CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2023
149.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 25 luglio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 15.40.

DL 69/23: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda preventivamente che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo, così come convenuto in ufficio di presidenza, è fissato per oggi, martedì 25 luglio, alle ore 17.30.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, sottolinea che il decreto-legge in esame, è stato adottato in forza dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente misure urgenti per far fronte a obblighi europei il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea e della legge europea relativa agli anni di riferimento.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più puntuale e dettagliata, illustra in sintesi i contenuti del provvedimento, così come approvato dall'altro ramo del Parlamento.Pag. 126
  L'articolo 1, comma 1, introduce una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Si prevede infatti che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d'Italia, dopo avere verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi, dichiari l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia. Sono previste altresì le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo unico bancario.
  Sono altresì introdotte due modifiche dirette a recepire ulteriori richieste di rettifica della normativa nazionale in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il limite di 100 mila euro). Gli interventi descritti sono stati effettuati a seguito dei rilievi formulati nel Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.
  L'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dal Senato, ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione dalla riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti.
  L'articolo 1-bis, nelle more di un intervento più strutturale sul Codice della crisi d'impresa, introduce una disciplina transitoria dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.
  L'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro. Al riguardo, ricorda che con la procedura di infrazione 2014/4075 sono stati infatti sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro al 2 per cento (analoga a quella prevista per l'acquisto della prima casa di residenza) se l'acquirente, cittadino italiano, si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro (anche se non elegge la residenza nel comune ove tale immobile è ubicato). La modifica in esame, al comma 1, rispondendo ai rilievi della Commissione, sopprime pertanto l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza.
  L'articolo 3, finalizzato alla risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla CONSOB di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia e le relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR.Pag. 127
  Precisa che tali modifiche scaturiscono dall'esigenza di conformare il diritto nazionale alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2021/2170, con la quale è stato contestato all'Italia l'incompleto recepimento della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
  L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 82 del 2022, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, al fine di addivenire alla chiusura della procedura di infrazione n. 2023/2015.
  L'articolo 4 introduce nelle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni una norma volta a prevedere che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. L'articolo in commento modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
  Rileva che in tal modo viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo.
  Osserva che il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 – nella parte in cui prevede che sia informato della privazione della libertà del minore e dei relativi motivi altro adulto idoneo, qualora sia contrario all'interesse superiore del minore informare il titolare della potestà genitoriale – costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075.
  Proseguendo l'illustrazione del provvedimento, segnala che l'articolo 5 modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali.
  L'articolo 6 reca modifiche alla disciplina legislativa in materia di pubblicità nel settore sanitario, finalizzate a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008, in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza.
  Al riguardo, evidenzia che la disciplina vigente è stata oggetto di osservazioni della Commissione europea, secondo la quale il divieto di fornire informazioni a carattere promozionale o suggestivo, così come configurato dalla legge di bilancio 2019, sarebbe incompatibile con le norme UE in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.
  In base al nuovo testo introdotto dall'articolo in esame, ad essere vietata ai soggetti summenzionati è la veicolazione di elementi a carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. Viene specificato che le comunicazioni informative devono essere funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria; è richiamato, inoltre, il rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie.Pag. 128
  L'articolo 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento degli interventi di individuazione delle aree, in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici.
  Al riguardo, precisa che la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, obbliga infatti gli Stati membri a predisporre un Piano d'azione per il radon che affronta i rischi a lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua. Osserva che la mancata adozione e attuazione del Piano nazionale, che risulta ancora in via di approvazione, prevista dalla direttiva 2013/59/Euratom, ha comportato l'avvio della procedura di infrazione 2018/2044/ENER con l'invio della lettera di richiesta di informazioni da parte della Direzione generale per l'energia della Commissione europea che ha, tra l'altro, chiesto di essere costantemente informata sull'attuazione del Piano nazionale. Più recentemente la DG ENER della Commissione europea ha avviato una richiesta di informazioni ARES (2022)1775812, con carattere d'urgenza, al fine di evitare una procedura di infrazione.
  Continuando nell'illustrazione, segnala che l'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede – al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000 – l'istituzione di un fondo, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per il biennio 2023-2024, volto a finanziare investimenti da parte delle regioni per la realizzazione di misure di ripristino attivo e acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni.
