Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche
Riferimenti: AC N.1114/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 100/1
Data: 03/06/2023
Organi della Camera: Assemblea

 

 

 

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Dossier n. 88/1

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 100/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

Schede di lettura

§  Articolo 1, comma 1 (Incarichi dirigenziali per l’attuazione del PNRR) 5

§  Articolo 1, commi 2, 3 e 4 e 13-14 (Incrementi di dotazioni organiche e assunzioni presso pubbliche amministrazioni) 11

§  Articolo 1, comma 3-bis (Personale non dirigenziale del Ministero dell’università e della ricerca) 18

§  Articolo 1, comma 4-bis (Trattenimenti in servizio di dirigenti) 21

§  Articolo 1, comma 5 (Reclutamento di personale per il Dipartimento della disabilità) 22

§  Articolo 1, comma 6 (Reclutamento di personale per il Ministero del Turismo) 25

§  Articolo 1, commi 7 e 8, lett. c) (Incremento delle posizioni dirigenziali del Ministero del turismo) 26

§  Articolo 1, comma 8, lettere a) e b) (Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 28

§  Articolo 1, comma 9 (Assunzioni di personale presso il Ministero dell’ambiente) 31

§  Articolo 1, comma 9-bis (Riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del servizio civile) 34

§  Articolo 1, commi 10 e 11 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) 36

§  Articolo 1, comma 11-bis (Personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L’Aquila e Chieti) 42

§  Articolo 1, comma 12 (Personale Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 44

§  Articolo 1, commi 12-bis e 12-ter (Organo investigativo nazionale) 45

§  Articolo 1, comma 12-quater (Periodo massimo di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici) 47

§  Articolo 1, comma 12-quinquies, lett. a) (Disposizioni in materia di responsabilità erariale) 48

§  Articolo 1, comma 12-quinquies, lettera b) (Esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC) 51

§  Articolo 1, comma 12-sexies (Incarichi al personale in quiescenza presso la Giunta centrale studi storici e Istituti storici) 68

§  Articolo 1, commi da 14-bis a 14-quinquies (Coinvolgimento istituzionale dell’ANSFISA) 70

§  Articolo 1, comma 14-sexies (Formazione del personale nel Piano integrato di attività e organizzazione) 72

§  Articolo 1, comma 14-septies (Riserva di posti in favore di disabili) 76

§  Articolo 1-bis (Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale) 78

§  Articolo 1-ter (Compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi) 81

§  Articolo 1-quater (Misure urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei) 83

§  Articolo 2 (Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione) 89

§  Articolo 3, commi 1 e 1-bis (Uffici di diretta collaborazione degli organi  di indirizzo politico delle regioni e degli enti locali) 91

§  Articolo 3, commi 2 e 3 (Assunzioni per attuazione del PNRR) 95

§  Articolo 3, commi da 3-bis a 3-quinquies (Assunzioni regione Calabria) 100

§  Articolo 3, comma 4 (Assunzioni delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente) 102

§  Articolo 3, comma 5 (Stabilizzazione di personale presso enti pubblici territoriali) 104

§  Articolo 3, comma 5-bis (Requisiti per l’accesso all’impiego presso gli enti pubblici territoriali) 106

§  Articolo 3, comma 5-ter (Quote di riserva in concorsi per l’accesso alla dirigenza regionale in favore di personale operante a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione) 108

§  Articolo 3, comma 6 (Spesa per i segretari comunali) 110

§  Articolo 3, comma 6-bis (Utilizzo di personale presso comuni con meno di 15.000 abitanti) 113

§  Articolo 3, comma 6-ter (Contributi alle unioni di comuni) 114

§  Articolo 3, comma 6-quater (Disposizioni in materia di vicesegretari comunali) 116

§  Articolo 3, commi 6-quinquies e 6-sexies (Personale dell’Agenzia interregionale per il fiume Po) 119

§  Articolo 3-bis (Esclusione dalla quota di riserva del personale degli uffici della ricostruzione) 121

§  Articolo 3-ter (Misure per l’assunzione di giovani nella P.A.) 123

§  Articolo 4 (Scuola nazionale dell’amministrazione e conclusione dell’VIII corso-concorso) 128

§  Articolo 5, commi 1-20 e 21 (Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito) 134

§  Articolo 5, commi 20-bis e 21-bis (Disposizioni in materia di dirigenti scolastici e di assegnazioni di personale scolastico) 154

§  Articolo 5, comma 20-ter (Reintegrazione dirigenti scolastici revocati) 158

§  Articolo 5, comma 21-ter (Regime giuridico transitorio degli ITS Academy) 160

§  Articolo 6 (Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) 163

§  Articolo 7 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa) 169

§  Articolo 7-bis (Funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e istituzione della figura di Ispettore ambientale) 172

§  Articolo 7-ter (Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione  del Ministro della difesa) 176

§  Articolo 8 (Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale) 177

§  Articolo 9 (Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca) 178

§  Articolo 10  (Attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese) 190

§  Articolo 11 (Disposizioni sul servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento) 192

§  Articolo 12 (Modifiche alla disciplina dell’inviato speciale per il cambiamento climatico) 194

§  Articolo 13  (Avvalimento da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune) 197

§  Articolo 14, commi 1-2-ter (Unità di missione e Uffici di diretta collaborazione presso il MIMIT) 199

§  Articolo 14, comma 3 (Istituzione temporanea di una nuova struttura di missione del Ministero della salute) 204

§  Articolo 14, comma 4 (Nuove assunzioni del Ministero della salute per gli anni 2023 e 2024) 207

§  Articolo 14, comma 4-bis (Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione  del Ministro della salute) 211

§  Articolo 14, commi 5 e 6 (Unità di missione presso l’ISPRA) 213

§  Articolo 14, commi 6-bis e 6-ter (Struttura per la prevenzione antimafia Milano-Cortina 2026) 216

§  Articolo 15, commi da 1 a 6 (Potenziamento organici della Polizia di Stato) 224

§  Articolo 15, commi 7-10 (Potenziamento degli organici dell’Arma dei carabinieri) 228

§  Articolo 15, commi 11-14 e 25-30 (Guardia di finanza) 232

§  Articolo 15, commi da 15 a 18 (Carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria) 237

§  Articolo 15, commi 19-21 e 31-34 (Corpo nazionale dei vigili del fuoco: assunzioni straordinarie, posizioni organizzative ed incremento del ruolo dei dirigenti) 243

§  Articolo 15, comma 22 (Disposizioni finanziarie per il potenziamento delle Forze di polizia, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco) 249

§  Articolo 15, comma 23 (Sospensione dei funzionari della Polizia di Stato  dagli scrutini di promozione) 250

§  Articolo 15, comma 24 (Composizione della commissione consultiva e del consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato) 253

§  Articolo 15, comma 35 (Esperti per la sicurezza) 255

§  Articolo 15, comma 36 (Disposizioni finanziarie per il potenziamento del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l’invio di esperti per la sicurezza) 256

§  Articolo 16 (Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato) 258

§  Articolo 17  (Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici) 261

§  Articolo 17-bis, comma 1 (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte  delle Polizie municipali) 264

§  Articolo 17-bis, comma 2 (Disposizioni per la tutela degli operatori dei corpi forestali regionali e delle province autonome) 266

§  Articolo 18, comma 1 (Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto) 267

§  Articolo 18, comma 2 (Riduzione del contributo alla finanza pubblica della regione Valle d’Aosta) 273

§  Articolo 18, commi 3 e 4 (Definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l’emergenza epidemiologica) 274

§  Articolo 18, comma 4-bis (Aumento costo materiali opere pubbliche) 278

§  Articolo 18, comma 4-ter (Interventi di edilizia scolastica) 281

§  Articolo 18, comma 4-quater (Interventi prevenzione dissesto idrogeologico Regione Calabria) 282

§  Articolo 19, comma 1 (Trattamenti accessori personale ministeri) 283

§  Articolo 19, comma 2 (Fondo premialità e condizioni lavoro personale non dirigenziale Agenas) 285

§  Articolo 19, comma 3 (Risorse per il personale delle soppresse Agenzia per la gestione dell’albo segretari comunali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale) 287

§  Articolo 19, comma 4 (Misure per il personale dellAgenzia Italiana del Farmaco) 289

§  Articolo 19, comma 4-bis (Esclusione della ripetibilità di emolumenti corrisposti al personale medico convenzionato) 292

§  Articolo 19, comma 5 (Riparto delle risorse per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM) 293

§  Articolo 19, comma 5-bis (Misure sull’inclusione degli studenti nelle istituzioni AFAM) 296

§  Articolo 19, comma 6-8 (Trattamenti a favore del personale della Presidenza del Consiglio) 297

§  Articolo 20, comma 1 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR (incarichi dirigenziali)) 299

§  Articolo 20, comma 2 (Aumento della dotazione organica del MEF) 302

§  Articolo 20, commi da 2-bis a 2-sexies (Istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria) 307

§  Articolo 20, comma 3 (Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento) 312

§  Articolo 20, comma 3-bis (Modifica di competenze nell’emanazione di provvedimenti riguardanti giochi) 313

§  Articolo 20, commi 3-ter – 3-quater e 3-septies – 3-decies (Incremento dell’indennità di amministrazione e assunzioni presso il MEF) 315

§  Articolo 20, commi 3-quinquies (Disposizioni in materia di rendicontazione della gestione del personale degli ordini e collegi professionali) 318

§  Articolo 20, comma 3-sexies (Variazioni di bilancio in attuazione del CCNL del personale dell’area del comparto Funzioni centrali) 319

§  Articolo 20, comma 3-undecies (Cariche negli organi sociali delle società controllate dallo Stato) 320

§  Articolo 21, comma 1 (Esclusione opzionale del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo della pensione) 322

§  Articolo 21, comma 2 (Esclusione di sanzioni civili e interessi di mora per mancato versamento di contribuzioni previdenziali da parte delle pubbliche amministrazioni) 324

§  Articolo 22, comma 1  (Potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri) 326

§  Articolo 22, commi 2-4 (Modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a.) 330

§  Articolo 22, comma 5 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia) 334

§  Articolo 22, commi 6 e 7 (Istituzione della segreteria tecnico-amministrativa del Dipartimento Casa Italia) 337

§  Articolo 22, commi da 7-bis a 7-septies (Soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee) 340

§  Articolo 22, comma 8 (Decreti di organizzazione interna dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio) 343

§  Articolo 22, comma 9 (Fondo unico della Presidenza del Consiglio) 345

§  Articolo 22, comma 9-bis (Incarichi non esclusivi per componenti del Nucleo per le politiche di coesione) 347

§  Articolo 23, comma 1 (Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) 349

§  Articolo 23, comma 2 (Stabilizzazione personale E.I.P.L.I.) 355

§  Articolo 23, comma 2-bis 2-quater (Acque del Sud S.p.A. 357

§  Articolo 23, comma 3 (Disposizioni per la promozione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura.) 360

§  Articolo 23, comma 3-bis (Disposizioni in materia di riorganizzazione di ISMEA e CREA.) 363

§  Articolo 23-bis (Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale) 366

§  Articolo 24 (Riorganizzazione di Formez PA) 370

§  Articolo 25 (Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.) 374

§  Articolo 26 (Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori) 380

§  Articolo 27 (Fondazione Ugo Bordoni) 382

§  Articolo 27-bis (Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione) 391

§  Articolo 28 (Clausola di salvaguardia) 392

§  Articolo 29 (Disposizioni contabili) 394

§  Articolo 30 (Entrata in vigore) 395

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, comma 1
(Incarichi dirigenziali per l’attuazione del PNRR)

 

 

L’articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.

 

A tal fine, la nuova disposizione è introdotta come novella all’articolo 1, comma 15, del D.L. n. 80/2021, che già è intervenuto sulla materia autorizzando le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[1] “impegnate nell’attuazione del Pnrr” a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali ordinari previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (T.U. in materia di pubblico impiego).

 

L’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di dirigente e dell’8 per cento della dotazione di quelli di seconda fascia. La durata degli incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale, di Segretario generale di Ministeri, di dirigente generale di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Più nel dettaglio tali incarichi possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

 

La possibilità di raddoppiamento delle quote per incarichi a soggetti esterni alla p.a., prevista al primo periodo del citato comma 15 dell’articolo 1, del D.L. 80/2021, è consentita a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, che siano “impegnate nell’attuazione del PNRR” e solo per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR.

Il comma in esame aggiunge un nuovo secondo periodo a tale disposizione, che autorizza, per gli incarichi ad esterni, l’applicazione delle percentuali nella misura massima del 12 per cento, ai fini della copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di approfondire quali in concreto risultino essere le differenze tra la fattispecie destinataria della disposizione del primo periodo (amministrazioni pubbliche impegnate “nell’attuazione del PNRR” “per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR”) e quella destinataria della disposizione del secondo periodo (amministrazioni pubbliche “per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR”); la seconda fattispecie potrebbe essere, infatti, almeno in parte ricompresa nella prima.

 

Si segnala che la possibilità di raddoppio prevista dal primo periodo del comma 15 al 20 per cento (dal 10) per i dirigenti di prima fascia e al 16 per cento (dall’8) per i dirigenti di seconda fascia. Se quindi la fattispecie del primo periodo e quella del secondo periodo risultano sostanzialmente coincidenti, l’effetto della disposizione del secondo periodo apparirebbe quella di restringere, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di affidare incarichi a soggetti esterni stabilita dal primo periodo. Se invece, come sopra prospettato, tra le due fattispecie possono esservi delle “intersezioni” (cioè amministrazioni pubbliche con articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR che sono anche amministrazioni pubbliche impegnate nell’attuazione del PNRR che hanno in relazione all’attuazione del Piano posizioni dirigenziali vacanti), si potrebbero determinare incertezze sulla disciplina da applicare.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di approfondire anche sotto questo profilo la disposizione.

 

I soggetti attuatori sono i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR (D.L. n. 77 del 2021, art. 1, comma 1, lett. o). Per quanto riguarda i soggetti pubblici può trattarsi delle Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome e enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR. Si tratta di soggetti privati nel caso in cui la realizzazione dei progetti sia a loro affidata tramite bandi pubblici.

I soggetti attuatori sono responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti. Essi assicurano che tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l’attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. I soggetti attuatori assicurano altresì la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti (Circolare RGS n.9 del 2022).

 

La relazione di accompagnamento motiva la disposizione con l’opportunità di armonizzare la normativa vigente, in quanto il limite del 12 per cento è già fissato da norme vigenti per alcune amministrazioni, ancorché temporaneamente.

 

In proposito, si rinvengono nel quadro vigente alcune deroghe, per alcune amministrazioni ministeriali o singole articolazioni, ai limiti percentuali previsti per tutte le amministrazioni pubbliche per l’attribuzione di incarichi ai sensi dell’articolo 19, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001, alcune delle quali stabilite temporaneamente e già scadute, altre vigenti temporaneamente o senza limiti temporali. Tra queste si ricordano in particolare:

-        l’art. 1, co. 351, legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), come modificato dalla legge di bilancio 2020, che al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad utilizzare una percentuale fino al 12 per cento per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire a personale in possesso di comprovate professionalità tecniche;

-        l’articolo 1, co. 158, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019), come modificato dal D.L. 198/2022 (art. 10, co. 5), che prevede fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già prevista per il triennio 2020-2022, di estendere dall'8 al 12 la percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire a personale in servizio del Ministero per le attività di vigilanza sui concessionari e di monitoraggio delle opere pubbliche;

-        l'art. 14, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (conv. L. n. 106/2014) ha previsto la possibilità di derogare alle percentuali dell’articolo 19, co. 6 limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali per i poli museali e gli istituti della cultura statali di interesse nazionale;

-        l'art. 9, comma 9, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (conv. L. n. 233/2021) prevede analoga possibilità di deroga per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale nell’ambito dell’Unità di missione per l’Analisi e la Valutazione della Spesa della Ragioneria generale dello Stato, nonché l'art. 12, comma 1-bis, D.L. 16 giugno 2022, n. 68 (conv. L. n. 108/2022) ai fini di due posizioni dirigenziali per le esigenze della Ragioneria in relazione agli adempimenti del PNRR.

 

Resta fermo, data la collocazione della disposizione introdotta all’articolo 1, comma 15, del D.L. n. 80 del 2021, che gli incarichi dirigenziali in commento sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. Possono essere conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, con una eventuale riserva per i laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (terzo e quarto periodo dell’articolo 1, comma 15, come modificato).

 

D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. L. n. 113/2021)

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Testo originale

Testo modificato da D.L. 44/2023

Art. 1

 

[…]

 

15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

 

 


 

Articolo 1, commi 2, 3 e 4 e 13-14
(Incrementi di dotazioni organiche e assunzioni presso pubbliche amministrazioni)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 1, insieme con l’allegato 1, tabella A, dispone un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri ivi elencati, dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell’Avvocatura dello Stato; tali incrementi riguardano, a seconda dei casi, posizioni dirigenziali e/o altre aree. Il successivo comma 3, insieme con l’allegato 2, tabella B, in primo luogo autorizza un complesso di assunzioni, che vengono consentite anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità; tali autorizzazioni sono inerenti sia all’attuazione, in via integrale, degli incrementi di dotazione summenzionati sia all’effettuazione di assunzioni già rientranti nelle dotazioni previgenti; quest’ultima ipotesi riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS); il medesimo comma 3 prevede che le assunzioni ivi contemplate siano effettuate mediante concorso pubblico - anche indetto unitamente ad altre amministrazioni - o mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale (quest’ultima possibilità è oggetto anche della lettera b-bis) del comma 4, lettera inserita in sede referente); per gli eventuali concorsi in oggetto di alcune amministrazioni, lo stesso comma 3 e le lettere a) e b) del comma 4 prevedono criteri e modalità specifici. Il comma 13 del presente articolo 1 reca la quantificazione degli oneri - distinti tra quelli per le assunzioni e quelli di funzionamento nonché distinti per ogni amministrazione - derivanti dai commi 2 e 3; il successivo comma 14 provvede alla copertura finanziaria dei medesimi oneri.

 

Le note in calce alle due suddette tabelle A e B recano alcune specificazioni in merito alla collocazione delle unità di personale ivi contemplate; tra le altre indicazioni, per la Presidenza del Consiglio vengono individuati i Dipartimenti interessati "in fase di prima applicazione" dall’incremento della dotazione organica e dalle assunzioni (riguardo in particolare al Dipartimento della protezione civile, cfr. anche la parte della presente scheda relativa al comma 4, lettera a)); si segnala altresì che in sede referente è stata aggiunta una specificazione nella nota 8 della tabella B (nota relativa ad alcune assunzioni a tempo determinato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy).

In merito all’incremento delle dotazioni organiche, il comma 2 prevede che le relative modifiche ai regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati siano adottate entro il 30 ottobre 2023, secondo la procedura stabilita dalla norma transitoria di cui all’articolo 13 del D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204; quest’ultimo prevede che fino al 30 giugno 2023 i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri; tale normativa - che ora, per l’ambito in oggetto, viene dunque prorogata al 30 ottobre 2023 - costituisce una deroga alla procedura ordinaria in materia[2] - procedura che contempla, tra l’altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia -. Il comma 2 in esame specifica che la proroga del termine del 30 giugno 2023 non concerne le possibili modifiche regolamentari inerenti alla riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale e delle unità di missione di livello dirigenziale generale, modifiche che possono essere adottate[3] secondo la procedura suddetta e in relazione al coordinamento delle attività di gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Riguardo all’eventuale modalità dello scorrimento di graduatorie (che siano naturalmente in corso di validità), prevista dal comma 3 per le assunzioni ivi contemplate, la lettera b-bis) del comma 4 - lettera inserita in sede referente - prevede che per le graduatorie dei concorsi pubblici svolti mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Commissione RIPAM)[4] le amministrazioni centrali e le agenzie possano ricorrere a tale modalità (per le assunzioni in oggetto) mediante convenzioni. Si valuti l’opportunità di chiarire la portata di tale previsione, considerato che un accordo tra le amministrazioni interessate è comunque necessario (per l’avvalimento di una graduatoria, in corso di validità, di un concorso bandito da un’altra amministrazione) ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

Come accennato, nel comma 3 e nelle lettere a) e b) del comma 4 sono previsti specifici criteri e modalità per alcune delle possibili procedure concorsuali inerenti alle assunzioni in oggetto.

In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato (comma 3) per le 22 unità di personale dirigenziale di seconda fascia contemplate dalla citata tabella B (corrispondenti all’identico incremento di dotazione organica di cui alla tabella A) a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica - nonché, secondo la previsione aggiunta in sede referente, di ingegneria idraulica e ambientale - in deroga alla disciplina di cui all’articolo 28, comma 1-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, relativa all’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo)[5] e negli enti pubblici non economici nazionali[6].

 

La deroga concerne le quote dei posti (disponibili nell'ambito delle facoltà assunzionali) che, rispettivamente: dovrebbero essere ricoperte mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (la relativa quota, in base alla norma oggetto di deroga, non può essere inferiore al 50 per cento del totale dei posti disponibili); dovrebbero essere riservate (in misura non superiore al 30 per cento dei posti residui rispetto a quelli destinati al suddetto corso-concorso) ad una procedura comparativa relativa al personale - in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione di destinazione - che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale; dovrebbero essere riservate (in misura non superiore al 15 per cento dei posti residui rispetto a quelli destinati al suddetto corso-concorso) ad una procedura comparativa relativa al personale che, oltre ad essere in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione di destinazione, abbia ricoperto o ricopra[7] incarichi di livello dirigenziale a termine (senza il possesso della qualifica di dirigente di ruolo).

La deroga non concerne le norme che disciplinano il concorso, per titoli ed esami, indetto dalla singola amministrazione per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia.

Si ricorda che ai concorsi in oggetto indetti dalle singole amministrazioni possono partecipare[8]: i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, aventi una determinata anzianità di servizio[9]; i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricompresi nell’ambito generale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni[10], muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea; i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni, presso enti od organismi internazionali esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali (per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea).

Nell’ambito del concorso indetto dalle singole amministrazioni, la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al trenta per cento (dei posti messi a concorso)[11].

 

Il comma 4, lettera a), concerne la quota di assunzioni destinata, almeno in fase di prima applicazione, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile - quota pari a 60 unità di personale dell’area funzionari (posizione economica F1) e a 40 unità di personale dell’area assistenti (posizione economica F3) -; si prevede che il Dipartimento possa richiedere alla suddetta Commissione RIPAM di bandire un concorso pubblico, per titoli e prova scritta e orale, recante la clausola di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l’accesso, qualora il medesimo titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. Restano ferme - con riferimento al complesso dei candidati risultati idonei - le quote di riserva previste dal bando e derivanti dalla disciplina del cosiddetto collocamento obbligatorio (di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68) e dal codice dell’ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

Si ricorda che le norme generali di cui all’articolo 35-quater, comma 1, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, prevedono tra l’altro che i bandi di concorso per l'assunzione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni contemplino - dopo un’eventuale preselezione - una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale e che il punteggio derivanti dai titoli e dall'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possa concorrere, in misura non superiore ad un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Si valuti l’opportunità di chiarire se quest’ultimo limite massimo sia fatto salvo nell’ambito della previsione specifica di cui alla presente lettera a) e se i bandi di cui alla medesima lettera possano contemplare anche lo svolgimento di una preselezione.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[12] osserva che la previsione della possibilità della clausola di cui alla lettera a) è dovuta alla considerazione della rilevanza che può avere la giovane età dei partecipanti, in relazione al carattere operativo delle funzioni che svolge il Dipartimento della protezione civile in occasione di emergenze nazionali.

Il comma 4, lettera b), concerne le assunzioni di 300 unità di personale dell’area funzionari (posizione economica F1) da parte del Ministero dell’interno (assunzioni previste dalla citata tabella B e corrispondenti all’identico incremento di dotazione organica di cui alla tabella A). Al riguardo, si prevede che il Ministero dell’interno possa richiedere alla suddetta Commissione RIPAM di avviare un concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l’uso di tecnologie digitali; si prevede altresì che: ogni candidato possa presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando; qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l’amministrazione possa coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l’assenso degli interessati; il bando possa prevedere l’attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l’accesso, qualora il suddetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. Restano ferme - con riferimento al complesso dei candidati risultati idonei - le quote di riserva previste dal bando e derivanti dalla disciplina del cosiddetto collocamento obbligatorio (di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68) e dal codice dell’ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). Riguardo ad alcuni profili della disciplina generale dei concorsi per il reclutamento di personale pubblico e alle motivazioni della possibilità di una clausola relativa alla distanza temporale del conseguimento del titolo di studio, cfr., la parte di scheda relativa alla lettera a) del presente comma 4.

Il comma 13 reca le quantificazioni degli oneri - distinti tra quelli per le assunzioni e quelli di funzionamento nonché distinti per ogni amministrazione - derivanti dai commi 2 e 3; il totale di tali oneri, come riportato nell’alinea del successivo comma 14, è pari a 43.234.619 euro per il 2023, 57.344.571 euro per il 2024, 59.519.205 euro per il 2025, 59.519.205 euro per il 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dal 2027. Alla copertura finanziaria di tali oneri provvede il medesimo comma 14 mediante:

a)     una riduzione della dotazione del fondo, di cui all’articolo 1, comma 607, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni nazionali[13]; tale fondo viene ridotto nella misura di 36.671.908 euro per il 2023, di 55.945.217 euro per il 2024, di 58.757.301 euro per il 2025, di 58.757.301 euro per il 2026 e di 58.062.980 euro annui a decorrere dal 2027;

b)    una riduzione della dotazione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione[14], di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni; tale fondo viene ridotto nella misura di 822.718 euro per il 2023 e di 86.524 euro annui a decorrere dal 2024;

c)     una riduzione degli accantonamenti relativi a vari Ministeri del fondo speciale di parte corrente (fondo[15] destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento); la riduzione è pari, nel complesso, a 5.739.993 euro per il 2023, a 312.830 euro per il 2024 e a 675.380 euro annui a decorrere dal 2025; la riduzione per ciascun accantonamento ministeriale interessato è stabilita dai numeri da 1) a 13) della lettera c) del presente comma.

In sede referente, nei commi 13 e 14 in esame sono state operate due modifiche formali, intese rispettivamente ad inserire il richiamo di una previsione specifica di invarianza di spesa, di cui al successivo articolo 7, comma 4, e a correggere un errore materiale.

 


 

Articolo 1, comma 3-bis
(Personale non dirigenziale del Ministero dell’università e della ricerca)

 

 

L’articolo 1, comma 3-bis, introdotto in sede referente, autorizza il Ministero dell’università e della ricerca allo scorrimento della graduatoria di un determinato concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale.

 

 

Nello specifico, la disposizione in commento prevede che, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all’esito della valutazione dei titoli nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 125 posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, presso il MUR, – codice concorso 01, per il reclutamento di 85 unità, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile, indetto ai sensi dell’art. 1, comma 938 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), e dell’art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 (L. 108/2021), nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all’art. 1, commi 940 e 941 della medesima legge n. 178 del 2020 e all’art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Tale procedura di scorrimento – prosegue la disposizione in commento – può essere avviata, previa determinazione dell’amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla predetta graduatoria si applica il primo periodo dell’art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ossia la previsione che le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono  vigenti  per un termine di due anni dalla data di approvazione).

 

Si ricorda che il citato all’art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede, al comma 2 che, allo scopo di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  pubbliche disponibili e perseguire  obiettivi  di  performance  organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai  cittadini,  le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei  fabbisogni di personale, in coerenza con  la  pianificazione  pluriennale  delle attività e della performance, nonché  con  le  linee  di  indirizzo emanate ai  sensi  del successivo art.  6-ter. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

Si ricorda altresì che art. 1, comma 937 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), prevede che il MUR è  autorizzato, per il  biennio  2021/2022,  nel  rispetto  del  piano  triennale  del fabbisogno  del  personale,  nonché  della  vigente  dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali  pubbliche,  per titoli ed esami, per il reclutamento di  un  contingente  massimo  di personale pari a 56 unità da  inquadrare  nell'Area  III,  posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Il successivo comma 938, prevede che le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Le procedure, da svolgere in forma telematica e decentrata, anche con l'avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi:

    a) valutazione dei titoli;

    b) prova orale;

    c) attività di lavoro e formazione;

    d) prova scritta. 

Il citato comma 940, poi, reca disposizioni finanziarie, prevedendo, in particolare, che ai fini delle assunzioni ivi indicate è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del seguente comma 941, che prevede gli oneri derivanti dai precedenti commi 936 e 940 e ne dispone la relativa copertura finanziaria.

 

Per quanto concerne, poi, il citato art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, questo prevede che, anche  al  fine  di  supportare  l’attività  del  Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della  dotazione organica e  in  aggiunta  alle  vigenti  facoltà  assunzionali,  con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le  procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, 69 unità di personale da inquadrare nell'Area III,  posizione  F1, del  comparto Funzioni centrali,  con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui  al  quarto  periodo dell'art. 1,  comma  939,  della  medesima legge  n. 178 del  2020.  Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra, pari  a  euro 100.000 per  l'anno  2021 e  a euro  2.760.845  annui  a  decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell’università e della ricerca.


 

Articolo 1, comma 4-bis
(Trattenimenti in servizio di dirigenti)

 

 

Il comma 4-bis - inserito in sede referente - consente il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore, ivi compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo. Il trattenimento in esame viene ammesso con riferimento ai dirigenti in possesso di specifiche professionalità.

 

 

La disposizione afferma che il trattenimento è effettuato in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che però appare fare riferimento a una diversa fattispecie. Il citato comma 9 dell’articolo 5 esclude infatti il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza (come ex lavoratori pubblici o privati) e limita, sempre con riferimento a questi ultimi soggetti, ad un anno (presso ciascuna amministrazione) la durata massima degli incarichi dirigenziali e direttivi da svolgere a titolo gratuito.


 

Articolo 1, comma 5
(Reclutamento di personale per il Dipartimento della disabilità)

 

 

L’articolo 1, al comma 5, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti richiesti, con la previsione di una riserva di posti non inferiore al 10 per cento – così inserito in sede referente – e non superiore al 30 per cento per le categorie protette ai sensi della legge n. 368/1999, e di una adeguata valorizzazione dei soggetti che alla data del 1° aprile 2023 abbiano svolto, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico specialistico ed operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

 

 

Ai sensi dell’articolo 24-ter  del D.P.C.M. 1/10/2012[16], come modificato dal D.P.C.M. 3/03/2023[17], il dipartimento delle politiche in favore delle persone con disabilità è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità. Esso, in particolare, cura gli adempimenti necessari, compresi quelli relativi alla gestione dei fondi assegnati alle politiche, per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l''esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità[18] di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare il coordinamento tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi sociosanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati; promuove, in collaborazione con l'ISTAT e con l'INPS, l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità. Il Dipartimento si articola in non più di un Ufficio e non più di tre Servizi.

 

 

 

Come sopra ricordato, il comma 5 in esame autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti richiesti, con la previsione di una riserva di posti non inferiore al 10 per cento – così inserito in sede referente – e non superiore al 30 per cento per le categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999[19], e di una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale che, che alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, per almeno un triennio, mediante incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs n. 303/1999[20], attività di supporto tecnico specialistico ed operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione risponde all’esigenza di individuare figure professionali specializzate nella gestione delle politiche in materia di disabilità, non disperdendo contestualmente il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato dal personale che ha sinora supportato la Presidenza del Consiglio nel suo percorso di progressiva specializzazione in tale ambito.

 

L’articolo 9 (Personale della Presidenza) del D.Lgs n. 303/1999, al comma 2, prevede che la Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di  livello non dirigenziale: di personale  di  ruolo,  entro  i  limiti  di  cui all'articolo 11 (Ordinamento transitorio), comma 4; di personale di  prestito,  proveniente  da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o  istituzioni, in  posizione  di  comando,  fuori  ruolo,  o  altre   corrispondenti posizioni  disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di  personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti  a  tempo determinato  per  le  esigenze  delle  strutture  e  delle   funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o  esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati  per  speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

 


 

Articolo 1, comma 6
(Reclutamento di personale per il Ministero del Turismo)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 1 consente di prevedere, nei bandi di concorso per la copertura degli incrementi di personale non dirigenziale del Ministero del turismo previsti dal decreto in esame, una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l’ENIT.

 

Il comma 6 dell’articolo 1 prevede che per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate alla Tabella A dell’allegato 1 e alla Tabella B dell’allegato 2 (vedi infra), i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia nazionale per il turismo (ENIT), che abbia maturato per almeno nove mesi un’adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all’esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

 

La Tabella A dell’allegato 1 e la Tabella B dell’allegato 2 prevedono, con riferimento al Ministero del turismo i seguenti incrementi delle dotazioni organiche:

-        2 dirigenti di prima fascia;

-        4 dirigenti di seconda fascia;

-        75 funzionari;

-        60 assistenti.

 


 

Articolo 1, commi 7 e 8, lett. c)
(Incremento delle posizioni dirigenziali del Ministero del turismo)

 

 

L’articolo 1, ai commi 7 e 8, lett. c), incrementa il numero delle posizioni di livello dirigenziale afferenti alla dotazione organica del Ministero del turismo. In particolare, le posizioni di livello dirigenziale non generale vengono aumentate da 19 a 23 (comma 7) e le posizioni di livello dirigenziale generale da 5 a 7 (comma 8, lett. c)).

 

Segnatamente, l’articolo 1, comma 7 incrementa di quattro unità le posizioni dirigenziali non generali del Ministero, portandole da 19 a 23 e, a tale fine, novella il comma 3, terzo periodo, dell’articolo 7 del D.L. n. 21/2022 (L. 55/2021).

L’articolo 1, comma 8, lett. c) incrementa le posizioni dirigenziali generali di due ulteriori unità, da 5 a 7, e, a tale fine, novella l’articolo 54-quater del D.lgs. 300/1999.

 

Il numero delle posizioni di livello dirigenziale, non generale e generale, del MITUR era già stato aumentato, rispettivamente, da 17 a 19 unità e da 4 a 5 unità, dall’articolo 8, commi 9 e 8 del D.L. n. 13/2023, cd. D.L. PNRR, convertito in L. n. 41/2023, nell’ambito delle azioni di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (cfr. meglio infra, box ricostruttivo).

 

Il D.L. n. 22/2021 (convertito, con modificazioni, in legge n. 55/2021) ha costituito, all’articolo 6, il Ministero del Turismo, trasferendo al neo istituito Dicastero le funzioni già esercitate dal Ministero per i Beni e le attività culturali in materia di turismo (MiBACT). Il MIBACT ha assunto, conseguentemente, la denominazione di Ministero della Cultura (MIC) (articolo 6, co. 2, lett. d), che ha inserito nel D.lgs. n. 300/1999 il “CAPO XII-BIS - Ministero del Turismo” costituito tre nuovi articoli da 54-bis a 54-quater).

Il medesimo decreto legge ha introdotto poi, all’articolo 7, talune ulteriori disposizioni, transitorie e non, concernenti il neo istituito Ministero, quali il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni già esercitate dal MIBACT in materia di turismo (comma 1) e la soppressione a tale fine della Direzione generale Turismo del MIBACT (comma 2)[21].

Quanto alla dotazione organica del personale del Ministero del turismo, la dotazione dei dirigenti generali è stata fissata in quattro unità dall’articolo 6, co. 2, lett. d) del D.L. n. 22/2021, che ha inserito a tale fine l’articolo 54-quater nel D.lgs. 300/1999; quella dei dirigenti non generali è stata fissata dal medesimo decreto legge, all’articolo 7, comma 3, terzo periodo, in 17 unità, incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro[22].

Il numero delle posizioni dirigenziali del Ministero è stato recentemente modificato con il D.L. n. 13/2023 (cd. D.L. PNRR), convertito in L. n. 41/2023. Segnatamente, l’articolo 8 del D.L. n. 13/2023, al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarità del MITUR ha disposto, al comma 7, la costituzione di una nuova direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero è stata incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di livello dirigenziale non generale. La dotazione dei dirigenti generali del MITUR è stata quindi portata da quattro a cinque (articolo 8, comma 8 che ha novellato l’articolo 54-quater del D.lgs. 300/1999) e quella dei dirigenti non generali da 17 a 19, incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (articolo 8, comma 9 che ha novellato l’articolo 7, comma 3, del D.L. istitutivo del Ministero, D.L. n. 21/2022 (convertito, con modificazioni in L. 55/2021).

Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di reclutamento del personale dirigenziale, fino al 31 dicembre 2026 – termine così prorogato dal D.L. n. 13/2023 (articolo 8, comma 10, che ha novellato l’articolo 7, comma 13 del D.L. n. 21/2022) - per il conferimento di incarichi dirigenziali generali presso il MITUR, non si applicano i limiti percentuali previsti dalla disciplina sul pubblico impiego (art. 19, co. 5-bis, D.lgs. 165/2001) e, per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali, i limiti percentuali di cui alla medesima disciplina (art. 9, co. 5-bis e 6) sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.


 

Articolo 1, comma 8, lettere a) e b)
(Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

 

 

L’articolo 1, comma 8, lettere a) e b), reca novelle a specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delineando dettagliatamente le aree funzionali nel cui ambito il Ministero medesimo svolge le funzioni di spettanza statale, e disciplinando altresì i dipartimenti in cui esso si articola e la relativa organizzazione

 

In particolare, la richiamata lettera a) del comma 8 novella l’articolo 46 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante riforma dell’organizzazione del Governo), che disciplina le aree funzionali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si stabilisce, quindi, che il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale in tre aree funzionali: politiche sociali e previdenziali; politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori; amministrazione generale.

 

Con riferimento all’area funzionale delle politiche sociali e previdenziali, si specifica che tali politiche consistono in:

principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell’Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati.

 

Con riferimento all’area funzionale delle politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori, si specifica che tali politiche consistono in:

indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell’occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell’occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell’impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all’estero.

 

Con riferimento all’area funzionale dell’amministrazione generale – introdotta dal decreto-legge in esame - si specifica che essa consiste in: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell’organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.

 

La lettera b) del comma 8 novella il comma 1 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo medesimo.

E’ poi disposto che il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle tre aree funzionali, sopra illustrate, e che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, inclusi i capi dei dipartimenti.

 

Nella relazione tecnica, si precisa che tale ultima disposizione “non comporta nessun onere, limitandosi a stabilire un numero massimo di dipartimenti (tre) e di direzioni generali (dodici) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’interno del quale, attualmente, sono previste 12 posizioni dirigenziali di livello generale (ivi compresa quella del Segretario generale). Ne consegue che la disposizione garantisce il limite dell’invarianza di spesa complessiva, considerato che le risorse per il finanziamento della eventuale differenza di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento rispetto al Segretario generale trovano copertura nel Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di prima fascia del predetto Ministero”.

 

 

Si specifica, infine, che all’individuazione e all’organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 


 

Articolo 1, comma 9
(Assunzioni di personale presso il Ministero dell’ambiente)

 

 

L’articolo 1, comma 9, modifica la disciplina relativa alle assunzioni presso il Ministero dell’ambiente (prevista dall’art. 17-quinquies del D.L. 80/2021) al fine di sostituire i riferimenti a disposizioni richiamate dalla norma e che sono state successivamente abrogate.

 

Il comma in esame novella in più punti il comma 1 dell’art. 17-quinquies del D.L. 80/2021 che, nel testo previgente, ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in seguito alla ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo modalità semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. Tale autorizzazione, inizialmente prevista per il biennio 2021-2022, è stata estesa (“stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali”, come evidenziato dalla relazione illustrativa) a tutto il periodo 2022-2024 dall’art. 11, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.

Le assunzioni in questione sono finalizzate – secondo quanto precisato dall’art. 17-quinquies – a consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, a supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'UE e con l'Accordo di Parigi.

 

Le novelle in esame sono volte a sostituire il richiamo, previsto dal testo previgente, alle disposizioni dell’art. 10 del D.L. 44/2021, in gran parte abrogate dall'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36.

Si ricorda, infatti, che l’art. 3, comma 1, del D.L. 36/2022, attraverso l’introduzione dell’art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001 (vedi infra), ha dettato una procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale da parte delle P.A. (ad eccezione di quelle in regime di diritto pubblico) banditi successivamente al 1° maggio 2022, in sostituzione della disciplina transitoria prevista dal richiamato art. 10 del D.L. 44/2021, il quale è stato in parte conseguentemente abrogato dal comma 2 del medesimo art. 3 del D.L. 36/2022.

 

La lettera a) del comma in esame modifica il primo periodo del comma 1 del richiamato art. 17-quinquies del D.L. 80/2021, al fine di stabilire che le modalità semplificate per l’effettuazione delle procedure concorsuali pubbliche di cui trattasi non sono quelle di cui all'art. 10 del D.L. 44/2021 (come prevede il testo previgente) ma quelle di cui all’art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001.

 

La lettera b) modifica il secondo periodo del comma 1 del richiamato art. 17-quinquies – che dispone che i bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione – precisando che la definizione dei titoli avviene non ai sensi dell'abrogato art. 10, comma 1, lettera c-bis), del D.L. 44/2021 (come previsto dal testo previgente) bensì secondo le previsioni di cui all’art. 35-quater, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 165/2021.

 

Si ricorda che il richiamato art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001 detta modalità semplificate per l’effettuazione delle procedure concorsuali volte al reclutamento di personale non dirigenziale da parte delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico. In particolare, l’art. 35-quater, sempre garantendo il profilo comparativo, prevede:

-       l'espletamento di almeno una prova scritta, specificando che la stessa può avere anche un contenuto teorico-pratico;

-       che la prova orale comprende l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera;

-       che le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con il profilo ricercato:

-       la possibilità che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione, con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, per l'accertamento delle conoscenze o competenze indicate nel bando;

-       che i contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure concorsuali, le quali adottano la tipologia selettiva più adatta, prevedendo, per l'assunzione di profili specializzati, anche la valutazione delle esperienze lavorative pregresse e pertinenti;

-       la possibilità che le predette amministrazioni prevedano che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione;

-       in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, la possibilità diche le prove concorsuali si svolgano in modo non contestuale, purché siano assicurate la trasparenza e l'omogeneità delle stesse.

 

Restano ferme le altre modalità semplificate di svolgimento dei concorsi pubblici già previste dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 10 del D.L. 44/2021, ossia:

-       l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale;

-       per i profili qualificati ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi;

-       la possibilità che i titoli, inclusi i titoli di servizio, e l'eventuale esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo;

-       la possibilità per le amministrazioni di prevedere l'utilizzo di sedi decentrate per lo svolgimento delle prove concorsuali;

-       che le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 9-bis
(Riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del servizio civile)

 

 

L’articolo 1, comma 9-bis – introdotto in sede referente – prevede, in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, una riserva di posti pari al 15 per cento nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali.

 

La suddetta riserva – inserita attraverso una modifica dell’articolo 18 del D.Lgs. 40/2017 –, da prevedere nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[23] e dalle aziende speciali e istituzioni strumentali all’attività degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, fa comunque salve:

§  le quote di riserva previste dalla L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette definite ai sensi della medesima legge n. 68;

§  le quote di riserva previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini che non possono complessivamente superare la metà dei posti banditi nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto (ex art. 5, c. 1, D.P.R. 3/1957);

§  la riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno nell’ambito delle procedure comparative finalizzate alle progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse (ex art. 52, c. 1-bis, del D.Lgs. 165/2001.

 

Si dispone, infine, che, se la riserva non può operare integralmente o parzialmente perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con la riserva relativa ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero è utilizzata nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 10 e 11
(Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

 

 

Dell’articolo 1, il comma 10 – quale modificato in sede referente – prevede una facoltà per l’Agenzia di riserva (fino al 50 per cento) a favore di suo personale impiegato a tempo determinato, di posti messi a concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale.

Nonché disciplina l’avvalimento, da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per la sua prima operatività, di un contingente di personale fino a 50 unità, fino al 31 dicembre 2023 (suscettibile peraltro di essere inquadrato in ruolo).

Il comma 11 include i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale della medesima Agenzia tra i soggetti suscettibili di essere sottratti al vigente obbligo di pubblicazione dei dati.

 

Riguardo all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale – istituita dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 – il presente decreto-legge viene a porre una triplice previsione.

La prima previsione – introdotta in sede referente, quale lettera a) del comma 10 – consiste nell’attribuzione all’Agenzia della facoltà di riservare una quota dei posti messi a concorso per l’assunzione di tempo indeterminato, a favore di titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato (con contratti di diritto privato, in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato).

Tale personale, per essere ammesso alla riserva di posti, deve aver prestato servizio continuativo per almeno due anni, ed essere in possesso dei requisiti per l’inquadramento in ruolo.

La quota di posti sottoponibile a riserva è fino al 50 per cento.

 

La seconda previsione riguarda un contingente ‘a termine’ di personale.

L’articolo 1, comma 10, lettera b) infatti prevede che per assicurare la prima operatività dell’Agenzia, essa si avvalga di un contingente di personale fino a cinquanta unità, fino al 31 dicembre 2023.

Tali unità sono tratte dal personale delle pubbliche amministrazioni ed autorità indipendenti, reso a disposizione dell'Agenzia su specifica richiesta, secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

Gli oneri sono a carico dell’Agenzia. Ai fini del trattamento retributivo (e di opzione del  regime previdenziale, si è postillato in sede referente) si applicano le disposizioni del regolamento (è il d.P.C.m. 9 dicembre 2021, n. 224) che definisce l'ordinamento e il reclutamento del suo personale nonché il relativo trattamento economico e previdenziale (prevedendo, secondo la disposizione del decreto-legge istitutivo n. 82 del 2021, per il personale di ruolo dipendente dell’Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte).

Peraltro il contingente di cui si discorre può essere inquadrato nel ruolo del personale dell’Agenzia, non oltre il termine ricordato del 31 dicembre 2023.

L’inquadramento in ruolo è disposto secondo specificazione introdotta in sede referente – con provvedimento dell’Agenzia (del direttore generale, sentito il vice direttore generale; questo in base al rinvio all’articolo 5, comma 3, del d.P.C.m. n. 223 del 2021, il quale reca il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia.

La modifica introdotta in sede referente incide, nella sua letterale formulazione, su un profilo relativo alla determinazione delle modalità selettive. Il testo originario della disposizione rinviava alle previsioni del regolamento n. 224 del 2021 per tal fatta di inquadramenti. Il nuovo testo prevede che modalità e procedure siano definite con provvedimento dell’Agenzia (del direttore generale, sentito il vice-direttore generale, si è detto), sulla base di alcuni criteri: valorizzazione delle esperienze pregresse ed anzianità di servizio, delle competenze acquisite, “dei requisiti di professionalità posseduti e dell’impiego in Agenzia”.

Secondo previsione ancora introdotta in sede referente, il personale impiegato dell’Agenzia in forma di avvalimento da altre amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi – che è il vincolo temporale a tal riguardo disposto dall’articolo 17, comma 8, lettera b) del decreto-legge n. 82 del 2021 – può essere oggetto di re-inquadramento, senza effetti retroattivi (e purché già inserito nel ruolo del personale dell’Agenzia). Stando alla relazione tecnica presentata ai fini del vaglio referente, il re-inquadramento interesserebbe fino a 35 unità di personale. 

Le complessive unità di personale che divengono di ruolo non sono aggiuntive rispetto a quelle della dotazione organica prevista (dall’articolo 12, comma 4 del decreto-legge istitutivo n. 82) per la “prima applicazione”. Tale dotazione organica, si ricorda, è lì individuata nella misura complessiva di trecento unità (fino a un massimo di 8 unità di livello dirigenziale generale; fino a un massimo di 24 unità di livello dirigenziale non generale; fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale).

L’effettivo organico dell’Agenzia ad oggi è di 180 unità (ancora riferisce la relazione tecnica sopra ricordata).

Il novero di previsioni sopra sunteggiato è formulato quale aggiuntivo comma 8.1 all’articolo 17 (recante disposizioni transitorie) del decreto-legge n. 82 del 2021.

 

Altra previsione – posta dall’articolo 1, comma 11, lettera a) include i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra i soggetti suscettibili di essere sottratti all’obbligo di pubblicazione dei dati (nomina, curriculum, compensi, altri incarichi con oneri di finanza pubblica) prescritto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; cfr. il suo articolo 14, relativo agli obblighi di pubblicazione, da parte di Stato ed enti territoriali, concernenti alcuni soggetti: i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, e i titolari di incarichi dirigenziali).

In tal modo, i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell’Agenzia sono ‘equiparati’, quanto all’esentabilità dall’obbligo di pubblicazione dei dati, ai dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria, per i quali essa è già prevista (dall’articolo 1, comma 7, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) “in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna”.

 

Il citato articolo 1, comma 7, del D.L. 162/2019 demanda ad un regolamento di delegificazione, non ancora adottato, l’individuazione dei dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali nel rispetto di una serie di criteri, tra cui anche l’individuazione dei dirigenti per i quali i dati non devono essere pubblicati per i motivi di sicurezza di cui sopra.

Una disposizione transitoria, di cui all’articolo 1, comma 7-bis, del medesimo D.L. 162/2019, prevede che le amministrazioni interessate possono individuare, con decreto del Ministro competente da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati per motivi di sicurezza.

 

In attuazione di tale disposizione si veda, per il Ministero della difesa, il D.M. 15 giugno 2020, per il Corpo della guardia di finanza, il D.M. 1° luglio 2020 e, per l'amministrazione penitenziaria, la giustizia minorile e di comunità e il Corpo di polizia penitenziaria, il D.M. 29 ottobre 2020.

 

La lettera b) del comma in esame sostituisce il riferimento al Ministro competente con quello dell’Autorità politica competente, per quanto riguarda il potere individuare i dirigenti esentati dalla pubblicazione dei dati.

Come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame, tale ultima disposizione è conseguenziale alla previsione di cui alla lettera a), cioè  “garantire anche per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale 'effettiva tutela di cui alla richiamata lettera c) - ossia l’esclusione dagli obblighi di pubblicazione prevista per alcune amministrazioni per ragioni di sicurezza - e, pertanto, di individuare i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013”. A tal fine “si è previsto che il decreto sia adottato dall’Autorità politica competente”.

Per autorità politica competente si intende presumibilmente l’Autorità delegata ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica. Si tratta dell’organo di indirizzo politico - che può essere ricoperto solo da un ministro senza portafoglio o da un sottosegretario di Stato – al quale il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni in materia di sistema di informazione che non sono ad esso attribuite in via esclusiva (L. 124/2007). Attualmente l’Autorità delegata è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. La delega, adottata con il DPCM 12 novembre 2022, comprende anche le funzioni in materia di sicurezza cibernetica (art. 2). Infatti, ai sensi del D.L. 82/2021 (sul sistema di sicurezza cibernetica) prevede che anche in questo settore le funzioni del Presidente del Consiglio, che non gli sono attribuite in via esclusiva, possano essere delegate all’Autorità ai servizi di informazione (art. 3, D.L. 82/2021).

Tra le funzioni non delegabili vi è la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

In sede di prima applicazione, come si è accennato sopra, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato in 300 unità, di cui fino a un massimo di 8 di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale (art. 12, D.L. 82/2021).

 

Si ricorda che i commi da 7 a 7-quater dell’articolo 1 del D.L. 162/2019, dispongono che fino alla adozione di un apposito regolamento di delegificazione (vedi oltre) non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal D.Lgs. 33/2013. Fanno eccezione i dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione (ex art. 14 D.Lgs. 33/2013).

Viene specificato che la previsione è adottata nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l’obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità. Viene quindi demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare sentito il Garante per la privacy, l’individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri quali:

-        la graduazione – tenuto conto di una serie di elementi relativi all’incarico svolto - degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum ed all’assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi;

-        la possibilità che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

-        l’individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione, per motivi di sicurezza.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 33/2013 (codice della trasparenza) reca disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012).

Tra gli obblighi di pubblicazione delle p.a. vi rientrano quelli che riguardano i dati dei titolari di incarichi politici, anche di natura non elettiva, e i dirigenti pubblici. Con riferimento a questi soggetti le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, tra l’altro le dichiarazioni patrimoniali cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. (art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 33/2013).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, compresi quelli di cui sopra, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46, D.Lgs. 33/2013).

Inoltre, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC, secondo le modalità fissate dalla medesima Autorità nel regolamento del 16 novembre 2016 (art. 47, D.Lgs. 33/2013).

Come accennato, sull’estensione dell’obbligo di pubblicazione ai redditi e patrimoni personali (di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 33/2013) di tutti i dirigenti pubblici, è intervenuta la sentenza 20/2019 della Corte costituzionale, che ha evidenziato come si tratti di dati non necessariamente e direttamente collegati all’espletamento dell’incarico affidato. La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Corte ha ritenuto viceversa legittimo l’obbligo di pubblicazione dei compensi di tutti i dirigenti pubblici.


 

Articolo 1, comma 11-bis
(Personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L’Aquila e Chieti)

 

 

Il comma 11-bis dell’articolo 1, introdotto in sede referente, prevede che il personale amministrativo dei tribunali, appartenenti alle circoscrizioni di L’Aquila e Chieti, soppressi a decorrere dal 2025, possa essere integrato con il personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.

 

Con riferimento alle circoscrizioni di L’Aquila e di Chieti, si ricorda che la soppressione dei tribunali ivi compresi (rispettivamente Avezzano e Sulmona, Lanciano e Vasto), prevista dal d.lgs. n. 155 del 2012 di riforma della geografia giudiziaria, acquisterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2025, come disposto, da ultimo, dall’articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla n. 14 del 2023.

Già al momento dell’entrata in vigore della riforma, l’art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 aveva previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali di L’Aquila e di Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali circoscrizioni la riforma acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015, termine successivamente più volte rinviato.

 

Per garantire l’operatività dei suddetti tribunali fino a quando la loro soppressione diventerà effettiva, la disposizione prevede che unità di personale amministrativo già operante nell’ambito delle medesime circoscrizioni possano confluire nell’organico amministrativo dei suddetti tribunali, comunque nel rispetto del limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Scopo dichiarato della norma è quello di garantire il conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR in tema di efficienza del sistema giudiziario, consistenti in particolare nella riduzione del numero e della durata dei giudizi pendenti.

 

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal d.lgs. 155 del 2012 ha previsto, per la corte d’appello di L’Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di L’Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto.

Anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L’Aquila e di Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.


 

Articolo 1, comma 12
(Personale Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

 

 

L’articolo 1, comma 12, attribuisce all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) un contingente di comandi obbligatori, finalizzato a consentire all’Autorità stessa il tempestivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnati sia in campo energetico che in quello ambientale.

 

 

In particolare, in base a quanto previsto dal comma in questione, l’ARERA, fino al 31 dicembre 2026, può avvalersi di un contingente di 15 unità di personale collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche.

Si prevede, infine, che il personale coinvolto conservi il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime.

