Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 |
Riferimenti: | AC N.1239/XIX |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 19/07/2023 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 1239
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Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025
(Conversione in legge del DL 75-2023) |
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N. 83 –19 luglio 2023 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri
Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa
Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei
Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa.
Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro dei tumori
Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Procedure per l'attuazione delle misure di contrasto “caro materiali”
Personale del Ministero della cultura
Personale del Ministero della giustizia
Disposizioni in materia di personale dell’amministrazione penitenziaria
Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura
Disciplina transitoria dei giudizi di impugnazione
Misure in materia di giustizia tributaria
Disposizioni in materia di Comitato ETS - Emission Trading System)
Prove dei concorsi per il reclutamento di docenti
Integrazione e validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento dei docenti
Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito
Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno
Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo
Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale proveniente da società a controllo pubblico
Contrasto alla peste suina africana
Potenziamento sistemi controllo PAC 2022-2027
Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico
Implementazione della carta dell’uso dei suoli
Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze
Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi
Razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi
Controlli finanziari sulle società sportive professionistiche
Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo
Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di “Milano-Cortina 2026”
Personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai Giochi olimpici del 2026.
Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo
Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga
Disposizioni per il giubileo 2025 della Chiesa cattolica per l’anno 2025
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
1239 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025 |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato: |
no |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatori per le Commissioni di merito: |
Ziello (Lega), per la I Commissione Tenerini (FI-PPE), per la XI Commissione |
Commissioni competenti: |
I (Affari costituzionali) XI (Lavoro) |
Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.
È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1
Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri
La norma:
· prevede che fino al 31 dicembre 2026 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ed il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio possano coprire i rispettivi incrementi di dotazione organica (1 unità dirigenziale di I fascia e 1 di II fascia per il primo summenzionato Dipartimento e 1 unità dirigenziale di II fascia per il secondo) disposti dal decreto-legge n. 44/2023 (all’Allegato 1, Tabella A, note nn. 1 e 2) mediante conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti pubblici non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165/2001, in deroga ai relativi limiti quantitativi ivi previsti a legislazione vigente (comma 1).
L’articolo 1, comma 2, Allegato 1, Tabella A, del decreto-legge n. 44/2023 ha disposto, con riguardo alla Presidenza del Consiglio, un incremento della relativa dotazione organica per, tra l’altro, 4 unità di dirigenti di I fascia e 6 unità di dirigenti di II fascia. Con riferimento a tali unità aggiuntive, le note 1 e 2 della suddetta Tabella, precisano che in fase di prima applicazione è prevista l’assegnazione di 1 unità dirigenziale di I fascia e di 1 unità dirigenziale di II fascia al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, nonché l’assegnazione di 1 unità dirigenziale di II fascia al Dipartimento per le politiche della famiglia. Si rammenta che, ai fini dell’attuazione del suddetto comma 2 e del successivo comma 3, che ha autorizzato, altresì, le amministrazioni indicate nella Tabella 2, dell’Allegato B ad assunzioni di personale (tra le quali quelle interessate dalla norma in esame), l’art. 1, comma 13 ha disposto specifiche autorizzazioni di spesa. In particolare, la lett. a) del suddetto comma 13, con riguardo alla Presidenza del Consiglio ha autorizzato la spesa di euro 5.768.260 per il 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dal 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per il 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dal 2024 per le relative spese di funzionamento.
Si rammenta che l’art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 165/2001 consente il conferimento di incarichi dirigenziali da parte di ciascuna amministrazione pubblica, anche a dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ovvero di organi costituzionali), previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Si evidenzia che i limiti percentuali massimi già previsti per tali conferimenti sono stati soppressi dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80/ 2021.
L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 consente, altresì, il conferimento, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni alla PA, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli di II fascia;
· sostituisce con un nuovo testo il comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 39/2023, che disciplina le funzioni della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, istituita dal medesimo articolo 1, esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio. Rispetto alla versione previgente viene ridotto da 3 a 2 il numero massimo di esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento e viene innalzato da euro 50.000 a euro 75.000 l’importo massimo annuo del relativo compenso. Rispetto al testo previgente resta invariata l’autorizzazione di spesa prevista dalla norma per far fronte agli oneri d’impiego dei suddetti esperti o consulenti (euro 87.500 per il 2023 ed euro 150.000 per il 2024) e il relativo dispositivo di copertura finanziaria (riduzione del Fondo esigenze indifferibili[1]) (comma 2).
La disposizione, rispetto alla versione previgente prevede, inoltre, che i suddetti esperti o consulenti siano inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio di cui è disposta la riorganizzazione con DPCM. Viene, altresì, soppressa la possibilità per il medesimo Dipartimento di avvalersi, a titolo gratuito dell’ISPRA, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri;
· introduce il comma 801-bis all’art. 1 della legge n. 197/2022. Tale disposizione prevede che la Cabina di regia della Presidenza del Consiglio per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali[2] e il Commissario nominato[3] per l’eventuale completamento delle attività non perfezionate dalla medesima Cabina di regia possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni[4] (comma 3);
· reca una disposizione d’interpretazione autentica relativa all’art. 42, comma 5, della legge n. 124/2007, disciplinante un meccanismo di declassificazione automatica dei vincoli di segretezza/riservatezza attribuiti ad atti e documenti. In particolare viene previsto che, in caso di apposizione della classifica di riservato, la suddetta disposizione si interpreti nel senso di considerare cessato ogni vincolo di classifica, decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione (comma 4);
· proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i regolamenti di organizzazione dei ministeri possono essere adotti con DPCM, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988 che, a tal fine, prevede il ricorso a regolamenti governativi di delegificazione (comma 5).
Il suddetto termine resta invariato per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 13/2023.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica riferisce che il comma 1 non reca nuovi o maggiori oneri poiché il decreto-legge n. 44/2023 ha già previsto [art. 1, comma 2, Tab. 1, Allegato A, nn. 1) e 2)], in aggiunta alla dotazione organica vigente della Presidenza del Consiglio, anche due posti (1 di I fascia ed 1 di II fascia), assegnati in sede di prima applicazione al Dipartimento per l’informazione e l’editoria ed 1 posto di II fascia al Dipartimento per le politiche della famiglia. In merito al comma 2 viene evidenziato che la riduzione del numero di esperti (da 3 a 2) o consulenti di cui il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio può avvalersi al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, con contestuale incremento del limite massimo del compenso attribuibile al singolo esperto (da 50.000 a 75.000 euro annui) avviene a parità di risorse stanziate dal decreto-legge n. 39/2023. Con riguardo ai commi 3 e 5 la relazione tecnica afferma che si tratta di disposizioni ordinamentali che non comportano oneri a carico della finanza pubblica.
In merito al comma 4 ne viene ribadito il carattere interpretativo precisando che questo on determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca specifiche disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio, prevedendo, in particolare, che fino al 31 dicembre 2026 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ed il Dipartimento per le politiche della famiglia possano coprire i rispettivi incrementi di dotazione organica (1 unità dirigenziale di I fascia e 1 di II fascia per il primo summenzionato Dipartimento e 1 unità dirigenziale di II fascia per il secondo), già disposti dal decreto-legge n. 44 del 2023, mediante conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti pubblici e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione in deroga ai limiti quantitativi a tale riguardo previsti a normativa vigente (comma 1). Viene, altresì, ridotto da 3 a 2 il numero massimo di esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica in qualità di Segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, portando da 50.000 a 75.000 euro l’importo massimo annuo del relativo compenso individuale, ferma restando l’autorizzazione di spesa prevista nel previgente assetto per far fronte agli oneri d’impiego complessivi dei suddetti esperti o consulenti (euro 87.500 per il 2023 ed euro 150.000 per il 2024) (comma 2).
Viene, inoltre, disposto che la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed il Commissario nominato per l’eventuale completamento delle attività non perfezionate dalla medesima Cabina di regia possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni (comma 3). La norma reca, altresì, una disposizione d’interpretazione autentica in materia di declassificazione automatica del vincolo di riservatezza attribuito ad atti e documenti (comma 4). Viene, infine prorogato dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i regolamenti di organizzazione dei ministeri possono essere adottati con DPCM, anziché con regolamenti governativi di delegificazione (comma 5).
Con riguardo al comma 1, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione opera comunque nell’ambito di dotazioni organiche vigenti nonché di assunzioni già autorizzate e coperte da una specifica autorizzazione di spesa a tal fine disposta dall’articolo 1, comma 13, lett. a), del decreto legge n. 44 del 2023. Nulla da osservare, altresì, con riguardo al comma 2, posto che la norma opera nell’ambito e nei limiti delle risorse a tal fine già autorizzate a normativa vigente. Nulla da osservare anche con riferimento al comma 3, nel presupposto, sul quale appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che il suddetto avvalimento del Nucleo PNRR Stato-Regioni possa aver luogo in condizioni di neutralità finanziaria.
Non si formulano, infine, osservazioni in merito ai commi 4 e 5 concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria riferite anche dalla relazione tecnica.
Le norme prevedono che le amministrazioni pubbliche abbiano facoltà di assumere a tempo indeterminato soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità[5] tramite procedure di reclutamento, conformi ai principi in materia di concorsi, adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e con valutazione dei titoli che tengano conto della anzianità di servizio (comma 1).
Si prevede che dall'attuazione delle norme in esame non devano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano alle assunzioni in oggetto nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica si limita a ribadire che dalla misura non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'amministrazione interessata provvede alle assunzioni nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare giacché la norma, come si evince anche dalla relazione tecnica, si limita a consentire alle pubbliche amministrazioni di stabilizzare personale già impegnato in lavori socialmente utili o di pubblica utilità ma solo nei limiti delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
La norma trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero, da adottare entro il 30 ottobre 2023[6]. Conseguentemente, l’Agenzia è soppressa a decorrere dalla medesima data.
Si ricorda che l’ANPAL è un’Agenzia con personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti, istituita dal D. Lgs. n. 150 del 2015 (artt. 4 e ss.) al fine, tra l’altro, di promuovere il diritto al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale delle persone, di coordinare le misure di politica attiva del lavoro e la rete nazionale dei servizi per il lavoro e di sviluppare e gestire il sistema informativo del mercato del lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell’ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all’INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) (comma 2, primo periodo).
Nel trasferimento delle funzioni dell’ANPAL si prevede quanto segue:
· trattamento economico del personale trasferito dall’ANPAL. Al personale non dirigenziale si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell’amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all’eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l’amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale, nelle more dell’entrata in vigore del citato regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro (stipulati ai sensi dell’art. 19, c. 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001) vigenti al 23 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) [comma 2, secondo e terzo periodo];
· rideterminazione, in via conseguenziale alla soppressione e al trasferimento sopra indicati, della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INAPP, da attuare con il citato decreto di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 2, sesto periodo);
· autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio (comma 2, settimo periodo;
· possibilità, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell’INAPP fino ad un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall’ANPAL, al fine di garantire la continuità delle attività svolte da tale personale, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali. Si dispone altresì che le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero e l’INAPP e che gli oneri restano a carico dell’ente di appartenenza (comma 2, ottavo, nono e decimo periodo);
· il bilancio di chiusura dell’ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell’Agenzia, corredato della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell’ANPAL e trasmesso, per l’approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 3).
· Ogni riferimento all’ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il D. Lgs. n. 150 del 2015 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto legge (comma 4).
· al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti vigilati dallo stesso Ministero, attraverso l’istituto dell’assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti; gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza (comma 5).
· sono ridefinite le aree funzionali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 300 del 1999), confermando sostanzialmente la ripartizione in 3 aree di interesse del Ministero stesso; si specifica inoltre, rispetto al testo vigente, che il Ministero svolge i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio unionale o a questo complementari [comma 6, lettera a)];
· si conferma l’ordinamento del Ministero (di cui all’articolo 47 del D. Lgs. n. 300 del 1999) che si articola in massimo tre dipartimenti, in riferimento alle suddette aree funzionali; mentre il numero massimo delle posizioni di livello dirigenziale generale è elevato da 12 a 15, ivi inclusi i capi dei dipartimenti, a seguito del trasferimento al Ministero delle 3 posizioni dirigenziali di prima fascia previste nella dotazione organica dell’ANPAL [comma 6, lettera b)].
A decorrere dalla data di soppressione dell’ANPAL la società ANPAL Servizi S.p.a. torna ad assumere la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. - che aveva prima della costituzione dell’ANPAL -, configurata come soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società (commi 7 e 8). In particolare, si prevede quanto segue.
· Il Ministero esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società (comma 9, primo periodo). Conseguentemente, attraverso una modifica all’art. 46, comma 4, del D.L. n. 73 del 2021, si dispone che, ai fini del suddetto controllo analogo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede direttamente, senza più il coinvolgimento dell’ANPAL (comma 14).
· I componenti del consiglio di amministrazione della società sono elevati da 3 a cinque membri, di cui tre, incluso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’attuazione di tale previsione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 11).
· La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative, presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati (comma 12).
· In conseguenza delle suddette previsioni, si dispone che lo statuto della società sia corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dal 23 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) [comma 13].
Le norme riducono di 8 unità la dotazione organica delle diverse qualifiche dirigenziali dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), prevedendo una rimodulazione delle posizioni dirigenziali e modificando la procedura per la determinazione del riparto della dotazione organica del medesimo Ispettorato e della connessa articolazione organizzativa dell’ente (commi 15 e 16).
Più in particolare, è elevato da quattro a otto (+ 4) il numero massimo delle posizioni dirigenziali di livello generale del suddetto Ispettorato, sono ridotte le posizioni dirigenziali di livello non generale da novantaquattro a ottantasei (- 8), ed è ridotto da 7.850 a 7.846 (-4) il numero complessivo di unità.
Dal punto di vista della formulazione testuale della disposizione, si evidenzia che il comma 15 ora introdotto sostituisce integralmente l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149: rispetto al testo previgente la sostituzione appare avere una portata normativa diversa da quella sopra descritta. In realtà, la dotazione organica dell’Ispettorato è stata oggetto anche di interventi che non si sono riflessi in modificazioni testuali della disposizione. Ove dunque si tenga conto di tali interventi, la portata normativa della disposizione ora introdotta risulta, conclusivamente, quella ora descritta.
La ricostruzione normativa sopra indicata - coerente con quella prospettata dalla relazione tecnica - è riscontrabile prendendo a riferimento l’ultimo atto di rideterminazione della dotazione organica dell’INL, ossia il decreto direttoriale n. 32 del 1° giugno 2022 reperibile sul sito dell’ente[7] e che – limitatamente ai profili di interesse per la norma ora in esame espone, appunto, un totale di 7.850 unità, delle quali 4 dirigenti di I fascia e 94 dirigenti di II fascia. Nelle premesse dell’atto – cui si rinvia ove di interesse – sono indicate le disposizioni che hanno inciso sul numero e sulla composizione della dotazione organica.
Tale rimodulazione è attuata, con decorrenza dal 1° luglio 2023, mediante la nuova procedura - stabilita dalla novella di cui al comma 15 - di determinazione del riparto della dotazione organica dell’Ispettorato tra le qualifiche (dirigenziali e non dirigenziali) e della connessa articolazione organizzativa dell’ente. La novella infatti, con decorrenza dal 1° luglio 2023, demanda tali determinazioni a provvedimenti del direttore dell’Ispettorato, adottati previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nel rispetto dei limiti delle dotazioni finanziarie nonché delle norme generali (per le pubbliche amministrazioni) in materia di organizzazione degli uffici e di fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che dall’attuazione della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della soppressione di ANPAL non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito la RT ribadisce che la soppressione di ANPAL comporta il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da quest’ultima al Ministero e il trasferimento all’INAPP del personale dell’ANPAL afferente al comparto ricerca, unitamente alle correlate risorse finanziarie, determinando il corrispondente ampliamento delle relative dotazioni organiche. Gli oneri di personale sono coperti interamente con le risorse a tale scopo già stanziate e che saranno trasferite. La RT afferma che non derivano ulteriori aggravi di spesa a carico della finanza pubblica con riferimento alla possibilità di avvalimento di un contingente di personale dell’INAPP nel limite del numero massimo di personale trasferito dall’ANPAL, i cui oneri restano a carico dell’ente di appartenenza.
Le disposizioni dei commi 3 e 4 hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento al comma 5 (avvalimento del personale non dirigenziale), la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli oneri relativi al trattamento economico del personale interessato, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza che in ogni caso potranno valutare, al fine di evitare disfunzioni organizzative, se autorizzare o meno l’assegnazione temporanea del proprio personale.
In merito al comma 6, lettera b) la RT precisa che l’incremento delle posizioni di livello dirigenziale di prima fascia da 12 a 15, deriva dal trasferimento al Ministero delle 3 posizioni dirigenziali di prima fascia previste nella dotazione organica di ANPAL.
In ordine ai commi da 7 a 13 sulla nuova denominazione e governance di Anpal Servizi S.p.A. (adesso denominata Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.) la RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le spese previste trovano copertura interamente nel bilancio della società.
In particolare, la RT afferma che dalla nuova composizione del Consiglio di amministrazione a cinque membri non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società non è mai stata dotata di un finanziamento pubblico specifico per la remunerazione dei suoi organi e che tale remunerazione è operata nei margini complessivi dei contributi istituzionali (invariati) di cui è già dotata. La (nuova) composizione (da tre a cinque membri del Consiglio di amministrazione), inoltre, trova la sua ragion d’essere, precisa la RT, nelle esigenze di maggiore rappresentatività delle istanze regionali, fermo restando che dall’attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dalla norma. La RT afferma che l’avvalimento da parte della società di un comitato consultivo strategico, composto di dieci membri, non comporta oneri in quanto è previsto al comma 11 che i relativi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.
Inoltre, quanto al comma 12, la RT afferma che la collaborazione con la società da parte delle regioni e delle province autonome al fine di favorire ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività non comporta oneri in quanto tale collaborazione avviene nell’ambito delle proprie competenze costituzionali e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT con riferimento alle modifiche riguardanti la dotazione organica dell’Ispettorato nazionale del lavoro (commi 15 e 16) afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, come meglio di seguito specificato.
Le disposizioni di cui al comma 15, che modificano l’articolo 6 del d.lgs. n. 149 del 2015, e secondo cui nell’ambito della dotazione organica dell’Ispettorato sono ricompresi un numero massimo di 8 posizioni dirigenziali di livello generale e di 86 posizioni dirigenziali di livello non generale, non comportano alcun nuovo onere, atteso che all’aumento delle posizioni di livello generale è operata una corrispondente diminuzione, dal punto di vista finanziario, delle posizioni dirigenziali di livello non generale, con una riduzione complessiva delle posizioni dirigenziali di quattro unità. L’attuale assetto dell’Agenzia prevede un totale di 4 posizioni dirigenziali di livello generale e 94 posizioni dirigenziali di livello non generale.
In particolare, la RT precisa che l’aumento di 4 posizioni di livello generale comporta una spesa pari ad euro 1.064.344,99 che viene compensata con la soppressione di 8 posizioni di livello non generale che comporta – prendendo a riferimento i costi di una posizione di fascia A – un risparmio di euro 1.086.501,20. Ne consegue che la disposizione può invece determinare un risparmio, sia pur di modesta entità, per la finanza pubblica pari ad euro 22.156,21 annui. La RT espone una tavola con gli importi relativi alla quantificazione dei risparmi, alla quale si rinvia.
Con riferimento alla dotazione organica massima dell’Ispettorato, fissata in 7846 unità a decorrere dal 1° luglio 2023, la RT fa presente che, nella norma istitutiva (art. 6 del D. Lgs. n. 149 del 2015), la stessa era “…non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non…”. Tuttavia, la dotazione organica è stata ampliata da norme successive che hanno previsto nuove assunzioni con relativa copertura finanziaria. La RT riporta una sintesi, cui si rinvia, delle disposizioni che hanno nel tempo incrementato la dotazione organica, che prima dell’intervento in esame era fissata in 7850 unità, poi ridotta a 7846 unità dal comma 15 in esame.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme recano disposizioni in materia di trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) e la rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
In particolare, si dispone il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero, da adottare entro il 30 ottobre 2023[8]. Conseguentemente, l’Agenzia è soppressa a decorrere dalla medesima data. Il Ministero subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo all’Agenzia. Le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all’INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche).
La RT afferma che dall’attuazione della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della soppressione di ANPAL non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto contestualmente si dispone il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall’ANPAL al Ministero e all’INAPP determinando il corrispondente ampliamento delle relative dotazioni organiche.
Con riferimento alla possibilità per il Ministero di avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, del personale dell’INAPP (comma 2, ottavo periodo) e del personale non dirigenziale degli enti vigilati (comma 5) non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma prevede che gli oneri relativi al trattamento economico del personale interessato, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza, i quali, afferma la RT con riferimento agli enti vigilati, potranno valutare, al fine di evitare disfunzioni organizzative, se autorizzare o meno l’assegnazione temporanea del proprio personale. Sul punto non si formulano osservazioni.
