Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
Riferimenti: AC N.977/XIX
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 16
Data: 15/03/2023
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

15 marzo 2023
Elementi di valutazione sulla qualità del testo


Indice

Contenuto|Tipologia del provvedimento|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

Il disegno di legge governativo C. 977 reca e disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane; è stato presentato al Senato della Repubblica (A.S. 506) e consta di 9 articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni, delineando in tal senso l'ambito di intervento del disegno di legge di delega.

L'articolo 2 definisce oggetto, principi e criteri direttivi generali della delega ed istituisce il Comitato interministeriale per la popolazione anziana, avente anche compiti di pianificazione; In premessa sottolinea che la delega ha come obiettivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria - anche in attuazione del PNRR - nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni, da realizzarsi nell'ambito delle risorse disponibili (come definite dall'articolo 8).

L'articolo 3 delega il Governo a adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità.

L'articolo 4 delega il Governo a adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi con l'obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, nonché di potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all'attuazione della Missione 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 5 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. Un primo ambito di delega concerne il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti: a tal fine è prevista, anche in via sperimentale e progressiva, per coloro che optino per essa, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. Gli aventi titolo all'indennità di accompagnamento hanno la facoltà di optare in maniera espressa per la nuova prestazione (in virtù di una modifica approvata al Senato al Governo è demandata la disciplina della reversibilità della scelta), che ingloba l'erogazione monetaria e i servizi alla persona. La disciplina dell'indennità di accompagnamento rimane invariata, sicché i presupposti sanitari per l'accesso alla stessa non mutano. Altri ambiti della delega sono costituiti da: la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente; la definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane; il miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari.

L'articolo 6 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati: sui decreti deve essere acquisita la previa intesa in Conferenza unificata; successivamente sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

L'articolo 7 reca la clausola di salvaguardia degli statuti e delle relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, specificando le risorse per attuare le misure previste dalle discipline di delega in oggetto.

L'articolo 9 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

    


Tipologia del provvedimento

  Il provvedimento è indicato tra i provvedimenti legislativi da adottare ai fini dell'attuazione della misura M5C2-3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); in particolare, la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano prevede l'adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023 che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, semplifichi e metta a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, riveda le procedure di accertamento della condizione di "persona anziana non autosufficiente" e aumenti l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio; il provvedimento risulta altresì volto ad attuare parte della misura M6C1 del PNRR, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedi­cina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture volte a migliorare l'assi­stenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana.


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

La procedura di delega di cui al comma 1 dell'articolo 6 prevede, al secondo periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di quarantacinque giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega; si veda ad esempio, nella XVIII legislatura, il parere reso nella seduta del 27 aprile 2022, sul disegno di legge C. 3514 recante delega per la riforma del codice dei contratti pubblici).


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

  • la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2, nel definire i compiti del nuovo Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), prevede, tra le altre cose, che tale Comitato adotti il piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosuffi­cienza nella popolazione "che- recita la disposizione – sostituisce il Piano per la non autosufficienza"; al riguardo, andrebbe valutata l'effettiva portata normativa di questa proposizione subordinata; essa infatti, nel suo tenore letterale, sembra tacitamente abrogare l'articolo 21, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 147 del 2017  che ha istituito il piano per la non autosufficienza; l'approfondimento appare opportuno anche in considerazione del fatto che il piano per la non autosufficienza include fra i suoi destinatari tutte le persone non autosufficienti, indipendentemente dal requisito dell'anzianità;
  • il comma 1 dell'articolo 3, nell'ambito della più generale delega in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità, individua quale specifico oggetto di delega "definire la persona anziana"; a tale oggetto non appaiono però corrispondere specifici principi e criteri direttivi.