Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale
Riferimenti: AC N.1151/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 109/1
Data: 20/06/2023
Organi della Camera: Assemblea

 

 

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Dossier n. 97/1

 

 

 

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Progetti di legge n. 109/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

Schede di lettura

§  Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (Abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 del 2023) 7

§  Articolo 1 (Ordinamento dell’INAIL e dell’INPS) 9

§  Articolo 2, commi da 1 a 3 (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche) 13

§  Articolo 2, comma 3-bis (Durata in carica dei componenti della Commissione consultiva per la musica) 17

§  Articolo 3, commi 1 e 2 (Disposizioni riguardanti il sistema sanitario regionale Calabria) 19

§  Articolo 3, comma 3 (Compenso dei sub-commissari nelle regioni in disavanzo) 24

§  Articolo 3, comma 4 (Contabilità speciale dell’Unità vaccinale) 27

§  Articolo 3, comma 5 (Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA) 29

§  Articolo 3, comma 5-bis (Partecipazione degli specializzandi ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario) 33

§  Articolo 3, comma 5-ter (Limiti massimi di assistiti per i medici di medicina generale) 35

§  Articolo 3, comma 6 (Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19) 36

§  Articolo 3-bis (Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici) 40

§  Articolo 3-ter (Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS) 44

§  Articolo 4, commi 1, 2 e 3 (Proroga termini in materia fiscale) 52

§  Articolo 4, comma 2-bis (Modifiche alla disciplina IVA) 58

§  Articolo 4, commi da 3-bis a 3-quater (Proroga Fondo indennizzo risparmiatori - FIR) 63

§  Articolo 4, commi 3-quinquies–3-octies (Criptoattività) 68

§  Articolo 4, commi 3-novies– 3-undecies (Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla rideterminazione delle rendite catastali) 72

§  Articolo 4-bis (Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali) 75

§  Articolo 4-ter (Proroga disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell’articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53) 79

§  Art. 4-quater (Proroga disciplina speciale esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense) 81

§  Articolo 4-quinquies (Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012) 86

§  Articolo 4-sexies (Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione) 88

§  Articolo 5, comma 1 (Proroga del mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo) 92

§  Articolo 5, comma 2 (Villaggio olimpico Milano-Cortina 2026) 94

§  Articolo 5, commi 3 e 4 (Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi) 96

§  Articolo 6, comma 1 (Differimento del termine per lo sblocco degli interventi relativi al ponte stradale autostrada Roma Fiumicino-EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno) 98

§  Articolo 6, comma 2 (Proroga di termini in materia di micromobilità elettrica) 100

§  Articolo 6, comma 2-bis (Certificazione della parità di genere nei contratti pubblici) 101

§  Articolo 6, comma 2-ter (Piattaforma notifiche digitali) 103

§  Articolo 6, commi 2-quater-2-sexies (Proroghe relative ai RAEE fotovoltaiche e alla durata dei componenti del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali) 106

§  Articolo 6, comma 2-septies (Proroga di concessioni di coltivazione geotermiche) 110

§  Articolo 6-bis (Contributi ai comuni per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico) 114

§  Articolo 6-ter (Proroga termini in materia di approvvigionamento materie prime critiche) 116

§  Articolo 6-quater (Proroga di termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva) 120

§  Articolo 6-quinquies (Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della PA) 122

§  Articolo 7 (Proroga del termine ultimo per l’aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia) 123

§  Articolo 7-bis (Termini in materia di università) 127

§  Articolo 7-ter (Proroga del termine in materia di esami di abilitazione professionale e tirocini professionalizzanti) 137

§  Articolo 8 (Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico) 139

§  Articolo 8-bis (Credito d'imposta attività agricola e pesca) 141

§  Articolo 8-ter (Proroga in materia di riconoscimento facciale) 143

§  Articolo 9 («Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati) 144

§  Articolo 10, comma 1 (Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche) 146

§  Articolo 10, comma 1-bis (Riconoscimento e tutela della lingua dei segni italiana anche per le  minoranze linguistiche) 149

§  Articolo 11 (Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali) 153

§  Articolo 11-bis (Utilizzo dell’immagine del francobollo) 156

§  Articolo 12 (Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria) 158

§  Articolo 12-bis, comma 1 (Bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria) 162

§  Articolo 12-bis, comma 2 (Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati) 165

§  Articolo 12-bis, comma 3 (Ripiano disavanzo regioni) 168

§  Articolo 12-ter (Attuazione PNRR. Nuovo housing universitario) 170

§  Articolo 13 (Clausola di invarianza finanziaria) 172

§  Articolo 13-bis (Clausola di salvaguardia) 173

§  Articolo 14 (Entrata in vigore) 175

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
(Abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 del 2023)

 

 

L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, facendo salvi gli atti, i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle due norme nel periodo di vigenza.

 

 

Il contenuto dei richiamati articoli 1 e 2 è riprodotto al comma 2-bis dell’articolo 6 (in materia di promozione della parità di genere nei contratti pubblici), all’articolo 12 bis (in materia di finanza territoriale) e all’articolo 12-ter (in materia di housing universitario) del decreto legge in commento.

 

Il termine per la conversione in legge del decreto-legge n. 57, trasmesso alla Camera e assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio (C. 1183, l’esame, alla data del 20 giugno 2023, non è ancora iniziato), scade il 28 luglio 2023.

 

Nella XIX legislatura si sono verificati altri tre casi di “confluenza” di decreti-legge ancora in corso di conversione in altri decreti-legge: il decreto-legge n. 153 del 2022 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti è confluito nel decreto-legge n. 144 del 2022 (misure urgenti in materia di politica energetica nazionale); il decreto-legge n. 179 del 2022 (accise sui carburanti e sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici) è confluito nel decreto-legge n. 176 del 2022 (misure di sostegno al settore energetico e di finanza pubblica) e il decreto-legge n. 4 del 2022 (in materia di payback sanitario) è confluito nel decreto-legge n. 198 del 2022 (proroga termini).

Si ricorda, in proposito, che il Comitato per la legislazione della Camera ha raccomandato nei suoi pareri di “avviare una riflessione sul fenomeno della decretazione d’urgenza in modo da evitare in futuro, salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente, forme di “intreccio” tra più decreti-legge contemporaneamente all’esame delle Camere, quali la “confluenza” di un decreto-legge in un altro decreto-legge e l’abrogazione o la modifica esplicita di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti di urgenza.” (così nel parere reso nella seduta del 28 dicembre 2022 sul disegno di legge C. 730 di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022).

 

A differenza dei precedenti, in questo caso il decreto-legge n. 57 del 2023 non è confluito integralmente ma parzialmente; non risulta confluito infatti l’articolo 3 del decreto-legge n. 57 in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione.

 


 

Articolo 1
(Ordinamento dell’INAIL e dell’INPS)

 

 

I commi 1 e 5 dell’articolo 1 recano un complesso di modifiche alla disciplina di alcuni organi dell’INAIL e dell’INPS[1]; le novelle, con riferimento a ciascuno dei due enti, sopprimono la figura del vice presidente e modificano alcune norme, relative al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale; in particolare, le modifiche riformulano i requisiti soggettivi per le titolarità dei suddetti organi e riducono il limite temporale di durata del mandato del direttore generale. I commi da 2 a 4 del presente articolo 1 prevedono: la nomina di un commissario straordinario per ciascuno dei due enti, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione, con decadenza - contestuale alla suddetta nomina - del presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione già in carica; l’adozione, da parte del commissario straordinario, delle modifiche regolamentari conseguenti alle suddette novelle e la successiva nomina del consiglio di amministrazione, con decadenza, contestuale all’insediamento di quest’ultimo, del direttore generale già in carica; la presentazione della proposta, da parte del consiglio di amministrazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della nomina del direttore generale.

 

L’alinea del comma 1 fa riferimento alle finalità di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti in esame e di sviluppare il monitoraggio e la valutazione sull’attività svolta dai medesimi enti.

Le novelle di cui al comma 1, lettere a) e c), sopprimono la figura del vice presidente.

La lettera b) dello stesso comma introduce il principio che il presidente dell’ente è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. La successiva lettera d) formula gli stessi requisiti con riferimento agli altri membri del consiglio di amministrazione (la cui presidenza resta attribuita al suddetto presidente dell’ente); rispetto alla corrispondente norma previgente, si introduce il riferimento alla specifica esperienza e al rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione (ivi compreso il presidente) resta pari a cinque (il numero dei membri diversi dai titolari di organi monocratici viene elevato da tre a quattro, in relazione alla soppressione della figura del vice presidente, il quale era anche un componente del consiglio di amministrazione).

I suddetti requisiti soggettivi vengono posti anche per il direttore generale, da parte della novella di cui alla lettera e) - in via sostitutiva della norma che prevedeva la nomina del direttore generale tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell’ente stesso[2] -. Riguardo alla procedura di nomina del direttore generale, la lettera e) conferma che la proposta è operata dal consiglio di amministrazione dell’ente e che la nomina è effettuata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali[3].

La medesima lettera e) specifica, in merito al principio, già previsto, secondo cui il direttore generale ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi, che i risultati e gli obiettivi in oggetto sono quelli fissati dal consiglio di amministrazione. Si ricorda che la disciplina dei due enti prevede che gli obiettivi strategici pluriennali sono determinati da un altro organo, ovvero dal consiglio di indirizzo e vigilanza, e che quest’ultimo può acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse[4]. Considerata tale norma, si valuti l’opportunità di una più chiara formulazione del riferimento summenzionato ai risultati e agli obiettivi.

La novella di cui alla lettera e), inoltre, conferma le altre disposizioni sulle funzioni del direttore generale già previste dal testo normativo.

La successiva lettera f) riformula la norma sulla durata della titolarità degli organi. La nuova formulazione concerne, oltre che il presidente e gli organi collegiali (ivi compresi il consiglio di indirizzo e vigilanza e il collegio dei sindaci), il direttore generale. Si prevede il limite temporale di quattro anni, con la possibilità di rinnovo per una sola volta; a parte l’esplicitazione che il rinnovo può anche non essere consecutivo, tale nuova norma conferma quella già prevista per gli organi diversi dal direttore generale e determina, con riferimento a quest’ultimo, gli effetti, da un lato, di ridurre di un anno la durata del mandato e, dall’altro, di escludere esplicitamente la possibilità di rinnovi ulteriori dopo il primo (in precedenza, non erano posti limiti espliciti)[5]. La novella, inoltre, prevede che la suddetta durata quadriennale decorra, per ciascun organo, dalla data di insediamento. Si valuti l’opportunità di un chiarimento su tali termini di decorrenza, considerato anche che il presidente e il direttore generale sono organi monocratici e che, quindi, non si può fare comunque riferimento, per essi, ad una prima data di riunione dell’organo e considerato altresì che la data di decorrenza della nomina del presidente dell’ente può essere diversa dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione che il medesimo soggetto presiede.

La novella di cui alla lettera f), inoltre, conferma che i membri degli organi collegiali degli enti in oggetto cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di quest’ultimo, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Le norme transitorie di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo 1 prevedono, nell’ambito delle fasi sopra ricordate, i seguenti termini, criteri e modalità. Entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla nomina di un commissario straordinario (per ciascuno dei due enti), scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia (si ricorda che il decreto di nomina in oggetto è stato emanato il 15 giugno 2023); il commissario straordinario, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta, in relazione alle novelle di cui al comma 1, le modifiche al regolamento di organizzazione dell’ente e agli altri regolamenti interni; il consiglio di amministrazione, nominato successivamente alle suddette modifiche regolamentari, formula, entro quarantacinque giorni dalla data del proprio insediamento, la proposta di nomina del direttore generale.

Come detto, durante il proprio mandato, il commissario straordinario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti dalla disciplina al presidente e al consiglio di amministrazione.

 Riguardo agli effetti di decadenza degli organi già in carica e ai relativi termini temporali, cfr. supra, nella sintesi della presente scheda.

Il comma 5 reca una norma di abrogazione esplicita, in correlazione con le novelle di cui al comma 1[6].


 

Articolo 2, commi da 1 a 3
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 

L’articolo 2, comma 1, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l’ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza). La nuova disposizione introdotta dal comma 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa “in ogni caso” (si veda infra) dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell’11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

 

Nel dettaglio, il comma 1 sostituisce, per le predette finalità, il settimo periodo dell’articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012).

 

La disposizione qui sostituita è stata introdotta dall'articolo 10, comma 1-bis, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022). Nella previgente formulazione, essa, nel far riferimento ai soggetti già in servizio presso le fondazioni lirico-sinfoniche, modificava i termini di applicazione del divieto, per le pubbliche amministrazioni, del conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza, stabilendo che il divieto stesso si applicava solo quando il personale suddetto avesse raggiunto il limite ordinamentale di età - pari a 65 anni - previsto per la generalità dei dipendenti pubblici. Il limite ordinamentale di età è distinto dal requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia; il suddetto limite ordinamentale trova applicazione (ai fini del collocamento a riposo di ufficio) qualora al raggiungimento del medesimo il soggetto abbia già maturato il diritto al trattamento pensionistico (anticipato).

Il divieto in esame concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti. Il divieto non concerne eventuali rimborsi di spese, a condizione che essi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Tali rimborsi devono essere rendicontati. L'ambito delle amministrazioni è tuttavia diverso per gli incarichi dirigenziali o direttivi e per le cariche in organi di governo. L'articolo 19-ter del D.L. n. 148/2017 (L. n. 172/2017) esclude dall'ambito dei divieti in esame gli enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo siano eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

Il divieto si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto in quiescenza sia stato un lavoratore pubblico o privato; il divieto riguarda: gli incarichi di studio e di consulenza; gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche in organi di governo delle amministrazioni (rientranti nell'ambito del divieto) e degli enti e società da esse controllati. Riguardo agli incarichi a titolo gratuito che siano dirigenziali e direttivi, è ammesso il conferimento degli stessi ai soggetti già collocati in quiescenza per una durata non superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione. I suddetti divieti di incarichi non si applicano con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa.

I divieti in esame concernono anche i titolari dei trattamenti pensionistici anticipati maturati prima del compimento dei 65 anni.

 

Per i fini suddetti, il comma 2 inserisce un nuovo periodo, dopo il primo, all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 367/1996.

 

L’articolo 13 prevede che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche: a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16 dello stesso d.lgs. n. 367/1996; b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali; d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto; e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7 del d.lgs. n. 367/1996. (comma 1). Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attività risponde direttamente (comma 2). Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. In ogni caso, in virtù della novella introdotta dal decreto legge in esame, egli cessa dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi (comma 3). Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere riconfermato (comma 4).

 

Come precisa l’ultima determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche – esercizio 2019 (Determinazione del 15 dicembre 2021, n. 136), disponibile nella banca dati della Corte dei conti, p. 12, il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche è l’unico organo di gestione delle stesse, nominato dal Mibact [ora Ministero della cultura] su proposta del Consiglio di indirizzo e può essere coadiuvato da un Direttore artistico e da un Direttore amministrativo.

 

Il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell’11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

 

In proposito, si ricorda che la sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva che, all’esito di un processo di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessassero tutti gli incarichi dirigenziali in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti a soggetti esterni all’amministrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In proposito, la Corte ha infatti argomentato che “una cessazione automatica ex lege generalizzata di incarichi dirigenziali viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità”, inoltre “ogni intervento che preveda in via automatica la risoluzione ante tempus di contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato, con evidenti e ancor più intensa applicazioni in termini di tutela dell’affidamento dei dipendenti interessati”.

La medesima sentenza ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto i meccanismi di decadenza automatica di incarichi dirigenziali compatibili con l’articolo 97 della Costituzione esclusivamente ove riferiti ad addetti ad uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo (sentenza n. 304 del 2010) o a figure apicali quali quelle contemplate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – e cioè incarichi di Segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di  strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente – (sentenza n. 34 del 2010), nell’ambito del cd. spoils system.

Si ricorda infine che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state riconosciute dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come soggetti di diritto pubblico (si veda da ultimo la sentenza n. 153 del 2011).

 

Si valuti il contenuto della disposizione di cui al comma 3 alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.

 


 

Articolo 2, comma 3-bis
(
Durata in carica dei componenti della Commissione consultiva per la musica)

 

 

L’art. 2, comma 3-bis, approvato in sede referente, ricomprende anche la Commissione consultiva per la musica, così come ricostituita dal DM n. 223 del 25 maggio 2022, fra quelle per le quali – ai sensi dell’art. 7, comma 7-septies, del D.L. 198/2022 – viene anticipato di un anno, al 31 dicembre 2023 anziché al 31 dicembre 2024, la scadenza dalla carica dei componenti.

 

L’emendamento, approvato in sede referente, interviene – come anticipato – in materia di permanenza in carica dei componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, sostituendo, nella lista dei decreti ministeriali che contemplano le Commissioni cui la previsione si riferisce, il DM n. 39 del 25 gennaio 2022 con il DM n. 223 del 25 maggio 2022, entrambi relativi alla costituzione della Commissione consultiva per la musica.

 

A livello d’inquadramento normativo, si evidenzia che l’emendamento in discorso incide sull’art. 7, comma 7-septies, del D.L. 198/2022. Tale disposizione prevede che i componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo (dal vivo) presso il Ministero della Cultura, nominati con decreto ministeriale n. 18 del 19 gennaio 2022 (Commissione consultiva per la danza), decreto ministeriale n. 19 del 19 gennaio 2022 (Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante), decreto ministeriale n. 20 del 19 gennaio 2022 (Commissione consultiva per il teatro), decreto ministeriale n. 39 del 25 gennaio 2022 (Commissione consultiva per la musica) qui sostituito dal riferimento al decreto ministeriale n. 223 del 25 maggio 2022, restino in carica fino al 31 dicembre 2023. Si prevede, inoltre, che i predetti componenti delle Commissioni continuino comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti. Si ricorda – come riportato all’art. 2 dei citati decreti - che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 10 febbraio 2014, i componenti delle suddette 4 Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo durano in carica tre esercizi finanziari, possono essere confermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi tre anni dalla cessazione dell’ultimo incarico. La portata normativa della presente disposizione risulta quindi quella di anticipare di un anno, al 31 dicembre 2023 anziché al 31 dicembre 2024, la scadenza dalla loro carica dei componenti delle suddette Commissioni consultive, nominati a gennaio 2022. Si ricorda, per completezza, che la composizione delle predette 4 Commissioni consultive era stata precedentemente definita con i decreti ministeriali n. 29, 30, 31 e 32 dell’11 gennaio 2018, per la durata di 3 esercizi finanziari a decorrere dal medesimo anno 2018, e che il decreto ministeriale n. 616 del 30 dicembre 2020 aveva prorogato tali organi di un anno, sino al 31 dicembre 2021, a causa dell’emergenza da Covid-19 allora in atto.

Per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio Studi.

 

Circa la ratio della novella apportata dall’emendamento, essa pare evincibile dalla parte motiva dello stesso DM n. 223 del 25 maggio 2022. Nel decreto si da infatti conto che con «la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 5094 del 27 aprile 2022, […] in accoglimento del ricorso del prof. Antonio Gavino Oggiano, è stato disposto l’annullamento del decreto ministeriale n. 39 del 2022, in considerazione della mancata enunciazione delle ragioni per le quali il decreto ministeriale n. 17 del 2022 è stato superato da un nuovo atto». L’annullamento del decreto ministeriale n. 39 del 2022 ha determinato la reviviscenza del precedente decreto ministeriale di disciplina della composizione della Commissione, il DM n. 17 del 2022. Tale provvedimento – come si legge ancora nella parte motiva del DM n. 223 del 25 maggio 2022 – a giudizio del Ministero «non corrispond[e] alle effettive esigenze di funzionamento, operatività e buon andamento della Commissione», oltre a «non [essere] stato mai notificato ai componenti ivi individuati»: dunque, esso viene revocato e sostituito dal predetto DM n. 223 del 25 maggio 2022.

 

Al fine di una più agevole lettura, si riporta qui di seguito la modifica introdotta in forma di testo a fronte:

 

Testo vigente Art. 7 D.L. 198/2022

Testo modificato Art. 7 D.L. 198/2022

7-septies. I componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i decreti del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n. 19 del 19 gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di cui al primo periodo permangono comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti

7-septies. I componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i decreti del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n. 19 del 19 gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 223 del 25 maggio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di cui al primo periodo permangono comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti

 


 

Articolo 3, commi 1 e 2
(Disposizioni riguardanti il sistema sanitario regionale Calabria)

 

 

I commi 1 e 2, dell’articolo 3, prevedono l’estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall’AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio. Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 maggio 2023).

 

Il comma 1 dell’articolo 3 in esame dispone una novella all'articolo 2, comma 1, del D.L. 169/2022[7] prevedendo l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 del periodo massimo disposto dalla normativa vigente per l’applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (v. box), la cui scadenza era stata fissata inizialmente all’11 novembre 2022.

 

La delimitazione del periodo di applicabilità della normativa rimane comunque necessaria, considerata la straordinarietà dell’intervento a sostegno del SSR Calabria. Si ricorda, al riguardo, che il richiamato articolo 2, comma 1, del DL. 169/2022, novellando l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (L. n. 181/2020)[8] ha stabilito l’estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo ivi previsto – tra le disposizioni transitorie del decreto - per l’applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, originariamente previsto fino al raggiungimento degli obiettivi e, più puntualmente, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 150 (vale a dire 11 novembre 2020).

 

Inoltre, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1 comma 4 del D.L. n. 150/2020[9] che autorizza il Commissario ad acta nominato per la gestione commissariale del SSR Calabria ad avvalersi dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS), si prevede che gli effetti delle disposizioni di proroga operino limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 maggio 2023).

 

Si ricorda che, a questo scopo, è stata prevista la possibilità che l’AgeNaS non solo possa avvalersi di personale comandato, nel limite di 12 unità, nei profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, ma anche, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, di personale con contratto di lavoro flessibile nel limite di 25 unità, mediante procedura selettiva.

Come confermato dalla relazione tecnica al provvedimento in esame, l’AgeNas ha attivato questa facoltà assunzionale temporanea di 25 unità con contratto di lavoro flessibile per attività di supporto al Commissario ad acta, avvalendosi – per il 2023 - solo di 6 contratti, risultando pertanto le risorse già previste a legislazione vigente sufficienti a coprire l’ulteriore proroga disposta fino al 31 dicembre 2023 dalla norma in esame.

 

Per completezza espositiva si ricorda, infatti, che gli oneri derivanti dalle proroghe assunzionali per l’attività di supporto svolta dall’AgeNaS, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4, del DL. n. 150/2020, come successivamente rifinanziato dal comma 2, articolo 2, del sopra citato DL. 169/2022, avevano trovato copertura, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, con l'avanzo di amministrazione dell'Agenzia accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale[10].

 

Il comma 2 prevede inoltre, che i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del sopra citato DL 150/2020, decadono ove non confermati con le procedure di cui il medesimo articolo 2, entro 60 giorni della data entrata in vigore del presente decreto.

 

Più in dettaglio, il richiamato comma 1, articolo 2, del DL. 150 ha disposto il potere per il Commissario ad acta nominato per la gestione del SSR Calabria, entro 30 giorni dalla nomina e previa intesa con la Regione, nonché con il Rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, di nominare un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario regionale[11].

Qui l’ultimo decreto di conferma dei Commissari straordinari nominati del 5 gennaio 2023 (v. documento ipertestuale).

 

 

Le successive proroghe previste con riferimento al termine dell’applicabilità delle misure a favore del Servizio sanitario della regione Calabria stabilito dall’articolo 7 del sopra richiamato DL 150/2020 sono motivate dalla perdurante criticità del sistema sanitario calabrese determinata anche dal mancato raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario.

In proposito, si ricorda che il decreto-legge è peraltro intervenuto disciplinando con norme aventi carattere di urgenza compiti e funzioni del nuovo Commissario ad acta, alla scadenza della nomina del precedente, in relazione all’attuazione del piano di rientro della medesima Regione (qui l’attuale struttura commissariale).

Gli obiettivi da attuare riguardano, più segnatamente, i programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della Calabria, oltre che l’attuazione dei piani di riorganizzazione previsti per far fronte alle emergenze pandemiche, con l’incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure e posti letto in terapia semi-intensiva e altri obiettivi legati alla garanzia di esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione.

Gli interventi hanno previsto, tra l’altro, l’invio - con periodicità semestrale - al Ministro della salute, al Ministro dell’economia e delle finanze, e al Presidente della Regione, di una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al Capo in esame, da parte del Commissario ad acta. Anche in relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta, si prevede il potere di aggiornamento del mandato commissariale già assegnato con delibera del 19 luglio 2019 da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, nonché il Presidente della Regione.

Era stata inoltre già prevista la decadenza di tutti i direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, se eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, mentre, fino alla nuova nomina dei Commissari straordinari, sono stati fatti salvi i poteri esercitati dai Commissari straordinari già nominati e quelli dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta, rimasti in carica alla data del 3 novembre 2020.

 

Si ricorda che le misure da ultimo previste per il SSR Calabria sono contenute all’articolo 16-septies del DL. 146/2021[12], e più nello specifico, al comma 2, hanno riguardato:

-                lett. a): l’impiego del personale assunto dall’Agenas con un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D e corrispondente incremento della vigente dotazione organica dell’Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per la finalità volte a consentire all'Agenzia stessa di supportare le attività dei Commissari ad acta per l’attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari. Pertanto, tale personale è assegnato dall'Agenas, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria;

-                lett. b): il reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a termine (di durata non superiore a 36 mesi), di un contingente fino a 5 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, da parte di ciascuno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso (previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020). Gli oneri finanziari relativi ai suddetti contingenti sono posti, per gli anni 2022 e 2023, a carico di uno stanziamento già disposto in favore del suddetto Servizio sanitario regionale e, per il 2024, a valere sulle risorse di cui alla successiva lett. f);

-                lett. c): la collaborazione, fino al 31 dicembre 2024, da parte della Guardia di finanza, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso suddetto. La collaborazione è svolta secondo le procedure e le modalità ivi previste, tra cui anche un'anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025 della Guardia di finanza;

-                lett. d): possibilità di reclutamento e di conferimento di alcuni incarichi a termine da parte della Regione Calabria, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo SSR;

-                lett. e): esclusione, nella definizione del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, del computo delle somme dovute dalla Regione Calabria in base al saldo della mobilità sanitaria interregionale, disponendo che tali somme siano recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dal 2026;

-                lett. f): autorizzazione, nell'ambito del finanziamento del SSN, di un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

-                lett. g): esclusione, fino al 31 dicembre 2025, della possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

In ultimo, è stato specificato (al comma 3) che le norme in questione trovano applicazione nei confronti della Regione Calabria anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria; in tale ipotesi, ogni riferimento al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.