I commi 7 e 8 dispongono che a decorrere dalla data di soppressione dell’ANPAL la società ANPAL Servizi S.p.a. torna ad assumere la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. - che aveva prima della costituzione dell’ANPAL - configurata come soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le spese previste trovano copertura interamente nel bilancio della società. Con particolare riferimento alla nuova composizione del Consiglio di amministrazione, che passa da 3 a 5 membri la RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, “atteso che la società non è mai stata dotata di un finanziamento pubblico specifico per la remunerazione dei suoi organi e che tale remunerazione è operata nei margini complessivi dei contributi istituzionali (invariati) di cui è già dotata”.
Le norme, inoltre, riducono di 8 unità la dotazione organica delle diverse qualifiche dirigenziali dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), prevedendo una rimodulazione delle posizioni dirigenziali (comma 15). La RT quantifica seppur modesti effetti di risparmio non scontati sui saldi di finanza pubblica. Anche in merito a tale ultimo intervento non si hanno osservazioni da formulare.
Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa
Normativa vigente. L’art. 7, comma 2, lett. a), n. 1.1, del DL n. 44/2023, ha modificato l’articolazione del Ministero della difesa aumentando da 2 a 3 il numero degli Uffici centrali. Il successivo comma 3, ai fini della costituzione del suddetto Ufficio centrale aggiuntivo e per l’attuazione dei processi di riorganizzazione del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell’innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare, ha incrementato la dotazione organica del Ministero della difesa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale. Al fine di assicurare l’invarianza della spesa il comma 4 dispone, a compensazione, la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
La norma reca specifiche modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) finalizzate alla riorganizzazione dell’ara tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, mediante la separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti in un unico vertice amministrativo; ovvero il Segretario generale della difesa-Direttore generale degli armamenti (SGD-DNA).
La norma, in particolare, prevede che sia l’incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti possano essere assegnati[9] a dirigenti civili di I fascia ovvero a ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente; se uno dei due riveste la qualifica dirigenziale civile, l’altro deve essere un militare (artt. 40 e 44-bis del COM, come rispettivamente modificato e introdotto dalla norma in esame). Il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti sono coadiuvati rispettivamente da un Vice segretario generale e da un Vice direttore nazionale degli armamenti, che svolgono anche funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. Il Vice segretario generale e il Vice direttore nazionale degli armamenti sono scelti tra i dirigenti civili se i rispettivi vertici sono militari e viceversa (artt. 42, 44-ter, 40 comma 2 e 44-bis comma 2 del COM, come modificati e introdotti dalla norma in esame (comma 1).
Si evidenzia che anche nell’assetto previgente l’incarico unico di Segretario generale della difesa-Direttore generale degli armamenti (SGD-DNA), ai sensi dell’art. 40, del COM, poteva essere assegnato ad un ufficiale con grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente ovvero a un dirigente di I fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa. Analogamente il testo previgente dell’art. 42, del COM già contemplava due Vice segretari generali, uno civile e l’altro militare.
L’adeguamento dell’organizzazione del Ministero della difesa viene demandata all’adozione[10] di uno o più DPCM (comma 2). Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riorganizzazione in riferimento, il Segretario generale della difesa mantiene anche l’incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce le finalità del comma 1 e precisa che la separazione degli incarichi di Segretario generale della difesa e di Direttore nazionale degli armamenti è operato nel rigoroso rispetto della clausola di invarianza finanziaria, mantenendo invariato il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili esistenti e già operanti a legislazione vigente. L’innovazione, dunque, non sta nel potenziamento in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, ovvero nell’incremento delle strutture già previste a legislazione vigente, bensì nell’assegnare a dirigenti generali diversi le funzioni di Segretario generale e quelle di Direttore nazionale degli armamenti, oggi invece, unificate nel solo incarico di Segretario generale. La relazione tecnica afferma che ciò avviene, utilizzando 1 dei 2 dirigenti generali inseriti nella dotazione organica dei dirigenti civili di I fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, all’uopo già incrementati dal comma 3 dell’art. 7 del decreto-legge n. 44/2023 [l’altro dei 2 è destinato a ricoprire l’incarico di direttore del terzo ufficio centrale previsto dall’articolo 7, comma 2, lett. a), n. 1), punto 1.1., dello stesso decreto-legge n. 44/2023. La Relazione tecnica fornisce in due organigrammi (Tab. A e Tab. B, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) la rappresentazione della collocazione sistematico-ordinativa e funzionale delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero a legislazione previgente e della rinnovata distribuzione delle medesime strutture esistenti, all’esito della distinzione degli incarichi e delle funzioni recata dalla riorganizzazione di cui trattasi. La relazione tecnica afferma che dalla Tabella B (che sintetizza la situazione determinata per effetto della distinzione di SG e DNA) si evince che l’unica posizione di livello dirigenziale generale che si aggiunge è solo quella del Direttore nazionale degli armamenti, già finanziata ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 e che le attuali strutture di livello generale, rimanendo immutate per configurazione, consistenza, funzioni, ubicazione etc., cambiano soltanto la loro dipendenza ordinativa.
La predetta Tabella evidenzia altresì l’istituzione dell’Ufficio Centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE) disposta dall’art. 7, comma 2, lett. a), n. 1.1), del decreto legge n. 44/2023, ad invarianza di spesa per effetto della soppressione nella dotazione organica del Ministero della difesa di due posizioni di livello dirigenziale non generale prevista dal comma 4 del predetto art. 7.
Al comma 1 è, altresì, prevista una serie di disposizioni di mero adeguamento ordinamentale connesse all’espletamento delle tipiche funzioni militari, oggi da estendere ovvero da riservare al Direttore nazionale degli armamenti quale figura autonoma, se militare, giacché prima erano riservate solo al Segretario generale militare. Il comma 1 si completa di ulteriori disposizioni ordinamentali e di coordinamento necessarie ad allineare l’intero plesso normativo di interesse alle linee generali della riorganizzazione tracciate a livello normativo primario, la cui attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica ribadisce il contenuto dei commi 2 e 3 precisando che tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione illustrativa riferisce, inoltre, in particolare, che la previsione delle figure del Vice segretario generale e del Vice direttore nazionale degli armamenti non comporta incrementi di organico dirigenziale in quanto la legislazione previgente (articolo 42 del COM) già prevede due Vice segretari generali, uno civile e l’altro militare. La relazione illustrativa afferma, altresì, che neanche sotto il profilo delle strutture è possibile individuare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le infrastrutture e i beni strumentali, nonché gli elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili - unitamente alle risorse umane di livello non dirigenziale ivi impiegate a legislazione vigente - ove operanti nell'ambito delle funzioni riconducibili a quelle della Direzione nazionale degli armamenti, passeranno alle dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti; ove, invece, operanti nell'ambito delle funzioni del Segretariato generale, resteranno alle dipendenze del Segretario generale.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede la riorganizzazione dell’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa disponendo la separazione degli incarichi e delle funzioni del Segretario generale della difesa-Direttore generale degli armamenti (SGD-DNA) in due distinti vertici amministrativi: il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti. La relazione tecnica afferma che la disposizione opera in condizioni di neutralità finanziaria (“nel rigoroso rispetto della clausola di invarianza finanziaria” - riferisce testualmente la relazione tecnica - in realtà non esplicitata nel testo), mantenendo invariato il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili esistenti e già operanti a legislazione vigente, precisando che l’unica posizione di livello dirigenziale generale aggiuntiva è quella del Direttore nazionale degli armamenti, già prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del DL n. 44 del 2023 e finanziata in virtù del medesimo decreto legge. Ad integrazione di quanto riferito dalla relazione tecnica la relazione illustrativa precisa, inoltre, che la previsione delle figure del Vice segretario generale e del Vice direttore nazionale degli armamenti non comporta incrementi di organico dirigenziale in quanto tali incarichi sono già previsti nell’assetto previgente (due Vice segretari generali, uno civile e l’altro militare). Sempre secondo la relazione illustrativa, neanche sotto il profilo delle strutture è possibile individuare profili di onerosità, in quanto, il quadro delle risorse strumentali e di quelle afferenti al personale militare e civile impiegate a legislazione vigente, ove operanti nell’ambito delle funzioni riconducibili a quelle della Direzione nazionale degli armamenti, passeranno alle dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti, laddove, invece, qualora operanti nell’ambito delle funzioni del Segretariato generale, resteranno alle dipendenze del Segretario generale. Al riguardo, pur concordando con le valutazioni complessivamente desumibili dalle richiamate relazioni (tecnica e illustrativa) volte a dimostrare la neutralità finanziaria della norma in esame, andrebbe valutata l’opportunità di inserire nel testo della disposizione una clausola di invarianza finanziaria, anche in considerazione del fatto che le disposizioni di adeguamento dell’organizzazione del Ministero della difesa, che ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 saranno adottate con uno o più DPCM, implicheranno anche una riallocazione delle risorse all’interno dello stato di previsione del medesimo Ministero in conseguenza dell’istituzione della Direzione nazionale degli armamenti a cui dovrebbe corrispondere la creazione di un nuovo programma di spesa per effetto di quanto disposto dall’articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri. In questa prospettiva, considerata, da un lato, l’istituzione del nuovo programma di spesa e, dall’altro, la necessità di trasferire nel programma medesimo, per assicurare l’invarianza finanziaria dell’intera operazione, quota parte delle risorse attualmente allocate presso il Segretariato generale e eventualmente in altri programmi di spesa, dovrebbe anche essere valutata l’opportunità di autorizzare espressamente il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie all’esito delle citate disposizioni di adeguamento organizzativo. Su tali aspetti appare comunque necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.
Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei
La norma sostituisce la lettera b) del comma 297, dell'articolo l della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il comma in questione ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università[11] (FFO) di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Gran parte delle somme stanziate per gli anni 2022 e 2023 e l’intero importo stanziato a decorrere dal 2024 erano destinati a precise finalità di spesa individuate sempre dal citato comma 297. In particolare la previgente formulazione del comma 297, lettera b), destinava 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione e demandava al decreto di ripartizione dell’FFO i criteri per l’assegnazione delle risorse in oggetto alle singole istituzioni.
In particolare, la lettera b), come sostituita, conferma la destinazione della somma di 50 milioni di euro dal 2022 alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, ma specifica che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento di tali somme al personale in questione in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, mentre il restante 50 per cento è destinato all’integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio: la concreta ripartizione delle somme tra il personale interessato sarà definita nell’ambito del contratto collettivo nazionale.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché modifica unicamente la finalizzazione delle risorse già previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 297, della legge n. 234 del 2021.
La relazione illustrativa riferisce, inoltre, che la disposizione risulta indispensabile ed urgente al fine di consentire lo sblocco del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019/2021, attualmente bloccato in considerazione del fatto che tutti i suoi contenuti sono stati definiti ad eccezione della questione oggetto della presente proposta normativa. Tale aspetto, peraltro, risulta dirimente per le organizzazioni sindacali rappresentative del settore, in quanto consentirà di destinare al trattamento economico fondamentale una quota dei 50 milioni di euro disponibili e già assegnati nel 2022 alle università, ma inutilizzabili in mancanza di contrattazione integrativa. Quest'ultima, fino ad oggi, è stata realizzata poiché la finalizzazione al trattamento economico fondamentale di parte dei 50 milioni di euro disponibili, concordata in sede di definizione dell'atto di indirizzo per il CCNL del periodo considerato, non è stata poi adeguatamente specificata nel testo successivamente formalizzato in assenza di una specifica copertura normativa, che con la disposizione in questione si vuole garantire.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare giacché la norma si limita a stabilire una più puntuale definizione delle finalità di spesa a cui sono destinate le somme già stanziate a bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore del personale tecnico-amministrativo delle università statali, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute
Le norme stabiliscono che il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute[12] sia incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della salute.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
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|||||||||||
Fondo risorse decentrate Ministero Salute |
2,5 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
2,5 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
2,5 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Fondo risorse decentrate Ministero Salute |
|
|
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|
1,12 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,12 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Tab. A – Ministero Salute |
2,5 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
2,5 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
2,5 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che l’incremento del Fondo Risorse Decentrate del Ministero della salute disposto è destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale delle aree funzionali, allo scopo di garantire una adeguata incentivazione a fronte del sempre crescente impegno lavorativo richiesto, sia in termini quantitativi che qualitativi.
La relazione tecnica informa che la dotazione del Fondo certificata per l’anno 2022 era di 3.554.694 euro. Considerando l’incremento disposto con le norme in esame la dotazione si eleva a 6.054.694 euro nel 2023 che, a fronte di 1.635 unità di personale, comporta un importo medio pro capite lordo per ciascun dipendente in busta paga di 2.791 euro (3.703 euro includendo gli oneri per l’amministrazione). Nel 2024 tale importo medio salirà a 2.871 (3.810 euro includendo gli oneri per l’amministrazione) considerato che il Fondo sarà dotato di 6.518.690 euro e che le unità di personale da considerare saranno 1.711.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme si limitano a incrementare la dotazione del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute,[13] destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale delle aree funzionali, di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024 e che tale onere si configura quale tetto massimo di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall’incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, in misura pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 2.963.996 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa
La norma dispone, a decorrere dal 1° luglio 2023, l’estinzione della Siciliana servizi di emergenza S.p.A. (SISE) partecipata in forma totalitaria dall’Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) e la sua cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI (comma 1).
Le attività e le passività trasferite a ESACRI devono risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della società partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la suddetta data (comma 2).
Il trasferimento determina l’estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e SISE S.p.A. e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento è esente da tasse, imposte o tributi (comma 3).
Si evidenzia che l’Associazione della Croce rossa italiana[14] (CRI), l’Ente strumentale alla Croce rossa italiana (in liquidazione coatta amministrativa) (ESACRI[15]) e la società SISE. – Siciliana servizi emergenza S.p.A. (unipersonale in liquidazione) sono ricompresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e ripercorre la storia operativa e giudiziaria della SISE.
In particolare, viene evidenziato che la SISE, costituita nel 2000, aveva come unica attività la gestione del contratto di servizio 118 della Regione Sicilia, secondo un rapporto convenzionale di natura triangolare in base al quale la Regione Sicilia affidava detto servizio alla Croce rossa italiana (ora ESACRI) e quest’ultima lo “ribaltava” alla propria partecipata in house SISE. SISE aveva 5 sedi amministrative, 86 postazioni di soccorso, 160 ambulanze e circa 3.300 dipendenti. Il contratto di servizio risultava sottostimato negli importi fin dall’inizio, tanto che sia nel 2004 che nel 2007 la Regione Sicilia ripianava in modo transattivo i maggiori costi sostenuti dalla società, le cui modalità attuative erano assolutamente dettate dalla Regione stessa e non negoziabili da parte della concessionaria SISE. Nel 2009 la prevista “transazione” in fieri con la Regione Sicilia, non fu sottoscritta in quanto il governo regionale non ritenne opportuna tale modalità di definizione delle controversie. La SISE venne posta in liquidazione il 10 marzo del 2010, “passando” il servizio alla new.co. SEUS scarl, partecipata dalla stessa Regione Sicilia e le ASL del territorio. Con la gestione liquidatoria iniziava una complessa attività finalizzata all’incasso dei crediti esigibili e al pagamento dei debiti esistenti. Tale attività dei liquidatori ha generato, tra gli altri, innumerevoli giudizi alcuni dei quali proprio verso l’azionista ESACRI, tutt’ora in corso. La situazione economico-patrimoniale predisposta al 31 dicembre 2022 dalla società è sintetizzata in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica). In particolare la quasi totalità dei debiti/crediti della società è rivolta all’azionista unico ESACRI. La disponibilità di cassa è pari euro 1.201.924. La SISE non ha debiti muniti di privilegio verso dipendenti, INPS e INAIL. La proposta di rottamazione in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate per imposte e varie prevede un importo a debito di euro 426.659 ampiamente coperto dal credito IVA (euro 428.576) e dalla restituzione dell’ultima rata della cessione dei crediti fiscali vs Befinance S.p.A. per un importo di euro 754.272. I debiti verso professionisti per servizi resi sono pari a euro 87.584. Non ci sono altri debiti verso fornitori. L’accantonamento di euro 4.344.638 e la svalutazione del credito, pari a euro 3.264.596, derivano dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo in ordine al contenzioso SISE/SEUS per la quale sarà comunque proposto ricorso in Cassazione. In data 30 maggio 2023 è stata notificata la sentenza n. 1037/2023 della Corte di Appello di Palermo che ha riconosciuto alla società la somma di euro 696.863 a carico di ESACRI in Lca e che sarà oggetto di ulteriore insinuazione al passivo della stessa da parte di SISE. Unico rischio di potenziali ulteriori debiti riguarda il contenzioso SISE/POMPEO (euro 2.632.073), ritenuto “basso” dai legali in quanto la società appare del tutto estranea ai fatti contestati. Per questo motivo non si è proceduto ad alcun ulteriore accantonamento prudenziale nello specifico Fondo rischi. D’altro canto, la società è attrice di diversi contenziosi verso terzi, il cui potenziale risultato positivo garantirebbe ingenti risorse per la società. (la relazione tecnica fornisce in un’ulteriore tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, in cui sono evidenziati gli importi delle cause in cui è parte ESACRI). Per quanto attiene al contenzioso al Tribunale fallimentare di Roma la somma eventualmente riconoscibile alla società ammonterebbe ad euro 36.621.729 essendo la somma di euro 49.391.660 già stata liquidata da CRI a seguito di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con il referto n. 19/SSRRCO/2020, relativo ai piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali, si sono soffermate sul più ampio tema della razionalizzazione, sottolineando come in materia di liquidazione sussistano specifiche criticità che impongono opportune e tempestive valutazioni in merito. Più in dettaglio, i magistrati contabili hanno posto l’accento sull'eccessivo prolungamento temporale delle procedure, sui rischi derivanti dai contenziosi pendenti, che sovente costituiscono la principale causa di dilatazione temporale delle stesse procedure, nonché sulla solidità delle motivazioni poste a base delle ipotesi di liquidazione/mantenimento degli organismi societari. Difatti, hanno sostenuto i giudici, l’eccessivo prolungamento temporale si pone in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria. A questo si aggiunge l’impossibilità, da parte dell’ente socio, di ogni tentativo di “soccorso finanziario” alle società in liquidazione (articolo 14, comma 5, del TUSP), allorquando il patrimonio di quest’ultima non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie, anche nel caso di società in-house come nel caso in specie. Queste società «rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della procedura».
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone l’estinzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, della società Siciliana servizi di emergenza S.p.A. (SISE), integralmente partecipata dall’ESACRI (Ente strumentale alla Croce rossa italiana, in liquidazione coatta amministrativa), con conseguente cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese e contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI. Il trasferimento determina anche l’estinzione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e SISE, con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento non è soggetto ad alcuna tassa, imposta o tributo (commi 1-3). Con riferimento al predetto trasferimento non si formulano osservazioni considerato, da un lato, che SISE S.p.A., di cui viene disposta la cancellazione, è integralmente partecipata da ESACRI e che, quest’ultima risulta debitrice nella quasi totalità dei crediti vantati dalla stessa SISE, dall’altro, che entrambi gli enti rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche rilevanti a fini della contabilità pubblica nazionale. Non si hanno osservazioni da formulare neppure con riguardo alla prevista neutralità fiscale dell’operazione, considerato che la stessa appare configurarsi come una rinuncia a maggior gettito.
Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro dei tumori
Le norme modificano il comma 9-ter del decreto-legge n. 198 del 2022 in materia di riparto delle risorse già stanziate per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali.
Si ricorda che l’articolo 4 (comma 9-bis) del D.L. n. 198/2022, in tema di risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale, ha previsto l’istituzione, per gli anni 2023-2027, di un Fondo per l’implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027, stabilendone i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e denominato Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 – PON, presenta una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 ed è destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico. Inoltre il comma 9-ter ha previsto l’individuazione con decreto del Ministro della salute - da adottare entro 120 giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2023) - dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni e Province autonome del predetto Fondo.
Si prevede, in particolare, che al riparto del finanziamento dello Stato di cui al citato comma 9-bis, art. 4, del D.L. n. 198 del 2022 accedono tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, pertanto derogando ai principi di autofinanziamento della spesa sanitaria da parte delle autonomie speciali (comma 1, lett. b)).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006, la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento sanitario si attua fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF, tranne che per la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.
Viene, inoltre, fornita un’interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 463, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), chiarendo che le risorse ivi previste siano ripartite, secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente (comma 2).
