TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 163 di Venerdì 15 settembre 2023

 
.

INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:

   il 18 e il 19 settembre 2023, si svolgerà, a New York presso le Nazioni Unite, per la prima volta a livello dei Capi di Stato e di Governo, il «Forum politico di alto livello per lo sviluppo sostenibile», l'incontro a scadenza quadriennale per fare il punto sullo stato di attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel 2015 e che si articola in 17 goals e 169 targets che ogni Stato si è impegnato a raggiungere;

   nel maggio 2023 il Rapporto del Segretario generale dell'Onu «Progress towards the Sustainable Development Goals: Towards a Rescue Plan for People and Planet» certificava che su circa 140 target con dati aggiornati (dei 169 totali), solo il 12 per cento è sulla buona strada, quasi il 50 per cento è largamente insufficiente e circa il 30 per cento è fermo o addirittura regredito rispetto alla situazione del 2015;

   sulla base di questi dati il Segretario generale Antonio Guterres ha affermato: «Se non agiamo ora, l'Agenda 2030 diventerà un epitaffio per un mondo che avrebbe potuto esistere»;

   per quel che riguarda l'Italia gli indicatori pubblicati dall'Istat e dall'Alleanza per lo sviluppo sostenibile segnalano un grave ritardo e addirittura un peggioramento rispetto al 2015 in molti settori, su alcuni dei quali le interpellanti intendono soffermarsi;

   il goal 1, che ha come obiettivo quello di sconfiggere la povertà, raccomanda ai Governi, nel target 3, di «Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e misure di protezione sociale per tutti, includendo i livelli minimi, ed entro il 2030 raggiungere sostanziale copertura dei poveri e dei vulnerabili»;

   il Governo italiano ha invece deciso di abolire il «Reddito di Cittadinanza», sostituendolo con nuove misure, che lasciano scoperte larghe fasce della popolazione in condizione di povertà assoluta;

   per quel che riguarda la cooperazione allo sviluppo, l'Italia ha sottoscritto nel 2015 in sede Onu l'impegno a investire in questo ambito (goal 17 dell'Agenda 2030) lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo e questo obiettivo è nella sostanza riportato anche nell'articolo 30 della legge n. 125 del 2014 «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

   i dati pubblicati per il 2022 dall'OCSE/DAC mostrano come l'Italia abbia portato il suo contributo fino allo 0,32 per cento, ma con un incremento «gonfiato», in quanto legato alle spese destinate all'accoglienza dei rifugiati e a casi di aiuto emergenziale, come avvenuto per il «budget support» al governo ucraino. Tolte queste voci, l'aiuto strutturale si viene a ridurre del 13,2 per cento e quindi scende perfino al di sotto dello 0,3 per cento del Rnl. Così l'Italia è solo al 18esimo posto tra i Paesi donatori, ancora ben lontana da raggiungere entro il 2030 il target dello 0,7 per cento su cui si è impegnata e nell'ultima legge di bilancio ha perfino tagliato di 50 milioni il finanziamento all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

   da tempo non viene riunito il Consiglio nazionale di cooperazione allo sviluppo (Cncs), che è il principale strumento di partecipazione, consultazione e proposta introdotto dalla legge n. 125 del 2014 e si riunisce almeno una volta l'anno per esprimere pareri non vincolanti sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo;

   risulta alle interpellanti che le principali rappresentanze delle organizzazioni non governative impegnate nella cooperazione internazionale (AOI, CINI e Link 2007) fin dalla costituzione dell'attuale Governo hanno più volte chiesto di incontrare il Viceministro del Maeci con delega alla cooperazione, senza tuttavia mai incontrare la sua disponibilità;

   il nostro Paese è in drammatico ritardo anche per quanto riguarda il goal 5, «Raggiungere l'eguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze». L'Italia è collocata al 14° posto tra i 27 Paesi Ue nella graduatoria basata sull'indicatore di eguaglianza di genere dell'European Institute for Gender Equality (Eige), costruito in base alle diverse dimensioni attraverso cui viene misurata la parità (occupazione, gestione del tempo, risorse economiche, conoscenza, salute, potere);

   si registra un inspiegabile ritardo da parte del Governo nell'approvazione della nuova Strategia nazionale di sviluppo sostenibile (SNSvS), che ogni tre anni deve essere sottoposta a revisione per iniziativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che ha il compito di avviare e curare il percorso di modifica, attraverso un processo istituzionale coordinato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri;

   il Governo italiano e i parlamentari europei che lo sostengono hanno poi contrastato importanti provvedimenti legati al Green Deal europeo come è avvenuto il 12 luglio 2023 nel voto al Parlamento europeo sulla «legge per il ripristino della natura», dimostrando un atteggiamento negazionista che non fa i conti con la realtà di una crisi climatica che sta già producendo effetti drammatici per la vita sul nostro pianeta –:

   quali siano le ragioni dei numerosi ritardi sopra citati e con quali iniziative intenda superarli;

   quali impegni intenda assumere nel Forum di New York sui temi del contrasto alla povertà, dell'aiuto pubblico allo sviluppo, dell'uguaglianza di genere e sulla lotta ai cambiamenti climatici, per tagliare almeno del 55 per cento entro il 2030 le emissioni di gas serra e per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, come previsto dalla legge europea sul clima del 2021.
(2-00220) «Boldrini, Braga».