 

Articolo 3, comma 3
(Compenso dei sub-commissari nelle regioni in disavanzo)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 3 stabilisce che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari ad acta nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso pari a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario.

 

Il comma 3 in esame aggiunge una nuova disposizione alla fine del comma 2, articolo 4, del D.L. 159/2007[13] (v. box) prevedendo che ai subcommissari spetti un compenso corrispondente a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario.

I sub-commissari in questione sono nominati dal Consiglio dei ministri al fine di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione che risulti inadempiente sul rispettivo piano di rientro regionale.

 

In premessa si rileva che i compensi degli organi della gestione commissariale, ivi inclusi i subcommissari, vengono determinati con decreto MEF, di concerto MLPS e Salute, fermo restando il fatto che le regioni interessate devono provvedere agli adempimenti concordati utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La procedura prevista dall’articolo 4 del citato DL. 159/2007, infatti, prevede che gli oneri della gestione commissariale siano posti a carico della Regione interessata, che mette altresì a disposizione del Commissario ad acta e degli eventuali subcommissari nominati, il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.

In base alla normativa vigente, il trattamento economico dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario è definito dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319 del 2001 e rimodulato dal comma 14, articolo 61, del DL. 112/2008[14], come segue.

Al direttore generale della ASL è attribuito il trattamento economico onnicomprensivo individuato dalla Regione in relazione ai parametri relativi al volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, al numero di assistiti e di posti letto e al numero di dipendenti (articolo 1, comma 5 del citato DPCM n. 319/2001). Tale trattamento annuo determinato sulla base dei predetti parametri, in ogni caso, non può eccedere l’importo di 154.937,06 euro, integrabile di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla Regione[15].

Peraltro, la normativa regionale di ciascun ente territoriale è intervenuta riconoscendo percentuali inferiori al 100% di detta cifra, anche in conseguenza del richiamato comma 14, articolo 61, del DL. 112/2008, che ha stabilito una riduzione del 20%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, dei compensi da riconoscere ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle ASL, AO (aziende ospedaliere), AOU (aziende ospedaliere universitarie), IRCSS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e IZS (Istituti zooprofilattici sperimentali), posta a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi ad essi spettanti.

 

 

La procedura definita al comma 2 articolo 4, del richiamato D.L. 159/2007 viene attivata a seguito dell’esito negativo della diffida per le regioni inadempienti gli obblighi derivanti dal procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari entro i parametri e tempi programmati in detti Piani, rispetto agli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile.

Se entro il termine di 15 giorni dalla diffida inviata alla regione in disequilibrio finanziario inadempiente, infatti, non siano stati adottati tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano, ovvero se gli atti e le azioni che vengono posti in essere - valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti presso il MEF e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) -, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, deve essere attivata la procedura di nomina di un Commissario ad acta dal Consiglio dei Ministri[16], per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro.

Ad affiancare il Commissario ad acta possono essere posti inoltre, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, nominati[17] per assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro e predisporre i provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale.

Tra i compiti attribuiti ai subcommissari si segnalano, in particolare, le attività di supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale.

Inoltre, il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori delle funzioni dei direttori generali, in quanto può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle ASL, delle AO, degli IRCCS e delle AOU, fermo restando il trattamento economico in godimento, la loro sospensione dalle funzioni in atto e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.

 


 

Articolo 3, comma 4
(Contabilità speciale dell’Unità vaccinale)

 

 

L’articolo 3, al comma 4, conferma, a decorrere dal l° luglio 2023, la soppressione dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia (“Unità”, di seguito) e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima, definendo alcuni correlati adempimenti in capo al Ministero subentrante e al Ragioniere generale dello Stato. Contestualmente, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale ed il conto corrente bancario già nella titolarità del direttore dell’Unità.

 

La disposizione in commento apporta una modificazione testuale all’articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24[18], il cui comma 2 è dalla stessa integralmente sostituito.

Oltre a disporre la soppressione e il subentro anzidetti con la decorrenza indicata, il comma in esame stabilisce che il Ministero della salute e il Ragioniere generale dello Stato debbano porre in essere alcuni adempimenti.

In particolare, si prevede che, “al 31 dicembre 2023”, il Ministero della salute debba procedere alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente già intestati al direttore dell'Unità. Si stabilisce, inoltre, che le eventuali somme ivi giacenti vanno versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Viene infine precisato che le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all’erario.

 

Si ricorda che (cfr. articolo 2, comma 1, del d.l. 24/2022) l’Unità è stata istituita dal 10 aprile 2022 al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data di cessazione dell'emergenza pandemica, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia. L'Unità è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, è deputata a curare la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022 già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020[19].

“Al 30 giugno 2023”, in base al testo previgente del comma 2 dell’articolo 2 del d.l. 24/2022, l'Unità avrebbe dovuto procedere alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente predetti, e le eventuali somme ivi giacenti avrebbero dovuto essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie avrebbero dovuto essere acquisite all'erario; a decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unità avrebbe dovuto essere soppressa, con subentro del Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità medesima.

 

Dal raffronto tra la norma previgente e quella introdotta dal comma in esame, emerge che l’innovazione sostanziale è relativa alla proroga al 31 dicembre 2023 della contabilità speciale e del conto corrente bancario succitati (cfr sul punto anche la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame).

 

 

 

 

 


 

Articolo 3, comma 5
(Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA)

 

 

Il comma 5, dell’articolo 3, dispone l’ulteriore (quinta) proroga al 1° ottobre 2023 di due organi consultivi dell’Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, in scadenza il prossimo 30 giugno.

 

Il comma 5 in esame, intervenendo sull’originario e più volte modificato termine di scadenza previsto all’articolo 38, comma 1, del DL. n. 152/2021[20], prevede lo spostamento – per la quinta volta – di tale termine al 1° ottobre 2023 per la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021 e già operanti in regime di prorogatio[21], rispetto all’imminente termine di scadenza del 30 giugno 2023.

 

La proroga è stata già motivata in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa Agenzia, volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR in concomitanza con la riforma del sistema delle medesime Commissioni consultive: la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR), entrambe rilevanti per la fase istruttoria necessaria ai fini dell’immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi i nuovi vaccini per contrastare l’emergenza pandemica.

Pertanto gli interventi di proroga di dette Commissioni consultive – nominate per tre anni con DM Salute del 20 settembre 2018 sono già avvenuti con i seguenti decreti-legge:

-        una prima proroga al 30 giugno 2022 è stata disposta dall'art. 4, comma 8-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2021, L. n. 15/2022);

-        una seconda proroga (dal 30 giugno 2022) al 15 ottobre 2022 prevista, dall'art. 35, comma 5, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. Semplificazioni fiscali, L. n. 122/2022);

-        una terza proroga (dal 15 ottobre 2022) al 28 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DL. 169/2022 (L. 196/2022) [22];

-        una quarta proroga (dal 28 febbraio) al termine del 30 giugno 2023 disposta dall’articolo 4, comma 9-novies del DL. 198/2022 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2022, L. n. 14/2023);

-        la presente quinta proroga (dal 30 giugno 2023) al nuovo termine del 1° ottobre 2023, in forza della novella in esame.

 

Come sopra accennato, secondo quanto disposto dal comma 1-bis del richiamato DL. n. 169/2022, i due attuali organi consultivi dell’AIFA, alla loro scadenza, devono essere soppressi e le loro funzioni attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE).

Tale nuovo organo dovrà essere costituito, con il medesimo regolamento di riorganizzazione dell’AIFA da approvarsi con decreto del Ministro della salute[23], da 10 componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità da individuarsi con il medesimo decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, vale a dire dal 28 dicembre 2022.

Si  rileva che il decreto in questione non risulta ancora formalmente emanato e la CSE non ancora ufficialmente costituita.

 

Il decreto ministeriale dovrebbe peraltro disciplinare le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché le modalità di nomina e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.

 

In base all’articolo 19 del DM Salute 20 settembre 2004, la Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono due organi consultivi che operano nell’ambito dell’Agenzia del farmaco AIFA. Ai sensi del comma 5, art. 19, i loro componenti sono nominati con decreto del Ministero della salute (v. ante DM 20 settembre 2018).

§  la Commissione svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco e, in particolare, i compiti definiti dal DL. 269/2003 (L. n. 326/2003, art. 48), al comma 5, lett. d)[24], e)[25] ed l)[26] e le attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione. Essa adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso ed è nominata con decreto del Ministro della salute (qui il testo del decreto di nomina del 2018);

§  il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della negoziazione con concordato preventivo prevista dall'articolo 48, comma 33, della citata legge di riferimento del 2003 (qui il testo). Anche tali componenti devono essere scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della economia sanitaria e di farmacoeconomia.

 

Per entrambi gli organi, da ultimo il DM Salute del 2018 di nomina prevede che i relativi componenti durano in carica 3 anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta (art. 3). Ciascun organo è composto da 10 membri, di cui fanno parte, per ciascuno, il Direttore dell’AIFA ed il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Gli interventi normativi di proroga sono stati peraltro volti a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, data la rilevanza che tali organi ha rivestito ai fini dell’operato dell’AIFA nella fase di istruttoria per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini, anche quelli per contrastare l’epidemia da COIVD-19, garantendo funzioni di alta consulenza tecnico scientifica ai fini dell’espletamento delle funzioni istituzionali dell’AIFA.


 

Articolo 3, comma 5-bis
(Partecipazione degli specializzandi ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario)

 

 

Il comma in titolo, introdotto in sede referente, è volto a modificare la disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria separata. La modifica concerne l’ampliamento dell’ambito dei soggetti interessati, in relazione all’anno del corso di formazione specialistica a cui i medesimi siano iscritti.

 

 

In particolare, attraverso una modifica testuale apportata all’articolo 1, comma 547, della legge di bilancio 2019[27], si stabilisce che la disciplina suddetta si applica agli specializzandi a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica (anziché a partire dal terzo anno, come attualmente previsto dal testo vigente del succitato comma 547)[28].

 

Si ricorda che la disciplina modificata dal comma in esame, in una versione previgente, concerneva gli specializzandi iscritti all'ultimo anno del relativo corso di formazione specialistica, ovvero gli iscritti al penultimo anno nel caso di corso di durata quinquennale.

Si ricorda, altresì, che gli specializzandi risultati idonei e collocati in graduatoria separata possono essere assunti a tempo indeterminato subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando (cfr articolo 1, comma 548 della legge 145/2018 e succ. mod.). Inoltre, quanti sono collocati nella graduatoria separata possono essere assunti a tempo determinato e con orario a tempo parziale - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché delle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa - prima del conseguimento della specializzazione (cfr articolo 1, comma 548-bis della legge 145/2018 e succ. mod.). Tale disciplina in materia di assunzioni di professionisti sanitari in formazione specialistica, in origine di carattere transitorio, è divenuta a regime a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56), modifiche che hanno interessato anche una serie di altri aspetti[29].

Si ricorda, infine, che la platea di specializzandi delineata dal suddetto comma 547 della legge di bilancio 2019, nel testo attualmente vigente, comprende i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi.


 

Articolo 3, comma 5-ter
(Limiti massimi di assistiti per i medici di medicina generale)

 

 

Il comma 5-ter dell’articolo 3, inserito durante l’esame in sede referente, modificando l’articolo 36-bis del D.L. 21 giugno 2022, n. 73[30], proroga fino al 31 dicembre 2026 la facoltà (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023) delle singole regioni o province autonome di elevare, portandolo fino a 1.000 (invece che fino a 850) il numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale aventi anche - nell'ambito del ruolo unico dell'assistenza primaria - un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali.

 

 

L’articolo 36–bis del D.L. n. 73/2022 citato, ha consentito in via transitoria, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di medici di medicina generale, che le regioni e le province autonome nei cui territori vi siano ambiti scoperti dispongano, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elevamento fino a 850 assistiti del limite di 650 assistiti, attualmente previsto - da parte del vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale[31] - al fine della compatibilità con un altro incarico - nell'ambito del medesimo ruolo unico dell'assistenza primaria -, avente natura di attività oraria e una durata pari a 24 ore settimanali.

Si ricorda che il suddetto accordo vigente consente altresì un incarico ad attività oraria di 12 ore settimanali per i medici di medicina generale aventi un numero di assistiti compreso tra 651 e 1.120.


 

Articolo 3, comma 6
(Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19)

 

 

L’articolo 3, comma 6, proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti.

 

La sospensione in esame decorre dal 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 7 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199[32] - comma oggetto della novella di cui al presente comma 6 -.

Si ricorda che l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 è stato stabilito per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni nonché, a prescindere dall'età del soggetto, per specifiche categorie di lavoratori e per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie; come accennato, l’obbligo ha trovato applicazione in vari periodi temporali (poi conclusi) a seconda dell’ambito soggettivo degli interessati.

Si ricorda altresì che le sentenze nn. 14 e 15 del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della Corte costituzionale hanno dichiarato infondate (o, per alcuni aspetti, inammissibili) le questioni di legittimità costituzionale oggetto delle relative decisioni e concernenti alcuni dei profili della disciplina in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. La sentenza n. 16 del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della medesima Corte ha invece dichiarato inammissibile per un motivo di natura procedurale un’ulteriore questione, relativa ad un altro profilo della suddetta disciplina[33].

 

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è irrogata dal Ministero della salute[34], tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Tali elenchi sono formati anche mediante l'acquisizione dei dati disponibili in base al Sistema Tessera Sanitaria[35] sui soggetti - assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale - vaccinati contro il COVID-19, nonché sui soggetti per i quali non risultano vaccinazioni (comunicate dal Ministero della salute al medesimo Sistema) e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dall'obbligo di vaccinazione. Per la finalità in oggetto, sono autorizzati, con riferimento al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, il trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni - acquisite tramite l'Anagrafe nazionale vaccini[36] ai sensi delle norme già vigenti relative alle vaccinazioni in oggetto[37] - nonché il trattamento dei dati relativi agli esenti dall'obbligo acquisiti in base alle certificazioni in formato digitale.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, entro il quale può essere comunicata all’azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari dànno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione. L’azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all'insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi o viceversa alla mancanza di tali presupposti. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l’azienda sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale (ovvero l’impossibilità di adempiervi), provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689[38], mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo; l'atto di avviso è notificato - secondo la procedura di cui all'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativa alla cartella di pagamento nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito - entro duecentosettanta giorni dalla trasmissione suddetta da parte dell'azienda sanitaria locale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme (di cui all'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) sulla riscossione relativa al recupero delle somme dovute all'INPS.

In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto, resta ferma la competenza del giudice di pace e l'avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio.

Le entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione in esame sono versate, a cura dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, al fine della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali[39]; la norma prevede, letteralmente, il successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale e cura; si ricorda che tale contabilità speciale è stata successivamente trasferita in capo all’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia; riguardo alla contabilità speciale di tale Unità e alle norme concernenti la chiusura della medesima contabilità e la destinazione delle risorse residue, cfr. la novella di cui al comma 4 del presente articolo 3 del D.L. n. 51 e la relativa scheda di lettura.

Riguardo al summenzionato importo fisso della sanzione, pari a cento euro, la normativa in oggetto[40] non esclude esplicitamente l'applicabilità della disciplina sul pagamento in misura ridotta, di cui all’articolo 16 della citata L. n. 689 del 1981, e successive modificazioni, mentre una deroga alla disciplina di quest'ultima legge è operata, come detto, riguardo alle procedure di irrogazione della sanzione; si ricorda che il citato articolo 16 consente "il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione"; secondo un certo indirizzo interpretativo, seguito anche dalla Corte di cassazione[41], tale possibilità di pagamento in misura ridotta troverebbe applicazione anche per le sanzioni aventi un importo fisso (anziché un minimo ed un massimo).

 

 

 


 

Articolo 3-bis
(Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici)

 

 

L’articolo in epigrafe, introdotto in sede referente, prevede, al comma 1, la possibilità di apportare modifiche transitorie alla vigente disciplina concernente il controllo della spesa per dispostivi medici, in attesa della programmata definizione di una nuova disciplina della materia, da adottare entro il 2026, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di Health technology assessment (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie). Per l’adozione delle anzidette modifiche è prevista un’apposita, peculiare procedura.

Al comma 2, in riferimento al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, si proroga al 31 luglio 2023 il termine per il versamento della quota ridotta di contributo da parte dalle aziende fornitrici che non abbiano attivato un contenzioso o intendano rinunciarvi.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che - nelle more della definizione, entro il 2026, di una nuova disciplina per la gestione della spesa per i dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del pertinente programma di Health technology assessment (HTA)[42] - la vigente disciplina sul controllo della spesa per i dispostivi medici può essere modificata su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

In sintesi, il comma in esame prospetta l’emanazione, previo espletamento della procedura di cui sopra, di possibili norme-ponte modificative della disciplina attualmente vigente, nell’attesa di una programmata riforma organica della normativa in materia, da adottare nel termine suddetto alla luce dello stato dell’arte in tema di evoluzione tecnologica e di HTA.

Oggetto delle possibili modifiche transitorie prefigurate dal comma in esame è, in particolare, la disciplina prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78[43].

Il succitato articolo 9-ter stabilisce:

 al comma 1, lettera b), che, al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso;

al comma 8, che il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA, è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;

al comma 9, che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

    Si ricorda che l’articolo 9-ter, comma 9-bis[44], del decreto-legge 78/2015 reca una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale (o della Provincia autonoma) per dispositivi medici, concernente l'accertamento del superamento dei limiti di spesa per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano[45]. La disciplina transitoria in oggetto si pone in parziale deroga alla normativa a regime in materia, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio (posto dalla suddetta normativa ordinaria) ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità procedurali di ripiano (accordo successivo all'eventuale accertamento del superamento del limite annuo).

Si ricorda che, fatta eccezione per la disciplina transitoria anzidetta, la disciplina in questione sulla razionalizzazione della spesa per dispositivi medici non ha sinora trovato concreta attuazione.

 

 

Si valuti l’opportunità di chiarire attraverso quale strumento normativo, in base al comma in esame, possano essere introdotte le eventuali norme-ponte modificative della disciplina vigente. Si valuti inoltre la congruità dei riferimenti ai “Ministeri” della salute e dell’economia e delle finanze, anziché ai Ministri responsabili di tali dicasteri, nonché l’opportunità di prevedere il “concerto”, in luogo della “intesa”, del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Si ricorda che l’ordinamento vigente stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (c.d. regolamenti di delegificazione; v. art. 17, co. 2, legge 400/1988).

 

Il comma 2 dell’articolo in commento apporta una modifica testuale all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34[46].

Il succitato articolo 8 del d.l. 34/2023, per quanto qui rileva,  ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018 (comma 1), e ha disposto sul relativo riparto e sull’utilizzo delle quote dallo stesso derivanti (comma 2). Ha previsto, inoltre, che le aziende fornitrici di dispositivi medici, qualora non abbiano attivato un contenzioso[47] o intendano rinunciare allo stesso, possano versare a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano (comma 3).

Ad essere modificato dal comma in esame è il termine entro cui occorre versare la suddetta quota ridotta: non più entro il 30 giugno 2023, bensì entro il successivo 31 luglio.

 

Si ricorda che, in base all’articolo 8, comma 3, del d.l. 34/2023, l'integrale e tempestiva corresponsione della quota ridotta di cui sopra: (a) estingue l'obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (b) preclude alle stesse “ogni ulteriore azione giurisdizionale” connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti; (c) determina, sia pure indirettamente, la cessazione della materia del contendere nei giudizi innanzi al Tar Lazio aventi per oggetto i provvedimenti regionali e provinciali recanti l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e i relativi atti e provvedimenti presupposti.

Articolo 3-ter
(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

 

 

L’articolo 3-ter, introdotto durante l’esame in sede referente, dispone norme per la disciplina relativa all’assunzione a tempo indeterminato dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018, per la finalità di un rafforzamento strutturale di tali Istituti.

In particolare, il personale interessato deve aver maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, a seguito di procedura selettiva pubblica, potendo essere assunto nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse già stanziate e ancora disponibili per tale personale di ricerca ai sensi della citata legge di bilancio 2018.

La norma inoltre dispone che, per gli anni del triennio 2023-2025, l’assunzione a tempo indeterminato possa avvenire in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN e agli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia del personale di ricerca, come previsto dalle norme sul fabbisogno di personale sanitario e di attuazione della recente riforma degli IRCCS prevista nel PNRR.

Condizione per l’assunzione nei ruoli a tempo indeterminato, peraltro, è il non aver ottenuto due valutazioni annuali negative in base alla normativa vigente.

 

 

L’articolo 3-ter - introdotto durante l’esame in sede referente - intende definire la procedura di stabilizzazione del personale precario assunto presso gli Istituti di ricerca IRCCS e IZS - per i soli aventi natura pubblica -, allo scopo di un loro rafforzamento strutturale.

Al comma 1 si prevede che, nell’arco temporale compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2025, gli Istituti possono assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica già acquisita ed in coerenza con le loro dotazioni organiche (v. infra), il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - si tratta pertanto di ruoli non dirigenziali - già reclutato a tempo determinato con le procedure concorsuali assunzionali utilizzate anche in base alla normativa definita dalla legge di Bilancio 2018 (commi 422-434, articolo 1, L. n. 205 del 2017).

Preliminarmente si ricorda che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS) sono strutture di eccellenza del Servizio sanitario nazionale, a carattere pubblico o privato, che perseguono finalità di ricerca, di tipo prevalentemente clinico e traslazionale[48], nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità[49], mentre gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S) rappresentano lo strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti[50].

La richiamata legge di Bilancio 2018 è intervenuta - ai commi 422-434 -, introducendo una nuova disciplina di regolazione dei rapporti di lavoro per attività di ricerca di IRCCS e IZS, per posizioni in ruoli non dirigenziali della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Le nuove procedure assunzionali transitorie per i contratti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile presso tali Istituti sono attuati con l’attribuzione di ulteriori risorse finanziarie, finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca con eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato delle posizioni lavorative interessate.

Con riferimento alle dotazioni organiche, infatti, ai sensi del comma 423 della richiamata legge di Bilancio 2018, è stato previsto che il rapporto di lavoro del personale rientrante nel nuovo ruolo di ricerca venga disciplinato da un'apposita sezione del contratto collettivo nazionale del comparto Sanità, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto. Si prevede inoltre la valorizzazione, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, della specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo determinato, di specifici criteri connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica[51].

Questo nuovo ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e connesse attività di supporto negli IRCCS pubblici e IZS è atto a promuoverne qualità ed efficienza secondo i principi della Carta europea dei ricercatori. Rispetto alla tipologia contrattuale, si tratta di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, soggetti a valutazione annuale, con durata quinquennale e possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni, da disciplinare con apposita sezione del CCNL del comparto Sanità.

In base a stime prudenziali, questo tipo di contratto riguarderebbe un numero non inferiore a 2.860 unità di dipendenti (2.135 negli IRCCS e 726 negli IZS) di cui 1.963 ricercatori e 898 unità di personale di supporto[52].

 

Le disposizioni dell’articolo 3-ter in esame fanno prevalente riferimento al personale a tempo determinato reclutato presso gli Istituti in commento a norma dei commi 429, 430 e 432, articolo 1, della richiamata legge di bilancio n. 205/2017.

 

Si tratta, più in dettaglio, dei contratti a tempo determinato che, in base al comma 429, possono essere sottoscritti, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali, vincitori di bandi pubblici, nazionali, europei o internazionali, demandando allo specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione della relativa disciplina di dettaglio. Il costo del relativo contratto è a carico dei fondi del progetto (finanziato con il bando pubblico), con possibilità di proroga finalizzata al completamento del primo quinquennio, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie stanziate. Inoltre, ai sensi del citato comma 430, gli Istituti possono impiegare una quota, non superiore al 5%, delle disponibilità finanziarie corrispondenti ai suddetti limiti di risorse, per stipulare i contratti a tempo determinato in esame con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute[53].

In sede di prima applicazione, ai sensi del richiamato comma 432, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova sezione del contratto collettivo del comparto della Sanità (CCNL dell'11 luglio 2019), il personale in servizio presso detti Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, nei limiti delle risorse stanziate e con modalità e i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute.

 

Ulteriore condizione dettata al comma 1 per l’assunzione di detto personale è la circostanza che le unità interessate abbiano maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, condizione che costituisce peraltro requisito della disposizione vigente relativa al superamento del precariato nella pubblica amministrazione, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75[54].

 

Quest’ultima disposizione, allo scopo di superare il precariato nella PA mediante la riduzione del ricorso ai contratti a termine e valorizzando la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – si ricorda – ha autorizzato le amministrazioni pubbliche, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale della PA e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di specifici requisiti, quali: a) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; e, infine, c) aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

 

Le assunzioni in ogni caso devono rispettare il limite di spesa  complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse già stanziate e ancora disponibili per tale personale di ricerca ai sensi della citata legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 424, della legge n. 205/2017).

 

Ai sensi del richiamato comma 424, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, gli Istituti in esame possono assumere personale con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, nel rispetto del CCLN del comparto Sanità (per la specifica sezione inerente il personale di ruolo degli enti di ricerca, l’ultimo riferito agli anni 2016-2018) ed entro il limite delle risorse finanziarie ivi stabilite e secondo i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia. In attuazione della disposizione in esame è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021 per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).

In base alla disposizione contenuta al comma 424, il limite delle risorse finanziarie è pari alla somma del 20 per cento, per l'anno 2018, ed al 30 per cento, a decorrere dall'anno 2019, delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi dello stesso comma 424, a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ultime risorse sono pari, complessivamente, a 19 milioni di euro per il 2018, 50 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021.