Si ricorda che il richiamato comma 463 della legge di Bilancio 2020 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro annui a partire dal 2020 per le finalità di cui alla legge n. 29 del 2029 volta ad istituire e disciplinare la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, prevedendo il riparto delle risorse stanziate con apposito decreto interministeriale (MdS – MEF), previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attuazione della disposizione è stato adottato il decreto 12 agosto 2021 che ha previsto il riparto delle risorse per l’anno 2020 tra tutte le regioni e province autonome.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme modificano le regole di riparto di risorse già stanziate dalla normativa vigente finalizzate, da un lato, a garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali (articolo 4, commi 9-bis e 9-ter del decreto-legge n. 198 del 2022) e, dall’altro, destinate all’istituzione Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (articolo 1, comma 463, della legge n. 160 del 2019). In particolare, si prevede che alle predette risorse accedono tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria. In proposito non si hanno osservazioni da formulare giacché la norma sembrerebbe confermare i criteri di riparto già adottati in via amministrativa[16]. Su tale aspetto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute
Le norme autorizzano l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
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|||||||||||
Dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
0,13 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,13 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,13 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|
|
|
|
0,06 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,06 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Tab. A –Ministero Infrastrutture |
0,13 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,13 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,13 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che la quantificazione proposta è in linea con altra analoga quantificazione effettuata con riferimento all’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 44/2023 che, anch’esso, aveva incrementato di una unità la dotazione organica dei dirigenti di livello generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare gli oneri sono quantificati come risulta dalla seguente tabella:
(euro)
|
Trattamento economico fondamentale (lordo Stato) |
Trattamento economico accessorio (lordo Stato) |
Retribuzione pro capite totale (lordo Stato) |
Oneri retributivi a regime dall'anno 2024 |
Oneri retributivi anno 2023 (rateo 6 mesi) |
Dirigente di 1a fascia |
132.133,62 |
119.616,78 |
261.667,19 |
261.667,19 |
130.833,60 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme incrementano di una posizione di dirigente generale la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quantificano gli oneri che ne derivano, come risulta dalla relazione tecnica, conformemente a quanto previsto in occasione dell’introduzione dell’analoga previsione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall’incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a 130.834 euro per l’anno 2023 e a 261.668 euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Le norme prevedono che il personale trasferito alla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121[17], già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di verifica e di autorizzazione connesse all’operatività degli investimenti sulle reti di trasporto, può essere inquadrato, ai sensi delle norme di seguito descritte, nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima ANSFISA[18].
Si rammenta che l’ANFISA ha sostituito, a norma dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, oggetto di soppressione, ed è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente. Per il funzionamento dell’ANFISA il citato articolo 12 ha previsto, al comma 18, una spesa di 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nonché i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al predetto inquadramento si procede mediante rimodulazione della dotazione organica dell’ANSFISA. Il decreto di cui al presente comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva (comma 2).
È stabilito che all'attuazione delle disposizioni in esame l'ANFISA provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non comportano oneri, in quanto all’esito delle citate procedure, l’eventuale reinquadramento dei funzionari avverrà mediante la rimodulazione della dotazione organica a invarianza finanziaria complessiva, attraverso l’istituzione di venti nuovi posti di professionisti di I qualifica professionale e la contestuale soppressione di n. 16 posti di professionista di II qualifica professionale e di n. 11 posti da funzionario che non sono attualmente coperte.
Tenuto conto che i nuovi inquadramenti di personale non dirigente, disciplinato dal CCNL comparto funzioni centrali, avverranno nell’area dei professionisti di prima qualifica, disciplinata dal CCNL Area funzioni centrali, la relazione tecnica sottolinea la necessità di prevedere la conseguente rimodulazione tra i rispettivi fondi per il finanziamento del trattamento accessorio, con l’utilizzo delle risorse rese disponibili dalla rimodulazione della dotazione organica e ad invarianza della spesa complessiva. In apposite tabelle allegate alla relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, si dà conto della sostanziale invarianza della spesa da sostenere per il pagamento delle retribuzioni riferite all’intera pianta organica del personale come definita in base alle norme previgenti e vigenti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme consentono all’ ANSFISA di inquadrare come professionisti di I qualifica professionale personale già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di verifica e di autorizzazione connesse all’operatività degli investimenti sulle reti di trasporto. L’attuazione è demandata a un decreto ministeriale: alle norme è applicabile una specifica clausola di invarianza finanziaria. Alla loro attuazione si provvede mediante rimodulazione della dotazione organica, ossia mediante incremento dei professionisti di I qualifica professionale e contestuale decremento dei professionisti di II qualifica professionale e dei funzionari. La relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base la stessa riscontra la compensatività fra il incremento e i predetti decrementi.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché la norma consente il reinquadramento di un contingente massimo di personale la cui consistenza sarà determinata con successivo decreto ministeriale che provvederà anche alla rimodulazione della dotazione organica della medesima Agenzia comunque nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, nel presupposto, sul quale comunque sarebbe necessaria una conferma, che le medesime rimodulazioni risultino disposte nell’ambito delle vigenti facoltà assunzionali dell’ente.
Procedure per l'attuazione delle misure di contrasto “caro materiali”
Le norme modificano l’articolo 26 del DL 50/2022, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolga controlli anche a campione sulle istanze di accesso, avanzate dai soggetti tenuti dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui rispettivamente ai commi 4 e 6-quater del suddetto articolo 26 del DL 50/2022 (comma 1).
Alle attività di controllo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono di carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le istanze presentate potranno trovare accoglimento nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente ed alle attività di controllo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolga controlli anche a campione sulle istanze di accesso, avanzate dai soggetti tenuti dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui rispettivamente ai commi 4 e 6-quater del suddetto decreto-legge n. 50 del 2022.
Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso che le norme specificano, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ai predetti controlli nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 11 reca una clausola di invarianza volta a prevedere che alle attività di controllo a campione sulle istanze di accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel prendere atto della finalità acceleratoria delle disposizioni di cui all’articolo 11, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la clausola di invarianza nel senso di fare riferimento anche alle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel cui ambito dovranno essere svolte le citate attività di controllo. Sul punto, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Personale del Ministero della cultura
Le norme dispongono l'incremento della dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A tali fine, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative finalizzate alle progressione di carriera tra aree funzionali[19] (comma 1).
Ai fini dell'attuazione del comma l, in deroga alle disposizioni che prevedono che le progressioni di carriera siano finanziate con le risorse disponibili per le assunzioni[20], è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della cultura (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
|
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Assunzione di 100 unità di personale (co. 1) |
|
9,68 |
9,68 |
9,68 |
|
9,68 |
9,68 |
9,68 |
|
9,68 |
9,68 |
9,68 |
Procedure concorsuali (co. 2) |
0,6 |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
0,6 |
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|
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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|||||||||||
Assunzione di 100 unità di personale (co. 1) |
|
|
|
|
|
4,69 |
4,69 |
4,69 |
|
4,69 |
4,69 |
4,69 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Tab. A –Ministero della cultura |
0,6 |
9,68 |
9,68 |
9,68 |
0,6 |
9,68 |
9,68 |
9,68 |
0,6 |
9,68 |
9,68 |
9,68 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che, per quanto concerne le spese di personale, l'onere è stato quantificato in via prudenziale sulla base della misura massima del costo derivante all'Amministrazione per ciascuna unità di personale appartenente all'Area delle Elevate professionalità di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali triennio 2019- 2021.
Nel dettaglio, la misura massima del trattamento economico contrattualmente previsto per ciascuna unità della categoria professionale delle elevate professionalità è pari a 70.174,98 euro annui, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, complessivamente pari a 26.592,36 euro annui, per un costo complessivo per ciascuna unità pari a 96.767,34 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Considerata, quindi, l'assunzione di un numero pari a cento unità, si prevede un'autorizzazione di spesa pari a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Relativamente alle spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali la relazione tecnica chiarisce che il costo di gestione delle procedure è parametrato al numero di partecipanti al concorso e non a quello dei posti messi a concorso ed è, quindi, difficilmente quantificabile ex ante con precisione assoluta. Sulla scorta della pregressa esperienza ministeriale e, in particolare, di precedenti procedure concorsuali gestite da Formez PA anche per conto del Ministero, si ipotizza un fabbisogno massimo di spesa di 600.000 euro. È da considerare, inoltre, che l'importo è destinato a ridursi in ragione del pagamento del contributo di partecipazione, che è ormai prassi richiedere in sede di procedure concorsuali; che si prevede essere non inferiore a 10 euro, in linea con quanto generalmente praticato dalle Amministrazioni pubbliche. Ciò ridurrà il fabbisogno finanziario per la gestione del concorso.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che:
· le norme dispongono l'incremento della dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, autorizzando l’assunzione di altrettante unità di personale non dirigenziale e prevedendo conseguentemente la copertura finanziaria di un onere pari al costo pieno da sostenere per ciascuna delle predette unità;
· le norme autorizzano la spesa di 600.000 euro per l’anno 2023 per le spese inerenti allo svolgimento delle procedure concorsuali: tale somma, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, è stata valutata sulla scorta della pregressa esperienza ministeriale e, in particolare, di precedenti procedure concorsuali gestite da Formez PA e senza considerare gli introiti che deriveranno dalla riscossione dei contributi richiesti ai partecipanti alle procedure stesse;
· poiché l’onere per le assunzioni decorre dal 1° gennaio 2024, l’entrata in servizio del personale, sebbene non indicata nella norma, dovrà risultare necessariamente concomitante o successiva a detta data seguendo una tempistica che, per altro, appare coerente con i tempi di svolgimento della procedura di selezione e reclutamento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall’incremento di 100 unità di personale non dirigenziale della dotazione organica del Ministero della cultura e dalle relative prove concorsuali, pari a 600.000 euro per l’anno 2023 e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Personale del Ministero della giustizia
Le norme autorizzano il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale (comma 2).
Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.
Per l'assunzione del personale sopra indicato è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 3).
Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio (comma 4). Per lo svolgimento di questi compiti, il direttore generale assunto si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100[21], dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197[22], ripartite a favore del Ministero della giustizia (comma 5).
Per l’assunzione del dirigente generale indicato al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Assunzione di dirigenti al Ministero della giustizia (co. 3) |
|
8,76 |
8,76 |
8,76 |
|
8,76 |
8,76 |
8,76 |
|
8,76 |
8,76 |
8,76 |
Assunzione di dirigente per valutazione politiche (co. 6) |
0,14 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,14 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,14 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
Assunzione di dirigenti al Ministero della giustizia – Oneri di funzionamento (co. 3) |
|
0,32 |
0,03 |
0,03 |
|
0,32 |
0,03 |
0,03 |
|
0,32 |
0,03 |
0,03 |
Assunzione di dirigenti al Ministero della giustizia – Oneri concorso (co. 3) |
0,94 |
|
|
|
0,94 |
|
|
|
0,94 |
|
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Assunzione di dirigenti al Ministero della giustizia – Oneri riflessi (co. 3) |
|
|
|
|
|
4,25 |
4,25 |
4,25 |
|
4,25 |
4,25 |
4,25 |
Assunzione di dirigente per valutazione politiche – Oneri riflessi (co. 3) |
|
|
|
|
0,07 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,07 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Tab. A –Ministero giustizia (co. 3) |
0,94 |
9,07 |
8,79 |
8,79 |
0,94 |
9,07 |
8,79 |
8,79 |
0,94 |
9,07 |
8,79 |
8,79 |
Tab. A –Ministero giustizia (co. 6) |
0,14 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,14 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,14 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che l’onere unitario per l’assunzione dei settanta dirigenti previsti dal comma 2 è di 125.140,52, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Essa riporta nel prospetto seguente la quantificazione degli oneri annui lordi per l’assunzione del contingente di 70 dirigenti di seconda fascia.
L’insieme degli oneri derivanti dall’articolo è sintetizzato come segue:
Per quanto riguarda le spese di funzionamento la elazione tecnica non fornisce dettagli circa le voci di spessa che le determinano.
Per quanto concerne le spere relative ai concorsi la relazione tecnica chiarisce che l’onere di 935.200 euro deriva dalle seguenti voci di spesa: locazione locali (560.000 euro), commissioni e vigilanza (93.800 euro), adeguamento a norme di sicurezza e sanitarie (140.000 euro), cancelleria e stampati (11.200 euro) e assistenza nelle aule dove si svolgono i concorsi (130.200 euro).
Con riferimento alle norme recate dal comma 4, la relazione tecnica riporta in un prospetto gli oneri derivanti dall’istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, di una posizione dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia:
Infine la relazione tecnica precisa che le norme del comma 5 non determinano oneri dal momento che per lo svolgimento dei suoi compiti il dirigente generale assunto ai sensi del comma 4 utilizza risorse già stanziate a legislazione vigente e ripete il contenuto del comma 6 (disposizione di copertura).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, un dirigente generale (comma 4) e 70 dirigenti non generali (comma 2) configurando gli oneri che ne derivano come tetto massimo di spesa. Tanto premesso si rileva che:
· l’onere a regime delle assunzioni è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica;
· l’onere per il 2023 derivante dall’assunzione del dirigente generale prevista dal comma 4, pari a metà dell’onere a regime, è coerente con la data di entrata in vigore delle norme;
· la spesa indicata per lo svolgimento dei concorsi è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica.
In merito a tali aspetti, non si hanno pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
In ogni caso, si rileva che la norma configura gli oneri come limite di spesa, laddove il numero delle assunzioni è configurato anch’esso in cifra fissa anziché come un limite massimo: tenuto conto del carattere rigido e non comprimibile della spesa per il personale, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa l’effettiva prudenzialità di tale opzione normativa.
Con riguardo alle spese di funzionamento, quantificate in 315.000 euro per il 2024 e in 31.500 euro annui a decorrere dal 2025, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, si osserva che non sono forniti elementi informativi volti a chiarire le ipotesi sottostanti la quantificazione. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire informazioni da parte del Governo.
Con riferimento alle spese da sostenere, ai sensi del comma 5, in relazione alle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di cui può avvalersi il direttore generale, sia ricorrendo ad esperti sia attraverso convenzioni con università, a cui si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in merito all’ammontare degli oneri previsti e delle risorse da utilizzare a copertura. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 13 provvede agli oneri derivanti dalle assunzioni con contratto a tempo indeterminato autorizzate in favore del Ministero della giustizia e dalle relative procedure concorsuali, pari complessivamente a 935.200 euro per l’anno 2023, a 9.074.837 euro per l’anno 2024 e a 8.791.337 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dal successivo comma 6, nonché dai commi 3, 7 e 10 dell’articolo 14, dal comma 3 dell’articolo 15 e dal comma 2 dell’articolo 16 del provvedimento in esame. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Si fa altresì presente che il comma 6 dell’articolo 13 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso l’Ufficio di gabinetto del Ministero della giustizia, pari a 144.775 euro per l’anno 2023 e a 289.550 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dal precedente comma 3, nonché dai commi 3, 7 e 10 dell’articolo 14, dal comma 3 dell’articolo 15 e dal comma 2 dell’articolo 16 del provvedimento in esame. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Disposizioni in materia di personale dell’amministrazione penitenziaria
La norma:
· a decorrere dal 1° settembre 2023, riconosce al personale della carriera dirigenziale penitenziaria del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, un’indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi determinata, con riguardo alle singole figure dirigenziali, nei termini indicati dalla medesima norma (comma 1).
Gli importi delle indennità sono indicati a seguire: euro 13.565 per dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di I livello con incarico superiore (comma 1, lett. a)); euro 11.681 per dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di I livello (comma 1, lett. b)); euro 10.174 per dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di II livello, (comma 1, lett. c)); euro 9.420 per dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di III livello (comma 1, lett. d));
· autorizza il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ad assumere, nel triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie di specifici concorsi pubblici indicati dalla norma indetti nel 2020 (comma 2);
· per l’attuazione del comma 1, autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per il 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia (comma 3);
· incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 30 unità (comma 4), autorizzando, a tal fine, il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell’amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente (comma 5);
· per l’attuazione dei commi 4 e 5, autorizza la spesa nel limite di euro 519.442 per il 2023, di euro 2.447.432 per il 2024, di euro 3.096.576 per il 2025, di euro 3.160.157 per il 2026, di euro 3.172.873 per il 2027, di euro 3.236.454 per il 2028, di euro 3.249.171 per il 2029, di euro 3.312.752 per il 2030, di euro 3.325.468 per il 2031, di euro 3.389.049 per il 2032, di euro 3.401.766 per il 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dal 2034, di cui euro 135.000 per il 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento (comma 6);
· agli oneri di cui al comma 6, provvede per 519.442 euro per il 2023, per euro 2.447.432 per il 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia (comma 7);
· incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 1 unità (comma 8), autorizzando a tal fine la spesa di euro 55.234 per il 2023, euro 220.935 per il 2024, euro 221.899 per il 2025, euro 224.792 per il 2026, euro 225.757 per il 2027, euro 228.650 per il 2028, euro 229.614 per il 2029, euro 232.507 per il 2030, euro 233.472 per il 2031, euro 236.365 per il 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dal 2033 (comma 9);
· agli oneri di cui al comma 9, provvede per euro 55.234 euro per il 2023, per euro 220.935 per il 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia (comma 10).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria (comma 3) |
1,21 |
3,64 |
3,64 |
3,64 |
1,21 |
3,64 |
3,64 |
3,64 |
1,21 |
3,64 |
3,64 |
3,64 |
Incremento di 30 unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario (comma 6) |
0,38 |
2,43 |
3,08 |
3,15 |
0,38 |
2,43 |
3,08 |
3,15 |
0,38 |
2,43 |
3,08 |
3,15 |
Spese di funzionamento ampliamento della dotazione organica (comma 6) |
0,14 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,14 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,14 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Incremento della dotazione organica di una unità di dirigente generale penitenziario (comma 9) |
0,06 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,06 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,06 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria – effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
|
0,59 |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
0,59 |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
Incremento di 30 unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario – effetti riflessi (comma 6) |
|
|
|
|
0,19 |
1,18 |
1,50 |
1,53 |
0,19 |
1,18 |
1,50 |
1,53 |
Incremento della dotazione organica di una unità di dirigente generale penitenziario – effetti riflessi (comma 9) |
|
|
|
|
0,03 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,03 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A Giustizia (comma 3) |
1,21 |
3,64 |
3,64 |
3,64 |
1,21 |
3,64 |
3,64 |
3,64 |
1,21 |
3,64 |
3,64 |
3,64 |
Riduzione Tab. A Giustizia (comma 7) |
0,52 |
2,45 |
3,47 |
3,47 |
0,52 |
2,45 |
3,47 |
3,47 |
0,52 |
2,45 |
3,47 |
3,47 |
Riduzione Tab. A Giustizia (comma 10) |
0,06 |
0,22 |
0,24 |
0,24 |
0,06 |
0,22 |
0,24 |
0,24 |
0,06 |
0,22 |
0,24 |
0,24 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni.
In merito al comma 2, la relazione tecnica riferisce che questo non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, poiché le assunzioni ivi previste sono effettuate nel limite delle vigenti facoltà assunzionali dell’amministrazione.
Con riferimento ai commi 1 e 3, l’onere, con decorrenza 1° settembre 2023, è stato calcolato come sintetizzato nella tabella seguente
(euro)
Qualifica |
DAP |
DGCM |
TOTALE |
Indennità annua Lordo dipendente |
Indennità annua Lordo Stato (*) |
Totale annuo Lordo Stato |
Dir. Con incarico superiore |
45 |
14 |
59 |
13.565 |
18.000 |
1.062.044,55 |
Dir. con funz. di dir. di I livello |
55 |
27 |
82 |
11.681 |
15.500 |
1.271.056,33 |
Dir. con funz. di dir. di II livello |
47 |
|
47 |
10.174 |
13.500 |
634.542,21 |
Dir. con funz. di dir. di III livello |
54 |
|
54 |
9.420 |
12.500 |
675.018,36 |
Totale |
201 |
41 |
242 |
|
|
3.642.661,45 |
Rateo 2023 (4 mesi) |
|
|
|
|
|
1.214.220,48 |
(*) Indennità annua Lordo dipendente + un importo del 32,7 % calcolato sullo stesso valore a titolo oneri per Fondo Pensione e IRAP a carico del datore di lavoro.
In merito al comma 4 non sono stati quantificati gli oneri per le procedure concorsuali necessarie all’assunzione delle relative 30 unità di dirigenti penitenziari, considerato che si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso bandito dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale 5 maggio 2020. In particolare, la relazione tecnica evidenzia che nella graduatoria approvata con decreto direttoriale 3 agosto 2022, permangono 84 candidati “idonei non vincitori”.
Con riguardo agli oneri assunzionali la relazione tecnica fornisce in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica) contente gli importi pro capite e complessivi, unitamente alla prevista proiezione decennale di tali oneri. La relazione tecnica in particolare, con riguardo all’onere relativo al 2023, evidenzia che questo è riferito a 2 mensilità.
In merito al comma 8 la relazione tecnica afferma che la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata sulla base del trattamento economico del dirigente generale adeguato ai sensi del DPCM 25 luglio 2022 e del trattamento economico accessorio, rispetto al quale è stato valorizzato l’emolumento previsto alla lett. d) del DM. 16 dicembre 2016. In un prospetto (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) la relazione tecnica illustra la proiezione degli oneri indicata al comma 9. La relazione tecnica, con riguardo all’onere relativo al 2023, evidenzia che questo è riferito a 3 mensilità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca disposizioni in materia di personale dell’amministrazione penitenziaria. Nello specifico viene attribuita un’indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria (comma 1); viene autorizzato lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini dell’assunzione, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, di un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale (comma 2); viene, infine, incrementata la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 31 unità: di 30 primi dirigenti (comma 4) e di 1 dirigente generale (comma 8).
