CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2023
135.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 134

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni. COM(2023) 237 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM (2023)237;

   considerata la relazione trasmessa dal Governo sulla proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso dell'esame della proposta;

   premesso che:

    la proposta istituisce una serie di misure intese a rafforzare urgentemente la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea e la sua capacità di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria nonché di missili, da applicarsi fino al 30 giugno 2025, data di cessazione di applicazione del regolamento;

    la proposta prevede in particolare la creazione uno strumento per sostenere finanziariamente la produzione industriale dei prodotti per la difesa, anche attraverso l'approvvigionamento dei loro componenti; l'individuazione, la mappatura e il monitoraggio costante da parte della Commissione europea della disponibilità di tali prodotti per la difesa, dei loro componenti e dei fattori di produzione (materie prime) corrispondenti; l'istituzione di meccanismi, principi e norme temporanee per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa pertinenti per i loro acquirenti nell'Unione;

    sulla proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo, anche alla luce del contesto creatosi a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha approvato una dichiarazione di urgenza, che ne consente l'esame e l'approvazione da parte di ciascuna istituzione anche prima dello scadere del periodo di 8 settimane previsto per il controllo di sussidiarietà, il cui termine è fissato al prossimo 3 luglio;

    rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sugli articoli 173, paragrafi 1 e 3, e 114 del TFUE, in quanto mira da un lato a sostenere l'industria dell'UE nell'incremento del suo volume di produzione, nella riduzione dei termini di consegna e nel far fronte a possibili strozzature e/o fattori che potrebbero ritardare o ostacolare l'approvvigionamento e la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, e dall'altro, a definire misure volte all'armonizzazione delle procedure per individuare, mappare e monitorare costantemente la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti, dei relativi componenti e dei fattori di produzione corrispondenti, nonché per stabilire ordini classificati come prioritari e un'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni o l'agevolazione delle procedure di appalto al fine di garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione;

    considerato che la proposta risulta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto promuove un'azione rapida e coordinata a livello europeo volta a fornire una risposta globale all'improvviso aumento della domanda dei prodottiPag. 135 per la difesa pertinenti, obiettivo che nessuno Stato membro è in grado di raggiungere a livello di singola realtà nazionale;

    evidenziato che l'adozione di approcci non coordinati comporterebbe il rischio di aggravare gli effetti della crisi di approvvigionamento poiché determinerebbe l'impennata dei prezzi ed effetti di spiazzamento per tali prodotti per la difesa. Inoltre, considerate le attuali capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione, le conseguenze delle carenze di approvvigionamento nell'Unione sono talmente ampie che quest'ultima è nella posizione migliore per intervenire rispetto a tali questioni;

    evidenziato che la proposta risulta coerente con il principio di proporzionalità, in quanto:

     alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della grave minaccia per la sicurezza dell'Unione, è evidente la necessità di un'azione coordinata a livello dell'UE e l'approccio della proposta di regolamento è proporzionato alla portata e alla gravità dei problemi individuati, ossia la necessità di garantire la consegna tempestiva di alcuni dei prodotti per la difesa di cui gli Stati membri hanno urgente bisogno;

     le misure indicate nella proposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire i loro obiettivi, sono proporzionate a tali obiettivi e rispettano i limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei trattati;

     rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni. COM(2023) 237 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La XIV Commissione,

   esaminato, per la verifica di conformità al principio di sussidiarietà, il testo della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni COM (2023) 237 definitivo);

   rilevato che la proposta di regolamento in esame è volta ad incrementare la produzione di armamenti impiegando fondi dell'Unione europea, pari a 500 milioni di euro l'anno destinati alla produzione di un milione di munizioni d'artiglieria, munizioni terra-terra e missili, con l'obiettivo, secondo quanto riportato dal commissario europeo Thierry Breton di «sostenere direttamente, con i fondi UE, lo sviluppo dell'industria della difesa, per l'Ucraina e per la nostra sicurezza»;

   considerato che dal punto di vista del processo decisionale, l'atto legislativo europeo è stato emanato sulla base della doppia base giuridica del mercato interno e dell'industria, ossia degli articoli 114 e 173 del TFUE e non facendo ricorso alla base giuridica della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

   la proposta di regolamento viene quindi presentata dalla Commissione come una proposta di politica industriale e mercato interno, mentre di fatto persegue obiettivi collegati alla sicurezza dell'UE, per la quale il Trattato non ammette l'adozione di misure legislative. Il Trattato sull'Unione europea riserva infatti alle politiche in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa un regime speciale che esclude il ricorso all'adozione di atti legislativi. Trattandosi di un settore di collaborazione intergovernativa, le eventuali decisioni possono essere adottate solo dal Consiglio europeo e dal Consiglio, che deliberano per l'appunto all'unanimità;

