CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 aprile 2023
97.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XII)
ALLEGATO
Pag. 18

ALLEGATO

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro con le seguenti: stabilito ai sensi del Regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel limite di 580 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: pari a 585 milioni di euro per l'anno 2023
1.1. Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)

  1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
  2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
  3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.
  4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,Pag. 19 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.01. Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica degli edifici)

  1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di Green Deal e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
  3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «Cities Mission delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».
  4.Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).
  4. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva europea 2018/844/UE.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.02. Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo bonus elettrico persone con disabilità)

  1. Nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 2, è riconosciuta una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.Pag. 20
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato «Fondo bonus elettrico persone con disabilità», con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.03. Grippo, Del Barba, Bonetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

  1. I contributi straordinari in favore degli Enti del terzo settore di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti anche per il secondo trimestre dell'anno 2023. A tal fine la dotazione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8 è incrementata rispettivamente di euro 25 milioni e 35 milioni.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 60 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.04. Morgante.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno alle comunità energetiche nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

  1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 2,2 miliardi di euro, sono utilizzabili anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. Le risorse a fondo perduto saranno ripartite fra i Comuni e le Città metropolitane con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli Enti Locali individueranno i quartieri a maggior disagio socio-economico in cui creare le comunità energetiche e promuoveranno l'adesione dei cittadini.
1.05. Furfaro, Merola, Malavasi, Stumpo, Ciani, Girelli.

ART. 2.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, comma 116, le parole: «nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «nel calcolo della media dei redditi complessivi, di cui al periodo precedente, per ciascuno dei periodi di imposta che avessero un valore negativo del reddito complessivo imponibile si assume un valore pari a zero».
2.1. Cannata.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si applica, altresì, alle forniture acquistate dagli impianti sportivi e natatori.
2.2. Berruto.

Pag. 21

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale dei prezzi unitari dei vettori energetici relativa agli ordinativi di fornitura delle convenzioni CONSIP per l'affidamento del servizio integrato energia edizione 3 e multiservizio integrato energia edizione 1 per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi del paragrafo 6, numero 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rileva l'assoggettamento all'aliquota Iva del 5 per cento di cui al comma 1 del presente articolo, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive proroghe, modifiche ed integrazioni.
  3-ter. Il comma 3-bis ha efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili dal 1° ottobre 2021.
*2.3. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
*2.4. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i comuni con popolazione da 25 mila abitanti fino a 35 mila abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ex articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas. Agli oneri derivanti dal suddetto comma si provvede ai sensi dell'articolo 24.
2.5. Cannata.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale dei prezzi unitari dei vettori energetici relativa agli ordinativi di fornitura delle convenzioni CONSIP per l'affidamento del servizio integrato energia edizione 3 e multiservizio integrato energia edizione 1 per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rileva l'assoggettamento Iva del 5 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2021, n. 130, convertito dalla legge 25 novembre 2021 n. 171, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui all'articolo 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nonché le loro proroghe, modifiche ed integrazioni.Pag. 22
  3-ter. Il comma 3-bis ha efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili dal 1° ottobre 2021.
2.7. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Zinzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: gas inserire le seguenti: e dell'energia elettrica
*2.8. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
*2.9. Rubano, Sala, De Palma.
*2.10. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «primo trimestre» sono aggiunte le seguenti: «e secondo trimestre»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

   b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023»;

   c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».
2.01. Cappelletti, Lomuti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicati alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di Pag. 23veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico per il secondo trimestre 2023)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

   b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.200.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023».

   c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».
2.02. Cappelletti, Lomuti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica).

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2023, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2.03. Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di oneri generali di sistema nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad azzerare, per il secondo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze non domestiche con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

  Conseguentemente, all'articolo 4:

   1. al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento;

   2. al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento
2.04. Morgante.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2023)

  1. All'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «primo Pag. 24trimestre dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «primo e secondo trimestre dell'anno 2023».
2.05. De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, in materia di tariffe del servizio di teleriscaldamento)

  1. L'articolo 47-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, è soppresso.
2.06. Gebhard.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di misure pluriennali inserire le seguenti: aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici, .

  Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo il primo periodo inserire il seguente: Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.;

   2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei criteri di cui al presente comma.
*3.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*3.2. Di Sanzo, Simiani, Merola.
*3.3. Tremaglia, Congedo.
*3.4. De Palma, Rubano, Sala.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: residenti inserire le seguenti: , con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 40. 000 euro,.
3.5. Cappelletti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Acquirente Unico S.p.A. svolge le attività relative all'individuazione dei clienti e all'assegnazione del contributo.
3.6. Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

  1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di Pag. 2515 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Simiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(«Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico»)

  1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.
  3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
3.02. Furfaro, Merola, Malavasi, Stumpo, Ciani, Girelli.

ART. 4.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, aggiungere le seguenti: nonché le imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
4.1. Deidda, Raimondo, Longi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, aggiungere le seguenti: e alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.
4.2. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento;

Pag. 26

   c) al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento;

   d) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento.
4.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

   d) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
4.4. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento;

   d) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
4.5. Alifano, Fenu, Giuliano, Lovecchio, Raffa, Scutellà.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   d) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
4.6. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

   d) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
4.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3, dopo le parole: Alle imprese inserire le seguenti: e agli studi professionali
4.8. Penza, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3, dopo le parole: Alle imprese inserire le seguenti: e ai professionisti.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: e ai professionisti
4.9. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3, sostituire le parole: 4,5 kW con le seguenti: 16,5 kW e le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
*4.10. Congedo, Colombo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
*4.11. De Palma, Sala, Rubano.
*4.12. Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.
*4.13. Gebhard.
*4.14. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 3, dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: e ai professionisti e lavoratori autonomi che hanno aperto la partita IVA in una data successiva al 1° gennaio 2019.

Pag. 27

  Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: valutati in 1.348,66 milioni con le seguenti: valutati in 1.358,66 milioni.
4.15. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

  Al comma 3, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari alla stessa percentuale riconosciuta alle imprese di cui al comma 2.
4.16. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   b) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

   c) al comma 9, sostituire le parole: 1.348,66 milioni di euro con le seguenti: 3.091 milioni di euro;

   d) al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
*4.17. Rubano, Sala, De Palma.
*4.18. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*4.19. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento.
4.20. De Palma, Rubano, Sala.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento
4.21. Cappelletti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

  Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nel secondo trimestre dell'anno 2023. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
4.22. De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

   a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventualiPag. 28 sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

   b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  Conseguentemente:

   1) al comma 9, sostituire le parole: 1.348,66 milioni di euro con le seguenti: 1.398,66 milioni di euro;

   2) all'articolo 24, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

    all'alinea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro con le seguenti: 4.992,76 milioni di euro;

    dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) quanto a 50 milioni di milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.23. Simiani, Bonafè.

  Al comma 5, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 45 per cento.
4.24. De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai titolari di attività in forma autonoma, nonché ai liberi professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali e gli esercenti arte o professione, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2020.
  5-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 5-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  5-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Pag. 29testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3 del Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui ai precedenti commi, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
  5-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: e delle libere professioni.
4.25. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.26. De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 5 è altresì riconosciuto agli impianti sportivi e natatori, per l'acquisto di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
4.27. Berruto.

Pag. 30

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , su sua richiesta,
4.28. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: L'eventuale quota di credito non utilizzata entro la data di cui al precedente periodo può essere utilizzata entro e non oltre il 30 giugno 2024.
4.29. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in tale ultima circostanza, il costo sostenuto sarà proporzionato fino al suo raggiungimento
4.31. Penza, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 7, i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 possono essere ripartiti, su opzione del contribuente, in quote annuali di pari importo utilizzabili, secondo le modalità di cui al precedente comma 7, entro la data del 31 dicembre 2025.
4.32. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: citato decreto legislativo n. 241 del 1997, aggiungere le seguenti: nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole «diploma di ragioneria» sono aggiunte le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
4.33. Paolo Emilio Russo, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis: Preso atto dell'esclusiva utilità sociale e pubblica esercitata dagli studi medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, del 20 per cento delle spese sostenute, nel secondo trimestre 2023, per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale. Il credito d'imposta è spettante limitatamente alle ipotesi in cui i prezzi di riferimento dell'energia elettrica e del gas naturale, calcolati sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4.34. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.
  10-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai Pag. 31sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.
*4.35. Gadda, Del Barba, Bonetti.
*4.37. Schullian.
*4.38. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
  10-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
**4.39. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
**4.40. Rubano, Sala, De Palma.
**4.41. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di euro 270 mila per l'anno 2023.
*4.42. Gadda, Del Barba, Bonetti.
*4.43. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.
*4.44. Schullian.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 si applicano anche alle imprese agricole che rientrano nei parametri previsti.
**4.45. Gadda, Del Barba, Bonetti.
**4.46. Schullian.
**4.47. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «del 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».
*4.48. Schullian.
*4.49. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.
*4.50. Gadda, Del Barba, Bonetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
**4.51. Schullian.
**4.52. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.
**4.53. Gadda, Del Barba, Bonetti.

Pag. 32

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. All'articolo 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023»;

   b) al comma 46 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.01. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
*4.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023»;

   b) al comma 46 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.03. Gadda, Del Barba, Bonetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

  1. Il termine del 30 settembre 2023 previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 232, prorogato al 31 dicembre 2023. Il termine del 16 marzo 2023 per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto-legge è prorogato al 30 giugno 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4.04. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di confisca)

  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, trasferisce al GSE S.p.A. la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la Pag. 33vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite:

   a) le modalità attuative del trasferimento degli impianti di cui al comma 1 al GSE S.p.A., che ne garantisce separata evidenza contabile e patrimoniale;

   b) le modalità di impiego degli eventuali utili di esercizio derivanti dalla gestione operativa degli impianti di cui al comma 1.

  3. In ragione del trasferimento della titolarità degli impianti al GSE S.p.A. ai sensi del comma 1, si intende cessata la materia del contendere di ogni eventuale contenzioso in essere avente a oggetto gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli stessi impianti, fatti salvi gli adempimenti processuali gravanti sulle parti.
4.05. Sergio Costa, Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale)

  1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione Pag. 34del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.
4.06. L'Abbate, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione)

  1. Alle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nell'anno 2023 per lo svolgimento dell'attività trasporto.
  2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificabili in complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.07. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa, Fede.
*4.08. De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto passeggeri con autobus)

  1. Al fine di fronteggiare nel corso del 2023 gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è Pag. 35incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.09. De Palma, Rubano, Sala, Benigni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo energie rinnovabili per le PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  3. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 1, sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai citati contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.Pag. 36
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, determinati in 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
4.010. Todde, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

  1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è ulteriormente incrementato di 160 milioni di euro per l'anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
  3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al precedente comma, valutati in complessivi 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.011. D'Alfonso, Merola.
*4.012. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Maccanti, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto passeggeri con autobus)

  1. Al fine di fronteggiare nel corso del 2023 gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo sostenuto Pag. 37nel primo quadrimestre dell'anno 2023, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
  3. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il terzo quadrimestre 2022.
  4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 è riconosciuto, entro un limite di spesa di 25 milioni di euro, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fino al 28 per cento per cento della spesa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuta nel primo quadrimestre dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli di categoria M2 e M3 di classe ambientale euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.
  5. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 4, ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. Il contributo di cui al comma 1 e il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli stessi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.Pag. 38
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**4.013. Gatta, Rubano, De Palma, Sala.
**4.014. Amich.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto passeggeri con autobus non soggetto ad obblighi di servizio pubblico)

  1. Il contributo di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 è riconosciuto, nel rispetto del limite di spesa di 15 milioni di euro ivi previsto, sotto forma di credito d'imposta fino al 28% della spesa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuta nel terzo quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio destinato all'alimentazione dei veicoli di categoria M2 e M3 di classe ambientale euro V o superiore, utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
  2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza applicazione dei limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
*4.016. Amich.
*4.017. Gatta, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia e del gas, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 24.
**4.018. Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala.

Pag. 39

**4.019. Bordonali, Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
**4.020. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia e del gas, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.
  2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.021. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici, anche paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Quota parte delle somme di cui al periodo precedente, pari integralmente a un milione di euro per l'anno 2023, è destinato , per il suo efficiente completamento, al polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il Bacino minerario della Majella (ex SP 60). Il contributo di cui al primo periodo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni e gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.
4.022. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici – Riapertura dei termini)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. I beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4 possono inviare, entro il 16 luglio 2023, una nuova comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, anche ad integrazione o correzione della comunicazione precedentemente inviata. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
*4.023. Sala, De Palma, Rubano.
*4.024. Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)

  1. Per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo all'articolo Pag. 407, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «e di 25 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e di 75 milioni di euro per l'anno 2023».
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.025. Rubano, Benigni, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

  1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come successivamente integrato e modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 sono sostituite dalle seguenti: e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Alla copertura dei maggiori oneri, quantificati in euro 25 milioni, si provvede con il fondo di cui all'articolo 24.
4.026. Lucaselli, Congedo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di comunità energetiche)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire, quali soci, alle comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4.027. Frijia, Deidda, Congedo, Vietri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contributo straordinario alle Regioni e alle Province autonome a seguito degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

  1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di auto coordinamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 3, le parole: 1.000 milioni euro, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 900 milioni euro.
4.028. Comaroli, Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contributo straordinario alle Regioni e alle Province autonome a seguito degli aumenti Pag. 41dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

  1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di auto coordinamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;

   b) quanto a 17 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;

   c) quanto a 83 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dal presente decreto.
4.029. Comaroli, Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contributo straordinario alle Regioni e alle Province autonome a seguito degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

  1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto alle Regioni e alla Province autonome un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di auto coordinamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.030. Comaroli, Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio impiegato ai sensi del comma 1 dalle imprese esercenti i servizi di trasporto passeggeri con autobus ivi indicati è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del rimborso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-ter, commi Pag. 424, 5 e 6 dello stesso decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
4.031. Caramanna, Zucconi, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Delle risorse di cui al primo periodo, almeno 5 milioni di euro sono destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche.».

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 25 milioni.
4.032. Governo.

ART. 5.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui)

  1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui», di seguito denominato «Fondo».
  2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

   a) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

   b) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 30 settembre 2022;

   c) titolari dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021 che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

  3. Ai soggetti di cui al precedente comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 600 euro per ciascun beneficiario e nel pieno rispetto della dotazione finanziaria del Fondo. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui alla lettera b) del precedente comma la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.Pag. 43
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

   a) il maggior gettito conseguente al contributo di solidarietà a carico del settore bancario come determinato dal successivo articolo 7-ter;

   b) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2023;

   c) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

  5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, è assegnata una dotazione iniziale di 404 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 7-ter.
(Contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni)

  1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2022 e 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico temporaneo straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico delle banche con sede legale in Italia.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 10 per cento dell'utile netto conseguito su interessi e commissioni relativi a operazioni e servizi prestati, almeno superiore a 500 milioni di euro.
  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle Pag. 44banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo di solidarietà di cui al comma 1, e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  9. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato al Fondo di cui all'articolo 7-bis.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.
5.1. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Rimborso degli interessi passivi del mutuo tramite il welfare aziendale)

  1. Per l'anno 2023, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati in favore di lavoratori dipendenti se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 3.000, erogati per le finalità di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione a contratti di mutuo stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale.

