CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2023
46.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 118

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte, concorde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame in sede referente delle proposte di legge recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, e successivamente all'esame dello schema di decreto legislativo recante il codice dei contratti pubblici, alla riunione dell'Ufficio di presidenza e, da ultimo, alla deliberazione dei rilievi sull'atto del Governo n. 15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi.
(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 605 Morrone).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro ROTELLI, presidente, comunica di aver disposto l'abbinamento delle proposte di legge all'esame della Commissione ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento,Pag. 119 in quanto vertenti su identica materia.

  Gianni LAMPIS (FDI), relatore, fa presente che l'obiettivo delle citate iniziative legislative è l'istituzione anche per la legislatura in corso di un organismo bicamerale di inchiesta di cui fin dalla XIII legislatura il Parlamento ha ritenuto di dotarsi. I contenuti delle proposte sono simili tra loro e riprendono le funzioni tipicamente svolte dalla commissione nel corso degli anni. Auspica pertanto che si possa registrare fin d'ora un'ampia condivisione tra i gruppi sia degli obiettivi di indagine sia dei principali caratteri operativi della istituenda Commissione.
  Si sofferma rapidamente sulle attribuzioni elencate nell'articolo 1 delle proposte. Coerentemente ai compiti già assegnati agli analoghi organismi delle precedenti legislature, l'oggetto dell'inchiesta delineato dalle proposte in esame riguarda: le attività illecite connessi al ciclo dei rifiuti – e, per le proposte n. 532 e n. 717, anche degli imballaggi – e i soggetti coinvolti, in particolare se legati alla criminalità organizzata; le connessioni tra le suddette attività illecite e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti nazionale e internazionale, anche tenendo conto, ai sensi della proposta n. 717, del divario fra le diverse regioni nella dotazione di impianti per la gestione dei rifiuti; la sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riguardo, ai sensi della proposta n. 717, al rilascio delle autorizzazioni, alla destinazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR in campo ambientale; gli illeciti relativi a siti inquinati, bonifiche – individuando altresì, ai sensi della proposta n. 717, il responsabile della contaminazione – e gestione di rifiuti radioattivi, anche in relazione – sempre secondo la proposta di legge n. 717 – alla condizione di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione, costruzione ed esercizio del deposito nazionale; eventuali attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque, dello smaltimento dei fanghi e dei reflui e, ai sensi della proposta n. 532, anche dei gessi.
  Le proposte di legge n. 80 e n. 717 attribuiscono alla Commissione anche le verifiche sugli illeciti riferiti al traffico transfrontaliero, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi in partenza via mare verso destinazioni estere nonché, ai sensi delle proposte n. 80 e n. 737, l'importazione di beni realizzati attraverso processi di riciclo non conformi alla legge, svolgendo contestualmente, ai sensi della proposta Rotelli, indagini volte ad accertare l'esistenza e l'ubicazione degli impianti di destinazione dei rifiuti nonché le modalità di trattamento degli stessi. Le proposte n. 80, n. 532 e 737 prevedono, tra le attribuzioni, anche l'attuazione della normativa vigente in materia ambientale.
  Segnala che le proposte n. 532 e 717 prevedono invece, tra le attribuzioni della Commissione d'inchiesta, anche la verifica di illeciti su materiali o dispositivi utilizzati nella produzione di energia rinnovabile. Le due proposte citate e la proposta 737 menzionano anche la gestione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché la possibilità per la Commissione di compiere sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi o riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia, in attuazione dei princìpi dell'economia circolare, con un riferimento, nella proposta n. 532, agli obiettivi della transizione ecologica e nella proposta n. 717 alla bioeconomia circolare.
  Sottolinea che la proposta n. 532 fa riferimento anche agli illeciti relativi al settore agricolo e agroalimentare, agli impatti delle oscillazioni del costo delle materie prime e dell'energia, alle cause dell'abbandono sul suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica. La proposta di legge n. 80 ascrive alla Commissione il compito di verificare l'attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi. La proposta n. 737 attribuisce alla Commissione il compito di indagine sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di Pag. 120deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica.
  Fa presente che non vi sono invece differenze tra le proposte di legge né in ordine al dovere di riferire al Parlamento della Commissione – con cadenza annuale e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori – né in ordine a poteri e limiti della Commissione, che l'articolo 82 della Costituzione rapporta a quelli dell'autorità giudiziaria. Ricorda che i poteri coercitivi sono naturalmente limitati alla fase «istruttoria», dato che l'organo parlamentare è privo di funzioni giudicanti e non può ovviamente accertare reati o irrogare sanzioni, salvo la sua funzione «politica» connessa alla nozione di «inchiesta parlamentare», nonché di esercizio del potere di «moral suasion» nei confronti dell'attività del legislatore in campo ambientale così come riconosciuto dalla Corte costituzionale. Pertanto è specificato che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  Segnala che l'articolo 2 disciplina la composizione (10 senatori e 10 deputati, nominati dai Presidenti della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari) e l'elezione dell'Ufficio di presidenza. Tutte le proposte, altresì, richiedono che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel cosiddetto «codice di autoregolamentazione» predisposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Qualora tale condizione sopravvenga successivamente, ai sensi delle proposte di legge nn. 80, 717 e 737, l'interessato deve darne la comunicazione al presidente della Commissione e ai presidenti di Camera e Senato.
  Anche per quanto riguarda le testimonianze, tutte le proposte di legge in esame, con norme di identico tenore, riproducono le corrispondenti disposizioni della prima legge istitutiva della Commissione, richiamando gli articoli da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (articolo 3).
  Tutte le proposte di legge prevedono poi la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria e altri organismi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto, preservando l'eventuale regime di segretezza degli atti acquisiti (articolo 4). L'articolo 5 prevede l'obbligo del segreto e l'applicazione, nei casi di violazione, dell'articolo 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).
  L'articolo 6 disciplina l'organizzazione interna, con riguardo alla pubblicità delle sedute, alla costituzione di comitati e alle risorse umane e strumentali per l'espletamento delle funzioni. La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno, che deve stabilire, ai sensi delle proposte nn. 80, 532 e 737, il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione può avvalersi.
  Quanto alle spese per il funzionamento della Commissione, segnala che la proposta di legge n. 80 prevede, per il funzionamento della Commissione, una dotazione finanziaria di 15.000 euro per il 2022 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi; le proposte di legge n. 532 e n. 717 prevedono uno stanziamento rispettivamente pari a 20.000 e 120.000 euro e di 50.000 e 150.000 euro. La proposta n. 737 prevede un unico stanziamento di 150.000 euro annui. Fa presente che, tenuto conto della conclusione dell'anno finanziario 2022, il relativo stanziamento previsto in talune proposte di legge andrà soppresso. Ricorda che lo stanziamento delle risorse per il funzionamento della commissione è stato proporzionalmente ridotto tenendo conto della riduzione del numero dei parlamentari.
  Conclude, segnalando che le relazioni approvate nella scorsa legislatura, da ultimo quella del 15 settembre 2022, costituiscono una efficace testimonianza e uno Pag. 121stimolo ad intervenire per l'istituzione della Commissione che è divenuta nel corso degli anni, grazie alla sua penetrante attività di inchiesta e di stimolo alla produzione normativa, un vero e proprio «player» del settore ambientale. A suo giudizio sarebbe infatti grave disperdere quel patrimonio di conoscenza documentale e di rapporti che l'istituzione parlamentare tramite questo organo sin dal 2014 ha intessuto con i soggetti più esposti nella lotta alle «ecomafie» da cui è scaturito un efficace sistema di contrasto, nonché un adeguato quadro normativo e repressivo nel contrasto all'azione delle «ecomafie» stesse.
  Comunica sin d'ora l'intenzione di elaborare un testo unificato di tutte le proposte da adottare come testo base e si riserva, in conclusione, di acquisire, ai fini del prosieguo dell'esame, le osservazioni e i rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

  Jacopo MORRONE (LEGA) comunica di aver presentato la proposta di legge n. 605, di cui chiede che venga disposto l'abbinamento. Osserva che, pur estendendo i compiti della istituenda Commissione alle frodi agroalimentari e agli illeciti commessi nei settori agricolo e alimentare, l'impianto della proposta a propria firma è analogo a quello delle proposte in discussione. Nel fare presente che l'importo stanziato per il funzionamento della Commissione è superiore a quello presente nelle altre proposte di legge, auspica che la Commissione possa svolgere pienamente le sue funzioni di indagine.

