CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2023
103.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 3 maggio 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 304 Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.40.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 10.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Nazario PAGANO, presidente, comunica che, per il gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista, l'onorevole Giuseppe Provenzano cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte il deputato Federico Fornaro.

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.
Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, e di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli.
(Svolgimento e conclusione).

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Esprime, anche a nome dei componenti della Commissione, le condoglianze al collega, onorevole Alessandro Colucci, per la perdita della madre, venuta a mancare nella scorsa nottata.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Stefano CECCANTI, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, e Giovanna DE MINICO, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Nazario PAGANO, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione del Comitato.

  Luca SBARDELLA, presidente, comunica che, per il gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista, l'onorevole Giuseppe Provenzano cessa di far parte del Comitato ed entra a farne parte la deputata Simona Bonafè.

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.
C. 1115 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, fa presente che il Comitato pareri avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech Pag. 51(C. 1115 Governo), già approvato dal Senato, che vi ha introdotto limitati interventi emendativi che non hanno modificato l'impostazione generale. Fa altresì presente che il provvedimento, composto da 35 articoli, reca disposizioni per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT pilot regime) (Capo I, sezioni da I a VI) nonché per introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo I, sez. VII). Rammenta a tale proposito che il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, compresa la tecnologia a registro distribuito (DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. Viene quindi creato un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, la tecnologia delle cosiddette blockchain. In linea con le disposizioni del regolamento, l'obiettivo del decreto in esame è dunque quello di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza. Quanto alla richiamata sperimentazione FinTech, introdotta dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58(cosiddetto «decreto crescita»), segnala che essa è volta al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale e dei registri distribuiti in un quadro regolatorio semplificato e transitorio (regulatory sandbox). Passando ai contenuti del provvedimento, fa presente che l'articolo 1, modificato al Senato, contiene le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito.
  L'articolo 2, anch'esso modificato al Senato, fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, individuando i pertinenti strumenti finanziari e lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea. In particolare si dispone che le disposizioni dei Capi dal I, II, III e V del decreto in esame (afferenti in generale al regime di emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, nonché ai profili di vigilanza, come chiarito nel corso dell'esame in sede referente) si applichino ai seguenti strumenti finanziari: azioni; obbligazioni; titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano e, come precisato al Senato, ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani; ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Segnala che l'articolo 3 disciplina l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. In dettaglio, si prevede che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro; dal gestore di una delle infrastrutture di mercato DLT presso cui gli strumenti finanziari sono scritturabili, nell'ambito del DLT pilot regime; dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o da ulteriori soggetti individuati in esercizio di una specifica potestà regolamentare della Consob, ai sensi del successivo articolo 28, comma 2, lettera Pag. 52i) del decreto in esame. Anticipa qui che la richiamata lettera consente alla Consob di prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dal decreto, in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima. Fa presente che l'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale individuandone le caratteristiche, come ad esempio l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. In particolare, tali registri devono: consentire di identificare i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, consentendone la circolazione; consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali e di estrarre copia; prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione; consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali; garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.
  I registri devono inoltre consentire di identificare, ai fini della costituzione di vincoli sugli strumenti finanziari: la data di costituzione del vincolo; gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi; la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari; la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione; la quantità degli strumenti finanziari digitali; il titolare degli strumenti finanziari digitali; il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti; l'eventuale data di scadenza del vincolo. Gli articoli 5 e 6 definiscono un sistema di regole equivalenti a quelle previste nei regimi cartolari e scritturali in merito a legittimazione, effetti del possesso in buona fede ed eccezioni opponibili da parte dell'emittente nei confronti del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione. Analogamente, l'articolo 7 contiene la disciplina relativa allo svolgimento dell'assemblea riferita alle scritturazioni del registro, con riguardo al diritto d'intervento ed esercizio del voto. L'articolo 8 individua le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento di dividendi e interessi e al rimborso del capitale. L'articolo 9 contiene specifiche prescrizioni e condizioni alle quali è possibile costituire vincoli sugli strumenti finanziari digitali: in particolare, i vincoli sugli strumenti finanziari digitali possono essere costituiti unicamente mediante scritturazione nel registro. Segnala che l'articolo 10 definisce la disciplina degli adempimenti concernenti i libri sociali, affidando all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali e di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti, anche in deroga alle modalità di tenuta previste dall'articolo 2215-bis del codice civile. Tale deroga trova un limite nel disposto del quinto comma del medesimo articolo 2215-bis, la cui applicazione è fatta salva: di conseguenza resta fermo che i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 (efficacia probatoria contro l'imprenditore) e 2710 (efficacia probatoria tra imprenditori) del codice civile. L'articolo 11 contiene la disciplina applicabile nel caso in cui la scritturazione sul registro sia effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti.