(12 settembre 2023)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 agosto 2023 recante la revoca del decreto 28 ottobre 2020 che sospendeva l'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante a sua volta l'aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; il predetto aggiornamento, poi sospeso, conteneva l'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis;

   in sostanza con il predetto decreto, il cannabidiolo (Cbd), estratto ottenuto dalla cannabis, è stato inserito nella lista delle sostanze stupefacenti all'interno della sezione B del Testo unico sugli stupefacenti che include i medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture), con relativo regime di fornitura con ricetta non ripetibile (Rnr), inserimento che era stato sospeso dal Ministro pro tempore Speranza allorquando si sollevarono le diverse proteste del settore della canapa;

   per effetto del predetto inserimento il Cbd potrà quindi essere venduto solo come farmaco, senza che si tenga conto di dosaggi minimi al di sotto dei quali può essere mantenuta la libera vendita ed ogni uso non farmacologico sarà considerato un uso illecito, comprese le destinazioni ammesse oggi dalla normativa italiana ed europea sulla canapa industriale;

   il divieto, in sostanza, riguarda la vendita senza ricetta di oli e altri prodotti a base di cannabidiolo da assumere per via orale e che ad oggi possono essere venduti anche nei canapa shop, nelle erboristerie e presso le tabaccherie;

   come riportato dall'organo di informazione «Fanpage.it», Viola Brugnatelli, neurofarmacologa, cofondatrice di Cannabiscienza (società di divulgazione e formazione sulla cannabis medica) e docente al Dipartimento di neuroscienze dell'Università di Padova, ha fatto presente che, se da un punto di vista scientifico potrebbe essere positivo il poter contare su prodotti più sicuri, dall'altro si crea di fatto un ostacolo per le persone che invece ne hanno bisogno e che per necessità terapeutiche vi accedono grazie ad una più agevole fruibilità, tenuto conto, peraltro, della difficoltà di trovare medici prescrittori;

   come riportato dal succitato organo di informazione, gli esperti del settore, oltre a lamentare il mancato coinvolgimento, rilevano come la misura si ponga in contrasto con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, poiché la vendita necessiterà di un rigoroso sistema di registrazione come un farmaco presso il Ministero della salute;

   Federcanapa ha annunciato che «valuterà nei prossimi giorni le azioni più efficaci da intraprendere con gli operatori economici del settore per ottenere dal Governo garanzie sull'uso non solo farmacologico degli estratti di Cbd ma per tutti gli usi consentiti dalla legge», sottolineando che, sul piano farmacologico, «la posizione del ministero italiano è in antitesi con le decisioni assunte dalle analoghe autorità tedesche, inglesi e francesi, che hanno escluso l'assoggettabilità di medicinali anche ad alta concentrazione di Cbd, tra gli stupefacenti, ed è in contrasto con la normativa comunitaria in materia di organizzazione del mercato comune e di antitrust»;

   i pareri delle autorità sanitarie tecnico-scientifiche richiamate nel decreto de quo sottolineano che ad oggi gli studi a disposizione genericamente raccomandano l'uso di dosi minime e sotto il controllo medico per la valutazione del rapporto rischio/beneficio e che le revisioni della letteratura prese in considerazione non forniscono informazioni sugli effetti secondari (esempio sonnolenza, effetti psicotropi) in funzione delle differenti dosi, né delle sue diverse modalità di assunzione (via orafe, inalatoria), né dell'età, genere e caratteristiche fisiopatologiche del consumatore;

   tra i predetti pareri desta perplessità quello dell'Aifa, interrogata per sapere se gli effetti della sostanza in questione (cannabidiolo) rimangono immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa in medicinali, come quello attualmente oggetto di registrazione (Epidyolex) dalla medesima Aifa, e nei prodotti in vendita al di fuori del circuito dei prodotti medicinali;

   l'Aifa ha dunque rappresentato che, facendo riferimento alle evidenze scientifiche risultanti dagli studi clinici disponibili per il medicinale «Epidyolex», non è possibile stabilire una dose minima terapeutica per il cannabidiolo;

   desta qualche perplessità che per l'autorizzazione del predetto medicinale e, conseguentemente, anche nel decreto in esame, non siano state individuate soglie idonee a discernere gli stupefacenti, i farmaci, eventuali integratori e via dicendo –:

   se non ritenga opportuno sospendere nuovamente il decreto per effettuare più idonei approfondimenti tecnico-scientifici che non siano riferibili a studi clinici di aziende farmaceutiche interessate a commercializzare un loro farmaco, contemplando più correttamente anche la consulenza degli esperti del settore.
(2-00217) «Quartini, Auriemma, Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Cappelletti».

(5 settembre 2023)