ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Atto n. 10.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Ciro MASCHIO, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scadrà il 19 gennaio 2023. Rileva tuttavia che la richiesta di parere da parte del Governo non è corredata del previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e all'urgenza segnalata dal Governo, fa presente che la Presidenza della Camera ha proceduto – come da prassi – all'assegnazione dell'atto richiamando l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente su di esso prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Tiziana NISINI (LEGA), relatrice per la XI Commissione, fa presente che lo schema di decreto in esame, adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 13 della legge 5 agosto 2022, n. 2021 (Legge di delegazione europea 2021), reca le norme di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il termine di recepimento è indicato all'articolo 26 della citata direttiva al 17 dicembre 2021, ovvero al 17 dicembre 2023 per l'entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interna ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 in capo ai soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori.Pag. 13
Lo schema di decreto si compone di 25 articoli e di un allegato.
Precisa che si soffermerà sugli articoli da 1 a 12, di più stretta competenza della XI Commissione.
L'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina del cosiddetto whistleblowing, che attiene alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.
L'articolo 2 traccia il quadro definitorio ai fini del decreto in esame.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina, individuando i lavoratori ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione, nonché i soggetti che godono delle misure di protezione, nel settore pubblico e in quello privato. Queste, infatti, sono riconosciute, oltre che ai lavoratori segnalanti la violazione, anche ai cosiddetti facilitatori, nonché ai soggetti, ai colleghi e alle persone che hanno con il segnalante legami affettivi o di parentali o rapporti abituali.
L'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni interne, volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, e indica i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna. Questi devono essere previsti dai modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta o orale. Si prevede che la gestione del canale di segnalazione possa essere affidata a una persona o un ufficio interno autonomo dedicato o a un soggetto esterno. I soggetti del settore pubblico obbligati a prevedere la figura del responsabile della prevenzione e della corruzione affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione. Ai Comuni è consentito condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. Altrettanto possono fare, tra loro, i datori di lavoro con meno di 250 dipendenti. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni, al soggetto competente.
L'articolo 5 disciplina l'iter procedurale successivo alla segnalazione interna. In particolare, sono stati introdotti specifici termini entro cui il soggetto a cui è affidato il canale di segnalazione interna deve dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica svolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato sono poi chiamati a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili anche dall'esterno sui canali e le procedure sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne.
L'articolo 6 disciplina le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, sia per il settore pubblico che per quello privato. Le segnalazioni esterne possono essere effettuate se nel contesto lavorativo del segnalante non è attivo o conforme alla legge il canale di segnalazione interna, se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza che abbia avuto seguito o se ha motivo di credere che una segnalazione interna non sarebbe efficace o potrebbe determinare rischi di ritorsione, oltre che nei casi in cui ha motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse.
L'articolo 7, individua l'ANAC quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Prevede, inoltre, la tempestiva trasmissione all'ANAC (entro 7 giorni dal suo ricevimento) della segnalazione presentata ad un'autorità incompetente, trasmissione di cui va dato contestuale avviso alla persona segnalante.
L'articolo 8 prevede che l'ANAC debba designare personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna. Individua le attività che il personale in questione è chiamato a svolgere, introducendo anche specifici termini Pag. 14volti a dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica e analisi della stessa. Dispone, poi, che sia data comunicazione al segnalante dell'esito dell'istruttoria, che può consistere anche nella archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione. L'ANAC è tenuta, inoltre, a disporre l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, dando avviso al segnalante di tale invio. L'ANAC comunica alla Commissione europea il numero di segnalazioni esterne ricevute e la informa sui procedimenti avviati in seguito alle segnalazioni e sugli eventuali danni finanziari derivanti dalle violazioni. L'ANAC, in caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.
L'articolo 9 indica le informazioni relative alle procedure di segnalazione che l'ANAC deve pubblicare sul proprio sito internet in materia di segnalazioni esterne. In particolare, l'ANAC deve illustrare le misure di protezione previste, riportare i propri contatti, rendere note le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna, illustrare il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni e le procedure attinenti alle segnalazioni stesse, nonché i contatti degli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC.