  Erica MAZZETTI (FI-PPE) fa presente di aver proposto nella scorsa legislatura l'istituzione di una Commissione d'inchiesta per la verifica degli illeciti commessi nella regione Toscana con riguardo all'utilizzo del Keu, questione che auspica possa essere tenuta in conto nel corso dell'esame delle proposte.

  Chiara BRAGA (PD-IDP), a nome del proprio gruppo, accoglie con favore la presenza di più proposte di legge e l'intenzione del relatore di procedere all'elaborazione di un testo unificato, sul quale auspica che i gruppi potranno confrontarsi prima di passare alla fase emendativa.

  Ilaria FONTANA (M5S), in qualità di prima firmataria di uno dei testi in esame, accoglie anch'ella con favore la presenza di altre proposte analoghe sul medesimo tema, nonché l'intenzione del relatore di procedere alla redazione di un testo unificato, sul quale procedere nella fase emendativa.

  Mauro ROTELLI, presidente, essendo pervenuta la richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 605 Morrone recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, su illeciti ambientali ad esse correlati e sulle attività delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare», che è assegnata alla Commissione, poiché tale proposta presenta un perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello delle proposte di legge in esame, avverte che l'abbinamento potrà essere disposto su deliberazione della Commissione.

  La Commissione delibera di procedere all'abbinamento della proposta di legge C.605 Morrone recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, su illeciti ambientali ad esse correlati e sulle attività delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare.

  Mauro ROTELLI, presidente, nel ricordare che l'esame delle proposte di legge è stato inserito nel calendario dei lavori del mese di gennaio, segnala che nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza potranno essere ulteriormente discusse le modalità di organizzazione del prosieguo dei lavori. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Pag. 122

