende noto il divieto. Tale comunicazione è insindacabile.».

  2. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituito:

   «4. L'attività venatoria è vietata nei terreni ad agricoltura biologica e biodinamica, nonché nei terreni facenti parte delle strutture ricettive agrituristiche o di turismo naturalistico. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o del conduttore del fondo. È altresì vietata, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.».

  3. Al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, le parole: «in forma vagante» sono soppresse.
  4. Il comma 8 è così sostituito:

   «8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

  5. Il comma 9 è così sostituito:

   «9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 50 al 60 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 4.».
4.02. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

  1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   «b-bis) rinnovare automaticamente le concessioni relative alle aziende di cui sopra se il concessionario non ne comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la rinuncia. Sono fatte salve, comunque, le eccezioni individuate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano».
4.03. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*5.2. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.
*5.3. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.
*5.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.
*5.5. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Pag. 218

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:

   «1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento.
   1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto formula l'elenco di specie allevabili di cui al comma 1».
5.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte infine le seguenti parole «, per i quali valgono le norme relative agli animali di affezione, in particolare quanto previsto dalle leggi 14 agosto 1991, n. 281, e 20 luglio 2004, n. 189, nel rispetto delle loro esigenze etologiche».
5.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 349 del 23 agosto 1993».
5.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «3. Il titolare di impresa agricola che intenda esercitare l'allevamento di cui al comma 1, a condizione che possa assicurare il benessere degli animali e qualità di vita quanto più possibile simile a quella in natura, deve inoltrare domanda al competente ufficio regionale, che è tenuto a rispondere entro 120 giorni.».
5.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «l'allevamento» sono aggiunte le seguenti: «a scopo alimentare».
5.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifica all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)

  1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
5.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Pag. 219

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «Le regioni» è aggiunta la seguente: «regolamentano».
  2. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole da: «possono consentire» fino alla fine del comma sono soppresse.
5.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento.».
  2. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.
  3. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «4. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, fermo restando quanto stabilito dalla legge 150 del 1992 e dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES), è vietato nei confronti di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Coloro che possiedono al momento dell'entrata in vigore della presente legge esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale devono, entra trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore.»
5.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «Le regioni,» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della normativa vigente e».
5.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «fermo restando le» sono sostituite con le seguenti: «nel rispetto delle».
5.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole «impresa agricola,» sono aggiunte le seguenti: «anche in forma individuale,».
5.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «semplice» è soppressa.
5.31. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: Pag. 220«semplice» è sostituita dalla seguente: «formale».
5.24. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «semplice comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, senza ritardo,».
5.21. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «comunicazione» è aggiunta la seguente «scritta».
5.22. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «comunicazione» è aggiunta la seguente: «orale».
5.23. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è abrogato.
5.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «, singola, consortile» sono soppresse.
5.26. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «singola» è soppressa.
5.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «, consortile o cooperativa» sono soppresse.
5.25. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «, consortile» è soppressa.
5.30. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «o cooperativa» sono soppresse.
5.27. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «al titolare,» sono aggiunte le seguenti: «previa richiesta scritta,».
5.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «al titolare» sono aggiunte le seguenti: «, previa formale richiesta,».
5.20. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 221

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «mammiferi ed» sono soppresse.
5.28. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ed uccelli» sono soppresse.
5.29. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «nel rispetto delle norme della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle altre norme vigenti in materia».
5.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5.34. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*5.35. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**5.36. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
**5.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «Le Regioni,» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della normativa vigente e».
5.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ferme restando le» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle».
5.43. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «impresa agricola,» sono aggiunte le seguenti: «anche in forma individuale».
5.40. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole «è tenuto a dare» la parola «semplice» è soppressa.
5.46. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «semplice» è sostituita dalla seguente: «formale».
5.49. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «semplice comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, senza ritardo,».
5.44. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la Pag. 222parola: «comunicazione» è aggiunta la seguente: «scritta».
5.45. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «comunicazione» è aggiunta la seguente: «orale».
5.47. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «regionali» è sostituita con la seguente: «vigenti».
5.48. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato.
*5.57. Evi, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*5.58. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «al titolare,» sono aggiunte le seguenti: «previa richiesta scritta,».
5.41. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «al titolare,» sono aggiunte le seguenti: «previa formale richiesta,».
5.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «, singola, consortile o» sono soppresse.
5.51. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «singola,» è soppressa.
5.56. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «, consortile o cooperativa» sono soppresse.
5.50. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola «, consortile» è soppressa.
5.55. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «o cooperativa» sono soppresse.
5.52. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 223

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «nel rispetto delle norme della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle altre norme vigenti in materia».
5.38. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «mammiferi ed» sono soppresse.
5.53. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «ed uccelli» sono soppresse.
5.54. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*6.2. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.
*6.3. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.
*6.4. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

  1.All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «dalla terza domenica di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre»;

    2) alla lettera b), le parole: «dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre al 31 dicembre»;

    3) alla lettera c), le parole: «dal 1° ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 15 ottobre»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, le parole: «e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante»;

    3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: «Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie»;

   c) al comma 3, le parole: «sentito l'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere vincolante dell'Istituto»;

Pag. 224

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo»;

   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì, domenica e i giorni festivi, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso»;

   f) il comma 6 è abrogato;

   g) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Modifica agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo, gestione e contenimento della fauna selvatica)

  1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
  2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

Art. 6-ter.
(Modifica dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di introduzione di fauna selvatica dall'estero)

  1. L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 20.
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

   1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero è ammessa esclusivamente per il ripopolamento di specie autoctone in cattivo stato di conservazione.
   2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati soltanto a imprese che dispongono di adeguate strutture e attrezzature, distinte per ciascuna specie di animali selvatici trattata, al fine di disporre delle opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
   3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste consulta preventivamente anche la Commissione europea.
   4. Le specie alle quali si riferiscono gli interventi di ripopolamento attuati ai sensi del presente articolo sono escluse dall'attività venatoria».

