ALLEGATO 1
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1342, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168. Atto n. 74.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione Finanze,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 (Atto del Governo n. 74);
richiamati, in particolare, i contenuti dell'articolo 2, che apporta alla legislazione di settore relativa all'IVASS le modifiche necessarie all'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3;
evidenziato come a tal fine – mediante la sostituzione del comma 3-bis dell'articolo 188 del Codice delle assicurazioni private – siano disciplinate, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, le condizioni e le modalità di esercizio dei poteri ivi previsti;
osservato come la nuova disciplina disponga, tra l'altro, che l'IVASS adotti – ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale – misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, tra le quali figura il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti;
preso atto della notevole complessità delle operazioni collegate alla risoluzione delle crisi aziendali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti il Governo la possibilità di estendere la durata dell'imponibilità di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti, attualmente fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), lettera b) dello schema di decreto in tre mesi e prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 76.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Atto n. 76);
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione (Finanze),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;
preso atto dei contenuti delle audizioni svolte nelle giornate del 19 e del 20 settembre 2023 nonché dei contributi trasmessi alla Commissione;
osservato che l'articolo 1, numero 4), paragrafi 3 e seguenti, della direttiva 2021/2118 – cui l'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema di decreto dà recepimento – prevede la facoltà, per gli Stati membri, di derogare all'obbligo assicurativo in specifiche ipotesi, senza tuttavia prevedere una specifica deroga per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del Codice della strada (CDS);
considerato che tali veicoli appartengono al patrimonio culturale italiano, che appaiono pertanto meritevoli di tutela e che, qualora non venisse previsto per essi uno specifico regime assicurativo, che tenga conto delle loro specifiche modalità di utilizzo, si correrebbe il rischio di assistere alla massiva radiazione per demolizione o per esportazione estera di molti veicoli di interesse storico;
osservato inoltre che la direttiva 2021/2118, oggetto di recepimento, consente agli Stati membri – all'articolo 1, numero 4), paragrafo 4 – di derogare all'obbligo assicurativo «per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni conformemente al diritto nazionale»;
ricordato altresì, con riferimento agli obblighi assicurativi, che le flotte di veicoli adibiti a trasporto pubblico e privato di persone e cose, qualora temporaneamente inutilizzati e ricoverati in aree private o depositi con accesso vietato al pubblico – quali ad esempio gli autobus pubblici o gli scuolabus durante i periodi feriali o le chiusure scolastiche, gli autocarri o autobus fermi per turnazione o manutenzione, o i veicoli in attesa di noleggio o vendita – godono di regimi assicurativi speciali che tengono conto delle citate circostanze;
valutata pertanto l'opportunità di salvaguardare tali regimi dedicati, anche al fine di non penalizzare l'operatività di molte società e pubbliche amministrazioni che gestiscono flotte di veicoli (cosiddetti assicurati corporate);
rilevato che, con riguardo alle nuove modalità di sospensione degli obblighi assicurativi previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) dello schema di decreto:
è stato introdotto l'obbligo di preavviso di trenta giorni antecedenti alla scadenza della sospensione per poter prorogare il termine della sospensione stessa;
è stata fissata una durata massima della sospensione complessiva non superiore a 9 mesi per ciascuna annualità assicurativa;
considerato che le attuali clausole contrattuali recano condizioni di maggior favorePag. 53 nei confronti dell'assicurato, consentendo modalità flessibili di richiesta della sospensione e prevedendo una durata massima delle sospensioni non superiore a 12 mesi per ciascuna annualità assicurativa;
rilevato inoltre che, sulla base di quanto disposto dallo schema di decreto in esame, tra i soggetti in grado di attivare la sospensione stessa vi sono i soli soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, del Codice delle assicurazioni private, fra i quali non risulta essere incluso il contraente della polizza;
evidenziato in proposito come l'assicurazione r.c. auto possa anche dar luogo ad un contratto per conto altrui, stipulato, ad esempio, dal contraente per conto e nell'interesse del proprietario del veicolo;
ricordato che l'articolo 16-bis della direttiva 2021/2118 attribuisce agli Stati membri la facoltà di certificare strumenti che consentano ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e la copertura dei diversi prestatori di assicurazione obbligatoria come «strumenti indipendenti di confronti dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli» qualora presentino determinate caratteristiche;
preso atto che l'articolo 2, comma 1, lettera g), dello schema di decreto legislativo in esame introduce nel Codice delle assicurazioni private l'articolo 132.1, che individua nel «preventivatore», consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy, lo strumento indipendente che consente ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione;
considerato che tale disposizione, nel dare opportuna attuazione al citato articolo 16-bis della direttiva, assolve pienamente alle esigenze di informazione e tutela dei consumatori;
ricordato che il vigente articolo 132-bis del Codice delle assicurazioni private dispone, in materia di obblighi informativi degli intermediari, che questi, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari mediante l'utilizzo del «preventivatore», stabilendo altresì che il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di sopra indicate è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente medesimo;
rilevato come, nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento, sia stata evidenziata l'onerosità degli adempimenti posti dall'articolo 132-bis a carico degli intermediari, nonché la limitata efficacia di tale strumento rispetto alle informazioni che appaiono essenziali, nell'interesse del consumatore, nella fase di perfezionamento del contratto di assicurazione;
valutata con estremo favore la scelta operata dal Governo di prevedere l'obbligo assicurativo per i veicoli elettrici leggeri, da individuare con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, al fine di poter inserire anche i monopattini tra i veicoli soggetti all'obbligo assicurativo, come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo che accompagna il provvedimento;
auspicato che tale intendimento trovi pronta attuazione, anche in considerazione della prossima presentazione alle Camere del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 settembre, che, alla luce delle dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, appare andare nella medesima direzione dello schema di decreto in esame, prevedendo per i monopattini l'obbligo assicurativo e di contrassegno,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre, nel rispetto della normativa unionale,Pag. 54 un regime assicurativo agevolato che tenga conto della specificità dei veicoli di interesse storico e collezionistico, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo effettivo dei medesimi;
b) valuti il Governo l'opportunità di intervenire ulteriormente sull'articolo 122 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di salvaguardare i regimi assicurativi speciali vigenti per i cosiddetti assicurati corporate;
c) valuti il Governo l'opportunità di modificare il nuovo articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private, in un'ottica di semplificazione delle procedure di sospensione a carico degli utenti, a tal fine allineando le disposizioni normative alle attuali prassi contrattuali, secondo quanto richiamato nella premessa al presente parere;
d) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni di cui all'articolo 132-bis del Codice delle assicurazioni private, al fine di sopprimere gli adempimenti ivi previsti in capo agli intermediari, o comunque prevederne una sostanziale ed effettiva semplificazione;
e) valuti il Governo, in sede di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), lettera rrr), numero 3), di prevedere l'opportuno coordinamento con quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai commi 75-ter e 75-vicies ter dell'articolo 1, in modo tale che l'auspicata applicazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile non si cumuli con l'obbligo di assicurazione già previsto.