CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 novembre 2023
202.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 42

ALLEGATO

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Art. 1.
(Princìpi Generali)

  1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria, demoetnoantropologico, immateriale ed economico della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la salvaguardia e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti, nonché con i saperi artigianali e performativi ad essi connessi.
  2. Ai fini della presente legge si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica attraverso le arti performative di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a saperi storici acquisiti e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali vengono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che mobilitano interi gruppi sociali come protagonisti e partecipanti, in un ciclo annuale di attività che vanno oltre i giorni di svolgimento della manifestazione stessa, coinvolgendo diversi gruppi, portatori di conoscenze, capacità e pratiche locali; si svolgono continuativamente nel tempo; sono inclusive; hanno capacità attrattivaPag. 43 nei confronti delle nuove generazioni; contribuiscono a contrastare i processi di spopolamento; affiancano attività culturali quali mostre, visite guidate, giornate di studio, laboratori didattici, ricerche di storia orale sulla rievocazione e di storia sul periodo e sul contesto rievocati, a quelle più propriamente spettacolari; promuovono la memoria e la conoscenza storica in dialogo e co-programmazione con le agenzie culturali ed educative del territorio, garantendo anche la trasmissione nel tempo degli elementi significativi all'interno della comunità; si relazionano al patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico locale; si relazionano alle realtà associative e produttive esistenti sul territorio costruendo reti, con ricadute economicamente sostenibili.

Art. 3.
(Attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche)

  1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, tutela, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate, promuovendo:

   a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale;

   b) la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale;

   c) la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto artistico delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

   d) il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi;

   e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio;

   f) l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese;

   g) la tutela e la conservazione della memoria e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

Art. 4.
(Elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica)

  1. È istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». L'elenco è pubblicato sul sito del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti:

   a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h);

   b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 5.
(Comitato tecnico-scientifico)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Pag. 44cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero della cultura, da un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca, da un funzionario del Ministero del turismo, da un funzionario del Ministero dell'istruzione e del merito, da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze e da un funzionario del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta.
  2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:

   a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

   b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni;

   c) promuovere ricerche e studi sulle rievocazioni storiche in Italia e all'estero;

   d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

   e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali;

   f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

   g) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, di cui all'articolo 10, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema di regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso;

   h) determinare, mediante apposite linee guida, le modalità di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).

  3. Il Comitato valuta e verifica, ogni tre anni, l'attendibilità e la conformità storica della rievocazione storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica.
  4. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore, nell'ambito delle categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e del comma 2, lettera h), del presente articolo.
  5. Il Comitato rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, un marchio recante la dicitura «Rievocazione storica italiana». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato.

Pag. 45

Art. 6.
(Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica)

  1. Il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.
  2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nel sito internet istituzionale del Ministero stesso, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione di itinerari turistici e di siti museali e archeologici.

Art. 7.
(Iniziative didattiche nelle scuole)

  1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
  2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

Art. 8.
(Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica)

  1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. In tali casi è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».

Art. 9.
(Compiti della Conferenza unificata)

  1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge;

   b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

   c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

   d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

   e) promuovere il sostegno degli artisti esecutori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione legate alle rievocazioni storiche;

   f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche Pag. 46attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università;

   g) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica;

   h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

Art. 10.
(Compiti dello Stato)

  1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche;

   b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 5, comma 2, lettera h), comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare;

   c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica;

   d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea;

   e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero;

   f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della memoria legati alla rievocazione storica.

Art. 11.
(Compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

  1. Nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare:

   a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

   b) valorizzano la cultura della storia e delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

   c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti;

Pag. 47

   d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato;

   e) istituiscono, con apposita legge regionale, i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

Art. 12.
(Regolamento di attuazione)

  1. Con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, è adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della presente legge, il regolamento per l'attuazione della medesima legge.

Art. 13.
(Princìpi relativi al patrimonio culturale immateriale)

  1. Lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, come pure agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Art. 14.
(Delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguarla alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata il 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia dei detti patrimoni garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative ai patrimoni nei confronti delle più giovani generazioni.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;

   b) assicurare la vitalità delle pratiche culturali e la loro costante ricreazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;

   c) preservare e trasmettere la memoria di comunità, gruppi e individui quale espressione dell'originalità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco fra le persone e fra i popoli;

   d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti sul territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ciascuno alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;

   e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami fra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;

   f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e Pag. 48delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;

   g) razionalizzare e semplificare le procedure per il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale dei patrimoni culturali immateriali e per l'identificazione di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali, di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;

   h) individuare procedure partecipative diffuse volte a consentire ai praticanti gli elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e l'inventariazione presente nelle banche dati statali;

   i) razionalizzare la normativa concernente l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche statali che si occupano a vario titolo dei patrimoni culturali immateriali;

   l) prevedere per gli strumenti di pianificazione territoriale una valutazione d'impatto connessa ai patrimoni culturali immateriali presenti nel territorio;

   m) previsione di percorsi formativi scolastici ed universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto ai patrimoni culturali immateriali del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;

   n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative alla organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale quali, rievocazioni storiche, festività, rituali, pratiche sociali;

   o) razionalizzare e semplificare le procedure relative all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse ai patrimoni culturali immateriali nonché individuazione di forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse;

   p) individuare le misure di salvaguardia minimali da adottare al fine di assicurare la vitalità degli elementi iscritti nell'Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriale e di un sistema di misurazione degli stessi;

   q) prevedere un coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;

   r) promuovere figure e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni più vive e vitali del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;

   s) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità patrimoniali;

   t) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;

   u) promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività;

   v) razionalizzare la normativa in materia di patrimonio culturale immateriale, di rievocazioni storiche, feste e ricorrenze; razionalizzare la normativa concernente l'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche che si occupano a vario titolo di elementi del patrimonio culturale immateriale; razionalizzare e semplificare le procedure di censimento, catalogazione ed iscrizione degli elementi del patrimonio culturale immateriale.

Pag. 49

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 15.
(Forum del patrimonio culturale
immateriale)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Forum del patrimonio culturale immateriale, composto da rappresentanti delle manifestazioni, da rappresentanti dei comuni, da professori universitari esperti Pag. 50del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero della cultura, da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze e da un funzionario del Ministero dell'interno. I componenti del Forum restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Forum si riunisce ogni 6 mesi presso il Ministero della cultura.
  2. Il Forum può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.

Art. 16.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la rievocazione storica di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.