ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici. Atto n. 19.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici;
considerato che il provvedimento attua la delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
valutato che l'intervento normativo è preordinato altresì evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
ricordato a tale proposito che è attualmente pendente la procedura di infrazione n. 2018/2273, allo stadio della messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per la non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici (direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);
evidenziato che talune disposizioni – e segnatamente l'articolo 104, comma 11 è inteso ad accogliere il rilievo, formulato dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione n. 2018/2273, relativo al divieto per gli offerenti di avvalersi della capacità di altri soggetti quando l'appalto riguarda «opere di rilevante complessità», previsto dall'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
rilevato che, in base alla norma di cui all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 21 giugno 2022, n. 78, il termine per l'esercizio della delega, previsto inizialmente per il 9 gennaio 2023, è stato prorogato al 9 aprile 2023;
tenuto conto che la necessità di intervenire, entro il 31 marzo 2023, attraverso una revisione complessiva delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è uno degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a conseguire nell'ambito del PNRR;
ritenuto che il provvedimento risponde con coerenza agli impegni assunti dall'Italia con le Istituzioni europee,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) ferma restando l'entrata in vigore del Codice alla data del 1° aprile 2023, al fine di rispettare la scadenza del PNRR, si valuti l'opportunità, previa necessaria interlocuzione con la Commissione europea, di prendere in considerazione il differimento dei termini di efficacia delle disposizioni del Codice, in modo da evitare che l'attività contrattuale in corso per l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR subisca dei rallentamenti e da garantire che gli operatori e le amministrazioni dispongano di un tempo appropriato per adeguarsi alla nuova normativa;
b) con riguardo all'articolo 7, si valuti di ripristinare l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, attualmente previsto dall'articolo 192 Pag. 131del decreto legislativo n. 50 del 2016, in assenza del quale sarebbe più probabile il verificarsi di violazioni della normativa europea nonché l'esposizione degli enti aggiudicatari a contenziosi giurisdizionali volti ad assicurare la sua corretta applicazione;
c) con riferimento all'articolo 16 si rileva l'opportunità di uniformare la configurazione della fattispecie del conflitto di interessi a quella più ampia disposta dall'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE. Si segnala, inoltre, la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 16, in quanto l'inversione dell'onere probatorio e il concetto di subordinazione dell'interesse da esso previsti si pongono in contrasto con quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 marzo 2015, causa C-538/13, la quale esclude che il ricorrente in giudizio possa essere chiamato a dimostrare la parzialità del comportamento degli ausiliari dell'amministrazione;
d) tenendo conto delle contestazioni avanzate con la procedura d'infrazione 2018/2273, ed in ragione altresì della giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo 67, comma 4, ultimo periodo, supera quanto previsto dall'art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara da parte del consorziato designato, la cui violazione costituisce una causa di esclusione automatica. La richiamata procedura d'infrazione ha altresì ad oggetto il comma 7 dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che dispone che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, oltre altre disposizioni che impediscono la partecipazione plurima;
e) riguardo all'articolo 96, comma 10, lettera c) sull'illecito professionale grave, al fine di garantire piena certezza alle imprese partecipanti alla gara ed evitare un eccessivo prolungamento del periodo di interdizione, si valuti l'opportunità di fare decorrere, in ogni caso, il termine triennale per le cause non automatiche di esclusione dalla data di commissione del fatto, come previsto all'articolo 57, paragrafo 7 della direttiva 2014/24/UE;
f) con riferimento all'articolo 119, al comma 17, inteso a recepire i rilievi formulati dalla Commissione europea nella richiamata procedura di infrazione n. 2018/2273, in tema di valutazione del divieto di subappalto, si valuti l'opportunità di assicurare, in ogni caso e soprattutto per i subappalti di minori dimensioni, l'applicazione e l'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori;
g) in merito all'articolo 125, relativo anche ai ritardi nei pagamenti, si segnala che il medesimo non riproduce la disposizione – contenuta nel vigente Codice dei contratti pubblici – che consente all'esecutore di emettere fattura anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento, da parte del responsabile unico del progetto (RUP), nonostante si tratti di una norma di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2011/7/UE), che era già stata introdotta dalla legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), anche a fronte delle censure della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 28 gennaio 2020, causa C-122/18).