CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2023
77.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 13.25.

Sui lavori della Commissione.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) chiede di intervenire per un richiamo al Regolamento. Nel riportare il contenuto dell'articolo 78 del Regolamento della Camera, relativo alle intese tra i Presidenti di Camera e Senato nel caso di provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni dei due rami del Parlamento di proposte di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi, fa presente come, a suo avviso, a seguito della presentazione al Senato del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, occorra interrompere l'esame delle proposte di legge C. 127 Bordonali e C. 162 Iezzi, vertenti sulla stessa materia dell'immigrazione, avvertire il Presidente della Camera affinché egli possa informare il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese. Evidenzia che nelle convocazioni della Commissione per la settimana in corso è invece previsto, per la giornata di giovedì 16 marzo, il seguito dell'esame delle richiamate proposte di legge, nonostante la presentazione al Senato del decreto-legge n. 20 del 2023. Ricorda come il rischio della sovrapposizione tra i due percorsi parlamentari sia stato palesato dalle opposizioni nella seduta di giovedì scorso, nella quale si chiedeva alla maggioranza di aspettare ad avviare l'esame di proposte di legge che – in base a quanto poi dichiarato dal rappresentante del Governo – contengono molte delle norme in seguito confluite nel suddetto decreto-legge. Invita dunque formalmente la presidenza della Commissione ad interrompere l'esame delle proposte C. 127 Bordonali e C. 162 Iezzi, eliminandolo dall'ordine del giorno della seduta del 16 marzo prossimo, e ad avvisare il Presidente della Camera perché quest'ultimo possa concertare con il Presidente del Senato la prosecuzione dei lavori. Fa presente peraltro che, trattandosi alla Camera di proposte di legge di iniziativa parlamentare e al Senato della conversione di un decreto-legge, l'iter di quest'ultimo dovrà prevalere, trattandosi di un provvedimento di urgenza sottoposto a termine per la sua conversione. Ritiene che sia quindi agevole prevedere che l'esame delle proposte di legge alla Camera dovrà essere sospeso, esattamente come preannunciato dalle opposizioni la settimana scorsa.

  Nazario PAGANO, presidente, prende atto della richiesta avanzata dall'onorevole Giachetti.

  Igor IEZZI (LEGA), nel dichiararsi d'accordo sul fatto che l'esame del decreto-legge debba avere la precedenza, sottolinea come a suo avviso dovrà essere eliminato dall'ordine del giorno della Commissione il seguito dell'esame delle proposte di legge C. 127 e C. 162. Dichiara che non intende comunque ritirare la proposta di legge a Pag. 10sua prima firma C. 162, in attesa del completamento dell'iter di conversione del decreto-legge presso il Senato.

  Alfonso COLUCCI (M5S), richiamando i contenuti dell'articolo 78, si associa alla richiesta avanzata dall'onorevole Giachetti.

  Nazario PAGANO, presidente, ritiene che, a seguito dell'intervento dell'onorevole Iezzi, possa dirsi cessata la materia del contendere e preannuncia l'espunzione dalla convocazione di giovedì prossimo del punto relativo al seguito dell'esame delle proposte di legge in materia di permessi di soggiorno.

  Filiberto ZARATTI (AVS), accogliendo con favore la comunicazione del Presidente, chiede comunque di intervenire nella discussione per esprimere apprezzamento per la dichiarazione dell'onorevole Iezzi, che ha saggiamente rimosso il problema ab origine. Stigmatizza peraltro l'irrigidimento manifestato dalla maggioranza nella seduta di giovedì 9 marzo, nella quale si è preteso, contro tutte le indicazioni e le richieste delle opposizioni, di avviare l'esame delle proposte di legge in tema di immigrazione nonostante fosse già preannunciato il decreto-legge del Governo. Ritiene che l'irrazionalità di quella scelta emergesse già allora in modo oggettivo e coglie l'occasione per consigliare alla maggioranza, per il futuro, di gestire le questioni che emergono con una maggiore tranquillità visto che il consiglio dell'opposizione era semplicemente finalizzato ad affrontare il tema dell'immigrazione con ordine, nel rispetto del Regolamento, come confermano le decisioni odierne.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
C. 939 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole De Corato, ha illustrato il provvedimento e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale la quale proseguirà anche nella seduta di domani.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.
C. 304 Conte.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che – come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si proseguirà la discussione generale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 135 della Costituzione, in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche nella composizione della Corte costituzionale.
C. 6 cost. Schullian.
(Seguito esame e rinvio).