 

Il comma 2 dell’articolo 3-ter in esame, inoltre prevede che, per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti in commento viene effettuata in deroga alle seguenti norme:

-        comma 428, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in tema di assunzioni con contratti a tempo determinato e a carattere flessibile presso IRCCS e IZS;

 

il comma 428 della richiamata legge di Bilancio 2018 ha previsto la successiva trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine in esame, con possibile inquadramento nella dirigenza, previa verifica dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, dopo il completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina definita dall’apposito decreto ministeriale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese per il personale e del limite dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca.

-        articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 di riforma degli IRCCS prevista in attuazione di un obiettivo nell’ambito della Missione 6 Salute del PNRR (v. box);

 

il richiamato comma 1 dell’articolo 10 prevede la possibilità che la durata del secondo periodo contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di ricerca sanitaria a tempo determinato possa essere ridotta, rispetto all’arco temporale dei cinque anni, in caso di valutazione positiva secondo la disciplina stabilita dal comma 427 della legge di bilancio 2018, concernente la valutazione annuale e la valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio[55]. Il comma 1 in esame fa peraltro espressamente salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 424, della citata legge 205/2017, in tema di assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da parte degli IRCCS pubblici ed i vincoli del comma 428, in tema di inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale;

-        articolo 11, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35[56] relativamente ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN e ad altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

 

Si ricorda in proposito che il richiamato articolo 11, comma 1, del DL. 35/2019 ha operato una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN con l’obiettivo di fissare nuovi limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario, in coerenza con l’indicazione della legge di bilancio 2019 sul livello del finanziamento per il SSN per il 2019 e sulle misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati da inserire nel Patto per la salute 2019-2021, in base a quanto formalmente condiviso in sede di Conferenza Stato-regioni.

A tal fine, il comma 1 dell’articolo 11 ha previsto che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN non può superare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall’art. 2, co. 71, della legge 191/2009). In base alla normativa previgente, in caso di mancato rispetto del suddetto parametro dell'1,4%, la regione interessata si considerava egualmente adempiente qualora avesse raggiunto l'equilibrio economico ed avesse attuato, dal 2015, un percorso di graduale riduzione della spesa per il personale in vista del totale conseguimento nell'anno 2020 del parametro (nella nozione suddetta di graduale riduzione rientrava anche l'ipotesi di una variazione pari allo 0,1 annuo, come specificato dall'articolo 1, comma 454, della L. 27 dicembre 2017, n. 205).

 

Inoltre, il comma 3, ai fini della stabilizzazione di detto personale precario, impone la condizione che lo stesso non abbia ottenuto due valutazioni annuali negative in base alla regolamentazione prevista, per ciascun Istituto, a norma del comma 427, articolo 1, della legge di bilancio 2018. Si tratta della valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, in base al decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164, concernente il regolamento sulla valutazione del personale di ricerca sanitaria.

 

La valutazione d'idoneità non è positiva se la commissione scientifica accerta che il ricercatore non abbia raggiunto il livello parametrico minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 2 (Parametri tecnici di valutazione pluriennale dei ricercatori) del sopra richiamato Regolamento DM n. 164/2019. Per l’attribuzione alle fasce economiche si veda Decreto 24 aprile 2020.

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR[57] ha inscritto al suo interno la riforma, regolarmente attuata entro dicembre 2022, per il riordino degli IRCCS, senza oneri per la finanza pubblica, in base ai criteri di delega contenuti nella Legge 3 agosto 2022, n. 129. Il primo schema di decreto legislativo è stato presentato all’esame parlamentare (v. testo e dossier di inizio esame[58]), divenuto poi Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 200.


 

Articolo 4, commi 1, 2 e 3
(Proroga termini in materia fiscale)

 

 

L’articolo 4 proroga alcuni termini in materia fiscale.

In particolare, il comma 1 riapre i termini per aderire alla cd. rottamazione-quater, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023.

Il comma 2 posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 (in sostanza, al periodo d’imposta 2023) l’efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef.

Il comma 3 dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023.

 

Riapertura termini per la definizione agevolata

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi 231-252 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai decreti-legge n. 193 del 2016, n. 148 del 2017, n. 119 del 2018, n. 34 del 2019 e dalla legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018).

Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione. 

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

·       dovute a titolo di capitale;

·       maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione. A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che:

·       rimettono i termini, con riferimento alle precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio) i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, più precisamente nei confronti del quali tali istituti non siano stati efficaci, purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge;

·       estendono la cd. rottamazione anche ai carichi relativi alle somme dovute a enti di previdenza privati;

·       escludono la definizione agevolata per le cd. risorse proprie UE.

La definizione agevolata è estesa alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rispetto alle passate rottamazioni, tuttavia:

-        è stata rimodulata la dilazione dei pagamenti;

-        è stato possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;

-        col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si è verificata l’estinzione delle procedure esecutive già avviate.

Le norme hanno riprodotto le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate (presentazione di apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, comunicazione da parte dell’agente della riscossione del quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, del giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata).  È stato poi consentito l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni” con pagamento tempestivo del quantum dovuto per la restante parte del debito.

Per ulteriori informazioni e per quanto non espressamente riportato nella presente scheda di lettura si veda il dossier della legge di bilancio 2023 e l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 68 del 21 aprile 2023, ha reso nota l’intenzione di prorogare il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente, ha annunciato il differimento al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, è stato altresì annunciato lo slittamento della scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) al 31 ottobre 2023.

 

Le disposizioni in esame (comma 1, lettera a)) anzitutto modificano l’articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2023. In coerenza con quanto preannunciato dal Governo, viene differito dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per il pagamento del dovuto in un’unica soluzione.

Le norme in commento rimodulano, di conseguenza, i termini per il pagamento rateale. Ferma restando la possibilità di pagare nel numero massimo di diciotto rate, si posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per il pagamento della prima rata (come la seconda, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute). Restano ferme le ulteriori scadenze previste in precedenza (30 novembre 2023 e poi 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024).

Il comma 1, lettera b)) modifica il successivo comma 233, chiarendo che in caso di pagamento rateale gli interessi sono dovuti, al tasso del 2 per cento annuo, dal 1° novembre 2023, in luogo del 1° agosto 2023.

La lettera c) del comma 1 modifica poi il comma 235, posticipando dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine entro cui il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare la dichiarazione all'agente della riscossione, in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di diciotto rate. In sostanza, per effetto di tali modifiche – sempre in coerenza con quanto preannunciato dal Governo – è possibile usufruire di due mesi in più per l’adesione alla rottamazione-quater.

La medesima lettera c) di conseguenza novella il successivo comma 237, che consente di integrare la dichiarazione già presentata; anche in tal caso il termine per integrare la dichiarazione è posticipato di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

La lettera d) apporta modifiche al comma 241 che - analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate - affida all'agente della riscossione il compito di comunicare ai debitori il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. La comunicazione - disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione - per effetto delle norme in commento deve essere resa entro il 30 settembre 2023, in luogo del 30 giugno.

La lettera e) modifica il comma 243, che disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto. In particolare, con le modifiche in esame, si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio 2023) le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate.

 

Trasmissione telematica delle schede sul cinque, otto e due per mille Irpef

 

Il comma 2 incide sulla disciplina della trasmissione telematica, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef.

 

Al riguardo si rammenta che l’articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2022, in tema di semplificazione fiscale, ha modificato la disciplina dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, prevista dall’articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, ai sensi delle norme introdotte col decreto-legge n. 73, i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

-        controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

-        consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

-        trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

-        trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille Irpef, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Tale provvedimento, tuttavia, non è stato emanato.

 

La trasmissione delle dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione deve avvenire entro i termini indicati dalla disposizione in esame ovvero:

-        il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

-        il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

-        il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

-        il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

-        il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Entro gli stessi termini sopra indicati deve avvenire la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede relative alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (secondo le modalità stabilite con il predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali).

Il decreto-legge n. 73 ha altresì chiarito (articolo 2, comma 2) che le disposizioni così introdotte si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022.

 

Per effetto delle modifiche in esame, viene posticipata al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 (in sostanza, al periodo d’imposta 2023) l’efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef.

Il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che la proroga discende dall'impossibilità di provvedere all'introduzione delle misure tecniche necessarie all'attuazione della previsione.

Sono dunque mantenuti, per il periodo d’imposta 2022, i termini e la modalità di trasmissione cartacea delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille prevista dall’articolo 17, comma 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (in materia di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta).

 

 

 

Elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

 

Il comma 3 dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023.

La norma è esplicitamente emanata in considerazione delle recenti modifiche apportate dall'articolo 40, comma l, lettera b), del decreto-legge n. 13 del 2023 alla riforma della giustizia tributaria (articolo 8, comma 5, della legge 130 del 2022).

In particolare la richiamata lettera b) ha modificato la procedura per l’indizione delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevedendo che le elezioni debbano essere indette entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale della procedura di interpello per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici provenienti da altre giurisdizioni (di cui al comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 130 del 2022) e che debbano comunque avere luogo non oltre il 31 maggio 2023.

L’articolo 7, comma 1, anch’esso modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023, fissa al 15 marzo 2023 la data entro la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria deve pubblicare la graduatoria finale della procedura di interpello (il termine di presentazione delle domande è scaduto il 14 febbraio 2023) per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni.


 

Articolo 4, comma 2-bis
(Modifiche alla disciplina IVA)

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 4, introdotto in sede referente, posticipa dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore di alcune modifiche alla disciplina IVA, che mirano a ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell'esercizio di impresa o in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale, e a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA.

 

Le norme in commento, nelle more della revisione del sistema tributario, posticipano (lettera b) del comma 2-bis) dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, il quale ha apportato una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA).

Tali modifiche, in origine destinate a entrare in vigore il 18 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021) sono state successivamente posticipate al 1° gennaio 2024 dall’articolo 1, comma 683 della legge di bilancio 2022 (n. 231 del 2021).

A tale fine, le disposizioni in esame (lettere a) e b)) modificano il predetto comma 683, disponendo che l’operatività di siffatte prescrizioni slitti ulteriormente al 1° luglio 2024.

 

Le modifiche in commento lasciano immutata la decorrenza delle disposizioni recate dall’articolo 5, commi 15-quinquies e 15-sexies del citato decreto legge n. 146 del 2021. In particolare, il regime IVA speciale (c.d. forfetario) operante per le operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies), rilevanti ai soli fini dell'IVA (comma 15-sexies), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Per un approfondimento delle disposizioni qui sinteticamente illustrate si rinvia alle schede del Dossier predisposto, per l’esame del decreto legge n. 146 del 2021, dai Servizi studi della Camera e del Senato il 6 dicembre 2021.

 

 

 

Le richiamate norme dell’articolo 5, comma 15-quater:

a)      anzitutto modificano l'articolo 4 del D.P.R. IVA come segue:

1)    ricomprendendo tra le cessioni effettuate nell'esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle prestazioni (escluse dal testo vigente dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972) effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2)    considerando in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, agli effetti delle disposizioni sull'esercizio di imprese di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, anche le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali. Ai sensi del testo vigente dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, tali cessioni di pubblicazioni e beni e servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche non sono considerate attività commerciali;

3)    per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, considerando commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Inoltre, si intende far considerare fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto venire meno di associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, anche in assenza dei due requisiti (riguardanti la disciplina del rapporto associativo e delle modalità di associazione, nonché le caratteristiche degli organi amministrativi e societari) richiesti dalla legislazione vigente (articolo 4, comma 7, lettere c) ed e), del D.P.R: n. 633 del 1972);

b)    inseriscono all'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, dopo il terzo comma, due commi in base ai quali:

-        l'esenzione dall'IVA prevista dall'articolo 10 (Operazioni esenti dall'imposta) si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1)    le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2)    le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3)    le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4)    la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo n. 117 del 2017:

a.obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b.   disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c.obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d.   eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

e.intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

 

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

 

 


 

Articolo 4, commi da 3-bis a 3-quater
(Proroga Fondo indennizzo risparmiatori - FIR)

 

 

I commi da 3-bis a 3-quater dell’articolo 4, introdotti in sede referente, modificano la disciplina del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori.

In particolare:

-         viene elevato dal 30 al 40 per cento il quantum indennizzabile agli azionisti;

-        viene prorogata dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 l’operatività della Commissione tecnica del FIR;

-        viene conseguentemente integrata l’autorizzazione di spesa necessaria al proseguimento dell’attività di Consap a supporto della predetta Commissione.

 

 

Preliminarmente si ricorda, in sintesi, che i commi 493-507 della legge di bilancio 2019 hanno istituito, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori – FIR, in favore dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Per una panoramica più dettagliata della disciplina del FIR si rinvia al paragrafo Il Fondo indennizzo risparmiatori - FIR all’interno del tema web “il settore bancario” presente sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Il comma 501 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto, tra l’altro, l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Per accelerare l'attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori, l'articolo 1-quater del decreto legge n. 41 del 2021 ha previsto la possibilità di incrementare la consistenza numerica della commissione tecnica, mediante la nomina di nuovi componenti, fino a un massimo di 5 (per un totale di 14 commissari).

Il decreto attuativo (D.M 10 maggio 2019) che disciplina la Commissione tecnica, secondo quanto previsto dal citato comma 501, affida alla stessa le seguenti attribuzioni: esaminare e ammettere le domande all’indennizzo del FIR;  verificare le violazioni massive, cioè quelle condotte violative che le banche (e loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore ne sia stato oggetto; verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le citate violazioni massive e il danno subito dai risparmiatori; erogare l’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato.

Il successivo 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 8 agosto 2019, che ha disciplinato la presentazione delle istanze di indennizzo, è stato attivato il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo.

Per agevolare l'attività istruttoria della Commissione tecnica, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 236 della legge n. 160 del 2019) ha previsto che, su richiesta dei risparmiatori, la stessa Commissione debba acquisire le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande (comma 501.1 della legge di bilancio 2019).

Il comma 501-bis ha stabilito che le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti princìpi dell'ordinamento nazionale e di quello dell’Unione europea, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. La Commissione tecnica, attraverso la suddetta società di supporto, può effettuare, anche successivamente all'erogazione degli indennizzi, i riscontri necessari a verificare la sussistenza del requisito relativo alla consistenza del patrimonio mobiliare (il cui valore deve risultare inferiore a 100.000 euro), dichiarato dal risparmiatore nella domanda di accesso alla procedura di indennizzo forfettario. A tal fine, la Commissione può avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate, comprese le informazioni sui rapporti bancari e finanziari, nonché sulle operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di rapporti continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe tributaria dagli intermediari bancari e finanziari ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973 e del decreto legge n. 201 del 2011. L'individuazione delle tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, è stata demandata a un provvedimento adottato dal MEF su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali (D.M. 2 marzo 2021).

Oltre alla procedura standard disciplinata ai sensi del comma 501 della legge di bilancio 2019, che prevede l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo da parte della Commissione tecnica sulla base di una valutazione delle condotte violative (anche presuntiva, alla luce delle violazioni massive) messe in atto banche poste in liquidazione, il comma 502-bis della legge di bilancio 2019, inserito dall'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto Crescita), istituisce una procedura di indennizzo forfettario. A tal fine, viene definita una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR (comma 502). Il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi devono essere accertati dalla citata Commissione tecnica.

L’articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 ha stabilito che l’attività di segreteria tecnica della Commissione è svolta, organizzata e gestita da Consap, che provvede a porre in essere tutti gli atti, i processi e le iniziative occorrenti per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica e l'esecuzione delle relative deliberazioni, curando altresì gli adempimenti necessari per le riunioni della medesima.

L’operatività della Commissione è stata da ultimo prorogata al 30 giugno 2023 dall’articolo 3, comma 7 del decreto-legge n. 198 del 2022, cd. proroga termini; il successivo comma 7-bis ha esteso altresì l’operatività della Consap a supporto della relativa segreteria tecnica.

 

Il comma 3-bis eleva dal 30 al 40 per cento la misura dell’indennizzo del FIR spettante agli azionisti, modificando a tale scopo l’articolo 1, comma 496 della legge di bilancio 2019.

La richiamata norma prevede, nella sua formulazione vigente, che la misura dell’indennizzo per gli azionisti sia commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

Per effetto delle disposizioni in esame, si dispone che tale percentuale sia incrementata al 40 per cento.

Viene poi specificato che la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica in relazione alle domande presentate entro i termini di legge.

Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

 Restano ferme le condizioni attualmente previste dalla norma per il verificarsi dell’incremento, cioè che in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

 

Il comma 3-ter proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2023 l’operatività della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, a tal fine autorizzando una spesa di 150.000 euro per il 2023, cui si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto al bilancio dello Stato nello stato di previsione della spesa del MEF.

 

Il comma 3-quater, conseguentemente alla proroga dell’operatività della Commissione tecnica, modifica l’autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell’articolo articolo 3, comma 7-bis del decreto-legge n. 198 del 2022.

Tale norma che proroga nell’anno 2023 l'attività di segreteria tecnica svolta da Consap - concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. a supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fondo di indennizzo dei risparmiatori-FIR e, conseguentemente, provvede alla relativa copertura finanziaria.

In particolare, le modifiche in esame elevano da 750.000 a 1 milione di euro l’autorizzazione di spesa e la quantificazione dei relativi oneri.

 

La richiamata disposizione prevede che, anche per il 2023, la Consap continui a svolgere le funzioni di supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo dei risparmiatori, secondo le modalità previste dal Disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.

Essa prevede inoltre che, per i costi sostenuti da Consap per tale attività di segreteria, è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale del disciplinare stipulato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019. Infine, si stabilisce che agli oneri relativi alla misura in esame si provveda mediante corrispondente utilizzo, per l'importo complessivo di 750.000 euro per l'anno 2023 del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34- ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

 

Gli oneri della predetta norma sono quantificati in 700.00 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


 

Articolo 4, commi da 3-quinquies a 3-octies
(Criptoattività)

 

 

L’articolo 4, ai commi da 3-quinquies a 3-octies - introdotti in sede referente – apporta modifiche ai versamenti dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2023.

In particolare, il comma 3-quinquies proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione di tale imposta sostitutiva, nonché posticipa alla medesima data del 30 settembre 2023 il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l’importo dovuto (di cui al successivo comma 135).

Il comma 3-sexies prevede che i predetti versamenti possano essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA in possesso di specifici requisiti che sono tenuti, entro il 30 giugno 2023, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni Iva e Irap.

Per tali soggetti, i predetti versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Ai sensi del successivo comma 3-septies, i termini di versamento così definiti si applicano, oltre ai soggetti ISA, anche ai soggetti che partecipano ad alcune tipologie di società, associazioni e imprese: società di persone, società tassate per trasparenza e società a ristretta base proprietaria.

Il comma 3-octies reca infine la copertura finanziaria.

 

 

La tassazione delle criptoattività nella legge di bilancio 2023

 

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147 della legge n. 197 del 2022) hanno introdotto una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

Il comma 126 include in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. In particolare, la lettera a) inserisce nell'articolo 67, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) una nuova categoria di "redditi diversi" (nuova lettera c-sexies) costituita da le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. La lettera b) definisce le plusvalenze realizzate su cripto-attività. Il comma 127 stabilisce i riferimenti normativi per il calcolo delle plusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e consente di portare in deduzione le relative minusvalenze. Il comma 128 modifica gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, i quali recano la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della "dichiarazione", quello cosiddetto del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito". Il comma 129 modifica il decreto legge n. 167 del 1990, che disciplina la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Il comma 130 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo articolo sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del MEF.

Il comma 131 stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

I commi da 133 a 137 consentono di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. Anche le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

I commi da 138 a 143 consentono ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

I commi da 144 a 147 applicano l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività, nella misura del 2 per mille annui del relativo valore, con le stesse modalità e termini di versamento dell’imposta di bollo. A decorrere dal 2023 si prevede l'applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch'esse sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

 

In particolare, il comma 3-quinquies proroga al 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine (di cui all’articolo 1, comma 134 della legge n. 197 del 2022, legge di bilancio 2023) per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2023, nonché posticipa alla medesima data del 30 settembre 2023 il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l’importo dovuto (di cui al successivo comma 135).

 

Come anticipato supra, i richiamati commi da 133 a 137 consentono di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.

Più in particolare il comma 133 stabilisce che, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. L’imposta sostitutiva così determinata è versata entro il 30 giugno 2023 – termine differito al 30 settembre 2023 dalle norme in commento - (comma 134) e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla medesima data che, con le disposizioni in esame, viene fissata al 30 settembre 2023 (comma 135). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Si specifica inoltre (comma 136) che le minusvalenze calcolate per effetto della rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 non sono utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del TUIR, la cui introduzione è prevista dall'articolo 1, comma 127, della legge in esame (vedi supra). Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del MEF (comma 137).

 

Il successivo comma 3-sexies prevede che i predetti versamenti possano essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA (più precisamente, quelli che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale –ISA) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i quali sono tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni Iva e Irap.

I medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Tale ultima disposizione si pone in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che consente di posticipare i versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap, purché siano effettuati entro il trentesimo giorno successivo al relativo termine di scadenza (in generale, 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione), con una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Ai sensi del successivo comma 3-septies, i termini di versamento così definiti (da parte del comma 3-sexies) si applicano:

-        ai soggetti ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi coloro che permangono in via residuale nel regime fiscale di vantaggio per giovani imprenditori, disoccupati o lavoratori in mobilità (ex decreto-legge n. 98 del 2011) o sono contribuenti forfettari (ai sensi dell’articolo 1, commi 54-87 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015).

L’articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha consentito a giovani imprenditori, disoccupati e lavoratori in mobilità che esercitano una nuova attività di adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5%. Tuttavia, a partire dal 2016 non è più possibile accedere a tale regime, in quanto è stato sostituito dal regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (richiamato articolo 1, commi 54-87, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Possono tuttavia permanere nel regime di vantaggio, purché in possesso dei requisiti, esclusivamente i contribuenti che già vi aderivano al 31/12/2015, fino a completamento del quinquennio, ovvero fino al raggiungimento del 35° anno di età;

-        ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (società di persone: società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), 115 (società tassate per trasparenza) e 116 (società a ristretta base proprietaria tassate per trasparenza) del TUIR, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies.

 
Il comma 3-octies provvede alla copertura finanziaria. In particolare, la norma stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 3-sexies, pari a 1,92 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

 


 

Articolo 4, commi da 3-novies a 3­-undecies
(Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla rideterminazione delle rendite catastali)

 

 

I commi da 3-novies a 3-undecies dell’articolo 4, introdotti in sede referente, incrementano – a specifiche condizioni -  di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo in favore dei Comuni, volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale disposte dalla legge di stabilità 2016, individuandone altresì le modalità di riparto e la relativa copertura finanziaria.

 

Il comma 3-novies incrementa di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo ai Comuni volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale disposte dall’articolo 1, commi da 21 a 24 della legge n. 208 del 2015 legge di stabilità 2016 (cd. IMU imbullonati).

 

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 21 a 24 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale; ha assegnato contestualmente un contributo ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall’applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

In sostanza dal 2016 i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, sono esclusi dalla stima diretta ai fini dell’attribuzione della rendita catastale. A tale metodo rimangono soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto. Di conseguenza, le predette tipologie di beni escluse dalla stima diretta sono altresì escluse dai relativi effetti fiscali, in particolare per quanto riguarda l’assoggettamento alle imposte immobiliari.

In particolare (comma 21) dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.  Vengono esplicitamente esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ivi compresi i cd. “imbullonati”).

L’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 dispone che la rendita catastale degli immobili produttivi sia attribuita per stima diretta, per ogni singola unità. La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (procedura “Docfa”) ed è verificata dai tecnici dell’Agenzia delle entrate al momento dell’accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa.  La legge di stabilità 2015 (commi 244 e 245) ha introdotto una norma interpretativa (dunque con applicazione retroattiva) del menzionato articolo 10, prevedendo che esso debba trovare applicazione secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012.  Detta circolare ha chiarito che al fine di valutare quale impianto sia incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell’essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia fisso, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare. Tale qualifica si rifletteva particolarmente sul profilo fiscale, assoggettando a TASI e IMU gli impianti così qualificati.

Il comma 22 chiarisce la tempistica del riaccatastamento dei beni classificati nelle categorie catastali interessate dalla modifica: dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili delle categorie D ed E, possono presentare atti di aggiornamento ai sensi della disciplina generale (decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701), per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto delle modifiche sopra illustrate.

Ai sensi del comma 23, limitatamente all’anno di imposizione 2016 per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo.  Con detta deroga le nuove rendite si applicano, ai fini della determinazione della base imponibile IMU (e dell’abrogata TASI) dal 1° gennaio 2016 e non dal 1° gennaio 2017.

Con la circolare 2/E del 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito i relativi chiarimenti.

Il comma 24 ha attribuito ai comuni un contributo annuo inizialmente pari a 155 milioni di euro, che è stato successivamente rideterminato nel tempo, a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull’accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale, di cui ai commi sopra illustrati.

Si ricorda che il predetto contributo è stato ridotto nel tempo, a copertura di diverse esigenze di finanza locale: in particolare, è stato ridotto di 11 milioni annui a decorrere dall’anno 2018 a copertura dell’aumento alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale (articolo 14, comma 1, lettera 0a del decreto-legge n. 50 del 2017 e comma 1-bis del medesimo articolo:);  è stato ridotto di 10 milioni di euro per l’anno 2017 per il finanziamento delle province in dissesto finanziario (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter del medesimo decreto-legge); è infine stato ridotto di 10 milioni annui a decorrere dall’anno 2018 a copertura della norma che ha disposto l’incremento della dotazione dei contributi straordinari per la fusione di comuni (articolo 1, comma 869 della legge di bilancio 2018, n. 205 del 2017).

 

Più in dettaglio, la norma intende ristorare i Comuni in relazione agli atti di aggiornamento catastale presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, a condizione che tali atti abbiano determinato, per ciascun comune, una complessiva riduzione di gettito superiore al quaranta per cento rispetto a quello derivante dalle rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, in atti al 31 dicembre 2022, calcolata non tenendo conto degli atti di aggiornamento di cui alle norme in esame, nonché utilizzando le aliquote applicabili per l’anno 2022.