Da ultimo, a seguito dell’approvazione, durante la sede referente, di una specifica proposta emendativa, si prevede che all’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

 

 


 

Articolo 1, commi 12-bis e 12-ter
(Organo investigativo nazionale)

 

 

L’art. 1, ai commi 12-bis e 12-ter, dispone che l’organo investigativo nazionale sugli incidenti nei trasporti, di cui alla direttiva 2016/798/UE, sia costituito da una posizione dirigenziale di livello non generale.

 

Con una modifica dell’art. 20 del decreto legislativo n. 50 del 2019, introdotta in sede referente alla Camera, viene disposto che l’organismo investigativo nazionale, di cui alla direttiva 2016/798/UE, è costituito da un ufficio dirigenziale di livello non generale collocato all’interno della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, previsto nell’ambito del MIT.

 

Vale la pena rammentare, al proposito, che i Considerando 36 e 37 della citata direttiva mettono in evidenza che “gli organismi investigativi nazionali svolgono un ruolo centrale nel processo investigativo sulla sicurezza. Il loro lavoro è d'importanza fondamentale per determinare le cause di un incidente o di un inconveniente. […].

 

Incidenti ferroviari gravi accadono raramente, ma possono avere conseguenze disastrose e alimentare le preoccupazioni dell'opinione pubblica in merito alle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione. Tutti siffatti incidenti dovrebbero essere pertanto oggetto di un'indagine di sicurezza per scongiurare il ripetersi di tali eventi e i risultati di tali indagini dovrebbero essere resi pubblici. […]”.

 

La modifica (il comma 12-bis dell’art. 1 del decreto-legge in commento), in sostanza, prevede che l’organismo investigativo nazionale non sia più identificato con la medesima Direzione generale per le investigazioni, bensì con un suo ufficio. Vi è preposto un dirigente di livello non generale della medesima Direzione.

Il comma 12-ter prevede che le conseguenti modifiche organizzative siano attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022.

 

Il citato articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022 dispone in merito alle procedure per la riorganizzazione dei Ministeri, prevedendo che, fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e  con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con la previsione dell’espressione del parere da parte del Consiglio di Stato.

 

Si ricorda che il provvedimento modificato ha recepito la citata direttiva, detta “quarto pacchetto ferroviario”. Per più estesi ragguagli in merito v. il dossier sul decreto legislativo n. 50 del 2019.

 

Nell’ambito del “pacchetto” erano promosse iniziative in tema di sicurezza della rete ferroviaria e di interoperabilità. In tale contesto ha assunto centralità – durante gli anni della pandemia e nell’attuazione del PNRR – l’ERTMS (European rail traffic managment system), già menzionato del Considerando 16 della citata direttiva 798.


 

Articolo 1, comma 12-quater
(Periodo massimo di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici)

 

 

L’articolo 1, comma 12-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, estende a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici.

 

L'articolo 1, comma 12-quater, intervenendo a modificare l’articolo 18, comma 1, della legge n. 183 del 2010, eleva da dodici a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici - periodo rinnovabile per una sola volta - anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

 

Si ricorda che l’aspettativa per i dipendenti pubblici è disciplinata dal richiamato articolo 18 della legge n. 183 del 2010.

In particolare, ai sensi del comma 1, i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'amministrazione di appartenenza decide la concessione dell’aspettativa, tenendo conto delle esigenze organizzative, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall'interessato.

Ai sensi del comma 2, nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E’ infine fatta salva, ai sensi del comma 3, la disciplina specifica di cui all'articolo 23-bis del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, recante disposizioni in tema di mobilità tra pubblico e privato.


 

Articolo 1, comma 12-quinquies, lett. a)
(Disposizioni in materia di responsabilità erariale)

 

 

Il comma 12-quinquies, dell’articolo 1, alla lettera a), proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

 

 

A tal fine la disposizione in esame modifica l’articolo 21, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020 (conv. L. n. 120/2020), che nel testo vigente limita, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo.

Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto che avrebbe dovuto attivarsi e non lo ha fatto, il soggetto agente continua a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.

 

In relazione ai termini di efficacia di tale disposizione è utile ricordare che nel testo originario del decreto-legge n. 76, l’esclusione dell’azione di responsabilità erariale per le condotte gravemente colpose, trovava applicazione con riguardo ai soli fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2020, termine quest’ultimo esteso al 31 dicembre 2021 in sede di conversione. L’efficacia della disposizione è stata poi ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2023 dal decreto-legge n. 77 del 2021 (articolo 51, comma 1, lett. h)).

 

Come ricostruito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2022, questo intervento normativo, maturato a seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19, “nell’ambito di un eterogeneo provvedimento d’urgenza volto a dare nuovo slancio all’economia nazionale” risponde all’esigenza di contrastare il fenomeno che si è soliti designare con l’espressione “burocrazia difensiva”, per indicare l’atteggiamento in base al quale “i pubblici funzionari si astengono dall’assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell’interesse pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta “paura della firma”)”.

In tale contesto il D.L. n. 76 del 2020 in un apposito capo (il Capo IV del Titolo II), intitolato «responsabilità», è intervenuto sulle due principali fonti di responsabilità per i pubblici amministratori, ossia la responsabilità erariale e la responsabilità penale, mediante “modifiche limitative e all’insegna della maggiore tipizzazione”.

In particolare, con riguardo alla responsabilità erariale, come precisava la relazione illustrativa al D.L. 76/2020, la finalità è quella di limitare la responsabilità "al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo". Pertanto, la disposizione ha determinato un diverso trattamento riservato alle condotte gravemente colpose omissive rispetto a quelle commissive, le prime ancora oggetto dell'eventuale azione contabile, le seconde sottratte all’addebito per un periodo transitorio.

 

La disposizione in esame precisa infine che la proroga fino al 30 giugno 2024 è disposta in attesa di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile.

 

Più in generale è opportuno ricordare che la responsabilità amministrativo-contabile, sul piano generale, può definirsi come la misura prevista dall’ordinamento contro chi, legato da un rapporto di servizio con la P.A., arrechi un danno suscettibile di valutazione economica allo Stato o ad altro ente od organismo pubblico, con dolo o colpa grave, in violazione dei suoi doveri di servizio.

In base alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (articolo 1), gli elementi di specifica caratterizzazione di tale tipo di responsabilità sono:

-        il rapporto di servizio, che lega l’autore dell’illecito all’amministrazione pubblica che risente della sua negativa condotta;

-        l’evento lesivo, che si sostanzia in un danno patrimoniale (illegittimo sacrificio di un bene economico della P.A.) oppure nella violazione di un bene bene-valore fondamentale della contabilità pubblica;

-        lo stato soggettivo di dolo o almeno di colpa grave che ha sostenuto la condotta di chi ha agito, stante l’irrilevanza, a seguito dell’intervento riformatore del 1994, della semplice colpa.

Secondo la disciplina della legge n. 20/1994, l’illecito contabile, in particolare, per essere legittimamente imputabile al convenuto deve essergli riferibile a titolo di dolo o colpa grave, essendo irrilevante la mera colpa lieve (si veda Corte cost., sentenza 28 novembre 1998, n. 371), la quale può produrre conseguenze dal punto di vista del diritto civile ed amministrativo (e persino di quello penale ove il reato sia previsto come colposo), ma non di quello contabile (si veda fra le tante Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Umbria, sentenza n. 67 del 25 settembre 2019).

Proprio con la nota sentenza n. 371 del 1998, la Corte costituzionale, chiamata a valutare la legittimità dell'intervento legislativo allora diretto a limitare la responsabilità amministrativa alle sole condotte poste in essere con colpa grave, escludendo la colpa lieve, da un lato ricordava che il legislatore è “arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà” Dall’altro, valutava non arbitraria né irragionevole la modifica allora introdotta sul presupposto dell'esigenza di dar luogo "nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa (...) nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo" (punto 6 in diritto).

 

La novità introdotta dal decreto semplificazioni sulla limitazione della responsabilità erariale alle condotte dolose (articolo 20, comma 2, D.L. n. 76/2020) si accompagna ad un’ulteriore modifica, non di natura temporanea, contenuta nel primo comma del medesimo articolo, per cui "la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso".

Sempre con riguardo specificamente ai titoli di imputazione soggettiva delle condotte (fatti e omissioni) secondo la giurisprudenza prevalente la colpa grave (generalizzata dall’art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20), da accertarsi (ex ante al tempo della condotta e non ex post) non in termini psicologici bensì normativi, consiste nell’errore professionale inescusabile dipendente da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio, ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza dovendo la stessa sempre essere riferibile ai compiti, mansioni, funzioni e poteri del convenuto, non potendo, invece, essere dedotta dalla mera posizione di vertice, a meno che questa non implichi la necessità di adottare atti specifici puntualmente indicati dalla Procura regionale (Si vedano fra le altre C. conti, sez. riun., 14 settembre 1982, n. 313; sez. riun., 26 maggio 1987, n. 532; sez. riun., 10 giugno 1997, n. 56; sez. riun., 8 maggio 1991, n. 711).

 

Sui temi oggetto della disposizione in esame si è svolta l’audizione informale della Corte dei conti presso le Commissioni riunite I e XI nella seduta del 1° giugno 2023.


 

Articolo 1, comma 12-quinquies, lettera b)
(Esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC)

 

 

Il comma 12-quinquies dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede, alla lettera b), l’esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

 

 

Al riguardo, si fornisce, in primo luogo, un inquadramento delle funzioni attribuite dal legislatore italiano alla Corte dei conti nel quadro della governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari. L’attuale quadro normativo in materia ha previsto, infatti, un coinvolgimento del giudice contabile attraverso il conferimento di una duplice tipologia di funzioni di controllo riferite al percorso di attuazione del PNRR:

-        da un lato, il controllo (di carattere successivo) sulla gestione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, attribuito alla Corte dei conti dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

-        dall’altro lato, il controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, attribuito dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

 

Si tratta dunque, in entrambi i casi, di funzioni di controllo già attribuite, in via generale, dall’ordinamento alla Corte dei conti – rispettivamente, dalla legge n. 20 del 1994 e dalla legge n. 15 del 2009. L’espressa previsione legislativa della loro applicazione, con riguardo ai programmi e progetti previsti dal PNRR, risponde alla ratio unitaria di adeguare tali tipologie di controllo alle specificità e peculiarità che caratterizzano il Piano, sia che si tratti, nel caso del controllo successivo sulla gestione, di operare valutazioni di “economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR” (art. 7, comma 7, decreto-legge n. 77 del 2021), sia che si tratti di svolgere il controllo concomitantesui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale” (art. 22, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020).

 

La disposizione in esame interviene sulla seconda tipologia di controllo, modificando l’articolo 22, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 76 del 2021, al fine di escludere, dall’ambito dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale oggetto di controllo concomitante, quelli previsti o finanziati dal PNRR o dal PNIC.

Per effetto della suddetta modifica, la nuova formulazione dell’articolo 22, comma 1 è pertanto la seguente:

 

Art. 22, comma 1, D.L. 76/2020

Testo vigente

Art. 22, comma 1, D.L. 76/2020

Testo modificato dall’art. 1, comma 12-quinquies, lett. b), D.L. 44/2023

La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Conseguenza dell’intervento normativo in oggetto è, pertanto, l’eliminazione di una tipologia di controllo della Corte dei conti – quello concomitante, che avviene in itinere – con esclusivo riguardo ai piani, programmi e progetti previsti dal PNRR o dal PNIC.

Per questi ultimi, rimane in vigore, dunque, l’ordinario controllo ex art. 3 della legge n. 20 del 1994 – richiamato dall’art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021 – che costituisce un controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, in relazione al quale la Corte dei conti verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, nonché la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, mediante una valutazione comparativa di costi, modi e tempi di svolgimento dell’azione amministrativa.

 

 

Il controllo concomitante di cui all’articolo 11, comma 2, della legge n. 15 del 2009, a sua volta, rimane in vigore per tutte le altre tipologie di piani, programmi e progetti relativi a interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale, non previsti o finanziati dal PNRR o dal PNIC. Come specificato infra, peraltro, l’attività svolta dal Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti, nel corso del 2022 e del 2023, ha avuto ad oggetto pressoché esclusivo il controllo su programmi e progetti previsti dal PNRR e dal PNIC.

A fini di inquadramento della tipologia di controllo oggetto di intervento da parte della norma in esame, si riporta, di seguito, una panoramica delle forme e dei canali procedurali di coinvolgimento della Corte dei conti nel monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR e del PNIC, nonché i poteri e le funzioni ad essa attualmente attribuiti dalla normativa vigente in materia di governance del PNRR.

 

Le funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti in relazione all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari

 

L’attuale quadro normativo della governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano ha previsto l’attribuzione alla Corte dei conti di una duplice tipologia di funzioni di controllo sull’attuazione del Piano, oltre alla previsione di un potenziamento della funzione consultiva da essa svolta in materia di contabilità pubblica con riferimento alle risorse stanziate dal PNRR e dai fondi ad esso complementari.

Tale quadro normativo costituisce attuazione di quanto previsto dalla normativa europea che ha delineato la disciplina del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al riguardo, si rammenta, in particolare, che l’articolo 22, comma 1, del regolamento (UE) 2021/241[24] stabilisce che

 

“Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.”

 

Il controllo sulla gestione e l’obbligo di riferire, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (decreto-legge n. 77 del 2021)

 

La Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita il controllo sulla gestione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. La disposizione stabilisce che:

 

“La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”

 

Il richiamo all’art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 riconduce tale controllo alla già esistente tipologia del controllo successivo – anche in corso di esercizio – sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria.

Tale controllo successivo si sostanzia nella verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento del sistema dei controlli interni a ciascuna amministrazione. In base ad esso, oltre che all’esito di altri controlli, la Corte dei conti accerta la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa.

I programmi e i criteri di riferimento del controllo successivo sulla gestione sono definiti annualmente dalla Corte dei conti sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

 

L’articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021 specifica che il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie provenienti dal PNRR si informa a criteri di cooperazione e coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall’articolo 287, par. 3, TFUE.

In attuazione di tale disposizione, la Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR all’esito di tale tipologia di controllo. La previsione deroga, in tal modo, all’art. 3, comma 6, della richiamata legge n. 20 del 1994, la quale prevede che la Corte riferisca almeno annualmente al Parlamento – e ai consigli regionali – sull’esito del controllo eseguito.

 

Il controllo concomitante sui piani, programmi e progetti relativi a interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale (decreto-legge n. 76 del 2020). Il confronto con la disciplina dei controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento (articolo 11, comma 2, legge n. 15 del 2009)

 

La Corte dei conti esercita inoltre, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. Tra questi rientrano anche quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. La disposizione, nella formulazione attualmente vigente, prevede che:

 

“La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

 

Il comma 2 dell’articolo 22 ha attribuito al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell’esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui gode in base alla vigente normativa, il compito di individuare gli uffici competenti allo svolgimento di tale forma di controllo. In attuazione di tale disposizione, è stato istituito, all’interno della Corte dei conti, il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato.

 

L’obiettivo del controllo concomitante è quello di intervenire in itinere nel corso dell’attuazione di un piano, programma o progetto, esercitando un’azione di stimolo e propulsiva dell’azione amministrativa, assicurando, al contempo, il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica.

Si tratta di un istituto introdotto nell’ordinamento italiano, per la prima volta, ad opera della legge delega n. 15 del 2009 (legge “Brunetta”), il cui articolo 11, comma 2, ha stabilito che

 

“La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.”

 

Il comma 3 del medesimo articolo 11 ha attribuito alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la facoltà di svolgere i medesimi controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento, previo concerto con il Presidente della Corte, nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso, si specifica che la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo, mentre l’obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive regionali o locali.

 

L’introduzione dei controlli concomitanti – su gestioni pubbliche statali, regionali o locali – ha rappresentato una innovazione rispetto all’assetto delle funzioni di controllo della Corte dei conti vigente fino a quel momento, delineata dalla legge n. 20 del 1994 e s.m.i.. Tale innovazione ha riguardato sia l’oggetto del controllo, sia il suo contenuto, sia, infine, la sua collocazione temporale rispetto all’attività pubblica soggetta a controllo.

Quanto all’oggetto, mentre la normativa previgente configurava, quali oggetti del controllo dei giudici contabili, essenzialmente la gestione del bilancio e del patrimonio, l’articolo 11 della legge n. 15 del 2009 fa riferimento a una più ampia attività gestoria delle amministrazioni pubbliche, inclusiva di quelle prive di ricadute immediate sul bilancio o sul patrimonio.

Quanto ai contenuti e alla collocazione temporale dell’attività di controllo, il riferimento alle gestioni pubbliche in corso di svolgimento ha configurato una tipologia di controllo diversa tanto dal controllo preventivo di legittimità quanto dai controlli successivi. Essa, infatti, è rivolta ad una valutazione di adeguatezza della gestione in funzione degli obiettivi stabiliti che si situa prima che questi siano realizzati o che si compiano i termini stabiliti per la loro realizzazione. In tal modo, alla Corte è stato affidato non soltanto un controllo sui risultati finali della gestione pubblica, ma anche quello sugli atti e sulle attività predisposti dalle amministrazioni nelle fasi intermedie dei procedimenti.

 

 

La disciplina del controllo concomitante di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020, oggetto di modifica da parte della norma oggetto di esame, ha delineato un procedimento parzialmente diverso rispetto a quello già previsto dalla legge n. 15 del 2009. Rispetto alla disciplina generale, in particolare, l’articolo 22 prevede, infatti, che:

-        il controllo concomitante sia effettuato anche su richiesta del Governo, oltre che delle competenti Commissioni parlamentari;

-        l’oggetto del controllo concomitante sia costituito dai “principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale”;

-        in base alla formulazione testuale dell’art. 22 del decreto-legge n. 76 del 2022, il controllo concomitante sia configurato come obbligatorio, laddove invece, in base alla legge n. 15 del 2009, la decisione di effettuare il controllo in corso di gestione è facoltativa.

 

Sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (legge europea 2019-2020)

 

L'articolo 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (legge europea 2019-2020) ha previsto disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti, in attuazione del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell’Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.

In base a tale disposizione, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo.

A livello locale, le Sezioni regionali di controllo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, rendono i medesimi pareri sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR.

Qualora l’azione delle amministrazioni si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi di tale disposizione, nella valutazione della responsabilità amministrativa è esclusa, in ogni caso, la colpa grave.

 

La prassi operativa in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in relazione al PNRR (e al PNC) nel periodo 2021-2023

 

La funzione di controllo successivo sulla gestione, relativamente all’acquisizione e all’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR, attribuita alla Corte dei conti dal citato articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, è stata avviata con l’approvazione, da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo, in data 28 marzo 2022, della prima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR.

Come precisato dalle stesse Sezioni riunite in sede di controllo in sede di predisposizione del programma dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2022 (seduta del 21 dicembre 2021), tali relazioni semestrali hanno in generale l’obiettivo di “dar conto dello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti rispetto a quanto stabilito nell’attuazione del Piano, i progressi registrati e le eventuali difficoltà incontrate. L’analisi guarderà innanzitutto alle realizzazioni relative al semestre di riferimento per valutare il rispetto dei traguardi e obiettivi previsti e l’eventuale recupero di quelli per i quali erano stati registrati ritardi o slittamenti nel semestre precedente. L’esame sarà poi esteso all’intero Piano, considerando il complesso degli obiettivi intermedi (non vincolanti per la verifica semestrale) in scadenza”.

Successivamente, in data 1° agosto 2022, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha approvato la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR nel I semestre 2022. Essa, come specificato nel Capitolo introduttivo, è stata redatta “in ossequio a quanto disposto dall’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021”, specificandosi altresì che la relazione analizza “principalmente la fase di programmazione e selezione istruttoria dei progetti d’investimento, oltre alla capacità di governance delle Amministrazioni titolari degli interventi”. Le istruttorie sono state eseguite “con l’analisi sia di elementi informativi reperibili da fonti aperte, sia della documentazione fornita tempestivamente dalle singole Amministrazioni, a seguito di apposita richiesta” della Sezione centrale di controllo.

In data 16 marzo 2023, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato la seconda Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, sulla base di quanto previsto nel programma dei controlli e delle analisi per l’anno 2023, approvato con deliberazione 23 dicembre 2022, n. 43 delle stesse Sezioni riunite. A integrazione della Relazione, le Sezioni riunite hanno trasmesso, altresì, le Relazioni predisposte e approvate da ciascuna delle Sezioni di controllo.

Come specificato dalla sintesi introduttiva, nella seconda Relazione si è proceduto, pur in un quadro di continuità strutturale con la precedente relazione, “a riorientare i contenuti del documento, spostando l’angolo di visuale dalla ricostruzione dell’impostazione generale del Piano, all’analisi dei primi elementi circa il progresso nell’attuazione delle misure e dei progetti nei quali le stesse si vanno articolando, estendendo peraltro il perimetro d’esame anche agli investimenti che trovano finanziamento nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), istituito con il d.l. n. 59/2021”.

 

Per quanto riguarda, invece, il controllo concomitante, a seguito della istituzione del relativo Collegio – da parte del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti: deliberazione n. 272 del 10 novembre 2021 – e della approvazione, con delibera n. 1 del 23 febbraio 2022, del Quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l’anno 2022, questi ha adottato 26 delibere nel corso del 2022 e 21 delibere nel corso del 2023. Si segnalano, tra queste, in particolare, la delibera n. 5 del 2023, recante la Relazione al Parlamento per l’anno 2022 del Collegio del controllo concomitante, e la delibera n. 6 del 2023, recante la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR nel 2022, con riguardo all’esito del controllo concomitante su piani, programmi e progetti del PNRR e del PNC.

 

Per un approfondimento sul tema, si rinvia al dossier di aggiornamento sul monitoraggio dei traguardi e degli obiettivi del PNRR da conseguire entro il 30 giugno 2023, nel quale si dà conto, altresì, dei contenuti e delle principali criticità evidenziate dalla stessa Corte dei conti all’interno della Relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento in attuazione della funzione di controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021.

 

Si fornisce di seguito, infine, l’elenco, aggiornato alla data del 31 maggio 2023, delle delibere adottate dal Collegio del controllo concomitante sin dalla sua istituzione, con evidenza del programma o progetto oggetto di controllo in corso di gestione e indicazione della sua afferenza al PNRR o al PNIC.

 

Numero

Data di pubblicazione

Oggetto

1

23 febbraio 2022

Quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l’anno 2022

2

19 maggio 2022

Programma di interventi denominato “Mobilità e Logistica. Elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing)”, ricompreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNIC) - misura M3C2 - 1.3 del PNRR

3

21 giugno 2022

Progetto per il potenziamento dei centri per l'impiego (PNRR – M5C1 – 1.1)

4

21 giugno 2022

Progetto “Salute, ambiente, biodiversità e clima”, finanziato dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS (Servizio Nazionale Protezione Salute) e SNPA (Servizio Nazionale Protezione Ambiente) a livello nazionale, regionale e locale in una visione One-Health

5

20 luglio 2022

Progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - navi" - PNRR M2C2-4.4. Il progetto si compone di tre sub-investimenti volti a favorire il rinnovo della flotta navale Mediterranea in senso green. Sub-investimento I - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità a combustibile in grado di ridurre l’impatto ambientale. Sub-investimento II - Rinnovo della flotta navale per l’attraversamento dello stretto di Messina. a) Rinnovo della Flotta mezzi veloci Blu Jet b) Ibridizzazione flotta esistente per le navi RFI adibite a traghettamento ferroviario. - Sub-investimento III – Aumento della disponibilità di combustibili marini alternativi (GNL).

6

20 luglio 2022

Progetto: Salute. Casa come primo luogo di cura e telemedicina - PNRR (M6C1 – 1.2)

7

3 agosto 2022

Progetto: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”- PNRR – M1C3 – Investimento 1.2

8

28 luglio 2022

Progetto: Mobilità e Logistica. Elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing) - Complementarietà con PNRR, M3C2 – 1.3

9

29 luglio 2022

Progetto: Mobilità e Logistica. Elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing) - Complementarietà con PNRR, M3C2 – 1.3

10

27 settembre 2022

Progetto: Creazione di imprese femminili - PNRR - M5C1 Investimento 1.2

11

27 settembre 2022

Progetto: Mobilità e Logistica. Elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing) Elettrificazione Banchine RO-Ro – CUP F51B21001870005 -Complementarietà con PNRR, M3C2 – Investimento 1.3.

12

27 settembre 2022

Quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l’anno 2022 - Integrazione

13

31 ottobre 2022

Progetto: Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola. PNRR: M4C1-1.3

14

3 novembre 2022

Progetto: Mobilità e logistica. Elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing). PNRR M3C2 - 1.3

15

3 novembre 2022

Progetto: Mobilità e logistica - Elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing). PNRR M3C2 - 1.3

16

11 novembre 2022

Progetto bonifica dei siti orfani. PNRR M2C4 - 3.4.

17

24 novembre 2022

Programma d'intervento: Istruzione – Piano di Messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - PNRR M4C1-3.3. (Deliberazione/Ordinanza istruttoria)

18

29 novembre 2022

Progetto: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G) M1C2 - sub-investimento 3.1 Piano "Italia a 1 Giga"

19

24 novembre 2022

Progetto: Piano Italia 5G - M1C2 – investimento 3 -sub-investimento 3.1.2

20

24 novembre 2022

Programma d'intervento: Istruzione - Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - PNRR M4C1-1.1 (Deliberazione/Ordinanza istruttoria)

21

24 novembre 2022

Programma d'intervento: Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale - PNRR M4C2-1.1

22

1 dicembre 2022

Progetto: Salute, ambiente, biodiversità e clima” - Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR M6C1.

23

13 dicembre 2022

Progetto: Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica PNRR - M2C2 – 4.3.

24

15 dicembre 2022

Progetto: Mobilità e Logistica. Elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing) Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti. Complementarietà con PNRR, M3C2 – 1.3 - Elettrificazione delle banchine del Porto interno di Rovigo lungo l’idrovia Fissero - Tartaro Canalbianco – Po di Levante

25

21 dicembre 2022

Progetto: Bonifica dei siti orfani - PNRR M2C4 - 3.4

26

30 dicembre 2022

Progetto: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) – PNRR- M1C3 - 3.2

1

18 gennaio 2023

Quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l’anno 2023.

2

18 gennaio 2023

Progetto: Potenziamento delle infrastrutture dello sport a scuola - PNRR (M4C1 – 1.3)

3

18 gennaio 2023

Progetto: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia - PNRR (M4C1 – 1.1)

4

15 febbraio 2023

Progetto: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - PNRR M4C1-3.3

5

23 febbraio 2023

Relazione al Parlamento per l'anno 2022.

6

22 febbraio 2023

Esito del controllo concomitante sui piani, programmi e progetti del PNRR e del PNC.

7

2 marzo 2023

Progetto: Fondo per il programma nazionale della ricerca (PNR) e progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) - M4C2 - 1.1

8

16 marzo 2023

Progetto: Rimboschimento urbano e tutela del verde - PNRR M2C4 - 3.1

9

16 marzo 2023

Progetti: Case della Comunità e presa in carico della persona - PNRR M6C1-1.1; Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) - PNRR M6C1-1.3

10

20 marzo 2023

Progetti: Case della Comunità e presa in carico della persona - PNRR - M6C1 - 1.1; Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) - PNRR M6C1 -1.3; Case come primo luogo di cura e telemedicina - PNRR M6C1 - 1.2. Modalità collaborazione operativa, procedure, criteri metodologici e linee comuni per il coordinamento tra Collegio del controllo concomitante e Sezioni Regionali di controllo.

11

29 marzo 2023

Progetto: Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale. Il progetto è previsto dal d.l. 6 maggio 2021 n. 59, misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (PNC). Complementarità con PNRR - M4C2.

12

29 marzo 2023

Progetto: Ecosistema innovativo della salute. Il progetto è ricompreso nel DL 6 maggio 2021 n. 59, misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (PNC). Complementarietà con PNRR - M6C2.

13

13 aprile 2023

Progetto: Salute. Casa come primo luogo di cura e telemedicina - PNRR - M6C1 –1.2.

14

17 aprile 2023

Progetto: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. PNRR M2C4 - 4.1.

15

17 aprile 2023

Progetto: Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi, finanziato con fondi del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al PNRR M2C2-4.4.

16

17 aprile 2023

Progetto: Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), previsto nell’ambito della Missione 4 - Istruzione, formazione, ricerca, Componente 2 - Dalla ricerca all’impresa - PNRR M4C2–2.1.

17

3 maggio 2023

Progetto: Sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno - PNRR M2C2-3.3.

18

3 maggio 2023

Progetto: Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica - PNRR M2C2-4.3.

19

16 maggio 2023

Progetto: Rimboschimento urbano e tutela del verde – PNRR- M2 C4 - 3.1.

20

16 maggio 2023

Progetto: Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), previsti nell’ambito della Missione 4 - Istruzione, formazione, ricerca, Componente 2 - Dalla ricerca all’impresa - PNRR M4C2–2.1

21

16 maggio 2023

Progetto: Salute, ambiente, biodiversità e clima – finanziato dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS (Servizio Nazionale Protezione Salute) e SNPA (Servizio Nazionale Protezione Ambiente) a livello nazionale, regionale e locale in una visione One-Health.

 

Sui temi oggetto della disposizione in esame si è svolta l’audizione informale della Corte dei conti presso le Commissioni riunite I e XI nella seduta del 1° giugno 2023.

 


 

Articolo 1, comma 12-sexies
(Incarichi al personale in quiescenza presso la Giunta centrale studi storici e Istituti storici)

 

 

L’articolo 1, comma 12-sexies, introdotto in sede referente, precisa che tra gli incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, consentiti a titolo gratuito in pubbliche amministrazioni, vi siano anche quelli di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici.

 

Ciò avviene per mezzo di una norma di interpretazione autentica dell’art. 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (L. 135/2012).

 

Si ricorda che il citato art. 5, comma 9 del DL 95/2021, nel testo vigente, vieta alle pubbliche amministrazioni, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la CONSOB, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (primo periodo). Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui  all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n.  101 del 2013 (L. 125/2013) (secondo periodo). Il terzo periodo dell’art. 5oggetto della disposizione di interpretazione autentica in esame -  prevede che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.

 

Ora, la disposizione in commento prevede che il citato art. 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 95/2012, si interpreta nel senso che la possibilità  di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli  incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005 , n. 255.

 

Si ricorda che il citato art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n.  101 del 2013 fa riferimento agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi  organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa.

 

Per un approfondimento sulla Giunta centrale per gli istituti storici e sugli Istituti storici, si rinvia al recente dossier sull’atto del Governo 41 recante “Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”.

 

Con riferimento in generale, alle norme di interpretazione autentica, si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi del Presidente della Camera prescrive che “l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione” deve essere “chiaramente esplicitato e, ove l’atto sia rubricato, deve risultare anche nella rubrica dell’articolo”. Inoltre la Corte costituzionale nella sentenza n. 70 del 2020 ha ricordato che al legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata”.


 

Articolo 1, commi da 14-bis a 14-quinquies
(Coinvolgimento istituzionale dell’ANSFISA)

 

 

I commi da 14-bis e 14-quinquies dell’art. 1, introdotti in sede referente, inseriscono l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) in una serie di contesti istituzionali competenti sulla regolazione del trasporto di merci pericolose.

 

Più nel dettaglio, i commi aggiunti dalle Commissioni referenti alla Camera (da 14-bis a 14-quinquies) novellano testi precedenti per contemplare espressamente l’ANSFISA tra i soggetti interlocutori nell’emanazione di provvedimenti di normazione secondaria e atti amministrativi.

 

In tal senso, il comma 14-bis apporta modifiche al decreto legislativo n. 35 del 2010, di recepimento della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Più nello specifico, vengono novellati, per inserire l’ANSFISA:

·       l’art. 2, tra le definizioni (nuova lettera g-bis);

·       l’art. 9, tra le autorità concertanti in caso di necessità di modifica della disciplina dei trasporti pericolosi su vie navigabili, a seguito di incidenti;

·       l’art. 13, tra gli enti un cui rappresentante deve far parte delle commissioni competenti per le attività di riconoscimento di esperti e di classificazione di prodotti pericolosi.

 

A sua volta, il comma 14-ter modifica l’art. 35 del d.P.R. n. 753 del 1980, in tema di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

Più nello specifico, vengono novellati:

·       il comma 4, onde inserire il parere dell’ANSFISA allorquando il MIT emani prescrizioni o decreti inerenti al trasporto nazionale ferroviario di merci pericolose. Peraltro, l’ultimo periodo del comma 4 è modificato nel senso di attribuire all’ANSFISA il potere di determinare criteri e modalità per l’autorizzazione di specifici trasporti;

·       i commi 5 e 7, onde inserire il parere dell’ANSFISA allorquando il MIT rilasci autorizzazioni derogatorie; 

·       il comma 12, per assegnare al personale dell’ANSFISA poteri di accertamento delle violazioni.

 

Indi, il comma 14-quater modifica l’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2019 (di recepimento della direttiva 2016/798/UE) per coordinare le novelle portate con i commi precedenti e inserire i compiti che ne derivano nell’elenco espresso delle funzioni dell’ANSFISA.

 

Il comma 14-quinquies specifica, infine, che le Amministrazioni interessate attuano le disposizioni esposte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 1, comma 14-sexies
(Formazione del personale nel Piano integrato di attività e organizzazione)

 

 

Il comma 14-sexies dell’articolo 1, introdotto in sede referente, prevede che tra i contenuti necessari del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione.

 

 

A tal fine è introdotto un nuovo comma 7-ter all’articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. L. n. 113/2021), che ha introdotto e disciplinato il Piano integrato di attività e organizzazione (c.d. PIAO) come documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni, che accorpa diversi strumenti di programmazione finora in uso (si rinvia al box in calce alla scheda).

 

In particolare, la novella al citato decreto-legge specifica una parte del contenuto del PIAO che riguarda la sezione relativa alla formazione del personale.

In merito, si ricorda infatti che il DM 30 giugno 2022, n. 132, che definisce il contenuto del Piano, dispone la suddivisione del PIAO in tre sezioni, oltre la scheda anagrafica dell’amministrazione, che sono: Valore pubblico, Performance e Anticorruzione; Organizzazione e Capitale umano; Monitoraggio.

Le sezioni sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali. Ciascuna sezione deve avere contenuto sintetico e descrittivo delle relative azioni programmate, secondo quanto stabilito dal decreto, per il periodo di applicazione del Piano stesso.

Sotto questo profilo, la novella interviene pertanto su una materia attualmente disciplinata con regolamento ministeriale.

 

Il nuovo comma 7-ter specifica che nell’ambito della sezione relativa alla formazione del personale (ossia la sezione su Organizzazione e capitale umano), le amministrazioni devono indicare, quali elementi necessari, gli obiettivi della formazione e le risorse finanziarie necessarie nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

 

In relazione alle risorse finanziarie la disposizione recita testualmente che occorre prevedere “l’impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato e dall’Unione europea”.

La disposizione aggiunge inoltre che le amministrazioni sono tenute a realizzare le attività di formazione con risorse interne, individuando al proprio interno i dirigenti e i funzionari aventi competenze e conoscenze idonee e destinando specifici percorsi formativi per creare figure di docente e di tutor.

 

La disposizione incide su quanto previsto nel citato DM n. 132/2022, in base al quale nella sezione Organizzazione e capitale umano, alla sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale ogni amministrazione indica le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale (art. 4, c. 1, lett. c), n. 4)). L’allegato al regolamento, che contiene lo schema tipo di PIAO alla medesima sezione riporta altresì di indicare le risorse interne ed esterne disponibili/o attivabili ai fini delle strategie formative.

 

 

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 prescrive l’adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (comma 1). Per individuare il novero delle PA si fa riferimento alla definizione di cui al Testo unico in materia di impiego alle dipendenze delle PA (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001).

Per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, il decreto ministeriale recante il "piano tipo" definisce modalità semplificate per l'adozione del Piano (art. 6, comma 6).

Il PIAO è di durata triennale, con aggiornamento annuale, ed è chiamato a definire:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il "necessario collegamento" della performance individuale con i risultati di quella organizzativa complessiva;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli obiettivi formativi annuali e pluriennali finalizzati ai processi della pianificazione secondo le logiche del project management. Quanto agli obiettivi formativi, essi sono da declinare secondo alcune finalità: completa alfabetizzazione digitale; sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali; accrescimento culturale e dei titoli di studio, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale.

c) strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne. È posta una clausola di compatibilità finanziaria, rispetto alle risorse riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni del personale (previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Per quanto concerne la valorizzazione delle risorse interne, il Piano è tenuto a prevedere (nei limiti posti dalla legge) la percentuale di posizioni disponibili per le progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell'esperienza professionale maturata nonché dell'accrescimento culturale conseguito.

d) la strumentazione per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (legge. n. 190 del 2012) ed in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti; la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure, effettuata attraverso strumenti automatizzati.

f) modalità ed azioni mirate per la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni, per i cittadini con più di sessantacinque anni di età e per i disabili;

g) modalità ed azioni per la piena parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

 

Spetta infine al Piano di definire le modalità di monitoraggio degli "esiti", con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti (comma 3).

Le pubbliche amministrazioni tenute alla sua adozione pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale. Sono tenute inoltre a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, per la pubblicazione sul relativo portale (comma 4). In sede di prima applicazione, il termine per l'adozione del Piano da parte delle pubbliche amministrazioni è stabilito al 30 giugno 2022 (termine più volto prorogato), in luogo del 31 gennaio, come previsto a regime. La mancata adozione del Piano è oggetto di sanzioni indicate dalla legge (comma 7).

In particolare, trovano applicazione le sanzioni previste:

- dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 ossia il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti. Né l'amministrazione può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi poi in cui la mancata adozione del Piano dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico-amministrativo della singola amministrazione, l'erogazione dei trattamenti incentivanti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne abbia dato disposizione e che abbia concorso alla mancata adozione del Piano;

- dall'articolo 19, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone l'applicazione - salvo che il fatto costituisca reato - di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel massimo a 10.000 euro, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Per l'attuazione delle nuove disposizioni è stato demandato ad uno o più regolamenti governativi, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal novello Piano integrato di attività e di organizzazione (cfr. comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021 e articolo 1, co. 12, lettera a), DL n. 228 del 2021). Si prevede altresì l'adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni.

I relativi atti di attuazione sono stati adottati con il d.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha individuato gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. In particolare, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, gli adempimenti inerenti i seguenti atti di pianificazione:

-        Piano dei fabbisogni del personale e Piano delle azioni concrete;

-        Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

-        Piano della performance;

-        Piano di prevenzione della corruzione;

-        Piano organizzativo per il lavoro agile;

-        Piano delle azioni positive.

Contestualmente è stato adottato con D.M. 30 giugno 2022, n. 132 il regolamento che definisce il contenuto del PIAO. Con quest'ultimo decreto sono state definite anche modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Per il 2023 il termine per la redazione del PIAO da parte delle amministrazioni è stato differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 dal D.L. proroga termini (D.L. 198/2022, art. 10, comma 11-bis) unitamente alla scadenza per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Si ricorda, peraltro, che l’articolo 2 del decreto in commento, con una ulteriore novella al citato articolo 6 del DL 80/2020, ha previsto l’istituzione di un Osservatorio nazionale del lavoro pubblico presso il Dipartimento della funzione pubblica al fine di promuovere lo sviluppo strategico del PIAO (si v. infra).

 


 

Articolo 1, comma 14-septies
(Riserva di posti in favore di disabili)

 

 

L’articolo 1, comma 14-septies – inserito in sede referente -  prevede, per il settore pubblico e per quello privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata dalla normativa vigente all’assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo

 

Le quote di riserva a cui fa riferimento la disposizione in commento sono quelle previste dall’articolo 3 della L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette definite ai sensi della medesima legge n. 68.

Il richiamato art. 3 della L. 68/1999 prevede, in favore di determinate categorie di lavoratori, un obbligo di assunzione (cd. quota di riserva) da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, diverso a seconda del numero di dipendenti presenti.

Le quote sono le seguenti:

§  da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile.

§  da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili;

§  oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati

La richiamata L. n. 68/1999 individua come beneficiari di quanto ivi disposto:

§  le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;

§  le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;

§  le persone non vedenti o sordomute

§  le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio

§  gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;

§  i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati;

§  i figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577 del codice penale (L. 4/2018);

§  coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (art. 67-bis, co. 1, D.L. 34/2020.

Si ricorda  che la Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2019 ha fornito chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.[25]

Inoltre, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la suddetta disciplina. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Tale quota di riserva si applica altresì in favore: dei figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi della normativa vigente; di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.


 

Articolo 1-bis
(Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale)

 

 

L’articolo 1-bis - inserito in sede referente - reca un complesso di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni[26]. Il comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), reca alcune integrazioni della disciplina dei concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell’associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici. Il numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei candidati idonei. La successiva lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall’ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali). La lettera d) modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l’applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

 

Le novelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), del presente articolo recano, come accennato, alcune integrazioni della disciplina dei concorsi unici, prevedendo che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, definendo le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e specificando che il personale dell’associazione Formez PA può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici.

Si ricorda che le norme generali in materia[27] prevedono: lo svolgimento di concorsi unici per il reclutamento del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali, fatta salva la possibilità di autorizzazione - da parte del Dipartimento della funzione pubblica (della Presidenza del Consiglio dei ministri) - allo svolgimento diretto dei concorsi pubblici da parte dell’amministrazione o ente; la possibilità di ricorso, da parte delle altre amministrazioni pubbliche, alla formula dei concorsi unici. L’organizzazione dei concorsi unici fa capo al suddetto Dipartimento della funzione pubblica, il quale può al riguardo avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Commissione RIPAM) - Commissione che a sua volta si avvale di personale messo a disposizione dalla suddetta associazione Formez PA -.

Mentre la novella di cui alla lettera a), numero 1), concerne l’utilizzo di quest’ultimo personale anche per la costituzione dei suddetti comitati di vigilanza, la successiva lettera b) - introducendo il riferimento alla fattispecie di concorsi unici organizzati su base territoriale - prevede che: i relativi bandi debbano escludere la possibilità di presentazione di una domanda di partecipazione per più di un profilo professionale oggetto del bando e, nell’ambito del profilo scelto, per più di un ambito territoriale; per i posti eventualmente non assegnati, le amministrazioni possano ricorrere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori relative (oltre che al medesimo profilo professionale) ad ambiti territoriali confinanti e aventi il maggior numero di idonei. 

La novella di cui al numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei candidati idonei. Tale limite è pari al venti per cento dei posti rispetto al totale dei posti già oggetto del bando (ferma restando, per l’idoneità, anche la condizione del conseguimento di un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando). Si prevede inoltre che, nel rispetto del suddetto limite, l’amministrazione possa procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione. Considerato che tale possibilità viene ammessa nel rispetto del suddetto limite percentuale, la medesima sembra consistere esclusivamente in una possibilità di deroga rispetto al termine di validità della graduatoria, con riferimento all’ipotesi in cui il suddetto termine di sei mesi scada successivamente al termine di validità suddetto[28]. Si valuti l’opportunità di una più chiara formulazione della suddetta disposizione.

La novella di cui alla successiva lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta, in deroga esplicita al principio[29] che richiede lo svolgimento - oltre che di almeno una prova scritta, a contenuto teorico-pratico - anche di una prova orale; dall’ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali, relative, quindi, all’area o categoria immediatamente sottostante all’area dirigenziale, nonché le procedure inerenti alle aree dirigenziali.

Riguardo al termine del 31 dicembre 2026, si ricorda che nel corso del medesimo anno 2026 devono essere completati gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questi ultimi, più precisamente, devono essere completati entro i singoli termini previsti dal medesimo Piano e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera i), e dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

La novella di cui alla lettera d) modifica la formulazione letterale della norma che consente la definizione - da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto relativi al periodo 2019-2021, in sede di revisione degli ordinamenti professionali - di tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area o categoria dall'esterno. La novella sostituisce il suddetto riferimento all’amministrazione di appartenenza con il riferimento ad una pluralità di amministrazioni - non necessariamente di appartenenza -, al fine di consentire l’applicazione delle tabelle anche per il personale - come quello in posizione di distacco o di comando - svolgente servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Si ricorda che la disposizione oggetto della presente novella parziale prospetta la possibilità di una deroga - nell'ambito della procedura comparativa, relativa alla progressione dei dipendenti tra aree o tra categorie, non dirigenziali - al requisito del possesso del titolo di studio previsto per l'accesso all'area dall'esterno, mentre, al di fuori di queste eventuali previsioni contrattuali, la procedura comparativa resta subordinata al possesso di quest’ultimo requisito. Dall’ambito della deroga è esclusa l’area o categoria di inquadramento del personale (non dirigenziale) di elevata qualificazione.

Articolo 1-ter
(Compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi)

 

 

L’articolo 1-ter - inserito in sede referente - reca alcune modifiche alla disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e dei compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi. Le modifiche riguardano l’ambito delle pubbliche amministrazioni interessate.

 

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), prevede che la disciplina sui compensi per i presidenti, gli altri membri e i segretari delle commissioni esaminatrici (e delle relative sottocommissioni) dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché per il personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali possa essere applicata anche dagli altri enti pubblici, nell’esercizio della propria autonomia. La disciplina suddetta è posta dall’articolo 3, comma 13, della L. 19 giugno 2019, n. 56, e successive modificazioni, e dal relativo decreto attuativo - D.P.C.M. 24 aprile 2020 - e si applica anche nel caso in cui la procedura concorsuale sia indetta dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Commissione RIPAM); in quest’ultimo caso, la disciplina trova comunque applicazione a prescindere da quali siano le pubbliche amministrazioni interessate dalla procedura concorsuale.

Si ricorda che la disciplina in oggetto definisce anche i compensi dei componenti della suddetta Commissione RIPAM, sempre con riferimento alla partecipazione allo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il citato articolo 3, comma 13, specifica che gli incarichi oggetto della presente disciplina si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti.

La novella di cui alla successiva lettera b) concerne la norma che esclude dall’applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico i compensi spettanti, nell’ambito dei concorsi per il reclutamento di personale pubblico, a: il presidente e gli altri  membri di commissioni esaminatrici; i componenti della suddetta Commissione RIPAM. La novella specifica che l’esclusione dal suddetto principio - esclusione che assicura l’erogazione del compenso (in via aggiuntiva rispetto al trattamento economico del dirigente) - concerne le procedure concorsuali inerenti a qualsiasi pubblica amministrazione rientrante nella nozione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[30] - mentre la formulazione vigente fa riferimento generico ai concorsi per l'accesso a un pubblico impiego -. Resta fermo che anche tali compensi rientrano nel computo del limite massimo retributivo previsto per i lavoratori pubblici.


 

Articolo 1-quater
(Misure urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei)

 

L’articolo 1-quaterintrodotto nel corso dell’esame in sede referente – al comma 1, consente al Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei di essere coadiuvato, per lo svolgimento delle sue funzioni, dal vice direttore generale vicario, cui il Direttore generale di progetto può, altresì, delegare una o più funzioni amministrative e contabili. Il comma 2:

- modifica le finalità per il cui perseguimento la continuazione dello svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto nonché delle attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto è attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023;

- estende la continuazione dello svolgimento di tali funzioni fino al 31 dicembre 2026;

- conferma anche per gli anni dal 2024 al 2026 il limite massimo di spesa, per tali organi, pari a 900.000 euro lordi, attualmente previsto per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023;

- modifica conseguentemente la durata temporale della clausola di copertura di tali oneri, riferita ora agli anni dal 2024 al 2026, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei;

- muta la denominazione del Direttore generale di progetto in "Direttore Generale per il supporto all'attuazione dei programmi", disciplinandone le funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa, nazionali e comunitari, del Ministero della cultura, con particolare riguardo ai Grandi Progetti dei beni culturali e a quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- estende fino al 2026 anche l’operatività del contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali, confermando anche per gli anni dal 2024 al 2026 il limite complessivo di spesa di 150.000 euro attualmente previsto per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

 

Per approfondimenti, si veda il tema dell’attività parlamentare Interventi per l'area archeologica di Pompei e tutela dei beni archeologici.

 

Nel dettaglio, il comma 1 novella l'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013), introducendovi un nuovo periodo dopo il secondo. La nuova disposizione prevede che per lo svolgimento delle sue funzioni, il Direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario, cui il Direttore generale di progetto può, altresì, delegare una o più funzioni amministrative e contabili.

 

Nella vigente formulazione, la disposizione novellata stabilisce che il direttore generale di Progetto è preposto all'Unità "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Essa prevede quindi l'istituzione con DPCM di un Comitato di gestione con il compito di approvare la proposta presentata dal Direttore generale di progetto di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione è composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. L'Unità "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico e si avvale altresì della struttura di supporto al direttore generale di progetto.

 

Il comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), reca una serie di novelle all'articolo 2, comma 5-ter, del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014).

 

Per effetto di tali modificazioni, il nuovo testo del comma 5-ter stabilisce che, al fine di proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013) nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Direttore generale di progetto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2026, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013), nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo. Il Direttore generale di progetto, che assume la denominazione di "Direttore Generale per il supporto all'attuazione dei programmi", svolge, altresì, funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa, nazionali e comunitari, del Ministero della cultura, con particolare riguardo ai Grandi Progetti dei beni culturali e a quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

Per ulteriori ragguagli, si veda la tabella in calce alla presente scheda.

 

La lettera b) del comma 2, nel novellare il comma 5-quater dell'articolo 2 del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014), estende fino al 2026 anche l’operatività del contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali, confermando anche per gli anni dal 2024 al 2026 il limite complessivo di spesa di 150.000 euro attualmente previsto per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

 

Nella formulazione vigente, tale disposizione prevede che il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro.

 

Articolo 2, commi 5-ter e 5-quater, del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014)

Vigente

Modificato

5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022.

Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

5-ter. Al fine di proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata". lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo I del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Direttore generale di progetto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2026, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026.

Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, sì provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Il Direttore generale di progetto, che assume la denominazione di "Direttore Generale per il supporto all'attuazione dei programmi", svolge, altresì, funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa, nazionali e comunitari, del Ministero della cultura, con particolare riguardo ai Grandi Progetti dei beni culturali e a quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto introduttivo della presente modifica.

5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro.

5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro.

 


 

Articolo 2
(Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

 

 

L’articolo 2, commi 1 e 2, istituisce l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico al fine di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, e di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione.

Conseguentemente, vengono soppressi l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e la Commissione tecnica per la performance.

 

Nel dettaglio, il comma 1 – che aggiunge il comma 8-bis all’articolo 6 del D.L. 80/2021 – dispone che il suddetto Osservatorio è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e demanda la definizione della sua composizione e del suo funzionamento ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Si precisa altresì che all’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.

 

Si ricorda che il richiamato art. 6 del D.L. 80/2021 ha prescritto l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, mentre per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti sono state definite modalità semplificate per l'adozione del Piano.

Il PIAO è di durata triennale, con aggiornamento annuale, ed è chiamato a definire: gli obiettivi programmatici e strategici della performance; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli obiettivi formativi annuali e pluriennali; gli strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne; gli strumenti per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-corruzione; l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno; la definizione di azioni per garantire la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni da parte dei cittadini con più di 65 anni di età o disabili e la parità di genere

I relativi atti di attuazione sono stati adottati con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha individuato gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato[31] di attività e organizzazione, e con D.M. 30 giugno 2022, n. 132 che definisce il contenuto del PIAO, nonché le modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

In particolare, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, gli adempimenti inerenti i seguenti atti di pianificazione:

·        Piano dei fabbisogni del personale e Piano delle azioni concrete;

·        Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

·        Piano della performance;

·        Piano di prevenzione della corruzione;

·        Piano organizzativo per il lavoro agile;

·        Piano delle azioni positive.

 

Conseguentemente, il comma 2 sopprime l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, istituito dall’art. 14, c. 3-bis, della L. 124/2015 con il compito, tra l’altro, di supportare la elaborazione di proposte e la definizione di indirizzi tecnico-metodologici in materia di lavoro agile nella P.A[32]., e la Commissione tecnica per la performance, istituita dall’art. 4 del D.P.R. 205/2016 come organo consultivo del Dipartimento per l'indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

 

 

 


 

 

Articolo 3, commi 1 e 1-bis
(Uffici di diretta collaborazione degli organi
di indirizzo politico delle regioni e degli enti locali)

 

 

L’articolo 3, comma 1, dà facoltà alle regioni, senza aggravio di spesa, di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico regionale, fermo restando il divieto per il personale addetto a tali uffici di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale.

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, esclude i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali dall’obbligo previsto dalla legge di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese.

 

In particolare, il comma 1 prevede che le regioni possano applicare quanto stabilito dall’articolo 14 del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001).

Di tale disposizione qui rileva principalmente il comma 2 laddove prevede che i ministri, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, si avvalgano di uffici di diretta collaborazione (comunemente denominati uffici di staff) istituiti e disciplinati, per ciascuna amministrazione, con regolamenti di delegificazione. Tali uffici hanno esclusivamente competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione (con gli uffici di line). Questa disposizione è ribadita dal comma in esame che vieta al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione delle regioni di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale (propria appunto degli uffici di line) anche se il loro trattamento economico è parametrato al personale di livello dirigenziale.

Inoltre, la disposizione in esame stabilisce che l’istituzione degli uffici di staff nelle regioni avvenga senza aggravio di spesa.

 

Rilevano, a tale ultimo riguardo, i limiti alla spesa delle amministrazioni pubbliche per il personale a tempo determinato e consulenti poste dal D.L. 78/2010. A partire dal 2011 la spesa per tale personale non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Questa disposizione costituisce principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica e pertanto anche le regioni devono adeguarsi ad essa (art. 9, comma 28).

Secondo la giurisprudenza costituzionale tali limiti si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione: “la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica” (sentenza 216 del 2021, nel caso in specie si trattava degli uffici di diretta collaborazione dei gruppi consiliari di un consiglio regionale).

 

La disposizione in commento, in merito all’applicazione della disciplina statale di cui al citato articolo 14 del D.Lgs. 165/2001, fa riferimento ai criteri generali di adeguamento per le regioni ai principi generali che regolano la disciplina della dirigenza statale di cui all’articolo 27 del medesimo D.Lgs. 165. Tale disposizione prevede che le regioni a statuto ordinario si adeguano a tali princìpi, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare tenendo conto delle relative peculiarità e trasmettono entro due mesi dalla adozione, le relative deliberazioni, disposizioni i provvedimenti adottati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ciascun ministro, per l’esercizio delle funzioni, che gli sono proprie, di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, si avvale di uffici di diretta collaborazione, che hanno esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione.

