TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 205 di Mercoledì 29 novembre 2023

 
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MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE E GESTIONE DEGLI APPALTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLE RETRIBUZIONI E ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

   La Camera,

   premesso che:

    1) il tema di una adeguata retribuzione in grado di assicurare un'esistenza libera e dignitosa per il lavoratore e la sua famiglia è oggetto di un acceso dibattito nel nostro Paese e di una netta contrapposizione tra la proposta delle opposizioni, sostenuta da un ampio spettro di forze sociali e da una vasta letteratura, per l'introduzione anche in Italia del salario minimo legale e una aprioristica preclusione delle forze di maggioranza nei confronti di tale strumento giuridico;

    2) conferma di tale contrapposizione è stata offerta, lo scorso 27 luglio 2023, in occasione della discussione generale sulla proposta di legge sul salario minimo, quando il presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, evidenziando la disponibilità della sua forza politica e della maggioranza ad un confronto approfondito sul tema – senza avvalersi della forza dei numeri – e, rivendicando la fondatezza di soluzioni alternative, segnalava tra le questioni che hanno un grande impatto sui livelli delle retribuzioni nel nostro Paese anche la circostanza della diffusione della pratica delle gare al massimo ribasso negli appalti pubblici. Una prassi che andava stigmatizzata e per la quale la sua forza politica aveva presentato, in più occasioni, emendamenti volti alla sua cancellazione;

    3) anche nel recente e controverso documento approvato, a maggioranza, dal Cnel «Elementi di riflessione sul salario minimo», in più passaggi si evidenzia una diretta correlazione tra le basse retribuzioni che caratterizzano alcuni ambiti e settori lavorativi e le modalità di assegnazione e gestione degli appalti, prevalentemente pubblici, dove, ad esempio, la contrattazione collettiva non riesce a «garantire trattamenti retributivi adeguati (almeno stando agli indicatori suggeriti dalla direttiva europea, e cioè il 60 per cento del salario lordo mediano e il 50 per cento del salario lordo medio), e come confermato da recenti interventi della magistratura»;

    4) criticità che riguarderebbero anche la diffusione di forme elusive e del sommerso in diversi settori, così come negli appalti di servizio;

    5) e ancora, laddove il suddetto documento indica le proposte indirizzate agli interlocutori istituzionali, tra l'altro, si suggerisce di intervenire per contrastare il fenomeno del lavoro povero con misure ad hoc finalizzate al «sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, di contrasto al sommerso, di gestione delle gare pubbliche al massimo ribasso»;

   6) anche alla luce di tali ultimi pronunciamenti sembrano maturate le condizioni politiche per procedere con una proposta normativa finalizzata a limitare la possibilità di ricorrere al criterio di aggiudicazione delle gare con il massimo ribasso per gli appalti della pubblica amministrazione, i cui effetti si ripercuotono sui lavoratori e sui loro salari e per intervenire sull'istituto del subappalto, in coerenza con le indicazioni europee che indicano in questo istituto una possibilità di maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese e una modalità di esecuzione di lavori e servizi in termini di maggiore efficienza, specializzazione, intervento da parte dell'aggiudicatario di appalti pubblici;

   7) allo stesso tempo, non possono non tenersi in dovuta considerazione le possibili conseguenze che potranno determinarsi sulla condizione della sicurezza sul lavoro derivanti dalla progressiva applicazione delle misure che hanno ampliato la facoltà di ricorrere tanto al subappalto, a cascata, quanto al criterio del massimo ribasso;

   8) elementi questi che assumono una cruciale rilevanza, in particolare, negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, dove la competizione rischia di spostarsi sul costo della manodopera stessa (che rappresenta spesso oltre l'80 per cento dell'importo complessivo dell'offerta) con prevedibili effetti sulla tutela delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, se non addirittura del rispetto delle clausole sociali per la stabilità occupazionale;

   9) al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, occorrerebbe anzitutto prevedere l'obbligo per le stazioni appaltanti di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta ed individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, nonché reintrodurre un tetto massimo per il punteggio economico. Per i lavori, sarebbe altresì opportuno vietare l'utilizzo di formule per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo che premino in misura maggiore i ribassi elevati;

   10) per di più, in maniera del tutto anticoncorrenziale, l'articolo 50 del nuovo codice degli appalti – confermando le misure introdotte dalla normativa emergenziale – prevede due sole modalità di affidamento sotto soglia: affidamento diretto e procedura negoziata senza bando. Oltre alle possibili ricadute negative in tema di trasparenza, la maggiore criticità connessa a questa impostazione è rappresentata dal fatto che negli affidamenti diretti la valutazione sarà effettuata, di fatto, secondo un criterio del minor prezzo e che, nelle restanti e residuali ipotesi di ricorso a procedure negoziate senza bando, la norma consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alternativamente o al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o a quello del prezzo più basso, senza alcun obbligo di motivazione circa la scelta. Questo determinerà un forte utilizzo del criterio del prezzo più basso che non consente di valorizzare aspetti quali la qualità del prodotto, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale dello stesso;

   11) è stato autorevolmente calcolato che, nel complesso, con il nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che ha reso strutturali gli affidamenti diretti fino a 150 mila euro, la procedura negoziata senza bando invitando cinque imprese fino a 1 milione di euro, e l'invito di dieci imprese fino alla soglia europea di 5,38 milioni di euro, ovvero le soglie derogatorie pensate per la fase emergenziale della pandemia, ben il 98 per cento degli affidamenti nel campo dei lavori pubblici potrà essere negoziato e assegnato senza bando di gara;

   12) in relazione in particolare all'istituto del subappalto, previsto dall'ordinamento europeo e nazionale per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e per consentire in specifiche circostanze una più efficiente organizzazione del lavoro in relazione all'esecuzione di parti di lavorazioni e servizi ben individuati già dichiarati dall'appaltatore in fase di gara, si ritiene opportuno intervenire sul rischio concreto che il già previsto divieto di ribasso sui costi della manodopera e della sicurezza venga di fatto aggirato, come spesso avviene, ricorrendo a ribassi su altre componenti di prezzo;

   13) appare urgente un'iniziativa normativa che risponda alle segnalazioni e ai rilievi sopra evidenziati,

impegna il Governo:

1) ad adottare, per quanto di competenza, le opportune e tempestive iniziative normative volte prioritariamente a prevedere che:

  a) per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, le stazioni appaltanti procedano all'aggiudicazione dei relativi appalti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

  b) nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, il criterio del minor prezzo possa essere utilizzato «esclusivamente» per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, introducendo altresì l'obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo;

  c) i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;

  d) a tutela delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano in regime di subappalto e dei lavoratori delle stesse, l'affidatario sia obbligato a dichiarare già al momento dell'offerta quali lavorazioni o servizi intenda appaltare, nonché i relativi valori economici, e a corrispondere al subappaltatore l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante senza alcun ribasso su alcuna componente di prezzo e indicandone il relativo importo economico, ribadendo la priorità sui costi della manodopera e della sicurezza ma impedendo che ulteriori ribassi possano indirettamente incidere sull'organizzazione delle prestazioni o sulla tenuta economica della impresa subappaltatrice.
(1-00210) «Braga, Orlando, Scotto, Andrea Rossi, Cuperlo, Vaccari, De Maria, Manzi, Girelli, Forattini, Roggiani, Serracchiani, Ghio, Curti, Fossi, Fornaro, Bonafè, Furfaro, Di Biase, Malavasi, Marino, Boldrini, Gribaudo».

