CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2023
118.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO
Pag. 120

ALLEGATO

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Art. 1.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

  1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della presente legge, per “bullismo” si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima»;

   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole da «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino a «Ministero dello Sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito»;

    2) al comma 2, le parole da: «coordinato dal ministero dell'istruzione» fino a: «prevenzione del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della Pag. 121famiglia, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo»;

    3) al comma 3, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

    4) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

   «4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
   5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 il Ministro delegato per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
   6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui al comma 1.
   7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

   c) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «, recanti anche le procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

    3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore»;

    4) al comma 3, dopo la parola: «autonomia,» sono inserite le seguenti: «recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e» e le parole: «le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «le relative iniziative»;

    5) al comma 4, dopo le parole: «azioni integrate di contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;

    6) al comma 6, dopo le parole: «minori vittime di atti di» sono inserite le seguenti: «bullismo e di»;

   d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Sostegno psicologico agli studenti)1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione Pag. 122vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie»;

   e) all'articolo 5:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente;

   «1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate o, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

    2) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di»;

   f) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo».

Art. 2.
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

  1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «Art. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.
   2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale.
   3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo ove possibile i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
   4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al Tribunale per Pag. 123le persone, per i minorenni e per le famiglie una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentiti il minorenne e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può, in via alternativa:

    1) dichiarare concluso il procedimento;

    2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;

    3) disporre l'affidamento del minorenne ai servizi sociali;

    4) disporre il collocamento del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

   5. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»;

   b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'articolo 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»;

   c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»;

   d) all'articolo 28:

    1) al primo comma, le parole: «è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»;

    2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» è sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunità»;

   e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4)».

Art. 3.
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

  1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

   a) promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

   b) apportare le opportune modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 in modo da:

    1) prevedere nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di Pag. 124sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

    2) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato D.P.R. n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto contenga l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

   c) predisporre piattaforme di formazione e di monitoraggio destinate alle scuole, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché moduli di formazione specifici, anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente;

   d) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con i seguenti compiti: fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114, prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

   e) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

   f) prevedere la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che, pur senza allontanamento dalla famiglia di origine, siano stati presi in carico dai servizi sociali con provvedimenti di tutela e socioassistenziali;

   g) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica previsti dall'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete;

   h) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati;

   i) stanziare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo, al fine di dare attuazione e di potenziare le misure previste dalle disposizioni di cui alla presente legge.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito.
  3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i Pag. 125profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse.
  5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.