L'articolo 10 prevede l'adozione di apposite linee guida da parte dell'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
L'articolo 11 dispone un incremento della dotazione organica dell'ANAC, in considerazione delle ulteriori competenze ad essa attribuite.
L'articolo 12 prevede un generale obbligo di riservatezza in forza del quale le informazioni sulle violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse. La disposizione, inoltre, disciplina il contenuto dell'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione. È, altresì, prevista, nel caso di rivelazione dell'identità del segnalante (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare), la previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. È garantita anche la tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, tra cui il segnalato, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Si prevede, infine, che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.
Alice BUONGUERRIERI (FDI), relatrice per la II Commissione, ritiene innanzitutto utile rammentare che lo schema in esame, del quale sottolinea l'importanza, è volto al recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo e che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 17 dicembre 2021 (per un profilo specifico, il termine per il recepimento è posto al 17 dicembre 2023).
Proseguendo l'illustrazione della porzione del testo di prevalente interesse della Commissione Giustizia sottolinea che l'articolo 13 che, in attuazione dell'articolo 17 Pag. 15della direttiva, disciplina il trattamento dei dati personali.
L'articolo 14 disciplina le modalità di conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e della relativa documentazione differenziando a seconda che la segnalazione sia stata presentata mediante linea telefonica registrata o sistema di messaggistica vocale registrato oppure mediante linea telefonica non registrata o altro sistema di messaggistica vocale non registrato o, infine, oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto.
L'articolo 15, in attuazione dell'articolo 15 della direttiva, disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo che debba essere effettuata a determinate condizioni, perché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto: che sia stata effettuata una precedente segnalazione interna ed esterna o direttamente esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7, e non è stato dato adeguato seguito nei termini ivi previsti; oppure che la segnalazione non sia stata effettuata poiché il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio – precisa la relazione illustrativa – una situazione di emergenza o il rischio di un danno irreversibile); o ancora che la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa essere inefficace considerate le circostanze del caso concreto (ad esempio – precisa sempre la relazione illustrativa – il rischio che vengano occultate o distrutte prove; che un'autorità sia collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione). Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.
Fa presente che il Capo III (artt. 16-22) reca previsioni concernenti la tutela dei segnalanti, fissando le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione e prevedendo presidi a fronte di eventuali ritorsioni, misure di sostegno e ipotesi di limitazioni della responsabilità. Più nel dettaglio, l'articolo 16 – conformemente all'art. 6 della direttiva – detta le condizioni per la protezione della persona segnalante (ai sensi dell'art. 3) che abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere e pertinenti, valorizzando a tal fine la sua buona fede al momento della segnalazione e precisando l'irrilevanza dei motivi che lo abbiano indotto a segnalare. La disposizione assicura tutela, in caso di segnalazione o divulgazione anonima, anche al segnalante che sia stato successivamente identificato e che abbia subito ritorsioni, oltre che nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea. Si evidenzia che la norma non fa riferimento ai casi di denunce anonime all'autorità giudiziaria o contabile; inoltre, vengono specificate le ipotesi in cui – a fronte dell'accertamento della responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, o comunque per i reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria, ovvero di una responsabilità civile per lo stesso titolo, in casi di dolo o colpa grave – le tutele del presente capo non sono garantite e alla persona segnalante viene prevista altresì l'irrogazione di una sanzione disciplinare.
L'articolo 17 pone il divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante, sulla base di quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva, fornendo una esemplificazione delle possibili fattispecie ritorsive, sia pur non esaustiva, tra cui si evidenziano quelle del licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.
Segnala che la norma determina, nell'ambito di procedimenti giudiziari aventi ad oggetto comportamenti, atti o omissioni ritorsivi, un'inversione dell'onere probatorio, dal momento che essi si presumono Pag. 16posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione o denuncia, ponendosi quindi l'onere della prova contraria a carico del soggetto che li ha commessi così come, nell'ambito di giudizi risarcitori, per la natura ritorsiva delle condotte e la causazione del danno che i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, dimostrino di aver subito a fronte della segnalazione, divulgazione o denuncia medesima. Come evidenzia la relazione illustrativa risultano esclusi da tale presunzione i soggetti di cui all'articolo 3 comma 5, ovvero i facilitatori, i colleghi di lavoro del segnalante e gli enti di proprietà del segnalante (articolo 21, paragr. 5 della direttiva), sui quali incombe dunque l'onere probatorio qualora lamentino di aver subito ritorsioni o di avere subito un danno a seguito delle stesse.