(6 novembre 2023)

   La Camera,

   premesso che:

    1) tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori è prioritario per garantire la qualità e la trasparenza negli appalti delle pubbliche amministrazioni e ridurre il rischio di infiltrazioni criminali. Nel sistema degli appalti è prevista, tra l'altro, la possibilità che le stazioni appaltanti autorizzino il subappalto cosiddetto a cascata, una norma non condivisibile introdotta con le ultime modifiche apportate al codice degli appalti;

    2) in una fase nella quale – a fronte delle enormi risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal Fondo complementare, da eventi come le Olimpiadi invernali e il Giubileo – vanno avviate e concluse tutte le opere necessarie alla crescita del Paese e della qualità delle città italiane e alla messa in sicurezza del territorio, questo non deve comportare una riduzione delle tutele dei lavoratori in materia di diritti e tutela della sicurezza e della salute;

    3) è necessario, anzi improrogabile, che le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, definiscano protocolli, con le parti sociali, per la contrattazione di anticipo, protocolli nei quali, tra l'altro, siano chiaramente indicati limiti nei bandi di gara contro il subappalto a cascata e si qualifichino gli appalti ad aziende strutturate in grado di eseguire, direttamente con i propri dipendenti e mezzi, gli appalti ottenuti;

    4) si devono contrastare i rischi che possono derivare dalla liberalizzazione del subappalto e dall'allungamento della filiera nei cantieri: dalla compressione dei costi e, di conseguenza, dei diritti e delle tutele dei lavoratori all'aumento delle zone grigie, nelle quali si possono evidenziare forme di sfruttamento e il non rispetto dei contratti nazionali, nonché possibili infiltrazioni criminali;

    5) la pratica delle gare al massimo ribasso va esclusa, in quanto sono evidenti le ricadute e l'impatto sulle basse retribuzioni alle quali si assiste nell'ambito degli appalti pubblici;

    6) attualmente il nuovo codice appalti non prevede un limite generale ma lascia spazio alla discrezionalità delle stazioni appaltanti; le amministrazioni procedenti possono, previa adeguata motivazione, indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'aggiudicatario, venendosi così ad introdurre un divieto solo facoltativo, parziale o totale, di ricorso al subappalto tenuto conto: a) delle specifiche caratteristiche dell'appalto; b) qualora sia necessario per rafforzare il controllo nelle attività di cantiere, per condizioni di lavoro e salute o per la prevenzione di rischi di infiltrazione criminale;

    7) in materia di limiti al subappalto e alla possibilità per le stazioni appaltanti di individuare le prestazioni che dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario o che non potranno formare oggetto di subappalto, in ragione di specifiche caratteristiche dell'appalto, si vanno consolidando interventi della giustizia amministrativa, come la recente sentenza del tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, la n. 187 della sezione I del 27 maggio 2023;

    8) la pubblica amministrazione per acquisire beni, forniture e servizi effettua una valutazione delle esigenze e sceglie le modalità per soddisfare tali esigenze attraverso le procedure previste nel decreto legislativo n. 50 del 2016;

    9) il decreto legislativo n. 50 del 2016 dispone che l'aggiudicazione dei contratti pubblici deve avvenire in un contesto effettivamente trasparente e concorrenziale e la scelta del pubblico contraente deve ricadere sul concorrente che abbia effettivamente presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

    10) in particolare, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è vincolante in caso di «contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera»;

    11) ai fini della valutazione della congruità dell'offerta con cui si partecipa alla gara d'appalto, l'offerta è considerata anormalmente bassa se la stazione appaltante ha accertato il mancato rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti non solo dalla normativa europea e nazionale, ma anche dai contratti collettivi, una norma richiamata dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

    12) con riguardo ai minimi retributivi negli appalti pubblici, la proposta di direttiva europea sul salario minimo prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate a garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino ai salari stabiliti dai contratti collettivi per il settore pertinente e ai salari minimi legali, laddove esistenti;

    13) dallo stesso documento del Cnel «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia» del 12 ottobre 2023 si evince che le esternalizzazioni e, dunque, il ricorso ad appalti e subappalti dei servizi hanno prodotto una compressione dei costi, scaricando i risparmi dell'impresa appaltante sulle condizioni di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore, creando un dumping contrattuale nel sistema degli appalti;

    14) la sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 51, ha stabilito che, anche se nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione, come riaffermato anche dalla sentenza della Corte di cassazione 2 ottobre 2023, n. 27713, questo non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso la previsione del salario minimo legale, suggerito dall'Organizzazione internazionale del lavoro come politica per garantire una «giusta retribuzione»,

impegna il Governo:

1) ad assumere, in tempi rapidi, iniziative di carattere normativo finalizzate a:

  a) obbligare le stazioni appaltanti, nel caso di affidamenti di contratti inferiori alle soglie stabilite a livello europeo, ad aggiudicare gli appalti esclusivamente tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

  b) escludere il ricorso ad aggiudicazioni al massimo ribasso e in ogni caso a garantire che gli oneri relativi alla sicurezza e agli oneri contrattuali, nonché i costi della manodopera, siano scorporati dalle offerte;

  c) vietare negli appalti pubblici il ricorso a subappalti a cascata, prevedendo contestualmente la priorità nell'affidamento dei contratti di appalto a quelle aziende strutturate in grado di eseguire direttamente, con i propri dipendenti e mezzi, tutte le fasi degli appalti affidati e, con riferimento alle associazioni temporanee di imprese, prevedere il ricorso al subappalto esclusivamente per lavori di complessità rilevante o per eventi non prevedibili;

  d) prevedere comunque, e in ogni caso, che l'affidatario dell'appalto dichiari al momento dell'offerta: le parti di lavorazioni o servizi che saranno eventualmente subappaltati, indicandoli in maniera analitica; il loro onere economico, che sarà integralmente riconosciuto all'impresa subappaltatrice e che non potrà essere soggetto in alcun modo a ribassi, garantendo al contempo i costi di manodopera e della sicurezza dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice;

  e) vincolare il trattamento economico di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori, qualsiasi sia la tipologia di contratto della prestazione di lavoro, ai livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e di parte datoriale comparativamente più rappresentativi a livello nazionale;

  f) introdurre negli appalti pubblici il trattamento economico minimo orario di 9 euro lordi;

  g) ripristinare la norma della parità di trattamento retributivo per contrastare il dumping contrattuale nel sistema degli appalti dei servizi tra appaltatore e subappaltatore, come evidenziato, da ultimo, anche dal documento del Cnel «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia» del 12 ottobre 2023;

  h) prevedere il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle norme contrattuali in materia di garanzia del trattamento economico e del versamento di oneri previdenziali per i lavoratori impegnati in appalti pubblici;

  i) procedere nella qualificazione delle stazioni appaltanti, prevedendo il potenziamento degli uffici tecnici e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti dalle attuali circa ventimila a tremila.
(1-00211) «Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti, Zaratti».

(13 novembre 2023)

   La Camera,

   premesso che:

    1) una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso e migliori condizioni di lavoro, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sono un presupposto fondamentale per conseguire una crescita equa, inclusiva e sostenibile;

    2) come evidenziato nella direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la concorrenza nel mercato interno dovrebbe essere basata su standard sociali elevati, con particolare riferimento al livello di tutela dei lavoratori, alla creazione di posti di lavoro di qualità, nonché all'innovazione e a miglioramenti della produttività che garantiscano nel contempo condizioni di parità;

    3) il contrasto al dumping sociale e alla «povertà lavorativa» e, dunque, l'obiettivo di impedire una concorrenza basata sulle differenti condizioni salariali esistenti nei diversi Stati membri dell'Unione europea deve trovare adeguato riscontro e corrispondenza in una normativa nazionale rigorosa e in un'attenta disciplina lavoristica che non lasci margini alla sostanziale elusione dell'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dalla retribuzione minima prevista nei contratti collettivi;

    4) a tal fine, in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, confermato dalla sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 51, che rinvia ai trattamenti economici minimi previsti nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative quale parametro esterno di conformità della retribuzione ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (articolo 36 della Costituzione), occorre che sia fissata una soglia salariale minima oraria, nell'ambito della medesima categoria, invalicabile al ribasso da parte della contrattazione collettiva, che consenta di contrastare il fenomeno persistente dei cosiddetti contratti collettivi «poveri», che prevedono retribuzioni quasi prossime alla soglia di povertà;

