CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 febbraio 2023
55.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 9

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1° febbraio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2021-2023 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica.
Atto n. 20.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), relatrice, premette che si avvia oggi l'esame dello schema di decreto relativo alla tabella triennale 2021-2023 riferita agli enti che diffondono la cultura tecnico-scientifica.
  Specifica che la tabella triennale è uno dei tre strumenti di intervento previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113 (come modificata dalla legge n. 6 del 2000 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 302 della legge n. 234 del 2021) recante «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica», finalizzata a sostenere e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica (enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi) e a contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese. Tale sostegno viene attuato attraverso un finanziamento ordinario – previo inserimento, a domanda, in una tabella triennale emanata con decreto del Ministro, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater e acquisito il parere della competenti commissioni parlamentari – da ripartire tra i suddetti enti entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente e il programma Pag. 10per l'anno in corso. Gli altri strumenti sono costituiti da contributi annuali, da erogare sulla base dell'emanazione di un bando, e da accordi e intese stipulati dal Ministro con altre amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici e privati. Quindi, attraverso la tabella triennale, il Ministero contribuisce, per un triennio, alle spese di funzionamento degli enti che, per vocazione, si occupano di diffusione della cultura scientifica i quali, attraverso la partecipazione ad una procedura di selezione avviata con apposito bando, percepiscono un contributo, per ciascuno dei tre anni di riferimento, previa verifica annuale. I requisiti per accedere, a domanda, al finanziamento triennale, attengono a possesso della personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. La legge prevede, inoltre, che saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione di strutture scientifiche idonee distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio.
  Ricorda che ogni tre anni il Ministro deve riferire al Parlamento sulle iniziative realizzate, allegando le specifiche relazioni presentate da ogni ente inserito nella tabella triennale. L'ultima relazione, riferita alla tabella triennale 2015-2017, risulta trasmessa alla Camera dei deputati il 2 agosto 2021. Ricorda, inoltre, che nella scorsa legislatura, in relazione al triennio 2018-2020, è stato presentato lo schema di tabella sul quale la VII Commissione cultura della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole, con osservazione, il 14 maggio 2019, mentre la 7ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole il 30 aprile 2019. È stato quindi adottato il decreto ministeriale n. 718 del 5 agosto 2019.
  Segnala che la legge di bilancio 2022, come accennato, ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 1 della legge n. 113 del 1991. Esso prevede che, al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, sia autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: 1) Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli, 2) Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e 3) Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti è precluso il contributo di cui alla tabella triennale. Dell'impegno finanziario annuo, previsto in circa euro 10,3 milioni, 4,5 milioni sono riservati ai contributi annuali per i suddetti tre enti; della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi del Ministro con altre amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici e privati.
  La procedura per la concessione del contributo triennale 2021-2023 è stata avviata con il bando emanato con decreto direttoriale 6 settembre 2021, n. 2150. In particolare, l'articolo 6 del decreto ha disposto che la selezione delle domande sia curata dal Comitato tecnico-scientifico CTS, assicurando uniformità di giudizio e di applicazione. I criteri di valutazione sono sostanzialmente identici a quelli fissati per l'elaborazione della precedente tabella triennale. Si tratta, in particolare, di: a) qualità dei soggetti proponenti, in termini di tradizione storica, esperienza e competenza acquisita nel campo della divulgazione scientifica, capacità gestionale, operativa e di fund-raising; collaborazione con altri enti, partecipazione a progetti e/o programmi nazionali e internazionali; efficacia della comunicazione esterna e della presentazione del sito web; b) qualità delle attività istituzionali, in termini di rilevanza dell'offerta didattica e scientifica, continuità e capacità di programmazione triennale, valorizzazione e utilizzo del patrimonio disponibile; fruibilità e risultati delle iniziativePag. 11 e ampiezza dell'utenza raggiunta; c) qualità della struttura, in termini di disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate, di un patrimonio e di collezioni di rilievo qualitativo; consistenza della dotazione organica del personale a tempo indeterminato; personale qualificato – nell'ambito del personale a tempo indeterminato – destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.
  In base al medesimo articolo 6, risultano approvate le domande che abbiano raggiunto un minimo di 40 punti sui 60 conseguibili, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Lo stesso articolo 6 ha disposto che gli esiti delle procedure di selezione vengano tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il servizio telematico Sirio, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.