Art. 7-ter.
(Contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni)

  1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2022 e 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico temporaneo straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico delle banche con sede legale in Italia.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 10 per cento dell'utile netto conseguito su interessi e commissioni relativi a operazioni e servizi prestati, almeno superiore a 500 milioni di euro.
  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.Pag. 45
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo di solidarietà di cui al comma 1, e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
5.2. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Incremento della detraibilità degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale)

  1. Per l'anno 2023, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento.

Art. 7-ter.
(Contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni)

  1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2022 e 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico temporaneo straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico delle banche con sede legale in Italia.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 10 per cento dell'utile netto conseguito su interessi e commissioni relativi a operazioni e servizi prestati, almeno superiore a 500 milioni di euro.
  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo di solidarietà di cui al comma 1, e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
5.3. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Pag. 46

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per il contrasto al disagio abitativo)

  1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo:

   a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 202 milioni di euro per l'anno 2023. L'erogazione delle risorse di cui alla presente lettera è effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   b) il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2023. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 402 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
5.4. Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Alifano, Caramiello, Sergio Costa, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato per l'anno 2023 di un importo pari a 402 milioni di euro, da ripartire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano le stesse modalità, criteri di riparto e procedure di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 53 del decreto-legge n. 73 del 2021. I valori reddituali considerati ai fini del presente riparto sono quelli relativi all'anno d'imposta 2019, pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze su apposita sezione del sito internet istituzionale.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 402 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del successivo articolo 24.
5.5. Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Alifano, Caramiello, Sergio Costa, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Sopprimerlo.
5.6. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico)

  1. All'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 232, comma 115, le parole: «50 per cento» sono sostituite con le Pag. 47seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il settore farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  9. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1, è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito ai Comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.Pag. 48
  10. Il Fondo di cui al comma 9 opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.
5.7. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il settore farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  9. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1, è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economiaPag. 49 e delle finanze, per essere ripartito ai Comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  10. Il Fondo di cui al comma 9 opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.
5.8. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche al contributo di solidarietà di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

  1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,» e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023»;

   c) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia denominato Fondo emergenziale per i costi energetici. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»;

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.
5.9. Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.
  2. Con Regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.
5.10. Bonafè.

Pag. 50

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

  1. All'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 232, comma 115, le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «35 per cento».
5.11. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2023, n. 197, le parole: «nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero», sono sostituite dalle seguenti: «nel calcolo della media dei redditi complessivi, di cui al periodo precedente, per ciascuno dei periodi di imposta che avessero un valore negativo del reddito complessivo imponibile si assume un valore pari a zero».
5.12. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel limite del 30 per cento con le seguenti: nel limite del 15 per cento.
5.13. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo di cui al comma 1 e limitatamente ai soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica da biomassa solida, nell'ipotesi in cui il reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 risulti inferiore per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 50 per cento del minor reddito. L'importo del credito d'imposta non può in ogni caso eccedere l'ammontare del contributo di solidarietà versato ai sensi del comma 117 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di approvazione del bilancio in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o può essere ceduto ad altre società che hanno esercitato insieme alla cedente l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già a decorrere dall'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 120 milioni per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.14. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da biomassa solida, l'importo del reddito a cui si applica il contributo di solidarietà di cui al comma 116 è ridotto in misura pari alla quota del minor reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che risulti inferiore per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare il contributo di solidarietà, l'importo della quota del minor reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, è Pag. 51determinato in via presuntiva e sarà soggetto a conguaglio sulla base dei dati di bilancio effettivi entro 12 mesi dal primo versamento. L'importo versato in sede di conguaglio è maggiorato degli interessi computati nella misura del 4 per cento. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 120 milioni per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.15. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il contributo non è inoltre dovuto dai produttori di energia da fonte idroelettrica, limitatamente alla quota di reddito prodotta da impianti le cui concessioni siano state assegnate dalle regioni o province autonome territorialmente competenti, a seguito della scadenza delle concessioni originarie, con procedure competitive ad evidenza pubblica e con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010, ovvero da impianti esentati dal “meccanismo di compensazione a due vie”, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della delibera ARERA 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2012. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.16. Ambrosi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, numero 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione del patrimonio netto di cui al periodo precedente, non concorrono le riserve derivanti dall'iscrizione dei saldi attivi di rivalutazione derivanti dalla rivalutazione prevista dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni.».
*5.17. Lai.
*5.18. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il made in Italy, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5 milioni di euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al presente comma si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa disciplinano con proprio provvedimento le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al presente comma le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondere riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.19. De Bertoldi.

Pag. 52

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.
   6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1° gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
   6-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
*5.01. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.
*5.02. Cannata, Congedo, Matera.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tariffa integrativa per la prosecuzione dell'esercizio di impianti a bioliquidi sostenibili inseriti in contesti produttivi)

  1. Al fine di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale al servizio di siti produttivi e di promuovere, all'interno di questi ultimi, una graduale transizione verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, in sinergia con la promozione della circolarità nell'impiego dei combustibili derivanti da sottoprodotti, i soggetti titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili provenienti in prevalenza da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti, connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto ad un regime integrativo dei ricavi per la prosecuzione dell'esercizio, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la tariffa integrativa è erogata a copertura dei costi di esercizio e con il fine di garantire la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio presso i medesimi siti produttivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2030;

   b) per gli impianti definiti rilevanti per il sistema elettrico, il valore della tariffa integrativa è calcolato puntualmente come eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi medesimi;

   c) per gli impianti definiti non rilevanti per il sistema elettrico, il valore della tariffa integrativa è calcolato sulla base di parametri medi di settore come eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi medesimi;

Pag. 53

   d) viene fatto salvo il criterio della sostenibilità dei bioliquidi impiegati.

  2. La tariffa integrativa di cui al comma 1 è definita dall'ARERA, tenendo conto dei costi delle materie prime rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, anche al fine di evitare incrementi sui mercati delle materie prime correlati alla previsione di incentivi sul loro utilizzo energetico, nonché dei costi di mantenimento in efficienza degli impianti.
  3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti ARERA e il GSE, stabilisce con apposito decreto le modalità di erogazione della tariffa di cui al comma 1.
5.03. Rubano, De Palma, Sala, Benigni.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: relativo alla produzione di energia aggiungere le seguenti: elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
6.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine del completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'azienda agricola, assicurando la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tassazione delle agroenergie, il comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 266, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti e ferme restando le modalità di tassazione previsti dal predetto comma 423, costituiscono attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1.
*6.2. Gadda, Del Barba, Bonetti.
*6.3. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.
*6.4. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di favorire la diffusione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, la costituzione di un diritto di superficie da parte di una società qualificata agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, per l'installazione di impianti agro-fotovoltaici su porzioni di terreno di proprietà della medesima società ricadenti nelle aree a tal fine definite idonee, è compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile anche per il mantenimento della predetta qualifica.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
**6.01. Gadda, Del Barba, Bonetti.
**6.02. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.
**6.03. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Pag. 54

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di materiali per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC)

  1. Al fine di monitorare la disponibilità di materiali per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione», sono sostituite dalle seguenti: «ottanta giorni prima della data di esportazione»;

   b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*6.04. D'Alfonso.
*6.05. Almici.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di materiali per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC)

  1. Al fine di monitorare la disponibilità di materiali ferrosi per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «ottanta giorni prima della data di esportazione»;

   b) al comma 4 le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
6.06. Bordonali, Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di produzione di energia elettrica da rifiuti)

  1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione verso l'autosufficienza energetica e di garantire sull'intero territorio nazionale adeguati livelli di servizio in materia di rifiuti promuovendo l'adeguamento impiantistico agli obiettivi definiti dalla normativa europea, evitando di incorrere in procedure di infrazione ed assicurando il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030, tenuto conto anche degli indirizzi della Comunicazione della Commissione UE sul ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare (COM(2017) 34 final), si applicano le disposizioni del comma 2.
  2. il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti delle disposizione in materia di aiuti di Stato ed assicurando che la previsione non integri un incentivo alla realizzazione dell'impianto, definisce, sentita l'Arera, gli indirizzi e le modalità per garantire il pagamento dei corrispettivi del servizio di termovalorizzazione svolto dagli impianti entrati in esercizio o soggetti a rifacimento successivamente alla presente disposizione e che applichino il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a costituire e ad avvalersi di un Fondo di garanzia istituito presso la Cassa servizi energetici e ambientali, alimentato Pag. 55tramite specifica componente tariffaria, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.07. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di produzione di energia elettrica da rifiuti)

  1. Ai fini di prevenire e superare strutturalmente le cause che generano l'assoggettamento a procedure di infrazione in materia di rifiuti, nonché di ridurre i tempi della transizione verso l'autosufficienza energetica, assicurando il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione della economia e della società, nonché di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, tenuto conto degli indirizzi della Comunicazione della Commissione UE sul ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare (COM(2017) 34 final), le garanzie per il pagamento dei corrispettivi dei servizi di termovalorizzazione svolto dagli impianti entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che applichino il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e successive modifiche, possono essere prestate dallo Stato, sulla base di specifici indirizzi e modalità definite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare con delibera entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Regioni interessate e previa ricognizione degli strumenti esistenti e nei limiti delle disposizione in materia di aiuti di Stato, assicurando inoltre che dette previsioni non integrino un incentivo per la realizzazione dell'impianto.
6.08. Almici.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incremento fondo continuità esercizio funzioni degli enti locali)

  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
6.09. Merola, Gnassi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Integrazione risorse FSC per riequilibrare la perequazione comunale per il 2023)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 448, le parole: «in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.194.513.365 per l'anno 2023»;

   b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: «380 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «417 milioni nel 2023».
6.010. Merola, Gnassi.

Pag. 56

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

  1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
6.011. Merola, Gnassi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

  1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.».
6.012. Merola, Gnassi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Abrogazione sanzioni sulla certificazione Covid-19 per l'anno 2022)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è abrogato.
6.013. Merola, Gnassi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.».

  2. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.
*6.014. Merola, Gnassi.
*6.015. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di cessione crediti commerciali verso enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente Pag. 57e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
  2. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» sono aggiunte le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
6.016. Merola, Gnassi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Gare gas)

  1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.
6.017. Merola, Gnassi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico, Conto Termico)

  1. Al fine di accelerare l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, il decreto interministeriale 16 febbraio 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di aggiornamento del Conto Termico, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 3, prima riga, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro»;

    2) al comma 4, prima riga, le parole: «700 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro»;

   b) all'articolo 4, comma 1, lettera c), dopo le parole: «generatori di calore a condensazione» sono aggiunte le seguenti: «e con pompe di calore, ivi inclusa la ventilazione meccanica con recupero di calore»;

   c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «in nessun caso» sono soppresse e dopo le parole: «il 65 per cento delle spese sostenute» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per la trasformazione edifici a energia quasi zero, nonché per gli interventi sugli edifici di edilizia residenziale pubblica, dove può arrivare al 100 per cento,».
6.018. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito sulla strada dei predetti veicoli, è dovuto il pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 18, comma Pag. 585, lettere a) e b) del citato decreto n. 495, ridotto del 70 per cento.».
6.019. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: risparmio energetico inserire le seguenti: di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine le parole: , nonché ai contributi istituiti successivamente alla predetta data, indipendentemente dall'anno di erogazione.
*7.1. Gebhard.
*7.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*7.3. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola.
*7.4. Congedo, Colombo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
*7.5. De Palma, Sala, Rubano.
*7.6. Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 10 dell'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 31 dicembre 2025».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di energia.
7.7. Zucconi, Congedo, Vietri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, nonché gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, considerate le peculiarità del settore geotermico, l'importanza di competenze specifiche nel settore e la rilevanza di questa tecnologia per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui all'articolo 7, comma 1, possono essere confermate in capo al concessionario originario, con provvedimento dell'amministrazione competente, per un periodo comunque non superiore a 40 anni, a condizione che i titolari originari delle concessioni presentino entro la data del 31 dicembre 2023 un rilevante piano di investimenti pluriennale, approvato dall'amministrazione concedente, avente ad oggetto interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo, interventi per la sostenibilità ambientale e interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e per le attività minerarie ad essi connesse subordinati alla fattibilità tecnica ed alla sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di energia.
7.8. Zucconi, Congedo, Vietri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica,Pag. 59 fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Il 5 per cento dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte della autorità competente, delle attività previste dal Capo III del presente decreto».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di energia.
7.9. Zucconi, Congedo, Vietri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Una quota dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte della medesima autorità, delle attività previste dal Capo III del presente decreto».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di energia.
7.10. Zucconi, Congedo, Vietri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
*7.11. Gadda, Del Barba, Bonetti.
*7.12. Schullian.
*7.13. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Mitigazione dei rischi delle imprese attraverso l'intervento della SACE S.p.A.)

  1. Al fine di far fronte alla carenza di liquidità delle imprese derivante dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nonché dei materiali da costruzione:

   a) all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratoriPag. 60 e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato»;

   b) all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato».
**7.01. Manes, Gebhard, Steger, Schullian.
**7.02. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
**7.06. Del Barba, Bonetti.
**7.09. Simiani.
**7.010. De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.
**7.011. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
**7.012. De Bertoldi, Matera.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

  1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo agli interessi sia del privato, sia della pubblica amministrazione.
  3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tra cui anche lo scomputo di essi dalla quota relativa al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
*7.013. Manes, Gebhard, Steger, Schullian.
*7.014. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*7.015. Simiani.
*7.016. De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.