    5) occorre inoltre individuare ed eliminare forme di exit option, che consentono ai datori di lavoro di avvalersi di prestazioni offerte dai fornitori esterni, sottoposte ad una disciplina diversa e meno protettiva, con il rischio di incentivare il ricorso ad imprese che adottano un più basso costo del lavoro, collocate in settori dotati di più deboli contratti collettivi;

    6) l'appalto rappresenta uno degli strumenti principali mediante i quali si concretizza l'elusione dei meccanismi istituzionali di tutela e regolazione del mercato del lavoro;

    7) i rischi legati al mancato rispetto dei contratti collettivi nell'esecuzione degli appalti o nella catena del subappalto e, dunque, la necessità che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori adottino misure adeguate, volte a garantire l'applicazione dei salari determinati dai contratti collettivi, è emerso già in sede di approvazione delle direttive appalti 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

    8) come evidenziato tuttavia nel documento del Cnel del 12 ottobre 2023, «Elementi di riflessione sul salario minimo», nell'ambito degli appalti pubblici anche la contrattazione collettiva non riesce a garantire trattamenti retributivi adeguati;

    9) l'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che codifica il principio dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, prevede infatti che l'operatore economico possa liberamente scegliere il contratto collettivo da applicare, con l'unica condizione che vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele indicate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Tuttavia, tale facoltà ha portato alla prassi diffusa di utilizzare contratti collettivi, come quello multiservizi, di vigilanza e dei servizi fiduciari, dotati di margini di applicazione idonei a consentire il rispetto del predetto limite ma con trattamenti economici molto bassi, tanto da essere ritenuti, dalla giurisprudenza, in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione;

    10) inoltre, sebbene il medesimo articolo 11 del codice ponga in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l'obbligo di menzionare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, le offerte spesso non riportano l'effettivo ammontare del costo della manodopera necessaria per il corretto espletamento del servizio, il cosiddetto «costo reale» (o costo ore lavorate effettive);

    11) numerose sentenze del giudice amministrativo confermano che nella scelta dei criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, si insinuano prassi che portano facilmente alla violazione delle disposizioni del codice poste a tutela del personale impiegato;

    12) sebbene, in forza del combinato disposto degli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 36 del 2023 e al fine di non compromettere il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall'articolo 36 della Costituzione, prima dell'aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi, anche nei casi di gara al massimo ribasso, e tanto più nei servizi «ad alta intensità di manodopera», la disciplina normativa vigente non offre adeguate soluzioni nei confronti di comportamenti elusivi di tale obbligo;

    13) la recente modifica del codice dei contratti pubblici non ha risolto le fragilità presenti nella disciplina previgente, con particolare riferimento all'applicazione di taluni istituti e meccanismi di aggiudicazione;

    14) in tema di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, l'articolo 50 del codice prevede, infatti, un notevole innalzamento delle soglie per l'affidamento diretto e per la procedura negoziata senza bando. Pur tacendo le ricadute pregiudizievoli di tali disposizioni sulla concorrenza e sulla prevenzione delle condotte illecite, nonché i profili di contraddittorietà rispetto al principio espresso nella legge delega di apertura al confronto competitivo fra gli operatori, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, occorre considerare che l'applicazione del criterio del minor prezzo, previsto in questi casi, oblitera l'esigenza di vagliare il pregio tecnico delle offerte che, per il discrimen di ammissibilità, tendono ad assestarsi sugli standard minimi richiesti dalla lex specialis;

    15) il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, dovrebbe essere limitato ai casi in cui la stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del contratto e quest'ultimo abbia connotati di ordinarietà ed elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto;

    16) andrebbe invece rafforzato il sistema di qualificazione delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, fissando i requisiti di affidabilità che esse devono possedere in relazione all'integrale rispetto della disciplina lavoristica e della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

    17) con riferimento all'istituto del subappalto, l'articolo 119 del codice ne prevede la liberalizzazione, con il solo limite del divieto di cessione dell'intera commessa e della «prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera». Posto che spesso le attività in subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardano le lavorazioni relative alle categorie prevalenti, incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, occorre, anche in tali casi, prevedere l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di garantire un paritetico trattamento economico e normativo dei lavoratori, nonché gli stessi standard qualitativi e prestazionali del contratto principale;

    18) il medesimo articolo 119 del codice introduce per la prima volta l'istituto del subappalto a cascata, rimettendo alle stazioni appaltanti la possibilità di limitarne l'utilizzo in presenza di circostanze particolari. Occorre, tuttavia, rilevare che la consentita «frammentazione» delle quote oggetto di subappalto potrebbe vieppiù agevolare non solo l'elusione della normativa antimafia, ma anche la normativa a tutela del lavoro. Per evitare tale evenienza è auspicabile che si preveda il divieto generalizzato di ricorso al subappalto a cascata;

    19) al fine di mitigare l'impatto derivante dall'estensione generalizzata dell'istituto del subappalto occorre, inoltre, estendere gli obblighi e i divieti previsti nei rapporti tra contraente principale e subappaltatore (comunicazione preventiva dei nominativi dei subappaltatori, divieto di ribassare i costi della sicurezza e della manodopera, regime della responsabilità solidale, subappalto nei limiti della prevalente esecuzione della prestazione), anche ai rapporti tra subaffidatari e subappaltatori;

    20) con riferimento alla stabilità occupazionale l'articolo 102, al comma 1, lettere a) e b), del codice prevede che le stazioni appaltanti nei bandi richiedano agli operatori economici di garantire, oltre all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, anche «la stabilità occupazionale del personale impiegato», nonché «le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate». Ai sensi del comma 2, l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni. Anche in questo caso sarebbe necessario un intervento correttivo della disposizione in questione, al fine di evitare il rischio che le stazioni appaltanti procedano a un'applicazione generalizzata e indiscriminata, per qualsiasi tipo di appalto, delle clausole sociali diverse dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;

    21) dal rapporto annuale Inail si evince che nel 2022 sono stati denunciati 703.432 infortuni sul lavoro, circa il 24,6 per cento in più rispetto agli oltre 564 mila del 2021: un aumento dovuto sia ai contagi professionali da COVID-19, ma anche agli infortuni «tradizionali»;

    22) i dati evidenziano – ancora una volta e non tenendo conto di tutto il «sommerso» che coinvolge quasi 3 milioni di lavoratori – la necessità di pianificare efficaci e mirate strategie per abbattere il numero degli infortuni e delle malattie professionali, consolidando la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese, con l'obiettivo comune di diffondere ulteriormente la cultura della prevenzione, per la crescita sociale ed economica del Paese;

    23) una sinergia che può rendere in termini di maggior tutela per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro solo laddove non si lascino margini a regole flessibili o derogatorie, in particolare nell'ambito del sistema degli appalti e dei subappalti;

    24) l'importanza di elaborare procedure di appalto incentrate sulla sicurezza del lavoro è dimostrata dalla circostanza che, nel settore edile, nonostante il considerevole aumento dei cantieri trainati dall'attivazione degli incentivi fiscali, in particolare del superbonus 110 per cento, la presenza di regole stringenti previste dalla normativa di settore, ha consentito, secondo i dati forniti dall'Inail, una drastica riduzione dell'incidenza degli infortuni nel quinquennio 2018-2022, con una variazione di periodo del -16,4 per cento;

    25) il costo globale degli infortuni e delle malattie professionali in Italia è di circa 45 miliardi di euro ovvero circa il 3,5 per cento del prodotto interno lordo;

