TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 207 di Venerdì 1 dicembre 2023

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

   il Corriere della Sera di domenica 26 novembre 2023 ha pubblicato un'intervista al Ministro Crosetto dal titolo «È l'opposizione giudiziaria l'unico pericolo per il Governo», in cui il Ministro dichiara: «l'unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i Governi di centrodestra: l'opposizione giudiziaria», e: «a me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a “fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni”. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee...»;

   il contenuto e la gravità istituzionale di tali affermazioni sono tali da richiedere informazioni circostanziate relativamente ai fatti evocati e alle persone coinvolte –:

   se intenda fornire al Parlamento tutti i dettagli in suo possesso su quando si sarebbero svolte le riunioni a cui il Ministro interpellato ha fatto riferimento nella summenzionata intervista, quali persone vi avrebbero partecipato, la corrente della magistratura che le avrebbe organizzate e i contenuti di queste riunioni.
(2-00281) «Della Vedova, Magi, Schullian».

(28 novembre 2023)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – per sapere – premesso che:

   il numero di persone che sceglie il treno come mezzo di trasporto giornaliero è stimato in circa 5 milioni di utenti;

   la linea ferroviaria ad alta velocità, rappresenta un servizio collettivo di trasporto nazionale. Dai dati forniti da Trenitalia ci sono di media circa 250 treni Frecciarossa al giorno che attraversano lo stivale raggiungendo la velocità di 300 km/h;

   la pianificazione delle linee è effettuata da Trenitalia in accordo con il gestore dell'infrastruttura e le fermate sono impianti appositamente attrezzati per la salita e la discesa dei viaggiatori dai treni;

   il capotreno in questo contesto svolge, anche tramite il coordinamento degli eventuali altri agenti di accompagnamento presenti sul treno, le attività connesse alla sicurezza della circolazione e dei passeggeri a bordo, nelle fasi di salita e discesa dal treno e nelle situazioni di emergenza o di degrado;

   le motivazioni per cui un treno può effettuare una fermata straordinaria, possono essere varie, tutte caratterizzate o da una pianificazione pregressa o da un evento emergenziale: fra questi, ad esempio, gli interventi del 118, la presenza a bordo del treno di viaggiatori intemperanti, o casi di ordine pubblico;

   in conformità al regolamento UE n. 782 del 2021, volto a tutelare l'insieme dei viaggiatori nei confronti delle imprese ferroviarie, è previsto un robusto sistema informativo volto alla conoscenza di tutto l'itinerario;

   l'articolo 18 di detto regolamento prevede che qualora sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione, che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà di 60 minuti o più, l'impresa ferroviaria che presta il servizio oggetto del ritardo o della soppressione offre immediatamente al passeggero la scelta tra le seguenti opzioni e adotta le necessarie disposizioni:

    a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza iniziale non appena possibile;

    b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile;

    c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero;

   come denunciato dalla stampa nazionale, a causa di un guasto sulla tratta da Roma a Napoli, il Frecciarossa 9519 partito il 21 novembre 2023 da Torino alle 7 e diretto a Salerno ha accumulato un ritardo di 111 minuti. Proprio su quel convoglio, a Roma Termini, intorno alle 12, è salito il Ministro Francesco Lollobrigida;

   il convoglio ha continuato a viaggiare in ritardo rispetto a quanto previsto da tutti coloro che si trovavano sul treno a causa del passaggio sulla vecchia linea «Roma-Napoli»;

   visto il ritardo, la decisione del Ministro e dello staff sarebbe stata quella di richiedere una fermata «ad personam», scendere alla stazione di Ciampino e proseguire con l'auto blu, provocando un ulteriore ritardo al convoglio e a tutti coloro che vi viaggiavano;

   il personale di Rfi alla stazione di Ciampino, allertato dalla centrale operativa, autorizzava dunque il capotreno ad una «fermata straordinaria» nella cittadina aeroportuale;