Pag. 11

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 9 marzo scorso.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella seduta precedente, il relatore, onorevole Michelotti, ha illustrato il provvedimento e che, secondo quanto convenuto nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi si procederà alla discussione generale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Nomina n. 4.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, a norma dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, il termine per l'espressione del parere è fissato al 30 marzo prossimo, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, la designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, evidenzia preliminarmente che il professor Blangiardo ha già svolto il mandato di Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il quadriennio 5 febbraio 2019 – 4 febbraio 2023 e che il Governo, considerata l'esigenza di garantire la continuità amministrativa dell'Istituto, propone la conferma del professore nell'incarico per un ulteriore quadriennio. In particolare, secondo quanto comunicato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Governo ha avviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, la procedura di conferma nella nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'ISTAT nella riunione del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2023. Tale conferma nella nomina è stata richiesta dal Ministro per la pubblica amministrazione in virtù della delega di funzioni conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022.
  Rammenta che la possibilità di confermare la nomina del presidente dell'ISTAT, per una sola volta, è prevista dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 322 del 1989, che reca «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica». Lo stesso articolo 16 individua i requisiti per la nomina, prevedendo che il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica debba essere scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale.
  Passando a esaminare il curriculum vitae del professor Blangiardo, fa presente che esso, allegato alla lettera di trasmissione della proposta di conferma nella nomina, evidenzia che ha concluso il mandato di presidente dell'ISTAT il 5 febbraio scorso e che nello svolgimento di tale ruolo ha avuto modo di aggiungere ai tradizionali Pag. 12compiti istituzionali una costante e ampia attività di rappresentanza e divulgazione dei contributi dell'Istituto.
  Quanto alla carriera accademica, dal curriculum emerge che il professor Blangiardo ha insegnato, prima come professore incaricato, poi come associato, infine come professore ordinario di demografia, presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Milano. Dal 1998 è stato professore ordinario presso la Facoltà di Statistica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Tra gli altri incarichi accademici ricoperti in passato, è stato Direttore del Dipartimento di Statistica e presidente del Nucleo di valutazione della stessa Università, nonché membro del Consiglio di amministrazione dell'ISU dell'Università degli Studi di Milano. Il curriculum chiarisce poi che il professor Blangiardo dal 2019 al 2021 è stato Professore Senior presso l'Università di Milano Bicocca e che nel luglio 2021 il Ministro dell'Università e della ricerca gli ha conferito con proprio decreto – allegato alla richiesta di conferma – il titolo di Professore emerito.
  Per quanto riguarda invece le esperienze professionali del professor Blangiardo, evidenzia che egli è stato membro del Comitato Scientifico della Fondazione ISMU (Istituto per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità), membro delle Commissioni ISTAT sulla misura del Benessere Equo e Sostenibile (BES), della Commissione per la definizione delle modalità di realizzazione del Censimento continuo, della Commissione per la definizione dei Collegi elettorali 2015, del Consiglio direttivo del Centro Famiglia dell'Università Cattolica, nonché membro, nell'ambito delle materie di area sociale, di altri comitati e consigli scientifici di enti istituzionali e osservatori nazionali e regionali, nonché di diverse fondazioni. È stato, tra l'altro, componente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia presso la Presidenza del Consiglio, del Comitato per la stima della povertà assoluta e per la misura del benessere oltre il PIL, del Consiglio Scientifico dell'Osservatorio regionale sull'esclusione sociale della Lombardia, del Consiglio Scientifico dell'Osservatorio regionale sui minori della Lombardia, del Comitato Scientifico del Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana, del Consiglio Scientifico della Fondazione De Gasperi e della Fondazione NovaRespublica. Tra gli altri incarichi ricoperti in passato, egli è stato membro della Commissione Nazionale sull'Esclusione Sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presidente del Gruppo di Coordinamento della demografia presso la Società italiana di statistica (SIS), ricercatore presso l'Istituto di Ricerche sulla popolazione IRP del CNR, nonché presidente della Commissione ISTAT sugli aspetti tecnici e metodologici del censimento della popolazione 2001.
  Sul piano delle esperienze internazionali, fa presente che il professor Blangiardo è stato membro del Government Expert Group on Demographic lssues of the European Commission, della delegazione italiana alla United Nations International Population Conference a Città del Messico (1984) e al Cairo (1994) e presidente del Comitato Nazionale e organizzatore della III Conferenza europea sulla popolazione, tenutasi a Milano nel 1995. Sempre dalla lettura del suo curriculum vitae si evince che il professor Blangiardo è autore di numerose pubblicazioni nei propri settori di studio, riguardanti, in particolare, l'immigrazione straniera in Italia, la famiglia, nonché le prospettive demografiche della società. Egli collabora, inoltre, con i quotidiani «Il Sole24ore», «Avvenire», «Eco di Bergamo», «Il Sussidiario.net», «il Foglio».
  Per quanto attiene in particolare alla procedura di nomina, ricorda che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989 dispone che il presidente dell'ISTAT sia nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In seguito a una modifica apportata dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009, il richiamato articolo 16 del decreto legislativo n. 322 dispone che la designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo Pag. 13parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata, e che la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle medesime Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti. Pertanto in tal caso il parere parlamentare ha efficacia vincolante rispetto all'effettuazione della nomina.