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro ROTELLI, presidente e relatore, avverte che il provvedimento è stato assegnato con riserva, non essendo corredato del parere della Conferenza Unificata, e che la Commissione quindi non potrà pronunciarsi definitivamente, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Avverte inoltre che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 8 febbraio 2023.
  In qualità di relatore, anche a nome della relatrice Mazzetti, illustra il provvedimento in esame. Fa presente che lo schema di decreto legislativo è stato adottato nell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge 21 giugno 2022, n. 78, sulla base di una serie di principi e criteri direttivi elencati all'articolo 1. La riforma della disciplina dei contratti pubblici, che rappresenta una delle riforme previste dal PNRR, si inserisce in una revisione complessiva del sistema degli appalti pubblici che dovrà essere completata entro giugno del 2023 e che riveste un'importanza cruciale per il sistema economico e sociale del Paese.
  Come segnala la relazione illustrativa, la scelta di fondo alla base dell'impianto del nuovo codice è quella di evitare rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi e garantire la immediata «autoesecutività» della disciplina. A tale fine, si prevede che gli allegati al codice (di rango legislativo in prima applicazione) possano poi essere sostituiti ad opera di regolamenti.
  Lo schema di decreto legislativo si compone di 5 libri e contiene complessivamente 229 articoli, nonché 36 allegati. La citata relazione illustrativa sottolinea che, nonostante il numero degli articoli sia analogo al codice vigente, sia ridotto il numero di commi e le parole utilizzate. Richiama quindi in sintesi i contenuti dello schema e alcune delle disposizioni più rilevanti o innovative, rinviando alla documentazione degli uffici per i dettagli su ogni singola disposizione.
  La parte I del Libro I è dedicata ai princìpi generali ai quali si ispira il nuovo Codice dei contratti pubblici. In particolare, le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base al principio del risultato (articolo 1), al principio della fiducia (articolo 2) e al principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. (articolo 3). Il principio del risultato riguarda l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Ulteriori principi declinati nella parte iniziale del codice sono: il principio di buona fede e tutela dell'affidamento (articolo 5); i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, inclusa la disciplina dei rapporti con gli enti del Terzo settore (articolo 6); il principio di auto-organizzazione amministrativa (articolo 7); il principio di autonomia contrattuale e il divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito, garantendo l'applicazione del principio dell'equo compenso salvo in casi eccezionali (articolo 8); il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (articolo 9); i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (articolo 10); il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e profili relativi alle inadempienze contributive e al ritardo nei pagamenti (articolo 11). Sempre la parte I reca le norme concernenti l'ambito di applicazione, il responsabile unico del progetto e le fasi delle procedure di affidamentoPag. 123 (articoli da 13 a 18). Sono, tra l'altro, declinate le soglie di rilevanza europea (articolo 14); è definita la figura del Responsabile unico del progetto (RUP) in luogo dell'attuale responsabile unico del procedimento (articolo 15); sono fissati i termini entro cui devono concludersi le procedure di gara (articolo 17 e allegato I.3) e deve essere stipulato il contratto.
  Osserva che nella parte II del Libro I sono contenute le disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (articoli da 19 a 36), che riveste una rilevanza cruciale ai fini della modernizzazione del sistema dei contratti pubblici. Le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili. In particolare, l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il cui perno è rappresentato dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui è titolare in via esclusiva l'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 23), e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale (articolo 25), ossia dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più attività dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici (dalla programmazione all'esecuzione). Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche (articolo 30). È altresì disciplinato il ricorso a procedimenti elettronici per gli acquisti di uso corrente, come i sistemi dinamici di acquisizione (articolo 32), nonché ad aste elettroniche in cui sono presentati nuovi prezzi o valori (articolo 33) ovvero alla presentazione di offerte tramite cataloghi elettronici (articolo 34).
  Segnala che la parte III del Libro I riguarda la programmazione (articoli da 37 a 40). Tra le disposizioni di maggior rilievo segnala: l'articolo 38, che disciplina il procedimento di localizzazione e approvazione del progetto delle opere; l'articolo 39 il quale detta una nuova disciplina delle procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, prevedendo che le stesse siano definite tali con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti, e che l'elenco dei relativi interventi, che sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità, confluisca nel Documento di economia e finanza; l'articolo 40, che disciplina la procedura di dibattito pubblico unitamente all'allegato I.6, che elenca i casi in cui è obbligatoria, le modalità di partecipazione e svolgimento, nonché di individuazione dei compiti del responsabile.
