PARERI
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1168-1318-1371-1452-1572-A
TOMO I
DISEGNI DI LEGGE
1168
presentato dal ministro per le riforme istituzionali
e la semplificazione normativa
(ALBERTI CASELLATI)
Abrogazione di norme prerepubblicane
relative al periodo 1861-1870
Presentato il 19 maggio 2023
1318
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
e dal ministro per le riforme istituzionali
e la semplificazione normativa
(ALBERTI CASELLATI)
Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1871-1890 e ulteriori abrogazioni di norme relative al periodo 1861-1870
Presentato il 18 luglio 2023
1371
presentato dal ministro per le riforme istituzionali
e la semplificazione normativa
(ALBERTI CASELLATI)
Abrogazione di norme prerepubblicane relative
al periodo 1891-1920
Presentato il 9 agosto 2023
1452
presentato dal ministro per le riforme istituzionali
e la semplificazione normativa
(ALBERTI CASELLATI)
Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1921-1946 e ulteriori abrogazioni di norme relative all'anno 1910
Presentato il 3 ottobre 2023
e
1572
presentato dal ministro per le riforme istituzionali
e la semplificazione normativa
(ALBERTI CASELLATI)
Abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti
Presentato il 27 novembre 2023
(Relatore: Nazario PAGANO)
NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 2 ottobre 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei disegni di legge nn. 1168, 1318, 1371, 1452 e 1572. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei disegni di legge si vedano i relativi stampati.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato dei disegni di legge nn. 1168, 1318, 1371, 1452 e 1572, recante abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo dal 1861 al 1946;
premesso che:
il testo unificato in esame si riferisce ai seguenti disegni di legge:
abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1861-1870 (C. 1168);
abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1871-1890 e ulteriori abrogazioni di norme relative al periodo 1861-1870 (C. 1318);
abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1891-1920 (C. 1371);
abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1921-1946 e ulteriori abrogazioni di norme relative all'anno 1910 (C. 1452);
abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti (C. 1572);
preso atto che l'intervento normativo si rende necessario, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa di tutti i disegni di legge in esame, dall'esigenza di ridurre l'ingente stock normativo per la parte che è divenuta obsoleta,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei disegni di legge nn. 1168, 1318, 1371, 1452 e 1572, recante abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo dal 1861 al 1946;
preso atto che il provvedimento mira ad abrogare atti ormai privi di effetti giuridici, per i quali, tuttavia, è opportuno procedere all'abrogazione espressa, trattandosi di provvedimenti che, per il solo fatto di essere ancora vigenti nell'ordinamento, creano problemi interpretativi, e conseguente confusione normativa;
evidenziato che la semplificazione e il miglioramento della qualità della regolazione costituiscono un obiettivo prioritario per garantire la certezza del diritto, nonché il presupposto per lo sviluppo politico e sociale e per la crescita economica del Paese, dal momento che lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede, tra le riforme abilitanti, la semplificazione e la razionalizzazione della legislazione;
preso atto che, con riferimento alle materie di competenza della III Commissione, sono abrogati provvedimenti che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali i cui effetti si sono ormai esauriti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato per le parti di propria competenza il testo unificato dei disegni di legge nn. 1168, 1318, 1371, 1452 e 1572, recante abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo dal 1861 al 1946;
premesso che la semplificazione e il miglioramento della qualità della regolazione costituiscano un obiettivo prioritario per garantire la certezza del diritto nonché il presupposto per lo sviluppo politico e sociale e per la crescita economica del Paese e che lo stesso PNRR prevede, tra le riforme abilitanti, la semplificazione e la razionalizzazione della legislazione;
rilevato che:
oggetto di abrogazione sono regi decreti e altri atti normativi prerepubblicani presenti nel sistema delle fonti del Regno d'Italia, che coinvolgono in modo trasversale e microsettoriale anche alcune materie che rientrano nella competenza della Commissione Difesa;
l'intervento di semplificazione è stato preceduto da una complessa attività istruttoria, che ha coinvolto tutte le amministrazioni centrali dello Stato;
tutti gli atti di cui si propone l'abrogazione sono stati censiti, esaminati nel loro contenuto e valutati quanto alle loro ricadute applicative, considerando anche i successivi sviluppi normativi riguardanti le varie materie interessate;
all'esito di tale ricognizione si è inteso intervenire con l'abrogazione dei soli atti che hanno esaurito i propri effetti o la cui abrogazione, comunque, non comporta la creazione di lacune normative, facendo salvi i relativi effetti provvedimentali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato dei disegni di legge nn. 1168, 1318, 1371, 1452 e 1572, recante abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
preso atto che l'articolo 1, al comma 1, prevede che sono abrogati i regi decreti di cui agli allegati A, B, C e D annessi al disegno di legge;
osservato che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che sono abrogati gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N annessi al disegno di legge;
rilevato che restano comunque fermi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti di cui ai commi 1 e 2,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
PARERE FAVOREVOLE
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946.
Art. 1.
(Abrogazione di atti normativi prerepubblicani)
1. Sono abrogati i regi decreti di cui agli allegati A, B, C e D annessi alla presente legge.
2. Sono abrogati gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N annessi alla presente legge.
3. Restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.