A tali uffici sono assegnati:

-      dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;

-      collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

-      esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Gli uffici di diretta collaborazione sono istituiti e disciplinati con regolamento di delegificazione, adottato ai sensi del comma 4-bis dell’art. 17 della legge 400/1988. Nell’autorizzare in via generale il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione per determinare l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri, il comma 4-bis dell’articolo 17 della legge 400/1988, fissa i contenuti di tali regolamenti prevedendo che mediante tali regolamenti si provveda:

-      al riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra quest’ultimo e l’amministrazione;

-      all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici; l’individuazione dovrà seguire i criteri dell’omogeneità di funzioni, della flessibilità, dell’eliminazione di duplicazioni funzionali e della diversificazione tra strutture con funzioni finali e strutture con funzioni strumentali;

-      alla verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati, con previsione di appositi strumenti;

-      all’indicazione e alla revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

alla previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.

Ulteriori princìpi e criteri direttivi ai quali devono attenersi i regolamenti di disciplina degli uffici di diretta collaborazione sono contenuto nell’articolo 7 del D.Lgs. 300/1999. Tali princìpi e criteri direttivi prevedono:

-      la definizione delle competenze degli uffici di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l’efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

-      l’assolvimento da parte di detti uffici dei compiti di supporto per l’assegnazione ai dirigenti generali preposti ai centri di responsabilità delle risorse finanziarie, umane e strumentali, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, anche in vista della verifica della gestione da parte degli uffici competenti, nonché lo svolgimento di compiti di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

-      l’organizzazione degli uffici preposti al controllo interno, da ritenersi uffici di diretta collaborazione con il Ministro, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

-      l’organizzazione del settore giuridico-legislativo, in modo da assicurare il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento; l’elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della normazione, la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa; la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

-      l’attribuzione dell’incarico di Capo degli uffici di diretta collaborazione ad esperti, anche estranei all’amministrazione, dotati di elevata professionalità.

 

Il comma 1-bis, introdotto dalle Commissioni, esclude i titolari di cariche elettive che svolgono anche attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali dall’obbligo previsto dal D.L. 78/2010 di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese (D.L. 78/2010, art. 5, comma 5).

 

La disposizione da ultimo citata prevede che, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, – ossia dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate annualmente dall’ISTAT – inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Inoltre, gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Il decreto-legge 50/2017 (attraverso una novella del citato art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010), ha escluso dall’ambito di applicazione di tale disposizione gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali da parte delle pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Sono invece compresi nell’ambito di applicazione gli incarichi conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. In ogni caso il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

 

 


 

Articolo 3, commi 2 e 3
(Assunzioni per attuazione del PNRR)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 3 è volto a consentire l’utilizzazione, nel 2023, delle risorse impegnate e non utilizzate relative all’anno 2022 del Fondo di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal riguardo, la relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione in esame evidenzia che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che prevedeva il riparto delle predette risorse, anche a causa dell’avvicendamento del Governo (che non ha consentito all’allora ministro dell’economia e delle finanze di firmare il DPCM già sottoscritto dai ministri per la pubblica amministrazione e dell’interno), è stato perfezionato solamente il 30 dicembre 2022 ed è stato pubblicato il 20 febbraio 2023.

Il successivo comma 3 reca una disposizione riguardante le Regioni a statuto ordinario che, ai fini dell’attuazione dei progetti previsti dal PNRR, provvedono a reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Si precisa che tale spesa non rileva agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni.

Nella medesima direzione, nel corso dell’esame in sede referente, è stata approvata una modifica relativa al comma 1 del sopra richiamato articolo 31-bis del decreto legge n. 152 del 2021. Il predetto comma 1 prevede che i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di spesa ivi specificato. La modifica apportata interviene sul richiamato comma 1 al fine di prevedere che la spesa di personale di cui al medesimo non rileva ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 in tema di trattamento economico accessorio.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede che le risorse relative all’annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a € 9.593.409, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell’anno 2022, per la medesima spesa di personale nell’anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al citato articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 al medesimo fondo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l’anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal  2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.  

Si ricorda che i commi 1 e 3 dell’articolo 31-bis del decreto legge n. 152 del 2021 - recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - prevedono che, al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1[33] annessa allo stesso decreto-legge n. 152, e ricorrendo le ulteriori condizioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Il successivo comma 5 dell’articolo 31-bis citato, richiamato dalla disposizione in commento, stabilisce che, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai predetti commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le risorse in questione sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. Per accedere alle predette disponibilità i comuni interessati erano tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non era sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Successivamente il comma 828 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto che, per assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, nonché per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, e in particolare per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le risorse di cui al sopra citato articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell’incarico conferito al segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire un’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Il predetto comma 828 ha stabilito, infine, che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non possa eccedere la data del 31 dicembre 2026.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame modifica il comma 1 dell’articolo 11 del decreto legge n. 36 del 2022 aggiungendovi in fine le parole “, nonché dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1”.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 11 del decreto legge n. 36 del 2002 prevede che, al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 36[34]. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 3 in commento interviene sul richiamato comma 1 al fine di prevedere che la spessa di personale di cui al medesimo non rileva neppure ai fini di quanto previsto dal comma 2[35] dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 in tema di trattamento economico accessorio, nei limiti di quanto previsto nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 dello stesso decreto legge n. 36 del 2022.

 

Nella medesima direzione dell’intervento da ultimo illustrato, nel corso dell’esame in sede referente, è stata approvata una modifica relativa al comma 1 del sopra richiamato articolo 31-bis del decreto legge n. 152 del 2021. Anche il predetto comma 1 infatti, stabilisce che la spesa di personale derivante dalle assunzioni ivi considerate non rileva, ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 349, e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La modifica apportata interviene sul richiamato comma 1 al fine di prevedere che la spesa di personale di cui al medesimo non rileva neppure ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 in tema di trattamento economico accessorio, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione dello stesso articolo 31-bis, comma 1.

 

 

 


 

Articolo 3, commi da 3-bis a 3-quinquies
(Assunzioni regione Calabria)

 

 

L’articolo 3, comma 3-bis - introdotto nel corso dell’esame in sede referente - disciplina l’inquadramento, nelle relative piante organiche, da parte delle amministrazioni comunali della regione Calabria, di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale.

I commi da 3-ter a 3-quinquies - introdotti anch’essi in sede referente - individuano le finalità di tale inquadramento, le modalità di attuazione e la relativa copertura finanziaria.

 

In particolare, il richiamato comma 3-bis dispone che, al fine di fronteggiare l’emergenza migratoria che investe l’Italia, in particolare la regione Calabria, e di porre in essere iniziative volte a creare adeguate condizioni di accoglienza, anche per promuovere processi finalizzati a creare le condizioni di integrazione utile sul territorio, le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, in materia di interventi di politica attiva per il lavoro, che siano già stati utilizzati da tali amministrazioni comunali e che possiedano i requisiti per l’accesso al pubblico impiego di cui alla normativa vigente.

Tale inquadramento - che avviene previo superamento di prova selettiva – può realizzarsi anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie previste nel successivo comma 3-quinquies, e anche in sovrannumero rispetto alle relative piante organiche.

 

Ai sensi del comma 3-ter, si stabilisce che tali inquadramenti possono essere altresì finalizzati ad attuare i progetti del PNRR, e i relativi adempimenti, nonché ad affrontare l’emergenza idrogeologica, rispetto al personale che ha acquisito negli anni esperienza lavorativa adeguata e competenza necessaria all’attuazione degli interventi disposti in tali progetti, ossia con riferimento ad iniziative finalizzate a superare tale emergenza.

 

Il comma 3-quater specifica che le relative modalità di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Si valuti l’opportunità di specificare il termine entro il quale tale decreto deve essere adottato.

 

Il comma 3-quinquies dispone che per la copertura dell’onere sostenuto dai comuni per le assunzioni in oggetto è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Si prevede quindi che la ripartizione di tali risorse tra i comuni avviene con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si valuti l’opportunità di specificare il termine entro il quale tale decreto deve essere adottato.

Viene inoltre specificato che, a tal fine, i comuni interessati provvedono a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità sopra illustrate, il cui costo non è sostenibile ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019[36], e a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Si stabilisce, infine, che agli oneri sopra indicati (pari, come sopra detto, a 2 milioni di euro per il 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie (di cui all’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021).

 


 

Articolo 3, comma 4
(Assunzioni delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 3 consente alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere.

 

Il comma 4 dell’art. 3 consente alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere.

La previsione, che deroga al limite previsto in materia di assunzioni a tempo determinato nella PA dall’articolo 9, comma 28, primo periodo, del D.L. 78/2010, consente di effettuare tali assunzioni nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall’organo di revisione.

L’art. 9, comma 28, primo periodo, del D.L. 78/2010 prevede a decorrere dall'anno 2011 un limite alle assunzioni a tempo determinato della PA. In particolare, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), nato nel 2017, rappresenta 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. L'Agenzia si occupa, tra le altre attività, di svolgere ispezioni nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale, di controllare le fonti e i fattori di inquinamento, nonché di supportare a livello tecnico-scientifico le attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale.

Con la legge n. 132 del 2016, istitutiva del SNPA, è stato assegnato un ruolo centrale per ISPRA e le Agenzie, nelle fasi di realizzazione delle “opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti”.

A tale fine, sono state pubblicate dal Consiglio del SNPA, nel 2021, le Linee guida per l’accompagnamento ambientale di grandi opere infrastrutturali, con cui vengono fornite indicazioni sul quadro dei compiti e delle azioni necessarie al controllo sistematico dei lavori e della messa in opera delle misure di protezione dell’ambiente oltre che del monitoraggio ambientale.


 

Articolo 3, comma 5
(Stabilizzazione di personale presso enti pubblici territoriali)

 

 

L’articolo 3, comma 5, modifica, con esclusivo riferimento alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni, la disciplina - di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni - che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione. La nuova norma consente tale possibilità ai suddetti enti territoriali fino al 31 dicembre 2026 - mentre la normativa transitoria generale pone il termine del 31 dicembre 2023 - e prevede condizioni in parte analoghe a quelle stabilite dalla suddetta disciplina transitoria generale. Resta fermo che l’ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell’ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente.

 

Più in particolare, il comma 5 prevede che, entro il suddetto termine del 31 dicembre 2026, gli enti territoriali in oggetto possano procedere alle stabilizzazioni in oggetto previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta; le stabilizzazioni - relative alla qualifica già ricoperta - possono riguardare il personale (non dirigenziale) già in servizio come dipendente a tempo determinato e che rientri in tutte le seguenti condizioni:

-        abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione. In merito, la norma richiama - in via aggiuntiva - la condizione di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, e successive modificazioni; tale lettera richiede che il lavoratore fosse in servizio, successivamente al 28 agosto 2015[37], con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati;

-        sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, conformi ai relativi princìpi (su tali procedure) di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al riguardo, la norma richiama - in via aggiuntiva - la condizione di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75; tale lettera richiede che il soggetto fosse stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione. Si valuti l’opportunità di chiarire se quest’ultima fattispecie (che fa riferimento ad altre pubbliche amministrazioni) sia applicabile anche nell’ambito del presente comma 5 oppure, nell’ipotesi contraria, di sopprimere (in quanto improprio) il richiamo della suddetta lettera.

Si ricorda che, nella summenzionata disciplina transitoria generale, il requisito dei trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni deve essere stato maturato entro il 31 dicembre 2022[38]. Considerato che la normativa speciale per gli enti territoriali di cui al presente comma 5 viene posta in via almeno formalmente aggiuntiva, si valuti l’opportunità di chiarire se entro il termine del 31 dicembre 2023 - previsto, come detto, dalla normativa generale per la stabilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni - l’ente territoriale possa procedere anche secondo quest’ultima normativa; si ricorda che essa non richiede un colloquio selettivo e una procedura di valutazione del soggetto e, come detto, fa riferimento anche a procedure concorsuali espletate da altre pubbliche amministrazioni (fermo restando il suddetto requisito di anzianità presso l’amministrazione procedente alla stabilizzazione).

Si ricorda altresì che dalla normativa transitoria generale sono esclusi i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica[39]. Tale preclusione non è prevista nella normativa speciale di cui al presente comma 5.

 


 

Articolo 3, comma 5-bis
(Requisiti per l’accesso all’impiego presso gli enti pubblici territoriali)

 

 

Il comma 5-bis - inserito in sede referente - dell’articolo 3 prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, possano individuare, per l’accesso all’impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[40].

 

Il citato D.Lgs. n. 165 del 2001 reca, riguardo ai requisiti per l’accesso al pubblico impiego, norme o princìpi di carattere generale. In particolare, riguardo al profilo delle specificità territoriali, l’articolo 35, comma 5-ter, e successive modificazioni, prevede che il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici sia garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, qualora il requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Tale norma si connette anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha affermato che il principio dell'accesso "in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, allo assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato"; il principio è formulato in tali termini dall’ordinanza n. 33 del 13-19 gennaio 1988, la quale cita, in merito, precedenti sentenze della medesima Corte; in particolare, precedenti sentenze, ivi citate[41], hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che attribuivano un criterio di priorità o di esclusività, nell’accesso all’impiego pubblico o nello svolgimento di attività professionali, a soggetti già in possesso - prima dell’inizio del rapporto di lavoro o dell’attività - di requisiti inerenti alla dimora stabile o alla residenza, mentre la suddetta ordinanza n. 33 del 1988 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di una norma statale che attribuiva priorità, per alcune assunzioni da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, ritenendo che la deroga al principio di eguaglianza fosse giustificata "in considerazione della urgenza degli interventi, in connessione con la immediata immissibilità in servizio del personale assunto e della maggiore adeguatezza delle prestazioni svolte nell'ambito locale di appartenenza".

Si valuti l’opportunità di chiarire quale sia il possibile ambito dei requisiti ulteriori, inerenti alle esigenze di specificità territoriale e, in ipotesi, diversi da quelli già consentiti dalla citata norma di cui all’articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165.

 

In merito ad altri princìpi o norme posti dal citato D.Lgs. n. 165, si ricorda che l’articolo 38, e successive modificazioni, concerne il requisito della cittadinanza italiana e le condizioni per l’accesso all’impiego da parte di soggetti stranieri. L’articolo 35, comma 3, lettera b), reca il principio che le procedure di reclutamento devono contemplare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali inerenti alla posizione da ricoprire. La lettera e-ter) del suddetto articolo 35, comma 3, e successive modificazioni, consente che siano previsti, tra i requisiti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso di determinati titoli o un’esperienza pregressa di svolgimento di contratti di ricerca. Gli articoli 28, 28-bis e 29, e successive modificazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi, recano disposizioni specifiche sui requisiti per l’accesso alla dirigenza, rispettivamente, di seconda fascia, di prima fascia e scolastica.

 


 

Articolo 3, comma 5-ter
(Quote di riserva in concorsi per l’accesso alla dirigenza regionale in favore di personale operante a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione)

 

 

Il comma 5-ter - inserito in sede referente - dell’articolo 3 prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano prevedere, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti nell’ambito dei territori delle suddette regioni in relazione ad eventi sismici del 2009 e del 2016-2017[42].

 

La possibilità della quota di riserva in esame è subordinata alla condizione che il periodo di servizio summenzionato sia stato prestato - nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato - previo reclutamento mediante procedure pubbliche, selettive e comparative.

Resta fermo che le assunzioni inerenti alla quota di riserva in oggetto sono consentite esclusivamente: nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica; nell’ambito delle facoltà assunzionali ammesse a legislazione vigente; in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni (della relativa amministrazione).

In merito ai concorsi interessati dalla quota di riserva in esame, il presente comma 5-ter richiama il principio - di cui all’articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - secondo cui i bandi dei concorsi per l’accesso alla dirigenza di seconda fascia "definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti". Si ricorda che i princìpi della disciplina sui concorsi per l’accesso alla dirigenza di seconda fascia, disciplina di cui al medesimo articolo 28, e successive modificazioni, sono applicati, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 165, anche dalle regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare (in tale applicazione l’ente può tener conto della propria peculiarità).

Il comma 5-ter in esame fa inoltre un rinvio alla disciplina di cui al comma 5 del presente articolo 3 per la stabilizzazione presso gli enti pubblici territoriali del personale non dirigenziale. Si rinvia in merito alla scheda di lettura del medesimo comma 5.

Riguardo al termine del 31 dicembre 2026, si ricorda che nel corso del medesimo anno 2026 devono essere completati gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questi ultimi, più precisamente, devono essere completati entro i singoli termini previsti dal medesimo Piano e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera i), e dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

 


 

Articolo 3, comma 6
(Spesa per i segretari comunali)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 3 esclude il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. La disposizione trova applicazione per gli anni 2023-2026.

 

In proposito la relazione illustrativa afferma che con tale disposizione si intende offrire una soluzione al problema della spesa per i segretari comunali nei piccoli comuni, i quali molto spesso, seppure iscritti all’Albo, non riescono ad ottenere la nomina a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale.

 

La spesa per il segretario comunale esclusa dal computo dei tetti è considerata al netto del contributo previsto dall’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021, destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a parziale copertura dell’onere sostenuto per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione dei progetti PNRR.

 

In proposito si ricorda che i commi 1, 3, 4, 5 e 6 del citato 31-bis prevedono assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le cui risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

 

Tale trattamento economico non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale degli enti locali previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

 

I commi 557-quater e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 prevedono norme in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali.

I suddetti limiti alla spesa del personale prevedono, per gli enti locali chiamati a rispettare il pareggio di bilancio l'obbligo a decorrere dal 2014 di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

Per gli enti non soggetti al pareggio di bilancio (ossia quelli con meno di 1.000 abitanti), invece, le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 (comma 562).

L’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

 

Si segnala, da ultimo, che il DL 13/2023 prevede, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, che, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, che rispettano determinati requisiti (indicati nel successivo comma 4), possono incrementare, oltre il limite di cui al richiamato art. 23, c. 2, d lgs. n. 75 del 2017, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al citato limite è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del CCNL 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.

Il comma 4 dispone che possono procedere all’incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

-        nell’anno precedente a quello di riferimento, rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo “Equilibrio di bilancio”;

-        nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

-        incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell’articolo 228, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’ultimo rendiconto approvato, non superiore all’otto per cento;

-        approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione del PNRR, si riconosce agli enti locali per gli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del Piano l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici (art. 113 del D.Lgs. 50/2016). La possibilità deve essere prevista dai medesimi enti nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata. Il riconoscimento dell’incentivo in oggetto avviene in deroga alla più volte richiamata disposizione di cui all’art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017.


 

Articolo 3, comma 6-bis
(Utilizzo di personale presso comuni con meno di 15.000 abitanti)

 

 

L’articolo 3, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, amplia la platea dei comuni che possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.

 

In particolare, l'articolo 3, comma 6-bis, intervenendo a modificare l’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 prevede che possano operare in tal senso anche i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni.

 


 

Articolo 3, comma 6-ter
(Contributi alle unioni di comuni)

 

 

Il comma 6-ter dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’assegnazione per ulteriori cinque anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014.

 

 

Si rammenta, al riguardo, che per favorire la fusione dei comuni, l’articolo 15, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati a una quota percentuale dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Con il decreto-legge n. 90 del 2014, il contributo straordinario è stato esteso anche alle fusioni per incorporazione.

 

Con l’inserimento di un comma 3-bis nell’articolo 15 del TUEL, la disposizione in esame stabilisce che per le fusioni di comuni entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 il contributo straordinario, previsto per un periodo massimo di dieci anni (in scadenza, quindi, nel 2023), è erogato per ulteriori cinque anni.

 

Riguardo all’entità dei contributi, l'articolo 20 del D.L. n. 95/2012 – più volte modificato, da ultimo dall’art. 1, comma 868, della legge n. 205 del 2017 – stabilisce che dal 2018 il contributo straordinario spettante ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l’anno 2010 ? ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale ? nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna fusione (articolo 1, comma 18, della legge n. 208 del 2015).

L'articolo 31-quater del decreto-legge n. 21 del 2022 ha aumentato il limite massimo del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, innalzandolo a 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti, a condizione che non derivino da fusione per incorporazione.

Le risorse finanziarie stanziate per la concessione del contributo straordinario sono iscritte sul capitolo 1316 (Fondo ordinario) dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Per quel che concerne i criteri di riparto dei contributi, l’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, adottato sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che disciplina le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

 

Con il Comunicato n. 3 del 9 maggio 2023, il Ministero dell’interno ha reso noto il riparto del contributo straordinario spettante per l'anno 2023 agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli enti beneficiari del contributo per l’anno 2023 risultano essere 103, per un totale di risorse assegnate pari a circa 83 milioni di euro.

Il riparto, effettuato secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’interno del 25 giugno 2019, prevede l’attribuzione di un contributo commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro. Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale, il D.M. stabilisce che venga data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.


 

Articolo 3, comma 6-quater
(
Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

 

 

Il comma 6-quater dell’articolo 3, introdotto in sede referente, estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

 

A tal fine viene modificato l'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Tale disposizione ha introdotto una norma transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni attraverso il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali.

 

Si ricorda che il TUEL prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune, possa prevedere l’istituzione di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento (art. 97, comma 5 D.Lgs. 267/2000).

Il DPR 465/1997 prevede inoltre che in caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto (art. 15, comma 3)

La disciplina transitoria può essere attivata nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione (fino al 1° marzo 2023). Il termine è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 176/2022 (art. 14-sexies) con la precisazione che i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

 

Nel testo originario del D.L. n. 162 si prevedeva che le funzioni attribuite al vicesegretario potessero essere svolte, al massimo per dodici mesi complessivi da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.

Tale termine è stato raddoppiato fino a ventiquattro mesi dall’art. 3-quater, co. 1, del decreto-legge n. 80/2021 e ora ulteriormente esteso a trentasei mesi dalla disposizione in esame.

 

I requisiti sono i seguenti:

-        cittadinanza italiana;

-        idoneità fisica all’impiego;

-        godimento dei diritti politici;

-        posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

-        diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche.

Il funzionario incaricato è tenuto a partecipare a corsi di formazione di almeno 20 ore, anche attraverso modalità telematiche, secondo modalità stabilite dall’Albo nazionale.

Possono usufruirne i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni fino a 10.000 abitanti che hanno stipulato una convenzione per l'ufficio di segreteria (ai sensi dell’art. 10 del DPR 465/1997) e purché sia vacante la sede di segreteria sia singola sia convenzionata.

Si ricorda che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria (art. 10 del DPR 465/1997).

A sua volta il TUEL prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province (art. 98, comma 3)

Sempre il TUIL, più in generale, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni (art. 30, comma 1).

Inoltre, la nomina può essere fatta nel caso la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare (ai sensi dell'articolo 15, comma 4, DPR 465/1997) sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco anche con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

La procedura di assegnazione dell’incarico prevede quanto segue:

§  richiesta del sindaco;

§  autorizzazione del Ministero dell’interno;

§  assenso dell’ente locale di appartenenza;

§  consenso dell’interessato.

Entro i 90 giorni successivi, il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.

 

Le modalità applicative della disciplina introdotta dal D.L. 162/2019 sono state fornite dal Ministero dell’interno con la Circolare 9 aprile 2020.

Sempre il Ministero dell’interno, nel parere n. 6588 del 29 marzo 2021, ha escluso, stante il dettato normativo del D.L. 162/2019, la possibilità che l’incarico di vicesegretario possa avere una durata complessivamente superiore al periodo di un anno. Tale lettura è corroborata dalla ratio emergenziale della disposizione, introdotta al fine di sopperire, nel triennio 220-2022 e nelle more della conclusione delle procedure concorsuali in atto e di quelle già autorizzate, alla carenza di segretari comunali.

Si ricorda in proposito che con il decreto del 26 luglio 2021 è stato approvato l’elenco dei 291 candidati ammessi a partecipare al corso di formazione ai fini dell’iscrizione di n. 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Il corso di formazione inizierà prevedibilmente nel mese di settembre, avrà la durata di 8 mesi e sarà articolato in 6 mesi di didattica e 2 di tirocinio pratico presso uno o più comuni. Sarà avviata, prossimamente, anche la procedura per una sessione aggiuntiva dello stesso corso-concorso destinata a 223 partecipanti ad un ulteriore corso di formazione, che consentirà l’iscrizione di altri 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale.

 


 

Articolo 3, commi 6-quinquies e 6-sexies
(Personale dell’Agenzia interregionale per il fiume Po)

 

 

I commi 6-quinquies e 6-sexies dell’articolo 3inseriti in sede referente – recano norme in merito all’assunzione di personale da parte dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, sia modificando parzialmente, per il periodo 2023-2026, i criteri per la determinazione delle relative capacità assunzionali, sia prevedendo la possibilità di attingere agli elenchi di idonei formati dagli enti locali per l’assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti medesimi.

 

In particolare, si prevede che la suddetta Agenzia, istituita con quattro leggi approvate dai Consigli delle Regioni del Po (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto):

§  per il periodo dal 2023 al 2026, per la determinazione delle proprie capacità assunzionali, può computare per ciascuna annualità sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, come previsto dalla normativa generale (di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014 – vedi infra), sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over (comma 6-quinquies);

Si ricorda che la normativa generale, posta dal richiamato art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014 (come modificato dall’art. 1, c. 228, della L. 208/2015) prevede che dal 2019 la percentuale del personale che può essere assunto dalle regioni, nonché dagli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, è uguale al contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento della spesa relativa al medesimo personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

§  può attingere agli elenchi di idonei per vari profili professionali e categorie, formati dagli enti locali per l’assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti medesimi (ex art. 3-bis del D.L. 80/2021) (comma 6-sexies).

Ai sensi del richiamato art. 3-bis, gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche, anche qualora non si registri uno specifico fabbisogno di personale, per la formazione di elenchi di idonei per l'eventuale successiva assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

 

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) – come evidenziato nel sito internet dell’AIPo – è stata istituita nel 2003 con quattro leggi approvate dai Consigli delle Regioni del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto. Ente strumentale di queste Regioni, ha sostituito il soppresso “Magistrato per il Po”. L’AIPo è articolata sul territorio con una sede centrale a Parma e uffici (territoriali, navigazione, polo scientifico) nelle quattro regioni di riferimento. La governance dell’Agenzia prevede: un Comitato di indirizzo, costituito da assessori delle quattro Regioni; il Direttore, legale rappresentante dell’Ente; un Collegio di revisori, che ne cura la regolarità contabile e finanziaria.

L'Agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni (indicate dall’art. 4 dell’Accordo costitutivo dell'AIPo): la programmazione operativa degli interventi; la progettazione e attuazione degli interventi; la polizia idraulica; la gestione del servizio di piena; l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali; il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico; la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

 


 

Articolo 3-bis
(Esclusione dalla quota di riserva del personale degli uffici della ricostruzione)

 

 

L’articolo 3-bis – inserito in sede referente esclude dal computo della quota di riserva, concernente l’assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti, il personale stabilizzato dalle regioni e dagli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi avvenuti nel 2002, nel 2009, nel 2012 e nel 2016-2017, nonché dagli Enti parco nazionali rientranti nel suddetto cratere del 2016-2017, già assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri.

 

 

 

Il personale che, in base alla norma in commento, viene escluso dal computo della quota di riserva concernente l’assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti - di cui all’art. 4 della L. 68/1999 (vedi infra) – è quello stabilizzato ai sensi dell’articolo 57, c. 3, del D.L. 104/2020, che consente alle predette regioni e ai predetti enti locali e Enti parco nazionali di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri al 14 ottobre 2020.

Si ricorda che il richiamato art. 57, c. 3, del D.L. 104/2020 dispone che il requisito di tre anni di servizio, richiesto ai fini della stabilizzazione, può essere maturato entro il 31 dicembre 2023 (in luogo del termine del 31 dicembre 2022 posto dalla normativa generale), anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti[43]. Inoltre, il medesimo art. 57 riserva una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti al personale a tempo determinato che aveva svolto presso i medesimi enti, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni[44].

Si ricorda altresì che per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere in base alla normativa vigente[45], l’art. 4 della L. 68/1999 dispone che sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della medesima L. 68/1999, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione del lavoro irregolare, i lavoratori che divengono inabili in conseguenza di infortunio o malattia (se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

 


 

Articolo 3-ter
(Misure per l’assunzione di giovani nella P.A.)

 

 

L’articolo 3-ter – inserito in sede referente – riconosce a determinate pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari.

Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.

 

 

La suddetta facoltà è riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[46], in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle P.A. e ai relativi limiti di spesa, di cui, rispettivamente, all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e all’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

Il richiamato art. 36, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 dispone infatti che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere a determinate forme contrattuali flessibili soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal medesimo D.Lgs. 165/2001, e che non è comunque possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

La disposizione in commento deroga altresì ai limiti di spesa previsti dal citato art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, in base al quale, dal 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e determinati enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di formazione-lavoro, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dalla normativa vigente (di cui all’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Contratti di apprendistato

Come anticipato, l’articolo in commento (comma 1) riconosce alle suddette pubbliche amministrazioni - fino al 31 dicembre 2026 e nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti - la facoltà di assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato[47] di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale del reclutamento In.PA[48].

La definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento, è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata. Si valuti l’opportunità di specificare il termine entro il quale tale decreto deve essere adottato.

 Tali criteri prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi conseguiti dal candidato nei titoli accademici (inclusa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami) eventuali specializzazioni post lauream, nonché eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti banditi, ed una prova orale in cui sono valutate - come previsto dall’art. 35-quater, c. 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 - le competenze finalizzate ad accertare il possesso dell’insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti con disabilità ai sensi della L. 68/1999.

Si ricorda che il richiamato art. 35-quater, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001, al primo periodo prevede l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

In materia di apprendistato nella P.A. si ricorda che l’art. 2 del D.L. 80/2021 consente l’attivazione, attraverso contratti di apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e per l’orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, a decorrere dal 2021, è stato istituito un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il DM 23 marzo 2022 nelle more dell'attuazione della previsione di cui all’art. 47, c. 6, del D.Lgs. 81/2015 che demanda ad apposito DPCM l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici.

 

Contratti di formazione e lavoro

Le medesime pubbliche amministrazioni possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla CRUI (Conferenza dei rettori delle Università italiane) e finalizzate alla individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni che hanno concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro (comma 2).

Le modalità di individuazione dei suddetti studenti sono demandate al medesimo decreto ministeriale di cui al comma 1, che individua altresì i contenuti omogenei delle predette convenzioni.

Il contratto di formazione e lavoro, applicabile al solo settore pubblico, è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 3 del D.L. 726/1984 e 16 del D.L. 299/1994. Tale contratto concerne i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni ed è definito secondo le seguenti tipologie:

a)     contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b)     contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

La durata massima del contratto non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b)

 

Trasformazione a tempo indeterminato

Al termine dei contratti in oggetto, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate (comma 3).

Si ricorda che la disciplina generale della stabilizzazione del personale precario delle P.A.[49] è dettata dall’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, il quale prevede in via transitoria sia una specifica procedura di stabilizzazione diretta, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.

Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca[50] e, in presenza di determinati requisiti, per gli enti territoriali), la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: risulti in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con  contratti a tempo determinato (ad eccezione del contratto di somministrazione) presso l'amministrazione che procede all'assunzione; sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte,  con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione); abbia  maturato, al 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2017 per gli enti pubblici di ricerca e 31 dicembre 2023 per gli assistenti sociali), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione,  almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai fini di tale requisito, rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne il secondo profilo, fino al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca[51]) le medesime amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti: risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile (ad eccezione del contratto di somministrazione) presso l'amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2021 per le procedure bandite da enti pubblici di ricerca) almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso (termine che riguarda anche il personale sanitario).

 

Valutazione del titolo nei bandi di concorso

Si dispone infine la possibilità per i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego di prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio qualora il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (comma 4).


 

Articolo 4
(Scuola nazionale dell’amministrazione e conclusione dell’VIII corso-concorso)

 

 

L’articolo 4 introduce alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (comma 1). La disposizione inoltre demanda ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023, l’aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale (comma 2).

 

 

Più in dettaglio, il comma 1 introduce alcune modifiche alla disciplina dell’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (si v., infra, il box dedicato in calce alla scheda), recata dal decreto-legge n. 34/2020 (conv. L. 77/2020), adottata nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

In proposito, si ricorda che con il decreto legge n. 34 del 2020 (art. 250, commi 1-4), su cui interviene la disposizione in esame, oltre a prevedere l’indizione dell’VIII corso-concorso ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici, ne ha dettato speciali modalità di svolgimento, anche in considerazione del contesto emergenziale, legato alla diffusione dell’epidemia Codiv-19.

In sintesi, rispetto alle forme ordinarie stabilite dalla normativa generale di rango regolamentare, per questo corso-concorso è stata prevista: la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al corso-concorso con modalità telematiche; lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate di due prove scritte; la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, che accerta anche il possesso delle conoscenze linguistiche; l’articolazione in sottocommissioni della commissione di concorso; la riduzione e rimodulazione del corso di formazione per gli allievi che hanno superato le prove concorsuali (si v., più specificatamente, infra).

 

Tali modifiche, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si rendono necessarie in ragione dell’intervallo temporale intercorso tra definizione della disciplina di quel concorso con il decreto-legge n. 34 del 2020 e l’effettivo avvio delle attività formative dell'VIII corso-concorso, considerato il diverso contesto connesso all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 aggiorna le disposizioni relative allo svolgimento del corso di formazione, attualmente in itinere, per gli allievi ammessi all’esito delle prove concorsuali.

Con una prima modifica (n. 1) si dispone che i sei mesi di formazione specialistica presso le amministrazioni di destinazione sono di “tirocinio” e non di “lavoro”, come previsto dal testo originario dell’articolo 250, comma 2. La relazione illustrativa chiarisce che la novella serve ad evitare incertezze circa la veste giuridica che tale periodo assume.

 

La disciplina recata dall’art. 250 del D.L. 34/2020 per l’VIII corso-concorso, tra gli elementi di novità, prevede un corso di formazione di dieci mesi (in luogo degli ordinari dodici), comprensivi di una fase di formazione generale, della durata di quattro mesi (in luogo di otto), svolta dalla SNA, anche attraverso l’utilizzo della didattica a distanza, e una fase di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione, della durata di quattro mesi.

Con specifico riferimento alla modifica in commento, si ricorda che l’ordinaria disciplina del corso-concorso recata dal d.P.R. n. 70/2013 prevede un periodo di applicazione di quattro mesi presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale (art. 7, co. 3).

Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.

 

Con una seconda modifica (n. 2), si aggiunge che la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le amministrazioni di destinazione dei corsisti specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private.

L’intento, come chiarito nella relazione, è assicurare che formazione specialistica e tirocinio possano svolgersi anche in amministrazioni diverse da quelle che assumeranno i vincitori, valorizzando le esperienze internazionali. Con riguardo agli allievi dell’VIII corso-concorso ciò è funzionale a specializzare la loro preparazione per le attività inerenti ai progetti del PNRR.

 

La lettera b) sopprime il secondo e il terzo periodo del comma 4 del citato art. 250, che disciplinava specifiche modalità di utilizzo della graduatoria finale del concorso, disponendo che coloro che, avendo superato il corso-concorso, fossero collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, erano iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022, avrebbero dovuto attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

È altresì soppressa la disposizione che, ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 34/2020, consentiva alle amministrazioni di bandire nuovi concorsi solo in via subordinata al completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

 

Al fine di renderle coerenti con le misure introdotte dall’articolo in commento, il comma 2 prevede l’aggiornamento delle disposizioni regolamentari che regolano le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, di cui al d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 ed al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, da compiersi entro il 30 settembre 2023 mediante regolamento di delegificazione ex art. 17, co. 2, L. 400/1988, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

 

Le norme generali di riferimento in materia di reclutamento nelle PA si rinvengono, principalmente negli articoli 28, 28-bis e 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che detta norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi, nonché nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, che dettano disposizioni per l'accesso alla dirigenza. In particolare, il regolamento prevede che per una percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire, l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla SNA (art. 7 DPR 272/2004).

 

Sul punto merita segnalare che l’aggiornamento delle previsioni regolamentari si rende necessario anche in considerazione delle novità legislative intervenute nell’ultimo biennio sul versante delle procedure concorsuali, in particolare ad opera del decreto-legge n. 80/2021.

 

In particolare, il decreto-legge n. 80 del 2021 (art. 3, co. 3, 4 e 5) ha disposto specifiche misure per il reclutamento nel pubblico impiego al fine di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per quanto rileva in questa sede, con il decreto-legge 80/2021 si stabilisce che i bandi di concorso per dirigenti delle amministrazioni devono prevedere, in aggiunta all’accertamento dei titoli o delle conoscenze, la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali - con riferimento agli ambiti di competenza individuati dal medesimo bando -, mediante prove scritte e orali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. La novella richiede inoltre che la composizione della commissione esaminatrice comprenda professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza. (art. 28-bis, co. 3-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001). Resta fermo che i vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo europeo o internazionale, ma il d.l. 80/2021 specifica che il periodo di formazione è svolto secondo moduli definiti dalla SNA.

L’articolo 3, comma 6, del D.L. 80/20211, come modificato dal D.L. 36/2022, prevede che il Ministro della pubblica amministrazione adotti con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sulla base di proposte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), specifiche Linee guida sull’accesso alla dirigenza pubblica, tese a declinare in indicazioni operative i principi fondamentali dettati in materia dalla nuova normativa sul reclutamento. Tali linee guida sono state adottate a settembre 2022.

 

Al riguardo si osserva che il comma 2 presenta alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, con riferimento al sistema delle fonti. In particolare:

·       appare suscettibile di approfondimenti la scelta di ricorrere a una nuova autorizzazione legislativa alla delegificazione per modificare un regolamento di delegificazione; il regolamento di delegificazione, una volta adottato, risulta essere una fonte regolamentare che quindi può essere modificato con regolamento;

·       si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012   ha lasciato aperta a successive valutazioni della   medesima   Corte   la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge.

 

 

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2020, n. 114, è stato pubblicato il DM 31 marzo 2020, con il quale, in attuazione dell’art. 3, co. 2, del DPR 70 del 2013, la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata ad indire l’VIII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche di seguito indicate:

 

Amministrazione

 

Posti disponibili

Consiglio di Stato

3

Presidenza del Consiglio dei ministri

18

Ministero dell'interno

21

Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

3

 

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

3

 

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

12

 

Ministero della difesa

13

Ministero dell'economia e delle finanze

15

Ministero dello sviluppo economico

17

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

10

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3

Ministero dell'istruzione Ministero dell'università e della ricerca

18

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

20

Ministero della salute

2

Agenzia delle dogane e dei monopoli

10

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA-ICE)

6

 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA

2

 

Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)   

1

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)

6

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

9

 

Ispettorato nazionale del lavoro (INL)

5

Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

1

 

 

Totale dei posti da bandire

210

 

Considerato che, ai sensi dell'art. 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono ammessi alla frequenza dell'VIII corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del cinquanta per cento, per un totale di trecentoquindici unità, nella successiva Gazzetta ufficiale n. 50 del 30 giugno 2020 è stato pubblicato il bando per l’ammissione di 315 allievi all’VIII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici.

All’esito della prova preselettiva e delle prove scritte e orale, con decreto presidenziale del 27 dicembre 2022 n. 261 è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale.

Pertanto a fine gennaio sono state avviate le attività formative del corso concorso, le quali sono attualmente in itinere.

 

 


 

Articolo 5, commi 1-20 e 21
(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 5 reca una serie di modificazioni alla disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive. I commi 2, 3 e 4 prorogano all’a.s. 2022/2023 la validità della normativa contrattuale relativa alla definizione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale nonché delle disposizioni legislative che consentono l’innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate. I commi da 5 a 19 disciplinano una procedura straordinaria per l’assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2023/2024, che residuano dopo l’effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione. Il comma 20 individua un’unica disciplina applicabile all’immissione in ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a decorrere dall'a.s. 2023/2024. Il comma 21 interviene sulla disciplina relativa al contingente di esperti di cui il Ministero dell'istruzione e del merito si avvale allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al PNRR.

 

Comma 1 – Modificazioni alla disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive

 

Il comma 1 modifica alcuni articoli del d.lgs. n. 297/1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) in materia di concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive.

La lettera a) novella l'articolo 420 (Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive).

 

Il numero 1) sostituisce il comma 2. La modifica riguarda le condizioni di ammissione ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive (articolo 420, comma 1).

In particolare, si specifica che:

-     ai concorsi sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

-     il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali:

a)     deve aver superato il periodo di prova;

b)    deve aver maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel nuovo comma 2, di almeno dieci anni (nel testo previgente l’articolo 420, comma 2, faceva, tra l’altro, riferimento al requisito della conferma in ruolo).

 

Il numero 2) inserisce il nuovo comma 2-bis. Tale disposizione elenca i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per dirigente tecnico con funzioni ispettive. Salvo quanto si indicherà appresso, l’elenco dei titoli in sé non subisce innovazioni. Infatti, sotto il profilo soggettivo, rispetto alla previgente disciplina, contenuta nel comma 2 dell’articolo 420, il possesso di tali titoli è ora espressamente richiesto anche ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali mentre la formulazione precedentemente in vigore limitava il riferimento al solo personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Inoltre, mentre l’articolo 420, comma 2, si limita a prevedere il possesso del “diploma (…) laurea conseguita in base al previgente ordinamento”, la lettera c) del nuovo comma 2-bis precisa che si tratta del “diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000” (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, ora sostituito dal D.M. n. 270/2004).

 

Il numero 3) sostituisce il comma 7 e introduce il nuovo comma 7.1.

La nuova formulazione del comma 7 introduce una disciplina completamente diversa della procedura concorsuale.

 

Al riguardo, si ricorda che il previgente comma 7 demandava ai bandi di concorso la definizione delle modalità di partecipazione, del termine di presentazione delle domande e del calendario delle prove. Nei bandi di concorso dovevano altresì essere disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendevano superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente.

 

Infatti, il nuovo comma 7 demanda al contrario a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione:

a)   delle modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché delle modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b)   delle prove e dei programmi concorsuali, nonché dei titoli valutabili;

c)   delle modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d)   della valutazione della eventuale preselezione;

e)   della valutazione delle prove e dei titoli;

f)    della quantificazione e delle modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

g)   delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 420 e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430. Gli articoli qui richiamati concernono, rispettivamente, le commissioni esaminatrici (art. 421), le prove d'esame (art. 422), le graduatorie (art. 423) nonché il reclutamento del personale ispettivo (art. 430).

 

La nuova formulazione del comma 7 prevede espressamente che il DM sia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988. La disposizione citata stabilisce che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Il nuovo comma 7.1 conferma la previsione già in vigore per cui le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Esso consente inoltre che il decreto di cui al comma 7 possa definire una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella “di cui al primo periodo”, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.

 

La lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 421 (Commissioni esaminatrici) - sostituendo il comma 1 ed inserendo il comma 1-bis - per introdurre una disciplina della nomina e composizione delle commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive parzialmente diversa da quella previgente.

Di seguito si dà conto delle innovazioni introdotte.

-     Si stabilisce che la nomina abbia luogo con decreto del dirigente generale competente (nella precedente formulazione si faceva riferimento al decreto del “direttore” generale competente);

-     si prevede che tre membri possono essere scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito (in precedenza, si prevedeva che essi potessero essere scelti tra i dirigenti “del” Ministero dell'istruzione); tali soggetti devono ricoprire o aver ricoperto un incarico di “funzioni” dirigenziali generali (il testo previgente menzionava un incarico di “direzione” di uffici dirigenziali generali);

-     si stabilisce espressamente che tali membri possono essere scelti anche tra i prefetti;

-     si elimina la possibilità che essi possano essere scelti tra “i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica”;

-     si dispone espressamente che due membri devono essere scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito; la formulazione previgente stabiliva la necessaria presenza all’interno delle commissioni di concorso di “un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione” e di “un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione”;

-     si introduce espressamente la possibilità che tutti i membri prima indicati, nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possano essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.

 

La lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 422 (Prove d'esame) per introdurre una nuova articolazione dei punti di cui dispongono le commissioni “esaminatrici”.

 

Tale comma 2, nella precedente versione, stabiliva che le commissioni “giudicatrici” disponessero di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli.

 

Nella nuova formulazione, il comma 2 prevede che le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

a)     massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

b)     massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

c)     massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.

 

La lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 423 (Graduatorie). Con la novella al comma 1, si precisa che le graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono approvate con decreto del “dirigente” generale (e non del “direttore” generale) competente. La novella al comma 2 elimina il “limite dei posti messi a concorso” per la collocazione dei concorrenti, che hanno superato le prove di esame, nelle graduatorie di merito, in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove e dei punti assegnati per i titoli.

 

 

Commi 2, 3 e 4 – Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale e innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate

 

 

Il comma 2 novella l'articolo 1, comma 341, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), per estendere all’a.s. 2022/2023 l’applicazione delle contrattazioni integrative regionali sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sulla base delle risorse disponibili nel Fondo unico nazionale – FUN, ripartite, a livello regionale, dal Ministero (in applicazione dell’art. 25 del CCNL sottoscritto nel 2010).

 

La retribuzione di posizione costituisce una delle componenti del trattamento economico dei dirigenti scolastici, che si affianca allo stipendio tabellare e alla retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione, così come anche quella di risultato, sono poste a carico del Fondo unico nazionale (FUN), costituito ai sensi dell'art. 25 del CCNL 15 luglio 2010 relativo al personale dell'Area V della  Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007 e disciplinato, da ultimo, dall'articolo 41 del CCNL 8  luglio 2019 Area istruzione e ricerca, sezione Dirigenti scolastici per il triennio 2016/2018.

Il richiamato Fondo - ai sensi dell'art. 25, comma 3, del CCNL del 2010 - è ripartito dal Ministero dell'istruzione, con cadenza annuale (entro il 31 luglio), tra gli Uffici scolastici regionali in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici.

Alla retribuzione di posizione[52] ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate è destinato non più dell’85 per cento delle risorse complessive del relativo fondo unico nazionale[53].

Inoltre, in sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per la determinazione della parte variabile della retribuzione di posizione tenendo conto di determinati criteri generali (definiti dall'art. 6 del medesimo CCNL del 2010), che possono essere integrati a livello regionale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale).

Tali criteri generali si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del Ministero dell'istruzione.

L'entità della retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente dipende dunque da tre fattori: i) dall'ammontare complessivo del Fondo; ii) dalla platea dei beneficiari, consistente nel numero di dirigenti in servizio[54]; iii) dai richiamati indicatori di complessità previsti dal CCNL, eventualmente integrati sulla base di specificità regionali.

Il citato CCNL del 2019 stabilisce (con il combinato disposto dell'art.42, commi 1 e 5, e dell'art. 5, comma 3, lett. b)) che la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici (ed AFAM) è definita sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del CCNL 15/7/2010 e che tale graduazione è effettuata a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, con conseguente disapplicazione, da tale data, dell’art. 26 del CCNL del 2010.

Si ricorda quindi che l’articolo 1, comma 339, della legge di bilancio per il 2022, dispone che il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, "di cui all’art. 4 del C.C.N.L. dell'Area V della dirigenza, relativo al biennio economico 2008-2009, siglato il 15 luglio 2010", è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, specificando che tali risorse sono destinate esclusivamente alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (con conseguente esclusione della retribuzione di risultato).

Nello specifico, il citato articolo 4 del CCNL per il biennio economico 2008­2009 dispone a sua volta che il predetto fondo per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dal sopracitato art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007[55].

Il comma in commento è introdotto con l'obiettivo di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere.

Al riguardo, come segnalato, la retribuzione di posizione è commisurata, ai sensi del richiamato articolo 6 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio economico 2006-2007 (richiamato anche dal CCNL del 2019) del proprio agli indicatori di complessità nella gestione delle scuole (v. supra).

Con specifico riguardo alla finalità perseguita con la disposizione in commento, la relazione illustrativa all’AS 2448/XVIII specifica la volontà di non vanificare l'effetto sulla retribuzione di parte fissa scaturito dagli aumenti contrattuali previsti nel richiamato C.C.N.L. 8 luglio 2019, tramite una riduzione della parte variabile della retribuzione. Infatti, a seguito delle nuove assunzioni dei dirigenti scolastici i valori medi retributivi pro-capite, scaturenti dalle risorse del FUN, subirebbero una significativa contrazione.

La relazione rimarca altresì l'esigenza di un riconoscimento, in termini anche economici, della molteplicità di funzioni e di responsabilità cui il dirigente scolastico è tenuto a far fronte spesso peraltro senza un idoneo supporto, sul piano giuridico, da parte dell'apparato amministrativo posto alle sue dipendenze. Nella relazione illustrativa si opera una ricostruzione delle complesse funzioni attualmente attribuite al dirigente scolastico ai sensi della normativa vigente, da cui emerge la necessità di incrementare la retribuzione di tali figure professionali adeguandola almeno ai livelli retributivi previsti per la dirigenza di seconda fascia del Ministero dell'istruzione. Con riguardo alla quantificazione dell'incremento del FUN disposto con il comma in esame - come si evince dalla relazione tecnica - esso è stato stimato tenendo conto dei risultati di un apposito monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'istruzione, per l'a.s. 2020/2021, presso gli Uffici scolastici regionali. In esito a tale attività è stato possibile un raffronto, in particolare, fra gli importi erogati nell'ambito della parte variabile della retribuzione di posizione riconosciuta alla dirigenza scolastica e gli importi riconosciuti alla dirigenza di livello non generale del Ministero dell'istruzione. Tale verifica è centrale al fine di perseguire le richiamate finalità dell'intervento normativo, e in particolare quella dell'allineamento delle retribuzioni dei dirigenti scolastici con quelle del resto della dirigenza (di seconda fascia) del Ministero dell'istruzione.

Il comma 340 dispone un ulteriore incremento del FUN, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, da considerare al lordo degli oneri a carico dello Stato, da destinare alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Ai sensi del comma 341, per gli anni scolastici dal 2019/2020 sino a quello in corso continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sulla base delle risorse disponibili nel citato FUN ripartite, a livello regionale, dal Ministero (in applicazione del citato art. 25 del CCNL sottoscritto nel 2010).

Il contratto integrativo regionale, si ricorda, ha come oggetto la determinazione e destinazione del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti scolastici operanti presso la regione interessata. Tale riparto è effettuato dall'Ufficio scolastico regionale di ciascuna regione sulla base della quota del fondo ad essa assegnata nell'ambito del riparto nazionale.

Al riguardo, la disposizione parrebbe doversi intendere nel senso che l'ultrattività: i) riguardi i contratti integrativi regionali riferiti all'a.s. 2018/2019 nelle regioni in cui essi siano già stati sottoscritti, ii) ovvero, nelle regioni in cui tali CIR non siano stati ancora sottoscritti, riguardi i CIR riferiti all'a.s. immediatamente precedente, nelle more dell'adozione dei CIR riferiti all'a.s. 2018/2019.

Tale intervento - come si precisa nella relazione tecnica - si rende necessario in quanto non è stato emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, previsto a partire dall'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricercasezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018.

Il richiamato articolo 42 del CCNL disciplina la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed AFAM. Esso stabilisce, per quanto qui interessa: i) (al comma 1) che tale retribuzione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b); ii) (al comma 5) che tale previsione si applichi a partire dall'a.s. 2019/2020, con conseguente disapplicazione di quanto disposto all'articolo 26 del CCNL del 15 luglio 2010.

Il tema dell'adeguatezza del fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e quella di risultato e dell'esigenza di una sua integrazione è stato affrontato in più occasioni dal Parlamento nella precedente legislatura. In recenti interventi legislativi, di cui si fa menzione a seguire, sono state allocate nel Fondo risorse aggiuntive al fine di assicurare la necessaria copertura economica delle maggiori spese sostenute conseguenti all'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali sottoscritti nell'a.s. 2016/2017 nelle more della sottoscrizione dei contratti regionali riferiti agli aa.ss. successivi.

A parità di dotazione del fondo, a seguito delle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici - in particolare di quelle disposte a conclusione del concorso bandito nel 2017 (pari a circa 2.500 unità) - a ciascun dirigente sarebbe spettata una retribuzione variabile inferiore rispetto a quella definita con i contratti collettivi regionali dell'a.s. 2016/2017 ed effettivamente erogata. Se non fossero intervenute, dunque, le integrazioni della dotazione del fondo, sarebbe stata necessaria la ripetizione delle somme già percepite dai dirigenti scolastici.

Gli interventi di finanziamento più recenti del fondo, disposti con fonte primaria, sono stati i seguenti:

i)    30 milioni di euro dal 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2020 (legge n.160/2019).

Nello specifico, la norma ha disposto l'allocazione, in apposita sezione nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali (iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al richiamato fondo unico nazionale per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

Con tale intervento si è dato seguito all'impegno assunto dal Ministero nei confronti delle OOSS rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca nell'ambito dell'intesa, siglata il 29 ottobre 2019, in ordine al rifinanziamento del Fondo affinché, a fronte dell'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del richiamato concorso bandito nel 2017, le retribuzioni di posizione e di risultato non fossero diminuite;

ii)  13,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 230-bis, comma 3, del DL n. 34 del 2020.

Nello specifico, tale disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo (con la richiamata dotazione per il 2020), da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017 Con decreto 28 gennaio 2021, n. 27 si è proceduto a ripartire tra gli Uffici scolastici regionali le risorse, destinate ai dirigenti scolastici, di cui al fondo istituito dal sopracitato articolo 230-bis. In questo modo si sono superate le criticità che non avevano consentito la sottoscrizione dei contratti integrativi regionali per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019;

iii) 25,856 milioni per il 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 981, della legge di bilancio per il 2021 (legge n.178 del 2020).

Nello specifico, il comma ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, con la predetta dotazione per il 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per l'a.s. 2019/2020 in conseguenza della menzionata ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017.

In entrambe le disposizioni da ultimo citate era stato escluso il percepimento di emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.

 

Il comma 3 novella l'articolo 1, comma 559, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), al fine di estendere anche all’a.s. 2022/2023 la possibilità, prevista nella disposizione novellata, di innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate esclusivamente al fine di evitare – come chiarisce la relazione illustrativa - la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell’a.s. 2022/2023.

 

Il comma 559 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 dispone – nel previgente testo - che le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’art. 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Per ulteriori ragguagli su tale disposizione, si veda il dossier n. 18/6 - Volume II del 26 gennaio 2023.

 

Il comma 4 stabilisce che dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine:

 

-     dei risparmi accertati e derivanti dalla nuova disciplina di dimensionamento delle istituzioni scolastiche introdotta dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023);

 

Per ulteriori ragguagli su tale disposizione, si veda il dossier n. 18/6 - Volume II del 26 gennaio 2023.