  Rileva che la parte IV, relativa alla progettazione, si compone degli articoli da 41 a 47. Tra questi, particolare rilievo assumono: l'articolo 41, che sopprime il livello di progettazione costituito dal progetto definitivo prevedendo che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola nei due livelli di successivi approfondimenti tecnici del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo; l'articolo 43, concernente l'adozione da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro; l'articolo 44, che consente, negli appalti di lavori con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, il ricorso all'appalto integrato (ossia che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori), con la decisione di contrarre della stazione appaltante motivata e sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; l'articolo 45, che disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche rinviando all'allegato I.10 l'elencazione delle attività Pag. 124da incentivare; l'articolo 47, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione e funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, demandando all'allegato I.11 l'organizzazione e le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni.
  Il Libro II contiene le norme riguardanti gli appalti, suddivise in sette parti. Il codice delinea una disciplina comune applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, richiamando i citati principi generali elencati nelle parti I e II del libro I, nonché le disposizioni del codice se non espressamente derogate dalla parte I del libro II. Ai contratti cosiddetti sottosoglia si applica, infatti, il principio di rotazione degli affidamenti (articolo 49), nonché procedure differenziate di affidamento in base ai diversi importi, prevedendo l'affidamento diretto per i contratti di importo minore e procedure negoziate senza bando negli altri casi (articolo 50), il cui contenuto riprende il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. Nel caso di aggiudicazione dei contratti «sottosoglia» con il criterio dell'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa), il codice dispone, inoltre, con finalità semplificatoria, che alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente (articolo 51). Ulteriori specifiche disposizioni applicabili ai contratti sotto soglia riguardano il controllo sul possesso dei requisiti (articolo 52), le garanzie (articolo 53), l'esclusione automatica delle offerte anomale (articolo 54) e i termini dilatori (articolo 55).
  La parte II del libro II contiene disposizioni trasversali e comuni all'appalto, che riguardano tra l'altro: l'elencazione degli appalti esclusi dalle disposizioni del codice nei settori ordinari (articolo 56); la previsione, che assume una rilevanza cruciale, in base alla quale è obbligatorio l'inserimento delle clausole sociali per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, nonché l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni articolo 57); la previsione in base alla quale nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio (mentre ora è solo facoltativo) l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi che, al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa (articolo 60);la facoltà di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (articolo 61).
  Per quanto concerne le stazioni appaltanti, lo schema di decreto disciplina le stazioni appaltanti, con l'indicazione delle attività che possono porre in essere e del ruolo che rivestono le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate in relazione alla finalità di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica. Si disciplina il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, istituendo presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori (articolo 63).
  Quanto agli operatori economici, lo schema conferma sostanzialmente la normativa vigente prevedendo altresì che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si stabiliranno i requisiti per la partecipazione all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Per i consorzi il decreto prevede una nuova configurazione dell'istituto del raggruppamento temporaneo, che consente la presentazione di un'offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti comportando la responsabilità solidale dei partecipanti (articolo 68). Quanto alle procedure di scelta del contraente, di cui alla Parte IV del decreto, si valorizzano le esigenze di flessibilità nell'aggiudicazione, equiparando le varie procedure di scelta del contraente, fatta salva la procedura negoziata senza previa pubblicazione del Pag. 125bando. Si specificano altresì le condizioni per la procedura competitiva con negoziazione o per il dialogo competitivo, vengono elencati i casi di inammissibilità delle offerte; si definisce il presupposto di applicabilità per l'utilizzazione del partenariato per l'innovazione (articoli 70-76).
  La Parte V interviene sullo svolgimento delle procedure. Il Titolo I (articoli 77-82), relativo agli atti preparatori, di carattere meramente tecnico, riproduce essenzialmente le analoghe disposizioni della direttiva n. 2014/24/UE. Anche per quanto riguarda il Titolo II (articoli 83-90), relativo a bandi, avvisi e inviti, la relazione illustrativa specifica che l'articolato attua i corrispondenti articoli della direttiva n. 2014/24/UE. Si disciplinano la pubblicità di bandi e avvisi, a livello unionale e nazionale, i contenuti che devono essere presenti nell'avviso volontario per la trasparenza preventiva, del disciplinare di gara e del capitolato speciale, la digitalizzazione dei documenti di gara e la loro disponibilità in modo gratuito, illimitato e diretto, le modalità per gli inviti ai candidati nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione e le comunicazioni in favore dei concorrenti effettuate d'iniziativa della stazione appaltante.
  Il Titolo III (articoli 91 e 92), relativo alla documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte, è volto, come riporta la relazione illustrativa, a disciplinare lo svolgimento della procedura di gara, con funzione di semplificazione e di orientamento per l'operatore. All'interno del Titolo IV, recante i requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti, il Capo I (articolo 93), che riguarda la commissione giudicatrice, reca elementi di novità rispetto alla vigente normativa. In particolare, come esplicitato dalla relazione illustrativa, l'istituto della commissione giudicatrice è stato completamente rivisto in vista del superamento del sistema incentrato sull'Albo dei commissari tenuto dall'ANAC. La nuova normativa è in ogni caso improntata al criterio della trasparenza, competenza e rotazione, ma senza fissare regole procedurali rigide e lasciando alla stessa amministrazione appaltante la scelta di stabilire le modalità più adeguate per raggiungere lo scopo.
