SEDE REFERENTE
Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO. – Interviene Il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.
La seduta comincia alle 13.40.
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), relatore per la I Commissione, anche a nome degli altri relatori, manifesta l'intenzione di dare per lette le relazioni illustrative del provvedimento, se tutti concordano.
Matteo MAURI (PD-IDP) considera curiosa l'intenzione dei relatori di dare per letta la relazione, pur non essendo nelle condizioni di obbligarli ad illustrare il disegno di legge in esame. Fa presente infatti che si tratta di un provvedimento dal contenuto delicato, tanto più alla luce dei recenti accadimenti, sul quale si è fatto un grande battage, ricordando come del testo si fossero fin qui perse le tracce, nonostante sia stato licenziato dal Consiglio dei ministri a novembre scorso. Dichiara pertanto che avrebbe piacere di ascoltare ciò che i relatori hanno da dire sul contenuto del provvedimento, tanto più che si tratta di un provvedimento del Governo, e ritenendo non anomala la propria richiesta. Al contrario esprime la convinzione che essa non avrebbe dovuto neanche essere avanzata, considerando normale che chi assume un'iniziativa, evidentemente confidando sulla forza dei propri numeri, tenga ad illustrare le proprie posizioni.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda come sia prassi consolidata in Commissione rinviare l'intervento introduttivo al testo che è previamente messo a disposizione dei membri, anche al fine di lasciare maggiore spazio possibile al dibattito.
Ricorda, peraltro, che in sede di riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, era stato convenuto di avviare oggi l'esame del provvedimento e di acquisire entro la giornata di giovedì le indicazioni dei gruppi in merito allo svolgimento delle audizioni da tenere a partire dalla prossima settimana.Pag. 10
Sottolinea, quindi, come le Commissioni saranno certamente nelle condizioni di disporre dello spazio necessario per un esaustivo svolgimento del dibattito, una volta completato il programma delle audizioni.
Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore per la II Commissione, conferma che i testi delle relazioni sono già stati messi a disposizione dei colleghi e assicura la massima disponibilità, anche a nome degli altri relatori, a fornire ogni chiarimento che sarà richiesto nel corso del dibattito.
Michela DI BIASE (PD-IDP) condivide la richiesta del collega Mauri, sottolineando la delicatezza dei contenuti del provvedimento. La stessa natura del disegno di legge impone alla maggioranza, e in primis ai relatori, di assumersi sin dalle prime battute la piena responsabilità delle forti criticità in esso rilevabili. Per questo ribadisce che in questa occasione non può ritenersi che la lettura delle relazioni sia una fase meramente formale e quindi eludibile.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ribadisce come a sua avviso la seduta odierna non possa essere limitata all'espletamento di una mera formalità, essendo evidente che vi è grande attenzione ai contenuti di questo provvedimento su cui il suo gruppo intende confrontarsi con i relatori fin da subito. Invita quindi il presidente a garantire il regolare svolgimento di questa fase.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda come anche nella precedente legislatura è stata frequentemente seguita la prassi, da parte dei relatori, di limitare i tempi dei propri interventi in fase di incardinamento dei provvedimenti, al fine di lasciare maggiori tempi per il dibattito tra i gruppi.
Ribadisce nuovamente come comunque sarà assicurato il più ampio spazio possibile al dibattito.
Alfonso COLUCCI (M5S) nel prendere atto che la formalità dell'incardinamento di un provvedimento può essere risolta con il solo deposito del testo sull'applicazione Geocom, rileva come in tal modo il ruolo delle Commissioni si riduca esclusivamente all'espressione del voto, che è l'unico momento in cui si richiede la presenza fisica, e si mortifichi la funzione della stessa presidenza e degli uffici della Camera. Nel chiedere che i relatori esplicitino le ragioni per cui non intendono illustrare il provvedimento alla presenza dei colleghi, ritiene che l'unica ragione plausibile sia la mancanza di solidità dei suoi contenuti.