  Rileva poi che l'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni riguardanti l'emissione di azioni, obbligazioni di società per azioni, obbligazioni di società a responsabilità limitata, ulteriori titoli di debito diversi dai precedenti, azioni o quote di OICR (organismi di investimento Pag. 53collettivo del risparmio). Si disciplina inoltre il regime di pubblicità digitale delle modifiche di termini e condizioni di emissione dei titoli di debito. L'articolo 13 fissa gli obblighi del responsabile del registro e del gestore dei sistemi di regolamento titoli DLT (SS DLT Distributed Ledger Technology settlement system) e dei sistemi di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT Distributed Ledger Technology trading and settlement systems), che devono garantire la conformità del registro alle caratteristiche prescritte dalla nuova disciplina e dalle relative disposizioni attuative nonché, l'aggiornamento nel continuo, la completezza delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione e l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite. L'articolo 14 prevede la disciplina da applicarsi nel caso di emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di regolamento titoli DLT (SS DLT Distributed Ledger Technology settlement system) o un sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT Distributed Ledger Technology trading and settlement systems).
  Fa presente che l'articolo 15 prevede che l'emittente possa deliberare un mutamento volontario del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, purché sia consentito dallo statuto o dai termini e dalle condizioni di emissione degli strumenti finanziari digitali. È altresì consentito all'emittente degli strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione di poterne deliberare la conversione in strumenti finanziari digitali purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.
  Segnala che l'articolo 16 stabilisce che il soggetto legittimato, ovverosia il soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione sul registro, che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali, ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in sostituzione di quella originaria.
  L'articolo 17 disciplina le modalità di controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali che possono essere dirette o intermediate. L'articolo 18 disciplina le modalità di emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT. L'articolo 19 individua i soggetti che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. L'articolo 20 disciplina il procedimento di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. In particolare vengono indicate le attività da svolgere da parte Consob ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. L'articolo 21 reca la disciplina concernente la cancellazione e sospensione dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. In particolare sono individuate le condizioni per la cancellazione e i compiti della Consob in materia. L'articolo 22 attribuisce alla Consob la facoltà di identificare, d'intesa con la Banca d'Italia, i responsabili del registro da considerarsi significativi.
  Ricorda che l'articolo 23 impone al responsabile del registro una serie di obblighi relativi, tra l'altro, alla condotta generale, alla necessità di garantire la sicurezza, la continuità operativa e il ripristino del registro, nonché obblighi di informazione al pubblico sulle modalità operative del registro medesimo. L'articolo 24 stabilisce i requisiti di idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso responsabili del registro diversi da banche, imprese di investimento o assicurazione e altri emittenti con sede legale in Italia, individuando gli obblighi ai quali tali soggetti devono attenersi in termini di organizzazione interna e in materia di conflitti di interessi. Ulteriori requisiti sono previsti per gli esponenti aziendali dei responsabili del registro qualificati come significativi. L'articolo 25 disciplina gli obblighi di comunicazione alla Consob per l'organo che svolge la funzione Pag. 54di controllo e per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro. Nel caso dei responsabili del registro significativi, tali comunicazioni devono essere effettuate anche verso la Banca d'Italia. L'articolo 26 definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro, il quale risponde nei confronti dell'emittente, del soggetto a cui favore siano effettuate le scritturazioni o di colui a favore del quale avrebbero dovuto essere effettuate, per i danni derivanti dalla tenuta del registro. Il responsabile del registro risponde altresì dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni stesse.
  Fa presente quindi che l'articolo 26-bis introdotto al Senato, reca la disciplina antiriciclaggio. In particolare, al comma 1, ricomprende i responsabili dei registri per la circolazione digitale nella categoria di «altri operatori non finanziari». Il comma 2 dell'articolo interviene sulla disciplina riguardante i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'articolo 27 affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai sensi del decreto in esame, definendone precisamente i contenuti e la ripartizione tra le due autorità. Sono inoltre individuati gli specifici poteri riconosciuti alla Consob e alla Banca d'Italia nei confronti dei responsabili del registro.