  Fa presente che il Capo II reca i requisiti di ordine generale e riproduce, chiarificandolo, il contenuto dell'articolo 80 del vigente codice dei contratti, ora oggetto di cinque diversi articoli (articoli 94-98). La relazione illustrativa precisa che tale scelta è motivata dall'obiettivo di consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di meglio orientarsi, in quanto la disposizione dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 è stata quella sulla quale si è concentrata la maggior parte del contenzioso in materia di contratti pubblici. Il nuovo articolato disciplina con maggior chiarezza le cause di esclusione «obbligatorie» – ovvero quelle che trovavano applicazione in via diretta, senza che alla stazione appaltante restasse alcun margine di apprezzamento valutativo sulla sussistenza dei presupposti – rispetto a quelle «facoltative» e amplia la disciplina del cosiddetto «self cleaning» rispetto alle «interdittive antimafia».
  Il Capo III (articoli 99-106), che disciplina gli altri requisiti di partecipazione alla gara, reca le modalità con le quali le stazioni appaltanti verificano l'assenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche a carico dell'operatore economico, individua i requisiti di ordine speciale per la partecipazione agli appalti di lavori, servizi e forniture, i requisiti per attivare il soccorso istruttorio, al fine di integrare o sanare la documentazione presentata, gli impegni sociali che la stazione appaltante richiede all'operatore economico di assumere nei bandi, negli avvisi e negli inviti, i requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, definisce, innovandolo, l'istituto dell'avvalimento e stabilisce il principio cosiddetto one only, ovvero l'unicità dell'invio tra stazioni appaltanti e operatori economici. In materia di selezione delle offerte, oggetto del Titolo V (articoli 107-112), si sottolineano le seguenti disposizioni: possibilità per Pag. 126la stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se questa non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro; introduzione a regime dell'istituto – oggi previsto nei soli settori speciali – della inversione procedimentale che consente alle stazioni appaltanti di effettuare l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; ciò al fine di ridurre i tempi di durata di aggiudicazione delle procedure e agevolare l'attività delle stazioni appaltanti; definizione dei criteri per l'aggiudicazione degli appalti e l'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla scorta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo; semplificazione della vigente disciplina del rating di impresa.
  La Parte VI (articoli 113-126) è relativa all'esecuzione del contratto, e integra la vigente disciplina con particolare riferimento alla gestione informativa digitale del procedimento, rinviando in più parti all'allegato II.14, volto a colmare alcune lacune nel codice vigente, a proposito di istituti fondamentali della fase di esecuzione dell'appalto, quali la consegna dei lavori, le varianti in corso d'opera, la sospensione dei lavori, le riserve, il recesso e la risoluzione del contratto d'appalto, il collaudo.
  A tale riguardo, richiama in particolare: l'articolo 117, che riconosce la facoltà per l'appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento; l'articolo 119, che reca la disciplina del subappalto, che riprende il testo vigente, come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021 che è intervenuto tra l'altro con riguardo alla soppressione dei limiti quantitativi al subappalto, e introduce inoltre il cosiddetto «subappalto a cascata» adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea; l'articolo 122 che, in ordine alla risoluzione del contratto, inserisce la possibilità di risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo al verificarsi di una o più delle condizioni ivi previste; l'articolo 124, che prevede che la sopravvenienza della liquidazione giudiziale dopo il provvedimento di aggiudicazione non comporti automaticamente la decadenza dalla stessa, ma che il contratto possa essere stipulato col curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato. Sono state altresì inserite alcune disposizioni in ordine alle anticipazioni del prezzo, ai pagamenti degli acconti sul corrispettivo e alla rata di saldo. Quanto ai premi di accelerazione, la stazione appaltante si può riservare nei documenti di gara di estendere il premio di anticipazione anche al caso di termine legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione «dei lavori» avvenga in anticipo rispetto a quest'ultimo.
  All'interno della Parte VII, recante disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari, nell'ambito dell'affidamento di servizi sociali e altri servizi assimilati, servizi alla persona, servizi di ristorazione e sostitutivi di mensa, servizi di ricerca e sviluppo e nei settori dei beni culturali e della difesa e sicurezza, segnala l'articolo 140, che detta, riprendendo sostanzialmente la normativa vigente, le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, nel quale vi è un richiamo espresso al codice della protezione civile, viene introdotta la soglia di 140.000 euro, in coerenza con la disciplina generale del codice, e viene soppresso il parere di congruità affidato all'ANAC, che risultava essere un aggravio procedimentale.
  Il Libro III reca la disciplina degli appalti nei settori speciali (articoli da 141 a 173). Vengono qui fatte confluire tutte le norme vigenti relative a tali settori, anche quelle già contenute nella prima parte del codice vigente e che definivano l'ambito di applicazione attraverso specifiche esclusioni. Ciò al fine di rendere la disciplina uniforme e agevolmente fruibile dagli operatori del settore. Quanto alle norme applicabili nei settori speciali, si rinvia alla disciplina sui settori generali soltanto nei casi in cui le previsioni in raffronto dettate per i settori generali e speciali siano effettivamentePag. 127 corrispondenti, introducendo in caso contrario disposizioni specifiche.