Art. 6-quater.
(Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieti)

  1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), è premessa la seguente:

   «0a) l'esercizio venatorio in presenza di minori di anni 18.»;

   b) al comma 1, lettera b) le parole da: «conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali» fino alla fine della lettera sono soppresse;

   c) al comma 1, lettera c), le parole: «ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla Pag. 225riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica» sono soppresse;

   d) al comma 1, lettera d), le parole: «, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto» sono soppresse;

   e) al comma 1, lettera e), le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti: «duecento metri» e le parole: «cinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta metri»;

   f) al comma 1, lettera f), le parole: «centocinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «trecento metri», le parole: «una volta e mezza» sono sostituite dalle seguenti: «due volte» e le parole: «, eccettuate quelle poderali ed interpoderali» sono soppresse;

   g) al comma 1, lettera h), le parole: «tre persone» sono sostituite dalle seguenti: «due persone»;

   h) al comma 1, lettera l), le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti: «duecento metri»;

   i) al comma 1, lettera m), le parole: «nella zona faunistica delle Alpi e» sono soppresse;

   l) al comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

   «p) usare richiami vivi»;

   m) al comma 1, le lettere q) e r) sono abrogate;

   n) al comma 1, lettera t), le parole: «non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico» sono soppresse;

   o) al comma 1, lettera aa), le parole: «a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)»;

   p) al comma 1, lettera bb), le parole: «, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)» sono soppresse;

   q) al comma 1, lettera cc), le parole: «, non provenienti da allevamenti,» sono soppresse;

   r) al comma 1, lettera ee), le parole: «, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia» sono soppresse;

   s) al comma 2, le parole: «cinquecento metri» sono sostituite dalle seguenti: «mille metri»;

   t) al comma 3, le parole: «mille metri» sono sostituite dalle seguenti: «duemila metri».

Art. 6-quinquies.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

  1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «da esperti» sono inserite le seguenti: «laureati e»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. L'abilitazione è concessa, se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4, previo superamento di un accertamento psico-attitudinale, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

   c) al comma 7, le parole: «della stessa in caso di revoca» sono sostituite dalle seguenti: «biennale obbligatorio della stessa»;

Pag. 226

   d) il comma 9 è sostituito dal seguente:«la licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di due anni fino al compimento del sessantesimo anno di età, e di un anno fino al compimento del settantesimo anno di età, e può essere rinnovato, su domanda del titolare, corredata da un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa»;

   e) al comma 10 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

   f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

   «10-bis. La licenza di caccia non può essere rinnovata dopo il compimento del settantesimo anno di età»;

   g) il comma 11 è abrogato.

Art. 6-sexies.
(Modifiche all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di tasse di concessione regionale)

  1. All'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «al 50 per cento e non superiore al 100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»; il secondo periodo è soppresso;

   b) il comma 3 è abrogato;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche di coltivazione e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi»;

   d) al comma 5, le parole: «Gli appostamenti fissi» sono soppresse.

Art. 6-septies.
(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fondo istituito per l'applicazione delle disposizioni della legge medesima)

  1. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le finalità stabilite dal comma 2. La dotazione del fondo è costituita dai proventi di un'addizionale di euro 50 alla tassa di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel seguente modo:

   a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

   b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

   c) 35 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa;

   d) 60 per cento per interventi di tutela e valorizzazione degli ecosistemi a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

   e) il comma 4 è abrogato;

Pag. 227

   f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per l'applicazione delle disposizioni della legge».

Art. 6-octies.
(Modifica all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)

  1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

   a) al personale dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e dei corpi e dei servizi di polizia delle città metropolitane;

   b) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, composti da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

   c) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli articoli 158, 159, 160, 161 e 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e composti, in fase di prima attuazione, da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

   d) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Alle figure di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ai dirigenti e responsabili dei corpi e dei servizi nonché agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni nonché oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo può portare durante il servizio e per i compiti di istituto, oltre alle armi da caccia di cui all'articolo 13 della presente legge e alle armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono. Le armi di cui al quarto periodo sono portate e detenute in conformità alle disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65».

Art. 6-novies.
(Modifica all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

  1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse.

Pag. 228

Art. 6-decies.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18»;

   b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) l'arresto da quattro a sedici mesi e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2»;

   c) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo»;

   d) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) l'arresto da un anno a tre anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)»;

   e) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive»;

   f) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita l'uccellagione»;

   g) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 2.000 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio»;

   h) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) l'ammenda fino a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami»;

   i) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili»;

   l) al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

   «l) l'arresto da quattro a dodici mesi e l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate»;

   m) il comma 3 è abrogato.
6.7. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

Pag. 229

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dai seguenti:

   «1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

   a) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre: lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

   b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: fagiano (Phasianus colchicus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus cornix);); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

   c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda;

   d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);

   e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre

   italica (Lepus corsicanus).

   1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato, per ogni singola specie:

   a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

   b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.».

  2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è sostituito dal seguente:

   «2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, comunque entro il periodo prima domenica di ottobre – il 31 dicembre. Particolare attenzione è richiesta nei casi di incendi boschivi e altre emergenze naturali. Le regioni e province autonome e autorizzano le modifiche previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La caccia nei confronti degli ungulati si svolge esclusivamente in base a piani di abbattimento selettivi».

  3. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

   «4. Le regioni, acquisito il parere dell'ISPRA a cui devono uniformarsi, pubblicano con atto amministrativo, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria complessiva.».

  4. All'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «9. Al fine di prevenire danni all'agricoltura, sono vietati in tutto il territorio nazionale immissioni di ungulati e lagomorfi a fini venatori.».
6.5. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvaticaPag. 230 appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

   a) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre: lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

   b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: fagiano (Phasianus colchicus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus cornix); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

   c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda;

   d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)

   e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus).».