  Mentre l'articolo 28 attribuisce alla Consob il potere di dettare le disposizioni di attuazione della disciplina in esame, precisandone in dettaglio i contenuti, l'articolo 29 indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 precisando la ripartizione delle medesime competenze tra le due autorità. L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative. L'articolo 31 modifica le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUF per includervi gli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito.
  Segnala che l'articolo 32 prevede un regime transitorio di iscrizione, a cura della Consob, in un elenco provvisorio dei responsabili del registro. Si prevede inoltre una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale che la Consob e la Banca d'Italia dovranno redigere entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione dando conto dei risultati emersi. Evidenzia che l'articolo 33 chiarisce che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione Fintech e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni. L'articolo 34 disciplina le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto e reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 35 infine disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che, secondo quanto risulta dalle premesse del decreto-legge, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza a fondamento del decreto-legge riguardano: l'adozione e la pubblicazione, entro il 23 marzo 2023, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Viene inoltre rilevata di Pag. 55conseguenza la straordinaria necessità e urgenza di introdurre una disciplina in materia di emissione e circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT) al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri.
  Per quanto riguarda invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Quanto poi all'attribuzione di poteri normativi, segnala che l'articolo 28, comma 1, attribuisce alla Consob il compito di determinare i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso. Il comma 2 del medesimo articolo attribuisce alla Consob, in alcune circostanze d'intesa con la Banca d'Italia il potere (ma non l'obbligo) di definire con proprio regolamento diversi aspetti della disciplina contenuta nel decreto-legge. Il comma 4 infine individua alcuni profili da definire normativamente con un regolamento della Consob d'intesa con la Banca d'Italia. Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Alfonso COLUCCI (M5S), apprezzando l'impianto complessivo del provvedimento e l'adeguamento ivi recato dell'ordinamento giuridico nazionale al diritto dell'Unione europea, già richiamato dalla relatrice, esprime tuttavia le proprie perplessità con riguardo all'estensione del perimetro dell'intervento normativo anche alle piccole e medie imprese che non operano sui mercati regolamentati. Non condivide l'estensione a tale categoria di imprese che non godono della vigilanza della Consob riservata invece alle grandi società cui è rivolto l'intervento normativo dell'Unione europea. Fa presente che nella Commissione competente in sede referente il Movimento 5 Stelle ha presentato alcuni emendamenti che, confermando l'impianto generale del provvedimento, sono volti a restringere il perimetro dell'intervento normativo per evitare il pregiudizio che ne deriverebbe alle piccole e medie imprese. Per tale ragione, annuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice, confidando che l'approvazione dei richiamati emendamenti da parte della Commissione di merito indurrà il Movimento 5 Stelle ad esprimersi in senso favorevole sul provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, conferma la proposta di parere favorevole, dal momento che le considerazioni svolte dal collega, pur degne di attenzione con riguardo al merito, non rilevano tuttavia dal punto di vista dei profili di competenza della Commissione Affari costituzionali.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
C. 1067 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è attualmente in corso di esame, in prima lettura alla Camera, presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti e si compone di 5 articoli.
  Evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, modifica l'assetto societario della Stretto di Pag. 56Messina S.p.A., prevedendo, in particolare, che la quota di maggioranza (51 per cento) spetti al Ministero dell'economia e delle finanze – e non, com'era nel testo previgente, alla «società Anas Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato» – e che la quota restante sia invece attribuita a R.F.I. S.p.a., Anas S.p.a., e alle regioni Sicilia e Calabria (lettera a), n. 1). Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i propri diritti d'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il quale a sua volta esercita le funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla Stretto di Messina S.p.a. in ordine alle attività oggetto di concessione. Fa presente che sono, altresì, disciplinate (lettera a), n. 2) le attività all'estero della Stretto di Messina S.p.A. ed è ridefinita (lettera b) la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società. Sono inoltre affidati a RFI S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese (lettera c). È prevista la qualificazione di società in house della Stretto di Messina S.p.A. ed è stabilito che lo statuto della società preveda che oltre l'80 per cento del fatturato derivi dallo svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci. Sono inoltre regolamentati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, qualora ne ravvisi la necessità, di un Commissario straordinario, che opera secondo le specifiche disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, cosiddetto Semplificazioni (lettera d). È poi disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica (lettera e) e disposta un'abrogazione per finalità di coordinamento (lettera f).