Pag. 61

*7.017. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*7.018. De Bertoldi, Matera.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazione interessi mutui prima casa)

  1. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2023, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.019. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga delle detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «e i congelatori,» sono inserite le seguenti: «per le piastre delle cucine elettriche o a induzione,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.020. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Aumento detrazioni per i conduttori)

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;

   b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00»;

   c) al comma 1, lettera a), le parole: «Lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 1.200,00»;

   d) a comma 1, la lettera b), le parole: «Lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 600,00».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo I sostituire le parole: nel settore elettrico e del gas naturale con le seguenti: e il contrasto del disagio abitativo.
7.021. Braga, Merola, Furfaro, Ciani, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Girelli, Guerra, Malavasi, Stumpo, Toni Ricciardi, Simiani, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di GPL negli impianti per usi industriali)

  1. All'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole: «capacità minima di 10 mc» sono soppresse. ConseguentementePag. 62 all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2008, n. 165. le parole: «della capacità complessiva non inferiore a 10 mc» sono soppresse.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*7.022. Del Barba, Bonetti.
*7.023. Gnassi, Merola, Peluffo, De Micheli, Di Biase, Orlando.
*7.024. Cavandoli, Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*7.025. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu, Foti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per le imprese del settore dell'energia elettrica e del gas naturale)

  1. Al fine di sostenere la liquidità delle imprese, aventi sede in Italia, operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici – GME prevede la definizione di specifici accordi quadro, con gli istituti bancari e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per la cessione, ai sensi di quanto disposto dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, dei crediti vantati dal medesimo Gestore nei confronti delle imprese di cui al presente comma, relativamente all'acquisto delle materie prime energetiche sui mercati dallo stesso organizzati.
  2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I relativi oneri sono garantiti attraverso gli importi del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti pro solvendo da parte delle imprese.
**7.026. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
**7.027. Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di misure di compensazione per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

  1. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:

   «6. L'autorizzazione prevede misure di compensazione a favore delle Regioni, delle Province e dei Comuni secondo criteri di ripartizione da approvare in Conferenza Unificata su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.»
7.028. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto degli strumenti finanziari derivati)

  1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative ai contratti derivati, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La base imponibile delle suddette operazioni è costituita dai corrispettivi dovuti per la conclusione dei predetti contratti, quali premi Pag. 63e commissioni, e non dai differenziali monetari corrisposti in dipendenza dei contratti medesimi, ferma restando l'autonoma rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni regolate con consegna fisica del sottostante.
  2. Il presente articolo produce effetti per le operazioni effettuate a partire dalla data della sua entrata in vigore; sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla previsione di cui al comma 1.
*7.029. Rubano, De Palma, Sala, Paolo Emilio Russo.
*7.030. Cavandoli, Toccalini, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Zinzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 31, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, è sottoposto alle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In deroga al comma 3 del citato articolo, l'atto deliberativo non va trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve deliberare è ridotto alla metà. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine indicato, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.».
**7.031. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.
**7.032. Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1.All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a» sono sostituite dalle seguenti: «effettivamente controllata da».
*7.033. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.
*7.034. Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.
**7.035. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.
**7.036. Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per contrastare gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nelle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati)

  1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidità, nel contesto dell'emergenza energetica, delle imprese che operano nel settorePag. 64 della vendita al dettaglio di libri, all'articolo 1, comma 320, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dagli esercizi di cui al comma 319 ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal dall'articolo 3, comma 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
7.037. Frassini, Cattoi, Comaroli.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per incentivare il processo di transizione energetica degli ospedali religiosi)

  1. Al fine di calmierare i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica nonché per incentivare il processo di transizione energetica, è istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo da parte degli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità.
  2. Pena la decadenza dal contributo di cui al comma 1, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto o di ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente periodo gli enti beneficiari che Pag. 65hanno già attiva una convenzione con il GSE.
  3. Il finanziamento di cui al presente articolo è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 50 per cento del totale dei costi sostenuti per le spese di acquisto, installazione di impianti fotovoltaici, termo-fotovoltaici o sistemi di accumulo, nonché delle opere annesse. Sono altresì comprese nel contributo le spese tecniche relative alla progettazione, alla sicurezza, alla direzione dei lavori e all'adempimento delle pratiche autorizzative connesse all'intervento oggetto del contributo.
  4. Il contributo di cui al comma 3 non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 250.000 euro per ciascun intervento ed è concedibile unicamente per gli impianti installati o attivati nel corso dell'anno 2023.
  5. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di regolamentazione della concessione del contributo di cui al presente articolo. Il decreto disciplina e individua, in particolare:

   a) i requisiti e le caratteristiche dei beneficiari di cui al comma 1;

   b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti acquistati dagli enti beneficiari devono possedere;

   c) le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;

   d) i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata, dando priorità ai progetti che garantiranno il più alto grado di autoconsumo sul sito dell'energia elettrica prodotta dall'impianto oggetto di contributo;

   e) le modalità di attivazione della convenzione di cui al comma 2;

   f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio in caso di alienazione/dismissione dell'impianto entro un arco temporale inferiore ai dieci anni nonché la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;

   g) nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, le modalità con le quali il soggetto subentrante dovrà impegnarsi al fine di mantenere in esercizio l'impianto.

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7.038. Comaroli, Cattoi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali del sisma Emilia 2012)

  1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
7.039. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Pag. 66

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazioni degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La dichiarazione di cui al precedente periodo sostituisce le dichiarazioni periodiche previste dai regolamenti comunali».
7.040. Andreuzza, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazioni degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ruolo di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno attribuito al gestore della struttura ricettiva esclude la qualifica in capo al medesimo del ruolo di agente contabile di cui all'articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».
*7.041. Andreuzza, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*7.042. Caramanna, Zucconi, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di canone unico patrimoniale)

  1. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che l'obbligo di rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente non si applica al canone minimo di 800,00 euro, in ogni caso dovuto a ciascun ente dalle aziende che forniscono servizi di pubblica utilità per le occupazioni permanenti con cavi e condutture del suolo pubblico, compreso il canone dovuto per le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
**7.043. Cavandoli, Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
**7.044. Sala, De Palma, Rubano.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Certificazione delle maggiori spese sostenute dagli enti locali per l'anno 2022 in relazione all'aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

  1. Con riferimento al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 242764 del 18 ottobre 2022, e in deroga allo stesso, al fine di ottenere un prospetto che rappresenti fedelmente l'aumento delle spese sostenute dagli enti locali a causa dell'incremento degli oneri per energia elettrica e gas, le maggiori spese impegnate per l'anno 2022 possono essere confrontate con quelle dell'annualità 2021.
  2. Il raffronto delle maggiori spese tra le annualità previste dal comma 1 si applica unicamente per le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni.
  3. La facoltà di cui al comma 1 è concessa agli enti locali che nel triennio 2019-2021 abbiano intrapreso investimenti nel rinnovo tecnologico delle infrastrutture di illuminazione per un importo non inferiore al 25 per cento sul complesso delle spese in Pag. 67conto capitale sostenute nel medesimo triennio 2019-2021.
  4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità di attuazione del presente articolo.
7.045. Frassini, Cattoi, Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incremento fondo continuità esercizio funzioni degli enti locali)

  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
7.046. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Integrazione risorse FSC per riequilibrare la perequazione comunale per il 2023)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 448, le parole: «in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.194.513.365 per l'anno 2023»;

   b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: «380 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «417 milioni nel 2023».
7.047. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022».
7.048. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.
7.052. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

  All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, Pag. 68con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «nello stesso anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
7.053. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole «al periodo d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta 2022 e 2023».
  2. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. Quanto all'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.

  Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: nel limite del 30 per cento con le seguenti: nel limite del 20 per cento.
7.054. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Prestiti ai dipendenti)

  1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «sconto» è sostituita dalla seguente: «riferimento»;

   b) le parole: «al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.
7.055. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate)

  1. Ai fini dell'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, per le lavorazioni effettuate su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la documentazione comprovante la conduzione può essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'affittuario o dal comodatario, attestante l'esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le medesime lavorazioni. Resta fermo l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto. La presente disposizione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
7.056. Cattoi, Carloni, Steger.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

  1. Per l'anno 2023 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese Pag. 69sostenute, per una quota pari al 65 per cento, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 24 nel limite di 5 milioni di euro.
7.066. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di prestazione della garanzia da parte della controllata)

  1. Nei gruppi di società con patrimonio, risultante dal bilancio consolidato, superiore a 250 milioni di euro, la fideiussione bancaria o assicurativa prevista dall'articolo 13.1, lettera j), dell'Allegato alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, può essere sostituita dalla garanzia prestata direttamente dalla società capogruppo o controllante.
7.057. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazione temporanea per installazione impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 6, comma 2-septies del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:

   a) dopo le parole: «collocati a terra» sono inserite le seguenti: «o su coperture piane o falde»;

   b) dopo le parole: «spazi pubblici esterni limitrofi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che i manti delle coperture siano realizzati mediante il ricorso a prodotti che abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale».
*7.058. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*7.059. Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Comunicazione dei crediti d'imposta in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. I beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi 3 e 4 possono inviare, entro il 16 luglio 2023, una nuova comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, anche ad integrazione o correzione della comunicazione precedentemente inviata. I criteri e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
7.060. De Bertoldi.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La dichiarazione di cui al precedente periodo sostituisce le dichiarazioni periodiche previste dai regolamenti comunali».
7.061. Caramanna, Zucconi, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

Pag. 70

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Ai fini riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro. Il contributo è riconosciuto fino a esaurimento delle richieste e nel limite delle risorse di cui al periodo precedente, con priorità per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle medesime di imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l'acquisto di gasolio.
   1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, alle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli».

  2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni,Pag. 71 dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.
  3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

   «503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto».

   b) al comma 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli».
7.062. Cavandoli, Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Pag. 72Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7.063. Cavandoli, Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis .
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

   a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.064. Sergio Costa, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Contestualmente al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativi agli importi spettanti alle regioni e alle province autonome per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché del calcolo dello scomputo dei dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2 di cui al comma 287 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, verranno definite misure di controllo della spesa sui dispositivi medici diverse dal payback.
*8.1. Bonetti, Del Barba, Richetti, Sottanelli.
*8.2. Cattaneo, Sala, Squeri, Benigni, Rubano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Contestualmente al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 in merito agli importi spettanti alle regioni e alle province autonome per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché al calcolo dello scomputo dei dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2 di cui al comma 287 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la disciplina per l'attuazionePag. 73 di misure di controllo della spesa sui dispositivi medici diverse dal payback.
8.3. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Comaroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e relativi alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione europea del 6 maggio 2003.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.
8.4. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese, nonché piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
8.5. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
8.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome possono utilizzare la propria quota del Fondo di cui al presente articolo anche per la copertura degli oneri relativi alla remunerazione dei volumi di prestazioni di cui agli accordi ex articolo 8-quinquies, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati in quanto enti del Servizio sanitario nazionale come previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200.
8.7. Benigni, De Palma, Rubano, Sala, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le aziende fornitrici di dispositivi medici che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito all'obbligo di indicare, nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici, in modo separato il costo del bene e il costo del servizio nonché il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, sono tenute a versare alle regioni a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura Pag. 74dell'importo integrale indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 4

   b) al comma 5, sostituire le parole: dal comma 4 con le seguenti: dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,.
8.8. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 10 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono tenute a versare alle regioni a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo integrale indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.
8.9. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato e sostituire le parole: entro il 30 giugno 2023 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo primo periodo, dopo le parole: dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere le seguenti: previa verifica in contraddittorio degli importi tra le aziende fornitrici e le regioni e province autonome e aggiungere, in fine, le parole: o del minor importo risultante dalla predetta verifica. Sono esentate dal versamento di cui al primo periodo le imprese fornitrici con un fatturato annuo nel quadriennio 2015-2018 pari o inferiore a 10 milioni di euro;

   b) sopprimere il secondo e il terzo periodo;

   c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Le imprese fornitrici di dispositivi medici tenute al versamento di cui al comma 3 vi provvedono anche mediante rateizzazione, secondo un piano da concordarsi con le regioni e le province autonome fino a un massimo di 48 rate a cadenza mensile.
8.10. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che aggiungere le seguenti: , in relazione agli importi spettanti alle regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico con le seguenti: , entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non rinunciano espressamente al predetto contenzioso attivato o futuro, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico entro la data del 23 giugno 2023.
8.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato con le seguenti: o Pag. 75che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti.

  Conseguentemente:

   a) al secondo periodo sostituire le parole: non rinunciano al contenzioso attivato con le seguenti: non si avvalgono della facoltà di cui al precedente periodo;

   b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: L'integrale e tempestiva corresponsione dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo corrispondente alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti, pubblicati sui rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi indicati nel primo periodo, con compensazione delle spese di lite.
*8.12. I Relatori.
*8.13. Lucaselli, Congedo, Ciocchetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003»;

   b) il secondo periodo del comma 9 è soppresso;

   c) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici esentando dal pagamento le micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;».
8.14. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».
*8.15. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
*8.16. Lacarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Alla luce dell'eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenzialePag. 76 correlata alle spese diagnostiche per il Covid-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  6-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire:

   a) un tetto della spesa sanitaria dei dispositivi medici che tenga conto delle peculiarità e dei fabbisogni regionali nonché delle evoluzioni tecnologiche e dell'innovazione del settore dei dispositivi medici;

   b) un processo uniforme sull'intero territorio nazionale per la programmazione del fabbisogno di dispositivi medici nonché una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale del predetto fabbisogno e del soddisfacimento dello stesso al fine di rilevare per tempo l'eventuale superamento del tetto di spesa e le ragioni che lo hanno determinato nonché le azioni per contenerlo;

   c) l'obbligo per le Regioni della rendicontazione mensile e della pubblicazione di un avviso pubblico in caso di superamento del tetto di spesa annuale con possibilità, per le imprese che forniscono dispositivi medici al SSN, di ricontrattare la fornitura se questa diventa antieconomica

   d) l'efficientamento della governance dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro in capo ad un organismo centrale nazionale dedicato;

   e) ad assicurare l'impiego delle procedure diagnostico-terapeutiche che utilizzino i device più innovativi e in linea con le valutazioni di HTA.
8.17. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.
  6-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
8.18. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:

   «412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

   a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

   b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

Pag. 77

   c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;

   d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

   e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

   f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

   g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

   h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

   i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione».
8.19. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico dei rispettivi Servizi sanitari regionali. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

  Conseguentemente, all'articolo 9:

   a) al comma 1, sostituire le parole: effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, con le seguenti: effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8 e 9-bis;

   b) al comma 3, sostituire le parole: del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, con le seguenti: del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8 e 9-bis.
8.20. Bonetti, Del Barba, Richetti, Sottanelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e implementare il contenimento della spesa regionale per acquisto di beni e servizi, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi volti a:

   a) rideterminare per gli anni a decorrere dal 2019 il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 78legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo l'obbligo a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di monitorare l'andamento della spesa e, a decorrere dal 2023, di rendicontare e giustificare semestralmente al Ministero dell'economia e finanze eventuali scostamenti in eccesso rispetto al tetto fissato per la spesa di dispositivi medici rientranti nella categoria di costi BA0210 – Dispositivi medici;

   b) stabilire, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2019, escludendo dal ripiano le imprese con fatturato complessivo annuale fino a 3 milioni di euro.
8.21. Lucaselli, Ciocchetti, Congedo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.
8.22. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A decorrere dai ripiani per il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici relativi al 2023, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, i commi 9 e 9-bis sono abrogati.
*8.23. Pavanelli.
*8.24. Gebhard.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di spesa per l'acquisito di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2023, il primo periodo dell'articolo 15, comma 14, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
  2. L'abrogazione di cui al comma 1, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. L'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 2019, n. 157 è abrogato.
8.01. Lucaselli, Congedo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato)

  1. Il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 6 punti percentuali per l'anno 2023 e di 10 punti percentuali a decorrere Pag. 79dall'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.
8.02. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

  1. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
8.03. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici, l'importo da versare al netto dell'IVA, computando puntualmente l'IVA dalle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale e considerando le diverse aliquote IVA di spettanza sulla base dei beni acquistati.
  1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono inoltre tenute, su eventuale richiesta da parte dell'azienda interessata dalla richiesta di ripiano, a disporre di riferimenti e copie documentali delle fatture oggetto della richiesta di ripiano.
  1-quater. L'importo, al netto dell'IVA, deve tenere conto di quanto previsto all'articolo 8 comma 4, laddove deve essere separato l'importo del costo del bene e del costo del servizio.
9.2. Benigni, Cappellacci, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di superamento del tetto di spesa dei farmaci)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 402-bis è sostituito dal seguente:

   «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata.»