 

Si richiama espressamente il secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

Il comma 558 prevede che i risparmi conseguiti con l'applicazione della nuova disciplina confluiscono, previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere destinati, oltre che al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; il Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica; il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi; il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

Il secondo periodo del comma 558 prevede che nel fondo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L’art. 1, co. 978, della L. 178/2020 ha disposto che, per l’a.s. 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato è ridotto (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Ha, altresì, confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA. Quest’ultimo, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente al riparto delle risorse del Fondo. I risparmi accertati sono iscritti sul relativo Fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze

 

-      del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Commi 5-19 – Procedura straordinaria per l’assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2023/2024

 

 

Il comma 5 introduce una procedura straordinaria, valida esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, per l’assegnazione, con contratto a tempo determinato, dei posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale cui sono tenuti gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche). I posti sono assegnati ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

 

L'articolo 4, comma 6-bis, della L. n. 124/1999 ha previsto che, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, la costituzione di specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

 

Il comma 6 prevede che il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

Il comma 7 dispone che, nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

 

L'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 59/2017 prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (si veda più avanti su tale disposizione), sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

 

Il comma 8 precisa che il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

 

La disposizione richiamata prevede che presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il comitato valuta su richiesta dell'interessato il servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, che, a suo giudizio, abbia mantenuto condotta meritevole, e che può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione disciplinare, esclusa ogni efficacia retroattiva, trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui essa fu inflitta.

 

Il comma 9 prevede che, in caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

 

In base al comma 10, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

 

Il comma 11 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, la disciplina delle modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

 

Il comma 12 prevede che, qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5, residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla c.d. “chiamata veloce” del personale docente ed educativo recate dai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del D.L. n. 126/2019 (L. n. 159/2019).

 

I commi 17-17-septies dell’articolo 1 prevedono che, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province. Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

Per ulteriori ragguagli, si veda il dossier n. 180/2 del 4 dicembre 2019.

 

Il comma 13 prevede, per l'a.s. 2023/2024, l’iscrizione in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze di coloro che sono inclusi nella medesima prima fascia di dette graduatorie, come soggetti specializzati sul sostegno, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

 

Il comma 14 dispone che tali soggetti sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie relative agli specializzati sul sostegno.

Il comma 15 stabilisce che se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

 

Il comma 16 è stato interamente sostituito nel corso dell’esame in sede referente in connessione con le modifiche apportate al comma 17, in relazione alle quali si veda infra.

Nella formulazione originaria, il comma 16 escludeva, “in ogni caso”, i soggetti con titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuto dall’applicazione della procedura straordinaria prevista dal comma 5 per l’assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili.

La nuova formulazione fa espressamente salve le disposizioni recate dal testo modificato del comma 17 in relazione all’assegnazione dei posti di sostegno vacanti e disponibili ai soggetti con titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuto.

Essa inoltre precisa che non si applica, “per l'anno scolastico 2023/2024”, in ogni caso, la procedura straordinaria prevista dal comma 5 per l’assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili ai soggetti con titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuto.

 

Il comma 17 disciplina le condizioni al cui ricorrere i soggetti con titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuto sono assegnatari dei posti di sostegno vacanti e disponibili.

Per effetto delle modifiche approvate nel corso dell’esame in sede referente, è stato espunto il riferimento all’integrazione del percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato con lo svolgimento della lezione simulata prevista dal comma 8.

Si stabilisce invece che gli abilitati e gli specializzati sul sostegno all'estero sono assegnatari dei posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della L. n. 449/1997, nella provincia della graduatoria di appartenenza nell'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5.

Il testo originario del decreto prevedeva l’immissione in ruolo su detti posti di sostegno “a decorrere dall'anno” scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero.

Inoltre, le modifiche approvate nel corso dell’esame in sede referente hanno introdotto l’esplicita previsione per cui ai soggetti con titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuto si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12, su cui si veda supra.

 

Il comma 18 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del CIMEA - Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero.

Agli oneri relativi, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

 

Il comma 19 novella il comma 2 dell'articolo 18-bis del d.lgs. n. 59/2017, eliminando il requisito dell'abilitazione all'insegnamento per l’accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

 

La precedente formulazione della disposizione novellata prevede che, fino al termine del periodo transitorio (fissato al 31 dicembre 2024) per l’ammissione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

 

 

Comma 20 – disciplina dell’immissione in ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dall'a.s. 2023/2024

 

Il comma 20 novella l'articolo 399 del d.lgs. n. 297/1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

La lettera a) sostituisce il comma 3 per estendere ai docenti della scuola secondaria, oltre - come già previsto - a quelli della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017, riguardanti le modalità di immissione in ruolo dei docenti che superano il test finale e ottengono una valutazione finale positiva.

La nuova versione del comma 3 specifica che le disposizioni sopra richiamate si applicano a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'a.s. 2023/2024 ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto.

 

Per approfondimenti relativi all'articolo 399 del d.lgs. n. 297/1994 e all'articolo 13 del d.lgs. n. 59/2017, si veda il dossier n. 554/2 del 13 maggio 2022, pp. 317-322.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, la lettera b) del comma 20 è stata interamente sostituita.

Nella versione originaria essa abrogava il comma 3-bis dell'articolo 399 del d.lgs. n. 297/1994, in base al quale l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

Nella nuova formulazione della lettera b), il testo del comma 3-bis dell'articolo 399 del d.lgs. n. 297/1994 viene invece integralmente sostituito.

Il nuovo testo di tale comma prevede l’applicazione, limitatamente all'anno scolastico 2022/2023 e con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, della disciplina relativa al periodo annuale di prova e al test finale ai quali sono sottoposti i vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento (articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 59/2017.

 

Nel dettaglio, la disposizione richiamata prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

 

Comma 21 - Contingente di esperti a supporto dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito

 

Il comma 21 novella l'articolo 47, comma 1, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022).

 

La disposizione novellata, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, stabilisce che il Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR individua per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.

 

La lettera a) modifica il terzo periodo, in base al quale il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle “materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione”.

Rispetto alla previgente formulazione:

-   si precisa che lo scopo dell’avvalimento è quello di garantire l'attuazione anche degli investimenti, e non soltanto delle riforme, legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

-   si espunge il rinvio alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per la disciplina normativa dell’avvalimento;

 

Tale disposizione prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

 

-     riguardo ai requisiti che gli esperti di cui il Ministero dell'istruzione intende avvalersi, si sostituisce il riferimento alle “materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione” con quello alle attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR.

 

La lettera b) introduce un ulteriore periodo dopo il terzo, per specificare che il contingente di esperti a supporto dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione per l’attuazione delle riforme e degli investimenti legati al PNRR, “è da considerarsi aggiuntivo” rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione (DPCM n. 167/2020).

 

Tale disposizione prevede in via generale che il Ministro dell'istruzione e del merito può individuare esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici.

 

La lettera c) reca una modifica di coordinamento normativo al quarto periodo dell’articolo 47, comma 1.

 

La lettera d) aggiunge, in fine, un ulteriore periodo il quale consente di utilizzare le risorse per la remunerazione del contingente di esperti anche per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso D.L. 36/2022.

 

Tale disposizione consente, fino al 31 dicembre 2026, a determinate condizioni, alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e gli enti locali, il conferimento ai soggetti collocati in quiescenza di incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

 

Al contingente di esperti spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

 

 


 

Articolo 5, commi 20-bis e 21-bis
(Disposizioni in materia di dirigenti scolastici e di assegnazioni di personale scolastico)

 

 

L’articolo 5, comma 20-bis, introdotto in sede referente, modifica la procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, prevedendo, in particolare che, per le operazioni di mobilità degli stessi dell’anno scolastico 2023/2024, sia resa disponibile la percentuale del 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione. Il comma 21-bis del medesimo art. 5, anch’esso introdotto in sede referente, prevede poi che, a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024, possano essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 150 unità di personale presso taluni enti e associazioni, modificando la disciplina in materia.

 

Ciò avviene:

 

A)   sostituendo il comma 1 dell’art. 19-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 (legge 25/2022), con i commi 1 e 1-bis.

 

Si ricorda che l’attuale testo dell’art. 19-quater del DL 4/2022, composto di un solo comma, dispone in ordine alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. In deroga temporanea al limite fissato per tale mobilità in sede contrattuale, tale articolo rende disponibile il 60% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Ai fini di tale mobilità, si prevede quale requisito l'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, nonché quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. La disposizione precisa, altresì, che dall'attuazione di tale articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico sopra indicato (cioè successivi all’a.s. 2024/2025).

 

Ora, la disposizione in commento (comma 20-bis dell’art. 5), sostituendo l’articolo 19-quater del DL 4/2022, prevede, al nuovo comma 1 dello stesso che, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2023/2024 è resa disponibile la percentuale del 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall’attuazione di tale disposizione prosegue il testo in esame - non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Si prevede, inoltre, che per questa procedura non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati (come finora invece richiesto), salvo il diniego dell’Ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero relativamente ai citati anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo nella regione medesima.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 19 del DL 4/2022, poi, prevede che, nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1 riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione prioritariamente alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte della regione richiesta.

 

B)   sostituendo il secondo e terzo periodo dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998, con un solo secondo periodo.

 

Si ricorda che l’attuale comma 8 dell’art. 26 della legge n. 448/1998 prevede, al primo periodo, che l'amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a 150 unità, determinato con decreto dell’allora Ministro della pubblica istruzione, di concerto con l’allora Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica.

Il secondo periodo del medesimo comma 8, poi, sostituito dalla disposizione in commento, prevede che presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 possono essere disposte, ai sensi dell'art. 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 100 unità. Il terzo periodo inoltre, anch’esso sostituito dalla disposizione in esame, prevede che alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 50 unità.

 

Ora, la disposizione in commento - come anticipato (comma 21-bis dell’art. 5) - sostituisce i suddetti secondo e terzo periodo del comma 8 dell’art. 26 della legge n. 448 del 1998, con un unico (secondo) periodo che prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 150 unità di personale presso:

a)     enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; in tali casi (sembra che ci si riferisca a ognuna delle tipologie di enti e associazioni sopra richiamate) possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che abbiano documentatamente frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell’art. 105 del citato DPR n. 309/1990;

 

b) associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

 

Si ricorda che il citato comma 5 dell’art. 105 del TU sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope prevede che il provveditore agli  studi,  d'intesa   con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizzi corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui  danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale. 

 

Si ricorda, altresì, che i successivi periodi del comma 8 del medesimo art. 26 della legge n. 448 del 1998 – non modificati dalla disposizione in commento – prevedono: che le assegnazioni di cui al medesimo comma 8, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo (quarto periodo); che il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola (quinto periodo); che, all'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio (sesto periodo); che, in caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta (settimo periodo); l’abrogazione (parziale) dell’art. 456 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di utilizzazioni in compiti connessi con la scuola (ottavo periodo).

Si ricorda, infine, che il comma 330 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 (modificato più volte), che aveva soppresso – a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 - i citati secondo e terzo periodo dell’art. 26, comma 8 della legge n. 448 del 1998, è stato abrogato dall’art. 1, comma 646 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022 (per un approfondimento su quest’ultima disposizione, si rinvia all’apposita scheda di lettura del dossier sulla legge di bilancio 2022).

 

 

 


 

Articolo 5, comma 20-ter
(Reintegrazione dirigenti scolastici revocati)

 

 

L’articolo 5, comma 20-ter, introdotto in sede referente, prevede che, i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione, sono reintegrati a decorrere dal 1° settembre 2023 nel posto di lavoro, al verificarsi di determinate condizioni.

 

 

Nel dettaglio la disposizione in commento prevede che, i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell’art. 1, commi 87 e 88, lettera b) della legge n. 107 del 2015, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati a decorrere dal 1° settembre 2023 nel posto di lavoro, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024, al verificarsi delle seguenti condizioni:

 a) aver superato la prova scritta finale di cui alle citate procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova;

 b) aver prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, almeno 3 anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.

 

Si ricorda che il citato art. 1, comma 87 della legge n. 107 del 2015 (recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), prevede che, al fine di tutelare le  esigenze  di  economicità  dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al successivo comma 88,  con  decreto  dell’ora  Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento di un  corso  intensivo  di formazione   e   della   relativa   prova   scritta   finale,   volto all'immissione dei  soggetti  di  cui  al  comma  88  nei  ruoli  dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'art. 39 della  legge  n. 449 del 1997. Il successivo comma 88, poi – la cui lettera b) è citata nella disposizione in commento - prevede che il decreto di cui al comma 87 riguarda:

    a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure   concorsuali   successivamente   annullate  in  sede giurisdizionale, relative al concorso  per  esami  e  titoli  per  il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell’università e  della  ricerca  13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie  speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

    b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole  almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva, nell'ambito  del  contenzioso  riferito  ai  concorsi  per  dirigente scolastico   di   cui   al   citato decreto   direttoriale   del   Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca 22  novembre  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del  26 novembre 2004, e al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione  3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre  2006,  ovvero  avverso  la  rinnovazione  della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202 (recante “Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004”).

 

 


 

Articolo 5, comma 21-ter
(Regime giuridico transitorio degli ITS Academy)

 

 

Il comma 21-ter, (lettera a), dell’articolo 5 – comma introdotto nel corso dell’esame in sede referente – differisce dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale le fondazioni ITS Academy devono aver effettuato almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche per poter conseguire l’accreditamento temporaneo. La lettera b) introduce, limitatamente all'anno 2023, ulteriori finalità d’impiego delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, le quali possono essere quindi utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.

 

Per le predette finalità sono modificati i commi 1, lettera c), e 5 dell'articolo 14 della L. n. 99/2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore).

 

Nel dettaglio, si ricorda che, nel testo vigente, come modificato dall'art. 24, comma 6-bis, lett. a), n. 1) e n. 2), del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023), l'articolo 14, comma 1, della L. n. 99/2022 dispone che per diciassette mesi a decorrere dal 27 luglio 2022 (data di entrata in vigore della stessa L. 99/2022) si intendono temporaneamente accreditate: a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019; b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023.

 

Il comma 5 dello stesso articolo 14, modificato dall'art. 5, comma 4, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023), prevede che per gli anni 2022 e 2023, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto previsto da una serie di disposizioni normative, riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del DPCM 25 gennaio 2008, pubblicato nella GU n. 86 dell'11 aprile 2008. Le disposizioni richiamate sono: le previsioni dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, come modificato dall'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, e l'art. 1, commi 465, 466 e 467, della L. 145/2018.

Per approfondimenti sia sull’art. 14, comma 5, che sul Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore (istituito nello stato di previsione dell’allora Ministero dell'istruzione con la finalità di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi per il potenziamento dell'alta formazione professionale e la valorizzazione della filiera tecnico-scientifica) si veda. il dossier predisposto dal Servizio Studi.

 

Si ricorda che il PNRR contempla, tra gli investimenti finanziati nell'ambito della Componente 1 – alcuni a titolarità del Ministero dell'istruzione (MI), ora Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), altri a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) – lo “sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” (M4C1-I.1.5-20) (a titolarità del MIM). Si veda il DM n. 310 del 29 novembre 2022, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy".

Inoltre, tra le riforme previste nell'ambito della Componente 1 è presente anche la riforma del sistema ITS (M4C1-R.1.2-5,10) (a titolarità del MIM), a cui si è data attuazione con la ricordata L. n. 99/2022.

Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli allegati Investimenti e Riforme.

 

La legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", composta di 16 articoli, introduce nell'ordinamento una normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS), finora disciplinati - nei loro tratti essenziali - principalmente da una fonte di rango secondario, il DPCM del 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori".

Rispetto alla disciplina vigente, l’intervento normativo presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le novità occorre avere riguardo in particolare:

i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);

ii) a nuove aree tecnologiche rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;

iii) alla suddivisione dei percorsi ITS in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale;

iv) al rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM;

v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;

vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese;

vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;

viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;

ix) alla revoca dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione;

x) all'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale;

xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale);

xii) al potenziamento degli istituti connessi al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.


 

Articolo 6
(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

 

 

L’articolo 6, comma 1 – al fine di favorire la stabilizzazione di lavoratori a contratto -  incrementa dal 10 al 50 per cento la riserva di posti in favore del personale assunto localmente a contratto dagli uffici all’estero, nelle procedure concorsuali del MAECI relative all’assunzione di 100 unità aggiuntive di personale dell’area degli assistenti.

Il comma 1-bis, autorizza la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2023 e di 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari di prima categoria, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche speciali ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del DPR n. 18/1967, specificando poi le relative coperture per tali oneri.

Il comma 2 anticipa al 1° giugno 2023 l’incremento delle unità di personale non dirigente della seconda area funzionale, disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ridetermina inoltre, a partire dal 1° ottobre 2024, la dotazione organica del personale del MAECI, come indicato dalla legge di bilancio 2023, art.1, comma 714, lettera b), aumentandola di ulteriori 100 unità.

Il comma 3 elimina l’obbligo nelle sedi estere di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, ferme restando le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi in cui si trovano.

Il comma 4 modifica il DPR 5 gennaio 1967, n. 18, sull’ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri, abrogando la disciplina prevista all’art. 34, in materia di destinazioni, trasferimenti e richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali e prevedendo in casi eccezionali un aumento della percentuale di rimborso per le spese sostenute dai funzionari all’estero per l’istruzione scolastica primaria e secondaria dei figli a carico.

Il comma 5 dispone l’aumento degli stanziamenti per rafforzare il contingente di militari dell’Arma dei Carabinieri a protezione delle sedi diplomatiche all’estero e del loro personale, autorizzando una spesa di 3,4 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024-

Il comma 5-bis autorizza in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dall’anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.

Il comma 5-ter autorizza il Governo ad incrementare il regolamento di organizzazione del Ministero degli esteri al fine di incrementare di dieci unità il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da assegnare in via esclusiva a personale della carriera diplomatica già in servizio.

 

Nel dettaglio, il primo comma dell’articolo 6, dispone che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il biennio 2023-24, può incrementare dal 10 al 50 per cento i posti messi a concorso per titoli ed esami per l’assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all’area degli assistenti, di cui alla Tabella B-Allegato 2 (dove sono indicate 100 unità appartenenti a tale area) riservati a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all’articolo 152 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18.

 

Tale norma prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale, nel limite di un contingente di 3150 unità, con contratto a tempo indeterminato, superato un periodo di prova di nove mesi.

 

Gli impiegati in questione devono essere in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l’accesso all’area degli assistenti, oltre ad aver compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 160, primo comma, secondo periodo, del DPR 5 gennaio 1967, n. 18.

 

Quest’ultima norma stabilisce che l’impiegato riassunto presso un altro ufficio dopo la chiusura o la soppressione di un ufficio all’estero in cui era impiegato, conserva l’anzianità maturata e il precedente regime contrattuale.

 

Il primo periodo del comma 1-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, contiene le autorizzazioni di spesa (1.000.000 euro per l'anno 2023 e 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024) per adeguare le retribuzioni del personale di cui al supra citato articolo 152 del DPR n. 18 del 1967 (personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari di prima categoria, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche speciali) ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

 

I primi 3 commi del suddetto articolo 157 del DPR n. 18/1967, come sostituiti dall’articolo 1, comma 1, lettera e) della legge n. 62 del 29 aprile 2021, stabiliscono che la retribuzione annua base dei suddetti dipendenti sia fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte da tali impiegati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle suddette agenzie specializzate, fermo restando che la retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei predetti termini di riferimento ed è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee, pur potendo essere consentita eccezionalmente, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

Il quarto comma dell’articolo 157 del DPR n. 18/1967, infine, dispone che la retribuzione sia di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi e che il corrispettivo in lire (oggi euro) della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209 del suddetto DPR (e cioè dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello dell’Economia e delle finanze).

 

Il secondo periodo del comma 1-bis, riguarda le coperture degli oneri derivanti dal primo periodo (cfr. supra), stabilendo che ad essi “si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.

 

 

Il comma 2, primo periodo, stabilisce che l’incremento delle 100 unità di personale non dirigente della seconda area funzionale di cui alla Tabella B-Allegato 2 nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di cui al DPR 19 maggio 2010 n. 95), disposto dalla legge di bilancio per il 2023 (precisamente dall’articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), viene anticipata di quattro mesi (cioè dal 1° ottobre al 1° giugno 2023).

 

Il secondo periodo del comma 2 prevede, inoltre, un ulteriore aumento di 100 unità della seconda area funzionale del MAECI a decorrere dal 1° ottobre 2024, allo scopo di consentire l’assunzione del personale al termine delle procedure concorsuali di cui al comma 1 (si veda supra).

 

Infatti la norma dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2024 nella quarta colonna della tabella 1, annessa sempre al supra citato DPR n. 95/2010 recante la dotazione organica del personale del MAECI, come rideterminata dall’articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233», comportando quindi un aumento di 100 unità.

 

Il comma 3 modifica l’articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, specificando che la presenza dei lavoratori negli uffici all’estero delle pubbliche amministrazioni è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, eliminando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

 

Il comma 4, lettera a) stabilisce l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 34 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 sull’ordinamento dell’amministrazione del MAECI, che disciplinava “la destinazione, il trasferimento e il richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali qualificati ai sensi dell’articolo 32 terzo comma e degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali (…)”.

 

Tale abrogazione deriva dal passaggio delle funzioni del Ministero del Commercio con l’estero al MAECI disposta dall’articolo 2 del DL n. 104 del 2019.

 

Inoltre la lettera b) del quarto comma, modifica il terzo comma dell’articolo 179 del citato DPR n. 18 del 1967 (cfr. infra), in modo tale che in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il rimborso accordato per le spese sostenute dal personale in servizio all’estero per l’istruzione scolastica primaria o secondaria dei figli a carico per un anno scolastico completo, “possa superare i tre mezzi e raggiungere i cinque mezzi della maggiorazione prevista dall’articolo 173 comma 3 dello stesso DPR, per ogni figlio a carico”.

A tal proposito si ricorda che l’articolo 179 del citato DPR n. 18 del 1967 stabilisce che al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico (comma 1). Al personale di ruolo del Ministero in servizio all'estero che è richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi già iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione avviene per le tre classi finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi (comma 2).  Ai sensi del comma 3, oggetto di novella da parte della disposizione in esame, i rimborsi previsti dai citati commi 1 e 2 sono riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non potrà comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico

A sua volta l’articolo 173 comma 3 dello stesso DPR prevede che all’impiegato avente figli a carico, spetti per ogni figlio un aumento dell’indennità di servizio all’estero commisurata a un ottavo di quella prevista nello stesso Paese per un primo segretario o un console.

 

Il comma 5 dispone l’aumento degli stanziamenti per rafforzare il contingente di militari dell’Arma dei Carabinieri a protezione delle sedi diplomatiche all’estero e del loro personale. Nel dettaglio viene autorizzata allo scopo una spesa di 3,4 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 per l’incremento di tale contingente, ai sensi dell’articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

 

La relazione tecnica specifica che lo stanziamento consente di incrementare di 42 unità il numero di posti del contingente attualmente previsto e sarà prioritariamente destinato a dotare di un secondo carabiniere le ambasciate che attualmente possono contare su un solo militare dell’Arma e a inviare un carabiniere in alcuni uffici consolari particolarmente esposti per tipologia di minacce o per entità di afflusso di pubblico. Il numero esatto di posti da istituire potrà essere determinato solo con il provvedimento interministeriale di istituzione dei posti, nel rigoroso del limite di spesa autorizzato dalla disposizione in oggetto. Viene anche spiegato che per l’anno 2023 l’onere è minore in quanto riferito a un solo semestre considerando i tempi tecnici per ridefinire il contingente, per selezionare il personale interessato e per trasferirlo nelle sedi di destinazione.

 

Il comma 5-bis autorizza in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dall’anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione, disponendo la relativa copertura finanziaria.

 

Al riguardo si prevede la riduzione, pari a euro 200.000 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

A sua volta il comma 5-ter autorizza il governo a modificare il regolamento di organizzazione del Ministero degli esteri, di cui al DPR 95/2010, in modo da incrementare di dieci unità il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da assegnare in via esclusiva a personale della carriera diplomatica già in servizio. Il medesimo comma autorizza il Governo a sopprimere il comma 8-bis dell’articolo 5 del citato DPR 95/2010 che attualmente prevede che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo includa non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale.

 


 

Articolo 7
(
Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

 

 

L’art.7 dispone misure in materia di:

-   rafforzamento dell’organico della sanità militare (con un incremento di personale medico, infermieristico e di tecnici di laboratorio);

-   modifiche nell’organizzazione apicale del Ministero della difesa (incrementando di due unità la dotazione organica dei dirigenti generali; istituendo un nuovo ufficio centrale per la promozione e valorizzazione del patrimonio della difesa; istituendo l’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, in sostituzione del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti).

L’articolo in esame prevede anche modifiche, di minor rilievo, delle prove nei concorsi pubblici per il reclutamento degli ispettori dell’Arma dei carabinieri e nella composizione della commissione superiore di avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri.   

 

Il comma 1, in particolare, incrementa di sei unità il contingente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, che il Ministero era già autorizzato ad assumere.

I commi da 2 a 4 dispongono le citate modifiche all’organizzazione del Ministero.

I commi da 5 a 7 autorizzano il Ministero a bandire concorsi per 16 ufficiali medici (grado di tenente e corrispondenti) e 120 sottufficiali infermieri (grado di maresciallo e corrispondenti).

 

Comma 1

 

La norma autorizza l’assunzione, a tempo indeterminato, di sei unità di personale (con la qualifica di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica) a decorrere dal 1° aprile 2023, in aggiunta alle 15 unità già assunte, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in forza dell’articolo 20, commi 2 e 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Come sottolinea la relazione illustrativa, il provvedimento intende potenziare le sedi (centrale e periferiche) del Dipartimento scientifico del Celio, anche per garantire lo svolgimento delle attività derivanti dalla sua inclusione nel Sistema di sorveglianza integrata (coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità) per il sequenziamento dei nuovi contagiati ai fini della precoce identificazione di eventuali “nuove varianti” virali. Le attività di laboratorio svolte dalle strutture della sanità militare, aggiunge ancora la relazione, sono fortemente aumentate, anche per la consistente quantità di test connessi alla diagnostica molecolare e dei test di neutralizzazione, funzionali alla continua verifica dell’efficacia vaccinale.  

La relazione tecnica chiarisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della previsione, nel limite di spesa di 180.760 euro per il 2023 e 271.140 a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

 

In tema di sanità militare si veda il dossier di documentazione.

 

Comma 2

 

La lettera a), 1, prevede l’aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro da due a tre. La disciplina e le relative funzioni, con le necessarie attività di riorganizzazione, saranno disciplinate in via regolamentare. La relazione illustrativa sottolinea che nel nuovo ufficio saranno concentrate le attività di promozione e valorizzazione degli asset della Difesa, per quanto riguarda demanio e patrimonio.

Le rimanenti disposizioni della lettera a) dispongono la   riconfigurazione del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in “Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa”.  L’obiettivo, si legge nella relazione illustrativa, è di valorizzare il patrimonio costituito dalla cultura della difesa, diffondendo i relativi valori a livello istituzionale e nella collettività. Le lettere da b) a g) sono di mero adeguamento terminologico delle disposizioni vigenti.

La lettera h), introduce, nei concorsi per il reclutamento degli ispettori dell’Arma dei carabinieri la possibilità di sostenere, in aggiunta o in alternativa alla prova facoltativa di lingue estere, anche la prova facoltativa sulle materie di interesse professionale, tra quelle indicate nel bando di concorso.

La lettera i) snellisce le modalità di formazione della commissione superiore di avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri (di cui all’articolo 2247-bis del Codice dell’ordinamento militare). In luogo dell’attuale formulazione - che prevede la presenza in commissione dell’unico generale di divisione del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri - si prevede la presenza del generale di grado più elevato (consentendo così la costituzione anche quando il generale di divisione non possa parteciparvi).

 

Il comma 3 prevede l’incremento di due unità della dotazione organica delle posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero della difesa, che passano quindi dalle nove posizioni attuali ad undici. L’obiettivo della misura, si legge nella relazione illustrativa, è potenziare l’azione del dicastero nei settori della politica industriale, della ricerca e innovazione nonché del procurement in ambito militare (anche alla luce del nuovo contesto geopolitico e delle prospettive di riforma avviate in ambito UE e NATO).  

Il comma 4, al fine di assicurare l’invarianza di spesa per l’incremento di una delle due nuove posizioni di dirigente generale, di cui al comma precedente, prevede la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 5, sempre nell’ottica di potenziare le strutture della sanità militare, autorizza il Ministero della difesa a bandire procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento, nell’anno 2023, di:

-     16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti;

-     120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti.

Il comma 6 stabilisce che la ripartizione dei posti complessivi tra le singole Forze armate e l’Arma dei carabinieri sarà effettuata con decreto ministeriale.

Il comma 7, allo scopo di favorire il passaggio in ruolo del personale reclutato durante il periodo dell’emergenza pandemica dispone una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati a tempo determinato in forza di specifiche disposizioni di legge elaborate nel corso del periodo pandemico e che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. La previsione non fissa alcun limite d’età per la partecipazione al concorso.


 

Articolo 7-bis
(Funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e istituzione della figura di Ispettore ambientale)

 

 

L’articolo 7-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, integra il Codice dell’ordinamento militare per inserire tra le funzioni dell’Arma dei carabinieri anche quelle di polizia forestale, ambientale e agroalimentare e per disciplinare l’istituzione della tipologia di personale ispettivo con competenza in polizia ambientale.

 

 

In particolare, il comma 1, lettera a), integra il Codice dell'ordinamento militare (COM - D.Lgs. n. 66 del 2010) all’articolo 161, relativo alle funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei carabinieri, aggiungendo a tali funzioni anche quelle di polizia forestale, ambientale e agroalimentare, ai sensi del D.Lgs. n. 177 del 2016, fermi restando gli specifici compiti in materia attribuiti dalla legge ad altre amministrazioni dello Stato.

 

Con il D.Lgs. n. 177 del 2016 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. n. 228 del 2017) è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).

Tali funzioni sono esplicitamente elencate dall’articolo 7, comma 2:

a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;

e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;

g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;

h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;

l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

m) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;

n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;

p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;

q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

s) educazione ambientale;

t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;

u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;

v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363;

z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri

 

A sua volta l’art. 174-bis del Codice dell’ordinamento militare, inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. n. 177 del 2016 ha disciplinato  l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all’Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all’espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale.

Da un punto di vista strutturale il Comando fa parte della più generale struttura della difesa preposta alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare del Paese e comprensiva di reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Secondo quanto previsto dall’articolo 174–bis del Codice dell’ordinamento militare, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, ferma restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare. Il Ministro dell’ambiente si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico.

 

Dal CUFAA dipendono:

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, istituito il 1° giugno 2017;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, istituito il 1° giugno 2017;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

 

https://www.camera.it/temiap/leg18/25/CUFAA.PNG

 

Si segnala che il Comando carabinieri per la tutela ambientale è stato ridenominato “Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica” dal D.L. n. 22/2021, articolo 2, comma 5.

 

Il comma 1, lettera b), inserisce un nuovo articolo 161-bis nel COM dedicato al personale ispettivo con competenza in polizia ambientale.

La disposizione prevede che le competenze di tale personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive siano stabiliti con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’interno. Il medesimo decreto deve prevedere, per garantire la terzietà dell’intervento ispettivo, il principio della rotazione di tale personale nell’esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti.

Con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri sono individuati:

§  il personale incaricato degli interventi ispettivi che – specifica la norma – sono svolti ai sensi della vigente normativa ambientale internazionale, dell’Unione europea, nazionale e regionale;

§  i requisiti che tale personale deve possedere, oltre all’attività di formazione e aggiornamento.

 

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articolo 7-ter
(Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro della difesa)

 

 

L’articolo in esame autorizza il Governo ad aumentare di venti unità il contingente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (che passa così da 145 a 165 unità di personale). La disposizione autorizza anche il conferimento di un ulteriore incarico di responsabile di ufficio di diretta collaborazione, oltre a quelli già previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità è autorizzata una spesa di 177.840 euro per il 2023 e di 533.519 annui a partire dal 2024.

 

 

Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è fissato dall’art.17 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90). Tale personale (ridotto del 20 per cento dalla legge 23 dicembre 2014, n.190) ammonta attualmente a   145 unità

 

Aggiuntive a tale contingente sono le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e  dai capi delle segreterie  dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce e del Consigliere  giuridico (art.17, comma 4)

La disposizione in esame autorizza il Ministro della difesa a conferire un ulteriore incarico di responsabile di ufficio, in aggiunta a quelli appena elencati.  

 

Agli oneri derivanti dal provvedimento (177.840 euro per il 2023 e di 533.519 annui a partire dal 2024) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento de fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.  

Articolo 8
(Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

 

 

L’articolo 8 reca disposizioni al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana nell’ex area militare denominata Arsenale militare situata nell’Isola de La Maddalena.

 

In particolare, l’articolo in questione interviene nell’ambito dell’articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, inserendo un ulteriore comma, il comma 13-sexies, in base al quale il Commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana nell’ex area militare denominata Arsenale militare dell’Isola de La Maddalena, possa nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi.

La medesima disposizione prevede che la remunerazione del sub-commissario sia pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. A seguito dell’approvazione di una proposta emendativa durante l’esame in sede referente, si prevede che l’incarico di sub-commissario cessi entro il 31 dicembre del 2024.

 

Per un approfondimento specifico, anche di natura tecnica, in merito agli interventi di bonifica previsti per l’area in questione si rinvia al documento presente sul sito istituzionale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

 


 

Articolo 9
(
Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)

 

 

L’articolo 9, ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con riferimento:

§   all’attività di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

§   alla valutazione dei progetti di ricerca.

I commi 2-bis e 2-ter sono stati inseriti nel corso dell’esame in sede referente. Il comma 2-bis consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di assumere, a determinate condizioni, incarichi presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro. Il comma 2-ter, con specifico riferimento alle attività di consulenza, consente, a determinate condizioni, ai professori e ai ricercatori a tempo pieno lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, fermo restando il rispetto del limite retributivo massimo previsto a legislazione vigente. I commi 3 e 4 recano una disciplina concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell’ambito dell’Unione europea e a livello internazionale. Il comma 3-bis -introdotto nel corso dell’esame in sede referente – consente - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - alle università statali e non statali di procedere, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate dirette previste dall’articolo 1, comma 9, della L. n. 230/2005, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. È stabilito che tali istituzioni siano direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca, o nella realizzazione o nell’ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione. La concessione di tale facoltà è espressamente collegata allo scopo di conseguire gli obiettivi del PNRR per la Missione 4, «Istruzione e Ricerca» – componente 2, «Dalla ricerca all’impresa» – Linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» nonché di favorire l’apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall’estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025. Il comma 4-bisintrodotto nel corso dell’esame in sede referente - autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a rideterminare, a decorrere dal 2023, la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, in misura pari a euro 1.250.000, in relazione alle accresciute attività, connesse anche alla attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (commi 1 e 2)

 

Il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di competenze del Ministero dell’università e della ricerca. Tale articolo reca un elenco di aree funzionali in relazione alle quali il Ministero citato svolge le funzioni di spettanza statale.

Con la novella in esame tale elenco viene integrato con le seguenti nuove aree funzionali:

§  supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica (articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) e dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie (articolo 10 del d.m. 19 febbraio 2009);

§  promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione tra gli enti citati ed il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca.

 

L’integrazione delle aree funzionali in commento è da ricondurre all’istituzione, presso il medesimo Ministero dell’università e della cultura, della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario - con compiti di supporto agli Osservatori di cui si è fatta menzione - e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.

Poiché le disposizioni applicabili prevedono l’istituzione delle Strutture quali strutture tecniche di livello dirigenziale generale, la lettera b) del comma in esame modifica l’articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di prevedere due ulteriori uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell’università e della ricerca, incrementandone il numero da sei a otto.

 

L’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 demanda all'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione. Definisce quindi i criteri per la verifica dei requisiti di idoneità e disciplina la composizione dell’Osservatorio.

L’articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 368 prevede che, nelle regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione, siano istituiti gli Osservatori regionali, con il compito di definire i criteri per la rotazione dei medici in formazione tra le strutture inserite nella rete formativa, di verificare lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica, nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, nonché lo standard del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie.

L’articolo 10 del d.m. 19 febbraio 2009 (“Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009) prevede l’istituzione con decreto ministeriale, dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie con il compito di formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di requisiti d'idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere in cui si svolge la formazione delle figure professionali di cui al presente decreto, nonché a criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Riguardo alla costituzione dell’Osservatorio in parola, si veda il d.m. 21 aprile 2021.

Inoltre, il d.m. n. 932 del 1° agosto 2022 ha previsto l’attivazione della Struttura tecnica di missione citata, di livello dirigenziale generale, con il compito di fornire supporto alle attività dei citati Osservatori, nazionale e regionali. La struttura tecnica di missione è quindi articolata nei tre uffici dirigenziali di livello non generale competenti nelle seguenti materie: supporto negli affari generali e attività trasversali (Ufficio I); supporto in ambito giuridico normativo e in materia di programmazione dei fabbisogni formativi (Ufficio II); supporto in materia di accreditamento delle strutture e di valutazione della qualità della formazione specialistica universitaria del settore sanitario (Ufficio III).

Infine, il d.m. n. 1100 del 23 settembre 2022 ha istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, quale struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale. La citata Struttura è articolata nei seguenti tre uffici dirigenziali di livello non generale: Ufficio di coordinamento delle attività di valutazione e degli affari generali; Ufficio di supporto al Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR); Ufficio di monitoraggio e di valutazione di impatto.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame reca una serie di novelle al fine di adeguare le norme concernenti le menzionate Strutture tecniche alle disposizioni del comma 1.

 

La lettera a) del comma 2 abroga l’articolo 21-bis della legge n. 240 del 2010, recante la disciplina sulla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca (v. infra per i contenuti dell’articolo 21-bis).

Tale articolo 21-bis è stato introdotto dall’articolo 28, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022 (come convertito dalla legge n. 91 del 2022).

La lettera d) abroga, all’articolo 28 del decreto-legge n. 50 del 2022:

1)    la lettera b) del comma 2-bis (tale lettera, come detto, introduceva l’abrogato articolo 21-bis nella legge n. 240 del 2010)

2)    gli ultimi due periodi del comma 2-ter.

 

Per le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 9 in esame si veda infra.

 

Per quanto concerne i compiti in materia di valutazione dei progetti di ricerca, si ricorda che il decreto-legge n. 50 del 2022 (come convertito dalla legge n. 91 del 2022), all’articolo 28, commi 2-bis e 2-ter, disciplina la struttura tecnica presso il Ministero dell’università e della ricerca.

Il comma 2-bis, ha introdotto nella legge n. 240 del 2010 il nuovo art. 21-bis, qui abrogato, che istituiva e disciplinava la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, con le seguenti funzioni:

§  promozione del coordinamento delle attività di ricerca di università, enti pubblici di ricerca e di istituzioni AFAM verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, oltreché, più in generale, agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese;

§  valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato;

§  nomina dei componenti dei comitati di valutazione nell’ambito degli elenchi che, secondo la stessa novella, dovranno essere predisposti dal CNVR;

§  supporto alle funzioni esercitate dal CNVR, che opera tramite l’avvalimento della Struttura tecnica;

§  se previsto dai rispettivi bandi e ove non vi provveda il CNVR, provvedere allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi.

 

Il comma 2-ter del medesimo articolo 28 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha per oggetto i profili organizzativi e finanziari relativi alla Struttura tecnica. Si prevede, in particolare, che essa, in aggiunta alla dotazione organica del MUR, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello. Sono quindi dettate le disposizioni inerenti alle autorizzazioni ad assumere a le relative autorizzazioni di spesa.

Il penultimo periodo del comma 2-ter, qui abrogato, demandava ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare la definizione dell'articolazione degli uffici della Struttura tecnica e l’individuazione dei relativi compiti. L’ultimo periodo, parimenti abrogato, manteneva ferme, a tale riguardo, le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca previste dai regolamenti concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 e n. 165.

 

La lettera b) sopprime il primo periodo articolo 1, comma 470, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020).

La lettera c) abroga i commi 1, 2 e 6 dell’articolo 19-quinquies del decreto-legge n. 4 del 2022 (come convertito dalla legge n. 25 del 2022).

 

L’articolo 1, comma 470, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha previsto, tra l’altro, l'istituzione di una tecnostruttura (sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale) per supportare le attività degli Osservatori, nazionale e regionali, disciplinati dagli articoli 43 e 44 qui sopra ricordati (primo periodo, qui abrogato). L’articolo 19-quinquies del decreto-legge n. 4 del 2022 (come convertito dalla legge n. 25 del 2022) ha previsto l’inquadramento della tecnostruttura quale Struttura tecnica di missione presso il Ministero dell'università e della ricerca. La tecnostruttura viene inquadrata nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca e come ufficio di livello dirigenziale generale, articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, con dotazione di personale aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero, la quale è incrementata secondo i termini di cui al comma 3 e secondo le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 (queste ultime concernono anche gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e per il funzionamento della struttura). Riguardo ai compiti, si prevede che la struttura tecnica supporti le attività anche dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e si individuano le tipologie di attività dei suddetti organi a supporto delle quali è preposta la struttura tecnica in oggetto (commi 1 e 2, qui abrogati). Si demanda ad un decreto ministeriale (di natura non regolamentare), da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'attivazione (presso il Ministero) della struttura e la definizione dei relativi uffici e compiti (comma 6 qui abrogato). Inoltre, l'articolo 19-quinquies modifica la composizione del suddetto Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, prevedendo (comma 2, qui abrogato) l'integrazione della stessa con il dirigente generale della suddetta struttura tecnica e il dirigente generale competente per materia del Ministero della salute (ovvero il responsabile della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale).

 

Incarichi e attività di consulenza dei professori e dei ricercatori a tempo pieno per soggetti pubblici o privati – commi 2-bis e 2-ter

 

I commi 2-bis e 2-ter sono stati inseriti nel corso dell’esame in sede referente.

Il comma 2-bis inserisce il nuovo comma 10-bis all'articolo 6 della L. n. 240/2010 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo). La nuova disposizione consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, e comunque non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

Il comma 2-ter specifica che l'articolo 6, comma 10, primo periodo, della L. n. 240/2010, “si interpreta”, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011).

 

Il primo periodo qui interpretato prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.

Il richiamato articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) ha demandato a un DPCM la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina sopra descritta devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno (co. 1) Il personale interessato dall’applicazione del limite retributivo massimo che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito (co. 2). Il DPCM, nella definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo, avrebbe potuto anche prevedere deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed avrebbe dovuto stabilire un limite massimo per i rimborsi di spese (co. 3). Le risorse rivenienti dall'applicazione delle predette misure sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (co. 4).

In attuazione dell’articolo 23-ter è stato quindi adottato il D.P.C.M. 23 marzo 2012 (pubblicato nella GU n. 89 del 16 aprile 2012), il cui articolo 3 prevede che il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite. Sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. A tale fine, i destinatari della misura sono tenuti a produrre all'amministrazione di appartenenza una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno.

Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 124/2017 ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 27/2022, ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, in relazione - per l'art. 10 - all'art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948.

Inoltre, l’articolo 1, comma 489, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del D.L., n. 201/2011. Nei trattamenti pensionistici sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i predetti princìpi nel rispetto dei propri ordinamenti.

La Corte costituzionale, con la summenzionata sentenza 124/2017, ha dichiarato non fondate anche le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge di stabilità 2014, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 Cost.

 

Potenziamento dell'attività di ricerca (commi 3 e 4)

 

Il comma 3, introduce un nuovo comma 1-bis nell’articolo 9 della legge n. 240 del 2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”).

Il comma introdotto prevede la possibilità, da parte delle università, di istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca. Il fondo è alimentato con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell’ambito dell’Unione europea e a livello internazionale. La disposizione specifica che il fondo è alimentato con le suddette risorse, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca la definizione delle modalità di erogazione di una quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione alle risorse in oggetto. La quota premiale non dovrà comunque essere superiore al 30 per cento del trattamento economico individuale, e dovrà essere riferita al solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse medesime. Si dovrà peraltro tenere conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

 

Il comma 4 introduce un nuovo comma 2-bis nell’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 2016 (“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”).

In analogia con quanto previsto dal comma precedente, si prevede la possibilità di integrare il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell’ambito dell’Unione europea e a livello internazionale. Anche per gli EPR, si specifica che il fondo è alimentato con le suddette risorse, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca la definizione delle modalità di erogazione di tali compensi aggiuntivi in favore del citato personale degli EPR. Tale compenso non dovrà comunque essere superiore al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, e dovrà essere riferito al solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse disponibili. Si dovrà peraltro tenere conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

 

La relazione illustrativa rammenta, a titolo meramente esemplificativo, l’articolo 54 del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede, riguardo alle regole comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), che si possa applicare al quadro economico di progetto un tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti sostenuti e positivamente valutati (ovvero alternativamente il 15% dei soli costi di personale). Inoltre, l’articolo 35 del Regolamento (UE) 2021/695, sui Fondi Horizon, prevede che si possa applicare al quadro economico di un progetto un tasso forfettario pari al 25% del totale dei costi diretti sostenuti e positivamente valutati.

 

Per approfondimenti, si veda la pagina sul sito del MUR Enti di ricerca pubblici.

Per un inquadramento di carattere generale, si veda il temaweb, sul sito della Camera dei deputati, Università e ricerca.

 

Chiamate dirette per le università statali e non statali – Comma 3-bis

 

Il comma 3-bis -introdotto nel corso dell’esame in sede referente – consente - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - alle università statali e non statali di procedere, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate dirette previste dall’articolo 1, comma 9, della L. n. 230/2005, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. È stabilito che tali istituzioni siano:

- direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca,

-  o nella realizzazione o nell’ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione.

La concessione di tale facoltà è espressamente collegata allo scopo di:

- conseguire gli obiettivi del PNRR per la Missione 4, «Istruzione e Ricerca» – componente 2, «Dalla ricerca all’impresa» – Linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»;

- favorire l’apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall’estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025.

 

Al riguardo, si ricorda che il Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione (M4C2-I.3.1-16,17) è affidato al Ministero dell'università e della ricerca (MUR). Il primo traguardo (milestone) previsto al T2 2022 è stato conseguito.

Si veda la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sezione II, Schede sull’attuazione delle riforme e degli investimenti, pp. 255-256.

Si rinvia, più analiticamente, alla descrizione degli investimenti e delle riforme.

I traguardi fissati al 31 dicembre 2021 (T4 2021), quelli fissati a giugno 2022 (T2 2022) e quelli fissati a dicembre 2022 (T4 2022) risultano conseguiti. Relativamente agli obiettivi da conseguire al 31 dicembre 2022 (T4 2022), il Governo, il 30 dicembre 2022, ha inviato alla Commissione UE la richiesta di pagamento della terza rata di risorse PNRR.

Quanto ai traguardi ed obiettivi conseguiti si rinvia ai dossier predisposti dai Servizi Studi della Camera e del Senato di "Monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza":
- I traguardi e gli obiettivi al 31 dicembre 2021  (dossier n. 28/3 del 20 gennaio 2022) - I traguardi e gli obiettivi al 30 giugno 2022 (dossier n. 28/4 del 5 luglio 2022).

 

L’articolo 1, comma 9, della L. n. 230/2005 prevede le seguenti fattispecie di chiamata diretta.

- Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.

- Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

In attuazione di tale comma sono stati adottai il D.M. 1° luglio 2011 (GU n. 256 del 3 novembre 2011), e il D.M. 28 dicembre 2015 (GU n. 65 del 18 marzo 2016). Vedi, anche, il Comunicato 6 ottobre 2022, pubblicato nella G.U. n. 234 del 6 ottobre 2022.

 

 

Rideterminazione della dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca – Comma 4-bis

 

Il comma 4-bisintrodotto nel corso dell’esame in sede referente - autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a rideterminare, a decorrere dal 2023, la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici. La rideterminazione è autorizzata in misura pari a euro 1.250.000 in relazione alle accresciute attività, connesse anche alla attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Si richiama espressamente l'articolo 10, comma 3, del regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca (DPCM n. 165/2020), il quale prevede che al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con decreto del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa.

 

Alla copertura delle spese, pari a euro 597.040,18 a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 10
(
Attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese)

 

 

L’art. 10 autorizza la spesa di 270 mila euro per il 2023, per la prosecuzione (in pratica: per il lavoro straordinario) di attività di alto contenuto specialistico del personale del Ministero delle imprese e del Made in Italy - MIMIT, anche inerente ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.

 

Più nel dettaglio, la disposizione di spesa stanzia, per il solo anno 2023, 270 mila euro per il lavoro straordinario del personale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MIMIT, il quale svolge controlli obbligatori sulle navi di proprietà di terzi.

 

La Relazione illustrativa d’accompagno – infatti – chiarisce che il predetto Ministero svolge correntemente una rilevante serie di attività per conto terzi avvalendosi del personale applicato presso gli Ispettorati territoriali (II.TT.) del Ministero medesimo.

Tali attività sono disciplinate dal decreto ministeriale 15 febbraio 2006, recante individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 366 del 2003, nonché dal decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2006, relativo alle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE. Sempre secondo la Relazione illustrativa, si tratta di attività ad alto contenuto specialistico - in gran parte rivolta ai controlli sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare (circa 5.000 controlli per anno), all’attività di rilascio della certificazione, che (oltre che per gli equipaggiamenti marittimi delle stazioni radio a bordo di imbarcazioni e aeromobili non iscritte nel registro aeronautico nazionale), è effettuata in occasione di verifiche della marcatura e certificazione CE nelle ipotesi di compatibilizzazione, razionalizzazione, ottimizzazione e trasferimento di impianti radioelettrici, nonché in caso di verifica dei requisiti minimi di comunicazione radio e telefonica degli istituti di vigilanza.

Tali attività, benché effettuate in conto terzi, hanno natura obbligatoria per il Ministero, considerato che incidono sulla possibilità dei terzi di esercire legittimamente attività lavorativa. Gli oneri relativi a siffatte prestazioni (compreso il costo orario del personale impegnato) sono a carico del soggetto destinatario della prestazione tramite versamento all’entrata dello Stato, così come previsto dai citati decreti. Tale evenienza implica che gli oneri economici necessari per lo svolgimento di tali attività non incidono sulle risorse di finanza pubblica, in quanto completamente a carico dei terzi.

Al riguardo – prosegue la Relazione illustrativa - l’art. 47 della legge n. 52 del 1996 dispone che i proventi derivanti da siffatte attività siano destinati agli stati di previsione del Ministero interessato, destinati al finanziamento dei servizi preposti. È da evidenziare che il mancato stanziamento di fondi da destinare alla remunerazione dello straordinario effettuato dal personale per questa specifica tipologia di attività genererebbe un irrimediabile vulnus per il regolare svolgimento delle attività rese in conto terzi.

L’obbligo della prestazione lavorativa, spesso svolta in trasferta, nell’ambito del solo orario ordinario (preso atto dell’impossibilità amministrativa e contabile di autorizzare prestazioni straordinarie in assenza di fondi) determinerebbe, infatti, una dilatazione dei tempi di chiusura dell’attività che dovrà essere svolta necessariamente in più giornate. Tale evenienza si riverbererebbe, peraltro, negativamente sia sul terzo che, nel caso di trasferta, dovrebbe sostenere maggiori spese connesse al vitto ed all’alloggio (che hanno un rilievo economico evidentemente maggiore rispetto al ristoro delle eventuali ore di straordinario), sia sull’organizzazione dell’ufficio che dovrebbe privarsi dell’unità in trasferta per un numero superiore di giornate. Il problema si ripercuote con particolare rilevanza sull’attività marittima, laddove il mancato rilascio del certificato di sicurezza determina un corrispondente impedimento per le navi alla navigazione e – quindi – a lasciare il porto di appartenenza, con conseguente danno economico per l’armatore e per l’intera attività del settore.

Tutto ciò premesso, la Relazione illustrativa afferma che - in attesa di trovare una soluzione strutturale con carattere pluriennale all’assenza di risorse dedicate a tali servizi anche tramite una possibile modifica della natura dei compensi spettanti al personale che svolge tali attività - la disposizione in commento prevede un intervento finanziario una tantum riferito all’anno 2023.

Dalla Relazione tecnica si trae, inoltre, che la Direzione generale interessata è composta, tra gli altri, da 15 uffici periferici, detti Ispettorati Territoriali (II.TT.). Il personale che effettua verifiche tecniche nel settore dei controlli radioelettrici è costituito da circa 250 unità. Per il 2023 è stato stimato un ammontare di 10.307 ore di straordinario per le attività obbligatorie di cui sopra sul totale di tutti gli IITT.

Come tariffa media di 1 ora di straordinario si è utilizzato l’importo feriale per lo straordinario di un dipendente di area terza, posizione economica F5 (euro 19,74).

 

L’articolo in commento specifica che la somma di 270 mila euro è comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione e che vi si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIMIT.

Articolo 11
(
Disposizioni sul servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)

 

 

L’articolo 11 dispone che, in attesa dell’affidamento ad un nuovo operatore economico, il servizio di pubblica utilità del numero 1500 per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica, viene garantito dal Ministero della salute entro il termine del 31 dicembre 2023. Il servizio, già affidato in outsourcing, deve pertanto continuare ad operare secondo le stesse finalità, nella misura in cui siano compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

La norma inoltre quantifica e copre gli oneri derivanti che sono complessivamente stimati in 4.911.400 euro per i quali il MEF è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il comma 1 è volto a garantire l’offerta del servizio di pubblica utilità “1500” in materia di emergenze per la salute pubblica entro il termine tassativo del 31 dicembre 2023, da parte del Ministero della salute, nelle more dell’affidamento ad un nuovo operatore economico.

Questo servizio– già affidato in outsourcing in base a quanto previsto dall’articolo 1 dell’Ordinanza del Dipartimento della protezione civile ODPC 8 marzo 2020, n. 645 – dovrà continuare ad operare secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

Si ricorda che il numero 1500 è stato assegnato al Ministero della Salute con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 15/03/CIR del 17 dicembre 2003, come servizio per le emergenze di salute pubblica, senza onere per il chiamante (v. box).

Gli oneri (comma 2), quantificati in 4.911.400 euro sono coperti a valere, per l’anno 2023, come segue:

-        quanto a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

-        quanto ad ulteriori 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2023, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (iscrizione e rimodulazione in seconda sezione di Bilancio di quote annuali di autorizzazioni pluriennali di spesa);

-        infine, quanto a 1.911.400 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, di cui al comma 199, art. 1, della Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014).

Viene conseguentemente autorizzato il MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 3).

 

Il servizio di pubblica utilità 1500 in esame è stato affidato in outsourcing alla società Almaviva contact S.p.A. ai sensi della sopra richiamata OCDPC n. 645 dell’8 marzo 2020, affidamento successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 il numero di pubblica utilità 1500 è stato temporaneamente sospeso, a seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 931 del 13 ottobre 2022, emanata per favorire il superamento della situazione di criticità in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario da Covid-19.

Si ricorda che il numero 1500 era stato utilizzato dal 27 gennaio 2020 per offrire consulenza telefonica, supporto e informazioni sul Covid-19, con particolare riferimento alle misure di prevenzione, alla campagna di vaccinazione, alla Certificazione verde Covid-19.