   prontamente, Trenitalia ha dichiarato che «L'effettuazione di una fermata straordinaria non è un evento eccezionale e rientra nelle dinamiche dell'esercizio ferroviario. Negli ultimi sei mesi, nei servizi Frecce, vi sono stati 207 casi di fermate straordinarie per coincidenza/riprotezione dei clienti derivanti da gestione anormalità o circolazione perturbata». Sottolineando che «le fermate straordinarie sono valutate in funzione ai tempi di arrivo alla prima località di servizio utile e in relazione alla fermata per servizio commerciale»;

   si ricorda, sul punto, che in sei mesi hanno viaggiato circa 45.000 frecce e ci sono state, sempre secondo i dati forniti da Trenitalia, 207 fermate straordinarie;

   l'articolo 54, secondo comma, della Costituzione recita solennemente che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». Tale disposizione individua un «dovere di fedeltà qualificata» gravante sui pubblici ufficiali, rispetto a quella generalmente prevista al primo comma per la generalità dei cittadini. Una fedeltà rafforzata dall'obbligo di prestare giuramento, che non è però esteso a tutti coloro cui sono affidate funzioni pubbliche, ma sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il giuramento, soprattutto in relazione ai titolari di organi politici e costituzionali, introdurrebbe un vincolo ulteriore e diverso dall'obbligo di osservanza della Costituzione e delle leggi e comunque dai doveri di disciplina ed onore sopra richiamati; tale vincolo concernerebbe il rispetto di quelle regole di correttezza costituzionale che non sono facilmente riproducibili in specifiche definizioni legislative, ed opererebbe proprio nella sfera morale, quella cioè di fronte alla quale l'operatività dei precetti giuridici normalmente si arresta;

   è assai grave anche il solo sospetto che, attraverso il suo ruolo di Governo, il Ministro abbia, ad avviso degli interpellanti, abusato del proprio status forzando una attività che normalmente si effettua per ragioni di sicurezza o salute pubblica –:

   se i Ministri interpellati intendano rendere noto quali siano state le ragioni per le quali vi siano state 207 fermate straordinarie, quale protocollo sia utilizzato e come questo sia stato applicato nel caso in oggetto;

   con riferimento alla fermata straordinaria summenzionata, da chi sia partita la richiesta per l'effettuazione di tale fermata e chi l'abbia poi autorizzata e se vi siano state ulteriori interlocuzioni;

   se, come previsto dal regolamento europeo, a tutti i passeggeri a bordo sia stata fornita la possibilità di essere informati della fermata in essere e/o se siano state prese in esame ulteriori richieste e con quale esito;

   se le porte del treno, una volta arrivati alla stazione di Ciampino, siano state tutte aperte in sincrono come nelle fermate ordinarie o sia stata aperta una sola porta per la discesa del Ministro.
(2-00280) «Santillo, Francesco Silvestri, Caramiello, Iaria».

(28 novembre 2023)

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per sapere – premesso che:

   la proposta di revisione del PNRR avanzata dal Governo nel luglio 2023 contiene un taglio di oltre 100 mila posti per gli asili nido, modificando il target finale che passerà da 264.480 a poco più di 150.000 nuovi posti;

   il PNRR aveva originariamente stanziato per asili nido e scuole dell'infanzia risorse pari a circa 4 miliardi di euro per interventi infrastrutturali e circa un miliardo per il potenziamento dei servizi nella fascia di età 0-6 anni, al fine di garantire alle famiglie la creazione di quasi 265 mila nuovi posti negli asili entro il 2026, obiettivo poi rivisto a 250 mila e, infine, quasi dimezzato a quota 150 mila;

   secondo i recenti dati diffusi dall'Istat, a livello nazionale la media della copertura dei posti negli asili è del 30 per cento e un asilo nido su due non riesce a soddisfare la domanda potenziale di nuovi posti, con fortissimi divari a livello regionale;

   questo divario è particolarmente forte nel Mezzogiorno, dove la media di copertura dei posti scende drammaticamente al 16 per cento e dove le barriere all'accesso hanno lasciato bambini in lista d'attesa in oltre due terzi delle unità di offerta pubbliche e in quasi la metà di quelle private;

