CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2023
118.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 30 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.
C. 997 Caramanna.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianluca CARAMANNA (FDI), relatore, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge in esame, recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, facendo presente che essa è volta a garantire il diritto delle persone invalide, con disabilità o intolleranze alimentari di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi della medesima qualità degli altri fruitori.
  Fa preliminarmente presente di essere molto soddisfatto di poter presentare alla Commissione la proposta di legge all'esame che verte su una tematica che ha particolarmente a cuore da tempi assai risalenti che precedono anche la sua elezione al Parlamento. Nel corso del tempo, Pag. 216nella sua attività politica, ha avuto modo di affrontare l'argomento anche attraverso interlocuzioni con le associazioni che tutelano le realtà della disabilità dalle quali ha potuto acquisire suggestioni e spunti che hanno contribuito alla stesura del testo in titolo. Sottolinea, altresì, che le finalità del provvedimento si propongono un'effettiva inclusione per la partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, e quindi certamente rispondono alle esigenze etiche di una società moderna, senza però dimenticare i possibili risvolti pratici ed economici. Si riferisce al fatto che una migliorata offerta turistica nazionale in materia consentirebbe di deviare interessanti flussi turistici che, al momento, si rivolgono al turismo di Paesi che sono all'avanguardia nell'offerta turistica dedicata alle persone con disabilità. A puro titolo di esempio, ricorda come le piattaforme del turismo online spesso non tengano in debita considerazione il livello informativo necessario al turista disabile, aspetto che invece, sottolinea, la proposta di legge in esame affronta fornendo concrete soluzioni.
  Passando al testo, composto di dieci articoli, riferisce innanzitutto che l'articolo 1 attribuisce alle regioni il compito di assicurare che le persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva, le persone invalide nonché le persone con comprovate forme di intolleranza alimentare possano fruire di un turismo accessibile, in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.
  Fa quindi presente che l'articolo 2 definisce turismo accessibile il diritto delle persone invalide, con disabilità o intolleranze alimentari di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi della medesima qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Affida, inoltre, agli enti territoriali il compito di promuovere la collaborazione tra operatori turistici, associazioni delle persone con disabilità e organizzazioni del turismo sociale per la realizzazione di campagne informative e di eventi formativi in materia di turismo accessibile.
  Evidenzia che l'articolo 3 impone agli operatori che esercitano professioni turistiche l'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare un turismo accessibile ed enuncia gli obblighi informativi a loro carico in tema di accessibilità ai servizi turistici. Si prevede, in particolare, che l'offerta turistica debba indicare il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i tour guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto specificando i casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante ausili tecnologici.
  Sottolinea poi che l'articolo 4 prevede che gli operatori che esercitano le professioni turistiche siano tenuti a indicare in una sezione dedicata alle pubblicazioni promozionali un elenco delle strutture ricettive attrezzate per l'ospitalità di persone con disabilità e la tipologia degli eventuali itinerari e delle destinazioni proposte per il soddisfacimento delle esigenze delle persone con disabilità.
  Evidenzia, altresì, che l'articolo 5 dispone, al comma 1, che siano assicurati a chiunque, comprese le persone con disabilità, la visitabilità e l'accesso nelle strutture pubbliche o aperte al pubblico, garantendo l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico. Il comma 2 prevede che gli operatori che esercitano le professioni turistiche debbano garantire in ciascuna struttura ricettiva un numero di stanze accessibili a persone in carrozzina pari ad almeno due ogni quaranta o frazione di quaranta, aumentato di due ogni quaranta o frazione di quaranta in più. Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui, per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il comma 4 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.Pag. 217
  Fa poi presente che l'articolo 6 prevede che ogni struttura ricettiva debba garantire a chiunque la possibilità di raggiungere l'edificio e le singole unità immobiliari e ambientali, nonché rispettare i criteri di progettazione previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
  Sottolinea quindi che l'articolo 7 riconosce un credito d'imposta alle persone che acquistano servizi turistici che garantiscono maggiori condizioni di inclusione e accessibilità a soggetti disabili. L'agevolazione è riconosciuta anche al familiare che sostiene la spesa nell'interesse della persona con disabilità. A tal fine è autorizzata la spesa entro il limite massimo di 25 milioni di euro annui ed è corrispondentemente ridotto il Fondo per le esigenze indifferibili.
  Ricorda che l'articolo 8 prevede una sanzione amministrativa da 1000 a 10.000 euro a carico di chiunque compia un atto discriminatorio, violando la disciplina sul turismo accessibile.
  Osserva poi che l'articolo 9 prevede l'integrazione dei programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera per comprendere nell'offerta formativa discipline in materia di turismo accessibile, disabilità motoria e intolleranze alimentari.
  Segnala, infine, che l'articolo 10 prevede che il Governo provveda al monitoraggio della corretta attuazione della presente legge e trasmetta alle Camere, ogni due anni, una relazione al riguardo.
  Conclude rimarcando la necessità che non solo aumenti la sensibilità degli operatori del settore per tali peculiari aspetti dell'offerta turistica, ma anche che la politica si faccia parte attiva a portare avanti queste tematiche che se da una parte rispondono ad esigenze morali e d'inclusione dall'altra sono anche idonee a sviluppare l'economia del settore turistico italiano.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, chiede se vi siano richieste di intervento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

  Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.25.

7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00105 Zucconi).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 28 marzo 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI presidente, avverte che lo scorso 23 maggio è stata presentata dall'On. Zucconi la risoluzione 7-00105 che, vertendo su identica materia, potrà essere discussa congiuntamente a quelle in titolo: ne dispone pertanto l'abbinamento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 maggio 2023.

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di Assogasmetano nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.50.