CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2023
74.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 40

ALLEGATO 1

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al Libro II del codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 582:

    1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa»;

   b) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

   c) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

   d) all'articolo 614:

    1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

    2) il quarto comma è abrogato;

   e) all'articolo 623-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli, 590-bis, primo comma e 612, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma»;

   f) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

   g) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono aggiunte le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero»;

   h) all'articolo 649-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 634, primo comma, e 635, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma».
1.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: All'articolo 270-bis.1 del codice penale, inserire le seguenti: al quarto comma, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal sesto comma» e.
1.2. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: delitti con la seguente: reati.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso, sostituire la parola: delitti con la seguente: reati.
1.3. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

Pag. 41

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: All'articolo 416-bis.1 del codice penale, inserire le seguenti: al quarto comma, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal quinto comma» e.
1.4. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 165, quinto comma, del codice penale)

  1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari cui siano sottoposti i soggetti condannati di cui al primo periodo non perdono efficacia a seguito della sospensione condizionale della pena e restano applicate fino alla conclusione con esito positivo del percorso di recupero. Nel corso dello svolgimento del percorso di recupero, il giudice, tenuto conto delle circostanze indicate nell'articolo 133 del presente codice e valutate le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, qualora ne venga fatta richiesta, può tuttavia disporre in ogni momento l'autorizzazione di incontri in condizioni di assoluta sicurezza tra la persona offesa, con il consenso di questa, e il soggetto condannato».
1.01. Ascari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 387-bis del codice penale)

  1. All'articolo 387-bis del codice penale le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni e sei mesi».
1.02. Ascari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 570-bis del codice penale)

  1. All'articolo 570-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio».
1.03. Ascari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale)

  1. All'articolo 575 del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
  2. All'articolo 579, primo comma, le parole: «un uomo, col consenso di lui» sono sostituite dalle seguenti: «una persona, con il suo consenso».
  3. All'articolo 584 del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
1.04. Ascari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

  Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 582:

    1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

    2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata Pag. 42non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

   b) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

   c) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

   d) all'articolo 614:

    1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono aggiunte le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

    2) il quarto comma è abrogato;

   e) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

   f) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono aggiunte le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».
1.05. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 582 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

  1. All'articolo 582 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

   b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;
1.06. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

  1. All'ultimo comma dell'articolo 590-bis del codice penale, dopo le parole: «della persona offesa se», sono aggiunte le seguenti: «si procede per le lesioni gravi e».
1.07. D'Orso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 605 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

  1. All'articolo 605 del codice penale, il sesto comma è abrogato.
1.08. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale)

  1. All'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Le circostanze attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al primo comma, numeri 5) e 5-ter)».
1.09. Ascari.

Pag. 43

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 610 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

  1. All'articolo 610 del codice penale, il terzo comma è abrogato.
1.010. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono aggiunte le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

   b) il quarto comma è abrogato.
1.011. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 624 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

  1. All'articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625».
1.012. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 625 del codice penale)

  1. All'articolo 625, primo comma, numero 7, dopo le parole: «se il fatto è commesso», sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici e amministrazioni locali».
1.013. Dori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

  1. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» inserire le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici o amministrazioni locali, ovvero».
1.014. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

  1. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» inserire le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici o amministrazioni locali».
1.015. Dori.

Pag. 44

ART. 2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «nonché per i delitti commessi» sono inserite le seguenti: «in violazione dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, o».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Al comma 318 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «da 1 a 13» sono inserite le seguenti: «a eccezione dell'articolo 7, commi da 1 a 3-bis».
2.1. Enrico Costa.

(Riammessa la parte conseguenziale)

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulta sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».
  2-ter. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulta sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».
3.2. Vinci, Bisa, Calderone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 282-ter del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-bis. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, secondo comma, e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente o di persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva, il divieto di cui al comma 1 del presente articolo può essere disposto anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del presente codice, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del medesimo codice».
3.03. Ascari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 292 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Quando la misura cautelare abbia a oggetto alcuno dei reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera Pag. 45a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, la decisione del giudice deve intervenire senza ritardo».
3.04. Ascari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 310 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 310, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice».
3.05. Ascari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 316 del codice di procedura penale)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per alcuno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, può chiedere, su istanza di parte, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni civili subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento».
3.06. Ascari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 362 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 362, comma 1-bis del codice di procedura penale, le parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «provvede al loro ascolto diretto avvalendosi anche».
3.07. Ascari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 384 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice»;

Pag. 46

   b) al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».
3.08. Ascari.

(Riammesso)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 444 del codice di procedura penale:

   a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «le determinazioni in merito alla confisca,» sono soppresse e le parole: «congrue le pene indicate,» sono sostituite dalle seguenti: «congrua la pena indicata».
3.09. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 599-bis del codice di procedura penale in materia di concordato in appello)

  1. All'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».
3.010. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Reviviscenza del comma 2 dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale)

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: «599-bis, comma 2» sono soppresse.
  2. Il comma 2 dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale riacquista efficacia nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
3.011. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 comma 1, le lettere a) e o) sono soppresse;
3.012. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e soppressione Pag. 47dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 41, comma 1, la lettera ff), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è soppressa.
  2. L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è abrogato.
3.013. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale militare di pace in materia di condizione di procedibilità)

  1. All'articolo 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
  2. In sede di prima applicazione, per i reati militari divenuti perseguibili a richiesta ai sensi dell'articolo 260, secondo comma, del codice penale militare di pace come modificato dal comma 1 del presente articolo, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di procedimento può essere proposta entro 30 giorni dalla medesima data.
  3. Durante la pendenza del termine di cui al comma 2, si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.
3.019. Vinci, Bisa, Calderone.

(Inammissibile)

Pag. 48

ALLEGATO 2

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 3.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulta sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».
  2-ter. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulta sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».
3.2. Vinci, Bisa, Calderone.