   nel novembre 2022, il Consiglio dell'Unione europea ha innalzato al 45 per cento l'obiettivo di copertura dei posti negli asili nido per gli Stati membri dell'Ue entro il 2030, mentre l'Italia è ancora molto lontana dal traguardo europeo, non avendo ancora raggiunto neanche l'obiettivo originario di Barcellona del 33 per cento richiesto dall'Unione europea entro il 2010;

   l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia rimane un elemento essenziale nell'ambito delle politiche tese a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti i lavoratori e le lavoratrici e a favorire l'effettiva parità di genere, in ambito sia lavorativo sia familiare –:

   alla luce del taglio di 100.000 posti negli asili nido e della relativa decurtazione di risorse in conseguenza della riprogrammazione dei fondi del PNRR, a quali nuove fonti di finanziamento – e nel rispetto di quali tempistiche – il Governo intenda attingere per scongiurare il definanziamento di opere che in molti casi sono già state realizzate e garantire allo stesso tempo il rispetto dei target europei in termini di copertura negli asili nido e scuole dell'infanzia.
(2-00283) «Donno, Torto, Dell'Olio, Carmina, Caso, Orrico, Amato, Scutellà, Bruno, Scerra, Cappelletti».

(28 novembre 2023)

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   nel corso della trasmissione Piazza Pulita, in onda su «La7» il giorno 26 ottobre 2023, sono state documentate e mostrate immagini raccapriccianti di pazienti abbandonati per ore nel pronto soccorso dell'ospedale «Ruggi d'Aragona» di Salerno, in taluni casi addirittura legati al letto;

   dalle immagini si riscontrano problemi strutturali, gravi carenze igienico-sanitarie e ancora il «sequestro» dei pazienti legati ai letti;

   sulla vicenda sono state presentate due interrogazioni parlamentari a risposta scritta al Ministro della salute;

   nei giorni immediatamente successivi, però, si è appreso dai media locali e precisamente dal quotidiano «Le Cronache», in data 4 novembre 2023, che le succitate immagini sono state registrate da Gianluca Stella, un infermiere dell'ospedale citato, e che le stesse immagini sarebbero state consegnate ai Carabinieri in data 8 aprile 2022, oltre un anno fa, dallo stesso signor Stella;

   sempre nell'articolo di «Le Cronache», il signor Stella mostra al giornalista che lo intervista altri video di pazienti legati e tra questi un video agghiacciante di un paziente morto da tempo e di cui nessuno si era accorto;

   sempre all'interno dell'articolo del quotidiano «Le Cronache» si evince che il pubblico ministero, dopo aver visionato le immagini, ha chiesto l'archiviazione del caso;

   sul quotidiano «L'Ora» di sabato 4 novembre 2023, in un articolo dal titolo «Ruggi, tutti sapevano ma nulla è stato fatto», si legge inoltre che sarebbe prossima l'apertura di un fascicolo da parte della procura di Salerno che avrebbe spedito il NAS negli studi di La7 per acquisire i video, gli stessi filmati consegnati dal signor Stella un anno fa ai carabinieri e già archiviati dalla procura;

   sul quotidiano «Il Mattino», sempre del 4 novembre 2023, la giornalista Petronilla Cariello apre l'articolo dedicato alla vicenda scrivendo: «La procura tace ma i fatti parlano per gli inquirenti»;

   da ultimo, il quotidiano «Le Cronache» del 13 novembre 2023, in un articolo a firma di Michelangelo Russo, dal titolo «Ospedale Ruggi: nessuno ha ancora convocato il teste principale», si evince che sarebbero stati consegnati ai carabinieri l'anno scorso anche immagini di un paziente tenuto legato al letto per almeno tre giorni consecutivi senza «una assistenza continua e vigilante»;

   risulta, agli interpellanti, quantomeno inusuale che la procura della Repubblica, da quello che si evince dai quotidiani locali, avendo già visionato i video consegnati ai Carabinieri oltre un anno fa, ne abbia richiesto ora l'acquisizione dagli studi di La7, tutto ciò dopo aver disposto l'archiviazione del caso –:

   di quali elementi disponga il Ministro interpellato in ordine alla vicenda segnalata in premessa, e se non intenda valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri ispettivi al riguardo.
(2-00270) «Lupi, Bicchielli».