  L'articolo 9 modifica il codice della strada, consentendo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano di stabilire riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, finalizzato a ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti. Si introduce, inoltre, la possibilità, per i comuni, di stabilire diversi tempi di permanenza massimi all'interno di una determinata ZTL, anche differenziati in relazione alle categorie di veicoli o utenti.
  L'articolo 9 modifica gli articoli 6 e 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di introdurvi misure volte alla limitazione delle emissioni nocive derivanti dal traffico veicolare e al miglioramento della qualità dell'aria.
  L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca delle disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge n. 61 del 2013, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.
  A tale riguardo, ricorda come la procedura di infrazione n. 2013/2177, avviata il 26 settembre 2013, riguarda l'asserita mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/ 75/UE relativa alle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED).
  Sottolinea che l'ultimo atto formale della Commissione europea risale al 16 ottobre 2014, con l'adozione di un parere motivato, ex articolo 258 TFUE. Dopo tale parere, le Autorità italiane hanno avviato una interlocuzione con i Servizi competenti della Commissione europea, tuttora in corso, nell'ambito della quale sono stati aggiornati, con cadenza semestrale, sui progressi relativi agli interventi di risanamento previsti nel nuovo Piano Ambientale del 2017 di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61.Pag. 129
  Rileva, altresì, che il Piano ambientale – adottato nell'ambito della procedura di cessione dei complessi aziendali dello stabilimento ILVA e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) del 29 settembre 2017 – ha modificato ed integrato il precedente Piano Ambientale del 14 marzo 2014, prevedendo un dettagliato cronoprogramma di interventi (articolato su un arco temporale di cinque anni, fino al 23 agosto 2023) e limitando la quantità di produzione annua di acciaio a 6 milioni di tonnellate, fino al completamento di tutti gli interventi di risanamento ambientale (a fronte degli 8 milioni di tonnellate annue consentite dall'Autorizzazione integrata ambientale AIA – del 2012).
  Riprendendo con l'illustrazione del provvedimento, segnala che l'articolo 10 prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Sono disciplinate, inoltre, le esclusioni dall'ambito di applicazione del divieto e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dello stesso, nonché recate disposizioni per l'incentivazione dell'uso sostenibile del materiale vegetale in luogo dell'abbruciamento.
  In relazione alle finalità dell'articolo in esame, sottolinea che le disposizioni richiamate sono volte ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il particolato e, nel contempo, orientare l'utilizzo dei residui vegetali agricoli e forestali verso pratiche circolari, quali la trasformazione degli stessi in un prodotto (pellet o combustibile per teleriscaldamento ad esempio). Rileva, altresì che la limitazione prevista dall'articolo in esame è legata al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) adottato, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021.
  L'articolo 10-bis reca disposizioni in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. Ai sensi del comma 1, la disposizione si rende necessaria al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare, le sentenze del 27 giugno 2019 – resa nella causa C-348/2018 –, dell'11 settembre 2019 – resa nella causa C-46/2018 – e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C- 377/2019) che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 estendono al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo.
  Il comma 3 prevede che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame). Il comma 3-bis, inserito dal Senato, consente alle istituzioni AFAM di indire, a determinate condizioni, «procedure di reclutamento straordinarie», distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare. Il comma 4 rinvia all'articolo 26 del provvedimento in esame per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
  Evidenzia che, in risposta a una procedura di infrazione relativa al personale volontario impiegato per le necessità delle Pag. 130strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 12 riserva a tale personale un incremento di dotazione organica e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; nonché pone a favore di tale personale una riserva del 30 per cento dei posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023.
  L'articolo 13 aggiunge, ancora per tale tipologia di personale volontario, una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle prossime assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco; fa salva, inoltre, la disciplina vigente del personale volontario solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo, ponendo al contempo alcune disposizioni transitorie o di raccordo con le sollecitazioni giungenti dalla Commissione europea.
  L'articolo 14 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a fare data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti «pre-ruolo» del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.
  Al riguardo, ricorda che la non conformità alla direttiva è infatti oggetto della procedura d'infrazione 2014/4231, in ragione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Sebbene l'Italia abbia fornito spiegazioni sulle proprie norme nazionali, la Commissione le ha ritenute non soddisfacenti e dà ora seguito all'esame con un parere motivato. L'Italia dispone ora di due mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
  L'articolo 15, limitatamente all'anno 2023, estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento del Legislatore – come evidenziato anche nella relazione illustrativa al testo del disegno di legge – è volto ad adattare l'ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-450-21, a definizione di un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, che ha ritenuto non compatibile con il diritto dell'UE la limitazione del beneficio (finanziario) della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell'analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare.