L'articolo 18 assicura misure di sostegno in favore della persona segnalante – conformemente all'art. 20 della direttiva – prevedendo che a fornirle siano gli enti del terzo settore inseriti in un apposito elenco istituito presso l'ANAC. La disposizione specifica che tali misure consistono in informazioni, forme di assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dall'ordinamento nazionale ed europeo, sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dal diritto interno e dell'Unione europea. Si segnala che i commi 1, 2 e 3, primo periodo, fanno riferimento solo alla persona segnalante (come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g)) e non anche agli autori di denunce all'autorità giudiziaria o contabile.
L'articolo 19 si occupa di assicurare e disciplinare la tutela del soggetto segnalante, come previsto dall'art. 21 della direttiva, prevedendo, sia nel settore pubblico che nel settore privato, la comunicazione all'ANAC delle misure ritorsive eventualmente adottate. Vengono quindi dettate le misure di protezione che l'ANAC attiva al riguardo, informando, in caso di ritorsioni commesse in ambito lavorativo pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica ed eventuali organismi di garanzia o disciplina, per gli eventuali provvedimenti di competenza, e, in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo privato, l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.
Ritiene opportuno segnalare che attualmente l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata direttamente all'Ispettorato del lavoro. Lo schema, all'articolo 23, disponendo la abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto legislativo, esclude tale possibilità. Ne consegue che il coinvolgimento dell'Ispettorato potrà avvenire solo per il tramite dell'ANAC, che resta quindi l'unico soggetto competente a valutare gli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Lo schema consente comunque all'ANAC di delegare la sola attività istruttoria ai competenti Ispettorati. Gli atti ritorsivi sono considerati nulli con la previsione della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento. Competente a decidere riguardo alle condotte e agli atti integranti forme di ritorsione è il giudice ordinario il quale adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi posti in essere.
L'articolo 20, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 21 della direttiva, introduce una scriminante per il soggetto segnalante, che ne esclude la responsabilità non solo penale, ma anche civile e amministrativa, a fronte delle ipotesi in cui vengano rivelate o diffuse informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto e anche nel caso di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, nonché nell'ipotesi in cui la stessa attività di segnalazione o diffusione offenda la reputazione della persona coinvolta. In ogni caso, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità, civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le Pag. 17omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
L'articolo 21 – conformemente all'art. 23 della direttiva – dispone che l'ANAC, accertata all'esito dell'istruttoria la natura ritorsiva o ostativa degli atti o delle omissioni commesse, debba applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie anche per la mancata istituzione di canali di segnalazione o nell'evenienza in cui non siano state adottate procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.
Per quanto riguarda il settore privato, rammenta che gli enti e le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), numero 3) prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 – sanzioni che si cumulano con quelle amministrative pecuniarie suddette –.
Fa presente che nella relazione illustrativa si sottolinea come lo schema non riproduca il paragrafo 2 dell'articolo 23 della direttiva, potendo le segnalazioni e divulgazioni «scientemente false» integrare fattispecie criminose ai sensi della normativa nazionale vigente (per es. il delitto di calunnia); in tal caso, anche il risarcimento dei danni per il segnalato è comunque garantito dalla normativa nazionale.
L'articolo 22, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24 della direttiva, dispone che le rinunce e transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto diritti e tutele previsti dal presente decreto non sono valide, ad eccezione di quelle concluse nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, comma 4, del codice civile, a seguito conciliazione in sede amministrativa, sindacale o giudiziale.
Rileva che il Capo IV (artt. 23-25) reca previsioni concernenti le disposizioni finali. Più nel dettaglio, l'articolo 23 – conformemente all'art. 26 della direttiva – dispone l'abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di whistleblowing (l'art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001, l'art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 231/2001 e l'art. 3 della legge 179/2017), essendo stata trasposta nel presente decreto la relativa disciplina, previo adattamento alle previsioni della direttiva. Restano vigenti le attuali norme (di cui all'art. 2 della legge 179/2017) relative al settore lavorativo privato, le quali consistono in un'integrazione della disciplina sull'esclusione della responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati, esclusione che è subordinata all'adozione di determinati modelli di organizzazione e di gestione (comprensivi anche della tutela in oggetto).