 

Il comma 3-decies individua le modalità di riparto del predetto contributo, prevedendo che tale contributo sia ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 dicembre 2023 sulla base dei dati comunicati, entro 15 novembre 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al precedente comma 3-novies, alle rendite proposte nelle istanze dei contribuenti per la rideterminazione delle rendite catastali, ovvero alle rendite definitive qualora rideterminate dall’Agenzia delle entrate al 31 dicembre 2022, e a quelle già iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al medesimo comma 3-novies.

Inoltre si chiarisce che, con la medesima comunicazione, l’Agenzia delle entrate deve fornire al MEF, per ciascun comune, l’ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, in atti al 31 dicembre 2022.

 

Il comma 3-undecies dispone in ordine alla copertura finanziaria delle disposizioni così introdotte, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE – Fondo per interventi strutturali di politica economica.


 

Articolo 4-bis
(
Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali)

 

 

L’articolo 4-bis inserito nel corso dell’esame in sede referente – assegna al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali, concernenti il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che deve essere presentata da parte degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (comma 1).

Il comma 2 fissa al 31 luglio 2023 il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.

 

Nel dettaglio, il comma 1 è volto ad assegnare al responsabile del servizio finanziario – in luogo del consiglio dell’ente locale previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, la competenza a predisporre il provvedimento di rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2022 – in particolare, quelli concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2)[59] – al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione attestante la effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevista dell’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 4/2022 entro il termine perentorio del 31 maggio 2023.

Si tratta della certificazione che deve essere presentata al MEF dagli enti locali che abbiano beneficiato delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, autorizzate negli anni 2020 e 2021 e confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021.

 

Norme analoghe sono state previste con riferimento alla rettifica degli allegati anche al rendiconto degli esercizi 2020 e 2021, rispettivamente, dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall’articolo 37-bis del decreto-legge n. 21 del 2022. Con tali norme si è consentito agli enti locali che avevano approvato il rendiconto 2020 e 2021 senza avere in precedenza inviato la certificazione dell’utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali a seguito della perdita di gettito dovuta all’emergenza Covid-19, di procedere alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021, concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), ad opera del responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che la rettifica non riguardasse il valore complessivo del risultato di amministrazione.

 

L’articolo in esame ribadisce, altresì, in linea con le predette norme relative alle rettifiche al rendiconto degli esercizi 20202 e 2021, che qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di rettifica rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Il rendiconto aggiornato deve, inoltre, essere tempestivamente trasmesso alla BDAP.

 

Riguardo alla certificazione di cui all’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 4/2022, cui si riferisce l’articolo in esame, si ricorda che il comma 1 del citato articolo 13 ha consentito agli enti locali l’utilizzo anche nell’anno 2022 delle risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 per l’emergenza sanitaria a titolo di Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (c.d. Fondone) e di ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni[60], vincolandole alla finalità esclusiva di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma dispone che le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell’esercizio 2022 sono invece versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 3 del citato articolo 13 ha disposto l’obbligo per gli enti locali che utilizzano nell’anno 2022 le predette risorse confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. il D.M. economia n. 242764 del 18 ottobre 2022).

La certificazione, si rammenta, è obbligatoriamente richiesta agli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali assegnate a titolo di ristoro della perdita di entrate locali, al fine di attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente.

 

Il termine del 31 maggio 2023 per la presentazione della certificazione della perdita di gettito, di cui all'art. 13, comma 3 del D.L. n. 4/2022, è stato prorogato al 31 luglio 2023 per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali dall’art. 20 del D.L. n. 61 del 2023.

Con riferimento alla certificazione per l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 4/2022, cfr. il D.M. economia n. 242764 del 18 ottobre 2022.

 

 

Il comma 2 stabilisce che, per l’anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - cui sono collegati i trasferimenti di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale – deve essere certificato dai comuni attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.

Tale termine era previsto entro il 31 maggio 2023 dal D.P.C.M. 13 ottobre 2022, recante “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali”.

 

Riguardo agli obiettivi di servizio cui si riferisce la norma in esame, si rammenta che nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il Fondo per il finanziamento delle funzioni comunali anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota parte del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni stessi – una quota parte della sua dotazione è destinata specificamente al finanziamento di alcune funzioni fondamentali in ambito sociale, in particolare, al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, da ripartirsi tenendo conto dei fabbisogni standard.

Le risorse assegnate a tali finalità e le modalità di riparto tra i comuni sono indicate all’articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), dsexies) e d-octies), della legge n. 232 del 2016.

Per assicurare che le risorse assegnate siano effettivamente destinate dai comuni al potenziamento dei predetti servizi, le norme prevedono la determinazione di specifici obiettivi di servizio per i comuni e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, ai fini della verifica del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti. Le somme assegnate con il vincolo di destinazione all’attivazione di nuovi servizi in campo sociale che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento dei servizi, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale.

Con riferimento all’anno 2022, il D.P.C.M. 13 ottobre 2022 ha definito gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, prevedendo, in particolare, che il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione di una apposita scheda di monitoraggio, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2023, in modalità esclusivamente telematica.

 

Si rammenta che con riferimento agli obiettivi di servizio dell’anno 2021, il termine per la trasmissione alla SOSE della scheda di monitoraggio con la quale si attesta il raggiungimento dell'obiettivo di servizio collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido è stato prorogato al 30 settembre 2022 dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. Aiuti-bis).

 

 


 

Articolo 4-ter
(Proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell’articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53)

 

 

L’articolo 4-ter, introdotto in sede referente, è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l’efficacia delle norme che prevedono l’obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo.

 

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, c.d. “riforma Cartabia” (legge n. 206 del 2021), e in particolare l’art. 12, comma 1, lett. b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53, ha inserito l’articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

 

Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1):

-      quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi;

-      quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale.

È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione:

-      mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento;

-      con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale.

Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie.

 

L’articolo in commento dispone la sospensione dell’efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato art. 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non è possibile o non ha esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie.

 

Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto.

 

Si ricorda che le disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), sopra menzionato.

 

 


 

Articolo 4-quater
(Proroga della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense)

 

 

L’articolo 4-quater, introdotto in sede referente, prevede l’applicazione di una disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022).

 

In particolare, l’articolo in commento, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, al comma 1, primo periodo, dispone che l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo.

 

Si ricorda che il D.L. n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell’esame per la sessione 2020, in relazione all’emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal R.Dl. n. 37 del 1934.

Un’analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (DL 139/2021, art. 6) e per la sessione 2022 (DL 73/2022, art. 39-bis).

 

Nello specifico, il decreto-legge n. 31 del 2021 muoveva dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendessero possibile, nell’allora contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da COVID-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell’esame di abilitazione forense. Per tale sessione di esame è stata così introdotta una disciplina di svolgimento delle prove derogatoria rispetto a quella prevista a regime. In particolare:

• le prove scritte sono state sostituite da una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla canonica prova orale (c.d. “orale rafforzato”);

• con riguardo alla prima prova orale il candidato - che doveva essere presente nella sede d'esame insieme al segretario della sottocommissione (gli altri componenti della commissione sono collegati da remoto) - è stato chiamato a risolvere una questione di carattere pratico-applicativo, in una materia, tra diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo, scelta precedentemente. Il candidato, dopo aver letto il quesito, doveva individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali potendo consultare anche i codici annotati. Per lo svolgimento della prova il candidato aveva a disposizione un'ora dalla dettatura del quesito (mezz’ora per l’esame preliminare, mezz’ora per la discussione);

 • la seconda prova orale - per la quale ciascun candidato aveva a disposizione tra 45 e 60 minuti - aveva ad oggetto 5 materie, oltre a ordinamento e deontologia forense;

• in caso di positività al COVID-19 o di sintomi compatibili, quarantena o isolamento fiduciario, nonché in caso di comprovati motivi di salute, il candidato poteva chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, tramite istanza al presidente della sottocommissione, adeguatamente documentata. La prova doveva essere svolta entro 10 giorni dalla fine dell’impedimento;

• veniva incrementato il numero delle sottocommissioni d’esame, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Potevano far parte delle commissioni d’esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato (RTD-B) e i magistrati militari.

 

Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall’inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta.

Rispetto alla disciplina “emergenziale” prorogata nelle precedenti sessioni, l’articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell’esame.

 

Il comma 2, difatti, prevede che l’esame di Stato si articola in due prove: una prova scritta e una prova orale.

Viene pertanto superato il citato sistema del c.d. “orale rafforzato”.

 

Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4).

 

Per quanto riguarda la prova orale, il comma 5 dispone che essa si articola in 3 fasi:

Ø l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, relativa alla soluzione di un caso pratico, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia a scelta dal candidato tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo (lettera a);

Ø la discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte dal candidato tra cinque materie: tre di diritto sostanziale (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo) e due di diritto processuale (diritto processuale civile e diritto processuale penale) (lettera b);

Ø dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato (lettera c).

La prova orale è valutata dalla sottocommissione d’esame composta da tre membri, i quali dispongono ciascuno di dieci punti di merito per valutare la discussione della questione pratico-applicativa (lettera a) e per valutare ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) (comma 6).

La seconda prova è superata ottenendo un punteggio complessivo di 105 punti, riportando nella discussione della questione pratico-applicativa e in ciascuna delle altre materie un punteggio, dato dalla somma dei voti dei singoli commissari, non inferiore a 18 punti (comma 7).

 

Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all’articolo 3, commi 1 e 3, del citato D.L. n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti.

 

Si fa presente che con il citato articolo 3, in deroga alla disciplina vigente, si è previsto che le sottocommissioni di cui all’articolo 22, comma 4, del R.Dl. n. 1578 del 1933 e all’articolo 47, commi 2 e 3, della legge forense (l. n. 247 del 2012), siano composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti (in luogo dei previsti 5). Di questi:

- due membri effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

-un membro effettivo e un supplente sono individuati tra magistrati ordinari, prioritariamente in pensione e, magistrati militari o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.

Ai fini della valida costituzione delle commissioni è prevista la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, fermo restando che il presidente deve essere un avvocato.

 

Il comma 9 rinvia al decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 la definizione delle concrete modalità di svolgimento delle due prove.

 

Il comma 10 introduce una disciplina transitoria relativa alle modalità di svolgimento delle verifiche dei corsi di formazione previsti dall’articolo 43 della legge n. 247 del 2012.

 

Il citato articolo 43 dispone che il tirocinio di durata biennale per l'accesso all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, disciplinati con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

A tale disposizione è stata data attuazione con il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, il quale all’articolo 8 prevede che al termine dei primi due semestri di corso, ovvero nei mesi di aprile e ottobre, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da svolgersi mediante test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni del periodo di riferimento. Inoltre, l’articolo 9 prevede che presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative citate verifiche.

Infine, l’articolo 10 del citato D.M. prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio primo quadriennio dalla sua entrata in vigore e, cioè, ai tirocinanti iscritti a partire dal 1° aprile 2022.

 

In particolare si prevede che, in deroga a quanto attualmente previsto dall’articolo 8 del citato D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 e sino all’istituzione della Commissione nazionale prevista dall’articolo 9 del medesimo D.M., il certificato di compiuto tirocinio, funzionale all’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, è rilasciato a seguito di una verifica finale. Pertanto, vengono abolite le verifiche semestrali intermedie e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni semestre (lettera a).

La verifica finale consiste in una prova scritta relativa alla redazione di un parere o di un atto sugli argomenti trattati dagli insegnamenti svolti ed è predisposta da una commissione interna di valutazione predisposta dai soggetti organizzatori dei corsi (lettera b).

 

L’articolo 2 del citato D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 prevede che i corsi di formazione possono essere organizzati dai Consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali.

 

Infine, il comma 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 

LA RIFORMA DELL’ESAME DI ABILITAZIONE

 

Si ricorda che l'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 ha modificato la disciplina dello svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Tale disciplina, come accennato non ha ancora trovato applicazione. Infatti, l'articolo 49 della legge ha previsto una disposizione transitoria oggetto di numerose proroghe, ai sensi della quale l'esame di Stato ha continuato a svolgersi secondo la normativa previgente, dettata dal R.D. n. 37 del 1934. Pertanto, tali modalità sono rimaste invariate sino alla sessione 2020, quando è intervenuta, in ragione dell’emergenza sanitaria, la citata disciplina speciale.

Inoltre, si fa presente che con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, era stata prevista un’ulteriore proroga di un anno dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame (articolo 8, comma 4-ter, lett. b). Pertanto, allo stato, le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno in vigore a partire dalla sessione d'esame 2024.

Sotto il profilo delle prove da sostenere, l’articolo 46, comma 1, nella formulazione attuale non ha comportato cambiamenti nel numero e nella tipologia rispetto a quanto disposto dall’art. 17-bis del RD 37/1934, confermando le tre prove scritte e l’unica prova orale. Attualmente, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 46 le tre prove scritte - anche in questo caso invariate rispetto alla disciplina del RD n. 37 del 1934 - consistono nella redazione:

• di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia civilistica;

• di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia penale;

• di un atto giudiziario su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo, dal quale si possano desumere le sue conoscenze di diritto sia sostanziale che processuale.

La formulazione attuale del comma 7 prevede che le prove scritte si svolgano con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Tale disposizione, che come già detto, non è mai stata applicata. La disposizione di cui al RD del 1934, prevede invece la possibilità di utilizzare testi corredati di commenti e massime giurisprudenziali.

Per quanto riguarda la prova orale, l’articolo 46 della legge n. 247 del 2012 presenta alcune novità rispetto al regime precedente: è prevista l’illustrazione della prova scritta da parte del candidato (non più un’esposizione succinta come nella norma previgente) e la dimostrazione della conoscenza di 5 materie obbligatorie (ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale), nonché di 2 materie a scelta tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario (quest’ultima materia rappresenta l’unica aggiunta al previgente elenco delle materie disponibili).

La disciplina previgente (RD n. 37 del 1934), che si è continuata ad applicare in ragione delle innumerevoli proroghe intercorse fino alla sessione 2020, quando è intervenuta la citata disciplina speciale in ragione dell’emergenza sanitaria, richiede invece sei materie (non sette), di cui obbligatoria solo quella relativa ad ordinamento forense e diritti e doveri dell’avvocato e le altre cinque a scelta del candidato (pur con la limitazione relativa alla scelta di almeno una materia di diritto processuale).

 

 

 

 

 


 

Articolo 4-quinquies
(Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)

 

 

L’articolo 4-quinquies, inserito in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, novella l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del D.L. n. 95/2012.

 

 

L’articolo 3-bis del D.L. n. 95/2012, prevede che i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma del 2012, al fine di garantirne la continuità produttiva, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.

A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2012 e 19 maggio 2014 sono state definiti i criteri e le modalità di operatività della garanzia dello Stato, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di spesa autorizzato.

Il comma 4-bis dell’articolo 3-bis prevede che i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2023. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.

Con la disposizione in esame si proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare tali finanziamenti agevolati.

In precedenza l'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, aveva prorogato al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (prima ancora l'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legge n. 183 del 2020 aveva già prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 così come l’articolo 11, comma 3-ter, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76  dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021).

Si ricorda che il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 25-quinquies, comma 1, del D.L. n. 119/2018 (L. n. 136/2018).

 


 

Articolo 4-sexies
(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione)

 

 

L’articolo in esame, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.

 

La disposizione propone novelle all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, come convertito dalla legge n. 106 del 2021.

Tale articolo 64, al comma 3, stabilisce che, per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi i requisiti che danno diritto all’accesso prioritario alle agevolazioni e con ISEE non superiore a 40 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

 

Si rammenta che il termine temporale in oggetto è stato prorogato al 30 giugno 2023 dall'art. 3, comma 10-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198. Il medesimo termine è quindi ulteriormente prorogato al 30 settembre 2023 dalla disposizione in esame.

 

Inoltre, il comma 3 dell’art. 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 (a seguito delle modifiche introdotte l’articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, come convertito dalla legge n. 175 del 2022) stabilisce che la possibilità di elevare la garanzia fino all’80% in favore delle categorie prioritarie, fermi i requisiti richiesti, operi anche quando il TEG sia superiore al TEGM, nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

La norma si applica in caso di differenziale positivo. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.

Quanto sopra ricordato si applica, in via eccezionale, alle domande presentate dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 settembre 2023 (secondo la proroga in esame, rispetto al 30 giugno 2023).

 

La disciplina attuativa del Fondo recata dal decreto ministeriale 31 luglio 2014 stabilisce (art. 3, comma 5) che per i mutui ai quali è assegnata priorità il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM).

Il citato articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 ha previsto che la garanzia all’80% può essere concessa, in favore delle categorie prioritarie, a determinate condizioni (v. infra), anche quando il TEG risulti superiore al TEGM.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del MEF ed è pubblicato trimestralmente dal Ministero stesso ai sensi della legge n. 108 del 1996 (recante “Disposizioni in materia di usura”). Il TEGM si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Sulla base del TEGM è calcolato il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari.

Il TEG è invece il tasso effettivo globale praticato dall’intermediario in una specifica operazione (ad esempio in un contratto di mutuo) ed espresso su base annua.

Per approfondimenti, si veda la pagina sul sito della Banca d’Italia Tassi effettivi globali medi (TEGM). Riguardo ai metodi di calcolo del TEGM e del TEG, si veda la pagina internet Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate sul medesimo sito della Banca d’Italia.

L’interest rate swap (IRS) è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi costituiti da pagamenti di interessi, applicando a uno stesso capitale nozionale (ossia capitale sul quale vengono fatti i calcoli del contratto) due diversi tassi d'interesse (cfr. sito Borsa italiana). Nella loro forma più semplice (plain vanilla), gli IRS danno luogo a uno scambio di flussi di interessi in cui una controparte paga un tasso fisso e l’altra un tasso variabile su un valore nozionale sottostante, che invece non viene scambiato.

 

La disciplina in parola - secondo quanto rappresentato dalle relazioni di accompagnamento al medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 – è stata introdotta a seguito del nuovo scenario determinato dall’innalzamento dei tassi di interesse nel corso del 2022. Poiché il valore soglia per i tassi dei mutui agevolati, rappresentato dal TEGM, viene determinato, nel trimestre di riferimento, sulla base dei tassi applicati nei due trimestri precedenti, risulta che il tetto massimo del tasso praticabile sui mutui agevolati sia, a causa di tale criterio retrospettivo, non in linea con il mercato. Tale differenza, determinata dal “ritardo” con il quale è calcolato il TEGM rispetto all'aumento dei tassi registrato alla fine di ottobre 2022, potrebbe indurre la diminuzione dell’offerta dei mutui agevolati, privilegiando talvolta l’offerta di contratti a tasso variabile, con maggiore esposizione nel lungo periodo delle categorie destinatarie delle agevolazioni, in caso di ulteriori rialzi dei tassi di mercato.

 

 

 

L'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Al Fondo sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

Lo stanziamento del Fondo è allocato sul capitolo 7077 dello stato di previsione del MEF.

Per lo stato del Fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina sul sito del MEF.

 

 


 

Articolo 5, comma 1
(Proroga del mandato degli organi
dell’Istituto per il credito sportivo)

 

 

L’articolo 5, comma 1, proroga il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale) al 31 dicembre 2023.

 

L’articolo l, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha disposto la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo da ente pubblico economico in società per azioni. Il nuovo ente, denominato “Istituto per il credito sportivo e culturale”, dovrà essere assoggettato alle disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia (ma non anche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

 

Si ricorda che l'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal proprio patrimonio, e con l'emissione di obbligazioni. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito: (a) dal “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”); (b) dal “Fondo di riserva ordinaria”; (c) dalle eventuali Riserve statutarie e straordinarie.

 

Nelle more della suddetta trasformazione, anche al fine di garantire la continuità dell’operatività dell’Istituto, la norma in esame proroga 31 dicembre 2023 il mandato degli organi dell’Istituto. A tale scopo viene modificato l’articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che aveva già disposto la proroga dei citati organi fino al 30 giugno 2023.

Nella Relazione illustrativa che accompagna la disposizione si rappresentano le motivazioni dell’intervento normativo. Il legislatore evidenzia che, in considerazione del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'Ente in Spa, con la proroga si è voluto garantire la piena operatività del medesimo. Tale intervento, quindi, è volto a scongiurare interruzioni nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguardare la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

 

Si ricorda che in base allo statuto dell’Istituto per il credito sportivo (articolo 14, comma 1, dello Statuto, adottato in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011), il mandato degli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale elencati dall’articolo 11 dello Statuto) scade al termine del quarto esercizio ed è rinnovabile una sola volta.  Il primo mandato dell’attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2023 con il decreto-legge n. 198 del 2022. Al riguardo, si ricorda che il Presidente del Consiglio di Amministrazione (articolo 12 dello Statuto) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, d’intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articoli 13, 16, 22). Si prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati) e la nomina è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978.


 

Articolo 5, comma 2
(Villaggio olimpico Milano-Cortina 2026)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 5 prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

 

Il comma 2 dell’articolo 5 consente l’assegnazione di una quota delle risorse indicate dall'articolo 1, comma 500, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022), nel limite massimo di 13 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 16/2020.

L’articolo 1, comma 500, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022), come modificato dall’art. 33, comma 4, lett. b), del D.L. 13/2023, ha autorizzato la spesa complessiva di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 (120 milioni per l’anno 2024, 140 milioni per l’anno 2025 e 140 milioni per l’anno 2026) per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere olimpiche approvato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16/2020, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere sempre individuate ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020.

L’art. 3, comma 2 del D.L.  16/2020 assegna alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A la progettazione, nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito:

-        dalle opere individuate con il decreto 7 dicembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019), che individua  le opere  infrastrutturali,  comprese   quelle   per   l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto,  da  realizzare per garantire  la  sostenibilità delle  Olimpiadi  invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per  ciascuna  di  esse  il  relativo finanziamento;

-        dalle opere individuate con il decreto del 21 gennaio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della richiamata legge di bilancio 2020, che identifica le opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e  774 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), per una spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

-        nonché dalle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate, approvato con il D.P.C.M del 26 settembre 2022.

Il richiamato piano degli interventi è suddiviso in un allegato A, che individua le opere di cui al richiamato decreto del 21 gennaio 2022, in un allegato B, che individua altri interventi con diversa copertura finanziaria, in un allegato C, che individua gli interventi del richiamato decreto del 7 dicembre 2020, e in un allegato D, che individua le opere caratterizzate da elevata complessità progettuale o procedurale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 11-bis, del D.L. 16/2020.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al tema web sulle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 sul sito della Camera dei deputati.


 

Articolo 5, commi 3 e 4
(Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi)

 

 

L’articolo 5, comma 3, prevede che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla  costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura,  al  miglioramento  o  all'acquisto  di   impianti sportivi – che muta denominazione - possa: a) erogare finanziamenti (e non più solo mutui) sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, destinati alle medesime finalità; b) concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026. Il comma 4 del medesimo art. 5 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

 

Ciò avviene modificando l’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002.

 

Si ricorda che il comma 12 dell’ articolo 90 della legge n. 289/2002, nel testo finora vigente, prevede che presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione,  all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento  all'acquisto   di   impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato  che  persegua,  anche  indirettamente,  finalità sportive.

 

Il testo - così come novellato dalla disposizione in commento - prevede che   presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi alla  costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura,  al  miglioramento  o  all'acquisto   di   impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte di società o associazioni sportive nonché' di  ogni  altro  soggetto pubblico o privato  che  persegua,  anche  indirettamente,  finalità sportive; b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.

Il comma 4 del medesimo articolo 5 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione illustrativa, che accompagna l’AC n. 1151, rileva che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’ articolo 5 si rendono necessarie e  urgenti per consentire l'utilizzo della garanzia del Fondo per l'erogazione di finanziamenti utili all'organizzazione di grandi eventi sportivi, di rilievo internazionale, in programma già nei prossimi mesi in Italia, primi fra tutti i Campionati del Mondo assoluti di Scherma Olimpica che si svolgeranno dal 22 al 30 luglio 2023 a Milano e la Ryder Cup 2023, che – prosegue la relazione illustrativa - non è solo la più prestigiosa competizione di golf, ma anche il terzo evento sportivo più importante e più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio e che si giocherà per la prima volta in Italia, dal 25 settembre al l° ottobre 2023.

 

La relazione tecnica, che accompagna l’AC n. 1151, dal canto suo, rileva che le attività contemplate dalle disposizioni indicate al comma 3 dell’art. 5 rientrano tra le attività istituzionali dell'Istituto per il credito sportivo - ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, che opera nel settore del credito per lo sport e  per le attività culturali e, in qualità di banca pubblica, opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 (relativo alle “Banche pubbliche residue”) del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), erogando finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati; pertanto, il loro svolgimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva inoltre che, al termine dell'esercizio finanziario 2022, il Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002 presentava una consistenza patrimoniale di 148,8 milioni di euro. Osserva, infine, che l'ampliamento dell'operatività del Fondo di garanzia verrà attuato a valere sulle disponibilità residue del Fondo medesimo.


 

 

Articolo 6, comma 1
(Differimento del termine per lo sblocco degli interventi relativi al ponte stradale autostrada Roma Fiumicino-EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno)

 

 

L’articolo 6, comma 1, differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 6, intervenendo in novella all'art. 11-quinquiesdecies, comma 1, del D.L. n. 52/2021, differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità dei finanziamenti degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno.

In particolare, entro il termine in questione – più volte prorogato con successivi interventi legislativi e ora differito dalla norma in esame al 31 dicembre 2023possono essere compiuti gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento al fine di ritenere realizzate le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità ed evitare pertanto la revoca dei finanziamenti.

L’art. 11-quinquiesdecies del D.L. n. 52/2021 (rubricato “Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture”), come modificato dall'art. 6, comma 3-ter, del D.L. n. 68/2022, al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, ha aggiunto al comma 3-bis dell'art. 3 del D. L. n. 133/2014 un periodo in forza del quale per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR (c.d. Ponte dei Congressi) e agli aeroporti di Firenze e Salerno, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 marzo 2023, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al D. Lgs. n. 229/2011 (previsto nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche-BDAP) le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti.