(14 novembre 2023)

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per sapere – premesso che:

   l'interpellante conosce personalmente la vicenda di D., tre anni, neonato abbandonato, arrivato in ospedale con ipoglicemia e ipotermia, dimesso e quindi inserito e cresciuto in famiglia affidataria. È stato deciso, senza alcuna considerazione dei suoi sentimenti, sicurezze, continuità affettiva, esigenze connesse al suo superiore interesse, che debba essere strappato alla famiglia in cui è cresciuto, unico suo riferimento affettivo e «restituito» alla madre, a lui sconosciuta e che lo ha rifiutato prima che nascesse, abbandonandolo e mettendone a rischio la vita;

   la Corte di appello di Catania ne ha revocato l'adottabilità con provvedimento, ad avviso degli interpellanti, violativo di legge, mentre il bimbo era in affidamento preadottivo (l'articolo 21 della legge n. 184 del 1983 recita: «Nel caso in cui sia stato disposto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato»); il suo riconoscimento materno è avvenuto violando anche l'articolo 11 della legge n. 184 del 1983, che così dispone: «intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia»;

   D. nasce a Modica, il 4 novembre 2020; la madre, nascosta la gravidanza, lo partorisce nel wc esponendolo a rischio di impatto traumatico della testa contro la ceramica, di annegamento, di gravissime infezioni; lo consegna al compagno in un sacchetto di plastica, con il cordone ombelicale non clampato; questi ne simula il ritrovamento; il bambino sopravvive: dimesso, viene immediatamente (16 novembre 2020) collocato e poi affidato dal tribunale per i minorenni di Catania (decreto 20 novembre 2020) a coppia aspirante adottiva che lo accoglie, lo cresce amorevolmente come un figlio fino ad oggi;

   le forze dell'ordine convocano prima il padre – sedicente ritrovatore – che confessa; poi la madre, che pure confessa;

   il tribunale per i minorenni di Catania dichiara il bimbo adottabile con sentenza 20 novembre 2020 (definitiva il 20 dicembre 2020); ne dispone l'affidamento preadottivo presso la coppia affidataria con decreto 14 gennaio 2021;

   la madre lo riconosce il 16 gennaio 2021; il 2 marzo 2021 la madre appella la sentenza di adottabilità presso la Corte di appello di Catania;

   la Corte di appello di Catania accoglie l'appello con sentenza n. 1501 del 2021 del 16 giugno 2021 nonostante:

    a) l'appello non fosse ammissibile:

     i. in quanto proposto da una madre che tale non è, perché il suo riconoscimento è inefficace per legge (articolo 11, legge n. 184 del 1983);

     ii. la madre non fosse stata parte del procedimento precedente e non fosse legittimata a impugnare;

    b) la sentenza di adottabilità fosse divenuta definitiva (articolo 17, legge n. 184 del 1983);

    c) la sentenza non fosse più revocabile (articolo 21, legge n. 184 del 1983);

   gli affidatari preadottivi nulla hanno saputo del procedimento, né sono stati ascoltati in violazione dell'articolo 5, comma 1, legge n. 184 del 1983);

   il ricorso in Cassazione del tutore è stato dichiarato inammissibile sostanzialmente (sentenza 13 dicembre 2022 n. 36311/2022) per meri vizi di forma;

   il padre naturale è stato condannato a due anni di reclusione per abbandono di minorenne (sentenza tribunale di Ragusa, 11 aprile 2023), la madre è stata rinviata a giudizio con decreto del Giudice per le indagini preliminari di Ragusa che ne ha disposto l'imputazione coatta. Con decreto del 1° aprile 2022, anche il Giudice per l'udienza preliminare di Ragusa ne ha disposto il rinvio a giudizio. Prossima udienza al 9 febbraio 2024;

   davanti al tribunale per i minorenni di Catania, revocata la sentenza di adottabilità, il procuratore della Repubblica ha presentato ricorso per l'adottabilità del minore (articolo 8, legge n. 184 del 1983: proc. il RGN 65/2021);