Ai fini del comma 1, è disposta un’autorizzazione di spesa (euro 1.214.221 per il 2023 ed euro 3.642.662 annui a decorrere dal 2024) cui si provvede con corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia (comma 3). Con riguardo all’incremento della dotazione organica di 30 primi dirigenti (comma 4) la norma autorizza un corrispondente numero di assunzioni a tempo indeterminato (comma 5) nonché una spesa cui si provvede con corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia (comma 6)[23].
Con riferimento all’incremento di dotazione organica dell’unità dirigenziale generale prevista dal comma 8 è disposta una specifica autorizzazione di spesa (comma 9) cui si provvede con corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia (comma 10)[24].
Al riguardo, pur considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica, che consentono di confermare e verificare gli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 9, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione. Andrebbero forniti, infatti, i parametri sottostanti la stima delle spese di funzionamento riferite alle assunzioni di 30 primi dirigenti (comma 4), che vengono indicati dalla norma (comma 6) e dalla RT in 135.000 euro per il 2023 e in 13.500 euro per ciascun anno a decorrere dal 2024. Andrebbe, altresì, motivata la mancata inclusione dell’onere relativo all’incremento della dotazione organica del dirigente generale di cui al comma 8. Inoltre, con specifico riguardo alle assunzioni di 30 primi dirigenti (comma 5), si evidenzia che queste vengono disposte in un numero determinato di unità, laddove a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche l’indicazione delle suddette unità avrebbe dovuto essere previsto entro un limite numerico massimo. In merito all’indennità aggiuntiva di cui al comma 1, si evidenzia che la quantificazione del relativo onere complessivo viene effettuata dalla relazione tecnica sulla base degli importi lordo Stato di tale misura indennitaria (comprensivi delle componenti d’onere per Fondo Pensione e IRAP a carico del datore di lavoro), laddove il testo della norma riporta i valori lordo dipendente di tale misura. Al riguardo, dovrebbe essere pertanto valutata l’opportunità di riportare in norma gli importi indennitari comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti a carico dell’amministrazione.
Nulla da osservare in merito al comma 2, considerato che il previsto scorrimento delle graduatorie concorsuali, ai fini dell’assunzione di un massimo di 7 dirigenti non generali della carriera penitenziaria, viene disposto nell’ambito delle facoltà assunzionali vigenti.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall’indennità aggiuntiva riconosciuta a specifiche categorie di personale dirigenziale del Ministero della giustizia, pari a 1.214.221 euro per l’anno 2023 e a 3.642.662 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dai commi 3 e 6 dell’articolo 13, dai commi 7 e 10 dello stesso articolo 14, nonché dal comma 3 dell’articolo 15 e dal comma 2 dell’articolo 16 del provvedimento in esame. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Inoltre, il comma 7 dell’articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario del Ministero della giustizia, i cui importi sono dettagliati al precedente comma 6[25], mediante riduzione, in misura pari a 519.442 euro per l’anno 2023, a 2.447.432 euro per l’anno 2024 e a 3.465.347 euro annui a decorrere dall’anno 2025, dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, facendo decorrere dall’anno 2025, ultimo anno del triennio in corso, l’onere annuo massimo previsto negli anni successivi al triennio in corso (pari a euro 3.465.347). Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dai commi 3 e 6 dell’articolo 13, dai commi 3 e 10 dello stesso articolo 14, nonché dal comma 3 dell’articolo 15 e dal comma 2 dell’articolo 16 del provvedimento in esame.
Si fa infine presente che il comma 10 dell’articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall’incremento di un’unità della dotazione di personale con qualifica di dirigente generale penitenziario del Ministero della giustizia, i cui importi sono dettagliati al precedente comma 9[26], mediante riduzione, in misura pari a euro 55.234 euro per l’anno 2023, a 220.935 euro per l’anno 2024 e a euro 237.329 annui a decorrere dall’anno 2025, dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, facendo decorrere dall’anno 2025, ultimo anno del triennio in corso, l’onere annuo massimo previsto negli anni successivi al triennio in corso (pari a euro 237.329 annui). Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dai commi 3 e 6 dell’articolo 13, dai commi 3 e 7 dello stesso articolo 14, nonché dal comma 3 dell’articolo 15 e dal comma 2 dell’articolo 16 del provvedimento in esame.
Le norme prevedono una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 che detta la disciplina concernente le commissioni di concorso per l’accesso in magistratura. Le modifiche, tra l’altro, prevedono:
· che, oltre ai componenti effettivi della commissione di concorso, siano nominati i componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori. Inoltre se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati (+3), di sei professori universitari (+1) e di quattro avvocati (+1), oltre il presidente [comma 1, lett. c)];
· che il presidente, sempre nel caso in cui i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di duemila, formi per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare [comma 1, lettera g)].
Sono poi apportate una serie di modifiche all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160/2006, che detta la disciplina concernente i lavori della commissione di concorso. Le modifiche allungano il periodo di tempo attribuito a questa per svolgere i propri compiti ma prevedono anche che il presidente di commissione trasmetta mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva che consenta il monitoraggio sull’andamento dei lavori della commissione (comma 2).
Per le finalità di cui al comma l, è autorizzata la spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
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Nomina di 5 commissari supplenti (co. 1) |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
Minori spese correnti |
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Tab. A – Ministero della giustizia |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e quantifica l’onere derivante dall’integrazione della composizione della commissione esaminatrice con 5 membri supplenti nel caso in cui i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di duemila. L’onere derivante dalla nomina dei 5 componenti supplenti è stato stimato in via prudenziale prevedendo che verrà corrisposta un’indennità nel limite di 10.000[27] euro pro capite, previsto dal DPCM 24 aprile 2020 per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale.
Con riferimento alle spese di trasferta si è ipotizzato che i 5 commissari provengano da sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della Commissione. Si è previsto altresì un numero di 12 riunioni della Commissione, della durata di 3 giorni ciascuna valutando una spesa per viaggio di 150 euro e una spesa per vitto di 500 euro per riunione: il conseguente onere è pari, secondo la relazione tecnica, a 5 componenti x 12 riunioni x 650 euro di spese complessive = 39.000 euro. Aggiungendo a tale somma 50.000 euro (per le 5 indennità da 10.000 euro ciascuna, come sopra descritto), l’onere totale risulta di euro 89.000.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che la commissione esaminatrice del concorso per l’accesso in magistratura sia integrata di 5 componenti qualora i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di duemila, e autorizzano conseguentemente la spesa di 89.000 euro annui a decorrere dal 2023. La relazione tecnica fornisce gli elementi ed esplicita le ipotesi sulla cui base l’onere indicato risulta verificabile, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare.
Si rileva, tuttavia, che l’onere è configurato come tetto di spesa laddove alcune delle componenti di spesa, come ad esempio le spese per viaggio e per vitto, dovute – al sussistere dei presupposti – a ciascuno dei commissari, risultano non comprimibili, ad esempio nel caso di prolungamento delle operazioni con conseguente incremento del numero delle sedute e delle trasferte rispetto a quello ipotizzato dalla relazione tecnica: circa tale questione dovrebbe essere pertanto acquisito l’avviso del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 15 provvede agli oneri derivanti dalla nomina di membri supplenti nella Commissione esaminatrice delle prove di concorso per l’accesso in magistratura, pari a 89.000 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dai commi 3 e 6 dell’articolo 13, nonché dai commi 3, 7 e 10 dell’articolo 14 e dal comma 2 dell’articolo 16 del provvedimento in esame. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura
Le norme modificano l'articolo l, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, che ha ad oggetto la Scuola superiore della magistratura. Più in particolare l’articolo 1 del citato provvedimento tratta dell’istituzione della Scuola ed il comma 7, nel testo previgente stabilisce che il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato di cui la Scuola si avvale per lo svolgimento dei propri compiti è a carico della Scuola stessa. Questa sintetica indicazione è integrata dalle norme in esame che stabiliscono che, in attesa di specifica disposizione contrattuale, il trattamento accessorio da corrispondere è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Si demanda, poi ad un decreto del Ministro della giustizia di individuare i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione dell’indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola disponendo, comunque, che il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia sia proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura (comma 1).
Per l'attuazione delle disposizioni delle disposizioni sopra descritte è autorizzata la spesa di 269.355 euro “per l'anno 2023 e a regime” (così, testualmente, la norma) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia (comma 2).
Si stabilisce, inoltre, che nello stato di previsione del predetto Ministero sia istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma l, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ossia delle risorse relative all'istituzione e funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura. Il fondo è destinato a garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
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Indennità di funzione personale della Scuola della magistratura (co. 2) |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
Fondo per il recupero efficienza sistema giudiziario (co. 3) |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Indennità di funzione personale della Scuola della magistratura – Effetti riflessi (co. 2) |
|
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0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,06 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Tab. A –Ministero Giustizia |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
Fondo per il funzionamento della Scuola della magistratura (co. 3) |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
La relazione tecnica premette che con legge 6 agosto 2021, n. 113, modificativa dell’articolo 1, comma 7, del decreto istitutivo, è stato posto a carico della Scuola superiore della magistratura il trattamento economico accessorio del personale. A tale norma viene data attuazione con la previsione ora in esame che, in attesa che possa aver luogo la contrattazione collettiva, istituisce una specifica indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all’esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. La disposizione prevede inoltre che il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Scuola e nell’ambito delle risorse disponibili nel suo bilancio, sono stabiliti i criteri, modalità e misura di tale trattamento accessorio, da determinarsi nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici.
Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che nell’anno 2022 la Scuola, per un numero medio di unità di 40,5 (tenendo conto degli avvicendamenti di personale e dividendo i mesi complessivi per il numero di personale presente ogni mese), ha speso euro 132.644,28 per straordinario; ha, inoltre, accantonato euro 48.000,00 a titolo di FDR. Il totale lordo, quindi, destinato al trattamento accessorio è stato di euro 180.645 (totale lordo pro capite medio: 4.461 euro).
Considerate le maggiori attività di recente assegnazione che il personale in servizio presso la Scuola è chiamato a svolgere, come sopra esposto, con conseguente impegno oltre il normale orario di servizio, si è ipotizzata la corresponsione di un importo lordo pro capite medio stimato prudenzialmente in euro 9.000 all’anno.
Posto che a fine 2023 i dipendenti della Scuola saranno 49, così quasi raggiungendo il pieno organico (n. 50 unità), gli oneri recati dal presente intervento normativo sono rappresentati come nella seguente tabella:
La relazione tecnica precisa che allo stato è già a carico del bilancio della Scuola superiore della magistratura il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio. Il FDR non è stato pagato per impossibilità, in difetto di autonome rappresentanze, di dare attuazione alla norma che impone la contrattazione sindacale.
A questa mancanza sopperisce l’istituzione dell’indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all’esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto.
All’onere derivante dall’attuazione della modifica normativa di cui al comma 1, si provvede per la quota di euro 180.645 nell’ambito delle risorse assegnate annualmente al bilancio della Scuola superiore della magistratura e per la quota di euro 269.355 per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia.
Il comma 3 è volto a incrementare le risorse da destinare al potenziamento delle attività istituzionali del Ministero della giustizia. A tal fine si prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del predetto Ministero, da ripartire con decreti ministeriali, con una dotazione di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, con conseguente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, per il medesimo importo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Restano fermi i trattamenti economici del personale del Ministero della giustizia.
Si tratta delle risorse relative all'istituzione e funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura.
La Scuola, prosegue la relazione tecnica, è un ente pubblico non economico con personalità giuridica sia di diritto pubblico che di diritto privato; essa gode di piena autonomia organizzativa, funzionale, gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.lgs. n. 26 del 2006, da ultimo modificato con D.lgs. n. 113 del 2021, di attuazione, con modifiche, del decreto-legge n. 80 del 2021. Annualmente la legge di bilancio prevede l'assegnazione delle risorse da destinare alla Scuola superiore della magistratura sul capitolo 1478 del Bilancio del Ministero della Giustizia, denominato «Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura», che reca allo stato uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni del triennio 2023/2025. Tenuto conto delle evidenze contabili della Scuola Superiore della Magistratura la predetta riduzione non ne compromette il funzionamento e la gestione delle attività di competenza.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 prevede che al personale della Scuola superiore della magistratura sia corrisposta un'indennità di funzione in quota fissa mensile e in quota variabile annuale da definirsi con decreto ministeriale: si rammenta che, già a legislazione vigente, il trattamento economico accessorio del personale della scuola è a carico della scuola stessa. La relazione tecnica informa degli elementi sulla cui base l’importo stimato è di 450.000 euro a decorrere dal 2023, dei quali euro 180.645 rientrano nell’ambito delle risorse assegnate annualmente al bilancio della Scuola superiore della magistratura, ossia sono già disponibili a legislazione vigente, mentre i restanti euro 269.355 sono oggetto di una specifica autorizzazione di spesa.
Il comma 2 a tal fine autorizza dunque la spesa di euro 269.355 “per l'anno 2023 e a regime” (così, testualmente, la norma).
In proposito, si rileva che l’onere è configurato come limite massimo di spesa, le spese sottostanti sono di carattere modulabile, e la relazione tecnica dà conto degli elementi posti alla base della stima degli effetti finanziari. Sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni.
Da un punto di vista formale si rileva che, poiché la norma autorizza, testualmente, la spesa di euro 269.355 “per l’anno 2023 e a regime”, laddove la dicitura consueta è “annui a decorrere dal 2023”, si potrebbe valutare l’opportunità di riformulare la norma in quest’ultimo senso.
Si rileva, inoltre, che il comma 3 istituisce un fondo destinato a garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ossia delle risorse relative all'istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura. Con riguardo a tale norma non si formulano osservazioni considerato che l’onere è configurato quale tetto di spesa e che la relazione tecnica esplicitamente informa che la riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata a garantire il funzionamento della citata Scuola non ne compromette il funzionamento e la gestione delle attività di competenza.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 16 provvede agli oneri relativi all’indennità di funzione riconosciuta in favore del personale della Scuola superiore della magistratura, pari a 269.355 euro per l’anno 2023 e “a regime”, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dai commi 3 e 6 dell’articolo 13, nonché dai commi 3, 7 e 10 dell’articolo 14 e dal comma 3 dell’articolo 15 del provvedimento in esame. Ciò posto, nel rilevare che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, sotto il profilo strettamente formale, l’espressione “a regime” riferita agli oneri che si verificheranno negli anni successivi al 2023 debba intendersi nel senso che la predetta spesa di 269.355 euro è autorizzata, per tale importo annuo, a decorrere dal 2023, in linea con le indicazioni fornite nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Sul punto, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
Si fa inoltre presente che il comma 3 dell’articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione di un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, che reca l’istituzione della Scuola superiore della magistratura. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che tale ultima disposizione non reca propriamente un’autorizzazione di spesa, limitandosi ad operare, ai fini della copertura finanziaria del decreto legislativo n. 26 del 2006, l’utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, che ha conferito la delega legislativa per l’istituzione e il funzionamento della medesima Scuola superiore.
In tale quadro, sembrerebbe quindi opportuno fare riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005. Sul punto, appare comunque utile acquisire l’avviso del Governo.
Quanto alle risorse utilizzate a copertura, si segnala che esse sono iscritte sul capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che presenta una dotazione annua di 13.335.928 euro, e la loro riduzione - secondo quanto precisato nella relazione tecnica - non è suscettibile di compromettere, sulla base delle evidenze contabili della medesima Scuola superiore della magistratura, il funzionamento e lo svolgimento delle attività di competenza dell’ente in questione. Da questo punto di vista, non si hanno osservazioni da formulare.
Disciplina transitoria dei giudizi di impugnazione
Le norme differiscono dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022[28] in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale, prolungando conseguentemente la vigenza delle attuali modalità telematiche di svolgimento delle attività processuali e procedimentali in materia di impugnazioni.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed esplicita che l’intervento normativo ha natura ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è teso a prolungare temporaneamente la vigenza delle attuali modalità telematiche di svolgimento delle attività processuali e procedimentali in materia di impugnazioni, già sperimentate nella fase emergenziale, sino al momento della piena operatività del nuovo processo penale telematico. Gli adempimenti connessi alle attività collegate potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori nell’ambito delle misure adottate durante e successivamente alla fase dell’emergenza sanitaria.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a differire l’entrata in vigore della nuova disciplina concernente le impugnazioni in sede penale recata dal decreto legislativo n. 150 del 2022, e a prolungare conseguentemente la vigenza delle attuali modalità telematiche di svolgimento delle attività processuali e procedimentali in materia di impugnazioni recate da alcune norme del decreto legge n. 137 del 2020, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, gli adempimenti connessi alle attività collegate al predetto prolungamento potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di meccanismi già ampiamente sperimentati. Inoltre, va ricordato che sia la disciplina di cui si prolunga la vigenza sia quella di cui si differisce l’entrata in vigore erano state ritenute prive di effetti finanziari dalle relative relazioni tecniche.
Misure in materia di giustizia tributaria
Le norme modificano, in primo luogo, l’articolo l, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Tale norma, nel testo previgente, autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere 100 unità di magistrati tributari per l'anno 2023 e 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 576 unità.
La nuova formulazione prevede una modifica del programma di immissione in servizio dei 576 nuovi magistrati: ferma restando l’autorizzazione all’assunzione di 100 magistrati nel 2023, stabilisce che il numero di magistrati da assumere nel 2024 sia pari alle 68 unità previste in precedenza incrementate, però, delle unità di magistrati non assunte nel 2023 mentre nell’anno 2026 e nell’anno 2029 saranno assunte ulteriori 204 in ciascun anno (comma 1).
In pratica, il numero complessivo delle assunzioni resta invariato, ma nel 2024 si effettueranno anche le assunzioni non effettuate nel 2023, inoltre le assunzioni dei magistrati in precedenza previste nei trienni 2025-2027 e 2028-2030 sono effettuate tutte nell’anno centrale di ciascun triennio.
Sono poi apportate numerose variazione al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che reca l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l’organizzazione degli uffici di collaborazione. Le modifiche, tra l’altro, prevedono:
· che la domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata, telematicamente, secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso [comma 2, lett. b)];
· che la commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti (+ 15) magistrati con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, da due avvocati (+2) iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori e da due (+2) dottori commercialisti, per un totale di 29 componenti in luogo dei 10 previsti dalla normativa previgente. In conseguenza dell’incremento del numero dei componenti della commissione, nel caso in cui i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di trecento, si prevede la possibilità di formare, oltre le sottocommissioni, anche organi ancora più ridotti per la valutazione degli elaborati scritti denominati collegi, composti ciascuno da almeno tre componenti e deputato ad esaminare gli elaborati di una delle materie oggetto della prova di concorso relativamente ad ogni candidato [comma 2, lett. c)].
Agli oneri derivanti dal comma l del presente articolo pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042,0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e l,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
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|||||||||||
Rimodulazione immissione in servizio magistrati tributari (co. 1) |
|
|
|
6,74 |
|
|
|
6,74 |
|
|
|
6,74 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Rimodulazione immissione in servizio magistrati tributari- effetti riflessi (co. 1) |
|
|
|
3,27 |
|
|
|
3,27 |
|
|
|
3,27 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione FISPE (comma 3) |
|
|
|
6,74 |
|
|
|
6,74 |
|
|
|
6,74 |
La relazione tecnica evidenzia che il comma 1, prevede una modifica del programma di immissione in servizio dei nuovi 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, rispetto a quello originariamente stabilito con l’articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022. In particolare, la norma dispone il seguente nuovo piano di assunzioni:
• n. 68 unità nell’anno 2024, a cui aggiungere il numero dei magistrati tributari non assunti nell’ambito della procedura di transito di cui ai commi da 4 a 7 dell’articolo 1 della legge n. 130 del 2022;
• n. 204 unità nell’anno 2026;
• n. 204 unità nell’anno 2029.
In apposita tabella allegata alla relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, è riportata la nuova proiezione degli oneri a carico del Ministero dell’economia e delle finanze nel periodo 2023-2049, in base al nuovo piano assunzionale delle 576 unità che andranno a costituire il nuovo ruolo della magistratura tributaria. In particolare, nell’ultima colonna (oneri differenziali) sono individuati annualmente i risparmi di spesa o i maggiori costi rispetto agli oneri riportati nella corrispondente tabella allegata alla relazione tecnica riferita alla legge n. 130 del 2022. Dalla tabella risulta che i maggiori oneri corrispondono a quelli di cui si dispone la copertura ai sensi del comma 3 delle norme in esame.
Ai fini della quantificazione degli oneri differenziali rispetto all’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 130/2022, è stato considerato il numero di 34 giudici c.d. “togati” individuato nella graduatoria provvisoria per il transito nella magistratura tributaria di cui al bando n. 9/2022, delibera n. 1559 del 15 novembre 2022, approvata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Sempre con riguardo al transito dei giudici c.d. “togati”, la relazione tecnica precisa che è necessario considerare, altresì, che, per assicurare la neutralità finanziaria, il Ministero dell’economia e delle finanze apporterà, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per garantire la corretta allocazione delle risorse nell’ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di provenienza dei magistrati (Ministero della giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa).
