Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2023 - Volume II - Articolo 1, commi 369-591
Riferimenti: AC N.643/XIX AC N.643-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 9/4 Volume II
Data: 27/12/2022
Organi della Camera: V Bilancio

Volume II – Edizione provvisoria
Articolo 1, commi 369-591
LEGGE DI
BILANCIO 2023
A.S. n. 44224 dicembre 2022marzo 2018


 

 

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Dossier n. 18/5 Volume II

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 9/5 Volume II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 9

TITOLO V - CRESCITA E INVESTIMENTI

Capo I - Misura per favorire la crescita e gli investimenti

Articolo 1, commi da 369 a 379 (Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche) 11

Articolo 1, commi 380 - 382  (Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari) 14

Articolo 1, comma 383  (Concessioni autostradali) 20

Articolo 1, commi 384-388 (Mezzi di pagamento) 23

Articolo 1, commi 389 e 390  (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo) 26

Articolo 1, comma 391 (Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it) 34

Articolo 1, commi 392 e 393 (Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI) 36

Articolo 1, comma 394 (Garanzie ISMEA per capitalizzazione imprese agricole) 40

Articolo 1, comma 395 (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI) 41

Articolo1, commi 396-401 (Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà) 43

Articolo 1, commi 402-403 (Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy) 46

Articolo 1, commi da 404 a 413 (Fondazione Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore) 48

Articolo 1, commi da 414 a 416 (Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI) 50

Articolo 1, commi 417 e 418 (Sostegno del credito alle esportazioni) 52

Articolo 1, comma 419 (Fondo per la crescita sostenibile) 54

Articolo 1, comma 420 (Limite dei compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento statale) 56

Articolo 1, comma 421 (Garanzia a favore di progetti del Green New Deal) 58

Articolo 1, comma 422 (Piano radio digitale - DAB) 61

Articolo 1, comma 423 (Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi) 62

Capo II – Agricoltura e sovranità alimentare

Articolo 1, commi 424 e 425 (Fondo per la sovranità alimentare) 63

Articolo 1, comma 426 (Misure di contenimento del cosiddetto “mal secco degli agrumi”) 66

Articolo 1, comma 427 (Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina) 67

Articolo 1, commi 428-431 (Fondo per l’innovazione in agricoltura) 68

Articolo 1, comma 432 (Fondo per il recupero e la cura della fauna selvatica) 71

Articolo 1, commi 434 e 435 (Reddito alimentare) 73

Articolo 1, commi 436-437  (Indennità personale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) 74

Articolo 1, comma 438 (Potenziamento strutture MASAF) 75

Articolo 1, comma 439 (Integrazione della dotazione finanziaria del Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura) 76

Articolo 1, comma 440 (Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura) 77

Articolo 1, commi 441-442 (Funzionalità degli impianti ippici) 78

Articolo 1 commi 443-445 (Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell’alveo dei fiumi) 79

Articolo 1, comma 446 (Assunzioni MIMIT) 82

Articolo 1, commi da 447 a 449 (Controllo e contenimento della fauna selvatica) 84

Articolo 1, commi 450 e 451 (Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità) 88

Articolo 1, comma 452 (Assunzioni per il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) 89

Articolo 1, commi 453-456 (Rifinanziamento fondo MASAF e misure di sostegno finanziario alle attività in ambito agricolo) 91

Articolo 1, comma 457 (Incremento dotazione Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR) 94

Capo III – Infrastrutture e trasporti

Articolo 1, comma 458 (Disposizioni in materia di revisione prezzi) 95

Articolo 1, commi 459-470 (Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento) 97

Articolo 1, commi 471 e 472 (Fondo sicurezza lavoro portuale) 105

Articolo 1, commi 473-476 (Collegamento intermodale Roma-Latina) 106

Articolo 1, commi 477 e 478 (Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa) 109

Articolo 1, commi da 479 a 482 (Fondo ciclovie urbane intermodali) 111

Articolo 1, commi da 483 a 486 (Metropolitana Milano M4, rete trasporto Napoli, riversamento somme Roma) 112

Articolo 1, commi da 487 a 493 (Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente) 115

Articolo 1, commi da 494 a 496 (Misure per l’insularità) 119

Articolo 1, comma 497 (Sospensione dell’aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada) 120

Articolo 1, commi 498-502 (Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina) 122

Articolo 1, commi 503 e 504 (Misure a favore del settore dell’autotrasporto) 127

Articolo 1, comma 505 (Riduzione indennità usura strade da parte di mezzi agricoli) 129

Articolo 1, comma 506 (Finanziamento del lotto costruttivo n. 3 della linea ferroviaria Torino-Lione) 130

Articolo 1, commi 507 e 508 (Finanziamento delle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione) 133

Articolo 1, commi 509 e 510 (Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo) 135

Articolo 1, commi 511-513 (Finanziamento di assi viari stradali) 137

Articolo 1, comma 514 (Strade statali sismi 2009 e 2016) 139

Articolo 1, commi 515 e 516 (Strada Statale n. 4 Salaria) 140

Articolo 1, comma 517 (Corridoio Reno-Alpi) 142

Articolo 1, comma 518 (Progetto di sviluppo del territorio piemontese) 144

Articolo 1, commi 519-520 (Peschiera) 145

Articolo 1, comma 521 (Contributo straordinario alla Regione Calabria per opere pubbliche) 147

Articolo 1, commi 522-525 (Rafforzamento Autorità trasporti) 148

TITOLO VI - SANITÀ

Articolo 1, commi 526 e 527 (Incremento   dell’indennità  di pronto soccorso) 149

Articolo 1, comma 528 (Stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN) 151

Articolo 1, comma 529 (Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025) 153

Articolo 1, comma 530 (Programma nazionale di screening per diabete e celiachia) 157

Articolo 1, comma 531 (Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute) 158

Articolo 1, commi 532-534 (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie) 160

Articolo 1, commi 535-536 (Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci) 162

Articolo 1, comma 537 (Risorse per il trattamento accessorio del personale del Ministero della salute) 166

Articolo 1, comma 538 (Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale) 169

Articolo 1, comma 539 (Incremento del Fondo per i test Next generation sequencing per il colangiocarcinoma) 171

Articolo 1, commi 540 e 541 (Payback farmaceutico) 174

Articolo 1, comma 542 (Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi) 176

Articolo 1, comma 543 (Estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari) 178

Articolo 1, comma 544  (Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale) 179

Articolo 1, commi 545-547 (Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio) 181

TITOLO VII - SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 1, commi 548-554 (Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo di istruzione e formazione) 182

Articolo 1, comma 555 (Estensione dei percorsi di orientamento scolastico) 186

Articolo 1, comma 556 (Nomina degli organi della Scuola di alta formazione dell’istruzione) 188

Articolo 1, commi 557, 558 e 559 (Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica) 189

Articolo 1, comma 560 (Disposizioni in materia di edilizia scolastica) 198

Articolo 1, commi 561-563 (Misure in materia di istruzione e merito) 199

Articolo 1, comma 564 (Penalizzazioni economiche per le università che non rispettino il fabbisogno finanziario programmato) 204

Articolo 1, comma 565 (Risorse per l’assistenza informatica del MUR nell’attuazione del PNRR) 206

Articolo 1, comma 566 (Risorse per le borse di studio destinate a studenti universitari e AFAM) 208

Articolo 1, comma 567 (Riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste) 210

Articolo 1, commi 568-571 (Contributo CNR,  disposizioni in materia di compensi e rimborsi di organismi ed esperti tecnico-scientifici e borse di studio vittime di reati) 211

Articolo 1, comma 572 (Quota premiale università non statali riconosciute) 213

Articolo 1, commi 573 e 574 (Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca) 215

Articolo 1, commi 575-578  (Indennità di amministrazione ANVUR) 216

Articolo 1, comma 579 (Computo delle borse di studio degli studenti universitari con disabilità ai fini della percezione di provvidenze pubbliche) 218

Articolo 1, comma 580 (Fondo alloggi studenti universitari fuori sede) 220

Articolo 1, comma 581 (Contributo all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia) 221

Articolo 1, commi 582 e 583 (Università a vocazione collegiale) 222

Articolo 1, comma 584 (Incremento dei fondi per le iniziative e i servizi delle AFAM a beneficio degli studenti con disabilità) 223

Articolo 1, comma 585 (Fondi per il progetto della Scuola europea di industrial engineering and management) 225

Articolo 1, commi 586-587 (Fondi per il rafforzamento delle Scuole Superiori d’Ateneo) 226

Articolo 1, comma 588 (Borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale) 228

Articolo 1, commi 589-591 (Contributo straordinario alla regione Piemonte per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino) 230

 


Schede di lettura


TITOLO V – CRESCITA E INVESTIMENTI

 

Capo I – Misura per favorire la crescita e gli investimenti

 

 

Articolo 1, commi da 369 a 379
(
Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali
per le opere pubbliche)

 

 

L’articolo 1, commi da 369 a 379 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione.

Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

 

Il comma 369, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro, ovvero affidate a contraente generale,  incrementa la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

In particolare l'incremento in questione è pari a: 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l'anno 2025, 3000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3500 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 370 prevede che, per le medesime finalità di cui al comma 369, e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, sia preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo nella misura percentuale del 10 per cento dell’importo di cui al predetto decreto di assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Si prevede, inoltre, che alla preassegnazione accedano, su base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

 

Il comma 371, così come modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le regioni, entro il 31 marzo 2023 procedono all’aggiornamento dei prezzari regionali. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

Il comma 372 stabilisce che per l’accesso al Fondo, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 267 si applichino alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

Il comma 373 prevede che, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti debbano preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 374, fermo quanto previsto dal comma 269 del presente articolo, stabilisce che l’accesso al Fondo sia consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce “lavori” del quadro economico dell’intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali.

Il comma 375 elenca gli interventi finanziati dal Fondo con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:

§  gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

§  gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari;

§  gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

§  limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;

§  gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro.

Il comma 376 prevede che la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

§  della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

§  dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

Il comma 377 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’individuazione delle modalità e del termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande.

Il comma 378 dispone che l'assegnazione delle risorse di cui al comma 266 ed al comma 273, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Il comma 379, infine, precisa il perimetro dei soggetti cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

 


Articolo 1, commi 380 - 382
(Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

 

 

Il comma 380 reca norme volte ad anticipare l’applicazione della “riforma Cartabia” in materia di giustizia civile. Il comma 381 riduce, in via straordinaria, la durata del tirocinio dei magistrati dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi nel 2019 e 2021, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze di organico degli uffici giudiziari di primo grado. Il comma 382 reca la copertura finanziaria degli interventi previsti dai due commi precedenti.

 

Il comma 380, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la c.d. riforma Cartabia). In particolare, viene riscritto l’articolo 35, contenente le disposizioni transitorie volte a disciplinare il passaggio dalla normativa attualmente in vigore a quella introdotta dal decreto legislativo e vengono apportate limitate modifiche all' articolo 36, recante le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'articolo 41, concernente le disposizioni transitorie al regime della mediazione e della negoziazione assistita.

 

L'intervento modificativo in esame è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile. La riforma del processo civile è compresa negli obiettivi fissati dal PNRR e, in particolare, nella milestone M1C1-36, secondo cui entro il 31 dicembre 2022 deve essere assicurata l’entrata in vigore della normativa delegata. Il decreto legislativo n. 149 del 2022, è stato emanato il 10 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il successivo 18 ottobre (vedi amplius infra).

 

In particolare, la lettera a), tramite la riscrittura dell’articolo 35, prevede:

-       l’anticipazione della generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno 2023, confermando la previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti;

È appena il caso di rilevare che il comma 9 dell'articolo 35, nella sua formulazione vigente, dispone che le innovazioni apportate alla disciplina in materia di arbitrato (articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57, del decreto legislativo n. 149 del 2022) si applichino ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023. L'articolo 35 come riscritto dal provvedimento in esame non prevede nessuna specifica disposizione transitoria con riguardo alle disposizioni in materia di arbitrato.

 

-  che le disposizioni in materia di udienza mediante collegamenti audiovisivi; di deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza e di obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti del processo (articoli 127, comma 3, 127-bis e 127-ter c.p.c; disposizioni del capo I, titolo V-ter, e art. 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368), nonché delle disposizioni in tema di giuramento del consulente tecnico d’ufficio mediante deposito di apposita dichiarazione sottoscritta con firma digitale (art. 193, comma 2, c.p.c.) si applicano dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti pendenti davanti al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione.

Rispetto al testo vigente dell'articolo 35 viene anticipata l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate dal 30 giugno 2023 al 1 gennaio 2023. Viene inoltre prevista l'applicazione dal 1 gennaio 2023 anche delle disposizioni di cui all'art. 193, comma 2, c.p.c. non testualmente richiamate nella formulazione vigente dell'art. 35.

  Viene poi anticipata al 28 febbraio 2023 (dal 30 giugno 2023) l'applicazione delle norme di cui agli articoli 196-quater e 196-sexies delle disp.att.c.p.c. in materia di obbligo di deposito telematico per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente;

 

-  con riguardo ai procedimenti pendenti davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, l' entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 (attualmente a decorrere dal 30 giugno 2023) delle disposizioni del codice di rito già richiamate con riguardo ai procedimenti davanti al tribunale, corte d'appello e Corte di Cassazione, in materia di udienza mediante collegamenti audiovisivi, deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza e giuramento del consulente tecnico d’ufficio; mentre rimane confermata l’applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti già pendenti a quella data, dell’obbligo di deposito telematico di atti e documenti (Capo I del Titolo V-ter disp.att.c.p.c.). Viene comunque fatta salva la possibilità per il Ministero della giustizia, accertata la funzionalità dei sistemi informatici, di anticipare tale obbligo, anche per singoli uffici o per singoli adempimenti

Si segnala che rispetto al testo vigente dell'articolo 35 il trattamento previsto per il tribunale per i minorenni e per il commissario per la liquidazione degli usi civici viene uniformato a quello degli uffici giudiziari di cui al comma 3 (giudice di pace e Tribunale superiore delle acque pubbliche). Si ricorda che ai sensi del vigente comma 4, ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 (tribunale, corte di appello e Corte di cassazione) e 3, le disposizioni succitate si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi;

 

-  l’applicazione delle nuove disposizioni in tema di impugnazioni e giudizio di appello (capi I e II, titolo III, libro secondo e articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c.) alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (anziché alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023), al fine di garantire l’immediata applicazione di tali norme;

 

-  la conferma dell’applicazione ai ricorsi per cassazione proposti successivamente al 1° gennaio 2023 delle nuove disposizioni in tema di giudizio di cassazione (norme di cui al capo III, titolo III, libro II, c.p.c. e capo IV disp.att.c.p.c.);

 

-  l’applicazione delle nuove norme in tema di udienza pubblica, rito in camera di consiglio e “filtro” di inammissibilità (articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c.) anche ai ricorsi già proposti alla data del 1° gennaio 2023, ma in cui non è stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio;

 

-  l’applicazione della disciplina del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363-bis, c.p.c.) anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023 (nel testo vigente 30 giugno 2023);

 

-  l’applicazione agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023 delle disposizioni che sopprimono la formula esecutiva (articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo n. 149 del 2022);  

 

-  l’applicazione, a partire dal 30 giugno 2023, delle norme che dettano la disciplina per l'istituzione, in ciascun tribunale, dell’elenco dei mediatori familiari (articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022), essendo a tal fine necessaria l’approvazione della apposita normazione secondaria, e di quelle abrogano la conciliazione per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale (10, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022);

 

-  la proroga dell’applicazione delle disposizioni attualmente vigenti in tema di consulenti tecnici d’ufficio (articoli 15 e 16 disp.att.c.p.c.), sino all’emanazione del decreto ministeriale adottato per l’introduzione nell’albo di ulteriori categorie e per stabilirne i settori di specializzazione, previsto dall'articolo 13 disp.att.c.p.c. come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022;

 

-  la proroga della normativa tecnica attualmente vigente in tema di svolgimento delle udienze civili tramite collegamenti da remoto (provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 2 novembre 2020), in attesa dell’adozione dei provvedimenti previsti dal nuovo articolo 196-duodecies, comma quinto, disp.att.c.p.c.

 

La lettera b), apportando modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo n. 149 del 2022, dispone l’applicazione dal 28 febbraio 2023, anziché dal 30 giugno 2023, in primo luogo, della nuova norma del codice penale che incrimina il comportamento dell’informatore che renda false dichiarazioni nel corso del procedimento di negoziazione assistita e, in secondo luogo, della riscrittura dell’articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in tema di scambio di informazioni tra pubblico ministero e giudici civili nei casi di violenza di genere.

 

Le modifiche apportate all’articolo 41, ad opera della lettera c), investono le nuove disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita.

In particolare, per quanto riguarda la mediazione, le nuove norme in materia di patrocinio a spese dello Stato e formazione dei mediatori, ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio e abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito, richiedono necessariamente l’adozione della apposita normazione secondaria e la revisione del regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180. Ampia parte dell’applicazione della nuova disciplina, pertanto, viene differita al 30 giugno 2023.

Si prevede, comunque, l’entrata in vigore già dal 28 febbraio 2023 delle disposizioni che richiedono unicamente meri accorgimenti organizzativi, quali ad esempio quelle in tema di mediazione in modalità telematica, accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

In tema di negoziazione assistita si prevede l’applicazione del nuovo regime dal 28 febbraio 2023, eccezion fatta per quanto riguarda le nuove disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato, che sostituiscono quelle attualmente vigenti, in quanto anche in questo caso è necessaria l’adozione della relativa normativa secondaria di attuazione. La nuova disciplina sul punto, pertanto, si applicherà a far data dal 30 giugno 2023.

Inoltre, introducendo un nuovo comma nell’articolo 41 (comma 3-bis), si specifica che la nuova disposizione in tema di responsabilità contabile dei pubblici dipendenti che concludano un accordo nell’interesse dell’amministrazione trovi applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data, e non solo a quelli introdotti successivamente.

 

 La riforma del processo civile, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano.

In particolare, il PNRR prevede i seguenti traguardi:

A partire dal 2024 si dovranno quindi raggiungere gli obiettivi di riduzione dell'arretrato (M1C1-43-44-47-48) e della durata dei procedimenti civili (M1C1- 45) previsti dal PNRR.

 

 

Il PNRR prevede 3 filoni di intervento:

 

 

Il comma 381 in deroga alla disciplina prevista dal titolo II del decreto legislativo n. 26 del 2006, prevede la riduzione, in via straordinaria, a 12 mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati vincitori del concorso bandito con i D.M. 29.10.2019 e 112.2021. La disposizione prevede che il tirocinio sia articolato in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari, a sua volta articolata in tre periodi a norma dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, dalla durata, rispettivamente, di tre, uno e quattro mesi.

 

In proposito, si ricorda che la legge 30 luglio 2007, n. 111, ha sostituito l’art. 18 del decreto legislativo n. 26 del 2006, che attualmente prevede che la durata del tirocinio dei magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esame ex art. 1, comma 1, del decreto legislativo 160 del 2006,  sia di “diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura”.

Si ritiene opportuno evidenziare che il Consiglio Superiore della Magistratura, con la determinazione assunta con la delibera del 20 ottobre 2022 sulla “normativa in materia di durata del tirocinio dei magistrati in relazione alla contingente situazione di scopertura dell’organico”, ha osservato che i vincitori del concorso indetto con DM 29.10.2019, anche se nominati entro l’anno, non prenderanno servizio prima dell’estate del 2024, posto che la durata del tirocinio è di 18 mesi ed è divisa in due sessioni, una di 6 mesi (anche non consecutivi) presso la SSM, una di 12 mesi presso gli uffici giudiziari.

 

Come emerge dalla citata delibera, l’organico della magistratura, in tutti gli uffici giudiziari italiani, è caratterizzato da gravi carenze: su 10.771 magistrati previsti per legge, i magistrati in servizio sono 9.432, di cui negli uffici giudiziari 8.912. Questa situazione è destinata ad aggravarsi per la cessazione dal servizio dei magistrati che saranno collocati a riposo, anche per il raggiungimento dei limiti massimi di età.

 

Già nel 2016, proprio al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado, con l’art. 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), si è previsto che il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015, ad eccezione dei magistrati vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano, avesse durata di dodici mesi.

 

Il comma 382 reca la copertura finanziaria degli interventi previsti dai due commi precedenti.

 


Articolo 1, comma 383
(Concessioni autostradali)

 

 

Il comma 383, introdotto durante l’esame alla Camera, è volto ad integrare la disciplina relativa alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia, al fine di consentire – qualora ci si avvalga nel ruolo di concessionario di società in house – l’effettuazione di talune operazioni societarie.

 

Il comma in esame interviene sulla disciplina (prevista dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017) relativa alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia, nella parte in cui si prevede che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali citate hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

L’intervento operato dal comma in esame è volto ad integrare la disposizione richiamata precisando che, nel caso di società in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione il divieto di talune operazioni societarie (“sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”) disposto dell’art. 14, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

 


 

In considerazione della scadenza delle concessioni relative ad alcune tratte autostradali, l'art. 13-bis del D.L. 148/2017 ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento di tali concessioni (relative alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia). Il comma 1 di tale articolo dispone, in particolare, che:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT);

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal MIT con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati (su tale disposizione interviene la novella in esame).

 

Si ricorda che il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell’autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A. e che nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.

Nelle more del perfezionamento delle procedure previste, sono intervenute alcune disposizioni normative che hanno inciso sulle medesime. In particolare si ricorda il comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. 121/2021 che – al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture – dispone che l’affidamento della concessione dell’autostrada A22 del Brennero può avvenire, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dell’art. 13-bis citato, anche mediante le procedure previste dall’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 (cioè con la finanza di progetto), da concludersi entro la data del 31 dicembre 2022.

Nel bilancio 2021 di Autostrada del Brennero S.p.A. si legge, in proposito, che il Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2022 ha deliberato di approvare la proposta di finanza di progetto denominata «Green Corridor Europeo Brennero Modena – affidamento della concessione dell’autostrada A22 Brennero-Modena» e che tale proposta di finanza di progetto è stata consegnata al Concedente in data 11 maggio 2022.

Nel comunicato web del MIT del 6 dicembre 2022 è stato reso noto che il Ministero ha espresso parere favorevole su tale proposta.

 

In relazione alle altre tratte autostradali indicate dal comma 1 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017, si ricorda che nell’interrogazione 5/06260, svolta nella seduta del 4 novembre 2021, viene ricordato che “la società «Autovie Venete», controllata al 75 per cento da regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e regione Veneto e per il restante 25 per cento da soci privati, concessionaria delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (con competenza fino al Terraglio) e della A34 Villesse Gorizia, a oggi opera in regime transitorio, in quanto la concessione ministeriale è scaduta nel marzo 2017” e che “regione Veneto e regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno costituito la società autostradale «Alto Adriatico» a capitale totalmente pubblico (unici soci le due regioni), con l'obiettivo di subentrare nel rinnovo della concessione trentennale sulla A4”.

In seguito, con la delibera CIPESS 22 dicembre 2021 (pubblicata nella G.U. del 2 aprile 2022) è stato “approvato l'aggiornamento dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in virtù delle ridenominazione operata con il D.L. 173/2022, n.d.r.) e il concessionario Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. come regolato dall'art. 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per l'affidamento in concessione delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Raccordo Villesse-Gorizia”.

Nella delibera della giunta regionale del Veneto n. 787 del 5 luglio 2022 viene evidenziato, tra l’altro, che “affinché la Società possa realizzare quanto previsto dall’Accordo di Cooperazione … ed al fine di consentire agli Istituti Finanziatori (Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Banca Europea degli Investimenti, con la garanzia di SACE per quota parte) di deliberare la concessione dei finanziamenti essenziali sia per il pagamento del valore di indennizzo al concessionario uscente, sia a garantire la prosecuzione dei lavori in corso ed il completamento della realizzazione dell’intero ‘Piano degli investimenti’ delle opere inerenti il progetto della Terza Corsia A4 (Venezia-Trieste), vi è la necessità che la Società sia adeguatamente patrimonializzata”.

Nel comunicato web del Ministero delle infrastrutture del 15 luglio 2022 è reso noto che il Ministro delle infrastrutture e i presidenti delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia “hanno sottoscritto l’Accordo che sancisce il trasferimento alla nuova società autostradale pubblica ‘Alto Adriatico S.p.A.’ la gestione delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre e A34 Raccordo Villesse-Gorizia. L’Accordo, firmato oggi al termine di un lungo iter, è stato predisposto in attuazione del decreto-legge 148/2017 in materia di concessioni autostradali che, nel riconoscere l’interesse strategico del collegamento, ha previsto la sua gestione da parte di una Società partecipata dalle Regioni interessate, affidandone la supervisione al MIMS” (oggi MIT, n.d.r.).

 

 


Articolo 1, commi 384-388
(Mezzi di pagamento)

 

 

Il comma 384 innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Le disposizioni successive prevedono inoltre che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni. Viene, altresì istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro e parallelamente previsto un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili derivanti dalle commissioni qualora il tavolo suddetto non giunga alla definizione di un livello di costi equo.

 

Il comma 384 in esame introduce delle modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazione all’uso del contante.

In particolare, la lettera a) sostituisce un riferimento normativo non più vigente previsto al comma 2 del sopra citato articolo 49. Viene infatti sostituito il riferimento al servizio di rimessa di denaro indicato all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (definizione prevista nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.) con la definizione servizio di rimessa indicata al vigente articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

La lettera b) stabilisce che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sia di 5.000 euro.

Si ricorda, sul punto, che l’articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedeva che a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di medesimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1°gennaio 2022 il predetto divieto veniva riferito alla cifra di 1.000 euro. Successivamente l'articolo 3, comma 6-septies, del decreto legge n.228 del 2021 ha stabilito che il valore soglia ritorna ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Il comma 385 stabilisce che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti  e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti in maniera di garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall’utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione o prestazione di servizi al fine di garantire l’imposizione di oneri proporzionali al valore delle singole transazioni.

Inoltre, il comma 386 istituisce un tavolo permanente volto a trovare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico di determinati esercenti.

In particolare si prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame) è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Ai componenti del tavolo permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Ove il tavolo istituito non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell’accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l’anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi 385 e 386 sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all’ammontare della transazione. Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, a misure dirette a contenere l’incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro (comma 387).

Il comma 388 stabilisce che ai fini dell’accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo di cui al comma 387 si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per l’accertamento del contributo dovuto, l’amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche mediante l’accertamento d’ufficio.

 

 


Articolo 1, commi 389 e 390
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

 

 

L’articolo 1, comma 389 rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per:

a)   160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

b)  40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche,

c)   100 mila euro per l’anno 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 390).

 

La relazione illustrativa evidenzia che, alla luce dei risultati conseguiti e dei dati di operatività, lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, disciplinati all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008, si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un’ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche alla luce degli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento.

In tale contesto, la dotazione finanziaria disponibile risulta non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle assegnazioni in passato intervenute. Di qui la ratio dell’articolo in esame, volto a rifinanziare lo strumento agevolativo nella misura sopra indicata.

Con riguardo al progetto di risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, la disposizione, inserita in sede di esame parlamentare, opera un rinvio all’articolo 24-bis del D.L. n. 50/2022. Tale norma ha previsto, al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la transizione ecologica del Paese, la convocazione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

I Contratti di Sviluppo - finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno strumento di politica industriale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, rientra tra gli strumenti di politica di coesione economica, essendo, i contratti di sviluppo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato considerevolmente potenziato, sia quanto ad ambito di intervento e a velocizzazione delle relative procedure, sia quanto a risorse finanziarie ad esso dedicate, per le quali si rinvia al paragrafo infra, accennandosi già qui le risorse assegnate ai contratti di sviluppo non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.

 

La disciplina dei contratti di sviluppo

Il "contratto di sviluppo" è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011.

L’articolo 43 ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA le funzioni di gestione dell'intervento.

Lo strumento è stato riformato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014 e il D.M. 9 dicembre 2014, che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria (di determinate tipologie di aiuti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (General Block Exemption Regulation), Regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2023.

Il D.M. 9 dicembre 2014 è stato da ultimo modificato ed integrato dal D.M 2 novembre 2021, che ha introdotto nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo finanziati attraverso lo strumento.

Ai sensi dell’articolo 4, i programmi finanziabili sono:

- di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

- di sviluppo per la tutela ambientale;

- di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali (comma 1).

I programmi di sviluppo possono includere la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, ad essi funzionali. I relativi oneri, compresa la loro progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche.

Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili da parte degli enti pubblici competenti, la copertura delle opere può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo (comma 2).

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione quindi del costo di opere infrastrutturali, se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e nel caso programmi di sviluppo di attività turistiche che prevedano interventi da realizzare nelle aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse (comma 3)[1].

I beneficiari delle agevolazioni previste per i contratti di sviluppo sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo ("soggetto proponente") e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma ("aderenti"). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete tra imprese (comma 5).

Il programma deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).

L’articolo 4 ammette poi che specifici Accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono (comma 6).

L’articolo 9-bis, inserito dal D.M. 8 novembre 2016 e da ultimo modificato con il D.M. di novembre scorso, disciplina poi in modo specifico i programmi di sviluppo di grandi dimensioni (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro se il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) aventi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale[2], ovvero realizzati in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Tali programmi di sviluppo sono denominati “Accordi di sviluppo”. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza di almeno tre dei requisiti per l’accesso al beneficio dei contratti di sviluppo previsti dall’articolo 9, comma 6[3], del decreto, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Gli Accordi sono quindi sottoscritti dal MISE, da INVITALIA e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria sono di 90 giorni (cfr. sito istituzionale INVITALIA).

Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy[4].

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, le regioni comunicano al MISE e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.

Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell'istruttoria da parte di INVITALIA (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).

Le agevolazioni concedibili attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli articoli 8 e 8-bis.

Le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. art. 16 del decreto), nell'ambito della negoziazione sulla base della tipologia di progetto, della localizzazione dell'iniziativa e della dimensione dell’impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Relativamente alle iniziative oggetto:

- degli accordi di programma per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività (di cui agli articoli 4, comma 6)

- degli Accordi di sviluppo (di cui all’articolo 9-bis),

sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell’articolo 8-bis del decreto, l'assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.

Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al sito istituzionale dei MISE e al sito di Invitalia S.p.A., soggetto gestore per conto del MISE.

 

 

 

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate dall’anno 2014 ai contratti di sviluppo sono indicate nell’apposita pagina del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali risorse, come detto, non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.

Secondo le informazioni ivi riportate, allo strumento sono state assegnate, dal 2014, 7.912,4 milioni di euro, come di seguito dettagliato:

·       250 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione-FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 33/2015)

·       336,3 milioni di euro di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020 (decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 29 luglio 2015 e del 21 maggio 2018)

·       352,2 milioni di euro di risorse del Programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020” (Deliberazione CIPE n. 10/2016)

·       90 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 9 agosto 2016, successivamente modificato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 2 agosto 2017 e decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 dicembre 2017)

·       20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinati ad interventi nel capitale di rischio (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 23 marzo 2018)

·       1.745,6 milioni di euro del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018)

·       155,8 milioni di euro destinati a programmi di sviluppo promossi da piccole e medie imprese nel territorio della regione Sicilia

·       112,5 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

·       200 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

·       400 milioni di euro di risorse assegnate dall’articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

·       500 milioni di euro per l’anno 2020 autorizzate dall’articolo 60, comma 2, del DL. n. 104/2020

·       50 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020 destinati al consolidamento della filiera produttiva del trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto (gli ulteriori 50 milioni originariamente destinati all’intervento sono confluiti nella dotazione assegnata all’Investimento 5.3 Misura Missione 2, Componente 2) del PNRR;

·       130 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022, di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 86, L. 30 dicembre 2020, n. 178), specificamente destinati al finanziamento di programmi di sviluppo turistici realizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedono il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle suddette attività.

·       200 milioni di euro di risorse assegnate dal D.L. n. 41/2021, articolo 20, commi 7-10, destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini.

·       1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per il 2023, 80 milioni per il 2024 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, disposti, a titolo di rifinanziamento sul capitolo7343/1/MISE, dalla Legge di bilancio 2021, L. 30 dicembre 2020, n. 178, Sez. II.

·       1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036, disposti, a titolo di rifinanziamento sul capitolo7343/1/MISE dalla Legge di bilancio per il 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Sez. II [5];

·       2.000 milioni di euro assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027[6];

·       525 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo istituito dall’articolo 22 del D.L. n. 17/2022 a sostegno della transizione verde, della ricerca e dello sviluppo nel settore automotive;

·       128,092 milioni euro per l’esercizio finanziario 2022 autorizzati sul capitolo 7343/1/MISE, dalla legge di assestamento 2022, L. 5 agosto 2022, n. 111.

·       524 milioni di euro assegnati dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, articolo 35, comma 1, lett. a) di cui 40 milioni di euro per l’anno 2022, 400 milioni di euro per l’anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Le risorse sono state autorizzate

La Direttiva ministeriale 3 ottobre 2022 – pubblicata in G.U. 22 novembre 2022 - ha stabilito le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo da norme di legge approvate nel 2022, e delle risorse residue destinate agli stessi contratti con direttiva ministeriale 2 marzo 2022.

 

Contratti di sviluppo e PNRR

Il contratto di sviluppo costituisce anche uno degli strumenti principali prescelti per l’attuazione degli investimenti del PNRR. La revisione della relativa disciplina (operata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy  2 novembre 2021 (cfr. infra) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli investimenti per la cui attuazione è stato scelto l’utilizzo dei contratti di sviluppo.

La Missione 1 Componente 2 del PNRR si prefigge di promuovere la digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso investimenti in politiche industriali di filiera. In particolare, nell’abito dell’Investimento 5 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione”:

·       l’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie, con una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro mira a sviluppare le filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie (sono previsti tre sub investimenti) [7]. Lo strumento prescelto per la “messa a terra” degli interventi è quello dei contratti di sviluppo [8].

·       l’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive”, è volto a potenziare la capacità delle filiere più innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite i contratti di sviluppo. Il target da conseguire entro il 31 dicembre 2023 prevede la firma di almeno 40 contratti di sviluppo. Le risorse PNRR stanziate sono 750 milioni. Il principio per cui almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente va alle regioni del Mezzogiorno (art. 2, comma 6-bis del D.L. 77/2021, conv. con mod. in L. 108/2021) è stato attuato per la misura in esame dall’art. 1, comma 3, del DM del 13 gennaio 2022, decreto ministeriale attuativo dell’Investimento in questione[9].