  2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: «31 gennaio», sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio».
6.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «dalla terza domenica di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre»;

    2) alla lettera b), le parole: «dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre al 31 dicembre»;

    3) alla lettera c), le parole: «dal 1° ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 15 ottobre»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, le parole: «e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante»;

    3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: «Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie»;

   c) al comma 3, le parole: «sentito l'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere vincolante dell'Istituto»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo»;

   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso»;

Pag. 231

   f) il comma 6 è abrogato;

   g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto».
6.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio,» sono sostituite dalle seguenti: «possono anticipare».
6.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «4. Le regioni, acquisito il parere dell'ISPRA a cui devono uniformarsi, pubblicano con atto amministrativo, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria complessiva.».
6.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «e venerdì» sono inserite le seguenti: «e nei giorni di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260».
  2. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «e venerdì» sono inserite le seguenti: «e nei giorni di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260».
6.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, le regioni possono ulteriormente diminuire il numero di giornate di caccia settimanali».
6.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 232«da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto».
6.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. All'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «9. Al fine di prevenire danni all'agricoltura, sono vietati in tutto il territorio nazionale immissioni di ungulati e lagomorfi a fini venatori.».
6.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifica agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo, gestione e contenimento della fauna selvatica)

  1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
  2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
6.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, alinea, sono premessi i seguenti periodi: «Dal primo gennaio 2025 al 31 gennaio 2028, l'attività venatoria è sospesa in tutto il territorio nazionale. Eventuali interventi di controllo sulla fauna sono svolti esclusivamente dal personale di pubblica sicurezza autorizzato e da dipendenti dello Stato.».
6.16. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: «Tortora (Streptotelia Turtur), Merlo (Turdus merula), allodola (Alauda arvensis), Starna (Perdix perdix), Pernice rossa (Alectorys rufa), Pernice sarda (Alectorys barbara)».
6.17. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «Tordo Sassello (Turdus iliacus) Gallinella d'acqua (Gallinala cloropus), Alzavola (Anas crecca) Porciglione (Rallus aquaticus) Fischione (Anas penelope), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clipata), moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); combattente (Philomachus pugnax) Frullino (Lymnocryptes minimus);».
6.18. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: «fagiano di Monte (tetrao tetrix) Coturnice (Alectorys greca), muflone (Ovis muzimon)».
6.19. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Pag. 233

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, comma 1-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «c) l'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie nell'ipotesi in cui nei due anni precedenti si siano verificati eventi climatici quali siccità, incendi e alluvioni che abbiano causato danno alle popolazioni selvatiche o modificato la condizione dei loro habitat».
6.20. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,comma 1-bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «c) nelle regioni che abbiano dichiarato lo stato di calamità».
6.21. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2 i primi tre periodi sono sostituiti con i seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori»;

   b) il comma 4, è soppresso.
6.22. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. L'attività venatoria viene sospesa, al fine di ripopolamento naturale della fauna selvatica, dal 31 dicembre 2024 al 31 gennaio 2027 su tutto il territorio italiano.».
6.23. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le specie comprese nell'elenco di quelle cacciabili vengono escluse dall'esercizio venatorio se classificate come Spec 1, 2 e 3.».
6.24. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

   «9. Nel caso di apertura di una procedura Pilot o di una procedura di infrazione in sede europea, la caccia è sospesa con effetto immediato in tutto il territorio nazionale.».
6.25. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, è aggiunto il seguente:

   «9. L'attività venatoria può essere praticata solo dopo l'applicazione di un piano di bonifica del territorio regionale dall'inquinamentoPag. 234 da piombo della durata di anni cinque.».
6.26. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

   «9. Al fine di favorire la ripresa delle popolazioni naturali, è vietata per un periodo di anni 4 ogni forma di caccia all'avifauna, sia stanziale che migratrice.».
6.27. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «9. Nell'esercizio dell'attività venatoria è vietato l'uso di munizioni al piombo su tutto il territorio nazionale».
6.28. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «9. Nell'esercizio dell'attività venatoria praticata sul cinghiale è vietata la forma della braccata.».
6.29. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «dalla terza domenica di settembre», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre»;

    2) alla lettera b), le parole: «dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre al 31 dicembre»;

    3) alla lettera c), le parole: «dal 1° ottobre», sono sostituite dalle seguenti: «dal 15 ottobre».
*6.30. Zaratti, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.
*6.31. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «dalla terza domenica di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre»;

    2) alla lettera b), le parole: «dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre al 31 dicembre»;
6.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, lettera a), le parole: «dalla terza domenica di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre».
6.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, lettera d) le parole: «dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre» sono sostituite dalle seguenti: «dalla terza domenica di settembre».
6.35. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.36. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Pag. 235

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante»;

    3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: «Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie»;
6.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione», sono soppresse;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

    3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: «Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni. Sono comunque consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di protezione degli habitat e delle singole specie».
6.38. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante»;

    3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: «Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni, fatte salve le necessarie limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie»;
6.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 2 è abrogato.
6.66. Mari, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «e dai quali le regioni possono discostarsi fornendoPag. 236 adeguata motivazione» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante»;
6.67. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 2, al primo periodo, le parole: «e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione» sono soppresse;
6.68. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:

  1. Le regioni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN), con legge regionale approvano, nel rispetto delle direttive comunitarie, la programmazione venatoria quinquennale, che deve contenere il piano faunistico-venatorio regionale, redatto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, nonché il calendario venatorio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo. Entro il 15 giugno di ogni anno le regioni, previa approvazione del Piano faunistico venatorio, pubblicano, con atto amministrativo, le disposizioni relative al carniere stagionale, ossia il numero dei capi prelevabili per ciascuna specie nella stagione venatoria, e alle eventuali restrizioni territoriali.
6.69. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: la ricerca ambientale (ISPRA) aggiungere le seguenti e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e il competente istituto faunistico regionale o altra università italiana, e dopo le parole: programmazione quinquennale aggiungere le seguenti: del prelievo venatorio.