Si ricorda a tale riguardo che l’articolo 1, comma 4, ha autorizzato il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con riferimento alle norme recate dal comma 2, la relazione tecnica evidenzia che le stesse prevedono un aumento a ventinove unità del numero dei componenti della Commissione di concorso per l’assunzione dei nuovi magistrati e prevedendo la possibilità di formare fino a 2 sottocommissioni. La relazione tecnica afferma che tale incremento del numero di componenti non comporta maggiori oneri di spesa, atteso che la proiezione dei costi per lo svolgimento delle prove concorsuali stimata nella legge n. 130 del 2022 è stata prudenzialmente determinata sulla base degli analoghi costi sostenuti dal Ministero della giustizia in occasione dei concorsi per l’assunzione dei magistrati ordinari, in relazione ai quali la relativa Commissione di concorso è formata, anch’essa, da 29 componenti: a tal proposito la relazione rinvia ad un confronto tra il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 (che indica il numero di componenti della commissione di concorso per magistrati ordinari) e la relazione tecnica relativa all’articolo 26-bis del decreto-legge n. 118 del 2021 (che stimava una spesa di 472.600 euro per il pagamento di quanto spettante ai componenti la commissione di concorso per magistrato ordinario). Per tale motivo, si conferma la congruità degli importi di spesa autorizzati dalla citata legge n. 130 del 2022 con riguardo agli oneri correlati con il funzionamento della Commissione di concorso, stimati in 470.000 euro.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme recate dal comma 1 prevedono la rimodulazione del programma di immissione in servizio dei nuovi 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, rispetto a quello originariamente stabilito con l’articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Tanto premesso si rileva che la relazione tecnica quantifica i maggiori oneri, determinati dalla rimodulazione e coperti ai sensi del comma 3, utilizzando i medesimi parametri impiegati dalla relazione tecnica allegata alla citata legge n. 130 del 2022. Pertanto, dal momento che la nuova quantificazione proposta risulta coerente con i dati ed i parametri forniti in quella sede, non si hanno osservazioni da formulare.
Parimenti non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dal comma 2, che prevedono un incremento del numero dei componenti della commissione di concorso per la selezione dei giudici tributari, dal momento che la relazione tecnica ha chiarito come l’onere quantificato dalla relazione tecnica allegata alla legge n. 130 del 2022, per il pagamento di quanto spettante ai commissari, fosse già dimensionato con riferimento ad un numero di componenti pari a quello stabilito dalle norme in esame in forza dell’incremento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 18 provvede agli oneri derivanti dalla rimodulazione del programma di immissione in servizio dei magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, pari a pari a 6,74 milioni di euro per l’anno 2026, a 4,97 milioni di euro per l’anno 2029, a 1,2 milioni di euro per l’anno 2030, a 0,77 milioni di euro per l’anno 2033, a 2,17 milioni di euro per l’anno 2039, a 0,02 milioni di euro per l’anno 2042, a 0,04 milioni di euro per l’anno 2043, a 1,36 milioni di euro per l’anno 2045, a 0,25 milioni di euro per l’anno 2046 e a 1,61 milioni di euro per l’anno 2048, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, stante il profilo temporale degli oneri, destinati a verificarsi oltre il triennio del vigente bilancio dello Stato.
Disposizioni in materia di Comitato ETS - Emission Trading System)
La norma reca specifiche modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 disciplinante il Comitato ETS quale Autorità nazionale competente per l’attuazione delle disposizioni della dir. 2003/87/CE (c.d. direttiva Emission Trading System - ETS).
In particolare la norma:
· modificando il comma 6 della suddetta disposizione, riconduce tutta l’attività istruttoria preliminare per la stesura degli atti deliberativi del Comitato nella competenza del Ministero dell’ambiente; laddove nel testo previgente tale competenza del Ministero era riferita ai soli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo. Vengono altresì soppresse le disposizioni del testo previgente che disciplinano la composizione (5 funzionari ministeriali, 1 dei quali con funzioni di coordinatore) della Segreteria tecnica del Comitato, competente per le suddette attività istruttorie [comma 1, lett. a), n. 1]. Il nuovo comma 7-bis, introdotto dalla norma in esame, prevede che la Segreteria tecnica sia composta da 5 membri e da 1 coordinatore (senza prevedere la loro qualifica di funzionari ministeriali) (comma 1, lett. b));
· integrando il comma 6, dispone che il Ministero dell’ambiente si avvalga per la suddetta attività istruttoria, anche attraverso stipula di convenzioni, oltre che delle proprie società in house, del GSE e di ISPRA (già previsto nel testo previgente) anche di UNIONCAMERE per l’implementazione informatica del Portale ETS disciplinato dall’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 47 del 2020 [comma 1, lett. a), n. 2];
· modifica il primo periodo del comma 12, che nel testo previgente demanda ad un apposito decreto interministeriale la definizione dei compensi dei componenti del Comitato ETS, al fine di prevedere che con il medesimo decreto vengano stabiliti anche i compensi dei componenti della Segreteria tecnica [comma 1, lett. c), n. 1];
· sopprime il secondo periodo del comma 12 che prevedeva la possibilità di riconoscere al personale della Segreteria tecnica la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, per un massimo di settanta ore mensili pro-capite [comma 1, lett. c), n. 2].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, con riguardo alla sostituzione della Segreteria tecnica con un nuovo organismo, ai cui componenti viene corrisposto un compenso analogo a quanto previsto per i membri del Comitato ETS, afferma che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi per il Comitato e per la Segreteria tecnica graveranno sui proventi delle aste CO2, ai sensi dell’art. 23, comma 7, lett. n), del decreto legislativo n. 47 del 2020. Peraltro, la norma non predetermina tale compenso ma la quantificazione dello stesso verrà stabilita con decreto interministeriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 47 del 2020. Pertanto è in quella sede che si provvederà alla quantificazione dei compensi in argomento, che troveranno copertura con i proventi delle aste, tenuto conto degli importi sostanzialmente marginali rispetto all’entità delle somme provenienti dalle aste stesse.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma riconduce tutta l’attività istruttoria relativa all’adozione degli atti deliberativi del Comitato ETS nella competenza del Ministero dell’ambiente; attività limitata, nell’assetto previgente, ai soli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo [comma 1, lett. a), n. 1]. Viene, altresì, ridefinita la composizione della Segreteria tecnica del Comitato prevedendo l’incremento di una unità (si passa da cinque componenti tra i quali un coordinatore a cinque componenti e un coordinatore) consentendo l’individuazione dei suoi componenti anche tra soggetti estranei alla PA [comma 1, lett. a), n. 1 e comma 1, lett. b)]. Viene, inoltre, ridefinita la disciplina dei compensi dei componenti della suddetta Segreteria tecnica demandando la loro determinazione ad un apposito decreto interministeriale [comma 1, lett. c), n. 1], laddove nell’assetto previgente, al personale della Segreteria tecnica era previsto il riconoscimento della corresponsione di specifici compensi per prestazioni di lavoro straordinario [comma 1, lett. c), n. 2]. È previsto, infine, che il Ministero si avvalga, tramite la stipula di apposite convenzioni, di UNIONCAMERE per l’implementazione informatica del Portale ETS [comma 1, lett. a), n. 2].
Al riguardo, con riferimento al comma 1, lett. a), n. 1, andrebbe confermato che alla luce dell’attribuzione complessiva delle attività istruttorie in materia di ETS al Ministero dell’ambiente, tali attività possano essere gestite nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Analoga conferma andrebbe fornita in merito all’avvalimento per via convenzionale di UNIONCAMERE da parte del medesimo Ministero [comma 1, lett. c), n. 2]. In merito all’incremento dei componenti della Segreteria tecnica [comma 1, lett. a), n. 1 e comma 1, lett. b)] e della modifica della relativa disciplina dei compensi (comma 1, lett. c)), non si formulano osservazioni, considerato, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, da un lato, che i relativi maggiori oneri graveranno sui proventi delle aste CO2, ai sensi dell’articolo 23, comma 7, lett. n), del decreto legislativo n. 47 del 2020, come peraltro già avviene a legislazione vigente con riguardo ai costi del Comitato ETS, dall’altro, che gli importi dei compensi saranno stabiliti con successivo decreto interministeriale e che comunque gli stessi risulteranno sostanzialmente marginali rispetto all’entità delle somme provenienti dalle aste.
Prove dei concorsi per il reclutamento di docenti
Le norme modificano l’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 che reca misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente. Nell’ambito di tale articolo le modifiche interessano, soprattutto il comma 10 che definisce modalità semplificate per lo svolgimento dei concorsi a cattedre per il personale docente: le modifiche, fra l’altro, stabiliscono che:
· per i concorsi banditi durante il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia prevista una prova scritta con più quesiti a risposta multipla mentre al termine di tale periodo sarà possibile prevedere, in alternativa, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta. Le norme previgenti prevedevano una prova scritta con più quesiti a risposta aperta [lettera a), punto 1)];
· prevede l’integrazione della graduatoria, nel limite dei posti banditi, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che abbiano raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali [lettera a), punto 3)].
Si dispone, poi, tra l’altro, l’abrogazione del secondo periodo del comma 10.1 che prevedeva l’istituzione di una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che avrebbe dovuto proporre al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti da proporre nelle prove dei concorsi in oggetto [lettera b)].
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non determinano oneri.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme apportano modifiche alla previgente disciplina concernente lo svolgimento in forma semplificata dei concorsi per il reclutamento dal personale docente della scuola: si tratta di norme di carattere eminentemente procedurale e, pertanto, non si hanno rilievi da formulare.
Integrazione e validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento dei docenti
Le norme modificano l’articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2021 che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione. Nell’ambito di tale misure il comma 11, nel testo previgente, stabiliva che alcune graduatorie di concorso per il reclutamento di docenti fossero integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio delle assunzioni[29], con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto. Le modifiche stabiliscono che le graduatorie in questione sono prorogate sino al loro esaurimento e sono utilizzate, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione descritta non trova applicazione con riferimento ai concorsi banditi successivamente alla sua data di entrata in vigore.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno contenuto ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prorogano la validità delle graduatorie di alcuni concorsi svolti per il reclutamento di personale docente delle scuole e prevedono che le stesse devono essere utilizzate a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché la norma non autorizza nuove assunzioni, ma si limita a prorogare la validità di graduatorie già formate per consentirne l’utilizzo nei limiti delle assunzioni già autorizzate.
Le norme modificano in più parti il decreto legislativo n. 59 del 2017, che dispone il riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.
Le modifiche, tra l’altro, stabiliscono che:
· soggetti già abilitati possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA[30] del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento[31]. Inoltre si specifica che detti percorsi di formazione si possono svolgere anche mediante modalità telematiche [lettera b)];
· la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria [lettera c)];
· per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche [lettera d), punto 2)].
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica segnala che le novelle del comma 3 dell’articolo 20 apportano modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 finalizzate a rendere maggiormente attuabile la riforma del reclutamento dei docenti - Missione 4, Riforma 2.1 - prevista dal PNRR, già avviata con l’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Le novelle introducono modifiche volte ad assicurare su tutto il territorio nazionale l’omogeneità dell’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale nonché a rendere più efficace il nuovo modello formativo.
In particolare, la relazione tecnica segnala, tra l’altro, che la novella di cui al comma 3, lettera c), incide sull’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 disciplinando l’ipotesi del mancato superamento del percorso di formazione iniziale per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5 e che, conseguentemente, per poter conseguire l’abilitazione, debbano completare il percorso di formazione iniziale contestualmente al contratto annuale di supplenza. La norma consente a tali candidati di ripetere la prova finale del percorso di formazione iniziale, il cui mancato superamento determina la cancellazione dalla graduatoria del concorso. L’intervento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato essendo i costi relativi all’eventuale ripetizione della prova a carico del candidato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme recano modifiche alla disciplina del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. Le modifiche hanno, per lo più, carattere semplificatorio prevedendo, fra l’altro, che la formazione possa essere svolta anche mediante modalità telematiche o che il tirocinio diretto, in determinate ipotesi, non sia più richiesto. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, anche in ordine alla previsione che stabilisce la possibilità di ripetere una seconda volta la prova finale del percorso di formazione iniziale, posto che secondo la relazione tecnica tale disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato essendo i costi relativi all’eventuale ripetizione della prova a carico del candidato.
Le norme demandano a un decreto del Ministro dell’istruzione la disciplina dei compensi delle commissioni esaminatrici, del personale di vigilanza e, ove presente, del referente informatico per i concorsi pubblici banditi dal relativo Ministero.
A legislazione vigente (articolo 18 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56) sono affidati a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione e l’aggiornamento dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali. Ad ambedue le norme non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
In particolare, il comma 4 dell’articolo 20 ora in esame prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati[32] i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. All’attuazione di tali norme si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
Si specifica, inoltre, che l’onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dalle norme in esame non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica demandando al decreto interministeriale la determinazione dei compensi per i concorsi del personale scolastico e specificando che all'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, i compensi dei membri delle commissioni saranno determinati in funzione delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica evidenzia che il comma 5 stabilisce anche che l’onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme, cui non sono ascritti effetti finanziari, intervengono sulla disciplina dei compensi delle commissioni esaminatrici, del personale di vigilanza e, ove presente, del referente informatico per i concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’istruzione. A legislazione vigente la fissazione e l’aggiornamento di detti compensi sono demandati, per la generalità dei concorsi pubblici, a un DPCM, e ciò ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e dell’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56: ad entrambe le citate disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Le norme ora introdotte demandano, limitatamente ai concorsi banditi dal Ministero dell’istruzione, la predetta determinazione a un decreto del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Esse fissano altresì due disposizioni di chiusura, volte a garantire l’invarianza finanziaria, ai sensi delle quali, da un lato, all’attuazione della disposizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall’altro, l’onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti. La relazione tecnica chiarisce che, stante la previsione normativa, i compensi dei membri delle commissioni saranno determinati in funzione delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la disposizione ha l’effetto di modificare la fonte regolamentare (da DPCM a DM) abilitata a disporre in materia di compensi per le commissioni di concorso riferite al Ministero dell’istruzione e per il relativo personale di vigilanza ed informatico, mantenendo invariata, per il resto, la disciplina già recata a legislazione vigente ed alle cui norme istitutive non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme modificano l’articolo 1-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 126 del 2019 dispongono in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare:
- viene ridotta dal 50 al 30 per cento la quota da coprire, mediante concorso da bandire entro il 2023 dal Ministero dell’istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25;
- viene aumentata dal 50 al 70 per cento la quota da coprire, mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili nei medesimi anni scolastici dal 2022/23 al 2024/2 e negli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che dall’attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme rimodulano la percentuale di posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e la procedura straordinaria di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. Tanto premesso, pur rilevando che tale rimodulazione non incide sul numero dei posti messi a concorso, va tuttavia evidenziato che la norma, prevedendo una maggiore assegnazione di posti a soggetti che partecipano alla procedura straordinaria, ossia alla procedura riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per ricostruzioni di carriera, posto che i soggetti vincitori della procedura straordinaria dovrebbero ragionevolmente presentare una anzianità media di servizio pregresso superiore a quella di coloro che partecipano alla procedura ordinaria. Sul tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito
Le norme incrementano la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 a decorrere dall'anno 2024 (comma 1).
La disposizione esplicita le finalità dell’incremento (disposto in ragione delle maggiori funzioni amministrative del Ministero, della necessità di garantire l’organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.), nonché alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione
centrale e periferica del Ministero) e demanda la conseguente riorganizzazione a un DPCM.
Per le medesime finalità il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti di dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento (comma 2).
Si incrementa la consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 3).
Alla copertura degli oneri sopra descritti, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Assunzione di dirigenti al Ministero dell’istruzione (co. 1) |
0,52 |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
0,52 |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
0,52 |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
Assunzione di funzionari al Ministero dell’istruzione (co. 2) |
0,59 |
1,78 |
1,78 |
1,78 |
0,59 |
1,78 |
1,78 |
1,78 |
0,59 |
1,78 |
1,78 |
1,78 |
Assunzioni al Ministero dell’istruzione – Oneri di funzionamento e concorsuali (co. 2) |
0,47 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,47 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,47 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Fondo risorse decentrate Ministero istruzione (co. 3) |
6,0 |
7,5 |
9,0 |
9,0 |
6,0 |
7,5 |
9,0 |
9,0 |
6,0 |
7,5 |
9,0 |
9,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Assunzione di dirigenti al Ministero dell’istruzione – Effetti riflessi (co. 1) |
|
|
|
|
0,25 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,25 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
Assunzione di funzionari al Ministero dell’istruzione – Effetti riflessi (co. 2) |
|
|
|
|
0,29 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,29 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Tab. A –Ministero istruzione (co. 4) |
7,59 |
10,89 |
12,39 |
12,39 |
7,59 |
10,89 |
12,39 |
12,39 |
7,59 |
10,89 |
12,39 |
12,39 |
La relazione tecnica chiarisce che l’onere annuo a regime per l’assunzione di un dirigente di livello generale è pari a 257.089,78 euro, di un dirigente di livello non generale è pari a 132.119,17 euro e di un funzionario 44.598,42 euro. Le cifre indicate includono gli oneri a carico dell’amministrazione (trattamento fondamentale e accessorio lordo Stato). La relazione tecnica chiarisce altresì che l’onere per il primo anno (2023) è pari ad un terzo dell’onere a regime assumendo che le assunzioni siano effettuate a partire dal 1° settembre.
La relazione tecnica non fornisce indicazioni degli oneri che saranno sostenuti a fronte delle spese di funzionamento e per l’espletamento dei concorsi indicate nel testo delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono l’assunzione di 2 dirigenti di livello generale, 8 dirigenti di livello non generale (comma 1) e 40 funzionari (comma 2), individuano l’onere da sostenere per lo svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento e per le maggiori spese di funzionamento correlate al loro ingresso in servizio (comma 2) e infine incrementano il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali oneri sono configurati quali tetti massimi di spesa. Tanto premesso si rileva che:
· l’onere a regime delle assunzioni è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica;
· l’onere per il 2023 derivante dalle assunzioni, pari a un terzo dell’onere a regime, indica, implicitamente, l’entrata in sevizio del personale a partire dal 1° settembre 2023, come risulta anche dalla relazione tecnica;
· la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione della spesa indicata per lo svolgimento dei concorsi, per sostenere l’incremento delle spese di funzionamento e per incrementare il fondo risorse decentrate del Ministero.
Pertanto, con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti da assunzioni non si hanno osservazioni da formulare sebbene sia opportuno che il Governo chiarisca, attesa la natura non comprimibile delle spese in questione, se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati invece che come tetto di spesa.
Con riguardo alle spese di funzionamento, per lo svolgimento dei concorsi e per incrementare il fondo risorse decentrate del Ministero, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, si osserva che non sono forniti elementi informativi volti a chiarire le ipotesi sottostanti la quantificazione: trattandosi infatti di spese necessarie per l’attuazione di adempimenti di carattere obbligatorio, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l’idoneità degli stanziamenti rispetto alle misure da attuare, e ciò anche per prevenire eventuali futuri fabbisogni di rifinanziamento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 21 provvede agli oneri derivanti dalle misure concernenti il personale del Ministero dell’istruzione e del merito di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 21, pari complessivamente a 7.586.111 euro per l’anno 2023, a 10.888.621 euro per l’anno 2024 e a 12.388.621 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno
Le norme prevedono che fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unità ulteriori[33] (comma 1).
Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme, precisando che il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia con incarico è pari a quello dei dirigenti di prima fascia. Pertanto la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica come anche chiarito dalla clausola di invarianza finanziaria al comma 2
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a consentire all’amministrazione dell’interno di conferire incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero in deroga al limite fissato dalla legislazione vigente. A tal proposito si prende atto di come la relazione tecnica specifica che il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia con incarico è pari a quello dei dirigenti di prima fascia. Non si hanno quindi osservazioni da formulare, posto che la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica come anche chiarito dalla clausola di invarianza finanziaria al comma 2.
Normativa vigente. L’art. 17-bis, comma 2, lett. b), (Allegato 1-bis) del decreto-legge n. 36 del 2022, ha incrementato la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno di 3 unità (portandola da 32 a 35 unità) L’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, da ultimo, ha ulteriormente aumentato la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza del medesimo Ministero di 4 unità (fissandola quindi a 39 unità).