Nella Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile si segnala, infine, l’Investimento 5.3 “Bus elettrici il quale prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021 – 2026, di cui 50 milioni imputati a progetti già in essere, per promuovere, mediante il ricorso alla misura dei contratti di sviluppo, la realizzazione di programmi di investimento finalizzati finalizzato a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi. Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 29 novembre 2021 ha dato attuazione normativa all’investimento demandando ad un successivo provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy  le modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse destinate all’Investimento. Con decreto direttoriale 8 aprile 2022 è stata fissata l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Il soggetto gestore degli aiuti concessi attraverso i contratti di sviluppo, per tutti gli investimenti del PNRR sopra richiamati, previsti è INVITALIA. Si rinvia all’apposita pagina istituzionale.


Articolo 1, comma 391
(Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato
e della piattaforma incentivi.gov.it)

 

 

L’articolo 1, comma 391 destina 900 mila euro alla copertura dei costi di gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it.

 

La norma in esame autorizza la spesa di 900 mila euro, a decorrere dall’anno 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it.

L'obiettivo espresso della disposizione è quello di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi.

 

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è stato istituito dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 115 del 2015 (Legge europea 2014) che ha, a tal fine, modificato l’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. L'attuazione della disciplina legislativa è avvenuta mediante adozione del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il Registro è lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, in particolare con riferimento al cumulo dei benefici e al superamento del massimale per gli aiuti de minimis. Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relative agli aiuti concessi. Esso è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche responsabili della concessione di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione dell’aiuto. A tal fine, il Registro rilascia specifiche “visure” che riportano l’elenco dei benefici già concessi al potenziale destinatario dell’aiuto, in modo che sia verificata la possibilità o il rischio di cumulo del nuovo aiuto con quelli già concessi. Il Registro contiene, pertanto, l’elenco e i codici delle misure di aiuto vigenti in Italia e delle concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese; a garanzia dell’avvenuto controllo preventivo, ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, deve riportare i codici identificativi rilasciati dal Registro. Esso contiene, inoltre, l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (la cosiddetta "lista Deggendorf") e che quindi non possono ricevere aiuti.

 

La piattaforma incentivi.gov.it è stata realizzata in attuazione dell’articolo 18-ter del decreto legge n. 34 del 2019. La Piattaforma promuove la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, migliorando la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate e agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza. Una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

I criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica sono dettati dal decreto ministeriale 30 settembre 2021.

 

 


Articolo 1, commi 392 e 393
(Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI)

 

 

L’articolo 1, al comma 392, interviene sull’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 55 e 55-bis), prorogandola di un anno, fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 393, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di 800 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Segnatamente, l’articolo 1, comma 392 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese prevista all’articolo 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2022).

Il citato comma 55 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2022, e, nella sua formulazione attuale, fino al 31 dicembre 2022, una disciplina “ponte”, di phasing out dall’intervento straordinario del Fondo previsto per il periodo pandemico ai fini del ritorno alla sua ordinaria operatività. Si tratta quindi di un periodo in cui tale ordinaria operatività è ripristinata solo in parte.

 

Nel quadro delle misure a sostegno della liquidità durante il periodo pandemico, un ruolo significativo è stato attribuito al potenziamento e all’operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI, disposta dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020. L'intervento straordinario del Fondo è stato esteso fino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 54), ma, contestualmente, la stessa legge di bilancio ha ridimensionato l’intervento del fondo, in una logica di un graduale phasing out dal periodo emergenziale, introducendo, a decorrere dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022, una disciplina transitoria, ripristinando parzialmente le modalità operative ordinarie del Fondo.

In particolare, già dal 1° aprile 2022 è stata ripristinata l'onerosità della garanzia del Fondo. Le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione (articolo 1, comma 53, lett. a) n. 2). Ai sensi di quanto previsto dal successivo D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022, articolo 8), per agevolare le imprese nella sopravvenuta crisi energetica, è stata comunque consentita, fino al 30 giugno 2022, la gratuità delle garanzie rilasciate su finanziamenti concessi per comprovate esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi dell'energia.

Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, la legge di bilancio 2022 ha previsto, all’articolo 1, comma 55, che:

·       l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio dell’impresa, con talune eccezioni. È infatti fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alle disposizioni operative del Fondo (D.O. parte IX, lettera A, allegate al D.M. 12 febbraio 2019) (primo periodo del comma 55);

·       ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dalla disciplina attuativa del Fondo (D.M. 6 marzo 2017), la garanzia del Fondo è concessa:

1)   per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore di quelle rientranti nelle fasce 1 e 2; in relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60 per cento è riferita alla copertura del Fondo rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dalla disciplina attuativa del Fondo (art. 7, co. 3, D.M. 6 marzo 2017);

2)   per il sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione (secondo periodo del comma 55).

 

Fondo garanzia PMI -Finanziamenti garantiti 1 luglio 2022-

31 dicembre 2022

Periodo

Ammontare massimo garantibile

% massima di copertura

Commissioni

Valutazione del merito di credito

1 luglio 2022-

31 dicembre 2022

5 milioni

80% per
investimenti (per tutti, a prescindere dalla fascia)

60% per liquidità

(imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating)

SI

SI, con ammissione delle imprese in fascia 5

 

I commi 56 e 57 della legge di bilancio 2022 hanno poi introdotto rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio.

 

Il medesimo comma 392 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo nel contesto delle misure di supporto alla liquidità delle imprese e si contrasto agli effetti della crisi ucraina. Tale sostegno speciale e temporaneo trova disciplina nel comma 55-bis e 55-ter della citata legge di bilancio 2022, come inseriti dal D.L. n. 50/2022.

 

Per far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione a seguito dello scoppio del conflitto russo ucraino, il successivo D.L. n. 50/2022[10] (articolo 16) – in considerazione di quanto consentito dal nuovo Quadro europeo temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina - ha introdotto ulteriori norme - sotto forma di due ulteriori commi 55-bis e 55-ter nella legge di bilancio 2022 – che prevedono un intervento speciale del Fondo di garanzia PMI. In particolare, il comma 55-bis ammette la garanzia del Fondo su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 16 luglio 2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:

1)      per la realizzazione di investimenti, la garanzia può essere concessa nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici[11];

2)      entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento garantito non superiore al maggiore tra i seguenti parametri:

a) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi[12];

b) il 50 per cento dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al finanziatore;

3)      la garanzia è a titolo gratuito nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più settori o sottosettori economici particolarmente colpiti, individuati all’allegato I al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, nel rispetto delle condizioni di compatibilità ivi previste e dai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria[13];

4)      sono escluse dalla garanzia speciale le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea[14], nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il comma 55-ter, a sua volta, pone dei divieti di cumulo delle garanzie relative allo stesso capitale di prestito sottostante[15].

 

Il comma 393, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di 800 milioni di euro per l’anno 2023.


Articolo 1, comma 394
(Garanzie ISMEA per capitalizzazione imprese agricole)

 

 

L’articolo 1, comma 394, introdotto durante l’esame parlamentare, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese agricole - di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n.102/2004 - assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023.

 

La disposizione in esame, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese agricole - di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n.102/2004, assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie.

 

Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n.102/2004 prevede che L'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

 

 

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

 

L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.

 


Articolo 1, comma 395
(
Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza
relative alla quotazione delle PMI
)

 

 

Il comma 395 proroga al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l’importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro.

 

Si ricorda che i commi da 89 a 92 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) hanno istituito un credito d’imposta in favore delle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese e, originariamente, fino a un massimo di 500.000 euro. Le disposizioni prevedevano che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020.

 

La misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario: emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond), raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da PMI. Più in dettaglio, il comma 89 ha riconosciuto un credito d’imposta alle PMI (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro), che abbiano iniziato, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi.

 

Sul punto è intervenuto poi il comma 46 della legge di bilancio 2022 che ha esteso l’agevolazione ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 ed è intervenuta sul comma 90 della legge di bilancio 2018, al fine di disporre che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l’anno 2022 e di 5 milioni per l’anno 2023.

 

La disposizione in esame, lettera a), proroga l’agevolazione fiscale sopra descritta e ne aumenta l’importo massimo.

Nel dettaglio si prevede che alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente al 1 gennaio 2022 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro (rispetto ai precedenti 200.000 euro), del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022), per la predetta finalità.

 

La lettera b), conseguentemente ai nuovi oneri per la finanza pubblica introdotti e sopra descritti, integra lo stanziamento previsto per la misura nell'anno 2023 di ulteriori 5 milioni di euro aggiuntivi, portandolo a 10 milioni di euro (rispetto al precedente stanziamento di 5 milioni di euro), e stabilisce in 10 milioni di euro il nuovo stanziamento per l'anno 2024.

 

 

 


Articolo 1, commi 396-401
(Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà)

 

 

I commi da 396 a 401, introdotti alla Camera, attribuiscono un credito di imposta alle fondazioni bancarie in caso di determinate operazioni di fusione. In particolare le norme riconoscono, in caso di fusioni poste in essere da fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni incorporanti un credito d’imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.

 

Nello specifico il comma 396 prevede che nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria (di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153), alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo d’intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).

 

Le disposizioni in esame, comma 397, qualificano più precisamente come “fondazioni bancarie in gravi difficoltà” le fondazioni aventi un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, presentino una riduzione di almeno il 30 per cento dell’importo delle erogazioni deliberate.

 

Il comma 398 chiarisce alcuni aspetti delle procedure e delle modalità di fruizione del credito d’imposta introdotto al comma 396.

Preliminarmente la norma stabilisce che il credito d’imposta è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo 396. Al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta, ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione.

L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto, nei termini stabiliti nel provvedimento indicato al comma 400.

Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L’ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta.

Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell’importo divenuto disponibile, il credito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

 

Il comma 399 stabilisce che il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 400.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

 

Pertanto non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

·       il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007);

 

L’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

 

·       il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000);

 

L’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro, come da ultimo stabilito dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha reso così permanente il limite indicato transitoriamente, per il 2021, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni-bis).

 

La norma chiarisce che per quanto non espressamente disciplinato dall’articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

 

Il comma 400 dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni sopra descritte, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 398.

 

Il comma 401 prevede che le risorse stanziate ai sensi del comma 398 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.


Articolo 1, commi 402-403
(
Fondo per politiche industriali di sostegno
alle filiere produttive del Made in Italy)

 

 

L’articolo 1, comma 402 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, dotandolo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni per il 2024.

La finalità del fondo è quella di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l’eccellenza qualitativa del made in Italy.

Ad uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell’economia e delle finanze, è demandata la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo e il riparto delle risorse (comma 403).

 

Quanto ai settori di intervento, la relazione illustrativa evidenzia che, negli ultimi dieci anni la manifattura si è ampiamente spesa nel settore di Ricerca & Sviluppo, raggiungendo ottimi risultati che andrebbero ulteriormente sostenuti. Inoltre, la transizione ecologica rappresenta per le imprese, allo stesso tempo, una sfida complicata e un’opportunità di crescita importante. Il comparto del Tessile - moda riveste una posizione di primaria importanza nell’economia italiana e contribuisce in maniera determinante alla performance nell’export.

La strategia Europea per prodotti tessili circolari e sostenibili, tra le altre misure di settore, contiene obiettivi che imporranno alle imprese di cambiare molto il proprio modello di business. Anche il settore alimentare sta cercando di votarsi alla lotta agli sprechi alimentari e contestualmente ridurre nelle coltivazioni l’uso di diserbanti, pesticidi e antibiotici. L’arredamento cerca di re-impiegare il più possibile i suoi materiali, mentre il settore dell’automazione si è aperto ai carburanti eco e all’impiego delle risorse rinnovabili.

 

L’articolo 2 del D.L. n. 176/2022, cd. “D.L. Ministeri” in corso di esame parlamentare per la sua conversione in legge, ha ridenominato il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 1), apportando i conseguenti adeguamenti testuali nel d.lgs. n. 300/1999, e, contestualmente, una integrazione delle relative attribuzioni. Il Ministero – secondo quanto inserito dal decreto-legge nell’articolo 27 del D.lgs. 300/1999 - contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze degli altri dicasteri interessati: Ministero affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste e Ministero del turismo.

L’articolo 9 del D.L n. 176/2022 ha poi istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell’economia e delle finanze, dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste e del Ministro del turismo. Il CIMIM ha il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, per valorizzare il made in Italy nel mondo.

Si rammenta, infine, che un apposito investimento del PNRR è destinato alla competitività e resilienza delle filiere produttive (M1C2-I.5.2-28-29). L’intervento, gestito sempre dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, dotato di 750 milioni di euro per nuovi progetti, consiste nel sostegno finanziario alle imprese, attraverso lo strumento del contratto di sviluppo, per progetti legati alle principali catene del valore strategiche, quali programmi di sviluppo industriale, programmi di sviluppo a tutela dell'ambiente, mobilità sostenibile e attività turistiche. Il traguardo (T2 2022), relativo all’entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo, è stato conseguito[16].

 


Articolo 1, commi da 404 a 413
(Fondazione Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore)

 

 

L’articolo 1, commi da 404 a 413 prevedono l’istituzione di una fondazione denominata Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico del settore.

 

I ministeri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell’università e della ricerca sono indicati quali membri fondatori del Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore di cui si prevede l’istituzione. La vigilanza è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 405)

 

Il comma 406 rinvia a decreto del Ministro dell’economia e delle finanze:

-       l’approvazione degli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione;

-       la nomina degli organi sociali e la determinazione dei rispettivi compensi;

-       la disciplina dei criteri e delle modalità per l’adesione e la partecipazione degli enti pubblici e dei soggetti privati alla fondazione e alle sue attività.

 

Il patrimonio è costituito da apporti dei ministeri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell’università e della ricerca e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da altri soggetti. Le attività della fondazione possono essere finanziate tramite le risorse a patrimonio e da ulteriori contributi di enti pubblici e soggetti privati (comma 407).

 

Alla fondazione possono essere concessi, ai sensi dell’articolo 1, comma 408, in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L’affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato dall’amministrazione competente, d’intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 823 c.c., beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.

Ai sensi del successivo articolo 829, primo comma, il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

 

Il comma 409 consente alla fondazione di avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tal fine messo a disposizione su richiesta della stessa, dalle amministrazioni pubbliche (intendendosi, per tali, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco Istat che definisce il perimetro della PA ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica di cui alla legge n. 196/2009).

La fondazione può, inoltre, avvalersi della collaborazione di esperti, di società di consulenza, di università e di istituti di ricerca.

 

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la fondazione è regolata dal codice civile. Si prevede l’esenzione da ogni tributo e diritto per tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa. Tali atti sono effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 410).

 

  Il comma 411 autorizza la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per il 2023 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 per la costituzione della fondazione. A copertura degli oneri di conto capitale, il successivo comma 413 prevede la corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 23 del D.L. n. 17/2022 al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative.

 

 

Per il funzionamento della fondazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro l’anno dal 2023.

 

Il comma 412 prevede che gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato siano accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.

 


Articolo 1, commi da 414 a 416
(Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI)

 

 

L’articolo 1, comma 414 incrementa di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziate dall’articolo 2 del decreto legge n. 69 del 2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta "Nuova Sabatini"). Inoltre, viene prorogato di sei mesi il termine, di norma di dodici mesi, per l’ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (comma 415).

 

Il comma 414, introdotto dalla Camera, integra l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetta "Nuova Sabatini") di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

 

Il successivo comma 415 stabilisce inoltre che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 69 del 2013, è prorogato per ulteriori sei mesi.

 

L'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013 ha previsto che le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali (cosiddetta "Nuova Sabatini"). La finalità è quella di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.

In base al comma 2, i finanziamenti sono concessi, entro la data di esaurimento delle risorse disponibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'apposito albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB), che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione MIMIT-Associazione bancaria italiana (ABI)-Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di CDP, per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla CDP, comunicato trimestralmente al MIMIT e al MEF.

Il comma 4 prevede che alle imprese aventi titolo il MIMIT conceda un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti concessi dai soggetti abilitati, nella misura massima e con le modalità stabilite con i decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni in argomento (D.M. 27 novembre 2013, D.M. 25 gennaio 2016 e D.M. 22 aprile 2022). L'erogazione del contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con la medesima disciplina attuativa. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.

Il comma 8 ha inizialmente previsto la seguente autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi: 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 21 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021. I finanziamenti sono stati rideterminati da una serie di interventi, da ultimo quello effettuato dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che ha incrementato l'autorizzazione di spesa oggetto dell'intervento in esame di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 60 milioni per l'anno 2027.

 

Si rinvia al sito del MIMIT per i dati relativi all'attuazione della misura.

 

Si rammenta infine che, secondo l'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese:

-       la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

-       nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

-       nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

 


Articolo 1, commi 417 e 418
(Sostegno del credito alle esportazioni)

 

 

L’articolo 1, comma 417, introdotto dalla Camera, semplifica, con riferimento al fondo costituito presso il Mediocredito Centrale per la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, le norme che definiscono la modalità di determinazione degli accantonamenti, prevedendo che gli stessi debbano risultare in linea con le migliori pratiche di mercato e che siano quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del fondo su proposta del soggetto gestore, non più approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma solamente trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

 

Il comma 417, introdotto dalla Camera, modifica l’articolo 16 del decreto legislativo n. 143 del 1998, recante disposizioni in materia di attività del soggetto gestore del fondo costituito presso il Mediocredito Centrale per la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 295 del 1973.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 270 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) l'organo competente ad amministrare tale fondo è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del MAECI, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato, istituito presso SIMEST S.p.A (soggetto gestore del fondo).

Il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 143 del 1998 stabilisce che, al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del citato fondo, il soggetto gestore debba provvedere a effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti in relazione ai rischi assunti.

La novella in argomento semplifica le norme che definiscono la modalità di determinazione degli accantonamenti, prevedendo che gli stessi debbano risultare in linea con le migliori pratiche di mercato, a fronte della più specifica formulazione attuale secondo cui gli accantonamenti "sono pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi". Inoltre, viene previsto che gli accantonamenti siano quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del fondo su proposta del soggetto gestore, non più approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma solamente trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari.

 

Il successivo comma 418, introdotto dalla Camera, consente, per l’anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia come risultante dalle modifiche in esame e considerato l’attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, al Comitato agevolazioni di adottare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo di cui all’articolo 37 del decreto legge n. 745 del 1970.


Articolo 1, comma 419
(Fondo per la crescita sostenibile)

 

 

Il comma 419 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.

 

 

La disposizione incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione e/o conversione industriale.

Alla copertura dei maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

 

Al fine di favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, l’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha ridenominato il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (art. 14, legge n. 46/1982), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in “Fondo per la crescita sostenibile”, facendovi confluire una serie di risorse stanziate da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati.

Con l’istituzione del Fondo in questione è stata dunque operata una razionalizzazione del sistema di agevolazione alle imprese.

Il «Fondo per la crescita sostenibile» è destinato sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità, enunciate nel citato articolo 23, al comma 2 :

·      la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

·      il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

·      la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con azioni attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

·      interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione (finalità aggiunta dall'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148),

·      la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (finalità aggiunta dall'art. 15 della legge 17 ottobre 2017, n. 161).

Il comma 3 dello stesso art. 23 stabilisce che le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del medesimo Fondo per il perseguimento delle finalità del Fondo, sono individuate, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A tal fine, è stato emanato il decreto ministeriale 8 marzo 2013 (“Individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile”), che specifica i criteri per le finalità precedentemente riportate (sinteticamente, promozione di progetti di ricerca, rafforzamento della struttura produttiva, promozione della presenza internazionale delle imprese), nonché di progetti speciali.

Per ciascuna delle finalità indicate è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo, che opera come fondo rotativo. Infatti, i provvedimenti di revoca a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Il Fondo si alimenta anche con i rientri dei finanziamenti già erogati.

 

Il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili è stato istituito dalla legge di stabilità 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3073), con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017; di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il fondo è diretto a finanziare determinate finalità (elencate in un apposito allegato alla legge) e la quantificazione dell'importo destinato a ciascuna di esse è determinato con D.P.C.M., adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

 


Articolo 1, comma 420
(Limite dei compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento statale)

 

 

La disposizione pone un limite di 240.000 euro annui al trattamento economico degli incarichi apicali conferiti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dalle banche oggetto di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale.

 

In particolare, la disposizione modifica l'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017, aggiungendo, in fine, un periodo in cui si specifica che, per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico annuo non può in ogni caso superare quello determinato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

 

Si rammenta che, il citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 237 del 2016 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio) stabilisce che, al fine del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, la sottoscrizione da parte dello Stato di azioni emesse da banche italiane o da società italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l'«Emittente») può essere subordinata, in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:

a)     revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente;

b)     limitazione della retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente.

 

Con la novella in esame, pertanto, lo Stato esercita, per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, la facoltà di cui alla suddetta lettera b) e fissa l'importo del limite alla retribuzione complessiva al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente).

 

Si rammenta, infatti, che il citato articolo 23-ter (disposizioni in materia di trattamenti economici) del decreto-legge n. 201 del 2011 definisce il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione di tale disciplina, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

Successivamente, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni) e 23-ter (si veda sopra) del decreto-legge n. 201 del 2011 è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono sostituiti dal predetto importo.

 

 

 


Articolo 1, comma 421
(Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)

 

 

L’articolo 1, comma 421 fissa, per il 2023, l’importo delle risorse del Fondo Green New Deal da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A per progetti economicamente sostenibili in 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

 

L’articolo 1, comma 421 fissa - per l’anno 2023, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 64, commi 2 e 5 del D.L. n. 76/2020 - l’importo delle risorse disponibili del Fondo Green New Deal di cui all’articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020, da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili rientranti nelle categorie indicate dalla stessa legge di bilancio. Tale importo è pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

 

La legge di bilancio 2020 - legge 27 dicembre 2019, n. 160 , articolo 1, commi da 85 a 89 - ha costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili, che abbiano come obiettivo:

·       la decarbonizzazione dell'economia,

·       l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile,

·       la riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi,

·       la rigenerazione urbana,

·       il turismo sostenibile,

·       l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale,

·       programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, in coerenza con il Green Deal europeo [17] (comma 86).

Per il sostegno a tali progetti - definiti come "Green and Innovation Deal italiano" -  il Fondo è stato dotato di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 85).

Per realizzare i predetti progetti, il Ministro dell'economia e finanze, a valere sulle disponibilità del Fondo, è stato autorizzato ad intervenire con la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, nella misura massima dell'80 per cento e anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni (comma 86)[18].

L'articolo 64 del D.L. n. 76/2020 ha disciplinato il rilascio delle predette garanzie, da parte della SACE, per conto del MEF, in virtù della convenzione tra essi stipulata ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo, tra il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A., approvata con delibera del CIPE (ora CIPESS) n. 56 del 29 settembre 2020 (la “Convezione Green SACE-MEF”)[19]. Il medesimo comma 2 ha disposto che SACE S.p.A. assuma le garanzie nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, dei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo, le garanzie possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente al Green Deal europeo:

a)     progetti verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b)     progetti verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Ai sensi del comma 3, il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 600 milioni di euro, è subordinato a decisione ministeriale, (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle imprese e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

Ai sensi del comma 4, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.

La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute da SACE stessa.

Secondo quanto previsto dal comma 5, le risorse disponibili del Fondo Green Deal, per l'anno 2020, sono state interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale.

Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Per gli esercizi successivi, le risorse del fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.


Articolo 1, comma 422
(Piano radio digitale - DAB)

 

 

L’articolo 1, al comma 422, interviene su alcune misure già previste nella legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017, articolo 1, commi da 1026 a 1046) per la riassegnazione delle frequenze onde consentire l’accesso e lo sviluppo del 5G.

 

In particolare il comma in questione rifinanzia per il triennio 2023-2025 tali interventi, con importi pari a 4,5 di euro per il 2023 di 6 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Al contempo il comma in esame precisa che tali risorse sono destinate anche all’attuazione del Piano radio digitale DAB e alla funzionalità della task force del MISE (oggi MIMI) costituita per amministrare le risorse per le compensazioni per operatori e utenti conseguenti al riordino delle frequenze.


Articolo 1, comma 423
(Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

 

 

La disposizione in esame proroga al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

 

In particolare, la disposizione in esame estende al 30 settembre 2023 l'orizzonte temporale della disciplina del credito di imposta riconosciuta dall'articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), in virtù della quale il credito viene riconosciuto:

?      nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

?      nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

?      nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Originariamente, l'agevolazione era riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, entro il 30 giugno 2023, termine esteso dalla novella in esame al 30 settembre 2023.

 

È bene ricordare che l'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge di bilancio 2021, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0, diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili, ampliandone l’ambito applicativo e anticipando la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.


Capo II – Agricoltura e sovranità alimentare

 

Articolo 1, commi 424 e 425
(Fondo per la sovranità alimentare)

 

 

I commi 424 e 425 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.

 

Nel dettaglio, il comma 424, individua la finalità che si intende perseguire con il sopraindicato “Fondo per la sovranità alimentare”, da istituirsi, come sopra specificato, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

La suddetta finalità consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di:

§  tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità;

§  ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;

§  sostenere le filiere agricole;

§   gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

 

Si ricorda che recentemente l’art. 3 del D. L. 11 novembre 2022 n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre scorso, attualmente all’esame parlamentare per la sua conversione in legge (A.C. 547), ha, tra l’altro, modificato la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 1). La stessa disposizione ha previsto, al comma 2, alcune modifiche al d.lgs. n. 300 del 1999 volte a specificare - cosi come osservato nella Relazione Tecnica allegata al disegno di legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 173 del 2022 - le attribuzioni del Ministero in esame in coerenza con l’assetto delle competenze stabilito dalla normativa vigente. Il suddetto comma 2 dispone, in particolare, che il Ministero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

1)  tutela della sovranità alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

2) sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura;

3) coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

4) produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

5) promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

 

Con riferimento alla “sovranità alimentare” giova richiamare l’intervento del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, svoltosi nel corso della seduta di question time presso l’Aula del Senato lo scorso 17 novembre, nonché quello tenuto dallo stesso Ministro lo scorso 29 novembre nel corso dell’audizione sulle Linee programmatiche del Ministero presso la 9ª commissione del Senato. Durante quest’ultimo intervento, in particolare, il Ministro - richiamando l’importanza dell’istituendo Fondo oggetto della disposizione in esame - ha definito la sovranità alimentare come “il diritto di una nazione di scegliere e difendere il proprio sistema alimentare e decidere il proprio modello produttivo”. La sovranità alimentare -ha aggiunto lo stesso Ministro - garantisce da un lato il produttore ed il collegamento al rispetto alla capacità di produrre, e dall’altro il consumatore finale con la garanzia di cibo disponibile per tutti e di qualità. Del resto che la sovranità alimentare e la sicurezza degli approvvigionamenti costituiscono questioni di rilevante attualità - ha proseguito il Ministro Lollobrigida - è dimostrato dalla crisi anche alimentare generata dal conflitto russo-ucraino. Tale emergenza pone anche una riflessione sulla necessità di produrre cibi sani e di qualità, oltre a quella sulla capacità di approvvigionamento delle materie agricole, che riguarda, peraltro, una questione non solo economica ma anche di sicurezza di ogni Paese. Con riferimento alla tutela della qualità dei cibi, il Ministro Lollobrigida ha poi rilevato che l’Italia è il Paese europeo che vanta il maggior numero di indicazioni geografiche (845 DOP, IGP e STG). Si tratta di cibi in termini di valorizzazione delle risorse umane e della biodiversità dei territori che fa dei prodotti DOP e IGP del nostro Paese un unicum nel panorama comunitario e globale. Inoltre in base al Rapporto ISMEA-QUALIVITA 2022, di recentissima pubblicazione, nel 2021 il valore dei prodotti a Indicazione Geografica (DOP e IGP) alla produzione, per il comparto food, ammonta a poco meno di 8 miliardi di euro (+9,7% rispetto al 2020), mentre al consumo viene stimato in circa 16 miliardi di euro (+4,5%). Il valore delle esportazioni ha superato i 4,4 miliardi di euro (+12,5%).

Si segnala che un riferimento alla “sovranità alimentare” dell’Unione Europea è contenuto nel comma 8, articolo 6 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata (L. n. 90/2022, pubblicata nella G.U. 15 luglio 2022, n. 164).

Inoltre, la Relazione Tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 173 del 2022, rileva che la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti si riaggancia alla definizione già stabilita dal Reg.(UE) n. 2019/452 in materia di esercizio dei poteri speciali di golden power. L’articolo 4 del predetto Regolamento prevede che, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare.

 

Il comma 425, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo descritto al precedente comma 424.

Con riferimento ai decreti di cui al comma 2, si osserva, che la disposizione non indica il termine entro il quale gli stessi devono essere adottati.

 

Si ricorda che con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - di cui all'articolo 1, comma 128, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - il legislatore ha creato un bacino di risorse da indirizzare alle diverse filiere agricole. La dotazione finanziaria iniziale del suddetto Fondo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, è stata poi successivamente incrementata di altri 150 milioni di euro (articolo 39, comma 1, del D.L. 41/2021 https://temi.camera.it/leg19DIL/resources/img/freccia-link-blu.png ), portando le risorse complessive del Fondo stesso  a 300 milioni di euro per il 2021. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo è stato incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini (articolo 68, comma 2-bis, D.L. 73/2021 https://temi.camera.it/leg19DIL/resources/img/freccia-link-blu.png ).Inoltre, è stato riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto ai birrifici nella misura di 10 milioni di euro (articolo 68-quater del D.L. 73/2021 https://temi.camera.it/leg19DIL/resources/img/freccia-link-blu.png ).

A partire dal 2021 le risorse del predetto Fondo sono state cosi distribuite:

·     il D.M. 6 agosto 2021 https://temi.camera.it/leg19DIL/resources/img/freccia-link-blu.png  ha destinato 94 milioni di euro alle filiere zootecniche;

·     il D.M. 11 agosto 2021 https://temi.camera.it/leg19DIL/resources/img/freccia-link-blu.png  ha destinato 20 milioni di euro in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

·     il D.M. 8 novembre 2021 https://temi.camera.it/leg19DIL/resources/img/freccia-link-blu.png  ha destinato 50 milioni di euro a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e 0,5 milioni di euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo;

·     il D.M. 23 novembre 2021 https://temi.camera.it/leg19DIL/resources/img/freccia-link-blu.png  ha destinato risorse pari a 30 milioni di euro alla filiera olivicola-olearia;

·     il D.M. 23 marzo 2022 https://temi.camera.it/leg19DIL/resources/img/freccia-link-blu.png  ha destinato 25 milioni di euro per la filiera vitivinicola

·     il decreto 16 settembre 2022  risorse pari a 15 milioni di euro per il 2022 in favore del settore del riso in crisi; 

·     firmato il decreto di riparto di 25 milioni per il settore florovivaistico.

Inoltre, in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate il Parlamento ha previsto la destinazione di una somma non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 (articolo 1, comma 528, L. 234/2021 https://temi.camera.it/leg19DIL/resources/img/freccia-link-blu.png ) e ha rifinanziato il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura in oggetto con 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, successivamente rifinanziato con una dotazione pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina (articolo 20, del D.L. 21/2022).

Si ricorda, che da ultimo, l'articolo 19 del D.L. n.50/2022 ha rifinanziato il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole di 20 milioni di euro.

 

 

 


Articolo 1, comma 426
(Misure di contenimento del cosiddetto “mal secco degli agrumi”)

 

 

Il comma 426 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione del cosiddetto «mal secco degli agrumi», con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

 

Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un apposito Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Phoma tracheiphila», detto «mal secco degli agrumi», al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui sopra.


Articolo 1, comma 427
(Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina)

 

 

L’articolo 1, comma 427, introdotto durante l’esame parlamentare istituisce presso il MASAF Il Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023.

 

La disposizione in oggetto istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2023.

Le risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l’abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988 n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 19 agosto 1996, n. 587.

Le modalità di attribuzione degli incrementi da calcolare sulla base dell’effettiva perdita di produzione delle aziende della filiera bufalina nell’anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021 sono definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), sentito il Ministro della salute.

 

Si osserva che la disposizione in esame non prevede il termine temporale entro il quale deve essere adottato il decreto ministeriale che prevede le modalità di attribuzione degli incrementi.


Articolo 1, commi 428-431
(Fondo per l’innovazione in agricoltura)

 

 

I commi da 428 a 431 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura.

 

Nel dettaglio, il comma 438 individua le finalità che si intendono perseguire con il sopraindicato “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Le suddette finalità consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.

 

L’innovazione in agricoltura è una tematica di rilevante attualità e quindi di crescente interesse da parte del legislatore. Per Agricoltura di precisione (Adp), in particolare, si intende un insieme di tecnologie e strumenti applicati ai processi produttivi in agricoltura posti in essere al fine di migliorare la produzione, minimizzare i danni ambientali ed elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli. La "precisione" introdotta da tali tecnologie consente di effettuare una distribuzione mirata dei principali fattori di produzione (acqua, fertilizzanti, fitofarmaci) solo dove serve e nella quantità corrispondente al reale fabbisogno della coltivazione in atto. Per Agricoltura 4.0 si intende la versione più evoluta dell'agricoltura di precisione.

L'agricoltura di precisione è stata incentivata dal legislatore italiano nelle ultime leggi di bilancio e nel PNRR ove essa è presente all'interno della missione M2C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile". In questa ultima componente è ricompreso, infatti, l'investimento 2.3 riguardante “l'Innovazione e la meccanizzazione del settore agricolo e alimentare" la cui dotazione finanziaria ammonta a 500 milioni di euro. Per l'attuazione della misura su descritta si rinvia al tema PNRR- Politiche pubbliche per l'Agricoltura.

Con riferimento alle più recenti leggi di bilancio, si ricordano, in particolare, le misure contenute nella legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).  A tal fine si segnalano: l'istituzione - presso il Ministero dello sviluppo economico - del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 123). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 30 luglio 2021, recante "Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività". Inoltre è stato emanato il Decreto direttoriale 2 maggio 2022 - Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole - che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo. Una disciplina relativa all'innovazione tecnologica in agricoltura, la quale prevede la concessione, alle imprese agricole, di un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.  Per l'attuazione degli interventi è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa (art. 1, commi 520-521 e successive modificazioni). Si ricorda, inoltre, l'articolo 68-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), che ha incrementato di 0,5 milioni di euro, per il 2021, la predetta autorizzazione di spesa, al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici. Tra le altre misure normative volte a sostenere l’innovazione in agricoltura si ricordano inoltre:

-      la riforma della disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Tale disciplina prevede, in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, l'introduzione di un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell'agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento (art. 1, commi 184-197 della legge 160 del 2019 sopra citata);

-      l' articolo 32, comma 1-ter del decreto legge n. 36 del 2022  in materia di digitalizzazione del settore agricolo, alimentare e forestale. Più nel dettaglio il comma prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali

 

Il comma 429, individua le diverse modalità con le quali possono essere finanziati i progetti di innovazione descritti al comma 1. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato per la concessione di agevolazioni alle imprese – anche nelle forme di contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti – nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di venture capital così come definiti dall’art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011. Per sostenere i progetti di innovazione di cui al comma 1 possono, inoltre, essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’art. 1, commi 354-361 della legge n. 311 del 2004.