    26) il tema dell'impatto economico di una gestione non adeguata della sicurezza negli ambienti di lavoro – tra l'altro affrontato in un report del 2019 da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza – spiega chiaramente quanto sia impellente l'individuazione di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli infortuni sul lavoro che coinvolga anche il sistema degli appalti: affidare gli appalti in ragione del minor costo del lavoro è qualcosa di inaccettabile perché quel che si taglia è la qualità del lavoro;

    27) in tema di controlli, inoltre, precise indicazioni sulle criticità del sistema delle ispezioni sul lavoro e sulle possibili innovazioni da introdurre sono contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto ai lavoro irregolare e all'evasione contributiva (Doc. XVII, n. 7), approvato nella XVIII legislatura dalla XI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 2020;

    28) nell'ambito della richiamata indagine conoscitiva si era, in particolare, sottolineato il progressivo assottigliamento delle risorse umane destinate ai controlli, evidenziando come l'Inail nel 2019 potesse contare, per lo svolgimento dei controlli di propria competenza, solamente su 269 ispettori, a fronte dei 284 in servizio nel 2018, dei 299 in servizio nel 2017 e dei 350 in servizio nel 2016;

    29) similmente appare necessario adottare una modalità organizzativa maggiormente efficiente per il sistema dei controlli sul lavoro, ovverosia istituire una procura nazionale del lavoro che, attraverso la distribuzione dei magistrati in pool specialistici, sia suscettibile di assicurare efficienti sinergie tra i diversi attori coinvolti e uniformità dell'intervento;

    30) con riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non trascurabile è poi il tema delle false cooperative e della somministrazione abusiva di manodopera, che costituisce una vera e propria piaga per l'intero sistema lavoro e infesta il nostro Paese ormai da decenni. Solo con riferimento alle cosiddette cooperative «spurie», infatti, nel 2021 il personale ispettivo ha effettuato controlli nei confronti di 1.320 cooperative, accertando illeciti nei confronti di 835 aziende, con un tasso di irregolarità pari al 69 per cento;

    31) se la nostra Carta costituzionale, all'articolo 41, stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera, allo stesso tempo prevede che essa non possa «svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»;

    32) così l'articolo 6, comma 8, lettera g), e l'articolo 21 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 concernono il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e richiedono l'elaborazione di criteri finalizzati alla definizione del relativo sistema, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

    33) sebbene siano trascorsi anni dall'entrata in vigore delle disposizioni citate, nulla è ancora stato fatto e, invero, sono state già da tempo avanzate proposte di istituzione della cosiddetta «patente a punti» per le imprese, ovverosia un meccanismo in base al quale chiunque intenda avviare un'attività economica debba soddisfare preventivamente una serie di requisiti minimi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per accedere al mercato ed il cui mantenimento costituisca, poi, condicio sine qua non per rimanere nello stesso,

impegna il Governo:

1) ad adottare tempestive iniziative normative volte prioritariamente:

  a) a garantire l'accesso effettivo dei lavoratori del sistema appalti e subappalti ai livelli retributivi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  b) al fine di contrastare, negli appalti pubblici, il fenomeno dei cosiddetti contratti collettivi «poveri», ferma restando l'applicazione generalizzata del contratto collettivo nazionale di lavoro e a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, a introdurre una soglia minima salariale inderogabile in peius, pari a 9 euro all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali è più debole, prevedendo che la soglia si applichi soltanto alle clausole relative ai cosiddetti «minimi», lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive;

  c) a rivedere a ribasso le soglie per l'affidamento diretto e per la procedura negoziata senza bando;

  d) a limitare il ricorso al criterio del prezzo più basso ai soli casi in cui la stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del contratto e quest'ultimo abbia connotati di ordinarietà ed elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe quanto richiesto;

  e) a prevedere che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dall'importo assoggettato al ribasso della base d'asta;

  f) in relazione al principio di applicazione dell'adeguato contratto collettivo nazionale di settore, ad introdurre un criterio di verifica ed eventuale sostituzione dello stesso rispetto all'appalto e ai profili professionali prescelti dall'impresa;

  g) a prevedere il divieto generalizzato di ricorso al subappalto a cascata, al fine di scongiurare l'elusione della normativa antimafia e della normativa di tutela del lavoro e garantire anche per le attività in subappalto un paritetico trattamento economico e normativo dei lavoratori, nonché gli stessi standard qualitativi e prestazionali del contratto principale, prevedendo l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

  h) al fine di mitigare l'impatto derivante dall'estensione generalizzata dell'istituto del subappalto, a inserire nella valutazione delle offerte criteri premiali legati all'impegno di esecuzione diretta delle prestazioni e a estendere gli obblighi e i divieti previsti nei rapporti tra contraente principale e subappaltatore, con particolare riferimento al divieto di ribassare i costi della sicurezza e della manodopera, al regime della responsabilità solidale e al limite della prevalente esecuzione della prestazione, nonché ai rapporti tra subaffidatari e subappaltatori;

  i) a rafforzare il sistema di qualificazione delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, fissando i requisiti di affidabilità che esse devono possedere in relazione all'integrale rispetto della disciplina lavoristica e della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche istituendo la cosiddetta «patente a punti» per la qualificazione delle imprese ovvero un meccanismo in base al quale chiunque intenda avviare un appalto o un subappalto debba soddisfare preventivamente una serie di requisiti minimi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per accedere e restare nel mercato di riferimento;

  l) ad implementare l'organico tecnico di tutti gli enti preposti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e di lavoro regolare, in particolare con riguardo al sistema degli appalti, subappalti e cooperative «spurie».
(1-00213) «Santillo, Barzotti, Ilaria Fontana, Aiello, L'Abbate, Carotenuto, Morfino, Tucci».

(15 novembre 2023)

   La Camera,

   premesso che:

    1) il rischio di basse retribuzioni e il fenomeno del lavoro povero in Italia si annidano soprattutto nell'ambito di modelli organizzativi del lavoro e gruppi di lavoratori specifici. Sono questioni che, oltretutto, sono dovute a debolezze strutturali del sistema economico italiano, mai corrette nei decenni precedenti, che vanno dalla carenza ultradecennale di investimenti in fattori essenziali per lo sviluppo, all'assenza di strumenti che favoriscano la capacità di innovazione di parte dell'apparato produttivo; si tratta di fragilità del sistema che hanno un impatto sull'andamento del mercato del lavoro e che, nel tempo, hanno anche favorito fenomeni di lavoro irregolare e sottopagato che, inevitabilmente, influiscono anche in termini di condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

    2) le misure necessarie per garantire una retribuzione equa sono state oggetto, in tempi recenti, di un approfondito studio a partire dai lavori svolti in Commissione lavoro pubblico e privato alla Camera dei deputati, attraverso un ampio ciclo di audizioni, che ha visto esprimersi autorevoli giuslavoristi, referenti del mondo delle imprese e delle associazioni di categoria sulla contrattazione collettiva e sull'opportunità o meno di introdurre una retribuzione minima per via legislativa;

    3) da ultimo, in materia, è stato emesso il documento approvato dal Cnel, «Elementi di riflessione sul salario minimo», che racchiude l'autorevole parere dell'organo consultivo di rilievo costituzionale sulla complessità delle cause che concorrono all'aggravarsi del problema del lavoro povero e sulle possibili iniziative di rimedio da adottare;

    4) quanto emerso ha condotto ad un'inconfutabile conclusione, ossia la necessità di privilegiare l'individuazione del trattamento economico minimo in coerenza con la tradizione del sistema italiano di relazioni industriali, fondato sulla contrattazione collettiva, che copre più del 90 per cento dei lavoratori. Di contro, sul ricorso a misure di altra natura è stato prospettato il rischio concreto di effetti distorsivi e controproducenti, senza garantire, oltretutto, una retribuzione di base, proporzionata e sufficiente, come prevede all'articolo 36 la Carta costituzionale;

