ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;
premesso che:
l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Stati per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale, declinando tra i settori della cooperazione i seguenti: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica; produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; tratta di persone e traffico illecito di migranti; traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleare, radioattivi o tossici; criminalità informatica e pedopornografia on line; reati economico-finanziari incluso il riciclaggio; traffico illecito di veicoli e reati ad esso connessi;
il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché la copertura degli oneri e le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato C. 789 Bagnai.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1500 euro»;
b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;
c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750»;
sopprimere l'articolo 4.
1.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 a euro 60.000 con le seguenti: euro 5.000 a euro 15.000.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 10.000 a euro 40.000 con le seguenti: euro 2.000 a euro 10.000.
1.3. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al medesimo articolo:
a) al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
b) al comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1 e le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;
Pag. 138 c) al comma 7, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
1.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 2, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 40.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 10.000.
Conseguentemente, al medesimo articolo:
a) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al «Fondo per la tutela del patrimonio culturale» di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, affinché siano impiegati nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 2, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 40.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 10.000.
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;
b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Promozione di campagne di sensibilizzazione)
1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e di sviluppare una adeguata sensibilità relativamente al pericolo dettato dai cambiamenti climatici in ragione del surriscaldamento globale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale relativamente alla «Alfabetizzazione climatica». Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.6. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
(Parzialmente inammissibile)
Al comma 2, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 40.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 10.000
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500».
1.7. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.
1.8. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1.500 euro»;
b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;
c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies del codice penale, il secondo comma è abrogato.
2.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies del codice penale, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;
b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
Nei casi previsti dal primo e terzo comma si procede d'ufficio».
2.5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le seguenti:Pag. 140 «, se il condannato non si oppone,».
2.6. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 518-quinquiesdecies del codice penale)
1. All'articolo 518-quinquiesdecies, al primo comma è premesso il seguente:
«Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 518-duodecies non si applicano quando l'imbrattamento o il deturpamento è di entità tale da essere ripristinato, ad opera del soggetto agente, nell'immediatezza del fatto mediante operazioni di ripulitura».
2.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 518-septiesdecies del codice penale)
1. All'articolo 518-septiesdecies, primo comma, del codice penale, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla metà».
2.02. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: e con la multa fino a 10.000 euro.
3.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il primo comma è abrogato.
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dei casi preveduti all'articolo 635, deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 300 a 1000 euro»;
al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il quarto comma è abrogato;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è premesso il seguente: “01. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 103 a euro 309 chi deturpa o imbratta cose mobili altrui”»;
sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
4.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della reclusione da uno a sei mesi con le seguenti: dell'arresto fino a sei mesi.
4.2. Dori.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 734 del codice penale)
1. Al primo comma dell'articolo 734 del codice penale le parole: «con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro».
4.01. Dori.
ALLEGATO 3
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.
EMENDAMENTO DEI RELATORI
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 159, è inserito il seguente:
«Art. 159-bis.
(Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna)
Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.
I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.
Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma sono prolungati per il tempo relativo a tale causa.
Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
I periodi di sospensione di cui al primo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere altresì quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate negli articoli 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello.»
b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle parole: «il decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna.»;
c) all'articolo 161, secondo comma, le parole «e 640-bis», sono sostituite dalle parole: «, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-bis e 640-bis,»;
d) l'articolo 161-bis del codice penale è abrogato.
1.57. I Relatori.