CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 luglio 2024
XIX LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 1718
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
S. 808 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Approvato dal Senato)

N. 1.

Seduta del 25 giugno 2024

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,

   premesso che:

    il contenuto del disegno di legge del Governo in esame dell'Assemblea appare in contrasto con alcuni principi costituzionali, attinenti a diversi profili;

    in primis dispone all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale; ciò desta rilevanti preoccupazioni, poiché crea un grave pregiudizio nei confronti dei principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;

    tale disposizione suscita particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto alla lotta alla corruzione, è sufficiente rilevare come con tale abrogazione non si ottenga la finalità di tutelare gli amministratori locali dalla cosiddetta «paura della firma», cioè la condotta omissiva, tenuta dai pubblici funzionari, che ostacolano il normale agire dell'Amministrazione;

    il vuoto normativo lasciato a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, come segnalato dalla maggioranza degli auditi nel corso dell'iter in Commissione Giustizia, potrebbe portare alla contestazione di altri e perfino più gravi reati, quali ad esempio il delitto di corruzione, puniti con pene edittali più elevate e per i quali è possibile l'utilizzo di intercettazioni;

    tale reato è infatti un presidio che protegge i cittadini dall'abuso di un pubblico ufficiale. Rinunciarvi si tradurrebbe in un vuoto normativo, senza conseguenze sul piano penale;

    quando descritto nella relazione illustrativa, ove si motiva l'intervento legislativo riportando un numero di condanne dibattimentali particolarmente basso, non suffraga la scelta, e appare essere basato su una fallacia logica: considerare un illecito penale inutile perché concretamente poco effettivo non tiene conto né dell'effetto potenziale di prevenzione del diritto penale, che scoraggia i cittadini a commettere determinati reati, né del valore di alcune fattispecie per la tutela di importanti beni giuridici;

    l'obiettivo di ridurre la forbice tra i procedimenti iniziati e le condanne definitive pronunciate non può dunque essere l'abolizione del reato stesso, che è tra l'altro esistente in tutte le legislazioni europee e che rappresenta un presidio di garanzia per il consociato;

    come segnalato da parte della dottrina tale abrogazione inficerebbe il microsistema corruttivo, depotenziandolo, perché tale delitto è l'avamposto delle figure di corruzione in senso stretto;

    l'abuso d'ufficio si intreccia inoltre con il principio di legalità dell'azione amministrativa, e dunque con il sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. L'essenza di tale illecito penale è costituita, infatti, dal comportamento dell'agente pubblico posto in essere in violazione del principio di legalità dell'attività amministrativa, il quale, volontariamente, avvantaggia o danneggia qualcuno. Al giudice penale sarà dunque precluso di verificare se l'esercizio dei poteri pubblici sia stato volutamente indirizzato, al di fuori della legalità, a favorire o danneggiare qualcuno;

    l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;

    si segnala in tal senso come tale controllo del giudice penale origini dal principio illuministico della separazione dei poteri. Al giudice penale è assegnato infatti il compito di garantire i diritti dei cittadini, anche nei confronti dell'attività amministrativa quando essa interferisca con le libertà individuali fondamentali. Alla cognizione del giudice penale non può dunque essere perciò sottratto nulla che possa servire a tutelare il diritto fondamentale della libertà del cittadino;

    infine, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio rappresenta una lesione dell'articolo 117 della Costituzione, che impone «il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Il reato è previsto infatti dall'articolo 19 della Convenzione di Merida, ratificata dall'Italia con legge n. 116 del 2009. Inoltre, nella stessa linea della convenzione ONU si muove la recente proposta di direttiva europea sulla lotta alla corruzione, che all'articolo 11 impegna gli Stati membri a prevedere come reato proprio l'abuso d'ufficio;

    in contrasto con le norme costituzionali appare anche quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del disegno di legge, ove si prevede novellando le disposizioni di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale, l'abolizione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per reati di contenuta gravità. La scelta di limitare questa soluzione soltanto ad alcuni reati implica una disparità non giustificabile tra imputati, inaccettabile sia rispetto al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Costituzione sia rispetto all'articolo 27 comma 2 della stessa Carta costituzionale. La deflessione della presunzione di innocenza significa quindi la perdita delle potenzialità funzionali dell'accertamento e delle capacità di tutela dei diritti del processo;