Nelle fasi più gravi della pandemia ha fornito un servizio di risposta ai cittadini 24 ore su 24, sette giorni su sette, mentre nei mesi immediatamente precedenti alla sospensione era attivo dalle 8 alle 20, tutti i giorni. Alla risposta erano consultabili operatori e dirigenti sanitari appositamente formati.

 

Dalla sua attivazione che risale a circa 20 anni fa, il servizio 1500 è stato utilizzato per soddisfare i bisogni informativi dei cittadini in occasione di diverse situazioni emergenziali e di allarme sanitario, quali Sars, virus di Ebola e, più recentemente, durante la pandemia da Covid-19, ma è stato utilizzato anche per eventi di particolare emergenza, come ondate di calore e raccolta rifiuti.

La relazione illustrativa all’articolo in esame chiarisce che il modello organizzativo del servizio 1500 è articolato su due livelli: il primo organizzato con operatori telefonici appositamente formati per fornire risposte a quesiti più semplici e il secondo costituito da personale qualificato (medico) per rispondere a richieste di maggiore complessità. La proroga è finalizzata a far fronte ad esigenze informative di carattere sanitario o di allarme sanitario quali, oltre alla pandemia, altre malattie infettive (ad esempio vaiolo delle scimmie e listeria) ovvero relative al rischio radiologico, oltre che per sostenere campagne vaccinali.

Articolo 12
(
Modifiche alla disciplina dell’inviato speciale per il cambiamento climatico)

 

 

L’art.12 modifica la disciplina della figura dell’Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.  In tal caso esso riceve un compenso, determinato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti previsti dalla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione e, comunque, entro la soglia di 238.380 euro.

 

La figura dell’Inviato speciale per il cambiamento climatico è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La sua funzione è di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico.

La disposizione in esame amplia il novero di coloro che possono essere nominati quale Inviato, estendo in particolare la nomina anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. In questo modo, si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, si consentono al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale le più ampie facoltà di scelta, utili all’individuazione della personalità maggiormente idonea a ricoprire tale ruolo.

 

Il comma 1 novella i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

 

In particolare:

•     il nuovo comma 1 prevede che il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominino l’inviato speciale per il cambiamento climatico;

•     il nuovo comma 2 stabilisce che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all’Inviato;

•     il nuovo comma 3 prevede poi che all’inviato – scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione – in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l’incarico, è riconosciuto un compenso determinato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, comunque, nel limite di 238.380 euro.

 

La normativa precedente prevedeva che l’inviato speciale fosse “individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche” e che “per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione”.

 

Lo stesso comma precisa altresì che se l’inviato è dipendente di una pubblica amministrazione (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche), esso è collocato presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa fuori ruolo o altra analoga posizione, secondo l’ordinamento di appartenenza. Quando l’inviato viene collocato fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Si prevede che l’inviato, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolga il relativo incarico a tempo pieno.

La durata dell’incarico rimane fissata nei limiti di cui all’articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei ministri competenti, per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell’inviato.

 

Il comma 2 disciplina l’autorizzazione di spesa per la corresponsione del compenso (238.380 € per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025) e per le spese di missione (110.000 € per ciascuno degli anni 2024 e 2025). 

 

Un emendamento, approvato nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite, chiarisce che dalla misura derivano i seguenti oneri:

-         238.280 € per il 2023;

-        348.380 € per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

 

La carica di Inviato speciale è vacante dal mese di gennaio, quando si è concluso il mandato del diplomatico Alessandro Modiano, che era stato nominato dal governo Draghi nel gennaio del 2022 (e che aveva guidato la delegazione italiana alla Cop27 in Egitto, lo scorso novembre). La mancata nomina del successore del diplomatico Modiano è  stato oggetto di un’interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati, lo scorso 16 febbraio.

 


 

Articolo 13
(Avvalimento da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune)

 

 

L’articolo 13 interviene sulla disciplina riguardante l’avvalimento da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del personale di ENEA e ISPRA, per rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune. Nel corso dell’esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 1-bis che interviene sulla designazione dei membri che formano il collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA.

 

L’art. 13 modifica in più punti l’art. 17-septies, comma 1, del D.L. 80/2021 che ha disciplinato in particolare l’avvalimento da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (ex Ministero della transizione ecologica) del personale dell'ENEA e dell'ISPRA.

Il comma 1 dell’art. 17-septies, nella formulazione previgente, consente al Ministero della transizione ecologica di avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR. In particolare, è previsto fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il trattamento economico fondamentale del personale rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero.

La lettera a) finalizza al rafforzamento delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, invece che all'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, il distacco di trenta unità di personale per ciascun ente di ENEA e di ISPRA a favore del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La lettera b) sopprime il termine di sessanta giorni decorrenti dal 24 giugno 2021, per la stipula del protocollo d'intesa volto all’individuazione del personale da distaccare dai due enti.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato aggiunto il comma 1-bis che modifica l’art. 17, comma 35-octies, del D.L. 78/2009, che disciplina la nomina e la composizione del collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA.

Specificatamente, secondo la normativa vigente, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa. Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero.

Con la modifica in esame anche uno dei due componenti supplenti è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero, e si stabilisce altresì che un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi contabili, e un ulteriore componente effettivo tra i dirigenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario presso il medesimo Ministero ed un suo supplente.

Si prevede inoltre che il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell’ISPRA, in sostituzione dell’attuale, dovrà essere adottato nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

La norma introdotta specifica che l’intervento in esame è volto a supportare l’attività dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR nel suo ruolo di soggetto attuatore, mediante la composizione qualificata dell’organo di revisione amministrativo-contabile di ISPRA con la presenza garantita di un esponente della magistratura contabile e di un diretto esponente del Ministero vigilante.


 

Articolo 14, commi 1-2-ter
(
Unità di missione e Uffici di diretta collaborazione presso il MIMIT)

 

 

L’articolo 14, comma 1, istituisce presso il MIMIT una nuova Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, in luogo della già istituita Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese. La nuova Unità di missione assorbe, per espressa previsione, le finalità già perseguite dalla soppressa Struttura di supporto. All’Unità di missione sono assegnati i funzionari già destinati alla Struttura di supporto, nonché due dirigenti di livello non generale – di cui è dato conto nella tabella A dell’Allegato 1 (comma 2) - e, con funzioni di coordinamento, un dirigente di livello generale. Quest’ultimo è il dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica - istituita sempre presso il MIMIT - di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE) (comma 1, lett. a)).

L’Unità di missione svolge la propria attività anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori (comma 1, lett. b)).

Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di 1.065.831 euro a decorrere dall’anno 2023, le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il comma 2-ter – anch’esso inserito in sede referente, reca la compensazione finanziaria dell’onere di cui al comma 2-bis.

 

Segnatamente, l'articolo 14, comma 1, lett. a) sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 30 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022), istitutivo della Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

Il comma 1-bis – come sostituito dalla norma qui in commento - prevede, in luogo della citata Struttura di supporto - una nuova Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sempre presso il MIMIT. La nuova unità di missione persegue le medesime finalità già perseguite dalla soppressa Struttura di supporto. Si tratta delle finalità di cui all’articolo 30, comma 1 del D.L. 50/2022, inerenti il procedimento per l’esercizio del potere sostitutivo, da parte del Ministero, in caso di inerzia di pubbliche amministrazioni non territoriali nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali. Il procedimento per l’esercizio del potere sostitutivo è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati.

 

Si segnala che la soppressa Struttura di supporto, secondo quanto dettagliato nella originaria formulazione del comma 1-bis dell’articolo 30, aveva il compito di: raccogliere le segnalazioni delle imprese, svolgere attività istruttorie e, dopo l’assegnazione di un termine a provvedere, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, proporre un provvedimento al dirigente responsabile per l’esercizio del potere sostitutivo. Il nuovo comma 1-bis non dettaglia più tali compiti in capo alla nuova Unità di missione.

 

L’articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022 (L. n. 91/2022), come modificato dall’articolo 10, comma 1, lett. a) del D.L. n.173/2022 (L. n. 204/2022), al comma 1, dispone che, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali[56], il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria, e della conferenza di servizi preliminare, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi.

La norma si applica in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dagli enti territoriali (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni), e al di fuori dei casi in cui operano i poteri sostitutivi dello Stato[57] per mancato rispetto, da parte dei medesimi enti territoriali, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR.

Il comma 1-bis dell’articolo 30, inserito dall’articolo 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 173/2022, e qui sostituito, aveva istituito, per le finalità di cui al comma 1, una Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il MIMIT, destinata a raccoglie le segnalazioni da parte delle stesse imprese. Secondo la formulazione originaria del comma 1-bis, qui sostituito, alla struttura doveva essere assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. Sempre la formulazione originaria del comma 1-bis dettagliava i compiti della struttura: a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell’investimento; b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento; c) in caso di inerzia dell’amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere; d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l’esercizio del potere sostitutivo.

 

All’Unità di missione sono assegnati due dirigenti di livello non generale. Di tali due nuove unità è dato conto nella tabella A dell’Allegato 1, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo qui in esame.

 

La nuova Unità di missione è poi composta dal personale - 15 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari - la cui assunzione era stata già autorizzata dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, comma 446) con il fine di al fine di dare attuazione alle disposizioni istitutive della Struttura di supporto ora soppressa.

La legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, comma 446), al fine di dare attuazione alle disposizioni istitutive della Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, ha incrementato la dotazione organica del MIMIT di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari (CCLN 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali). Conseguentemente, il medesimo Ministero è stato autorizzato a reclutare, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

 

La nuova Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE), istituita presso il MIMIT dall'articolo 25, comma 2 del D.L. 50/2022.

L’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) ha istituito nello stato di previsione del MIMIT un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per iniziative di ricognizione di potenziali investitori strategici esteri e per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.

Per le finalità di cui sopra, e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, il comma 2 dell’articolo 25 ha costituito una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero e composta da personale ivi in servizio, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno «sportello unico» che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché all'attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri.

 

L’articolo 14, comma 1, lett. b) sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 30 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022), inserito dall’articolo 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 173/2022. Il comma 1-ter stabiliva, nella sua formulazione originaria, antecedente alle modifiche qui introdotte, che la Struttura di supporto (ora soppressa) monitorasse il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisse la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.

La modifica qui in esame adegua tale previsione, disponendo che non più la Struttura di supporto, bensì ora la neocostituita Unità di missione svolga la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.

 

Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di 1.065.831 euro a decorrere dall’anno 2023, le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Si rammenta che, a legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2023), le risorse, iscritte nello stato di previsione della spesa del MIMIT, stanziate per il gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, iscritte nel programma 7.1 Indirizzo Politico, della Missione 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, ammontano a 38,2 milioni per il 2023, a 128,2 milioni per il 2024 e a 20,8 milioni per il 2025.

 

Il comma 2-ter – anch’esso inserito in sede referente, reca la compensazione finanziaria dell’onere di cui al comma 2-bis, disponendo che vi si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in italy.


 

Articolo 14, comma 3
(Istituzione temporanea di una nuova struttura di missione del
Ministero della salute)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 14, modificato in sede referente, prevede l’istituzione temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero della salute di una struttura di missione di livello dirigenziale non generale per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale.

Compito della struttura è quello di fornire supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e, ferme restando le competenze dei predetti, quello di coordinare le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell’elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale. Alla nuova Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e 2 unità di personale non dirigenziale inquadrate nella III area funzionale e appartenenti ai ruoli del Ministero della salute.

 

Il comma 3 dell’articolo 14 dispone l’istituzione temporanea fino al 31 dicembre 2026, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, di una struttura di missione denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale, di livello dirigenziale non generale, finalizzata a garantire il supporto necessario all’azione amministrativa per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario e per gli interventi di emergenza umanitaria.

 

All’Unità vengono assegnati 1 dirigente sanitario, 1 dirigente amministrativo e 2 unità di personale non dirigenziale inquadrati nella III area funzionale (questi ultimi funzionari) ed appartenenti ai ruoli del Ministero della salute. Conseguentemente, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere il contingente di personale indicato mediante contratti di lavoro a tempo determinato con durata fino (e non oltre) al 31 dicembre 2026.

 

I corrispondenti inquadramenti sono indicati nella tabella B dell’Allegato 2 (rinvio così modificato dalle Commissioni referenti).

La tabella B riporta le assunzioni straordinarie che per il Ministero della salute sono in particolare:

-        1 assunzione dirigenziale di 2^ Fascia;

-        1 assunzione dirigenziale in cat. A -F1;

Le predette due assunzioni riguardano, come specificato in nota all’Allegato 2, tab. B, 1 dirigente sanitario e 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.

-        2 assunzioni Cat. B.

 

La nuova Unità temporanea, come sopra accennato, è chiamata a fornire supporto tecnico in ambito sanitario.

Con una modifica introdotta durante l’esame referente, è stato precisato che tale supporto tecnico s’intende fornito anche al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), oltre che all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e che, ferme restando le rispettive competenze, l’Unità è chiamata a coordinare le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute (specifica introdotta in sede referente) ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell’Italia.

È stato perciò espunto il riferimento del coordinamento delle linee strategiche a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in ambito sanitario (competenze che rimarrebbero esclusiva del MAECI).

 

Ultimo periodo comma 3, articolo 14

Testo pubblicato in Gazzetta ufficiale

Ultimo periodo comma 3, articolo 14

Testo modificato in sede referente

L'Unità fornisce supporto tecnico in  ambito sanitario ai progetti   dell'Agenzia italiana per la cooperazione  allo  sviluppo (AICS)  e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della  politica di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in ambito sanitario e le  linee  strategiche  della  politica  sanitaria internazionale dell'Italia.

L’Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell’elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell’Italia.

 

La citata Agenzia, prevista dalla legge di riforma della cooperazione (Legge n. 125/2014, articoli 17 -21) ha sede centrale a Roma (oltre che una sede a Firenze e 19 sedi all'estero) e svolge compiti di monitoraggio, implementazione ed analisi riguardanti le esigenze di sviluppo con i Paesi con cui l’Italia avvia iniziative di cooperazione internazionale. Il compito dell'Agenzia è di svolgere attività di carattere tecnico-operativo per le fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo di tali iniziative.

 


 

Articolo 14, comma 4
(N
uove assunzioni del Ministero della salute per gli anni 2023 e 2024)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 14 dispone una rimodulazione dell’autorizzazione previsa dalla normativa vigente relativa a 45 assunzioni a tempo indeterminato, con concorso pubblico e anche su base regionale, di dirigenti di livello non generale presso il Ministero della salute per gli anni dal 2021 al 2024, già previste dalla legge di bilancio 2021 con specifico riferimento a tale anno (2021), riducendo i profili non sanitari per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie.

 

Più in dettaglio, la modifica recata al comma 4 in esame novella il comma 882, art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178[58], come segue:

·       al primo periodo (lett. a)):

·       882. Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, (omissis)

·       882. Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per gli anni 2021 , 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, (omissis)

·       Viene pertanto eliminata la previsione che specificava che i concorsi pubblici da bandire siano per esami. Inoltre, si prevede specificamente e che gli stessi concorsi possono essere anche su base regionale.

 

In proposito si valuti l'opportunità di specificare che i bandi concorsuali contemplino un punteggio per soli titoli.

·        

·       Viene peraltro eliminata la previsione che le assunzioni possano avvenire mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso.

·       Nell’ambito delle 45 unità dirigenziali - che pertanto non vengono incrementate – risulta rimodulata la quota da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari[59] (33 dirigenti sanitari invece di 25, aumentando da 11 a 20 i medici e da 4 a 10 i veterinari, e aggiungendo 2 chimici e 1 farmacista, a fronte della integrale eliminazione della previsione di 10 psicologi).

·       Conseguentemente viene rimodulata in diminuzione la quota di dirigenti non sanitari (riducendola da 20 a 12 unità) eliminando la previsione di 2 dirigenti con profilo economico sanitario, mantenendo quella di 10 dirigenti con profilo giuridico e di 1 dirigente biomedico; vengono inoltre eliminate le previsioni di 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e ridotta da 2 a 1 la previsione di un dirigente ambientale.

·       Rimangono immutate le complessive 135 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche previste dalla norma previgente.

·       al secondo periodo del comma 882 (lett. b)), si inserisce conseguentemente la previsione, in aggiunta alle già autorizzate 7 unità dirigenziali non generali, di 22 unità di dirigenti sanitari;

·       Si tratta pertanto di un totale di 29 unità dirigenziali, che tengono conto – rispetto alle 33 unità complessive della dirigenza sanitaria – delle 4 unità di dirigente veterinario già autorizzate dalla copertura finanziaria vigente e che risultano già assunte.

 

La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce infatti che nel corso degli anni 2021 e 2022 sono state effettuate quasi tutte le assunzioni di personale dell’ex area III previste dalla norma, salvo poche unità per le quali è stato avviato il procedimento di assunzione nell’anno 2023 corrente.

Per quanto riguarda il contingente di personale dirigenziale, invece, sono stati assunti 4 dirigenti sanitari (veterinari) ed è imminente la pubblicazione di un bando di concorso per l’assunzione di 2 dirigenti di seconda fascia con profilo giuridico sanitario. La norma in esame pertanto scaturisce dalle nuove esigenze emerse nell’ultimo anno di programmazione del fabbisogno, principalmente per la necessità di assicurare il buon funzionamento degli Uffici periferici - Punti di Controllo Frontalieri (PCF) e Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), presso i quali si è verificato un importante accrescimento del volume di attività nell’ambito delle procedure di controllo sanitario su merci e persone.

In tale contesto si è reso perciò necessario modificare il contenuto della norma di autorizzazione ad assumere per adeguarlo alle sopravvenute esigenze di potenziamento degli uffici periferici.

 

I commi 882 e 883 della legge n. 178/2020 (L.B. 2021) hanno autorizzato il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all'Area terza[60] (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali, con oneri a valere su quota-parte del Fondo per le assunzioni di personale di cui al comma 854 della medesima legge di Bilancio. Le assunzioni sono state disposte per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie.

In tale caso, il Ministero della salute è stato autorizzato a procedere alle assunzioni mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero medesimo, oltre che mediante appositi concorsi pubblici specificamente) per esami.

Il suddetto contingente di 45 dirigenti di livello non generale è così suddiviso: 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari; 2 dirigenti con profilo economico-sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico-sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali, 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari.

Per il contingente di 135 unità di personale (non dirigenziale) destinato all'Area terza, si specifica che esso comprende professionalità anche tecniche.

In conseguenza delle autorizzazioni alle assunzioni in esame, la dotazione organica del Ministero della salute viene incrementata delle unità eccedenti, pari a 7 unità dirigenziali non generali e alle suddette 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area terza.

Il successivo comma 883 ha quantificato gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni in 3.329.688 euro per il 2021 e in 13.318.749 euro annui a decorrere dal 2022. Riguardo all'importo più basso per il primo anno, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio ha specificato che la quantificazione tiene conto dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure concorsuali e fa riferimento alla data del 1° ottobre 2021 per la decorrenza iniziale delle assunzioni.

 


 

Articolo 14, comma 4-bis
(Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro della salute)

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 14, introdotto in sede referente, aumenta di venti unità il contingente massimo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, che passa così da 100 a 120 unità di personale. A tal fine è autorizzata una spesa di 200.000 euro per il 2023 e di 400.000 euro annui a partire dal 2024. La disposizione autorizza altresì ad assegnare a tali uffici, oltre la soglia di personale prevista, fino a dieci esperti e consulenti, che prestano la loro attività a titolo gratuito.

 

 

 

Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute è fissato dal relativo regolamento di organizzazione adottato con d.P.R. 17 settembre 2013, n. 138. Tale personale attualmente non può superare complessivamente le cento unità (articolo 8, comma 1).

Rispetto a tale contingente, si intendono aggiuntive le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché quella del segretario particolare del Ministro.

 

L’aumento del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, come specificato dalla disposizione, è stabilito in attesa che siano adottati i nuovi regolamenti di organizzazione degli uffici di staff e di line del Ministero della salute necessari per aggiornare l’ordinamento del dicastero alle modifiche introdotte da ultimo con il decreto-legge n. 173/2022 (art. 6-bis).

 

Sul punto, l’articolo 6-bis del citato D.L. n. 173/2022 ha previsto l’incremento di 1 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute, con contestuale riduzione di 4 posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Ha previsto inoltre una innovazione dell’ordinamento dello stesso Ministero con una nuova articolazione in 4 dipartimenti e un numero di uffici dirigenziali generali di 12 unità, in luogo del modello previgente che prevedeva la figura del segretario generale e un totale di 15 direzioni generali.

Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, sono state fatte salve le disposizioni dei regolamenti di organizzazione previsti dalla normativa vigente.

 

Agli oneri determinati dall’aumento del contingente, quantificati in euro 200.000 per il 2023 ed euro 400.000 a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

La disposizione in esame autorizza infine il Ministro della salute ad assegnare ai medesimi uffici di diretta collaborazione, oltre il contingente di cui sopra, fino ad un massimo di dieci esperti e consulenti, precisando che i relativi incarichi sono a titolo gratuito.

 

In proposito, merita ricordare che il vigente regolamento degli uffici di staff del Ministero (articolo 8, comma 2) prevede che nell’ambito del contingente massimo delle 100 unità possono altresì essere assegnati fino a dodici esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.


 

Articolo 14, commi 5 e 6
(Unità di missione presso l’ISPRA)

 

 

L’articolo 14, comma 5, autorizza la spesa complessiva di 751.219 euro per il periodo 2023-2026 per l’istituzione fino al 31 dicembre 2026, da parte dell’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di un’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale.

Il comma 6 disciplina il conferimento, da parte di ISPRA, degli incarichi dirigenziali di livello non generale.

 

 

Il comma 5, al fine di rafforzare le capacità di supporto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), prevede che l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell’ambito della propria organizzazione, un’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale.

La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame è funzionale al rafforzamento dell’attività di supporto dell’ISPRA a favore del MASE per l’attuazione del PNRR (e ciò spiega il limite temporale previsto dalla norma, in linea con l’orizzonte temporale del PNRR) e ricorda che l’ISPRA è, infatti, soggetto attuatore del Progetto PNRR MER (Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” - Investimento 3.5 “Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini”) e che “quest’ultimo rappresenta il più grande progetto sul mare nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, che vede ISPRA, in esecuzione di specifica convenzione, come soggetto attuatore e il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica come amministrazione titolare del finanziamento di quattrocento milioni di euro per il 2022-2026. ISPRA, inoltre, fornisce supporto a molteplici ulteriori progetti PNRR e PNC. L’istituzione di un’unità di missione PNRR presso l’ISPRA è finalizzata allo svolgimento delle attività di coordinamento per l’attuazione del PNRR”.

In relazione al citato investimento 3.5 si ricorda che per esso il PNRR prevede, quale obiettivo con scadenza al 30 giugno 2025, il completamento di almeno 22 interventi su larga scala per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini e dei sistemi di osservazione delle coste. Nella Seconda relazione al Parlamento  sull’attuazione del PNRR (sez. II) viene ricordato che “è stato ultimato il cronoprogramma con il dettaglio dei 37 progetti che ISPRA realizzerà (22 di questi concorreranno al raggiungimento dell’obiettivo in scadenza al 30 giugno 2025)” e che è stato sottoscritto apposito accordo tra MASE e ISPRA propedeutico all’avvio dei bandi di gara.

 

Per l’istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale, il comma in esame autorizza la spesa complessiva di 751.219 euro per il periodo 2023-2026 (107.317 euro per l’anno 2023 e 214.634 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026).

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

 

Il comma 6 dispone che l’ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 6-quater, del D.Lgs. 165/2001, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013. In ogni caso, la durata di tali incarichi non può superare il 31 dicembre 2026.

Il comma 6-quater dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 fissa il numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili negli enti di ricerca a personale esterno alla Amministrazione rispettivamente al 20% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia. Il D.L. 162/2019 ha introdotto la possibilità di innalzare dal 30% al 38% la percentuale di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili a personale esterno (art. 1, comma 6).

Tali incarichi devono essere conferiti a ricercatori o tecnologi in servizio, previa selezione interna volta ad accertare "il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità" nelle materie oggetto dell'incarico. Questo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli enti di ricerca cui si applica la disposizione sono quelli indicati all'articolo 8 del D.P.C.M. n. 593 del 1993.

Si tratta di percentuali più ampie rispetto a quelle previste in via generale per le pubbliche amministrazioni. Infatti, ai sensi dell’art. 19, co. 6 del medesimo D.Lgs. gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, a tempo determinato e fornendone esplicita motivazione, ai soggetti esterni alla Amministrazione entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (percentuale elevata al 10% dal D.L. 162/2019, art. 1, co. 6).

In particolare, tali incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La durata di tali incarichi non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di uffici apicali e di livello dirigenziale generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

 


 

Articolo 14, commi 6-bis e 6-ter
(Struttura per la prevenzione antimafia Milano-Cortina 2026)

 

 

I commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 14, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, affidano alla Struttura per la prevenzione antimafia, istituita presso il Ministero dell’interno, i compiti di contrasto alle infiltrazioni criminali nelle attività di affidamento ed esecuzione dei contratti connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, regolamentandone la disciplina.

 

In particolare, il comma 6-bis prevede che alla Struttura di missione di cui all’art. 30 del DL 189/2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, sia attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Si precisa come tali attività debbano svolgersi secondo le procedure previste dal medesimo art. 30 e in stretto raccordo con le prefetture delle province interessate dall’evento.

 

L’art. 30 del DL 189/2016, la cui rubrica reca “Legalità e trasparenza”, prevede, al comma 1, l’istituzione, nell’ambito del Ministero dell’interno, di un’apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto, ai fini dello svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici.

La Struttura di missione così istituita - aggiunge il comma 2 - è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti sopra ricordati, qualunque sia il loro valore e importo (sulla documentazione antimafia vedi infra approfondimento specifico).

La Struttura è competente - oltre che per le verifiche - per il rilascio dell'informazione antimafia. È in tal modo disposta deroga all'articolo 90, comma 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), il quale individua la competenza 'ordinaria' circa il rilascio dell'informazione antimafia.

È altresì disposta deroga all'articolo 92, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 159 (comma il quale prevede che - salve le altre modalità di ricerca da cui l'autorità prefettizia possa desumere tentativi di infiltrazione mafiosa - quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito).  La Struttura assicura - "con competenza funzionale ed esclusiva", recita questo comma - il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività di informazione antimafia, in stretto raccordo con le prefetture.

Nell'attività di svolgimento delle verifiche ai fini dell'informazione antimafia, la Struttura – ai sensi del comma 3 - si conforma alle linee guida del Comitato di coordinamento per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi istituito presso il Ministero dell'interno.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) siano disciplinate:

-      composizione, funzioni, risorse umane, dotazioni strumentali della Struttura (entro le risorse disponibili a legislazione vigente);

-      la costituzione entro il Comitato di coordinamento per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di un'apposita sezione, con "compiti di monitoraggio delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa" nei lavori di ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma (della sezione fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati e della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il comma 6 istituisce l'Anagrafe antimafia degli esecutori, elenco nel quale sono tenuti ad iscriversi gli operatori economici che intendono partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione. La cura della tenuta dell'Anagrafe è affidata alla Struttura istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento. Costituisce condizione necessaria per l’iscrizione nell'Anagrafe che siano state concluse con esito liberatorio le verifiche di cui agli articoli 90 ss. del codice delle leggi antimafia di cui al D. Lgs. 159 /2011, eseguite per contratti, subappalti o subcontratti di qualsiasi importo o valore connessi agli interventi di ricostruzione. Tali verifiche, ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, sono effettuate dalla Struttura di missione, competente a rilasciare l'informazione antimafia in deroga all’art. 90 citato. Tutti gli operatori economici sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento, previa dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Qualora all’atto dell’aggiudicazione l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe il Commissario straordinario comunica la graduatoria alla Struttura di missione affinché provveda alle verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia.

Il comma 8 disciplina nel dettaglio i dati e le informazioni che debbono essere riportate nell’Anagrafe antimafia.

Il comma 9 dispone che per la gestione dei dati contenuti nell'Anagrafe ci si avvalga delle risorse strumentali della Struttura di missione e che i dati stessi siano accessibili alla Direzione investigativa Antimafia e all’Anac.

Il comma 10 stabilisce che l’iscrizione nell’Anagrafe scada decorsi dodici mesi dalla sua effettuazione e sia rinnovabile, su iniziativa dell’operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L’iscrizione nell'Anagrafe sostituisce le verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell’iscrizione stessa.

Il comma 11 reca disposizioni connesse all'adozione, da parte della Struttura, del provvedimento di cancellazione di un operatore economico dall'Anagrafe. Qualora sia disposta la cancellazione dall’Anagrafe di un operatore economico titolare di un contratto, subappalto o subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura è tenuta a darne immediata comunicazione al committente, pubblico o privato, il quale provvede ad attivare la clausola automatica di risoluzione, che, a pena di nullità, deve essere apposta in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi di ricostruzione di cui al provvedimento in esame. Si applicano le disposizioni dell’articolo 94 del codice antimafia. La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe, è, altresì, competente a verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio dell’impresa di cui all'art. 32, comma 10, del DL 90/2014 e adotta il relativo provvedimento.

Il comma 12 dispone che l’obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all’art. 86 del codice antimafia, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

Il comma 13 reca disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti e monitoraggio finanziario.

Il comma 14 disciplina alcuni casi di risoluzione di diritto del contratto e di esclusione dell'impresa dall'Anagrafe.

Il comma 15 conferisce alle stazioni appaltanti la facoltà di riservare ai soli operatori economici iscritti negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52, della legge 190/ 2012 (cd. white list) la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi di risanamento ambientale, in quanto attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

 

La Struttura assume la denominazione di “Struttura per la prevenzione antimafia”. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è definita – nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma in commento, sulle quali vedi infra – la composizione della Struttura e sono individuate le aliquote di personale provenienti da pubbliche amministrazioni (per la definizione delle quali il testo rinvia all’art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001), nel limite massimo complessivo di 80 unità, di cui la Struttura può avvalersi, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell’interno (il trattamento fondamentale è rimborsato all’amministrazione di appartenenza in virtù del richiamo dell’art. 70, c. 12, del D. Lgs. 165/2001).

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie governative di cui al D. Lgs. 300/1999.

 

Per tutta la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il monitoraggio, ai fini della prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi è effettuato, in virtù del rinvio all’art. 39, c. 9, del nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), dal Comitato di coordinamento istituito, ai sensi del citato art. 39 c. 9, presso il Ministero dell’interno.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle opere il comma 6-bis in commento prevede che il Comitato di coordinamento individui, attraverso l’adozione delle linee guida di cui all’art. 30, c. 3, del DL 189/2016 (vedi sopra), anche le misure per accelerare le procedure di controllo di controllo e verifica antimafia (da applicarsi fino alla completa realizzazione delle opere) nonché l’ambito delle attività esenti.

 

Per quanto concerne le risorse finanziarie, è autorizzata, per le finalità di cui al comma in commento, la spesa di euro 165.000 per il 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del MEF per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

 

 

Il comma 6-ter apporta alcune modifiche al citato articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, istitutivo della Struttura di missione per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

In particolare, la lettera a) modifica, con un intervento additivo, il comma 6, al fine di prevedere che gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni colpiti dal sisma del 2016 ovvero, per effetto dell’estensione dell’ambito della norma recata dal comma 6-bis, all’affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nell’ambito dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, possono iscriversi all’Anagrafe antimafia degli esecutori anche se siano stati destinatari di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale, disposte ai sensi dell’articolo 94-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011. La norma attualmente vigente consente l’iscrizione all’Anagrafe solo se le verifiche antimafia previste dagli articoli 90 e ss. del decreto legislativo n. 159 del 2011(v. infra) si siano concluse con esito liberatorio.

 

Le misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis, inserito nel Codice delle leggi antimafia dall'art. 49, del d.l. n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, sono impartite dal prefetto per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi quando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.

Esse possono consistere:

a)     nell’adozione ed efficace attuazione di misure organizzative, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

b)     nella comunicazione al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza:

1)     degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, degli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;

2)     per le società di capitali o di persone, dei finanziamenti erogati da parte dei soci o di terzi;

3)     dei contratti di associazione in partecipazione stipulati;

c)     nell’utilizzazione di un conto corrente dedicato per gli atti di pagamento e riscossione nonché per i finanziamenti sopra indicati, con osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 136 del 2010.

Tali misure possono essere impartite anche congiuntamente e sono annotate in un'apposita sezione della banca dati nazionale della documentazione antimafia, nonché comunicate alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Il prefetto può altresì nominare fino a tre esperti, individuati nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.

Le misure amministrative cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende per le quali sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività; in tal caso può tenersi conto della loro esecuzione ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

Alla scadenza del termine di durata delle suddette misure il prefetto, ove sulla base delle analisi del gruppo interforze, accerti il venir meno dell'agevolazione occasionale e l’assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

 

La lettera b) del comma 6-ter inserisce un nuovo comma 6-bis, in cui si specificano i compiti del direttore della Struttura di missione per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel caso siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa configurabili come agevolazione occasionale.

In tali evenienze, il direttore:

-      esercita le funzioni demandate al prefetto dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (v. supra) in materia di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale, d’intesa con il prefetto competente per territorio e avvalendosi altresì del gruppo interforze operante presso la prefettura del luogo in cui si trova la sede legale dell’impresa o di residenza dell’operatore economico, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-      alla scadenza del termine di durata delle suddette misure, il direttore, qualora sulla base delle analisi del gruppo interforze sia accertato che l'agevolazione occasionale sia venuta meno e che non sussistano ulteriori tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

 

Infine, la lettera c) del comma 6-ter aggiunge al comma 8 una lettera (e-bis) volta ad inserire, tra i dati riferiti all'operatore economico che devono essere riportati nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa per agevolazione occasionale prescritte a suo carico.

 

 

La documentazione antimafia è disciplinata dal Libro II del codice delle leggi antimafia (D. Lgs. 159/2011, artt. 82-101).

Ai sensi dell’art. 83, comma 1, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o sevizi pubblici, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all’art. 67 del codice medesimo (quali concessioni di servizi pubblici o beni demaniali, iscrizioni negli elenchi di appaltatori o fornitori, licenze in materia di armi ed esplosivi) devono acquisire la documentazione antimafia.

Ai sensi dell’art. 84 la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.

La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art.67 (vale a dire, l’applicazione di misure di prevenzione). Essa può essere sostituita dall’autocertificazione nei casi indicati dall’art. 89 (contratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti; provvedimenti di rinnovo; attività private che possono essere intraprese previa segnalazione di inizio attività o sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso).

L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art.67 nonché nell’attestazione della sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa (desumibili anche da provvedimenti di condanna non definitivi).

L’informazione antimafia è richiesta per contratti o provvedimenti di valore: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; superiore a 150mila euro per la concessione di acque pubbliche o beni demaniali o contributi, finanziamenti o agevolazioni; superiore a 150mila euro per subcontratti, cessioni o cottimi.

Ai sensi dell’art. 85 la documentazione antimafia deve riferirsi al titolare e al direttore tecnico, nel caso di imprese individuali, al legale rappresentante delle associazioni di imprese e al legale rappresentante, agli amministratori, al socio unico o (nel caso di numero di soci pari o inferiori a quattro) al socio di maggioranza delle società di capitali, a tutti i soci delle società semplici, ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali socie di società personali.

La documentazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 96. La banca dati, ai sensi dell’art. 97, può essere consultata dai soggetti indicati nell’art. 83, comma 1 (vedi sopra), dalle camere di commercio, dagli ordini professionali, dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Gli artt. 88 e 92 prevedono che il rilascio rispettivamente della comunicazione e delle informazioni antimafia liberatorie sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti autorizzati qualora non emerga la sussistenza di cause ostative. Qualora viceversa emergano cause ostative o il soggetto non sia censito, il prefetto procede alle conseguenti verifiche entro trenta giorni dalla consultazione (il termine, nel caso delle informazioni antimafia, è prorogabile di quarantacinque giorni mediante comunicazione del prefetto alle amministrazioni interessate).

Decorso il termine (o anche, in caso di urgenza, immediatamente, per quanto concerne le informazioni antimafia), le amministrazioni procedono in assenza della comunicazione o delle informazioni: in tal caso, i contributi, agevolazioni o erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e le amministrazioni revocano le autorizzazioni e le concessioni e recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite.

La comunicazione e l’informazione antimafia possono essere sostituite (e devono obbligatoriamente esserlo nel caso di attività a rischio di infiltrazione mafiosa) dall’iscrizione nella cd. white list istituita presso ciascuna prefettura.

L’art. 1, comma 52, della L. 190/2012 prevede che per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa la comunicazione e l’informazione antimafia da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice antimafia sia acquisita obbligatoriamente mediante la consultazione di un apposito elenco di operatori economici non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso ciascuna prefettura (white list). L’iscrizione nella white list tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia anche per attività diverse da quelle per cui essa è prevista.

Ai sensi del comma 53 sono considerate a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo;  autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Il predetto elenco di attività può essere aggiornato annualmente con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento delle white list sono definite con DPCM 18 aprile 2013.

Si vedano altresì, in materia di iscrizione alle white list, i chiarimenti forniti dall’ANAC.

 

Articolo 15, commi da 1 a 6
(Potenziamento organici della Polizia di Stato)

 

 

L’articolo 15, ai commi da 1 a 6, ridefinisce gli organici del personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia, con funzioni di assistente tecnico e con funzioni sanitarie. Si prevede inoltre che alle questure di Ancona, L’Aquila, Perugia e Potenza siano preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza.

Si stabilisce infine l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità di personale della Polizia di Stato e, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, si autorizza lo scorrimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato bandito nel 2022.

 

 

L'articolo 15, al comma 1, sostituisce, alle lettere a) b) e c) le tabelle che delineano gli organici, rispettivamente, della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (tabella A del DPR n. 335 del 1982), del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (tabella A del DPR n. 337 del 1982) e del personale sanitario della Polizia di Stato (tabella A del DPR n. 338 del 1982). Tra le altre cose si prevede:

·       per il personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’incremento da 35 a 39 dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e da 686 a 716 dei primi dirigenti; la riduzione da 1.595 a 1.525 dei vicequestori e vicequestori aggiunti; la riduzione da 1969 a 1816 dei commissari capi, dei commissari e dei vicecommissari;

·       per il personale della Polizia di Stato con funzioni di assistente tecnico: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’incremento da 70 a 73 degli ingegneri, l’incremento da 70 a 93 dei fisici e l’incremento da 25 a 52 degli psicologi;

·       per il personale sanitario della Polizia di Stato: a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’incremento da 36 a 38 dei primi dirigenti medici e da 185 a 195 dei medici superiori e dei medici capo

 

Si segnala che le tre tabelle erano state da ultimo modificate dall’articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022.

 

La lettera d) del comma 1 dispone che a seguito delle modifiche previste dalle lettere precedenti sia modificato il piano programmatico pluriennale previsto dall’articolo 1, comma 961-bis, lettera d) della legge n. 234 del 2021.

Il comma richiamato prevede l’adozione, entro il 2022, del piano previsto da un’altra disposizione, cioè l’articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7) del decreto legislativo n. 95 del 2017 che prevede un piano programmatico pluriannuale di riduzione della dotazione organica complessiva dei funzionari di polizia (ad eccezione dei dirigenti generali e dei dirigenti superiori) entro il 1° gennaio 2027 da 4.500 unità a 3.700 e, insieme, l’incremento dei ruoli tecnici dei funzionari tecnici di polizia. Il piano deve essere adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Il comma 2 prevede che alle questure di Ancona, L’Aquila, Perugia e Potenza siano preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza. In proposito, la relazione illustrativa afferma che “per la particolare rilevanza delle sedi di alcune Questure” si eleva “il livello di preposizione – da Dirigente superiore della Polizia di Stato a Dirigente generale di pubblica sicurezza – di quattro questure di altrettanti capoluoghi di regione, e segnatamente Ancona, L’Aquila, Perugia e Potenza”.

 

Conseguentemente, il comma 3 prevede l’adozione di un regolamento di delegificazione per apportare al regolamento sulla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (DPR n. 208 del 2001) le modifiche conseguenti al comma 2. Il comma medesimo prevede che “il medesimo regolamento” abroghi il comma 2.

Al riguardo si osserva che il comma 3 presenta alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, con riferimento al sistema delle fonti. In particolare:

·       nelle procedure di delegificazione non è il regolamento di delegificazione a disporre l’abrogazione delle norme primarie oggetto di delegificazione bensì la norma legislativa che autorizza la delegificazione;

·       appare suscettibile di approfondimenti la scelta di ricorrere a una nuova autorizzazione legislativa alla delegificazione per modificare un regolamento di delegificazione; il regolamento di delegificazione, una volta adottato, risulta essere una fonte regolamentare che quindi può essere modificato con regolamento;

·       si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge.

 

Il comma 4 autorizza la Polizia di Stato ad effettuare l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità. In particolare è prevista l’assunzione:

·       di 17 commissari di polizia non prima del 1° settembre 2023;

·       di 8 commissari tecnici (3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi) non prima del 1° settembre 2023;

·       di 18 ispettori tecnici non prima del 1° settembre 2023;

·       di 50 ispettori con funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2025;

·       di 50 agenti e assistenti con funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2025;

·       di 9 agenti e assistenti tecnici non prima del 1° settembre 2025;

·       di 50 agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2026;

·       di 70 agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2027;

·       di 30 ulteriori agenti e assistenti di polizia non prima del 1° settembre 2028.

 

Il comma 4-bis, introdotto in sede referente, autorizza, a decorrere dal 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per l’assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato che è stato indetto con decreto del Capo della Polizia –Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022).

Tale concorso, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, si è concluso con la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno n. 1/39 ter del 4 novembre 2022, con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale– 4a Serie speciale "Concorsi ed Esami" in pari data.

La graduatoria di merito del concorso prevede 1536 idonei di cui 1381 dichiarati vincitori.

Le assunzioni così autorizzate sono a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2023, dopo la ricognizione delle cessazioni dal servizio verificatesi entro il 2022, nonché nei limiti dei correlativi risparmi di spesa previsti dalla normativa vigente (si cfr. articolo 66, commi 9-bis e 10 del decreto-legge n. 112 del 2008).

 

I commi 5 e 6 recano infine la copertura finanziaria.

 


 

Articolo 15, commi 7-10
(Potenziamento degli organici dell’Arma dei carabinieri)

 

 

I commi 7-10 dell’articolo 15 hanno ad oggetto il potenziamento degli organici dell’Arma dei carabinieri e l’autorizzazione all’assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità.

Durante l’esame in sede referente al comma 10 è stata modificata la quantificazione degli oneri per le spese di funzionamento.

 

Il comma 7 introduce alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare COM (decreto legislativo n. 66 del 2010) per incrementare le consistenze organiche da esso previste per l'Arma dei carabinieri

·       di 19 unità il numero di ispettori e di 306 unità il numero di appuntati e carabinieri contenuti nelle consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri (lettera a));

·       di 30 unità il contingente di personale del Comando carabinieri per la tutela della salute (lettera b)).

Più in dettaglio, con le modifiche proposte all'articolo 800 del Codice (lettera a)), la consistenza organica:

§  degli ispettori è aumentata da 30.956 unità a 30.975 unità (+19 unità);

§  del ruolo appuntati e carabinieri è aumentata da 60.653 unità a 60.959 unità (+306 unità).

Si ricorda che il numero di unità del ruolo appuntati e carabinieri era stato da ultimo aumentato di 36 unità dal D.L. n. 36/2022 (articolo 17-bis, comma 2, lettera b), capoverso comma 961-ter). Tale disposizione aveva incrementato anche il numero degli ufficiali in servizio permanente a 4.537 unità (erano 4.204 nel testo previgente).

La norma (lettera b)) interviene poi sull’articolo 829 COM per potenziare il Comando carabinieri per la tutela della salute aumentando il contingente di organico da 94 a 124 unità (+30 unità). In particolare, viene portato da 76 a 103 il numero degli ispettori (+27 unità) e vengono inserite nel contingente per la tutela della salute 3 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

Si ricorda che tale contingente, ora composto di 124 unità di personale dell'Arma dei carabinieri per effetto delle modifiche in esame, si colloca in soprannumero rispetto all'organico. Inoltre, gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, compreso lo straordinario di tale personale sono a carico del Ministero della salute, che provvederà al versamento dei relativi oneri sociali (articolo 829 COM).

 

La relazione illustrativa ricorda che il transito del Corpo Forestale dello Stato (gennaio 2017) ha comportato inizialmente un incremento degli organici dell'Arma (passata da 117.930 a 124.980 unità), che nel luglio 2017 è stato riportato ai livelli precedenti (117.905 unità), in attuazione della Legge 124/2015 c.d. legge "Madia”. Si è pertanto fatto fronte a tutte le funzioni del confluito Corpo Forestale dello Stato con le stesse dotazioni organiche di cui l’Arma disponeva prima dell’assorbimento, con l’emergere, nel concreto, di esigenze non fronteggiabili con le attuali dotazioni.

L’incremento organico, a cui si è accennato, di 544 unità (333 ufficiali, 139 ispettori e 72 appuntati/carabinieri) operato dal D.L. 36/2022, non è risultato esaustivo, secondo la relazione illustrativa, né per colmare il gap di forza creatosi negli anni, né per fronteggiare le crescenti esigenze in materia di sicurezza e pertanto, con la disposizione in esame sono stati individuati ulteriori ambiti di intervento, in modo da realizzare il potenziamento di 371 unità complessive.

 

Il comma 8, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, autorizza l’Arma dei carabinieri all’assunzione straordinaria da effettuarsi non prima del 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

a)     n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;

La relazione illustrativa segnala che l’assunzione straordinaria di 16 ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario-psicologico e tecnico-scientifico, non implica alcuna modificazione delle dotazioni organiche, né tantomeno dei cicli promozionali del predetto ruolo. In particolare, 12 unità sono appartenenti al comparto sanitario-psicologico (specialità di psicologia e di medicina con specializzazione in psichiatria), per assicurare sostegno psicologico in favore del personale appartenente all’Arma dei carabinieri, e 4 unità sono appartenenti al comparto tecnico-scientifico (specialità di telematica), per rendere sempre più aderente l’organizzazione e le funzionalità dell’Arma, alle esigenze attuali e future in materia di digitalizzazione, di investigazioni informatiche e di sicurezza telematica;

b)    n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;

c)     n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;

Per quanto la necessità del potenziamento del contingente per la tutela della salute, la relazione illustrativa ricorda che, oltre agli effetti della perdurante pandemia da SARS-COV2, si è registrata una crescita esponenziale degli illeciti (nel settore sanitario e delle sofisticazioni), anche ad opera di gruppi criminali. E’ quindi necessario il potenziamento dell’attività posta in essere dal Comando carabinieri per tutela della salute, in particolare con l'obiettivo di ridistribuire le competenze sul territorio, in modo da capillarizzarne ulteriormente la vigilanza e l’azione di contrasto (anche a fronte del recente accresciuto impegno operativo del citato Reparto speciale, per la realizzazione dei progetti di rafforzamento dei servizi sanitari territoriali, nonché di innovazione e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale).

d)    n. 19 unità nel ruolo ispettori;

La relazione illustrativa segnala che tali unità saranno impiegate presso il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria, ricompreso nell’Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri (articolo 174 COM), in ragione della crescente diffusione dei mezzi di pagamento elettronici e delle criptovalute, che richiede di dedicare una maggiore attenzione al fenomeno della falsificazione monetaria.

e)     n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

La relazione illustrativa ricorda 292 unità saranno impiegate nei servizi di controllo del territorio e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, presso le Stazioni carabinieri, e 14 unità presso il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria.

 

Il comma 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti da tali assunzioni straordinarie operando un rinvio al comma 22.

Gli oneri sono quantificati in euro 2.811.991 per l’anno 2023, euro 15.065.177 per l’anno 2024, euro 16.709.104 per l’anno 2025, euro 17.221.404 per l’anno 2026, euro 17.421.576 per l’anno 2027, euro 17.879.633 per l’anno 2028, euro 18.592.769 per l’anno 2029, euro 18.592.769 per l’anno 2030, euro 18.592.769 per l’anno 2031, euro 18.557.289 per l’anno 2032, euro 18.642.097 a decorrere dal 2033.

 

Il comma 10 rinvia al comma 22 per la copertura delle spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8.

La quantificazione nel testo originario del decreto è pari a euro 865.434 per l’anno 2023, pari a euro 259.700 a decorrere dal 2024. Durante l’esame presso le Commissioni riunite, la quantificazione per degli oneri per il 2023 è stata ridotta a 828.567 euro.

 

Si ricorda che il comma 22, alla cui scheda di lettura si rinvia, copre gli oneri relativi alle assunzioni e alle spese di funzionamento con il fondo istituito dal comma 662 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023-2025) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali.

Articolo 15, commi 11-14 e 25-30
(Guardia di finanza)

 

L’articolo 15, commi da 11 a 14, incrementa la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza. La disposizione autorizza altresì il Corpo della guardia di finanza all’assunzione straordinaria di un contingente di complessive 289 unità.

I commi da 25 a 30 introducono norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia.

 

Il comma 11 al fine di potenziare gli organici del Corpo della guardia di finanza introduce delle modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che disciplina il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo.

In particolare, la norma, alla lettera a), modifica l’articolo 3 del sopra citato decreto legislativo, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri sia fissata in 23.894 unità.

 

A tal fine si ricorda che l’articolo 3, come modificato nel tempo, prevede che la consistenza organica del ruolo appuntati e finanzieri, alla data del 1° gennaio 2017, sia pari a 23.313 unità, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia fissata in 24.263 unità e dal 1° gennaio 2022 in 23.605 unità.

 

La lettera b) stabilisce inoltre che, al fine di accrescere l’efficienza della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale indicato all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

Si ricorda nello specifico che, al fine di accrescere l'efficienza dell’A.T.P.I., il richiamato articolo 7 stabilisce che le riserve previste nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia non operano per i posti messi a concorso per la componente specialistica A.T.P.I. del Corpo della guardia di finanza nel limite massimo di 180 unità annuali.

 

Il comma 12, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, autorizza il Corpo della guardia di finanza all’assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:

§  non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

§  non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

§  non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

§  non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri.

 

I commi 13 e 14 provvedono alla copertura finanziaria degli oneri assunzionali e alle spese di funzionamento delle disposizioni introdotte dal comma 12. In particolare il comma 13 stabilisce che agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l’anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l’anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l’anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l’anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l’anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l’anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l’anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l’anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l’anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l’anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l’anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l’anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l’anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l’anno 2036, pari a euro 13.678.395 a decorrere dal 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Il comma 14 prevede invece che per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l’anno 2023, pari a euro 170.959 per l’anno 2024, pari a euro 291.342 per l’anno 2025, pari a euro 356.050 per l’anno 2026, pari a euro 202.300 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22 (alla cui scheda di lettura si rimanda).  

 

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo, il Governo precisa che la manovra assunzionale straordinaria risponde all’esigenza di potenziare il dispositivo operativo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni che, nel prossimo futuro interesseranno il Corpo per fronteggiare scenari di particolare rilievo. Il riferimento è, in particolare:

al servizio aeronavale della Guardia di finanza in ragione della sempre più ampia proiezione anche internazionale del relativo strumento operativo;

all’impiego sul campo di più consistenti “aliquote mobili” composte da personale specializzato “antiterrorismo e pronto impiego”, soprattutto nei principali capoluoghi di regione;

ai servizi di controllo economico del territorio nell’ambito della permanente attività di contrasto ai traffici illeciti dei Reparti territoriali e rafforzare i pertinenti dispositivi posti a prevenzione delle infiltrazioni della criminalità e delle frodi nella distribuzione delle risorse di cui al “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR).

 

Il comma 25 interviene per potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza. La norma infatti autorizza per l’anno 2023 l’assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023.

 

Si ricorda che il comma 9-bis dispone che per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

 

A tal fine la disposizione autorizza la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032, e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l’anno 2023 e a di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.

 

Il comma 26 precisa che fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al sopra citato comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

§  età non superiore ad anni 28;

§  essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all’esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell’iscrizione al relativo albo professionale.

 

Il comma 27 prevede che i vincitori del concorso di cui al comma precedente siano:

§  nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell’ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

§  avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l’anzianità relativa è rideterminata nell’ordine della graduatoria finale, con la decorrenza dalla data di incorporamento (con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso);

§  destinati, al termine del corso, allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

 

Il comma 28 stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato in base all’assunzione straordinaria prevista dal comma 25, collocato in soprannumero agli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e (in deroga all’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) il medesimo personale è vincolato a una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

 

A tale proposito si ricorda che l’articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 stabilisce che agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza mentre l’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, stabilisce che i frequentatori del corso per il conferimento della nomina a maresciallo:

a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento;

b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego.

 

Il comma 29 chiarisce che si applicano, ove non diversamente stabilito dall’articolo in esame e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.

 

Il comma 30, al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, modifica il comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 che disciplina la materia degli ufficiali in soprannumero agli organici.

La norma, come modificata dal comma in esame, prevede che fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresì collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di venticinque unità (in precedenza quindici unità) e, comunque, nel limite di spesa annuale di 790.000 euro (rispetto ai precedenti 531.000 euro) gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.

 

 


 

Articolo 15, commi da 15 a 18
(
Carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)

 

 

L’articolo in epigrafe, al comma 15, istituisce e disciplina la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, al fine esplicito di soddisfare le esigenze del Corpo anzidetto. Al comma 16 reca norme sulla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal comma 15 e sulla relativa copertura, e detta un cronoprogramma delle procedure per il reclutamento dei medici summenzionati, previa autorizzazione del Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai vigenti limiti delle facoltà assunzionali dell’Amministrazione penitenziari. Ai commi 17 e 18 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal comma 16 e dispone in ordine alla relativa copertura.

 

Il suddetto comma 15, anzitutto, alla lettera a), inserisce nel d. lgs. 21 maggio 2000, n. 146[61], il nuovo Capo II-bis, composto dagli articoli 19-bis e 19-ter e inerente alla “Carriera dei Medici del Corpo di polizia penitenziaria”.

 

In sede di relazione illustrativa, il Governo osserva che la novella mira ad implementare l’efficienza del Corpo di Polizia Penitenziaria, mediante l’istituzione della relativa carriera dei medici, al fine di far fronte alle considerevoli esigenze del predetto Corpo, attualmente privo di personale medico, del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità. L’assenza di personale medico - rileva il Governo - determina da sempre gravi conseguenze, che si sono acuite soprattutto in conseguenza della crisi pandemica.

 

Il predetto articolo 19-bis, rubricato “Carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria”, prevede al comma 1 che tale carriera (d’ora in poi “carriera”) abbia sviluppo dirigenziale e si articoli nelle seguenti qualifiche: a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) medico principale; c) medico capo; d) medico superiore; e) primo dirigente medico; f) dirigente superiore medico.

Il successivo comma 2 dispone in ordine alla dotazione organica della carriera, la quale è stabilita[62] in 102 unità complessive, così suddivise tra le diverse qualifiche: 51 medici principali; 32 medici capo; 16 primi dirigenti medici; 3 dirigenti superiori medici.