   il tribunale per i minorenni di Catania non ha deciso sulla adottabilità con sentenza (articolo 16, legge n. 184 del 1983), ha disposto invece, con tre decreti (28 dicembre 2022, 27 aprile 2023, 28 settembre 2023), la «restituzione del minore» alla madre, che il bimbo non ha mai visto, entro tre mesi, con l'intervento della forza pubblica;

   ciò è stato deciso in base a una Ctu, ad avviso degli interpellanti superficiale, che non ha considerato il bimbo (i periti non lo hanno incontrato), ignorando gli approfondimenti richiesti dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Catania, oltre che dal tutore;

   gli affidatari preadottivi hanno presentato opposizione di terzo alla Corte di appello di Catania, chiedendo la sospensione dei provvedimenti interinali: la Corte di appello di Catania ha respinto la sospensione (decreto 20 luglio 2023), differendo al 23 aprile 2024; gli affidatari preadottivi hanno proposto un reclamo contro il provvedimento del 27 aprile 2023 e il procedimento è stato differito al 20 marzo 2024; il tutore ha proposto un reclamo contro il provvedimento del 28 settembre 2023 e il procedimento è differito al 20 marzo 2023; tali differimenti vanificano anche gli effetti di provvedimenti eventualmente positivi in quanto successivi alla data di esecuzione fissata al 28 dicembre 2023;

   gli interpellanti ritengono che nei procedimenti sussistano gravi anomalie: l'efficacia del riconoscimento materno in violazione di legge dopo l'affidamento preadottivo (articolo 11, legge n. 184 del 1983);

   la revoca della sentenza di adottabilità, in violazione di legge dopo l'affidamento preadottivo (articolo 21, legge n. 184 del 1983) e divenuta definitiva; la «restituzione» alla madre sotto processo penale per l'abbandono senza gli approfondimenti richiesti da procura minorile e tutore e senza che gli affidatari siano stati sentiti come previsto dalla legge;

   per gli interpellanti sussistono macroscopiche violazioni di legge, in dispregio del criterio del superiore interesse del minore che costituisce, anche ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, parametro inderogabile di giudizio;

   bisogna sottolineare il violento e illegittimo espianto del bimbo dalla situazione affettiva in cui è cresciuto, dopo essere stato partorito con modalità brutali e abbandonato alla nascita, per impiantarlo in situazione ignota, priva dei necessari approfondimenti, non considerando se risponda alle di lui esigenze o se lo getterebbe in un'ulteriore dimensione di abbandono, con pregiudizio gravissimo e irreparabile al suo migliore sviluppo psico-fisico, in violazione del disposto degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione –:

   se, considerata l'estrema urgenza e gravità della vicenda, non si ritenga opportuno promuovere un'iniziativa ispettiva in relazione all'operato sia degli uffici giudiziari coinvolti sia degli uffici dell'anagrafe che hanno consentito il riconoscimento;

   quali iniziative, per quanto di competenza, anche a carattere normativo, si intendano intraprendere per la tutela del diritto fondamentale del minore e della sua vita privata e familiare, sancita dall'articolo 8 della Convenzione EDU, avendo sia la Corte costituzionale sia la Corte di Strasburgo affermato sussistere vita privata e familiare indipendentemente dal legame biologico.
(2-00276) «Matone, Molinari, Bellomo, Cavandoli, Bof, Furgiuele, Carrà, Bisa, Morrone, Montemagni, Nisini, Barabotti, Sasso, Billi, Lazzarini, Cattoi, Zinzi, Andreuzza, Latini, Formentini, Giglio Vigna, Loizzo, Miele, Giagoni, Candiani, Ottaviani, Carloni, Panizzut, Ziello, Di Mattina, Pizzimenti, Crippa, Toccalini, Bordonali, Frassini, Maccanti, Pierro, Comaroli, Benvenuto, Marchetti, Coin, Davide Bergamini, Patriarca, Pittalis, Tommaso Antonino Calderone, Tassinari, Tenerini, Battilocchio, Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, Bagnai, Enrico Costa, Giaccone, Boschi, Varchi, Cannata, Ciancitto, Longi, Messina».