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 577, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis»;

   b) al comma 578, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui di cui al comma 401, 402-bis».

  3. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione Pag. 80di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla European medicines agency (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche e first in class.
9.01. Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Utilizzo risorse residue Fondo Innovativi per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei farmaci)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 402-bis è sostituito dal seguente:

   «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata.»

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 577, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis»;

   b) al comma 578, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui di cui al comma 401, 402-bis».
*9.02. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.
*9.03. Bonetti, Del Barba.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Inclusione dei farmaci con innovatività condizionata nel Fondo Farmaci Innovativi)

  1. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con effetto a decorrere dal 2023, i farmaci per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono soggetti alle medesime condizioni previste per i farmaci con il requisito dell'innovatività piena e accedono al Fondo previsto al comma 401.»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole «ivi indicate» sono inserite le seguenti «nonché per le finalità di cui al presente comma».

  2. All'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «400 e 401» sono inserite le seguenti: «e 402-bis»;
  3. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «400 e 401» sono inserite le seguenti: «e 402-bis».
**9.04. Cattoi, Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.
**9.05. Lucaselli, Ciocchetti, Congedo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Inclusione dei farmaci con innovatività condizionata nel Fondo Farmaci Innovativi)

  1. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di entrataPag. 81 in vigore del presente provvedimento, i farmaci per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono soggetti alle medesime condizioni previste per i farmaci con il requisito dell'innovatività piena e accedono al Fondo previsto al comma 401.»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «ivi indicate» sono inserite le seguenti: «nonché per le finalità di cui al presente comma».

  2. All'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «400 e 401» sono inserite le seguenti: «e 402-bis»;
  3. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «400 e 401» sono inserite le seguenti: «e 402-bis».
9.06. Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Compensazione dei tetti della spesa farmaceutica)

  1. A decorrere dall'anno 2024, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.
9.07. Lucaselli, Congedo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di accesso precoce ai farmaci innovativi)

  1. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla European Medicines Agency (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche e first in class.
9.08. Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai Sub-Commissari spetta un compenso corrispondente a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-ter. Il Commissario ad acta riferisce periodicamente al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della salute in merito alle misure adottate per dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario, secondo modalità e criteri stabiliti con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio dei Ministri, sentito il Pag. 82Ministro dell'economia e delle finanze, approva la relazione del Commissario contenente le misure adottate per dare attuazione al piano di rientro».

  2. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera a) sono a carico delle regioni interessate.
9.09. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per assicurare la continuità del supporto del personale Agenas al commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della regione Calabria)

  1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità e nel limite del quaranta per cento dei posti non coperti in esito alle procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, procede alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, reclutato mediante selezione pubblica per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020 n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre n. 181, che abbia svolto la propria attività senza soluzione di continuità presso la struttura del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della Regione Calabria e che risulti in servizio all'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a valere sul restante sessanta per cento dei posti non coperti di cui al medesimo comma, Agenas, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, avvia apposite procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, ed assume unità di personale non dirigenziale di categoria D da assegnare, sino al 31 dicembre 2024, alle funzioni di supporto presso la struttura del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della Regione Calabria.
  3. Il personale stabilizzato o reclutato ai sensi dei commi 1 e 2 che ne faccia richiesta entro il 31 dicembre 2024 può essere trasferito presso uno degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, in deroga alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 1 marzo 2001 n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nel limite di 2.502.600 euro per il 2023 e di 3.003.120 euro per il 2024, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.289.100 euro per l'anno 2023 e 1.546.920 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 – 2025 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando a tale scopo l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
9.010. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, convertito con, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi».
  2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro 60 giorni dalla data di Pag. 83entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.011. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per la chiusura delle procedure contabili straordinarie delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte a piano di rientro)

  1. Le risultanze dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio per l'anno 2022 da parte delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, che hanno posto in essere l'operazione straordinaria di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito, e la continuità nella tenuta delle scritture contabili, per come comprovata dalle evidenze del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), tengono luogo, in assenza di altro documento contabile approvato dai competenti organi aziendali, delle situazioni patrimoniali riferite agli esercizi precedenti e costituiscono adempimento attuativo dei principi contabili applicati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, con particolare riguardo ai postulati n. 1, 11 e 12 dell'Allegato 1 del predetto decreto.
9.012. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)

  1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale alle malattie infettive e implementare i servizi di prossimità alla popolazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
  2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9.013. Bagnasco, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità)

  1. Al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientra nei livelli essenziali di assistenza.
  2. L'obesità è inserita nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 settembre 2016, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale Pag. 84della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità.
  3. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'OSO è composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, dai Presidenti dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Istituto superiore di Sanità (ISS) o di un loro delegato. Ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana, di verifica dell'attuazione dei PDTA regionali e del corretto accesso alle terapie. Opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute o dei suoi Enti controllati o vigilati.
  4. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce annualmente gli obiettivi dell'OSO e presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche e di accesso alle cure in tema di obesità.
9.014. Pella, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla malattia di Alzheimer)

  1. Al fine di definire e attuare la strategia di horizon scanning e accesso precoce alle nuove terapie in arrivo indicate per il trattamento della malattia di Alzheimer, il Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco o un suo delegato entra a far parte del Tavolo permanente sulle demenze, costituito dal Piano nazionale demenze (PND).
  2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le regioni presentano al suddetto tavolo i PDTA regionali redatti sulla base del Piano nazionale per le demenze e lo stato di attuazione degli stessi per la successiva trasmissione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
9.015. Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. È soggetto al regime di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'acquisto di beni strumentali nuovi nell'ambito degli investimenti di cui ai seguenti provvedimenti agevolativi:

   a) articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono soggetti al regime di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (industria 4.0);

   b) articolo 1, comma 99, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 effettuata dalla imprese di cui al comma 98 della medesima legge (credito imposta investimenti mezzogiorno);

   c) articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

  2. Prima della emissione della fattura, il cessionario rilascia al cedente apposita dichiarazione nella quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'acquisto dei beni predetti strumentali è effettuato nell'ambito e nei limiti degli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.016. Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. I beni strumentali acquistati nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono soggetti al regimePag. 85 di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Prima della emissione della fattura, il cessionario rilascia al cedente apposita dichiarazione nella quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che I 'acquisto dei beni strumentali è effettuato nell'ambito e nei limiti degli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. La disciplina dei commi precedenti si applica anche ai seguenti interventi:

   a) acquisto di beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 effettuata dalle imprese di cui ai commi dal 98 al 108 della medesima legge;

   b) acquisto dei beni strumentali effettuati nell'ambito di un programma di attività economiche o di investimento incrementale dalle imprese nuove o già esistenti che operano nelle ZES disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
9.017. Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano)

  1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga al comma 1, la pubblicità di un medicinale destinata al pubblico può contenere soltanto la denominazione del medicinale qualora essa abbia lo scopo esclusivo di rammentarla.»;

   b) all'articolo 118, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «c) delle inserzioni pubblicitarie aventi le caratteristiche indicate all'articolo 116, comma 1-bis.».
9.019. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

  1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
  3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

   a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual Pag. 86misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

   b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

  4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
  5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.
*9.020. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*9.021. Caramanna, Zucconi, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.
*9.022. Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*9.023. D'Alfonso.

ART. 10.

  Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura e a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare in tempi idonei le ordinarie procedure di reclutamento, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono:

   a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti Pag. 87incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale;

   b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

   c) conferire incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui alla lettera a), previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.

  2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Le aziende e gli enti del servizio sanitario, contestualmente agli affidamenti di incarichi di cui al comma 1 provvedono ad indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.
  4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto già conclusi sono annullate di diritto.

  Conseguentemente al comma 7:

   a) al primo periodo, dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sopprimere le parole: anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili;

   b) sopprimere l'ultimo periodo.
10.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.
  2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.

Pag. 88

  Conseguentemente al comma 7:

   a) al primo periodo, dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sopprimere le parole: anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili;

   b) sopprimere l'ultimo periodo.
10.2. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.

  Conseguentemente al comma 7:

   a) al primo periodo dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

   b) sopprimere l'ultimo periodo.
10.3. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, dopo le parole: Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), aggiungere le seguenti: nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN,; e dopo le parole: solo in caso di necessità e urgenza, aggiungere le seguenti: per una sola volta,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici con le seguenti: , per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   b) sopprimere il comma 6;

   c) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
10.4. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), aggiungere le seguenti: nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, e dopo le parole: solo in caso di necessità e urgenza, aggiungere le seguenti: per una sola volta,.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici con le seguenti: , per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personalePag. 89 non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10.5. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, dopo le parole: verificata l'impossibilità aggiungere le seguenti: oggettiva ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e certificata dal direttore delle risorse umane.
10.6. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: impossibilità di utilizzare personale, aggiungere le seguenti: dipendente e in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dopo le parole: gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali aggiungere le seguenti: per i dipendenti ed i convenzionati dalle graduatorie della specialistica ambulatoriale convenzionata interna.
10.7. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti stipulati in violazione della disciplina di cui al presente comma e ai commi 2 e 4 sono nulli.
10.8. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati aggiungere le seguenti: o prorogati in caso di contratti in essere e sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni e delle province autonome che costituiscono zone di confine esposte alla concorrenza del mercato del lavoro internazionale, possono proporre incentivi contrattuali o altre misure idonee a mantenere gli organici del personale sanitario, indispensabili per garantire gli standard di funzionamento delle strutture sanitarie.
10.9. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati aggiungere le seguenti: o prorogati in caso di contratti in essere e sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera.
*10.10. I Relatori.
*10.11. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati aggiungere le seguenti: o prorogati in caso di contratti in essere e sostituire le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera con le seguenti: nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture che svolgono attività di supporto agli stessi servizi tra le quali, in particolare, quelle di anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, chirurgia, pediatria e radiologia.
10.12. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 2, sostituire le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiorePag. 90 a dodici mesi con le seguenti: , per un periodo non superiore a diciotto mesi.
10.13. Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri;

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in essere e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determina a contrarre, o atto equivalente, entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere i dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.14. Panizzut, Gusmeroli, Loizzo, Cavandoli, Lazzarini, Bagnai, Matone, Centemero.

  Al comma 2, sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri;

  Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti e alle procedure di affidamento conclusi, pendenti o per i quali sia stata pubblicata la determina a contrarre, o atto equivalente, entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.15. De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresentative.
10.16. Laus.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Sono istituite le Aziende Sanitarie disagiate.
  2-ter. Per Azienda Sanitaria disagiata si intende l'Azienda per la quale ricorrono i seguenti requisiti:

   a) mancata copertura dei posti messi a concorso;

   b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico;

   c) condizioni di marginalità territoriale quali:

    1) condizioni geomorfologiche del territorio (ampiezza della superficie, orografia, insularità);

    2) viabilità critica;

    3) inadeguatezza della rete di trasporto pubblico rispetto ai centri hub;

    4) distanza chilometrica eccessiva tra comuni dell'ambito e le sedi di cure primarie e i presidi ospedalieri;

    5) dispersione degli insediamenti abitativi in quanto oltre il 20 per cento degli abitanti residenti in frazioni o case sparse);

    6) densità della popolazione;

    7) vicinanza a zone di confine extranazionale che manifestano maggiore attrattività per i lavoratori.

  2-quater. Limitatamente alle Aziende Sanitarie disagiate, è prevista la possibilità di destinare alla contrattazione integrativa ulteriori risorse aggiuntive al fine di incentivare la permanenza del personale e di prevedere specifiche proroghe ai contratti in essere fino alla copertura stabile dei posti vacanti.
10.17. Bicchielli, Cavo, Lupi, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Pag. 91

  Al comma 3, dopo le parole: sono elaborate linee guida aggiungere le seguenti: vincolanti per i direttori generali delle Aziende sanitarie locali e dopo le parole: i prezzi di riferimento aggiungere le seguenti: con i relativi tetti di spesa.
10.18. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 4, dopo le parole: nei commi 1 e 2, aggiungere le seguenti: nonché delle linee guida di cui al comma 3.
10.19. Laus.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione ad operatori economici, allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o presidi ospedalieri pubblici.
10.20. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Al comma 6, dopo le parole: Il personale sanitario che inserire le seguenti: , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,.
10.21. Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Al comma 6, dopo le parole: una struttura sanitaria pubblica inserire le seguenti: o con una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
*10.22. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*10.23. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non possono partecipare a tali procedure selettive, ovvero non possono comunque beneficiare della valorizzazione dell'attività svolta presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, né rientrare nella riserva di posti di cui al precedente capoverso, coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dallo stesso per prestare la propria attività presso tali operatori economici privati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
10.24. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. I membri del Parlamento possono visitare, senza autorizzazione, i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture socio-sanitarie pubbliche. Le visite dei membri del Parlamento ai servizi e alle strutture di cui al presente comma non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio o della struttura.
  7-ter. Nel corso della visita ai servizi o alle strutture di cui al comma 7-bis, i membri del Parlamento, accompagnati dal responsabile del servizio o della struttura o da un suo delegato, ricevono tutte le informazioni relative ai medesimi servizi o strutture e ai soggetti in essi ospitati, con i quali i membri del Parlamento possono incontrarsi e conferire. In occasione della visita i membri del Parlamento hanno diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi dei medesimi servizi o strutture dichiarati utili all'esercizio del loro mandato istituzionale.
10.25. Rosso, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. In considerazione della necessità di accelerare la realizzazione degli interventiPag. 92 indispensabili a fronteggiare lo straordinario stato di criticità del patrimonio edilizio e tecnologico delle reti ospedaliera e territoriale delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di erogazione dei livelli essenziali di assistenza salvaguardando le condizioni di equilibrio economico finanziario nel rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 168 del 24 giugno 2021, per tutti gli interventi edilizi e di acquisizione di tecnologie inseriti negli atti di programmazione di settore previsti da disposizioni nazionali e regionali, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché i soggetti attuatori dallo stesso delegati, possono utilizzare la procedura negoziata di cui di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
10.26. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) comma 1, primo periodo:

    1) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;

    2) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce Rossa Italiana»;

    3) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;

   b) al comma 3, sostituire le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute».
10.28. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per il personale della ricerca).

