ALLEGATO
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , regionali o locali con le seguenti: o regionali.
Conseguentemente:
all'articolo 2, sopprimere il comma 4;
all'articolo 4:
al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o locale;
sopprimere il comma 3;
alla rubrica, sostituire le parole: , regionali o locali con le seguenti: o regionali;
all'articolo 13:
sopprimere il comma 1;
sostituire il comma 3 con il seguente:
Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
1.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: , regionali o locali con le seguenti: o regionali;
b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e rimuovendo le cause di incompatibilità stabilite dalla presente legge;
c) sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.
1.2. Pastorella, Carfagna.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: , regionali o locali con le seguenti: o regionali,;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale fine sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge in materia di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interessi.
Conseguentemente:
all'articolo 2, sopprimere il comma 4;
Pag. 21 all'articolo 13, sopprimere il comma 1.
1.3. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e regolazione, aggiungere le seguenti: i commissari straordinari di governo e i commissari delle aziende sanitarie,.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: e regolazione aggiungere le seguenti: , i commissari straordinari di governo e i commissari delle aziende sanitarie.
1.4. Pastorella, Carfagna.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: loro affidati aggiungere le seguenti: e di evitare che i loro interessi privati, personali o familiari, possano esercitare influenza sulle loro decisioni.
1.5. Zaratti.
ART. 2.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i deputati e i senatori, i loro coniugi, parenti e affini entro il secondo grado e le persone con essi stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, e i parenti di questi entro il secondo grado.
Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, per «convivente» si intende qualsiasi soggetto con cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 intrattiene un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica.
2.1. Boschi.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3.1. Pastorella, Carfagna.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Conflitto di interessi)
1 Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate dall'articolo 2 versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 4 e 5.
3.2. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.
ART. 4.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: all'articolo 2 aggiungere le seguenti: , commi 1 e 2,;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le cariche indicate all'articolo 2, commi 3 e 4, le cause di incompatibilità di cui al comma precedente rilevano laddove l'ufficio, la funzione, l'attività, l'impiego o il lavoro svolto dal titolare siano all'interno di istituzioni, enti o imprese soggette alle competenze dell'organo di governo regionale o locale, di cui questo fa parte.;
c) al comma 6, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
4.1. Pastorella, Carfagna.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sopprimere la parola: consorzi,;
b) sopprimere la lettera c).
4.2. Rossello.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: anche se gratuita,;
b) al comma 6, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
4.3. Pastorella, Carfagna.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quando tale attività risulta direttamente riferita all'ambito di materie e alle funzioni attribuite alla carica di governo e queste sono effettivamente esercitate;
b) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quando esso risulta direttamente riferita all'ambito di materie e alle funzioni attribuite alla carica di governo e queste sono effettivamente esercitate.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
4.4. Boschi.
Al comma 3, sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 100.000.
4.5. Boschi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
Conseguentemente, all'articolo 6:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni;
b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4.6. Boschi.
Al comma 5, dopo le parole: per tutta la durata della carica inserire le seguenti: senza pregiudizio con riguardo ai diritti previdenziali.
4.7. Zaratti.
Al comma 6, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
*4.8. Boschi.
*4.9. Pastorella, Carfagna.
*4.10. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.
Al comma 8, dopo le parole: del giuramento inserire le seguenti: e, in ogni caso, dalla data di assunzione dell'incarico.
4.11. Boschi.
Al comma 9, dopo le parole: titolari di cariche di governo inserire le seguenti: indicate all'articolo 2.
4.12. Boschi.
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)
1. Le cariche di governo di cui all'articolo 2 sono incompatibili con la proprietà, il possesso e la disponibilità da parte del titolare, del coniuge, dei genitori, dei figli ovvero della persona a lui stabilmente legata da vincoli affettivi, anche attraverso società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale di imprese di Pag. 23interesse nazionale o locale soggette alla competenza nell'organo di governo di cui il titolare fa parte.
2. L'AGCM stabilisce la rilevanza della partecipazione economica del titolare della carica di governo e individua le imprese il cui valore possa essere direttamente dipendente dall'esercizio dei poteri dell'organo di governo di cui il titolare fa parte, sulla base di un'istruttoria condotta a partire dalla documentazione fornita dall'interessato a norma dell'articolo 6.