(22 novembre 2023)

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   l'imposizione della tassa rifiuti industriali è stata interpretata da alcuni comuni in maniera difforme rispetto agli intendimenti normativi comunitari e nazionali, dando luogo ad una serie di contenziosi;

   la Corte di cassazione, con ordinanza n. 5578 del 23 febbraio 2023, ha ritenuto che, nelle superfici dove si formano rifiuti speciali, la quota variabile della tariffa non è dovuta allorquando il contribuente provi di produrre in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati ex articolo 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013, e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate. La parte fissa della tariffa è invece dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività (dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività);

   tale sentenza ha quindi espresso il principio secondo il quale rimane dovuta la sola quota fissa della tassa rifiuti in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali, non ampliando il concetto di tassazione per superficie interessata, al netto del corretto smaltimento del rifiuto attraverso soggetti privati, e previa certificazione di avvenuto smaltimento;

   questa ordinanza pone fine ad un braccio di ferro tra amministrazioni locali ed imprese circa la legittimità delle seconde a dotarsi di smaltitori certificati per il conferimento di rifiuti industriali realmente prodotti, e non mediante imposizioni di tributi calcolati sulla mera superficie occupata;

   è di esempio il comparto della logistica che occupa superfici importanti di magazzini, ma la cui produzione di rifiuto è minimale;

   tra l'altro molti comuni non dispongono di servizi dedicati all'industria, pertanto la singola impresa deve rivolgersi a soggetti specializzati per il corretto trattamento dei prodotti di risulta, questa situazione ha generato un doppio pagamento per la stessa attività, sebbene non svolta dall'ente locale;

   i comuni da parte loro si trovano oggi a dover eseguire la citata sentenza della Cassazione, e le imprese a richiedere lo storno dell'errata imposizione, ovvero ad annullare ogni cartella esattoriale ingiustamente emessa –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda il Governo adottare al fine di sanare questa situazione, frutto di una erronea interpretazione normativa, che ha generato inique tassazioni pregresse a carico delle imprese interessate.
(2-00274) «Mulè, Battilocchio».

(21 novembre 2023)

G)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   la Holostem terapie avanzate, nata grazie al prezioso connubio tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e le capacità industriali di Chiesi Farmaceutici, è la prima azienda biotecnologica interamente dedicata allo sviluppo, alla produzione, alla registrazione e alla distribuzione di prodotti per terapie avanzate (ATMPs) basati su colture di cellule staminali epiteliali per terapia cellulare e genica;

   vanto della ricerca italiana nel campo della medicina rigenerativa e della terapia genica, Holostem sta per chiudere definitivamente e dispendere il patrimonio rappresentato oggi dai suoi 43 ricercatori e tecnici rimasti a tenere accesa la speranza per le migliaia di «bambini farfalla» nel mondo (si calcola 800 solo in Italia) o in attesa di ricostruzione della cornea a seguito di ustione (decine ogni anno in Italia) attraverso la terapia genica, che possono già usufruire un farmaco, Holoclar, autorizzato in ambito europeo che si produce a Modena;

   a seguito della messa in liquidazione, deliberata dall'assemblea dei soci della Holostem terapie avanzate, la Fondazione Enea tech e biomedical ha recentemente sottoposto al Ministero delle imprese e del made in Italy un progetto volto all'acquisizione della stessa;

   Holostem sembra essere l'investimento perfetto per la Fondazione Enea tech e biomedical, creata dal Governo nel 2020 per «sostenere la sperimentazione pre-clinica e clinica». La Fondazione ha a disposizione 500 milioni di euro per «partecipare, concorrere e investire anche in start-up e PMI ad alto potenziale innovativo e spin-off universitari e di centri di ricerca e sviluppo per offrire soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, ovvero per rafforzare le attività di ricerca, consulenza e formazione»;

   con queste premesse Holostem ed Enea tech hanno avviato una trattativa interrotta dall'opposizione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministero sostiene che questo investimento possa essere considerato un aiuto di Stato, una forma di concorrenza sleale vietata dalle direttive europee;