  L'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo in commento prevede che alle formalità previste dall'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 provveda il Ministero della giustizia. La nuova disposizione precisa che il Ministero della giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, solo in base all'adempimento di tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Come segnalato nella relazione illustrativa, lo Stato italiano non aveva ancora provveduto a designare l'Autorità competente all'espletamento delle suddette formalità. Pertanto, la norma in commento è adottata al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione.Pag. 131
  L'articolo 17, modificato dal Senato, attribuisce la qualifica di «carte valori» agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente. Tali attestazioni sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto ed il Ministero dell'interno. Sono altresì soggette ad imposta di bollo e ai diritti fissi e di segreteria. L'articolo in esame dispone, infine, circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.
  L'articolo 18 provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare – entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen – l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.
  Tra le disposizioni dettate da questo articolo figurano l'attribuzione espressamente in capo al Tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle «autorizzazioni di viaggio» od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo «fuori-termine» identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Nel corso dell'esame presso il Senato, si è aggiunta l'attribuzione al Tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso.
  Ribadisce che l'articolo in esame reca un novero di disposizioni volte a dare attuazione a previsioni di più regolamenti dell'Unione europea, irradiantisi dal «nucleo» normativo costituito dal cosiddetto «codice delle frontiere Schengen», ossia il regolamento UE 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo di un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.
  L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, apporta una serie di modifiche alla legge n. 69 del 2005, recante disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri, in attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio Europeo. Al riguardo, ricorda che la citata decisione quadro del Consiglio è il primo strumento giuridico dell'UE riguardante la cooperazione in materia penale fondata sul principio di riconoscimento reciproco. Tali modifiche si rendono necessarie per il pieno adeguamento alla disciplina della decisione quadro – come interpretata dalla Corte di giustizia – a seguito degli interventi sull'articolo 18-bis in tema di motivi di rifiuto facoltativo.
  L'articolo 18-ter– introdotto in sede referente in Senato – inserisce alcune previsioni entro il decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione di una direttiva europea (2004/38/CE) relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
  L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.
  Precisa che tale misura è finalizzata a favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settorePag. 132 contenuti nella legge delega n. 86 del 2019. Evidenzia che, come riportato nella relazione illustrativa, l'obiettivo della modifica è quello di escludere che la misura possa falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza, ossia che la stessa possa in qualche modo favorire le attività commerciali svolte dalle federazioni sportive (resta impregiudicata la valutazione se tali attività siano o meno esercitate in concorrenza con altri operatori).
  Osserva che l'assenza di una elencazione delle attività non commerciali a cui vanno destinati gli utili serve a meglio evidenziare che si tratta di una misura che non deve avere effetti di mercato, e che le attività verso cui si devono impiegare gli utili commerciali non devono avere natura commerciale. Secondo il Governo, inoltre, tale modifica chiarisce che la misura di agevolazione fiscale disciplinata dal comma 185 non rientra nella nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  L'articolo 20, modificato dal Senato, reca novelle alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Secondo quanto riferito nella relazione illustrativa, la disciplina nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge poneva dubbi di incompatibilità con i princìpi del diritto UE, e in particolare con la libertà di circolazione che può tollerare limitazioni solo quando queste siano rispondenti al principio di proporzionalità. Ciò in ragione anche della lunghezza dei tempi per l'ottenimento dell'autorizzazione del giudice tutelare.
  L'articolo 21 reca disposizioni in materia di regime di interrompibilità del carico elettrico: segnala a tale proposito che lo strumento della cosiddetta interrompibilità consente al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (TERNA S.p.A.) di intervenire con delle interrompibilità del servizio al fine di mantenere in equilibrio la rete e, quindi, il sistema elettrico nazionale nel suo complesso.