  Il Libro IV (articoli 174-208) tratta del partenariato pubblico-privato e delle concessioni e, come evidenziato nella relazione illustrativa, opera un'inversione sistematica rispetto al precedente impianto normativo: le disposizioni generali in materia di partenariato pubblico-privato (PPP) precedono la disciplina delle figure contrattuali tipiche, quali la concessione, la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità. È ribadito inoltre il principio di atipicità e non esclusività delle forme contrattuali partenariali, e sono regolati due corpi normativi separati per il PPP di tipo puramente contrattuale e per il PPP di tipo istituzionalizzato (per la cui disciplina si rinvia alle norme recate dal testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016), la cui distinzione è chiarita dall'articolo 174.Sempre sul piano sistematico, secondo la relazione illustrativa, sono meglio precisati i rapporti tra concessione e finanza di progetto.
  Rileva che la Parte II (articoli 176-195) ha ad oggetto i contratti di concessione, recando una disciplina armonizzata della materia. In particolare: con riguardo alla durata, si prevede che la stessa è limitata e determinata dall'ente concedente e, di norma, non prorogabile – nonché la durata massima della stessa. Nel caso delle concessioni autostradali viene disposto che, al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 178); con riguardo agli affidamenti da parte dei titolari di concessioni in essere, sono dettate norme volte all'adeguamento della disciplina vigente – dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 218/2021 della Corte costituzionale – ai principi statuiti dalla medesima sentenza; per i titolari delle concessioni in essere – ad eccezione di quelle nei settori speciali, ovvero aeroporti, ferrovie, gas e luce – vi è l'obbligo di affidare una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture. Sono inoltre previste norme per l'affidamento delle concessioni autostradali; la vigilanza sull'applicazione di tali disposizioni è affidata all'ANAC (articolo 186); vengono individuati i casi nei quali è possibile operare modifiche dei contratti di concessione in essere senza che sia necessario ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione (articolo 189); vengono distinti i casi di risoluzione e recesso del rapporto concessorio (articolo 190); viene introdotta una disciplina del subentro di un concessionario ad un altro, che non trova riscontro nel testo del codice vigente (articolo 191); viene integrata la disciplina della revisione del contratto (articolo 192); si opera una semplificazione della disciplina della finanza di progetto rispetto a quella recata dall'articolo 183 del Codice vigente (articolo 193), nel senso di disporre tra l'altro che il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto preveda che l'aggiudicatario costituisca obbligatoriamente (e non facoltativamente, come previsto ora dal Codice vigente per la analoga società di progetto) una società di scopo in forma di spa o srl, anche consortile, dettando una specifica disciplina per tali società (articoli 194 e 195); con riguardo ai contratti di partenariato sociale, si riformulano, accorpandole, le previsioni del codice vigente in materia di interventi di sussidiarietà orizzontale e di baratto amministrativo (articolo 201); una disciplina generale dei contratti aventi ad oggetto i 'servizi globali', affiancando alla già codificata fattispecie negoziale del contraente generale, la figura del cosiddetto global service, pure tipizzata nella prassi (articoli 203-208).
  Infine, il Libro V (articoli 209-229) contiene le disposizioni in materia di contenzioso e quelle relative alle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché le disposizioni finali e transitorie (tra cui quella abrogativa del decreto legislativo n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023). Sotto questo profilo, si limita a richiamare: l'articolo 209, che prevede, tra l'altro, quanto ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, l'estensione della cognizione del giudice anche alle azioni risarcitorie e Pag. 128a quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito illegittimo della gara; gli articoli da 215 a 219 che istituiscono a regime un Collegio consultivo tecnico (CCT) quale organo consultivo, di mediazione e conciliazione, destinato a prevenire le controversie che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, o comunque consentirne una rapida risoluzione e ne dettano la disciplina; l'articolo 220 che rafforza il parere di precontenzioso dell'ANAC, prevedendo che l'operatore economico possa ottenere l'annullamento in sede giudiziale solo nel caso in cui dimostri che sia illegittimo nella sostanza e non nella sola forma, introducendo altresì alcune novità procedurali rispetto alla normativa vigente; l'articolo 221 che ridefinisce, ai fini di un suo potenziamento, la struttura e i compiti della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, il cui funzionamento è disciplinato dall'Allegato V.3; l'articolo 222 che dispone il riordino e la revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nel senso di un rafforzamento delle funzioni di vigilanza collaborativa e dei poteri sanzionatori di cui è dotata, riconsiderando quindi i poteri regolatori dell'Autorità previsti dall'articolo 213 del decreto legislativo n. 50/2016, e provvedendo alla soppressione della competenza ad adottare le linee guida, essendo tale potere assorbito dall'adozione della disciplina regolamentare di attuazione del nuovo codice; l'articolo 229, comma 1, che fissa al 1° aprile 2023 la data per l'entrata in vigore del nuovo codice, distinguendo tale data da quella di acquisto dell'efficacia del codice stesso, fissata al 1° luglio 2023.