  Con lo schema in esame si individuano i soggetti da ammettere al finanziamento triennale 2021-2023 e si opera la ripartizione dell'importo disponibile per il 2021, pari ad euro 5.916.010,27 (ulteriori euro 1.000.000 sono stati destinati con diverso decreto alla stipula di accordi e intese; euro 610.000.000 ai contributi annuali ed euro 2.081,70 a spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico). Rispetto alla somma disponibile per il 2018, primo anno di vigenza della tabella triennale 2018-2020, non si registrano variazioni rispetto alla somma da ripartire per il 2021.
  Le domande pervenute e rese ammissibili per la valutazione della passata tabella triennale 2018-2020 erano state, allora, 67 (71 – si ricorda – sono state quelle ritenute ammissibili nella presente tabella 2021-2023). Di quelle 67 ammesse, 51 sono risultate finanziabili, avendo raggiunto il punteggio minimo di 40/60. Le domande finanziate hanno assorbito il totale delle risorse allora disponibili per il 2018, pari a euro 5.916.010,30 (nella tabella in esame, le domande che si propone di finanziare sono 54 e l'importo complessivo disponibile per il 2021 è il medesimo di euro 5.916.010,30). Dei 51 beneficiari che sono stati inclusi nella tabella 2018-2020, 35 sono presenti anche in quella presente 2021-2023. Sono quindi 19 i beneficiari della presente tabella triennale 2021-2023 che non erano presenti nella precedente tabella. L'ammontare al singolo ente, per l'annualità 2018, oscillava da un minimo di euro 3.366,94 (Fondazione Galileo Galilei) ad un massimo di euro 1.487.500 (Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza). Per quanto concerne l'attuale tabella triennale 2021-2023, in relazione all'annualità 2021, il contributo proposto oscilla da un minimo di euro 1.046,04 (Accademia Italiana di Scienze Forestali) ad un massimo di euro 1.440.000 (Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza).
  L'articolo 1 dello schema di decreto prevede l'istituzione della Tabella, che contiene l'elenco dei 54 enti beneficiari, con l'indicazione del punteggio conseguito in sede di valutazione, del costo giudicato coerente con le finalità della legge e del contributo assegnato a decorrere dall'anno 2021. Fa presente che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, agli enti collocati nella fascia più alta di punteggio è stata riconosciuta una quota percentuale di contributo più alta. Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede che, ai sensi del citato articolo 1, comma 3-bis della legge n. 113 del 1991, così come modificata dall'articolo 1, comma 302 della legge n. 234 del 2021, a decorrere dall'anno 2022 alla Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze sia riconosciuto un contributo annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno. A decorrere dall'anno 2022, quindi a tali tre enti è preclusa l'erogazione del contributo di cui al comma 1 del decreto in esame. Si segnala che, in relazione al solo anno 2021, la tabella in esame attribuisce alla Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli euro 1.401.000, alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano euro 1.350.000 e al Museo Galileo-Istituto e museoPag. 12 di storia della scienza di Firenze euro 1.440.000.
  L'articolo 2 dello schema di decreto prevede che l'erogazione del contributo di funzionamento riconosciuto verrà disposta secondo quanto previsto nell'articolo 5 del decreto direttoriale del 6 settembre 2021, n. 2150, recante «Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi – Triennio 2021-2023», secondo le indicazioni che verranno fornite dalla competente Direzione generale (Direzione generale della ricerca del MUR).

  Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1° febbraio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.50.

Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva.
C. 534 Berruto.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Irene MANZI (PD-IDP), relatrice, riferisce che prende avvio oggi l'esame della proposta di legge C. 535, d'iniziativa del deputato Berruto, costituita da un solo articolo, volta a promuovere l'attività sportiva giovanile dilettantistica e professionale nonché l'attività del Comitato italiano paralimpico. Sottolinea, in proposito, la profonda considerazione in cui la Commissione ha sempre tenuto lo sport, come dimostra anche l'avvio nella giornata di ieri dell'indagine conoscitiva sui lavoratori sportivi congiuntamente con la XI Commissione. Nel caso della proposta in esame la sollecitazione riguarda la creazione di un fondo apposito per la promozione dell'attività sportiva.
  Rileva che la relazione illustrativa pone l'accento sul consistente giro d'affari generato dal mondo dello sport in Italia che vede il fatturato delle oltre 74.000 società sportive, professionistiche e dilettantesche ammontare a circa 37,5 miliardi nel 2021, pari, se si considera anche l'indotto, a 78,8 miliardi: il 3 per cento del PIL nazionale. A ciò va aggiunto il valore indiretto generato dallo sport per l'economia e la società italiana che, sempre nel 2021, è stato di quasi 8,2 miliardi di euro di cui la maggior parte in risparmi per il sistema sanitario nazionale. È nota, infatti, la correlazione tra l'inattività fisica e le quattro patologie principali (tumore della mammella e del colon-retto, diabete di tipo 2, coronaropatia) con un conseguente aggravio di costi per l'assistenza sanitaria.