  Alessandro URZÌ (FDI), nel ringraziare il relatore per l'esposizione del profilo del candidato alla presidenza dell'Istat, chiede che, proprio per la delicatezza dei compiti attribuiti all'Istituto di statistica, la Commissione proceda all'audizione del Professore Blangiardo.

  Nazario PAGANO, presidente, non ravvisando obiezioni in merito alla richiesta avanzata dall'onorevole Urzì, preannuncia che contatterà il professor Blangiardo per fissare la data per la sua audizione, che si terrà presumibilmente nella prossima settimana, e che conseguentemente la votazione sulla proposta di nomina prevista per domani sarà espunta dall'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 13.40.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.
Emendamenti C. 831-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Invita pertanto il Comitato a esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il decreto-legge in conversione consta di 3 articoli ed è volto a modificare la disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  Evidenzia, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera a), vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura. Il novero dei soggetti per cui vige tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica (n. 196 del 2009) che viene specificamente richiamato comprende: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, Pag. 14regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie fiscali (agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300); le Autorità indipendenti; a decorrere dall'anno 2012, gli enti e i soggetti individuati dall'Istat in apposito elenco (comunicato del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti). Sottolinea che il comma 1, lettera b), circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. Ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione. Si chiarisce, infine, che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguarda solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge.
  Passando all'articolo 2 del decreto-legge in conversione, evidenzia che il comma 1 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche. La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. In particolare il comma 2 prevede delle deroghe al divieto introdotto al comma 1. Si stabilisce che il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus (articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020) che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni. In particolare, le norme introdotte al comma 1 non si applicano: per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA; per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Il comma 3 introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel superbonus. La norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori; risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobilePag. 15 nel caso di acquisto di unità immobiliari per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico. Il comma 4 abroga altresì le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.
  Infine, fa presente che l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, segnala, anzitutto, come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardino l'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa.
  Per quanto riguarda invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il decreto-legge si inquadri nell'ambito della materia di esclusiva competenza legislativa statale «sistema tributario e contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.
C. 853.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, evidenzia che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere nella seduta odierna. Evidenzia che la proposta di legge all'esame del Comitato riprende il contenuto del disegno di legge A.C. 3417, approvato nella scorsa legislatura dalla III Commissione della Camera, sul quale si espresse favorevolmente anche il Comitato pareri della I Commissione. Fa presente che l'esame odierno riguarda un provvedimento che presenta i medesimi contenuti di allora, ad eccezione della norma di copertura finanziaria.
  Rammenta che, come precisato nella relazione illustrativa, il Protocollo in esame apporta una serie di emendamenti all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 5 marzo 2008 ed entrato in vigore il 7 dicembre 2015, rispondendo all'esigenza di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia: il Protocollo emendativo impegna il nostro Paese a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.
  In particolare, il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, oggetto della ratifica, si compone di un preambolo e di 2 articoli, attraverso i quali, oltre a estendere la vigenza dell'Accordo, prolungandola al 2026, prevede in particolare alcuni impegni rilevanti per i due Paesi: sul fronte sammarinese si stabilisce la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofoniciPag. 16 a fronte, da parte italiana dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021 (circa 4,5 milioni di euro per gli esercizi dal 2021 al 2024, 4,6 milioni per il 2025 e 4,7 milioni a decorrere dal 2026).
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino. L'articolo 3 quantifica gli oneri del Protocollo e provvede alla loro copertura e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.
C. 912, approvata dal Senato.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, ricorda preliminarmente che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. In qualità di relatore, evidenzia che, come affermato nella relazione illustrativa del provvedimento presentato al Senato, l'Accordo è volto al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, ed è finalizzato all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi con la Repubblica dominicana. Il testo, segnatamente, costituisce uno strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive con produttori dominicani, consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo di essere considerate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi.