   considerato altresì che dall'esame dei contenuti del provvedimento, si prefigura per gli Stati membri la possibilità di includere anche i progetti finanziabili con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che per sua natura ha per oggetto progetti di ripresa economica, tra quelli a valere su tale strumento finanziario, ponendo potenzialmente per la prima volta e sullo stesso piano progetti nel settore della difesa, originati dal conflitto in Ucraina, con i progetti di ripresa economica che formano oggetto ordinario dei PNRR;

   pur ritenendo, infine, che tale intervento legislativo non reca profili d'incompatibilità formale con l'ordinamento dell'Unione europea, è evidente che esso contrasta con gli obiettivi che l'Europa si pone in relazione al PNRR sulle tematiche summenzionate, pertanto,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020. COM(2023) 160 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    è complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta, volta a definire un quadro normativo comune per garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Tale approvvigionamento infatti dipende attualmente in misura quasi esclusiva dalle importazioni, spesso concentrate in un numero ristretto di paesi terzi;

    lo scenario globale è caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da una concorrenza sempre più forte per l'accaparramento e il controllo delle risorse. Alcuni paesi inoltre sfruttano la loro posizione di forza come fornitori di materie prime critiche nei confronti dei paesi acquirenti;

    l'UE e gli Stati membri non hanno sinora valorizzato il potenziale di crescita delle proprie capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio, a causa della lentezza e della complessità delle procedure di autorizzazione, delle resistenze dell'opinione pubblica motivate da preoccupazioni ambientali, e di un clima ideologico che ha esaltato la capacità delle forze di mercato di sovvenire in modo automatico e autoregolato alle esigenze dei sistemi produttivi nazionali, nel contesto della cosiddetta «globalizzazione»;

    le criticità dell'ideologia mercatista, d'altra parte, non devono spingere ad aderire in modo acritico a un approccio che si sbilanci nel senso dell'economia pianificata, attribuendo un disvalore alla coesistenza di libere iniziative economiche e ignorando il potenziale distorsivo sul sistema dei prezzi e quindi sull'efficiente allocazione delle risorse di interventi che incentivino la concentrazione, anziché la libera concorrenza, di attività economiche;

    in questo senso, la proposta sembra basarsi sul presupposto implicito che il carattere strategico di una filiera giustifichi una compressione della concorrenza, dal che si potrebbe dedurre che filiere come quella bancaria, che nel nostro Paese sono state soggette in nome della concorrenza a interventi così incisivi da essere censurati ex post dagli stessi tribunali dell'Unione, non vengano considerate strategiche per un'economia monetaria e creditizia di mercato come quella europea e come tutte le economie avanzate ed emergenti;

    va altresì considerato che l'approvvigionamento di materie prime è un ambito Pag. 138in cui si esaltano per motivi di carattere oggettivo, riferibili alle diverse disponibilità dei singoli minerali e all'evoluzione dei sistemi industriali, le asimmetrie fra i singoli Paesi membri, asimmetrie la cui complessità non può essere risolta con l'imposizione di target arbitrari; sotto questo profilo, la proposta presenta due ordini di criticità distinti ma convergenti: in primo luogo, l'elenco delle materie prime preso in considerazione è nettamente sbilanciato in favore dei cosiddetti «metalli per batteria», ovvero delle materie prime impiegate nella filiera dell'elettrico, mentre trascura materie prime essenziali per settori manufatturieri che, pur essendo più maturi, non possono essere considerati meno strategici, tanto più che, con il progredire della transizione ecologica, i confini fra le due filiere si fanno più sfumati, per cui un eventuale tentativo di favorire la filiera dell'elettrico e i Paesi membri in cui essa è più sviluppata a danno delle filiere che potremmo definire «tradizionali» rischia di avere effetti controproducenti. Lo dimostra l'omissione dagli elenchi delle materie prime strategiche e di quelle critiche dell'alluminio, che pur essendo il terzo elemento più abbondante sulla crosta terrestre presenta rilievi oggettivi di scarsità, determinati da un lato dalla natura estremamente energivora del suo processo di estrazione dal minerale e dall'altro dall'inevitabile aumento della sua domanda nell'ambito della filiera dell'automotive, conseguente al fatto che le motorizzazioni elettriche spingono verso un uso più intenso di metalli più leggeri, con aumenti che nel caso dell'alluminio sono stimati dell'ordine del 47% nei prossimi sette anni, ma anche quella dello zinco, considerando che metalli esplicitamente menzionati nell'elenco delle materie prime, come il germanio, sono estratti dalla polvere di lavorazione del minerale di zinco;