  1. In considerazione dell'incremento delle attività dell'Istituto Superiore di Sanità rispetto alle esigenze del SSN, nella ricerca di settore e nell'ambito delle misure previste nel PNRR, al fine di valorizzare le professionalità acquisite all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente :

   «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto Superiore di Sanità è incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni destinato alle procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne.»
10.01. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valorizzazione del personale dell'Istituto Superiore di Sanità)

  1. In considerazione degli aumentati impegni del personale dell'Istituto Superiore di Sanità rispetto al SSN e nella ricerca di settore nel PNRR e allo scopo di valorizzare le professionalità acquisite, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o in via di pubblicazione,Pag. 93 all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente:

   «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto Superiore di Sanità viene incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni destinati alla stabilizzazione di precari ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 alla valorizzazione del personale di III livello per 4 milioni di euro e per 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o nel 2023».
10.02. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incremento fondi contrattazione integrativa ai sensi del Patto per la Salute 2019-2021)

  1. Per il triennio 2023-2025 le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di 300.000.000 di euro per il triennio 2023-2025.
10.03. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate», sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;

   b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate»;
*10.04. Manes, Gebhard, Steger, Schullian.
*10.05. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*10.06. Del Barba, Bonetti.
*10.07. Simiani.

Pag. 94

*10.08. De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.
*10.09. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*10.010. De Bertoldi, Matera.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Il certificato di pagamento straordinario di cui al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, ove non ancora emesso, deve essere adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, del medesimo articolo 26.
  2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.
**10.011. Manes, Gebhard, Steger, Schullian.
**10.012. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
**10.013. Simiani.
**10.014. De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Certificato di pagamento straordinario)

  1. Il certificato di pagamento straordinario di cui all'articolo 26, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, ove non ancora emesso, deve essere adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, del medesimo articolo 26.
  2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione, comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile. La responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.

  Conseguentemente al Capo I, dopo le parole: gas naturale, aggiungere le seguenti: nonché disposizioni per la ripresa economica e gli investimenti.
10.015. De Bertoldi, Matera.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,Pag. 95 dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 6-bis, primo periodo, le parole: «annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

   b) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

   «13-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione sono riconosciuti fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.
   13-ter. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori relativi ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, ai sensi del comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente all'emissione di quelli contrattuali.
   13-quater. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di apposito conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste».
*10.016. Manes, Gebhard, Steger, Schullian.
*10.017. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*10.018. Simiani.
*10.019. De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 6-bis, primo periodo, le parole: «annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

   b) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

   «13-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione sono riconosciuti fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una Pag. 96volta che tali risorse si siano rese disponibili.
   13-ter. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori relativi ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, ai sensi del comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente all'emissione di quelli contrattuali.
   13-quater. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di apposito conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste».

  Conseguentemente al Capo I, dopo le parole: gas naturale, aggiungere le seguenti: , nonché disposizioni per la ripresa economica e gli investimenti.
10.020. De Bertoldi, Matera.

ART. 11.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale medico e infermieristico aggiungere le seguenti: , temporanea e non superiore a 5 giorni lavorativi,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per carenze che perdurano per un periodo superiore ai cinque giorni lavorativi le aziende procedono al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ovvero conferendo incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.
11.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi di emergenza – urgenza ospedalieri aggiungere le seguenti: nonché la carenza di personale medico nei servizi dell'emergenza sanitaria territoriale.

  Conseguentemente,

   a) al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, aggiungere le seguenti: alle prestazioni del personale convenzionato per le funzioni di cui all'articolo 65, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale 2016-2018 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, la cui tariffa oraria è stabilita nella misura di euro 100 orari lordi;

   b) al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 83,3 milioni di euro;

Pag. 97

   c) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «operante nei servizi di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dal personale medico operante nell'emergenza sanitaria territoriale»;

   b) dopo le parole: «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 120 milioni di euro complessivi, di cui 50 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 240 milioni di euro annui, di cui 100 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità»;

   d) al comma 4, sostituire le parole: 170 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 223,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per il 2024;

   e) al comma 5, sostituire le parole: 170 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 223,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per il 2024;

   f) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ospedaliera e dell'emergenza sanitaria territoriale;

   g) all'articolo 24, comma 6, alinea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 4.996,06 milioni di euro per l'anno 2023, 40,79 milioni di euro per l'anno 2024;

   h) al medesimo articolo 24, comma 6, alla lettera a), sostituire le parole: 4.938,94 milioni di euro con le seguenti: 4.992,24 milioni di euro.
11.2. Loizzo, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono ricorrere, per il personale medico aggiungere le seguenti: dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dopo le parole: fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, aggiungere le seguenti: anche al personale convenzionato in deroga all'Accordo collettivo nazionale (ACN).

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e per dare piena operatività a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ratificato in data 30 marzo 2021 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna regione dispone che le rispettive aziende del SSN regionale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, provvedano a completare, a decorrere dal 1° giugno 2023, l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda di riferimento, per la branca o area professionale interessata, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 28 del medesimo ACN. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente comma è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento;

   b) al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis;

   c) al comma 4, dopo le parole: di cui ai commi 1 aggiungere le seguenti: , 1-bis.
11.3. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Al comma 1 dopo le parole: del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019 aggiungere le seguenti: e alle ore aggiuntive di Pag. 98cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: in deroga alla contrattazione, aggiungere le seguenti: e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale.
11.4. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole: per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione con le seguenti: e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018, per le quali la tariffa oraria fissata rispettivamente dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale.
11.5. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di cui alla tabella B allegata al presente decreto,.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per accedere al relativo finanziamento le regioni, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono al Ministero della salute e pubblicano sul proprio sito istituzionale la documentazione idonea a comprovare la carenza di organico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e il fabbisogno necessario ad affrontare la predetta carenza. Entro i successivi 15 giorni, il Ministero della salute, entro il limite di di cui al primo periodo, definisce il riparto del finanziamento per le regioni e province autonome che abbiano segnalato la predetta carenza.;

   b) sopprimere la tabella B allegata al presente decreto.
11.6. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i fini di cui al comma 1, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei LEA di emergenza-urgenza nelle regioni interessate dal piano di rientro, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, si riserva di integrare le risorse stanziate, con una quota straordinaria appositamente determinata.
11.7. Lancellotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorsi pediatrici e ginecologici afferenti ai Presidi di emergenza urgenza e Dea di I e II livello del Servizio sanitario nazionale SSN.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: ai commi 1, 1-bis e 3.
11.8. Ciancitto, Ciocchetti.

  Sopprimere il comma 2.
11.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e con le seguenti: dal 1° gennaioPag. 99 2023 al 31 dicembre 2023 di 200 milioni di euro complessivi di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità e.

  Conseguentemente,

   a) al comma 4, le parole: 170 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 270 milioni di euro;

   b) al comma 5, le parole: 170 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 270 milioni di euro;

   c) all'articolo 24, comma 6, alinea, le parole: 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023 sono sostituite dalle seguenti: 5042,76 milioni di euro per l'anno 2023;

   d) al medesimo articolo 24, comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*11.10. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*11.16. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di complessivi 400 milioni di euro annui, di cui 120 milioni di euro per la dirigenza medica e 280 milioni di euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.17. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Defiscalizzazioni delle prestazioni aggiuntive della dirigenza medica veterinaria e sanitaria)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di attività e prestazioni aggiuntive, richieste per abbattere le liste d'attesa e per ovviare alla grave riduzione delle dotazioni organiche per l'effettuazione di turni di guardia, si applica un'aliquota dell'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al 15 per cento.
  2. Alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 2021, n. 106, e ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché di quelle previste all'articolo 4 comma 9-octies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14.
*11.01. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*11.02. De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Defiscalizzazione del lavoro straordinario e disagiato della dirigenza medica veterinaria e sanitaria)

  1. Al trattamento accessorio della retribuzione destinata alla remunerazione del lavoro aggiuntivo prestato dalla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN e Pag. 100delle attività correlate alle particolari condizioni di lavoro, si applica una aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento.
  2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 238 milioni di euro all'anno.
**11.03. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
**11.06. De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Defiscalizzazione indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)

  1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente delle aziende sanitarie, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica una aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento.
  2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 253 milioni di euro all'anno.
*11.04. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*11.05. De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Costituzione e defiscalizzazione dell'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica)

  1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente delle aziende sanitarie è istituita l'indennità stipendiale di specificità sanitaria.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è finanziata con risorse contrattuali già esistenti per un valore complessivo di 1.500 euro, al lordo di oneri previdenziali evidenti e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per ciascun dirigente sanitario non medico e per un valore identico da risorse finanziarie aggiuntive. Agli oneri aggiuntivi derivante dalla presente disposizione, valutati in 29,949 milioni di euro all'anno, si provvede a decorrere dall'anno 2023 mediante un incremento di pari ammontare della parte vincolata del fondo sanitario nazionale.
  3. All'indennità di cui al presente articolo si applica l'aliquota fiscale fissa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento. Ai fini di cui al primo periodo è autorizzata una decontribuzione fiscale per una spesa complessiva di 10,88 milioni di euro all'anno.
**11.08. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
**11.09. De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Premialità di pronto soccorso)

  1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.
  2. Le aziende ed enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personalePag. 101 sostituito, mediante assunzioni, anche in deroga ai limiti di spesa per il fabbisogno del personale.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.
*11.010. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*11.011. Bonetti, Del Barba.
*11.012. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
*11.013. De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Premialità per zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
  2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
11.014. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
11.015. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

  1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio di cui al medesimo articolo è differito al 30 giugno.
  2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 maggio 2023.
  3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2023:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato Pag. 102dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023.
11.016. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Strutture accreditate)

  1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.
11.017. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.1. Bonetti, Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo con le seguenti: negli ultimi tre anni abbia svolto servizio continuativo presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale e che abbia conseguito l'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale e sopprimere le parole: , anche non continuative,.
12.2. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza con le seguenti: Medicina d'emergenza-urgenza.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: al 30 giugno 2032 con le seguenti: al 30 giugno 2040;

   b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   7-bis. Al fine di garantire il fabbisogno di personale nei servizi di emergenza-urgenza per il triennio 2023-2025, i bandi di concorso per dirigente medico nelle discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'Emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, possono prevedere la facoltà per le aziende ed enti del SSN di assegnare il personale assunto, per i primi due anni di servizio, presso i predetti servizi per una percentuale non superiore al 50 per cento dell'orario settimanale di lavoro.
   7-ter: Per il triennio 2023-2025 le aziende ed enti del SSN sulla base delle proprie esigenze organizzative, possono disporre, che i dirigenti medici di discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, collocati in altre strutture organizzative, prestino servizio presso i servizi di emergenza-urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi per ogni anno.
12.3. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza con le seguenti: Medicina d'emergenza-urgenza.
12.4. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 103

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica, che non risulti già iscritto ad alcuna scuola di specializzazione, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente disponibili tra quelle equipollenti o affini a «Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza», con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, tra le scuole disponibili, con priorità in una di quelle per le quali l'azienda sanitaria d'inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne.
   1-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto-legge, il personale di cui al comma 1-bis, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è inserito in graduatoria separata ed assunto dalle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa qualora, esaurita la graduatoria principale nonché la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, siano accertati:

   a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

   b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico di altre aziende cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

   c) il rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione.

   1-quater. Il personale di cui al comma 1-ter, in esito ai concorsi di cui al comma 1, è inquadrato in ruolo a tempo determinato e con orario parziale. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12.5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dall'inquadramento in ruolo, ai soggetti indicati nel presente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM), in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, e dall'articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
12.6. Rosso.

Pag. 104

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'esito positivo della procedura concorsuale, i medici di cui al presente comma sono collocati in graduatoria separata. Lo scorrimento ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato è subordinato al previo accertamento dell'esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12.7. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al personale medico che sia risultato vincitore di un concorso ai sensi del comma 1, viene corrisposta una borsa di studio per l'accesso alle scuole di specializzazione nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed equipollenti e per il conseguimento del relativo titolo entro i successivi cinque anni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti gli importi e le modalità di assegnazione delle predette borse di studio.
  1-ter. L'assunzione a tempo indeterminato del personale medico di cui al precedente comma 1-bis, risultato idoneo e utilmente collocato nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. Le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella pertinente graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.
12.8. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di supplire all'assenza di scuole di specializzazione e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici, che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbiano maturato presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico, sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
12.9. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il personale medico che alla data di pubblicazione del presente decreto abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, inclusi i servizi del 118, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, Pag. 105equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, purché in possesso di un diploma di specializzazione, anche in altra disciplina, e dell'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale.
12.10. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, da calcolare e certificare ai sensi del medesimo comma 1, presso le altre unità, strutture o servizi del SSN in cui si registrano carenze di professionisti, da individuare con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il personale di cui al presente comma è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nelle discipline equipollenti o affini a quelle per le quali ha maturato l'esperienza professionale ai sensi del presente comma, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.
12.11. Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   a) dopo le parole: presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: nei reparti di riferimento della specializzazione che stanno svolgendo o di specializzazioni equipollenti, sotto la supervisione di un medico di ruolo.

   b) sostituire le parole: 8 ore con le seguenti: 10 ore.
12.12. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: per un massimo di 8 ore settimanali e aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento del massimale orario settimanale per i medici in formazione è di 12 ore per i medici di formazione al I e II anno di specializzazione e di 18 ore per i medici in formazione al III, IV e V anno di specializzazione.
12.13. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: per un massimo di 8 ore settimanali.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: a 40 euro lordi fino alla fine del comma con le seguenti: alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto.
12.14. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, le parole: 8 ore sono sostituite dalle seguenti: 12 ore.