    5) sicché bisogna valorizzare e privilegiare la contrattazione collettiva, poiché si fonda sul contributo di quelle forze sociali che rappresentano, con le ovvie responsabilità connesse, gli interessi della domanda e dell'offerta di lavoro e sono portatrici di istanze economiche e sociali;

    6) ciò premesso, nell'ambito dell'ampio dibattito svolto sono state messe in evidenza diverse aree di criticità su cui intervenire, in relazione alla stessa contrattazione collettiva, a partire dai ritardi nei rinnovi contrattuali e dal numero eccessivo di contratti collettivi nazionali di lavoro a determinati modelli organizzativi del lavoro, come le gare pubbliche, con specifico riferimento al massimo ribasso e al lavoro nelle cooperative, a gruppi di lavoratori più esposti al problema delle retribuzioni insufficienti (area del lavoro autonomo fittizio, della parasubordinazione, del lavoro temporaneo, del lavoro a tempo parziale involontario);

    7) pertanto, anche in continuità con i provvedimenti già assunti dal Governo Meloni, a partire dal decreto-legge «lavoro» (decreto-legge n. 48 del 2023), volti a migliorare le condizioni di lavoro di lavoratori e lavoratrici, si ritiene necessario avviare iniziative a sostegno di retribuzioni eque e del lavoro regolare attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva, nonché misure volte a escludere specifici fenomeni distorsivi che si verificano, soprattutto, nell'ambito di determinati sistemi di organizzazione del lavoro,

impegna il Governo:

1) ad individuare, per la determinazione delle tariffe minime ovvero per l'individuazione dei contratti da applicare nell'ambito degli appalti pubblici, sistemi contrattuali di riferimento, a partire dai contratti collettivi nazionali di lavoro di maggiore applicazione;

2) ad adottare ogni iniziativa utile per garantire che, nelle gare pubbliche al minor prezzo, i costi della manodopera e della sicurezza non siano compresi nell'importo assoggettato al ribasso;

3) ad adottare iniziative normative che regolamentino ulteriormente l'applicazione del criterio del minor prezzo nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle dovute tutele contrattuali a lavoratori e lavoratrici coinvolti;

4) a porre in essere iniziative di contrasto, con particolare riferimento all'ambito degli appalti pubblici, alle false cooperative che utilizzano la forma cooperativa in modo strumentale, senza rispettare le finalità mutualistiche, e in cui si verificano fenomeni di illegalità sotto le sembianze di evasione fiscale e contributiva, di contratti pirata, di somministrazione illecita e di caporalato, anche attraverso una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, stante che le verifiche periodiche esercitate per la verifica dell'effettiva natura mutualistica delle stesse si sono dimostrate insufficienti.
(1-00215) «Rizzetto, Giaccone, Tenerini, Alessandro Colucci, Mattia, Nisini, Tassinari, Schifone, Caparvi, Battilocchio, Coppo, Giagoni, Malagola, Zinzi, Mascaretti, Bof, Volpi, Montemagni, Zurzolo, Pizzimenti, Benvenuti Gostoli, Foti, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rotelli, Rachele Silvestri».

(20 novembre 2023)

   La Camera,

   premesso che:

    1) tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori rappresenta un obiettivo imprescindibile del mondo del lavoro in tutti i settori produttivi e professionali e costituisce una priorità e una garanzia sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, contribuendo inoltre a migliorare la produttività del lavoratore stesso;

    2) un'attenta pianificazione delle procedure attuative delle varie fasi lavorative ed un'adeguata e qualificata formazione, in termini non solo di sicurezza, sono elementi fondamentali di ogni ciclo del lavoro e contribuiscono a migliorare la qualità e la trasparenza della fase di stesura ed aggiudicazione degli appalti nelle amministrazioni pubbliche, limitando anche l'insorgere di eventuali «zone grigie» nella predisposizione degli atti amministrativi;

    3) la tutela del lavoratore e l'implementazione della trasparenza del ciclo produttivo diventano elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi della pubblica amministrazione, in una fase, quella che si sta vivendo, caratterizzata da ingenti risorse finanziarie derivanti non solo dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche dai fondi complementari, dai fondi strutturali e di coesione. Risorse, queste, fondamentali per la crescita economica e infrastrutturale del nostro Paese, risorse, tra l'altro, destinate alla riqualificazione delle aree interne e dei territori di montagna, alle periferie e alle aree conurbate delle città e per la messa in sicurezza dell'intero territorio, senza dimenticare comunque la transizione ambientale e digitale;

    4) sembra sempre più necessario mettere in atto tutte quelle azioni virtuose di collaborazione tra gli enti istituzionali dello Stato, le amministrazioni pubbliche, le parti sociali e le associazioni di categoria, per addivenire a protocolli applicativi e d'intesa sulle materie concernenti la sicurezza, anche nell'ottica di aumentare, da una parte, la qualità del lavoro e, dall'altra, la trasparenza e l'efficacia della macchina pubblica e la sua celerità nel dare risposte ai cittadini e ai territori;

    5) la transizione digitale è oramai un obiettivo primario del sistema Italia, da incentivare e non da osteggiare. La medesima transizione digitale deve, altresì, tenere conto della frammentarietà del livello delle amministrazioni pubbliche e soprattutto degli enti locali, che, comunque, anche se le ultime disposizioni legislative stanno permettendo un adeguato rinnovamento e un'implementazione della forza lavoro, si trovano in una fase di transizione tecnologica, informatica e professionale estremamente gravosa, che genera disagi ambientali, personali e psicologici importanti;

    6) il tema di un'adeguata retribuzione sia del comparto privato che pubblico è l'unica garanzia per i lavoratori, per assicurare loro, innanzitutto, la serenità sul posto di lavoro, l'attaccamento al datore di lavoro, la consapevolezza di essere parte importante del proprio ente o azienda, nonché per garantire un'esistenza libera e dignitosa per il lavoratore e la sua famiglia;

    7) il tema del lavoro non può sempre solo ricondursi a elementi di contrapposizione tra le parti sociali e i datori di lavoro. Il tema del lavoro deve essere anche tarato in funzione della diversità territoriale del nostro Paese. Appare, quindi, sempre più necessario immaginare azioni e misure che valorizzino e agevolino le attività professionali, produttive, commerciali soprattutto in quei territori poco appetibili, lontani dai principali centri e aggregazioni di servizi, incentivando con adeguate misure anche i dipendenti pubblici che si trovano necessariamente a lavorare in enti amministrativi posti in aree marginali e disagiate. Quest'ultimo è l'unico modo per contrastare la desertificazione territoriale e produttiva di ampie aree del Paese;

    8) il tema del lavoro nel Paese non può non mettere al centro delle priorità il mondo giovanile, che rappresenta il presente. Un presente da valorizzare, incentivare per fare crescere i giovani che entrano nel mondo del lavoro;

    9) il tema del lavoro nel nostro Paese legato ai giovani non può prescindere dal mettere in atto azioni e politiche che leghino e agevolino la vicinanza dei giovani al posto di lavoro, per superare il fenomeno del lavoro povero e della disaffezione dei giovani alle loro aree di origine;

    10) è necessario mettere in campo ogni azione utile e incisiva per evitare che si mettano in moto meccanismi che generino correlazioni tra le basse retribuzioni in alcuni ambiti e settori lavorativi e le modalità di assegnazione e gestione degli appalti, prevalentemente pubblici;

    11) si deve cercare in maniera puntuale ed efficace, nel rispetto delle procedure legislative, soprattutto negli appalti pubblici, di contrastare la compressione dei costi e l'allungamento dei tempi contrattuali, garantendo sistemi di adeguamento e aggiornamento del costo delle lavorazioni efficaci e continui, attraverso protocolli collaborativi tra gli enti, stazioni appaltanti e associazioni di categoria, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori e delle imprese;