Ciro MASCHIO, presidente, richiama i suoi precedenti interventi, precisando che non può certo ritenersi svilito il ruolo delle Commissioni né tanto meno violato il Regolamento.
In ragione dei limitati tempi a disposizione delle Commissioni prima dell'avvio delle odierne votazioni in Assemblea, tale modalità di lavoro avrebbe, al contrario, consentito ai gruppi di sviluppare già nella seduta odierna i temi in discussione.
Augusta MONTARULI (FDI), relatrice per la I Commissione, alla luce delle considerazioni dei colleghi, che ringrazia, procede all'illustrazione del provvedimento, per le parti di sua competenza. Fa quindi presente che le Commissioni riunite I e II avviano oggi l'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C.1660 Governo). Segnala che il provvedimento è composto da 29 articoli, distribuiti in sei Capi, recanti rispettivamente: disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia (articoli da 1 a 7); disposizioni in materia di sicurezza urbana (articoli da 8 a 13); misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (articoli da 14 a 23); disposizioni in materia di vittime dell'usura (articolo 24); norme sull'ordinamento penitenziario (articoli da 25 a 28) e disposizioni finanziarie (articolo 29).Pag. 11
Fa quindi presente che nella sua relazione si dedicherà agli articoli da 1 a 7 mentre gli articoli da 19 a 24 saranno oggetto della relazione dell'altro relatore per la I Commissione; i restanti articoli saranno invece illustrati dai relatori per la II Commissione.
Segnala pertanto che l'articolo 1, costituito da un unico comma, interviene sul codice penale, in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica. Nel dettaglio la lettera a) del comma 1 introduce nel codice penale l'articolo 270-quinquies.3 volto a prevedere il delitto di «Detenzione di materiale con finalità di terrorismo», in base al quale è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque – al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del medesimo codice penale – consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Evidenzia a tale proposito che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'intervento si rende necessario per colmare un vuoto normativo sulla detenzione di documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo. Nella relazione illustrativa si precisa che, nella prassi operativa, l'ipotesi della detenzione di materiale informativo concernente l'implementazione di metodi e l'approntamento e l'utilizzo di strumenti terroristici non è agevolmente riconducibile alle fattispecie di cui agli articoli 302 o 414 del codice penale, relativi all'apologia o all'istigazione di reati con finalità di terrorismo, o all'articolo 270-quinquies, nella parte in cui punisce l'auto-addestramento ad attività terroristiche.
Il medesimo comma 1 alla lettera b), invece, modifica l'articolo 435 del codice penale aggiungendovi un secondo comma, al fine di introdurre un'ulteriore fattispecie del delitto di «Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti». Ricorda che il citato articolo 435 punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene materia esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili ovvero sostanza che servono alla loro composizione o fabbricazione. Con la modifica effettuata dal disegno di legge in esame, viene stabilito che, fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I, del codice penale puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
L'articolo 2 del testo in esame modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132) che, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, prevede la comunicazione, da parte degli esercenti dell'autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno. Ciò premesso, l'intervento normativo recato dall'articolo 2 è finalizzato, da un lato, ad ampliare le finalità per le quali è possibile inserire le predette segnalazioni, ricomprendendovi, altresì, la prevenzione dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Tale innovazione, come riportato nella relazione illustrativa, muove dall'esigenza di agevolare le attività di polizia giudiziaria inerenti alla criminalità di tipo mafioso e al traffico di stupefacenti (comma 1, lettera a), numero 1)). Dall'altro Pag. 12lato, la misura è volta a colmare una lacuna normativa, introducendo una sanzione (arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad euro 206) a carico degli esercenti dell'attività di noleggio di veicoli senza conducenti, che abbiano omesso la citata comunicazione (comma 1, lettera a), numero 2)). La lettera b) del comma 1 dell'articolo prevede – in ragione della modifica adottata – la sostituzione della rubrica dell'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che è imminente l'avvio delle votazioni in Assemblea.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) chiede di interrompere immediatamente la seduta a causa dell'assenza del rappresentante del Governo, che si è allontanato dall'aula.
