TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 542 di Venerdì 3 ottobre 2025

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:

   lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) è un sistema di autenticazione che permette ai cittadini italiani di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e delle aziende private aderenti con un'unica identità digitale. Dal 2016, lo Spid è diventato un elemento chiave per facilitare l'interazione digitale tra i cittadini e le istituzioni, semplificando l'accesso a numerosi servizi online in modo sicuro e conveniente;

   da tempo i gestori dell'identità digitale (i cosiddetti «identity provider»), riuniti in Assocertificatori, denunciano di erogare il servizio in perdita da anni, sulla base di un accordo con lo Stato che prevedeva un contributo pubblico. Da due anni, attenderebbero 40 milioni di euro di fondi promessi da Governo per garantire la sostenibilità economica del servizio. Di fronte alle proteste, il Governo avrebbe risposto con rassicurazioni vaghe e con la promessa di un primo acconto pari a 100.000 euro per gestore, che i fornitori ritengono assolutamente insufficienti;

   per gli identity provider si tratta di una strategia di logoramento che avrà il colpo di grazia dalla contestuale attuazione dell'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app IO, che conterrà documenti fondamentali come la patente, la tessera sanitaria, Isee, certificato di residenza e, in futuro, forse anche titoli di studio e altri certificati;

   nelle bozze dei decreti attuativi che stanno circolando, il Governo sembra orientato a escludere lo Spid come strumento per accedere all'IT Wallet, consentendo l'accesso solo tramite la carta di identità elettronica (Cie);

   nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare per la semplificazione tenutasi il 3 luglio 2025, il Sottosegretario Butti ha confermato l'intenzione del Governo di avviare una dismissione progressiva del sistema Spid per concentrare il sistema di identificazione digitale sulla carta di identità elettronica (Cie), in coerenza con le linee guida europee sull'identità digitale unica rilasciata direttamente dallo Stato;

   il graduale superamento di Spid solleva dubbi in merito all'impatto sui cittadini, specie in relazione alla necessità di assicurare continuità nei servizi digitali della pubblica amministrazione e alla reale capacità del sistema Cie di rispondere tempestivamente e capillarmente alle nuove richieste;

   infatti, lo stesso Sottosegretario ha riconosciuto l'esistenza di difficoltà nel rilascio tempestivo della carta di identità elettronica, con tempi di attesa che in alcune aree del Paese, in particolare nelle grandi città, possono richiedere molte settimane se non mesi;

   inoltre il passaggio dallo Spid alla carta di identità elettronica potrebbe essere difficile per tanti cittadini, in particolare per quelli meno digitalizzati o residenti in aree con minori possibilità di accesso ai servizi pubblici, e rischia di produrre disordine e interruzioni nell'accesso ai servizi digitali;

   tale cambiamento si inserisce, inoltre, nella circostanza dell'introduzione a livello europeo dell'Unione europea digital identity wallet (EU-Wallet) prevista per il 2026 –:

   se il Governo abbia adottato tutte le necessarie iniziative per garantire che il servizio Spid resti comunque in vigore almeno fino a quando la carta di identità elettronica non abbia raggiunto un livello di diffusione, copertura e facilità di accesso simile quello dello Spid;

   se abbia adottato misure affinché il servizio Spid resti gratuito per le famiglie con Isee fino a 30.000 euro;

   se corrisponda al vero che i gestori dello Spid sono da tempo in attesa dei 40 milioni di cui in premessa e in che modo il Governo intenda riconoscere i ristori spettanti.
(2-00685) «Barbagallo, Fornaro, Casu».

(30 settembre 2025)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   la Corte dei conti ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri propri rilievi sulla delibera n. 41 del 2025 con la quale il Cipess, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, con riguardo all'intervento infrastrutturale denominato «Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria», ha provveduto all'approvazione del progetto definitivo e degli atti previsti all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2023;

   la Corte si sta occupando della delibera sottoposta a registrazione, obbligatoria per renderla efficace, poiché è chiamata a verificare la legittimità degli atti e la regolarità contabile degli stessi;

   nel rilievo la Corte evidenzia «come risulterebbe non compiutamente assolto l'onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell'iter procedimentale, una puntuale valutazione degli esiti istruttori». Per cui la delibera si presenta «più come una ricognizione delle attività intestate ai diversi attori istituzionali del procedimento che come una ponderazione delle risultanze»;

   di qui la richiesta di acquisire «chiarimenti ed elementi informativi» su una serie di passaggi cruciali;

