SEDE REFERENTE
Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.10.
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
C. 1297 Governo, approvato dal Senato e C. 789 Bagnai.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che sono state presentate 20 proposte emendative al provvedimento in esame (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 ottobre 2023), sulla cui ammissibilità la presidenza si è già espressa in data 25 ottobre.
Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.
Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello del relatore.
Pag. 57 Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, sottolinea come, attraverso la presentazione di alcune proposte emendative, il suo gruppo abbia tentato, così come già fatto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, di razionalizzare e armonizzare il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di deturpamento e imbrattamento di beni culturali al suo reale disvalore.
Osserva, preliminarmente, come il Movimento 5 Stelle ritenga fondamentale assicurare la massima tutela dei beni culturali e paesaggistici, prevedendo risposte sanzionatorie adeguate anche alla fattispecie di imbrattamento di tali beni. Tuttavia evidenzia come l'intervento in questione risulti inutile, se non dannoso.
Ciò anche in considerazione del lavoro di coordinamento delle varie normative in materia di reati contro il patrimonio culturale svolto nella precedente legislatura che è stato condiviso sia dalle forze di maggioranza che da quelle di opposizione.
Rileva come il provvedimento in esame intervenga, invece, in modo estemporaneo, al solo fine di rispondere a episodi di cronaca.
Sottolinea, inoltre, come il disegno di legge potrebbe prestarsi anche a censure di incostituzionalità, prevedendo per i medesimi fatti sia sanzioni di natura penale che corpose sanzioni amministrative. Tale doppio binario risulta difficilmente compatibile con il divieto di bis in idem anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, che ha precisato come il doppio binario sia ammissibile solo in presenza di una stretta connessione sostanziale e temporale tra il procedimento penale e quello amministrativo. Tali presupposti non appaiono sussistere per i procedimenti previsti dal provvedimento in esame essendo il primo rimesso alla giurisdizione penale e il secondo all'autorità amministrativa prefettizia.
Osserva, altresì, che il predetto cumulo di sanzioni risulta poco rispettoso del principio di proporzionalità e paventa il rischio che alcune condotte possano essere punite in maniera troppo severa rispetto ad altre condotte connotate da un analogo livello di offensività.
Rileva in fine come il Governo affronti differenti questioni relative alla giustizia in maniera contraddittoria, attenuando la risposta sanzionatoria rispetto a reati di grave allarme sociale, quali ad esempio quelli contro la pubblica amministrazione, e sanzionando severamente – a fini prettamente mediatici – fattispecie di reato che non meriterebbero un trattamento così afflittivo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 1.1 e 1.2.
Federico GIANASSI (PD-IDP) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.3, sottolinea come il provvedimento modifichi una materia già oggetto di un importante intervento normativo nella precedente legislatura.
Rileva come il disegno di legge del Governo, il cui obiettivo appare ravvisarsi nella sola volontà di mostrarsi severi di fronte a specifici episodi di cronaca, rischi di non produrre gli effetti voluti.
Ciò, in primo luogo, in quanto rischia di violare il principio ne bis in idem che viene in rilievo ogni volta che la sanzione amministrativa opera in funzione afflittiva parallelamente a quella penale.
In secondo luogo, evidenzia come il provvedimento possa generare confusione nel sistema compromettendo l'individuazione del giudice competente e precludendo l'applicazione della sanzione penale.
Conclusivamente, la censura riguarda la mancanza di ragionevolezza nella definizione dell'apparato sanzionatorio che, infatti, il suo gruppo, con apposite proposte emendative intende ricondurre a tale principio.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 1.3 e Giuliano 1.4.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.5, finalizzato a prevedere che i proventi delle sanzioni Pag. 58amministrative pecuniarie irrogate siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per la tutela del patrimonio culturale.
Reputa tale proposta del tutto coerente con le finalità del disegno di legge e non comprende pertanto le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 1.5, 1.6 e 1.7.
Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.8, segnalando che la finalità perseguita è quella di incentivare comportamenti correttivi che, come gli ha dimostrato la sua esperienza di amministratore locale, risultano molto più efficaci sia sul fronte della rieducazione sia su quello della prevenzione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Gianassi 1.8, Giuliano 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.01 e 2.02.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.1, volto a sopprimere l'articolo 3 del provvedimento, evidenziando come il disegno di legge in esame rischi di sanzionare in maniera sproporzionata le condotte di imbrattamento e deturpamento rispetto a quella di danneggiamento, pur potendo in ipotesi quest'ultimo produrre danni irreversibili.
Al riguardo, rammenta come le condotte di cui all'articolo 635 del codice penale siano state oggetto di un parziale intervento di depenalizzazione nel 2016.
Ricorda infine come le condotte sanzionate determinino già l'obbligo in sede civile di risarcire i danni e sottolinea come tale misura risulti più efficace dell'intervento repressivo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 3.1, 3.4 e 4.1.
Federico GIANASSI (PD-IDP) sottoscrive le proposte emendative Dori 4.2 e 4.01.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dori 4.2 e l'articolo aggiuntivo Dori 4.01.
Ciro MASCHIO, presidente, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative.
Avverte, quindi, che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva I, V, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ai fini dell'espressione del prescritto parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre scorso.
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), relatore, fa presente che sono in corso interlocuzioni tra i gruppi per addivenire ad una proposta condivisa in merito alla scelta del testo base che ritiene possano giungere a maturazioni già la prossima settimana. A suo avviso tale breve dilazione consentirà alla Commissione di procedere più speditamente nell'esame del provvedimento.
Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, si associa alla richiesta del collega De Raho confermando che i gruppi sono vicini ad un accordo che certamente potrà rispecchiare la paternità dell'iniziativa legislativa e l'impegno nel sollecitare la rapida traduzione in legge.
Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.35.
DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.
C. 1491 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre scorso.
Ingrid BISA (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
C. 1450 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore, sottolinea che l'Accordo in esame, in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE), dettando in proposito disposizioni di dettaglio.
Rammenta infatti che la Croazia, divenuta Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, ai sensi dell'atto di adesione si è impegnata ad aderire all'Accordo, che – come è noto – estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.
Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, che si compone di sette articoli, due allegati e sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre cose, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.
In base all'articolo 1, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti.
L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, tra cui l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un addendum al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE, in virtù del quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'addendum in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.
Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle Istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.
L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'UnionePag. 60 europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.
L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.
L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia, in quanto nuova Parte contraente.
L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Passando al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso consta di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dall'Intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).
Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.
Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 8 novembre 2023.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.