La norma istituisce l’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell’ambito della dotazione organica vigente (comma 1). Viene demandata ad un decreto ministeriale la definizione dell’articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell’Ispettorato che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai relativi compiti (comma 2). Ai fini dell’esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l’Amministrazione della pubblica sicurezza può articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza (comma 3). Viene, altresì, demandato all’adozione di un regolamento di delegificazione[34] la modifica del DPR n. 208 del 2001, disciplinante la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (comma 5). Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l’organizzazione del Ministero dell’interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza (comma 6). Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne espone le finalità e precisa che questa è volta ad apportare le propedeutiche modifiche ordinamentali per assicurare la collocazione più funzionale alle esigenze dell’Amministrazione della P.S. per una delle tre nuove unità della dotazione organica dei Dirigenti generali di pubblica sicurezza (incrementate dall’art. 17-bis, del decreto-legge n. 36/2022). In tal senso, al comma 1, viene prevista l’istituzione del nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, diretto da un dirigente generale di pubblica sicurezza, assicurando la collocazione per l’ultima delle tre nuove figure dirigenziali. L’istituendo Ispettorato acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie delle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti. La relazione tecnica riporta in tre tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della RT) il prospetto della forza organica dei tre uffici [Servizio assistenza e attività sociali, 127 unità complessive; Ufficio per il gruppo sportivo della Polizia di Stato, 37 unità complessive; Servizio tecnico gestionale del dipartimento, 439 unità complessive] che confluiranno nel nuovo Ispettorato.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce, presso il Ministero dell’interno, l’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, con a capo un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell’ambito della dotazione organica vigente (comma 1). Il nuovo Ispettorato acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente sono preposte ai relativi compiti (comma 2). Con riferimento all’esercizio in forma coordinata di funzioni strumentali e di supporto, viene, altresì, previsto che l’Amministrazione della pubblica sicurezza possa articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, demandando, a tal fine ad un regolamento di delegificazione, la modifica del DPR n. 208 del 2001 disciplinante la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (comma 3). Ad ulteriori provvedimenti sono demandate le conseguenti modifiche concernenti l’organizzazione del Ministero dell’interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza (comma 6). Dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).
Al riguardo, in merito al comma 1, posto che la relazione tecnica riferisce che a capo del nuovo ispettorato viene proposto un dirigente generale di pubblica sicurezza il cui posto in dotazione organica sembra essere stato istituito per effetto del DL n. 36 del 2022, che non risulterebbe ancora attualmente assegnato al corrispondente incarico, non si formulano osservazioni. Con riguardo alla struttura organizzativa del nuovo Ispettorato si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito all’acquisizione, da parte dello stesso, delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle esistenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono i relativi compiti di supporto (Servizio assistenza e attività sociali, Ufficio per il gruppo sportivo della Polizia di Stato e Servizio tecnico gestionale del dipartimento). Considerato comunque che al nuovo Ispettorato sarà preposto un dirigente generale con conseguente riallocazione di risorse nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno, andrebbe valutata l’opportunità di inserire nel testo della disposizione l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, posto che l’istituzione del nuovo Ispettorato dovrebbe comportare la creazione di un nuovo programma di spesa per effetto di quanto disposto dall’articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri.
Quanto all’istituzione dei nuovi Ispettorati della Polizia di Sato diffusi sul territorio (comma 3) e alle ulteriori modifiche dell’organizzazione del Ministero dell’interno (comma 6), premesso che la definizione delle prospettate nuove articolazioni periferiche e centrali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza soggiace al vincolo di neutralità finanziaria recato dal comma 7, considerato che la sua attuazione viene demandata all’adozione di un regolamento di delegificazione e ad ulteriori provvedimenti, la cui natura non viene precisata, sarebbe opportuno prevedere nel testo una fase di verifica parlamentare di tale vincolo, con l’acquisizione, pertanto, del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sullo schema del summenzionato regolamento di delegificazione e su quelli degli altri provvedimenti attuativi della prevista riforma.
Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo
La norma:
· introduce il comma 2-bis all’articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2012, al fine di destinare, dal 2023 al 2027 al Ministero dell’interno, una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5 (comma 1).
Si evidenzia che il l’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 79/2012, prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto interministeriale siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad uno specifico Fondo[35]per essere destinate alle esigenze dei Ministeri;
· autorizza il Ministero dell’interno ad assumere a decorrere dal 1° settembre 2023 con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, e comunque non superiore al 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per il 2023 ed euro 942.691 per il 2024, 30 unità di personale non dirigenziale Area funzionari, da destinare alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi alluvionali del maggio 2023. A tal fine, il Ministero dell’interno può ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale (comma 2).
· per le medesime finalità del comma 2, autorizza il Ministero dell’interno all’acquisto di dotazioni informatiche destinate a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (comma 3);
· autorizza la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 4);
· agli oneri derivanti dai commi da 2 a 4, pari a euro 1.108.266 per il 2023 ed euro 1.579.611 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
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|||||||||||
Assunzione di 30 unità di personale a tempo determinato dalle Prefetture-UTG (comma 2) |
0,47 |
0,94 |
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0,47 |
0,94 |
|
|
0,47 |
0,94 |
|
|
Prestazioni di lavoro straordinario delle Prefetture-UTG (comma 4) |
0,38 |
0,38 |
|
|
0,38 |
0,38 |
|
|
0,38 |
0,38 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
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|||||||||||
Assunzione di 30 unità di personale a tempo determinato dalle Prefetture-UTG – effetti riflessi (comma 2) |
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0,23 |
0,46 |
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0,23 |
0,46 |
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|
Prestazioni di lavoro straordinario delle Prefetture-UTG – effetti riflessi (comma 4) |
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|
|
|
0,18 |
0,18 |
|
|
0,18 |
0,18 |
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|
Maggiori spese in conto capitale |
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|||||||||||
Acquisto dotazioni informatiche per Prefetture-UTG e Centri operativi misti istituiti dai Prefetti (comma 3) |
0,26 |
0,26 |
|
|
0,26 |
0,26 |
|
|
0,26 |
0,26 |
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Minori spese correnti |
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|||||||||||
Riduzione Tab. A Interno (comma 6) |
1,11 |
1,58 |
|
|
1,11 |
1,58 |
|
|
1,11 |
1,58 |
|
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni.
Il comma 1 si configura come fonte di autofinanziamento e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la disposizione è diretta a definire la quota di risorse, già ordinariamente versate all’entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 79/2012.
Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica quantifica il relativo onere complessivo in euro 1.414.037, di cui euro 471.346 riferiti a quattro mesi del 2023 ed euro 942.691 relativi ai restanti otto mesi del 2024. L’importo dell’onere pro-capite (trattamento fondamentale Lordo Stato) viene indicato in euro 43.172,05 annui (euro 1.295.162 calcolati per 30 unità di personale). A tale importo la relazione tecnica aggiunge la componente del trattamento accessorio (euro 118.875 calcolati per 30 unità di personale).
La relazione tecnica fornisce in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima RT, gli ulteriori parametri utilizzati ai fii della quantificazione.
In merito al comma 3, la relazione tecnica evidenzia che il costo complessivo derivante dalla norma è quantificabile complessivamente in euro 520.000 destinato, in particolare, a finanziare interventi di adeguamento delle infrastrutture di rete, acquisti di apparecchiature informatiche, ivi comprese le dotazioni delle postazioni di lavoro, l’approvvigionamento di servizi informatici specialistici e del materiale informatico di consumo. Il costo per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il citato potenziamento informatico, è quantificabile in euro 260.000 così ripartito: potenziamento infrastrutture di rete euro 107.000; apparecchiature informatiche euro 76.000; servizi informatici specialistici euro 42.000,00; materiale informatico di consumo euro 35.000.
In merito al comma 4, viene evidenziato che lo stanziamento copre le maggiori spese per le prestazioni rese per il lavoro straordinario fino al 30 giugno 2024, determinandole in un plafond di 15 ore mensili medie, per un numero di 200 unità, attualmente in servizio presso le predette Prefetture-U.T.G. La stima dei costi è stata determinata al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media convenzionale di euro 20,94 l’ora.
Le prestazioni di lavoro straordinario per personale delle Prefetture UTG per 12 mensilità sono pertanto quantificate in euro 753.840 (200 unità x 15 ore mensili x 12 mesi x 20,94 euro l’ora); ovvero sono pari ad euro 376.920 per le singole annualità 2023 e 2024.
La relazione tecnica fornisce in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica, gli ulteriori parametri utilizzati ai fii della quantificazione.
A seguire una tabella riepilogativa degli onri recati dai comi da 2 a 4
(euro)
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2023 |
2024 |
Comma 2 |
471.346 |
942.691 |
Comma 3 |
260.000 |
260.000 |
Comma 4 |
376.920 |
376.920 |
Totale |
1.108.266 |
1.579.611 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma destina, dal 2023 al 2027, il 30 per cento delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di mafia, estorsioni e usura al Ministero dell’interno resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012 (comma 1). Il medesimo Ministero viene autorizzato ad assumere a tempo determinato 30 funzionari, con contratti di durata annuale, a decorrere dal 1° settembre 2023, per le esigenze delle Prefetture-UTG dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023, per una spesa di euro 471.346 per il 2023 ed euro 942.691 per il 2024 (comma 2). Con riguardo alle medesime Prefetture-UTG, viene, altresì, autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 finalizzata all’acquisto di dotazioni informatiche (comma 3), nonché la spesa di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal relativo personale (comma 4). Gli oneri complessivi derivanti dai commi da 2 a 4, sono indicati in misura pari ad euro 1.108.266 per il 2023 e ad euro 1.579.611 per il 2024 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno (comma 6). Con riguardo ai commi da 2 a 4 non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei relativi importi. Nulla da osservare, altresì, in merito al comma 1, considerato che la norma opera nell’ambito e nei limiti delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di mafia, estorsioni e usura che si renderanno disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ai sensi della summenzionata disposizione e che, secondo la normativa previgente, erano già destinate alle esigenze dei Ministeri.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 24 provvede agli oneri derivanti dalle misure per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui ai commi da 2 a 4 del medesimo articolo 24, pari nel complesso a 1.108.266 euro per l’anno 2023 e a 1.579.611 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 26, commi 2 e 6, e 27, comma 5. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma modifica l’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998, disciplinante - a seguito delle modifiche da ultimo apportate dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023 - la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote massime stabilite annualmente con il decreto flussi, sopprimendo parte della disposizione che viceversa prevedeva la medesima conversione però nell’ambito delle stesse quote (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che la disposizione ha natura esclusivamente ordinamentale ed è diretta a correggere una contraddizione che risulta contenuta nell’attuale formulazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, a seguito delle modifiche operate dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, poiché sancisce nella prima parte dell’articolo la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione «al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4» del testo unico dell’immigrazione e, immediatamente dopo, sancisce la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo «nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4».
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni essendo la disposizione finalizzata a correggere una contraddizione normativa contenuta nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Normativa vigente. L’art. 7, commi da 31-ter a 31-septies, del DL n. 78/2010 ha disciplinato la soppressione dell’’Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) disponendo il subentro del Ministero dell’interno nella titolarità delle funzioni svolte da tale Agenzia, nonché il trasferimento al medesimo Ministero delle relative risorse strumentali e di personale. Con decreto interministeriale sono state stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono state individuate le risorse riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono stati inquadrati nei ruoli di tale Ministero, sulla base di apposita tabella di corrispondenza. Il comma 31-quinquies ha specificamente previsto che per garantire la continuità delle attività di interesse pubblico svolte dalla soppressa Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione del Ministero, l’attività già svolta dall’Agenzia continui ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. Ai sensi del comma 31-sexies, per il finanziamento delle funzioni trasferite al Ministero dell’interno, si prevede la rideterminazione (in riduzione) dei contributi erariali ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni. L’art. 10, commi 2-6, del DL n. 174/2012 ha soppresso la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPL), disponendo il subentro del Ministero dell’interno nella titolarità delle relative funzioni e prevedendo il transito in un’apposita sezione dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno del personale a tempo indeterminato della Scuola. Il comma 4 della summenzionata disposizione, per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, prevede che fino all'adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero, l'attività continui ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. Il comma 5, per far fronte agli oneri derivanti dalla soppressione della Scuola e per lo svolgimento delle funzioni trasferite al Ministero rinvia all’applicazione del sopra citato articolo 7, comma 31-sexies, del DL n. 78/2010. Si rammenta che l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 44/2023 ha, da ultimo, disposto che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dai summenzionati enti soppressi che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell’interno in ragione del transito del suddetto personale nei ruoli di tale Ministero, vengano destinate al personale delle amministrazioni soppresse, ai sensi dell’articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa. La norma prevede, altresì, che in caso di riduzione del personale delle amministrazioni soppresse, le risorse in questione possano essere destinate, per la parte corrispondente, a favore di tutto il personale del Ministero dell’interno.
La norma prevede che il personale, di livello dirigenziale e non, proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell’elenco allegato al ruolo del personale civile dell’Amministrazione dell’interno confluisca definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un’apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell’attuazione della norma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell’interno (comma 1).
Viene, altresì, soppresso l’art. 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 174/2012 che ai fini del perfezionamento della soppressione dei suddetti enti, prevede, tra l’altro, l'inquadramento del relativo personale, con contratto a tempo indeterminato, nell’ambito di una apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che dall’attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che le spese legate all’esercizio delle funzioni trasferite continuano ad essere finanziate ai sensi dell’articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge n.78 del 2010, nonché dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, e sono già iscritte sui pertinenti capitoli del Programma “Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali” dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone la definitiva confluenza, in una specifica sezione ad esaurimento dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, del personale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), che risulta, alla data del 1° gennaio 2023, già inquadrato nell’elenco allegato al ruolo del personale civile dell’interno. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1). Al riguardo non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale della disposizione. Si prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica che, nel confermare la previsione di neutralità finanziaria recata dalla norma, evidenzia come all’esercizio delle funzioni trasferite al Ministero dell’interno dai soppressi enti già si provveda a normativa vigente a valere sulle risorse di bilancio del medesimo Ministero.
Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
La norma istituisce nell’ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno 2 uffici di livello dirigenziale generale, con a capo rispettivamente un prefetto e un dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 1). A tal fine, la dotazione organica del Ministero dell’interno è incrementata, non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto. Ai relativi oneri, pari ad euro 87.789 per il 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno. Per l’ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 19, lett. a), n. 1 del decreto-legge n. 44 del 2023 che, tra le 447 unità di personale dei vigili del fuoco di cui ha autorizzato l’assunzione con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023, prevede anche 1 dirigente generale (comma 2). Fermo restando quanto previsto al comma 2, all’attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).
Inoltre, la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto dei Vigili del fuoco, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a 5 settimane, in deroga all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005 che, a tale riguardo, prevede corsi con durata di almeno tre mesi (comma 4). La durata dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, è altresì, ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane; ciò in deroga a specifiche disposizioni richiamate dalla norma[36] che fissano ordinariamente in almeno 3 mesi la durata dei suddetti corsi (comma 5). Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Istituzione di 2 uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento VVFF (comma 2) |
0,09 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,09 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,09 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
Riduzione a 5 settimane della durata dei corsi di formazione e per l’accesso al ruolo di capi squadra e capi reparto dei VVF (comma 4) |
0,40 |
|
|
|
0,40 |
|
|
|
0,40 |
|
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Istituzione di 2 uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento VVFF – effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
|
0,04 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,04 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
Riduzione a 5 settimane della durata dei corsi di formazione e per l’accesso al ruolo di capi squadra e capi reparto dei VVF – effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
|
0,20 |
|
|
|
0,20 |
|
|
|
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A Interno (comma 2) |
0,09 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,09 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,09 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
Riduzione Tab. A Interno (comma 6) |
0,40 |
|
|
|
0,40 |
|
|
|
0,40 |
|
|
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 1 quantifica i costi, in applicazione del DPR n. 70 del 2022, riferiti ad un prefetto titolare di incarico di fascia B di particolare rilevanza. Nel trattamento economico fondamentale Lordo dipendente (euro 155.105,70) sono compresi lo stipendio tabellare (euro 106.832,02), la retribuzione di posizione parte fissa e variabile (euro 47.739,51) e l’indennità di vacanza contrattuale a regime 2022 (euro 534,17). Nel trattamento economico accessorio Lordo dipendente (euro 36.721,42) sono compresi l’indennità prevista dalla legge n. 121 del 1981 aggiornata al 1 gennaio 2022 (euro 17.304,99) e la retribuzione di risultato prefetto fascia B (definita all’anno 2020 in euro 19.416,43). Il totale unitario Lordo Stato è indicato pari ad euro 263.364,59 per 13 mensilità. Il Rateo dell’onere riferito a quattro mesi del 2023 (1° settembre -31 dicembre 2023) è pari a ad euro 87.788,20.
La copertura dei costi relativi al dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco preposto all’ulteriore ufficio istituito è assicurata dall’art. 15, comma 19, del decreto-legge n. 44 del 2023. La relazione tecnica riferisce, altresì, che ai fini dell’istituzione delle due nuove articolazioni dipartimentali di livello dirigenziale generale si provvede, con invarianza di spesa, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, che vengono solo differentemente allocate nell’ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco.
Dell’onere cumulativo, derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 viene data dimostrazione nel prospetto sintetizzato a seguire.
(euro)
Riduzione corsi acceso a Capo squadra (Csq) da 3 mesi a 5 settimane |
||
|
Unità |
Maggior onere |
Csq non specialisti (comma 4) |
777 |
318.820 |
|
||
Csq Specialisti (Nautici macchina, Nautici coperta, Sommozzatori, Piloti aeromobili) (comma 5) |
159 |
83.245 |
|
|
|
Totale Csq |
936 |
402.065 |
In ulteriori tabelle, riportate in via semplificata a seguire, la relazione tecnica evidenzia la costruzione del suddetto onere in relazione alla riduzione a cinque settimane della durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto interessati dalla norma.
(euro)
Capo squadra non specialista |
||||
Corso durata 3 mesi |
||||
Qualifica |
Numero posti |
Durata corso (gg) |
Anni/Persona |
Oneri Lordo Stato |
Vigile del Fuoco coordinatore |
777 |
90 |
191,59 |
9.682.670 |
Corso durata 5 settimane |
||||
Vigile del Fuoco coordinatore |
777 |
35 |
74,51 |
3.765.483 |
Capo squadra |
777 |
55 |
117,08 |
6.236.008 |
Totale |
|
90 |
191,59 |
10.001.490 |
Maggior onere |
|
|
|
318.820 |
La relazione tecnica fornisce, altresì, il dato relativo alla retribuzione annua Lordo Stato di Capo squadra (euro 53.261,79) e di Vigile del fuoco coordinatore (euro 50.538,75) aggiornato al 1° gennaio 2023.
(euro)
Capo squadra specialista Nautico macchina |
||||
Corso durata 3 mesi |
||||
Qualifica |
Numero posti |
Durata corso (gg) |
Anni/Persona |
Oneri Lordo Stato |
Nautico macchina Vigile del Fuoco coordinatore |
40 |
90 |
9,86 |
482.518 |
Corso durata 5 settimane |
||||
Nautico macchina Vigile del Fuoco coordinatore |
40 |
35 |
3,84 |
187.646 |
Nautico macchina Capo squadra |
40 |
55 |
6,03 |
314.901 |
Totale |
|
90 |
9,86 |
502.547 |
Maggior onere |
|
|
|
20.029 |
(euro)
Capo squadra specialista Nautico di coperta |
||||
Corso durata 3 mesi |
||||
Qualifica |
Numero posti |
Durata corso (gg) |
Anni/Persona |
Oneri Lordo Stato |
Nautico di coperta Vigile del Fuoco coordinatore |
35 |
90 |
8,63 |
422.203 |
Corso durata 5 settimane |
||||
Nautico di coperta Vigile del Fuoco coordinatore |
35 |
35 |
3,36 |
164.190 |
Nautico di coperta Capo squadra |
35 |
55 |
5,27 |
275.539 |
Totale |
|
90 |
8,63 |
439.729 |
Maggior onere |
|
|
|
17.526 |
La relazione tecnica fornisce, altresì, il dato relativo alla retribuzione annua Lordo Stato di Nautico macchina/Nautico di coperta Capo squadra (euro 52.244,98) e di Nautico macchina/Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore (euro 48.921,91) aggiornato al 1° gennaio 2023.
(euro)
Capo squadra specialista Sommozzatore |
||||
Corso durata 3 mesi |
||||
Qualifica |
Numero posti |
Durata corso (gg) |
Anni/Persona |
Oneri Lordo Stato |
Sommozzatore Vigile del Fuoco coordinatore |
58 |
90 |
14,30 |
746.413 |
Corso durata 5 settimane |
||||
Sommozzatore Vigile del Fuoco coordinatore |
58 |
35 |
5,56 |
290.272 |
Sommozzatore Capo squadra |
58 |
55 |
8,74 |
488.477 |
Totale |
|
90 |
14,30 |
778.749 |
Maggior onere |
|
|
|
32.336 |
La relazione tecnica fornisce, altresì, il dato relativo alla retribuzione annua Lordo Stato di Sommozzatore Capo squadra (euro 55.891,58) e di Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore (euro 52.191,75) aggiornato al 1° gennaio 2023.