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 354 della legge 311 del 2004, il predetto “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” è finalizzato alla concessione alle imprese - anche associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

 

Il comma 430, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni - sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo descritto al precedente comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La stessa disposizione precisa che il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste può stipulare, con ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A., apposite convenzioni volte a definire lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo descritto al precedente comma 1.

 

Con riferimento ai decreti di cui al comma 3, si osserva, che la disposizione non indica il termine entro il quale gli stessi devono essere adottati.

 

Il comma 431, infine, autorizza, per la gestione degli interventi descritti dalla disposizione in esame, l’apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale intestato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ove confluiscono le disponibilità finanziare di cui al comma 1.

 

 


Articolo 1, comma 432
(Fondo per il recupero e la cura della fauna selvatica)

 

 

Il comma 432 rifinanzia il Fondo per il recupero della fauna selvatica, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2023.

 

Nel dettaglio, la disposizione in esame rifinanzia di 1 milione di euro il Fondo per il recupero della fauna selvatica istituito dall’articolo 1, comma 757, della  legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021),  al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica.

 

 

Si ricorda che il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato istituito dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 178 del 2020,  presso l’allora Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l’anno 2021.In attuazione di tale disposizione è stato approvato il DM n. 393 del 27 settembre del 2021 recante “Modalità di utilizzo del fondo per il recupero della fauna selvatica istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica” ai sensi del sopra citato art. 1, comma 757 della legge 30 dicembre 2020. In tale decreto sono indicati i soggetti beneficiari, le modalità di ripartizione del Fondo nonché le procedure di controllo che sono attivate a seguito della erogazione dei contributi da parte del Ministero della transizione ecologica. Quest’ultimo si avvale per l’espletamento di tali finalità del Raggruppamento Carabinieri CITES.

Si rappresenta, inoltre, che il comma 704 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) ha rifinanziato il suddetto Fondo per il recupero della fauna selvatica di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

 


Articolo 1 comma 433
(Sostegno alle imprese colpite della flavescenza dorata della vite)

 

 

Il comma 433 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

 

Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede l’istituzione di un Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti da tale malattia epidemica. Al predetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

 

La flavescenza dorata della vite è una malattia della vite causata da un fitoplasma trasmesso da Scaphoideust titanus, Il fitoplasma penetra del sistema linfatico causando in breve tempo il disseccamento della pianta. Ai sensi del Regolamento EU 2019/2072 del 29 novembre 2019, tale malattia rientra tra le fitoplasmosi da quarantena fitosanitaria ossia tra le malattie la cui lotta fitosanitaria è obbligatoria.

 

La ripartizione del Fondo di cui sopra tra le regioni che provvedono all’erogazione dei contributi, è definita con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Si osserva, che la disposizione in esame, non prevede il termine temporale entro il quale deve essere adottato il decreto ministeriale che prevede la ripartizione del Fondo sopra richiamato.

 

 

 


Articolo 1, commi 434 e 435
(Reddito alimentare)

 

 

I commi 434 e 435, introdotti alla Camera, istituiscono un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, finalizzato all’erogazione, nelle città metrropolitane, ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare. Le modalità di attuazione della misura, sperimentale, sono definite da un decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

 

Più in particolare, il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare.

 

La legge individua dieci città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, a cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale (art. 1, comma 5, L. n. 56/2014). La legge n. 56 dispone l'istituzione delle città metropolitane esclusivamente nelle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, i princìpi della legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale, in conformità ai rispettivi statuti (art. 1, comma 5, della L. n. 56/2014). Finora sono 4 le città metropolitane istituite dalle regioni a statuto speciale sono Cagliari, Catania, Messina e Palermo[20].

 

Il beneficio è finalizzato all’erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili. Le modalità attuative della disposizione, la platea dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.   

 


Articolo 1, commi 436-437
(Indennità personale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

 

 

L’articolo 1, commi 436 e 437, introdotto dalla Camera -  stanzia risorse pari a 3 milioni di euro per il 2023 e a 1 milione di euro a decorrere dal 2024 per l’incremento di talune indennità per il personale del predetto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

In particolare:

§  viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2023 per l’incremento dell’indennità già riconosciuta dalla normativa vigente a favore del personale dell'Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) (comma 436);

Si ricorda, infatti, che l’art. 3, co. 4, del D.L 1/2001, richiamato nel comma in esame, ha previsto che al suddetto personale, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, venga attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto Sanità.

Si ricorda, altresì, che tale indennità è stata da ultimo incrementata dall’art. 1, co. 989, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che a tal fine ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2022.

§  a decorrere dal 2023, viene destinato un milione di euro l’anno (al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione) all’incremento dell’indennità di amministrazione del personale non dirigente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente (comma 437).

Sul punto, la Ragioneria generale dello Stato ha osservato che tale previsione, “non essendo inserita in un contesto di adeguamento generalizzato sulla base di parametri definiti, è foriera di generare o ampliare disparità di trattamento rispetto ad altri Ministeri, con verosimili onerose richieste emulative da parte di quest’ultimi”.

Si ricorda infatti che, proprio al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, l’art. 1, co. 143, della L. 160/2019 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La ripartizione di tali risorse è stata effettuata dal DPCM del 23 dicembre 2021 che, per armonizzare l’indennità di amministrazione, ha assegnato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – come ricordato dalla RGS - risorse per un importo pari a circa 4 milioni a decorrere dall’anno 2021.


Articolo 1, comma 438
(Potenziamento strutture MASAF)

 

 

L’articolo 1, al comma 438, introdotto dalla Camera, incrementa, a decorre dall'anno 2023, per un importo complessivo pari a 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, il fondo risorse decentrate relativo al MASAF per incentivare e rafforzare le strutture del ministero. A decorrere dall’anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.

 

Il comma 438, introdotto dalla Camera, incrementa, a decorre dall'anno 2023, per un importo complessivo pari a 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, il fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali (triennio 2016-2018) e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali (triennio 2019-2021) relativo al MASAF.

L'incremento è volto a incentivare e rafforzare le strutture del ministero a fronte delle maggiori attività connesse all’elaborazione e al coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per fare fronte altresì alle funzioni di controllo e di ispezione per la tutela del made in Italy

A decorrere dall’anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.


Articolo 1, comma 439
(Integrazione della dotazione finanziaria del Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura)

 

 

Il comma 439 incrementa la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024 con 8 milioni di euro per il 2023.

 

Nel dettaglio la disposizione in esame interviene sulla dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 incrementandola di 8 milioni di euro per il 2023.

 

Il Programma Nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024 è stato adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Tale ultima disposizione prevede che il Ministro della agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Commissione speciale per la pesca e l’acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale contenente interventi di competenza esclusiva   nazionale indirizzati alla tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Il Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura - adottato per il triennio 2022-2024 con D.M. 24 dicembre 2021- è quindi lo strumento programmatico di governo della pesca italiana per le competenze di natura nazionale che debbono comunque essere strettamente integrate a quelle dell'Unione europea ed a quelle assegnate alle Regioni. L’art 14 dal decreto legislativo dall’art. 14 n. 154 del 2004 ha inoltre istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura finalizzato ad interventi di prevenzione, per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.

In forza delle citate disposizioni legislative, sono state adottati, sino ad oggi il Programma triennale 2007-2009 (D.M. agosto 2007), successivamente prorogato sino a tutto il 2012, il Programma triennale 2013-2015 (D.M. 31 gennaio 2013) e il Programma triennale 2017-2019 (D.M. 28 dicembre 20216). Le risorse complessive assegnate al suddetto Programma triennale sono state di circa 3 milioni di euro per il 2017 e di altrettanti per il 2018 e di circa 15 milioni di euro per il 2019 (la legge di bilancio 2018, n. 205 del 2017, art. 1, comma 123, ha previsto l’integrazione, per l’anno 2019, di 12 milioni di euro della dotazione finanziaria del predetto Programma). Successivamente il decreto–legge 23 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, all’art. 14-bis ha prorogato al 31 dicembre 2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019 già prorogato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1, comma 517, della legge n. 160 del 2019.

 

 


Articolo 1, comma 440
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura)

 

 

L’articolo 1, comma 440, introdotto durante l’esame parlamentare, è volto ad incrementare di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura.

 

 

La disposizione in oggetto è volta ad incrementare di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura (FSNPA)di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 154 /2004 - al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali.

 

Si ricorda che sul predetto Fondo la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha disposto lo stanziamento di 6 milioni euro per l'anno 2021 e di 4 milioni euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Inoltre, l’articolo 14 del D. Lgs. n. 154/2004 ha istituito nello stato di previsione del Ministero il Fondo in oggetto con l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.

Le tipologie di intervento sono le seguenti:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;

b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;

c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.

 

Con il decreto 16 giugno 2021 sono state definite, per l'anno 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo in oggetto.

 

 

 

 


Articolo 1, commi 441-442
(Funzionalità degli impianti ippici)

 

 

L’articolo 1, commi 441-442, introdotto durante l’esame parlamentare, è volto ad autorizzare la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l’utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali.

 

L’articolo è volto ad autorizzare la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l’utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse.

I criteri di riparto delle risorse tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

Si osserva che la disposizione in esame non prevede il termine temporale entro il quale deve essere adottato il decreto ministeriale che prevede i criteri di riparto delle risorse tra gli impianti ippici attivi.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2022 (L.n. 234/2021) all’articolo 1, commi 870-871, ha istituito un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura. I criteri di riparto delle risorse tra gli impianti ippici aperti nel 2021 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF).

 

 

 

 


Articolo 1 commi 443-445
(Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell’alveo dei fiumi)

 

 

I commi da 443 a 445 introducono misure volte a favorire la produzione di energia dalla biomassa legnosa ai fini del risparmio energetico e della prevenzione del dissesto idrogeologico. Si istituisce, a tal fine, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023.

 

Nel dettaglio, il comma 443 prevede che gli imprenditori agricoli possono provvedere alla raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare a seguito di eventi atmosferici o metereologici, mareggiate o piene. Ciò allo scopo di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico.

 

Il successivo comma 444 stabilisce per finanziare i progetti di cui al comma precedente l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un apposito Fondo con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023.

 

Il comma 445 indica che i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del predetto Fondo sono definiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

 

Con riferimento alle finalità della disposizione in esame, ed in particolare all’utilizzo del legname come fonte di energia si richiama il concetto di agroenergia, ossia all'energia prodotta dalle imprese agricole, zootecniche, forestali e dall'agro-industria. In Italia esse rappresentano un esempio di fonti energetiche rinnovabili, caratterizzate da un'ampia disponibilità di materia prima e dalla possibilità di costituire la base per fornire elettricità, calore e biocarburanti con tecnologie mature e affidabili.

Questa tipologia energetica è di fondamentale importanza per contribuire alla sfida dettata dal fabbisogno energetico nazionale e dai target europei al 2030. Il dibattito politico e le misure intraprese a livello europeo e nazionale si sono concentrate quindi sulle opportunità offerte dalle agroenergie e si è mostrato come biomasse e biogas insieme possano avere il potenziale per diventare una fonte strategica per la nuova politica energetica nazionale e, al contempo, le stesse rappresentino anche un'opportunità di reddito integrativa per le aziende agricole, in grado di far crescere il valore aggiunto del settore. Gli obiettivi prefissati dall'UE - il raggiungimento del consumo finale di energia ricavata da fonti rinnovabili pari al 30% entro il 2030, come previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) - hanno spinto il legislatore italiano a provare a risolvere alcune problematiche, legate soprattutto all'attuazione di un effettivo sistema incentivante che premi qualità e quantità, e disporre di politiche mirate a una maggiore integrazione con la vera vocazione dell'azienda agricola verso le cosiddette "colture food"- soprattutto quelle lignocellulosiche per biocarburanti avanzati. Per incentivare la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili sono disponibili numerosi programmi di finanziamento messi a disposizione, dall'UE - fra cui il FEASR e il NextGenerationEU.

A livello nazionale, si fa presente che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) le energie agricole e forestali sono state inserite in diversi programmi. Nell'ambito della Missione 2, sono previste risorse nella Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile. Più nel dettaglio l'investimento nello Sviluppo agrovoltaico (M2- C2-I.1.1-44, 45) consiste in sovvenzioni e prestiti a sostegno degli investimenti nella costruzione di sistemi agro-voltaici e nell'installazione di strumenti di misurazione per monitorare l'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture. Gli obiettivi da rispettare sono previsti per tappe: entro il 2024 è prevista l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici e nella notifica dell'aggiudicazione degli stessi. L'entrata in funzione degli impianti è registrata nel sistema nazionale GAUDÌ (anagrafe degli impianti), che dà prova conclusiva del conseguimento degli obiettivi. Entro la metà del 2026 è prevista l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici di capacità pari a 1.040 MW per una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno. L'investimento Sviluppo biometano (M2- C2-I.1.4-3, 4, 5) si propone di:1) sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano; 2) riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241; 3) sostituire veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati esclusivamente a biometano. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti; 4) promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).

Altre misure per incentivare le fonti rinnovabili -Missione 2, Componente 1- Economia circolare e agricoltura sostenibile – sono relative all'ambito di intervento 2 "Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile". Più nel dettaglio, al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile sono previste risorse per finanziarie l'investimento Parco Agrisolare (M2- C1-II.2.2-4, 5, 6, 9). Questa misura prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione. Congiuntamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp, sarà possibile richiedere un contributo per l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e/o di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile. Gli obiettivi da rispettare sono scadenzati per tappe: nel 2022 bisogna individuare i progetti beneficiari con un valore totale delle risorse finanziarie assegnate all'investimento pari rispettivamente al 30%, al 50% nel 2023 e al 100% nel 2024. In ultimo, attraverso la misura, si dovrà conseguire l'installazione di almeno 375 MW di nuovi impianti solari fotovoltaici.

All'interno della medesima Componente 1, di interesse per il settore agricolo e importanti anche per lo sviluppo di energie rinnovabili sono le risorse per le cosiddette Green Communities (M2-C1-III.3.2), pari a 135 milioni di euro, presenti nell'ambito di intervento 3Sviluppare progetti integrati. Destinatari dell'investimento sono associazioni di comuni e/o comunità montane. Il programma è rivolto allo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui, in primo luogo, acqua, boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane. Ciò verrà realizzato favorendo la nascita e la crescita di comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate (le Green communities), attraverso il supporto all'elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. In particolare, l'ambito di tali piani includerà in modo integrato: la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale e delle risorse idriche; la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; lo sviluppo di un turismo sostenibile; la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti; lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); l'integrazione dei servizi di mobilità; lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile. Gli obiettivi da rispettare sono evidenziati per tappe: entro il terzo trimestre del 2022 è prevista l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la selezione delle Green communities e la notifica dell'aggiudicazione degli stessi; entro la metà del 2026 è previsto il completamento di almeno il 90% degli interventi previsti nei piani presentati dalle Green communities.

Per l'attuazione delle misure su descritte, si rinvia al tema PNRR- Politiche pubbliche per l’Agricoltura

 


Articolo 1, comma 446
(Assunzioni MIMIT)

 

 

L’articolo 1, comma 446, introdotto dalla Camera, incrementa la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) di 15 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari. Inoltre, autorizza il Ministero a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Fino al reclutamento di nuovo personale, il Ministero si avvale in posizione di comando di un corrispondente contingente di unità proveniente da altre amministrazioni.

 

 

L'articolo 1, comma 446, introdotto dalla Camera, aumenta la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy di 15 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari, prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.

Tale intervento mira a dare attuazione all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, che interveniva per semplificare alcune procedure in materia di investimenti conferendo al suddetto Ministero il potere di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale, e con significative ricadute occupazionali, di valore superiore ai 25 milioni di euro. Tale dotazione organica sarà impegnata per l'istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti coinvolti nell'investimento, e a sostegno delle imprese, al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento.

Inoltre, il medesimo Ministero è autorizzato a reclutare, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l’avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

Per l’esecuzione delle predette procedure concorsuali pubbliche è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2023.

Il Ministero è altresì autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, e può avvalersi di un corrispondente contingente di unità di personale, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Si ricorda che la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy, al 31 dicembre 2021, consta di 17 dirigenti di 1a fascia e 96 dirigenti di 2a fascia.


Articolo 1, commi da 447 a 449
(Controllo e contenimento della fauna selvatica)

 

 

L’articolo 1, comma 447, introdotto durante l'esame alla Camera, modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica, di cui all'articolo 19 dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Con la novella dell'articolo 19 sul controllo della fauna selvatica, è conferita alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale attività è esercitata per la tutela della biodiversità e per la migliore gestione del patrimonio zootecnico.

Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, che sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa adeguata formazione e coordinamento con gli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari dei terreni sui quali si attuano i piani medesimi, purché adeguatamente formati, con l’eventuale supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e, in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

 

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 447, introdotto alla Camera, novella l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, che disciplina il controllo della fauna selvatica assegnando alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, indicate all'articolo 18 della citata legge n. 157, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono inoltre al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

La finalità di detta attività mira alla tutela della biodiversità, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico e della selezione biologica, per la tutela del suolo, del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, della pubblica incolumità e sicurezza stradale, nonché per motivi sanitari.

Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani (regionali o delle province autonome) di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. La norma stabilisce che tali attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.

Viene previsto che i piani siano attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e siano coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l’eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e, in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

 

Viene inoltre prevista una clausola di invarianza finanziaria per cui le modifiche all'ordinamento del controllo e contenimento della fauna selvatica di cui al comma in esame sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

 

A monte dell'attività di controllo e della eventuale pianificazione regionale, l’articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, inserito dall’articolo 1, comma 448, introduce il Piano straordinario (nazionale) per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale, prevedendone l’adozione con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame legge.

Il Piano straordinario costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. La norma specifica che le attività di contenimento disposte nell’ambito del piano non costituiscono esercizio di attività venatoria e possono essere attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e di divieto. Il Piano è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l’eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l’esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio.

 

Si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto fra la pianificazione straordinaria nazionale e i piani di regioni e province autonome previsti nel caso in cui risultino inefficaci i metodi di controllo della fauna selvatica.

 

L’articolo 1, comma 449, introdotto dalla Camera, incrementa di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, per i danni causati da ungulati.

 

Si rammenta che la Direttiva 92/43/CEE  (cd. direttiva "Habitat") mira a garantire la biodiversità dell’Unione europea, impegnandosi a conservare gli habitat naturali nonché la flora e la fauna selvatiche.  La direttiva ha istituito la rete Natura 2000 che rappresenta il principale strumento dell'UE per la conservazione della biodiversità. La rete Natura 2000 è costituita da siti mirati per la conservazione degli habitat e delle specie che sono dettagliatamente elencati rispettivamente negli allegati I e II. Tali siti sono le Zone speciali di Conservazione (ZSC) designate dagli Stati membri sulla base di un elenco dei Siti di importanza comunitaria redatto dalla Commissione europea secondo la procedura disciplinata dagli articoli 4 e 5 e sulla base dei criteri indicati nell'allegato III.

Una volta designate le ZSP, i paesi dell’UE devono introdurre obiettivi e misure di conservazione appropriati, attraverso piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo al fine di garantire la conservazione degli habitat delle zone designate ed evitare il deterioramento di tali zone e qualsiasi danno significativo alle specie (articolo 6). Per quanto concerne in particolare la protezione delle specie animali, l'articolo 12 della direttiva impone agli Stati membri di istituire un regime di rigorosa tutela nei confronti di quelle di interesse comunitario che lo richiedono (elencate all'allegato IV) vietando tra l'altro:

-       qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata nell'ambiente naturale;

-       il deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo;

-       l’utilizzo di mezzi non selettivi per il prelievo, la cattura o l’uccisione (allegato V); 

-       il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale.     

Agli Stati membri è inoltre vietato perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione nonché distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di instaurare un sistema di monitoraggio delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV e notificare ogni sei alla Commissione europea le misure adottate.

L'articolo 16 consente tuttavia una deroga a tali disposizioni a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La deroga è quindi ammessa nei seguenti casi:

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante.

 

Ogni due anni gli Stati membri informano la Commissione europea sulle deroghe concesse fornendo informazioni sulle specie coinvolte, i mezzi di cattura o uccisione utilizzati, le autorità coinvolte, le circostanze di tempo e di luogo e i risultati ottenuti. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione.

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con DPR 8 settembre 1997, n. 357

Si segnala che con la Strategia per la biodiversità per il 2030 pubblicata nel maggio 2020, la Commissione europea si è posta, tra l'altro, l'obiettivo di ampliare la rete Natura 2000, nonché obiettivi ambiziosi per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi.

 


Articolo 1, commi 450 e 451
(Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità)

 

 

L’articolo 1, comma 450 istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.

 

Il comma 450 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

 

La definizione di tale sistema abilitante è demandata a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, il comma 451 dell'articolo 1 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, con il suddetto decreto siano stabiliti:

a)   i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b)  l'ammontare del beneficio unitario;

c)   le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;

d)  le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

 

 


Articolo 1, comma 452
(Assunzioni per il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

 

 

L’articolo 1, comma 452, introdotto dalla Camera, autorizza il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ad assumere a tempo indeterminato 300 unità di personale da inquadrare nell’Area dei "funzionari", in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali.

 

L'articolo 1, comma 452, introdotto dalla Camera, autorizza il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) all'assunzione di un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Ciò determinerà un incremento di 263 posti della dotazione organica. Detto personale sarà impegnato nell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell’ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, svolte dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

 

L'ICQRF è uno dei maggiori organismi europei di controllo dell'agroalimentare, con 29 uffici sul territorio italiano. Tra i suoi compiti a livello nazionale si annoverano: la prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura; la vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione operanti nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentare di qualità regolamentata (DOP, IGP, Bio); il contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori e sanzioni per il corretto funzionamento degli accordi interprofessionali. L'ICQRF svolge altresì controlli sul web per la tutela delle produzioni di qualità italiane stringendo accordi con i principali players mondiali dell'e-commerce. Sulla base del report dell'attività dell'Ispettorato, nel 2021 sono stati effettuati 61.756 controlli su 33 mila operatori, con 5,5 milioni di chilogrammi di merce sequestrata. L'attuale dotazione organica dell'Ispettorato consta di 37 unità dirigenziali di 1a e 2a fascia.

 

Al reclutamento del predetto personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per le suddette assunzioni è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l’anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024; è, altresì, autorizzata per l’anno 2023 la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. È inoltre prevista la spesa di 675.000 euro per l’anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024 per le medesime spese di funzionamento.


Articolo 1, commi 453-456
(Rifinanziamento fondo MASAF e misure di sostegno finanziario alle attività in ambito agricolo)

 

 

L’articolo 1, ai commi 453 e 454, prevede misure di semplificazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e dallo stesso controllati e vigilati, nonché degli adempimenti a carico degli operatori agricoli. La revisione degli organismi e degli adempimenti è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Il comma 455 prevede che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) continui a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse relative alle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, fino alla data determinata con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 456 autorizza, per il finanziamento delle attività di competenza del MASAF, la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

 

Il comma 453 prevede che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adotti un decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale provvedere a:

-       la ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati;

-       la revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell’azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti

Gli obiettivi finali di tale revisione sono quelli di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l’efficienza nell’erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del MASAF e degli enti dallo stesso controllati o vigilati. All’attuazione della presente disposizione il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il successivo comma 454 stabilisce che, con le stesse modalità di cui al precedente comma, si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all’incremento dell’efficienza delle connesse attività amministrative, anche attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli elenchi esistenti, al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 455 prevede che, in considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l’AGEA continui a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse del "fondo emergenza alimentare" di cui all’articolo 226 del decreto legge n. 34 del 2020, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili, fino alla data determinata con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L'articolo 226 del decreto legge n. 34 del 2020 destina, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, l’importo di 250 milioni di euro, ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, e con le procedure previste dal fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2012, cui concorre il fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014. Il comma 2 dell'articolo 226 stabilisce che alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l’AGEA.

Si ricorda che il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Fondo nazionale indigenti) è stato istituito presso AGEA, ed ha le proprie risorse allocate nello stato di previsione del MASAF (cap. 1526). Il disegno di legge in esame reca per tale fondo una dotazione di 6,9 milioni di euro per il 2023 e di 4,9 milioni di euro per il 2024 e 2025.

 

Il comma 456 autorizza, per le attività di cui all’articolo 4 della legge n. 499 del 1999, la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

L'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 ha stabilito un'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle attività di competenza del MASAF per il periodo 1999-2002, successivamente rideterminata per effetto di diversi interventi, l'ultimo dei quali recato dalle disposizioni in esame. La norma specifica che le attività oggetto di finanziamento riguardano, in particolare, la ricerca e la sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca.


Articolo 1, comma 457
(Incremento dotazione Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR)

 

 

L’articolo 1, comma 457, introdotto durante l’esame parlamentare, è volto ad incrementare di 9 milioni di euro per l’anno 2023, di 12 milioni di euro per l’anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

L’articolo in oggetto è volto ad incrementare di 9 milioni di euro per l’anno 2023, di 12 milioni di euro per l’anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l’anno 2025 la dotazione del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - di cui al capitolo di parte corrente 2330 programma 01- al fine di consentire l’attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.

 

Si ricorda che l’articolo 10 del D.L. 152/2021 ha istituito, per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero, il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF) prevedendo risorse par a 2 milioni di euro per gli anni 2021-2023.

Secondo l’articolo 9 del D.L. n. 77/2021 alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. Inoltre, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.

Infine si segnala che nello stato di previsione del MASAF il Fondo in oggetto - di cui al capitolo di parte corrente 2330 programma 01 - ha risorse pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023.

 


Capo III – Infrastrutture e trasporti

 

Articolo 1, comma 458
(
Disposizioni in materia di revisione prezzi)

 

 

L’articolo 1, al comma 458 introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall’altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell’obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.

 

In particolare, il comma in questione prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, per l’accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettano entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Si dispone, inoltre che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali.

Si prevede, altresì, che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Si prevede inoltre che tali disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro, pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Il comma in esame prevede altresì che, per le finalità precedentemente illustrate siano utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di: 1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e 500 milioni per l’anno 2024. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa.

Si stabilisce, infine, che nelle more dell’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti utilizzino l’ultimo prezzario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.

 

 


Articolo 1, commi 459-470
(
Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)

 

 

I commi da 459 a 470, modificati dalla Camera, disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC, non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS (comma 459).

Si prevede (al comma 460) che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento ai fini dell’accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), istituito dal comma 461 con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l’anno 2024.

Viene previsto che, in sede di prima attuazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, procede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento, e che a decorrere dall’anno 2024 possano essere adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ulteriori decreti per le medesime finalità.

I commi 462, 463 e 464 disciplinano la procedura di riparto delle risorse del Fondo.

Il comma 465 reca una previsione in materia di finanziamento di attività di studio e analisi ai fini dell’individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR, mentre i commi 466-469 dettano disposizioni con riguardo alla destinazione delle risorse del FIAR a specifiche finalità (realizzazione e messa in sicurezza di ponti e viadotti e progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane).

Il comma 470 autorizza, infine, il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate.

 

Il comma 459 stabilisce che le disposizioni dell’articolo in esame disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che:

a)   non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

L’art. 200 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede, al comma 1, che le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 2 individua le modalità di affidamento per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture prioritarie. Ai sensi del comma 3, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti, intendendosi per tali quelle relative agli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonché quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. Fino all’approvazione del primo DPP (peraltro non ancora emanato), valgono come programmazione degli inve­stimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e pro­grammazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del Codice o in relazione ai quali sussiste un im­pegno assunto con i competenti organi dell’Unione europea (articolo 201, comma 9, del Codice).

Sotto il profilo della disciplina degli strumenti programmatori, di rilievo appare ora il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera o), della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) – che costituisce una riforma attuativa di uno specifico obiettivo del PNRR – concernente la “revi­sione e semplificazione della normativa primaria in materia di programma­zione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico”.

Per approfondimenti sulle problematiche connesse alla disciplina dettata dal Codice del 2016 per la programmazione e il fi­nanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, anche con riferimento alla ridefinizione del concetto di opera prioritaria e alla crescente sovrapposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione, si rinvia al cap. 1 del Rapporto 2022 “Infrastrutture strategiche e prioritarie – Programmazione e realizzazione”, a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con l’istituto di ricerca Cresme e con l’Autorità nazionale anticorruzione.

b)  non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei;

c)   non sono incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al D.L. n. 59/2021;

d)  non sono incluse nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e con ANAS S.p.A.

 

Il comma 460, modificato dalla Camera, disciplina la procedura di pianificazione e programmazione delle infrastrutture di cui al comma 459, prevedendo che:

§  essa è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

§  con il suddetto decreto sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, Centro e Sud del Paese;

§  con il medesimo decreto sono altresì individuati gli indicatori finalizzati a misurare i seguenti criteri ai fini dell’accesso al Fondo di cui al comma 461 (su cui v. infra):

a)  il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale;

b)  il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefìci, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti (lettera così modificata nel corso dell’esame alla Camera);

c)  i tempi di realizzazione dell’intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell’intervento medesimo, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Il comma 461 prevede, per le finalità di cui al comma 460, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del “Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento” (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l’anno 2024.

Nella relazione illustrativa al testo iniziale del disegno di legge si segnala che l’istituzione di un fondo unico è finalizzata anche ad “operare una generale revisione della spesa e della valutazione degli investimenti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, rinvia all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero. La proposta normativa in argomento, pertanto, risponde all’esigenza di introdurre un procedimento di programmazione del sistema di revisione, analisi e valutazione della spesa”.

 

Il comma 461 prevede, inoltre, che, in sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, procede:

§  alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario nell’ottica della semplificazione delle fonti di finanziamento;

§  alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b) (vale a dire rendimento infrastrutturale e rendimento in termini di valutazione dei costi-efficacia e dei costi-benefici) per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o alternativamente (come precisato con una modifica approvata dalla Camera) per i quali, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite all’art. 44, comma 7-bis, del D.L. n. 34/2019. Si dispone, inoltre, che le risorse revocate a detti interventi affluiscono al FIAR, per le annualità e gli importi già autorizzati, per essere destinate agli interventi con le modalità di cui al comma 462 (su cui v. infra).

L’art. 44 del D.L. n. 34/2019 (rubricato “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”) prevede, al comma 7-bis, che, ai fini dell’esclusione del definanziamento degli interventi realizzati a valere su risorse del Fondo sviluppo e coesione, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 44, comma 5, del D.L. n. 77/2021 (si ricorda che l’art. 44 del D.L. 77/2021, collocato nel Titolo III recante “Procedura speciale per alcuni progetti PNRR”, ha ad oggetto semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto).

 

L’ultimo periodo del comma 461 stabilisce, poi, la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di adottare, per le medesime finalità, ulteriori decreti ai sensi del comma in esame entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dall’anno 2024.

 

I commi 462, 463 e 464 disciplinano la procedura di riparto delle risorse del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento istituito dal comma 461.

A tal fine, il comma 462 individua le categorie di infrastrutture finanziabili con le risorse del FIAR, disponendo che queste sono destinate, mediante riparto, al finanziamento:

§  delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 459 che soddisfano i requisiti di cui al comma 460;

§  nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.

 

Il comma 463 prevede che con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede:

§  all’individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR;

§  alla disciplina relativa alla erogazione delle risorse e alla revoca delle stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi;

§  nonché a prevedere le occorrenti variazioni contabili.

Il medesimo comma precisa inoltre che:

§  la revoca (analogamente a quanto già previsto dal comma 461) non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell’art. 44, comma 7-bis, del D.L. n. 34/2019;

§  ai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono allegate le schede degli interventi recanti cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli stessi;

§  nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Viene poi stabilito, dal comma 464, che ai fini dell’adozione dei decreti di cui al comma 463, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il dibattito pubblico, disciplinato dall'art. 22 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Con il D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, emanato ai sensi del comma 2 dell’art. 22, è stato disciplinato il regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. Con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2020, n. 627 è stata istituita la Commissione nazionale per il Dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale. Si ricorda altresì che con l’art. 46 del D.L. 77/2021 sono state recate modifiche alla disciplina del dibattito pubblico, prevedendosi, tra l’altro, che per le opere di cui all'art. 44, comma 1, del medesimo decreto-legge nonché per quelle finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC possono essere individuate soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76.

 

Il comma 465 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a destinare una quota parte non superiore al 0,02 per cento delle risorse annualmente attribuite del FIAR ad attività di studio e analisi ai fini dell’individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del medesimo FIAR, con riferimento alla valutazione dei rendimenti attesi di cui al comma 460, lettere a) e b).

 

I commi 466-469 recano disposizioni con riguardo alla destinazione delle risorse del FIAR a specifiche finalità.

In particolare, viene previsto che:

§  una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane (comma 466);

Si ricorda che la missione 3 del PNRR prevede l’intervento di riforma "Sicurezza stradale 4.0" (M3C1-21 e M3C1-22), volto, per la linea di intervento M3C1-2.2, al trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia), relative alle strade di secondo livello, ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e strade extraurbane principali). Per quanto riguarda l'altra linea di intervento M3C1-2.1, si prevede l'attuazione del processo di valutazione del rischio di ponti e viadotti esistenti, secondo modalità definite dalle Linee guida, che assicurano l'omogeneità della classificazione e della gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio di ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da ANAS Spa o da concessionari autostradali. Tale seconda riforma si intende attuata con il decreto ministeriale n. 493 del 2021, le cui linee guida (come precisato dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto) si adottano anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.

§  una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali (comma 467). Per tale finalità, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone apposito bando per la definizione:

a)  della procedura per la presentazione dei progetti;

b)  della documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti;

c)  dei criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:

1) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) costituiscono "interventi di ristrutturazione edilizia" gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

2) la tempestiva esecutività degli interventi così come risultante nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

Con riferimento alla selezione dei progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane presentati ai sensi del comma 467 e che risultino ammissibili al finanziamento, il comma 468 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è costituita apposita commissione, ai cui componenti non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il comma 469 attribuisce a tale commissione il compito di selezionare i progetti, con indicazione delle priorità. Il medesimo comma dispone che con uno o più decreti ministeriali sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono:

§  i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti;

§  le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul FIAR;

§  i tempi di attuazione dei progetti medesimi;

§  nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Il comma 470 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze:

§  ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei commi da 459 a 469;

§  a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all’entrata del bilancio da parte dei soggetti beneficiari.