  Ricorda che tale servizio è attualmente disciplinato, da un punto di vista normativo, dai commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009, mentre dal punto di vista tecnico e operativo, come menzionato, è gestita da TERNA S.p.A., nel rispetto del quadro regolatorio definito dall'ARERA, la quale, in particolare, organizza le aste per la selezione dei carichi interrompibili di durata triennale (l'asta principale triennale è effettuata entro la fine dell'anno precedente al nuovo triennio, a cui si aggiungono poi aste annuali, nonché aste trimestrali di aggiustamento). Osserva che il servizio italiano di interrompibilità del carico elettrico è uno degli strumenti più efficaci, a disposizione di TERNA S.p.A., in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, per assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano.
  Esso è parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale e consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi (perdita di gruppi di generazione e/o guasti su componenti di rete importanti). Rileva che fin dal 2018 la Commissione europea ha manifestato attenzione in merito alle modalità con cui è disciplinato e gestito il meccanismo italiano dell'interrompibilità elettrica. L'indagine della Commissione, che ha riguardato contemporaneamente anche altri Stati membri, è stata aperta nell'aprile del 2018. Le determinazioni finali della Commissione sull'indagine avviata sono state ufficializzate nel mese di settembre 2020.
  Nel documento della Commissione sono state evidenziate alcune criticità relative al meccanismo di interrompibilità finora operativo, ritenuto non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, invitando il Ministero competente a procedere alle modifiche necessarie. In particolare, secondo la Commissione, la misura Pag. 133attuata dal Governo italiano potrebbe configurarsi come un aiuto di Stato distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia e, pertanto, configurare un aiuto «illegale». La modifica normativa recepisce, quindi, le puntuali osservazioni della Commissione in quanto, relativamente al comma 18, elimina il riferimento a più servizi di interrompibilità e alle «società utenti finali», nonché estende la partecipazione al servizio anche agli accumuli. Per quanto attiene al comma 19, invece, come richiesto dalla Commissione stessa, ne viene prevista l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  Proseguendo con l'illustrazione del provvedimento, osserva che l'articolo 22, come modificato al Senato, prevede che gli investimenti sulle reti e impianti di distribuzione del gas in comuni montani in zona climatica «F» o in comuni del Mezzogiorno da metanizzare, ai fini della loro remunerazione mediante la tariffa a carico dei consumatori, siano valutati, nell'ambito dell'analisi costi-benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al loro contributo al processo di decarbonizzazione, nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi.
  Affida poi all'ARERA il compito di tener conto, nella determinazione delle tariffe del gas, dei maggiori costi di investimento nei medesimi comuni, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile. Al riguardo, rileva che la relazione illustrativa relativa al testo originario del decreto-legge rammenta che la norma introdotta dall'articolo 114-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 è attualmente oggetto del caso EU Pilot n. (2022)10193 ENER, nell'ambito del quale i servizi della Commissione hanno rilevato che la procedura istituita sembra configurare una violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, per quanto concerne le competenze esclusive attribuite alle autorità nazionali di regolazione, atteso che la determinazione delle metodologie per calcolare o per stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe applicabili, rientra nelle competenze riservate direttamente alle predette autorità dalla direttiva.
  Ad avviso della Commissione, infatti, l'obbligo imposto ad ARERA di ammettere a integrale riconoscimento tariffario gli investimenti le impedirebbe di esercitare il proprio potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, privando così l'autorità delle competenze che la direttiva sul gas le attribuisce in via esclusiva. A seguito della risposta fornita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Commissione ha confermato i propri dubbi circa la compatibilità della legislazione nazionale con la direttiva sul gas, rilevando che «qualsiasi interferenza, anche circoscritta, nelle prerogative delle ANR è da considerarsi una violazione delle norme sostanziali stabilite dalla direttiva 2009/73/CE e della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella causa C-718/18), giacché i suoi effetti e le sue conseguenze travalicano i limiti temporali e di finalità».
  La Commissione ha quindi chiesto se l'Italia intenda «adottare un'interpretazione formale della disciplina introdotta dall'articolo 114-ter, che precisi l'interpretazione “europeisticamente” orientata e conferisca ad ARERA poteri discrezionali di applicazione», ovvero se stia valutando l'opportunità di abrogare la norma, viste le problematiche di compatibilità con la normativa europea e la disapplicazione de facto da parte di ARERA. Sottolinea, quindi, che nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 22 è stato modificato per recepire le osservazioni della Commissione europea, riformulando il testo della norma di dubbia compatibilità con il diritto UE, anziché disponendone l'abrogazione.