    l'eliminazione del potere di appello è limitata ai reati meno gravi, con l'unica motivazione apparente della mancanza di possibilità nel trattare tutti gli appelli. La decisione su quali di essi abbandonare viene presa sulla base della gravità del reato, non soddisfacendo alcun parametro costituzionale;

    inoltre, tale previsione si preannuncia foriera di una nuova dichiarazione di incostituzionalità, poiché sarebbero violati quei parametri fissati dalla Consulta in occasione della pronuncia sulla cd legge Pecorella (legge 20 febbraio 2006, n. 46). In tal caso (sentenza 06/02/2007 n. 26) la Corte costituzionale giunse alla declaratoria di incostituzionalità degli articoli 1 e 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006, all'esito dell'esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente, che segnalò: la lesione del principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione (consentendo all'imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro «le sentenze di assoluzione», se non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre l'imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività»); il contrasto con l'articolo 24 della Carta costituzione e, non consentendo alla «collettività», i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, «di tutelare adeguatamente i suoi diritti»; la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1718.
N. 1. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni che incidono profondamente sul sistema penale andando a novellare – in senso assolutamente peggiorativo – istituti e delitti di comprovata utilità e necessità;

    in particolare, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio (articolo 1) e il divieto di impugnazione in appello del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta (articolo 2), appaiono in evidente contrasto con quanto disposto dagli articoli 3, 24, 54, 97, 111 e 117 della Costituzione;

    l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio anche nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto, configura una violazione dell'articolo 24, primo comma, della Costituzione («Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi»), quando l'abuso non viene realizzato con l'adozione di atti suscettibili di ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, ma si concreti in comportamenti materiali. Al riguardo l'esame della casistica delle condanne definitive per tale reato dal 1996 a 2020, evidenzia casi di condanne per abusi concretatisi in gravi comportamenti prevaricatori. L'abrogazione totale del reato priverà dunque per il futuro i cittadini di ogni difesa a fronte di abusi di ufficio della tipologia sopra specificata, in violazione del diritto garantito dall'articolo 24 della Costituzione;

    inoltre il «declassamento» di comportamenti prevaricatori da condotte integranti il reato di abuso di ufficio a condotte rilevanti solo sul piano etico-morale, e la conseguente neutralizzazione della funzione deterrente della sanzione penale, assume l'indubbia valenza di un riorientamento culturale negativo da parte del legislatore nei confronti di tutto l'ampio articolato comparto della pubblica amministrazione, che annovera un numero elevatissimo di operatori. Una direzione che appare agli scriventi idonea ad alimentare un senso di impunità e ad implementare quindi comportamenti prevaricatori oggi inibiti dal rischio e dal costo penale conseguenti alla incriminazione penale, che così sarebbero, in futuro, esentati da rischi e costi penali;

    si configura quindi, sotto questo ulteriore profilo, anche la violazione dell'articolo 97 della Costituzione per il grave pregiudizio arrecato al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione, nonché la violazione dell'articolo 54 della Costituzione («I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge»);

    l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, configura una violazione dell'articolo 97, secondo comma, della Costituzione che attribuisce rilevanza costituzionale al bene giuridico dell'imparzialità della pubblica amministrazione. La violazione dell'articolo 97 della Costituzione appare tanto più rilevante, ove si consideri che la disattivazione della deterrenza della sanzione penale, si somma alla inadeguatezza della legislazione vigente in materia di conflitto di interessi, ripetutamente rilevata anche in qualificate sedi istituzionali, e alla totale assenza di una legge di regolamentazione dell'attività delle lobbies. La sinergia negativa tra la «neutralizzazione» della fattispecie dell'abuso di potere per conflitto di interesse, con gli altri fattori accennati, può creare l'habitat ideale per una sorta di occulta e strisciante liberalizzazione del conflitto di interesse, con grave pregiudizio dei valori tutelati dall'articolo 97 della Costituzione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione;

    l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio presenta profili di incostituzionalità anche ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, attesa la irragionevolezza della scelta – da un lato – di abolire tale reato, che, come noto, può concretizzarsi in una pluralità di condotte, tra le quali anche intenzionali strumentalizzazioni del potere pubblico per finalità profittatrici, sopraffattive e prevaricatrici, e – dall'altra – di mantenere contemporaneamente la vigenza del reato di cui all'articolo 328 codice penale, che prevede la sanzione penale per condotte meramente omissive del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: condotte aventi comparativamente minor disvalore;