Il comma 2, lettera c), dell’art. 3 del citato D.L. n. 133/2014 ha ricompreso gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno tra quelli finanziabili a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo, i quali hanno incrementato lo stanziamento del Fondo c.d. sblocca cantieri istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. L. n. 69/2013.

Il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 133/2014 ha demandato a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione, a valere sul predetto Fondo, delle risorse occorrenti per le opere ivi elencate. La revoca dei finanziamenti è disciplinata dai successivi commi 5 e 6.

In merito al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l'EUR la relazione illustrativa evidenzia che “a causa della crescita del costo dei materiali, in particolare dell'acciaio con cui è realizzata la struttura del ponte, la gara che è stata indetta è andata deserta” mentre in relazione agli interventi previsti per lo sviluppo degli aeroporti di Salerno e di Firenze, precisa che “relativamente agli interventi previsti per lo sviluppo dell'aeroporto di Salerno il gestore ha provveduto a bandire la gara e, pertanto, è necessaria la previsione di un 'ulteriore proroga del termine per consentire l'inizio dei lavori; relativamente ai lavori infrastrutturali sull'aeroporto di Firenze, le condizioni di appaltabilità non si sono ancora verificate e, pertanto, la proroga del termine è funzionale alla conclusione del procedimento volto a garantire la cantierabilità delle opere”.


 

Articolo 6, comma 2
(Proroga di termini in materia di micromobilità elettrica)

 

 

L’articolo 6, comma 2, proroga di ulteriori 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di segway, hoverboard, monowheel e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.

 

 

L’articolo 6, comma 2, novella l'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. proroga termini), prorogando da ventiquattro a trentasei mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione su strada, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione stabilite, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monowheel e monopattini.

La conclusione della sperimentazione è, quindi, ora fissata al 27 luglio 2024.

 

Si ricorda che la sperimentazione della circolazione nelle città dei mezzi di micromobilità elettrica era stata autorizzata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che aveva rinviato la definizione delle relative modalità attuative a un decreto ministeriale, poi emanato con decreto MIT 4 giugno 2019.

L’art. 7 di tale decreto ha previsto che la sperimentazione potesse essere autorizzata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (27 luglio 2019), dovendo concludersi entro e non oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima data e, quindi, entro il 27 luglio 2021.

Successivamente, l’articolo 33-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. proroga termini) ha prorogato di dodici mesi, e quindi fino al 27 luglio 2022, il termine di conclusione della sperimentazione e il successivo decreto-legge n. 68 del 2022 (c.d. decreto MIMS), all’articolo 7, comma 3, ha differito di ulteriori dodici mesi tale proroga, quindi al 27 luglio 2023.


 

Articolo 6, comma 2-bis
(Certificazione della parità di genere nei contratti pubblici)

 

 

L’articolo 6, comma 2-bis, introdotto in sede referente, reca modifiche al Codice dei contratti pubblici volte a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati ma devono essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

 

 

Il comma in esame riscrive il testo degli ultimi due periodi del comma 7 dell’articolo 108 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) al fine di stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati (come previsto dal testo previgente, che prevedeva anche la successiva verifica, da parte della stazione appaltante, di quanto autocertificato) ma devono essere dimostrati mediante il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

La riscrittura in esame consente di riallineare la disposizione del comma 7 a quanto previsto dalla corrispondente disposizione del precedente Codice dei contratti pubblici (art. 95, comma 13, del D.Lgs. 50/2016) – come novellata dall’art. 34 del D.L. 36/2022 – ove già si richiedeva il possesso della citata certificazione.

Si fa notare che la norma in esame riproduce il testo dell’art. 2, comma 1, del D.L. 29 maggio 2023, n. 57 (recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”), il cui ddl di conversione è attualmente in corso di esame presso la Camera.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. 57/2023 (Atto Camera n. 1183) motiva l’intervento in esame “in considerazione, da un lato, della intrinseca difficoltà di procedere alla puntuale verifica dell'attendibilità delle citate autocertificazioni e, dall'altro, della necessità di assicurare una rapida definizione delle procedure di affidamento”.

 

Si ricorda che l’introduzione della citata certificazione nel testo del “vecchio” Codice dei contratti pubblici è stata operata dal D.L. 36/2022 al fine di consentire il raggiungimento di uno specifico obiettivo del PNRR. La relazione illustrativa del presente decreto-legge ricorda infatti che la milestone M5C1-12 ha previsto l'entrata in vigore, entro il 31 dicembre 2022, del sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.

In relazione alla disciplina dei contratti pubblici, si ricorda che il “vecchio” codice recato dal D.Lgs. 50/2016 è stato sostituito dal “nuovo” Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), entrato in vigore il 1° aprile 2023. Si fa notare però che, benché in vigore, le disposizioni del nuovo Codice – secondo quanto disposto dall’art. 229, comma 2, del Codice medesimo – acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

In relazione alla succitata certificazione, invece, si ricorda che la stessa è stata istituita dall’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 (inserito dall'art. 4, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162), a decorrere dal 1° gennaio 2022, “al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità” Lo stesso articolo ha demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione, tra l’altro, dei “parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende”. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto 29 aprile 2022 recante “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022. Indicazioni in ordine all'applicazione di tali disposizioni sono state fornite dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il comunicato 30 novembre 2022.

 


 

Articolo 6, comma 2-ter
(Piattaforma notifiche digitali)

 

 

L’articolo 6, comma 2-ter, introdotto in sede referente, prevede che, fino al 30 novembre 2023, PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma notifiche digitali (PND), invii al destinatario, sprovvisto di domicilio digitale, anche una copia analogica dell’atto notificato, e non solo l’avviso di avvenuta ricezione con le istruzioni per reperire presso la piattaforma l’atto con modalità digitale. Inoltre, PagoPA può individuare altri operatori, oltre a Poste spa, per effettuare la consegna della copia cartacea dell’atto. Nelle more dell’avvio dei contratti con tali operatori, PagoPA eroga direttamente i servizi necessari a consentire ai cittadini con divario digitale di accedere agli atti notificati nei loro confronti.

 

A tal fine la disposizione in esame introduce un comma 22-bis all’articolo 26 del D.L. 76/2020 che disciplina la PND e le sue modalità di funzionamento.

Con l’obiettivo di garantire la piena inclusione dei soggetti in divario digitale, si prevede che, fino al 30 novembre 2023, il gestore della PND (ossia PagoPA) invii al destinatario sprovvisto di domicilio digitale, unitamente all'avviso di avvenuta ricezione (AAR) in formato cartaceo, anche una copia analogica dell'atto, a meno che il destinatario non abbia provveduto al perfezionamento della notificazione attraverso il reperimento dell’atto in formato digitale nella piattaforma.

La disciplina vigente prevede che il gestore della PND per ogni atto oggetto di notificazione è tenuto ad inviare al destinatario della notifica l’avviso di avvenuta ricezione in via digitale tramite posta elettronica certificato o altro servizio elettronico di recapito qualificato (art. 26, comma 4). Per i destinatari privi di domicilio digitale, l’AAR viene inviato in formato cartaceo con raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 26, comma 5).

L’accesso alla piattaforma avviene mediante SPID o Carta di identità elettronica da parte dell’interessato. Per favorire le persone con divario digitale si prevede che i destinatari possano conferire una apposita delega per l’accesso alla piattaforma a soggetti terzi per l’estrazione dell’atto notificato (articolo 26, comma 8). Secondo il regolamento di attuazione dell’articolo 26 del D.L. 76/2020, al destinatario è sempre consentito di rivolgersi al fornitore del servizio universale (Poste s.p.a.) affinché quest'ultimo gli consenta di estrarre copia analogica del documento informatico disponibile sulla piattaforma (articolo 10, comma 4, DM 58/2022).

La disposizione in commento prevede che, in caso di destinatario privo di domicilio digitale, ma solo fino al 30 novembre 2023, unitamente all’AAR sia inviato anche l’atto notificato in formato cartaceo.

Inoltre, il gestore della piattaforma può individuare, tramite avviso pubblico, ulteriori soggetti autorizzati a fornire il servizio di consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Attualmente il fornitore del servizio universale (Poste s.pa.), è attualmente unico soggetto previsto dalla legge per la fornitura di tale servizio (art. 26, comma 20)

Infine, il gestore della PND eroga, nelle more che sia dato avvio ai contratti con tali fornitori, i servizi necessari a consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto di ripetere i relativi costi sui destinatari delle notifiche.

Per quanto riguarda i costi relativi si prevede che ai maggiori oneri di stampa, imbustamento, recapito pari a 979.050 euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulla autorizzazione di spesa per la realizzazione della piattaforma pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (art. 1, comma 403, L. 160/2019 che ha istituito la PND). Inoltre, si dispone l’integrazione, con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del Servizio Postale Universale, dei contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma.

 

In base all’alinea del comma in esame, la disposizione è volta a garantire il rispetto dei termini per l’attuazione della misura M1C1-128 del PNRR. Si tratta del traguardo intermedio dell’investimento relativo alla Piattaforma notifiche digitali.

La realizzazione della PND costituisce una delle misure previste dal PNRR nell’ambito della digitalizzazione della pubblica amministrazione. La Digitalizzazione della pubblica amministrazione costituisce la prima delle due aree di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR e rappresenta, al contempo, uno dei temi trasversali del Piano. Per la digitalizzazione della PA si prevedono 7 investimenti e 3 riforme recanti risorse pari complessivamente a 6,146 miliardi di euro.

In particolare, la PND è una delle misure dell’investimento 1.4 Servizi digitali e esperienza dei cittadini che ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nelle amministrazioni centrali e locali e migliorare l'esperienza degli utilizzatori.

La misura 1.4.5 mira a realizzare e promuovere l'adozione della Piattaforma notifiche digitali: infrastruttura che abilita il servizio di notificazione degli atti, provvedimenti e comunicazioni a valore legale della Pubblica Amministrazione.

Il traguardo intermedio, M1C1-128, citato dalla disposizione in esame prevede che entro il dicembre almeno 800 tra PA centrali e comuni adottano la Piattaforma notifiche digitali fornendo avvisi digitali a cittadini e soggetti giuridici. L’obiettivo finale, da raggiungersi entro il secondo trimestre 2026 (M1C1-151), prevede l’adozione della PND da parte di almeno 6.400 tra PA centrali e comuni.

In attuazione dell’investimento si ricorda l’adozione dei seguenti provvedimenti.

Con il DPCM 8 febbraio 2022, n. 58 è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma, in attuazione dell'art. 26, comma 15, del D.L. 76/2020. Il 3 marzo 2022 è stata sottoscritta la Convenzione con PagoPA per gli sviluppi della Piattaforma notifiche digitali e il relativo Piano operativo. Il D.M. 30 maggio 2022 ha provveduto ad individuare i costi e i criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma. Il 9 giugno 2022 PagoPA S.p.A. ha pubblicato le specifiche tecniche relative all'integrazione degli enti alla piattaforma


 

Articolo 6, commi da 2-quater a 2-sexies
(Proroghe relative ai RAEE fotovoltaiche e alla durata dei componenti del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali)

 

 

L’articolo 6, comma 2-quater, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga di un anno (vale a dire fino al 30 giugno 2024) il termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione dei RAEE nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione.

Il successivo comma 2-quinquies, inserito in sede referente, proroga l’incarico dei componenti del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 2-sexies, anch’esso inserito in sede referente, reca la clausola di invarianza finanziaria relativa ai due commi precedenti.

 

 

Proroga del termine per l’adesione a sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaiche (comma 2-quater)

Il comma 2-quater proroga di un anno (vale a dire fino al 30 giugno 2024) il termine previsto dal quarto periodo del comma 1 dell’articolo 24-bis del D.Lgs. 49/2014 (recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE”).

Al fine di comprendere la portata della disposizione in esame appare pertanto necessario illustrare il contenuto del citato articolo 24-bis.

La disciplina vigente

Il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, ha incluso i pannelli fotovoltaici nel campo di applicazione della disciplina sui RAEE, prevedendo specifici obblighi per la corretta gestione del fine vita.

Secondo la definizione di “'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” recata dall’art. 4, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 49/2014, “sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW” mentre “tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali”.

L’articolo 24-bis del D.Lgs. 49/2014 – introdotto dal D.Lgs. 118/2020 (recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”) e successivamente più volte modificato – dispone tra l’altro, nel testo vigente, che per tutti gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi dei decreti cosiddetti “Conto Energia” è previsto il trattenimento da parte del GSE, a partire dagli incentivi erogati, delle quote a garanzia della corretta gestione del fine vita dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in “Conto Energia” possono decidere, in alternativa al processo di trattenimento delle quote da parte del GSE, di prestare la garanzia finanziaria mediante la partecipazione a un Sistema Collettivo iscritto al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Il termine attualmente vigente

Il quarto periodo del comma 1 dell’art. 24-bis del D.Lgs. 49/2014 (periodo che è stato introdotto dall’articolo 11, comma 8-quater, del D.L. 198/2022) prevede il termine del 30 giugno 2023 entro il quale i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di seguito indicati possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione.

Gli impianti fotovoltaici a cui si riferisce il termine in questione

La disposizione testé illustrata si applica agli impianti fotovoltaici per i quali si verificano tutte le seguenti condizioni:

- l’impianto ha potenza nominale superiore o uguale a 10 kW (rientranti quindi nella categoria dei RAEE professionali);

- l’entrata in esercizio dell’impianto è avvenuta nel periodo 2006-2012;

- per l’impianto è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia.

La proroga recata dalla norma in esame

Il comma in esame dispone la proroga di un anno (quindi fino al 30 giugno 2024) del succitato termine del giugno 2023 entro il quale, per i soggetti responsabili degli impianti poc’anzi individuati, è possibile comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione.

 

Proroga dell’incarico dei componenti del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali (comma 2-quinquies)

Il comma 2-quinquies proroga, nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, previsto dall’art. 212 del Codice dell’ambiente (D. Lgs. 152/2006), l’incarico dei componenti fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il Comitato nazionale dell'Albo ha un mandato quinquennale ed è composto da diciannove membri, di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, e designati rispettivamente: due dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno con funzioni di presidente; uno dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, con funzioni di vicepresidente; uno dal Ministro della salute; uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; uno dal Ministro dell'interno; tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; uno dall'Unione italiana delle camere di commercio; tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate; due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori; due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti; uno dalle organizzazioni che rappresentano le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.

Il Comitato nazionale, istituito con D.M. 12 febbraio 2018, ha terminato il proprio mandato a fine marzo 2023.

Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti principali attribuzioni: cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo; stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell’iscrizione; fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto di iscrizione; fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali; fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti; coordina l'attività delle Sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse; disciplina le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche; determina la modulistica da utilizzare con i relativi allegati; propone agli organi di controllo accertamenti ispettivi; decide sui ricorsi proposti.

Clausola di invarianza finanziaria (comma 2-sexies)

Il comma 2-sexies dispone che dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 2-quater e 2-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Articolo 6, comma 2-septies
(Proroga di concessioni di coltivazione geotermiche)

 

 

L’articolo 6, comma 2-septies, inserito in sede referente, proroga il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2024, per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Fino alla scadenza delle concessioni, una quota dei canoni potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'autorità medesima, delle attività inerenti le concessioni stesse.

 

Segnatamente, il comma 2-septies dell’articolo 6, inserito in sede referente, aggiunge all’articolo 16 del D.lgs. n. 22/2010, recante la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, un nuovo comma 10-bis, il quale dispone che il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, fissato, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 16, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025.

Una quota dei canoni annui sulle concessioni di coltivazioni - previsti dal comma 2 dell’articolo 16 - corrisposti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame fino alla scadenza delle concessioni, come qui prorogata, potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'autorità medesima, delle attività inerenti e connesse alle concessioni, previste dal Capo III del D.lgs. 22/2010.

 

Il Capo III del D.lgs. n. 22/2010 si articola in cinque articoli, che disciplinano: le procedure di rilascio delle concessioni di coltivazione per risorse geotermiche (articolo 6), l’allineamento delle scadenze delle concessioni di coltivazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto e la loro conferma in capo al medesimo titolare previa verifica del rispetto delle vigenti norme in materia ambientale (articolo 7), l’assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell’esito positivo della ricerca (articolo 8), la riassegnazione di una concessione di coltivazione in scadenza (articolo 9) e le procedure connesse alla concessione e alla vigilanza sulle piccole utilizzazioni locali (articolo 10).

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 16, comma 9, il gettito dei canoni, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

 

 

La disciplina dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche è contenuta nel D.Lgs. n. 22/2010.

Sono d'interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 3-bis del citato decreto:

·       le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi (comma 3);

·       le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine (comma 3);

·       i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW (comma 3-bis). Il limite di 5 MW è determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico, che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui (comma 3-bis.1).

Sono, invece, di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

Le regioni o gli enti da esse delegati sono, di norma, competenti al rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sulla terraferma (art. 34 del D.Lgs. n. 112/1998).

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è, invece, competente al rilascio dei permessi e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche in mare, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, d’intesa con la regione interessata, in relazione agli impianti geotermici pilota (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 22/2010).

Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in mare (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 22/2010). L'autorità competente riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino Ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 22/2010).

Entro sei mesi dal riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all'autorità competente (art. 8, comma 1, D.lgs. n. 22/2010). Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta da altri operatori; in tal caso, è data pubblicazione della prima domanda nel BUR o del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e sono ammesse le domande concorrenti pervenute nei successivi sessanta giorni (art. 8, comma 2, D.lgs. n. 22/2010). L’autorità competente seleziona la domanda sulla base del programma dei lavori proposto, di criteri ambientali e delle garanzie offerte in termini di competenza ed esperienza (art. 8, comma 5, D.lgs. n. 22/2010).

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche è rilasciata, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 22/2010, dall'autorità competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.

Il suo rilascio è subordinato all'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. Sono, infatti, sottoposti a VIA regionale le attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota.

Nel caso di progetti sottoposti ad autorizzazione e a VIA regionale, la concessione è rilasciata nell’ambio del procedimento unico di autorizzazione regionale di cui all’articolo 27 del D.lgs. n. 152/2006.

È richiesta, invece, la VIA statale per le attività di coltivazione di risorse geotermiche in mare, nonché per gli impianti geotermici pilota.

La concessione di coltivazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (art. 6, comma 1, D.lgs. n. 22/2010) e ha durata trentennale (art. 8, comma 4, D.lgs. n. 22/2010)

Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all'esproprio con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente (art. 15, comma 1, D.lgs. n. 22/2010).

Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale (art. 15, comma 4, D.lgs. n. 22/2010).

 

Per quanto qui interessa, l’articolo 16, comma 2 del D.lgs. n. 22/2010 dispone che il titolare della concessione di coltivazione debba corrispondere all'autorità competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

Il comma 4 dell’articolo 16 dispone che - in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche -sono altresì dovuti dai concessionari i seguenti contributi:

a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.

Ai sensi del comma 10, gli importi dei canoni e contributi sono da intendersi limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti tra regioni ed operatori alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 22/2010, per i quali i contributi di riferimento restano quelli già in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi.


 

Articolo 6-bis
(Proroga di termini dei c
ontributi ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile)

 

 

L’articolo 6-bis, inserito in sede referente, dispone che i comuni beneficiari dei contributi per l’anno 2023, per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall’articolo 30, comma 14-bis, del D.L. n. 34/2019 sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto, anziché entro il 15 maggio. La revoca del contributo, in caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, avviene entro il 15 settembre, anziché entro il 15 giugno. Inoltre, i comuni beneficiari delle somme derivanti dalle revoche devono iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024, anziché entro il 15 ottobre.

L’articolo 6-bis in esame opera quindi una deroga ai termini ordinariamente previsti dal citato articolo 30, comma 14-bis, terzo, quarto e sesto periodo, del D.L. n. 34/2019.

 

 

L’articolo 6-bis interviene con riferimento ai contributi ai comuni per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 30, comma 14-bis del D.L. n. 34/2019 e del D.M. attuativo 20 gennaio 2023 (cfr. infra, box ricostruttivo), stabilendo che, per l’anno 2023:

a)   i comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto, anziché entro il 15 maggio (come invece previsto dall’articolo 14-bis, terzo periodo)

b)  la revoca del contributo, in caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, avviene entro il 15 settembre, anziché entro il 15 giugno (come invece previsto dall’articolo 14-bis, quarto periodo)

c)   i comuni beneficiari delle somme derivanti dalle revoche devono iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024, anziché entro il 15 ottobre 2023 (come invece previsto dall’articolo 14-bis, sesto periodo).

 

L'articolo 30, comma 14-bis, del D.L. n. 34/2019 (convertito con L. n. 58/2019), come sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a), del D.L. n. 104/2020 (convertito con L. n. 126/2020), per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi già indicati nell'articolo 1, comma 107, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018)[61];

A tal fine, l’articolo 30, comma 14-bis, ha previsto che, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascuna anno, sia assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo entro i limiti massimi annuali ivi indicati, fissati, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nell'importo massimo di 168 milioni di euro.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari di questi ultimi contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.

In attuazione di quanto disposto dal comma, per l'anno 2021, è stato adottato il D.M. 29 gennaio 2021; per l'anno 2022, il D.M. 18 gennaio 2022 e, per l'anno 2023, il D.M. 20 gennaio 2023.


 

Articolo 6-ter
(Proroga termini in materia di approvvigionamento materie prime critiche)

 

 

L’articolo 6-ter – inserito in sede referente - interviene sulle disposizioni che assoggettano all’obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche. L’articolo porta da venti a sessanta giorni (prima dell'avvio dell'operazione) il termine entro il quale l’obbligo di notifica deve essere adempiuto (lett. a)). Contestualmente, proroga di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026, l’operatività delle disposizioni che impongono l’obbligo in questione (lett. b)).

 

Segnatamente, l’articolo 6-ter, inserito in sede referente, modifica l’articolo 30 del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022), il quale – con il fine di tutelare l’approvvigionamento di filiere produttive strategiche – introduce, al comma 1, l’obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo. La norma rinvia ad un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’individuazione delle materie critiche alle quali si applica detto obbligo, qualificando come tali, in ogni caso, i rottami ferrosi. Al comma 2, dispone che tale obbligo deve essere adempiuto almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione. La notifica è trasmessa al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e al Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI).

La lett. a) dell’articolo in esame, modifica il comma 2 dell’articolo 30, portando da venti a sessanta giorni il termine di notifica suddetto.

La lett. b) modifica poi il comma 4 dell’articolo 30, il quale indica nel 31 dicembre 2023 il termine di applicazione delle misure di cui all’articolo 30, prorogandolo di tre anni, al 31 dicembre 2026.

Il comma 4 dell’articolo 30 del D.L. 21/2022, nella sua formulazione originaria, indicava nel 31 luglio 2022 il termine di applicabilità delle misure contenute nell’articolo 30. L’art. 18-ter del decreto-legge n. 50/2022 (L. n. 91/2022) ha prorogato tale termine al 30 settembre 2022. Il D.L. n. 115/2022 (L. 142/2022), articolo 3, comma 2-bis, ha ulteriormente prorogato il termine al 31 dicembre 2022. Da ultimo, l'art. 12, comma 6-quater, lett. b) del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023) ha prorogato il termine al 31 dicembre 2023.

 

 

Le materie prime critiche sono quei materiali di strategica importanza economica per l’Europa e caratterizzati allo stesso tempo da alto rischio di fornitura (cfr. Comunicazione della Commissione COM(2020) 474 finalResilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità”). Queste materie prime sono fondamentali per numerose attività industriali e sono particolarmente importanti per la transizione ecologica: infatti, vengono utilizzate per esempio nelle turbine eoliche, nei pannelli fotovoltaici e nelle batterie. Queste tecnologie richiedono una grande quantità di minerali e metalli, con una domanda prevista in continua crescita nei prossimi anni. Si stima, per esempio, che al 2030 l’Europa avrà bisogno di 18 volte più litio e 5 volte più cobalto rispetto ai livelli attuali per la fabbricazione di batterie per veicoli elettrici e stoccaggio di energia. Nel 2050, questo fabbisogno crescerà a 60 volte più litio e 15 volte più cobalto rispetto ai livelli attuali. Per il neodimio, già nel 2025 potrebbero servire 120 volte l’attuale domanda dell’Unione Europea.

L’elenco delle materie prime critiche è in continuo aggiornamento da parte della Commissione Europea. La prima lista è stata presentata nel 2011 e conteneva 14 materie prime critiche. L’ultimo aggiornamento è stato pubblicato nel 2020 e ne comprende 30. L’aumento delle materie prime considerate critiche tiene conto delle crescenti esigenze derivanti dal processo di riduzione delle emissioni di gas serra e dall’innovazione tecnologica. Solamente l’elio è stato rimosso dalla lista, in quanto la sua importanza strategica per l’Europa è diminuita. Qui l’elenco delle materie prime critiche - lista 2020.

Il Governo, nella risposta scritta pubblicata il 12 giugno 2023 all’Interrogazione Squeri 4-01030 su quali siano le iniziative del Governo, anche da un punto di vista normativo, per permettere la messa a terra di investimenti mirati a riattivare la produzione nazionale delle materie prime necessarie ai processi di transizione ecologica e digitale, ha ricordato in premessa come, con il decreto legislativo n. 112 del 1998 le competenze relative alle attività estrattive in terraferma sia di miniera che di cava sono state trasferite in capo alle regioni, che hanno specificatamente legiferato in materia.

Inoltre, atteso che l'attività di ricerca mineraria ha subito un forte rallentamento dalla fine dello scorso secolo, sulla base di recenti indagini ha evidenziato che in Italia esistono diverse aree con buone potenzialità minerarie, anche in relazione alle materie prime critiche, meritevoli di essere analizzate con l'ausilio delle più recenti tecnologie d'indagine.

Il Governo ha ricordato poi che è stato recentemente attivato il Tavolo Tecnico nazionale Materie Prime Critiche, promosso dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e dal  Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con l'obiettivo specifico di coniugare esigenze industriali e sostenibilità, attraverso la messa a punto di una strategia nazionale di approvvigionamento che possa garantire un'autonomia rispetto all'attuale predominio di altre economie, in coordinamento con le iniziative eurounitarie.