 


Articolo 1, commi 471 e 472
(Fondo sicurezza lavoro portuale)

 

 

L’articolo 1, ai commi 471 e 472 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale.

 

Il comma 471 prevede, per il suddetto Fondo, una dotazione di 3 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2026.

Le relative risorse sono destinate alla concessione di un cosiddetto “buono-lavoro portuale” pari all’80 per cento della spesa sostenuta dalle imprese titolari di concessioni portuali per:

 

Ø agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;

 

Ø sviluppare modelli di organizzazione e di gestione riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

 

Ø incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli     di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa.

 

Il comma 472 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 471, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.


Articolo 1, commi 473-476
(Collegamento intermodale Roma-Latina)

 

 

I commi 473–476, introdotti alla Camera, disciplinano la nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma-Latina, stabilendo, inoltre, a tale scopo l’assegnazione di 20 milioni di euro. Nello specifico, il Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 4 del D.L 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”), provvede, entro il 30 giugno 2023, alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell’intervento e alla definizione del cronoprogramma dei lavori.

 

Il comma 473 prevede la nomina di un Commissario straordinario, per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del CIPE del 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, alla quale procedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al Commissario straordinario sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 4 del D.L 32/2019 (vedi infra), al fine di svolgere le attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente.

Con il medesimo decreto di nomina viene indicato l’eventuale compenso del Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare, in misura non superiore a quanto indicato all’articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011.

Il comma 3 dell’art. 15 del D.L. 98/2011 stabilisce che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

 

Il comma 474 stabilisce che il Commissario straordinario, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell’intervento e alla definizione del cronoprogramma dei lavori.

È previsto altresì che il Commissario straordinario assuma tutte le iniziative necessarie per l’affidamento, la realizzazione e la gestione dell’infrastruttura, da sottoporre all’approvazione del CIPESS.

Da ultimo, al Commissario straordinario è concesso, per lo svolgimento delle attività affidate, di avvalersi della società ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 475 autorizza l’apertura di apposita contabilità speciale a favore del Commissario straordinario, che assume le funzioni di stazione appaltante, operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

 

Il comma 476 attribuisce per lo svolgimento delle attività previste le risorse disponibili a legislazione vigente nel limite di 20 milioni di euro, che affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

 

Il progetto integrato denominato “Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone" è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, suddiviso nelle seguenti opere principali: il collegamento autostradale Roma (Tor de’ Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) e il collegamento autostradale Cisterna – Valmontone, per un costo totale pari a 2.050,76 milioni al 31 maggio 2022.

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2022 (pag. 148), tra gli interventi prioritari, sono inseriti tra gli interventi relativi all’Itinerario Tirrenico Centro-Meridionale (RM-NA): la tratta Tor de Cenci-Latina (concessione autostradale da attivare) del costo di 1.371,30 milioni, con una copertura finanziaria di 718,10 milioni di euro e un fabbisogno di 653,2 milioni e la Bretella Cisterna -Valmontone (project review, con intervento inserito nella programmazione di Astral SpA) del costo di 649,53 milioni, con una copertura finanziaria di 300,00 milioni e un fabbisogno di 349,53 milioni.

Per quanto riguarda la Bretella Cisterna-Valmontone, con il DPCM del 16 aprile 2021 l’Ing. Antonio Mallamo, Amministratore delegato di ASTRAL SpA, è stato nominato, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 32/2019, Commissario straordinario dell’intervento Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse.

La delibera del CIPE n. 26 del 25 giugno 2020 ha autorizzato la proroga di due anni, fino al 3 agosto 2022, del termine previsto per l’adozione dei decreti di esproprio con dichiarazione di pubblica utilità, finalizzati al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina, in particolare, relativamente alla tratta Autostradale Roma (Tor de’ Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) e al collegamento Autostradale Cisterna-Valmontone.

I poteri e le attribuzioni dei Commissari straordinari sono disciplinati dai commi 2-5 dell’art. 4 del D.L. 32/2019.

In base al comma 2, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

Lo stesso comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina.

Il comma 3 prevede, tra l’altro, che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e di disposizioni che vengono richiamati dalla norma.

È altresì autorizzata, dal comma 3-bis, l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari nominati, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Lo stesso comma 3-bis dispone che il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.

Il comma 4 dispone che i Commissari straordinari trasmettono al CIPE, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

Il comma 5 disciplina, tra l’altro, i compensi dei Commissari ed indica i soggetti di cui tali Commissari possono avvalersi per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. È inoltre disciplinata l’eventuale nomina, da parte del Commissario, di un sub-commissario e il relativo compenso.


Articolo 1, commi 477 e 478
(Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa)

 

 

L’articolo 1 – al comma 477 – rifinanzia il Fondo istituito con l’articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio). È autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell’epidemia del Covid-19.

Nel comma 478 sono stanziate risorse per il completamento della linea C della metropolitana di Roma. Dal 2023 al 2032 è previsto un totale di 2 miliardi e 200 milioni di euro. L’erogazione è subordinata alla presentazione – da parte del commissario straordinario ed entro il 28 febbraio 2023 – di un quadro aggiornato dell’avanzamento dell’opera e di un cronoprogramma.

 

Più in dettaglio, la disposizione di cui al comma 477 prevede ulteriori risorse per il Fondo per il sostegno al TPL, che era stato istituto nello stato di previsione MIMS (ora nuovamente MIT) per il 2020, in ragione dei mancati ricavi delle imprese che lo gestiscono, dovuti alla crisi pandemica.

La dotazione inziale del fondo era di 500 milioni di euro e doveva coprire il periodo 23 febbraio 2020 – 31 dicembre 2021.

Il riparto doveva avvenire con decreto del MIMS, di concerto con il MEF e previa intesa con la Conferenza unificata. Il primo riparto – come si evince dalla Relazione tecnica - è avvenuto con decreto interministeriale n. 340 del 2020.

Come specificato anche dalla Relazione illustrativa, il Fondo era stato incrementato, dapprima, con l’articolo 44 del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Sostegni) per 400 milioni per l’anno 2020 e, poi, con l’articolo 29 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. Sostegni-bis), di 800 milioni per l’anno 2021.

Si sono quindi avuti successivi decreti interministeriali di riparto.

La nuova disposizione estende il periodo di riferimento per ottenere il contributo del Fondo fino al 31 marzo 2022 e prevede 100 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024.

I nuovi decreti di riparto dovranno tener presenti i contributi già ottenuti dalle imprese destinatarie del sostegno.

 

Posto che il termine di efficacia dell’autorizzazione di spesa (31 dicembre 2021) appare scaduto, si valuti l’opportunità di formulare meglio la disposizione per chiarire che si tratta di una nuova autorizzazione di spesa e non di un incremento.

 

Al comma 478, è autorizzata la spesa complessiva di 2 miliardi e 200 milioni per le seguenti voci inerenti al completamento della linea C della metropolitana di Roma:

§  realizzazione della tratta T1;

§  completamento della tratta T2;

§  adeguamento contrattuale per maggiori oneri per la tratta T3.

 

Gli importi sono così distribuiti sugli anni di riferimento:

§  50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

§  100 milioni per il 2026 e per il 2027;

§  200 milioni per il 2028 e per il 2029;

§  500 milioni per il 2030 e per il 2031;

§  450 per il 2032.

 

La disposizione specifica che tali importi costituiscono il limite massimo di contributo dello Stato alla realizzazione dell’opera. Per il caso di eccedenze necessarie, dovranno provvedervi il comune (Roma Capitale) e la regione Lazio.

Ai fini dell’erogazione dei finanziamenti, è previsto che entro il 28 febbraio 2023 il commissario straordinario – nominato ai sensi del decreto-legge c.d. sblocca cantieri (n. 32 del 2019) – presenti al MIT un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto:

§  dei relativi costi;

§  dello stato progettuale o realizzativo;

§  delle risorse già disponibili;

§  del cronoprogramma procedurale e finanziario. 

 

L’inserimento della linea C della metropolitana di Roma è avvenuto con DPCM del 16 aprile 2021.

 

Sul relativo schema (atto del Governo n. 241 – XVIII legislatura) la IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati ha reso parere favorevole con condizioni in data 11 marzo 2021; l’8° Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato ha reso parere favorevole con osservazioni il medesimo 11 marzo 2021.

Il costo stimato dell’opera era originariamente di 5 miliardi e 832 milioni di euro.

Il commissario straordinario inizialmente nominato era il dott. Maurizio Gentile.

Successivamente, con DPCM 14 aprile 2022, il provvedimento commissariale è stato aggiornato ed è stata nominata commissario straordinario l’arch. M. Lucia Conti, la quale è stata ascoltata dalla IX Commissione Trasporti della Camera in data 22 marzo 2022. Sullo schema (atto del Governo n. 365 – XVIII legislatura), poi, la medesima Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 23 marzo 2022. L’8° Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato ha espresso nella stessa data parere favorevole.

Per ulteriori ragguagli si rinvia al dossier sull’atto 365 – XVIII legislatura.

Qui la prima ordinanza commissariale dell’arch. Conti.

 

 

 


Articolo 1, commi da 479 a 482
(Fondo ciclovie urbane intermodali)

 

 

L’articolo 1, commi da 479 a 482, istituisce un Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

L’articolo 1, comma 479, istituisce nello stato di previsione del MIT un Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere l’uso dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica.

 

Il Piano generale della mobilità ciclistica è adottato secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 2 del 2018, è parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica ed è volto a realizzare il Sistema nazionale della mobilità ciclistica.

Come si legge nell’ultimo Piano, emanato ad agosto 2022 e valido per il triennio 2022-2024, «la finalità del Piano è quella di rendere, ad ogni livello, la mobilità ciclabile una componente fondamentale del sistema modale sostenibile per l’Italia, con caratteristiche di accessibilità, efficienza trasportistica ed economica, positivo impatto ambientale, strumento ad ampia accessibilità sociale e a basso costo economico» (pag. 6).

Per ogni approfondimento, si rinvia al Tema di documentazione.

 

Ai sensi del successivo comma 480, il neoistituito Fondo è destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, nonché di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni.

Le modalità con le quali le risorse del Fondo sono erogate ai suddetti enti saranno stabilite con decreto del MIT, di concerto con il MEF, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 481).

È, in proposito, stabilito che, per poter accedere al riparto, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all’atto della richiesta, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana (comma 482).


Articolo 1, commi da 483 a 486
(
Metropolitana Milano M4, rete trasporto Napoli, riversamento somme Roma)

 

 

L’articolo 1, comma 483, assegna al comune di Milano 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea 4 della metropolitana.

Il comma 484 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l’estensione del lotto 1, stralcio 2.3, del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la medesima metropolitana.

Il comma 485, apportando una modifica al decreto-legge n. 78 del 2010, stabilisce che il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento:

- 100 milioni di euro per il 2023;

- 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

- 240 milioni di euro per il 2026.

Il comma 486 conseguentemente ridetermina la dotazione del Fondo di cui all’articolo 14, comma 15, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

 

L’articolo 1, comma 483, dispone che, entro il 31 gennaio 2023, il comune di Milano presenti un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4 della metropolitana, rappresentando con separata evidenza:

 

-       il fabbisogno emergente dall’incremento dei prezzi;

-       il fabbisogno derivante dalla realizzazione dell’intervento,

 

e specificando, altresì:

 

·       le tratte e i relativi costi;

·       le fonti di copertura disponibili;

·       il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare.

 

In relazione al fabbisogno per gli investimenti indicati, con decreto del MIT, di concerto con il MEF, da emanare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine, sono assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Tali importi costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte in parola.

È espressamente stabilito che l’erogazione delle risorse è subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui sopra e al riscontro degli stessi da parte del MIT.

 

Il successivo comma 484 dispone che, al fine di permettere l’estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonché la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Anche in questo caso è specificato che tali importi costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti interventi.

Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell’opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania.

La procedura per ottenere l’erogazione delle risorse in parola è analoga a quella di cui al precedente comma 483: difatti, il comune di Napoli è tenuto a presentare al MIT, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, degli interventi in corso di realizzazione e di quelli da realizzare, con indicazione, per ciascun intervento:

 

-       dei relativi costi;

-       dello stato progettuale o realizzativo;

-       delle risorse disponibili;

-       del cronoprogramma procedurale e finanziario.

 

L’erogazione delle risorse è subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi e al riscontro dei dati medesimi da parte del MIT.

 

Il comma 485 modifica l’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, inserendovi un nuovo comma 14-quinquies, volto a stabilire che il comune di Roma provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento, la somma di:

 

-       100 milioni di euro per il 2023;

-       230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

-       240 milioni di euro per il 2026.

 

Si segnala che, a seguito dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato, pervenuti in data 22 dicembre, il comma 485 è stato modificato al fine di specificare che il Comune di Roma provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme di cui sopra entro la data del 20 dicembre dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 dicembre come inizialmente stabilito.

 

Infine, il comma 486, in conseguenza di quanto previsto dal neointrodotto comma 14-quinquies, ridetermina la dotazione del fondo di cui al comma 15 dell’articolo 14 del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, in 100 milioni di euro per l’anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l’anno 2026.

È stabilito, poi, che alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

 


Articolo 1, commi da 487 a 493
(
Collegamento stabile, viario e ferroviario
tra la Sicilia e il continente)

 

 

L’articolo 1, ai commi da 487 a 493 contiene diverse disposizioni volte a riavviare l’attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto) confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l’applicabilità della normativa derogatoria per le infrastrutture di preminente interesse nazionale.

 

A tale riguardo è utile ricordare che il Ponte sullo Stretto di Messina (Opera) già dichiarato con la legge n. 1158 del 17 dicembre 1971opera di prevalente interesse nazionale”, veniva poi anche inserito, con delibera CIPE n. 121 del 2001, nel programma delle opere di “preminente interesse nazionale.

Gli studi e le fasi progettuali dell’Opera – svolti dalla società concessionaria “Stretto di Messina S.p.A.”, di seguito SdM, successivamente posta in liquidazione, come si dirà in seguito, partecipata da ANAS S.p.A., azionista di controllo (81,848), Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (13,000), Regione Calabria (2,576) e Regione Siciliana (2,576) – hanno avuto il seguente sviluppo:

§  ante 1978: Studi di Fattibilità sviluppati dal Gruppo Ponte di Messina S.p.A., acquistati e poi parzialmente utilizzati da SdM;

§  1984-1987: Studi di Fattibilità sviluppati da SdM, relativi alla scelta tipologica dell’opera tra le tre possibili tipologie (ponti, tunnel subacquei, tunnel subalvei), con relativi pareri ANAS, FS, CSLLPP e Consulta Estera SdM;

§  1988-1990: Progettazione di Massima Preliminare di un ponte a due campate e di un ponte a campata unica per pervenire alla scelta della tipologia di opera e a stabilire il suo posizionamento, con relativi pareri ANAS, FS, Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (di seguito CSLLPP) e Consulta Estera SdM;

§  1991-1994: Progettazione di massima e Studio d’Impatto Ambientale (SIA), con relativi pareri ANAS, FS; Commissione di Garanzia della Qualità del progetto incaricata da SdM;

§  1997-2001: Presentazione al CSLLPP con relativi aggiornamenti ed integrazioni, esame del CIPE, valutazione da parte degli Advisor Ministeriali (Steinman e PriceWaterhouseCoopers) nonché della Commissione congiunta Dicoter (LLPP) – Min. Tesoro;

§  2001-2003: Progetto Preliminare e SIA, istruttoria e deliberazioni del Ministero Infrastrutture e Trasporti (“MIT”), parere di Valutazione Impatto Ambientale (“VIA”);

§  2003: in data 01.08.2003 con delibera n. 66 il CIPE (ora CIPESS) ha approvato il Progetto Preliminare dell’Opera;

§  2003: in data 30.12.2003 è stata sottoscritta la Convenzione di Concessione tra il MIT (ora MIMS) Concedente e la Stretto di Messina S.p.A. La Convenzione demandava alla Concessionaria, tra l’altro, il compito di progettare e realizzare l’Opera mediante affidamenti secondo le regole dell’evidenza pubblica, con ricorso al finanziamento dell’Opera basato sulla finanza di progetto.

§  2003-2005: Preparazione ed Espletamento delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica;

§  2009-2011: Progettazione Definitiva con Aggiornamento SIA e Valutazione d’Incidenza, iter approvativo SdM, Conferenza di Servizi, parere VIA.

Tutta la documentazione progettuale è stata trasmessa all’azionista di controllo Anas S.p.A. nel settembre del 2020.

Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori principali interventi normativi, si segnala che nel novembre 2012 venivano emanate nuove disposizioni (inizialmente previste dall’art. 1 del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, sostituito dall’art. 34-decies del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) che erano finalizzate ad introdurre speciali procedure per verificare la sostenibilità del piano economico-finanziario dell’Opera, considerata l’allora condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali.

Presupposto per l’avvio del percorso previsto dalle nuove norme di legge era costituito dalla sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo tra SdM e il Contraente Generale Eurolink da formalizzare nel termine perentorio del 1° marzo 2013.

Poiché tale atto aggiuntivo non è stato formalizzato si è verificata la caducazione – ex lege – di ogni rapporto contrattuale e convenzionale stipulato da SdM.

Oltre alla conseguenza della caducazione di tutti i contratti è stata disposta la messa in liquidazione della Società con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013 che ha nominato un Commissario Liquidatore entrato in carica il 14 maggio 2013.

All’apertura della liquidazione, sono state emanate, con Atto Interministeriale del MEF e del MIT del 12 settembre 2013, le linee guida per la liquidazione della SdM

In conseguenza di tali disposizioni, la stessa Società, nonché gli aggiudicatari delle procedure di appalto (caducate) proponevano ricorso in sede civile, domandando in via principale:

1)  lo Stretto di Messina S.p.A., nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: indennizzo di 325 milioni in conseguenza della revoca della concessione e dei lavori già effettuati;

2)  Eurolink (Contraente generale), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: risarcimento per complessivi 700 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi in ragione della caducazione ex lege del contratto già stipulato;

3)  Parsons Transportation Group Inc (Project Management Consultant), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: risarcimento per complessivi 90 milioni di euro in ragione della caducazione ex lege del contratto già stipulato.

 

L'articolo in questione, al fine di riattivare la Società e di risolvere il contenzioso pendente, prevede la rinuncia della Società al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche, la definizione stragiudiziale delle sopra citate controversie con il contraente generale e il Project Management Consultant e la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto.

Passando, nello specifico, all'esame del contenuto normativo si segnala che il comma 487 qualifica l’intervento come opera prioritaria e di preminente interesse nazionale consentendo quindi l'accelerazione dei tempi di realizzazione dell'opera attraverso l'assunzione da parte della figura del contraente generale delle funzioni di progettista, costruttore e finanziatore dell'opera da realizzare, disciplinata dall'articolo 194 del Codice degli appalti.

Il comma prevede inoltre la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio.

Il comma 488 stabilisce la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, nel periodo temporale di novanta giorni che sono riservati alla procedura transattiva di cui al successivo comma 313.

Il comma 489 prevede che le Società ricorrenti in giudizio sottoscrivano l’atto di rinuncia al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche.

Il comma 490 autorizza la Società Stretto di Messina a stipulare con tutte la parti in causa nei precitati giudizi uno o più atti transattivi di reciproca integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei medesimi giudizi.

Il comma 491, indipendentemente dall’esito della procedura transattiva, prevede che è revocato lo stato di liquidazione della Società con effetto dalla data di iscrizione del medesimo decreto nel registro delle imprese in deroga all’articolo 2487-ter, comma3112 del Codice civile che, ove applicabile, ne avrebbe subordinato l’efficacia alla previa acquisizione del consenso dei soci creditori.

A seguito della revoca dello stato liquidatorio, il comma 492 dispone la convocazione dell’assemblea dei soci così da procedere, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali.

Il comma 493, infine, prevede che, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Società ANAS S.p.a. sono autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitale, proporzionalmente alla quota di partecipazione, sino all’importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro.

 


Articolo 1, commi da 494 a 496
(Misure per l’insularità)

 

 

L’articolo 1, commi da 494 a 496, istituisce nello stato di previsione del MIT un Fondo destinato a garantire i collegamenti aerei da e per la Sicilia e la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Le suddette previsioni si applicano ai residenti nelle suddette regioni.

 

L’articolo 1, comma 494, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità, istituisce nello stato di previsione del MIT un Fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e la Sardegna.

A tal fine, sono stanziati 5 milioni di euro per il 2023 e 15 milioni di euro a partire dal 2024.

Il successivo comma 495 specifica ulteriormente che il Fondo in parola è destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio delle due isole.

Con decreto del MIT, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il MEF, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’utilizzo del Fondo (comma 496).


Articolo 1, comma 497
(Sospensione dell’aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada)

 

 

L’articolo 1, comma 497, sospende, per gli anni 2023 e 2024, l’aumento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada.

 

L’articolo 1, comma 497, sospende, per gli anni 2023 e 2024, l’operatività dell’articolo 195, comma 3, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e quindi l’aumento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative ivi previsto, in considerazione dell’eccezionalità dell’attuale situazione economica.

 

L’articolo 195 citato dispone, al comma 3, che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Tali limiti devono essere stabiliti seguendo i criteri di cui ai commi precedenti, vale a dire (comma 2):

§  la gravità della violazione;

§  l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

§  la personalità del trasgressore e le sue condizioni economiche.

Infine, l’ultimo periodo del comma 3 dispone espressamente che i suddetti limiti possono superare quelli massimi previsti dal comma 1, a mente del quale – e premesso che la sanzione amministrativa consiste nel pagamento  di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 21 ed il limite massimo generale di euro 9.296 (per la conversione in euro degli importi delle sanzioni originariamente stabiliti in lire, si veda il decreto legislativo n. 213 del 1998, articolo 51) – il predetto limite massimo generale può essere superato solo in tre casi:

1.     nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3;

2.     quando si tratti di sanzioni proporzionali;

3.     quando si tratti di più violazioni ai sensi dell’articolo 198, nel qual caso è irrogata la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

 

Come chiarisce la Relazione tecnica, la disposizione non comporta nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’introito derivante dall’applicazione delle predette sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile ex ante.

 

 

 


Articolo 1, commi 498-502
(
Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)

 

 

L’articolo 1, dal comma 498 al 502, reca misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Il comma 318 modifica il comma 2 dell’art. 3 del D.L. n. 16/2020, prevedendo, rispetto alla disciplina vigente, che il piano complessivo delle opere ricomprende anche le opere individuate con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport adottato ai sensi dell’art. 1, comma 774, della legge n. 178/2020 e che il D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 319 reca una norma in materia di finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022. Il comma 320 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche nonché per il finanziamento delle ulteriori opere di cui al comma 1 dell’articolo in esame.

Il comma 321 riduce di 400 milioni di euro l’incremento del Fondo per l’avvio di opere indifferibili istituito dall’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, con una conseguente rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziate per le singole annualità fino al 2027.

Il comma 322 prevede che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Le disposizioni in esame recano misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31/2020.

Si ricorda che l’art. 3 del D.L. 16/2020 ha dal 18 maggio 2022 autorizzato (al comma 1) la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. Il comma 2 prevede che lo scopo statutario della Società è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 20, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. Il medesimo comma 2 aggiunge che, a tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal sopramenzionato decreto, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 32/2019.

Si ricorda altresì che ai sensi del citato comma 1, la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (ossia, il controllo esercitato dalla amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore in forme analoghe a quello esercitato sui propri servizi, laddove tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata).

Per una panoramica sulla normativa emanata per le Olimpiadi di Milano Cortina del 2026 si veda la sezione "Le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026" del paragrafo "Interventi per eventi sportivi" del tema web sul sito della Camera dei deputati.

 

Nel dettaglio, il comma 318 sostituisce, con due nuovi periodi, il primo periodo del comma 2 dell’art. 3 del D.L. n. 16/2020, prevedendo, rispetto alla disciplina vigente:

§  che le opere olimpiche costituiscono oggetto di un “piano complessivo”;

§  che il piano complessivo ricomprende anche le opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’art. 1, comma 774, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), oltre alle opere già contemplate dalla vigente disposizione (ossia le opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge di bilancio 2020 e le opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici);

Il comma 774 della legge di bilancio 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare con il riparto delle risorse (stanziate dal comma 773 e pari a 45 milioni di euro per il 2021 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023) destinate ad accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 20, della L. n. 160/2019 si veda invece il D.M. 7 dicembre 2020 (recante “Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026”).

§  la soppressione del riferimento al 31 ottobre 2021, contenuto nella disciplina vigente, come termine di adozione del D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere (piano degli interventi nella vigente formulazione) nonché la previsione, per l’adozione del D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere, della proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del concerto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 319 dispone che i rifinanziamenti disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dell’autorizzazione di spesa indicata dall’art. 1, comma 18, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022 (recante approvazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020, del Piano degli interventi  da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026).

Nella relazione tecnica si legge che la disposizione in esame “finalizza la somma di 324 milioni di euro recati dalla legge n. 234 del 2021 alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022 con cui è stato definito il piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020. Tale fabbisogno ammonta a complessivi 554,6 milioni di euro, di cui 531,1 milioni di euro relativi a interventi di cui al DM 7 dicembre 2020 (all. C) e 23,5 milioni di euro su nuovi interventi (all. B). Trattandosi di finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 

Il comma 320 autorizza la spesa complessiva di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 (120 milioni per l’anno 2024, 140 milioni per l’anno 2025 e 140 milioni per l’anno 2026) per:

§  il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022;

§  nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020, come modificato dal comma 1 dell’articolo in esame.

 

Il comma 321 sostituisce il comma 7-quater dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 con una riformulazione volta a ridurre di 400 milioni di euro (da 1300 milioni a 900 milioni) l’incremento (già disposto dal medesimo comma 7-quater) del Fondo per l’avvio di opere indifferibili istituito dal comma 7 del citato art. 26.

La relazione tecnica evidenzia che la riduzione è effettuata “a copertura degli oneri di cui al comma precedente”. La stessa relazione tecnica chiarisce che “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha presentato istanza di accesso al predetto Fondo relativamente alle opere olimpiche, per le quali, quindi, non sono state rilevate procedure di affidamento di lavori delle opere avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, con ultimazione delle stesse entro il 31 dicembre 2026 e l’ammontare complessivo delle istanze presentate, rispetto alla dotazione complessiva del predetto Fondo, ha determinato la disponibilità di tale importo”.

 

Alla riduzione dell’incremento del Fondo consegue una rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziate per le singole annualità dal citato comma 7-quater, che la norma in esame quantifica in:

-      180 milioni di euro per l'anno 2022;

-      240 milioni di euro per l'anno 2023;

-      125 milioni di euro per l'anno 2024;

-      55 milioni di euro per l'anno 2025;

-      65 milioni di euro per l'anno 2026;

-      235 milioni di euro per l'anno 2027.

 Si ricorda che l’art. 26 del D.L. 50/2022 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. In particolare, il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, volto a far fronte all’insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022. Al Fondo possono altresì accedere il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025; la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture connesse alle Olimpiadi, nonché i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Il nuovo comma 7-quater, come modificato dalla norma in esame, mantiene la vigente previsione secondo cui l’incremento del Fondo (ridotto dalla norma in esame a 900 milioni) è destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all' art. 1 del D.L. n. 59/2021, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Resta inoltre confermata la previsione che le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi del PNC rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.

 

Il comma 322 modifica, infine, l’art. 10, comma 3-septiesdecies del D.L. n. 228/2021 (c.d. proroga termini) al fine di prevedere la proroga fino all’anno 2024 dell’autorizzazione per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trasferire alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'art. 3, comma 11, del D.L. n. 16/2020, nel limite inizialmente previsto di 14 milioni di euro per il solo anno 2022 ed ora esteso anche alle annualità fino al 2024, utilizzando le risorse di cui all'art. 1, comma 18, della L. n. 160/2019.

L’art. 10, comma 3-septiesdecies del D.L. n. 228/2021 prevede la sopra menzionata autorizzazione a favore del Ministero delle infrastrutture al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 16/2020, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 20, della L. n. 160/2019, n. 160.

Il comma 11 dell’art. 3 del D.L. n. 16/2020, come modificato dall'art. 16, comma 3-septies, lettera b), del D.L. n. 121/2021, dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2, e che tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture.

Nella relazione tecnica si segnala che “tali somme rientrano nell’ambito della quota già prevista a legislazione vigente dall’articolo 3, comma 11, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della sopra citata legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo limitata agli stanziamenti annuali già previsti a legislazione vigente, e nell’ambito degli effetti già considerati in termini di indebitamento e fabbisogno, e non pregiudicando la realizzazione degli interventi”.

 

 

 


Articolo 1, commi 503 e 504
(Misure a favore del settore dell’autotrasporto)

 

 

L’articolo 1, commi 503 e 504, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2023, quale contributo per l’aumento del costo del carburante, in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto merci.

 

L’articolo 1, comma 503, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di riconoscere un contributo, per mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento del costo del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, agli esercenti attività di autotrasporto merci.

Più nel dettaglio, è stabilito che tali risorse siano destinate alle imprese:

·       aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,

·       esercenti le attività di trasporto previste all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, ossia attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,

·       iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

 

Risultano, pertanto, esclusi dalla disposizione in commento:

-       gli esercenti attività di trasporto di persone (articolo 24-ter, comma 2, lettera b);

-       le persone fisiche esercenti attività di trasporto merci, pur se iscritte al predetto albo nazionale (articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), dovendosi intendere il termine “imprese” utilizzato nel comma 503 in commento come riferito alle sole “persone giuridiche” contemplate dalla medesima lettera a), numero 1);

-       le persone fisiche o giuridiche esercenti attività di trasporto merci, munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nel relativo elenco (articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2),

-       le imprese che effettuano autotrasporto merci, stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea (articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 3).

 

La disposizione, nel richiamare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 107 TFUE, prevede che ai relativi adempimenti provveda il MIT.

Ai sensi del successivo comma 504, compete, altresì, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilire con decreto, entro il 31 marzo 2023, modalità e termini per l’erogazione del contributo.

 

La disposizione si inserisce nel quadro delle misure di sostegno al settore dell’autotrasporto, da ultimo previste dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 (c.d. aiuti ter: qui il dossier) e dall’articolo 7 del decreto-legge n. 176 del 2022 (c.d. aiuti quater: qui il dossier), quest’ultimo in corso di conversione.

Nel dettaglio, l’articolo 7 appena citato dispone che i contributi, già previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 144 per il sostegno al settore dell’autotrasporto merci, sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, e sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, delegando ogni relativo adempimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

L’articolo 14, a sua volta, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per il 2022, di cui 85 milioni destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci e 15 milioni destinati al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.


Articolo 1, comma 505
(Riduzione indennità usura strade da parte di mezzi agricoli)

 

 

L’articolo 1, comma 505 riduce del 70 per cento l'indennizzo per la maggiore usura delle strade di cui all’articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

 

 

In particolare il comma in esame, al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, riduce del 70 per cento il citato indennizzo per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi mezzi.

Al contempo per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dall’applicazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.


Articolo 1, comma 506
(Finanziamento del lotto costruttivo n. 3 della linea ferroviaria Torino-Lione)

 

 

L’articolo 1, comma 506, autorizza l’avvio del terzo lotto costruttivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con delibera CIPESS da emanare entro il 31 marzo 2023.

 

In dettaglio, il comma 506 dispone che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), entro il 31 marzo 2023, autorizzi con deliberazione l’avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell’intervento “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera”, ai sensi dell’articolo 2, commi 232 e 233, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010). Il lotto n. 3 consiste nel completamento del tunnel di base e delle opere civili del tunnel di base in Francia e in Italia, con un fabbisogno finanziario previsto di 1.274,32 milioni di euro.

 

La richiamata disposizione della legge finanziaria 2010 prevede che possa essere autorizzato l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi dei progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, per un importo complessivo residuo da finanziare non superiore a 10 miliardi di euro.

 

Il comma 506 prevede, inoltre, che il MIT, ai fini dell’assegnazione delle risorse, presenti un’apposita relazione concernente i contributi versati dall’Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin-TELT s.a.s. per l’intervento in parola.

 

Si valuti l’opportunità di specificare a chi debba essere presentata la relazione prevista e in che tempi.

 

Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2024, il MIT propone al CIPESS la destinazione dei predetti contributi europei, versati alla società TELT s.a.s. al 31 dicembre dell’anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel Contratto di programma tra il MIT stesso e RFI - Rete ferroviaria Italiana S.p.a.

È stabilito che, in tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF, previo versamento all’entrata del bilancio da parte della società TELT s.a.s.

 

Nel box si riportano sinteticamente le principali caratteristiche della tratta ferroviaria Torino - Lione. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia all’apposito Focus.

 

La tratta ferroviaria Torino – Lione è una linea mista merci/passeggeri, come le altre dorsali di attraversamento delle Alpi già esistenti, che è collocata nel "Corridoio Mediterraneo" della Rete Transeuropea dei trasporti TEN-T. Il progetto deriva dall’Accordo Internazionale tra Italia e Francia, stipulato il 30 gennaio 2012 e ratificato con la legge 23 aprile 2014, n. 71, e prevede la messa in esercizio della tratta transfrontaliera alla fine del 2029.

La «sezione internazionale» è l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviari costruiti e da costruire tra Saint-Didier de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino. All’interno della sezione internazionale, vi è la “sezione transfrontaliera”, che si estende per 65 Km tra le nuove stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e di Susa-Bussoleno in Italia, il cui elemento principale è il tunnel di base del Moncenisio lungo 57,5 km (12,5 in territorio italiano e 45 in territorio francese). Il nuovo tunnel sostituirà l'attuale percorso, di cui fa parte anche il tunnel ferroviario storico del Frejus di circa 14 km, che non risponde ai nuovi standard europei di sicurezza (definiti nel regolamento UE n. 1303/2014).

Le opere saranno realizzate (in base all’articolo 4 dell'Accordo del 2012) in diverse fasi funzionali: la prima fase prevede la realizzazione della sezione transfrontaliera, che comprende, oltre al tunnel di base, anche i raccordi alle linee esistenti (in Italia alla linea storica a Bussoleno). Il Progetto definitivo della sezione transfrontaliera è stato approvato dal CIPE con delibera n. 19 del 20 febbraio 2015 ed il 23 gennaio 2015 è avvenuta la costituzione del nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT s.a.s.), responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura. Con la delibera n. 6/2018 (modificata dalle successive delibere 21 marzo e 28 aprile 2018) il CIPE ha dato il parere sullo schema di Contratto di programma fino al 2029 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT s.a.s.) per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino - Lione, poi oggetto di esame parlamentare da parte della IX Commissione della Camera nella XVIII legislatura (A.G. 221), che ha espresso il proprio parere nella seduta del 23 dicembre 2020. Il contratto è stato sottoscritto il 21 maggio 2021.