Il comma 3 prevede che il trattamento economico del personale della carriera sia eguale a quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti istituzionali e le funzioni del Corpo di polizia penitenziaria[63]. Sono in proposito stabilite[64] le seguenti equiparazioni:

 

·       dirigente superiore medico = dirigente superiore di polizia penitenziaria;

·       primo dirigente medico = primo dirigente di polizia penitenziaria;

·       medico superiore = dirigente di polizia penitenziaria;

·       medico capo = dirigente aggiunto di polizia penitenziaria;

·       medico principale = commissario capo;

·       medico = commissario.

 

Il comma 4, quanto alla disciplina della procedura di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell’aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell’attività libero professionale, rinvia a un successivo regolamento governativo, da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

 

Si osserva che il comma 4 testé illustrato, limitandosi a richiamare l’art. 17, co. 1 della legge n. 400 del 1988[65], non specifica quale particolare tipologia di regolamento sia da adottare, né pone al riguardo un termine.

 

Il nuovo articolo 19-ter del d. lgs. 146/2000 enumera, al comma 1, le attribuzioni dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, precisando che esse spettano indipendentemente dal diploma di specializzazione posseduto e che trattasi di funzioni amministrative di competenza dello Stato[66].

 

In particolare, stabilisce (lettere da a) a g)) che i medici del Corpo di Polizia Penitenziaria:

 

a)     provvedono all’accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia Penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

b)    provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia Penitenziaria;

c)     svolgono attività di medico competente[67] ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria e in quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 81/2008;

d)    svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell’Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

e)     rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente e le previsioni in materia di accertamenti medico-legali di cui al richiamato articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443[68];

f)     provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia Penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria;

g)    svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della Polizia Penitenziaria attività didattica nel settore di competenza.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se anche le attività di medico competente possano essere svolte indipendentemente dal diploma di specializzazione posseduto, visto il richiamo operato dalla lettera c) all’art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prescrive in proposito determinati titoli o requisiti[69]. Si valuti altresì, sempre in relazione alla lettera c), l’opportunità di chiarire quali siano le strutture diverse da quelle dell’Amministrazione penitenziaria nelle quali sono da svolgere le attività di medico competente e di vigilanza, considerato che il richiamato comma 3 dell'articolo 13 del d. lgs. 81/2008 è caratterizzato da una complessa formulazione.

 

Si ricorda che il predetto comma stabilisce che, in attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con apposito decreto ministeriale.

Il comma in questione stabilisce inoltre che l'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

·        

Il successivo comma 2 attribuisce al personale appartenente alla carriera le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

 

Si ricorda che il d. lgs. 146/2000, al comma 9 dell’art. 6, dispone che ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di primo dirigente inclusa (che come detto è equiparata a quella di primo dirigente medico: v. sopra), sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria (riguardo a quest’ultima qualifica dispone anche l’articolo 57 del c.p.p., che menziona tra i titolari della stessa gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali degli agenti di custodia[70]).

 

Il comma 3 stabilisce che i medici del Corpo di Polizia Penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell’Amministrazione, e che con provvedimento del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

 

Il comma 4 consente al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ai fini dell'espletamento delle attività di competenza dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, di stipulare convenzioni con “enti” e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di “particolari competenze”.

 

Si ricorda che il d. lgs. n. 165 del 2001[71], all’art. 7, co. 6, stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di specifici presupposti[72] di legittimità.

La legge n. 241 del 1990[73], all’art. 15, co. 1, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire: la portata del termine “enti”, considerato che gli aggettivi “sanitarie pubbliche e private” sono riferiti solo alle strutture; se il possesso delle “particolari competenze” sia richiesto, ai fini della stipula delle convenzioni, solo per i singoli professionisti o anche per gli stessi enti e per le strutture sanitarie pubbliche e private.

 

La lettera b) del comma 15 in esame, come già accennato, inserisce nel d. lgs. 146/2000 le tabelle D-bis e D-ter, di cui agli allegati 6 e 7 del presente decreto-legge, concernenti, rispettivamente, la dotazione organica della carriera e l’equiparazione tra le qualifiche (al riguardo v. sopra).

 

Il comma 16 dell’articolo in commento, in primo luogo, quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4 (ossia gli oneri per la stipula delle eventuali convenzioni), in euro 178.000 per l'anno 2023 ed in euro 288.000 annui a decorrere dall'anno 2024, rinviando per la relativa copertura al disposto del successivo comma 22 (v. infra la scheda di lettura ad esso dedicata).

 

In secondo luogo, il comma in esame, al secondo periodo, autorizza il Ministero della giustizia, per la copertura della dotazione organica del neo istituito ruolo dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria (pari a 102 unità complessive, v. sopra), a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell’Amministrazione penitenziaria previsti dalla normativa vigente. Il comma detta inoltre, sempre al secondo periodo, un cronoprogramma per la copertura della dotazione organica, prevedendo al riguardo quattro distinti termini dilatori, riferiti ad altrettante tranche di reclutamento:

 

a)     non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;  

b)     non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;

c)     non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;

d)     non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.

 

Il comma 17 e il comma 18 quantificano, rispettivamente, gli “oneri assunzionali” derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e le “spese di funzionamento” connesse alle previsioni di cui al secondo periodo dello stesso comma 16. È previsto che a tali oneri e spese si faccia fronte ai sensi del comma 22 dell’articolo in esame (v. infra la scheda di lettura dedicata a tale comma).


 

Articolo 15, commi 19-21 e 31-34
(Corpo nazionale dei vigili del fuoco: assunzioni straordinarie,
posizioni organizzative ed incremento del ruolo dei dirigenti)

 

 

L’articolo 15 prevede, ai commi 19-21, un insieme di assunzioni straordinarie – sia ad incremento delle vigenti dotazioni organiche (617 unità) sia entro i limiti di queste (404 unità) – disciplinandone le procedure. Il comma 19 è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.

Altresì detta – ai commi 31-34 – disposizioni relative ad alcuni profili organizzativi, con un incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti (per complessivi 55 posti da primo dirigente) e contestuale riduzione di un corrispondente numero di personale direttivo, nonché delimitazione dell’attribuzione di posizioni organizzative.

 

Il decreto-legge contiene recate dal suo articolo 15 – molteplici disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (che per comodità espositiva sono prese in esame congiuntamente, in questa scheda).

 

Un primo novero di previsioni, poste dal comma 19 (cui si connettono i commi 20 e 21 per la copertura degli oneri), ha ad oggetto l’assunzione straordinaria di un contingente di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti.

Il contingente previsto è fino a 617 unità – con correlativo incremento della dotazione organica dei singoli ruoli interessati nonché ulteriori 404 unità queste nei limiti della dotazione organica vigente.

Per quanto riguarda le unità (si è ricordato, in numero di 617) autorizzate in incremento della dotazione organica, la loro assunzione è modulata nel modo che segue: 447 unità a decorrere dal 1° settembre 2023; 1 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024; 169 unità a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il primo contingente (le 447 unità dal settembre 2023), è così ripartito: 110 unità nel ruolo dei vigili del fuoco; 100 unità nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; 30 ispettori antincendi; 66 ispettori tecnico-professionali; 60 direttivi con funzioni operative; 80 direttivi tecnico-professionali; 1 dirigente (qualifica di dirigente generale).

Il secondo contingente, da assumere, come si è detto non prima del 1° gennaio 2024, è composto da un solo dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative.

Il terzo contingente (le 169 unità da l settembre 2026) è così ripartito: 12 piloti di aeromobile vigile del fuoco; 13 specialisti di aeromobile vigili del fuoco; 10 elisoccorritori vigili del fuoco; 50 capi squadra e capi reparto; 55 ispettori tecnico-professionali; 29 ispettori antincendi; 7 dirigenti con funzioni operative; 7 dirigenti tecnico-professionali (qualifica di primo dirigente); 1 dirigente con funzioni operative (qualifica di dirigente superiore); 1 dirigente con funzioni operative (qualifica di dirigente generale); 7 dirigenti tecnico-professionali (qualifica di dirigente superiore).

Per le figure dirigenziali di questo secondo ‘lotto’ del contingente da assumere, si prevede la corrispettiva riduzione di un pari numero di unità di personale con la qualifica immediatamente inferiore (talché l’onere finanziario della nuova previsione è dato dalla differenza retributiva tra ruoli soppressi e ruoli istituiti).

Dalla configurazione sopra delineata del contingente di personale, risulta la previsione di due aggiuntivi dirigenti generali. La relazione illustrativa riporta che uno sarà titolare di competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di attività sanitarie e motorie; l’altro sarà (dal 2026, si legge) il Comandante dei vigili del fuoco di Roma (correlativamente, è modificata l’intestazione della tabella B circa le qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli incarichi di funzione loro conferibili, allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 il quale reca l’ordinamento del personale del Corpo). 

Così le lettere a), b) e c) del comma 19.

E la lettera d) prevede che si possano applicare anche ai dirigenti tecnico-professionali ai fini dell’attribuzione dell’incarico di direttore generale, le disposizioni procedimentali (dettate dall’articolo 151 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005) vigenti per la nomina a dirigente generale.

 

Le successive lettere da e) a m) dispongono in ordine alle modalità di assunzione, per il sopra ricordato contingente di personale (616 unità) aggiuntivo rispetto alle dotazioni organiche fin qui vigenti (le quali sono conseguentemente modificate in incremento).

In particolare, la lettera e) concerne l’assunzione di personale con la qualifica di vigile del fuoco.

Siffatta assunzione è prevista avvenire integralmente attraverso scorrimento di graduatorie.

Sono specificate le graduatorie di attingimento.

Per il 70 per cento delle assunzioni, si ricorre in via “prioritaria” alla graduatoria del concorso pubblico indetto nel 2016 (a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’interno 18 ottobre 2016). In caso di incapienza di quella graduatoria, si ricorre alla graduatoria del concorso pubblico indetto nel 2022 (a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’interno n. 34 del 21 febbraio 2022).

Per il 30 per cento delle assunzioni, invece, si ricorre alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (che risulti iscritto – prevede quella richiamata disposizione – nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, termine peraltro incrementato a seconda dell’età anagrafica, oltre i quarant’anni).

Le lettere f), g) ed h) dettano disposizioni in ordine alle procedure assunzionali da attivare per le qualifiche iniziali di pilota di aeromobile, specialista di aeromobile, elisoccorritore, vigili del fuoco.

Per le prime due figure – pilota di aeromobile, specialista di aeromobile – si procede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami (secondo le modalità che sono disciplinate dall’ordinamento vigente: cfr. rispettivamente l’articolo 33 e l’articolo 34 del decreto legislativo n. 217 del 2005). Solo qualora risultino posti vacanti una volta espletate le procedure concorsuali, si ricorre a procedura selettiva interna (per titoli e superamento di un corso di formazione, secondo prevede l’articolo 32 del decreto legislativo n. 217). In tal caso, è autorizzata l’assunzione di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale di vigile del fuoco, per reintegrare la dotazione organica.

Per la figura degli elisoccoritori, invece, si procede esclusivamente mediante procedura selettiva interna (per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione, secondo prevede l’articolo 35 del decreto legislativo n. 217). Anche in tal caso, è autorizzata l’assunzione di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, con la medesima decorrenza.

La lettera i) dispone circa l’assunzione degli ispettori antincendi.

Mediante specifici rinvii normativi, essa prevede una copertura per il 50 per cento dei posti disponibili tramite concorso pubblico (disciplinato dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 217) e per il restante 50 per cento mediante concorso interno (articolo 23 del medesimo decreto legislativo). Ancora una volta, è previsto il reintegro delle facoltà assunzionali attraverso un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.

Tale reintegro, vale rammentare, ha ‘a monte’ la previsione, per tutte le unità da assumere, della copertura finanziaria totale della relativa spesa (non già della sola differenza di costo tra vigili del fuoco e altri ruoli considerati).

Analoghe previsioni sono dettate dalla lettera l) per le assunzioni nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali.

Anche qui, mediante rinvii normativi (agli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo n. 217), si prevede per il 50 per cento dei posti l’espletamento del concorso pubblico, per l’altro 50 per cento un concorso interno (cui può partecipare solo il personale già in servizio nel ruolo degli operatori e degli assistenti, in possesso di determinati requisiti).

La lettera m) concerne infine le assunzioni nella qualifica di capo squadra.

Mediante rinvio normativo (all’articolo 12 del decreto legislativo n. 217) prevede l’espletamento di un concorso interno (riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco). Non occorre ricordare come sia previsto del pari l’assunzione di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.

 

Le disposizioni fin qui ricordate hanno riguardo alle assunzioni straordinarie di complessive 616 unità, incrementali della dotazione organica vigente dei rispettivi ruoli.

Ma il decreto-legge prevede altresì alcune altre assunzioni straordinarie, queste nei limiti della dotazione organica (ancorché aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali).

Ne tratta – per la quantificazione delle unità di cui si viene ad autorizzare l’assunzione – la lettera n).

Essa prevede l’assunzione di un contingente massimo di 404 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023.

Il contingente è così ripartito: 136 unità nel ruolo dei vigili del fuoco; 24 unità nel ruolo degli ispettori antincendi; 176 unità dei ruoli degli ispettori logistico-gestionali; 8 unità dei ruoli degli ispettori informatici; 60 unità del ruolo degli operatori e degli assistenti.

Le successive lettere da o) a r) dispongono in ordine alle modalità di assunzione.

Per quanto riguarda i ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi, le previsioni (poste rispettivamente dalle lettere o) e p)) ricalcano quelle loro dedicate entro la disciplina dell’altro contingente (quello incrementale della dotazione organica). Se ne è trattato supra, a proposito delle lettere e) ed i)

La lettera q) disciplina l’assunzione degli ispettori logistico-gestionali. A tal riguardo, si procede per 128 unità mediante concorso pubblico (di cui all’articolo 79 del decreto legislativo n. 217 del 2005), e per le restanti 48 unità mediante concorso interno (articolo 82 del decreto legislativo n. 217), in quest’ultimo caso con contestuale autorizzazione all’assunzione di un numero equivalente di unità nella qualifica di operatore.

La lettera r) concerne l’assunzione degli ispettori informatici, che è prevista avvenire per il 50 per cento dei posti tramite il concorso pubblico (articolo 91 del decreto legislativo n. 217); e per il restante 50 per cento mediante concorso interno (articolo 94 del medesimo decreto legislativo), anche qui con reintegro delle facoltà assunzionali con un numero equivalente di unità nella qualifica di operatore.

Nulla è dettato per le unità (pari a 60) del ruolo degli operatori e degli assistenti: si intende pertanto che valgano le disposizioni vigenti (poste dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 217, il quale prevede una selezione, con precedenza in favore del personale volontario del Corpo che, alla data indicata nel bando di offerta, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio).

 

I commi 20 e 21 recano quantificazione degli oneri.

Il comma 20, in particolare, si riferisce agli oneri assunzionali.

Essi sono pari, nel 2023 primo anno di spesa, a 13,8 milioni; nel 2024, a 42,77 milioni. La progressione aumenta a 54,29 milioni nel 2027, fino a 56,1 a decorrere dall’anno 2036.

Il comma 21 ha invece riguardo agli oneri di funzionamento del procedimento assunzionale. Nell’anno 2023 sono pari a circa 1 milione, e con alcuni scostamenti in più (come nell’anno 2026: 1,2 milioni) o in meno, si mantiene tale spesa nella sua proiezione temporale ventura.

 

Di questo articolo 15, anche i commi da 31 a 34 concernono il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono modifiche normative che incidono su profili organizzativi.

Così il comma 31, lettera a), circoscrive l’attribuzione delle posizioni organizzative al personale direttivo con specifiche funzioni di responsabilità (svolgimento di funzioni vicariali e di responsabile di distretto), anziché a tutto il personale direttivo e direttivo aggiunto (pari a circa 1219 unità, si legge nella relazione illustrativa).

Siffatta delimitazione è disposta attraverso l’abrogazione degli articoli 222 (“Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti”) e 223 (“Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti”), del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Il comma 31, lettera b), dispone un incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti (per complessivi 55 posti da primo dirigente), con contestuale riduzione di un corrispondente numero di personale direttivo.

Siffatta rimodulazione è prevista così per le funzioni operative (30 unità) come per le funzioni logistico-gestionali (16 unità) e le funzioni sanitarie (6 unità) e le funzioni informatiche (3 unità).

Si legge nella relazione illustrativa che l’intendimento è di adeguare, in particolare, la struttura organizzativa dei Comandi di maggior rilievo, introducendo figure dirigenziali nelle sedi metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Torino, e prevedendo nei Comandi cui sia preposto un dirigente superiore, un primo dirigente svolgente le funzioni vicariali (ed a livello centrale un numero limitato di unità).

Ed il comma 31, lettera c) prevede che il primo dirigente logistico gestionale possa ricevere incarichi di funzioni nell’ambito delle “strutture centrali e periferiche” del Corpo (anziché nell’ambito delle sole direzioni regionali e interregionali, come previsto dalle diciture della Tabella B del decreto legislativo n. 217, relativa alle qualifiche dei dirigenti del Corpo e gli incarichi di funzione ad essi conferibili).

Ancora riguardo le posizioni organizzative, il comma 32 sopprime disposizione (recata dall’articolo 13-ter del decreto legislativo n. 97 del 2017) che in via transitoria ne prevedeva l’attribuzione al personale del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali espletanti funzioni operative.

Quest’insieme di previsioni relative alle posizioni organizzative si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023 – prevede il comma 33.

Il comma 34 quantifica gli oneri delle disposizioni sopra ricordate, relative all’attribuzione di posizioni organizzative ed all’incremento dei ruoli dei dirigenti.

Si tratta di 1,89 milioni per il 2023; 3,79 milioni per ciascun anno 2024-2026; 3,8 milioni circa per gli anni successivi.

Peraltro, per la copertura finanziaria delle disposizioni recate dal comma 31, v. altresì infra, il comma 36.

Articolo 15, comma 22
(Disposizioni finanziarie per il potenziamento delle Forze di polizia, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 15, comma 22, contiene le disposizioni finanziarie per potenziare gli organici della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incisi dai commi 1-21.

 

Ai fini del potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’articolo 15, comma 22, prevede una copertura finanziaria pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.824 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.698.541 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041, a euro 124.111.137 annui a decorrere dal 2042, si provvede:

·       quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a favore dei Vigili del Fuoco disposta dall’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 77 del 2009;

·       per il resto mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento delle assunzioni delle forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023.


 

Articolo 15, comma 23
(Sospensione dei funzionari della Polizia di Stato
dagli scrutini di promozione)

 

 

L’articolo 15, comma 23 interviene sulle cause di sospensione dagli scrutini di promozione dei funzionari della Polizia di Stato rinviati a giudizio per determinati delitti.

 

In particolare, viene modificato l'articolo 61 del D.Lgs. 334/2000 che dispone la sospensione dagli scrutini di promozione del personale delle carriere dei funzionari, dei tecnici e dei medici della Polizia di Stato rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per uno dei delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 267/2000.

L’articolo 58 citato è stato abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 235/2012 (testo unico in materia di incandidabilità) che, all'ultimo comma, ha precisato che i richiami all’articolo 58 del D.Lgs. 267/2000, ovunque presenti, si intendono riferiti all’articolo 10 del medesimo D.Lgs. 235/2012.

Mentre dell’abrogato articolo 58 si potevano applicare al personale della Polizia di Stato rinviato a giudizio le prime due lettere del comma 1, il nuovo articolo 10 prevede tre diverse tipologie di delitti suddivisi in tre lettere: la nuova lettera a) è identica alla lettera a) dell’art. 58, la lettera c) del nuovo art. 10 è in gran parte sovrapponibile alla lettera b) dell’articolo 58, mentre la nuova lettera b) introduce ulteriori figure di delitti precedentemente non previste.

Il comma in esame aggiorna l’articolo 61 del D.Lgs. 334/2000 alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 235/2012 chiarendo che la sospensione avviene in caso di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all’articolo 10, commi 1, lettere a) e c), richiamando così le analoghe fattispecie delittuose che costituivano fattori di esclusione prima della abrogazione dell’articolo 58. Vengono, pertanto, esclusi i delitti di cui alla lettera b) ossia i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice penale diversi da quelli indicati dalla lettera a).

 

L’articolo 51, comma 3-bis, richiama i seguenti delitti a carattere associativo:

•   art. 416, comma 6, c.p. (associazione a delinquere diretta a commettere delitti di tratta o di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di acquisto e vendita di schiavi, nonché ipotesi aggravate del delitto di traffico di immigrati clandestini);

•   art. 416, comma 7, c.p. (associazione a delinquere diretta a commettere delitti a sfondo sessuale in danno di minori ovvero diretta a compiere delitti di violenza sessuale in danno di minori, atti sessuali con minorenne o violenza sessuale di gruppo in danno di minori, ovvero diretta a commettere delitti di adescamento di minorenne);

•   art. 416 c.p. (associazione per delinquere) realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p. (contraffazione e di commercializzazione di prodotti con segni falsi);

•   art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa), già compreso nella lettera a) del D.Lgs. 235/2012, nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

•   art. 74 TU stupefacenti (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), già compreso nella lettera a) del D.Lgs. 235/2012;

•   art. 291-quater TU dogane (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

A tali delitti il comma 3-bis aggiunge inoltre quelli di tratta di esseri umani, di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di acquisto e vendita di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.), il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) e il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Il comma 3-quater riguarda i delitti, non elencati dal codice, aventi finalità di terrorismo. La formula normativa comprende sia le fattispecie associative tipiche (es. associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, ex art. 207-bis c.p.) sia ogni delitto comune aggravato dalla finalità di terrorismo, definita dall’art. 270-sexies c.p.

 

Per completezza si riportano anche i delitti previsti dalle lettere a) e c) dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 235/2012 che continuano a costituire causa di sospensione.

Lettera a):

•   delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale

•   delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

•   delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze

•   delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione di armi, munizioni o materie esplodenti;

•   delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.

 

Lettera b) delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

•   art. 314 (Peculato);

•   art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);

•   art. 316-bis (Malversazione di erogazioni pubbliche);

•   art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);

•   art. 317 (Concussione);

•   art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione);

•   art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

•   art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari);

•   art. 319-quater, 1° comma (Induzione indebita da parte di pubblico ufficiale a dare o promettere utilità);

•   art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

•   art. 321 (Pene per il corruttore);

•   art. 322 (Istigazione alla corruzione);

•   art. 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);

•   art. 323 (Abuso d'ufficio);

•   art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio);

•   art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);

•   art. 331, 2° comma (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità);

•   art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa);

•   art. 346-bis (Traffico di influenze illecite).


 

Articolo 15, comma 24
(Composizione della commissione consultiva e del consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato)

 

 

L’articolo 15, comma 24 prevede la partecipazione delle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale alla commissione consultiva e al consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato. Si prevede inoltre che il terzo componente della commissione consultiva, nel caso in cui si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero a carico di personale in servizio presso il dipartimento di Pubblica sicurezza, sia designato dai sindacati di polizia “rappresentativi sul piano nazionale” e non, come nel testo previgente, “più rappresentativi sul piano nazionale”.  Si dispone infine che nel consiglio centrale di disciplina siano presenti due funzionari di polizia designati dai sindacati di polizia “rappresentativi a livello nazionale” e non, come nel testo previgente “più rappresentativi a livello nazionale”

 

 

A tal fine viene modificato il DPR n. 737 del 1981 in materia di disciplina del personale della polizia di Stato (fonte di rango legislativo) ed in particolare gli articoli 15 e 16, relativi rispettivamente alla commissione consultiva e al consiglio provinciale di disciplina. (lettera a) numero 1) e lettera b) numero 2). In entrambi gli organi, la normativa previgente prevedeva che fossero coinvolti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale.

 

In proposito, la relazione illustrativa afferma che “tali previsioni non consentono di ancorare la rappresentatività ad un dato oggettivamente certificabile, atteso che a livello provinciale non viene certificata alcuna rappresentatività, ma esclusivamente rilevata la consistenza associativa utile ai fini del corretto svolgimento delle contrattazioni decentrate. Ed invero, l’indice di rappresentatività è solo quello calcolato su base nazionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, con particolare riferimento alla Polizia di Stato, comporta che il requisito della rappresentatività nazionale è limitato alle OO.SS. nazionali che hanno il 5% delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate al 31 dicembre, sottraendo le revoche al 31 ottobre di ogni anno”.

 

Inoltre, la lettera a) numero 2) prevede che nella commissione consultiva il terzo componente della commissione consultiva, nel caso in cui si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero a carico di personale in servizio presso il dipartimento di Pubblica sicurezza sia designato dai sindacati di polizia “rappresentativi sul piano nazionale” e non, come nel testo previgente, “più rappresentativi sul piano nazionale”.

 Analogamente, la lettera b) numero 1 dispone che nel consiglio centrale di disciplina siano presenti due funzionari di polizia designati dai sindacati di polizia “rappresentativi a livello nazionale” e non, come nel testo previgente “più rappresentativi a livello nazionale”

 

La commissione consultiva è organo chiamato ad esprimere un parere prima di infliggere la sanzione della “deplorazione” (nella graduatoria delle sanzioni precede le più gravi della “sospensione” e della “destituzione”)

Essa è composta da tre appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui uno di qualifica superiore e uno di qualifica pari a quella del trasgressore, designati dall'organo competente a infliggere la sanzione, ed uno di qualifica superiore a quella del trasgressore, indicato dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale.

Il consiglio provinciale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza fino alla qualifica di ispettore capo, che prestano servizio nell'ambito della provincia.

Esso è composto

-        dal vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede;

-        da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate;

-        da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell'incolpato, designati di volta in volta dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale (formulazione questa introdotta dal provvedimento in esame).

Il consiglio centrale di disciplina esercita le funzioni di “organo di appello” rispetto alle richieste di riesame presentate avverso le sanzioni irrogate dei consigli provinciali (articoli 24 e 25 del DPR N. 737 del 1981).

 

 

 


 

Articolo 15, comma 35
(Esperti per la sicurezza)

 

Il comma 35 dell’articolo 15, incrementa le risorse per l’invio di esperti per la sicurezza da parte del Ministero dell’Interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

 

Il comma 35 incrementa le risorse per l’anno 2023 di 450.000 euro e di 900.000 euro annui a decorrere dal 2024 per l’invio di esperti nel settore della sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, per le specifiche esigenze di contrasto alla criminalità organizzata e tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con paesi interessati.

 

A tal proposito si ricorda che secondo quanto previsto dall’articolo 2) comma 6-decies del decreto-legge n. 225 del 2010, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti.

La norma peraltro conferma il contingente previsto dall’articolo 3) del decreto del Ministro dell’Interno del 30 marzo 2016, n. 104 del limite massimo di 50 unità, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

La necessità di tale rimodulazione, come precisato dalla relazione tecnica, deriva dalla progressiva decurtazione dei capitoli di spesa interessati, a causa delle misure di contenimento della spesa pubblica che conseguentemente, a fronte del di un contingente massimo stabilito dal richiamato DM 104/2016 in 50 unità, i posti funzione attivati all’estero e attribuiti agli esperti ai sensi della richiamata normativa sono stati pari a 35. Durante i lavori del Comitato per la Programmazione Strategica per la Cooperazione Internazionale di Polizia (CoPSCIP), concernenti l’individuazione delle linee strategiche delle politiche sulla sicurezza con riflessi internazionali, è stata rilevata la necessità d'immediato interesse strategico di implementare la presenza di Esperti presso alcune missioni diplomatiche, in particolare ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, a New Delhi in India, a Niamey in Niger e a Tunisi in Tunisia.

Articolo 15, comma 36
(Disposizioni finanziarie per il potenziamento del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l’invio di esperti per la sicurezza)

 

 

L’articolo 15, comma 36, individua gli oneri derivanti dalle finalità di potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza e di funzionalità del medesimo Corpo, di rafforzamento dei servizi di soccorso pubblico e contrasto agli incendi boschivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l’invio di esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, in attuazione dei commi 25, 30, 31 e 35 del medesimo articolo 15.

 

L’articolo 15, comma 36, individua la copertura finanziaria per il potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, di cui al precedente comma 25 del medesimo articolo 15, per salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, di cui comma 30, per implementare i servizi di soccorso pubblico e contrasto agli incendi boschivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 34[74], e per incrementare le risorse destinate all’invio di esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, di cui al comma 35.

Le risorse ivi previste sono pari a 2.874.175 euro per l’anno 2023, 5.515.528 euro per l’anno 2024, 5.526.642 euro per l’anno 2025, 5.537.756 euro per l’anno 2026, 5.548.172 euro per l’anno 2027, 5.553.337 euro per l’anno 2028, 5.553.337 euro per l’anno 2029, 5.553.337 euro per l’anno 2030, 5.559.190 euro per l’anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l’anno 2023, 4.607.528 euro per l’anno 2024, 4.618.642 euro per l’anno 2025, 4.629.756 euro per l’anno 2026, 4.640.172 euro per l’anno 2027, 4.645.337 euro per l’anno 2028, 4.645.337 euro per l’anno 2029, 4.645.337 euro per l’anno 2030, 4.651.190 euro per l’anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l’anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per euro 450.000 euro per l’anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024 e l’accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze per 24.000 euro per l’anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.


 

Articolo 16
(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

 

 

L’articolo 16 modifica le annualità delle autorizzazioni di spesa previste dal decreto-legge n. 198/2022 per il finanziamento delle disposizioni introdotte dal medesimo decreto finalizzate al potenziamento dell’organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato (art. 1-bis).

 

In premessa si ricorda sinteticamente che l’articolo 1-bis, ai commi da 1 a 6, del citato D.L. n. 198/2022, dispone l’integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto nel 2019 (comma 1) e della graduatoria del concorso per 1.000 sostituti commissari indetto nel 2020 (comma 2, lett. a). Prevede poi l’ampliamento della qualifica di vice ispettore nella misura massima di 1.356 unità utilizzando la graduatoria dei candidati idonei nell’ambito del concorso interno per 1.141 posti per vice ispettore (comma 2, lett. b). Si prevede, inoltre, la possibilità di semplificare, a regime, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato anche attraverso lo svolgimento delle prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza (comma 3).

Viene poi fissato al 2028, in luogo del 2027, l’anno in cui bandire il secondo dei due concorsi straordinari per titoli ed esami per la qualifica di ispettore superiore, riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e viene aumento il numero dei posti messi a concorso per entrambi i concorsi (comma 4).

I commi 5 e 6 recano l’autorizzazione di spesa per l’attuazione delle disposizioni di cui sopra e la relativa copertura degli oneri.

 

La lettera a) dell’unico comma dell’articolo in esame modifica le annualità relative all’autorizzazione di spesa indicata dal comma 5 del menzionato articolo 1-bis volta a finanziare l’attuazione le disposizioni dei commi precedenti.

 

Nel testo originario dell’articolo 1-bis, l’autorizzazione di spesa recata dal comma 5 è pari complessivamente a 133.963.000 euro, così suddivisi:

8.090.000 euro per l'anno 2023;

8.111.000 euro per l'anno 2024;

11.102.000 euro per l'anno 2025;

11.085.000 euro per l'anno 2026;

12.980.000 euro per l'anno 202;

12.962.000 euro per l'anno 2028;

16.861.000 euro per l'anno 2029;

16.606.000 euro per l'anno 2030;

18.091.000 euro per l'anno 2031;

18.075.000 euro per l'anno 2032.

 

In particolare, è modificata l’autorizzazione di spesa, pari a euro 18.075.000,00, prevista per l’anno 2032, che diventa, per il medesimo importo, a decorrere dal 2032.

Contestualmente (lettera b), n. 1) sono soppresse, all’alinea del comma 6, le parole riferite all’ammontare dell’autorizzazione (“pari complessivamente a 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032”).

 

La lettera b) interviene poi sulla copertura degli oneri prevista dal citato art. 1-bis, comma 6.

 In particolare al numero 2), la riduzione di 2,4 mln di euro, effettuata dal comma 6, lettera a) dell’articolo 1-bis, del Fondo per il contrasto alla criminalità organizzata e alla immigrazione illegale (art. 1, comma 5, D.L. 35/2005), è prevista a decorrere dall’anno 2024 e non più per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

 

Al numero 3) si interviene sul comma 6, lettera b): l’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 1 comma 608 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la realizzazione della piattaforma informatica per la prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi viene ridotta per un importo di 1,2 mln di euro a decorrere dall’anno 2023 e non più per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032.

 

Al numero 4) si interviene sul comma 6, lettera c): lo stanziamento iniziale di bilancio dei piani gestionali 01 e 02 del capitolo 2568, di cui all’autorizzazione di spesa per il numero verde contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili in Italia (art. 5, comma 2, L. 7/2006), viene ridotto per un importo di 0,100 mln di euro per ciascuno dei due piani gestionali considerati per un totale di 0,200 mln di euro a decorrere dall’anno 2023 e non più per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032.

 

Al numero 5 si interviene sul comma 6, lettera d): tale lettera viene modificata nel senso di prevedere che lo stanziamento iniziale di bilancio del capitolo 2568 piano gestionale 02, per gli strumenti tecnici di controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare (art. 16, D.L. 341/2000), venga ridotto per un importo di 7,325 mln di euro a decorrere dall’anno 2032 e non solo per tale annualità.

 

Al numero 6 si interviene sul comma 6, lettera e): la copertura di spesa ivi prevista per gli anni 2031 e 2032, e pari a 6.950.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014, diventa a decorrere dal 2031.

 

 


 

Articolo 17
(Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici)

 

 

L’articolo 17 autorizza un progressivo incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera mediante l’arruolamento nei vari ruoli, di 390 unità, a decorrere dall’anno 2024, e in particolare:

§  40 unità per gli ufficiali del ruolo speciale;

§  20 unità all’anno per cinque anni (100 unità complessive) per il ruolo sergenti;

§  50 unità all’anno per cinque anni (250 unità complessive) per i graduati.

 

A tal fine, il comma 1 modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli organici previsti dal Codice dell’ordinamento militare – COM (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

 

In particolare, il comma 1, alla lettera a) interviene sull’articolo 585, comma 1, COM, relativo agli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, per modificare gli importi in modo da considerare gli incrementi previsti per il personale del ruolo graduati con la successiva modifica all’articolo 815, comma 1, del COM. In particolare, si modifica l’articolo 585, comma 1, andando a sostituire le lettere da h-octies) ad h-vicies semel) (relative agli oneri dal 2024 al 2037), aggiungendo inoltre la lettera h-vicies bis), per considerare gli oneri a decorrere dall’anno 2038. Si ricorda che tali oneri restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 1, alla lettera b) e alla lettera c), numeri 1) e 2), incrementa dall’anno 2024 la dotazione organica complessiva degli ufficiali del Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia Costiera, di 40 unità, come riassunto nella tabella che segue:

 

Organico

previgente

Organico modificato

Differenza

Ufficiali Ruolo speciale

273

313

+40 unità

 

Più in dettaglio, la lettera b) modifica l’articolo 812-bis COM (relativo agli organici degli ammiragli e dei capitani di vascello) per incrementare la consistenza organica dei capitani di vascello di una unità (da 454 a 455 unità). La lettera c), numero 1), interviene sull’articolo 814 COM per incrementare di 40 unità l’organico degli ufficiali del Ruolo speciale (portando così l’organico degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto a 1019 unità, di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale). All’interno di questa dotazione complessiva, il numero 2) della lettera c) incrementa di una unità l’organico dei Capitani di vascello, concordemente alla lettera b).

 

Il comma 1, lettera c) n. 3, incrementa il Ruolo dei Sergenti di 20 unità all’anno per cinque anni a decorrere dall’anno 2024, per un totale di 100 unità. Per operare tale modifica, la disposizione interviene sul comma 3 dell’articolo 814 COM, che indicava in 2100 unità l’organico dei sergenti del Corpo, portando tale dotazione organica a 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l’anno 2026, 2180 unità per l’anno 2027 e 2200 unità dall’anno 2028.

 

Il comma 1, lettera d), incrementa il Ruolo dei graduati di 50 unità l‘anno per cinque anni a decorrere dall‘anno 2024, per un totale di 250 unità a regime. A tal fine la norma modifica l’articolo 815, comma 1, lettera a) COM, relativa all’organico dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto, incrementando le consistenze organiche di 50 unità per ciascun anno dal 2024, che divengono: 4.080 per l’anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l’anno 2026, 4.450 per l'anno 2027, 4.500 dall'anno 2028.

 

Il comma 1, lettera e), provvede a sostituire il Quadro X della Tabella 2 COM (sul Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto) con il Quadro X di cui all’allegato 8 del decreto-legge in esame, che contiene la rimodulazione degli organici, tenuto conto dell’aumento operato con l’articolo 17 in commento.

La tabella che segue riporta la rimodulazione nei diversi gradi dell’aumento di 40 unità dell’organico degli ufficiali del Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, come deriva dal nuovo Quadro X.

 

Grado/qualifica

2023

dal 2024

differenza

capitano di vascello

5

6

+1

capitano di fregata

62

79

+17

capitano di corvetta

54

66

+12

tenente di vascello

69

79

+10

sottotenente di vascello

61

61

-

guardiamarina

22

22

-

Totale

273

313

+40

 

 

Il comma 2 autorizza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037, euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022).

 

Il comma 3 indica l’ammontare delle spese di funzionamento e vettovagliamento connesse agli incrementi di organico previsti, comprese le spese relative alle mense e ai buoni pasto quantificate singolarmente in via incrementale per gli anni dal 2024 al 2028 ed indicate in ammontare fisso a decorrere dall’anno 2029 e ne reca la relativa copertura finanziaria.

Tali spese sono quantificate in euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028, 567.840 a decorrere dall’anno 2029.

Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall’anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 


 

Articolo 17-bis, comma 1
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte
delle Polizie municipali)

 

 

L’articolo 17-bis, comma 1, stabilisce che la sperimentazione dell’utilizzo dei Taser da parte del personale della polizia municipale possa avvenire, oltre che nei comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti, anche in quelli tra 20.000 e 100.000 abitanti, a condizione che in tali comuni sia stata istituita una armeria municipale per la custodia delle armi. Fino ad un numero di 15 armi è sufficiente la custodia in armadi corazzati.

 

A tal fine, viene modificato l’articolo 19 del D.L. 113/2018 che ha introdotto in via sperimentale l’utilizzo di armi ad impulsi elettrici (c.d. Taser) da parte della polizia municipale. Una analoga sperimentazione era stata avviata nel 2014 per la Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza art. 8, comma 1-bis, del DL 119/2014 e D.M. 4 luglio 2018).

In particolare, il comma 1 del citato articolo 19 del D.L. 113/2018 ha attribuito ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti la facoltà di dotare di armi comuni ad "impulsi elettrici", in via sperimentale e per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale.

Il successivo comma 1-bis, oggetto di modifica da parte della disposizione in commento, prevede che la sperimentazione possa essere estesa anche ad altri comuni (cioè non capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a centomila abitanti) che rientrino nei parametri "connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità", definiti con decreto del Ministro dell'interno previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comma in esame elimina il rinvio al decreto ministeriale per la definizione dei parametri in relazione ai quali la sperimentazione può essere estesa ai comuni più piccoli e provvede contestualmente ad individuare direttamente i seguenti requisiti che tali comuni devono avere per poter sperimentare i taser:

§  popolazione di almeno 20.000 abitanti (più precisamente si fa riferimento ai comuni appartenenti a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) (da 20.000 a 59.999 abitanti) e i) (da 60.000 a 99.999 abitanti) del testo unico enti locali (D.lgs. 267/2000); viene poi eliminato anche il riferimento alle caratteristiche socioeconomiche all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità;

§  istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale; nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, le armi sono custodite negli appositi armadi metallici.

 

Si ricorda in proposito che in ogni comune è istituita l'armeria del Corpo o Servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento (D.M. interno 145/1987, art. 12, comma 1). L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite in appositi armadi (D.M. interno 145/1987, art. 12, comma 4). Si tratta di appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte (D.M. interno 145/1987, art. 14, comma 1).


 

Articolo 17-bis, comma 2
(Disposizioni per la tutela degli operatori dei corpi forestali regionali e delle province autonome)

 

 

L’articolo 17-bis, comma 2, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente ai Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare il proprio personale di nebulizzatori a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo.  

 

L’articolo 17-bis, comma 2, del decreto in esame, introdotto in sede referente, consente ai Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina.

La capsaicina è un composto chimico costituente il principio amaro dei frutti di Capsicum annuum (comunemente noto come peperoncino); è un alcaloide dotato di potente azione stimolante sulla secrezione del succo gastrico e in particolare di gastrina.

 

Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo.

Essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute.

Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati:

- i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa,

- la durata dei corsi di addestramento al loro uso,

- i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi.


 

Articolo 18, comma 1
(Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto)

 

 

L’articolo 18, comma 1, interviene sull’applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2023, anziché del rendiconto 2022 – l’obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell’esercizio 2023.

È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall’esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell’eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all’esercizio precedente.

Il predetto meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni si applica altresì, in occasione del primo conto consuntivo successivo all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, a quegli enti locali in dissesto per i quali tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024.

 

Il comma in esame novella i commi da 6-ter a 6-quinquies dell’articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2022 (c.d. Aiuti bis), i quali hanno introdotto l’obbligo di ricostituzione del FAL per gli enti locali in dissesto che lo avevano eliminato, dando attuazione alle conclusioni della delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022. I giudici contabili, nell’individuare la competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione in materia di gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. prima del dissesto, avevano evidenziato, tuttavia, la necessità, per gli enti locali interessati, di accantonare sotto forma di fondo, nel risultato di amministrazione dei futuri bilanci stabilmente riequilibrati, la provvista finanziaria corrispondente alle anticipazioni di liquidità non restituite dall’OSL, sottolineando che, comunque, al termine della procedura di risanamento, l’anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all’ente locale rientrato in bonis.

Si rammenta qui, per completezza del quadro normativo in materia, che il comma 789 della legge di bilancio per il 2023[75] è successivamente intervenuto, con una modifica all’articolo 255, comma 10, del Testo unico degli enti locali – D.Lgs. n. 267 del 2000, a chiarire la competenza sulla gestione dei rimborsi delle anticipazioni di liquidità ricevute anteriormente alla dichiarazione di dissesto dagli enti locali in dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali, escludendo la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione e attribuendo questa, dunque – in antitesi a quanto indicato dalla delibera n. 8 del 2022 della Corte dei conti – alla gestione ordinaria dell’ente locale, attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato.

 

I commi dal 6-ter al 6-sexies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022 hanno disposto l’obbligo, per gli enti locali in dissesto finanziario che alla data del 30 giugno 2022 avevano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL), di istituire, in sede di rendiconto 2022, un nuovo apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022 (comma 6-ter).

Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è utilizzato secondo le modalità di contabilizzazione previste dall’articolo 52, commi 1-ter e 1-quater del decreto-legge n. 73 del 2021 (comma 6-quater).

Il comma 6-quinquies ha inoltre consentito agli enti locali in questione – al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali – di ripianare in dieci anni in quote costanti, a decorrere dall'esercizio 2023, l’eventuale maggior deficit al 31 dicembre 2022 rispetto all’esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del predetto Fondo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

Il comma 6-sexies ha infine esteso il meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023 anche agli enti locali in dissesto finanziario che avevano ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità già in sede di rendiconto 2021.

 

Il comma in esame, intervenendo sui commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022:

a)    rinvia di un anno, in sede di approvazione del rendiconto 2023 anziché 2022, l’obbligo per gli enti locali in stato di dissesto finanziario, che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, di provvedere ad accantonare un nuovo apposito fondo, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 34 del 2020[76], e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022). Viene altresì eliminato il rinvio alla data del 30 giugno 2022, quale termine per l’eliminazione del FAL da parte degli enti locali in dissesto (lettera a);

b)    rinvia la costituzione del nuovo fondo nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022), mantenendo ferma la disciplina di utilizzo del fondo secondo le modalità di contabilizzazione previste dall’articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021 (lettera b).

Il citato comma 1-ter dell’articolo 52 del D.L. n. 73 del 2021 detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti degli enti locali della gestione del FAL, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020[77].

Nello specifico, dall’esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti: i) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); ii) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; iii) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; iv) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.

Il comma 1-quater dell’articolo 52 del D.L. n. 73 del 2021 stabilisce che, a seguito dell'utilizzo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto dell’apposito fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali (costituito dal comma 1 dell’art. 52 per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della nuova disciplina in materia di contabilizzazione del FAL, introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020), il maggior ripiano del disavanzo, conseguente alla ricostruzione del FAL, applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis (dal piano decennale), non possa essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

c)     posticipa conseguentemente di un anno, a decorrere dall’esercizio 2024, la decorrenza del periodo massimo di dieci anni entro cui gli enti locali devono provvedere al ripiano, in quote costanti, dell’eventuale maggior disavanzo al 31 dicembre 2023 rispetto all’esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo a seguito della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, al netto delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 (anziché nel corso del solo esercizio 2022) (lettera c).

d)    il comma in esame, infine, integra il comma 6-sexies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022, prevedendo l’applicazione del meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni, previsto dal precedente comma 6-quinquies, in occasione del primo conto consuntivo successivo all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria – che segna la fuoriuscita dalla procedura di dissesto – qualora tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024.

 

L'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria è disciplinato dall'articolo 256, comma 11, del TUEL, il quale ne dispone l’approvazione da parte dell'organo straordinario della liquidazione entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento. Il rendiconto è trasmesso all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

Si evidenzia, al riguardo, che la Corte dei Conti, nella citata delibera n. 8 del 2022, specifica che al termine della procedura di risanamento e a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, previsto dall'articolo 256, comma 11, del TUEL le anticipazioni non ancora rimborsate sono ascrivibili nuovamente all’ente locale rientrato in bonis, ed andranno pertanto riportate nella contabilità dell’ente al titolo 4 della spesa, e destinate a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata nell’apposito FAL, applicando le modalità di contabilizzazione previste dal paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato n. 4/2.

Al termine della procedura di risanamento rivive inoltre la speciale tutela reale del credito del MEF (che agisce tramite Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.), per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall’OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con la delibera n. 8 del 2022 si è pronunciata sulla competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario, chiarendo in particolare se la stessa competa all’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) con le risorse della massa attiva ovvero all’ente attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato.

La Corte dei Conti, nel ricostruire la normativa vigente applicabile, ha dato conto conto del contrasto giurisprudenziale in essere sulla gestione dei debiti da anticipazione di liquidità di un ente dissestato. Sul piano sostanziale, la Corte ha affermato che “le anticipazioni di liquidità svolgono la funzione di trasformare lo stock di debiti commerciali dell’ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti fuori bilancio, in un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie”.

La Corte è giunta alla conclusione che la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 35 del 2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto.

Tuttavia al termine della procedura di risanamento, l’anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all’ente locale rientrato in bonis e tale circostanza determinerà due rilevanti conseguenze: la prima è che l’anticipazione di liquidità non restituita andrà riportata nella contabilità dell’ente ed è destinata a confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011); la seconda è che, al termine della procedura di risanamento rivivrà la speciale tutela reale del credito del Mef (che agisce tramite la CDP) per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall’OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate a valere sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile riscosse tramite modello F24.

In questa prospettiva temporale, l’ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all’OSL e a verificare se quest’ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l’ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un’adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.

 

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2023 (art. 1, comma 789, legge n. 197 del 2022), con una modifica al T.U.E.L., ha attribuito alla gestione ordinaria dell'ente locale la competenza sui rimborsi delle anticipazioni di liquidità ricevute anteriormente alla dichiarazione di dissesto dagli enti locali in dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali, chiarendo, quindi, – in antitesi a quanto indicato dalla delibera n. 8 del 2022 della Corte dei conti – che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell’Organo straordinario di liquidazione.

Come precisato nella Relazione illustrativa del ddl di bilancio (A.C. 643), la norma è finalizzata ad includere - analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL - le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell’OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l’inclusione, nell’ipotesi di bilancio riequilibrato, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall’ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. Ciò anche al fine di superare i rischi di effetti finanziari negativi determinati dal possibile mancato versamento al bilancio dello Stato del rimborso delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte degli OSL degli enti locali, per insufficienza della massa attiva.

Articolo 18, comma 2
(Riduzione del contributo alla finanza pubblica
della regione Valle d’Aosta)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 18, riduce il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione Valle d’Aosta di 3 milioni di euro limitatamente all’anno 2023.

 

Il concorso alla finanza pubblica è stabilito per la Regione autonoma Valle d’Aosta, come per le altre regioni a statuto speciale, sulla base degli accordi bilaterali tra la Regione e lo Stato.

In attuazione dell’accordo bilaterale con la Regione Valle d’Aosta, sottoscritto il 30 ottobre 2021, il comma 559 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) ridetermina il contributo della regione alla finanza pubblica in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

In analogia con quanto disposto per le regioni Sardegna e Sicilia (legge n. 234 del 2021,commi 543 e 545), il contributo della regione è determinato fermo restando (vale a dire in aggiunta a) quanto stabilito dalle norme della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), ai commi 850, 851 e 852, sul contributo alla finanza pubblica richiesto all’intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e determinato in 196 milioni di euro annui complessivi.

In conseguenza di quanto previsto dalla norma in esame, quindi, per il 2023 il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione Valle d’Aosta è rideterminato in misura pari a 79,246 milioni di euro.

 

 

 


 

Articolo 18, commi 3 e 4
(Definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l’emergenza epidemiologica)

 

 

In attuazione di quanto concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni l’8 marzo 2023, l’articolo 18, comma 3 definisce le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all’evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni.

Il comma 4 vincola le risorse ricevute dalle Regioni al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

 

 

Il comma 3, in attuazione dell’accordo sottoscritto in data 8 marzo 2023 in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce i rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario in relazione ai ristori assegnati alle stesse per compensare la perdita di gettito conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La norma si riferisce alle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni, istituito dall’articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, erogate alle Regioni a statuto ordinario sulla base di quanto definito dal Tavolo tecnico (previsto dalla stessa norma) e sulla base dei precedenti accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato istituito con l’art. 111 del decreto legge 34 del 2020, e successivamente modificato e integrato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge 104 del 2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, commi 823-826).

Il Fondo è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ed ha una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per le Regioni a statuto ordinario in attuazione dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (rep. atti. n.114 CSR) il comma 2-quinques determina, nella tabella inserita nella legge, le quote del fondo di spettanza di ciascuna regione, per l’importo totale di 1.700 milioni di euro, suddiviso in una prima quota pari a complessivi 500 milioni di euro ed in una seconda quota pari a complessivi 1.200 milioni.

Criteri e modalità di riparto del fondo, poi recepiti nei due accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stati individuati sulla base delle valutazioni del Tavolo tecnico, istituito con D.M. 11 giugno 2020 in attuazione di quanto stabilito al comma 2 del citato art. 111, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il tavolo tecnico ha il compito di monitorare gli effetti dell’emergenza COVID-19, con particolare riferimento alla perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, in relazione ai fabbisogni di spesa.

Per quanto concerne la verifica delle effettive minori entrate tributarie incassate dalle Regioni a statuto ordinario, viene stabilito che deve essere determinato l’importo dell’effettivo minore gettito, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori:

?    in relazione all’esercizio 2020, entro il 30 settembre 2021, (il termine inizialmente fissato al 30 giugno 2021 dall’art. 111, comma 2-septies del decreto legge 34 del 2020, è stato così prorogato dall’art. 11-quater, comma 4, del decreto legge 52 del 2021).

?    in relazione all’esercizio 2021, entro il 30 giugno 2022 (comma 825 della legge 178 del 2020).

 

Le risorse del fondo, stabilisce infine il comma 823 della legge di bilancio 2021, sono vincolate alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Le Regioni a statuto ordinario non sono tenute a riversare all’erario alcun importo, se non quelli previsti dall’articolo 111, comma 2-octies, del decreto legge n. 34 del 2011, connessi alla riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse riferite alla lotta all’evasione fiscale e, specularmente, non riceveranno dallo Stato ulteriori forme di compensazione.

 

I commi 2-octies e 2-novies del citato articolo 111 del decreto legge 34 del 2020 (modificati dal comma 826, della legge n. 178 del 2020) disciplinano la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario nel 2020, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione fiscale ed incluse nel Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni (e quindi nelle quote riportate nella tabella allegata al comma 2-quinques del citato art. 111, che ripartisce il fondo tra le regioni).

Nello specifico si tratta delle risorse, complessivamente pari a 950.751.551 euro, riferite alla lotta all’evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle regioni (IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica), che dovranno essere riacquisite al bilancio delle Stato nel momento in cui verranno progressivamente recuperate dall’Agenzia delle entrate.

In particolare il comma 2-octies stabilisce che le suddette risorse sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza dell’importo complessivo.

Il comma 2-novies determina la quota di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario nella Tabella 1 allegata al decreto legge 34 del 2020 e stabilisce le modalità di versamento degli importi. Ciascuna regione, a decorrere dal 2022 e fino alla concorrenza della propria quota indicata nella citata Tabella 1, provvede a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla Tabella 1 e l’ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione incassate nell’anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione nel triennio 2017-2019 relative all’attività di accertamento e recupero per lotta all’evasione con riferimento ai tre tributi regionali.

 

La definizione dei rapporti finanziari nel senso indicato dalla norma in esame è conseguenza della conclusione dei lavori del Tavolo tecnico, che ha determinato l’importo degli effettivi minori gettiti nel 2020 e 2021, come illustrato nel documento Allegato all’Accordo Stato-Regioni dell’8 marzo 2023 (Rep.atti n. 40/CSR dell’8 marzo 2023).

 

Nel documento viene sottolineato come l’ammontare delle risorse erogate alle Regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021. Lo Stato perciò, risultando creditore e pertanto con un saldo positivo pari a €16.123.155,85. Pertanto lo Stato (che sarebbe creditore, per circa 16 milioni di euro) non è tenuto a nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria. D’altra parte l’ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato, non sarebbe sufficiente a garantire la compensazione integrale delle Regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto (salvo quelli previsti dall’articolo 111, comma 2-octies, del decreto legge n. 34 del 2020). Sono le Regioni, perciò che devono regolare i rapporti finanziari reciproci in sede di autocoordinamento. Nello specifico le Regioni a statuto ordinario che devono versare i ristori a favore delle altre Regioni si impegnano a stanziare le somme dovute anche con la legge di assestamento di bilancio 2023 e a procedere al versamento delle risorse entro il 30 settembre 2023 alle Regioni individuate nella tabella riportata nell’allegato 2 del medesimo documento.

 

Il comma 4 della norma in esame chiarisce che le risorse ricevute dalle Regioni a titolo di ristoro per la perdita di gettito nel biennio 2020 e 2021 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.


 

Articolo 18, comma 4-bis
(Aumento costo materiali opere pubbliche)

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 18, introdotto in sede referente, reca modificazioni al comma 375 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 volte ad estendere l’ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili. 