    12) la procedura delle gare al massimo ribasso nell'ambito degli appalti di lavori pubblici deve essere limitata fortemente, in quanto incide sensibilmente, anche se non in maniera evidente, sui costi della sicurezza, sulla qualità delle opere, sulla retribuzione dei lavoratori e sull'utile dell'impresa;

    13) attualmente, il nuovo codice degli appalti lascia spazio alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, una discrezionalità che deve essere comunque monitorata in funzione della tipologia della gara di appalto, per evitare che vengano meno il controllo delle attività di cantiere, delle condizioni di lavoro e salute dei lavoratori o la prevenzione di rischi di infiltrazione criminale;

    14) nel settore edile, con riguardo ai minimi retributivi negli appalti pubblici, è necessario sempre più che si adottino misure adeguate a garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione delle opere in tali settori o contratti di concessione, si conformino ai salari stabiliti dai contratti collettivi per il settore pertinente e ai salari minimi legali, laddove esistenti,

impegna il Governo:

1) ad adottare, per quanto di competenza, le opportune e tempestive iniziative normative volte prioritariamente a:

  a) valutare ed incentivare, per l'affidamento dei contratti di lavori pubblici, servizi e forniture, procedure che limitino l'utilizzo dell'assegnazione al massimo ribasso;

  b) valutare l'opportunità che, nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, il criterio del minor prezzo possa essere utilizzato solo nel caso in cui non infici l'effettiva e corretta applicazione delle dovute tutele contrattuali per tutti i lavoratori;

  c) considerare i costi della manodopera e della sicurezza non comprimibili e non soggetti ai ribassi contrattuali;

  d) garantire, in maniera continuativa e in modalità coordinata tra le regioni, gli adeguamenti dei prezzi delle materie prime e delle lavorazioni finite, in «tempo reale», al fine di tenere conto delle varianze complessive dei mercati, garantendo in questa maniera anche un puntuale aggiornamento del costo della manodopera, nel rispetto della determinazione delle tariffe minime;

  e) prevedere, per la definizione delle tariffe minime applicabili, ovvero per l'individuazione dei contratti da applicare in materia di appalti pubblici, l'utilizzo delle modalità contrattuali di riferimento di maggiore applicazione;

  f) valutare la possibilità di mettere a sistema modalità premianti per chi investe e realizza opere in aree territoriali disagiate, come le aree interne, i piccoli comuni e le aree di montagna, caratterizzate da importanti distanze dai principali centri di servizi e reperimento materiali, o poste in ambiti difficilmente raggiungibili dal sistema viario esistente o in contesti che determinano, a causa delle condizioni climatiche e della quota altimetrica, limitati periodi di effettiva attività;

  g) sollecitare e incentivare le regioni ad implementare gli investimenti nella formazione professionale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con specifico riferimento al settore degli appalti pubblici, al fine di una migliore sinergia tra istituzioni pubbliche, mondo imprenditoriale, associazioni di categoria e scuola;

  h) valutare di rafforzare il sistema di qualificazione delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, rendendolo più virtuoso ed efficace nei confronti della disciplina lavoristica e della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

  i) prevedere che l'affidatario dell'appalto indichi al momento dell'offerta i lavori e servizi in subappalto, precisando l'importo da riconoscere all'impresa subappaltatrice, con l'obbligo di non procedere a ribassi e di garantire i costi della manodopera e della sicurezza dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice;

  l) assicurare che il trattamento economico dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori, per qualsiasi tipologia di contratto di lavoro, sia allineato ai livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e di parte datoriale comparativamente più rappresentativi a livello nazionale;

  m) tutelare la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili con riferimento agli appalti pubblici, prevedendo una regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari, considerato che il loro uso durante l'orario di lavoro può essere causa di infortuni anche gravi per le maestranze.
(1-00218) «Manes, Schullian, Gebhard, Steger, Gallo».

(23 novembre 2023)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

   MARATTIN, FARAONE, DEL BARBA, DE MONTE, GADDA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto «decreto liquidità»), si stabiliva la momentanea disapplicazione degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile;

   veniva meno, a seguito delle disposizioni sopra citate, l'operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile;

   la deroga al contenuto degli articoli citati del codice civile ha comportato considerevoli effetti pratici consistenti nell'esclusione, seppur temporanea, della rilevanza delle perdite di capitale subite e nella sospensione dell'operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;

   tralasciando ogni valutazione sulla validità dello strumento, successivamente, prima con legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, si è proposta una nuova formulazione del medesimo articolo 6, poi, con legge 30 dicembre 2021, n. 228, si è giunti all'attuale disposizione normativa, con la quale la riduzione del capitale prevista dagli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del codice civile, dapprima sospesa dall'aprile 2020 al 31 dicembre dello stesso anno, può essere rinviata, in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, fino all'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo (esercizio 2025), di fatto prolungando la sospensione della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, n. 4, del codice civile, anche in questo caso fino all'assemblea che delibererà sul bilancio dell'esercizio 2025;

   nella novellata formulazione dell'articolo 6 del suddetto decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si precisa poi, che, in ogni caso le perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio –:

   se il Governo, nella sua opera di monitoraggio della situazione debitoria delle imprese che hanno usufruito della deroga all'applicazione della causa di scioglimento delle società per riduzione di capitale sotto il minimo legale, abbia contezza della consistenza debitoria attuale di tali società attraverso i bilanci e le dichiarazioni Ires presentati in questi anni, anche rispetto agli eventuali utili e, sulla base delle risultanze dei dati acquisiti, quale preveda sia l'impatto degli esiti della misura sull'eventuale mancato gettito per l'erario.
(3-00823)

(28 novembre 2023)

   BENZONI, RICHETTI, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   Holostem terapie avanzate s.r.l. è una azienda biotecnologica dedicata allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione di prodotti per terapie avanzate, basati su colture di cellule staminali epiteliali per la terapia cellulare e genica;

   Holostem nasce dal 2008 come uno spin-off universitario a partire dall'esperienza del Centro di medicina rigenerativa dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, specializzato nell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali;

   i prodotti di Holostem hanno applicazioni nella terapia salva-vita delle ustioni oculari e hanno dato avvio alla prima sperimentazione clinica di terapia genica della epidermolisi bollosa, una malattia genetica rara, grave e invalidante, nota anche come «sindrome dei bambini farfalla»;

   la terapia Holoclar a base di cellule staminali contro la cecità è distribuita in esclusiva da Holostem (per dieci anni dalla registrazione) in sette Stati europei;

   i successi della ricerca e dell'applicazione clinica di Holostem sono stati celebrati sulle riviste scientifiche più importanti del mondo, da Lancet a Nature, e hanno avuto vasta risonanza sulla stampa internazionale, tra cui New York Times, Cnn e Bbc;

   circa un anno fa, dopo un periodo di crisi coincidente con la fase più acuta della pandemia, era stata annunciata la messa in liquidazione di Holostem, che potrebbe essere salvata dall'intervento della Fondazione Enea tech e biomedical, che gestisce per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy il «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico» e che ha manifestato da mesi l'interesse all'acquisizione dell'azienda biotecnologica modenese;

   gli attuali azionisti cederebbero gratuitamente la società, dopo averne ripianato il debito e lasciando in dote nelle sue casse ben 17 milioni di euro;

   prima dell'avvio delle trattative con Holostem due aziende straniere avevano avanzato offerte, che non sono state considerate in assenza di garanzie circa la permanenza della struttura produttiva e di ricerca in Italia;

   questa acquisizione risulta ferma al Ministero delle imprese e del made in Italy perché, secondo l'analisi della struttura tecnica del Ministero, l'operazione potrebbe configurare un aiuto di Stato illegittimo, malgrado sia impossibile ravvisarvi gli estremi di un ostacolo alla concorrenza, essendo Holostem al momento l'unico produttore e distributore di terapie per patologie definite «orfane», proprio perché rare e prive di altri trattamenti utili –:

   quali siano le ragioni dell'opposizione al progetto di acquisizione di Holostem terapie avanzate s.r.l. da parte della Fondazione Enea tech e biomedical e dell'incomprensibile ritardo nell'autorizzazione dell'operazione.
(3-00824)