Le attività del tavolo, a cui partecipano i principali portatori di interesse quali istituzioni, centri di ricerca, consorzi di filiera e associazioni di categoria, sono volte a definire il fabbisogno nella duplice transizione «green» e digitale, nonché ad elaborare le azioni strategiche anche in vista del «Critical raw materials act».

Lo scorso 16 marzo 2023, infatti, è stato presentato dalla Commissione europea una proposta di regolamento per stabilire un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, ponendosi come obiettivo principale entro il 2030 di far sì che non più del 65 per cento del consumo annuale dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in ogni fase di lavorazione dovrà provenire da un unico Paese terzo, prevedendo altresì che ogni stato membro si doti di un programma di esplorazione.

Riguardo specifiche attività volte all'adozione di misure che promuovano sempre più l'economia circolare, in un'ottica di gestione ottimizzata degli scarti, puntando alla raccolta, selezione e recupero delle materie prime contenute nei rifiuti stessi, il Governo ricorda l’adozione con decreto ministeriale 259 del 2022 della strategia nazionale per l'economia circolare, in cui si richiama la necessità di promuovere la ricerca finalizzata al recupero e alla purificazione dei minerali metallici e non metallici nonché delle cosiddette terre rare – materie prime critiche – dai processi di trattamento dei rifiuti.

L'attenzione maggiore – afferma il Governo – è rivolta soprattutto alle terre rare (lantanio, europio, cerio, scandio e ittrio), ovvero minerali che sono presenti in elevate concentrazioni nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – i così chiamati RAEE – e nelle batterie esauste. Il recupero di questi e ulteriori metalli è indispensabile per limitare le criticità dell'approvvigionamento e ridurre i rischi ambientali dovuti alla loro dispersione, oltre alla considerazione per cui possono essere esaminati quali potenziali «miniere urbane».

Nel solco dei lavori del tavolo nazionale, a questo riguardo si sottolinea che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sta ponendo particolare attenzione alle attività di recupero di materie prime critiche da queste tipologie di rifiuti.

Inoltre, poiché i trattamenti cui devono essere sottoposti questi rifiuti per il recupero dei metalli e materie prime sono particolarmente complessi e richiedono attività preliminari di separazione funzionali alla massimizzazione del loro recupero, il Governo ricorda la pubblicazione di bandi per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei RAEE.

Anche nel PNRR , si ricorda, sono state previste specifiche linee di investimento per progetti relativi alla raccolta differenziata dei RAEE e per la realizzazione di impianti di riciclo degli stessi, mentre ulteriori iniziative sono in fase di studio per il recupero di minerali dai rifiuti di batterie, anche in risposta alle previsioni del cosiddetto «Regolamento batterie» europeo di prossima adozione, che obbliga i fabbricanti a realizzare prodotti con contenuti minimi di materiale riciclato e a conseguire un livello maggiore di riciclaggio.

Inoltre, si evidenzia che il servizio geologico di ISPRA ha promosso specifiche attività, poi confluite nei lavori del citato tavolo nazionale, che si concretizzeranno anche nella composizione della nuova carta mineraria d'Italia, finalizzata a valutare le possibilità di estrazione di materie prime da vecchi giacimenti, di recupero di rifiuti minerari dalle miniere dismesse.

Atteso quanto rappresentato, parallelamente ad iniziative europee come l'European raw material alliance (ERMA), a cui hanno peraltro aderito il MIMIT ed il MASE, il Governo si dichiara intenzionato a promuovere ogni azione utile, in particolare nell'ambito del tavolo nazionale, con un approccio di sistema, attraverso la promozione di meccanismi incentivanti, di comunicazione e semplificazioni normative, anche al fine di definire una nuova normativa nazionale sulla estrazione mineraria seguendo i principi di urban mining, eco-design e attività mineraria sostenibile, realizzando altresì le possibilità offerte dalle Best available technology (BAT), con l'obiettivo di garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime funzionali alla trasformazione del sistema economico.


 

Articolo 6-quater
(Proroga di termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva)

 

 

L’articolo 6-quater, introdotto durante l'esame in sede referente, elimina il termine (scaduto il 29 maggio scorso) previsto per la presentazione delle istanze di indennizzo al fondo in questione. In luogo di tale termine viene previsto che le istanze d'indennizzo valutate ammissibili saranno liquidate annualmente (a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per il corrispondente anno) se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno.

 

 

Il comma 1, lettera a), dell’articolo in esame sopprime il termine – previsto dall’articolo 6 del D.M. 23 settembre 2022 (v. infra) e scaduto il 29 maggio 2023 – per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dell'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA”. La norma in esame determina quindi la riapertura dei termini per la presentazione delle citate istanze.

Si ricorda che il fondo in questione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT), dall’art. 77, comma 2-bis, del D.L. 73/2021. Il comma 2-bis prevede altresì che tale fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Il successivo comma 2-ter individua la platea dei beneficiari del fondo (proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico dell’ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subìto dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA). Il comma 2-quater prevede, in particolare, che l’indennizzo non possa superare l’importo di 30.000 euro per ciascuna unità abitativa. Il comma 2-quinquies ha invece demandato ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle condizioni e delle modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo e per la liquidazione dell'indennizzo,

In attuazione di tale ultima disposizione è stato emanato il D.M. sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022.

L’articolo 6, comma 2, di tale decreto prevedeva, nel testo originario, che “Il fondo opera tramite istanza d'indennizzo presentata dai beneficiari, persone fisiche o giuridiche, al Ministero per il tramite dell'amministrazione straordinaria, corredata della documentazione obbligatoria” prevista dal medesimo decreto.

La lettera a) del comma 280 della legge di bilancio 2023 ha integrato tale disposizione al fine di precisare che la presentazione dell’istanza deve avvenire “entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto”, vale a dire il 29 maggio 2023. Tale integrazione viene soppressa dal comma in esame.

 

 

Il comma 1, lettera b), aggiunge un comma 2-bis all’articolo 6 del succitato D.M. 23 settembre 2022, con cui sono state disciplinate le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo. Tale nuovo comma dispone che le istanze d'indennizzo valutate ammissibili sono liquidate annualmente, a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per l’anno di riferimento, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno.

 

 


 

Articolo 6-quinquies
(Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della PA)

 

 

L’articolo 6-quinquies, introdotto durante l’esame in sede referente, proroga alcuni termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

 

In particolare l’articolo in esame reca alcune modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

 

 Nello specifico con le modifiche normative in questione si prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024.

 

L’articolo in commento, inoltre, prevede che i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, nei limiti dei relativi importi residui complessivi e il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla detta richiesta.

 


 

Articolo 7
(Proroga del termine ultimo per l’aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia)

 

 

L’articolo 7, modificando l’articolo 24, comma 6-bis, del D.L. 152/2021, differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 (in corrispondenza della scadenza della relativa milestone europea) il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 59, della L. 160/2019 (che ha istituito nello stato  di  previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia») rientranti nel PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

 

Si ricorda che l’art. 24, comma 6-bis del D.L. 152/2021, disponeva, nel testo previgente che «il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione [e del merito], di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 maggio 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano».

 

A seguito della modifica introdotta dalla disposizione in commento, il termine massimo per l’aggiudicazione è ora pur sempre stabilito con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’interno, ma deve ricadere «non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano», cioè il 30 giugno 2023, come imposto dalla relativa milestone. Peraltro, il termine del 31 maggio 2023 era a sua volta il frutto di una proroga, stabilita dall’art. 5, comma 2, del D.L. 198/2022, rispetto al termine originale del 31 marzo 2023. Cfr. il relativo dossier.

 

Alla base del differimentosecondo la relazione illustrativa di accompagnamento dell’AC n. 1151 – risiede la circostanza che il termine attualmente previsto a livello legislativo non è coordinato con la milestone europea al 30 giugno 2023, comunque tuttora oggetto di confronto con la Commissione europea.  Ciò, sempre secondo la relazione illustrativa, sarebbe «suscettibile di creare una disparità di trattamento tra i c.d. "progetti in essere", soggetti al predetto termine di legge del 31 maggio 2023, e i progetti "nuovi" di cui all’avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, soggetti, invece, direttamente alla milestone europea».

 

 

Con avviso pubblico del 10 maggio 2023, n. 72461 – protocollato lo stesso giorno della pubblicazione in G.U. del D.L. 51/2023 – il Ministero dell’istruzione e del merito ha disposto la proroga dei termini di aggiudicazione dei lavori al 20 giugno 2023. Lo stesso avviso reca altresì un cronoprogramma delle successive scadenze, che qui si riporta per comodità di lettura:

 

 

 

L’aggiudicazione in questione è quella relativa agli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 59, della L. 160/2019 (che ha istituito nello stato  di  previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia») rientranti nel PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

 

Si ricorda che, all’interno del PNRR, il Piano asili nido della Missione 4 mira a innalzare il tasso di presa in carico dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia prevedendo €4,6 miliardi per gli asili nido e le scuole dell’infanzia. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse PNRR specifica che 1,6 miliardi sono per progetti in essere, 2 miliardi per nuovi progetti e 1 miliardo del FSC (Fondo per lo sviluppo e  la coesione). Lo stesso decreto individua, per l’intervento in parola, le seguenti scadenze:

-        30 giugno 2023milestone: aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia;

-        31 dicembre 2025target: attivazione di oltre 264.000 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni).

Come rilevato nello stesso PNRR e nella seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano presentata dal Governo alle Camere il 6 ottobre 2022 (p. 151, da cui è tratta la citazione), «attualmente, l’offerta di asili nido e scuole per l’infanzia in Italia copre circa 1/4 della popolazione nella fascia di età interessata (0-6), collocandosi al di sotto della media europea (35% circa) e dell’obiettivo di copertura minimo individuato dall’UE (33%). La scarsità di tali servizi alimenta alcuni dei fattori che indeboliscono il potenziale di crescita del nostro paese, quali la denatalità e la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Con questa linea di investimento si intende aumentare l’offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare la gestione familiare e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità. L’obiettivo della misura è la creazione di strutture in grado di offrire oltre 260 mila nuovi posti (oltre i due terzi dei quali destinati alla fascia 0-3), per favorire il raggiungimento dell’obiettivo di copertura europeo relativo ai servizi per la prima infanzia, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per la fascia 3-6 anni, riconoscendo a bambine e bambini il diritto all’educazione fin dalla nascita e garantendo un percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi di quella fascia d’età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi. Tale misura affianca il fondo “Asili nido e scuole dell'infanzia”, istituito presso il Ministero dell’Interno dalla legge di bilancio 2020 e con risorse per 2,5 miliardi nel 2021-2034 complessivi, di cui 700 milioni nel quinquennio 2021-2025».

L’art. 24 (rubricato «Progettazione di scuole innovative») del D.L. 152/2021, al comma 6-bis, dispone che il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della L. 160/2019, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 maggio 2023 (ora, in forza della novella in commento, non oltre il 30 giugno 2023) al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano

In sede attuativa, è stato adottato il decreto del Ministero dell’istruzione n. 343 del 2.12.2021, che ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e le modalità di individuazione degli interventi.

A esso ha fatto poi seguito l'Avviso pubblico 48047 del 2/12/2021, finalizzato a consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale (cfr. art. 1). La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari ad € 3 miliardi, di cui € 2,4 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed € 600 milioni al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni (art. 2, comma 1). Il 55,29% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e il 40% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni sono destinati a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno (art. 2, comma 3).

La scadenza dei termini per le candidature era fissata dall’Avviso pubblico al 28 febbraio 2022. Successivamente sono state poi disposte due proroghe "settoriali": 1) i termini per la presentazione delle candidature, esclusivamente per la «realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera», sono stati differiti al 31 marzo 2022; 2) i termini per la presentazione delle candidature, esclusivamente per la “realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera”, per i comuni delle Regioni del Mezzogiorno con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia sono, stati differiti al 31 maggio 2022.

È intervenuto da ultimo – come anticipato – l’avviso pubblico di proroga del termine per l’aggiudicazione al 20 giugno 2023.

Per approfondimenti, cfr. la pagina dedicata del Ministero dell’istruzione e del merito.

Sulle vicende attuative degli investimenti in materia di asili nido cfr. altresì, fra l’altro, l’approfondimento predisposto dall’Ufficio parlamentare di bilancio «Piano asili nido e scuole dell’infanzia: prime evidenze dall’analisi delle graduatorie», la deliberazione 20/2022  resa dalla Corte dei conti in sede di controllo concomitante e la relazione sullo stato di attuazione del PNRR predisposta dalla stessa magistratura contabile nel marzo 2022.

Si segnala infine la scheda predisposta dal Servizio studi in riferimento all’art. 1, commi 791-798 della legge di bilancio 2023, in materia di disciplina della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), fra cui rientra anche il servizio degli asili nido.

 

 

 


 

Articolo 7-bis
(Termini in materia di università)

 

 

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, al comma 1, istituisce la tornata 2023-2025 dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (ossia l'art. 15 della legge n. 240 del 2010 nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall’articolo 14, comma 6-bis, del D.L. n. 36/2022 – L. n. 79/2022 nonché il DM n. 855/2015), nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare i nuovi gruppi scientifico-disciplinari (GSD). Il comma 2 introduce l’espressa deroga alla previsione per cui per ciascun settore concorsuale deve essere istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia (di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della L. n. 240/2010), e stabilisce che le commissioni nazionali nominate per la tornata 2023-2025 dell'ASN hanno durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025. Per ragioni di coordinamento con quanto disposto dal precedente comma 2, il comma 4 abroga la disposizione (contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 198/2022 - L. n. 14/2023) secondo cui il procedimento di formazione delle nuove commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023. Il comma 3 esclude espressamente che ai commissari si applichi il divieto di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale (tale divieto è previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera l), della L. n. 240/2010).

 

Secondo quanto si evince dalla relazione di accompagnamento alla disposizione in commento, introdotta dall’emendamento 7.027 all’AC n. 1151, l'adozione del decreto ministeriale sopra citato, attuativo della predetta riforma in materia di gruppi scientifico-disciplinari, il cui termine era fissato originariamente a 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, potrebbe non essere adottato entro tale data per via dei ritardi maturati nella trasmissione, da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), della relativa proposta, determinando, a cascata, ulteriori rallentamenti per le necessarie valutazioni da parte del Ministero dell'università e della ricerca.

 

Come sopra ricordato, il comma 1, istituisce la tornata 2023-2025 dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (ossia l'art. 15 della legge n. 240 del 2010 nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall’articolo 14, comma 6-bis, del D.L. n. 36/2022 – L. n. 79/2022 nonché il DM n. 855/2015), nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare i nuovi gruppi scientifico-disciplinari (GSD).

 

Si ricorda al riguardo che il comma 6-bis dell’articolo 14 del D.L. n. 36/2022 – L. n. 79/2022 ha innovato la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'art. 15 della legge n. 240 del 2010, introducendo gruppi scientifico-disciplinari, articolati in settori scientifico-disciplinari. I commi da 6-ter a 6-sexies dell’articolo 14 recano disposizioni transitorie e di coordinamento conseguenti alla introduzione della nuova disciplina dei gruppi e settori scientifico-disciplinari.

 

 

I settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari nella normativa previgente

 

I settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari costituiscono il riferimento per la determinazione dell'afferenza disciplinare dei docenti universitari e "sono alla base di molti aspetti organizzativi delle università, dall’articolazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, alla caratterizzazione dei Dipartimenti universitari, al reclutamento dei docenti" (pagina web del Ministero dell'università e della ricerca).

L'art. 15 della legge n. 240 del 2010 prevede che il Ministro dell'università e della ricerca definisca, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali. Il Ministro provvede alla definizione con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).

Il medesimo art. 15 prevede, inoltre, il raggruppamento dei settori concorsuali in macrosettori concorsuali, nonché la loro articolazione in settori scientifico-disciplinari. Tali suddivisioni possono essere utilizzate esclusivamente per le seguenti procedure di cui alla legge n. 240 del 2010: di abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, di chiamata dei professori di cui all'art. 18, di conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, di stipula dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23, di stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24. Le suddette suddivisioni possono altresì essere utilizzate per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127 del 1997. La revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari è effettuata almeno ogni cinque anni con decreto ministeriale.

In attuazione dell'art. 15, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015 (rettificato con DM n. 494 del 22 giugno 2016) ha provveduto a rideterminare i macrosettori e i settori concorsuali. In particolare, l'allegato A al decreto reca l'elenco dei macrosettori e dei settori concorsuali nonché delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari; l'allegato B reca le declaratorie dei settori concorsuali. L'art. 2 del decreto dispone che, per i settori concorsuali per i quali è prevista, dall'allegato A, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi. Mentre nei casi in cui i settori concorsuali non hanno una corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, l'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore. Ai docenti è consentito, nel corso della carriera, il cambio di afferenza disciplinare. I relativi provvedimenti sono adottati, su richiesta del singolo, con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del CUN, motivando l'eventuale difformità. Il parere del CUN, sempre obbligatorio, è altresì vincolante nella ipotesi di passaggio tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori diversi.

Dalla pagina web del Ministero dell'università e della ricerca risultano attualmente determinati 190 settori concorsuali, raggruppati in 86 macrosettori concorsuali e articolati in 383 settori scientifico-disciplinari.

I macrosettori fanno riferimento alle 14 aree CUN (Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra, Scienze biologiche, Scienze mediche, Scienze agrarie e veterinarie, Ingegneria civile ed architettura, Ingegneria industriale e dell'informazione, Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali).

Da ultimo, l’articolo 6, comma 8, del D.L. n. 198/2022 - L. n. 14/2023, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è stata fissata dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 deve essere avviato entro il 31 luglio 2023.

Il DD n. 251/2021, richiamato nel comma, ha disposto l'avvio della procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all’allegato A del D.M. 30 ottobre 2015, prot. n. 855. Le Commissioni hanno durata biennale e sono composte da cinque Commissari.

Si ricorda inoltre che il regolamento di cui al DPR 95/2016, all'art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del (ora) Ministero dell'università e della ricerca, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno. L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto il D.L. 244/2016 (L. 19/2017: art. 4, co. 5-sexies), estendendo il termine di 30 giorni.

Il D.L. 183/2020 (art. 6, co. 6-bis), ha altresì previsto che per la tornata 2021-2023 non si tiene conto del termine previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – di cui si è detto sopra e che, nel caso di specie, sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 – per l'avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell'ASN.

La procedura per il conseguimento dell'ASN per la nuova tornata è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 che, in particolare, ha disposto che le domande di partecipazione devono essere presentate, sempre telematicamente, nei seguenti termini:

a) I quadrimestre: a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro le ore 15.00 del 30 settembre 2021;

b) II quadrimestre: a decorrere dal 1° ottobre 2021 ed entro le ore 15.00 del 1° febbraio 2022;

c) III quadrimestre: a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 15.00 del 3 giugno 2022;

d) IV quadrimestre: a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro le ore 15.00 del 4 ottobre 2022;

e) V quadrimestre: a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro le ore 15.00 del 6 febbraio 2023.

Successivamente, il D.D. 553/2021 è stato rettificato con D.D. 589 del 5 marzo 2021. Qui il testo coordinato.

A sua volta il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022) ha prorogato da nove a dieci anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati) (art. 6, comma 4-bis).

 

Il nuovo art. 15 della legge n. 240 del 2010 (come sostituito dall’articolo 14, comma 6-bis, del D.L. 36/2022), che assume la rubrica di "Gruppi e settori scientifico-disciplinari":

·       al comma 1, affida al Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie (vale a dire la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei gruppi). La definizione deve essere condotta secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale. Il Ministro provvede alla suddetta definizione con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), entro 90 giorni dal 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione in esame);

·       al comma 2, fornisce specificazioni relative alla utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, prevedendo che: i) siano utilizzati ai fini delle seguenti procedure di cui alla legge n. 240 del 2010: il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16; la chiamata dei professori di cui all'art. 18; la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 (art. 15, comma 2, lett. a)); ii) costituiscano il riferimento per l'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. b)); iii) costituiscano il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente (art. 15, comma 2, lett. d)). Il medesimo comma prevede che i gruppi scientifico-disciplinari possano essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127 del 1997[62] e alla indicazione dell'afferenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. c));

·       al comma 3, dispone che il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non oltrepassi quello dei settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 30 ottobre 2015 (come indicato nella scheda di approfondimento, i settori concorsuali sono attualmente 190);

·       al comma 4, individua ulteriori contenuti del decreto ministeriale di cui al comma 1: i) nella riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari; ii) nella razionalizzazione e nell'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021 (L. n. 233 del 2021);

·       al comma 5, dispone in ordine all'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari, da effettuare con cadenza triennale. All'aggiornamento provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto adottato su proposta del CUN qualora questa pervenga entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento. Il Ministro adotta il decreto di aggiornamento a prescindere dalla proposta del CUN qualora questa non pervenga ovvero pervenga nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del termine di aggiornamento.

 

Dal confronto tra la formulazione previgente e il nuovo testo dell'articolo 15 emergono le seguenti principali differenze:

- in luogo dei settori concorsuali (e del loro raggruppamento in macrosettori concorsuali) sono introdotti gruppi scientifico-disciplinari, che, al pari dei precedenti settori concorsuali, sono articolati in settori scientifico-disciplinari. Conseguentemente, le declaratorie dei settori concorsuali sono sostituite dalle declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari;

- la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari deve essere condotta secondo criteri di affinità nonché di attinenza scientifica, formativa e culturale, mentre, per la definizione dei settori concorsuali, il vigente art. 15 fa riferimento esclusivamente a criteri di affinità;

- il CUN, anziché esprimere un parere, acquista potere di proposta in relazione sia al decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e relative declaratorie sia al decreto di aggiornamento dei medesimi, che diventa triennale anziché quinquennale;

- circa l'utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, il nuovo art. 15 introduce espressa previsione che i gruppi costituiscano riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

L’articolo 14, comma 6-bis, del D.L. 36/2022, ha espressamente ricondotto la nuova disciplina dei gruppi e settori scientifico-disciplinari alla finalità di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

Al riguardo, si ricorda che il PNRR prevede, nell’ambito della Missione n. 4 (“Istruzione e ricerca”), Componente 1 ("Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"), la Riforma delle classi di laurea (M4C1-R.1.5). Il PNRR evidenzia che la complessità crescente che caratterizza le nuove sfide poste dalla modernità - tra cui, pandemia, trasformazione digitale, transizione ecologica - richiede, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. "Per questa ragione, sempre impiegando il benchmark internazionale nel mondo accademico e della ricerca, occorre mantenere una apertura nei primi tre anni di università per abbracciare il sapere in modo più ampio e consentirne una specializzazione durante le lauree magistrali (MSc) o i dottorati (PhD). A questo proposito, la presenza di programmi di studi vincolati da un sistema di debiti formativi basato su settori disciplinari stretti non permette questa ampiezza nel corso delle lauree triennali. Occorre quindi allargare i settori disciplinari e congiuntamente consentire la flessibilità nella programmazione dei singoli corsi di laurea triennali". Si rende pertanto necessario un aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari che consenta una definizione degli ordinamenti didattici dei corsi universitari ispirata a criteri di flessibilità nella programmazione e interdisciplinarietà.

Sulla riforma 1.5 della M4C1 si vedano le pp. 256-257 della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1).

Il comma 6-ter dell’articolo 14 dispone che alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale relative alla tornata 2021-2023 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022 (ossia il 29 giugno 2022). Tale disposizione implica, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, il riferimento ai settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 2015. Fatta salva la suddetta disposizione, a decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis (cfr. supra), i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari. Fino all’adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, le procedure di cui agli articoli 18 (chiamata dei professori di I e di II fascia) e 24 (contratti di ricercatore a tempo determinato) della legge n. 240 del 2010, nonché l'inquadramento dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022 (ossia il 29 giugno 2022).

 

La disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) – introdotta dalla L. 240/2010 e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata in seguito modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello" ed elevandone a 9 anni la durata. Nello specifico, la disciplina vigente per il conseguimento dell'ASN, recata dalla stessa L. 240/2010 (artt. 15 e 16), prevede che:

? la durata dell'ASN è di 9 anni. In particolare, il D.L. 126/2019 (L. 156/2019: art. 5, co. 1), nell'elevare (da 6) a 9 anni il periodo di validità, ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore;

? le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali, che sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari;

? le domande di partecipazione alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono presentate senza scadenze prefissate;

? per ciascun settore concorsuale, è istituita un'unica commissione nazionale, di durata biennale, mediante sorteggio di 5 commissari da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi. Il sorteggio garantisce, laddove possibile, la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscono almeno 10 professori ordinari;

? della commissione nazionale non può far parte più di un commissario della stessa università; i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di altre commissioni per il conferimento dell'abilitazione;

? la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori; nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione, il parere è obbligatorio;

? l'abilitazione è attribuita con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed è espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e l'ANVUR;

? in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda; in caso di conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia nei 48 mesi successivi alla data di conseguimento della stessa.

Il conseguimento dell’ASN non rappresenta, tuttavia, un titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 (chiamata dei professori di I e di II fascia) e 24, commi 5 e 6 (valutazione interna, da parte dell’università in cui prestano servizio, rispettivamente, dei ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, dei ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento), della medesima legge n. 240 del 2010. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010, la durata dell’ASN è di nove anni decorrenti dalla data del rilascio del titolo. I criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’ASN - distinti per le funzioni di professore di I e di II fascia - tengono conto della qualificazione scientifica del candidato, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n.120. Il regolamento di cui al DPR n. 95 del 2016, recante disciplina delle procedure per il conseguimento dell’ASN, prevede, all'art. 6, che per ciascun settore concorsuale sia costituita una Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e di II fascia, composta da cinque membri, di durata biennale (quindi complessivamente 190 commissioni concorsuali). Il DM n. 589 dell'8 agosto 2018 ha definito i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica sia per i candidati all'ASN, distintamente per la I e per la II fascia, sia per gli aspiranti commissari per le procedure di ASN. Con DD n. 553 del 26 febbraio 2021 è stata indetta la procedura per il conseguimento dell'ASN alle funzioni di professore universitario di I e II fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al DM n. 855 del 2015.