   secondo gli interpellanti, in questo preciso caso, non esiste concorrenza perché Holostem è l'unica azienda in Europa che fa ricerca su questa terapia. I regolamenti europei, inoltre, prevedono che l'aiuto di Stato possa essere concesso quando rappresenta uno strumento per correggere i cosiddetti fallimenti del mercato, cioè quando lo Stato interviene per garantire la produzione di un bene necessario. La Fondazione Enea tech ha infatti presentato un ricorso argomentato alla mancata autorizzazione del Ministero, anche perché da quando è stata creata non è riuscita a spendere nemmeno un euro dei 500 milioni messi dal Governo;

   il 30 novembre 2023 è l'ultimo giorno disponibile per ottenere l'autorizzazione del Ministero: senza una prospettiva economica, dal 1° dicembre 2023 la Holostem sarà liquidata e per i ricercatori inizierà la procedura di licenziamento;

   la scorsa settimana davanti alla sede del Centro di medicina rigenerativa «Stefano Ferrari», che ospita Holostem, si sono riuniti in tanti, malati, famigliari, ricercatori, rappresentanti delle per portare la loro testimonianza. Le associazioni che assistono i pazienti affetti da epidermolisi bollosa hanno organizzato una raccolta firme per sostenere la causa di Holostem;

   la chiusura di Holostem sarebbe un fatto devastante per i pazienti poiché non avrebbero altra possibilità di cura e rappresenterebbe una sconfitta per il mondo della ricerca e per quanto è stato investito in Holostem –:

   quali urgenti iniziative si intenda adottare per evitare la chiusura dell'azienda di ricerca medica e farmacologica Holostem al fine di scongiurare la perdita di un patrimonio scientifico e di cura come quello rappresentato dalla stessa azienda.
(2-00282) «Vaccari, Guerra, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Boldrini, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Ferrari, Furfaro, Gnassi, Madia, Mancini, Merola, Orfini, Quartapelle Procopio, Scarpa, Schlein, Stefanazzi, Tabacci, Zan».

(28 novembre 2023)

H)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   la Edison s.p.a. nel dicembre 2019 ha attivato il procedimento di autorizzazione, ai sensi del decreto-legge n. 257 del 2016, per la costruzione e l'esercizio di un deposito di Gnl all'interno del porto di Brindisi, banchina Costa Morena Est;

   con delibera n. 230 del 26 luglio 2021 la giunta del comune di Brindisi ha espresso parere sfavorevole evidenziando pericolo di incidenti rilevanti e incompatibilità urbanistica del sito;

   con decreto 28 luglio 2021 il presidente della provincia di Brindisi ha espresso parere sfavorevole evidenziando le seguenti criticità:

    a) il progetto andrebbe sottoposto a VIA di competenza statale, in quanto rientrante nella categoria progettuale di cui al punto 8, quarta linea, dell'allegato II alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni «Stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacità complessiva superiore a 20.000 m3»; sebbene infatti di dimensioni inferiore alla soglia, si evidenzia che la legge regionale n. 11 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni recante «norme sulla VIA», ai commi 9 e 10 dell'articolo 4, prevede la riduzione delle soglie del 30 per cento nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fra cui il territorio comunale di Brindisi, anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, qualora non siano divenuti operativi tutti gli interventi di risanamento; si ritiene che tale previsione, cogente nel caso di procedimenti di competenza regionale, debba essere applicata anche ai progetti di competenza statale, per loro natura maggiormente impattanti, al fine di non determinare disparità di trattamento;

    b) l'area prescelta costituisce un'area portuale, all'interno della recinzione di security, ben strutturata e collegata con la rete ferroviaria per la quale sono già state spese notevoli risorse pubbliche che sarebbero parzialmente vanificate dall'insediamento proposto, atteso che il deposito di Gnl limiterà l'operatività della nuova infrastruttura ferroviaria in quanto durante le attività di scarico delle metaniere saranno precluse altre attività di movimentazione container;

    c) nell'ambito del procedimento di VIA si potrebbe anche esperire la necessaria consultazione pubblica, come prevista dal comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, di cui agli atti non risulta sia stata data attuazione;