Quanto allo stato dei lavori, sono stati completati gli studi e le opere geognostiche e sono in corso i lavori del 1° e del 2° lotto costruttivo per la realizzazione del tunnel di base. Ad aprile 2022 risultano completati 10,5 km del tunnel di base. Per approfondimenti sui finanziamenti, le delibere e lo stato dei lavori si rinvia alla relativa scheda opera della banca dati SILOS sulle infrastrutture strategiche ed al sito della società TELT Spa.

Con DPCM 5 agosto 2021 il Cons. Calogero Mauceri è stato nominato Commissario straordinario per la tratta italiana della linea ferroviaria alta capacità/alta velocità Torin o -Lione e, con il successivo DPCM 22 febbraio 2022, Presidente dell'Osservatorio per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino - Lione, con il compito di favorire la partecipazione del territorio alle attività di analisi, elaborazione, condivisione e confronto durante le fasi di realizzazione dell'opera.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2022 è inserito l'intervento "Torino - Lione - Nuova linea Torino - Lione: tunnel di base (compreso finanziamento UE) (di competenza TELT)", con un costo dell'intervento di 5.631 milioni di euro, un ammontare di risorse disponibili di 3.359 milioni di euro e un fabbisogno residuo di 2.273 milioni di euro.


Articolo 1, commi 507 e 508
(Finanziamento delle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione)

 

 

L’articolo 1, commi 507 e 508, autorizza il finanziamento delle tratte nazionali di alcune opere di accesso al tunnel di base Torino-Lione, relative alla “Cintura di Torino” e all’adeguamento della linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana.

 

In dettaglio, il comma 507 autorizza la spesa di:

§  50 milioni di euro per l’anno 2024;

§  100 milioni di euro per l’anno 2025;

§  150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029,

 

al fine di consentire l’accesso ai contributi da parte dell’Unione europea delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione:

 

a)  “Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie”;

b)  “Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana”.

 

Si ricorda che la parte in territorio italiano della Sezione transfrontaliera è complessivamente pari a 17 km circa, di cui: 12,53 km nel tunnel di base (la parte italiana del tunnel), dal confine di Stato all'imbocco est del tunnel a Bussoleno (Susa); il Nodo di Susa, comprendente sia la nuova Stazione internazionale che un tratto all'aperto di circa 3 km; la galleria per l'interconnessione alla linea storica Torino-Modane di 2,1 km; l'interconnessione con la linea storica Torino-Modane all'entrata della Stazione di Bussoleno; lo svincolo di Chiomonte e opere connesse.

La variante di cantierizzazione del 2018 colloca a Chiomonte il principale cantiere italiano. A ciò si aggiunge la realizzazione della galleria geognostica e di servizio de La Maddalena a Chiomonte di 7,5 km. In aggiunta, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. è incaricata di realizzare i lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno.

Per quanto riguarda i costi, la delibera CIPE n. 67/2017 ha definito il nuovo limite di spesa rivalutato per la parte di competenza italiana in 5.631,47 milioni di euro, al lordo dei finanziamenti UE (che sono da determinare) ed ha fissato gli stanziamenti annui a carico dell'Italia nella misura di 143,54 milioni di euro dal 2020 al 2029. A questi vanno aggiunti 451,26 milioni di euro di risorse UE attribuite all'Italia (di cui 327,8 milioni inclusi nel costo certificato e 123,4 milioni per indagini geognostiche, quindi escluse dal costo certificato), che sono stati ripartiti negli anni dal 2015 al 2019, in base ad un contratto di sovvenzione siglato il 1° dicembre 2015 tra Italia, Francia e Agenzia europea per l'Innovazione reti (INEA). Le risorse nazionali disponibili per l’opera sono pari a 2.966,76 milioni di euro, distribuiti su diversi capitoli del bilancio dello Stato (capitoli 7532/MIT, 7163/MIT e 7122/MEF).

I fabbisogni residui, relativi al finanziamento dei restanti lotti costruttivi 3, 4 e 5 sono stati stimati dal CIPE complessivamente in 2.738,84 milioni di euro, comprensivi della quota a carico dell'Unione europea che è ancora da determinare. Per quanto riguarda le risorse UE, il Grant Agreement sottoscritto il 25 novembre 2015 fra lo Stato Italiano, lo Stato francese e l'UE ha assegnato sovvenzioni a valere sulla quota italiana fino ad un massimo di 451,26 milioni di euro, sia per le opere geognostiche (123,40 milioni di euro) che per i lavori (327,86 milioni di euro). Ad aprile 2020 il Grant agreement a valere sui fondi CEF è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022.

 

Per approfondimenti sulla realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione e sui relativi finanziamenti si rinvia al Focus pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati, nonché alla scheda del precedente comma 506.

 

Con il comma 508 si rinvia al Contratto di programma tra il MIT e RFI - Rete ferroviaria Italiana S.p.a. l’indicazione distinta dei finanziamenti per le opere suddette.

Il comma 508 prevede, inoltre, che i contributi dell’Unione europea versati a RFI S.p.a. relativamente ai medesimi interventi siano rifinalizzati nell’ambito del contratto di programma vigente tra il MIT e la medesima società.

 

Si ricorda che il CIPESS con delibera 2 agosto 2022 (GU del 9 novembre 2022) ha approvato il Contratto di programma 2022-2026 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a. Il Contratto è stato registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2022. Il 26 novembre 2021, MIT e RFI avevano sottoscritto l'Aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma 2017–2021, parte Investimenti.

 

 


Articolo 1, commi 509 e 510
(Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo)

 

 

L’articolo 1, commi 509 e 510, rifinanzia per il 2023 gli interventi per la funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, autorizzando la spesa di 300 mila euro in favore della gestione commissariale disposta ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri).

Al proposito, attribuisce al Commissario straordinario poteri di deroga a tutta la legislazione vigente, compresa quella non inerente ai contratti pubblici e fatta eccezione solo per la legge penale e per il decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), fatto salvo comunque il rispetto della normativa europea.

La copertura è attuata mediante la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

 

L’articolo 1, comma 509, apporta modifiche all’articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Nel dettaglio:

 

a)    al comma 7, è rifinanziata la spesa autorizzata al fine di consentire al Commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) di provvedere agli adempimenti necessari per il ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona. All’iniziale stanziamento di 4 milioni di euro per il 2020 si aggiunge, pertanto, quello di 300 mila euro per il 2023;

 

b)    al comma 7-bis, facendo seguito alla previsione secondo la quale il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale subentra, in qualità di Commissario straordinario, al concessionario, nel caso in cui la concessione della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo cessi entro il 31 dicembre 2022,  sono aggiunti dei periodi volti a consentirgli di operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Con tale previsione, la deroga consentita alle disposizioni di legge appare più ampia di quella autorizzata in via generale dal decreto-legge n. 32 del 2019.

I suddetti poteri sono attribuiti al Commissario straordinario ai fini dell’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l’attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l’affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l’esecuzione dei relativi contratti.

Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato;

 

c)     dopo il comma 7-quinquies, sono inseriti i nuovi commi 7-sexies e 7-septies.

Il comma 7-sexies autorizza l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, destinata a cessare con la fine del commissariamento e nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi precedenti, volta a consentire di:

·       eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell’impianto funiviario di Savona;

·       garantire la continuità dell’esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico;

·       mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell’individuazione di un nuovo concessionario.

Il comma 7-septies sottopone gli interventi di cui al comma precedente alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche previste dal decreto legislativo n. 229 del 2011.

Il Commissario straordinario è tenuto, in proposito, ad effettuare, entro il 30 giugno 2023, una ricognizione, da trasmettere al MIT, degli interventi in corso di realizzazione e di quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e a provvedere all’aggiornamento di queste e delle altre informazioni procedurali e finanziarie contenute nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il successivo comma 510 autorizza l’INPS ad erogare ai lavoratori impiegati nella Funivia, fino al 31 dicembre 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2022, come originariamente previsto), l’indennità di cui all’articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021 (c.d. decreto infrastrutture), volta a garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 280 mila euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 165 del 2008.


Articolo 1, commi 511-513
(Finanziamento di assi viari stradali)

 

 

L’articolo 1, commi 511 e 512, autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica. Si prevede, inoltre, l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 aprile 2023, per l’individuazione delle tratte - lotti funzionali - da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione, e dei casi di revoca del finanziamento.

Il comma 513, introdotto dalla Camera dei deputati, riguarda l’acquisizione al patrimonio statale delle infrastrutture di collegamento autostradali di competenza della regione Abruzzo.

 

Il comma 511 autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica.

Nel merito, si prevede una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l’anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l’anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

 

Il comma 512 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle tratte - lotti funzionali - da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse.

Il citato decreto deve essere adottato, entro il 30 aprile 2023, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, che indica, per ciascun lotto, i relativi costi, lo stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché il cronoprogramma procedurale e finanziario.

L’erogazione delle risorse è subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La S.S. 106 Jonica si sviluppa lungo la fascia litorale jonica da Reggio Calabria a Taranto per un percorso di circa 491 km.

L’arteria, che collega i territori costieri della Calabria, della Basilicata e della Puglia, ha un ampliamento di quattro corsie, con spartitraffico centrale, e risulta completata nei tratti ricadenti nelle regioni Puglia (39 km) e Basilicata (37 km). Nella Regione Calabria, ANAS ha in atto un piano complessivo di riqualificazione dell’arteria, che comprende sia la realizzazione di tratti con due carreggiate separate, ciascuna a due corsie per senso di marcia, che la messa in sicurezza dell’arteria esistente. Oltre il Megalotto 3, in fase di realizzazione per 1.335 milioni di euro e interventi in corso di messa in sicurezza per circa 29 milioni di euro, il Contratto di programma 2016-2020 Anas-Mit ha previsto interventi per 1.888 milioni di euro (finanziati per 874,6 milioni di euro). Il piano di completamento della riqualificazione dell’arteria sul tracciato calabrese, affidato al Commissario straordinario ing. Massimo Simonini, nominato con il D.P.C.M. del 16 aprile 2021, prevede un piano complessivo di riqualificazione con la realizzazione di tratti con 2 o 4 corsie. Per quanto riguarda le risorse stanziate per la S.S. 106 Jonica il valore dell’investimento è pari a circa 3,9 miliardi di cui 885 milioni stanziati.

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2022 si segnala che l’adeguamento della S.S. 106 Jonica, nel tratto ricadente in Calabria, necessita di importanti investimenti sia per tracciati in variante che per interventi diffusi sull’intero percorso e, in particolare, appare rilevante “concretizzare il piano di riqualificazione complessivo dell’arteria nel tratto calabro, dal confine regionale a Reggio Calabria, con la programmazione e la realizzazione di interventi di potenziamento e di messa in sicurezza, per un importo stimato di oltre 3 miliardi di euro, oltre alle risorse già stanziate per gli interventi in corso” (pag. 151 del citato Allegato).

Il 3 febbraio 2021 presso le Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei deputati si è svolta l’audizione del Commissario straordinario sulla S.S. 106 Jonica (qui il link alla relativa documentazione).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla seguente scheda presente nel Sistema Informativo Legge Opere Strategiche (SILOS).

 

Il comma 513, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il completamento delle operazioni necessarie per l’acquisizione al patrimonio statale e la successiva gestione, tramite Anas S.p.A., delle infrastrutture mediarie di collegamento autostradali di competenza della Regione Abruzzo. Viene inoltre modificata la rubrica dell’articolo in “Finanziamento di assi viari stradali”.

 


Articolo 1, comma 514
(Strade statali sismi 2009 e 2016)

 

 

L’articolo 1, comma 514, autorizza una spesa complessiva di 400 milioni per il periodo 2023-2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia).

 

Nel merito, si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia).

Tali risorse integrano gli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR, come disciplinati dall’ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, che ha dettato norme per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, nell’ambito della Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale", per 177 milioni di euro. Nell’Allegato  alla citata ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 sono elencati gli interventi previsti.

Con l’ordinanza n. 6 del 30 dicembre 2021 è stata data invece attuazione agli interventi del PNC al PNRR, Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5, intitolata “Investimenti sulla rete stradale comunale”, per circa 60 milioni di euro (vedi il seguente Allegato che presenta l’elenco degli interventi).

Per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia), l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 59/2021, che disciplina le risorse dedicate del Fondo complementare sisma al PNRR, prevede complessivi 1.780 milioni di euro, di cui: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026. Per approfondire si vedano anche gli interventi previsti nel “Fondo complementare Aree sisma 2009-2016” del Commissario straordinario.

Il pacchetto Sisma è suddiviso in due macromisure A e B, una dotata di 1 miliardo e 80 milioni destinata essenzialmente a soggetti pubblici e finalizzata a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la connessione digitale dei territori, l’altra dotata di 700 milioni di euro, per gli incentivi alle imprese sui nuovi investimenti. Nella macromisura A è prevista la citata quarta sottomisura (A4, “Infrastrutture e mobilità”).


Articolo 1, commi 515 e 516
(Strada Statale n. 4 Salaria)

 

 

I commi 515 e 516 autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS4 Salaria e demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle tratte da finanziare e delle modalità di erogazione e revoca delle risorse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare. 

 

Il comma 515, al fine di garantire il collegamento verso i territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016, autorizza la spesa complessiva di 300 milioni di euro fino al 2026 (50 milioni per l’anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni per l’anno 2026) per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS4 Salaria.

 

Il comma 516 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, il compito di individuare:

§  le tratte – ossia i lotti funzionalida finanziare con le risorse di cui al comma 515;

§  le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023,  di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario.

La strada statale 4 “Via Salaria” è un importante collegamento trasversale dell’Italia centrale, che unisce Roma ad Ascoli Piceno, con un percorso di circa 170 km in gestione di ANAS. Rappresenta, inoltre, l’asse stradale più importante di accessibilità e mobilità interna dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Si ricorda che gli interventi stradali per il potenziamento della SS4 Salaria figurano tra le opere prioritarie previste dall’Allegato infrastrutture al DEF 2022. Con D.P.C.M. 16 aprile 2021 l’ing. Fulvio Maria Soccodato è stato nominato Commissario straordinario del Governo per l’adeguamento ed il potenziamento della Strada Statale n. 4 “Salaria”, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019.

Per i dati di dettaglio sull’opera, compresi lo stato di avanzamento e i dati relativi al quadro finanziario (costo complessivo dell’opera stimato al 31 maggio 2022: 1.132 milioni di euro; fabbisogno residuo: circa 642 milioni di euro) si rinvia alla apposita scheda su SILOS - Sistema Informativo Legge Opere Strategiche, a cura del Servizio Studi della Camera, in collaborazione con ANAC e Cresme.

Per ulteriori informazioni sul piano commissariale per gli interventi sulla Salaria si veda anche la pagina dedicata della struttura commissariale sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il medesimo comma 516 dispone, inoltre, che l’erogazione delle risorse è subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 


Articolo 1, comma 517
(Corridoio Reno-Alpi)

 

 

L’articolo 1, comma 517, autorizza la spesa di 22 milioni di euro per il 2023, in favore di RFI S.p.A., per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

 

L’articolo 1, comma 517, autorizza, in attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta tra Italia e Svizzera il 18 settembre 2014, la spesa di 22 milioni di euro per il 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana – RFI S.p.A. per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

 

Il corridoio Reno-Alpi è, tra le reti di trasporto trans-europee TEN-T, quella che si snoda lungo la direttrice nord-sud, collegando il Mare del Nord e i porti di Anversa, Rotterdam, Amsterdam e Brugge, con il Mar Mediterraneo tramite il porto di Genova. 

Tra le opere strategiche nel territorio italiano, si ricorda proprio il progetto del Terzo Valico dei Giovi, che consentirà di potenziare i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e del resto d’Europa e di trasferire quote consistenti di traffico merci dalla strada alla rotaia, in linea con gli obiettivi europei della sostenibilità ambientale e sociale dei trasporti (per la fonte e ulteriori approfondimenti, v. qui).

In base ai dati forniti da RFI (qui il link), il corridoio Reno-Alpi ha un’estensione di circa 3.900 km, attraversa l’area maggiormente industrializzata d’Europa e rappresenta la linea ferroviaria con il maggior volume di merci trasportate in Europa: basti pensare che su di esso viaggia la metà del traffico ferroviario merci internazionale in Italia.

Lo stato di avanzamento di alcuni progetti del lato italiano dell’infrastruttura è rimasto, tuttavia, a lungo fermo.

Sul tema era stata presentata nella XVIII legislatura la risoluzione Mulè 7-00543 in Commissione Trasporti alla Camera dei deputati (22 settembre 2020), nella quale, sottolineandosi la mancanza di finanziamenti per la progettazione definitiva e la fase realizzativa del progetto di quadruplicamento della linea Chiasso-Seregno, costituita da una nuova linea lunga circa 37 chilometri, si evidenziava il concreto rischio che si verificasse un “effetto imbuto” prodotto dall'inadeguatezza della ferrovia Chiasso-Como, per il sommarsi del traffico ferroviario proveniente dalla Svizzera in direzione Milano (con un volume stimato per il 2025 in 98 treni pendolari giornalieri, contro i 37 del 2015 e in 170 convogli merci giornalieri a fronte dei 44 del 2015) e del traffico ferroviario che, attraverso il tunnel del Terzo valico del Giovi (la cui realizzazione definitiva è prevista per il 2023), da Genova attraverserà la pianura padana.

La risoluzione impegnava, conseguentemente, il Governo, «alla luce di una nuova valutazione dell'adeguatezza delle precedenti previsioni in ordine alla capacità della linea ferroviaria Chiasso-Como-Monza di assorbire in maniera efficiente i nuovi volumi di traffico ferroviario conseguenti all'apertura del traforo del monte Ceneri, in ragione degli adeguamenti in corso di realizzazione, ad avviare il completamento della realizzazione del raddoppio della ferrovia».

 

 

 


Articolo 1, comma 518
(Progetto di sviluppo del territorio piemontese)

 

 

L’articolo 1, comma 518, incrementa di ulteriori 15 milioni di euro per il 2023 l’importo stanziato per il “Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese”, rientrante nel progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova, per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali.

 

L’articolo 1, comma 518, rifinanzia l’importo destinato all’attuazione del «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese» previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81 del 22 dicembre 2017, nell’ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo ferroviario di Genova, di cui all’articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri).

A tal fine, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2023 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall’aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti.

 

Si segnala che, a seguito dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato, pervenuti in data 22 dicembre, il comma 518 è stato modificato al fine di eliminare il riferimento, originariamente previsto, alla destinazione della spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa, trattandosi di risorse che devono comunque transitare per il bilancio dello Stato.

 


Articolo 1, commi 519-520
(Peschiera)

 

 

I commi 519-520, per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, autorizzano la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” e disciplinano le procedure da seguire per l’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse.

 

Il comma 519, per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030) da destinare alla realizzazione del sottoprogetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”.

Si ricorda che per gli interventi elencati nell’allegato IV al D.L. 77/2021, tra i quali rientra la “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”, l’art. 44 del medesimo decreto-legge ha introdotto una serie di semplificazioni procedurali anche in considerazione del fatto che gli stessi interventi sono stati indicati nel PNRR o inclusi nel c.d. Fondo complementare.

Con il D.M. n. 517/2021 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell’Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, sono state ripartite e assegnate ai soggetti attuatori le risorse destinate alla misura M2C4-I4.1. In particolare, come ricordato nella scheda opera n. 247 del rapporto “Infrastrutture strategiche e prioritarie 2022” curato dal Servizio studi della Camera, nell’Allegato 1 “Risorse aggiuntive PNRR” (€ 900.000.000,00)” sono inseriti quattro sottointerventi, con soggetto attuatore Acea ATO 2 S.p.A., dell’intervento complessivo “Progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento della città metropolitana di Roma - Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”: Nuovo Acquedotto Marcio - I lotto, con un costo di 103,5 milioni di euro e un finanziamento ammissibile PNRR di 57 milioni; Raddoppio VIII Sifone - Tratto Casa Valeria-Uscita Galleria Ripoli, con un costo di 75,1 milioni di euro e un finanziamento ammissibile PNRR di 41 milioni; Condotta Monte Castellone-Colle S. Angelo (Valmontone), con un costo di 51,8 milioni di euro e un finanziamento ammissibile PNRR di 29 milioni; Adduttrice Ottavia-Trionfale, con un costo di 42,4 milioni e un finanziamento ammissibile PNRR di 23 milioni.

Si ricorda inoltre che, con il D.P.C.M. 16 aprile 2021, l’ing. Massimo Sessa è stato nominato, ai sensi dell’art. 4 del c.d. decreto-legge “sblocca cantieri” (D.L. 32/2019), Commissario straordinario dell’intervento “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera” del costo complessivo stimato di 2,3 miliardi.

Come indicato nella scheda opera “Peschiera - Messa in sicurezza del sistema acquedottistico”, disponibile sul sito “Osserva cantieri” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), le risorse disponibili per l’opera medesima risultano pari a 320,5 milioni di euro, a cui si aggiungono quindi le risorse previste dall’articolo in esame

 

Il comma 520 demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2023:

§  l’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dal comma 519;

§  le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al MIT, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato (RGS), dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L’erogazione delle risorse è subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della RGS e al relativo riscontro del MIT.

 

 


Articolo 1, comma 521
(Contributo straordinario alla Regione Calabria per opere pubbliche)

 

 

Il comma 521, introdotto alla Camera, attribuisce alla regione Calabria un contributo straordinario di 36 milioni di euro complessivi per il periodo 2023-2025, per la realizzazione di opere pubbliche.

 

Il comma 521 assegna alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Tali risorse sono da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche.

Si segnala che il comma 697 del disegno di legge in esame prevede l'assegnazione in favore della regione Calabria di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per il 2024, 170 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria e per altri interventi.

 


Articolo 1, commi 522-525
(Rafforzamento Autorità trasporti)

 

 

L’articolo 1, ai commi da 522 a 525 autorizza l’Autorità di regolazione dei trasporti ad assumere, dal 1° gennaio 2023, ulteriori 30 dipendenti a tempo indeterminato tra dirigenti, funzionari e assistenti, per rafforzare la propria attività.

 

 

In particolare il comma 522 definisce la tipologia di personale di ruolo a tempo indeterminato che potrà essere assunta nel numero di un dirigente, 11 funzionari di II livello, 11 funzionari di III livello e 7 assistenti.

 

Il comma 523 si sofferma sulle modalità di reclutamento, mentre i commi 524 e 525 recano la copertura finanziaria.

 

 

 

 


TITOLO VI - SANITÀ

 

Articolo 1, commi 526 e 527
(Incremento dell’indennità di pronto soccorso)

 

 

I commi 526 e 527 dell'articolo 1 sono volti ad incrementare le risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso.

 

Più in dettaglio, in base al comma 526, le predette risorse sono incrementate di complessivi 200 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si stabilisce, infatti, che i limiti di spesa annui lordi previsti dall’articolo 1, comma 293, della legge di bilancio 2022, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità. La disposizione in commento esplicita, in linea con la corrispondente norma della legge di bilancio 2022, che il fine dell'incremento è il riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso.

Si ricorda che la citata legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, articolo 1, commi 293 e 294) ha previsto che, in sede di contrattazione collettiva, si definisca una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e in ragione dell'effettiva presenza in servizio. Ha previsto, altresì, che alla copertura del relativo onere si provveda a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Per il personale del comparto sanità[21], all'attuazione delle norme summenzionate della legge di bilancio 2022 ha provveduto il contratto collettivo nazionale 2019-2021[22], sottoscritto il 2 novembre 2022.

Per il personale della dirigenza sanitaria, il 6 ottobre 2022 è stato adottato, da parte del competente comitato di settore[23], l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, in cui si prefigura, tra l'altro, la "finalizzazione" delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 in tema di indennità di natura accessoria per quanti operano nei servizi di pronto soccorso.

 

In base al comma 527, alla copertura degli oneri derivanti dalle descritte disposizioni di cui al comma 526, quantificati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (modalità di copertura identica a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, v. sopra).

 

Si segnala che il disegno di legge in esame, al successivo comma 342 (v. scheda di lettura ad esso relativa), innova in ordine al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

 

 


Articolo 1, comma 528
(Stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN)

 

 

L’articolo 1, comma 528, introdotto durante l'esame della Camera, modificando una disposizione della legge di bilancio 2022, estende al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) il termine di scadenza dell’arco temporale entro cui gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbia maturato al 31 dicembre 2023 (termine così modificato rispetto al vigente 30 giugno 2022), almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

 

L’articolo 1, comma 528, introdotto durante l'esame della Camera, apporta modifiche testuali all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234[24]. La disposizione oggetto di novella, nel testo vigente, reca norme transitorie per la stabilizzazione - mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (v. sopra), ivi compreso il personale non più in servizio. Tale possibilità di stabilizzazione può trovare applicazione, secondo la normativa vigente, nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Le modifiche testuali introdotte dall'articolo in esame estendono fino al 31 dicembre 2024 l'arco temporale entro il quale può avere luogo la stabilizzazione, e al contempo ampliano il termine entro il quale deve essere maturato il prescritto requisito relativo all'anzianità di servizio: non più entro il 30 giugno 2022, bensì entro il 31 dicembre 2023.

 Resta ferma la necessità - già prevista dal testo vigente, che sul punto non viene modificato - che dei 18 mesi di anzianità di servizio richiesti ai fini della stabilizzazione almeno 6 siano stati maturati nel periodo 31 gennaio 2020 - 30 giugno 2022.

 

Si ricorda che la lettera b) succitata - espressamente finalizzata a rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, anche per il recupero delle liste d'attesa, e a consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19 - prevede anche, con ulteriore disposizione non modificata dall'articolo in esame, che per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure non concorsuali si provveda mediante espletamento di prove selettive.

 

Si ricorda, altresì, che l'articolo 1, comma 271 della legge di bilancio 2022 precisa che le disposizioni di cui alla lettera b) comma 268 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia).

 

 

 


Articolo 1, comma 529
(
Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antibiotico-Resistenza
(PNCAR) 2022-2025)

 

 

Il comma 529 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel “Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza per il triennio 2022-2025”, su cui è in corso di definizione l’Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni. Le risorse non sono aggiuntive poiché sono a valere sul Fondo sanitario nazionale, in particolare sugli importi destinati alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

 

L’art. 1, comma 34, della legge n. 662 del  1996[25], prevede che il CIPE (ora CIPESS), su proposta del Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano Sanitario Nazionale, assegnando alle Regioni le risorse per la predisposizione di specifici progetti ai sensi del comma 34-bis del medesimo art. 1. Tale componente del finanziamento del SSN (evidenziata nel decreto di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno di riferimento) è oggetto di un ulteriore decreto (ripartizione delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale). L’Intesa 153/CSR del 4 agosto 2021 di riparto delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per il 2021 ha destinato 40 mln di euro agli interventi di rafforzamento del Piano nazionale Antimicrobico.

Va evidenziato che la disposizione in commento indica che la somma di 40 mln per ciascun anno del triennio 2023-2025 è ripartita sulla base di (presumibilmente nuovi) criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni.

La RT al provvedimento riporta il prospetto del finanziamento ipotizzato per i primi 3 anni (pari, come detto a 40 mln per ciascun anno del triennio 2023-2025) per il parziale rimborso alle Regioni delle spese sostenute per la conduzioni di interventi per il contrasto dell’AMR, suddivise per macro-aree di attività e considerando solo gli interventi che hanno mostrato il miglior rapporto costo beneficio anche in termini economici: Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali per un valore di 22,99 mln; Programmi di stewardship pari a 12,26 mln; Programmi di igiene in strutture sanitarie pari a 4,60 mln; Campagne di informazione pari a 0,15 mln, per una somma totale di 40 mln, coincidente con lo stanziamento annuale proposto dalla disposizione in commento.

 

La resistenza agli antimicrobici (AMR), di cui l’antibiotico resistenza (ABR) rappresenta certamente il fattore più preoccupante, è un fenomeno biologico naturale di adattamento dei microrganismi dovuto alla capacità di questi ultimi di mutare ed acquisire la capacità di resistere a molecole potenzialmente in grado di ucciderli o arrestarne la crescita.  Tuttavia, a causa dell’enorme pressione selettiva esercitata da un uso massiccio e spesso improprio degli antibiotici in ambito umano, veterinario e zootecnico, nel tempo questo fenomeno ha assunto i caratteri di una delle principali emergenze sanitarie globali, che minaccia la salute umana e animale, le piante e l’ambiente.  Inoltre, il contrasto di molte patologie è resa difficoltosa dall’aumento delle resistenze in moltissimi batteri patogeni ed è aggravata dalla carenza di nuovi antibiotici; per questo Organismi, Enti e Istituzioni a livello internazionale e nazionale hanno programmato interventi finalizzati ad affrontare il fenomeno.

In Italia, nel 2021 le percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli 8 patogeni sotto sorveglianza (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter species) si mantengono tra le più elevate di Europa, anche se in qualche caso sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti (qui un approfondimento sul sistema di sorveglianza nazionale dell’Antibiotico-Resistenza (AR-ISS ) e sul rapporto AR-ISS).

In occasione della Giornata europea degli antibiotici (fissata nella giornata del 18 novembre) l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ha rilasciato quattro pubblicazione che forniscono una esauriente fotografia del fenomeno (qui la pagina dedicata del sito ECDC). Secondo le stime riportate, ogni anno nell'UE/SEE muoiono più di 35.000 persone a causa di infezioni resistenti agli antimicrobici. Il numero di decessi prende in esame gli anni 2016-2020 e mostra un aumento rispetto alle stime precedenti. I rapporti segnalano inoltre una significativa tendenza all'aumento delle infezioni in 18 paesi (Cipro, Cechia, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Romania, Slovacchia e Svezia) con il più alto carico di infezioni da batteri resistenti agli antibiotici stimato in Grecia, Italia e Romania. In questi Paesi risulta in contrazione anche l'aspettativa di vita in piena salute, vale a dire che è più alto il numero di anni persi a causa dei batteri antibiotico-resistenti. Un ulteriore rapporto congiungo ECDC, EFSA, EMA e OCSE[26] del marzo 2022 quantifica la spesa necessaria per affrontare le complicazioni di AMR (fino a 3,5 miliardi di dollari l'anno in media tra i 33 paesi analizzati e 13 miliardi di dollari in Italia fino al 2050).

Sul punto si rinvia alla Tabella 1 inserita nella RT alla disposizione in commento “Morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come “soluzioni ottimali” dall’OCSE”

 

 

 

 

Programma

Vite salvate ogni anno

Costo per anno (milioni di euro)

Ritorno per ogni euro investito

Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali

7120

210

2,4

Programmi di stewardship

6660

112

1,5

Programmi di igiene in strutture sanitarie

6700

42

0,7

Uso della “prescrizione ritardata” (post-datata)

1900

4

0,7

Campagne di informazione

1120

1,4

0,8

Uso di test diagnostici rapidi

2980

113

0,1

 

Le iniziative di contrasto del Ministero della salute sono oggi coordinate dal Piano nazionale PNCAR, che affronta il fenomeno con azioni di monitoraggio, sorveglianza e contrasto del fenomeno dell’antibiotico-resistenza (ABR) sia nel settore umano sia veterinario, in linea con i piani delle agenzie internazionali.

Con l’Intesa Stato-regioni  del 2 novembre 2017 l’Italia si è dotata del primo Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020. Il Piano è stato poi prorogato al 2021 con Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni in data 25 marzo 2021. A tal proposito, la RI al provvedimento ricorda che la quota di 40 milioni di euro destinata alle attività 2021 non è stata ancora stanziata, e, pertanto, le attività a contrasto all’AMR previste dalle Regioni/PPAA in questo ambito per il 2021 non sono state ancora svolte.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel settembre 2022, ha trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e al Ministero dell’economia, la nota del 9 settembre 2022 con la quale il Ministero della Salute ha inviato, ai fini del perfezionamento dell’Intesa da parte della medesima Conferenza Stato-regioni, il Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza per il triennio 2022-2025. Il PNCAR prevede uno sforzo di coordinamento nazionale, obiettivi specifici e azioni programmate, sia attraverso una sinergia tra i livelli nazionale, regionale e locale e i diversi attori chiave coinvolti, sia attraverso una governance in cui i ruoli delle istituzioni siano definiti chiaramente. L’obiettivo del piano è quello di fornire delle linee di indirizzo e delle indicazioni operative per la gestione e il contrasto dello sviluppo e della diffusione dell’antibiotico-resistenza. Il documento segue un approccio integrato (One Health) che include la collaborazione di tutti i settori coinvolti. I principali obiettivi strategici, basati sull’esperienza maturata con il PNCAR 2017-2020, sulle esperienze di altri Paesi e su raccomandazioni europee e internazionali, sono i seguenti:

§  rafforzamento dell’approccio One Health (sorveglianza coordinata ABR e uso degli antibiotici, prevenzione delle resistenze ambientali);

§  rafforzamento della prevenzione e sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) in ospedale e sul territorio. L'aumento della resistenza agli antibiotici di importanza critica utilizzati per trattare le comuni infezioni associate all'assistenza sanitaria è infatti particolarmente preoccupante (qui un approfondimento);

§  promozione dell’uso appropriato degli antibiotici e della ricerca per la prevenzione, la diagnosi e la terapia di infezioni resistenti;

§  rafforzamento della cooperazione nazionale e internazionale, favorendo la partecipazione dell’Italia alle iniziative internazionali nel contrasto all’antibioticoresistenza;

§  promuovere innovazione e ricerca nell’ambito della prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni resistenti agli antibiotici;

§  migliorare la consapevolezza della popolazione e promuovere la formazione degli operatori sanitari e ambientali sul contrasto all’antibioticoresistenza.

 

 


Articolo 1, comma 530
(Programma nazionale di screening per diabete e celiachia)

 

 

Il comma 530, inserito nel corso dell’esame alla Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, allo scopo di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

 

In proposito va ricordato che l’associazione tra Malattia Celiaca (MC) e Diabete Mellito Tipo 1 (T1DM) è ben conosciuta da almeno vent’anni con una prevalenza media di MC in pazienti con T1DM di circa 4.5% (range 2- 10%) (1).

L’Associazione Italiana Celiachia ha diffuso un report dedicato al rapporto tra diabete e celiachia; In base a recenti studi epidemiologici citati dal report, dall’1.5% al 10% dei soggetti con diabete di tipo 1 presenta il morbo celiaco, mentre la prevalenza media dell’associazione tra le due malattie va dal 4.1% al 6,5%. Dunque, si riscontrano soggetti che presentano entrambe le malattie autoimmuni. L’alta prevalenza, particolarmente in età pediatrica, è pari comunque ad almeno 10 volte quella della popolazione non diabetica e suggerisce che possa essere più che una semplice associazione. Infatti, si discute se, condividendo le due malattie gli stessi fattori genetici, si possano considerare due “epifenomeni” dello stesso substrato di predisposizione oppure se il glutine abbia un diretto/indiretto ruolo causale anche nella malattia diabetica.