(28 novembre 2023)

   BORDONALI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la disponibilità interna di rottame ferroso è strutturalmente inferiore rispetto alla produzione nazionale di acciaio da forno elettrico ed è per questo motivo che si importa almeno il 25 per cento del fabbisogno di rottame di ferro dai Paesi non appartenenti all'Unione europea;

   negli ultimi tempi, la difficoltà di approvvigionamento di alcuni tipi di rottami, dovuta in particolare al conflitto in Ucraina, al rallentamento generale dell'economia e all'aumento delle esportazioni di rottame ferroso, prevalentemente dai porti italiani verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, ha aggravato ulteriormente la situazione;

   l'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede, in considerazione delle tensioni geopolitiche, del crescente prezzo delle materie prime e delle difficoltà di approvvigionamento, che i rottami ferrosi siano considerati materie prime critiche e che la loro esportazione in quantità superiore alle 250 tonnellate sia soggetta a obbligo di notifica al Ministero delle imprese e del made in Italy;

   alcune acciaierie del nostro Paese hanno dovuto nei giorni scorsi sospendere la produzione per mancanza di rottame interno con relativa connessa tensione sui prezzi;

   sarebbe auspicabile che, nel controllo di suddette notifiche, ad ognuna di essa possa corrispondere una reale esportazione, in modo da non eludere il sistema di monitoraggio e dunque di controllo;

   sarebbe, altresì, auspicabile una valutazione dell'impatto di nuove produzioni a forno elettrico sul territorio nazionale, al fine di non minare la competitività delle acciaierie a forno elettrico già esistenti –:

   quante tonnellate in uscita siano previste, secondo le suddette notifiche, nei prossimi 60 giorni e da quali porti, nonché quante ne siano uscite nei due mesi precedenti e se esista un piano nazionale a tutela delle imprese che costituiscono le filiere produttive strategiche, stante la possibile crisi di rottame nazionale.
(3-00825)

(28 novembre 2023)

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CERRETO, ALMICI, CARETTA, CIABURRO, LA PORTA, LA SALANDRA, MALAGUTI e MARCHETTO ALIPRANDI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   in data 24 novembre 2023 la Commissione europea ha dato notizia dell'approvazione formale della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presentata dall'Italia;

   tale procedura di revisione ha dato luogo a un piano rafforzato, con un incremento generico delle risorse destinate agli investimenti da 191,5 miliardi di euro a 194,3 miliardi di euro;

   nel complesso, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è titolare delle seguenti misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza: sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, con una dotazione di 800 milioni di euro; «Parco Agrisolare», con una dotazione di 1,5 miliardi di euro; innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, con una dotazione di 500 milioni di euro; investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, con una dotazione di 880 milioni di euro, per un totale di 3,68 miliardi di euro;

   tra le diverse misure intestate al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la misura «Parco Agrisolare» ha registrato un'ampia partecipazione e apprezzamento da parte del mondo delle imprese;

   la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza valutata favorevolmente dalla Commissione europea presenta notevoli novità in riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e agli stanziamenti a queste destinati –:

   se intenda illustrare l'esito e i risultati della procedura di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
(3-00826)

(28 novembre 2023)

   FRANCESCO SILVESTRI, CARAMIELLO, SANTILLO, BALDINO, AURIEMMA, CAPPELLETTI e FENU. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 54, secondo comma, della Costituzione recita solennemente che: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». Tale disposizione individua una sorta di «dovere di fedeltà qualificata» gravante sui pubblici ufficiali, rispetto a quella generalmente prevista al primo comma per la generalità dei cittadini. Una fedeltà rafforzata dall'obbligo di prestare giuramento, che non è però esteso a tutti coloro cui sono affidate funzioni pubbliche, ma sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il giuramento, soprattutto in relazione ai titolari di organi politici e costituzionali, introdurrebbe un vincolo ulteriore e diverso dall'obbligo di osservanza della Costituzione e delle leggi e comunque dai doveri di disciplina e onore sopra richiamati; tale vincolo concernerebbe nel rispetto di quelle regole di correttezza costituzionale che non sono facilmente riproducibili in specifiche definizioni legislative ed opererebbe proprio nella sfera morale, quella cioè di fronte alla quale l'operatività dei precetti giuridici normalmente si arresta;

   a giudizio degli interroganti la notizia secondo la quale il Ministro interrogato avrebbe obbligato il personale di un treno a farlo scendere in una fermata, senza chiarirne i contorni, appare un segnale devastante della politica nei confronti dei cittadini;

   difatti, come denunciato dalla stampa nazionale, a causa di un guasto sulla tratta tra Roma e Napoli, il Frecciarossa 9519, partito da Torino e diretto a Salerno, ha accumulato un ritardo di 111 minuti. Proprio su quel convoglio, a Roma Termini, intorno alle 12, è salito il Ministro interrogato;

   visto il ritardo accumulato, la decisione del Ministro interrogato e dello staff sarebbe stata quella di richiedere una fermata ad personam, al fine di scendere nella stazione di Ciampino e proseguire con l'auto blu, provocando un ulteriore ritardo al convoglio e a tutti coloro che vi viaggiavano;

   anche il solo sospetto che, attraverso il suo ruolo di Governo, il Ministro interrogato abbia a giudizio degli interroganti abusato del proprio status al fine di turbare un servizio pubblico, ovvero un servizio di pubblica necessità, ha irrimediabilmente compromesso la sua onorabilità;

   la condotta sopra menzionata, dunque, a parere degli interroganti svelerebbe uno sfacciato abuso del potere, non compatibile con il decoro e la decenza delle istituzioni repubblicane –:

   se non ritenga, anche alla luce dell'attenzione data dall'opinione pubblica sulla vicenda, di chiarire se questa condotta sia ascrivibile alla normale attività del dicastero di cui è responsabile.
(3-00827)

(28 novembre 2023)

   EVI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   nella puntata del 5 novembre 2023 di Report – Rai3 dal titolo «I Monatti», sono state trasmesse immagini realizzate dall'organizzazione non governativa Last chance for animals che mostrano abusi e irregolarità durante gli abbattimenti negli allevamenti di maiali colpiti dalla peste suina africana in provincia di Pavia e Mantova, in particolare relativamente a misure di biosicurezza e maltrattamenti nei confronti degli animali;

   le immagini andate in onda fanno emergere gravi interrogativi sulla gestione degli animali nelle fasi dello stamping-out, con animali presi a calci e a bastonate. Nel caso di abbattimento per elettrocuzione, il posizionamento degli elettrodi è spesso errato e la procedura può diventare molto dolorosa per l'animale;

   nel caso del sito di Pieve del Cairo, quella che sembra essere una dei veterinari incaricati di supervisionare le operazioni e il responsabile dell'allevamento risultano presenti costantemente nelle aree dove avvengono i maltrattamenti;

   relativamente alle misure di biosicurezza, dalle immagini emerge che gli addetti ai lavori entrano ed escono dai recinti dove viene effettuata l'elettrocuzione e in quelli dove gli animali sono stabulati in attesa, senza guanti e presidi sanitari;