  Conseguentemente, al comma 3, le parole da: 40 euro lordi fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: 60 euro, al netto degli oneri a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.
12.15. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare, nelle more dell'attuazione dell'articolo 20-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, la propria collaborazione volontariamente e in modo occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restandoPag. 106 l'assolvimento degli obblighi formativi.
12.16. Cattoi, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Al comma 3, sostituire le parole: l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando con le seguenti: il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
12.17. Benigni, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 3, sostituire le parole da: a 40 euro fino alla fine del comma con le seguenti: alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto.
12.18. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 3, sostituire le parole: lordi comprensivi con le seguenti: al netto.
12.19. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale farmacista laureato senza specializzazione e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 4 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, si applicano le disposizioni di ammissione in soprannumero nei posti riservati alle scuole di specializzazione in Farmacia ospedaliera, Farmacognosia e Farmacologia, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per il personale medico di ruolo del SSN.
12.20. Ciancitto, Ciocchetti.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
*12.21. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*12.22. Girelli, Malavasi, Stumpo, Furfaro, Ciani.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al medesimo primo periodo con le seguenti: di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12.23. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
  6-ter. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, si provvede a valere sulle Pag. 107risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.24. Ilaria Fontana, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
  6-ter. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
12.25. Ilaria Fontana, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Sino al termine del commissariamento disposto ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il servizio effettivamente prestato sulla base di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato dal personale medico e sanitario presso le strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 novembre 2011 n. 118 del servizio sanitario delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, preposte alle attività di emergenza e pronto soccorso nonché di quelle adibite ai servizi sanitari presso i centri di prima accoglienza e presso le altre strutture attivate per fare fronte ai fenomeni migratori, è computato in misura doppia ai soli fini della maturazione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti dalle disposizioni legislative e dalle norme contrattuali vigenti per l'accesso ai ruoli della dirigenza delle professioni sanitarie e per l'attribuzione degli incarichi di responsabile di struttura e di alta professionalità per il personale della dirigenza medica.
12.26. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2023 e 2024, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.
12.27. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ai lavoratori che abbiano maturato, al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, almeno 5 anni di servizio presso l'AIFA con contratti di lavoro di somministrazione e a progetto, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 Pag. 108aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, m. 60.
12.28. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I dipendenti con contratto collettivo nazionale del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata, che abbiano compiuto 60 anni, indipendentemente da quanto previsto dal relativo contratto collettivo, possono richiedere di essere esonerati dal lavoro notturno.».
12.29. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al comma 9-octiesdecies, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» sono aggiunte le seguenti: «, i medici ospedalieri e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia».
12.30. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I contratti collettivi nazionale del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata individuano i giorni di ferie aggiuntive da riconoscere al personale dei servizi di emergenza-urgenza.».
12.31. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.»;

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

Pag. 109

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12.01. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo per il personale medico del Servizio sanitario nazionale e docenti universitari in medicina e chirurgia)

  1. Al fine di ridurre le liste d'attesa e favorire il trasferimento di competenze ai nuovi assunti, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti universitari di medicina e chirurgia.
  2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025.
  3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2026.
  4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1° gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo ritorna inderogabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.
12.02. Bonetti, Del Barba.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. I medici specialisti ambulatoriali, anche veterinari, convenzionati con le aziende del servizio sanitario delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, che alla data del 16 dicembre 2022 svolgevano attività ambulatoriale, con incarico a tempo indeterminato, possono, a domanda, essere inquadrati nei ruoli e con il trattamento giuridico ed economico della dirigenza del contratto collettivo nazionale dell'Area della sanità, nei limiti dei posti previsti nei Piani triennali del fabbisogno di personale, se risultano titolari di incarico a tempo indeterminato non inferiore a ventiquattro ore settimanali, sempreché in possesso del titolo di specializzazione inerente all'area in cui svolgono l'attività, con anzianità di almeno cinque anni nelle Aziende sanitarie delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. L'ingresso nei ruoli determina la cessazione dei relativi rapporti convenzionali.Pag. 110
  2. Resta fermo il giudizio di idoneità espletato con le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1997 n. 365.
12.03. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*12.04. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*12.05. Stumpo, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

   «c-bis) fisioterapisti».

  2. All'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera F è inserita la seguente:

   «F-bis. Fisioterapisti».

  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, e all'allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, le modificazioni necessarie al loro adeguamento alle disposizioni della presente legge.
12.06. Vietri, Ciocchetti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera e), le parole «rientranti nell'ambito dell'autocontrollo» e le parole Pag. 111«, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti» sono soppresse;

   b) alla lettera e-quater), le parole «di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,», sono sostituite dalle seguenti: «delle tipologie di vaccini di cui al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale nei confronti dei soggetti di età superiore a dodici anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima attuazione, trovano applicazione le modalità organizzative, strutturali e logistiche per l'effettuazione dei predetti servizi definite nel Protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome, Federfarma e Assofarm del 28 luglio 2022.»;

   c) dopo la lettera e-quater), è aggiunta la seguente:

   «e-quinquies) l'esecuzione in farmacia, da parte di personale infermieristico, di prelievi di sangue venoso mediante siringhe o dispositivi equivalenti, per il successivo invio dei campioni presso laboratori abilitati ove eseguire l'analisi e la refertazione».

  2. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.
  3. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 2 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati ad una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.
  4. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.
  5. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.
12.07. Vietri, Ciocchetti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 31 dicembre 2023.
12.08. Polo, Deidda, Congedo, Vietri.

Pag. 112

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.1. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

  1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse.»;

   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo.».

  2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-quater e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.
*13.2. Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.
*13.3. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

  1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista; le Aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale intramoenia, di cui ai commi precedenti, per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al presente comma una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.

Pag. 113

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al medesimo articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 2 è soppresso.
13.4. Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo, Ciani.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: della legge 1° febbraio 2006, n. 43, aggiungere le seguenti: nonché le professioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 31 gennaio 2018, n. 3 e dopo le parole: appartenenti al personale del comparto sanità aggiungere le seguenti: e del ruolo sociosanitario.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere le parole: e per le professioni sociosanitarie di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 31 gennaio 2018, n. 3.
13.5. Schifone.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: personale del comparto sanità aggiungere le seguenti: e al personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1:

   a) sopprimere le parole: , e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano, altresì, le incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13.6. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma la preventiva autorizzazione del vertice dell'amministrazione di appartenenza finalizzata a garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché a verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro e non pregiudicare l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle liste di attesa, anche conseguenti all'emergenza pandemica.
13.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero della salute effettua periodicamente e comunque ogni due anni un monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione.
13.8. I Relatori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, si applicano altresì agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, appartenenti al personale del comparto enti locali. L'ente di appartenenza effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse, dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
13.10. Faraone, Bonetti, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di supplire all'assenza di scuole di specializzazione, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimicaPag. 114 ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
13.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo la parola: «amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «e tecnico e professionale».
13.12. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per incentivare la transizione al digitale in materia sanitaria)

  1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole: «e guasti dei dispositivi on-field.», sono aggiunte le seguenti: «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione la pianificazione finanziaria digitalizzata, l'attivazione di percorsi automatizzati per la gestione della customer care in ambito sanitario, la gestione di servizi di comunicazione attraverso dispositivi mobili che permetta di operare in condizioni di sicurezza informatica e cyber.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.01. L'Abbate.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

  1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.
  2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.
  3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.
  4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
13.02. Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Pag. 115

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di attività-libero professionale intramuraria)

  1. Al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, all'articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 le parole: «non può comportare» sono sostituite dalle seguenti: «intramuraria è esercitata esclusivamente al di fuori degli orari dedicati all'attività istituzionale programmata, ivi compresa la diagnostica e l'attività di sala operatoria, e non può comportare».
13.03. Lucaselli, Congedo.

ART. 14.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Al comma 547 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti ai corsi di formazione specialistica»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con precedenza per gli specializzandi iscritti al terzo anno e successivamente a scalare per quelli iscritti al secondo e poi al primo anno».

  02. Dopo comma 547 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è inserito il seguente:

   «547-bis. I medici fino al terzo anno del corso di formazione specialistica possono prendere in carico solo codici bianchi e verdi e operano sotto la supervisione di un medico di ruolo.».
14.1. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Ove non risulti definito l'accordo tra la regione e l'università interessata, è comunque possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi dopo 30 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata.».
14.2. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «I suddetti accordi sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al periodo precedente».
*14.3. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
*14.4. Bonetti, Del Barba, Richetti.
*14.5. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*14.6. Mangialavori, Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.
*14.7. Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis). Dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, le assunzioni di cui al presente comma non sono subordinate ad Pag. 116alcuna forma di nulla osta da parte dell'Università di appartenenza.».
14.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) dopo il decimo periodo, è inserito il seguente: «Limitatamente alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992, la facoltà assunzionale di cui al secondo periodo, anche con qualifica inferiore alla dirigenziale, è parimenti riconosciuta agli stabilimenti termali accreditati.».
*14.9. Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.
*14.10. Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) dopo il decimo periodo, è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992, la facoltà assunzionale di cui al secondo periodo è parimenti riconosciuta anche agli stabilimenti termali accreditati che facciano parte della rete formativa.».
14.11. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno accademico 2023-2024, la contribuzione previdenziale dovuta sui contratti di formazione specialistica, di cui al citato articolo 37, è versata dalle Università in una apposita gestione, con evidenza contabile separata, istituita presso il Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM). Entro il 31 dicembre 2023 l'ENPAM provvede, con autonome determinazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'adeguamento del proprio statuto e dei regolamenti interni e all'eventuale variazione dell'aliquota di finanziamento rispetto a quella in essere alla predetta data, ferma restando la quota a carico delle Università. Sono abrogate, con effetto dall'anno accademico 2023-2024, le disposizioni del comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».
*14.12. Colosimo.
*14.14. Ciancitto, Ciocchetti.
*14.15. Matone, Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 687 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 548-bis aggiungere le seguenti: e 687.
14.16. Colosimo, Congedo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 548-bis aggiungere le parole: e 687.
14.17. Girelli, Ciani, Stumpo, Furfaro, Malavasi.

Pag. 117

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizione in materia di cure palliative)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 83 è sostituito dal seguente:

  83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del programma triennale di cui all'articolo 35, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, adottano le misure utili per il potenziamento delle strutture delle reti di cure palliative domiciliari, residenziali-Hospice e ospedaliere al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento del fabbisogno di cure palliative nella popolazione interessata, dandone conto nella relazione sullo stato di attuazione del programma triennale di cui al predetto articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73».
14.02. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Allo scopo di garantire continuità nella effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia e non disperdere le professionalità presenti, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nelle liste stesse. A tal fine, la disciplina emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integralmente recepita dalle convenzioni di cui al precedente comma, le quali assicurano un'equa distribuzione, tra tutti i medici, degli accertamenti medico legali da effettuare, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento è riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento normativo ed economico previsto dalla disciplina di cui al presente comma, in luogo di quello stabilito dalle convenzioni. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
14.04. Vietri, Ciocchetti.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: o private accreditate, aggiungere le seguenti: comprese quelle del Terzo settore,.
15.1. Gadda, Faraone, Bonetti, Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo le parole: una professione aggiungere la seguente: medica,;

   al comma 2, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

   al comma 3, sostituire le parole: Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,;

Pag. 118

   al comma 5, dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: numero 2),.
*15.2. Lucaselli, Congedo.
*15.3. Faraone, Gadda, Bonetti, Del Barba.
*15.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani, Merola.

  Al comma 2, sostituire le parole: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15.5. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

   al comma 5, dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: numero 2),.
15.6. Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Sopprimere il comma 5.
15.7. I Relatori.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di fronteggiare in via d'urgenza le esigenze del servizio sanitario delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, è autorizzata, sino al termine del commissariamento disposto dall'articolo 1, comma 569 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, la somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione di personale sanitario da parte di enti stranieri, pubblici o privati, anche extra Unione europea, direttamente individuati dalla regione interessata, previo accertamento della idoneità professionale del personale stesso. Ai fini della sistemazione logistica del personale sanitario straniero le Aziende sanitarie provinciali possono utilizzare la procedura negoziata di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
15.8. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
  2. all'articolo 28 del Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 sono soppressi;
  3. all'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».
15.01. Ciancitto, Ciocchetti.

Pag. 119

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario)

  1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 e al fine di fronteggiare la grave carenza degli operatori di interesse sanitario su tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico che privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e fatta salva la posizione di coloro che sono già iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi a tale elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche senza aver ancora maturato i trentasei mesi di attività lavorativa. L'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi di attività lavorativa, anche non continuativi, da maturarsi entro il 30 giugno 2026.».
15.02. Casasco, Benigni, Rubano, Saccani Jotti, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Accertamenti diagnostici neonatali obbligatori)

  1. All'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute sottopone a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie, sulla base della lista delle patologie compilata dal gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Viceministro della salute 17 settembre 2020, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2023.».
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione dei programmi di screening neonatale per le patologie individuate dal decreto di revisione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo altresì conto dei protocolli operativi disciplinanti eventuali progetti pilota o programmi sperimentali di screening neonatale avviati o conclusi per le medesime patologie.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*15.03. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
*15.04. Vietri, Ciocchetti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Vincolo del fondo destinato allo screening neonatale)

  1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, Pag. 120della legge n. 167 del 2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse così come vincolate dal comma 1.
  3. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Centro di coordinamento degli screening neonatali, svolge l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati provenienti dalle regioni relativi all'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016. n. 167, all'efficacia degli stessi e alla corretta gestione delle risorse. L'Istituto superiore di sanità pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.
15.05. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 687, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dai seguenti:

   «687. A decorrere dalla legge di conversione del presente decreto-legge, le prestazioni relative ai disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) attualmente inserite nell'area della salute mentale sono individuate in una specifica area dei Livelli essenziali d'assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo con uno specifico budget pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.
   687-bis. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono distribuite annualmente le risorse di cui al comma precedente con priorità verso quelle regioni ove minori sono i servizi per la presa in carico delle persone con i disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).».
15.06. Furfaro.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) nella rubrica, le parole: «manifestazioni sportive, nonché a» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive, nonché lesioni al».
16.1. Ascari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di prevenire gli atti di violenza nei confronti del personale sociosanitario attraverso l'implementazione di misure che consentano l'eliminazione o riduzione delle condizioni di rischio presenti, nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, con priorità per le attività considerate a elevato rischio, sono installati impianti video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nonché sistemi di illuminazione idonei e sufficienti sia all'interno della struttura che all'esterno.
  1-ter. Nelle strutture di cui al comma 1-bis è assicurata la disponibilità di stanze dotate dei necessari dispositivi di sicurezza nel caso di pazienti in stato di fermo, sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti o con comportamenti violenti.
  1-quater. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento,Pag. 121 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1-bis e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.
  1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è costituito un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  1-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 5 milioni annui per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: prevenzione e.
16.2. Ciancitto, Lucaselli, Almici, Ciocchetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di prevenire episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali sono tenute a installare sistemi di videosorveglianza, ove non presenti, presso le sale d'attesa dei pronto soccorso. Con decreto del Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti, in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti, nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, nonché del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza relativamente alla raccolta dei dati, nei limiti di quanto stabilito dalle norme europee e italiane in materia di privacy.
  1-ter. Al fine di concorrere alla spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui per il biennio 2023-2024.
  1-quater. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo accordo raggiunto in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.3. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, a istituire un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.
  1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente Pag. 122per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
  1-quater. Nei procedimenti relativi ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-octies, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.
*16.4. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*16.5. Stumpo, Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, è garantito un presidio delle forze dell'ordine, al fine di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie ivi operanti.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità attuative del comma 1-bis, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente.
16.6. Vietri, Benigni, Panizzut.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a causa di imperizia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina»;

   b) le parole: «quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici».