Il comma 6-quater dell’articolo 14 del D.L. 36/2022 ha disposto l'abrogazione dell'art. 17, comma 99, della legge n. 127 del 1997, il quale stabiliva che, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell'università e della ricerca), su proposta del CUN, si provvedesse, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

Il comma 6-quinquies dell’articolo 14 del D.L. 36/2022 ha novellato l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 152/2021 (L. n. 233/2021), al fine di sostituirvi il riferimento all'art. 17, comma 99, della legge n. 127 del 1997 (oggetto di abrogazione da parte del comma 6-quater) con il riferimento all'articolo 15, comma 1, della legge n. 240 del 2010 (come sostituito dal comma 6-bis).

Si ricorda che l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, ha disposto che, in coerenza con gli obiettivi del PNRR - con i decreti previsti dall'art. 17, comma 99, della legge n. 127 del 1997 per l'accorpamento e il successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari - si provveda alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori medesimi, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà dei corsi di studio (di cui al comma 1 del medesimo art. 14).

Per completezza d’esposizione si ricorda altresì che il comma 6-sexies novella l'art. 1, comma 16, della L. n. 230/2005, che - in materia di trattamento economico dei professori universitari - prevede che lo stesso sia articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito e sia correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività fissato: i) per il rapporto a tempo pieno, in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale; ii) per il rapporto a tempo definito, in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. In particolare, i riferimenti alla "didattica frontale" sono sostituiti da quelli allo "svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste". Costituisce, inoltre, oggetto di novella il terzo periodo del comma 16, il quale prevede che le ore di didattica frontale possano variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La novella in esame ha introdotto il riferimento alla specificità e diversità anche dei gruppi scientifico-disciplinari, oltre che dei settori scientifico-disciplinari. Ha, infine, disposto che i suddetti parametri siano definiti con regolamento di ateneo anziché con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Si ricorda che i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell’università a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi al Ministro dell’università e della ricerca per l’esercizio del controllo di legittimità e di merito ed emanati con decreto del rettore (articolo 6, comma 9, della legge n. 168 del 1989).

 

Il comma 2 introduce l’espressa deroga alla previsione per cui per ciascun settore concorsuale deve essere istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia (di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della L. n. 240/2010), e stabilisce che le commissioni nazionali nominate per la tornata 2023-2025 dell'ASN hanno durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.

Per ragioni di coordinamento con quanto disposto dal precedente comma 2, il comma 4 abroga la disposizione (contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 198/2022 - L. n. 14/2023) secondo cui il procedimento di formazione delle nuove commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

Il comma 3 esclude espressamente che ai commissari si applichi il divieto di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale (tale divieto è previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera l), della L. n. 240/2010).


 

Articolo 7-ter
(Proroga del termine in materia di esami di abilitazione professionale e tirocini professionalizzanti)

 

 

L’articolo 7-ter, introdotto in sede referente, è volto a consentire che, fino al 31 dicembre 2023, gli esami per l’abilitazione ad alcune professioni si svolgano secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, in deroga alle norme ordinarie.

 

Più nel dettaglio, l’articolo in commento prevede che sia prorogato di un anno il termine del 31 dicembre 2022, previsto dall’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, riguardante le modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, relativi alle seguenti professioni:

-      agrotecnico e agrotecnico laureato;

-      geometra e geometra laureato;

-      perito agrario e perito agrario laureato;

-      perito industriale e perito industriale laureato.

 

Si tratta di modalità diverse da quelle ordinarie, adottate con decreti del Ministro dell’istruzione e del merito, per esigenze connesse all’emergenza pandemica, ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020.

In particolare, in ordine alle summenzionate professioni, si applicano i commi 1 e 2 del citato art. 6 del d.l. 22/2020, riguardanti, rispettivamente, gli esami di Stato e le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Il comma 1 stabilisce che il Ministro dell’università e della ricerca con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 206 del 2007[63], volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio, tra le altre, delle professioni di cui al d.P.R. n. 328 del 2001 (tra le quali figurano anche quelle sopra citate).

Il comma 2 prevede che, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, possano essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale).

Successivamente l’art. 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 228 del 2021 ha specificato che, per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami dovessero essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione.

 

In conseguenza dell’introduzione dell’articolo in commento, tali modalità potranno continuare ad essere applicate fino al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che le professioni previste dall’articolo in esame erano state esplicitamente escluse dall'ultimo intervento di proroga (attuato dall’art. 6, comma 8-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022), che aveva già prorogato fino al 31 dicembre 2023 l’applicazione delle norme speciali con riguardo ad altre professioni rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 22 del 2020.

 


 

Articolo 8
(Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)

 

 

L’articolo 8 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l’entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206, sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011 (lettera a).

Sono, poi, sostituite le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto regolamento ministeriale, introducendovi quelle di garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari e di valorizzare il carattere altamente specialistico dell’attività di salvamento acquatico, in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l’eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto.

Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale.

 

L’articolo 8, che si compone di un unico comma, apporta modifiche al settore del salvamento acquatico, al dichiarato fine di favorirvi l’occupazione.

Nel dettaglio, la lettera a) novella l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 244 del 2016 (c.d. proroga termini), al fine di differire dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l’entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206, che detta i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate.

Sono conseguentemente prorogate, sempre dal 30 giugno al 30 novembre 2023, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico che siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 9, comma 2, è stato oggetto di numerosi interventi di modifica; l’ultima proroga in ordine di tempo è stata disposta, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, dall’articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 198 del 2022 (c.d. proroga termini).

 

La lettera b) novella l’articolo 10, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto-legge n. 228 del 2021, modificando le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare al predetto regolamento delle modifiche volte a semplificare le procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti, nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori.

Alle finalità precedentemente individuate – ossia garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto – sono sostituite le nuove finalità di garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l’attività dei soggetti abilitati al salvamento.

La novella prevede, inoltre, che, per tali finalità di interesse pubblico, possano essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale.

Infine, l’ultimo periodo stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del citato regolamento, si applicano le disposizioni in vigore prima dell’emanazione del decreto ministeriale n. 206 del 2016 stesso.


 

Articolo 8-bis
(Credito d'imposta attività agricola e pesca)

 

 

L’articolo 8-bis, introdotto in sede referente, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

 

L’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Successivamente l’articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, ha prorogato al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta e l’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto legge 198 del 2022 ha differito dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità di tale contributo.

Con la modifica introdotta dall'articolo in esame al richiamato articolo 7, il sopra citato credito di imposta può essere utilizzato (esclusivamente in compensazione) entro la data del 30 settembre 2023.

Inoltre, il credito, se ceduto dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, può essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 30 settembre 2023.

La disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) entro la data del 31 dicembre 2022. A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007) e il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 che, a decorrere dal 2022, è pari a 2 milioni di euro).

Esso non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). Inoltre l’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta in parola è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto TUB, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Resta fermo il divieto per gli intermediari finanziari di acquistare il credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione previsti dalla disciplina antiriciclaggio (dagli articoli 35 e 32 del decreto legislativo n. 241 del 2007, così come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione del precedente divieto sono nulli.

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 31 dicembre 2022.

Con risoluzione del 23 maggio 2022 l’Agenzia ha istituito il codice tributo.

Per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica,  è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.

 Si applicano le disposizioni relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, di cui all’articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che disciplinano le l attribuzioni e i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria; le conseguenze delle violazioni; le modalità di recupero degli importi).

 


 

Articolo 8-ter
(Proroga in materia di riconoscimento facciale)

 

 

L’articolo 8-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’installazione e dell’utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

 

L’articolo in commento interviene sull’articolo 9, comma 9, del DL 139/2021.

 

L’articolo 9, comma 9, del DL 139/2021, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, ha disposto la sospensione dell’installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati. Tale sospensione è disposta fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il successivo comma 10, prevede che la sospensione non si applica agli impianti di videosorveglianza che non utilizzino siffatto riconoscimento facciale e siano conformi alla normativa vigente.

In caso di trasgressione, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000 euro (comma 11).

Le predette previsioni non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali, in presenza di parere preventivo favorevole del Garante per la protezione dei dati personali. Siffatto parere non è tuttavia richiesto ove si tratti di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie del pubblico ministero (comma 12).

 

Si ricorda che per “dati biometrici” si intendono - secondo la definizione recata dall'articolo 4, n. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR) nonché dall'articolo 3, n. 13 della Direttiva (UE) 2016/680 - i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

 

L’articolo in commento apporta un’unica modifica alla disciplina sopra richiamata, consistente nella proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 del termine ultimo di efficacia della disciplina medesima.

Articolo 9
(«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati)

 

 

L’articolo 9 modifica l’articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, prevedendo che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, una apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent’anni – anziché venti, come attualmente previsto – dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

 

Con la legge 30 marzo 2004, n. 92, la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Per conservare la memoria di quelle vicende si prevede che, nella giornata in questione, oltre ad essere organizzate iniziative volte a diffonderne la conoscenza presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, venga favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti. Apposite iniziative devono, inoltre, essere rivolte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge, al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti ad essi assimilati (vale a dire gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati, oltre ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento), è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.

In virtù di quanto disposto dall’articolo 4, tali domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

Secondo l’attuale formulazione del comma 2 della medesima disposizione, le domande in questione devono essere presentate entro il termine di venti anni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

L’articolo 9 del decreto legge in commento interviene sul comma da ultimo richiamato, prorogando il termine di presentazione delle domande di ulteriori dieci anni.


 

Articolo 10, comma 1
(Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche)

 

 

L’articolo 10, comma 1, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell’attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio e al 31 agosto 2023 i termini attualmente previsti dall'articolo 8, commi 2, 3 e 5, del d.P.R. 345/2001 per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche e dei relativi progetti.

 

 

 

La legge 15 dicembre 1999, n. 482, Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, pur sancendo preliminarmente il carattere ufficiale della lingua italiana quale lingua della Repubblica e la valorizzazione del relativo patrimonio linguistico e culturale (art. 1), ha introdotto nell'ordinamento, "in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali" (art. 2), una disciplina organica di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia e, più specificamente, delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Tali disposizioni si rivolgono, tra l’altro, a promuovere l'apprendimento delle lingue minoritarie, a consentire l’uso delle lingue tutelate nell’esercizio di funzioni pubbliche, a promuovere e diffondere le lingue e le culture tutelate attraverso i mezzi di comunicazioni di massa, a consentire l’istituzione, con propri fondi, da parte di regioni e province di organismi per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, a far salve le norme di tutela previste dagli ordinamenti regionali e ad estendere le misure penali e processuali vigenti finalizzate a prevenire e contrastare gli atti di discriminazione razziale, etnica o religiosa anche ai fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche.

La legge prevede infine che la Repubblica italiana possa promuovere, in condizioni di reciprocità con gli Stati stranieri, lo sviluppo delle lingue e delle culture minoritarie tutelate che sono diffuse all'estero, qualora i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto l'identità socio-culturale e linguistica d'origine. D'altro canto, viene parimenti disposta la promozione di intese con altri Stati, per garantire condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e per diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. Sullo stato di attuazione di tali adempimenti il Governo riferisce annualmente al Parlamento.

 

Ai sensi dell’articolo 17 è stato successivamente adottato, con d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, il regolamento di attuazione della legge.

 

Come si è accennato, tra le finalità perseguite dalla legge 482/1999 figura anche quella di garantire l’uso delle lingue tutelate nell’esercizio di funzioni pubbliche.

 

A tale scopo, l’articolo 9 prevede che è consentito l’uso orale e scritto della lingua "minoritaria" negli uffici della pubblica amministrazione (con esclusione delle forze armate e delle forze di polizia) aventi sede nei comuni rientranti nell’ambito territoriale di applicazione delle norme di tutela nonché nei procedimenti davanti al giudice di pace.

Le amministrazioni statali che impiegano personale che permetta al pubblico di utilizzare la lingua tutelata nei rapporti con i propri uffici beneficiano di specifici contributi dello Stato. Per corrispondere tali contributi viene istituito (art. 9, co. 2), presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, con una dotazione annua di 9,8 miliardi di lire (5,06 milioni di euro).

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 549) che "Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 482 del 1999, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".

 

In virtù di quanto disposto dall’articolo 15, le spese sostenute dagli enti locali per gli interventi in favore delle minoranze sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di 8,7 miliardi di lire (4,49 milioni di euro), da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica dei rendiconti presentati dai comuni, nei quali devono essere indicati i motivi dell’intervento e giustificata la congruità della spesa.

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 549) che "Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".

 

Il d.P.R. 345/2001, nel dare attuazione alla legge 482/1999, all’articolo 8, commi 2, 3 e 5, dispone rispettivamente:

- che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale trasmettano, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall’articolo 9 della legge 482/1999, quantificando contestualmente il fabbisogno (comma 2);

- che gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali trasmettano, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, alle regioni interessate per territorio un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge 482/1999, quantificando contestualmente il fabbisogno (comma 3);

- che ciascuna regione interessata per territorio, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di cui al comma 3, con le modalità previste dai protocolli d'intesa, corredati delle proprie osservazioni, con particolare riguardo alla compatibilità, nonché alla coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente più favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali (comma 5).

 

Il decreto legge in esame, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell’attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, all’articolo 11 interviene sui termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del d.P.R. 345/2001, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 482/1999, differendoli al 7 luglio 2023.

Conseguentemente, il termine previsto dall’articolo 8, comma 5, del citato d.P.R., concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3, è differito al 31 agosto 2023.


 

Articolo 10, comma 1-bis
(Riconoscimento e tutela della lingua dei segni italiana anche per le minoranze linguistiche)

 

 

 Il comma 1-bis dell’articolo 10, inserito in sede referente, prevede l’applicazione delle disposizioni di principio sul riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST) anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.

 

 

Il comma 1-bis estende alle minoranze linguistiche con riferimento alle loro lingue dei segni, anche tattili, le disposizioni dell’articolo 34-ter del DL. 41/2021 (cd. Sostegni – L. n. 69/2021) sui principi in base ai quali la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST) (v. box).

 

L’art. 34-ter del sopra richiamato DL. 41/2021 (Sostegni) ha incrementato le risorse[64] per la concreta attuazione dei principi per garantire parità e pari opportunità ai soggetti con handicap uditivi e visivi, in base alle definizioni date per le persone sorde dalla legge 26 maggio 1970, n. 381[65] e per le persone sordocieche dalla legge 24 giugno 2010, n. 107[66].

 Ciò sulla base degli articoli 2 (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo) e 3 (pari dignità sociale e eguaglianza di tutti i cittadini) della Costituzione, e degli articoli 21 (divieto di qualsiasi forma di discriminazione) e 26 (garanzia di autonomia ed inserimento sociale e professionale dei disabili) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in armonia con gli articoli 9 (diritto all’accessibilità), 21 (libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione) e 24 (diritto all’istruzione delle persone con disabilità) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge n. 18 del 2009[67].

Va ricordato che nel corso della XVIII legislatura, presso la XII commissione affari sociali della Camera, è stato avviato l’esame della proposta di legge AC 1198 (e abbinate) recante “Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”, di cui è stato avviato l’esame in Commissione XII il 30 luglio 2020 (qui il Dossier del Servizio studi).

In particolare, le richiamate disposizioni dell’articolo 34-ter hanno previsto che la Repubblica riconosca le figure dell’interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione ed interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, oltre che nel garantire l'integrazione linguistico comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingua dei segni tattili.

 

La lingua italiana dei segni (LIS) è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La variante LIST è destinata alle persone nate non udenti, che successivamente hanno perso la vista e integra con il tatto il sistema di movimenti delle mani tradizionale.

La LIS utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non-manuali, quali l'espressione facciale e la postura; utilizzano un canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, per consentire loro pari opportunità di accesso alla comunicazione. Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città.

 

Il riconoscimento dei percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST è stato disciplinato dal D.P.C.M 10 gennaio 2022 che ha in particolare definito l’istituzione  sia del  corso  di  laurea  sperimentale   ad orientamento professionale in interprete in LIS e LIST, sia di uno specifico elenco degli  interpreti in lingua dei segni italiana presso  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti da decreto.

 

L’articolo 34-ter in commento ha inoltre disposto che le pubbliche amministrazioni ricadenti nel perimetro del D. Lgs. n. 165/2001[68], tra cui tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali e locali[69], promuovano progetti sperimentali per la diffusione di servizi interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione.

Inoltre, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuova apposite campagne di comunicazione.

 

L'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzioni (tra l'altro) di lingua. L'articolo 6 della Carta costituzionale prevede specificamente, quale ulteriore principio fondamentale, la tutela delle minoranze linguistiche, da attuare attraverso appositi provvedimenti normativi.

La legge 15 dicembre 1999, n. 482, Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ha introdotto nell'ordinamento, "in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali" (art. 2), una disciplina organica di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia, e più specificamente delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

La legge sancisce preliminarmente il carattere ufficiale della lingua italiana quale lingua della Repubblica e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana (art. 1).

La competenza a definire gli ambiti territoriali (anche subcomunali) di applicazione delle norme di tutela è attribuita a ciascun consiglio provinciale; il procedimento è attivabile da parte di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, oppure da un terzo dei consiglieri comunali dei comuni espressione della medesima minoranza, i quali esprimono in ogni caso il loro parere sulla proposta di delimitazione. Nel caso in cui non si siano verificate tali condizioni, il procedimento può iniziare a seguito della pronuncia favorevole delle popolazioni interessate, con referendum (art. 3).

 

 

 


 

Articolo 11
(Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali)

 

 

L’art. 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l’ambiente.

 

In dettaglio si prevede, al comma 2, che l’emissione di tali carte valori postali, cioè i francobolli, sia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Il comma 2 prevede inoltre che il valore della maggiorazione da destinare a finalità sociali sia stabilita con il medesimo d.P.R., così come il periodo di validità, il soggetto beneficiario, nonché agli adempimenti che la società concessionaria, cioè Poste Italiane s.p.a., deve attuare al termine del periodo di validità.

 

Si ricorda in proposito che l’emissione dei francobolli è riservata allo Stato, mentre la sua distribuzione e commercializzazione è affidata a Poste Italiane S.p.A., concessionaria del servizio postale universale. La vendita dei francobolli è effettuata da tutti gli uffici postali e dai rivenditori di generi di monopolio e ogni anno il MIMIT definisce un programma di emissione delle carte-valori postali.

Il francobollo ha un valore facciale (id est: nominale) che è espresso dal 2015 (decreto ministeriale 8 luglio 2015), non più con un valore facciale espresso in valuta nazionale, bensì con una lettera che indica una fascia tariffaria, corrispondente al prezzo pro tempore del servizio, in modo da disporre di carte-valori sempre utilizzabili nel tempo, senza dover ricorrere a emissioni di nuovi francobolli ordinari per ogni variazione delle tariffe.

I francobolli sono poi venduti ai rispettivi prezzi corrispondenti alle tariffe vigenti. Le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale (v. Delibera n.728/13/Cons) devono essere notificate all'AGCOM (Autorità competente per il settore postale) dalla società concessionaria del servizio postale universale (Poste Italiane s.p.a).

Per ulteriori dettagli sulla disciplina dell’emissione di francobolli si veda sub il relativo box di approfondimento.

 

 

Per la definizione del valore e delle caratteristiche delle carte valori postali, il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze.

In base al comma 4, la società concessionaria (Poste Italiane) deve devolvere interamente l’incasso della maggiorazione al soggetto beneficiario, in nome e per conto dell’acquirente del francobollo, su un conto corrente postale dello stesso beneficiario che sia a ciò dedicato. Si prevede che qualora il soggetto beneficiario non sia in possesso di un conto corrente postale, questo sia messo a disposizione da parte di Poste Italiane senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell’iniziativa.

Si prevede infine che al termine del periodo di validità delle carte valori postali in questione, la società concessionaria rendiconti le operazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

Il francobollo è una carta-valore postale che viene emessa da una autorità riconosciuta dall’Unione Postale Universale e rappresenta la prova di un pagamento anticipato di servizi di corrispondenza. In base all’art. 8 della Convenzione Postale Universale, le carte-valori postali sono una manifestazione di sovranità nazionale.

In Italia l’autorità competente in via esclusiva alla emissione delle carte-valori postali è il MIMIT. Esse si distinguono in:

·        francobolli commemorativi e celebrativi, per commemorare personaggi o a celebrare ricorrenze o avvenimenti, la cui emissione è autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy;

·        francobolli ordinari, che vengono autorizzati con decreto ministeriale emanato dal MIMIT, di concerto con il MEF e che comprendono sia le serie “tematiche” a tiratura limitata, relative a  particolari filoni autorizzati dall’Amministrazione (“Patrimonio naturale e paesaggistico”, “ Patrimonio artistico e culturale italiano”, “Eccellenze italiane dello spettacolo”, “Eccellenze del sapere”, “Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, “il Senso civico”, “lo Sport”, “le Festività”), sia quelle cosiddette “definitive”, cioè appartenenti a serie di uso corrente, a tiratura illimitata, i cui valori nominali corrispondono a quelli vigenti per le tariffe maggiormente richieste dall’utenza e, comunque, ai valori necessari alla spedizione di corrispondenza rientrante nel primo scaglione di peso per ciascuna zona tariffaria. L’emissione di francobolli a tiratura illimitata può riportare un codice in luogo del valore facciale in valuta; tale soluzione consente un uso delle carte-valori prolungato nel tempo, anche nella eventualità di cambiamenti dei prezzi.

 

Ogni anno viene definito un Programma annuale per l’emissione di carte valori postali. Il programma 2023 è consultabile qui. Le linee guida per l’emissione di francobolli sono definite dal Ministero.

Nel Contratto di programma 2020-2024 tra Poste Italiane e Ministero, l’art. 7 disciplina l’emissione di carte valori postali, prevedendo che Poste Italiane curi la loro distribuzione e commercializzazione e ponendo a carico di Poste Italiane i costi di progettazione e di stampa; Poste collabora inoltre alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte.

L’AGCOM con Delibera n. 171/22/CONS del 30 maggio 2022 ha approvato ilProvvedimento finale di analisi del mercato dei servizi di consegna della corrispondenza e determinazione delle tariffe massime dei servizi postali universali - valutazione del livello di concorrenza e definizione dei rimedi regolamentari”, il cui Allegato B contiene i Listini dei prezzi dei servizi postali universali approvati dall’Autorità.

Nell'esercizio dei poteri discrezionali per definire i programmi di emissione delle carte valori postali, il Ministro è coadiuvato da due organismi tecnico consultivi:

-        la Consulta per l’emissione delle carte valori postali e la filatelia, che nomina e presiede, con il compito di esprimere il proprio parere sul programma annuale di emissione delle carte-valori postali. E’ composta da rappresentanti delle amministrazioni e degli enti coinvolti nell’iter di realizzazione delle carte-valori postali, nonché da esperti del mondo filatelico e da personalità della società civile. Gli esperti sono stati nominati con Decreto 19 luglio 2022, successivamente integrato con Decreto ministeriale 17 marzo 2023.

-        la Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte-valori postali, con funzioni consultive per la determinazione delle caratteristiche tecniche delle carte-valori postali, presieduta da un esperto e costituita da componenti di diritto e da esperti scelti tra specialisti in arte grafiche, storia dell’arte, scienze della comunicazione e filatelia nominati con decreto del Ministro.


 

Articolo 11-bis
(Utilizzo dell’immagine del francobollo)

 

 

L’articolo 11-bis vieta l’uso a fini commerciali dell’immagine del francobollo senza l’autorizzazione del MIMIT.

 

Più nel dettaglio, l’articolo 11-bis, introdotto in sede referente alla Camera, si compone di tre commi:

ü  al comma 1, pone il divieto generale dell’uso commerciale da parte di terzi dell’immagine di carte-valori postali, cioè i francobolli emessi dal MIMIT.

A questo riguardo, appare che per terzi s’intendano soggetti diversi dallo stesso MIMIT, dalle Poste italiane s.p.a., che li commercializza per concessione, e dagli altri rivenditori autorizzati (al proposito, si rinvia all’approfondimento nella scheda al precedente art. 11 del decreto-legge in commento);

ü  al comma 2, è stabilito che il MIMIT può concedere l’utilizzo dell’immagine a terzi, sempre che tale utilizzo non sia lesivo delle istituzioni della Repubblica, dell'immagine del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi;

ü  al comma 3, è specificato che con decreto interministeriale (MIMIT e concerto MEF) sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzo.

 

 

Parrebbe che la disposizione abbia la triplice finalità di:

§  prevedere per l’erario un’entrata connessa allo sfruttamento commerciale dell’immagine dei francobolli;

§  anticipare il presidio contro i rischi di contraffazione (v. al riguardo l’art. 459 cod. pen. e l’art. 33 del d.P.R. n. 156 del 1973);

§  rafforzare la tutela del diritto d’autore (legge n. 633 del 1941).

A quest’ultimo proposito, il tribunale di Roma si è pronunziato diverse volte, affermando che il titolare di diritti su opere ritratte nei francobolli ha diritto veder riconosciuta la propria esclusiva anche in caso di emissioni filateliche (trib. Roma, sezione specializzata per le imprese, 5 agosto 2009, n. 17098 e 12 novembre 2013, n. 22673). La disposizione in commento, tuttavia, appare riferita al momento successivo all’emissione e chiarisce che il diritto di esclusiva sull’immagine del francobollo spetta al MIMIT.


 

Articolo 12
(Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria)

 

 

L’articolo 12 prevede che il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge 20/2023 nel corso dell’esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 25/2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

 

Nel corso dell’esame alla Camera del disegno di legge di conversione del D.L. 20/2023 (A.C. 1112), il Comitato per la legislazione, rendendo il proprio parere alla I Commissione, ha osservato che l'articolo 7-ter, lettera d), nel sostituire il comma 1 dell'articolo 35 del D.Lgs. 25/2008, “circoscrive il diritto al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale o della commissione nazionale esclusivamente alle decisioni di rigetto, di cui all'articolo 32 del testo novellato” (seduta del 26 aprile 2023).