  Fa presente, in particolare, che l'Accordo – composto di 20 articoli, preceduti da un breve preambolo, e corredati da un Allegato – fornisce un quadro definitorio, qualifica come opere nazionali tutte le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo delineando i benefici a cui le opere possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articoli da 1 a 3). Sono quindi definite le modalità di effettuazione delle riprese, le quote degli apporti finanziari dei coproduttori e le modalità per la realizzazione di coproduzioni multilaterali, disciplinando altresì la contitolarità dei diritti di proprietà intellettuale (articoli da 4 a 7). L'accordo prevede inoltre facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativa attrezzatura di produzione (articolo 8) e disciplina alcuni profili economici delle coproduzioni (articoli da 9 a 11) oltre alle modalità di esportazione delle opere (articoli 12 e 13) e di presentazione delle stesse ai festival internazionali (articoli 14 e 15). Il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo viene affidato a una Commissione mista (articolo 16) mentre sono definite, in regime di reciprocità, le condizioni per le agevolazioni per importazione, distribuzione ecc. (articolo 17). L'Accordo disciplina inoltre le procedure per introdurre modifiche all'accordo stesso e quelle per risolvere eventuali controversie (articoli 18 e 19), oltre all'entrata in vigore e il periodo di validità dell'intesa (articolo Pag. 1720). L'Allegato individua, infine, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici della coproduzione.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana. L'articolo 3 quantifica gli oneri dell'Accordo e provvede alla loro copertura e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
C. 915, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Evidenzia, in qualità di relatore, che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, ripropone il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 1278) che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 20 aprile 2021, non poté vedere completato il proprio iter di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura. L'unica differenza rispetto al testo presentato nella scorsa legislatura è relativa all'articolo 3, in quanto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è provveduto ad aggiornare la copertura finanziaria relativa all'attuazione di talune norme dell'Accordo.
  Rammenta quindi che l'Accordo oggetto della ratifica in esame sostituisce il precedente Accordo culturale firmato il 31 gennaio 1953, nonché l'Accordo scientifico sottoscritto nel giugno 2002, ma non ratificato. Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, il nuovo Accordo è finalizzato a rafforzare i rapporti in ambito culturale, scientifico e tecnologico, fornendo un quadro giuridico e una base finanziaria necessari per migliorare le relazioni bilaterali tra i due Stati, nonché a contribuire allo sviluppo della Bolivia, all'accrescimento dei legami di amicizia già esistenti e del quadro complessivo dei rapporti nei settori della cultura, delle scienze applicate, dello sport, della protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale. Ulteriore obiettivo è quello di semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le procedure correlate, quantificandone al meglio la relativa spesa.
  Quanto al suo contenuto, fa presente che l'Accordo, composto da 20 articoli ed un breve preambolo, esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli da 1 a 3). Segnala che l'articolo 4 prevede la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di Pag. 18cooperazione individuate dall'Accordo. I successivi articoli prevedono che le Parti favoriscano le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5) e rafforzino la collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari (articoli 6 e 7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8). Evidenzia che l'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli da 9 a 11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12). Segnala che ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), gli ambiti dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14). L'articolo 15 è volto a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi anche attraverso la conclusione di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali. Si prevedono anche norme che definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli da 16 a 18). Infine, l'articolo 19 istituisce una Commissione mista, presieduta dai rispettivi Ministeri degli esteri, cui sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo, mentre l'articolo 20 dispone in materia di entrata in vigore e di modifica dell'Accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'Accordo e provvede alla loro copertura, l'articolo 4 reca le clausole finanziarie e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone.
C. 977 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, ricorda che il Comitato avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, del disegno di legge C. 977 recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, approvato dal Senato l'8 marzo scorso. Fa presente che il disegno di legge delinea una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pag. 19(PNRR – Missione 5, componente 2, riforma 2), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati. Sempre con riferimento al PNRR, il disegno di legge si prefigge inoltre – come precisato dal Governo nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge – di dare attuazione agli obiettivi della Missione 6, componente 1, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli ospedali di comunità, che miglioreranno l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana.