  Chiara BRAGA (PD-IDP), trattandosi di un provvedimento corposo e importante, auspica che la Commissione possa approfondirne i contenuti anche attraverso un confronto tra i gruppi. Ricorda che nella scorsa legislatura si è occupata in qualità di relatrice, insieme alla deputata Mazzetti, della legge delega in un clima di condivisione. Si augura che questo possa essere lo spirito con il quale si procederà anche in questa occasione e assicura la disponibilità del proprio gruppo in tal senso. Occorre a suo giudizio verificare con cura la corrispondenza del testo ai criteri e principi direttivi dettati dalla legge delega e procedere agli opportuni approfondimenti istruttori, non sfuggendo a nessuno la rilevanza e la portata del provvedimento, corredato da numerosi allegati, che modifica le procedure di affidamento di lavori e servizi. Ritiene che la Commissione debba quindi dedicare tutto il tempo a propria disposizione all'esame del testo, sia nella fase di ascolto dei soggetti invitati in audizione, sia nella redazione del parere. Sottolinea che la scadenza dell'8 febbraio appare, infatti, assai ravvicinata, anche per la concomitanza di altri argomenti all'esame della Commissione.

  Agostino SANTILLO (M5S) ritiene che il codice dei contratti sia un provvedimento di assoluta rilevanza e che rappresenti l'occasione per dare una risposta al Paese sulle modalità di offerta, di aggiudicazione dell'appalto e sul suo svolgimento in tutte le sue fasi. Manifesta la propria disponibilità a procedere in uno spirito di massima collaborazione, sottolineando anch'egli i tempi ristretti a disposizione della Commissione per l'esame del testo.

