CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 febbraio 2024
251.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
Pag. 15

ALLEGATO 1

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 3.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
  12-ter. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-bis stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-bis. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  12-quater. Agli oneri derivanti dai commi 12-bis e 12-ter, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.208. (nuova formulazione) I Relatori.

Art. 11.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:

  6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti.
11.5. (nuova formulazione) Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase, Sorte.

Art. 14.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, Pag. 16n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, è sostituito dal seguente:

   «6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024».

  2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».
  2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
14.1. (ulteriore nuova formulazione) Palombi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

Art. 17.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia)

  1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.
  2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») applicabile in funzione del settore di attività prevalente svolta del soggetto beneficiario.
  3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da Pag. 17economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*17.011. (nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.
*17.012. (nuova formulazione) Curti, Manzi.
*3.197. (nuova formulazione) Sottanelli.

Art. 18.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, le parole: «1° agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2020».
  4-ter. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, può essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.
  4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
18.72. (nuova formulazione) I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «delle Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza»;

   al comma 7, le parole: «per il triennio 2021-2023, e» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023 e» e dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022» e le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, lettera a), dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» è inserita la seguente: «(PNRR)»;

   al comma 9:

    alla lettera b), le parole: «per effetto di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto di proroga,»;

    alla lettera c), numero 1.3), le parole: «nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»;

   al comma 11, le parole da: «l'autorizzazione» fino a: «nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali»;

   al comma 14, dopo le parole: «per gli anni 2021, 2022 e 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e comma 25 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 25, del decreto-legge»;

   al comma 16, alinea, le parole: «Alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 3 della legge» e le parole: «all'articolo 3» sono soppresse;

   al comma 20, le parole: «per il contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto del dissesto»;

   al comma 21, la parola: «MASAF» è sostituita dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

  All'articolo 2:

   al comma 4, lettera b), le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024,»;

   al comma 8, dopo le parole: «dal comma 7» e dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «, della missione “Fondi da ripartire”, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023»;

   al comma 9, lettera b):

    al numero 1.1), la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine»;

    al numero 1.2), la parola: «soppresse» è sostituita dalla seguente: «abrogate»;

    al numero 2), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 97, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, del presente codice» e, al secondo periodo, le parole: «al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del» sono sostituite dalle seguenti: «al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

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  All'articolo 3:

   al comma 6, le parole: «agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «all'adempimento degli obblighi»;

   al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: «tramite le strutture informatiche» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR approvato con decisione del Consiglio ECOFIN»;

   al comma 12, le parole: «i servizi informatici» sono sostituite dalle seguenti: «la prestazione dei servizi informatici», le parole: «Agenzia delle entrate e Sogei» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI» e le parole: «e dei relativi» sono sostituite dalle seguenti: «e dai relativi».

  All'articolo 4:

   al comma 2, le parole: «servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale»;

   al comma 4, le parole: «per gli anni 2022 e 2023”, sono» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023” sono»;

   al comma 5, dopo le parole: «agli ordini professionali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di cui dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

   al comma 6, le parole: «in conseguenza dal collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «in conseguenza al collocamento», le parole: «in quiescenza,, le parole» sono sostituite dalle seguenti: «in quiescenza, le parole» e le parole: «di cui dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

   al comma 7, lettera a), alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

   al comma 8, la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite».

  All'articolo 5:

   al comma 3:

    al capoverso 83-ter:

     al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

     al secondo periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «e 5-quinquies» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al quinto periodo, le parole: «semi esonero» sono sostituite dalla seguente: «semiesonero»;

    al capoverso 83-quater:

     al primo periodo, dopo le parole: «5-quater e seguenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «Ai relativi oneri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante» e le parole: «, della missione “Fondi da ripartire”, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023».

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «, è sostituita» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituita»;

   al comma 6, la parola: «AFAM» è sostituita dalle seguenti: «per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)» e le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;

   al comma 7, dopo le parole: «All'articolo 3-quater» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

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   al comma 8, lettera b), le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite» e le parole: «e comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e comma 5-bis,».

  All'articolo 7:

   al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2024,» sono inserite le seguenti: «cui si provvede» e dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa»;

   al comma 4, lettera b), le parole: «A tali oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024,»;

   al comma 6, dopo le parole: «al primo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 8:

   al comma 3, le parole: «Agli oneri di cui dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 2» e dopo le parole: «per l'anno 2024» e dopo le parole: «comma 471» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4, dopo le parole: «di trasporto ferroviario» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, le parole: «e dal Piano» sono sostituite dalle seguenti: «e del Piano»;

   al comma 6, lettera e), la parola: «dispone,» è sostituita dalla seguente: «, dispone»;

   al comma 8:

    all'alinea, le parole: «decreto-legge6 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 luglio»;

    alla lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, le parole: «dell'ANAS s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.» e le parole: «della società» sono sostituite dalle seguenti: «della società”»;

   al comma 9:

    all'alinea, le parole: «economico finanziari» sono sostituite dalla seguente: «economico-finanziari»;

    al capoverso 3:

     al secondo periodo, le parole: «Piani economici finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «piani economico-finanziari» e le parole: «e non oltre» sono soppresse;

     al terzo periodo, le parole: «(NADEF) per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023»;

     al quarto periodo, le parole: «Piani economico finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «piani economico-finanziari».

  All'articolo 11:

   al comma 6, dopo le parole: «27 gennaio 2006» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 9, le parole: «de L'Aquila e Chieti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aquila e di Chieti»;

   al comma 10, dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 13:

   al comma 3, alinea, le parole: «di conversione» sono soppresse.

  All'articolo 16:

   al comma 1, le parole: «negli anni 2018-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, negli anni 2018-2022,» e le parole: «del 2017, è ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017 è ripartito»;

   ai commi 3 e 4, le parole: «Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Pag. 21

  All'articolo 17:

   al comma 1, le parole: «Fondo nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo complementare».

  All'articolo 18:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), le parole: «denominato “Previdenza Italia”» sono sostituite dalle seguenti: «(Comitato Previdenza Italia)»;

    alla lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti» e le parole: «da trasferire, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «da trasferire nonché»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «come modificato dal comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo»;

    al secondo periodo, le parole: «come introdotto dal comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo»;

    al comma 3, le parole: «legge del» sono sostituite dalla seguente: «legge».