3. L'AGCM decide in ordine alla sussistenza di un eventuale conflitto di interesse entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, con le modalità di cui all'articolo 10.
4. Qualora, con provvedimento motivato, il conflitto di interesse sia dichiarato sussistente i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 11.
5.1. Pastorella, Carfagna.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le cariche di governo indicate all'articolo 2 sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità da parte del titolare della carica anche per interposta persona o tramite società fiduciarie di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio.
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 4, sostituire le parole da: il coniuge fino a: non possono rendersi aggiudicatari con le seguenti: non può rendersi aggiudicatario.
5.2. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.
Al comma 1, e ovunque ricorrono, dopo le parole: scopo di lavoro domestico, inserire le seguenti: e loro parenti o affini entro il secondo grado.
5.3. Boschi.
Al comma 1, dopo le parole: salvo che a scopo di lavoro domestico inserire le seguenti: e loro parenti fino al secondo grado.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: non a scopo di lavoro domestico inserire le seguenti: e di loro parenti fino al secondo grado.
5.4. Boschi.
Al comma 1, dopo le parole: tramite internet, aggiungere le seguenti: della sanità, della difesa, dell'energia, del credito, della finanza, delle assicurazioni e delle opere pubbliche,
5.5. Zaratti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il titolare di cariche di governo non può rendersi aggiudicatario di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. Tale divieto opera per il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché per le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico esclusivamente in riferimento agli affidamenti diretti.
5.6. Boschi.
Al comma 4, dopo le parole: nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico inserire le seguenti: e i loro parenti fino al secondo grado.
5.7. Boschi.
Al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 4 inserire le seguenti: , qualora il titolare della carica di governo si sia reso determinante ai fini dell'aggiudicazione,.
5.8. Boschi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Obbligo di trasparenza)
1. All'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, degli affini entro il secondo grado e delle persone stabilmente conviventi con cui sussiste un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica, nonché dei parenti di questi entro il secondo grado».
Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, a eccezione di quelle di cui all'articolo 5-bis, si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, per «convivente» si intende qualsiasi soggetto con cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 intrattiene un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica.
5.01. Boschi.
ART. 6.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
Conseguentemente,
a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni;
b) al comma 6, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni;
c) al comma 7, sopprimere le parole: o affini;
d) sopprimere il comma 9;
e) sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro. Nei casi in cui l'AGCM accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse invita i presentatori ad inviare, entro il termine di quindici giorni, la documentazione mancante ovvero la documentazione integrativa necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni inviate. Ove l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni non vengano sanate l'AGCM applica la sanzione di cui al primo periodo.
6.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quaranta giorni.
6.2. Boschi.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.
Pag. 25Conseguentemente:
a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni;
b) al comma 7, sostituire le parole: entro il secondo grado con le seguenti: entro il primo grado;
c) sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro. Nei casi in cui l'AGCM accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse invita i presentatori ad inviare, entro il termine di quindici giorni, la documentazione mancante ovvero la documentazione integrativa necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni inviate. Ove l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni non vengano sanate l'AGCM applica la sanzione di cui al primo periodo.
6.3. Pastorella, Carfagna.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
6.4. Boschi.
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: beni mobili inserire le seguenti: iscritti in pubblici registri.
6.5. Boschi.
Al comma 7, dopo le parole: con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico inserire le seguenti: e dai loro parenti entro il secondo grado.
Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, per «convivente» si intende qualsiasi soggetto con cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 intrattiene un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica.
6.6. Boschi.
ART. 7.
Sopprimerlo.
7.2. Pastorella, Carfagna.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
7.3. Boschi.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del periodo.
7.4. Urzì, Iezzi, Barelli, Alessandro Colucci.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'obbligo di astensione si applica, altresì, ai deputati e ai senatori che siano componenti di commissioni parlamentari d'inchiesta, i quali sono tenuti ad astenersi dal partecipare alle sedute che abbiano ad oggetto temi e argomenti che riguardino, ovvero siano riconducibili, ad attività dagli stessi svolte, a qualsiasi titolo, prima dell'assunzione del mandato parlamentare. In caso di violazione dell'obbligo di astensione di cui al precedente periodo, il Presidente della Camera procede alla sua sostituzione.