  Mauro ROTELLI, presidente, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza odierno le modalità di organizzazione dei lavori sul provvedimento in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15 alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – IntervienePag. 129 il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 15.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 17 gennaio 2023.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, ringrazia i gruppi per i contributi pervenuti e per gli spunti ai quali ha informato le osservazioni contenute nella proposta di deliberazione di rilievi, che presenta (vedi allegato).

  Il Viceministro Vannia GAVA concorda con il relatore sulla proposta di rilievi.

  Ilaria FONTANA (M5S) ringrazia il relatore per l'apertura dimostrata sui temi proposti dal proprio gruppo e per aver recepito nella proposta di rilievi le questioni poste. Richiama, in particolare, il tema dei PFAS, la progressiva riduzione – finalizzata all'azzeramento – dei valori limite su molte sostanze inquinanti, tra cui gli stessi PFAS, chiesta dai territori e il diritto all'accesso gratuito alla risorsa acqua, prevista dall'Agenda 2030. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

  Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE) nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore, ritiene che il provvedimento rechi una serie di indicazioni del tutto condivisibili ma difficilmente applicabili nella realtà, quali l'azzeramento del valore limite delle sostanze perfluoroalchiliche. Ritiene inoltre che il problema della salubrità dell'acqua è serio e che non potrà essere risolto con una dichiarazione di intenti, seppur pienamente e convintamente condivisibile.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di rilievi.

  Gianangelo BOF (LEGA) nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, si associa alle considerazioni del deputato Cortelazzo, relativamente alle criticità applicative, anche considerato che le verifiche a cui si fa riferimento sono di difficile attuazione e spesso non sono espletabili dalle autorità preposte.

  Daniela RUFFINO (A-IV-RE), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, si associa alle considerazioni testé svolte in ordine alle difficoltà nell'attuare determinate disposizioni.

  Angelo BONELLI (AVS) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di rilievi.

  Aldo MATTIA (FDI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

  La Commissione approva la deliberazione di rilievi presentata dal relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.35.