  Il comma 1 dell'unico articolo istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per la promozione dello sport» con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di progetti di promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico.
  Il comma 2 incrementa a decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote dell'imposta unica previste per alcuni concorsi pronostici e scommesse. Si tratta delle aliquote applicate ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche (sia quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica, sia quelle per cui la raccolta avviene a distanza) nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati.
  Ricorda che l'imposta unica, istituita dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, Pag. 13n. 504, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell'imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
  Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'aliquota dell'imposta unica è stabilita nei seguenti valori: per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 30 per cento (rispetto al vigente 25 per cento) delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite in vincite al giocatore; per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 22 per cento (rispetto al 20 per cento), se la raccolta avviene su rete fisica, e del 26 per cento (rispetto al 24 per cento), se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24 per cento (rispetto al 22 per cento) della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
  Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria, stabilendo che a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della misura introdotta al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione degli incrementi previsti al precedente comma 2.
  Il comma 4, infine, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono stabilite annualmente entro il 30 giugno le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.

  Mauro BERRUTO (PD-IDP) evidenzia che c'è un business legato al mondo delle scommesse – che esiste solo perché c'è lo sport – che genera utili molto importanti. È dell'avviso che questo business, dato il momento di grave difficoltà per lo sport, soprattutto per la sua promozione, potrebbe agire in senso redistributivo, facendo in modo che una piccola parte di quegli utili torni in modo indiretto allo sport, secondo il vecchio modello del Totocalcio. Il motivo dell'istituzione del fondo da 80 milioni di euro – che auspica possa essere strutturale – può essere basato su alcuni dati. Il primo di questi è un dato positivo: in Italia l'aspettativa di vita si è allungata a 82,4 anni; tuttavia – e questo è il secondo dato – la speranza di vita in buona salute si attesta attorno ai 60,5 anni. Le proiezioni demografiche riferite al 2050 stimano che in quell'anno un terzo della popolazione avrà oltre 65 anni, quindi al di fuori del perimetro dell'aspettativa di vita sana e, pertanto, con la necessità di ricorrere a prestazioni sanitarie. La proposta di legge a sua prima firma, che spera venga portata avanti in modo trasversale, prende in considerazione un sistema di welfare diverso che consiste nella diffusione di un farmaco senza controindicazioni, ovvero l'attività motoria, per contrastare quella fotografia in prospettiva che la scienza demografica ha scattato al nostro Paese.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale.
C. 596 D'Orso e C. 659 Varchi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Pag. 14

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che le abbinate proposte di legge n. 596, d'iniziativa della deputata D'Orso, e n. 659, d'iniziativa della deputata Varchi, di cui oggi si avvia l'esame, intervengono in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative, al fine non solo d'introdurre una disciplina organica delle figure dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, ma anche di conferire carattere ordinistico alle relative professioni, con l'iscrizione ad appositi albi.
  Ricorda che attualmente la normativa (articolo 1, commi 594-601 della legge n. 205 del 2017 e articolo 1, comma 517 della legge n. 145 del 2018), declina la figura dell'educatore professionale in due profili: quello socio-pedagogico e quello socio-sanitario e che la stessa legge n. 205 del 2017 ha introdotto anche la figura del pedagogista.
  Precisa che per diventare educatore socio-sanitario, bisogna iscriversi a un Corso di Laurea Triennale in Professioni sanitarie della riabilitazione (LSNT/02) del Dipartimento di Medicina e Chirurgia o interfacoltà; una volta conseguito il titolo triennale, è possibile sostenere l'esame di abilitazione alla professione o proseguire gli studi frequentando Master di I livello, o corsi di approfondimento oppure iscriversi al corso di Laurea Magistrale LM/SNT2 in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Specifica che l'educatore professionale socio-sanitario è una figura professionale che ha il compito di organizzare, gestire e attuare progetti e attività relativi a servizi educativi e riabilitativi rivolti a persone in difficoltà (minori, famiglie, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani) e ha obbligo di iscrizione all'albo.
  L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano invece in ambito educativo, formativo, assistenziale e pedagogico, e per conseguire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico occorre la laurea L19 – Scienze dell'educazione e della formazione, mentre per la qualifica di pedagogista occorre una laurea magistrale come LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57 – Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85 Scienze pedagogiche; LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Precisa che il pedagogista è un professionista di livello apicale, opera sostanzialmente negli stessi ambiti dell'educatore socio-pedagogico, ma con compiti di coordinamento e supervisione, di gestione e di valutazione dei servizi e degli interventi. Sia l'educatore socio pedagogico che il pedagogista rientrano tra le professioni non organizzate in ordini o collegi.