7.5. Boschi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
7.6. Boschi.
Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
7.7. Urzì, Iezzi, Barelli, Alessandro Colucci.
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
7.8. Zaratti.
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro con le seguenti: da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 250.000 euro;
b) sopprimere il secondo e il terzo periodo.
7.9. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata con le medesime modalità previste dal comma 9 dell'articolo 6.
7.10. Pastorella, Carfagna.
ART. 8.
Al comma 1, sostituire le parole: L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, con le seguenti: L'AGCM vigila sul rispetto degli adempimenti e dei divieti previsti dalla presente legge,.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 6 e 11.
8.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.
Al comma 1, sostituire le parole: L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, con le seguenti: L'AGCM vigila sul rispetto degli adempimenti e dei divieti previsti dalla presente legge,.
Conseguentemente,
a) sopprimere il comma 2;
b) sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, l'AGCM è autorizzata a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di quindici unità di personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.2. Pastorella, Carfagna.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale di cui all'articolo 2, comma 4, e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione di cui all'articolo 13, comma 2.
8.3. Zaratti.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: membri di governo locale inserire le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 4;
b) sostituire le parole: secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 13 con le seguenti: di cui all'articolo 13, comma 2.
Pag. 27Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
b) al comma 2, sostituire le parole da: in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità di vigilanza e regolazione fino alla fine del comma, con le seguenti: in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per la società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge, ferme restando le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
8.4. Zaratti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Corte dei conti esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dell'ANAC.
8.5. Boschi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Corte dei conti vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge da parte dell'AGCM e dell'ANAC.
8.6. Boschi.
Sopprimere i commi 5 e 6.
8.7. Boschi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nonché degli organi professionali.
8.8. Zaratti.
Al comma 6, sostituire le parole: l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità con le seguenti: l'AGCM, previa presentazione di motivata e specifica richiesta di autorizzazione all'autorità giudiziaria, può richiedere ai soggetti titolari di banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, la trasmissione dei dati riferiti al soggetto interessato dal procedimento.
8.9. Boschi.
ART. 9.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in una situazione di incompatibilità di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: se riguardanti un settore in esse ricompreso;
c) al comma 4, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 25.000 euro e le parole: 1.000.000 di euro con le seguenti: 250.000 euro;
d) sopprimere il comma 5;
e) al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
9.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
9.2. Urzì, Iezzi, Barelli, Alessandro Colucci.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata con le medesime modalità previste dal comma 9 dell'articolo 6.
9.3. Pastorella, Carfagna.
ART. 10.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono nulli aggiungere le seguenti: se riguardanti una materia o un settore ricompreso nell'incompatibilità di cui al presente comma;
c) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 25.000 euro e le parole: 1.000.000 di euro con le seguenti: 250.000 euro;
d) sopprimere il comma 5;
e) al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
10.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.
Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
10.2. Boschi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata con le medesime modalità previste dal comma 9 dell'articolo 6.
10.3. Pastorella, Carfagna.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Garanzie)
1. Degli atti di cui agli articoli 8, 9 e 10 l'autorità che procede notifica all'interessato apposito preavviso, concedendo in ogni caso un tempo congruo, non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Del loro eventuale mancato accoglimento l'Autorità che procede è tenuta a dare ragione indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
10.01. Boschi.
ART. 11.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e);
b) sopprimere il comma 3;
c) al comma 4:
1) primo periodo, sopprimere le parole: ovvero dal coniuge, un convivente o un parente un affine fino al secondo grado del titolare della carica;
2) secondo periodo, sopprimere le parole: il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado;
d) sopprimere il comma 5;
e) al comma 7, sostituire le parole: e gli esperti devono con la seguente: deve;
f) sostituire il comma 8 con il presente:
8. La società fiduciaria deve informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante
g) sopprimere il comma 12;
h) al comma 13, sostituire le parole: o gli esperti vengano con la seguente: venga;
i) al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: o agli esperti;
l) al comma 15, sopprimere le parole: o degli esperti.