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso comma 4. primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o da altra università italiana.
6.70. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: sentito l'Istituto con le seguenti: acquisito il parere vincolante dell'Istituto.
6.71. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Dori, Evi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: con legge regionale con le seguenti: con proprio atto deliberativo di carattere amministrativo.
6.72. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: calendario venatorio inserire le seguenti: annuale.
6.73. Bonelli, Borrelli, Zanella, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole: previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione.
6.74. Evi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Pag. 237

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3, le parole: «sentito l'Istituto», sono sostituite dalle seguenti: «previo parere vincolante dell'Istituto».
*6.76. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Zanella, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.
*6.77. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sopprimere lettera b).
6.78. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

  4. In caso d'impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato, fino all'esito del processo amministrativo.
*6.79. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*6.80. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

  4. Ferme restando le disposizioni relative alla specie cinghiale le regioni possono anticipare o posticipare, nell'arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, i termini di cui al comma 1, acquisito il parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
6.81. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

  4. Fatte salve le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate, previo parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
6.82. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

  4. Fatte salve le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate, previo parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta.
6.83. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

  4. Fatte salve le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate, previo parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta.
6.84. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

  4. Fatte salve le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al comma 1 in relazione a Pag. 238specie determinate, previo parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
6.85. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, sostituire la parola: posticipare con le seguenti: modificare, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali,.
6.87. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, sostituire la parola: posticipare con la seguente: modificare.
6.88. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6.89. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a uno. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso»;

   c-bis) il comma 6 è abrogato;
6.90. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso»;

   c-bis) il comma 6 è abrogato;
*6.91. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*6.93. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso»;

   c-bis) il comma 6 è abrogato;
6.92. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di venerdì, sabato e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso»;

   c-bis) il comma 6 è abrogato;
6.94. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Pag. 239Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, sabato e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso»;

   c-bis) il comma 6 è abrogato;
6.95. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 6 è abrogato;
6.96. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. La caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino al tramonto».
6.97. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto».
6.98. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. La caccia è consentita dall'alba fino al tramonto».
6.99. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*6.100. Zaratti, Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.
*6.101. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il comma 7) è sostituito dal seguente:

   «7. La caccia è consentita dalle 8,00 alle 14,00».
6.102. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1 lettera d) capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: in tutto il territorio nazionale con le seguenti: nell'ATC di competenza.
6.103. Mari, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, aggiungere, in fine, le parole: purché si assicuri uno standard omogeneo dei percorsi formativi mediante l'introduzione di programmi ed esami dei corsi di abilitazione validati da ISPRA.
6.104. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1 lettera d), capoverso comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le abilitazioni in essere, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno validità nazionale.
6.105. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 2, aggiungere in fine Pag. 240il seguente periodo: «In ogni caso è comunque esclusa la pratica della braccata».
6.01. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)

  1. Al comma 1, dell'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».
6.02. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: «previa caratterizzazione ecologica degli habitat naturali di destinazione».
6.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: «nel rispetto degli equilibri naturali».
6.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: «previa verifica della diversità biologica presente nell'habitat di destinazione».
6.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

   1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «attività sportive», sono aggiunte le seguenti: «e ludiche;».
6.06. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: «e ricreative».
6.07. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 241

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieti)

  1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), le parole da: «conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali» fino alla fine della lettera sono soppresse;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica» sono soppresse;

   c) al comma 1, lettera d), le parole: «, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto» sono soppresse;

   d) al comma 1, lettera e), le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti: «duecento metri» e le parole: «cinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta metri»;

   e) al comma 1, lettera f), le parole: «centocinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «trecento metri», le parole: «una volta e mezza» sono sostituite dalle seguenti: «due volte» e le parole: «, eccettuate quelle poderali ed interpoderali» sono soppresse;

   f) al comma 1, lettera h), le parole: «tre persone» sono sostituite dalle seguenti: «due persone»;

   g) al comma 1, lettera l), le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti: «duecento metri»;

   h) al comma 1, lettera m), le parole: «nella zona faunistica delle Alpi e» sono soppresse;

   i) al comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

   «p) usare richiami vivi»;

   l) al comma 1, le lettere q) e r) sono abrogate;

   m) al comma 1, lettera t), le parole: «non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico» sono soppresse;

   n) al comma 1, lettera aa), le parole: «a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)» sono soppresse;

   o) al comma 1, lettera bb), le parole: «, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)» sono soppresse;

   p) al comma 1, lettera cc), le parole: «, non provenienti da allevamenti,» sono soppresse;

   q) al comma 1, lettera ee), le parole: «, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia» sono soppresse;

   r) al comma 2, le parole: «cinquecento metri» sono sostituite dalle seguenti: «mille metri»;

   s) al comma 3, le parole: «mille metri» sono sostituite dalle seguenti: «duemila metri».
6.08. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, Pag. 242le parole: «dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ispra».
6.09. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «cento metri», sono sostituite dalle seguenti: «duecentocinquanta metri;».
6.010. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1, lettera e) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «cento metri», sono sostituite dalle seguenti: «duecento metri;».
6.011. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

   1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «cento metri», sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta metri;».
6.012. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «centocinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta metri».
6.013. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1, lettera f), dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «centocinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «trecento metri».
6.014. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «centocinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «duecento metri».
6.015. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, Pag. 243le parole: «a cento metri» sono sostituite con le seguenti: «a duecentocinquanta metri».
6.016. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «nelle ventiquattro ore» sono sostituite con le seguenti: «nelle dodici ore».
6.017. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «amministrazione provinciale» sono inserite le seguenti: «e all'Ispra».
6.018. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1, lettera ee), dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e», sono soppresse.
6.019. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «cinquecento metri», sono sostituite dalle seguenti: «settecentocinquanta metri».
6.020. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «cinquecento metri», sono sostituite dalle seguenti: «settecento metri».
6.021. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «cinquecento metri», sono sostituite dalle seguenti: «seicentocinquanta metri».
6.022. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: Pag. 244«cinquecento metri», sono sostituite dalle seguenti: «seicento metri».
6.023. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «mille metri» sono sostituite con le seguenti: «1500 metri»
6.024. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «mille metri» sono sostituite con le seguenti: «1400 metri»
6.025. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «mille metri» sono sostituite con le seguenti: «1300 metri».
6.026. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «mille metri» sono sostituite con le seguenti: «1250 metri».
6.027. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 la parola: «primo» è soppressa.

   b) al comma 7 le parole: «in caso di revoca» sono soppresse.
6.028. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «composta da» sono aggiunte le seguenti: «almeno undici».
6.029. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 245

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «composta da» sono aggiunte le seguenti: «almeno nove»
6.030. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «composta da» sono aggiunte le seguenti: «almeno sette».
6.031. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «composta da» sono aggiunte le seguenti: «almeno cinque»
6.032. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