  Passando alle due proposte di legge, specifica che la n. 596, all'articolo 1, definisce congiuntamente le funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, stabilendo che entrambi operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività di apprendimento svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale.
  La proposta di legge n. 659, invece, disciplina in due articoli distinti le figure. In particolare, l'articolo 1 definisce in modo dettagliato le innumerevoli competenze del pedagogista e l'ambito in cui operare e l'articolo 3 definisce la professione di educatore socio pedagogico.
  Riguardo all'individuazione dei requisiti richiesti, la proposta di legge n. 596 provvede ad inserirli in un unico articolo, il 2, mentre la proposta di legge n. 659, interviene con due articoli distinti.
  L'articolo 2 sancisce che per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nella sezione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
  L'articolo 4 sancisce che per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico è necessario avere conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nella sezione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
  L'articolo 3 della proposta di legge n. 596 istituisce l'ordine delle professioni educative,Pag. 15 stabilendo che in ogni circoscrizione geografica corrispondente a una delle province esistenti alla data del 31 dicembre 2021 è costituito l'Ordine delle professioni educative. Qualora il numero dei professionisti residenti o con domicilio professionale nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della giustizia, d'intesa con la Federazione nazionale di cui all'articolo 5 e sentito l'Ordine interessato, può disporre che l'Ordine abbia competenza territoriale su due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero su una o più regioni.
  Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della giustizia, d'intesa con la Federazione nazionale di cui all'articolo 5 e sentito l'Ordine interessato, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi. Il comma 3 disciplina le funzioni dell'Ordine e della Federazione nazionale di cui al successivo articolo 5 e stabilisce che sono organi dell'Ordine delle professioni educative: il presidente; il consiglio direttivo; la commissione di albo; il collegio dei revisori.
  L'articolo 4 della proposta di legge n. 596 riguarda l'albo professionale. In particolare, stabilisce che ciascun Ordine delle professioni educative cura la tenuta di due albi permanenti, l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici e l'albo professionale dei pedagogisti, nonché elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. Dispone, inoltre, che per l'esercizio di ciascuna delle professioni educative, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. L'articolo dispone inoltre in ordine all'iscrizione agli albi degli stranieri nonché ai casi di cancellazione dagli albi medesimi.
  Anche la proposta di legge 659 istituisce l'albo e l'ordine delle relative professioni. In particolare, l'articolo 5 istituisce l'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative costituito da due sezioni: a) sezione A, relativa ai pedagogisti; b) sezione B, relativa agli educatori socio-pedagogici.
  L'articolo 6, sul profilo ordinistico, dispone che gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
  L'articolo 7 prevede i requisiti richiesti per essere iscritti all'albo è necessario.
  L'articolo 8 disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.
  La sola proposta di legge n. 596, all'articolo 5, stabilisce altresì che gli Ordini territoriali sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma, che assume la rappresentanza esponenziale delle professioni educative presso enti e istituzioni nazionali, dell'Unione europea e internazionali. Alla Federazione nazionale sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo degli Ordini territoriali e delle federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali. La Federazione nazionale emana il codice deontologico, approvato nel rispettivo Consiglio nazionale da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei consigli direttivi. Sono organi della Federazione nazionale: a) il presidente; b) il Consiglio nazionale; c) il Comitato centrale; d) la commissione di albo; e) il collegio dei revisori. Lo statuto della Federazione nazionale definisce: a) la costituzione e l'articolazione delle federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento; b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi; c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini; d) l'organizzazione e la gestione degli uffici, del patrimonio e delle risorse umane e finanziarie.
  L'articolo 9 della proposta di legge 659 reca una clausola di equipollenza dei titoli, disponendo che all'esame di Stato di cui Pag. 16all'articolo 2 (accesso alla professione di pedagogista) possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con i titoli di studio di cui all'articolo 2, rilasciati da università italiane. Invece all'esame di Stato di cui all'articolo 4 (accesso alla professione di educatore socio-pedagogico) possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19, rilasciata da università italiane.
  L'articolo 10 stabilisce che, in sede di prima applicazione della proposta di legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo.
  L'articolo 11 stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'albo, sempre in sede di prima applicazione.
  Anche la proposta di legge 596, all'articolo 6, contiene disposizioni transitorie in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 1° febbraio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.