(euro)
Capo squadra specialista Pilota aeromobile |
||||
Corso durata 3 mesi |
||||
Qualifica |
Numero posti |
Durata corso (gg) |
Anni/Persona |
Oneri Lordo Stato |
Pilota aeromobile Vigile del Fuoco coordinatore |
26 |
90 |
6,41 |
369.951 |
Corso durata 5 settimane |
||||
Pilota aeromobile Vigile del Fuoco coordinatore |
26 |
35 |
2,49 |
143.870 |
Pilota aeromobile Capo squadra |
26 |
55 |
3,92 |
239.435 |
Totale |
|
90 |
6,41 |
383.305 |
Maggior onere |
|
|
|
13.354 |
La relazione tecnica fornisce, altresì, il dato relativo alla retribuzione annua Lordo Stato di Pilota di aeromobile Capo squadra (euro 61.114,65) e di Pilota di aeromobile Vigile del fuoco coordinatore (euro 57.706,07) aggiornato al 1° gennaio 2023.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, due uffici di livello dirigenziale generale, assegnati rispettivamente ad un prefetto e a un dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigile del fuoco (comma 1). A tal fine, la dotazione organica del Ministero è incrementata, con decorrenza 1° settembre 2023, di un posto di prefetto con copertura dei relativi oneri - indicati pari ad euro 87.789 per il 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dal 2024 – mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno. Per l’ulteriore posizione di dirigente generale si opera nell’ambito di un’autorizzazione assunzionale già disposta e autorizzata finanziariamente dal decreto legge n. 44 del 2023 (comma 2). A tale riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce, in particolare, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi dei suddetti oneri. Nulla da osservare, altresì, in merito all’incremento di una posizione dirigenziale generale del medesimo Ministero. Ai fini dell’istituzione delle due nuove articolazioni dipartimentali di livello dirigenziale generale la norma prevede, altresì, una clausola d’invarianza finanziaria (comma 3). Sul punto non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, verranno a tale scopo differentemente allocate nell’ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, ferma rimanendo l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi del comma 2. Viene, inoltre, ridotta da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto (con riguardo a una specifica procedura concorsuale) (comma 4) nonché dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra (con riguardo a posti vacanti specificamente indicati dalla norma) (comma 5). La copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per il 2023, è disposta mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno (comma 6).
Con riguardo alla norma da ultimo citata, si rileva l’opportunità di acquisire i complessivi parametri sottostanti la determinazione dei relativi oneri, posto che alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica la loro quantificazione non appare compiutamente verificabile.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che i commi 2 e 6 dell’articolo 26 provvedono agli oneri derivanti dalle misure inerenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari nel complesso a 489.854 euro per l’anno 2023 e a 263.365 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 24, comma 6, e 27, comma 5. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme modificano l'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che reca disposizioni in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Agenzia).
In particolare si stabilisce che la dotazione organica sia determinata in complessive 300 unità in luogo delle 200 previste dalla norma previgente (comma 1, lettera a)).
La copertura dell’incremento della dotazione organica è disposta mediante lo svolgimento di procedure di mobilità (comma 1, lettera b)).
Per l'incremento della dotazione organica, pari a 100 unità appartenenti all’Area dei funzionari da reclutare tramite le procedure di mobilità, è autorizzata la spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a decorrere dall’'anno 2024 (comma 2).
Per gli oneri di funzionamento conseguenti all’incremento della dotazione organica è autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 euro annui a decorrere dal 2024 (comma 3).
Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024 (comma 4).
Agli oneri complessivi sopra indicati, pari a euro 2.401.507 per il 2023[37] e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Incremento dotazione organica Agenzia (comma 2) |
1,96 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
1,96 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
1,96 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
Incremento dotazione organica Agenzia Buoni pasto (comma 2) |
0,06 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oneri di funzionamento (comma 3) |
0,20 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,20 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,20 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
Compensi per straordinari (comma 4) |
0,17 |
0,15 |
0,51 |
0,51 |
0,17 |
0,15 |
0,51 |
0,51 |
0,17 |
0,15 |
0,51 |
0,51 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Incremento dotazione organica Agenzia – effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
|
0,95 |
2,86 |
2,86 |
2,86 |
0,95 |
2,86 |
2,86 |
2,86 |
Compensi per straordinari - effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
|
0,08 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,08 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Tab. A –Ministero Interno |
2,40 |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
2,40 |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
2,40 |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
La relazione tecnica per quanto riguarda le assunzioni stima un onere lordo unitario (inclusi oneri riflessi) di 58.899.17 euro da moltiplicare per 100 unità di personale a cui sommare una spesa annua per buoni pasto di 193.655 euro per un totale di 6.083.572 euro. Per l’anno 2023 l’onere è pari ad un terzo di quello a regime assumendo che le assunzioni decorrano dal 1° di settembre. La relazione tecnica afferma che gli oneri di funzionamento sono stati quantificati forfettariamente in relazione al dato storico rilevato dall’Agenzia.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono l’assunzione di 100 unità di personale da parte dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e quantificano l’onere derivante da tali assunzioni, dall’incremento delle spese di funzionamento, dei buoni pasto e degli straordinari configurandolo quale tetto di spesa. Si rileva che la quantificazione delle spese di personale è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica e che le spese di funzionamento si assumono determinate sulla base dei dati concernenti la spesa storica sostenuta dall’Agenzia mentre la relazione tecnica non fornisce gli elementi sulla base dei quali sono state determinate le spese per i buoni pasto e per il pagamento degli straordinari. Tanto premesso, da un lato, attesa la natura non comprimibile delle spese per la retribuzione del personale, andrebbe chiarito se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati invece che come tetto di spesa; dall’altro, sarebbe utile acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere sostenuto per gli straordinari e per i buoni pasto; inoltre, andrebbero esplicitate le ragioni per le quali la spesa per i buoni pasto non è stata registrata sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Infine, si rileva l’esigenza di allineare la copertura finanziaria agli oneri risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa, posto che questi ultimi sono leggermente superiori a quelli indicati nella clausola di copertura finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 27 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento dell’organico dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 27, pari a 2.401.507 euro per l’anno 2023 e a 7.204.519 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’interno, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 24, comma 6, e 26, commi 2 e 6. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma modifica il comma 3-bis dell’articolo 3 e i commi 1 e 2 dell’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023 prevedendo rispettivamente che:
· ai fini dell’inquadramento nei ruoli delle amministrazioni comunali della regione Calabria dei tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale, già autorizzato dalla summenzionata disposizione, in luogo del superamento di una prova selettiva, sia previsto il superamento di una prova concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei medesimi tirocinanti (comma 1, lett. a));
· la facoltà di assumere giovani laureati, con contratto di apprendistato di durata massima di 36 mesi, nonché studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro attraverso apposite convenzioni non onerose con istituzioni universitarie, già prevista per le pubbliche amministrazioni dalle richiamate disposizioni, debba avvenire nel rispetto dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina le modalità di reclutamento di personale nella pubblica amministrazione (comma 1, lett. b)).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica riferisce che l’articolo reca disposizioni volte a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le PA garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali. Si tratta di disposizioni di natura ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, ai fini dell’inquadramento nei ruoli delle amministrazioni comunali della regione Calabria dei tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale (già prevista dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge n. 44 del 2023), introduce il superamento di una prova concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei medesimi tirocinanti, in luogo del superamento di una prova selettiva prevista nell’assetto previgente [comma 1, lett. a)]. Viene, inoltre, disposto che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di giovani laureati con contratto di apprendistato o di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, attraverso apposite convenzioni non onerose, già previste a normativa vigente (articolo 3-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44 del 2023), debbano avvenire nel rispetto dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina le modalità di reclutamento di personale nella pubblica amministrazione [comma 1, lett. b)]. Al riguardo dovrebbe essere valutata l’opportunità di introdurre nel testo una clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione dell’articolo 28, comma 1, al fine di assicurare che le prove concorsuali ivi introdotte abbiano luogo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale proveniente da società a controllo pubblico
La norma modifica il comma 3-bis dell’articolo 12 e il comma 8.1, terzo periodo, dell’articolo 17 del decreto-legge n. 82 del 2021, in materia di personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendo rispettivamente che:
· nell’ambito della quota di posti messi a concorso per l’assunzione di personale non dirigenziale, che l’Agenzia può riservare, in base all’assetto previgente (nel limite non superiore al 50 per cento), in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio preso la stessa Agenzia, rientri anche il personale proveniente dalle società a controllo pubblico in possesso di specifici requisiti individuati dalla medesima disposizione (comma 2, lett. a));
· al personale proveniente dalle società a controllo pubblico, in avvalimento presso l’Agenzia, non si applichi il termine del 31 dicembre 2023, previsto nell’assetto previgente, per il suo inquadramento in ruolo (comma 2, lett. b)).
Tale termine resta fermo per le altre categorie di personale in avvalimento previste dalla norma (personale appartenente alle pubbliche amministrazioni e alle autorità indipendenti).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica riferisce si tratta di disposizioni di natura ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca disposizioni in materia di personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. In particolare, tale personale viene ricompreso nella riserva di posti, prevista nell’assetto previgente, tra quelli messi a concorso per l’assunzione di personale non dirigenziale (comma 2, lett. a)). Viene, altresì, previsto che con riferimento al medesimo personale non trovi applicazione il vigente termine del 31 dicembre 2023, ai fini del suo inquadramento in ruolo (comma 2, lett. b)). Al riguardo non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale delle disposizioni confermata anche dalla relazione tecnica.
Contrasto alla peste suina africana
Normativa previgente. L’articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana (comma 1).
Il Commissario straordinario coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le sopra esposte finalità, verificando la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL (comma 2).
Le norme modificano l’articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, prevedendo che la prevenzione e lo sradicamento della peste suina africana possano essere conseguiti anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale.
Si prevede altresì che il Commissario:
a) coordini i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità eradicative della peste suina africana ed il contenimento della specie cinghiale;
b) definisca il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura, abbattimento e smaltimento;
c) individui le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordini alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano;
e) monitori le attività delle regioni e verifichi il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
f) verifichi la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attivi la procedura di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, per l’esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affidi a ditte specializzate il servizio utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies dell’articolo 2 del DL 98/2022.
L’articolo 2, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 9 del 2022 ha stanziato, per il 2022, 10 milioni di euro per l’attuazione delle misure disposte dal Commissario straordinario in ordine alla prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. In generale, le attività previste nelle lettere da a) ad f) consistono sostanzialmente in attività di coordinamento, controllo, pianificazione verifica che sono tipiche delle gestioni commissariali.
Con particolare riguardo a quanto previsto alla lettera g), si evidenzia che le attività ivi previste e derivanti dall’esercizio dei poteri sostitutivi, vengono svolte avvalendosi delle medesime strutture regionali competenti. L’esercizio del potere sostitutivo, infatti si concretizza nella sostituzione del Commissario agli organi apicali nei confronti dei quali viene acclarata l’inerzia nelle attività loro assegnate con la possibilità di avvalersi pienamente delle loro strutture amministrative e operative. Nella seconda procedura prevista dalla medesima lettera g), alternativa a quella sopra descritta, il Commissario può decidere di affidare il servizio a ditte specializzate. Tale circostanza potrebbe determinarsi, ad esempio, qualora il Commissario rilevi l’inadeguatezza delle strutture regionali allo svolgimento del servizio. Al concretizzarsi di tale ipotesi il Commissario utilizza i fondi già previsti al comma 2-quinquies dell’articolo 2. La disposizione, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, prevedendo che la prevenzione e lo sradicamento della peste suina africana possano essere conseguiti anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale. Vengono altresì modificati i compiti attribuiti al Commissario straordinario, includendo l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali oppure l’affidamento a ditte specializzate dei servizi richiesti.
La RT chiarisce che l’esercizio del potere sostitutivo sarà svolto mediante l’utilizzo delle strutture amministrative e operative dei soggetti dei quali è stata constatata l’inerzia e che l’eventuale ricorso a ditte specializzate avverrà a valere sui fondi già stanziati dal comma 2-quinquies dell’articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022 (10 milioni di euro nel 2022 per l’attuazione di ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario in ordine alla prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili).
In proposito, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria delle citate disposizioni appare necessario prevedere che il ricorso a ditte specializzate debba avvenire, anziché a valere sui fondi già stanziati dal comma 2-quinquies dell’articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022 - posto che tale disposizione si limita a prevedere la mera copertura finanziaria degli oneri derivanti per l’anno 2022 dal comma 2-bis del medesimo articolo 2[38] - nei limiti delle eventuali disponibilità risultanti dalla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, per effetto delle risorse in essa confluite ai sensi del predetto comma 2-bis.
Potenziamento sistemi controllo PAC 2022-2027
Le norme inseriscono il comma 1-bis all’articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986, prevedendo che AGECONTROL S.p.A. svolga le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari:
a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome;
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116;
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013;
f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127;
g) ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 (comma 1).
Agecontrol S.p.A. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1.
Sono abrogati il comma 1 e il comma 3, limitatamente alle lettere c) e d), dell’articolo 01 del D. Lgs. 74/2018, nonché l’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Con la soppressione dei commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 del D. Lgs. 74/2018, restano quindi in capo ad AGECONTROL funzioni successivamente attribuite al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste funzioni. L’abrogazione dell’articolo 16 comporta la soppressione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs n. 116 del 2019, che disponevano la soppressione di Agecontrol S.p.a. e la successione dei rapporti in SIN S.p.a.
La relazione illustrativa per altro puntualizza che AGECONTROL è una società che opera ininterrottamente dalla sua costituzione in quanto la procedura di soppressione e assorbimento nel SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.A. non è mai stata avviata.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la novella in esame interviene sulle attività svolte da AGECONTROL, società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel campo dei controlli e del contrasto alle frodi di carattere agro-alimentare. Tutte le attività svolte rientrano nella generale funzione che AGECONTROL svolge per conto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, pertanto, la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-bis all’articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986, prevedendo che AGECONTROL S.p.A. svolga specifiche attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari. Si rileva altresì che le disposizioni abrogano l’articolo 16 del D. Lgs. n. 74 del 2018, introdotto dal D. Lgs n. 116 del 2019, che disponeva la soppressione di Agecontrol S.p.a. e la successione dei rapporti in SIN S.p.a.[39]
Al riguardo, atteso che, come risulta dalla relazione illustrativa, AGECONTROL è una società che opera ininterrottamente dalla sua costituzione in quanto la procedura di soppressione e assorbimento nel SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.A. non è mai stata avviata e che pertanto le disposizioni in esame appaiono in linea di massima ripristinare dal punto di vista giuridico lo status quo precedente al D. Lgs. n. 116 del 2019 non si hanno osservazioni da formulare in merito a tale profilo[40].
Tuttavia, considerato che AGECONTROL è un soggetto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, e che le disposizioni in esame sembrerebbero ampliare le sue funzioni anche rispetto a quelle previste dalla disciplina previgente alla riforma del 2019 appare utile acquisire dati ed elementi volti a confermare che l’Agenzia sia in grado di svolgere tali ulteriori adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.
Si fa riferimento, in particolare, all’esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi, nonché alle attività di controllo ad essa affidate sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, di cui rispettivamente al comma 1, cpv, comma 1-bis, lettere c) e g).
Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico
Le norme autorizzano la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata. Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata |
3,0 |
5,0 |
|
|
3,0 |
5,0 |
3,0 |
5,0 |
||||
Minori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Riduzione Tabella B - MASAF |
3,0 |
5,0 |
|
|
3,0 |
5,0 |
|
|
3,0 |
5,0 |
|
|
La relazione tecnica si limita a descrivere al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti previsti.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 31 provvede agli oneri derivanti dalla prosecuzione del progetto Livestock Environment Opendata (LEO), pari a 3 milioni di euro per l’anno 2023 e a 5 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte capitale (rectius di “conto” capitale), relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Implementazione della carta dell’uso dei suoli
La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 18 milioni di euro per l’anno 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell’uso dei Suoli, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Agli oneri pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 18 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Realizzazione della Carta dell’uso dei Suoli, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) |
5 |
18 |
|
|
5 |
18 |
|
|
5 |
18 |
|
|
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tabella A - MASAF |
5 |
18 |
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5 |
18 |
|
|
5 |
18 |
|
|
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 18 milioni di euro per l’anno 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell’uso dei Suoli, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 32 provvede agli oneri derivanti dall’implementazione della Carta dell’uso dei suoli, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 18 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.
Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze
La norma modifica l’articolo 86, comma 4, del DPR n. 917/1986, in materia di plusvalenze.
In proposito si ricorda che il citato comma 4 prevede che le plusvalenze, diverse da quelle di cui all’articolo 87, concorrano a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono conseguite. Tuttavia, nel caso in cui oggetto di cessione siano beni posseduti da almeno tre anni, è facoltà del contribuente ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti in un massimo di cinque periodi d’imposta. Per le società sportive professionistiche tale possibilità può essere esercitata anche qualora i beni, la cui vendita ha generato plusvalenza, siano posseduti da un solo anno.
In particolare, si dispone che per le società sportive professionistiche (comma 1, lettera a)) il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, sia di due anni anziché uno.
Viene altresì aggiunto un periodo al comma 4 dell’articolo 86 (comma 1, lettera b)), al fine di introdurre una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche. In particolare, si prevede che le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti (come sopra descritto) solo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Le disposizioni in esame si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Si prevede inoltre il rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, di cui all’articolo 1, comma 34, della legge n. 178 del 2020 di 2.740.000 euro nell’anno 2024, di 880.000 euro nell’anno 2025, di 490.000 euro nell’anno 2026, di 100.000 euro nell’anno 2027.
Si rammenta che il predetto Fondo è volto a finanziare, nei limiti della dotazione, l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l’anno 2024, 880.000 euro per l’anno 2025, 490.000 euro per l’anno 2026, 100.000 euro per l’anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l’anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l’anno 2028, mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori entrate tributarie |
|
|||||||||||
Modifica disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche - IRES |
|
2,74 |
0,88 |
0,49 |
|
2,74 |
0,88 |
0,49 |
|
2,74 |
0,88 |
0,49 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Incremento del fondo per l'esonero contributivo (anche parziale) a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche |
|
2,74 |
0,88 |
0,49 |
|
2,74 |
0,88 |
0,49 |
|
2,74 |
0,88 |
0,49 |
Riduzione Fondo esigenze indifferibili |
|
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La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati analizzati i dati delle società sportive professionistiche estratti dalle dichiarazioni Redditi 2022, anno di imposta 2021 (dati provvisori) rilevando le plusvalenze prodotte nel 2021 e sottoposte a rateizzazione in cinque esercizi. Nell’assunzione che tali plusvalenze non siano rateizzate, per alcuni soggetti emergerebbe un maggiore reddito imponibile, considerando anche soggetti con perdite fiscali che potrebbero in questo scenario presentare un reddito imponibile. Sebbene le condizioni previste dalla normativa proposta siano molto specifiche e quindi non valutabili puntualmente, la portata delle innovazioni normative è restrittiva e quindi suscettibile di produrre effetti positivi. In un’ottica prudenziale, si stima che l’1% dell’ammontare medio delle plusvalenze del triennio 2019-2021 valutate in circa 653 milioni di euro (FIGC Report calcio 2022 – Conto economico serie A, B e C) si trasformi in maggior reddito imponibile. Tutto ciò premesso, considerando tale importo come stabile negli anni, si stimano i seguenti effetti sul gettito nell’ipotesi di entrata in vigore nel 2023:
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
IRES |
0 |
2,74 |
0,88 |
0,49 |
0,10 |
-0,29 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma modifica la disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche al fine di estendere da uno a due anni il periodo minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni nonché di prevedere una specifica disciplina per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche. In proposito si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’impossibilità di valutare puntualmente gli effetti delle condizioni previste dalla normativa proposta in quanto molto specifiche. Tuttavia, pur considerando il carattere prudenziale della stima proposta, appare opportuno che siano forniti elementi di dettaglio circa la quantificazione effettuata, con particolare riferimento agli anni successivi al 2024, che non risultano ricostruibili sulla base dei dati posti alla base della relazione tecnica.
Infatti la norma in esame ha l’effetto, in sostanza, di restringere la possibilità di rateizzare gli oneri fiscali derivanti dalle plusvalenze, ciò che comporta – a parità di altri fattori – un’anticipazione dei versamenti a parità dell’imposta complessivamente dovuta dal contribuente-società sportiva, che verserebbe l’imposta nel primo anno anziché in cinque anni. Per effetto di tali considerazioni e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, nei primi anni si avrebbe un incremento del gettito tributario che va riducendosi, di anno in anno, man mano che i versamenti dei nuovi contribuenti si compensano con il venir meno delle rate che sarebbero state dovute a legislazione previgente: la relazione tecnica stima appunto un andamento di questo tipo. Applicando, tuttavia, questo schema ai valori ipotizzati dalla relazione tecnica, e pur considerando – per l’anno 2024 – l’esistenza di un effetto “saldo-acconto”, non parrebbero ricostruibili in modo univoco i valori dalla stessa esposti: risulterebbe dunque opportuno esplicitare i passaggi logico matematici attraverso i quali sono stati desunti i valori esposti nella tabella riportata nella medesima relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 33 provvede agli oneri derivanti, da un lato, dall’incremento del Fondo per l’esonero contributivo in favore di specifici operatori del settore sportivo, dall’altro, dalle minori entrate, per l’anno 2028, connesse alla nuova disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche, pari nel complesso a 2.740.000 euro per l’anno 2024, a 880.000 euro per l’anno 2025, a 490.000 euro per l’anno 2026, a 100.000 euro per l’anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l’anno 2028, tramite le seguenti modalità:
- con riferimento agli oneri relativi agli anni dal 2024 al 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti per tali annualità dalle predette modifiche in tema di plusvalenze;
- con riferimento agli oneri relativi all’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si prende atto che gli importi indicati corrispondono a quelli riportati nella relazione tecnica con riferimento agli effetti in termini di maggior gettito della revisione della disciplina sulle plusvalenze nel settore sportivo. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare. Dal punto di vista della formulazione della disposizione, appare tuttavia necessario apportare una correzione formale al comma 4 dell’articolo 33, al fine di precisare che gli oneri cui si fa fronte attraverso le citate maggiori entrate sono quelli riferiti agli anni dal 2024 al 2027, anziché agli anni dal 2023 al 2027, come attualmente stabilito dal testo del provvedimento, non essendo previsti oneri per l’anno 2023.
