CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 giugno 2023
123.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, sostituire le parole: e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche e in capo ai con le seguenti: , assicurandone l'attuazione senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche e con il coinvolgimento dei.
1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti: , delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgano attività educative, anche non formali,.
1.2. Bonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: genere con la parola: sesso.
1.3. Varchi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono aggiunte le seguenti: «bullismo e» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati di concerto dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro con delega in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza e dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza».
1.4. Bonetti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.
1.5. Girelli, Furfaro, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,» sono aggiunte le seguenti: «del Consiglio nazionale degli utenti,».
*1.6. Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
*1.7. Bisa, Bellomo, Morrone, Sudano, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia con le seguenti: dal Ministero dell'istruzione e del merito.
1.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 4, dopo la parola: altresì, inserire le seguenti: tenendo conto di quanto previsto dal Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza,.
1.9. Bonetti.

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  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , gli enti locali, sportivi e del terzo settore.
1.10. Bonetti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 5, dopo le parole: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni inserire le seguenti: e il Garante per la protezione dei dati personali.
*1.12. Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
*1.13. Bisa, Bellomo, Morrone, Sudano, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 7, sostituire le parole: euro 150.000 con le seguenti: euro 500.000.
1.14. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: al comma 2 inserire le seguenti: le parole «, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica» sono soppresse e.
1.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: possono adottare con le seguenti: adottano.
1.16. Bonetti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis., comma 1, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto definisce le modalità di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

   b) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) e d).
1.17. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo le parole: servizio di sostegno psicologico inserire le seguenti: e legale.
1.18. Bonetti.

  Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso Art. 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Servizio di coordinamento pedagogico)

  1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di supporto pedagogico agli studenti, ai docenti e alle famiglie, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento Pag. 16e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il dirigente scolastico, nell'adottare le suddette iniziative, si avvale del servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis e del servizio di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 4-ter.
1.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola: studenti inserire le seguenti: , anche maggiorenni,.
1.20. Bonetti.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'istituto scolastico che dirige inserire le seguenti: , anche fuori dall'orario scolastico.
1.21. Bonetti.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: o, comunque, con le seguenti: e, comunque,.
1.22. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: il dirigente scolastico, aggiungere le seguenti: dopo aver sentito il Consiglio di classe e il referente scolastico per il bullismo,.
1.23. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: il dirigente scolastico, aggiungere le seguenti: previa adeguata e circostanziata motivazione,.
1.24. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 7, comma 1:

    1) le parole: «595 e 612» sono sostituite dalle seguenti: «595, 612 e 612-ter»;

    2) dopo la parola: «commessi» è aggiunta la seguente: «anche».
1.25. Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 1, dopo le parole: anche in gruppo, inserire le seguenti: anche per via telematica.
2.1. Bonetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il progetto di intervento educativo può prevedere, altresì, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, la frequenza di attività sportive, attività artistiche e di tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.
2.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 3, sopprimere le parole: ove possibile.
2.6. Varchi.

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  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione degli Osservatori prefettizi e misure contro la dispersione scolastica)

  1. Al fine di prevenire e combattere i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, presso ogni capoluogo di provincia o città metropolitana è istituito un Osservatorio prefettizio sulla dispersione scolastica e sulla condizione minorile, per la pianificazione e l'attuazione di strategie operative funzionalmente calibrate sulla specificità dei territori.
  2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

   a) mettere in rete tutte le istituzioni che hanno competenza sui minori e le loro famiglie: uffici giudiziari minorili e ordinari, comune, Università, Forze dell'ordine, diocesi, aziende sanitarie e realtà del terzo settore;

   b) raccogliere le segnalazioni di abbandono o dispersione scolastica;

   c) mappare i quartieri e le situazioni a rischio;

   d) razionalizzare le risorse ed evitare frammentazioni di interventi al fine di realizzare una strategia di lunga durata e realmente incisiva;

   e) su segnalazione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, della competente Procura o delle Forze dell'ordine, valutare l'opportunità di rimodulare o revocare integralmente, per mancanza dei presupposti legittimanti, con particolare riguardo all'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, i contributi e le agevolazioni economiche a supporto della famiglia;

   f) sperimentare prassi virtuose per una formazione congiunta, con alunni, docenti, operatori dei servizi socio-sanitari e rappresentanti delle forze dell'ordine, al fine di prevenire la dispersione scolastica, il disagio giovanile e, più in generale, la devianza.
2.01. Ciancitto, Vietri, Morgante.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modifiche necessarie per adeguarlo ai seguenti princìpi:

   a) prevedere nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

   b) prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica che nelle ore di lezione le studentesse e gli studenti possano utilizzare i dispositivi informatici e di comunicazione, quali smartphone, tablet e notebook, esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche e autorizzati dal personale della scuola;

   c) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo che il Patto in ogni caso contenga:

    1) l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

    2) l'autorizzazione alla scuola a requisire e custodire in luogo sicuro, con le Pag. 18modalità individuate nel regolamento di istituto, i dispositivi informatici e di comunicazione, quali smartphone, tablet e notebook, che dovessero essere utilizzati in modo improprio dagli studenti.

  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche aggiornano il proprio regolamento di istituto in conformità alle nuove disposizioni in esso contenute. Scaduto senza che le istituzioni abbiano provveduto il termine di cui al primo periodo, l'Ufficio scolastico regionale nomina, entro quindici giorni, un commissario ad acta che procede entro quindici giorni dalla nomina.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b).
2.02. Bonetti.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) promuovere iniziative tese a prevedere l'istituzione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa ed intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo alle dotazioni finanziarie necessarie affinché vengano garantiti ad ogni istituzione scolastica, di ogni ordine e grado, un servizio di sostegno psicologico ed un servizio di coordinamento pedagogico.
3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) promuovere iniziative tese a prevedere l'istituzione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa ed intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.
3.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) potenziare le misure in materia di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, estendendole all'istruzione primaria e secondaria e prevedendo la misura accessoria della decadenza dai benefici economici e previdenziali per chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza di un minore, ometta, senza giusto motivo, di vigilare.
3.3. Ciancitto, Vietri, Morgante.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e di situazioni di abuso su animali.
3.4. Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole da: il Patto contenga fino alla fine del numero, con le seguenti: nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia, altresì, previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibiliPag. 19 ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.
3.5. Varchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e di situazioni di abuso su animali.
3.6. Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) promuovere la giustizia riparativa e la mediazione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di favorire la creazione di spazi di ascolto e di dialogo in un'ottica riparativa e responsabilizzante, sia a partire dagli effetti negativi prodotti dalle condotte di bullismo su vittime, autori e comunità scolastica sia in un'ottica di prevenzione.
3.7. Zanella.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , e all'educazione alle risorse digitali.
3.8. Bonetti.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il servizio telefonico connesso al numero pubblico «Emergenza infanzia 114» è gestito anche con il coinvolgimento di associazioni di tutela dei minori e di associazioni dei genitori impegnate, in special modo, sui temi dei rischi della cittadinanza digitale, da individuare mediante avviso pubblico di concessione di contributo, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3.9. Varchi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) istituire, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, anche col coinvolgimento di rappresentanti degli enti locali, della scuola, dell'università, delle forze dell'ordine, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per attivare azioni di sensibilizzazione sul territorio e programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
3.10. Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) istituire, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, anche col coinvolgimento di rappresentanti degli enti locali, della scuola, dell'università, delle forze dell'ordine, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni pedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per attivare azioni di sensibilizzazione sul territorio e programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
3.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) prevedere che i contratti stipulati dagli utenti con i prestatori di servizi intermediari di cui al Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, richiamino espressamentePag. 20 le disposizioni di cui agli articoli 2 e 320 del codice civile in materia, rispettivamente, di capacità d'agire del minore e di rappresentanza, per la valida accettazione delle condizioni di utilizzo del servizio.
3.12. Varchi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di detti prodotti sul mercato garantiscano nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. L'attivazione delle applicazioni di cui alla presente lettera è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.
3.13. Bonetti, Richetti.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) introdurre un permesso non retribuito, nella misura massima di 4 ore mensili, per le lavoratrici e i lavoratori per partecipare agli incontri ed eventi formativi organizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono iscritti i figli minorenni, al fine di agevolarne la partecipazione. Lo stesso permesso è esteso a tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale.
3.14. Zanella.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alle dotazioni finanziarie necessarie affinché vengano garantiti ad ogni istituzione scolastica, di ogni ordine e grado, un servizio di sostegno psicologico ed un servizio di coordinamento pedagogico.
3.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi da 671 a 673, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
3.01. Girelli, Furfaro, Malavasi, Stumpo.