    l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio basata sulla ratio di evitare la c.d. «paura della firma» che causerebbe la decelerazione o addirittura la stasi dei processi decisionali amministrativi, è priva di ogni ragionevolezza atteso che la riforma del reato attuata con il decreto-legge 11 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, ha escluso ogni sindacato del giudice penale su tutta l'ampia tipologia dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione, circoscrivendo la consumazione del reato esclusivamente ai casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità. L'abrogazione del reato anche quando l'abuso venga consumato con l'intenzionale violazione di tali residuali regole di condotta, si configura come decisione legislativa affetta da irragionevolezza, quindi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, per l'inconferenza dello strumento prescelto rispetto allo scopo dichiarato (eliminazione della paura della firma), ed in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione;

    l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio configura anche una violazione dell'articolo 117 della Costituzione avuto riguardo alle gravi ricadute negative ed immediate sull'attività della Procura Europea (EPPO), Organismo indipendente dell'Unione europea operativo dal 1° giugno 2021, incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Tale attività assume un rilievo particolarmente pregnante in questa fase storica nella quale è elevato il rischio della predazione e/o della dispersione di quote significative dei fondi del PNRR, nonché dei fondi di coesione mediante condotte che a legislazione vigente integrano il reato di abuso d'ufficio. Si considerino al riguardo a titolo meramente esemplificativo, i casi di abuso d'ufficio finalizzati al voto di scambio con la creazione di reti clientelari finanziate con le risorse pubbliche. Tale rischio si è particolarmente accresciuto a seguito della dilatazione della discrezionalità dei pubblici amministratori nell'affidamento di appalti pubblici (per importi fino a 150.000 euro: affidamenti diretti; per importi da 150.000 euro e inferiori a 1 milione di euro: procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; per importi compresi tra 1 milione di euro fino alle soglie di rilevanza europea: procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici). L'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio determinerebbe anche l'archiviazione dei procedimenti penali attualmente instaurati dalla Procura Europea per il reato di abuso di ufficio e disabiliterebbe per il futuro l'esercizio dell'azione penale di tale organo a tutela degli interessi economico finanziari dell'Unione Europea con violazione del combinato disposto dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 83 TFUE e del Regolamento EPPO adottato dal Consiglio Ue nell'ottobre 2017;

    tale ultimo profilo si integra anche con quanto disposto dalla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione. Invero, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio potrebbe determinare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto all'obiettivo espressamente perseguito dalla citata direttiva, ovvero quello del necessario rigore che dovrebbero assumere gli Stati membri nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione. Per di più, dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tali Paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e proprio abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in ragione della su citata abrogazione, rappresenterebbe un unicum a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;

    l'articolo 2, comma 1, lettera p), elimina la possibilità in capo al pubblico ministero di proporre appello nei casi di proscioglimento dell'imputato quando si proceda per delitti per i quali può essere esercitata l'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio;

    l'articolo 550 del codice di procedura penale individua i reati in ordine ai quali si procede con citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero, adottando un criterio misto, in parte quantitativo, in parte qualitativo. L'operatività dell'articolo 550 attiene: a tutte le contravvenzioni; a tutti i delitti (consumati o tentati) puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria, determinata ai sensi dell'articolo 4 del codice di procedura penale e ai reati tassativamente indicati dal comma 2. Proprio su quest'ultimo aspetto, occorre specificare che l'elenco dei delitti è stato notevolmente ampliato dalla cosiddetta «riforma Cartabia» (articolo 32, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 150 del 2022,) la quale ha ricompreso anche fattispecie punite con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni. Da ciò ne consegue che l'elenco dei delitti ivi compresi ha visto accrescere – e di molto – le tipologie e l'offensività degli stessi. È, infatti, palese che non ci si trovi di fronte né a delitti di scarsa gravità né di minore complessità di accertamento, bensì di rilevante offensività e di considerevole allarme sociale, che coinvolgono valori di primario rilievo costituzionale. Alcuni esempi di delitti per i quali si procede a citazione diretta dell'imputato potranno meglio chiarire l'irrazionalità del trattamento che il disegno di legge intende introdurre: lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis del codice penale); violazione di domicilio, quando il fatto è commesso con violenza alle persone, oppure il colpevole è palesemente armato o il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (articolo 614, quarto comma, del codice penale); truffa, quando il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (articolo 640, secondo comma, del codice penale); contraffazione o alterazione di un visto di ingresso o reingresso, di proroga del visto, di permesso di soggiorno, di contratto di soggiorno o carta di soggiorno, ovvero contraffazione o alterazione di documenti al fine di determinare il rilascio dei documenti qui sopra menzionati, oppure utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati (articolo 5, comma 8-bis del Testo unico immigrazione di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