Ricorda che tale presenza deve considerarsi obbligatoria in questa fase alla luce dell'articolo 79 del Regolamento che, ai commi 3, 5 e 6, prevede esplicitamente che si possano richiedere al Governo i necessari elementi istruttori. Da ciò si desume che il rappresentante del Governo debba essere presente anche alla fase introduttiva della discussione in sede referente, tanto più in quanto trattasi in questo caso di un provvedimento del Governo.
Pertanto ritiene che, in assenza del rappresentante del Governo, il presidente abbia il dovere di non far proseguire la seduta.
Ciro MASCHIO, presidente, evidenzia preliminarmente che la collega Serracchiani non sarebbe dovuta intervenire, in quanto non ha ancora concluso il suo intervento la relatrice Montaruli, alla quale cede nuovamente la parola.
Precisa comunque che la collega Serracchiani ha richiamato istituti regolamentari attivabili durante la fase istruttoria, che si sta avviando nella seduta odierna ma che certamente proseguirà nelle prossime sedute.
Augusta MONTARULI (FDI), relatrice per la I Commissione, nel riprendere l'illustrazione del provvedimento, fa presente che l'unico comma dell'articolo 3 introduce alcune modifiche alle disposizioni in materia di documentazione antimafia contenute del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). In particolare, la lettera a) del comma 1 reca una modifica al comma 2 dell'articolo 85 del citato codice al fine di inserire nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia le imprese aderenti al cosiddetto «contratto di rete», in ragione – come si legge nella relazione illustrativa – della sua progressiva diffusione nel tessuto economico – imprenditoriale. In tal caso, le verifiche antimafia si applicano a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, nonché all'organo comune, laddove previsto. La lettera b) del comma 1 inserisce il comma 1-bis all'articolo 94 del codice. Ricorda che tale articolo, al comma 1, stabilisce che, qualora emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, i soggetti cui sono fornite le informazioni antimafia (tra i quali pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende ed enti vigilati dallo Stato) non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis, qualora il prefetto accerti che per effetto dei citati divieti verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia i divieti medesimi non si applichino e si applichino, in quanto compatibili, le misure amministrative di prevenzione collaborativa.
L'articolo 4 introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio delle identità di copertura. Come precisato nella relazione illustrativa, la ratio dell'intervento muove dall'intento di elevare ulteriormente il livello di protezione assicurato ai soggetti che collaborano con la giustizia, incidendo su quei profili che possono rappresentare delle criticità per la consistenza e l'efficienza del «sistema di protezione». Nel dettaglio, il comma 1 introduce alcune modifichePag. 13 all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), che interviene in materia di contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori. In primo luogo, viene integrato il comma 10 del citato articolo 13, al fine di consentire l'utilizzazione del documento di copertura anche da parte dei collaboratori e dei loro familiari sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare. Sono consentiti inoltre l'utilizzazione del documento di copertura e la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, da parte del Servizio centrale di protezione, qualora ciò si renda necessario per il compimento di particolari atti o per lo svolgimento di specifiche attività di natura riservata e al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione nonché la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza delle speciali misure di protezione. Si prevede infine che per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di copertura il Servizio centrale di protezione si avvalga della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti (comma 1, lettera a)).
Viene inoltre modificato il comma 11 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991, al fine di prevedere che: l'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, da parte del Servizio centrale di protezione sia data dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, e sia diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario (comma 1, lettera b), numero 1)); presso il Servizio centrale di protezione siano tenuti un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario (comma 1, lettera b), numero 2)). Il comma 2 dell'articolo 4 reca una modifica di coordinamento.