  1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «da esperti» sono inserite le seguenti: «laureati e»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. L'abilitazione è concessa, se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4, previo superamento di un accertamento psico-attitudinale, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

   c) al comma 7, le parole: «della stessa in caso di revoca» sono sostituite dalle seguenti: «biennale obbligatorio della stessa»;

   d) al comma 9, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

   e) al comma 10 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

   f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

   «10-bis. La licenza di caccia non può essere rinnovata dopo il compimento del settantesimo anno di età»;

   g) il comma 11 è abrogato.
6.033. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le Pag. 246parole: «al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «in possesso di idonea laurea magistrale».
6.034. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «al comma 4» sono inserite le seguenti: «in possesso di laurea magistrale».
6.035. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte, in fine, le parole: «e di un laureato in biodiversità e gestione degli ecosistemi».
6.036. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte, in fine, le parole: «e di un laureato in gestione degli ecosistemi».
6.037. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «alla caccia» sono aggiunte le seguenti: «che contempli l'approfondita conoscenza delle specie di fauna protette e particolarmente protette».
6.038. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «tutela della natura» sono aggiunte le seguenti: «e dell'ambiente».
6.039. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «tutela della natura» sono aggiunte le seguenti: «e degli ecosistemi».
6.040. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 9 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole da: Pag. 247«corredata» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «con le modalità previste dal presente articolo per il primo rilascio».
6.041. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di tasse di concessione regionale)

  1. All'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «al 50 per cento e non superiore al 100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»; il secondo periodo è soppresso;

   b) il comma 3 è abrogato;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche di coltivazione e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi»;

   d) al comma 5, le parole: «Gli appostamenti fissi» sono soppresse.
6.042. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fondo istituito per l'applicazione delle disposizioni della legge medesima)

  1. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le finalità stabilite dal comma 2. La dotazione del fondo è costituita dai proventi di un'addizionale di euro 50 alla tassa di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel seguente modo:

   a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

   b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

   c) 35 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa;

   d) 60 per cento per interventi di tutela e valorizzazione degli ecosistemi a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

   e) il comma 4 è abrogato;

   f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per l'applicazione delle disposizioni della legge».
6.043. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Pag. 248

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
6.044. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)

  1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

   a) al personale dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e dei corpi e dei servizi di polizia delle città metropolitane;

   b) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, composti da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

   c) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli articoli 158, 159, 160, 161 e 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e composti, in fase di prima attuazione, da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

   d) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Alle figure di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ai dirigenti e responsabili dei corpi e dei servizi nonché agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni nonché oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo può portare durante il servizio e per i compiti di istituto, oltre alle armi da caccia di cui all'articolo 13 della presente legge e alle armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono. Le armi di cui al quarto periodo sono portate e detenute in conformità alle disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65».
6.045. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Pag. 249

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche articolo 27 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) agli agenti ed ufficiali dipendenti dei corpi o servizi di polizia provinciale, nonché agli agenti ed ufficiali dei servizi di vigilanza venatoria istituiti dalle regioni. A tali soggetti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, rispettivamente, la qualifica di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti dipendenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto, oltre alle dotazioni per difesa personale, le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;.
6.046. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche articolo 27 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.
6.047. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

  1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse.
6.048. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche articolo 28 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Il comma 5, articolo 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
  5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, effettuano direttamente le attività di contestazione e notificazione dei verbali di violazione amministrativa nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le violazioni di natura penale procedono con le modalità previste dall'art. 331 del codice di procedura penale.
6.049. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000 per Pag. 250chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18»;

   b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) l'arresto da quattro a sedici mesi e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2»;

   c) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo»;

   d) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) l'arresto da un anno a tre anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)»;

   e) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive»;

   f) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita l'uccellagione»;

   g) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 2.000 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio»;

   h) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) l'ammenda fino a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami»;

   i) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili»;

   l) al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

   «l) l'arresto da quattro a dodici mesi e l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate»;

   m) il comma 3 è abrogato.
6.050. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 2.000.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.000 a 21.000».
6.051. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 251

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 2.000.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.000 a 18.000».
6.052. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 2.000.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a 15.000».
6.053. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) l'arresto da un anno a quattro anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 35.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)»;.
6.054. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) l'arresto da un anno a quattro anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 25.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)».
6.055. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive»;.
6.056. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) l'arresto fino a tre anni e l'ammenda da euro 1.700 a euro 5.000 per chi esercita l'uccellagione»;.
6.057. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 252

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) l'arresto fino a otto mesi o l'ammenda fino a 3.000 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio»;.
6.058. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) l'ammenda fino ad euro 2349 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».
6.059. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) l'ammenda fino ad euro 1849 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».
6.060. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) l'arresto fino a otto mesi o l'ammenda fino a 6.500 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili»;.
6.061. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) l'arresto fino a sette mesi o l'ammenda fino a 6.000 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili»;.
6.062. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

   «l) l'arresto da quattro a dodici mesi e l'ammenda da 1.000 a 6.000 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui Pag. 253alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate».
6.063. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.1. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*7.2. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.
*7.3. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.
*7.4. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative)

  1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 31.
(Sanzioni amministrative)

  1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

   a) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

   b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.500;

   c) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

   d) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 700 a euro 4.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

   e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

   f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

   g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.400;

   h) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi si avvale di richiami vivi; se la violazione è nuovamente Pag. 254commessa, la sanzione è da euro 600 a euro 3.000;

   i) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

   l) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 3; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

   m) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

  2. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti piombo, in violazione dell'allegato XVII, voce 63, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600.
  3. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
  4. Le regioni prevedono la sospensione dell'efficacia del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
  5. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
  6. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
  7. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689».
**7.6. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.
**7.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative)

  1. L'articolo 31 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituito:

«Art. 31.
(Sanzioni amministrative)

  1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

   a) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

   b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.236;

   c) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

   d) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente Pag. 255commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.400. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia nel raggio dei duecento metri dal confine di quello autorizzato;

   e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

   f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

   g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 250 a euro 1.500;

   h) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale o per chi esercita l'esercizio venatorio senza esserne munito;

   i) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

   l) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

   m) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una delle forme vietate di cui all'articolo 21 comma 1 lettera h), l), m) ed n) della presente legge;

   n) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi vende, produce o detiene trappole e reti di cui alle lettere u, v e z del comma 1 dell'articolo 21 della presente legge. Sono fatti salve la detenzione dei predetti strumenti da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;

   o) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia al camoscio con l'ausilio dei segugi;

   p) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la posta alla beccaccia e per chi esercita la caccia da appostamento e al beccaccino;

   q) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per il cacciatore che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza non pratichi l'esercizio venatorio accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32;

   r) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non raccoglie i bossoli delle cartucce così come previsto dall'articolo 13 comma 3 della presente legge;

   s) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita l'attività venatoria oltre le tre giornate settimanali consentite;

   t) sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500 per chi riconsegna oltre il termine stabilito dal comma 13 dell'articolo 12 il tesserino regionale;

   u) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ogni altra violazione della presente legge o delle leggi venatorie regionali non espressamente sanzionate.