In proposito, il Comitato ha ricordato che “l'attuale disposizione vigente […], dispone che avverso ogni decisione della Commissione territoriale o nazionale è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria, ricomprendendovi quindi anche le decisioni di inammissibilità ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008”.

Il Comitato, pertanto, ha sottolineato “l'opportunità di specificare se la modifica debba essere interpretata nel senso che il ricorso avverso le decisioni di inammissibilità sia realmente precluso ovvero se debba ritenersi che tale possibilità di impugnazione rimanga percorribile in quanto ricompresa nella generale possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti soggettivi (si segnala in proposito che la Corte di Cassazione nel pronunciarsi su ricorsi contro decisioni di inammissibilità ha affermato che “oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto piuttosto l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata”; si veda ad esempio Cass. Ord. n. 37275/2022; Cass. Ord. n. 6374/2022; Cass. Ord. n. 20492/2020)”.

 

Successivamente, al momento dell’approvazione del provvedimento da parte dell’Assemblea della Camera, il Governo ha accolto l’ordine del giorno n. 9/1112/3, a prima firma dell’on. Rotondi, Presidente del Comitato per la legislazione, che impegna il Governo, tenuto conto del parere reso sul provvedimento dal medesimo Comitato “a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera d), allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative volte ad espungere dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008 (come novellato dal provvedimento in esame) il riferimento all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo”.

 

Come accennato sopra, l’articolo 7-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 20/2023 ha circoscritto il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale per l’esame delle domande di protezione internazionale, esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 25/2008 e non anche a quelle di inammissibilità (art. 29 del medesimo D.Lgs. 25/2008).

Il disegno di legge di conversione del D.L. 20/2023 (A.C. 1112) è stato approvato il 4 maggio 2023, la legge di conversione, la n. 50 del 5 maggio 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023.

 

Il citato articolo 32 del D.lgs. 25/2008 prevede che le commissioni territoriali possono adottare una delle seguenti decisioni a seguito dell’esame delle domande di protezione internazionale:

§  riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria;

§  rigetto della domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;

§  rigetto della domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-ter, ossia:

-       il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

-       il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro;

-       il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false;

-       il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi;

-       il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno;

-       il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico;

-       il richiedente è stato condannato per gravi reati, rappresenta un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, o esiste pericolo di fuga;

§  rigetto della domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.

 

La disposizione vigente prima della conversione del D.L. 20/2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 35, comma 1, D.Lgs. 25/2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni.

La disposizione in commento ripristina la formulazione antecedente al D.L. 20/2023.

 

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale ex art. 29 del D.Lgs. 25/2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata” dal quale consegue l’obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito (Cass. ord. n. 37275/2022, Cass. ord. n. 6374/2022, Cass. ord. n. 20492/2020).

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal D.Lgs. 142/2015 che ha modificato il D.Lgs. 25/2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

§  la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

-      di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato o allo status di protezione sussidiaria;

-      di considerare la domanda inammissibile;

-      presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro;

-      di non procedere a un esame;

§  il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda in precedenza sospeso;

§  una decisione di revoca della protezione.


 

Articolo 12-bis, comma 1
(Bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria)

 

 

L’articolo 12-bis, comma 1 – inserito nel corso dell’esame in sede referente - autorizza gli enti del servizio sanitario della regione Calabria ad adottare il bilancio di esercizio 2022 entro il 30 giugno 2023 e a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

 

La norma in esame, già in vigore, riproduce la disposizione introdotta dal decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 (art. 1, comma 1).

 

Tale proroghe di termini sono concesse in considerazione delle attività in corso inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori[70], al monitoraggio e gestione del contenzioso, alle procedure di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture.

La normativa vigente stabilisce che gli enti del servizio sanitario regionale devono predisporre un bilancio preventivo annuale entro l’anno precedente (art. 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011). Il bilancio di esercizio (consuntivo) deve essere adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo (art. 31).

 

Gli enti del servizio sanitario regionale della regione Calabria sono:

·       Azienda Sanitaria Provinciale-Catanzaro;

·       Azienda Sanitaria Provinciale-Cosenza;

·       Azienda Sanitaria Provinciale-Crotone;

·       Azienda Sanitaria Provinciale-Reggio Calabria;

·       Azienda Sanitaria Provinciale-Vibo Valentia;

·       Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" Catanzaro;

·       Azienda Ospedaliera "Mater Domini" Catanzaro;

·       Azienda Ospedaliera-Cosenza;

·       Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria.

 

L’articolo 16-septies del decreto-legge n. 146 del 2021, citato dalla norma in esame, reca misure relative all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e al Servizio sanitario della Regione Calabria.

Tali misure, secondo quanto dichiarato dal comma 2, sono adottate in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria.

In particolare il comma 2, lettera b) consente il reclutamento, secondo le procedure e i limiti finanziari ivi stabiliti, con contratto di lavoro subordinato a termine (di durata non superiore a trentasei mesi), di un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, da parte di ciascuno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso (previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020). Si prevede, inoltre, che qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto.

La lettera c) prevede la collaborazione, fino al 31 dicembre 2024, da parte della Guardia di finanza, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso. La collaborazione è svolta secondo le procedure e le modalità ivi previste, tra cui anche un'anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025 della Guardia di finanza.

La lettera f) autorizza, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Si ricorda, a tal proposito, che uno stanziamento speciale pari a 60 milioni annui è stato già disposto per il triennio 2021-2023.

La lettera g) escludeva, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria. Si segnala, peraltro, che la Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre-11 novembre 2022, n. 228 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies, comma 2, lettera g). Nella sentenza si afferma che, seppure la crisi del sistema sanitario calabrese sia “di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti, non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si svolge il complesso procedimento di circolarizzazione obbligatoria dei crediti e si programmano le operazioni di cassa, la discrezionalità del legislatore, nell'adottare una misura di tale gravità, non può spingersi sino al realizzare un'eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e un'ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva”.


 

Articolo 12-bis, comma 2
(Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

 

 

L’articolo 12-bis, inserito in sede referente, al comma 2 consente alle regioni e province autonome che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati, di riconoscere un contributo una tantum a determinate strutture private accreditate a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19.

Il contributo non deve superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Nel caso in cui il volume delle attività assistenziali effettivamente svolte sia superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo ed il riconoscimento è commisurato all’effettiva produzione nell’ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.

 

Il comma 2 in esame pertanto consente alle regioni e province autonome interessate di potersi ancora avvalere di una facoltà già prevista – e non utilizzata - con riferimento al periodo di sospensione delle attività assistenziali del 2021 -, condizionando la corresponsione del contributo per ristoro dei costi fissi delle strutture private accreditate al fatto che le stesse regioni o province autonome non si siano allora avvalse di tale facoltà per mancanza dei criteri necessari, ai sensi del comma 495, art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

 

In proposito, il richiamato comma 495 della legge di Bilancio 2021 ha previsto la facoltà delle regioni e alle province autonome di riconoscere un contributo alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2021 - che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID19 -, con corresponsione di acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2021 (v. anche box).

 

Il contributo può essere corrisposto dagli enti territoriali interessati esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del SSN.

Le strutture private accreditate aventi titolo sono quelle regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/92 gli accordi contrattuali che le regioni devono stipulare con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, devono indicare, tra l’altro:

-        il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;

-        il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali;

-        la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.

 

Il contributo in questione può essere concesso previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all’attività assistenziale svolta e, come detto, entro il tetto del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021.

Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo ed il riconoscimento è commisurato all’effettiva produzione nell’ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.

 

In proposito si valuti l’opportunità di specificare l’anno di riferimento entro il quale la misura in esame può essere applicata dalle regioni o province autonome interessate.

 

 

La legge di Bilancio 2021, ha previsto il riconoscimento  da parte di regioni e province autonome di un acconto da corrispondere alle strutture private accreditate che tiene conto  sia  delle  attività  erogate nel corso del 2021 - di  cui  deve  essere  rendicontata  l’effettiva produzione -,  sia,  fino  a  concorrenza  del predetto  limite  massimo  del  90  per  cento del budget,  di  un  contributo una  tantum legato  all’emergenza  in  corso  ed  erogato dalle  regioni  e  province  autonome  nelle quali  insiste  la  struttura  destinataria  di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che,  sulla  base  di  uno  specifico  provvedimento regionale, abbia sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il  2021.

Il riconoscimento avviene nell’ambito del budget assegnato per l’anno 2021 e comunque entro il limite di produzione del volume di attività pari al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l’anno 2021, come rendicontato dalla struttura sanitaria interessata.

In sostanza, il citato comma 495, reca, per il 2021, analoga misura a quella prevista per il 2020 dall’art. 19-ter del Decreto Ristori, D.L. 137 del 2020 (L. n. 176/2020), con la finalità di sostenere le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e residenziali per effetto del COVID-19. La misura si applica anche agli acquisti di prestazioni sociosanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso del 2021 di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione, sia - fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget - del contributo una tantum legato all’emergenza sanitaria da COVID19. Il contributo viene erogato da regioni e province autonome nell’ambito delle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, abbia sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l’anno 2021. 

Anche in questo caso la norma ha chiarito che resta fermo il riconoscimento dell’effettiva attività svolta nell’ambito del budget assegnato per il 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l’anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

 


 

Articolo 12-bis, comma 3
(Ripiano disavanzo regioni)

 

 

L’articolo 12-bis, inserito in sede referente, al comma 3 consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di procedere al ripiano del disavanzo stesso in nove esercizi a decorrere dal 2023, previa la deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il piano di ammortamento.

 

Il comma 3 in esame consente alle regioni a statuto ordinario, a determinate condizioni, di ripianare il disavanzo accertato nel 2021, in nove esercizi, in deroga alla norma sul disavanzo di amministrazione contenuta nell’ordinamento contabile delle regioni a statuto ordinario, recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che non consente una dilazione così estesa nel tempo.

L’articolo 42, comma 12 citato, infatti, stabilisce che l’eventuale avanzo di amministrazione, al netto del debito autorizzato e non contratto, accertato con il rendiconto, deve essere inserito nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione e può essere ripianato anche nel corso degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.

L’articolo 42, comma 12, specifica, inoltre, che la mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

 

La norma è indirizzata solo alle regioni a statuto ordinario che abbiano certificato, al 31 dicembre 2021, un disavanzo superiore a 1.500 euro pro-capite e al netto del debito autorizzato e non contratto.

In questo caso, il disavanzo accertato al 2021, al netto delle quote già soggette a regimi straordinari di ripiano, può essere ripianato in quote costanti nei nove esercizi successivi a decorrere dal 2023.

 

Come nella disciplina ordinaria, il piano di rientro, contenente i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, deve essere approvato con una delibera dal consiglio regionale ed è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Il collegio dei revisori è un organo previsto dallo stesso decreto legislativo 118 (art. 72) che ha la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione e delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.

 

La suddetta deliberazione consiliare, specifica il comma 3 in esame, è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di bilancio di previsione ed ai successivi bilanci e rendiconti.

Essa deve contenere l’impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo; la norma specifica che, in caso di mancata attuazione di tale impegno, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo.  

Il comma 3 in esame, infine, prevede un monitoraggio dello stato di attuazione del piano di rientro, che si concretizza in una relazione, almeno semestrale che il Presidente della giunta regionale è tenuto a trasmettere trasmette al Consiglio.

 

 


 

Articolo 12-ter
(Attuazione PNRR. Nuovo housing universitario)

 

 

L’articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell’art. 2, comma 2 del decreto legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento.

 

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento sopprime il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000, che subordina l'efficacia della disciplina recata dal medesimo art. 1-bis, in materia di alloggi per studenti universitari (cosiddetto housing universitario) - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in materia di aiuti di Stato.

Ciò avviene – rileva la relazione illustrativa del decreto-legge n. 57 del 2023 – in quanto “in data 27 ottobre 2022 le autorità italiane hanno provveduto ad effettuare la c.d. prenotifica alla Commissione europea della misura in questione - caso SA. 04699 (2022/PN). Con nota COMP/F3 comp (2023) 4971432 del 10 maggio 2023 la DG Concorrenza della Commissione europea ha comunicato di chiudere amministrativamente il caso SA. 04699 (2022/PN), condividendo le considerazioni svolte dalle Autorità italiane in relazione alla non configurabilità nel caso di specie di un aiuto di Stato. Conseguentemente, si provvede ad allineare il testo normativo agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, confermando, anche a livello legislativo, l'immediata operatività della misura in questione”.

 

A tale proposito, si ricorda che il decreto-legge n. 144 del 2022, cosiddetto Aiuti-ter (legge n. 175 del 2022), aggiungendo l’art. 1-bis alla legge n. 338 del 2000, ha disposto che le risorse previste dalla riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del PNRR (pari a complessivi 960 milioni di euro), siano destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore (art. 25).

Si ricorda altresì che, precedentemente, con DM n. 1046 del 26 agosto 2022 (qui il relativo comunicato stampa), modificato dal DM n. 1089 del 15 settembre 2022, sono stati gestiti 300 milioni di euro previsti dalla medesima riforma del PNRR per il traguardo della creazione e assegnazione di posti letto aggiuntivi, almeno pari a 7.500 entro il 31 dicembre 2022.

Per un approfondimento sull’attuazione della suddetta Riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si rinvia all’apposito allegato “Riforme” del Portale della documentazione.

 

Si ricorda, infine, che il citato paragrafo 3 dell’art. 108 del TFUE prevede che alla Commissione europea siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti (di Stato). Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

 

 

 


 

Articolo 13
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

 

L’articolo 13, modificato in sede referente, reca una generale clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione dell’articolo 4, commi 3-ter, 3-quater, 3-sexies e 3-novies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 13-bis
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L’articolo 13-bis, inserito in sede referente, stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

Le disposizioni del provvedimento in esame, in sostanza, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

 

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.

La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di tale clausola, tuttavia, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale.

 

La norma specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

 

 


 

Articolo 14
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 14 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dall’11 maggio 2023.

 

 



[1]     Il comma 1 in esame novella parzialmente l’articolo 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Il comma 5 abroga l’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni. Riguardo a tale abrogazione, cfr. infra, nelle note.

[2]     Tale norma era posta dal citato comma 3 dell’articolo 8 del D.P.R. n. 639 del 1970 - comma, come detto, abrogato dal comma 5 del presente articolo 1 -.

[3]     Si ricorda che il citato comma 3 dell’articolo 8 del D.P.R. n. 639 del 1970 - comma, come detto, abrogato dal comma 5 del presente articolo 1 - prevedeva come atto di nomina un decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal suddetto Ministro; tale previsione, tuttavia, è stata già superata da parte degli articoli 1 e 2 della L. 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, che definiscono in termini tassativi i provvedimenti amministrativi da adottare con decreto del Presidente della Repubblica; dal momento che tale elenco non comprende le nomine dei direttori generali in oggetto, ad esse si è successivamente provveduto con decreto ministeriale.

[4]     Riguardo al consiglio di indirizzo e vigilanza dei due enti in esame, cfr. i commi 4 e 8 del citato articolo 3 del D.Lgs. n. 479 del 1994, e successive modificazioni. 

[5]     Per il direttore generale, la norma sulla durata era posta dal citato comma 3 dell’articolo 8 del D.P.R. n. 639 del 1970 - comma, come detto, abrogato dal comma 5 del presente articolo 1 -.

[6]     Riguardo a tale norma di abrogazione, cfr. supra, nelle note.

[7] Recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonchè di Commissioni presso l'AIFA, e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196/2022.

[8] Questo decreto-legge, composto da due Capi e da 10 articoli, detta “Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario”.

[9] Recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (L. n. 181/2020).

[10] Peraltro, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, stimati nella misura di 132.200 euro per l'anno 2022 e 297.500 euro per l'anno 2023, è stata prevista la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

[11] In mancanza d'intesa con la Regione, entro il termine perentorio di 10 giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.

[12] Con disposizioni introdotte durante l’esame parlamentare del medesimo decreto riguardante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (L. n. 215/2021).

[13] Recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, Legge n. 222/2007.

[14] Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008.

[15] Si sottolinea che il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

[16] Nomina effettuata su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

[17] Ad opera del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, di concerto con il MLPS e della Salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni.

[18]   Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.

[19]   Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 9 del succitato art. 122 attribuì al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la titolarità di una contabilità speciale e lo autorizzò all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia.

[20]   Recante disposizioni di adeguamento al PNRR (L. n. 233/2021).

[21]    Alla prima scadenza, avvenuta il 15 ottobre 2022, le due Commissioni hanno operato in regime di prorogatio, ai sensi dell’articolo 3 del DL. 293/1994[21] (L. n. 444/1994) di disciplina della proroga degli organi amministrativi. Tale regime prevede che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine previsto per legge possono essere prorogati per non più di 45 giorni, che decorrono dal giorno della scadenza del termine medesimo (nel caso delle due Commissioni consultive, pertanto, la prorogatio sarebbe durata fino al 29 novembre 2022). Si ricorda che in tale periodo, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente – a pena di nullità - gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

 

[22]   Recante disposizioni urgenti di proroga, tra l’altro, del personale militare e delle sopra richiamate Commissioni presso l’AIFA.

[23]   Regolamento già previsto dall’art. 48, co. 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (L. n. 326/2003) recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ossia di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

[24]   Prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo,  in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo  sulla  base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;

[25]   Provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata, in particolare, dal Regolamento di organizzazione dell’AIFA (qui il testo), vantaggio  terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il  prezzo  del  medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei  medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

[26]   Provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica sopra individuata, entro il 30  giugno  2004, alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla  definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30%.

[27] L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

[28] Comma più volte modificato: dall'art. 12, comma 2, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[29] Per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina in questione, che come riportato è divenuta a regime, consente anche più di una proroga del contratto a tempo determinato con gli specializzandi; inoltre, è venuto meno il limite di durata di 12 mesi della proroga, fermo restando che il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed è prorogabile fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica; infine è stato introdotto un termine per l’adozione dei già previsti accordi tra le regioni o le province autonome e le università interessate per la definizione, per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato, delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, e si è inserita una norma di chiusura da applicare in caso di mancata adozione di detti accordi.

[30] Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2022.

[31]   Si ricorda che tale accordo, relativo al triennio normativo 2016-2018, è oggetto dell'intesa sancita il 28 aprile 2022 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Riguardo alla disposizione in oggetto, cfr. l'articolo 38, comma 7, dell'accordo.

[32]   Nella suddetta data del 31 dicembre 2002 è entrata in vigore la citata L. n. 199.

[33]   Quest’ultima questione riguardava la mancanza della limitazione della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria - sospensione che era prevista per i casi di inadempimento in oggetto - alle sole prestazioni o mansioni che implicassero contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

[34]   La disciplina procedurale in esame è posta dai commi da 3 a 6 del citato articolo 4-sexies del D.L. n. 44 del 2021, e successive modificazioni. Riguardo all'importo in misura fissa della sanzione, pari, come detto, a cento euro, cfr. la parte finale della presente scheda.

[35]   Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo portale.

[36]   Anagrafe istituita dal D.M. 17 settembre 2018. Si ricorda che essa è alimentata dalle corrispondenti anagrafi regionali (o delle province autonome).

[37]   Cfr. l'articolo 3, comma 5-ter, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29.

[38]   Si ricorda che la citata L. n. 689 reca le norme generali in materia di sanzioni amministrative.

[39]   Di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

[40]   Cfr. il citato articolo 4-sexies del D.L. n. 44 del 2021. 

[41]   Cfr., da ultimo, l'ordinanza n. 5439 del 26 febbraio 2021 della seconda sezione civile della Corte di cassazione; tale ordinanza afferma che "quando le sanzioni sono determinate in misura fissa o proporzionale, è ammesso il pagamento in misura ridotta versando un importo corrispondente ad un terzo dei relativi importi, considerato che in tali sanzioni il minimo e il massimo edittali si identificano nella correlativa misura fissa o in quella proporzionale". Tale passaggio, incidentale nell'ambito della motivazione dell'ordinanza, conferma l'indirizzo interpretativo posto a base del dispositivo della sentenza n. 9972 del 12 maggio 2005 della sezione lavoro della medesima Corte; tale sentenza afferma che la disciplina sul pagamento in misura ridotta "trova applicazione anche quando si tratti di sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, identificandosi il minimo ed il massimo edittale in detta misura fissa, il pagamento ridotto deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta".

[42] Di cui ai richiamati articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 e articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138. Il d. lgs. 137/2022 reca “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53”. Il d. lgs. 138/2022 reca “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53”. E’ il Ministero della salute, per il tramite della Cabina di regia per l'Health technology assessment (HTA), a promuovere l'attuazione del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici, alla cui realizzazione concorre l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

[43] Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

[44] Comma inserito dall'art. 18, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, e, successivamente, modificato dall'art. 4, comma 8-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[45] Per la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, v. il D.M. 6 luglio 2022.

[46] Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

[47] Contenzioso concernente i provvedimenti regionali e provinciali recanti l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e i relativi atti e provvedimenti presupposti.

[48] In base alla definizione del Consiglio nazionale delle ricerche, si definisce traslazionale il particolare tipo di ricerca che ha come obiettivo la trasformazione dei risultati ottenuti dalla ricerca di base in applicazioni cliniche (from bench to top besides), al fine di migliorare ed implementare i metodi di prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie umane.

[49] La distribuzione territoriale degli IRCCS è concentrata prevalentemente in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna (qui l’elenco nel sito del Ministero della salute aggiornato al 27 aprile 2023) con 23 istituti a carattere pubblico e 30 a carattere privato.

[50] Gli IZS presentano 10 sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche periferiche (qui l’approfondimento dal sito del Ministero della salute).

[51] Peraltro, è stato previsto che gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti costituiscano un'autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli IZS, al direttore generale.

[52] Il D.L. n. 183/2020 (cd. Proroga termini - L. 21/2021), all'art. 4, comma 7, ha peraltro consentito agli IRCSS e IZS la proroga fino al 30 settembre 2021 dei contratti di lavoro flessibile in corso relativi ad attività di ricerca o di supporto alla ricerca. La possibilità di proroga dei contratti è stata posta in deroga al divieto di stipulazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (divieto decorrente dal 1° luglio 2019 ai sensi dell'articolo 22, comma 8, del D. Lgs. n. 75/2017). La medesima possibilità viene ammessa nel limite delle risorse finanziarie disponibili, per ciascun Istituto, ai fini della stipulazione - per le attività di ricerca - di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato. La progressione economica alle fasce retributive superiori del personale così assunto avviene, in fase di prima applicazione, secondo le procedure e i criteri di valutazione definiti con decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

      Inoltre, la legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 543) ha poi esteso la possibilità di assunzione a tempo determinato ai titolari di borsa di studio per attività di ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli IZS. L'estensione, valida per i titolari di borsa di studio alla data del 31 dicembre 2017 - e non solo, come previsto dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 432), ai soli titolari di rapporto di lavoro flessibile – riguarda le borse conseguite a seguito di procedura selettiva pubblica con un'anzianità di titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque. Un successivo decreto (DPCM 21 aprile 2021) ha definito requisiti, titoli e procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso IRCCS e IZS.

      La successiva legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 451), peraltro, ha previsto ulteriori procedure di reclutamento di personale a tempo determinato degli IRCCS, avendo disposto che, a seguito dell'entrata in vigore della sezione del contratto collettivo comparto Sanità dedicata al personale del ruolo della ricerca sanitaria (CCNL dell'11 luglio 2019), gli Istituti possono assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, come sopra determinato.    Infine, il D.L. 162/2019 (c.d. Decreto Proroga Termini, art. 25, comma 4) ha elevato da cinque a sette anni il periodo in cui calcolare l’anzianità di titolarità della borsa di studio ovvero del rapporto di lavoro flessibile, ai fini dell’assunzione a tempo determinato, estendendo anche al 2019 tale possibilità di calcolo, ferma restando la condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, i soggetti fossero in servizio ovvero titolari della borsa.

[53] Per completezza, si ricorda che ai sensi del comma 431, il personale medico avente, in base ai contratti in argomento ovvero in base ai contratti di cui al successivo comma 432 (v. ante), un rapporto di lavoro di ricerca a termine può accedere in soprannumero ad un corso di specializzazione medica, previo superamento delle prove di ammissione, nel limite di un 10% complessivo di soprannumerari del corso e della capacità recettiva delle singole scuole.

[54] Di modifica del D. Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[55] L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto., anche al fine dell’eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale.

[56] Recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

[57] La componente 2 della Missione 6 Salute, concernente l’ambito dell’Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale prevede espressamente la revisione e l’aggiornamento dell’assetto regolamentare e del regime giuridico di tali Istituti e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

[58] Nel corso dell’esame del disegno di legge delega per il riordino degli IRCCS in sede referente è stato svolto un ampio ciclo di audizioni informali (qui gli auditi e la documentazione depositata).

[59]   Gli allegati al rendiconto di gestione sono individuati dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale.

[60]   Ivi incluse le risorse assegnate per garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas (art. 27, co. 2 del D.L. n. 17/2022 e successivi rifinanziamenti).

[61] Il comma 107 recava un’autorizzazione di spesa per l’anno 2019 (400 milioni di euro) a favore dei comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa.

[62] In particolare, l'art. 17, comma 95, dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa europea vigente in materia, sentiti il CUN e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell'università e della ricerca).

[63]   Quest’ultimo reca la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sul riconoscimento del possesso di una qualifica professionale, conseguita in altri Paesi dell'Unione.

[64] In particolare si è previsto l’incremento di 4 milioni di euro, per il 2021, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) che hanno istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è finalizzato, tra l’altro, a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, ovvero a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione (comma 456). La dotazione prevista è di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (comma 457). Per l’anno 2021, pertanto, lo stanziamento complessivo ha raggiunto i 7 milioni di euro.

[65]Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

[66] Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche

[67] La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, rimanendo nell’alveo dei diritti già riconosciuti alle persone con disabilità, intende assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti. Allo stesso modo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel vietare qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità, sancisce il riconoscimento e il rispetto del diritto delle persone disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

[68] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[69] Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

 

[70] La circolarizzazione è una procedura di revisione contabile che consiste nell’invio di lettere di conferma ai fornitori per acquisire elementi attendibili per il revisore al fine di confermare i saldi e le transazioni registrate nei libri contabili dell'azienda.