L'articolo 24 – conformemente alle previsioni degli artt. 27, 28 e 29 della direttiva – detta la disciplina transitoria e di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del presente decreto si applichino decorsi quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, ad eccezione della specifica disciplina prevista per i soggetti del settore privato. Fino ad allora, si dispone l'ultrattività della vigente disciplina in materia (la cui abrogazione è disposta dall'articolo precedente), così come per le segnalazioni, denunce e divulgazioni effettuate prima della data di entrata in vigore.
Inoltre, al fine di assicurare il coordinamento normativo, vengono modificati i seguenti articoli: art. 4 della legge 604/1966; art. 2-undecies, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 196/2003; art. 6, comma 2 bis, del decreto legislativo 231/2001.
Più specificamente, si dispone la riformulazione dell'art. 4 della legge 604/1966, inserendo tra le cause di nullità del licenziamento la fattispecie inerente alla segnalazione di un illecito di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2-undecies, del codice in materia di protezione dei dati personali, viene modificata relativamente alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del Pag. 18proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937.
Infine, si sostituisce integralmente il comma 2-bis dell'art. 6 del decreto legislativo 231/2001, prevedendo – come già menzionato all'art. 4 del presente decreto – che i modelli che sono definiti al comma 1, lettera a), prevedano canali di segnalazione interna, nonché il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, che è adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di cui al decreto attuativo della direttiva (UE) 1937/2019.
L'articolo 25 contiene le disposizioni finanziarie e prevede che, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 11, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che agli adempimenti e alle attività ad esso connessi potrà provvedersi attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Agli adempimenti connessi alle attività istituzionali previste per l'ANAC si farà fronte con le risorse umane, che andranno ad implementare la dotazione organica dell'ANAC, così come quantificate e stimate nel precedente articolo 11.
Quanto al procedimento di recepimento della direttiva oggetto del provvedimento in esame, ricorda che la delega è conferita dalla legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127), che include tale direttiva nell'allegato A. Poiché alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2021 (vale a dire il 10 settembre 2022) il termine ordinario di quattro mesi antecedenti la data ultima per il recepimento era già scaduto, si applica il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, vale a dire il 10 dicembre 2023. Tuttavia, dal momento che il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 19 gennaio 2023, si applica lo «scorrimento» e il termine per l'esercizio della delega si intende prorogato al 10 marzo 2023.
La citata legge n. 127 reca all'articolo 13 princìpi e criteri direttivi specifici di delega, ad integrazione di quelli generali, posti per il recepimento di direttive dell'Unione europea dall'articolo 32 della L. 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare, tali princìpi e criteri specifici prevedono: la modifica, in conformità alla disciplina della suddetta direttiva, della normativa nazionale vigente, con riferimento alla tutela sia degli autori di segnalazioni delle violazioni summenzionate, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, sia dei soggetti facilitatori, dei terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti, e dei soggetti giuridici di cui le persone segnalanti siano proprietarie, o per le quali lavorino o a cui siano altrimenti connesse in un contesto lavorativo; il coordinamento con le disposizioni vigenti – in modo da assicurare un alto grado di protezione e tutela di tutti i soggetti summenzionati –, anche mediante le necessarie abrogazioni e l'adozione delle opportune disposizioni transitorie; l'attuazione della possibilità (consentita dall'articolo 25, paragrafo 1, della citata direttiva) di introduzione o di mantenimento di disposizioni di protezione e tutela più favorevoli; l'adozione degli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti, al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione alle ipotesi in cui le segnalazioni riguardino violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettano la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.