In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, occorre invece acquisire una conferma da parte del Governo circa l’effettiva sussistenza delle risorse ivi richiamate, posto che l’onere si colloca oltre il triennio del vigente bilancio dello Stato.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi
Le norme prevedono che nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione. Il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo; le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In difetto, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta e ne riferisce all'Autorità vigilante (comma 1).
Tali disposizioni non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro (comma 2)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non producono effetti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l’obiettivo di far sì che le penalizzazioni, inflitte alle squadre a seguito di sanzioni che mutano la classifica, siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché allo scopo di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo.
Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non provvedano, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta.
A tale riguardo, appare necessario acquisire la conferma che dalla nomina, peraltro eventuale, del commissario ad acta non discendano oneri per la finanza pubblica connessi ad emolumenti, a qualsiasi titolo e comunque denominati, a lui corrisposti, fermo restando che si potrebbe valutare l’opportunità di inserire prudenzialmente nel testo un’apposita clausola di invarianza finanziaria.
Razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi
Le norme modificano l’articolo 5-quaterdecies del decreto-legge n. 162 del 2022, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione dell’articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Tali disposizioni hanno previsto misure volte a contenere, attraverso l’applicazione di un procedimento abbreviato, i tempi dell’eventuale contenzioso derivante dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali in materia di competizioni e campionati, professionistici e dilettantistici.
All’articolo 5-quaterdecies del decreto-legge n. 162 del 2022 non stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La modifica esclude dall’applicazione del suddetto procedimento abbreviato la trattazione delle controversie relative ai provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati dilettantistici.
La relazione illustrativa chiarisce che l’esclusione si impone al fine di mantenere la cognizione del Collegio di Garanzia, in unico grado e nel merito, esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ed esclusione ai campionati professionistici. In caso contrario, questo si troverebbe a dover decidere potenzialmente, in un arco temporale estremamente limitato, centinaia di casi, in virtù della competenza estesa a tutti i campionati dilettantistici.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non producono effetti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 5-quaterdecies del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo dall’applicazione del procedimento abbreviato, di cui all’articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, la trattazione delle controversie relative ai provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati dilettantistici.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulate attesa la natura ordinamentale della novella in esame.
Controlli finanziari sulle società sportive professionistiche
Le norme inseriscono il comma 10-bis all’articolo 13 del D. Lgs. n. 36 del 2021, prevedendo che le società sportive professionistiche siano sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica chiarisce preliminarmente che le norme mirano a reintrodurre, sul piano sostanziale, la disciplina precedentemente recata dall’articolo 12 della legge n. 91 del 1981[41]. Il D. Lgs. n. 36 del 2021 ha infatti integralmente abrogato la predetta disposizione, che prevedeva la soggezione delle società sportive professionistiche ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive in materia di equilibrio finanziario.
La RT afferma altresì che le norme hanno carattere ordinamentale e non producono effetti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le società sportive professionistiche siano sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI. In proposito, la RT chiarisce che le norme mirano a reintrodurre, sul piano sostanziale, la disciplina precedentemente recata dall’articolo 12 della legge n. 91 del 1981, come sostituita dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 485 del 1996, ed hanno carattere ordinamentale, non producendo effetti sulla finanza pubblica.
Al riguardo, considerato che non sono stati ascritti né effetti di maggiore spesa a tale disciplina all’atto della sua introduzione né effetti di risparmio alla sua successiva abrogazione disposta, a partire dal 1° luglio 2023, dall’articolo 52 del D. Lgs. n. 36 del 2021, non si hanno osservazioni da formulare.
Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo
La norma modifica l’articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 al fine di estendere anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 l’applicazione del credito d’imposta pari al 50% della spesa effettuata, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, che costituisce tetto di spesa.
In proposito si ricorda che il suddetto credito d’imposta è stato da ultimo riconosciuto, dal comma 615 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2022, alle spese sostenute per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, fino a 10.000 euro. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per il 2023.
L’investimento in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Proroga, per un ulteriore trimestre, del credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo, di cui all'art. 10, c. 1 del D.L. 73/2021 |
1 |
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1 |
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1 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione FISPE |
1 |
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1 |
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1 |
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La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa la norma in esame, che proroga anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 37 provvede agli oneri derivanti dalla proroga del credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che reca le occorrenti disponibilità. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare.
Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di “Milano-Cortina 2026”
Le norme inseriscono il comma 2-bis all’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, prevedendo che alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi di “Milano-Cortina 2026”, non si applichino le disposizioni di cui all'articolo l, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018, relative ai requisiti dei contratti di lavoro a tempo determinato. Alle già menzionate assunzioni non si applicano neppure le previsioni di cui agli articoli 23 (numero complessivo di contratti a tempo determinato) e 31 (contratti di somministrazione di lavoro) del D. Lgs. n. 81 del 2015, comunque entro il limite dei 36 mesi.
Viene altresì inserito il comma 2-quinquies all’articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, iscrivendo di diritto la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, dopo aver illustrato il contenuto delle disposizioni, afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi di “Milano-Cortina 2026”, non si applichino le limitazioni relative alle modalità di applicazione dei contratti di lavoro a tempo determinato o dei contratti di somministrazione di lavoro.
Inoltre, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. viene iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
Personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai Giochi olimpici del 2026
Le norme sono finalizzate a consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026". A tal fine si stabilisce che a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio (comma 1).
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche enumerate possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Si rammenta che ad altre recenti deroghe di detta disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari (cfr. art. 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023; art. 1, comma 664, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; art. 11 del decreto-legge n. 36 del 2022 ecc.).
Per accelerare le procedure di reclutamento del summenzionato personale, i comuni in questione possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato con il personale selezionato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo (comma 2).
Infine si prevede che la spesa di personale derivante dall'applicazione delle norme in esame non rileva ai fini dell'articolo l, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: i commi citati sono volti a contenere la spesa di personale sostenuta dagli enti territoriali (comma 3).
Si rammenta che alle norme citate non risultano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme pur allentando i vincoli che gravano sugli enti territoriali indicati in materia di spesa di personale - al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026 - non li esimono, tuttavia, dal rispetto delle norme volte a garantire gli equilibri di bilancio e quindi si limitano a consentire una diversa articolazione delle diverse voci di spesa che compongono i bilanci di detti enti. Inoltre, ad analoghe deroghe recate da recenti disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La norma amplia la composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, di cui al comma 1 dell’articolo 10 quater, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 al fine di ricomprendervi anche i rappresentanti del Ministro per lo sport e i giovani
Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.
La relazione tecnica fa presente che la disposizione amplia la composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, di cui al comma 1 dell’articolo 10-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in modo da garantire la più larga partecipazione dei soggetti e delle categorie interessate, in vista dell’espletamento delle future procedure di gara.
Secondo la relazione tecnica la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che, come espressamente previsto dal predetto comma 1 dell’articolo 10-quater del decreto-legge n. 198 del 2022, ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare giacché la norma, pur ampliando la composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, come risulta anche dalla relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che, come previsto dal comma 1 dell’articolo 10-quater del decreto-legge n. 198 del 2022, ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.
Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo
Le norme consentono che continui ad applicarsi il “vincolo sportivo” (consistente, si rammenta, in forme di limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta), con durata massima di due anni, agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.
La disposizione prevede la disapplicazione dell’articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 36 del 2021, che elimina il suddetto vincolo. Si rammenta che detta norma, cui non sono stati ascritti effetti finanziari, è assistita da una clausola di invarianza generale (articolo 5 del decreto citato). Il comma, inoltre, è stato già oggetto di proroghe ed ampliamenti del campo di applicazione ad opera di ulteriori disposizioni (art. 19 D. Lgs n. 163 del 2022 e articolo 16, comma 2, del D Lgs n. 198 del 2022) alle quali non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti dei suddetti atleti, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono che continui ad applicarsi il vincolo sportivo per un periodo massimo di due anni agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che ad altre disposizioni che hanno già apportato analoghe proroghe, intervenendo sulla medesima disciplina, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga
Le norme prevedono che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati possa essere autorizzato, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023 (comma 1).
I trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 3).
Alla copertura degli oneri, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che sulla base degli elementi in possesso del Ministero del lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal limitatamente allo stabilimento di Taranto. Tale numerosità è in linea con le autorizzazioni di cassa pervenute.
Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 40 settimane fino al 31 dicembre 2023.
Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell’onere annuo:
(euro)
Importo medio mensile CIGS |
2023 |
Prestazione |
1.244,36 |
Contribuzione figurativa |
762,00 |
Totale |
2.006,36 |
L’onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è sintetizzato nella tabella seguente:
(milioni di euro)
CIGS |
2023 |
Prestazione |
28,6 |
Contribuzione figurativa |
17,5 |
Totale |
46,1 |
Agli oneri derivanti dal predetto limite di spesa pari a 46,1 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, dall’articolo in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati possa essere autorizzato, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023 e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023.
In proposito, si evidenzia che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri riportati dalla RT. Con riferimento all’onere unitario della CIGS, detto parametro risulta incrementato rispetto a quello riportato dalla RT relativa all’articolo 22, commi 1 e 2, del DL 4/2022, di contenuto analogo alle disposizioni in esame, (2.006,36 euro rispetto a 1.781,50 euro), assumendo quindi carattere di ulteriore prudenzialità.
Al riguardo, si rileva che l’onere è configurato come tetto di spesa e che la relazione tecnica fornisce elementi informativi atti a suffragare la congruità della finalizzazione di spesa rispetto alla finalità della misura. Tuttavia, poiché il trattamento integrativo risulta fruibile fino al 31 dicembre 2023, la durata massima della prestazione, indicata dalla norma in 40 settimane, sembra necessariamente comprendere nel calcolo anche un periodo precedente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Sul punto appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 42 provvede agli oneri derivanti dall’ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per le imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti, pari a 46,1 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2009, che - come specificato nella relazione tecnica - presenta le necessarie disponibilità. Al riguardo, non si formulano pertanto osservazioni.
Disposizioni per il giubileo 2025 della Chiesa cattolica per l’anno 2025
La norma autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l’anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all’ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025 da parte della Santa Sede. Gli investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l’Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell’ambito delle risorse di cui alla precedente disposizione.
Agli oneri, pari a 7.630.000 di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all’articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021.
Si prevede, inoltre, l’iscrizione della società «Giubileo 2025» nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC, di cui all’articolo 63, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dall’articolo 1, commi da 420 a 443 della legge n. 234 del 2021.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Interventi di digitalizzazione dei cammini giubilari, di materiali esplicativi, di una applicazione informatica |
7,63 |
|
|
|
7,63 |
|
|
|
7,63 |
|
|
|
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all’art. 1, c. 368, della L. 234/2021 |
7,63 |
|
|
|
7,63 |
|
|
|
7,63 |
|
|
|
La relazione tecnica, con riferimento all’iscrizione della società “Giubileo 2025” nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, la norma autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l’anno 2023, assegnati alla Santa Sede per la realizzazione di investimenti funzionali all’ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo del 2025 (commi 1-3) e dispone l’iscrizione della società «Giubileo 2025» nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC (comma 4). In proposito non si formulano osservazioni né riguardo ai commi 1-3, il cui onere è limitato all’entità dello stanziamento, né circa il comma 4 che, come emerge anche dalla relazione tecnica, risulta di carattere ordinamentale.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 43 provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di specifici investimenti in vista del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, autorizzando a tal fine la spesa di 7,63 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all’articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, si fa presente che tale ultimo Fondo è iscritto sul capitolo 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2023, e che - come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto-legge - dalle disponibilità del Fondo stesso per il medesimo anno 2023 è già stato detratto l’importo ad esso imputato per finalità di copertura dalla disposizione in esame[42]. Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare, preso altresì atto della conformità dell’utilizzo delle predette risorse rispetto alle finalità cui il Fondo oggetto di riduzione risulta preordinato a legislazione vigente.
[1] Di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.
[2] Di cui al comma 792 dell’art. 1 della legge n. 197/2022.
[3] Ai sensi del comma 797 dell’art. 1 della legge n. 197/2022.
[4] Di cui all’art. 33, del decreto legge n. 152/2021.
[5] Per definire l’ambito di applicabilità le norme fanno riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma l, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma l, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché ai lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo l o dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma l, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a
tempo determinato.
[6] Come disposto dall’art. 13 del D.L. 173/2022, modificato dall’art. 1, c. 5, del presente decreto legge in base al quale, fino alla suddetta data, i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del D.lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione.
[8] Come disposto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022, modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto-legge in base al quale, fino alla suddetta data, i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall’articolo 4 del D.lgs. n. 300 del 1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione.
[9] Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
[10] Entro il 30 giugno 2024.
[11] Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
[12] Istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018.
[13] Istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018.
[14] Costituita a partire dal 1 gennaio 2016, ai sensi dell’art.1 comma 1, del decreto legislativo n.178/2012, all’Associazione della Croce rossa italiana, sono state trasferite le funzioni già esercitate dall’Associazione italiana della Croce rossa.
[15] Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 1 gennaio 2016, l’Associazione italiana della Croce rossa – CRI ha assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce rossa italiana” conservando la natura di ente pubblico non economico. A far data dal 1 gennaio 2018, l’ESACRI è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 16 comma 1, del decreto legge n. 148/2017.
[16] Si veda ad esempio il DM salute del 12 agosto 2021 (decreto attuativo dell’articolo 1, comma 463, della legge n. 160/2019) che ha previsto il riparto delle risorse per l’anno 2020 tra tutte le regioni e province autonome.
[17] Tale norma ha stabilito che gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il relativo personale, pari a sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di personale delle aree funzionali, di cui quarantotto di area III, trentotto di area II e sei di area I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
[18] Come risulta dal testo delle medesime disposizioni, le norme sono emanate “al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'ANFISA”.
[19] Secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma l-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[20] Recate dall'articolo 52, comma l-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[21] Il DPCM reca il Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia. Il testo dell’articolo 7, comma 3 del DPCM n. 100/2019 qui richiamato prevede che l'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche professionalità, cura l'attività di coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attività connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonché la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione.
[22] Il citato coma 891 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la dotazione di un Fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato al fine di potenziare le competenze di tali amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa attraverso l’assunzione di personale dirigente o il conferimento di incarichi ad esperti.
[23] La spesa autorizzata dal comma 6 è definita nel limite di euro 519.442 per il 2023, di euro 2.447.432 per il 2024, di euro 3.096.576 per il 2025, di euro 3.160.157 per il 2026, di euro 3.172.873 per il 2027, di euro 3.236.454 per il 2028, di euro 3.249.171 per il 2029, di euro 3.312.752 per il 2030, di euro 3.325.468 per il 2031, di euro 3.389.049 per il 2032, di euro 3.401.766 per il 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dal 2034, di cui euro 135.000 per il 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento.
[24] La spesa autorizzata dal comma 9 è indicata in euro 55.234 per il 2023, euro 220.935 per il 2024, euro 221.899 per il 2025, euro 224.792 per il 2026, euro 225.757 per il 2027, euro 228.650 per il 2028, euro 229.614 per il 2029, euro 232.507 per il 2030, euro 233.472 per il 2031, euro 236.365 per il 2032 ed euro 237.329 annui a decorrere dal 2033.
[25] In particolare, tali oneri sono pari a euro 519.442 per l’anno 2023, a euro 2.447.432 per l’anno 2024, a euro 3.096.576 per l’anno 2025, a euro 3.160.157 per l’anno 2026, a euro 3.172.873 per l’anno 2027, a euro 3.236.454 per l’anno 2028, a euro 3.249.171 per l’anno 2029, a euro 3.312.752 per l’anno 2030, a euro 3.325.468 per l’anno 2031, a euro 3.389.049 per l’anno 2032, a euro 3.401.766 per l’anno 2033 e a euro 3.465.347 annui a decorrere dall’anno 2034.
[26] In particolare, tali oneri sono pari a euro 55.234 per l’anno 2023, a euro 220.935 per l’anno 2024, a euro 221.899 per l’anno 2025, a euro 224.792 per l’anno 2026, a euro 225.757 per l’anno 2027, a euro 228.650 per l’anno 2028, a euro 229.614 per l’anno 2029, a euro 232.507 per l’anno 2030, a euro 233.472 per l’anno 2031, a euro 236.365 per l’anno 2032 e a euro 237.329 annui a decorrere dall’anno 2033.
[27] Tale valore indica il limite massimo del compenso che può essere corrisposto.
[28] Il decreto dispone l’attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
[29] Di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[30] Crediti formativi universitari / Crediti formativi accademici
[31] In base alla legislazione previgente, invece, 10 CFU/CFA potevano essere acquisiti solo con il tirocinio diretto.
[32] La norma dispone – ripetendo quanto già disposto a legislazione vigente - che l’aggiornamento avvenga anche in deroga all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L’art. 6, comma 3, del DL n. 78/2010, come da ultimo modificato dall’art. 13, comma 1, del DL n. 244/2016, prevede che a decorrere dal 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, siano automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti in questione non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del medesimo comma 3. Si ricorda che la RT allegata al DL 78/2010 non ha quantificato specifici effetti di risparmio con riferimento all’articolo 6, comma 3, mentre ha precisato che tali effetti si intendevano inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 del medesimo decreto legge (articolo che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti per il comparto dei Ministeri dall’articolo 6). Circa gli eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la RT non ha fornito una quantificazione, affermando che tali effetti possono essere registrati solo a consuntivo. Si ricorda infine che il medesimo articolo 6 prevede, al comma 21, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse provenienti dalle riduzioni di spesa di cui allo stesso articolo 6. Si ricorda inoltre che la disposizione di cui al citato articolo 6, comma 3, è stata oggetto di numerose proroghe, l’ultima delle quali (al 31 dicembre 2017), in base all’articolo 13, comma 1, del 244/2016. Alle norme di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari coerentemente con la RT allegata alla norma originaria che affermava che detti effetti sarebbero stati registrati a consuntivo.
[33] Tale norma stabilisce, fra l’altro, che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, a dirigenti di livello non generale ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste.
[34] Di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1998.
[35] Di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5/2009.
[36] Articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo n. 217/2005.
[37] Per altro la somma degli oneri per il 2023, quali risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa, ammonta a 2.401.508 euro ed è dunque superiore di un euro a quella indicata nella relativa copertura finanziaria (2.401.507 euro). Analogamente, la somma degli oneri a decorrere 2024, risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa, ammonta a 7.204.520 euro, ed è quindi superiore di un euro a quella indicata nella relativa copertura finanziaria (7.204.519 euro).
[38] Ossia gli oneri concernenti il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili.
[39] In proposito, si ricorda che il suddetto articolo 16, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera r), del D. Lgs. 116 del 2019, prevedeva che i rapporti di lavoro del personale dipendente di AGECONTROL proseguissero fino alla loro scadenza alle dipendenze di SIN S.p.a. con conservazione integrale del trattamento economico e giuridico. Al personale continuava ad applicarsi il contratto collettivo applicato da AGECONTROL, salva la possibilità, per SIN S.p.a., di stipulare un proprio contratto collettivo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvedeva alla puntuale verifica dei relativi effetti finanziari al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. Qualora si fosse verificato che gli effetti finanziari negativi avessero ecceduto quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si sarebbe provveduto alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
[40] Si ricorda, per altro, che la RT riferita al D. Lgs. n. 116 del 2019 affermava che la riorganizzazione di SIN e AGECONTROL in un'unica società avrebbe comportato risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli organi societari nonché ulteriori risparmi strutturali legati al dimezzamento dei costi amministrativi di funzionamento della nuova società rispetto alle due società originarie, tuttavia i citati risparmi non erano quantificati né scontati sui saldi di finanza pubblica.
[41] Si ricorda che il testo della disposizione in esame era stato introdotto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 485 del 1996, che aveva integralmente sostituito l’originario testo dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981. A tale nuova disposizione, per altro, non erano stati ascritti effetti di maggiore spesa.
[42] Sul Fondo residuano pertanto risorse pari a 92,37 milioni di euro per l’anno 2023.