  2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.Pag. 256
  3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
  4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
  5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
  6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  7. Sono prive di efficacia le sanzioni amministrative regionali di importo inferiore a quelle del presente articolo.».
7.9. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifiche articolo 31 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è così sostituito:

   «1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

   a) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

   b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.236;

   c) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

   d) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.400. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia nel raggio dei duecento metri dal confine di quello autorizzato;

   e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

   f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

   g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 250 a euro 1.500;

   h) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale, per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis o per chi esercita l'esercizio venatorio senza esserne munito;

   i) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazionePag. 257 di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

   l) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale;

   m) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una delle forme vietate di cui all'articolo 21 comma 1 lettera h), l), m) ed n) della presente legge;

   n) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi vende, produce o detiene trappole e reti di cui alle lettere u, v e z del comma 1 dell'articolo 21 della presente legge. Sono fatti salve la detenzione dei predetti strumenti da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;

   o) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia al camoscio con l'ausilio dei segugi;

   p) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la posta alla beccaccia e per chi esercita la caccia da appostamento e al beccaccino;

   q) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per il cacciatore che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza non pratichi l'esercizio venatorio accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32;

   r) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non raccoglie i bossoli delle cartucce così come previsto dall'articolo 13 comma 3 della presente legge;

   s) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita l'attività venatoria oltre le tre giornate settimanali consentite;

   t) sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500 per chi riconsegna oltre il termine stabilito dal comma 13 dell'articolo 12 il tesserino regionale;

   u) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ogni altra violazione della presente legge o delle leggi venatorie regionali non espressamente sanzionate.».
7.5. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifiche articolo 31 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

  1. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 31 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono abrogati.
7.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

   1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è così sostituita:

   «a) sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta, riguardo all'obbligo annuale di optare in via esclusiva fra esercizio venatorio in forma vagante in zona Alpi, oppure da appostamento fisso oppure nelle altre forme consentite;».
7.10. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è così sostituita:

   «a) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia Pag. 258in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5. Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 400 a euro 2.400.».
7.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

   1. Al comma 1 lettera a) le parole: «da euro 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000».
7.14. Dori, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sostituire le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» con le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500».
7.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite con le seguenti: «610.000 a lire 4.410.000».
7.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite con le seguenti: «510.000 a lire 3.410.000».
7.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite con le seguenti: «410.000 a lire 2.410.000».
7.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «comma 5;» sono aggiunte le seguenti: «se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è raddoppiata;».
7.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 1.500», conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b) le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.700».
7.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 500.000 a lire 4.200.000» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.21. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, Pag. 259le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 400.000 a lire 3.200.000» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.20. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 300.000 a lire 2.200.000» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «lire 400.000 a lire 2.400.000;» sono sostituite con le seguenti: «lire 700.000 a lire 5.400.000;».
7.23. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 500.000 a lire 6.200.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.24. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 1.600», conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c) le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 600 a euro 3.200».
7.25. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 600.000 a lire 7.200.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.29. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 400.000 a lire 5.200.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.27. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000;» sono sostituite con le seguenti: «da lire 700.000 a lire 5.000.000;».
7.26. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 1.600», conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d) le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 600 a euro Pag. 2603.200» e le parole: «da lire 700.000 a lire 4.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 800 a euro 4.300».
7.31. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 600.000 a lire 4.800.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 500.000 a lire 3.800.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 400.000 a lire 2.800.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.30. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

   «1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il secondo periodo è soppresso.».
7.34. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 300.000 a lire 2.200.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.36. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 400.000 a lire 3.200.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 500.000 a lire 4.200.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.300», conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e) le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 600 a euro 3.200».
7.40. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 261

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 500.000 a lire 4.200.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 400.000 a lire 3.200.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.43. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 300.000 a lire 2.200.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.41. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.300», conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f) le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 600 a euro 3.200».
7.44. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 400.000 a lire 3.200.000» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.48. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 500.000 a lire 4.200.000» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.51. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 300.000 a lire 2.200.000» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.46. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.300», conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g) le parole: «400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.600».
7.47. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 262

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: «fringillidi» sono inserite le seguenti: «o affini».
7.49. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 350 a euro 1.900», conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h) le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 600 a euro 3.200».
7.52. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite con le seguenti: «lire 600.000 a lire 4.800.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.55. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite con le seguenti: «lire 500.000 a lire 3.800.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.54. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite con le seguenti: «lire 400.000 a lire 2.800.000» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite con la seguente: «raddoppiata».
7.53. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.000».
7.57. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «150.000 a lire 900.000» sono sostituite con le seguenti: «450.000 a lire 2.000.000».
7.59. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «150.000 a lire 900.000» sono sostituite con le seguenti: «350.000 a lire 1.500.000».
7.61. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «150.000 a lire 900.000» sono Pag. 263sostituite con le seguenti: «250.000 a lire 1.000.000».
7.58. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 lettera i) le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 900».
7.60. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 400.000 a lire 2.000.000».
7.63. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 350.000 a lire 1.500.000».
7.62. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 250.000 a lire 1.000.000».
7.65. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.000».
7.64. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 50.000 a lire 300.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 80.000 a lire 600.000».
7.69. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 50.000 a lire 300.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 70.000 a lire 500.000».
7.68. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da lire 50.000 a lire 300.000» sono sostituite con le seguenti: «da lire 60.000 a lire 400.000».
7.67. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «da lire 50.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 100 a euro 500».
7.70. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, Pag. 264n. 157, le parole: «da euro 150 a euro 900» sono sostituite con le seguenti: «da euro 450 a euro 2.000».
7.74. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da euro 150 a euro 900» sono sostituite con le seguenti: «da euro 350 a euro 1.500».
7.73. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da euro 150 a euro 900» sono sostituite con le seguenti: «da euro 250 a euro 1.000».
7.72. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 lettera b) le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000».
7.22. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 lettera c) le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 1.800» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 600 a euro 3.600».
7.28. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 lettera d) le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 1.800», le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 600 a euro 3.600» e le parole: «da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da 361 a euro 2.169)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 800 a euro 4.800».
7.35. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 lettera f) le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 600 a euro 3.600».
7.45. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 lettera e) le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 600 a euro 3.600».
7.38. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 lettera g) le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200» e le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 3.000».
7.50. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Pag. 265