    tali premesse sono essenziali nel rapportare tale intervento normativo operato dal provvedimento in esame, alla pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (sentenza del 6 febbraio 2007, n. 26) nella parte in cui, sostituendo l'articolo 593 del codice di procedura penale, escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo che sopravvengano o si scoprano nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado. Lo spirito della decisione rimane assolutamente attuale ed impone al Legislatore un'attenta riflessione;

    il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione dispone che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità». Sulla base di tale assunto la giurisprudenza costituzionale ha sviluppato il ragionamento che l'ha portata a considerare il principio di parità tra accusa e difesa non inderogabile in assoluto, in quanto lo stesso non comporta necessariamente l'equivalenza tra i poteri processuali della pubblica accusa rispetto a quelli dell'imputato potendo «una disparità di trattamento risultare giustificata nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione ad esso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia». Del resto, nell'ambito del procedimento penale, il principio di parità delle parti non è inteso quale necessaria omologazione di «poteri e facoltà». Infatti, il potere d'appello del pubblico ministero presenta margini di «cedevolezza» più ampi rispetto al «simmetrico potere dell'imputato», perché quest'ultimo potere può ritenersi connesso «al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa», mentre quello del pubblico ministero può riconoscersi «unicamente entro i limiti di operatività del principio di parità delle parti»;

    interventi normativi volti a modificare in peius la facoltà di proporre appello in capo ad una delle parti, devono però necessariamente essere sorretti da giustificazioni adeguate e proporzionate non essendo possibili altrimenti «squilibri di posizioni». Alterazioni di una tale simmetria, quindi, risulterebbero compatibili con il principio di parità delle parti solo ove «trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, ovvero risultino comunque contenute entro i limiti della ragionevolezza». Condizioni che, invece, non sembrano ricorrere nel presente intervento normativo;

    più specificamente, nel caso in esame, la limitazione del potere del pubblico ministero nel proporre appello non risulterebbe giustificata né dalla realizzazione in termini parziali – ma comunque prevalenti – della pretesa punitiva (come ad esempio nel vigente articolo 593, comma 1), né da un correlativo e distinto vantaggio processuale della parte pubblica sul piano probatorio (come ad esempio nel caso del rito abbreviato);

    inoltre, la disposizione prevista dal disegno di legge in esame, non potrebbe neanche essere sorretta dalla motivazione relativa alla necessità del rispetto del diritto in capo alla persona accusata alla rapida definizione del processo a suo carico, in forza del principio di ragionevole durata del medesimo. Infatti, suddetto principio mai potrebbe essere realizzato tramite il sacrificio del potere costituzionale della parità delle parti nel procedimento, il cui ambito applicativo investe, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, anche il grado di appello e più, in generale, la disciplina delle impugnazioni. Questa tesi proposta dalla maggioranza sarebbe, per giunta, tutta da dimostrare in quanto l'eliminazione della facoltà in capo al pubblico ministero di poter proporre appello nei casi di assoluzione per delitti rientranti tra le ipotesi per le quali è prevista la citazione diretta, non precludendo – ovviamente – la ricorribilità per Cassazione, potrebbe paradossalmente risolversi in un allungamento dei tempi processuali laddove determinasse una moltiplicazione degli annullamenti con rinvio da parte della Suprema Corte;

    in ragione di quanto sopra illustrato,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1718.
N. 2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula dispone all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale;

    tale disposizione desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto al contrasto alla criminalità e all'abuso di potere del funzionario pubblico a discapito del cittadino. Preliminarmente, val la pena evidenziare come con tale abrogazione non si ottenga lo scopo di tutelare maggiormente gli amministratori locali dalla cosiddetta «paura della firma»;

    infatti, il vuoto normativo lasciato a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio potrebbe portare alla contestazione di altri e perfino più gravi reati, quali ad esempio il delitto di corruzione, puniti con pene edittali più elevate e per i quali è possibile l'utilizzo di intercettazioni;