  L'articolo 22-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, limita la facoltà del fornitore di energia elettrica di imporre ai propri clienti il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura ai soli contratti a tempo determinato e a prezzo fisso. Abroga, inoltre, la disposizione che consente a Terna di realizzare Pag. 134sistemi di accumulo per una capacità pari a quella non aggiudicata tramite asta.
  L'articolo 22-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, abroga la norma che demandava all'ARERA di provvedere – entro il 12 dicembre 2012 – ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri volti a rendere più flessibile ed economico il relativo servizio a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale. Nella relazione tecnica allegata all'articolo aggiuntivo, si afferma che si intende così adeguare le disposizioni nazionali alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.
  Evidenzia come la disposizione oggetto dell'abrogazione, nel prevedere un sistema tariffario di trasporto del gas naturale che renda più flessibile ed economico il servizio a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale abbia come effetto quello di attribuire un vantaggio economico alle imprese ad alto consumo di gas naturale. Di qui la necessità di una valutazione circa la sussistenza di un obbligo di notifica della misura alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE e la sua conformità al diritto europeo sugli aiuti di Stato. Sul punto si limita a segnalare che i nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, adottati dalla Commissione con la comunicazione COM(2022) 481final del 27 gennaio 2022 e applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022, recano uno specifico paragrafo agli aiuti agli «energivori elettrici», mentre, per i gasivori, cui sono praticati sgravi in ordine alle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema destinate a finanziare progetti di efficienza, si applica, come nei precedenti orientamenti, il paragrafo relativo agli aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali.
  L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). Al riguardo, precisa che l'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso. Per la prima categoria di prodotti le modifiche sono essenzialmente formali; per la seconda categoria l'intervento normativo, che adegua l'ordinamento interno ad una serie di modifiche intervenute negli ultimi anni nel diritto UE, ha un carattere più marcatamente innovativo.
  L'articolo 24 attua la direttiva 2022/738/UE, la quale a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE in tema di noleggio di veicoli senza conducente (cosiddetto «car rental»), onde consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture. In via di sintesi, le nuove disposizioni esplicitano la vigenza del principio di libero stabilimento e circolazione delle imprese di trasporto merci che utilizzino servizi di locazione di mezzi senza conducente.
  L'articolo 24-bis reca un'ampia novella al decreto legislativo n. 70 del 2014 in materia di diritti e doveri dei passeggeri ferroviari, onde adeguare l'ordinamento italiano al regolamento 2021/782/UE. Introdotta in sede referente al Senato, la disposizione è volta a riformare il meccanismo dei reclami degli utenti dei servizi ferroviari, adeguandolo all'articolo 28 del nuovo regolamento UE.
  L'articolo 24-ter, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, ampliando le possibilità di ricorso, ai fini dell'affidamento di alcuni contratti pubblici (in particolare quelli relativi al PNRR-PNC), della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
  L'articolo 25 modifica le norme di attuazione della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e Pag. 135alimentare. In primo luogo, vengono espressamente incluse nel relativo ambito di applicazione le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia.
  In secondo luogo, viene modificata la disciplina relativa all'annullamento degli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili, mantenendo il divieto in caso di preavviso inferiore a trenta giorni, ma non escludendo che l'annullamento dell'ordine con un preavviso superiore a tale termine possa essere ugualmente classificato come pratica commerciale sleale, ove il preavviso sia considerato talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti.
  Infine, viene previsto che le denunce relative all'attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.
  L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è volto ad attuare la direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.
  L'articolo 26 reca la quantificazione degli oneri e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.
  In conclusione, sottolinea che l'insieme delle misure contenute nel disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 19 luglio scorso, testimonia della continua interlocuzione tra le Istituzioni europee ed il nostro Paese, impegnato a migliorare la qualità e la diffusione del lavoro, la salute dei cittadini, il rispetto dell'ambiente, ed a sostenere la diversificazione ecologica e la sicurezza energetica, esprimendo una forte attenzione ai problemi del mondo giovanile e della scuola.
  Osserva che le soluzioni individuate di concerto con le Istituzioni europee hanno in diversi casi rilevanza critica nell'attuazione del mercato unico, nel sostegno della crescita e dell'occupazione, nel creare condizioni più eque di concorrenza e nel riconoscere reciprocità e rispetto al made in Italy, alla nostra tecnologia e alla nostra ricerca.