11.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente:
1) sopprimere i commi 3 e 5;
2) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno con le seguenti: ha e, al secondo periodo, sostituire le parole: e gli esperti non possono con le seguenti: non può;
3) al comma 7, sostituire le parole: e gli esperti devono con le seguenti: deve e sopprimere le parole: gli esperti;
4) al comma 8, sostituire le parole: e gli esperti devono con le seguenti: deve;
5) al comma 13, sostituire le parole: o gli esperti vengano con le seguenti: venga;
6) al comma 14:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: o agli esperti
b) al secondo periodo, sostituire le parole: o gli esperti, il cui mandato è stato revocato non possono con le seguenti: il cui mandato è stato revocato non può
7) al comma 15, sopprimere le parole: o degli esperti.
11.2. Boschi.
Sopprimere il comma 3.
*11.3. Pastorella, Carfagna.
*11.4. Boschi.
Al comma 4, primo periodo, e ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire le parole: nei dieci anni precedenti con le seguenti: nell'anno precedente.
11.5. Boschi.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: un convivente aggiungere le seguenti: o di questi parente fino al secondo grado.
Conseguentemente:
a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: i conviventi aggiungere le seguenti: e loro parenti fino al secondo grado;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo la parola: convivente aggiungere le seguenti: o da un parente di questi;
2) al secondo periodo, dopo le parole: i conviventi aggiungere le seguenti: e i loro parenti fino al secondo grado;
c) al comma 8, dopo le parole: dei suoi conviventi aggiungere le seguenti: e dei parenti di questi fino al secondo grado.
11.6. Boschi.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: imporre al conferente di revocare il con le seguenti: disporre la decadenza del;
Conseguentemente:
a) al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: il cui mandato è stato revocato con le seguenti: il cui mandato è decaduto;
b) al comma 15, sostituire la parola: revoca con le seguenti: decadenza del mandato.
11.7. Boschi.
ART. 12.
Sopprimerlo.
12.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico aggiungere le seguenti: e dai loro parenti fino al secondo grado.
12.2. Boschi.
ART. 13.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adottare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per la società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge, fermo restando le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
13.1. Zaratti.
ART. 14.
Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
14.1. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
Al comma 1, dopo le parole: componenti delle giunte regionali aggiungere le seguenti: e delle province autonome di Trento e Bolzano.
14.2. Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci.
ART. 15.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: e i componenti delle giunte regionali aggiungere le seguenti: , i presidenti, i segretari e i rappresentanti legali dei partiti o movimenti politici;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di presentazione delle liste, i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica non possono accettare contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia o da persone fisiche residenti all'estero.
15.1. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: o altre utilità fino alla fine del comma con le seguenti: , controprestazioni o altre utilità di valore complessivo a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, direttamente o indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone fisiche o giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, anchePag. 31 mediante interposizione di persona o di società o enti terzi.
15.2. Zaratti.
Al comma 1 sostituire le parole: da Governi o da enti pubblici fino alla fine del comma, con le seguenti: da enti, istituzioni o persone giuridiche non soggette a obblighi fiscali in Italia e sottoposti al controllo del Governo o di altra autorità pubblica di uno Stato estero.
15.3. Pastorella, Carfagna.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: o da persone fisiche residenti all'estero.
15.4. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
Al comma 4, sostituire le parole: decimo giorno con le seguenti: trentesimo giorno.
15.5. Boschi.
Al comma 5, sostituire le parole da: e le altre utilità fino alla fine del comma, con le seguenti: , controprestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogati, direttamente o indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone fisiche o giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia, anche mediante interposizione di persona o di società o enti terzi.
15.6. Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Avverso gli atti e i provvedimenti di ANAC è sempre ammesso ricorso al giudice amministrativo.
15.7. Boschi.
ART. 17.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
17.01. Boschi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, per «convivente» si intende qualsiasi soggetto con cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 intrattiene un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica.
17.02. Boschi.