    in secondo luogo, nonostante la loro indubbia efficacia sotto il profilo comunicativo, gli obiettivi quantitativi considerati dal regolamento non sembrano tutti realistici e sono forieri di difficoltà e distorsioni. Ad esempio, per quanto riguarda il cobalto, la produzione europea è concentrata in un singolo Stato membro, la Finlandia, ma si ritiene irrealistico che possa raggiungere il target del 10 per cento del consumo dell'Unione europea entro il 2030; per quanto riguarda il litio, l'obiettivo di soddisfare il consumo col 15 per cento di prodotto riciclato entro il 2030 è chiaramente irrealistico, semplicemente perché mancherà il rottame da riciclare; per quanto riguarda il cobalto, l'obiettivo di confinare la provenienza da un singolo Stato entro la soglia del 65 per cento appare particolarmente difficile da soddisfare;

    va anche accesa un'attenzione sulla conformità della proposta al principio di sussidiarietà, in quanto se da un lato si può argomentare che l'azione a livello UE sembra in grado di assicurare un chiaro valore aggiunto in quanto garantirà che i progetti di investimento siano sviluppati tenendo conto delle esigenze del mercato unico complessivo, dall'altro occorre considerare il rischio che il «coordinamento dello sviluppo di scorte strategiche nazionali» e l'agevolazione degli acquisti congiunti esercitino ulteriori pressioni sull'offerta già scarsa, alla stregua di quanto avvenuto nel mercato del gas nel terzo trimestre del 2022 proprio in conseguenza delle sollecitazioni della Commissione UE agli acquisti. La diversificazione degli acquisti rappresenta in termini sia teorici che pratici l'elemento in grado di garantire efficienza al mercato;

    osservato tuttavia che la proposta attribuisce alla Commissione il potere di integrare e precisare ulteriormente numerosi aspetti di dettaglio della nuova normativa attraverso l'adozione di atti delegati che interverrebbero a disciplinare questioni anche rilevanti, come gli elenchi di materie prime critiche e strategiche. Tali previsioni andrebbero valutate attentamente alla luce dell'articolo 290 del TFUE, che consente l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati «elementi non essenziali dell'atto legislativo»;

    considerato, altresì, che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, ma che occorre, per un verso, non sovraccaricare le imprese con eccessivi oneri amministrativiPag. 139 e di rendicontazione e, per altro verso, valutare approfonditamente il suo impatto sull'ordinamento nazionale e sull'organizzazione della Pubblica amministrazione con riferimento alle disposizioni che prescrivono agli Stati membri di:

     adeguare i propri ordinamenti alle procedure autorizzative semplificate (che avranno altresì un'incidenza sulle competenze regionali e delle autonomie locali);

     nominare un'unica autorità nazionale competente, dotandola di personale e risorse sufficienti;

     prevedere sanzioni efficaci nell'ordinamento nazionale per le imprese che non rispettano gli obblighi;

     attivare procedure per il monitoraggio delle scorte e per condurre delle prove di stress per valutare la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento;

     garantire l'accessibilità online delle informazioni amministrative inerenti ai progetti relativi alle materie prime critiche;

     elaborare un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche e programmi nazionali contenenti misure volte a sostenere la circolarità;

    rilevata, inoltre, l'esigenza nel corso del negoziato di apportare le modifiche appropriate alla proposta al fine di:

     estendere l'elenco delle materie prime critiche includendo, accanto alle 34 indicate nella proposta della Commissione, quelle fondamentali per l'industria manifatturiera di base, come il fosforo e il neon;

     raggiungere un adeguato bilanciamento tra standard ambientali e necessità di approvvigionamento e mettere in campo iniziative e campagne europee per comunicare i benefici dei nuovi progetti di estrazione e più in generale per agevolare l'accettazione sociale delle misure proposte;

     rafforzare la ricerca e l'innovazione per portare rapidamente sul mercato materie sostitutive, in particolare delle terre rare, e promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche;

     incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per le attività estrattive;

     approfondire gli aspetti connessi alla condivisione di informazioni che attiene alla sicurezza nazionale;

     stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE, anche attraverso l'istituzione di un fondo di sovranità europeo, per l'attuazione del regolamento proposto, anche per rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale;

     sottolineata pertanto l'opportunità di operare, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza;

    ritenuto necessario, in particolare, che:

     nell'elenco delle materie prime strategiche si tenga conto dell'alluminio, e in quello delle materie prime critiche di zinco, fosforo, e neon;

     si tenga adeguato conto dell'eventuale impatto sulla dinamica dei prezzi delle materie prime di operazioni congiunte massive di adeguamento delle scorte;

     rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.