L'articolo 5 reca una serie di modifiche al codice antimafia (di cui al citato decreto legislativo n. 159 del 2011) in materia di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati nonché di gestione delle aziende sequestrate e confiscate. Quanto al primo profilo, il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 36: aggiungendo il nuovo comma 2-bis, al fine di disporre che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi, di prevedere una rapida interlocuzione con gli uffici comunali competenti e recare disposizioni per i casi di particolare complessità o nei quali si renda necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni o di enti terzi (comma 1, lettera a), numero 1)); integrando l'attuale comma 3, prevedendo che l'attività di esecuzione delle verifiche tecnico-urbanistiche e di interlocuzione dell'amministratore giudiziario con gli uffici comunali competenti, debba proseguire sino al suo perfezionamento anche dopo il deposito della relativa relazione (comma 1, lettera a), numero 2)).
La lettera c) del comma 1 dispone l'introduzione, all'articolo 40 (Gestione dei beni sequestrati) del codice antimafia, di un nuovo comma 1-bis, il quale stabilisce che se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico dei beni sequestrati viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento; si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente. La lettera g) del comma 1 – aggiungendo il comma 15-quater.1 all'articolo 48 del codice antimafia – prevede che, qualora nel procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuova incidente di esecuzione per avviarePag. 14 il procedimento con cui il giudice dispone la demolizione del bene. Quanto invece al profilo relativo alla gestione di aziende sequestrate e confiscate, la lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 38 del codice antimafia, aggiungendo il comma 3-bis, che prevede che le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) siano individuate con decreto, di natura regolamentare, del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. La lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, relativo alla gestione delle aziende sequestrate, al fine di prevedere che il tribunale aggiorni con cadenza almeno annuale la valutazione con cui il Giudice delegato ha autorizzato la prosecuzione o la ripresa dell'attività (nuovo comma 1-novies introdotto dalla lettera d), numero 1)). Si prevede, inoltre, che se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa e se l'impresa è priva di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale lo comunica all'ufficio del registro delle imprese, che ne dispone la cancellazione entro 60 giorni (nuovo comma 5-bis introdotto dalla lettera d), numero 2)). La lettera e) prevede l'introduzione del comma 2-ter dell'articolo 44 del codice antimafia, disponendo che si provveda alle comunicazioni di cui al nuovo comma 5-bis dell'articolo 41 anche a seguito del decreto di confisca emanato dalla Corte d'appello, previo nulla osta del Giudice delegato. Con la lettera f) – che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 45-bis del codice – si prevede che, dopo il provvedimento definitivo di confisca, non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che siano parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, o coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, per il reato di associazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale). La lettera h) modifica l'articolo 51-bis del codice, in primo luogo introducendo una modifica testuale al comma 1 al fine di stabilire che il provvedimento di sequestro venga iscritto nei pubblici registri entro il giorno successivo alla sua esecuzione e non, come attualmente previsto, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. L'obiettivo è quello di evitare la divulgazione della misura cautelare del sequestro prima della sua esecuzione. La stessa lettera h) introduce inoltre il comma 1-bis, il quale prevede che il tribunale e l'ANBSC richiedano l'iscrizione gratuita presso il registro delle imprese delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate derivanti dalla loro amministrazione. Infine, la lettera i) interviene sull'articolo 54, comma 2, del codice al fine di prevedere che i crediti prededucibili aziendali siano soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale.
L'unico comma dell'articolo 6 modifica la definizione di «articolo pirotecnico», contenuta nel decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. Con tale modifica, l'ordinamento interno viene adeguato alla nuova definizione comunitaria di articolo pirotecnico, introdotta nell'anno 2021. Secondo tale nuova definizione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.
L'unico comma dell'articolo 7 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati (articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91), stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra (lettera a)). Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca (lettera b)).
Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, considera disdicevole che il presidente abbia interrotto la relatrice Montaruli, che stava svolgendo la propria relazione sui contenuti del provvedimento, per invitarla a concludere l'intervento. Ritenendo che più opportunamente l'illustrazione del provvedimento debba proseguirePag. 15 in una successiva seduta, fa presente che in caso contrario si depriverebbero i componenti delle Commissioni I e II dei puntuali ed interessanti contenuti delle relazioni. Si rammarica per la conduzione della seduta in corso, ribadendo la sollecitazione a consentire la prosecuzione dell'illustrazione del provvedimento in un'altra seduta.
Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che non si può in alcun modo considerare conclusa l'illustrazione del provvedimento, dal momento che la relazione dell'onorevole Montaruli è riferita ai primi sette articoli del disegno di legge in esame. Comprendendo l'esigenza di concludere la seduta delle Commissioni I e II, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sollecita il rinvio dell'illustrazione del provvedimento ad altra seduta. Quanto al termine per l'indicazione dei soggetti da audire, ricorda che nella scorsa riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, si era fissata la data indicativa di giovedì 29 febbraio, riservandosi di confermarla in una successiva riunione.
Federico GIANASSI (PD-IDP) si associa alla richiesta della collega Serracchiani di interrompere la seduta in quanto la presenza del rappresentante del Governo in questa fase deve considerarsi obbligatoria quando sia richiesta.
Richiama polemicamente al riguardo le affermazioni dello schieramento opposto in ordine alla necessaria presenza ai lavori della Commissione del sottosegretario Delmastro Delle Vedove per tutto il periodo in cui il suo gruppo la contestava.
Ciro MASCHIO, presidente, precisa in primo luogo che il rappresentante del Governo si è dovuto allontanare dalla seduta per concomitati lavori dell'Assemblea che, peraltro, determineranno a breve anche la conclusione della seduta.
Ritiene legittimo che nella contrapposizione politica vi possano essere polemiche e reciproche schermaglie, ma tiene a ribadire che non vi è alcuna violazione del Regolamento o delle prassi. Né l'andamento dei lavori odierni giustifica la denuncia delle forze di opposizione secondo cui il ruolo del Parlamento debba considerarsi svilito.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) contesta che si possano qualificare come «schermaglie» le legittime pretese dell'opposizione di vedere rispettata la regola della necessaria presenza del Governo in Commissione, regola su cui si riserva di sollecitare un intervento del Presidente della Camera.
Sarebbe singolare una risposta in senso negativo dopo che per mesi la maggioranza si è affannata a difendere la necessaria presenza del sottosegretario Delmastro Delle Vedove in Commissione, aspramente contestata dal Partito Democratico.
Né appare certamente possibile sostenere che i relatori abbiano la piena facoltà di non svolgere espressamente la relazione introduttiva, nonostante ciò sia altrettanto esplicitamente richiesto da alcuni commissari impedendo, di fatto, di interloquire con loro e con il Governo.
Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), relatore per la I Commissione, tiene a sottolineare di aver proposto in apertura di seduta di dare per lette le relazioni a condizioni che tutti fossero d'accordo. In assenza di tale intesa, ritiene che bene abbia fatto l'onorevole Montaruli ad iniziare l'illustrazione del provvedimento. Fa comunque presente che vi saranno occasioni di affrontare i temi posti dal provvedimento e che i relatori, a nome dei quali ritiene di potersi esprimere, saranno gli ultimi a sottrarsi a tale confronto.
Andrea PELLICINI (FDI) invita i colleghi a riconoscere come il presidente Maschio abbia sempre svolto il proprio ruolo con spirito di imparzialità e di rispetto delle norme e delle prassi.
Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore per la II Commissione, unendosi alle parole degli altri relatori, ribadisce la piena disponibilità a dare seguito alla fase introduttivaPag. 16 del dibattito nelle forme che la presidenza riterrà opportuna, anche in una prossima seduta.
Ciro MASCHIO, presidente, preso atto dell'imminente avvio dei lavori parlamentari in Assemblea, rinvia il seguito del dibattito ad una prossima seduta che si riserva di convocare d'intesa con il presidente Pagano.
La seduta termina alle 14.15.