  2. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore di santità e l'Istituto superiore di sanità.

  Conseguentemente alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: e alla medicina difensiva.
16.7. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 581 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «È punito, con la procedibilità d'ufficio, chiunque aggredisca con percosse il personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle proprie Pag. 123funzioni. Per tale fattispecie si applica la pena della reclusione da uno a due anni.».
16.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
  2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero e alla complessità dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità.
*16.01. De Palma, Benigni, Rubano, Sala.
*16.02. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
  2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
  3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

Pag. 124

   b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

   d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

   e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

   f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

  5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

   a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

   b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

   c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.
**16.03. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
**16.04. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.
**16.05. Caiata, Osnato, Lucaselli, Ciancitto.
**16.06. Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti di cui all'articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026, gli Istituti di cui all'articolo 1, comma 422 della medesima legge n. 205 del 2017 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, Pag. 125il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 comma 432 della medesima legge n. 205 del 2017 così come modificato dall'articolo 1 comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che abbia maturato al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
  2. In deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 428 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e alle previsioni di cui al decreto del Ministro della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto del Ministro della salute n. 164 del 20 novembre 2019.
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

   b) al comma 424, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

   c) al comma 426, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».
16.07. Stumpo, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizione per il personale della ricerca)

  1. Al fine di valorizzare il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indette le procedure di stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, valutando a tal fine il periodo di lavoro svolto con contratti di lavoro flessibile e con le borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.
  2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono attuate le seguenti misure:

   a) l'istituzione di uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria, nell'ambito del quale è valorizzato, tra i requisiti di accesso, il titolo di dottorato di ricerca;

   b) la riduzione del numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato di cui al citato articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   c) l'adeguamento delle piante organiche degli IRCCS, con definizione, a regime, di una quota di personale addetto alla ricerca;

   d) l'individuazione di un percorso specifico attraverso il quale il personale della ricerca sanitaria accede alle scuole di specializzazione in soprannumero, fermi restando gli oneri retributivi e previdenziali Pag. 126in capo all'IRCCS per l'intera durata della scuola di specializzazione e lo svolgimento del tirocinio pratico presso l'IRCCS stesso.
16.026. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Conferimento incarichi di lavoro autonomo da parte delle aziende ed enti del SSN)

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all'articolo 7, commi 5-bis e 6, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di funzioni ordinarie in ambito sanitario.
16.08. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Stipula di contratti di somministrazione da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)

  1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 36, comma 2, quinto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per l'acquisizione di profili professionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. I predetti aziende ed enti, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevedono la valorizzazione del personale somministrato che abbia garantito il servizio per almeno sei mesi, anche attraverso la riserva di posti non superiore al 50 per cento nell'ambito delle procedure avviate per il reclutamento del personale.
16.09. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2).

  1. I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno Pag. 127diritto, qualora non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45.
  3. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1, qualora non vi sia stato alcun indennizzo assicurativo, è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno di cui al comma 3 del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 3 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'importo dell'assegno una tantum viene detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi della citata disposizione
  6. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno una tantum di cui al comma 3 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione ENPAM, di seguito denominato «ENPAM».
  7. Per le finalità di cui al comma 6, all'ENPAM è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 e dell'assegno una tantum di cui al comma 3, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
  8. Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 7, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori.
  9. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al comma 1 o dell'assegno di cui al comma 3 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, all'ENPAM, che procede, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS, alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi del presente articolo. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e le modalità di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.010. Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Pag. 128

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)

  1. Alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono inserite le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità auditiva e visiva»;

   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Definizione)

   1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
   2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
   3. Ai soggetti di cui al presente articolo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
   4. Ai soggetti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi i benefìci assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, dopo le parole: «cecità civile» sono inserite le seguenti:«, di invalidità civile»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili.».
16.011. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Disposizioni in materia di pubblicità sanitaria).

  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comporta a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e, in caso di pubblicità indiretta mediante sponsorizzazioni di eventi, attività,Pag. 129 manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale o suggestivo, anche dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo pari al 20 per cento del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione e, in ogni caso, non inferiore per ogni violazione, a euro 10.000.
  2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indipendentemente dal mezzo con cui la pubblicità di cui al comma 1 è effettuata.
  3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'AGCOM per sostenere le spese di ampliamento delle competenze previste nel comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16.012. Frassini, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche agli articoli 116 e 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

  1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In deroga al comma 1, la pubblicità di un medicinale destinata al pubblico può contenere soltanto la denominazione del medicinale qualora essa abbia lo scopo esclusivo di rammentarla.»;

   b) all'articolo 118, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) delle inserzioni pubblicitarie aventi le caratteristiche indicate all'articolo 116 comma 1-bis.».
16.013. Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione degli articoli 18-bis e 18-ter della legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di anonimato dei donatori di organi e di tessuti a scopo di trapianto e di coloro che li ricevono)

  1. Al capo III della legge 1° aprile 1999, n. 91, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 18-bis.
(Incontro tra donatore e ricevente)

   1. Decorso un anno dalla donazione, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo possono presentare alle strutture sanitarie ove si sono svolti gli interventi di prelievo e trapianto una richiesta per la rimozione dell'anonimato di cui al comma 2 dell'articolo 18, al fine di incontrarsi.
   2. La richiesta è redatta utilizzando il modello di cui all'articolo 18-ter, comma 1, lettera a), o, nel caso in cui una condizione di disabilità non consenta all'interessato l'utilizzo del modello, attraverso qualsiasi dispositivo che gli permetta di comunicare la propria volontà. La richiesta consiste in una manifestazione di volontà in ordine alla divulgazione dei propri dati identificativi all'altra parte della donazione, fatta salva la riservatezza nei confronti dei terzi. La richiesta può essere revocata in ogni momento.
   3. Sono legittimati a presentare la richiesta il donatore e il ricevente di organi o di Pag. 130tessuti ovvero, in caso di decesso, i loro familiari o conviventi o un fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Nel caso di soggetti minori di età, inabilitati o interdetti ai sensi dell'articolo 414 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della citata legge n. 219 del 2017.
   4. Le strutture sanitarie trasmettono le richieste al Centro nazionale, ai fini della loro raccolta e registrazione, presso il quale è istituita la Commissione di garanzia per il mantenimento e la rimozione dell'anonimato in materia di trapianti, di seguito denominata “Commissione”, con il compito di esaminare le richieste, dirigere la procedura di rimozione dell'anonimato e mediare l'eventuale incontro tra le parti della donazione.
   5. In caso di mancata presentazione della richiesta da parte di una o di entrambe le parti della donazione, la Commissione garantisce il mantenimento dell'anonimato.
   6. Nel caso in cui la rimozione dell'anonimato sia richiesta sia dal donatore che dal ricevente, la Commissione attiva una procedura finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per consentire l'incontro tra le parti della donazione, ponendo particolare attenzione alla vulnerabilità dei soggetti coinvolti, alla tutela del loro benessere psicofisico e alla necessità di prevenire comportamenti inappropriati o lesivi dell'altrui serenità. Fino al termine dell'istruttoria i membri della Commissione e il personale sanitario e amministrativo a qualsiasi titolo coinvolto sono tenuti a garantire il mantenimento dell'anonimato.
   7. Al termine dell'istruttoria, la Commissione accoglie le richieste se non ravvisa elementi di rischio per l'incolumità psicofisica e, in generale, per la serenità degli interessati. In caso contrario, adotta un provvedimento motivato di rigetto o di rinvio.

Art. 18-ter.
(Disposizioni attuative)

   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti il Centro nazionale, il Consiglio superiore di sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

   a) il modello per la redazione della richiesta della rimozione dell'anonimato;

   b) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione;

   c) le fasi in cui si articola la procedura di cui all'articolo 18-bis, comma 6;

   d) le modalità attraverso le quali il Centro nazionale cura la registrazione, la tracciabilità e l'incrocio delle richieste trasmesse dalle strutture sanitarie.».

  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16.014. Panizzut, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)

  1. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. I generatori di radiazioni e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII, sono escluse dalla registrazione sul sito dell'ISIN. Tale esclusione riguarda anche gli obblighi di cui agli articoli 43 e 56.»;

Pag. 131

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Le strutture sanitarie tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell'autorità competente. Le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli articoli 43 e 56.»;

   c) il comma 6 è abrogato.
16.015. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modificazioni all'articolo 590-sexies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario per il personale dei servizi di emergenza-urgenza).

  1. All'articolo 590-sexies del codice penale, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

   «I fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria da personale medico operante nei reparti di pronto soccorso sono punibili solo nei casi di colpa grave.
   Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare.».
16.016. Tenerini, Pittalis, Benigni, De Palma, Rubano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incremento del Fondo sanitario nazionale)

  1. Al fine di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 miliardi per l'anno 2023.
16.017. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Revisione regolamenti concorsuali personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Con decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
16.018. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità)

  1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articoloPag. 132 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.
  2. Il compenso orario lordo è determinato nella misura di 35 euro ed è assimilato al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.
  3. Il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive non può eccedere l'ammontare annualmente fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale del piano integrato di attività e organizzazione.
  4. All'attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
16.019. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sospensione effetti del comma 174, articolo 1, della legge n. 311 del 2004 per gli anni 2022 e 2023)

  1. Per l'esercizio 2022 e per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.
  2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, le regioni predispongono un Piano operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale, attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di dieci anni.
  3. Il disavanzo presentato per l'anno 2022 e 2023 dalle singole regioni deve essere imputato ad apposita voce del patrimonio netto quali Perdite portate a nuovo ed essere ripianato dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.
16.020. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,».

   b) all'articolo 30, comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi» sono aggiunte le seguenti: «disposti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e le province autonome e ai comandi e distacchi».

  2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, è aggiunto, in fine, il Pag. 133seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e province autonome».
16.021. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, effettuato sulla base dei dati relativi alle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, comunicati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, con le modalità definite nel decreto del Ministro della salute del 26 settembre 2022. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.».
16.022. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale).

  1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 30 giugno.
  2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 maggio 2023;
  3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono modificati per l'anno 2023:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2023.
16.023. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, e dall'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguarsi a garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.
16.024. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2026 i medici in possesso del diploma di medico chirurgo Pag. 134specialista, che hanno prestato servizio nel Servizio sanitario nazionale per almeno tre anni, possono esercitare la professione di medico di medicina generale, previo svolgimento di un corso teorico-pratico di tre mesi da tenersi con il supporto di un medico di medicina generale con funzioni di tutor.
16.025. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
*17.1. Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*17.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, trovano applicazione anche nei casi in cui gli enti territoriali svolgano direttamente l'attività di riscossione coattiva o l'abbiano affidata a un concessionario privato.
**17.3. Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
**17.4. Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Definizione agevolata)

   1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo, n. 276 del 2003, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive a essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2023;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre e il 28 febbraio di ciascun anno a decorrere dal 31 maggio 2024.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 15 settembre 2023, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
  5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme Pag. 135dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  8. Entro il 31 ottobre 2023, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
  10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
  11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
  12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 136comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*17.01. Manes, Gebhard, Steger, Schullian.
*17.02. De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.
*17.03. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*17.04. De Bertoldi, Matera.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle Regioni e degli enti locali).

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di debiti risultanti dai singoli carichi e provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, dagli stessi enti e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1, gli enti territoriali stabiliscono anche:

   a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 novembre 2027;

   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti di cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate di cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivo dovuto.
  5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
17.05. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
*18.1. Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*18.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

Pag. 137

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015).

  1. All'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente ai debiti di cui al presente comma, nonché ai debiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dovuti nei confronti degli enti pubblici previdenziali, i corrispondenti periodi contributivi sono considerati comunque utili per la maturazione del diritto ai trattamenti pensionistici».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
**18.01. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.
**18.02. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Stefani, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19.1. Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

  0a) al comma 166, dopo le parole: «e sul pagamento tali tributi», sono aggiunte le seguenti: «compresi quelli previsti dall'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;
19.2. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

   c-bis) al comma 179, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   c-ter) al comma 180, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   c-quater) al comma 181, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: 3,25 milioni di euro con le seguenti: 13,25 milioni di euro;

   all'articolo 24, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

    a) all'alinea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro con le seguenti: 4.952,76 milioni di euro;

    b) alla lettera c), dopo le parole: quanto a aggiungere le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2023,.
19.3. De Palma, Sala, Rubano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

   c-bis) al comma 179, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»;

   c-ter) al comma 180, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»;

   c-quater) al comma 181, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023».
19.4. Matera.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20.1. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*20.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

Pag. 138

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2023, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 ottobre 2023.
20.3. Congedo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 20 dicembre di ciascun anno, inserire le seguenti: o, in alternativa, con singole rate di pari importo da effettuarsi con cadenza mensile entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo al mese di riferimento.
20.4. Cecchetti, Centemero, Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

   g-bis) al comma 232 le parole da: «entro il 31 luglio 2023» fino a: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023»;

   g-ter) al comma 233 le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»;

   g-quater) al comma 235 le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»;

   g-quinquies) al comma 237 le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»;

   g-sexies) al comma 241 le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   g-septies) al comma 243 le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023»;.
20.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 231 è inserito il seguente:

   «231-bis. Possono essere altresì estinti i debiti per le imposte, non affidati agli agenti della riscossione, senza corrispondere le relative sanzioni e gli interessi, che ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dovevano essere pagati dopo il pronunciamento, intervenuto entro il 30 giugno 2022, delle Corti di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado e della Corte di cassazione, versando esclusivamente le somme dovute a titolo di imposte.»;

   b) al comma 232, dopo le parole: «comma 231», sono inserite le seguenti: «e al comma 231-bis»;

   c) dopo il comma 235 è inserito il seguente:

   «235-bis. Il debitore manifesta all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231-bis rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del comma 231-bis. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero delle rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.»;

   d) al comma 236 dopo le parole: «comma 235» sono inserite le seguenti: «e al comma 235-bis»;

   e) al comma 238, dopo le parole: «ai sensi del comma 231», sono inserite le seguenti: «e ai sensi del comma 231-bis» e dopo le parole: «con le modalità previste dal comma 235» sono inserite le seguenti: «e dal comma 235-bis»;