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 lettera h) le parole: «da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 1.800» e le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 600 a euro 3.600».
7.56. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 lettera l) le parole: «da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 900».
7.66. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 lettera m) le parole: «da lire 50.000 a lire 300.000 (da euro 25 a euro 154)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 100 a euro 600».
7.71. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*8.2. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.
*8.3. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.
*8.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.
*8.5. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché di chiusura o sospensione dell'esercizio)

  1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «Art. 32. – (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

   a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da due a cinque anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), h) e i) nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma 1, lettere f) e g), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

   b) la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e) nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) e i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

   c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

Pag. 266

   d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di tre mesi, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

   2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
   3. Se l'oblazione non è ammessa o se essa non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
   4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di cinque anni.
   5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
   6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza».

Art. 8-bis.
(Modifica dell'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di relazione sullo stato di attuazione della legge)

  1. L'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «Art. 35. – (Relazione sullo stato di attuazione della legge)1. Al termine di ogni annata venatoria e in ogni caso entro il 31 marzo di ogni anno, le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sull'attuazione della presente legge.
   2. Entro il 31 agosto di ogni anno, sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
   3. L'attività venatoria è vietata nelle regioni che non abbiano trasmesso la relazione di cui al comma 1.».
8.6. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché di chiusura o sospensione dell'esercizio)

  1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «Art. 32. – (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di Pag. 267fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio) – 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

   a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da due a cinque anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), h) e i) nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma 1, lettere f) e g), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

   b) la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e) nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) e i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

   c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

   d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di tre mesi, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

  2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
  3. Se l'oblazione non è ammessa o se essa non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
  4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di cinque anni.
  5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
  6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza».
8.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 8.
(Modifiche articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Le lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituite dalle seguenti:

   a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di Pag. 268fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l);

   b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere f), g), h) e i) e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale.».
8.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è così modificato:

   «4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e g). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) e g) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni.».
8.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Sopprimere il comma 1.
8.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

   1. Le lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, sono sostituite dalle seguenti:

   a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l);

   b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere f), g), h) e i) e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

  2. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992 è così modificato:

   «4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e g). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) e g) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni.».
8.11. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al comma 1, articolo 32, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso caccia nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettera a); la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da due a quattro anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, Pag. 269lettere b), d) ed i) nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;».
8.12. Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

   0a) Al comma 1, lettera a) le parole: «da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a diciotto mesi».
8.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:

   0a) Al comma 1, lettera a) le parole: «da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque mesi a diciotto mesi».
8.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

   0a) Al comma 1, lettera a) le parole: «da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro mesi a diciotto mesi».
8.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

   0a) Al comma 1, lettera a), le parole: «da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a un anno».
8.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

   0a) Al comma 1, lettera a), le parole: «da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque mesi a un anno».
8.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:

   0a) Al comma 1, lettera a), le parole: «da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro mesi a un anno».
8.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

   0a) Al comma 1, lettera a), la parola: «sospensione» è sostituita dalla seguente: «revoca».
8.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*8.20. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*8.21. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, lettera b), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tredici».
8.22. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 1, lettera b), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «dodici».
8.23. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 270

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, lettera b), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «undici».
8.24. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*8.25. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*8.26. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al primo periodo, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per diciotto mesi».
8.27. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al primo periodo, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti «per diciassette mesi».
8.29. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al primo periodo, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per sedici mesi».
8.30. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al primo periodo, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per quindici mesi».
8.31. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al primo periodo, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per quattordici mesi».
8.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al primo periodo, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per tredici mesi».
8.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*8.34. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*8.35. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
**8.36. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.
**8.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 5, dopo le parole: «commesso l'infrazione» sono aggiunte le seguenti: «o della provincia in cui è stata commessa l'infrazione».
8.38. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Pag. 271

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 6, le parole: «l'organo accertatore» sono sostituite dalle seguenti: «gli organi accertatori».
8.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 6, le parole: «dà notizia» sono sostituite dalle seguenti: «informa contestualmente».
8.40. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 6, le parole: «può valutare» sono sostituite dalle seguenti: «è tenuto a valutare».
8.41. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 6, le parole: «può valutare» sono sostituite dalle seguenti: «valuta».
8.43. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 6, dopo le parole: «ai fini» sono aggiunte le seguenti: «della revoca,».
8.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 6, la parola: «temporaneo» è soppressa.
8.44. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. I commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani indicano chiaramente il numero di capi abbattibili in totale per le specie, di cui all'articolo 18, oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati, i piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle Pag. 272guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
   3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.».
8.012. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 lettere a) e b), ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. Le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettera c) sono sempre vietate.»
  2. Al comma 3 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo e quarto periodo sono soppressi.
  3. Al comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è soppresso.
8.013. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
8.014. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 20.
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

   1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di reintroduzione di una specie in un territorio dove questa sia in grave stato di conservazione o sia estinta.
   2. L'introduzione di cui al comma 1 è possibile solo nel caso in cui sia inserita in un programma scientifico coordinato e gestito da uno o più dei seguenti soggetti:

   a) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   b) Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

   c) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

   d) Ente di gestione di area protetta nazionale o regionale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

   e) Ente di ricerca scientifica iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell'università e ricerca;

   f) Istituto universitario.