 

Il comma 4-bis, introdotto in sede referente, reca modifiche all’art. 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

I commi da 369 a 379 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 recano disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione, anche al fine di assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. In particolare, il comma 369 ha incrementato la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall'art. 26, comma 7, del D.L. 50/2022) di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Il comma 375 elenca, secondo un ordine di priorità, gli interventi finanziati con risorse statali o europee che possono accedere al Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

Con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023 sono state assegnate definitivamente le risorse relative al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili relative al 2022. Con riferimento al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili per il 2023, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 ha approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 2023, sono stati approvati gli allegati 1 e 2 contenenti rispettivamente l’elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l’elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti (PNC e Commissari straordinari) i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti e per i quali si procede all’assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023 (procedura ordinaria primo semestre).

Per approfondimenti si rinvia alla pagina del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In particolare, alla lettera a), con una integrazione alla lettera b-bis) del citato comma 375, viene previsto che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR (che la citata lettera b-bis, introdotta dall’art. 8-bis, comma 4, del D.L. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, include tra quelli che possono accedere alle risorse del Fondo) possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023.

 

La lettera b) inserisce, dopo la lettera d) del citato comma 375, la lettera d-bis) con la quale si aggiungono, nell’ordine di priorità previsto dal medesimo comma, limitatamente al secondo semestre:

§  gli interventi beneficiari della preassegnazione per l’anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nell’anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;

§  nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l’assegnazione definitiva delle risorse del Fondo.

 

La lettera in esame dispone, inoltre, che:

§  detti interventi possono accedere, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Fondo limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso;

§  possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla misura M1C3-Investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori.

 

L’investimento 2.1 della misura M1C3 (Attrattività dei borghi) del PNRR prevede 1.010 milioni di euro complessivi, sotto forma di prestiti.

Gli interventi si attueranno attraverso il “Piano Nazionale Borghi”, un programma riguardante 250 Borghi, di sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato, per quanto qui interessa, sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri.

In particolare, saranno attivati interventi volti al recupero del patrimonio storico e alla creazione di piccoli servizi culturali. Inoltre, sarà favorita la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate. Infine, sempre per quanto qui interessa, saranno introdotti sostegni finanziari per le attività culturali e creative. La selezione dei borghi sarà effettuata sulla base di: a) criteri territoriali, economici e sociali (indicatori statistici); b) capacità del progetto di incidere sull'attrattiva turistica e di aumentare la partecipazione culturale.

Gli indicatori statistici considerati sono: entità demografica (comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab.) e relativa tendenza; flussi turistici, visitatori di musei; consistenza dell'offerta turistica (alberghi e altre strutture ricettive, B&B, camere, alloggi in affitto); tendenza demografica del comune; grado di partecipazione culturale della popolazione; consistenza delle imprese culturali, creative e turistiche (con e senza scopo di lucro) e del relativo personale.

Un primo traguardo, al 30 giugno 2022, relativo all’assegnazione delle risorse ai comuni, da parte del Ministero della cultura, è stato raggiunto con l’emanazione dei seguenti provvedimenti: DM 112 del 18 marzo 2022, DM 160 del 13 aprile 2022 e DM 453 del 7 giugno 2022 (qui il relativo comunicato del MIC).

Vi è poi un obiettivo, al 30 giugno 2025, che prevede 1.300 interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati e 1.800 imprese sostenute per progetti nei piccoli borghi storici. Il 37% degli interventi deve riguardare le regioni meno avanzate.

Per un approfondimento sull’attuazione del presente investimento, si rinvia all’apposito allegato della sezione del Portale della documentazione dedicato al settore culturale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.


 

Articolo 18, comma 4-ter
(Interventi di edilizia scolastica)

 

 

L’articolo 18, comma 4-ter, introdotto in sede referente, estende, in relazione a tutti gli interventi di edilizia scolastica, la possibilità di utilizzare per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento.

 

Ciò avviene modificando l’art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023 (L. 41/2023).

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 24 del DL 13/2023 prevede che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.

Ora, la disposizione in commento, estende tale facoltà a tutti gli interventi di edilizia scolastica, «compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR» (e non solo a quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito).

 

Per un approfondimento sugli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, relativi all’edilizia scolastica e, in particolare, concernenti l’investimento “Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica” (M2C3-I.1.1) e “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4C1-I.1.1), si rinvia all’apposito allegato Investimenti della sezione del Portale della documentazione relativo al PNRR e al mondo dell’istruzione.


 

Articolo 18, comma 4-quater
(Interventi prevenzione dissesto idrogeologico Regione Calabria)

 

 

Il comma 4-quater dell’articolo 18 definisce la normativa di riferimento e la procedura relativa all’assegnazione di determinate risorse per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico della Regione Calabria previste dalla legge di bilancio 2023.

 

Il comma 4-quater dell’art. 18 modifica il comma 697 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022) che ha disposto l’assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico nella Regione Calabria.

Il comma 697, oggetto della modifica in esame, nella formulazione vigente dispone l'assegnazione in favore della regione Calabria di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per il 2024, 170 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni. Si precisa altresì che l’assegnazione a valere sulle risorse FSC è da considerare ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione (PSC) a titolarità della Regione Calabria, cioè delle risorse FSC che il CIPESS assegnerà alla Regione per gli interventi del ciclo 2021-2027.

Con l’intervento in esame si definisce in modo puntuale la disposizione normativa che ha disciplinato il FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, da cui devono provenire le risorse da assegnare alla Regione Calabria, specificando, in tal senso, il riferimento all’art. 1, comma 177 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Conseguentemente, la norma in commento indica che l’assegnazione delle risorse è effettuata in prededuzione della quota da attribuire alla regione Calabria, nell’ambito della programmazione 2021-2027. Da ultimo, si stabilisce che con un provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro 15 giorni a partire dall’adozione del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare con relativi CUP e il loro cronoprogramma procedurale di attuazione, prevedendo inoltre il loro monitoraggio sui sistemi informativi del medesimo Dipartimento.


 

Articolo 19, comma 1
(Trattamenti accessori personale ministeri)

 

 

Il comma 1, primo periodo, dell’articolo 19 prevede, al fine di rendere omogeni i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, uno specifico incremento del fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l’anno finanziario 2020.

Il comma 1, secondo periodo, dispone un incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree del CCNL relativo al Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del MUR.

 

 

Nel dettaglio, il primo periodo del comma 1 dell’articolo in commento dispone un incremento di 55 milioni di euro, a decorrere dal 2023, del fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri.

 

Si ricorda che il richiamato art. 1, c. 143, della legge di bilancio 2020 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di uno specifico fondo da ripartire, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri.

La disposizione prevede che il fondo ha una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e che, a decorrere dal 2020, esso può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni.

Si prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.

In attuazione di quanto disposto da tale comma, con D.P.C.M. 23 dicembre 2021 si è provveduto al riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri.

 

Come precisato nella relazione tecnica allegata al presente decreto-legge, “l’incremento del fondo consentirà l’adozione di un nuovo DPCM, ulteriore rispetto al DPCM 23 dicembre 2021, adottato in sede di prima applicazione della norma”.

 

L’incremento in oggetto, come specificato nella disposizione in esame, avviene attraverso riduzione corrispondente del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per l’anno finanziario 2022).

 

Il citato art. 1, comma 607, della legge di bilancio 2022 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie (con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Si fa presente che la consistenza di tale fondo è stato successivamente rideterminata ai sensi dell’art. 17, c.7, lett. b), del d.l. n. 36 del 2022; dell’art. 7, c. 1, della l. n. 130 del 2022; dell’art. 5-bis, c. 1, del d.l. n. 186 del 2022; dell’art. 1-bis, c. 8, del d.l. 29 n. 198 del 2022.

 

Sempre a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all’art. 1, comma 607, della legge di bilancio 2022, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 19 – qui in commento – prevede anche l’incremento, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, 2,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, della consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca.

Per approfondimenti sul fondo risorse decentrate del MUR, cfr. l’apposita pagina del sito del Ministero.

 

 

 

 

 


 

Articolo 19, comma 2
(Fondo
premialità e condizioni lavoro personale non dirigenziale Agenas)

 

 

L’articolo 19, al comma 2, incrementa di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, la consistenza del “Fondo premialità e condizioni di lavoro”, con specifico riguardo al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

 

La disposizione in esame fa riferimento al fondo, recante la denominazione sopra riportata, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021 (art. 103), fondo destinato in base alla disciplina contrattuale a tutti gli appartenenti al comparto, con utilizzo delle relative risorse da parte del contratto collettivo integrativo inerente al singolo ente o azienda (per le finalizzazioni delle relative risorse v. di seguito).

 

Si valuti l’opportunità di una riformulazione del comma in esame, nella parte in cui si riferisce al Fondo premialità e condizioni di lavoro “del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)”, dato che il succitato contratto collettivo non prevede in materia un Fondo ad hoc riservato a tale personale.

 

Si ricorda che, in base al comma 9 del predetto articolo 103, le risorse del Fondo sono annualmente destinate a:

a)    compensi di lavoro straordinario di cui al precedente art. 47 (Lavoro straordinario);

b)    indennità correlate alle condizioni di lavoro con esclusione delle indennità di cui ai precedenti artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute);

c)    premi correlati alla performance organizzativa o individuale;

d)    misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui al precedente art. 89 (Welfare integrativo);

e)    trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Si ricorda, inoltre, che nel comparto sanità[78] è ricompreso il personale non dirigente dipendente da: Aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; alcune Aziende ospedaliero-universitarie; Istituti zooprofilattici sperimentali; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO); Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica; Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 – ARES 118; Azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU; Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna – AREUS; Azienda Zero; Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale -ESTAR; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS; Agenzia Regionale di coordinamento per la salute – ARCS; Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo – ACSS; Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia - AReSS Puglia; Azienda ligure sanitaria della regione Liguria – A.LI.SA.; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA; Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP; Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA; altri enti del servizio sanitario.

È stabilito che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal summenzionato incremento si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234[79].

 

Si ricorda che il richiamato comma 607 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo[80] per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

Articolo 19, comma 3
(Risorse per il personale delle soppresse Agenzia per la gestione dell’albo segretari comunali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale)

 

L’articolo 19, comma 3, stabilisce che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale, che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell’interno, sono destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni soppresse, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

 

 

Le risorse finanziarie di cui si tratta sono quelle relative al personale proveniente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e dalla Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (SSPAL), soppresse, rispettivamente nel 2010 e nel 2012, con conseguente trasferimento delle funzioni e relative risorse al Ministero dell’interno.

 

È utile ricordare che la riforma della disciplina dei segretari comunali e provinciali con l'abrogazione dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e l’affidamento della gestione dell'albo al Ministero dell'interno è avvenuta ad opera del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 7, commi da 31-ter a 31-septies).

In particolare, l’articolo 7, comma 31-ter del d.l. 78/2020 (conv. L. 122/2010) ha soppresso l’Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (istituita dall’art. 102 TUEL) ed ha disposto che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia, con il trasferimento al medesimo Ministero delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio.

Il comma 31-quater dello stesso art. 7 dispone che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo.

Il comma 31-quinquies ha previsto che per garantire la continuità delle attività di interesse pubblico svolte dalla soppressa Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dall’Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

Per il finanziamento delle funzioni trasferite al Ministero dell’interno, il comma 31-sexies prevede la riduzione dei contributi erariali ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni.

 

Nell’ambito del processo di riorganizzazione delle scuole di formazione pubblica, l’articolo 10, commi 2-6, del decreto-legge n. 174/2012 ha soppresso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPL), con successione a titolo universale del Ministero dell’interno ed ha previsto l’istituzione di una apposita sezione nell’ambito dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno, in cui confluisce il personale a tempo indeterminato della soppressa Scuola. Anche in questo caso, si stabiliva che per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di riorganizzazione delle strutture del Ministero per garantire l’esercizio delle funzioni trasferite, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.

Si prevede inoltre (art. 10, comma 5) che gli oneri derivanti dalla soppressione della Scuola e per lo svolgimento delle funzioni trasferite al Ministero si applica la disposizione di cui al sopra citato articolo 7, comma 31-sexies, del d.l. n. 78/2010.

 

La disposizione in esame dispone che, nel rispetto di quanto stabilito dai richiamati articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012, i quali prevedono che le attività già svolte dalla ex Agenzia e dalla soppressa Scuola continuano ad essere esercitate presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati, le risorse finanziarie afferenti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse amministrazioni e confluite nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse.

Solo nell’ipotesi di riduzione del personale delle amministrazioni soppresse, le risorse in questione possono essere destinate, per la parte corrispondente, a favore di tutto il personale del Ministero dell’interno.

 

La relazione illustrativa sottolinea che la disposizione intende chiarire che resta inalterata, anche a seguito della confluenza nel fondo del Ministero dell’Interno, la finalizzazione delle risorse - derivanti da una annuale riduzione dei trasferimenti erariali a comuni e province - allo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione dei segretari comunali e provinciali.

Articolo 19, comma 4
(Misure per il personale dellAgenzia Italiana del Farmaco)

 

 

L’articolo 19, al comma 4, reca misure volte ad attenuare le differenze di carattere economico e giuridico tra il personale del Ministero della salute e quello dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): è in primo luogo previsto l’adeguamento, a decorrere dall’anno 2023, dell’indennità di amministrazione del personale delle aree dell’AIFA a quanto stabilito in materia per il personale del Ministero della salute; in secondo luogo, con la stessa decorrenza anzidetta, è disposto che, per il personale dell’AIFA, il differenziale stipendiale[81] è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Il comma reca inoltre la quantificazione degli oneri connessi alle predette misure e indica la relativa copertura.

 

Più in particolare, riguardo all’indennità di amministrazione, il comma in esame stabilisce che essa è riconosciuta nelle misure spettanti  al  personale del Ministero della salute appartenente alle Aree[82], come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro  2019-2021 - comparto  Funzioni centrali.

 

Secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa del Governo, la ratio del comma in esame è la finalità perequativa sottesa all’adeguamento della misura dell’indennità di amministrazione spettante al personale appartenente alle aree professionali[83] dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a quella del personale del Ministero della salute, a seguito degli incrementi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021, recante “Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri”[84].

Al riguardo, il Governo fa presente che il personale dell’AIFA, a seguito del trasferimento operato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[85], dai ruoli del Ministero della salute ai ruoli dell’Agenzia, nonché di quanto previsto in tema di ruolo organico dall’art. 25 del decreto del Ministro della Salute 20 settembre 2004, n. 245 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco), ha conservato la medesima collocazione nel comparto di contrattazione collettiva dei Ministeri (ora Funzioni Centrali). La permanente applicazione di questo inquadramento ha fatto sì che il personale di AIFA, in virtù delle disposizioni citate, abbia sempre mantenuto l’inquadramento nello stesso comparto di contrattazione in cui era inquadrato il Ministero della Salute, confluendo nel comparto Funzioni Centrali a partire dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2016-2018, con il riconoscimento anche dell’indennità di amministrazione prevista dal CCNL comparto Ministeri del 16/5/1995 (art. 34, co. 2, lett. a) e dal CCNL comparto Ministeri del 16/2/1999 (art. 33).

Da ultimo – ricorda ancora il Governo -, l’art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, triennio 2019-2021, ha confermato la collocazione  dell’AIFA, ai fini della contrattazione collettiva nazionale, nel comparto delle Funzioni centrali e il successivo CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021, all’art. 1, comma 8, ha precisato che con il termine “Ministero/i” si intendono le Amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri, applicato al personale non dirigenziale dell’Agenzia fin dalla sua istituzione, ai sensi delle norme sopra richiamate.

 

Riguardo al “differenziale stipendiale”, cui fa riferimento il secondo periodo del comma in esame, si ricorda che, secondo l’articolo 44 del più volte citato CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021, esso rappresenta una delle voci di cui si compone la struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari (queste le restanti voci: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, compensi per lavoro straordinario, trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale, altri compensi e indennità previsti in base al CCNL, altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge). Il successivo art. 52 del ridetto CCNL – al comma 4, richiamato dal comma in esame – enumera gli elementi che compongono tale voce.

 

Per quanto attiene agli oneri connessi alle misure introdotte e alla relativa copertura, il comma in esame quantifica i primi in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, e stabilisce doversi provvedere alla copertura  mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30 dicembre 2021, n. 234[86].

 

 


 

Articolo 19, comma 4-bis
(Esclusione della ripetibilità di emolumenti corrisposti al personale medico convenzionato)

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 19 - comma inserito in sede referente - modifica una norma transitoria[87] che esclude la ripetibilità di emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. La novella in esame estende l’ambito di applicazione della norma transitoria ad ogni categoria di personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

 

L’estensione posta dalla novella di cui al presente comma 4-bis concerne dunque i medici di medicina generale - categoria a cui attualmente corrispondono l’intero settore dell’assistenza primaria (ivi compresa l’ex continuità assistenziale), la medicina dei servizi territoriali, l’emergenza sanitaria territoriale e l’assistenza negli istituti penitenziari[88] -, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali (convenzionati).

La norma transitoria in oggetto fa riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito degli accordi collettivi nazionali di lavoro o degli accordi collettivi integrativi regionali regolarmente sottoscritti. In base ai lavori preparatori relativi all’originaria adozione della norma[89], quest’ultima appare intesa ad affrontare il problema di un'asserita illegittimità delle previsioni di alcuni accordi regionali. In base alla formulazione letterale, la norma potrebbe trovare applicazione anche per altri casi che darebbero luogo alla ripetibilità delle somme.

Si ricorda che dall’ambito della norma transitoria in oggetto sono esclusi i casi di dolo o colpa grave.

 


 

Articolo 19, comma 5
(Riparto delle risorse per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM)

 

 

L’articolo 19, comma 5, modifica la disciplina relativa alla procedura di riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2022 per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM. Si prevede che il riparto non abbia più luogo in sede di adozione del decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo delle istituzioni AFAM statali, alle quali sarebbe poi spettato il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti di miglioramento della didattica e della ricerca. Al contrario, si demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse che confluiranno nei capitoli di bilancio del MUR relativi al personale delle istituzioni AFAM.

 

A tal fine, il comma 5 novella l'articolo 1, comma 309, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

 

Si ricorda al riguardo che il comma 309 ha autorizzato la spesa di 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM.

"L'esigenza di tale intervento" - come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2022 - "trova la sua ragion d'essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione" del personale delle istituzioni AFAM, "al fine di allinearlo agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti".

Il comma in esame specifica che le nuove risorse sono destinate al riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché alla valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni AFAM, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione.

Sulla base delle Linee Guida elaborate dall'ANVUR ai fini della predisposizione delle relazioni annuali dei nuclei di valutazione delle istituzioni AFAM (approvate nel novembre 2017 e la cui vigenza è stata confermata anche per le relazioni relative agli anni 2020 e 2021), "la Terza missione, nell’ambito della riforma ex processo di Bologna, costituisce l’indirizzo di evoluzione più innovativo della Higher Education Area. Rispetto alle tradizionali missioni di formazione e ricerca, essa si riconosce come un’ulteriore funzione assegnata alle istituzioni di Alta formazione. Attraverso iniziative mirate di Terza missione, strettamente collegate alle attività di ricerca, le istituzioni operano secondo gli strumenti loro più congeniali attraverso l’applicazione diretta, la comunicazione e la valorizzazione delle proprie conoscenze specifiche per contribuire allo sviluppo e al benessere della società, particolarmente in senso culturale ed economico"[90].

Le risorse stanziate dalla disposizione in esame avrebbero dovuto essere ripartite con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Alle singole istituzioni AFAM è attribuito il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale.

 

Per effetto delle modifiche disposte dal comma in esame, si sopprimono:

- la previsione secondo cui il riparto avrebbe dovuto essere effettuato con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;

- la disposizione secondo cui le singole istituzioni avrebbero dovuto provvedere all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca;

- il rinvio alla contrattazione collettiva “integrativa” nel rispetto di quanto previsto dal decreto di ripartizione sopra ricordato per la definizione dei criteri di riparto, la cui determinazione è ora rimessa alla contrattazione collettiva.

 

In proposito, la relazione illustrativa fa presente che, senza tali modifiche, le previsioni di cui al comma 309 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio per l’anno 2022) sono altrimenti non attuabili.

Dopo una sintetica descrizione dei contenuti del comma 309, si rileva che “Tale iter prevede quindi che i fondi siano trasferiti alle istituzioni, il che impedisce l’erogazione degli stessi al personale, visto che il personale AFAM riceve il trattamento economico a valere sullo stato di previsione del MUR e non sui bilanci delle istituzioni”.

“La modifica contenuta nella norma esclude il riparto dei fondi nonché il criterio di assegnazione degli stessi relativo alla partecipazione del personale ad appositi progetti, demandando la definizione dei criteri di assegnazione alla contrattazione collettiva. Considerata l’attuale fase di trattativa relativa al rinnovo del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca”, la norma rinvia alla “contrattazione collettiva” e non più alla “contrattazione collettiva integrativa”, al fine di consentire l’utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito del CCNL.

I fondi non sarebbero, quindi, oggetto di riparto immediato, bensì confluirebbero nei capitoli di bilancio del MUR relativi al personale delle istituzioni AFAM. Le modalità di impiego di tali risorse dipenderanno dalle scelte assunte in sede di contrattazione collettiva nazionale (alla quale già la norma vigente rimanda ai fini della definizione dei criteri necessari per l’assegnazione delle risorse)”.

 


 

Articolo 19, comma 5-bis
(Misure sull’inclusione degli studenti nelle istituzioni AFAM)

 

 

Il comma 5-bis dell’articolo 19introdotto nel corso dell’esame in sede referente – introduce una nuova disciplina relativamente all’istituzione della figura del docente delegato, che viene ora prevista anche in relazione alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

A tal fine, si sostituisce il comma 5-bis dell'articolo 16 della L. n. 104/1992.

 

Nella formulazione vigente, tale comma prevede che “le università”, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.

 

Il nuovo testo del comma 5-bis dispone ora che le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, nell'ambito della propria autonomia, istituiscono un docente delegato, rispettivamente dal direttore e dal rettore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione, nonché di sostegno ad azioni specifiche per promuovere l'inclusione degli studenti, ivi comprese l'attivazione o il potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico nell'ambito dell'istituzione o dell'ateneo. L'incarico viene conferito a personale già in servizio presso le istituzioni di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime.

 

 


 

Articolo 19, comma 6-8
(Trattamenti a favore del personale della Presidenza del Consiglio)

 

 

Dell’articolo 19, i commi 6, 7 e 8 concernono i trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio ed il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale, cui sono destinate specifiche aggiuntive risorse.

 

Il comma 6 prevede sia finanziato con uno stanziamento di 1,4 milioni annui (dal 2023) la quota destinata alla corresponsione dei compensi accessori, stabilizzata nel trattamento economico fondamentale (ai sensi dell’articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio normativo 2006-2009, del 31 luglio 2009, che per questa via finanziava il passaggio dell’orario ordinario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali per il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio).

Tale stanziamento è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.

Insieme, il comma prevede che la quota sopra ricordata rientri nella piena disponibilità del Fondo unico della Presidenza del Consiglio. Siffatta ‘traslazione’ è autorizzata a derogare al ‘tetto’ di ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (soglia stabilita nel corrispondente importo determinato per l'anno 2016, dall’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017).

Gli effetti derivanti da queste disposizioni valgono soltanto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, non già si estendono alle categorie di personale a cui siano riconosciuti i medesimi trattamenti economici accessori.

Fa eccezione, rispetto a quest’ultima previsione - e dunque gli si applicano le disposizioni sopra ricordate - il personale di cui all’articolo 9, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo (recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio) n. 303 del 1999, vale a dire il personale che presso la Presidenza ricopra incarichi dirigenziali ed il personale di prestito in servizio presso la Presidenza (fatta eccezione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia).

 

Il comma 7 incrementa di 4 milioni per l’anno 2023 e 2 milioni a decorrere dall’anno 2024 il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale ancora della Presidenza del Consiglio.

Anche in tal caso, è autorizzata deroga al ‘tetto’ di ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

Destinatari della norma sono 202 unità circa di personale dirigenziale, si legge nella relazione illustrativa.

Viene ribadita la disposizione sopra ricordata, sugli effetti valevoli solo per il personale della Presidenza del Consiglio, senza estensioni (con talune eccezioni).

Infine è fatto richiamo in via generale delle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, in via specifica all’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che com’è noto detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Quel suo articolo ha ad oggetto le informazioni e i controlli relativi alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.

 

Il comma 8 reca la copertura finanziaria dei complessivi oneri sopra ricordati conseguenti ai commi 6 e 7 – oneri pari a 6,1 milioni nel 2023; 3,8 milioni a decorrere dal 2024.

Sono attinti ricorrendo al Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito (dall’articolo 1, comma 607 della legge di bilancio 2022: legge n. 234 del 2021) sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.


 

Articolo 20, comma 1
(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR (incarichi dirigenziali))

 

 

L’articolo 20, comma 1, consente al Ministero dell’economia e delle finanze di conferire una serie di incarichi dirigenziali previsti da recenti decreti-legge anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero stesso da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del presente decreto.

 

In particolare, l’articolo 20, comma 1, in esame dispone che gli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, quelli di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2022, nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall’Unione europea di cui all’articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina sono avviate prima dell’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché in conformità ai compiti e all’organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.

 

Si rammenta che, per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del MEF coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, il suddetto articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha istituito presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 del medesimo articolo ha sostituito - presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR, ufficio centrale di livello dirigenziale generale, con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L’Ispettorato sarà inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8 del DL 77/2021, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9, relativo all’attuazione degli interventi del PNRR.

L’Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9 del DL 77/2021. Esso assicura il supporto per l’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al comma in esame, si prevede l’istituzione presso la RGS di una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

Il comma 2-bis del suddetto articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021 ha previsto che, nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato generale per il PNRR si raccordi con le altre strutture centrali e territoriali della RGS (anziché con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della RGS come precedentemente previsto). Si dispone che le predette strutture concorrano al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR nonché al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate (come precisato dalla modifica in commento) per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, si prevede l’istituzione, presso la RGS, di sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

 

Per quanto riguarda l’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 68 del 2022, si ricorda che esso ha autorizzato il MEF ad istituire, per le esigenze della RGS, due posizioni dirigenziali di livello non generale nell'ambito delle esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR ed al fine di accelerare le procedure di individuazione degli aventi diritto, di assegnazione e erogazione delle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, istituito dall’articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, assicurando altresì il necessario supporto alle amministrazioni centrali e locali e una costante verifica sullo stato di attuazione delle procedure di gara per gli interventi ammissibili a finanziamento.

Si rammenta che l’art. 26 del D.L. n. 50 del 2022 ha introdotto alcune norme per fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Il comma 7 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, volto a far fronte all’insufficienza delle risorse per i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022. Inoltre al Fondo possono altresì accedere: il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025; la società Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture connesse alle Olimpiadi, nonché i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Per la copertura delle due posizioni dirigenziali di livello non generale si prevede l'indizione di concorsi pubblici ovvero, per il triennio 2022-2024, in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Si rammenta che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. autorizza ciascuna amministrazione a conferire incarichi dirigenziali, per un periodo limitato, a professionisti esperti[91] esterni alla pubblica amministrazione nel limite del 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e dell’8 per cento per i dirigenti di seconda fascia.

 

Si segnala, infine, che l’articolo 51, comma 1 del decreto-legge n. 13 del 2023, nell’aggiungere all’art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) un comma 56-bis, stabilisce che le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte:

-      dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, oppure;

-      dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all’Autorità di gestione.


 

Articolo 20, comma 2
(Aumento della dotazione organica del MEF)

 

 

L’articolo 20, comma 2, al fine di dare effettiva applicazione a precedenti disposizioni legislative che hanno autorizzato il reclutamento di personale all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze, dispone il corrispondente adeguamento della dotazione organica del personale dello stesso Ministero, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

 

L’aumento della pianta organica comporta l’incremento di 1.159 funzionari e di 225 assistenti, come riepilogato dalla seguente tabella:

 

Disposizioni legislative di autorizzazione al reclutamento di personale da parte del MEF

Area III-F1

(funzionari)

Area II-F2

(assistenti)

art. 1, c. 884, L. n. 178/ 2020

450

100

art. 11-bis, c. 13, D.L. 73/2021

50

 

art. 7-bis, c. 1, D.L. 80/2021

145

75

art. 9, c. 10, D.L. 152/2021

40

 

art. 18-bis, c. 7 e 11, D.L. 36/2022

54

 

art. 12, c. 1-ter e 1-sexies, D.L. 68/2022

310

 

art. 1, c. 726 e 802, L. 197/2022

110

50

TOTALE

1.159

225

 

Si ricorda che con il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019–2021 il sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree. L’area dei funzionari e l’area degli assistenti corrispondono rispettivamente alla precedente terza area e seconda area dell’ex comparto Ministeri.

 

La norma in esame cita le autorizzazioni disposte dalle seguenti disposizioni:

·       articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

La legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) ai commi 884 e 885 ha autorizzato il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2) e alle Commissioni Tributarie (100 di Area III-F1) per l’anno 2021 (prorogato al 2022 dal D.L. n. 228/2021, art. 1, comma 9).

La finalità perseguita dalla norma è di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonché per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attività svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza.

 

·       articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge n. 73 del 2021

Il decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni-bis), articolo 11-bis, comma 13, ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure del decreto, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate previste dall’articolo 10 del D.L. n. 44 del 2021, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area III del comparto funzioni centrali. Con il D.L. n. 228 del 2021 (art. 1, comma 12-ter) è stato previsto che l’assunzione delle 50 unità di personale può avvenire anche tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

 

·       articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021

Il decreto-legge n. 80 del 2021, articolo 7-bis, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, ha autorizzato il MEF, per gli anni 2022 e 2023 (termini così prorogati dal D.L. n. 228/2021, art. 1, comma 12, lett. b) e dal D.L. n. 198 del 2022, art. 1, comma 12) a bandire procedure concorsuali pubbliche, secondo le sopra citate modalità semplificate, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, 145 unità di personale non dirigenziale (Area III, livello iniziale), di cui 50 unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), 30 unità al Dipartimento del tesoro, 30 unità al Dipartimento delle finanze e 35 unità al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di 75 unità di personale non dirigenziale (Area II, F2) da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Si ricorda, inoltre, che lo stesso D.L. n. 80 del 2021 all’articolo 7, comma 1, ha previsto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 500 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui 80 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. I 500 professionisti reclutati dal bando sono destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano di ripresa e resilienza.

Il D.L. n. 13 del 2023 ha previsto all’articolo 4 che le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare, a partire dal 1° marzo 2023, nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta. La norma (che modifica l’art. 35-bis, c. 1, del D.L. 115/2022) conferma che alla stabilizzazione in oggetto si procede: nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica; a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente; previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell’attività svolta.

Tale contingente, tuttavia, non rientra nell’ambito del computo dell’aumento della dotazione organica del MEF, in quanto la relativa disciplina autorizzatoria non è richiamata dalla norma in esame.

 

·       articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 152 del 2021

Il decreto-legge n. 152 del 2021, all’articolo 9, comma 10, ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a reclutare a tempo indeterminato, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, 40 unità di personale da inquadrare nella terza area, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. L’autorizzazione è stata estesa fino all’anno 2023 dall’art. 1, comma 13 del D.L. n. 198 del 2022.

 

·       articolo 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge n. 36 del 2022

Il decreto-legge n. 36 del 2022 all’articolo 18-bis, comma 11,  autorizza per il biennio 2022-2023 il Ministero dell’economia e delle finanze a reclutare con contratto a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, 50 unità di personale (Area III, posizione economica F1) per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato (articolo 8, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021), mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie. Lo stesso articolo 18-bis, al comma 7, autorizza il MEF ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1 da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in relazione ai nuovi compiti ad essa assegnati in materia di partenariato pubblico privato (PPP) dallo stesso articolo 18-bis, commi 3-6.

 

·       articolo 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge n. 68 del 2022

Il D.L. n. 68 del 2022 (articolo 12, commi 1-ter e 1-quater), per le esigenze connesse agli adempimenti riferiti al PNRR e per la gestione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere 10 unità di personale (Area III, F1), attraverso l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

L’articolo 12, commi da 1-sexies a 1-novies, ha autorizzato il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze, per il biennio 2022-2023, a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di unità di personale da inquadrare nell’Area III, F1, da impiegare presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo e le Ragionerie territoriali dello Stato, anche al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR. In particolare il MEF è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,  300 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

 

·       articolo 1, commi 726 e 802, della legge n. 197 del 2022

La legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ai commi 726 e 727 ha autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un contingente di personale non dirigenziale di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50 unità da inquadrare nell’Area degli assistenti, da destinare alla Ragioneria generale dello Stato per il rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche della RGS, anche connesse con il presidio sull'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR. L’autorizzazione riguarda il biennio 2023- 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Alle assunzioni si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione RIPAM, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità.

Il comma 802 ha autorizzato il MEF a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato per la determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’autonomia differenziata (art. 116, comma 3, della Cost.) nonché per la realizzazione del federalismo fiscale delle Regioni e delle Provincie  previsto dal PNRR.


 

Articolo 20, commi da 2-bis a 2-sexies
(Istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria)

 

 

L’articolo 20, ai commi da 2-bis a 2-sexies, apportando modificazioni al D. Lgs. n. 300/1999 e introducendo altresì le necessarie disposizioni organizzative, istituisce il Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, le norme in esame trasferiscono al nuovo dipartimento le attività svolte, in seno al Dipartimento Finanze, dalla Direzione della giustizia tributaria, incluse le competenze previste dalla legge di riforma della giustizia tributaria (legge n. 130 del 2022) in materia di gestione giuridica ed economica della magistratura tributaria, e dagli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti sul territorio nazionale.

 

 

L'obiettivo della riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, da raggiungere entro la fine del 2022 (M1C1-35), è stato assunto dal nostro Paese in sede di Unione europea nell'ambito delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, l'intervento sulla giustizia tributaria è volto a ridurre il numero di ricorsi che giungono dinanzi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. Ciò attraverso la riforma delle commissioni tributarie e:

·       un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico;

·       l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Cassazione, per risolvere dubbi interpretativi e per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte;

·       il rafforzamento delle dotazioni di personale e l'intervento, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario.

La legge n. 130 del 2022 in tale ottica persegue anzitutto la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti, modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie. La legge, intervenendo sul decreto legislativo n. 545 del 1992, modifica inoltre la denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria (di primo e secondo grado) e stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali appositamente disciplinate. La legge disciplina inoltre il regime transitorio da applicare fino alla costituzione dei nuovi organi giurisdizionali prevedendo:

·       una riserva di posti nei primi tre bandi di concorso per l'assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico;

·       che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno 5 anni possano optare, con alcune limitazioni, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria;

·       una procedura di interpello per la copertura delle posizioni vacanti nelle sedi giudiziarie;

·       una specifica disciplina della riammissione in servizio dei magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria;

·       l’autorizzazione ad assumere 100 unità di magistrati tributari per l'anno 2023 e (con procedure differenti) 476 unità per gli anni dal 2024 al 2030.

La legge n. 130 del 2022, inoltre, attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.

Con la medesima finalità deflattiva, la riforma istituisce presso la Corte di Cassazione una sezione civile specifica per la trattazione delle controversie in materia tributaria. Spetta al Primo presidente della Cassazione adottare provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione.

Ulteriori disposizioni, intervenendo sul decreto legislativo n. 546 del 1992:

·       introducono la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta;

·       prevedono un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che dopo aver rifiutato una proposta di conciliazione si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione;

·       prevedono che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti comporti per la stessa la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio;

·       introducono l'istituto della conciliazione su proposta della corte di giustizia tributaria;

·       modificano la vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario;

·       disciplinano la possibilità per le parti di partecipare all'udienza da remoto.

Infine, la legge n. 130 del 2022 disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e introduce alcune disposizioni transitorie in materia di elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

L’articolo 40 del decreto-legge n. 13 del 2023 è successivamente intervenuto sulla legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Le disposizioni hanno innalzato il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado da 3.000 euro a 5.000 euro. Inoltre l’articolo 40 reca disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo all’Agenzia delle entrate il compito di depositare appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti. Infine si prevede che, in sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.

In considerazione delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 13, l’articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 51 del 2022 ha poi disposto che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023.

 

Come anticipato, il comma 2-bis apporta modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999.

La lettera a) modifica l’articolo 23, comma 2 del predetto decreto-legislativo, che individua i compiti e le funzioni del Ministero dell’economia e delle finanze. La disposizione viene integrata al fine di chiarire che le funzioni e i compiti spettanti al ministero dell’economia e delle finanze in materia di politiche fiscali e sistema tributario includono l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria.

 

La lettera b) modifica il successivo l’articolo 24, comma 1, che individua le funzioni di spettanza statale svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di inserirvi una nuova lettera d-bis).

Tra le funzioni statali svolte dal MEF sono dunque introdotte quelle di  programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria, nonché di gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle Corti di giustizia tributaria; di analisi del contenzioso tributario; di gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e di gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; di supporto al ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria.

 

La lettera c) modifica l’articolo 25, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999.

Con le modifiche in esame si eleva da cinque a sei il numero massimo dei dipartimenti in cui può essere articolato il MEF, in riferimento alle aree funzionali.

 

La modifica è funzionale all’istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria in seno al MEF, per opera del successivo comma 2-ter dell’articolo 20 in esame.

Tale dipartimento è deputato allo svolgimento delle attività in materia di giurisdizione tributaria, individuate nell'articolo 24, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo n. 300 del 1999, introdotta dal comma 2-bis, lettera b) sopra commentata.

Per effetto delle disposizioni in esame, ferma restando l'assegnazione all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di due posizioni dirigenziali di livello non generale, il Dipartimento della giustizia tributaria è così articolato:

-        una direzione generale;

-        due direzioni centrali;

-        una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca;

-        diciotto uffici dirigenziali non generali;

-        124 uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria (di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545), di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale.

La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento è composta da quattro posti funzione dirigenziale di livello generale, di cui un Capo del Dipartimento, nonché da cinquantacinque posti funzione dirigenziale di livello non generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti di livello non generale del Dipartimento delle finanze.

Il contingente del personale non dirigenziale è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, incluse le 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Individuate per tipologia di aree nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015.

 

Il comma 2-quater reca disposizioni volte a garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria in attesa della riorganizzazione del MEF, più precisamente nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero previsto dal successivo comma 2-quinquies.

 

In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame si provvede alla nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria. Quest’ultimo si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria (come individuata dagli articoli 11, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103; 4, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021; 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130).

Si avvale inoltre degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze.

 

Il comma 2-quinquies prevede che, entro il entro il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo del provvedimento in esame, e con le medesime modalità – per cui si rinvia alla relativa scheda di lettura - si provveda alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.

 

Il comma 2-sexies quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame in 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa.


 

Articolo 20, comma 3
(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

 

 

L’articolo 20, comma 3, modifica la legge di bilancio 2020 disponendo che la disciplina dell’utilizzo e dell’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze senza scadenze prefissate.

 

In particolare, l’articolo 20, comma 3, in esame modifica l’articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

Si rammenta che il suddetto articolo 1, commi 727-730, della legge di bilancio 2020 stabilisce l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.

In particolare, il menzionato comma 728, nella formulazione pre-vigente al decreto-legge in esame, ha disposto che, fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati:

a)         al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;

b)        all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;

c)         alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.

Il testo pre-vigente rinvia a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri e delle garanzie necessarie al rispetto del presente comma 728 per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e dei sistemi di conservazione dei dati suddetti.

 

Il comma in esame prevede, quindi, che il decreto di attuazione del suddetto articolo 1, comma 728, della legge di bilancio 2020 sia adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze (in luogo del Ministro dell’interno) senza scadenze prefissate (in luogo della scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio medesima).


 

Articolo 20, comma 3-bis
(Modifica di competenze nell’emanazione di provvedimenti riguardanti giochi)

 

 

L’articolo 20, comma 3-bis, apporta una sostituzione di competenza nell'emanazione di alcuni provvedimenti riguardanti i giochi e in particolare sostituisce al decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze un provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico alla gestione della rete telematica concernente il monitoraggio e il contrasto al gioco d'azzardo, al processo di evoluzione  tecnologica degli apparecchi da gioco e al rilascio del nulla osta all'utilizzo e alle regole tecniche di produzione degli apparecchi citati anche al fine della conservazione e della trasmissione dei dati.

 

In particolare, il comma 3-bis in esame, inserito in sede referente, dispone che le parole "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" e "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" siano sostituite con le parole "Con provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" e "con provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane dei monopoli", rispettivamente:

a)     nell'articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019;

 

il testo vigente del suddetto comma 7 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento dovuto dai soggetti qualificati per l’iscrizione al registro stesso, di cui al comma 4;

 

b)     nell'articolo 1, comma 728, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), secondo periodo, e successive modificazioni;

 

il testo vigente del suddetto comma 728, secondo periodo, rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina dei criteri e delle garanzie necessari al rispetto del comma medesimo – per quanto riguarda l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di gioco – per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti;

 

c)     nell'articolo 1, comma 943, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), primo periodo, e successive modificazioni;

 

il testo vigente del suddetto comma 943, primo periodo, rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina del processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

 

d)     nell'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

 

il testo vigente del suddetto comma 569, lettera b), prevede che le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di pubblica sicurezza che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

La disposizione precisa che tali modifiche sono coerenti con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di cui intendono assicurare l'effettività.

 

 

 


 

Articolo 20, commi 3-ter – 3-quater e 3-septies – 3-decies
(Incremento dell’indennità di amministrazione e assunzioni presso il MEF)

 

 

All’articolo 20 i commi 3-ter e 3-quater, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, dispongono un incremento dell’indennità di amministrazione a favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che presta servizio presso gli uffici centrali del MEF e presso le ragionerie territoriali e gli uffici centrali di bilancio, che svolga determinate funzioni.

I commi da 3-septies a 3-decies, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, autorizzano il MEF ad assumere con contratto a tempo indeterminato 20 funzionari, mediante concorso pubblico, in possesso di dottorato o master di secondo livello, in vista dello svolgimento da parte del Dipartimento del Tesoro delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7-2024 e ai negoziati europei e internazionali.

Ai maggiori oneri derivanti dalle norme in esame, pari a 2,6 milioni di euro per il 2023 e a 3,3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF.

 

Il comma 3-ter incrementa la maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento prevista, a favore del personale interessato che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - incluso quello con qualifica dirigenziale non generale – per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli (comma 685 della legge n. 205 del 2017).

Le misure e i criteri di attribuzioni delle maggiorazioni sono individuati con decreto del Ministro nei limiti di spesa stabiliti dal comma 685. La norma vigente prevede un limite di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Con la norma in esame si prevede un incremento di 2 milioni di euro, portando tale limite a 5,5 milioni di euro a decorrere dal 2023.

 

Il comma 3-quater incrementa a decorrere dal 2023 la maggiorazione dell’indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale che presta servizio presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio, impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile (articolo 11-bis, comma 4, del decreto legge n. 4 del 2022).

Anche in questo caso le misure e i criteri di attribuzioni delle maggiorazioni sono individuati con decreto del Ministro nei limiti di spesa stabiliti dalla disposizione. La norma vigente prevede un limite di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con la norma in esame si prevede un incremento di 300.000 euro a decorrere dal 2023.

Si evidenzia, al riguardo, che, a differenza di quanto previsto dal comma 3-ter, il comma 3-quater non interviene con una novella testuale sull’articolo 11-bis, comma 4, del D.L. n. 4 del 2022, ma si limita a incrementare l’autorizzazione di spesa prevista da quest’ultima disposizione.

 

Il comma 3-septies autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali (art. 18 CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021), ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 20 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità. L’autorizzazione è funzionale alle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento da parte del Dipartimento del Tesoro delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7-2024 e ai negoziati europei e internazionali.

Per accedere al concorso, per titoli ed esame orale, è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti: dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, o in diritto europeo e internazionale; master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

 

Il comma 3-octies prevede che il bando di selezione sia pubblicato entro il 31 luglio 2023 e stabilisca: i titoli da valutare e i punteggi attribuiti; le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, da intendersi come requisito di accesso; lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertate la conoscenza di altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)"; la modalità di composizione della commissione esaminatrice ed i tempi di conclusione della procedura.

 

Il comma 3-nonies autorizza, per la gestione del concorso e per gli oneri derivanti dalle assunzioni dei 20 funzionari, la spesa di 1.018.724 euro a decorrere dall'anno 2024 (oneri assunzionali), nonché la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023 (300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale e 50.937 euro per oneri di funzionamento) e di 10.188 euro a decorrere dall'anno 2024 (oneri di funzionamento).

 

Il comma 3-decies provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e 3.328.912 euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20.


 

Articolo 20, commi 3-quinquies
(Disposizioni in materia di rendicontazione della gestione del personale degli ordini e collegi professionali)

 

 

L’articolo 20, comma 3-quinquies, reca una disposizione in materia di obblighi a carico degli ordini e collegi professionali per quanto concerne la rendicontazione della gestione del personale.

 

La disposizione in commento modifica l’art. 2, comma 2-bis, del DL 101/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), con l’inserimento di un periodo volto a prevedere l’applicabilità agli ordini e ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa dell’obbligo, previsto dall’art. 60, c. 2, del D. Lgs. 165/2001, di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo.

 

L’art. 2, c. 2-bis, del DL 101/2013 nel testo vigente prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura   associativa, con   propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

L’art. 60, c. 2, del D. Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche presentino, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per  il  tramite del Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato,  il  conto annuale delle spese sostenute per il personale e che tale conto sia accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le predette comunicazioni sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia  (UPI),  all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione  nazionale  comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica.  

 


 

Articolo 20, comma 3-sexies
(Variazioni di bilancio in attuazione del CCNL del personale dell’area del comparto Funzioni centrali)

 

 

L’articolo 20, comma 3-sexies, inserito a seguito dell’esame presso le Commissioni riunite, dispone che, a partire dall'anno 2023, in applicazione del CCNL relativo al personale dell’area del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2019/2021, possono essere disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e cassa, nel rispetto del limite di spesa che prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e previa verifica della erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'Amministrazione.

 

L'articolo 20, comma 3-sexies, dispone l’applicazione dell'articolo 49, comma 7, del CCNL funzioni centrali relativo al triennio 2019/2021 - il quale contempla tra le risorse variabili, con le quali le amministrazioni possono incrementare le risorse stabili, anche l’eventuale quota non erogata delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate risultanti a consuntivo, limitatamente all’anno di riferimento, in cui si è verificato l’avanzo -  e a tal fine prevede che, a decorrere dall'anno 2023, possano essere disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.

Il richiamato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

 

 


 

Articolo 20, comma 3-undecies
(Cariche negli organi sociali delle società controllate dallo Stato)

 

 

Il comma 3-undecies dell’articolo 20, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato, che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale, non si applicano i divieti previsti in materia di attribuzione di incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

Sono esclusi da tale deroga i soggetti che accedono al trattamento di pensione anticipata (“quota 102” o “quota 100”) o alla cd. “pensione anticipata flessibile”.

 

Il comma 3-undecies introduce una deroga alla norma dettata dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

L’articolo 5 del D.L. n. 95 del 2012 (rubricato “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”), al comma 9, ha fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché alle autorità indipendenti – inclusa la Consob – di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:

-        incarichi di studio e di consulenza;

-        incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle suddette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013 (vale a dire, ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti aventi natura associativa).

Tali incarichi, cariche e collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito.

Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la condizione della gratuità, la loro durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

Il comma 9 ha stabilito, altresì, l’obbligo per gli organi costituzionali di adeguarsi alle relative disposizioni, pur nell’ambito della propria autonomia.

Da ultimo, con modifica recentemente introdotta dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023, è stato previsto che, limitatamente alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al d. lgs. n. 367 del 1996 e di cui alla legge n. 310 del 2003, il suddetto divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età. Per un approfondimento su quest’ultima novella, si rinvia alla relativa scheda di lettura, reperibile sul dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.

 

La disposizione in esame stabilisce, pertanto, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i suddetti divieti di conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi di studio e di consulenza, nonché di incarichi dirigenziali o direttivi o di cariche, stabiliti dal citato art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, non si applicano ai casi di conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato, il cui scopo sia unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale.

Tale deroga, tuttavia, non si applica – rimanendo pienamente operanti, pertanto, i divieti di cui al citato art. 5, comma 9 – nei confronti dei soggetti che accedano ai trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, come successivamente integrato e modificato.

 

Si tratta, da un lato (articolo 14), del trattamento di pensione anticipata “quota 102” per i soggetti che abbiano maturato i requisiti di 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva nell’anno 2022 (“quota 100” per i soggetti che abbiano maturato, invece, i requisiti di 62 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva nel triennio 2019-2021); dall’altro (articolo 14.1, introdotto in via sperimentale per il 2023 dall’art. 1, comma 283 della legge di bilancio 2023), della cd. “pensione anticipata flessibile”, che consente di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

 

 


 

Articolo 21, comma 1
(Esclusione opzionale del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo della pensione)

 

 

L’articolo 21, comma 1, modifica la disciplina[92] del termine temporale entro il quale alcuni dipendenti pubblici possono esercitare la scelta di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo pensionistico[93] e di base di calcolo del trattamento pensionistico[94] (duplice limite riguardante i soggetti rientranti nel sistema contributivo integrale). La novella in esame, in primo luogo, differisce il termine dal 29 luglio 2019 al 31 dicembre 2023 ed eleva da sei mesi a dodici mesi l’eventuale termine più ampio, decorrente dalla data di superamento del medesimo limite massimo. Inoltre, la novella sopprime un ulteriore termine alternativo, che scadeva alla fine del sesto mese dalla data di assunzione.

Resta fermo che l’esclusione del limite massimo in esame può essere operata solo dai dipendenti pubblici che siano privi, in un regime pensionistico obbligatorio, di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.

 

Il limite massimo in esame - pari nel 2023 a 113.520 euro[95] - concerne, come detto, sia l’imponibile contributivo pensionistico[96] sia la base di calcolo del trattamento pensionistico. Tale duplice limite si applica ai lavoratori - dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti a Gestioni INPS - rientranti nel cosiddetto sistema di calcolo contributivo integrale (quindi, lavoratori privi, alla data del 31 dicembre 1995, di anzianità contributiva in un regime pensionistico obbligatorio e soggetti che abbiano optato per il sistema contributivo integrale).

La scelta di escludere il duplice limite può essere effettuata, come accennato, solo dai dipendenti pubblici (dell’ambito generale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[97]) che siano privi, in un regime pensionistico obbligatorio, di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[98] osserva che il termine di sei mesi, previsto dalla norma precedente alla novella di cui al comma 1 in esame, non garantiva che il dipendente fosse in grado di constatare in tempo il superamento del duplice limite; il dipendente - osserva sempre la relazione - può infatti far riferimento all’estratto conto contributivo individuale, il cui aggiornamento, dipendendo dal flusso - da parte del sistema NoiPA - delle denunce mensili analitiche, può avere anche una tempistica non compatibile con il termine di sei mesi per l’opzione.

 

Si ricorda che il duplice limite in oggetto non si applica ai soggetti che, pur essendo iscritti ad un regime pensionistico obbligatorio da una data non anteriore al 1° gennaio 1996, abbiano contribuzioni accreditate, in base a domanda di accredito figurativo o di riscatto, nel periodo antecedente il 1° gennaio 1996[99]; l’esclusione del duplice limite, in tal caso, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.


 

Articolo 21, comma 2
(Esclusione di sanzioni civili e interessi di mora per mancato versamento di contribuzioni previdenziali da parte delle pubbliche amministrazioni)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 21 differisce[100] dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma transitoria oggetto di differimento concerne i contributi (ivi compresa la quota a carico del lavoratore) inerenti a rapporti di lavoro dipendente o a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o a "figure assimilate" a questi ultimi)[101].

 

Resta fermo che non si fa luogo a rimborso delle somme già versate a titolo di sanzione o interesse di mora[102]. Inoltre, il comma 2 in esame specifica che sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle procedure amministrative, relative ai suddetti sanzioni e interessi, già attivate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il 23 aprile 2023 (data di entrata in vigore del suddetto differimento del termine[103]); la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[104] osserva che quest’ultima norma di salvezza riguarda i provvedimenti amministrativi già adottati.

L’ambito dell’esclusione transitoria, ora differita al 31 dicembre 2023, concerne, come detto, le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[105]).

Si ricorda che, in base alle norme[106] oggetto della suddetta esclusione transitoria, i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento[107], maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero - cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate - al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza[108].

Dopo il raggiungimento del limite massimo delle sanzioni civili (nelle misure summenzionate) senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora.

Si ricorda che, per i datori di lavoro (nonché per i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella cosiddetta Gestione separata dell’INPS), nelle ipotesi in cui le ritenute contributive non siano versate (dal datore di lavoro o committente) entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento dell’inadempimento contributivo sono previste sanzioni penali o amministrative pecuniarie[109].

 

Articolo 22, comma 1
(Potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri)

 

 

L’art. 22, comma 1 – modificato in sede referente in relazione all’autorizzazione di spesa ivi prevista - ai fini del potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport, dispone che presso questo operi, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri.

 

La disposizione in commento ricollega testualmente la necessità del potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri a due categorie di funzioni: i) la vigilanza e il monitoraggio nei confronti degli enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati; ii) l’esercizio del controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.a.

 

Focus: Le funzioni del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri

A livello generale, si ricorda che il Dipartimento per lo sport è disciplinato dall’art. 26 del DPCM 1° ottobre 2012, ai sensi del quale: «1. Il Dipartimento per lo sport è la struttura di supporto al Presidente ovvero all'autorità politica delegata in materia di sport per l'esercizio delle funzioni in materia di sport; provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti della società «Sport e salute S.p.a.», cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa e, in particolare all'Enlarged partial agreement on sport (EPAS), all'UNESCO, all'Agenzia mondiale antidoping (WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita i compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), sul Comitato italiano paralimpico (CIP), sull'Automobile club d'Italia, sul Collegio nazionale dei maestri di sci, nonché sull'Aero club d'Italia, unitamente al Ministero per le infrastrutture e i trasporti, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle rispettive competenze di vigilanza e di indirizzo; esercita compiti di verifica delle finalità pubblicistiche e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le attività di rispettiva competenza; cura le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia delle professioni sportive; cura le procedure inerenti i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie, agli organismi sportivi e per l'impiantistica sportiva e la realizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, anche attraverso la gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano; cura gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi nell'ambito dei piani operativi dedicati alla riqualificazione urbana e territoriale; cura l'organizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in particolare, supporto per le attività in materia di tutela e sostenibilità dei giochi olimpici e paralimpici; cura gli adempimenti connessi alla concessione del 5 × 1000 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e dello sport bonus; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive; cura attività di studio, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le amministrazioni centrali e territoriali e la società «Sport e salute S.p.a.»; promuove iniziative di comunicazione anche tramite la gestione del proprio sito internet.