Pag. 139

   2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 250 milioni di euro per l'anno 2029, 150 milioni di euro per l'anno 2030, 75 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.01. De Palma, Rubano, Sala, Benigni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 232, le parole: «entro il 31 luglio 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;

   b) al comma 233, le parole: «a decorrere dal 1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2023»;

   c) al comma 235, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;

   d) al comma 237, le parole «Entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2023»;

   e) al comma 241, le parole: «Entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2023»;

   f) al comma 243, alla lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2023».
20.02. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 232, le parole: «entro il 31 luglio 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023»;

   b) al comma 233, le parole: «a decorrere dal 1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2023»;

   c) al comma 235, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;

   d) al comma 237, le parole: «Entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2023»;

   e) al comma 241, le parole: «Entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° settembre 2023»;

   f) al comma 243, alla lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 settembre 2023»
20.03. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica in materia di debiti e carichi pendenti oggetto della definizione agevolata)

  1. All'articolo 3, comma 16, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, Pag. 140convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali» si interpretano nel senso che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di posizioni debitorie in essere dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
  2. L'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e l'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpretano nel senso che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione in legge, fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e riferiti alle posizioni debitorie in essere dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e non compresi nelle definizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate. L'adesione al procedimento di saldo e stralcio sospende i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
20.04. Stefani, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Prestiti ai dipendenti)

  1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «sconto» è sostituita dalla seguente: «riferimento»;

   b) le parole: «al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.
20.05. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure in materia di welfare aziendale)

  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023» e dopo le parole: «euro 3.000» sono aggiunte le seguenti: «per il 2022 e di euro 800,00 per il 2023».Pag. 141
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo valutati in 96,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.06. Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21.1. Fratoianni, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   1) al comma 2, sopprimere la lettera b);

   2) sopprimere il comma 3.
21.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, se presentata oltre i termini, purché la data dell'impegno risultante dalla dichiarazione trasmessa sia anteriore alla scadenza ordinaria e le imposte siano state regolarmente versate nei termini previsti dalla normativa vigente, con ritardo nella presentazione da parte degli intermediari.
21.3. De Palma, Sala, Rubano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
21.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto degli strumenti finanziari derivati)

  1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative ai contratti derivati, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La base imponibile delle suddette operazioni è costituita dai corrispettivi dovuti per la conclusione dei predetti contratti, quali premi e commissioni, e non dai differenziali monetari corrisposti in dipendenza dei contratti medesimi, ferma restando l'autonoma rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni regolate con consegna fisica del sottostante.
  2. Il presente articolo produce effetti per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla previsione di cui al comma 1.
*21.01. Del Barba, Bonetti.
*21.02. Paolo Emilio Russo, Sala, Rubano, De Palma.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Interpretazione unica tariffa doganale cippato)

  1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «fascine» sono inserite le seguenti: «o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma Pag. 142di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.».
**21.03. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.
**21.04. Cattoi, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica all'articolo 379, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 379, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «almeno uno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due».
21.05. Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica all'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio 2023».
21.06. Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole: «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

   a) l'attività di promozione alla vendita a domicilio svolta dai soggetti di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173 può essere svolta anche tramite strumenti digitali e social media;

   b) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173 e dell'articolo 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita dell'impresa che vende i beni o i servizi;

   c) ai soggetti di cui alle precedenti lettere, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
21.07. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Detassazione lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

  1. La retribuzione erogata ai lavoratori dipendenti che prestano attività lavorativa Pag. 143presso le strutture turistico-alberghiere in orario notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno è soggetta ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento.
  2. La retribuzione erogata ai lavoratori dipendenti che prestano attività lavorativa presso le strutture turistico-alberghiere nelle festività nazionali e infrasettimanali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è soggetta ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento. L'imposta sostitutiva si applica alla retribuzione erogata per le ore di servizio effettivamente prestate nonché alla maggiorazione prevista dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nell'anno precedente.
21.08. Caramanna, Zucconi, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22.1. Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
*23.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio.
*23.2. Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*23.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili con le seguenti: Il reato di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile qualora il contribuente dimostri una mancata riscossione dell'IVA a debito per un importo non inferiore al 10 per cento del fatturato annuale nonché.
23.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

  Al comma 1, le parole: 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, sono sostitute dalle seguenti: 10-bis e 10-ter.
23.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: della pronuncia della sentenza di appello con le seguenti: della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
23.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: della pronuncia della sentenza di appello con le seguenti: della dichiarazione di apertura del dibattimento.
23.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: di appello con le seguenti: di primo grado.
23.8. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Pag. 144

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non vi sia stata una sentenza di condanna all'esito del primo grado di giudizio.
23.9. Fenu, Cafiero De Raho, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esclusione della punibilità di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il contribuente abbia riportato sentenze definitive di condanna per alcuno dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, anche con riferimento ad annualità non oggetto di regolarizzazione o definizione agevolata.
23.11. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, sopprimere le parole: o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata.
23.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Durante il periodo di sospensione del processo di cui al comma 3, il corso della prescrizione rimane sospeso. Il tempo di sospensione del processo non si computa altresì ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale.
*23.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*23.15. Enrico Costa, Marattin, Del Barba, Bonetti.
*23.16. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Durante il periodo di cui al comma 3 al contribuente è fatto divieto di distribuire utili, dividendi o riserve nonché di partecipare a procedure ad evidenza pubblica.
23.17. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

  1. All'articolo 1, comma 253, lettera b), capoverso «684-bis», della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

Capo III-bis.
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 23-ter.
(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo, e di stimolo all'adempimento spontaneo)

  1. L'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di Pag. 145controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
  2. Le modalità di attuazione della disposizione del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

   a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;

   b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679;

   c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 23-quater.
(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione)

  1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti a esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».
23.01. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 232, le parole: «entro il 31 luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;

   b) al comma 233, le parole: «a decorrere dal 1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2023»;

   c) al comma 235, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;

   d) al comma 237, le parole: «Entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2023»;

   e) al comma 241, le parole: «Entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2023»;

   f) al comma 243, lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2023».
*23.02. Gebhard.
*23.03. De Palma, Sala, Rubano.
*23.04. Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Versamenti e adempimenti fiscali in materia di cessione dei crediti edilizi)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-Pag. 146legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi d'imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nel limite del 5 per cento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
23.05. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga validità DURC)

  1. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e ai professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano validità sino al 30 settembre 2023.
23.06. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sospensione versamenti fiscali imprese edili in difficoltà)

  1. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e i professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023. I versamenti si considerano tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in una unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già eseguiti.
23.07. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sospensione riscossione imprese edili in difficoltà)

  1. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, per le imprese e i professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Pag. 147con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre 2023. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Non sono ammesse alla sospensione le imprese e i professionisti destinatari di provvedimenti di recupero o di contestazione dell'utilizzo dei crediti d'imposta.
23.08. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga dei termini relativi alla spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».
23.09. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi)

  1. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati, entro il limite massimo di tre frazionamenti. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.
23.010. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per favorire la circolazione e la gestione dei crediti d'imposta cedibili)

  1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta cedibili e la gestione degli adempimenti fiscali a essi relativi, è autorizzata la predisposizione di un'apposita piattaforma internet.
  2. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, Pag. 148compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, a eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190.
23.011. Tucci, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta per investimenti 4.0)

  1. I crediti d'imposta di cui ai commi 1057-bis, 1058, 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nonché imprese di assicurazione, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
23.012. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Pag. 149

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di cessione crediti commerciali verso enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
  2. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» sono aggiunte le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
23.013. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo – introduzione del tasso di interesse unico)

  1. Ai fini della razionalizzazione e uniformazione dei tassi d'interesse applicati per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, il tasso d'interesse, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ivi inclusi gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 427, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è determinato in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3 per cento ovvero in misura corrispondente al tasso legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile ove inferiore al limite del 3 per cento.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso d'interesse unico di cui al comma 1. La misura del tasso d'interesse unico può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro i limiti previsti dal comma 1.
  3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta vigenti e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
23.014. Carotenuto, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Pag. 150

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

   b) al comma 3, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

   c) il comma 3-bis è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: adempimenti fiscali aggiungere le seguenti: e di antiriciclaggio.
23.015. Rosato, Del Barba.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche ai commi 231 e 232 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Al comma 231 dell'articolo 1 della l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

   «232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato con le seguenti modalità:

   a) per definizioni di importo da versare inferiore a 30.000 euro in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;

   b) per definizioni di importo da versare superiore a 30.000 euro l'agente della riscossione convoca il soggetto contribuente interessato e pianifica un piano di rientro proporzionato alle possibilità reddituali del medesimo, fermo restando la possibilità di adempiere secondo quanto previsto alla lettera a)».
23.016. Tenerini, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alle disposizioni sui rimborsi anticipati dei finanziamenti bancari, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263)

  1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato».
23.017. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'attuale congiuntura Pag. 151economico finanziaria e di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di cui al primo periodo, la riduzione degli interessi e dei costi a cui ha diritto il consumatore non si applica ai costi che, coerentemente con le disposizioni di trasparenza vigenti in tale data, nella documentazione precontrattuale e contrattuale, qualificati o da qualificarsi come una tantum
23.018. Cannizzaro, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti)

  1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
23.019. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti)

  1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.
23.020. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'attuale congiuntura economico finanziaria e sostenere le esigenze di liquidità dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; possono invece essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.».
  2. Alla rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, Pag. 152n. 180, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e relative garanzie».
23.021. Cannizzaro, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)

  1. Le aziende esercenti attività di trasmissione di energia elettrica e trasporto di gas naturale, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto tra esse e le utenze dei consumatori finali.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: ADEMPIMENTI FISCALI aggiungere le seguenti: E ALTRI INTERVENTI.
23.022. La Salandra.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 16-bis, comma 8, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi di rapporti giuridici pendenti con terzi.»
23.023. Andreuzza, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di incentivi fiscali per lavoratori altamente qualificati e docenti/ricercatori)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «5-quinquies. I soggetti che alternativamente siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), ultimo periodo, del presente articolo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 2-bis, lettera b) del presente articolo oppure siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), ultimo periodo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 5-ter, lettera b) del presente articolo possono esercitare l'opzione di continuare ad applicare le disposizioni agevolative del presente articolo fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane purché, al momento dell'esercizio dell'opzione, abbiano almeno tre figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 3 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Tale importo è ridotto all'1 per cento per i soggetti di sesso femminile. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore del presente comma, in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affido preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di impostaPag. 153 successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane in vita».
   «5-sexies. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 5-quinquies.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.024. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di incentivi fiscali per lavoratori altamente qualificati e docenti/ricercatori)

  1. L'opzione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è validamente esercitata anche dai cittadini italiani che non siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
23.025. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di estinzione del mutuo)

  1. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo le parole: «strutture pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «per l'estinzione anticipata del mutuo sulla prima casa,».
23.026. Cannata.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esclusione ravvedimento speciale per violazioni monitoraggio fiscale)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 176 è abrogato.
23.027. Matera.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riduzione delle sanzioni nelle ipotesi di mediazione)

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche in caso di ricorsi definiti in mediazione, entro il 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
23.028. Matera.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riduzione delle sanzioni nelle ipotesi di acquiescenza agli atti sanzionatori)

  1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica anche agli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni notificati dall'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2023, se definiti in acquiescenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3 e dell'articoloPag. 154 7-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
23.029. Matera.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Abrogazione sanzioni sulla certificazione Covid-19 per l'anno 2022)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è abrogato.
23.030. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Mitigazione degli effetti di eventuali ritardi nell'approvazione del rendiconto 2022 degli enti locali)

  1. Per l'anno 2023, agli enti locali che abbiano approvato e trasmesso alla BDAP entro il 30 giugno 2023 i rendiconti relativi al 2022, anche se deliberati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di potenziamento delle attrezzature e di incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
23.031. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazione delle rettifiche agli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali)

  1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al solo fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
23.032. Pella, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

    2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

    3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

   b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

  2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di Pag. 155valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 aprile 2023.
23.033. D'Alessio, Rosato, Del Barba, Bonetti.

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.
MISURE IN FAVORE DEL MEZZOGIORNO

Art. 23-bis.
(Sviluppo dell'economia pulita)

  1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» di cui all'articolo 1 commi da 732 a 734 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è autorizzato un contributo pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore del medesimo Istituto. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
23.034. Iaia, Lucaselli.

ART. 24.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro con le seguenti: È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società;

   b) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, quantificabili in complessivi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.1. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro e dopo le parole: che interviene in favore inserire le seguenti: dei lavoratori delle aziende chimiche e metallurgiche dismesse, che hanno prestato la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e che abbiano presentato istanza entro la data del 15 giugno 2005, e in favore.
24.2. Furgiuele, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
24.3. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

Pag. 156

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società.
24.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo con le seguenti: risorse per l'anno 2023 del fondo di cui al presente comma.
24.5. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo.
24.6. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 gennaio 2015, n. 208, primo periodo, dopo le parole: «al momento delle suddette operazioni di bonifica» sono inserite le seguenti: «, anche successive alla data del 31 dicembre 1995».
  2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 28 gennaio 2015, n. 208.
  2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 2-bis, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
24.7. Tenerini, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accredito figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.
24.8. D'Alfonso.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per l'anno 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.
  4-ter. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Pag. 157
  4-quater. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 4-bis, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.
  4-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.
  4-sexies. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
24.9. Braga, Furfaro, Merola, Ciani, D'Alfonso, Girelli, Guerra, Malavasi, Stumpo, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 – repertorio atti n. 40/CSR – nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.
  5-ter. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 5-bis sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del Servizio sanitario regionale.
24.10. Comaroli, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di acquisire la dotazione infrastrutturale e di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
24.11. De Palma, D'Attis, Caroppo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, Pag. 158n. 145, è incrementato di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.12. Cattoi, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
24.01. Steger, Gebhard, Schullian, Manes, Cattoi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 29 dicembre n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, dopo le parole: «autorizzate per l'anno 2022,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero previste nel Piano triennale del Fabbisogno 2022/2024,».
24.02. Varchi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. All'articolo 53, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per le politiche di coesione provvede, altresì, all'individuazione degli interventi, inclusi nei PSC delle amministrazioni titolari dei piani per i quali risulti pendente, alla data del 31 dicembre 2022, presso la Cabina di regia la proposta di rimodulazione, ai sensi della delibera CIPESS del 29 aprile 2021 n. 2, approvata dai CDS».

  2. Al comma 2 del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite con le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1-bis».
24.03. Varchi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni finalizzate all'accelerazione della spesa finanziata con le risorse risultanti tra i fondi vincolati e destinati agli investimenti ed ai servizi e funzioni indispensabili del risultato di amministrazione degli enti locali)

  1. Gli enti locali che si sono avvalsi della facoltà concessa dall'articolo 16, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di non stanziare le rate di ammortamento annuale del disavanzo di amministrazione in quegli anni in relazione ai quali nei precedenti è stato registrato un maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato, rispetto a quanto previsto dai piani di rientro originari, possono,Pag. 159 in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.
  2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente è disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente, e nei limiti della rata di ripiano del disavanzo di amministrazione previsto dai piani di rientro originari.
24.04. Varchi.