  Quanto al contenuto del disegno di legge, composto da 9 articoli, segnala che l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti, tra le quali, alla lettera a), figurano i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), ovvero i processi, gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in coerenza con i principi e i criteri generali indicati dalla legge quadro n. 328 del 2001. Alla lettera e) figura la definizione dei «livelli essenziali di assistenza (LEA)», vale a dire i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in applicazione di quanto previsto all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i princìpi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio sanitario nazionale. Come precisato nella relazione illustrativa, la definizione di persona anziana viene demandata ai decreti legislativi delegati che saranno adottati entro il 31 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge.
  Fa presente che l'articolo 2 elenca i princìpi e i criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, che ha come obiettivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria – anche in attuazione del PNRR – nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni, da realizzarsi nell'ambito delle risorse disponibili (come definite dall'articolo 8). Viene quindi istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.
  L'articolo 3, al comma 1, delega il Governo ad adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità.
  L'articolo 4, composto da due commi e oggetto di diverse modifiche durante l'esame da parte del Senato, reca e disciplina una delega legislativa al Governo – da esercitarsi anch'essa entro il 31 gennaio 2024 – avente per oggetto l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti. La delega è espressamente finalizzata a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nonché a potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all'attuazione delle richiamate Missione 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1, Pag. 20del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Evidenzia quindi che l'articolo 5 reca una delega al Governo, da esercitarsi come le precedenti entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. Fa presente che un primo ambito di delega concerne il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti: a tal fine è prevista, anche in via sperimentale e progressiva, per coloro che optino per essa, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. Gli aventi titolo all'indennità di accompagnamento hanno la facoltà di optare in maniera espressa per la nuova prestazione, che ingloba l'erogazione monetaria e i servizi alla persona. La disciplina dell'indennità di accompagnamento rimane invariata, sicché i presupposti sanitari per l'accesso alla stessa non mutano. Con una modifica approvata dal Senato, è stato attribuito al Governo il compito di disciplinare la reversibilità della scelta effettuata per la prestazione universale. Altri ambiti della delega sono costituiti da: la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente; la definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane; il miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari.
  Segnala quindi che l'articolo 6 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati. In particolare, si prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 – previa intesa in sede di Conferenza unificata – siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere spira nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
  L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 8 individua le risorse necessarie all'attuazione delle misure previste dalle discipline di delega in oggetto. L'articolo 9 infine dispone sull'entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Con riguardo al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. La materia trattata può pertanto ricondursi all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i dritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e alla materia dell'assistenza, di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Per quanto attiene poi all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA, articolo 2, comma 3, lettera a)), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, ed alla Pag. 21disciplina delle sue funzioni, viene anche in rilievo l'ambito dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.
  A fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. Segnala in primo luogo l'articolo 2, comma 3, lettera a), che prevede la previa intesa della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione (triennale) e aggiornamento (annuale) dei piani di competenza del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio. Segnala altresì l'articolo 4, comma 2, lettera r), che prevede la previa intesa della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di aggiornamento e semplificazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento del personale coinvolto e dei soggetti erogatori dei servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitarie e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare. Fa inoltre presente che l'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2), prevede l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni nel procedimento di adozione delle linee guida nazionali che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite. Infine, come anticipato, l'articolo 6, comma 1, che prevede la previa intesa della Conferenza unificata nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento in esame. Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.