Va poi ricordato che il Ministero della salute, nel marzo 2021, ha presentato al Parlamento la Relazione annuale sulla celiachia  Nell’esercizio finanziario 2020, sulla base dei dati del 2019, sono stati impegnati e pagati in favore delle Regioni 325.696,74 € per garantire la somministrazione dei pasti senza glutine e 535.464,45 € per le attività formative destinate agli operatori alimentari, per un totale di 861.161,19 €. Il documento sintetizza i dati epidemiologici, le novità scientifiche e le attività regolatorie più significative dell'anno ed è il frutto della costante collaborazione tra istituzioni centrali e territoriali, associazioni di categoria ed imprese.

 

 


Articolo 1, comma 531
(Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute)

 

 

Il comma 531, inserito nel corso dell’esame alla Camera, autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) della “Rete oncologica” del Ministero della salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare, a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, del presente disegno di legge.

L’intervento è disposto in attuazione della linea progettuale prevista nell’ambito del PNRR Investimento 2.1 Missione 6 – C2, “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”.

 

Il comma 531,  inserito nel corso dell’esame alla Camera, autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) della “Rete oncologica” del Ministero della salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

 

In proposito, si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018), al comma 523, aveva disposto per tali obiettivi due finanziamenti di 5 milioni di euro per ciascuna delle due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute, la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare, cui fanno parte Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e nella prevenzione primaria cardiovascolare.

I corrispondenti fondi sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione[27].

In proposito la misura in esame - e per il medesimo ammontare - era stata già prevista anche per l’anno 2020 a beneficio di ciascuna delle due Reti (oncologica e cardiovascolare) dall’articolo 23-quater, comma 4, del DL. 119/2018 (L. n. 136 del 2018), a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica ex articolo 10 comma 5, DL. n. 282/2004 - L. 307/2004.

 

Riguardo la linea progettuale prevista nell’ambito del PNRR Investimento 2.1 Missione 6 – C2, “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”[28], si sottolinea che l’investimento ha un finanziamento totale, interamente costituito da sovvenzioni, pari a 524,1 milioni di euro da utilizzare per il raggiungimento di specifici obiettivi entro il 2025, finalizzati al trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese relativo ad almeno 424 progetti (100 su malattie rare e tumori rari tramite progetti proof of concept, vale a dire direttamente trasferibili all’ambito applicato, oltre che 324 su malattie altamente invalidanti).

Con particolare riferimento ai tumori rari, è previsto un secondo bando nel 2023, per sovvenzioni pari a 262,03 milioni di euro, indirizzati alla ricerca clinica.

 


Articolo 1, commi 532-534
(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)

 

 

I commi da 532 a 534 dell'articolo 1 prevedono, in favore delle farmacie, una stabile remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

 

In base al comma 532, la predetta remunerazione aggiuntiva, nel limite di 150 milioni di euro annui, è espressamente finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, ed è riconosciuta con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma precisa che il riconoscimento, con decorrenza dal 1° marzo 2023, avviene "anche" sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41[29], convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

 

Si ricorda che i commi 4 e 5 del richiamato d.l. 41/2021 hanno previsto in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva è stato demandato, nel rispetto di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2021 ed a 150 milioni per il 2022, a un decreto del Ministro della salute[30], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Ai sensi del successivo comma 6 del d.l. 41/2021, i suddetti stanziamenti (di cui al comma 4) per gli anni 2021 e 2022 sono posti a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario. Al finanziamento in questione accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

 

Il comma 533 dell'articolo in commento stabilisce che il decreto attuativo previsto dal comma 532 deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

 

Il comma 534 quantifica gli oneri derivanti dal comma 532 in 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, e prevede che alla relativa copertura si provveda a valere sulle risorse destinate a progetti di carattere prioritario nel settore sanitario[31]. Precisa, inoltre, che al finanziamento in questione accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente (modalità di copertura e ambito applicativo identici a quelli già previsti dalla normativa sperimentale di cui al d.l. 41/2021; v. sopra).

 

 

 


Articolo 1, commi 535-536
(Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

 

 

Il comma 535, è volto ad incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall’ultima legge di Bilancio (2022) di €2.150 milioni per l’anno 2023, €2.300 milioni per il 2024 e €2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025. In particolare, per il 2023, una quota-parte di 1.400 milioni è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si prevede che al riparto accedano tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 536 stabilisce inoltre l’incremento del Fondo per la sanità e i vaccini per un ammontare di 650 milioni per il 2023 da destinare all’acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

 

Il comma 535 in esame incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall’ultima legge di Bilancio (2022) di €2.150 milioni per l’anno 2023, €2.300 milioni per il 2024 e €2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025.

La legge di Bilancio n. 234/2021 (art. 1, comma 258) per il 2022 ne aveva fissato, da ultimo, il livello complessivo in €124.061 milioni per il 2022, €126.061 milioni per il 2023 e €128.061 milioni a decorrere dall’anno 2024, mantenendo ferma l’applicazione delle disposizioni legislative in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. Di seguito il quadro delle variazioni previste (in mln€):

 

Livello finanziamento SSN

2022

2023

2024

a decorrere 2025

LB 2022
(co. 258)

124.061

126.061

128.061

128.061

Ddl. Legge bilancio 2023

-

+2.150

+2.300

+2.600

 

In particolare, per il 2023, l’incremento è destinato a contribuire all'aumento dei costi energetici, non preventivabile al momento della definizione del fabbisogno sanitario relativo all'anno 2022.

La compensazione di tale aumento è stata altresì prevista dal D.L. 144/2022[32] (art. 5, co. 3, 4 e 6, cd. Aiuti-ter, L. n. 175/2022) per un complesso di risorse pari a 1.400 milioni di euro. Il totale delle risorse a legislazione vigente per il 2022, per le finalità di compensazione dei maggiori costi energetici, ammonta complessivamente a 1.600 milioni di euro, tenuto conto della previsione del precedente incremento di 200 milioni di euro già fissato dal DL. 50/2022[33] (art. 40, comma 1, del cd. DL. Aiuti Energia, L. 91/2022).

Tali risorse compensative sono state perciò già assegnate per il 2022 agli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto del monitoraggio dei conti del settore sanitario, di cui 1.000 milioni risultavano già appostati a bilancio dalla legge di assestamento 2022 (L. n. 111/2022).

 

La ripartizione delle risorse per compensare l’aumento dei costi energetici viene effettuato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2022. Come per la precedente integrazione di risorse, a tale riparto è previsto che accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative per le autonomie speciali relative al concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

 

 

Il riparto delle maggiori risorse per compensare l’aumento dei costi energetici è stato previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

L’accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario tiene conto di quanto previsto ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, che stabilisce la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Fa eccezione la sola Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.

Il livello del fabbisogno nazionale standard, com’è noto, rappresenta il finanziamento complessivo della sanità pubblica e accreditata con risorse statali ed è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Trattandosi di un livello programmato, costituisce il valore di risorse che lo Stato è nelle condizioni di destinare al Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA definiti con DPCM 12 gennaio 2017).

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha causato una rideterminazione di tale livello per l'anno 2020 e successivi. Partendo dal quadro normativo antecedente all'emergenza sanitaria del 2020, la legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 514-516, legge n. 145 del 2018) aveva determinato l'ammontare del finanziamento al SSN per il triennio 2019-2021 in 114.439 milioni di euro nel 2019, prevedendo un incremento di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. Con riferimento al riparto 2019, l'ammontare è stato poi rideterminato in diminuzione e ripartito alle Regioni con diverse delibere CIPE ad un livello di 113.810 milioni di euro.

A seguito dell'emergenza pandemica, il riparto delle risorse statali per la sanità nel 2020 è stato effettuato già nel mese di maggio per un ammontare complessivo di 117.407,2 milioni. Per il medesimo anno 2020, sono stati poi definiti ulteriori incrementi in particolare con il DL. 104/2020 (cd. Agosto), mentre con riferimento all'anno 2021 il livello è stato ridefinito a 119.447,2 milioni.

Per il medesimo anno 2021 il livello di finanziamento del SSN è stato ulteriormente accresciuto a seguito delle misure approvate con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) a 121.370,1 milioni di euro.

Per l'anno 2022, l'incremento del livello di finanziamento è stato programmato pari a 822,87 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,07 milioni.

A decorrere dal 2026, l'incremento programmato è stato fissato, a legislazione vigente, a 417,87 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall'anno 2023.

Con la legge di Bilancio n. 234/2021 (art. 1, comma 258) per il 2022, il livello di finanziamento del SSN è stato da ultimo fissato in 124.061 milioni per l’anno 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni a decorrere dal 2024.

 

Il comma 536 dispone inoltre l’incremento del Fondo per la sanità e i vaccini di cui al comma 447, articolo 1, della legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) per un ammontare di 650 milioni per il 2023 da destinare all’acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

 

La relazione tecnica chiarisce che l’importo della spesa per il 2023, pari a €650 milioni è stimato per i primi 5 mesi dell’anno in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell’ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione Europea.

 

Il comma 447, art. 1, della legge n. 178/2020 (LB 2021) ha disposto, per l’anno 2021, l’istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all’acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l’infezione COVID-19 (cap. 4384 Ministero salute)[34].

Successivamente, il comma 1 del DL. 41 del 2021 (cd. Sostegni - L. 69/2021) ha incrementato, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione, portando la dotazione del Fondo acquisto vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci anti COVID, complessivamente a 3.200 milioni di euro.

In aggiunta, il comma 650, art. 1, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), trasponendo l'articolo 1, comma 2, del D.L. 10 dicembre 2021, n. 209 contenente misure urgenti finanziarie e fiscali poi abrogato con la clausola di salvezza degli effetti già prodottisi, ha incrementato la dotazione prevista dal Fondo acquisto vaccini di cui al comma 447 della LB 2021 di un ammontare di 1.850 milioni, non avente una dotazione per il 2022. Ne consegue che, nel medesimo anno 2021, allo stanziamento di 3.200 milioni del fondo di cui al cap. 4384 dello stato di previsione del Ministero della salute si è sommato l’incremento da ultimo stabilito per tale anno di 1.850 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 5.050 milioni di euro (come risulta anche dal Rendiconto dello stato di previsione “Salute” per il 2021, qui il quadro del cap. 4384).

Si fa presente che, in relazione all’incremento previsto dalla citata legge di Bilancio 2022, la trasposizione della norma del DL. 209/2021 che incideva sull’anno 2021 si è sovrapposta, sopprimendola, alla disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 90 dell'originario disegno di legge di bilancio per il 2022, che recava, per il Fondo in oggetto, uno stanziamento appunto di 1.850 milioni per il 2022, anziché per il 2021. Pertanto, come risulta anche dall’assestamento 2022 (qui il quadro) non risultano stanziamenti di competenza per il Fondo in esame, mentre i residui ammontano a 4,8 milioni.

 


Articolo 1, comma 537
(Risorse per il trattamento accessorio del personale del Ministero della salute)

 

 

L’articolo 1, comma 537, introdotto nel corso dell'esame svolto dalla Camera, dispone in ordine ad alcune risorse finalizzate ad assunzioni di personale da parte del Ministero della salute, chiarendo che le medesime risorse sono comprensive della quota da destinare al trattamento accessorio del personale interessato ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 362/1999 (armonizzazione dei trattamenti economici).

 

L’articolo 1, comma 537, stabilisce che le risorse previste da talune disposizioni legislative cha autorizzano assunzioni da parte del Ministero della salute, richiamate dal medesimo comma (v. infra), sono da intendersi comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato. Sono richiamate, a tale proposito, le finalità previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362[35], vale a dire l'armonizzazione dei trattamenti economici di tutti i dipendenti del Ministero della salute non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati allo stesso Ministero in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi.

 

Si ricorda che l'articolo 7 della legge 362/1999, al fine di armonizzazione anzidetto, stabilisce che sono destinate alle sperimentazioni e alle relative contrattazioni collettive, riguardanti il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale in questione, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate derivanti dalle tariffe e dai diritti spettanti al Ministero della sanità (ora della salute), all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati.

I benefici di cui all'articolo 7 della legge 362/1999, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono stati estesi anche al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 92, co. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 388[36]).

Le sperimentazioni di cui sopra, in base all'articolo 3, comma 8, del d.l. 11 gennaio 2001, n. 1[37], devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.

 

Il comma in esame fa riferimento, in primo luogo, alle risorse per l'assunzione, da parte del Ministero della salute, nel triennio 2019-2021, di un contingente di personale di 67 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione. Dette assunzioni sono previste dal richiamato articolo 17, comma 2-bis, del D.L. 25 marzo 2019, n. 22[38], al fine espresso di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito.

Il comma in esame fa riferimento, in secondo luogo, alle risorse per l'assunzione, da parte del Ministero della salute, di tredici dirigenti di livello non generale (di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari) e di cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. Detta assunzione è prevista dal richiamato articolo 1, comma 5-ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162[39].

Fa riferimento, in terzo luogo, alle risorse per l'assunzione, da parte del Ministero della salute, di un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Detta assunzione è prevista dal richiamato articolo 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2018, n. 145[40], al fine espresso di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli.

Fa riferimento, in quarto luogo, alle risorse per l'assunzione, da parte del Ministero della salute e per le medesime finalità anzidette, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità, assunzione prevista dal richiamato articolo 1, comma 356, della summenzionata legge 145/2018.

Si valuti la congruità del richiamo del predetto comma 356, considerato che esso si riferisce esclusivamente a posizioni dirigenziali delle professionalità sanitarie.

Il comma in esame fa riferimento, infine, alle risorse per l'assunzione, da parte del Ministero della salute, di 135 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. Detta assunzione è prevista dal richiamato articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178[41], al fine dichiarato di far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale e alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie.

La relazione tecnica, allegata all'emendamento governativo da cui è scaturito il comma in esame, osserva che quest'ultimo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 1, comma 538
(Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale)

 

 

L’articolo 1, comma 538, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, stabilisce la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, prevista dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 228/2021 limitatamente all'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti, innovando in ordine al limite massimo pro capite del contributo (elevato a 1.500 euro a persona, rispetto al limite massimo di 600 euro a persona previsto per il 2022) e ponendo al contempo nuovi limiti complessivi (5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024, a fronte di un limite complessivo per il 2022 pari a 25 milioni di euro).

 

L’articolo 1, comma 538, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, apporta modifiche testuali all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228[42], volte a stabilire la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, ivi previsto per l'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.

L'articolo in esame prevede che il contributo in questione, per gli anni 2023 e seguenti, abbia un limite massimo di 1.500 euro a persona (mentre la disposizione oggetto di modifica ha stabilito, per il 2022, un limite massimo di 600 euro), e pone i seguenti limiti complessivi: 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 (la disposizione vigente, valevole per il 2022, ha stabilito per tale anno il limite complessivo di 25 milioni di euro).

 

Si ricorda che la misura oggetto di estensione da parte dell'articolo in esame, nota come "bonus psicologo", è stata introdotta in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, e consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo, come detto già stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona, è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. L'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, dell'entità dello stesso e dei requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stati demandati, dal vigente articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 228/2021, a un decreto del Ministro della salute[43], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate all'erogazione dei contributi in questione è stabilita a livello legislativo dalla tabella C allegata al decreto-legge 228/2021[44], la quale non è modificata dall'articolo in esame.

 

Si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini della corresponsione del contributo per gli anni 2023 e successivi, l'adozione di un ulteriore decreto ministeriale volto ad adeguare la disciplina attuativa alle descritte modifiche alla normativa di livello primario.

 

 

 

 

 


Articolo 1, comma 539
(Incremento del Fondo per i test Next generation sequencing per il colangiocarcinoma)

 

 

L’articolo 1, comma 539, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, è diretto a incrementare di 200.000 euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, lo stanziamento del Fondo per i test Next generation sequencing, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall’articolo 1, comma 684 della legge n. 234/2021, per il potenziamento dei test di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza ed appropriatezza.

L’incremento del Fondo è espressamente finalizzato al potenziamento dei test di profilazione genomica del colangiocarcinoma.

 

L’articolo 1, comma 539, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede un incremento dello stanziamento del Fondo per i test Next-Generation Sequencing di cui al comma 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 , n. 234[45], pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.

Il comma in esame finalizza espressamente il suddetto incremento al potenziamento dei test di profilazione genomica del colangiocarcinoma[46], e demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'individuazione dei criteri e delle modalità di riparto, nonché del sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

 

Si ricorda che il succitato comma 684 della legge di bilancio 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo denominato Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il Fondo è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza (v. successivo comma 685). Viene demandata ad un decreto del Ministro della salute[47]la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme (comma 686).

 

Si ricorda, altresì, che l'articolo 19-octies del DL. 137/2020 (cd. Ristori)[48], aveva già previsto, per il 2021, un’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, al fine di consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori. Il comma 2 del citato articolo aveva rimesso ad un decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative, anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio-22 febbraio 2022, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 appena menzionato, nella parte in cui non prevede che il decreto ministeriale di riparto sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Si valuti l'opportunità, alla luce della sentenza succitata, di prevedere che il decreto ministeriale concernente criteri e modalità di riparto, cui rinvia il comma in esame, sia da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Next Generation Sequencing (NGS) è una metodica di analisi genetica con la quale è possibile valutare frequenza, variabilità e stabilità delle alterazioni genetiche di un tumore, studiandone le singole cellule nel corso del tempo per valutare la risposta ai trattamenti, la loro efficacia e lo sviluppo di resistenza.

Il NGS si è dimostrato particolarmente efficace nella profilazione genomica dei sarcomi, un gruppo molto eterogeneo di neoplasie rare di natura mesenchimale che coinvolgono i tessuti connettivi, quali muscoli, il tessuto adiposo, le articolazioni, le ossa, i vasi sanguigni. Si riconoscono oltre 60 diversi tipi di sarcoma, distinti in due macrocategorie: sarcomi dell’osso e sarcomi dei tessuti molli. Globalmente i sarcomi rappresentano circa l’1% dei tumori dell’adulto ed il 15% dei tumori pediatrici e la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti è di circa il 64%.  

Attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili sul territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA e che, mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare.

Si segnala che il tema della profilazione genetica delle neoplasie è anche trattato nel "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze amiche", oggetto di intesa Stato-regioni del 27 ottobre 2017.

Inoltre, l'art. 29 del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis) ha dato facoltà alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento complessivamente pari a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. Nella rete dei laboratori vengono inoltre ricompresi gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). L'incentivo è inteso all'adeguamento degli standard organizzativi e di personale e ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate e si colloca all'interno dei piani di riorganizzazione della rete delle strutture summenzionate già previsti dalla norma vigente. La disposizione peraltro specifica che l'incentivo è subordinato al rispetto di un preciso cronoprogramma integrativo dei piani di riorganizzazione, che deve avere come limite temporale massimo il 31 dicembre 2022 e garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio o prestazioni specialistiche ovvero 5.000 analisi di campioni secondo la suddetta tecnologia NGS.

 


Articolo 1, commi 540 e 541
(Payback farmaceutico)

 

 

I commi 540 e 541, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, recano disposizioni in materia di payback farmaceutico. Più nel dettaglio, l’introdotto comma 540 dà possibilità alle regioni e alle province autonome di iscrivere per l’equilibrio del settore sanitario 2022 il payback relativo agli anni 2020 e 2021 senza appostare accantonamenti, fermo restando l’eventuale compensazione a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo al 2021 le disposizioni sopra illustrate si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.  Il successivo comma 541 stabilisce che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame siano definite le modalità di applicazione della norma della legge di bilancio 2022 che applica uno sconto sul payback farmaceutico esclusivamente in favore delle aziende che hanno provveduto all’integrale pagamento dell’onere di ripiano 2021 senza riserva. Ai fini di coordinamento, la disposizione prevede che il decreto, previsto dalla legge di bilancio 2022, recante le modalità di recupero delle somme tramite payback, sia opportunamente integrato con l’inserimento dell’anno 2021.

 

Le disposizioni in commento, introdotte alla Camera, recano disposizioni in materia di payback farmaceutico; il meccanismo di rimborso da parte delle aziende farmaceutiche che si attiva quando la spesa relativa alla farmaceutica per l’acquisto diretto dei farmaci (ex spesa farmaceutica ospedaliera) oltrepassa il tetto fissato a legislazione vigente. Una volta rilevato l’eventuale superamento del tetto di spesa per acquisti diretti, il meccanismo (art. 1, comma 580, legge n. 145 del 2018), prevede che l’AIFA, determinata la misura dello scostamento con determina del Consiglio di Amministrazione, ne imponga il ripiano per il 50% alle aziende titolari di AIC, il restante 50% restando a carico delle Regioni e Province autonome che abbiano registrato il superamento del tetto di spesa.

 

La spesa farmaceutica per l’acquisto diretto dei farmaci ricomprende i costi per i medicinali, compresi quelli innovativi, utilizzati nel corso dei ricoveri ospedalieri oppure erogati dalle strutture sanitarie agli assistiti mediante il canale della distribuzione diretta ovvero della distribuzione per conto tramite le farmacie convenzionate. Nei prodotti farmaceutici, oltre ai medicinali con e senza Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC), ricadono anche i gas medicinali e gli emoderivati. La legge di bilancio 2021 (art, 1, co. 475, della legge n. 178 del 2020) ha individuato un tetto per la spesa relativa alla farmaceutica per acquisti diretti pari al 7,85% (inclusivo del tetto dello 0,2% relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali), con un meccanismo di rimborso automatico (payback) a carico delle aziende farmaceutiche in caso di sforamento del tetto individuato. A decorrere dal 2022 sono state previste ulteriori variazioni al tetto. In ultimo, l’art. 1, co. 281, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) applica uno sconto sul payback farmaceutico per gli acquisti diretti per le aziende farmaceutiche in regola con il saldo del ripiano, rideterminando per il 2022 il valore del ripiano aziendale parametrandolo, per il 2022, al ripiano dovuto in relazione all'applicazione del tetto per la spesa per acquisti diretti dell'8%; per il 2023 dell'8,15%; per il 2024 e successivi dell'8,30%.  Resta fermo il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 7%. Conseguentemente, il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel valore del 15 per cento per l'anno 2022, del 15,15 per cento nell'anno 2023 e del 15,30 per cento a decorrere dal 2024. Ai sensi del successivo comma 282, tali percentuali possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi della spesa farmaceutica, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale. Infine, il comma 285 della legge di bilancio 2022 prevede penalizzazioni per le aziende farmaceutiche inadempienti in tutto o in parte per il versamento dell’onere di ripiano previsto; in tal caso sono avviate da Aifa le procedure per la cessazione del rimborso a carico del Ssn dell’AIC del farmaco a cui si riferisce il mancato versamento del payback, previa verifica da parte di Aifa della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia. Anche le modalità di recupero delle somme tramite payback è stata modificata nel tempo (in ultimo art. 1, co. 284, della legge di bilancio 2022 – legge n. 234 del 2021. Sul punto si veda infra).

Più nel dettaglio, in considerazione dei maggiori costi  determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto al Covid-19 e del sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, l’introdotto comma 540 dà possibilità alle regioni e alle province autonome di iscrivere, per l’equilibrio del settore sanitario 2022, il payback relativo agli anni 2020 e 2021 senza appostare accantonamenti, fermo restando l’eventuale compensazione a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo al 2021 le disposizioni supra illustrate si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La norma in commento ricalca quanto disposto dall’art. 1, comma 286, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

Il successivo comma 541 stabilisce che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame siano definite le modalità di applicazione della norma di cui all’art. 1, comma 281, della legge di bilancio 2022 (si veda supra) esclusivamente in favore delle aziende che hanno provveduto all’integrale pagamento dell’onere di ripiano 2021 senza riserva. Ai fini di coordinamento, la disposizione prevede che il decreto (di cui all’art. 1, comma 284, della legge di bilancio 2022) recante le modalità di recupero delle somme tramite payback, sia opportunamente integrato con l’inserimento dell’anno 2021.


Articolo 1, comma 542
(Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi)

 

 

Il comma 542 apporta alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste.

Allo scopo, innanzitutto la disposizione incrementa dall’80 al 90 per cento la percentuale massima dell’anticipo consentito, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell’università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell’economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.

 

Più in dettaglio, il comma 542 modifica l’articolo 9-undecies, comma 3, del D.L. n. 78/2015 (L. 125/2015) che ha introdotto disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti e la corretta gestione di cassa[49], con particolare riferimento al finanziamento dei contratti (borse di specializzazione) da corrispondere ai medici specializzandi, per il tramite delle Università.

Più in generale, la norma ha il fine specifico di garantire, nel corso dell'esercizio, e nelle more dell'espressione dell'intesa Stato-Regioni di riparto del Fondo sanitario nazionale, una regolare gestione di cassa delle risorse stanziate per il SSN, al fine di evitare l'insorgenza, presso gli enti interessati, di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità.

Alla lett. a) del comma in esame, la disposizione incrementa di 10 punti percentuali, portandola al 90%, la misura dell’anticipo da calcolare sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile delle risorse a finanziamento dei contratti di specializzazione medica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, posto a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio.

La lett. b), inoltre, aggiunge la possibilità di calcolare il valore dell’anticipo non solo sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma altresì sul valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell’università con decreto direttoriale.

 

Pertanto si introduce un secondo possibile parametro di riferimento per la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell’università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori.

In aggiunta a tale possibilità, si autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.

 

 

Si sottolinea che, in base a quanto indicato dalla Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca (n. 27744 del 16 maggio 2022), riferita all’ultimo decreto del Ministero della salute (DM 2 settembre 2022) sull’assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica per l’a.a. 2021-2022, le vigenti autorizzazioni di spesa per l’esercizio 2022 (che finanziano i contratti in oggetto) ammontano ad un importo complessivo pari a €1.269.593.876,28, in parte sostenuti con i fondi REACT-EU – programma Next Generation EU), cui si è aggiunta la stima della disponibilità che potrà derivare dai conteggi legati al precedente anno accademico (cioè il 2020-2021) pari a €215.589.129,07, per un ammontare totale di finanziamento statale, comunque stimato, disponibile per l’anno accademico 2021/2022, pari a €1.485.183.005,35.

Pertanto, per ottimizzare la possibilità di corrispondere le risorse, l’anticipazione sul valore pregresso deve essere consentita non solo sul riparto definitivamente assegnato, ma facendo riferimento anche ai valori stimati che beneficiano di recuperi e compensazioni di risorse precedentemente assegnate al finanziamento dei contratti di specializzazione medica.

 

 


Articolo 1, comma 543
(Estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari)

 

 

Il comma 543, aggiunto durante l’esame alla Camera, dispone l’estensione al 2027 del vigente finanziamento di 35 milioni di euro per i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

 

Viene quindi prorogato al 2027 il finanziamento, attualmente previsto fino al 2024 dall’articolo 1, comma 377 della legge n. 147/2013[50], che consente alle università non statali di programmare la gestione nell’ambito dell’assistenza sanitaria con una diversa articolazione organizzativa dei policlinici istituiti al loro interno, in considerazione delle diverse esigenze operative.

 

Ai sensi del citato comma 377, l’erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto di tale importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

 

 

I Policlinici universitari differiscono dalle aziende ospedaliere e dalle ASL, in quanto rappresentano parti integranti delle Università, dotati di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile secondo le modalità fissate dallo statuto dell'università di appartenenza[51] e rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni per l’applicabilità delle norme sugli obblighi di approvvigionamento degli acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012), in materia di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure.

Tra i policlinici facenti capo ad università non statali si segnalano: il Policlinico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma; il Policlinico Universitario Agostino Gemelli (della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma); l'Ospedale San Raffaele della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.


Articolo 1, comma 544
(Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

 

 

Il comma 544, inserito nel corso dell’esame alla Camera, innalza allo 0,40 per cento la quota premiale per l’anno 2022 calcolata sull’ammontare complessivo del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale per le regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio.  

 

Il comma 544, inserito alla Camera, definisce per l’anno 2022 una quota premiale pari allo 0,40 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del SSN per le regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tra cui l’istituzione di una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per predeterminati volumi stabiliti con apposito decreto.

Dal 2013, ai sensi dell'art. 15, comma 23, del DL. n. 95/2012[52] (L. n. 135/2012) tale percentuale è stata fissata allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del fabbisogno del SSN, mentre, limitatamente all'anno 2021, la percentuale è stata elevata allo 0,32 per cento ai sensi dell’art. 35, comma 2 del DL. 73/2021[53](L. n. 106/2021) e ripartita con DM Salute 11 agosto 2021, provvedendo pertanto ad accantonare la somma complessiva di  €390.591.469 a valere sule risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo  del  Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per l'anno 2021.

La norma non produce effetti per la finanza pubblica in quanto determina esclusivamente uno spostamento di risorse ad incremento della quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in questione, dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard ai sensi dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 68/2011 che detta la disciplina per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.

 

La norma in esame prevede, infine, che la disposizione entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge di bilancio 2023.

 

L'art. 2, comma 67- bis della legge 191/2009 (legge finanziari 2010), come successivamente modificato con ulteriori interventi legislativi, ha previsto, a decorrere dal 2012, forme premiali per le regioni virtuose in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore ad uno specifico importo determinato con il medesimo decreto, oltre che per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dal D.Lgs 502 del 1992, all'articolo 4, commi 8 (pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) e 9 (autonomia economico-finanziaria dei presìdi ospedalieri, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno di riferimento, vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Tale norma è stata estesa agli anni 2015 e 2016[54], 2017[55], 2018[56], 2019[57], 2020[58] e, da ultimo, 2021[59].

Le proroghe si sono rese necessarie in attesa dell’adozione del decreto di cui al primo periodo del già citato art. 2, comma 67-bis, della legge 191/2009, vale a dire il decreto interministeriale Economia/Salute (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011 previa intesa con la Conferenza permanente Stato- regioni), deputato a stabilire le forme premiali, da ripartire fra le regioni cd. virtuose, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN.

 


Articolo 1, commi 545-547
(Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio)

 

 

I commi da 545 a 547, introdotti durante l’esame alla Camera, autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per provvedere ad interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere nelle province di Latina e Frosinone, stabilendone modalità applicative e copertura delle risorse.

 

I commi da 545 a 547 sono volti ad autorizzare la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per provvedere ad interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere nelle province di Latina e Frosinone.

 

Criteri, modalità e termini per la presentazione delle istanze di finanziamento dei predetti interventi edilizi, nonché di erogazione dei relativi contributi, sono stabiliti con decreto, da adottare entro il 31 marzo 2023, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 546).

 

Qui le mappature delle strutture sanitarie pubbliche di Latina (v. asl.lt.it/strutture) e Frosinone (v. asl.fr.it/strutture).

 

I corrispondenti oneri sono coperti mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata a finanziare il trattato internazionale di partenariato e cooperazione tra Italia e Libia del 30 agosto 2008 di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7 (comma 547).

 


TITOLO VII – SCUOLA, UNIVERSITA’ E RICERCA

 

Articolo 1, commi 548-554
(Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo
di istruzione e formazione)

 

 

L’articolo 1, commi 548-554, in attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere.

 

La disposizione in commento, modificata alla Camera a partire dall’originario art. 98 del disegno di legge governativo, come evidenziato dalla relazione illustrativa e dal comma 350 – concorre all’attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università». A questo specifico riguardo, gli Operational Arrangements sottoscritti il 28 dicembre 2021 impegnano l’Italia, entro il 31 dicembre 2022, ad adottare, a livello legislativo, interventi di «riforma del sistema di istruzione primaria e secondaria volta a migliorare i risultati scolastici», che annoveri, fra i suoi «elementi chiave», anche «iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne» (cfr. riquadro M4C1-5).

 

Su un piano più generale, si ricorda che il PNRR pone particolare attenzione alle competenze e discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica: c.d. STEM).

Il Piano menziona espressamente la Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 575 final del 17 settembre 2020, recante la Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, là dove, fra le linee d’azione, si evidenzia la necessità del «Reskill and upskill (riqualificare e aggiornare le competenze): investimenti senza precedenti nella riqualificazione e nell'aggiornamento delle competenze sono fondamentali per sostenere le transizioni verde e digitale, rafforzare il potenziale di innovazione e di crescita, promuovere la resilienza economica e sociale e garantire un'occupazione di qualità e l'inclusione sociale. Gli investimenti e le riforme dovrebbero concentrarsi sulle competenze digitali e sull'istruzione e la formazione professionale per tutte le età. Nel 2019 il 42 % degli europei non possiede ancora almeno le competenze digitali di base. Entro il 2025 la percentuale di europei di età compresa tra i 16 e i 74 anni con competenze digitali di base dovrebbe aumentare fino a raggiungere il 70 %. I sistemi di istruzione devono essere ulteriormente adeguati alle sfide del 21º secolo. Gli Stati membri dovrebbero garantire un notevole incremento delle competenze digitali degli alunni, al fine di ridurre al di sotto del 15 % la percentuale di studenti di età compresa tra i 13 e i 14 anni che presentano risultati insufficienti in termini di alfabetizzazione informatica. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati, alle donne e in particolare ai giovani che entrano nel mercato del lavoro, creando opportunità di lavoro di qualità e sostenendo un'offerta adeguata di posti di apprendistato e rafforzando l'istruzione e la formazione professionale. Entro il 2025 almeno quattro laureati su cinque dovrebbero essere occupati e tre su cinque dovrebbero beneficiare di una formazione sul posto di lavoro».

Particolarmente avvertito, in ambito europeo, è il tema di superare il divario di genere nelle discipline STEM: si vedano, fra l’altro, il rapporto EIGE – Istituto europeo per l’uguaglianza di genere e il riepilogo delle diverse politiche attivate in questo senso, anche per i necessari dati statistici. Significativa, al riguardo, è la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, che lo stesso articolo in commento, al comma 5, richiama.

Occorre segnalare – allargando lo sguardo – che nella medesima direzione finalistica di rafforzare le competenze e discipline STEM si indirizzano, oltre alla disposizione qui in esame, anche altri interventi compresi nella M4.C1 del PNRR, a cominciare dalla riforma degli istituti tecnici e professionali (attuata con gli artt. 26, 27 e 28 del D.L. 144/2022: cfr. il relativo dossier) e dalla riforma degli ITS (attuata con L. 99/2022: cfr. qui il dossier), le quali peraltro aspirano a saldarsi fra loro in una logica “a filiera”, di continuità e integrazione dei percorsi formativi. Per un approfondimento sulle misure contemplate dal PNRR in materia d’istruzione, si rinvia all’apposito dossier.