   sul piano procedurale, la Corte rileva «le peculiari modalità – condivisione di link che rimanda al sito istituzionale della società Stretto di Messina – con le quali sono stati trasmessi alcuni degli atti oggetto di controllo» e manifesta perplessità suda scelta di subordinare l'efficacia della delibera alla registrazione del decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze quando per lo svolgimento delle fasi del procedimento delineato dal decreto-legge n. 35 del 2023 sarebbe stato necessario completare l'iter del «previo» decreto interministeriale anche con riguardo alla fase integrativa dell'efficacia e, quindi, con la sottoposizione a controllo preventivo di legittimità del medesimo atto;

   la Corte si sofferma a lungo sulla normativa europea Iropi (Motivi imperativi di prevalente pubblico interesse) che discende dalla direttiva 92/43/CEE sia «in ragione del suo contenuto dispositivo e della sua riferibilità soggettiva», che sembrerebbe rientrare tra gli atti assoggettati a controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20 del 1994, sia «in merito alla compatibilità» della delibera di approvazione di Iropi (...) la normativa europea e con le linee guida Vinca;

   la procedura Vinca, obbligatoria quando un progetto interferisce con zone di protezione speciali, si era conclusa in modo negativo e se questo aveva bloccato il progetto del ponte; tale negatività non è stata superata con la valutazione di impatto ambientale recente e sul mancato rispetto della normativa in materia di Vinca si sono sviluppati iniziative e ricorsi;

   la mancata corrispondenza al dettato della norma, farebbe rimanere la Vinca negativa e inficerebbe la validità della realizzazione del Ponte. Per questo motivo il Governo ha formulato richiesta di parere alla Commissione europea, adottando nel frattempo una delibera con cui ha dichiarato la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico legati alla salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, con adozione di ogni misura compensativa necessaria, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 94/43/CEE;

   la Corte sottolinea che si resta ancora in attesa del parere della Commissione europea esprimendo, esprimendo al contempo forti dubbi sulla compatibilità della delibera Cipess con la «direttiva Habitat» e con le linee guida Vinca richiedendo al contempo chiarimenti sulla interlocuzione in corso con la Commissione che non riguarda solo la Vinca;

   la Corte segnala, inoltre e in linea procedurale, che non risulta acquisito il parere del Nars – organismo di valutazione – sui termini e sulla durata della concessione e chiede notizie sui motivi della esclusione della competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

   sul progetto definitivo la Corte rileva che «le plurime prescrizioni e raccomandazioni di cui alla delibera Cipe n. 66 del 2003 risulterebbero non del tutto ottemperate», chiedendo quindi chiarimenti in merito alle valutazioni svolte dal Cipess con riguardo al rispetto della previsione di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che disciplina i livelli di progettazione e il rispetto delle prescrizioni che su di essi vengono formulati. In via generale, la Corte evidenzia che «non risulta in atti il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici» di cui chiede l'integrazione;

   per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari la Corte chiede in che modo sono stati quantificati i costi delle integrazioni progettuali richieste e delle prescrizioni date dagli organismi di valutazione;

   evidenzia il disallineamento tra l'importo asseverato da Kpmg (10,48 miliardi di euro) e quello indicato dal Cipess (10,51 miliardi) e chiede chiarimenti sugli incrementi di spesa: dai «costi della sicurezza», passati da 97 milioni di euro del preliminare a oltre 206 milioni, alle «opere e misure compensative» lievitate a 267 milioni;

   la Corte vuole sapere, inoltre, come è stata scelta la società (TPlan Consulting) che ha elaborato le stime di traffico e la conseguente tariffazione proposta e quali criteri abbia adottato;

   le valutazioni negative della Corte confermano le criticità già emerse sulla sostenibilità economica, sul rispetto della normativa europea e sulle valutazioni ambientali e mettono in discussione l'impianto stesso del progetto;

   ora l'Amministrazione destinataria delle osservazioni ha tempo 20 giorni per rispondere e appare necessario informare il Parlamento con la massima chiarezza e trasparenza in relazione al contrasto con la normativa europea di molti aspetti delle norme che hanno disciplinato la procedura di approvazione del progetto del Ponte –:

   se il Cipess possa con propria delibera, eludere i previsti vincoli normativi in relazione all'acquisizione dell'avviso del nucleo di consulenza Nars e quali siano le motivazioni che hanno determinato l'esclusione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dell'ampia portata della previsione di cui all'articolo 87 del provvedimento che interviene su concessioni, accesso alle infrastrutture, tariffe, condizioni di utilizzo;

   in che modo sia stata scelta e per quali motivi la società di consulenza TPlan Consulting e quali valutazioni siano state fatte in relazione agli esiti dello studio relativo alle stime di traffico alla base del piano economico-finanziario, anche in relazione agli approfondimenti istruttori svolti in occasione della riunione preparatoria del Cipess.
(2-00686) «Braga, Casu, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut».

(30 settembre 2025)