    il Partito Democratico da sempre si è mosso con attenzione verso il tema, con un approccio volto a tenere insieme le preoccupazioni degli amministratori locali, da un lato, e la tutela del cittadino dinanzi agli abusi di potere della Pubblica Amministrazione, dall'altro. Inoltre, occorre evidenziare che il reato di abuso di ufficio è stato già oggetto di intervento nel corso della scorsa legislatura durante il Governo Conte II, che ha ridotto la portata della fattispecie. Ulteriori modifiche migliorative possono essere apportate senza giungere alla soluzione estrema della cancellazione. In tal senso basti pensare ai disegni di legge già presentati dal Partito Democratico che, attraverso la modifica del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridisegnano la responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province;

    nel corso di una sola seduta in Commissione, tenutasi ingiustificatamente in notturna e, ad avviso dei presentatori, con un atteggiamento di pregiudiziale chiusura della maggioranza e del Governo, sono state respinte le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito democratico che cercavano, definendo ancor più precisamente i contorni della fattispecie penale, di salvaguardare contestualmente l'esigenza di legalità e quella di una maggiore funzionalità della pubblica amministrazione;

    a quanto detto si aggiunga che la scelta di abolire il delitto di abuso d'ufficio sta destando preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    ebbene, proprio tali vincoli appaiono violati, in particolare l'articolo 19 della Convenzione di Mérida, in base al quale: «Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità.»;

    l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;

    tale risultato peraltro appare in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, venendosi a creare con l'abolizione della fattispecie penale di abuso d'ufficio, una palese disparità tra cittadini sottoposti al controllo del giudice e cittadini che, peraltro nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non vi sarebbero sottoposti;

    infine, l'argomentazione addotta dal Governo, ovvero quella di tutelare i sindaci dalla c.d. paura della firma, appare priva di fondamento anche alla luce delle statistiche fornite dallo stesso Ministero della giustizia, poiché da un'analisi dei dati emerge come le sentenze che li riguardano siano di gran lunga inferiori rispetto alle sentenze di condanna di altri funzionari pubblici;

   considerato altresì che:

    la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), che prevede, novellando le disposizioni di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale, l'inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, presenta profili di illegittimità costituzionale;

    al riguardo si ricorda come la Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006, n. 46, cosiddetta legge Pecorella, che disponeva l'inappellabilità per il pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, salvo il caso in cui fossero ricorse nuove prove a seguito del giudizio di primo grado. Ebbene, il giudice delle leggi in tale sentenza, oltre a censurare la rimozione del potere di appello del pubblico ministero generalizzata e unilaterale, ha affermato che: «l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata in termini di adeguatezza e proporzionalità»;

    non solo, a quanto detto si aggiunga che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha provveduto ad ampliare il novero dei reati per i quali si procede a citazione diretta e si sono venute dunque a creare un numero di ipotesi particolarmente ampio per le quali non sarà possibile per il pubblico ministero procedere con l'appello. Pertanto, a seguito della novella che si intende introdurre nel provvedimento de quo, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento finisce con l'avere nuovamente il carattere generalizzato già censurato dalla Corte, oltre a ledere palesemente il principio di parità di trattamento delle parti in ragione del tipo di reato commesso,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1718.
N. 3. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Serracchiani, Zan, Casu, Fornaro.

A.C. 1718
EMENDAMENTI
S. 808 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Approvato dal Senato).

Relatori: PITTALISeVARCHI.

N. 2.

Seduta del 4 luglio 2024

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Modifiche al codice penale)

  Sopprimerlo.
1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 323.
(Prevaricazione)

   1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 10.000.

Art. 323.1.
(Favoritismo affaristico)

   1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 323.2.
(Sfruttamento privato dell'ufficio)

   1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».

  2. Nel codice penale, le parole: «articolo 323», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».
1.3. Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)

  1. All'articolo 323 del codice penale, primo comma, dopo le parole: «forza di legge» sono inserite le seguenti: «, ovvero da regolamenti cui la legge o gli atti aventi forza di legge espressamente rinviino per la specificazione di elementi tecnici,».
1.103. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).
1.5. Dori.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera c), sopprimere il numero 1);

   dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 23 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76)

  1. L'articolo 23 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, si interpreta nel senso che la condotta di abuso ai sensi dell'articolo 323 del codice penale deve consistere nella violazione di regole specifiche così da impedire che si sussuma nell'ambito della fattispecie tipica anche l'inosservanza di norme di principio, quale l'articolo 97 della Costituzione.
1.104. Gianassi.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere il numero 1).
1.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323.
(Interesse privato in atto d'ufficio)

   1. Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la con la multa da 5.000 a 150.000 euro.
   2. Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
   3. Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione”»;

   alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323.
(Abuso d'ufficio)

   1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
   2. La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità”»;

   alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323.
(Abuso d'ufficio. Prevaricazione)

   1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
   2. La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità”»;

   alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) all'articolo 323 le parole da: “nello svolgimento” a “ovvero” sono soppresse»;

   alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323.

   Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, commette fatti o produce atti contrari alle regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione fino a due anni.
   La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.
   Agli effetti del presente articolo, è ingiusto il vantaggio o il danno che costituisce l'unico risultato perseguito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, quando non sono realizzate le finalità di pubblico interesse cui le norme violate sono preordinate”».
1.101. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323.

   Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
   Se dall'azione o dall'omissione deriva soltanto un danno ingiusto, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 30.000 euro.
   La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità e la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici”».
1.100. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire il capoverso Art. 346-bis con il seguente:

«Art. 346-bis.
(Traffico di influenze illecite)

   Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
   Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.
   La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
   La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
   La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».
1.15. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «, 323 e 346-bis».
1.16. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.17. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).
1.18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dopo l'articolo 326 è inserito il seguente:

   «Art. 326-bis. – (Rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate) – Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e fino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
   Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.
   La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36»;

  Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   f) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 379-bis.(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
   Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento ovvero era a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.
   Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
   Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

   g) dopo l'articolo 617-septies sono inseriti i seguenti:

   «Art. 617-octies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) – Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
   Art. 617-novies. – (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti) – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni ed a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Art. 617-decies. – (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

   h) all'articolo 684:

    1) le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
1.102. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.20. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, primo comma, sopprimere la parola: economica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al terzo comma, sopprimere la parola: economica;

   al quarto comma, sopprimere la parola: economica.
*1.22. Dori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, primo comma, sopprimere la parola: economica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al terzo comma, sopprimere la parola: economica;

   al quarto comma, sopprimere la parola: economica.
*1.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, sopprimere il secondo comma.
1.24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, secondo comma, sopprimere le parole: costituente reato.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o un danno ingiusto ad altri.
1.27. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) all'articolo 353:

    1) al primo comma, dopo le parole: «nei pubblici incanti», sono aggiunte le seguenti: «, nelle procedure concorsuali, negli affidamenti diretti di appalti pubblici»;

    2) al secondo comma, dopo le parole: «dall'autorità agli incanti», sono inserite le seguenti: «, alle licitazioni, alle procedure concorsuali o agli affidamenti diretti di appalti pubblici suddetti».
1.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) all'articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.».
1.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole da: di cui all'articolo 2 fino a: e m), e.
2.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: sono inseriti i seguenti con le seguenti: è inserito il seguente:

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

   al capoverso 6-bis aggiungere, in fine, le parole: , ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata.

   sopprimere il capoverso 6-ter.
2.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: sono inseriti i seguenti con le seguenti: è inserito il seguente:

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

   al capoverso 6-bis aggiungere, in fine, le parole: , ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta.

   sopprimere il capoverso 6-ter.
2.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 6-ter, sostituire la parola: vietate con le seguenti: la cui intercettazione è vietata.
2.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 6-ter, aggiungere il seguente:

  6-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.
2.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 114, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 114, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis»;

   b-ter) all'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis»;

   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 116, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica»;

   c-ter) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»;

   c-quater) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato di cui all'articolo 329-ter e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni»;

   dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

   d-bis) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

   d-ter) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1»;

   dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati»;

   dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

   m-bis) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 329-bis. – (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari) – 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
   2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro».
   «Art. 329-ter. – (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni) – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado.
   2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto».
2.100. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 114, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse.».
2.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.
*2.9. Dori.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.
*2.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico dello Stato e, in caso di condanna, sono rimborsate dal condannato. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato»;
2.101. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 116, comma 1:

    1) dopo le parole: «può ottenere» sono inserite le seguenti «, con richiesta motivata,»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse».
2.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse».
2.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.
*2.14. Dori.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.
*2.15. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**2.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**2.17. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, secondo comma, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266.».
2.18. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266.».
2.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies,
2.20. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
2.21. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    sopprimere la lettera f);

    sopprimere la lettera g), numero 1);

    sopprimere la lettera i);

   all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies,.
2.22. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    sopprimere la lettera f), numero 1);

    sopprimere la lettera g), numero 1);

    sopprimere la lettera i);

   all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies,.
2.23. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), numero 2) , capoverso 1-quater, sopprimere le parole da: , comma 1, lettere a) e b) fino alla fine del capoverso.
2.24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, dopo le parole: all'articolo 362, comma 1-ter, aggiungere le seguenti: o agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.
2.25. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, sostituire le parole: a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale con le seguenti: a delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.
2.26. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, le parole: e nei casi in cui si proceda per un delitto connesso agli stessi ai sensi dell'articolo 12.
2.27. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 270-bis, 648-bis, ovvero aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma o per uno dei delitti aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 416-bis.1 primo comma del codice penale.
2.28. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-sexies, primo periodo, sostituire le parole: almeno cinque giorni con le seguenti: da due a cinque giorni.
2.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2.30. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere le parole: g) , numero 2),.
2.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente,

   al medesimo comma 1, sopprimere le lettere h), l) e m);

   all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: g) , numero 2), h), l) e m),.
*2.32. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sopprimere le lettere h), l) e m);

   all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: g) , numero 2), h), l) e m),.
*2.36. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sopprimere la parola: h),.
2.33. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sopprimere la parola: l),.
2.35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

   n-bis) all'articolo 438:

    1) al comma 1, le parole: «all'udienza preliminare» sono soppresse;

    2) il comma 1-bis è abrogato;

    3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «la quale dispone» sono inserite le seguenti «la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per»;

    4) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Il giudice dispone» sono inserite le seguenti.: «la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per»;

   n-ter) all'articolo 441, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice del dibattimento verifica la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'articolo 484 e osserva, nel giudizio abbreviato, le disposizioni previste per l'udienza preliminare in quanto applicabili, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423».;

   n-quater) all'articolo 441-bis:

    1) il comma 1-bis è abrogato;

    2) al comma 4, primo periodo, le parole: «fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo aver provveduto alla formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero e fissa l'udienza per l'apertura del dibattimento concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 468.»;

   n-quinquies) all'articolo 442, comma 1-bis, le parole «di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti «trasmesso dal giudice dell'udienza preliminare».
2.102. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
2.41. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) all'articolo 597, il comma 3 è abrogato;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni transitorie)

  1. All'articolo 597 del codice di procedura penale, il comma 3, abrogato ai sensi dell'articolo 2, lettera q), continua ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale.
2.44. D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2.
2.104. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   q) all'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.».
2.42. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

  Sopprimerlo.
3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Si vota il mantenimento
dell'articolo 3)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

   b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.
3.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.
3.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 4.
(Modifiche all'ordinamento giudiziario)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: , e di cui all'articolo 4.
4.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

  Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

Allegato 1

(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

   A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione

   1

   B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione

   1

   C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

   Presidente aggiunto della Corte di cassazione

   1

   Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

   1

   Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche

   1

   D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

   65

   E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione

   442

   F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

   1

   G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

   52

   H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

   53

   I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

   314

   L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati

   10.221

   M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

   200

   N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE

   11.353

».
5.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1 sostituire la parola: duecentocinquanta con la seguente: cinquecento.
5.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

(Votazione dell'articolo 5)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Aumento della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

  1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.
  2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.04. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

  1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.021. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

  1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: «modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.06. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per il personale del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.07. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Potenziamento organico dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole «triennio 2017-2019» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.019. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di ufficio del processo)

  1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e alle previsioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.09. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento Fondo per le case-famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.010. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.011. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S)

  1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5.012. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S)

  1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5.013. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.014. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024.
5.015. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5.016. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5.017. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per interventi straordinari sulle carceri)

  1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione e per la ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

   f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

   g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5.018. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

  1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.020. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi di costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni)

  1. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2024.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.022. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Ulteriori misure per l'organico del personale di magistratura ordinaria)

  1. A decorrere dall'anno 2025, nell'ambito delle procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione delle unità di personale di magistratura ordinaria, per i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori dello Stato, i professori universitari in materia giuridiche e gli avvocati con almeno venti anni di esercizio è prevista una prova scritta, a scelta del candidato, in materia di diritto penale, diritto civile o diritto amministrativo e un prova orale.