 

Quanto al contenuto, le disposizioni di cui l’articolo si compone incidono sui diversi livelli dell’istruzione e della formazione, oltreché sul versante della formazione dei docenti.

 

In particolare, il comma 548 prevede che in via generale il Ministero dell’istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in ogni “segmento”: nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, al fine di fornire un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale; nel sistema di istruzione e formazione, per potenziare l’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; con riguardo all’istruzione superiore, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l’uguaglianza di genere.

 

Il comma 549 interviene sul versante dei docenti, e più in particolare prevede che, nell’ambito della formazione continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo siano previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM, alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative. A tal fine, si aggiunge un nuovo terzo periodo all’art. 1, comma 3, del D.LGS. 59 del 2017, testo normativo già oggetto, peraltro, di ampie riforme, anch’esse realizzate in attuazione del PNRR, in forza dell’art. 44, comma 1, lett. b), del D.L. 36/2022 (cfr. il relativo dossier).

 

Il comma 550 opera sugli ITS con una novella all’art. 9, comma 3, della L. 99/2022, rafforzando il riferimento all’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere nell’ambito delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato nazionale ITS Academy.

 

Il comma 551 inserisce all’art. 3, comma 1, del D.LGS. 21/2008 la lettera c-bis) per aggiungere, tra le opportunità che i percorsi di orientamento forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM.

 

Il comma 552 affida al Ministero dell’istruzione e del merito il compito di promuovere tre tipologie di misure, anche in coerenza con la già richiamata Risoluzione del Parlamento europeo in materia del 10 giugno 2021:

a)  definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l’introduzione nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;

b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza» per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

 

La «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza» è stata istituita dall’Assemblea generale dell’ONU il 22 dicembre 2015, con risoluzione A/RES/70/212, e si celebra l’11 febbraio di ogni anno; l’ultima edizione si è svolta a Dubai.

 

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;

c-bis) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l’apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla L. 440/1997, cioè il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

 

c-ter) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e in campo del digitale;

 

c-quater) iniziative volte a promuovere l’acquisizione di competenze STEM e digitali anche all’interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla L. 440/1997, cioè il già menzionato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

 

I commi 553 e 554 riguardano i profili finanziari.

In dettaglio, il comma 553 precisa che le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell’ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del PNRR, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.

 

Per comodità di lettura, si riportano gli investimenti richiamati e gli stanziamenti globali per ciascuno previsti:

§  Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado (1,50 mld);

§  Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (1,50);

§  Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (0,80 mld);

§  Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi (1,10 mld).

§  Per lo stato di attuazione di ciascuno, si rinvia ancora all’apposito dossier.

 

Il comma 554 dispone che dall’attuazione dal complesso delle suindicate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 1, comma 555
(Estensione dei percorsi di orientamento scolastico)

 

 

L’art. 1, comma 555, interviene sulla disciplina dei percorsi di orientamento, per estenderli a tutte le classi e gli anni di corso della scuola secondaria, sia di primo grado che di secondo grado.

 

Il comma 555, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica il D.LGS. 21/2008 (recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato»), e in particolare l’art. 3, commi 2 e 2-bis, dedicato ai percorsi di orientamento, per ampliarne la portata a tutte le classi e gli anni di corso della scuola secondaria, sia di primo grado che di secondo grado.

Qui di seguito, al fine di meglio cogliere le modifiche, si riporta il testo a fronte:

 

Testo vigente

Testo novellato

2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado , anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275

2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nel primo biennio e negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all’orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito per potenziare le azioni nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall’anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all’interno di progetti già in essere nell’istituzione scolastica.

2-bis.   In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.

2-bis.   In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio e negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.

 


Articolo 1, comma 556
(Nomina degli organi della Scuola di alta formazione dell’istruzione)

 

 

L’articolo 1, comma 556, interviene sulla disciplina della Scuola di alta formazione dell’istruzione, introducendo il termine del 1° marzo 2023 per le nomine del Presidente, del Direttore generale e dei componenti del Comitato scientifico.

 

Il comma 556, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, con riferimento alla disciplina della Scuola di alta formazione dell’istruzione modifica i commi 4, 6 e 7 dell’art. 16-bis del D.LGS. 59/2017, relativi, rispettivamente:

- alla nomina del Presidente, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, da selezionarsi tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione;

- alla nomina del Direttore generale, di competenza del Ministro dell'istruzione, da selezionarsi tra i dirigenti di prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale;

- alla nomina di fino a 7 componenti del Comitato scientifico internazionale, da parte del Ministro dell’istruzione.

 

Per tutte e tre le nomine viene posto il termine del 1° marzo 2023.

 

Si ricorda che l’art. 16-bis, che ha previsto la Scuola di alta formazione dell’istruzione, è stato inserito dall’art. 44, comma 1, lett. i) del D.L. 36/2022.

La Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale, nel rispetto dei princìpi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti;

d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

Per approfondimenti, cfr. il relativo dossier predisposto dal Servizio Studi.


Articolo 1, commi 557, 558 e 559
(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione
del sistema della rete scolastica)

 

 

Il comma 557 introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. Il comma 558 stabilisce la destinazione dei risparmi conseguenti all’applicazione della nuova disciplina introdotta dal comma 352. Il comma 559, introdotto dalla Camera, consente alle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

 

Per i fini anzidetti, il comma 557 introduce all’articolo 19 del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/ 2011) i nuovi commi da 5-quater a 5-sexies.

 

L’art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – come modificato dall’art. 4, co. 69, della L. 183/2011 e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e le stesse erano conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Il co. 5-bis dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 4, co. 70, della L. 183/2011 e modificato dall’art. 12, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli stessi a.s., alle medesime istituzioni scolastiche autonome di cui al co. 5 non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e che, dunque, il posto era assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

A sua volta, il co. 5-ter dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 12, co. 1, lett. c), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto, per quanto qui interessa, che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA devono essere definiti con decreto del Ministro (ora) dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, co. 5 e 5-bis, dello stesso D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

Successivamente, l’art. 1, co. 978, della L. 178/2020 ha disposto che, per l’a.s. 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato è ridotto (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Ha, altresì, confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA. Quest’ultimo, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente.

Per completezza d'esposizione, si ricorda altresì che la novella prevista dall'articolo 47, comma 8, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), ha disposto che le istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni uguale o superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. La novella ha altresì disposto che resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022), in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici. Inoltre, con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), non devono derivare situazioni di esubero di personale.

Il richiamato art. 19-quater prevede che, in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, sia reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. È previsto che dall'attuazione dell'articolo non derivino situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2024/2025.

Sulla base di tali previsioni, la consistenza organica dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2021/2022 è stata definita con DM 157 del 14 maggio 2021. Nella relativa premessa si faceva presente che l’intesa in sede di Conferenza unificata non era ancora stata raggiunta. Dalla tabella allegata si evince che, per lo stesso a.s., le istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500, o inferiore a 400 ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono 370.

 

La nuova disciplina (contenuta nel nuovo comma 5-quater):

§  è operativa a decorrere dall'a.s. 2024/2025;

§  prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, entro il 31 maggio (in luogo del termine del 30 giugno previsto nel testo originario) dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento;

§  specifica che essa intende dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR;

 

Al riguardo, si ricorda che la maggior parte delle risorse destinate all'istruzione finanziano investimenti e riforme presenti nella Missione 4 ("Istruzione e ricerca"), nell'ambito della Componente 1 ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università "). In particolare, la Componente 1 riguarda quattro aree d'intervento, per un complesso di risorse pari a 19,436 miliardi di euro.

Tra le riforme previste nell'ambito della Componente 1 è prevista anche la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (M4C1-R.1.3-5,10) (a titolarità del MIM).

 

 

Missione/ Componente

Investimenti/ Riforme

Risorse PNRR

Amministrazione Titolare/ Soggetto attuatore

Traguardo/ Obiettivo

M4C1

Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (M4C1-R.1.3-5,10)

--

MIM

Traguardo: T4 2022
Adozione della riforma.

Traguardo: T4 2023

Entrata in vigore delle disposizioni per l’efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario.

 

Nel dettaglio, la riforma intende adeguare il numero degli alunni per classe – in particolare, il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'a.s. 2020/2021, a fronte del calo demografico – e rivedere le norme relative al dimensionamento degli edifici scolastici.

Come "parametro efficace" per individuare i plessi accorpati ad altri istituti dovrà essere adottata la popolazione scolastica regionale, anziché la popolazione del singolo istituto (come previsto dalla legislazione vigente):

 

§  prevede che si deve tener anche conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale;

§  a seguito di una modifica apportata dalla Camera, stabilisce che, ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema di decreto sia trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile (invece dell'originario termine del 30 aprile);

§  dispone che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di definizione dei criteri sopra indicati provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto;

§  attribuisce alle Regioni la facoltà, da esercitare con deliberazione motivata, di determinare un differimento temporale, non superiore a 30 giorni;

§  demanda infine agli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, il compito di provvedere alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

 

Il nuovo comma 5-quinquies disciplina la procedura per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni nel caso di mancata adozione del relativo decreto entro la data del 31 maggio. In tal caso, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze deve essere adottato entro il 30 giugno (invece che entro il 31 luglio, come previsto inizialmente) sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche nonché, come previsto da un'integrazione approvata dalla Camera, da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell’anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche, calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 (dell'articolo 19 del D.L. 98/2011, su cui si veda sopra) e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo.

Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli a.s. considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

 

Infine, il nuovo comma 5-sexies prevede che, in sede di prima applicazione:

§  per l'a.s. 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter con i parametri, in relazione ai quali si veda supra, indicati all'articolo 1, comma 978, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 178/2020);

§  per l'a.s. 2024/2025, il decreto che stabilisce i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni (adottato ai sensi del comma 5-quater ovvero del comma 5-quinquies), definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis;

§  a decorrere dall'a.s. 2025/2026 il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

Il comma 558 prevede che i risparmi conseguiti con l'applicazione della nuova disciplina confluiscono, previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere destinati, oltre che al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, ad incrementare:

- il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

 

Il Fondo citato è disciplinato dall'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 1, co. 11, della L. 107/2015 – che ha previsto la ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – è intervenuto il DM 834 del 15 ottobre 2015, in base al quale, dall’anno scolastico 2016/2017, per l’assegnazione del Fondo si fa riferimento ai seguenti parametri: tipologia dell’istituzione scolastica; consistenza numerica degli alunni e numero degli alunni diversamente abili; numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e numero delle classi terminali.

 

§  il Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica;

§  il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;

§  il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

 

Il «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» è stato istituito nello stato di previsione del MIUR (ora Ministero dell'istruzione e del merito) dall’art. 1, co. 202, della L. 107/2015. Le relative risorse – rideterminate rispetto allo stanziamento iniziale da disposizioni legislative successivamente intervenute – sono state allocate sul cap. 1285.

 

Con una modifica apportata dalla Camera, si è altresì stabilito che nel fondo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021; su tale disposizione si veda sopra), previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente al riparto delle risorse del Fondo. I risparmi accertati sono iscritti sul relativo Fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 559, introdotto dalla Camera, dispone che le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’art. 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

 

La disposizione testé citata destina attualmente alla retribuzione di posizione ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate non più dell’85% delle risorse complessive del fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, disciplinato dall’art. 41 del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019.

L’art. 41 del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019 prevede che il fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 (su cui si veda sotto), come disciplinato dal precedente CCNL e dalle vigenti norme di legge in materia, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di Euro 2.896.592 annui, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a valere sulle risorse del presente rinnovo contrattuale, destinate alla rideterminazione della retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 39, comma 4, primo alinea e, per l’intera parte residua, a retribuzione di risultato. Il Fondo è altresì incrementato degli importi, al netto degli oneri riflessi, stanziati dall’art. 1, co. 591, primo periodo della legge n. 205/2017, alle decorrenze e per le finalità ivi stabilite[60]. Agli incrementi disposti ai sensi dell’art. 39 comma 4 sono destinate, oltre a quota parte dell'incremento sopra ricordato, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a Euro 2.896.592 annui, tutte le risorse acquisite al Fondo in base all’art. 1, co. 591, primo periodo della legge n. 205/2017 e, fino a concorrenza dell’intero onere, anche quelle, già destinate al Fondo ai sensi dell’art. 1, comma 86 della legge n. 107/2015, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, co. 591, secondo periodo della legge n. 205/2017[61]. Nell’anno 2018, sono rese indisponibili risorse del Fondo in misura pari a Euro 15.537.989,05, al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono portate ad incremento una tantum del Fondo dell’anno successivo, al fine di garantire la piena sostenibilità degli incrementi disposti ai sensi dell’art. 39 comma 4.

 

Al riguardo si ricorda in via preliminare che l'art. 42 del CCNL 1° marzo 2002 ha previsto la costituzione, per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di fondi regionali in cui confluiscono l’insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico. L’onere dell’assicurazione contro i rischi professionali prevista all’art.36[62] va detratto dalle risorse prima della loro ripartizione nei fondi regionali delle risorse di cui trattasi. Il fondo è altresì alimentato dalle seguenti ulteriori fonti di finanziamento: a. a decorrere dal 1° gennaio 2001 un importo pro-capite pari a € 140,48 (lire 272.000) annui lordi; b. le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio; c. eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/97, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività; d. le risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici di cui all’art. 26. Concorre a formare il fondo anche l’importo individuale dell’indennità di direzione che cessa di essere corrisposta al momento dell’attribuzione della retribuzione di posizione. Confluiscono permanentemente nel fondo le risorse dell’anno 2001 di cui all’art. 41 del contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999 non utilizzate per le finalità ivi indicate. Le medesime risorse riferite all’anno 2000, pari a € 7.746.853,49 (lire 15 miliardi) al lordo degli oneri riflessi, sono utilizzabili per le finalità del fondo riferite alla componente retributiva di risultato solo per l’anno 2001. A decorrere dal 31dicembre 2001, ed a valere sull’anno 2002, confluiscono altresì nel fondo le risorse che la legge finanziaria per l’anno 2002 stabilirà per il processo di attuazione dell’autonomia scolastica in favore del personale della dirigenza scolastica. Le risorse già dedicate al salario accessorio dovranno essere ripartite in ambito regionale e per l’amministrazione centrale in relazione al numero dei dirigenti scolastici in servizio.

L'art. 55 del CCNL per il quadriennio 2002-2005 ripropone, in sostanza, la medesima disciplina sopra descritta, stabilendo che i fondi per la retribuzione di posizione e risultato sono costituiti e continuano ad essere finanziati secondo quanto disposto dall’art. 42 del CCNL 1 marzo 2002. Il fondo è ulteriormente incrementato dai seguenti importi, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dalle date sottoindicate: a. dal 1° gennaio 2002 di € 489.424; b. dal 1° gennaio 2003 di ulteriori € 6.980.410. Continuano ad alimentare il fondo le risorse derivanti da: a. quote di retribuzione individuale di anzianità; b. eventuali risorse di cui all’art. 43 della legge n. 449/97; c. risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all’art. 19. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dovranno essere ripartite in ambito regionale e in relazione al numero dei dirigenti scolastici.

L'art. 4 del CCNL dell’11 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005) prevede che i fondi per la retribuzione di posizione e risultato sono costituiti e continuano ad essere finanziati secondo quanto disposto dall’art. 55 del CCNL per il quadriennio 2002-2005. Il fondo è ulteriormente incrementato dai seguenti importi, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dalle date sottoindicate: a. dal 1° gennaio 2004 di € 2.123.940; b. dal 1° gennaio 2005 di ulteriori € 1.699.152; c. dal 31 dicembre 2005 a valere sull’anno 2006 di ulteriori € 3.929.289. Tali ultime risorse si renderanno disponibili solo successivamente all’approvazione della legge finanziaria 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell’accordo Governo – OO.SS del 27 maggio 2005. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dovranno essere ripartite in ambito regionale e in relazione al numero dei dirigenti scolastici.

In base all'art. 4 del CCNL del 15 luglio 2010, relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall’art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007. Il fondo è ulteriormente incrementato di € 6.073.602,00, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009. Tali risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti all’art. 2, comma 3 del medesimo CCNL e, per la parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato. Secondo l’art. 2, comma 3 del CCNL, la retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 23, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 3.556,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.

A sua volta l’art. 23, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 aveva rideterminato la retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) del CCNL dell’11 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005)[63], a decorrere dall’1° gennaio 2007 in € 3.166,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.

L'art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 prevede che il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall’art. 4 del CCNL dell’11-4-2006 (biennio economico 2004-2005), sopra richiamato. Il fondo è ulteriormente incrementato dei seguenti importi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a decorrere dalle date sottoindicate: a) dal 1° gennaio 2007 di € 6.140.615,00; b) dal 31 dicembre 2007 e a valere sull’anno 2008 di ulteriori € 1.879.804,00. Entro il 31 luglio di ciascun anno, il "MIUR" (ora Ministero dell'istruzione e del merito) ripartisce tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva ai sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL 11 aprile 2006. Gli incrementi sopra disposti concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti all’art. 23, comma 3 e, per la parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

 

 


Articolo 1, comma 560
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

 

 

Il comma 560 dell'articolo 1, introdotto dalla Camera, stanzia la somma di 1 milione di euro, per il 2023, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, nonché per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse.

 

In data 6 dicembre 2022, il Ministro per l'istruzione e il merito ha presentato il Piano per l’edilizia scolastica.

Per ulteriori ragguagli si veda qui.

Nell'ambito del PNRR, la maggior parte delle risorse destinate all'istruzione finanziano investimenti e riforme presenti nella Missione 4 ("Istruzione e ricerca"), nell'ambito della Componente 1 ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università ").

Nello specifico, tra gli investimenti finanziati nell'ambito della Componente 1 – alcuni a titolarità del Ministero dell'istruzione (MI), ora Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), altri a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) – rientra anche il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (M4C1-I.3.3-26) (a titolarità del MIM).

L'art. 55 del D.L. 77/2021 ( L. 108/2021) – come modificato dall'art. 24, co. 6, lett. a), n. 1, del D.L. 152/2021 - ha previsto che per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR: il MI predispone linee guida tecniche (co. 1, lett. a), n. 1); il MI comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento (co. 1, lett. a), n. 1- bis); in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 (co. 1, lett. a), n. 2); fino al 31 dicembre 2026, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano con i poteri dei commissari straordinari previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari (co. 1, lett. a), n. 3); gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione (co. 1, lett. a), n. 4); l'autorizzazione per interventi su beni culturali è resa entro 60 giorni dalla richiesta. Il parere del Sopraintendente sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento è reso entro 30 giorni (co. 1, lett. a), n. 5).

 

 


Articolo 1, commi 561-563
(Misure in materia di istruzione e merito)

 

 

Il comma 561, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Il comma 562, primo periodo, prevede che talune attribuzioni in materia di attestazioni siano svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Il comma 562, secondo periodo, dispone che una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro, sia destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. Il comma 563 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Nel dettaglio, il comma 561, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito (come ridenominato dall’art. 6 del D.L. 173/2022) sia istituito un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA, come rileva la relazione tecnica), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma in esame.

 

Per un approfondimento sulle politiche del settore dell’istruzione all’interno del PNRR - e sulla relativa attuazione - si rinvia all’apposita sezione del sito web della Camera dei deputati, con particolare riferimento agli allegati “Riforme” e “Investimenti” ivi presenti.

 

Si segnala, in particolare, all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Riforma del sistema di reclutamento dei docenti (Missione 4, Componente 1-Riforma 2.1). Tale riforma mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, al fine di migliorare la qualità del sistema educativo italiano. Essa ha previsto:

§  come Traguardo al 30 giugno 2022 (T2 2022) l’entrata in vigore   della riforma della carriera degli insegnanti. Esso è stato considerato raggiunto, nel dettaglio, con l’approvazione dell’art. 59 del D.L. n. 73 del 2021 (L. 106/2021) che reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l’immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche. Tale articolo è stato modificato dall’art. 46 del decreto-legge n. 36 del 2022 (L.79/2022). L’art. 44 del medesimo decreto-legge n. 36 del 2022, poi, introducendo diverse novelle al decreto-legislativo n. 59 del 2017, reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, in particolare, della scuola secondaria di I e II grado;

§  come Traguardo al 31 dicembre 2023 (T4 2023), l’entrata in vigore delle disposizioni per l’efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario. Si segnala, a tale proposito, l’art. 38 del decreto-legge n. 115 del 2022  (L.142/2022) (cosiddetto Aiuti-bis) che ha previsto per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi.

§  come Obiettivo al 31 dicembre 2024 (T4 2024), almeno 70.000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.

 

Si ricorda che, nel provvedimento in esame, all’art. 153, commi 9, 10 e 11 - alle cui schede di lettura si rinvia - sono presenti ulteriori norme in materia di personale del sistema di istruzione, relative, rispettivamente, ai concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive, al reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico e di proroga degli incarichi conferiti a tempo determinato.

Per completezza d’informazione, si ricorda che è stata firmata, presso la sede dell'ARAN, l'11 novembre 2022, l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, che consente di erogare l'anticipazione della parte economica che interessa 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e AFAM (compresi 850 mila docenti) e 77.255 appartenenti ai settori Università (con esclusione dei docenti) ed enti di ricerca. Qui il relativo comunicato.

Il comma 562 dispone, al primo periodo, che le attribuzioni previste dall’art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009 (relativamente all’obbligo di attestazione dell’avvenuta pubblicazione dei documenti) siano svolte - presso le istituzioni scolastiche - dai revisori dei conti.

 

La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che il comma 2 dell’art. 100 del disegno di legge originario (ora comma 562) stabilisce che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgano l’attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell’aggiornamento e dell’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni, prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g) del decreto legislativo n. 150 del 2009. “Atteso, infatti – prosegue la relazione illustrativa - che per le istituzioni scolastiche non è prevista la costituzione di un OIV (Organismo indipendente di valutazione della performance), in quanto, alla luce delle specificità del sistema scolastico, l’art. 74, comma 4, d.lgs. n. 150/2009 esclude esplicitamente tale possibilità, si ritiene che l’assolvimento dell’obbligo di attestazione dell’avvenuta pubblicazione dei documenti prevista dall’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009 possa essere affidata ai revisori dei conti, garantendo così un controllo maggiore rispetto all’adempimento dell’obbligo, coerente con le funzioni già svolte dai revisori in tema di verifiche e controlli delle attività amministrative quali, ad esempio, quelli sulle procedure di gara o sui conferimenti degli incarichi. Con riferimento alla trasparenza, infatti, l’ANAC aveva affidato, in un primo momento (Delibera n. 201/2022), ai direttori degli USR il compito di attestare l’avvenuta pubblicazione degli obblighi di pubblicazione e, in un secondo momento (comunicato ANAC del 5 ottobre 2022), ai dirigenti scolastici che, peraltro, essendo tenuti ad adempiere agli obblighi di trasparenza, non possono adempiere anche alla verifica dell’avvenuta pubblicazione. La disposizione, dunque, affidando ai revisori dei conti le funzioni sopra descritte consente di risolvere due aspetti problematici relativi all’applicazione della legislazione anticorruzione e trasparenze nelle scuole”.

 

Si ricorda che il citato art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 disciplina l’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui ogni pubblica amministrazione si deve dotare (ad esclusione, come anticipato, - secondo l’art. 74, comma 4 del medesimo decreto legislativo 150/2009 - dell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale), che è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti.

Il comma 4 di tale articolo indica le funzioni di tale Organismo, che sono le seguenti:

a)   monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b)   comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c)   valida la Relazione sulla performance di cui al successivo art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d)   d)  garantisce  la correttezza  dei  processi  di  misurazione  e valutazione  con   particolare   riferimento   alla   significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto  previsto  dallo stesso   decreto,  dai  contratti  collettivi nazionali, dai  contratti  integrativi,  dai   regolamenti   interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e)   propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7 del decreto, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;

f)    è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;

g)   promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al Titolo II del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009 (artt. 2-16), in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance (questa è la funzione che la disposizione in commento attribuisce, presso le istituzioni scolastiche, ai revisori dei conti);

h)   verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

 

Il medesimo comma 562, al secondo periodo, dispone (conseguentemente) che una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, come rifinanziato dalla medesima legge di bilancio in esame, pari a 4,2 milioni di euro (annui), sia destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 616, della citata legge n. 296 del 2006, da definirsi con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze “in ragione del rafforzamento dei compiti loro affidati dalla disposizione in esame” (come rileva la relazione illustrativa).

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di esplicitare nel testo il termine entro il quale il decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 562, secondo periodo sia da adottare (la relazione illustrativa del disegno di legge originario riporta il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge).

 

Si ricorda che il suddetto art. 1, comma 601 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto che, a decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare  l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a  favore  delle  scuole statali, fossero istituiti nello stato di previsione dell’allora Ministero della pubblica istruzione, i seguenti fondi: il "Fondo per le competenze dovute  al  personale  delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato  e  determinato"  e  il "Fondo  per  il funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche". Ai predetti fondi sono affluiti gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione di tale Ministero "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti   iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi   stessi, nonché ulteriori autorizzazioni di spesa ivi indicate.  

Inoltre, il citato art. 1, comma 616 della medesima legge n. 296 del 2006 prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali sia effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia  e  delle finanze e  dall’attuale Ministro dell’istruzione e del merito,  con  riferimento  agli  ambiti territoriali scolastici, e che gli ambiti territoriali scolastici siano limitati nel numero a non più di  2.000  e comunque composti da almeno quattro istituzioni.

Si ricorda, poi, che il comma 2 dell’art. 99 del presente provvedimento prevede che i risparmi conseguiti dalla riorganizzazione del sistema scolastico disposta dal del medesimo art. 99 confluiscano, previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, e possano essere destinati  ad incrementare – tra gli altri – il suddetto Fondo  per  il funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

 

Ai sensi del comma 563, infine, ai fini della attuazione delle suddette disposizioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Articolo 1, comma 564
(Penalizzazioni economiche per le università che non rispettino il fabbisogno finanziario programmato)

 

 

Il comma 564 novella l’art. 1, comma 977, della L. 145/2018, disponendo che il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, preveda penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato.

 

La disposizione in commento si colloca nell’ambito della disciplina del finanziamento delle università, imperniata, fra l’altro, sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

 

Il Fondo, ora facente capo al MUR sub cap. 1694 dello stato di previsione, è stato istituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), della L. 537/1993. Esso finanzia la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, a eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale (destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, c.d. FIRST, ex art. 1, comma 870, della L. 296/2006) e della spesa per le attività sportive universitarie. L’evoluzione della normativa di riferimento è stata caratterizzata da interventi che hanno progressivamente ridotto l’incidenza dei finanziamenti su base storica a favore di parametri quali il costo standard per studente, la quota premiale in relazione ai risultati della didattica e della ricerca, gli interventi perequativi a salvaguardia di situazioni di particolare criticità. Per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier

 

Per quanto qui interessa più da vicino, l’art. 1, comma 971, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), come modificato dall’art. 238, comma 8, del D.L. 34/2020, ha disposto che le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima NADEF e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, comunque le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario (cfr. per approfondimenti i dossier relativi al testo originario e alla novella).

L’art. 1, comma 977, della medesima L. 145/2018, anch’esso modificato dall’art. 236, comma 7, del D.L. 34/2020, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2023, per gli enti di cui al comma 971 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. per approfondimenti i dossier relativi al testo originario e alla novella).

Proprio su quest’ultima previsione viene a incidere la disposizione in commento, operando una sostituzione del comma 977, a tenore del quale, ora, nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971,  per gli enti che  non  hanno  rispettato  il  fabbisogno  finanziario  programmato, il Ministero dell’università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto  del  principio di proporzionalità.

Rispetto al testo vigente, la disposizione in commento, anche alla luce dei significativi finanziamenti rinvenienti dal PNRR, sembra introdurre due elementi di novità:

i) per l’applicazione delle penalizzazioni economiche, è condizione necessaria, ma non più da sola sufficiente, che il singolo ente disattenda il fabbisogno finanziario programmato; diviene infatti anche necessario, e anzi pregiudiziale visto l’ordine delineato dalla novella, l’avverarsi di una seconda condizione di carattere “sistemico”, e cioè che il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni di riferimento, i limiti stabiliti dal comma 971;

ii) la disciplina del comma 977, di cui prima si prevedeva l’applicazione a decorrere dal 2023, è ora riferita al periodo 2022-2025. 

 

 

 


Articolo 1, comma 565
(Risorse per l’assistenza informatica del MUR
nell’attuazione del PNRR)

 

 

Nell’ambito delle attività di attuazione del PNRR e dei connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti facenti capo al MUR, il comma 565 stanzia 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l’assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.

 

La relazione illustrativa ricorda che il MUR, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successiva rettifica del 23 novembre 2021, è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, relativi a iniziative previste nell’ambito delle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» e M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa». La stessa relazione evidenzia, però, come nell’ambito dei fondi PNRR assegnati al MUR non siano ricomprese le risorse da destinare all’assistenza tecnica per le funzioni svolte.

Sul punto, è quindi intervenuto, in un primo momento, l’art. 13 del D.L. 152/2021, che ha inserito all’interno dell’art. 64 del D.L. 77/2021 (articolo rubricato «Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca») un nuovo comma 6-ter.1. La disposizione, al fine di garantire l’attuazione del PNRR e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, ha autorizzato il MUR, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. La copertura è stata individuata nella corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al MUR (cfr. qui, per approfondimenti, l’apposito dossier).

La relazione riferisce che il Ministero ha provveduto ad attivare, in forza di tale previsione, convenzioni per l’affidamento di servizi di Digital Transformation per le PA – Lotto 2 e Contratto esecutivo Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4. L’oggetto del servizio è relativo a un supporto specialistico in essere presso l’Unità di Missione del PNRR MUR e le diverse Direzioni Generali del MUR coinvolte nell’attuazione del Piano; i contratti sottoscritti prevedono la conclusione delle attività entro il mese di dicembre 2022.

In questo contesto si colloca la disposizione qui in commento, che è finalizzata a dare continuità finanziaria alle iniziative intraprese e alle convenzioni in essere per l’assistenza informatica, stanziando 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per le medesime esigenze già individuate dal primo periodo del citato art. 64, comma 6-ter.1, del D.L. 77/2021.


Articolo 1, comma 566
(Risorse per le borse di studio
destinate a studenti universitari e AFAM)

 

 

Il comma 566, incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell’ambito del PNRR.

 

Come chiarito nella relazione illustrativa, la disposizione in commento stanzia risorse ulteriori volte ad assicurare la continuità dell’attuale sistema di erogazione delle borse di studio per studenti universitari e AFAM, finanziato pure grazie al PNRR, anche una volta che le risorse apportate da quest’ultimo si saranno esaurite.

 

Si ricorda, in proposito, che il PNRR, M4C1 – Investimento 1.7: Borse di studio per l’accesso all’università, ha l’obiettivo di garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro.

Più in dettaglio, la misura stanzia l’importo di 500 milioni di euro operando in una duplice direzione:

i) aumentare di 700 euro in media l’importo delle borse di studio, per giungere così ad un valore di circa 4.000 euro per studente;

ii) allargare la platea degli studenti beneficiari, riducendo il divario rispetto alla media dell’Unione europea di studenti con una borsa di studio. Attualmente, il 12% degli studenti italiani beneficia di una borsa di studio, in confronto al 25% della media dell’Unione europea (cfr. la seconda Relazione sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo il 5 ottobre 2022). L’obiettivo è quello di portare il tasso di copertura in Italia almeno al 20%, arrivando a 300 mila beneficiari nel 4° trimestre 2023 e a 336 mila beneficiari nel 4° trimestre 2024.

In attuazione di quanto previsto dal Piano, è giunto, innanzitutto, l’art. 12 del D.L. 152/2021, il quale ha stabilito che, da un lato, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del MUR; dall’altro lato, che le risorse indicate dal PNRR confluiscono sul fondo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del D.LGS. 68/2012, cioè il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo (per approfondimenti, cfr. il dossier relativo all’art. 12 del D.L. 152/2021 e il dossier relativo a «La normativa vigente in materia di diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni AFAM»).

Sono stati poi adottati il decreto del MUR n. 1320 del 17 dicembre 2021, che ha definito gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle stesse, e successivamente la circolare ministeriale n. 13676 dell'11 maggio 2022 con la quale sono state introdotte ulteriori specificazioni in tema di importi delle borse di studio e di rendicontazione delle risorse a valere sul PNRR.

 

In particolare, per gli studenti “fuori sede” e per gli studenti “indipendenti” l’attuale importo è incrementato di 900 euro, arrivando a 6.157,74 euro. Per gli studenti “pendolari” l’aumento è di 700 euro che porta il valore a 3.598,51 euro, mentre per quelli “in sede” la crescita è di 500 euro, arrivando a 2.481,75 euro. Specifiche ulteriori agevolazioni e incrementi sono previsti per gli studenti economicamente più svantaggiati, per quelli con disabilità e per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie STEM per le quali l’importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Incrementi mensili di 600 euro per massimo dieci mesi spettano, inoltre, agli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale. Il decreto, poi, alza i limiti massimi dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) in modo da consentire a una platea più ampia di studenti, in possesso dei requisiti di merito previsti, di poter fare la domanda per l’accesso alla borsa di studio: la soglia ISEE è portata a 24.335,11 euro, mentre quella ISPE a 52.902,43 euro.

 

In questo quadro normativo si viene a innestare la disposizione in commento, che – come anticipato – incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del D.LGS. 68/2012.

 

Rispetto al fondo in parola, l’ultimo riparto è avvenuto, per l’anno 2021, con il decreto direttoriale n. 2795 del 25 novembre 2021. Per la ricognizione delle più recenti misure di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e delle altre iniziative statali in tema di diritto allo studio, cfr. il link all’apposita pagina del MUR.

 


Articolo 1, comma 567
(Riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste)

 

 

Il comma 567 prevede che le risorse per la rifunzionalizzazione di un determinato immobile siano destinate anche per l’ulteriore sostegno per interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell’Università degli studi di Trieste.

 

Ciò avviene per mezzo di una novella all’art. 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 139 del 2021 (L. 205/2021), nel senso di prevedere che le risorse previste per la rifunzionalizzazione dell’immobile cosiddetto “ex Ospedale militare” siano destinate anche per l’ulteriore sostegno degli interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell’Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Ciò in seguito al rinvio al comma 2 del medesimo art. 8 del d.l. 139/2021 operato dalla disposizione in commento.

 

Si ricorda che l’art. 8, comma 3, primo periodo del decreto-legge n. 139 del 2021 prevede che per la rifunzionalizzazione dell'immobile   denominato   "ex Ospedale militare" sia autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all’Università degli studi di Trieste.