  Passando all'articolo 2, sottolinea come la disposizione ridefinisca il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla governance della Società. In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dalla revoca dello stato di liquidazione della concessionaria, disposto dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), riprende la concessione affidata alla Stretto di Messina S.p.A. Il comma 2 stabilisce che, entro il termine di nomina degli organi sociali della Società (vale a dire, 30 giorni dalla revoca dello stato di liquidazione della società), il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione degli organi sociali, nonché i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale. I commi successivi, dal comma 3 al comma 6, recano disposizioni per l'adeguamento della compagine societaria della concessionaria alle disposizioni previste dal decreto in esame, stabilendo tra l'altro i termini entro i quali la Società deve adeguare il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto. Inoltre, il comma 7 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con la Società e con i soci un accordo di programma, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare con la Società uno o più atti aggiuntivi alla Convenzione di concessione. Il contenuto minimo di tali atti aggiuntivi è disciplinato dal comma 8, a mente del quale essi dovranno prevedere: a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione; b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024; c) il nuovo piano economico finanziarioPag. 57 della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati, la copertura finanziaria dell'investimento, i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggiamento per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riscosso da R.F.I. S.p.A., il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di spesa che lo compongono.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, evidenzia che esso dispone che l'opera sia inserita nell'Allegato infrastrutture al DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo (comma 1) e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria (commi 2 e 3). Al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione; tale conferenza di servizi ha finalità istruttorie e per la stessa viene prevista una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dalla legge n. 241 del 1990 (commi 4 e 5). La conclusione della conferenza deve avvenire entro il termine previsto per la conclusione del procedimento di VIA (vale a dire 90 giorni dalla ricezione della documentazione). Decorso tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso autorizzato a procedere. Si specificano inoltre, al comma 6, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) sul progetto definitivo, prevedendo in particolare che l'autorità competente vi provveda con le modalità accelerate previste per i progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In ogni caso, tale procedimento di VIA deve essere concluso nel termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione e gli esiti della valutazione devono essere trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 7 prevede che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) approva una serie di atti e documenti trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare il progetto definitivo e la relazione integrata del progettista, il piano economico finanziario e la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento. I successivi commi disciplinano gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione (commi 8 e 9), di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo (commi 10 e 11).
  Rammenta poi che l'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. In particolare, mentre i commi 1 e 2 recano abrogazioni a fini di coordinamento, il comma 3 dispone che la società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, possano manifestare la volontà che ciascun contratto tra quelli caducati acquisisca nuovamente efficacia a seguito dalla delibera di approvazione del progetto definitivo e subordinatamente alla definizione delle seguenti rinunce: la rinuncia, da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa, alle azioni e domande, a qualunque titolo dedotte nei giudizi pendenti o comunque deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a valere come definitiva abdicazione di ogni diritto e pretesa maturata; la rinuncia, da parte dei medesimi soggetti, a tutte le ulteriori pretese azionabili in futuro a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedentePag. 58 alla stipula dei predetti atti aggiuntivi e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla loro sottoscrizione. Al fine di determinare il contenuto dei predetti atti aggiuntivi, il comma 4 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la società concessionaria sia autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi di cui viene disciplinato il contenuto. Il comma 5 prevede che agli atti di cui ai commi 3 e 4, adottati conformemente alla normativa europea in materia di contratti pubblici, si applichi la disciplina europea (e le relative norme di attuazione) prevista per le modifiche dei contratti in corso di validità. In base a quanto previsto dal comma 6, i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni finalizzate alla realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, vanno considerati nell'aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) della concessione. Il comma 7 prevede che in sede di aggiornamento del contratto di programma con RFI e di sottoscrizione del nuovo contratto con Anas vengano individuate le opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera, dichiarandole di carattere prioritario. Il comma 8 riconosce alla società concessionaria la facoltà di avvalersi del personale di RFI e Anas, in regime di distacco e nel limite massimo di 100 unità, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al presente decreto. Il comma 9 reca la copertura finanziaria per le operazioni di cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale della società concessionaria da Anas al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto. In particolare, si prevede che a tali oneri si provveda nel limite massimo di 320 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, fa presente che l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che, secondo quanto risulta dalle premesse del decreto-legge e dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza, a fondamento del decreto-legge, riguardano l'esigenza di pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, al fine di contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e sviluppo. In particolare, la straordinaria necessità ed urgenza è motivata dal preambolo con la necessità di emanare disposizioni volte a favorire la crescita e lo sviluppo e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte a stabilire un percorso accelerato per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale sullo Stretto di Messina, ritenuto prioritario e di rilevanza strategica per il completamento delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T), e segnatamente del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo. La sua realizzazione, inoltre, è ritenuta funzionale al processo di integrazione europeo sotto il profilo della libera circolazione dei cittadini e della politica comune dei trasporti, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e al Titolo VI del TFUE (articoli 90-100), e rappresenta un asset fondamentale rispetto alla mobilità militare, tenuto conto della presenza nel Sud Italia di importanti basi NATO. Fa presente inoltre che nella relazione illustrativa si sottolinea che l'opera avrà altresì un impatto significativo sotto il profilo della politica europea di coesione, in quanto capace di ridurre il divario fra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Come corollario di tali considerazioni, e strumentale ad esse, è quindi ravvisata l'urgente necessità di riattivare la Società Stretto di Messina e risolvere il contenzioso pendente, statuendo, da un Pag. 59lato, la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto, con contestuale ricapitalizzazione della Società e ridefinizione dei suoi organi di amministrazione e controllo, e, dall'altro, la definizione stragiudiziale delle controversie. Tra le motivazioni della straordinaria necessità e urgenza è, infine, segnalata quella di adeguare tutti gli atti e le disposizioni inerenti alla realizzazione dell'opera al quadro normativo vigente, e di assicurare il rispetto delle migliori e più moderne tecniche ingegneristiche, delle garanzie della sicurezza e degli odierni standard di tutela ambientale.