    d) si ritiene che la valutazione delle emissioni in atmosfera sia carente sotto il profilo della valutazione delle emissioni diffuse e fuggitive, soprattutto con riferimento alle fasi di carico/scarico di Gnl;

    e) non si rileva il titolo di disponibilità dell'area di intervento da parte del proponente Edison;

    f) la zona ricade nel Sito inquinato di interesse nazionale di Brindisi (decreto del Ministero dell'ambiente del 10 gennaio 2000);

    g) non risulta effettuata una valutazione degli impatti cumulativi, anche di natura sanitaria, in relazione al funzionamento della torcia e alla presenza di altre analoghe proposte progettuali in fase di esame presso il medesimo Ministero per la transizione ecologica;

   con decreto interministeriale n. 17487 del 22 agosto 2022 il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha autorizzato Edison s.p.a. alla installazione e all'esercizio del citato deposito di gas Gnl;

   le dette criticità espresse dal comune di Brindisi e dalla provincia di Brindisi non sono state esaminate dagli organi competenti;

   risulta, quindi, che i rischi di un impianto ad alto rischio di incidente rilevante non siano stati valutati adeguatamente e che non siano state opportunamente prese in considerazione le criticità espresse dai rappresentanti degli enti anzidetti;

   il consiglio superiore dei lavori pubblici, con nota 13 ottobre 2021, n. 50, del 2021, ha richiamato tutte le criticità espresse dalla provincia di Brindisi, riportando che «Nella predetta scheda 1/d del Piano si fa riferimento alla destinazione d'uso prevista dal PRP per l'area di Costa Morena: le previsioni di utilizzo futuro, dei nuovi moli di Costa Morena come porto per merci e passeggeri, comporta una rilevante presenza umana nella zona, e conseguente impossibilità di realizzare un efficace piano di emergenza, in caso di incidente di rilevante entità. Le caratteristiche di vulnerabilità del sito lo rendono del tutto incompatibile con attività di movimentazione di merci pericolose come il GPL». Il Consiglio ha evidenziato come non sia stata fatta una opportuna «valutazione degli impatti cumulativi in relazione (...) alla presenza di altre analoghe proposte progettuali in fase di esame presso il medesimo Ministero per la Transizione Ecologica»;

   anche la Capitaneria di porto di Brindisi, nel proprio parere, aveva riservato approfondimenti;

   al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione del 22 agosto 2022 risulta che Edison abbia dichiarato che la linea ferroviaria del molo sia inattiva, mentre tale linea fa parte del progetto di collegamento con la rete ferroviaria nazionale, per la quale Rfi ha già pubblicato nel mese di settembre 2023 il bando di gara dei lavori;

   l'impianto in questione e la relativa torcia, verrebbero a trovarsi in prossimità del cono di atterraggio degli aerei nell'aeroporto di Brindisi-aeroporto del Salento, e nessun parere circa la non pericolosità dell'eventuale rilascio di gas, di vapori o di fiamme da parte della torcia dell'impianto sul traffico aereo è stato acquisito nell'ambito dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione ministeriale di cui trattasi, avendo i Ministeri ritenuto favorevole il parere di Enac-Enav solo per mancata emissione nei termini di legge;

   il 18 settembre 2023 durante le audizioni di Enac-Enav presso il comune di Brindisi, il rappresentante di Enac ha dichiarato che l'aspetto del rischio derivante da fumi, vapori e fiamme non è stato approfondito;

   l'Aua in questione, quindi, risulta esser stata emessa senza adeguata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini, senza opportuna e doverosa sottoposizione a VIA e senza il rispetto del principio di precauzione ispiratore della cosiddetta direttiva Seveso –:

   se, alla luce delle citate criticità del progetto, i Ministri interpellati non reputino doveroso revocare in autotutela il citato decreto interministeriale n. 17487 del 22 agosto 2022 ed ogni connesso provvedimento.
(2-00266) «Traversi, Conte, L'Abbate, Giuliano, Donno, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Auriemma, Fenu, Dell'Olio, Scutellà, Alfonso Colucci, Amato, D'Orso, Ascari, Cherchi, Pavanelli, Iaria, Caso».

(7 novembre 2023)