  Evidenzia l'efficacia del provvedimento, che presenta soluzioni coerenti per numerose procedure di infrazione aperte e insolute da tempo o in fase di pre-infrazione e in alcuni casi in fieri, ma sicuramente agevolmente prevedibili.
  Segnala che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana risulta essere superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea, con un aumento a partire dal 2018: fatto che ha reso necessario adottare misure urgenti, non solo per ridurre il numero di dette infrazioni, ma anche per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
  Ricorda che la media europea è di sessantasei infrazioni rispetto alle oltre ottanta pendenti nei confronti dell'Italia: l'approvazione del decreto-legge dovrebbe consentire di chiuderne circa quattro su dieci, portando il nostro Paese persino al di sotto della media europea.
  In generale, rileva che il numero medio europeo così alto di infrazioni ci consegna il senso della difficoltà di recepire in toto e nei tempi richiesti una normativa europea che è in continuo divenire, in progressiva evoluzione e che tocca ormai ogni aspetto della nostra vita.
  Nel caso del provvedimento in esame, si tratta di un pacchetto d'interventi idonei a definire circa trentacinque tra procedure di infrazione e pre-infrazione: una quota molto alta d'interventi che dimostra concretamente l'impegno italiano nell'adempimento degli obblighi europei, come del resto testimoniato, pochi mesi fa, in un'audizione presso la XIV Commissione dal coordinatore dell'apposita unità di missione operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Condinanzi.Pag. 136
  Su un piano più generale, evidenzia come il provvedimento «salva-infrazioni» sottenda una visione molto chiara dei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione, la loro sovranità e la necessaria dimensione europea, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Rileva che si tratta di un percorso – quello del processo di adeguamento alla normativa europea – che risponde peraltro ad una visione ed a un mandato preciso che la XIV Commissione sta cercando di realizzare. In questo senso il provvedimento – ed è una novità di estremo rilievo – rinvia ad una nuova metodologia di lavoro a livello istituzionale, attraverso il coordinamento con l'Unione europea e un confronto preventivo con la Commissione, che evita l'apertura di procedure di infrazione.
  In conclusione richiama sinteticamente tre grandi interventi normativi che connotano politicamente il testo in esame.
  In primo luogo la disciplina in materia di misure e attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti d'interesse strategico nazionale. È il cosiddetto emendamento Ilva, che pone in sicurezza tanti aspetti, tante criticità prodotte da gestioni molto discutibili, connesse a questioni che hanno avuto rilevanza penale di notevole portata alle quali il provvedimento in titolo risponde con l'adozione di misure di decarbonizzazione, di governance e di attuazione.
  Richiama, inoltre, alcune misure molto importanti nel campo del pubblico impiego, dell'educazione, della scuola, dell'alta formazione musicale e artistica. In particolare ricorda la disciplina per il reclutamento del personale AFAM per gli anni accademici 2003 e 2024: a suo avviso, si tratta di un segnale importante di attenzione ai docenti, e di riflesso anche agli studenti, degli istituti di alta formazione artistica e musicale. Ricorda che in Commissione sono stati apportati alcuni correttivi, tra cui il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della partecipazione a procedure selettive.
  Infine, richiama la portata delle norme in materia di sport: al riguardo, ribadisce che una specifica disposizione del decreto-legge prevede che gli utili delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) non concorreranno a formare il reddito imponibile IRES o IRAP, a condizione che gli stessi utili siano destinati allo sviluppo di attività statutarie non commerciali. A suo avviso, è un passo in avanti importante, nella consapevolezza di quanto l'attività sportiva svolga un ruolo chiave nelle nostre comunità come strumento di crescita oltre che di promozione del benessere e di uno stile di vita sano.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 15.45.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati.
COM(2022) 518 final.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che, come preannunciato per le vie brevi ai capigruppo, il relatore, onorevole Candiani, ha chiesto di posticipare alla prossima settimana l'approvazione del documento conclusivo riguardante la Comunicazione in titolo, al fine di mettere a punto ed integrare alcuni aspetti del testo alla luce delle numerose risultanze emerse nel corso del ciclo di audizioni.

Pag. 137

  La Commissione acconsente.

  La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Gruppo europeo di cooperazione territoriale tra il comune di Gorizia e le città slovene di Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba (GECT GO/EZTS GO), nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022) 518 final).