 

 


Articolo 1, commi 568-571
(Contributo CNR,  disposizioni in materia di compensi e rimborsi di organismi ed esperti tecnico-scientifici e borse di studio vittime di reati)

 

 

Il comma 568 riconosce al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario, per l'anno 2023, di 15 milioni di euro. La relativa copertura finanziaria è disposta dal comma 569. Il comma 570, poi, prevede, poi, che i compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca, siano determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 571, infine, incrementa di 149.377 euro annui, a decorrere dal 2023,  l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, della legge n. 407 del 1998, relativa a borse di studio riservate a determinate categorie di soggetti, ivi indicati, vittime (o figli di vittime) di determinati reati.

 

Nel dettaglio, il comma 568 prevede che, al  fine  di  dare  ulteriore  sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria,  e  al  rilancio  delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR)  ai  sensi  dell’art. 1,  comma 315, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) al  CNR  sia  riconosciuto  un  contributo  straordinario per l’anno 2023 di 15 milioni di euro.

 

Si ricorda che il citato art. 1, comma 315 della legge di bilancio 2022 prevede che, al  fine  di  riorganizzare e rilanciare  le  attività del CNR, il   consiglio di amministrazione dell'ente adotti il «piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle  ricerche (CNR)» (qui il testo del piano del 21 novembre 2022; qui il relativo comunicato). Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente. I successivi commi 316-324 del medesimo art. 1 disciplinano le modalità attuative del piano e relativi finanziamenti. Per un approfondimento su tali disposizioni, si rinvia alla relativa descrizione presente nel dossier sulla legge di bilancio 2022 (Vol. 2, pag. 83 e segg.).

 

Il comma 569 rinviene la relativa copertura finanziaria nell’autorizzazione di spesa di all’art. 10 della legge n. 370 del 1999, in materia di rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca.

 

Il comma 570 prevede, poi, che i compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 212 del 2002 (L. 268/2022) sono determinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Il comma 571, infine, incrementa di 149.377 euro annui, a decorrere dal 2023,  l’autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all’art. 4, della legge n. 407 del 1998, relativi a borse di studio riservate a determinate categorie di soggetti, ivi indicati.

 

Il riferimento normativo è alle borse di studio sia scolastiche sia a livello universitario riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge n.  302 del 1990 (si tratta di chiunque subisca un’invalidità  permanente,  per  effetto  di ferite  o  lesioni  riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi  nel territorio  dello  Stato  di  atti  di  terrorismo  o  di   eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non  abbia concorso alla commissione degli  atti  medesimi  ovvero  di  reati  a questi connessi), nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata  per ogni  anno di scuola elementare  e secondaria, inferiore e superiore, e  di  corso  universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.


Articolo 1, comma 572
(Quota premiale università non statali riconosciute)

 

 

Il comma 572 innalza per le università non statali legalmente riconosciute dal 20% al 30% (in analogia con quanto previsto per le università statali) la quota massima di risorse destinata a fini premiali per la qualità della didattica e della ricerca.

 

Nel dettaglio, ciò avviene per mezzo di una novella all’art. 12, comma 1, della legge n. 240 del 2010.

 

Si ricorda che l’art. 12, comma 1, della legge n. 240 del 2010, prevede che, al fine di incentivare  la  correlazione  tra  la  distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di  particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge n. 243 del 1991, relativi  alle  università non statali legalmente riconosciute (e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti), con progressivi incrementi negli anni successivi, sia ripartita sulla base di criteri, determinati  con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli  indicatori definiti ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  del  decreto-legge  n. 180 del 2008 (L. 1/2009).

 

Il citato art. 2, comma 1 del D.L. 180/2008 prevede che, al fine di  promuovere  e  sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali  e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento  del  fondo  di  finanziamento ordinario di cui all'art. 5 della legge n. 537 del 1993, e del fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 428, della legge n. 244 del 2007, con progressivi incrementi negli anni successivi, sia ripartita  prendendo in considerazione:

    a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

    b) la qualità della ricerca scientifica;

    c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

 

Ora, la disposizione in commento porta la quota prevista per le università non statali a innalzarsi da una “non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi”, ad una “pari al 30 per cento” del medesimo ammontare.

 

In relazione alle università statali, si ricorda che, l’art. 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013 (L. 98/2013) prevede che la quota del  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza  nell'utilizzo  delle risorse, di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, sia determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016,  con  successivi  incrementi  annuali  non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento.  Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall’ANVUR. L'applicazione di tali disposizioni non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.


Articolo 1, commi 573 e 574
(Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca)

 

 

I commi 573 e 574 dell'articolo 1 sono stati inseriti dalla Camera. Il comma 573 sostituisce il secondo periodo dell’art. 1, comma 310, lett. b), della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), prevedendo che le risorse ivi previste (30 milioni a decorrere dal 2022), destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio, siano ripartiti sulla base dei criteri stabiliti con decreto del MUR. Il comma 574 dispone la ripartizione delle predette risorse, non ancora assegnate, tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

 

Si ricorda che il citato comma 310 dispone, complessivamente, l'incremento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). Tali risorse sono dirette a finanziare: l'accesso al secondo livello dei ricercatori e tecnologi di terzo livello, previo superamento di procedure selettive riservate (lettera b)); gli enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), tranne il CNR, di cui una quota è vincolata al superamento del precariato (lettera a)); la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo che partecipa a progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca (lettera c)).

 

Per ulteriori ragguagli si veda il dossier Atti del Governo n. 391 del 20 maggio 2022, predisposto in occasione dell'esame dello schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2022 (Atto del Governo 391).

 

 


Articolo 1, commi 575-578
 (Indennità di amministrazione ANVUR)

 

 

I commi da 575 a 578 prevedono che, a decorrere dall'anno 2023, al personale delle aree dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) possano essere riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca. Si prevede inoltre che, per lo stesso personale e con la stessa decorrenza, il differenziale stipendiale previsto dal CCNL Comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021 possa essere rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca previste alla data del 31 ottobre 2022. Si dispone poi che, a decorrere dal 2023, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'ANVUR possano essere incrementati di euro 16.683 (annui) per il personale dirigenziale di livello generale e di euro 19.777 (annui) per il personale dirigenziale di livello non generale.

 

Nel dettaglio, il comma 575 prevede che, al fine di perseguire l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall’anno 2023, al  personale dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l’indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell’università e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.

 

Il comma 576, poi, prevede che, per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, il differenziale stipendiale previsto dall’art. 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali possa essere rideterminato considerando nel calcolo l’indennità di amministrazione del personale del Ministero dell’università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure

previste alla data del 31 ottobre 2022.

 

Il comma 577, inoltre, dispone che per le stesse finalità di cui al comma 575, a decorrere dall’anno 2023 i fondi per la retribuzione

di posizione e di risultato dei dirigenti dell’ANVUR possono essere incrementati di 16.683 euro (annui) per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro (annui) per il personale dirigenziale di livello non generale.

 

Il comma 588 infine, dispone che, alla copertura degli oneri derivanti dai suddetti commi, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provveda, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dal medesimo anno, a carico del bilancio dell’ANVUR.


Articolo 1, comma 579
(Computo delle borse di studio degli studenti universitari con disabilità ai fini della percezione di provvidenze pubbliche)

 

 

L’articolo 1, comma 579, a decorrere dal 1° gennaio 2023, stabilisce che gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di alcune provvidenze: l’assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali e totali; ; l’assegno mensile di assistenza in favore dei sordi; la pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali; la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici.

 

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di alcune provvidenze:

- l’assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all’art. 13 della L. 118/1971;

- la pensione in favore degli invalidi civili totali, di cui all’art. 12 della medesima L. 118/1971;

- l’assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di cui all’art. 1 della L. 381/1970;

- la pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla L. 66/1962.

Tali importi, poi, non si computano ai fini dell’eventuale maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’art. 38 della L. 448/2001.

 

Si ricorda che la questione della computabilità degli importi percepiti in collegamento con la situazione di disabilità del beneficiario è stata oggetto, con riferimento al tema generale del calcolo dell’ISEE, anche di esame in sede giurisdizionale e di conseguenti interventi del legislatore.

 

In particolare, il Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 842 del 2016, ha ritenuto illegittimo il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, sulla revisione delle modalità di determinazione e sui campi di applicazione dell'ISEE (DPCM ISEE), là dove include nella definizione di reddito imponibile anche i trattamenti indennitari o risarcitori percepiti dai disabili a causa della loro invalidità. A supporto di tale conclusione, il collegio ha evidenziato come «non è allora chi non veda che l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la "capacità selettiva" dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile […]Per tirare le somme, deve il Collegio condividere l'affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che "... ricomprendere tra i redditi i trattamenti... indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito -come se fosse un lavoro o un patrimonio- ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una "remunerazione" del suo stato di invalidità... (dato) ... oltremodo irragionevole ... (oltre che) ... in contrasto con l'art. 3 Cost. ..."». (cfr. anche le analoghe sentt. nn. 838 e 841).

Successivamente, recependo gli indirizzi del giudice amministrativo, le modalità di calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti sono state modificate dall’art. 2-sexies del D.L. 42/2016, accompagnato dalla circolare INPS n. 137 del 25 luglio 2016.

In particolare, l’art. 2-sexies, per quanto qui interessa, dispone che nelle more dell'adozione delle modifiche al DPCM ISEE, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 841, 842 e 838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore dell’ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato DPCM, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate: a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'art. 5 del D.L. 201/2011 i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, ove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; b) in luogo di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lett. b), c) e d), del DPCM ISEE è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto DPCM per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente. Sempre a tenore di tale disposizione, i trattamenti in parola, percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

 

Per una più ampia ricognizione del diritto allo studio per gli studenti universitari, anche con disabilità, cfr. l’apposito Tema predisposto dal Servizio Studi.

 


Articolo 1, comma 580
(Fondo alloggi studenti universitari fuori sede)

 

 

Il comma 580 prevede un rifinanziamento di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 del Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali.

 

Ciò avviene per mezzo del rifinanziamento del Fondo di cui all’art. 1, comma 526 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

 

Si ricorda che il citato art. 1, comma 526 della legge di bilancio 2021 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. Ciò al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.

Il successivo comma 527 del medesimo art. 1 ha previsto che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente comma, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

In attuazione  della predetta disposizione è stato adottato il decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 1013.


Articolo 1, comma 581
(Contributo all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia)

 

 

Il comma 581 prevede risorse di 4 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento dispone che all’Istituto  universitario  di  studi  superiori  (I.U.S.S.)  di  Pavia, scuola  superiore  ad  ordinamento  speciale, sia  attribuito  un  contributo,  ad  incremento della  quota  base  del  Fondo  di  funzionamento ordinario, in misura pari a 4 milioni di  euro  per  l’anno  2023  e  a  5  milioni  di euro  per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025, destinato  a  riequilibrare  la  distribuzione del  finanziamento  per  il  funzionamento degli  istituti  di  istruzione  superiore  a  ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo,  comprensivo  dei  necessari  investimenti  infrastrutturali.


Articolo 1, commi 582 e 583
(Università a vocazione collegiale)

 

 

I commi 582 e 583 stanziano risorse per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e dettano disposizioni per la loro ripartizione.

 

Nel dettaglio, il comma 582 prevede che la dotazione del Fondo per  la  valorizzazione  delle  università  a vocazione  collegiale,  di  cui all’art. 1, comma 523, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) sia incrementata di 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2024 e 2025.

 

Si ricorda che il citato art. 1, comma 523, della legge di bilancio 2021, prevede che, al  fine di  valorizzare  la vocazione collegiale  delle università statali, è istituito,  nello  stato  di  previsione  del Ministero  dell'università  e  della ricerca,  un  apposito  fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'art. 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012 (strutture  residenziali universitarie ricettive,  dotate  di  spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi  alberghieri  connessi,  funzioni  formative,   culturali   e ricreative). Le  modalità  di  riparto  e  le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo  conto  del rapporto tra studenti  iscritti  all'ateneo  e  posti  riservati  nei collegi agli studenti  iscritti  all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione  degli  studenti, delle  caratteristiche organizzative degli  stessi  nonché'  della  polifunzionalità  degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale n. 757 del 9 luglio 2021.

 

Il comma 583, poi, prevede che il Fondo di cui sopra, per gli anni 2023, 2024 e 2025, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all’ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all’ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell’impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al predetto riparto del Fondo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.


Articolo 1, comma 584
(Incremento dei fondi per le iniziative e i servizi delle AFAM a beneficio degli studenti con disabilità)

 

 

L’articolo 1, comma 584, incrementa di 1 milione di euro annui, dal 2023, i fondi delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per iniziative e servizi a beneficio degli studenti con disabilità, con invalidità superiore al 66% e con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento. La finalità è di favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, con la prescrizione di avvalersi di docenti opportunamente formati, attraverso percorsi specifici post lauream universitari, come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

 

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, stabilisce, a decorrere dal 2023, un incremento di 1 milione di euro annui dei fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle AFAM. Tali fondi sono destinati a garantire, a partire dall’anno accademico 2023/2024, i servizi e le iniziative a beneficio:

 

1) degli studenti con disabilità, di cui all’art. 12 della L. 104/1992;

 

L’art. 12, fra l’altro, sancisce il «diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie». Ciò al fine di assicurare l’integrazione scolastica, che ha come obiettivo lo «sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione».

 

2) degli studenti con invalidità superiore al 66%;

 

Al riguardo, si ricorda che l'art. 9 del D.LGS. 68/2012 ha disposto che, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi, le (sole) università statali e le istituzioni AFAM valutano la condizione economica degli iscritti e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

Ha, altresì, previsto l'esonero totale dal pagamento per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.

Le università statali e le istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – possono disporre autonomamente ulteriori esoneri (totali o parziali) dal pagamento dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

Ha, altresì, previsto che le università non statali legalmente riconosciute devono riservare una quota del contributo statale di cui alla L. 243/1991 per l'esonero totale in favore degli studenti in possesso dei requisiti di accesso alla borsa di studio e degli studenti disabili con invalidità superiore al 66%, nonché per eventuali ulteriori esoneri autonomamente stabiliti. Al tal fine, con il riparto dei contributi di cui alla L. 243/1991 sono definiti specifici incentivi che tengono conto dell'impegno nelle politiche per il diritto allo studio.

 

3) degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento.

 

La L. 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati " DSA". Per approfondimenti, cfr. la pagina dedicata del Ministero dell’istruzione e del merito. 

 

I servizi e le iniziative in questione hanno la finalità di favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio e – a tenore della disposizione – ciò deve avvenire avvalendosi di docenti opportunamente formati, attraverso percorsi specifici post lauream universitari, come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

 

 

 


Articolo 1, comma 585
(Fondi per il progetto della Scuola europea di industrial engineering and management)

 

 

L’art. 1, comma 585, autorizza la spesa di 250.000 euro per l’anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere il progetto della Scuola europea di industrial engineering and management.

 

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, autorizza la spesa di 250.000 euro per l’anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per le finalità di cui all’art. 1, comma 244, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Quest’ultimo – come novellato, in ultimo, dall’art. 6, comma 4-quinquies, del D.L. 228/2021 – stabilisce che per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per gli anni 2021 e 2022, provvedendosi alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della L. 190/2014, cioè il Fondo per esigenze indifferibili.

 

Peraltro, lo stesso art. 6, comma 4-quinquies, del D.L. 228/2021 ha istituito a latere, presso il Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato art. 1, comma 244, della L. 145/2018, nonché quella di cui all’art. 1, comma 534, della L. 178/2020, che prevede a sua volta che per le finalità di cui all’art. 1, comma 244, della L. 145/2018 sia autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2021. Le modalità attuative del progetto di cui all’art. 1, comma 244 della legge di bilancio 2019, ivi comprese le modalità di impiego delle risorse di cui sopra, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 537, della L. 178/2020 (che prevede, in particolare, che le iniziative formative di cui al precedente comma 536 realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscano almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore).

Per ulteriori approfondimenti, cfr. i dossier appositi dedicati all’art. 6, comma 4-quinquies, del D.L. 228/202, e all’art. 1, comma 537, della L. 178/2020.

 

 


Articolo 1, commi 586-587
(Fondi per il rafforzamento delle Scuole Superiori d’Ateneo)

 

 

L’art. 1, commi 586-587, al dichiarato fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto dal PNRR (nell’ambito dell’Investimento 3.4 della M4C1.3), prevede che è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento di alcune Scuole Superiori d’Ateneo.

 

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, stabilisce, al comma 586, che al dichiarato fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto dal PNRR, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento delle seguenti Scuole Superiori d’Ateneo:

1) Collegio superiore – Università di Bologna;

2) Scuola di studi superiori C. Urbani – Università di Camerino;

3) Scuola superiore dell’Ateneo di Catania;

4) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) – Università del Salento;

5) Scuola di studi superiori «G. Leopardi» – Università di Macerata;

6) Scuola Galileiana di studi superiori – Università di Padova;

7) Scuola superiore di studi avanzati – La Sapienza di Roma;

8) Scuola di studi superiore «F. Rossi» – Università di Torino;

9) Scuola superiore dell’Università degli studi di Udine;

10) Collegio internazionale Ca' Foscari – Università di Venezia.

 

Tali risorse, in base al successivo comma 587, sono ripartite in misura uguale tra le istituzioni indicate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

 

Il riferimento al PNRR è da intendersi all’Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate», inscritto all’interno della M4C1.3 «Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture», che, fra le varie sotto-misure, contempla il rafforzamento delle scuole universitarie superiori, attraverso: i) l’offerta di corsi e attività formative a dottorandi iscritti ad altre istituzioni, per condividere le loro esperienze e competenze con tutto il sistema di istruzione superiore; ii) il consolidamento del loro ruolo nella transizione scuola-università, attraverso attività di orientamento per gli studenti delle scuole. L’importo complessivo destinato a questa iniziativa è pari a 100 milioni di euro.

 

Con riferimento alle Scuole Superiori d’Ateneo, il decreto del Ministero dell’università e della ricerca n.1093 del 23 settembre 2021 («Requisiti di qualità dell’offerta formativa delle Scuole Superiori d’Ateneo») prevede che le Università, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, al fine di valorizzare la qualità della propria offerta didattica e favorire lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attività di alta formazione, possono prevedere nel loro statuto l’istituzione al proprio interno di Scuole superiori alle quali sono ammessi gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Università medesima.

Le Scuole si dotano di regolamenti e definiscono annualmente la propria offerta didattica e i propri programmi di internazionalizzazione, di tutorato e placement.

L'offerta didattica delle Scuole, erogata in misura media annua di almeno 70 ore, è integrativa di quella prevista dai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico cui sono iscritti gli studenti ammessi.

A tal fine, l’offerta didattica delle Scuole è organizzata in corsi ordinari con obiettivi formativi specifici relativi all’area disciplinare di riferimento dei corsi di laurea o laurea magistrale, ivi inclusa la laurea magistrale a ciclo unico, a cui sono iscritti gli studenti frequentanti la Scuola, con l’eventuale coinvolgimento di altre aree al fine di integrare la formazione disciplinare. Per la partecipazione con profitto alle attività della Scuola è prevista l’attribuzione di CFU annui, proporzionati al numero di ore di didattica comprensive dello studio individuale, aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento del Titolo di studio. Agli studenti che portano a termine nei tempi e con le votazioni previste il percorso formativo della Scuola o del Collegio è rilasciato apposito diploma che contiene l'indicazione dei CFU supplementari conseguiti.

Le Scuole Superiori d’Ateneo, così come le Scuole superiori ad ordinamento speciale, attivano Corsi ordinari integrativi dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Al termine dei Corsi ordinari integrativi dei Corsi di Laurea Magistrale che prevedono l’erogazione di 60 C.F.U. viene rilasciato un titolo equiparato, agli effetti di legge, al Master di II livello di cui all’art. 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Cfr. la pagina dedicata del sito MUR.

 

 


Articolo 1, comma 588
(Borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale)

 

 

Il comma 588, introdotto durante l’esame presso la Camera, incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l’attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica. Viene di conseguenza incrementato corrispondentemente il livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario a decorrere dal 2023.

 

Il comma 588, introdotto alla Camera, dispone l’incremento di 5 milioni annui dal 2023 delle disponibilità vincolate previste ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 (L. n. 467/1994) in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di formazione dei medici, a valere sul Fondo sanitario nazionale per l’attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica.

 

Il vincolo per il finanziamento a valere sul Fondo sanitario nazionale per il finanziamento di borse di studio per medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale è previsto dall’articolo 5 recante norme per il finanziamento di programmi speciali del DL. n. 27/1988 (L. n. 109/1988).

 

Si ricorda che attualmente, gli incarichi di medici di medicina generale (cosiddetti medici di base), in considerazione della carenza di medici MMG e nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione specifica, possono essere ricoperti da laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica MMG, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Riguardo la formazione specifica in medicina generale, l’articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del DL. n. 24/2022 (L. n. 52/2022), è intervenuto prorogando al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, di partecipare all'assegnazione di incarichi di settore. Sono stati inoltre modificati i requisiti richiesti nell’ambito della formazione in medicina generale per i tutori, che possono essere medici di medicina generale convenzionati con il SSN con un'anzianità di cinque anni (e non più dieci anni, come precedentemente richiesto).

 

In proposito, l’art. 9, comma 1, del DL. n. 135 del 2018 (L. n. 12/2018)[64] ha previsto che gli incarichi concernenti l'emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il per requisito del possesso dell'attestato di idoneità al relativo esercizio - attestato che è conseguito dal medico di medicina generale al termine di un apposito corso, organizzato dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali.

L'assegnazione degli incarichi ai medici ai sensi della deroga transitoria in esame è subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto. Il mancato conseguimento del titolo entro il termine previsto per il corso suddetto (fatte salve le fattispecie di sospensione e di differimento del termine stabilite dalla relativa disciplina[65]) determina la cancellazione dalla graduatoria regionale concernente gli incarichi in oggetto e la decadenza dall'incarico eventualmente già assegnato.

Le regioni e le province autonome possono prevedere la limitazione del massimale degli assistiti in carico, come da normativa vigente, ma specificando che questa può raggiungere fino a 1.000 assistiti anche grazie al supporto della figura del tutor (di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 368 del 1999[66]) o del monte ore settimanale, indipendentemente dall'accordo collettivo nazionale.

Al riguardo gli enti territoriali, come già consentito dalle relative norme a regime, possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Infine, viene aggiunta la previsione grazie alla quale le ore di attività dei suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo dovuto per la formazione (almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica) di cui all’art. 26, comma 1, del già citato D. Lgs. n. 368 del 1999.

 

Si sottolinea infine che con DM Salute del 2 novembre 2021 è stato definito il riparto delle somme disponibili nel PNRR, per il ciclo del triennio 2021-2023, per la formazione dei medici di Medicina Generale. Le risorse, pari a €33.991.002, sono state in particolare ripartite per la realizzazione dell'intervento Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale.

Stesso ammontare di risorse disponibili per il sopra indicato obiettivo iscritto nel PNRR (€33.991.002) sono state assegnate e ripartite per il ciclo del triennio 2022-2025, da ultimo con il DM Salute 22 settembre 2022.


Articolo 1, commi 589-591
(Contributo straordinario alla regione Piemonte per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino)

 

 

I commi da 589 a 591, introdotti alla Camera, istituiscono e disciplinano un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da trasferire alla regione Piemonte, quale contributo straordinario per accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino. Per l’espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi viene prevista la nomina di un Commissario straordinario, il quale assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea nonché delle disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità.

 

 

Il comma 589 istituisce un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da trasferire alla regione Piemonte, quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino.

Il Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione è un progetto per dotare Torino di una nuova struttura sanitaria e di ricerca clinica all'avanguardia internazionale e per riqualificare una vasta area della città (area ex Avio-Oval). Per approfondimenti si rinvia alla pagina web sul sito della Regione Piemonte.

Si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi.

Con il medesimo D.P.C.M. sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, che è determinato nella misura prevista dall’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 e non può essere superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il comma 3 dell’art. 15 del D.L. 98/2011 stabilisce che il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 (ossia i commissari nominati ai sensi di diverse disposizioni di legge cui la norma fa espresso rinvio) è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

 

Il comma 590 dispone che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’intervento il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente nonché di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti.

 

Il comma 591 prevede che il Commissario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea nonché delle disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità.

La previsione appare analoga a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019 per i commissari straordinari nominati per interventi infrastrutturali di particolare complessità o di rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale.

 

 



[1]    Il D.M. di novembre 2021 ha aggiunto nell’articolo 5 del D.M. 9 dicembre 2014 la previsione (nuovo comma 4-bis) che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possano essere accompagnati da investimenti per la creazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli investimenti funzionali a tali servizi devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per gli investimenti per la ricettività e l'accoglienza le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti a sostegno della politica di coesione territoriale, dunque secondo i limiti e massimali della Carta degli aiuti a finalità regionale e del già citato GBER (cfr. art. 16 D.M. 9 dicembre che indica i massimali d’aiuto).

[2]    Cfr. art. 6 del D.M.

[3]            I requisiti indicati dall’articolo 9, comma 6, sono i seguenti: 1. positivo impatto sull'occupazione, 2. idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata, 3. idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio nazionale, 4. Contributo allo sviluppo tecnologico da valutarsi avuto riguardo alla presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, di processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione, 5. Impatto ambientale dell'investimento.

[4]            La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

[5]    Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2022, le risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) per gli esercizi dal 2022 al 2026, pari a complessivi 1.370 milioni di euro, sono state destinate al finanziamento di istanze di Contratti di sviluppo e di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi ubicati sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva. Con la direttiva sono state altresì riprogrammate, per la quota non utilizzata, le risorse assegnate dall’articolo 60, co. 2 D.L. n. 104/2020, a parziale modifica delle disposizioni già dettate dal decreto ministeriale 5 marzo 2021.

[6]    Il decreto ministeriale del 10 agosto 2022 ha destinato i fondi (due miliardi) assegnati dal CIPESS con la deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022 a istanze di Contratto di sviluppo presentate in procedura ordinaria (per 1,5 miliardi); Accordi di programma sottoscritti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e istanze di Accordo di sviluppo aventi a oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale (500 milioni di euro). Le disponibilità sono soggette al vincolo di riparto 80% aree del Mezzogiorno e 20% aree del Centro-Nord

[7]    Sono previsti i seguenti tre sub-investimenti:

·     I. 5.1.1 “Tecnologia PV (PhotoVoltaics)”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento (con una dotazione finanziaria di 400 mln di euro);

·     I. 5.1.2 “Industria eolica”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (con una dotazione finanziaria di 100 mln di euro);

·     I. 5.1.3 “Settore batterie”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di batterie (con una dotazione finanziaria di 500 mln di euro);

[8]            Si rinvia a:

·     Decreto ministeriale 27 gennaio 2022 - Attuazione dell’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’utilizzo dello strumento agevolativo dei contrati di sviluppo, come era stato annunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco in audizione del 23 febbraio 2022 presso la V Commissione (allegato III alla documentazione depositata).

·     Decreto direttoriale25 marzo 2022 ha fissato dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 fino all’11 luglio 2022 (la comunicazione dell’adozione del decreto è stata data in G.U. del 2 aprile 2022).

[9]            Si rinvia a:

·     Circolare 28 marzo 2022, n. 120820 – Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR

·     Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Attuazione dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con il quale è stato raggiunto il target al 31/03/222.

·     Decreto Direttoriale 25 Marzo 2022 ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 (di esso è stata data notizia in G.U. del 2 aprile 2022).

[10]   Convertito, con modificazioni, in legge n. 91/2022.

[11]   quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell’energia elettrica.

[12]   come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi.

[13]   L’Allegato I elenca 26 settori economici particolarmente colpiti.

[14]   comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea.

[15]   In particolare, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 (Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati) della citata Comunicazione, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti) o 3.3 (Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti) del quadro temporaneo per l'emergenza del COVID-19 (cfr. apposito tema).

      Se invece il beneficiario è il medesimo ma muta il capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l’importo massimo di 5 milioni, ai sensi del comma 55-bis, numero 2).

 

[16]   Il D.M. 13 gennaio 2022 che comprende la politica di investimento dei contratti di sviluppo è stato pubblicato in G.U. del 12 febbraio 2022. Il decreto dà attuazione alla riserva del 40% delle risorse al Sud (vedi Art. 2, c. 6 bis D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021). Il decreto direttoriale 25 marzo 2022 ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.

[17]   COM(2019) 640.

[18]   Il Ministro è stato autorizzato ad intervenire anche attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata (comma 87).

[19]        Ai sensi del medesimo articolo 64, comma 2, la convenzione disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle PP.AA;

c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività il recupero crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al MEF il pagamento dell'indennizzo a valere sul Fondo e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;

f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al MEF degli esiti della rendicontazione dei finanziatori verso la stessa SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

[20]   Si ricorda, che la L.R. Sardegna 12 aprile 2021, n. 7, che ha riformato gli enti di area vasta, ha istituito la città metropolitana di Sassari. Successivamente, il Governo ha impugnato l’art. 6 della L.R. n. 7 del 2021, in riferimento all’art. 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). La sentenza n. 68 del 2022 della Corte costituzionale, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dallo Stato. Nonostante la decisione non affronti – a causa dell’erronea impostazione del ricorso – il merito delle questioni, il lavoro evidenzia come la Corte costituzionale abbia comunque messo in luce, sia pure implicitamente, la possibile incompatibilità della L.R. n. 7 del 2021 rispetto a quanto previsto dall’art 43, comma 2, dello statuto della Regione Sardegna in merito al necessario coinvolgimento delle popolazioni interessate alla riforma delle circoscrizioni territoriali delle Province.

 

[21]   Rientra in tale comparto il personale non dirigente dipendente dagli enti ed aziende elencati dall'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro 2016-2018 del 13 luglio 2016.

[22]   È stato ivi stabilito (art. 107, co. 4) che nei servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro. Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell’onere (nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G allegata al contratto), è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l’importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.

[23]   Si tratta del comitato di settore Regioni-Sanità, costituito nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita i poteri di indirizzo verso l'Aran per le regioni, i relativi enti dipendenti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (art. 41, co. 2, d. lgs. 165/2001).

[24]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

[25]   L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[26]   ECDC, EFSA, EMA, OCSE, Antimicrobial Resistance in the EU/EEA - A One Health response, marzo 2022  

[27]   Nel giugno 2018, l’EMA (European Medicines Agency - Agenzia Europea del Farmaco) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio per i primi due farmaci antigene chimerico Car-T, prodotti d’immunoterapia cellulare che prevedono l’utilizzo dei linfociti T del paziente modificati geneticamente. Si ricorda inoltre che l’Alleanza Contro il Cancro (ACC), fondata nel 2002 dal Ministero della Salute, è attualmente formata da 25 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Le aree di interesse primario in cui ACC opera sono tre: ricerca di base e clinica oncologica, diagnosi e terapia dei tumori e istruzione e informazione in oncologia.

Per quanto riguarda la ''Rete cardiologica'' del Ministero della salute, questa consente di mettere in comune le risorse presenti negli IRCCS in termini di competenze scientifiche cliniche, sperimentali e biotecnologiche, di tecnologie avanzate –– terapie innovative anche cellulari e geniche - casistiche e registri di malattia - per ottimizzare l’impiego delle risorse per rafforzare la posizione italiana in Europa in termini di ricerca e cura in ambito cardiovascolare.

Tra le reti della ricerca sanitaria del Ministero della salute è ricompresa anche la Rete Neurologica cui partecipano IRCCS impegnati nella ricerca sulle neuroscienze.

[28]   Qui la scheda di presentazione (ita e en)

[29]   Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

[30]   Si veda al riguardo il D.M. 11 agosto 2021, recante "Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale".

[31]   Di cui ai richiamati commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

[32]   Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

[33]   Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

[34]   L’acquisto è effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica previsto dall’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia, L. n. 27/2020), provvedendo alla copertura di tali oneri con le risorse del Programma Next Generation EU.

[35]   Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

[36]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[37]   Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio e ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

[38]   Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, convertito in legge con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.

[39]   Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

[40]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[41]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[42]   Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il comma 3 del succitato articolo 1-quater è stato modificato dall'art. 25, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.

[43]   Si veda il D.M. 31 maggio 2022, "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.".

[44]   Come sostituita dal già citato D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (v. art. 25).

[45]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

[46]   Il colangiocarcinoma è il secondo più comune tumore primitivo del fegato: si sviluppa nelle cellule dei dotti biliari (i colangiociti) tra il fegato e l’intestino, e da qui va a intaccare il fegato al suo interno (colangiocarcinoma intraepatico), o al suo esterno (colangiocarcinoma extraepatico e della colecisti).

[47]   Si veda il D.M. 30 settembre 2022, recante Riparto del fondo per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.

[48]   Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

[49]   Si ricorda che, a decorrere dall’anno 2015, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad elaborare un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. L’indicatore di tempestività dei pagamenti, che per Aziende del Servizio Sanitario Regionale è pubblicato dall’Agenas (qui il link).

[50]   Legge di stabilità 2014

[51]   V. Sent. Consiglio di Stato, Sezione VI, 17/10/2000, n. 5544.

[52]   Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, cd. spending review.

[53]   Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

[54]   Art. 6, comma 4 del DL. n. 210/2015 (L. 21/2016, cd. proroga termini legislativi).

[55]   Art. 34, comma 2, del DL. n. 50/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (L. n. 96/2017).

[56]   Art. 8, comma 3, del DL n. 91/2018,  n.  91 (L. n. 108/2018, cd. proroga termini legislativi).

[57]   Art. 13, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (L. n. 60/2019, c.d. Decreto Calabria).

[58]   Art. 5, comma 1, del DL. n. 162/2019 (L. n. 8/2020, cd. proroga termini legislativi).

[59]   Art. art. 4, comma 1, del DL. n. 183/2020 (L. n. 21/ 2021, cd. proroga termini legislativi).

 

[60]   L'art. 1, comma 591, della legge 205/2017 prevede che, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale ai fini della quantificazione, da parte del MEF, dell'onere da essa derivante a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

[61]   L’art. 1, c. 591, secondo periodo della legge n. 205/2017 prevede che le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare prioritariamente alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca. L'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

[62]   Tale disposizione prevede l'attivazione, sentiti i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per tutti i dirigenti dell’area V di un’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente scolastico, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente medesimo è coinvolto per causa di servizio. A tal fine è destinata la somma fino a € 258,23 (lire 500.000) “pro capite” annua da porre a carico del fondo di cui all’art.42. La società di assicurazione sarà scelta con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

[63]   Tale disposizione prevede che a valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 4 (su cui si veda sopra), la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità: a. dal 1.1.2004 € 2.530,72 valore minimo (parte fissa); b. è confermato in € 33.560 il valore massimo (parte variabile).

[64]   Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

[65]   Cfr. l’articolo 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.

[66]   Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.