  Per quanto riguarda invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia come venga in rilievo prevalentemente l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, a mente del quale le grandi reti di trasporto e di navigazione e il governo del territorio rientrano fra le materie di competenza legislativa concorrente, nelle quali pertanto alle regioni spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Per quanto riguarda quindi il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, rileva che questo potrà avvenire nell'ambito della conferenza dei servizi e della valutazione di impatto ambientale come disciplinate dall'articolo 3.
  Per quanto concerne l'autonomia speciale riconosciuta alla Regione Siciliana, ricorda che l'articolo 14, comma 1, lettera g) dello Statuto individua i lavori pubblici come competenza legislativa esclusiva della Regione, con esclusione però delle «grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale», fattispecie alla quale appare riconducibile il ponte sullo Stretto, come segnala anche l'inserimento nell'Allegato infrastrutture del DEF ad opera dell'articolo 3 del decreto-legge nonché la qualificazione come prioritaria e di preminente interesse nazionale ad opera dell'articolo 1, comma 487, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).
  Quanto poi al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che in base a quanto affermato dalla relazione illustrativa, la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, cui sono funzionali il riassetto della governance e le previsioni operative contenute nel decreto-legge in esame, ha come principale ricaduta la creazione di un più agevole e rapido transito dalla terraferma all'isola e viceversa. A tal proposito, ritiene dunque che assuma rilievo l'articolo 16 della Costituzione, che enuncia il diritto di ogni cittadino a circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. L'esercizio del diritto alla mobilità incontra tuttavia degli ostacoli naturali, legati alla conformazione stessa del territorio e allo stato dei luoghi, nelle ipotesi di insularità e, quindi, di realtà abitate fisicamente separate dalla terraferma. Rammenta che per esse dispone l'articolo 119 della Costituzione che, nel nuovo sesto comma recentemente inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale n. 2 del 2022, dispone che la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Infine fa presente che la realizzazione dell'opera necessariamente comporterà l'adozione di provvedimenti volti all'esproprio dei terreni di proprietà privata interessati dal passaggio dei collegamenti stradali e/o ferroviari o dalla costruzione dell'infrastruttura del Ponte stesso: a tali fini viene pertanto in rilievo l'articolo 42 della Costituzione, il quale, se da un lato, al secondo comma, sancisce il diritto alla proprietà privata, la quale è non solo riconosciuta, ma garantita dalla legge, dall'altro, al terzo comma, ne consente l'espropriazione per motivi d'interesse generale, con le garanzie della necessaria previsione per legge dei casi in cui ciò è possibile e della corresponsione di un indennizzo al proprietario.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Alfonso COLUCCI (M5S) stigmatizza l'emanazione del decreto-legge in conversione in assenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, evidenziando come il provvedimento preveda la realizzazione di un progetto che langue da svariati anni nei Pag. 60cassetti dei Ministeri, che non potrà essere portato a termine nell'immediato, rispetto al quale anche il DEF non prevede specifici finanziamenti. Ritiene il progetto irrealizzabile per le caratteristiche geomorfiche delle aree interessate, esposte a rischi tellurici e climatici. Ribadisce la convinzione che con l'utilizzo della decretazione d'urgenza si sia violata palesemente la Costituzione.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, conferma la propria proposta di parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.