   è stato filmato un cassone aperto con le carcasse dei maiali abbattuti, talmente pieno da rimanere aperto e accessibile ad altri animali;

   secondo quanto consta agli interroganti un'altra organizzazione non governativa, Essere animali, ha riscontrato, oltre alle violazioni delle norme di benessere animale, anche un'ulteriore grave criticità relativa allo spandimento di liquami nelle zone infette. Su questo Essere animali ha presentato un esposto in procura con cui si denuncia che nel mese di settembre 2023 sono avvenuti episodi di spandimento di liquami zootecnici nella zona di Sairano (Pavia) colpita da peste suina africana. Liquami che dopo diversi giorni non erano ancora stati sepolti nel sottosuolo;

   la capacità di propagazione del virus e, probabilmente, il ritardo con cui le misure di biosicurezza imposte a tutti gli allevamenti di suini già da giugno 2022 sono state messe in atto hanno portato alla tragica situazione del pavese dove sono stati soppressi oltre 40.000 maiali. Tra questi, anche quelli del rifugio «Cuori liberi», colpito dal provvedimento di abbattimento, nonostante gli animali non fossero destinati al circuito della produzione di alimenti –:

   se intenda adottare le iniziative di competenza volte a una verifica sulla concessione di eventuali ristori agli allevamenti oggetto dell'inchiesta e se non ritenga necessario destinare tali ristori solamente a coloro che operano nella legalità, per garantire non solo la messa in biosicurezza degli allevamenti ma anche standard più elevati di benessere animale.
(3-00828)

(28 novembre 2023)

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il servizio civile universale, noto anche come servizio civile nazionale, è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, del Paese, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, normate e disciplinate in origine con la legge 15 dicembre 1972, n. 772;

   esso si svolge presso una serie di enti convenzionati con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, una struttura facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento oggetto di delega verso il Ministro per lo sport e i giovani;

   l'economia agricola rappresenta uno dei pilastri della capacità produttiva e della cultura imprenditoriale italiana, ma attraversa da tempo una fase di difficoltà che richiede risposte innovative anche da parte delle istituzioni: nel 2022, infatti, il valore aggiunto del settore agricoltura, silvicoltura e pesca è calato, in termini reali, dell'1,8 per cento, mentre il volume della produzione è diminuito dell'1,5 per cento e l'occupazione del 2,1 per cento;

   il 22 novembre 2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Dipartimento per lo sport e i giovani hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per il rilancio del servizio civile agricolo, di durata triennale e avente ad oggetto la formazione di mille giovani nel contesto del settore primario del nostro Paese;

   l'istituzione del citato protocollo d'intesa individua la possibilità di svolgere attività di servizio civile in riferimento all'attività agricola in zone di montagna, agricoltura sociale e salvaguardia della biodiversità, con riferimento al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

   i giovani operatori volontari partecipanti al programma avranno modo di acquisire competenze trasversali che aumentino le prospettive di occupabilità in ambito agricolo e agroalimentare, promuovendo e potenziando la conoscenza delle pratiche e della cultura contadina, in particolare nelle aree interne del Paese –:

   se il Ministro interrogato intenda illustrare il contenuto del protocollo d'intesa del servizio civile agricolo, con riferimento alle opportunità per i giovani che intendono aderire e per il mondo dell'agricoltura.
(3-00829)

(28 novembre 2023)

   DELLA VEDOVA. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   in data 24 novembre 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presentata dall'Italia;

   il Governo, di fronte ai gravi ritardi accumulati nell'implementazione della tabella di marcia dei progetti presentati sin qui nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre che alla luce delle mutate condizioni rispetto alla loro presentazione, ha chiesto di cancellare o di modificarne un grande numero, determinando tagli di bilancio in alcuni settori che difficilmente potranno essere compensati dall'introduzione di altri;

   la Commissione europea, dopo un lungo e attento esame, ha dato il via libera a tali modifiche, insistendo però sulla necessità di procedere di pari passo con la definizione di importanti riforme strutturali, sempre nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la richiesta di fissare scadenze precise per la loro realizzazione –:

   quali impegni concreti e cogenti il Governo intenda assumere per la calendarizzazione e l'adozione delle sopra citate riforme, a cominciare da quelle della pubblica amministrazione e della giustizia penale e civile, nonché di una normativa sulla concorrenza in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea al fine di adempiere agli obbiettivi vincolanti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(3-00830)

(28 novembre 2023)

   SALA, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CATTANEO, CORTELAZZO, DALLA CHIESA, D'ATTIS, DE PALMA, FASCINA, GATTA, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, ORSINI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SORTE, SQUERI, TASSINARI, TENERINI e TOSI. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   la missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del Piano nazionale di ripresa e resilienza mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede l'aggiudicazione, entro il 30 giugno 2023, dei contratti per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia, nonché la creazione, entro il 31 dicembre 2025, di almeno 264.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni);

   in data 7 agosto 2023, il Governo ha inviato alla Commissione europea la proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprensiva del capitolo RePowerEU, nella quale è contenuta anche la proposta di aumento della dotazione finanziaria della misura di 900 milioni di euro e una rimodulazione del target finale per tener contro dell'incremento dei costi delle materie prime;

   il Governo ha recentemente annunciato il giudizio favorevole della Commissione europea sia in relazione alla proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza formulata dall'Italia, sia in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti ai fini del pagamento della quarta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   il nuovo Piano, superando le numerose criticità attuative del piano precedente, consentirà di sostenere la crescita economica attraverso un più incisivo precorso di riforme, che passano da 59 a 66, e di investimenti in vari settori –:

   quali siano le iniziative assunte, a livello nazionale ed europeo, dal Governo per incrementare l'offerta di strutture per l'infanzia.
(3-00831)

(28 novembre 2023)

   BRAGA, DE LUCA, UBALDO PAGANO, IACONO, MADIA, GUERRA, LAI, MANCINI, ROGGIANI, BONAFÈ, CIANI, GHIO, TONI RICCIARDI, FERRARI, MORASSUT, CASU, FORNARO e DE MARIA. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   in attesa della pronuncia definitiva del Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, il 24 novembre 2023, ha approvato la proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, incluso il nuovo capitolo sul «RePowerEU», presentata dal Governo nell'estate 2023 dopo mesi di incertezze e ritardi;

   la proposta, che modifica più della metà tra riforme e investimenti e circa un terzo degli obiettivi totali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata trasmessa al Parlamento soltanto pochi giorni prima della presentazione ufficiale alla Commissione europea – senza fornire una puntuale documentazione dei progetti modificati –, non consentendo di fatto l'esame parlamentare espressamente previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e disattendendo la richiesta, reiterata in sede parlamentare dal Partito democratico, di un pieno coinvolgimento del Parlamento;

   il nuovo Piano, all'esito dei negoziati, comporta un aumento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza da 191,6 a 194,4 miliardi di euro e non già di 21 miliardi di euro come dichiarato dal Governo, peraltro da ricondurre esclusivamente ai 2,8 miliardi di euro per il finanziamento del capitolo RePowerEU;

   ingenti risultano invece i tagli apportati, pari a circa 16 miliardi di euro e in prevalenza a danno dei progetti degli enti locali (circa 10), investendo fondamentali misure per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (6 miliardi di euro), la gestione e riduzione del rischio alluvionale e idrogeologico (1,287 miliardi di euro), la rigenerazione urbana (2 miliardi di euro), i piani urbani integrati (circa 1 miliardo di euro), la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni di euro), cui si aggiungono le rimodulazioni che compromettono l'incremento dell'offerta di asili nido e di scuole dell'infanzia originariamente previsto, con oltre 100.000 posti e 900 milioni in meno, e il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia, tagliando circa 500 tra case e ospedali di comunità –:

   quale sia la reale portata del nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare chiarendo – anche attraverso la trasmissione di documentazione dettagliata al Parlamento in un'ottica di trasparenza e condivisione – con quali criteri e modalità di monitoraggio siano stati selezionati i progetti da mantenere e quelli da definanziare e, conseguentemente, con quali eventuali fonti alternative e disponibili di copertura il Governo intenda portare avanti i progetti cancellati, come ha più volte dichiarato, soprattutto quelli relativi agli asili nido, ai comuni, al contrasto del dissesto idrogeologico e alla sanità territoriale.
(3-00832)

(28 novembre 2023)