   3. L'introduzione di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sempreché sia inserita in un programma scientifico coordinato e gestito in collaborazione con almeno uno degli enti di cui al comma 2.
   4. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, Pag. 273eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
   5. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 e comma 2 sono rilasciate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e previa consultazione della Commissione europea.».
8.015. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

   «e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;».

  2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente: «f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;».
  3. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità;».
  4. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5» sono soppresse.
  5. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppressa.
  6. Alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)» sono soppresse.
  7. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente: «cc) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17 comma 1 della presente legge.».
  8. Alla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole da: «dei capi utilizzati» fino a «dalla presente legge e» sono soppresse.
8.016. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente lettera:

   gg) impedire, ostacolare o rallentare le operazioni di controllo faunistico da effettuarsi mediante cattura, abbattimento o Pag. 274altre modalità previste dalla legge ed adottate con atti della pubblica amministrazione da soggetti all'uopo incaricati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 337 del codice penale.
8.022. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

   a) al personale dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e dei Corpi e dei Servizi di polizia delle Città Metropolitane;

   b) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, composti da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni.

   c) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli articoli 158, 159, 160, 161, 162 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e composti, in fase di prima applicazione, da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane che transiterà nei ruoli delle regioni

   d) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali riconosciute e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

  2. Dopo il comma 1 all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Alle figure di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ai Dirigenti e Responsabili dei Corpi e dei Servizi, nonché agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni, nonché oggetto di riordino, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c) può portare durante il servizio e per i compiti di istituto oltre alle armi da caccia di cui all'articolo 13 e armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5 comma 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65.».
8.017. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

Art. 30.
(Sanzioni penali)

Pag. 275

   1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano, le seguenti sanzioni:

   a) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 o dai provvedimenti amministrativi più restrittivi;

   b) la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 e non elencati alla successiva lettera c). Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

   c) la reclusione da tre a cinque anni e la multa da euro 20.000 a euro 200.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, anatra marmorizzata, ibis eremita. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

   d) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

   e) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi esercita l'uccellagione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, per chi fa impiego di civette, sono fatti salvi l'utilizzo di reti e trappole da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;

   f) l'arresto fino a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 10.000, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

   g) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

   h) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda fino a euro 4.000, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettere p) e r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

   i) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

   l) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti nonché parti o prodotti di essi, Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate;

   2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, nonché gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
   3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale con riferimento all'esercizio dell'attività venatoria, come definita dall'articolo 12 e con i mezzi indicati dall'articolo 13 della presente legge. Si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale per chi, Pag. 276sprovvisto della concessione di cui all'articolo 12, abbatte, cattura o detiene fauna selvatica.
   4. In tutti i casi di uccellagione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari e per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi, si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale.
   5. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
   6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.
8.018. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

   «i-bis) l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00, per coloro che si rendano colpevoli delle violazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera gg). La pena è raddoppiata:

    1) se il fatto è commesso con violenza o minacce su persone o cose ovvero con l'utilizzo di armi o strumenti atti ad offendere;

    2) se il fatto è commesso all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

    3) se l'attività di controllo abbia ad oggetto specie aliene o specie da rimuovere per motivi igienico-sanitari;

    4) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale ovvero da un incaricato di pubblico servizio.».
8.021. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Introduzione articolo 30-bis nella legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Dopo l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.
(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo in seguito ad atti di caccia illegale)

   1. Qualora, sulla base di elementi di fatto, emerga il ferimento o l'uccisione in un ambito territoriale di caccia, in un comprensorio alpino, in un'azienda faunistica venatoria, in un'azienda agri-turistico-venatoria di una delle specie particolarmente protette, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è immediatamente sospesa nei suddetti istituti ogni attività venatoria per un periodo che va da 2 a 10 mesi, da scontarsi anche in differenti stagioni venatorie. Qualora il momento dell'accertamento del ferimento o dell'uccisione non cada nel corso della stagione venatoria, la sospensione decorrerà a far data dalla successiva apertura dell'attività venatoria. Ai fini della presente norma è considerato ferimento la menomazione dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, e uccisione la morte dell'animale da chiunque cagionata, Pag. 277anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge.
   2. Qualora nel medesimo ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino, azienda faunistica venatoria, azienda agri-turistico-venatoria emerga il ferimento o l'uccisione di più animali, il periodo di sospensione è aumentato di un terzo. Qualora il ferimento o l'uccisione si verifichi durante un periodo di sospensione dell'attività disposto ai sensi dei precedenti commi, o comunque entro due anni dal termine della sospensione, il periodo di sospensione da irrogarsi in ragione del ferimento o dell'uccisione è aumentato della metà. Qualora per effetto della fattiva collaborazione di un soggetto dotato di tesserino per l'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, venga individuato il soggetto autore del ferimento o dell'uccisione il periodo di sospensione da irrogarsi, o in corso di esecuzione, può essere ridotto fino a due terzi.
   3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono emessi dal prefetto territorialmente competente. La tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo».
8.019. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «un quindicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo».
8.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «un quindicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un nono».
8.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «un quindicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo».
8.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «costituite da almeno dieci anni».
8.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le Pag. 278parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «costituite da almeno sette anni».
8.06. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «costituite da almeno sei anni».
8.07. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «costituite da almeno cinque anni».
8.08. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «costituite da almeno quattro anni».
8.09. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «costituite da almeno tre anni».
8.010. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica dell'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di relazione sullo stato di attuazione della legge)

  1. L'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «Art. 35. – (Relazione sullo stato di attuazione della legge) – 1. Al termine di ogni annata venatoria e in ogni caso entro il 31 marzo di ogni anno, le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sull'attuazione della presente legge.
   2. Entro il 31 agosto di ogni anno, sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
   3. L'attività venatoria è vietata nelle regioni che non abbiano trasmesso la relazione di cui al comma 1».
8.011. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Pag. 279

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle norme contenute nella presente legge.».
8.020. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni finali)

  1. Al fine di tutelare il patrimonio di fauna selvatica, bene costituzionalmente protetto, l'attività venatoria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sospesa per la durata di anni tre.
8.01. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.