   2. Ai magistrati entrati in servizio ai sensi del comma 1 sono assegnati affari esclusivamente dell'ambito della materia oggetto della prova scritta.».
5.0100. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.

ART. 6.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Modifica al codice dell'ordinamento militare)

(Votazione dell'articolo 7)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

  1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) il comma 1 è abrogato;

    2) al comma 2, le parole: «assicura il» sono sostituite con la seguente: «coordina» e, dopo le parole «azione penale», sono inserite le seguenti: «vigila sull'»;

    3) il comma 4 è abrogato;

    4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni»;

    5) al comma 6:

     a) alla lettera a), dopo le parole: «dell'ufficio» sono inserite le seguenti: «e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio»;

   b) la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio»;

   c) alla lettera d), la parola: «assegnazione» è sostituita con la seguente: «attribuzione»;

   b) l'articolo 2 è abrogato;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, le parole: «dal magistrato» fino a «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione»;

    2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 1, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma precedente»;

   d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

   e) all'articolo 6, le parole: «poteri di direzione, controllo e organizzazione» sono sostituite con le seguenti: «poteri di coordinamento e organizzazione».
7.01. D'Orso, Ascari, Giuliano.

ART. 8.
(Disposizioni finanziarie)

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni)

(Votazione dell'articolo 9)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
  2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

   a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

   b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

   c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

   d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

   e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 1-bis.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge sono definiti:

   a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

   b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

   c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

   d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-septies presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 1-ter.
(Esclusioni)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

   a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

   b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

   c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

   d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

   e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

   f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

   g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

   h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

  2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.
  3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Art. 1-quater.
(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

  1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
  2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
  3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.
  4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

   a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

   b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

   c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

  5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

   a) i minori di anni diciotto;

   b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

   c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

   d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

   e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

   f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

   g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

   h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

   i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

   l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

  6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 1-quinquies.
(Agenda degli incontri e relazione annuale)

  1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

   a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

   b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

   c) oggetto dell'incontro;

   d) soggetti partecipanti all'incontro.

Art. 1-sexies.
(Codice deontologico)

  1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
  2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

Art. 1-septies.
(Comitato di sorveglianza)

  1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
  2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

   a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;

   b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

   c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

  3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

   a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

   b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-octies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

   c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

   d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

  4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.
  7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

Art. 1-octies.
(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

  1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.
  2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
  3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

   a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

   b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

   c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

   d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

  4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
  5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
  6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-septies, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 1-novies.
(Procedura di consultazione)

  1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
  2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.
  3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
  4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
  5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 1-decies.
(Sanzioni)

  1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-novies si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

   a) ammonizione;

   b) censura;

   c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

   d) cancellazione dal Registro.

  2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la censura;

   b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

   c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

  3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
  5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
  6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
  7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 1-undecies.
(Disposizioni finali)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Art. 1-duodecies.
(Modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
   2. Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.
   3. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
   4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
   5. La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

  Conseguentemente:

   sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».
1.2. Francesco Silvestri, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

   0a) All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;

   0b) gli articoli 344-bis del codice di procedura penale e 165-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono abrogati.
1.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) all'articolo 414 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardano il delitto previsto dall'articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà.
   La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».
1.31. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Sergio Costa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:

   e-bis) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

    2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

   e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

   e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

   e-quinquies) all'articolo 614:

    1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

    2) il quarto comma è abrogato;

   e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

   e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».
1.33. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

   e-bis) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

   e-ter) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».
1.34. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   e-bis) l'articolo 633-bis è abrogato.
1.35. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) l'articolo 344-bis è abrogato.;

  Conseguentemente:

   dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

   n-bis) all'articolo 578 i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati e nella rubrica le parole: «e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione» sono soppresse;

   n-ter) l'articolo 578-ter è abrogato;

   dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) all'articolo 628-bis il comma 7 è abrogato.
2.37. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) All'articolo 444, comma 1, il secondo periodo è abrogato.
2.40. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

   n-bis) all'articolo 438, il comma 1-bis è abrogato;

   n-ter) all'articolo 441-bis, il comma 1-bis è abrogato.
2.103. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma di interpretazione autentica)

  1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, deve essere interpretata nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.
2.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 165-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.
3.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di ufficio per il processo)

  1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Articolo 16-bis.
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

   1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica con possibilità di scorrimento fra i distretti.
   2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
5.08. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.