Ricorda che la normativa nazionale in materia è attualmente posta dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, la quale ha operato novelle a diversi testi legislativi, distinguendo tra lavoratori pubblici e lavoratori privati. Tali norme (così come quelle della direttiva in oggetto) sono in ogni caso intese a garantire il principio generale di evitare misure di ritorsione derivanti dalla segnalazione di illeciti. È opportuno segnalare che la disciplina prospettata dalla direttiva oggetto di recepimento non distingue – per quanto riguarda gli ambiti di attività interessatePag. 19 dalla stessa – in base alla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro; la direttiva, inoltre, individua una nozione, ai fini della tutela in oggetto, di segnalanti più ampia (rispetto alla normativa nazionale vigente), facendo riferimento, tra l'altro, anche ai lavoratori autonomi e ai casi in cui il rapporto di lavoro sia già cessato o debba ancora cominciare. Oltre alla categoria dei segnalanti, la direttiva prevede l'estensione, ove opportuno, della tutela ad altri soggetti.
Rammenta altresì che la direttiva garantisce in ogni caso la tutela per i casi in cui il soggetto avesse avuto fondato motivo di ritenere che le informazioni – segnalate secondo le modalità ammesse dalla medesima direttiva – fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della medesima direttiva. Inoltre la direttiva contempla diverse modalità di comunicazione per le segnalazioni in oggetto, ivi compresa una forma di «divulgazione pubblica» (a certe condizioni) da parte del segnalante.
Valentina D'ORSO (M5S) rileva l'importanza e la delicatezza del tema oggetto del provvedimento, al quale il Movimento 5 Stelle è particolarmente sensibile e rammenta che la materia è stata disciplinata nel corso della XVII legislatura a seguito dell'approvazione di una proposta di legge dell'onorevole Businarolo.
Chiede se sia possibile prevedere, anche in considerazione della necessità di attendere che il Governo trasmetta il previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni per effettuare alcuni approfondimenti che potrebbero essere utili per completare in maniera efficace la disciplina oggetto dello stesso.
Davide AIELLO (M5S) si associa alla richiesta ella deputata D'Orso di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame.
Ciro MASCHIO, presidente, ritiene che si potrebbe demandare ad una riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni, integrata dai rappresentanti dei gruppi, la valutazione della richiesta di svolgere l'attività conoscitiva richiesta e l'individuazione delle eventuali modalità e di tempi per il suo svolgimento compatibili con l'agenda dei lavori delle Commissioni.
Walter RIZZETTO, presidente della XI Commissione, con riferimento alla proposta di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, invita i gruppi a segnalare intanto i soggetti da audire, anche per vie informali. Ricordato che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 19 gennaio 2023 e fatto presente che, considerata la pausa per le festività e gli impegni di entrambe le Commissioni, i tempi a disposizione appaiono ristretti, evidenzia che l'ipotesi di un ciclo di audizioni, necessariamente molto breve, da svolgere alla ripresa dei lavori, potrà essere dunque successivamente valutato anche sulla base delle indicazioni provenienti dai gruppi.
Lorenzo MALAGOLA (FDI), anche alla luce della programmazione dei lavori parlamentari a piuttosto densa e dell'articolato quadro di priorità che riguarda, in particolare, la Commissione XI, ritiene non vi siano margini ampi per svolgere nell'immediato un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, che peraltro risulta essere stato già ampiamente discusso in passato. Ritiene peraltro possibile approfondire tale rilevante tematica anche successivamente all'esame di tale provvedimento, valutando l'ipotesi di svolgere audizioni informali in tale ambito.
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene che sia assolutamente necessario svolgere un'attività conoscitiva su una tema così rilevante sul quale tra l'altro l'Europa ha già richiamato il nostro Paese ad adeguare la normativa. Sottolineando come soltanto se informati si può essere in grado di apportare un valido contributo, ritiene che gli aspetti da analizzare siano numeroso e che pertanto i gruppi debbano trovare un accordo in ordine al numero dei Pag. 20soggetti da audire e alla individuazione del profilo degli stessi.
Ciro MASCHIO, presidente, ritiene che i gruppi potrebbero far comunque pervenire entro il 28 dicembre prossimo l'indicazione dei soggetti che intendono audire. Sulla base delle richieste pervenute, le Presidenze, d'intesa fra loro, definiranno un programma di audizioni da svolgere, nella seconda settimana di gennaio, e comunque in tempi compatibili con il termine di espressione del parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.