2. Il Dipartimento per lo sport si articola in non più di un ufficio e in non più di tre servizi».

Con specifico riguardo a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 17 del suo statuto, oltre che del citato art. 26 del DPCM 1° ottobre 2012, la società è sottoposta al controllo analogo dell’Autorità di Governo competente in materia di sport «che impartisce, annualmente, all’organo amministrativo della Società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono preventivamente comunicate all’azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari».

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del D.LGS. 175/2016, per «controllo analogo» s’intende «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante».

Per un più generale approfondimento su Sport e Salute s.p.a., cfr. l’apposito tema predisposto dal Servizio Studi della Camera.

 

Al fine di soddisfare le richiamate finalità, la disposizione in commento prevede che presso il Dipartimento operi, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, al quale si applica la disposizione dell'art. 17, comma 14, della L. 127/1997, con corrispondente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio.

 

Ai sensi del menzionato art. 17, comma 14, della L. 127/1997, «nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

 

La stessa disposizione in commento precisa che all’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

 

Circa la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione, la relazione tecnica reca un prospetto che «tiene conto dell’amministrazione di provenienza del personale interessato (8 unità provenienti da Ministeri; 2 unità provenienti da altre PPAA)»:

 

La relazione tecnica illustra poi come segue il prospetto riepilogativo degli oneri complessivi del suddetto personale:

 

In seguito al parere della Commissione bilancio della Camera, la  relativa autorizzazione di spesa è stata modificata - in sede referente - in 229.609 euro (da 286.200 euro) per l’anno 2023 e in 344.414 euro (da 429.300 euro) a decorrere dall’anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 607, della L. 234/2021 (cioè, il fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie).

Si ricorda poi che, in base all’art. 22, comma 8, del presente provvedimento, si dispone che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 saranno adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport.


 

Articolo 22, commi 2-4
(Modifiche alla
governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a.)

 

 

L’art. 22, commi 2-4, introduce alcune modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a.

Innanzitutto, modifica la disciplina del consiglio di amministrazione  sotto tre profili: porta da 3 a 5 i componenti del c.d.a. (compresi il presidente e l’amministratore delegato); elimina la coincidenza fra presidente del c.d.a. e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell’istruzione e del merito e dal Ministro dell’università e della ricerca.

Per quanto riguarda le funzioni, la disposizione in commento autorizza la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell’ambito dell’attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

 

Come anticipato, l’art. 22, commi 2-4, apporta alcune modifiche alla disciplina di Sport e salute s.p.a.

 

Focus: breve profilo di Sport e salute s.p.a.

Come noto, la società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, che esercita su di essa il “controllo analogo”. Per un più generale approfondimento su Sport e Salute s.p.a., cfr. l’apposito tema predisposto dal Servizio Studi della Camera, nonché la scheda relativa all’art. 22, comma 1, del presente decreto-legge. 

A livello ricostruttivo, sia sufficiente ricordare che il D.L. 138/2002 (art. 8), come modificato dal D.L. 4/2006 (art. 34-bis), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - per l'espletamento dei suoi compiti, si avvaleva della "CONI Servizi s.p.a.", previa stipula di un contratto di servizio annuale.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumeva la denominazione di "Sport e salute s.p.a." e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi s.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute s.p.a.

Il D.L. 5/2021 (art. 1, commi 1-5, come modificato dal D.L. 80/2021, art. 17-terdecies), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute s.p.a., previa stipula del contratto di servizio annuale.

Da ultimo, la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e salute s.p.a., fermo restando l'assenso del personale interessato. Ha inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

Ad oggi, Sport e salute s.p.a. assolve una pluralità di funzioni, fra cui le principali (cfr. art. 4 dello statuto) sono: 1) in base a specifici accordi, fornire servizi e prestazioni a supporto delle attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite; 2) fornire servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa a titolo esemplificativo la promozione e l’organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvedere a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva; 3) fungere da soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all’erogazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti indicati dall’art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; a tal riguardo, la Società istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale.

 

In dettaglio, l’art. 22, comma 2, novella l’art. 8, comma 4, del D.L. 138/2002 e incide sulla governance, intervenendo sul consiglio di amministrazione, così come riportato di seguito mediante comparazione dei testi a fronte:

 

Testo previgente art. 8 comma 4

Testo novellato art. 8 comma 4

 

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. L’amministratore delegato è nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell’istruzione e del merito, uno dal Ministro dell’università e della ricerca.

 

In sintesi, la novella incide sotto i seguenti profili:

§  porta da 3 a 5 i componenti del c.d.a. (compresi il presidente e l’amministratore delegato);

§  elimina la coincidenza fra presidente del c.d.a. e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata (prevedendosene la nomina da parte dell’autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti);

§  prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell’istruzione e del merito e dal Ministro dell’università e della ricerca (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti). La disposizione – come ricordato dalla relazione illustrativa – consente così la nomina di un componente anche al MUR, che, dopo lo scorporamento dal Ministero dell’istruzione, non concorreva più alla nomina, attribuita nel testo previgente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

 

Il comma 3 dell’art. 22 precisa che i componenti del consiglio di amministrazione attualmente in carica cesseranno il loro mandato con l’insediamento dei nuovi componenti, nominati secondo le modalità qui descritte.

Il comma 4 riguarda invece le funzioni di Sport e salute s.p.a., là dove, per sostenere l’attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute s.p.a. è autorizzata a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d’intesa.

 


 

Articolo 22, comma 5
(
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 22 ridefinisce l’articolazione del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in non più di 3 uffici, inclusa la Segreteria tecnica, e in non più di 7 servizi, in cui rientrano due servizi già previsti nell’articolazione della stessa Segreteria tecnica.

Si prevede conseguentemente un incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio per un totale di 5 unità in base a quanto previsto dalla tabella A dell’Allegato 1 al decreto in esame (1 unità aggiuntiva dirigenti di 2^ Fascia; 3 unità di Cat. A – F1; 1 unità di Cat. B – F5)  .

 

La norma in esame prevede una ridefinizione dell’organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio come segue:

·       fino ad un massimo 3 uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all’articolo 9 del DPR 8 giugno 2007, n. 108 - Regolamento per il riordino della Commissione per le adozioni internazionali;

·       Ai sensi del richiamato Regolamento DPR n. 108/2007, la Segreteria tecnica è un ufficio di livello dirigenziale, già prevista per le attività di supporto della Commissione per le adozioni internazionali, articolata in un servizio per le adozioni e un servizio per gli affari amministrativi e contabili (cui sono preposti due dirigenti di seconda fascia); è composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, nei ruoli di a) 1 dirigente di prima fascia; b) 2 dirigenti di seconda fascia; c) 14 unità di area C[110]; d) cinque unità di area B[111].

·       fino ad un massimo 7 servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la sopra richiamata Segreteria tecnica.

Si ricorda che allo stato attuale il Dipartimento per le politiche della famiglia è articolato in due uffici:

-        l’Ufficio 1° per gli interventi per la conciliazione, comunicazione e gestione, articolato nel Servizio 1°: interventi per la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura della famiglia; monitoraggio fondi; impatto delle politiche; rapporti con l’UE; coordinamento con l’Ufficio 2°; e nel Servizio 2°: comunicazione, affari generali, personale e bilancio per le attività di comunicazione istituzionale e di organizzazione iniziative, oltre che di informazione rivolte a terzi e gestione dei flussi documentali, ecc.;

-        l’Ufficio 2° per le politiche per la famiglia, anch’esso articolato in due Servizi: il Servizio 1° per la promozione e monitoraggio delle politiche per la famiglia (per gli adempimenti amministrativi volti a conseguire intese e concerti con altri soggetti per iniziative a valere sul Fondo per le politiche della famiglia; elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano nazionale per la famiglia; supporto tecnico-amministrativo azioni e misure dirette a contrastare la crisi demografica e per il sostegno della genitorialità e natalità; supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia) e Servizio 2° per la promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e comunitarie (realizzazione di iniziative per il sistema territoriale dei servizi socio-educativi prima infanzia; potenziamento consultori familiari; qualificazione degli assistenti familiari; politiche di sostegno componente anziana della famiglia; rapporti con l'Unione europea e altre organizzazioni internazionali).

 

La riorganizzazione è dovuta sia alla necessità del potenziamento, sia alle nuove attribuzioni di compiti assegnati al Dipartimento in questione:

§  per assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità (qui l’approfondimento)[112];

§  in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, e della lotta al cyberbullismo;

§  di attuazione e potenziamento dell’assegno unico e universale - AUU per i figli a carico (v. approfondimento).

 

Viene conseguentemente previsto un incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio in base a quanto previsto dalla tabella A dell’Allegato 1 al decreto in esame (alla cui scheda di lettura si fa rinvio).

Articolo 22, commi 6 e 7
(Istituzione della segreteria tecnico-amministrativa del Dipartimento Casa Italia)

 

 

I commi 6 e 7 dell’articolo 22 istituiscono presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, composto da due dirigenti e quindici unità di personale non dirigenziale, e provvede alla copertura dei relativi oneri finanziari.

 

Il comma 6 istituisce presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita, ai sensi dell’art. 18-bis del D.L. n. 8/2017, funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile. In particolare, tali funzioni attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia. 

Si ricorda che, da ultimo, l’art. 29-bis del D.L. 13/2023 (inserito dalla legge di conversione n. 41/2023) ha disposto che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, in particolare, nello svolgimento delle attività volte alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza rispetto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo.

 

Il comma 7 precisa che il contingente di cui al comma 6 è così composto:

§  due dirigenti, di cui uno di livello generale (lettera a);

La relazione tecnica precisa che tale previsione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica per la cui quantificazione si rinvia alla relazione tecnica riferita all’art. 1, comma 13, lettera a) (alla cui scheda di lettura si rinvia).

b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. A tale personale si applica la disposizione dell'art. 17, comma 14, della L. n. 127/1997, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri (lettera b).

L’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. n. 300/1999.

L’art. 17, comma 14, della L. n. 127/1997 stabilisce che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. 

La relazione tecnica precisa che la quantificazione degli oneri derivanti dall’avvalimento delle suddette 15 unità tiene conto dell’amministrazione di provenienza del personale interessato (10 unità provenienti da Ministeri; 5 unità provenienti da altre PP.AA.).

La lettera b) prevede, inoltre, che:

§  all'atto del collocamento fuori ruolo delle suddette 15 unità di personale è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario;

§  a tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l’anno 2023 e di euro 631.100 annui a decorrere dall’anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 607, della L. n. 234/2021.

L’art. 1, comma 607, della l. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione (più volte rideterminata da norme di legge successive) di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si ricorda, infine, che il comma 8 dell’art. 22 (alla cui scheda di lettura si rinvia) dispone l’adozione del decreto di organizzazione interna del Dipartimento Casa Italia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. che modifica il D.P.C.M. 1° ottobre 2012.

L’organizzazione interna del Dipartimento Casa Italia è attualmente disciplinata dal Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2020.

 

 

 

 


 

Articolo 22, commi da 7-bis a 7-septies
(Soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee)

 

 

L’articolo 22, al comma 7-bis, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento di tali attività, i commi 7-ter e 7-quater dispongono, rispettivamente, che presso il medesimo Dipartimento vengano istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale e che gli siano assegnate trenta ulteriori unità di personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell’ambito di tale contingente, il comma 7-sexies precisa che il personale non dirigenziale in servizio presso la soppressa Struttura di missione deve intendersi assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici di cui al comma 7-ter. Il comma 7-quinquies prevede, inoltre, di assegnare al Dipartimento per le politiche europee il contingente di esperti già attribuito alla citata Struttura di missione. Il comma 7-septies provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies.

 

 

 

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con d.P.C.M. 28 luglio 2006 è stata istituita (e da ultimo confermata con d.P.C.M 20 gennaio 2023) la Struttura di missione per le procedure di infrazione, i cui compiti sono quello di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione.

Al fine di ricondurre le funzioni e le attività attualmente svolte da tale Struttura di missione al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’articolo in esame – modificato in sede referente mediante l’aggiunta di ulteriori commi – ne dispone, al comma 7-bis, la soppressione a decorrere dalla data stabilita con il d.P.C.M. di cui al comma 8.

 

Per assicurare che il Dipartimento per le politiche europee, nell’espletamento di tali nuove funzioni ad esso trasferite, possa disporre di adeguate professionalità, il comma 7-ter stabilisce che presso il medesimo vengano istituiti un ulteriore ufficio di livello dirigenziale generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Precisa poi che, in sede di prima applicazione (e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026), il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali possa avvenire in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5 - bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Per le medesime finalità, il comma 7-quater assegna al citato Dipartimento un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni.

 

A tale proposito, il comma 7-quater specifica che deve trattarsi prioritariamente di personale proveniente da Ministeri collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, rispetto al quale, in virtù di quanto disposto dall'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche viene escluso espressamente dall’ambito applicativo di tale disposizione.

 

Detto contingente è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo, e per tutta la sua durata, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 

 

Il comma 7-quinquies prevede, inoltre, la possibilità che presso il Dipartimento per le politiche europee vengano nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999.

 

Secondo tale disposizione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale, può avvalersi, tra gli altri, di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

 

Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo annuo di euro 530.000.

 

Il comma 7-sexies prevede che, in sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale che, alla data stabilita con il d.P.C.M. di cui al comma 8, risulta assegnato alla soppressa Struttura di missione sulla base di provvedimenti di comando, di fuori ruolo o di altro analogo provvedimento previsto dai rispettivi ordinamenti: 

- si intenda assegnato ai nuovi Uffici istituiti presso il Dipartimento per le politiche europei ai sensi del comma 7-ter;

- nell’ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater;

- salvo revoca della richiesta di comando, di fuori ruolo o altro analogo istituto da comunicarsi alle amministrazioni di provenienza da parte del Dipartimento per le politiche europee entro sessanta giorni dalla predetta data.

Quanto agli incarichi di esperti già conferiti presso la predetta Struttura di missione alla data stabilita con il decreto di cui al comma 8, si prevede che si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

 

Il comma 7-septies provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies.

 

 


 

Articolo 22, comma 8
(Decreti di organizzazione interna dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio)

 

 

L’articolo 22, comma 8, dispone che i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento Casa Italia, del Dipartimento per le politiche della famiglia e, , a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, del Dipartimento per le politiche europee, interessati dalle modifiche ordinamentali introdotte nei precedenti commi, devono essere adottati entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento del dPCm 1 ottobre 2012 che disciplina l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri.

 

 

Rinviando, supra, alle relative schede di lettura, si ricorda che l’articolo 22 modifica l’ordinamento di alcune strutture generali della Presidenza del Consiglio.

In particolare:

-        il comma 1, ai fini del potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport, dispone che presso questo operi, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità;

-        il comma 5 ridefinisce l’articolazione del Dipartimento per le politiche della famiglia in non più di 3 uffici, inclusa la Segreteria tecnica, e in non più di 7 servizi, in cui rientrano due servizi già previsti nell’articolazione della stessa Segreteria tecnica, con conseguente incremento della dotazione organica per un totale di 5 unità;

-        i commi 6 e 7 istituiscono presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa, composta da due dirigenti e quindici unità di personale non dirigenziale;

-        i commi da 7-bis a 7-septies, nel sopprimere la Struttura di missione per le procedure di infrazione, trasferiscono le relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee e istituiscono in seno al medesimo un ulteriore ufficio di livello dirigenziale generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, assegnandogli peraltro un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale.

 

Si ricorda che l’atto organizzativo che individua le strutture generali della Presidenza e indica le loro competenze è il d.P.C.M. 1 ottobre 2012. Per quanto riguarda invece l’organizzazione interna delle singole strutture generali (dipartimenti o uffici autonomi equiparati) provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, il Segretario Generale per le strutture del Segretariato generale e il Ministro o il Sottosegretario delegato per le strutture generali di cui si avvalgono (d.P.C.m. o DM o DSG di organizzazione interna).


 

Articolo 22, comma 9
(Fondo unico della Presidenza del Consiglio)

 

 

L’articolo 22, comma 9, dispone che a, decorrere dall’anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo.

 

L’articolo 22, comma 9, in esame, dispone che a decorrere dall’anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall’articolo 23, comma 2, decreto legislativo n. 75 del 2017.

 

Si rammenta che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato sottoscritto dall’A.Ra.N. e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto PCM in data 7 ottobre 2022, ed è disponibile a questo link.

Si rammenta altresì che, ai sensi del menzionato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce la disposizione in esame interviene in materia di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale allo scopo di riallineare le disposizioni contrattuali vigenti per il comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto alla disciplina contrattuale applicata al comparto Funzioni centrali. Infatti, in ambito Funzioni centrali, le regole di costituzione dei predetti fondi per il finanziamento degli istituti accessori per il personale non dirigenziale comprendono anche le voci discendenti da una quota dei risparmi di gestione che l’amministrazione consegue nell’ambito delle spese per il proprio personale. Tali disposizioni sono state disapplicate esclusivamente per la Presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dall’anno 2022 e, qualora non reintrodotte, creerebbero una ingiustificata disparità di trattamento nell’ambito del personale contrattualizzato appartenente ai diversi comparti della pubblica amministrazione centrale.


 

Articolo 22, comma 9-bis
(Incarichi non esclusivi per componenti del Nucleo per le politiche di coesione)

 

 

Il comma 9-bis dell’articolo 22, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che, nell’ambito della dotazione complessiva del Nucleo per le politiche di coesione, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, possano essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a esperti estranei alla pubblica amministrazione, invece che ai dipendenti della pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta.

 

 

Nel corso dell’esame parlamentare, all’articolo 22 è stato introdotto un comma 9-bis, che modifica l’art. 50, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 13 del 2023.

 

Il richiamato art. 50 reca disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR, disponendo la soppressione dell’Agenzia per la coesione territoriale, attribuendo l'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Contestualmente, ai sensi del comma 10, viene soppresso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), le cui funzioni e attività sono trasferite al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che viene riorganizzato e ridenominato Nucleo per le politiche di coesione (NUPC).

Ai sensi del comma 11, il nuovo Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) è costituito da un numero massimo di quaranta componenti, determinando una riduzione complessiva di 22 componenti rispetto alla situazione precedente (NUVAP: massimo 32 componenti; NUVEC: massimo 30 componenti).

Riprendendo sostanzialmente quanto già previsto attualmente dal DPCM 19 novembre 2014, i componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità indicate all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, fra:

-       dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

-       personale degli enti pubblici economici;

-       esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico.

L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.

Qualora i componenti del Nucleo siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono collocati, per l’intera durata dell’incarico, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Ai componenti che sono dipendenti della pubblica amministrazione (in un numero non superiore a dieci) possono, tuttavia, essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Agli incarichi dei componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui all’articolo 31, comma 4, della legge n. 400 del 1988 (relative alla decadenza dall’incarico se non confermati entro 3 mesi dal giuramento di un nuovo governo).

Il successivo comma 12 disciplina il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo dei componenti del NUPC (Nucleo per le politiche di coesione) che viene compreso tra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 140.000 euro, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.

Per i componenti a titolo non esclusivo, il compenso annuo lordo è indicato fino a 30.000 euro, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.

 

Il comma 9-bis in oggetto sostituisce il quinto periodo del comma 11, riservando la possibile attribuzione di incarichi a titolo non esclusivo (in numero non superiore a dieci per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta) non più a dipendenti della pubblica amministrazione debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, bensì solamente a esperti estranei alla pubblica amministrazione che siano in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo del medesimo comma.


 

Articolo 23, comma 1
(Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

 

 

L’articolo 23, comma 1 è finalizzato a implementare gli standard operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie. A tal fine si dispone che il suddetto Servizio disponga di addetti - ispettore fitosanitario e agente fitosanitario - anche nell'ambito della dotazione organica del CREA; sono, inoltre, istituite tre nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali.

 

 

Il quadro normativo

 

Il Regolamento (UE) 2016/2031 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Unione, stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità, in materia fitosanitaria, alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Unione in conformità con le norme e gli obblighi internazionali in materia fitosanitaria.

In Italia l’organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale - costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali - e i relativi ambiti di competenza, in accordo con la normativa fitosanitaria europea, è definita dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e rappresenta l’autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché' alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché' l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante (articolo 5, comma 1, D.lgs. n. 19/21).

Specifici piani di lotta obbligatoria costituiscono gli strumenti utilizzati per eradicare o contenere gli organismi nocivi da quarantena.

A livello internazionale l’Italia aderisce alle seguenti organizzazioni per la protezione delle piante:

·       International Plant Protection Convention (IPPC);

·       European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO);

·       World Trade Organization (WTO).

 

 

 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

 

Si ricorda che il (CREA) - ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero della sovranità alimentare, dell’agricoltura e delle foreste (MASAF) - nasce dall’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). L’unione deriva dall’esigenza di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica (articolo 1, comma 381, della L.n.190/2014, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della L.n.208/2015).

L’ente è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria; persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un’Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per l’attività di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell’attività, in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del proprio Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità. Inoltre, fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN). Il Consiglio predispone un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni

Con un Comunicato del 5/08/2022 il Ministero ha reso nota l’approvazione del nuovo Statuto del CREA.

 

Il comma 1- attraverso una novella agli articoli 5, 18 e 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 – prevede modifiche nella struttura organizzativa del Servizio fitosanitario centrale e per le figure del personale tecnico del servizio fitosanitario nazionale (ispettore fitosanitario e agente fitosanitario).

 

Si ricorda che l’articolo 5 disciplina l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale; l’articolo 18 disciplina la figura dell’ispettore fitosanitario prevedendo requisiti tecnici, professionali e attribuzioni; l’articolo 19 disciplina la figura dell’agente fitosanitario prevedendo requisiti tecnici, professionali e attribuzioni.

Secondo la relazione illustrativa, la necessità di intervenire con modifiche sulla organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale è determinata dalla sua inadeguatezza e alla mancata osservanza delle disposizioni del nuovo regime fitosanitario europeo che fonda le sue basi sul regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante e sul regolamento (UE) 2017/625, sui controlli ufficiali.

In particolare, il regolamento (UE) 2016/2031 ha modificato profondamente la capacità di intervento sui nuovi organismi nocivi mediante il rafforzamento dei controlli sulle merci in importazione da Paesi terzi e la sorveglianza del territorio. Al contempo, ha evidenziato la necessità che ogni organizzazione nazionale preposta alla protezione delle piante sia dotata di risorse adeguate a garantire la piena applicazione delle nuove prescrizioni e che gli operatori professionali abbiano tutte le informazioni tecniche necessarie per svolgere efficacemente i nuovi compiti a cui sono chiamati.

 

Il comma 1 lettera a) – sostituendo il comma 2, dell’articolo 5, del citato decreto - specifica che il Servizio fitosanitario centrale (SFC) dispone di addetti non solo nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ma anche del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ente vigilato dal MASAF, all’interno del quale sono presenti profili professionali di agenti e ispettori fitosanitari. Inoltre aggiunge nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali.

Gli addetti svolgono i compiti di cui al comma 4 dell’articolo 5 - conformemente alla dotazione prevista all’articolo 17, comma 3 del decreto su menzionato.

Le Unità su richiamate, secondo la normativa previgente, operano nei seguenti ambiti: predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria; funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; controlli all'importazione, all’esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export; formazione, audit e comunicazione. La disposizione in esame aggiunge funzioni di coordinamento per le attività su menzionate, inoltre istituisce le seguenti tre nuove Unità: coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali; coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi; adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN).

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 5, comma 4 al Servizio fitosanitario centrale compete:

a) il coordinamento, la collaborazione e l'interlocuzione con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;

b) la designazione degli esperti che rappresentano l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

c) le comunicazioni ufficiali inerenti alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, nonché all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPPO), alla Commissione europea e agli altri Stati membri;

d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 7;

e) l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative, nonché di prescrizioni più severe, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

f) l'adozione delle ordinanze fitosanitarie, in conformità agli atti approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c);

g) l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, dei piani di emergenza e di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonché la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali;

i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (pest status nazionale) previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

l) la designazione dei posti di controllo frontalieri e dei centri di ispezione, su parere del Comitato fitosanitario nazionale;

m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante;

n) la formazione e l'aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale;

o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale;

p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonché dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva CE 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di relativo recepimento.

Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, il numero di addetti dei servizi, di cui agli articoli 5 e 6, è individuato dalla tabella b dell'allegato I al presente decreto, secondo i parametri ivi contemplati e costituisce la dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Tale dotazione viene rideterminata, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit, di cui all'articolo 12, che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.

Gli ispettori fitosanitari

Il comma 1, lettera b), numero 1) – sostituendo il comma 1 dell’articolo 18, del citato decreto – specifica che gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del MASAF, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del (CREA) – la disposizione previgente li indicava come dipendenti della pubblica amministrazione - operano nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale e rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.

 

Il comma 1, lettera b), numero 2) – modificando il comma 2, lettera a) dell’articolo 18, del citato decreto – aggiunge tra i requisiti tecnici e professionali che gli ispettori fitosanitari devono possedere anche la laurea magistrale “LM-6 Scienze biologiche”; inoltre è titolo preferenziale aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari “Patologia vegetale AGR/12” e “Entomologia agraria AGR/11”.

Gli agenti fitosanitari

Il comma 1, lettera c), numero 1) – sostituendo il comma 1 dell’articolo 19, del citato decreto – specifica che gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – la disposizione previgente li indicava come dipendenti della pubblica amministrazione - e operano nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale e rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.

 

Il comma 1, lettera c), numero 2) – modificando il comma 2, lettera a) dell’articolo 19, del citato decreto – aggiunge tra i requisiti tecnici e professionali che gli agenti fitosanitari devono possedere anche il titolo di laurea in una delle seguenti classi “L-13 Scienze biologiche”; inoltre è titolo preferenziale il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari “Patologia vegetale AGR/12” e “Entomologia agraria AGR/11”.

 

La dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario centrale

Il comma 1, lettera d) sostituisce la sezione denominata “Indici” dell’allegato I, paragrafo “Dotazione minima personale del SFC”.

Rispetto alla normativa previgente si segnala l’istituzione delle 3 seguenti Unità:

·       4. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali (4), con le seguenti Sub unità: 4.1 Coordinamento controlli ufficiali per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza; 4.2 Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali; 4.3: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina della vite;

·       7. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi, con le seguenti sub unità: 7.1: tenuta dei registri varietali e gestione della disciplina delle sementi; 7.2: Coordinamento controlli ufficiali e certificazione delle sementi;

·       8. Unità per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN), con le seguenti sub unità: 8.1: art.53 reg 1107/2010 e PAN; 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti.

 


 

Articolo 23, comma 2
(Stabilizzazione personale E.I.P.L.I.)

 

 

L’art. 23 comma 2 è finalizzato alla stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dall’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.).

 

Nel dettaglio, il comma 2 autorizza il Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) ad adottare iniziative volte a stabilizzare unità di personale non dirigenziale assunte a tempo determinato secondo quanto previsto dall’art. 35 del D. lgs. n. 165 del 2001 che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto- legge in esame, determinati requisiti.

Tali requisiti sono indicati dall’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75 del 2017 secondo cui  le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato che:

1) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

2) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

3) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui al numero 1) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

 

La descritta procedura di stabilizzazione è volta a garantire la funzionalità del predetto Ente e quindi ad assicurare la sicurezza dell’approvvigionamento idrico nelle aree servite dall’E.I.P.L.I. ossia le regioni Puglia, Basilicata, una parte della Campania (Irpinia) e una parte della Calabria (Cosentino).

Come illustrato nella Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, l’E.I.P.L.I. anche se formalmente soppresso e posto in liquidazione ai sensi dal D.L. 201 del 2011, ha comunque continuato la propria funzione di approvvigionamento idrico, ed ha dovuto ricorrere - specie nel periodo dal 2016 al 2019 -, mediante indizione di procedure ad evidenza pubblica e di pubblici concorsi, all’assunzione di professionisti, impiegati ed operai con contratto a tempo determinato. I suddetti contratti a tempo determinato che hanno riguardato 38 unità di personale, ripetutamente rinnovati, sono in scadenza tra il mese di settembre 2023 e quello di dicembre 2023. Nella stessa Relazione si legge che “l’apporto dei lavoratori a tempo determinato risulta assolutamente necessario ed imprescindibile per la corretta gestione dell’Ente, al fine di preservare le risorse strumentali in concessione (dighe, invasi e grandi adduttori) in vista del transito nella costituenda nuova società prevista dal richiamato comma 11 dell’art. 21 DL 201/2011”.

Con riferimento all’E.I.P.L.I., istituito nel 1947, si ricorda che tale ente è stato soppresso dal comma 10 dell’art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011(convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) che ne ha disposto altresì la messa in liquidazione. Di recente è intervenuto l’art. 15, comma 2 del D.L. 198 del 2022 convertito dalla legge n.14 del 24 febbraio 2023 che, modificando il successivo comma 11, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto  per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. ad una nuova società per azioni a totale capitale pubblico. Il suddetto comma 11 stabilisce che le funzioni del soppresso E.I.P.L.I con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero delle infrastrutture. Alla nuova società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. È inoltre stabilito che lo statuto della società prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati. È poi previsto che il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste che lo approva con decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Il suddetto art. 15, comma 2, ha inoltre modificato l’ultimo periodo del citato comma 10 dell’art. 21 stabilendo che il Commissario liquidatore - nei sessanta giorni successivi alla predetta data del 31 dicembre 2023 - predispone la situazione patrimoniale del soppresso Ente (riferita alla stessa data del 31 dicembre 2023) nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso di scadenza. Si prevede poi che al fine di favorire il piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il Giudice dell'Esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente.

Si statuisce, infine, che agli oneri finanziari derivanti dalla stessa disposizione in commento, pari a euro 150.000 per l’anno 2023 e ad euro 1.167.196 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.


 

Articolo 23, comma 2-bis 2-quater
(Acque del Sud S.p.A.

 

 

L’articolo 23, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, prevedono la costituzione, dal 1° gennaio 2024, di una nuova società, Acque del Sud SPA, cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania).

 

Nel dettaglio, il comma 2-bis interviene, modificandolo sul comma 11 dell’art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) prevedendo la costituzione, a partire dalla data del 1° gennaio 2024, di una nuova società per azioni Acque del  Sud SPA (con capitale sociale iniziale di 5 milioni di euro e le cui azioni sono detenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) che assume le funzioni del soppresso ente E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania).

 

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede la soppressione di alcuni Enti ed organismi, tra i quali il sopra citato E.I.P.L.I.. Tale Ente, istituito nel 1947, è in liquidazione dal 2011, per effetto di quanto previsto dal comma 10 del sopra menzionato art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ne ha dichiarato la soppressione  e messa in liquidazione.

Di recente è intervenuto in materia l’art. 15, comma 2 del D.L. 198 del 2022 convertito dalla legge n.14 del 24 febbraio 2023 che, modificando il successivo comma 11, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. ad una nuova società per azioni a totale capitale pubblico. E’ stato inoltre modificato, il sopra richiamato comma 10 nella parte in cui si prevede che fino al 31 dicembre 2023, sono sospesi le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso di scadenza. Inoltre, al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente

 

Il comma 2-bis in commento reca disposizioni relative agli organi della costituenda Acque del Sud SPA e ai criteri di nomina degli stessi (Presidente, Consiglio di amministrazione, ecc.) prevedendo altresì che lo statuto è adottato con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. E’ poi disposto che a decorrere dalla data di costituzione della società sono trasferite ad Acque del Sud S.p.a. le funzioni del soppresso E.I.P.L.I. con le relative risorse umane e strumentali. Come previsto dalla normativa vigente, la tariffa idrica da applicare agli utenti della società di nuova costituzione è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012. E’ poi stabilito che la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale fino alla costituzione della nuova società e che i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima; ciò al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando altresì  il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi. E’, infine, statuito che dal 31 dicembre 2023, il soppresso E.I.P.L.I. prosegue l'attività di liquidazione come gestione stralcio sino all'esito dell'esecuzione del piano di riparto, terminato il quale si estingue con decreto del Commissario Liquidatore trasmesso al Ministero vigilante.

 

 Il comma 11 in vigore stabilisce che le funzioni del soppresso E.I.P.L.I con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero delle infrastrutture. Alla nuova società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. È inoltre stabilito che lo statuto della società prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati. È poi previsto che il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste che lo approva con decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste. Il suddetto art. 15, comma 2, ha inoltre modificato l’ultimo periodo del citato comma 10 dell’art. 21 stabilendo che il Commissario liquidatore - nei sessanta giorni successivi alla predetta data del 31 dicembre 2023 - predispone la situazione patrimoniale del soppresso Ente (riferita alla stessa data del 31 dicembre 2023) nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso di scadenza. Si prevede poi che al fine di favorire il piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il Giudice dell'Esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente.

 

Il comma 2-ter prevede che le modalità di trasferimento delle risorse di cui al precedente comma sono definite con apposita convenzione stipulata dalla società sopra citata.

Il comma 2-quater reca, infine, disposizioni inerenti la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2-bis.

 


 

Articolo 23, comma 3
(Disposizioni per la promozione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura.)

 

 

L’art. 23, comma 3, introduce disposizioni volte a promuovere l’imprenditoria giovanile in agricoltura, attraverso operazioni di riordino fondiario realizzate da ISMEA e destinando a tal fine una somma pari a 28 milioni di euro.

 

Nel dettaglio, il comma 3 dell’art. 23 prevede che le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all’art. 10-ter del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, siano destinate ad operazioni di riordino fondiario realizzate dall’ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) ai sensi dell'art. 4 della legge n. 441 del 1998.

L’art. 10-ter, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera e che, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, è riconosciuto ad ISA S.p.A. il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività da stabilire con atto convenzionale. Si ricorda in proposito che le predette funzioni sono confluite in ISMEA a seguito dell’accorpamento di ISA Spa nel predetto Ente ai sensi della legge n. 208 del 2015. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D. M. 5 giugno 2006, pubblicato nella G. U.  del 19 luglio 2006, n. 166.

 

Si osserva, in proposito, che sarebbe opportuno specificare la fonte di provenienza del finanziamento descritto nella disposizione in commento.

 

L’art. 4 della legge n. 441 del 1998 stabilisce che la Cassa per la formazione della proprietà contadina - istituita dall'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e successivamente accorpata all’ISMEA, ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, - destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

1) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;

2) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;

3) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Nella Relazione Illustrativa allegata al provvedimento in esame si legge che la disposizione in esame è volta a “promuovere l’imprenditoria giovanile in relazione alla materia dell’agricoltura e contrastare lo spopolamento delle campagne, la desertificazione economica, sociale e ambientale di intere aree del Paese, nonchè a favorire “l’acquisto di terreni agricoli da parte di giovani attraverso le operazioni fondiarie realizzate dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)”.

Con tale trasferimento - aggiunge la stessa Relazione – sarà, in particolare incrementata la dotazione finanziaria che annualmente ISMEA riserva a “Generazione TERRA”, misura che finanzia fino al 100% del prezzo di acquisto di un terreno agricolo da parte di giovani che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola, acquistare un terreno già condotto in affitto o comodato d’uso ovvero avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in agricoltura.  Le operazioni fondiarie di ISMEA sono riservate a giovani imprenditori agricoli (under 41 anni), giovani startupper con esperienza (under 41 anni) in campo agrario dimostrata dall’appartenenza a casse previdenziali o ordini professionali di settore ovvero giovani startupper con titolo (under 35 anni) di studio superiore in campo agrario o di laurea. “Generazione TERRA” riserva, inoltre, ai giovani startupper (con titolo o con esperienza) un premio di primo insediamento di settanta mila euro per abbattere, fino al 70%, l’importo delle rate di prezzo con scadenza nei primi cinque anni del piano di ammortamento.

 

Si fa presente che legislatore italiano negli ultimi anni ha posto in essere diverse iniziative di carattere normativo in favore dei giovani che operano nel settore agricolo. Le misure adottate hanno riguardato, in particolare, la proprietà terriera, l'assegnazione di terreni, l'erogazione di mutui agevolati.

Sotto il profilo dell'assegnazione dei terreni, il legislatore ha previsto l'assegnazione, a titolo gratuito, di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali nato negli anni 2019, 2020 e 2021, o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Inoltre, anche al fine del ripopolamento delle campagne, per l'acquisto della cosiddetta "prima casa", che deve essere ubicata in prossimità del terreno assegnato, i soggetti su descritti possono richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi. (art. 1, commi 654-656, L. n. 145 del 2018). La finalità del ricambio generazionale e quella volta a favorire i giovani agricoltori è stata perseguita anche con l'introduzione di una disciplina relativa al regime giuridico di vendita dei terreni ISMEA (art. 1, comma 510, l. 160 del 2019), con un aggiornamento di quella relativa al diritto di prelazione (articolo 19-bis. D.L. n. 21 del 2022) e con una modifica alla procedura di assegnazione dei terreni demaniali (art. 20, comma 2-bis, D. L. n. 50 del 2022). Con riferimento allo sviluppo e al consolidamento delle aziende agricole condotte da giovani agricoltori e/o da donne, il legislatore è intervenuto soprattutto con la concessione di mutui a tasso zero o agevolati per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. A tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del MIPAAF (ora MASAF) un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 (articolo 1, commi 504-506, L. n. 160/2019) rifinanziato successivamente con ulteriori risorse (L. n. 234/2021, articolo 1 comma 524) pari a 5 milioni di euro per il 2022. Tale misura è stata attuata con il Decreto 20 luglio 2022.  La legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha poi introdotto specifiche disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Per il trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati come agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni, sono state previste alcune agevolazioni fiscali come l'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa e l'imposta catastale pari all'1% (articolo 1, comma 110, L. 197/2022). Con riferimento alla previdenza agricola, è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2023 per effettuare le nuove iscrizioni per fruire, per un periodo massimo di 24 mesi, dell'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni (articolo 1, comma 300, L. 197/2022). In favore dell'imprenditoria giovanile e femminile - di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, - la sopra richiamata L. n. 197 del 2022 (articolo 1, comma 301, L .n. 197/2022) ha stabilito uno stanziamento di 20 milioni di euro perl’anno 2023.

 


 

Articolo 23, comma 3-bis
(Disposizioni in materia di riorganizzazione di ISMEA e CREA.)

 

 

Il comma 3-bis dell’articolo 23 - introdotto nel corso dell’esame in sede referente - reca disposizioni in materia di riorganizzazione degli organi dell’Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria  (CREA).

 

Nel dettaglio, il primo periodo del nuovo comma 3-bis statuisce la riduzione a tre membri dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’ISMEA e del CREA; ciò al fine di realizzare l'efficientamento dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura.

 

Il secondo periodo del comma 3-bis stabilisce che i Presidenti dei predetti istituti sono nominati con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mentre gli altri membri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome).

L’art. 3 della legge n. 400 del 1988 sopra citato - stabilisce che le nomine alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale - ad eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi - sono effettuate con decreto del presidente della Repubblica emanato dal presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ,adottata su proposta del ministro competente.

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto di ISMEA (adottato con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016, n.  13823 di adozione del nuovo Statuto Ismea ai sensi dell'art. 1, comma 661 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208) sono organi dell’Istituto: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale. La stessa disposizione prevede che il Presidente è nominato secondo quanto previsto dal sopra richiamato art. 3 della legge n.400 del 1988. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri del Consiglio di Amministrazione. Inoltre è specificato che tutti i componenti degli organi dell’Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

L’art. 4 del D. Lgs n. 454 del 1999, istitutivo del CREA prevede che il presidente e i  componenti  degli  organi  durano  in  carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

 

L’art. 3 dello Statuto del CREA indica come organi del suddetto istituto: il Presidente; il Consiglio di amministrazione; il Consiglio scientifico ed il Collegio dei revisori dei conti. Si prevede che le modalità di funzionamento degli organi sono definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L’art 4 stabilisce che il Presidente è nominato ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ed scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. L’art. 5 prevede che il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e da quattro membri.

 

Il terzo periodo dello stesso comma 3-bis prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la decadenza degli organi dell'ISMEA e del CREA. E, inoltre, stabilita, al fine di assicurare la continuità amministrativa, la nomina - con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro venti giorni dalla predetta data di entrata in vigore - di un commissario straordinario per ciascun ente. Sono poi, definiti i requisiti  ed i compiti spettanti ai predetti commissari.

Con riferimento allo statuto dei predetti enti si stabilisce che lo stesso è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono ricostituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli d'amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo.

 

L’ISMEA è un ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'ente non rientra tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né tra quelle inserite nel conto economico consolidato dello Stato ed individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

L’ISMEA è stato istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato. L'ISMEA affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, e favorisce il ricambio generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione europea.

Si ricorda, infine, che il Regolamento Amministrazione e Contabilità Ismea è stato approvato con Decreto del 28 Dicembre 2017 del MIPAAF, di concerto con il MEF, mentre il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Ismea è stato approvato con delibera n. 18 del 19 luglio 2017.

 

Il CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria  - istituito dal d. lgs. n. 454 del 1999 - è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza  scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico  e forestale e con istituti distribuiti sul territorio è vigilato dal Ministero della sovranità alimentare, dell’agricoltura e delle foreste (MASAF). Esso nasce dall’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). La predetta fusione deriva dall’esigenza di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica (articolo 1, comma 381, della L.n.190/2014, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della L.n.208/2015).

L’ente è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria; persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un’Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per l’attività di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell’attività, in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del proprio Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità. Inoltre, fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN). Il Consiglio predispone un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni.

 

 


 

Articolo 23-bis
(Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale)

L’articolo 23-bis, introdotto in sede referente, reca disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze - in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora a rischio di estinzione - di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

Il comma 1 - sostituendo la lettera b) dell’articolo 11, comma 1, del D.lgs. n.177/2016 - reca disposizioni relative al rilascio di certificazioni e anche licenze (novità introdotta con la disposizione in esame) in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora a rischio di estinzione di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Gli esemplari di fauna e di flora cui fa riferimento la disposizione in commento sono quelli di cui alla Convenzione di Washington CITES, recepita dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni.

Si ricorda, che la Convenzione CITES del 1973 regolamenta il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio. La citata Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la legge n. 150/1992, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Successivamente il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni ha recepito la Convenzione su citata.

 

La procedura per il rilascio delle predette certificazioni e licenze da parte del MASAF avviene tramite le unità specializzate dell’Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della L. n. 150/1992, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

 

In relazione alle unità specializzate dell’Arma dei Carabinieri si fa riferimento al Comando unità forestali ambientali e agroalimentari (CUFAA).

 

 

 

Con il D. Lgs. n. 177 del 2016 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. n. 228 del 2017) è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).

A sua volta l’art. 174-bis del Codice dell’ordinamento militare, inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. n. 177 del 2016 ha disciplinato  l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all’Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all’espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale.

Da un punto di vista strutturale il Comando fa parte della più generale struttura della difesa preposta alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare del Paese e  comprensiva di reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Secondo quanto previsto dall’articolo 174–bis del Codice dell’ordinamento militare, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, ferma restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico.

 

Dal CUFAA dipendono:

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, istituito il 1° giugno 2017;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, istituito il 1° giugno 2017;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

 

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Si segnala che il Comando carabinieri per la tutela ambientale è stato ridenominato “Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica” dal D.L. n. 22/2021, articolo 2, comma 5.

 

 

Per la disciplina della Commissione scientifica CITES è stato adottato il D.M. 25 ottobre 2018.

La Commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) o da un suo delegato ed è composta da quindici membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione.

A supporto tecnico della Commissione opera un Comitato operativo composto da tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica), dal Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del Made in Italy) e dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (ora Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

L'incarico dei componenti della Commissione e del Comitato operativo ha durata quadriennale e non è rinnovabile. In caso di subentro, per cessazione anticipata dell'incarico di un componente della Commissione o del Comitato operativo, i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

La Commissione, con il supporto del Comitato operativo, disciplina il proprio funzionamento con un apposito regolamento da adottarsi entro la terza seduta utile successiva all'insediamento.

Le funzioni di segreteria sono affidate alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica).

Si ricorda infine che nel 2018 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’ambiente (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e il CUFAA in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.

 

Il comma 2 prevede che i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze su menzionate sono trasferiti al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


 

Articolo 24
(
Riorganizzazione di Formez PA)

 

 

L’articolo 24 attribuisce nuove funzioni all’Associazione Formez PA - anche rafforzando le forme di assistenza in favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per il sostegno delle attività fondamentali e dei comuni in dissesto finanziario per il sostegno della gestione finanziaria e contabile – e modifica i requisiti professionali richiesti per ricoprire il ruolo di Presidente dell’Associazione, nonché le modalità di designazione dei membri del Consiglio di amministrazione. A seguito di tali modifiche, si dispone la decadenza di tali organi a decorrere dal 23 aprile 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge), e l’attribuzione della funzione di Commissario straordinario al Capo del Dipartimento della funzione pubblica, fino all’insediamento dei nuovi organi.

 

La disposizione in commento reca modifiche puntuali al D.Lgs. 6/2010, che disciplina la riorganizzazione di Formez PA, ente con personalità giuridica di diritto privato sottoposto al controllo del Dipartimento della funzione pubblica, della cui attività di supporto delle riforme, anche connesse al PNRR, possono il medesimo Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni associate.

 

Settore reclutamento e formazione

Nel dettaglio, nell’ambito delle funzioni inerenti al settore del reclutamento e della formazione – di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 6/2010 – vengono aggiunti i seguenti compiti (comma 1, lettera a), numero 1.1):

§  fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);

§  elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l’attuazione delle misure del PNRR

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6/2010, integrato dalla disposizione in esame, nell’ambito del settore della formazione e del reclutamento, è possibile avvalersi del supporto di Formez PA: a) per predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime; b) per predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR; c) per predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali per l'acquisizione di nuove professionalità, anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso; d) per sperimentare nuove modalità formative idonee a valorizzare l'apprendimento a mezzo di internet ed assicurare la formazione continua nelle amministrazioni pubbliche; e) per rendere un supporto per la valutazione della qualità dei servizi e delle offerte formative, nonché della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti dall'ente; f) per favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; g) per assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico; h) per assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneità a livello territoriale

 

Assistenza ai comuni fino a 5.000 abitanti

Per quanto riguarda i comuni fino a 5.000 abitanti:

§  si dispone che le funzioni inerenti al settore dei servizi e dell’assistenza tecnica e di supporto al PNRR – di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 6/2010 – siano esercitate in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti (comma 1, lettera a), numero 1.2);

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6/2010, integrato dalla disposizione in esame, nell’ambito del suddetto settore è possibile avvalersi del supporto di Formez PA: a) per fornire assistenza alle amministrazioni nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio; b) per fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti locali, anche mediante l'attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni; c) per fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso l'attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione; d) per sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi, progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo dei sistemi amministrativi; e) per fornire assistenza tecnica per l'attuazione delle politiche comunitarie con particolare riferimento ai fondi strutturali europei; f) per sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali; g) per sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali; h) per elaborare modelli di lavoro flessibile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa

§  si rende strutturale la previsione, sinora valida fino al 2022, in base alla quale Formez PA fornisce adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali (comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea) e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile (comma 1, lettera a), numero 2).

 

 

Requisiti professionali del Presidente e modalità di designazione del CdA

La disposizione in commento – modificando l’articolo 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6/2010 – prevede:

§  che il Presidente di Formez PA sia scelto tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici, mentre sinora veniva scelto tra esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle PA (comma 1, lettera b), numero 1);

§  che, nell’ambito degli ulteriori cinque membri del CdA - che si aggiungono al Presidente, al Segretario generale della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza unificata - due, e non più tre, siano designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e due, come sinora previsto, dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle PA (comma 1, lettera b), numero 2);

 

Decadenza del Presidente e del CdA e nomina del Commissario straordinario

A seguito delle modifiche operate dalla disposizione in commento in relazione alle nuove funzioni attribuite a Formez PA - Centro  servizi,  assistenza,  studi  e  formazione per  l’ammodernamento  delle  PA, si prevede altresì (comma 2) la decadenza del Presidente e del CdA a decorrere dal 23 aprile 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e, fino all’insediamento dei nuovi organi, l’attribuzione al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della funzione di Commissario straordinario, da svolgere - nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (come specificato in sede referente) -,  avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto dipartimento.

Entro i successivi sessanta giorni il Commissario, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonché l’organizzazione e la struttura interna di Formez PA, anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.

 

 


 

 

Articolo 25
(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

 

 

L’articolo 25, commi da 1 a 8, autorizza il Ministero del turismo a costituire nell’anno 2023 una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro e prevede, contestualmente a tale costituzione, la soppressione dell’ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo. ENIT S.p.A. costituisce una società in house sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Il comma 9 modifica l’articolo 7 del decreto legge n. 22 del 2021, sostituendo il comma 4. Per effetto di tale sostituzione, viene riformulata la definizione delle missioni affidate alle articolazioni amministrative del Ministero e vengono incrementati, da due a tre, gli uffici dirigenziali non generali. Il comma 10 prevede l’adozione delle norme regolamentari di organizzazione conseguenti alla novella di cui al comma 9. Per effetto delle modifiche approvate in sede referente, è stato inserito il nuovo comma 9-bis che istituisce l’Osservatorio Nazionale del Turismo. Il comma 11 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Il comma 1 dell’articolo 21 autorizza il Ministero del turismo a costituire nell’anno 2023 una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.” con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al MEF che esercita i diritti dell’azionista.

La costituzione di ENIT S.p.A. è finalizzata a supportare e promuovere l’offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell’offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori.

Il successivo comma 6 prevede conseguentemente la soppressione dell’ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo come effetto dalla costituzione della società ENIT S.p.A., del quale esercita le relative funzioni. Il personale a tempo determinato e indeterminato in servizio presso l’Agenzia alla data di entrata in vigore del decreto in esame viene contestualmente trasferito a ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall’ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento (comma 8).

La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, che ne determina scopi, patrimonio e organizzazione, nonché lo schema di statuto.

Fatto salvo il trasferimento del personale previsto dal citato comma 6, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di costituzione di ENIT S.p.A., come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo.

A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione, predispone un inventario del patrimonio dell’ENIT (Agenzia). Con successive determinazioni, il Ministero del turismo assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

 

Il comma 2 chiarisce che ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo.

Il citato articolo 16 prevede che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. Ai fini della realizzazione di tale assetto organizzativo: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni sull’amministrazione della società dettate dall'articolo 2380-bis e dall'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

Il “controllo analogo” è definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 175 del 2016 come la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di fatturato costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

 

Il comma 2 prevede, ai fini dell’esercizio del controllo analogo, che il Ministero del turismo:

a) assegni annualmente all’organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;

b) effettui la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;

c) abbia il diritto di ricevere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull’amministrazione della società;

d) al fine di esercitare un’influenza determinante, sia titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell’organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l’esercizio dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Al riguardo, il già citato comma 6 stabilisce che lo statuto della società debba prevedere che almeno l’80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo.

Il comma 7 prevede inoltre che, con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., siano definiti:

a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società;

b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società;

c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;

d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società, tra cui l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.

 

Il comma 3 prevede che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

 

Il comma 4 consente a ENIT S.p.A. di stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della stessa e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

 

Il comma 5 precisa che la società:

-        è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

-        può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

Il comma 9 modifica l’articolo 7 del decreto legge n. 22 del 2021, sostituendo il comma 4. Per effetto di tale sostituzione, viene riformulata la definizione delle missioni affidate alle articolazioni amministrative del Ministero e vengono incrementati, da due a tre, gli uffici dirigenziali non generali.

Più in particolare, in primo luogo, viene specificato che il Segretariato generale svolge funzioni di coordinamento delle direzioni generali. Al medesimo Segretariato generale vengono inoltre assegnate le seguenti funzioni: gestione dei rapporti con l’Unione europea e con gli organismi internazionali, pianificazione e programmazione strategica, monitoraggio e verifica dell’attuazione e della gestione. Ferma restando tale operatività, viene previsto che, mediante un numero di uffici dirigenziali non generali incrementato da due a tre, vengano perseguite le seguenti missioni (di cui vengono riformulate e riordinate le definizioni rispetto alla legislazione previgente):

a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;

b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);

c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l’integrazione tra programmi regionali e nazionali nell’ambito turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;

d) in raccordo con l’unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell’architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l’Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane.

 

Per effetto delle modifiche approvate in sede referente, è stato inserito il nuovo comma 9-bis dell’articolo volto ad assicurare un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico. A tal fine, viene istituito presso il Ministero del turismo l’Osservatorio Nazionale del Turismo, il cui Presidente e i componenti sono nominati con decreto del Ministro medesimo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell’Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. L’Osservatorio ha lo scopo di creare, in raccordo con le Regioni e con l’ISTAT, un sistema informativo unificato a livello nazionale per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economico-sociali e tecnologiche, quantitative e qualitative, connesse al fenomeno turistico, in modo da fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore per la conseguente adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica. Per l’attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024; alla copertura di tali oneri si provvede, ai sensi del comma 9-ter mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

 

Il successivo comma 10 stabilisce che, in relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame provvede all’adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2, dell’articolo 1 (alla cui scheda di lettura si fa rinvio). Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per effetto delle modifiche introdotte in sede referente, è stato specificato che gli incarichi dirigenziali di cui al comma 9 dell’articolo in esame, all'articolo 8, comma 7, del decreto legge n. 13 del 2023 e all'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 77 del 2021, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del suindicato regolamento di organizzazione, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.

L’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 77 del 2021 prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provveda al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ciascuna amministrazione centrale è chiamata a individuare, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero a istituire un’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto avrebbe dovuto essere adottato il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 8, comma 7, del decreto legge n. 13 del 2023 prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero.

 

Il comma 11, infine, stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 7 milioni per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.


 

Articolo 26
(Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

 

 

L’articolo 26, allo scopo di assicurare il potenziamento dell’attività di prevenzione oncologica unitamente a quella socio-sanitaria e riabilitativa,  destina  una quota del contributo riconosciuto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pari a euro 276.242 per l’anno 2023 ed euro 552.483 annui a decorrere dal 2024, al potenziamento della struttura organizzativa della stessa. A tal fine l’ente è autorizzato per il biennio 2023-2024 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale: la dotazione organica viene quindi rideterminata in 21 posizioni complessive.

 

 

 

 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un ente pubblico su base associativa istituito nel 1922, con sede a Roma. Persegue le proprie finalità sul territorio nazionale attraverso una rete di 106 sezioni provinciali, 389 ambulatori e oltre 20. 000 volontari. Le sezioni provinciali pur essendo organismi autonomi, perseguono le finalità dell’ente operando nel quadro degli atti di indirizzo ed avvisi emanai dalla Sede Centrale LILT.

La LILT opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica. Il suo impegno è dedicato principalmente a:

 

 

 

L’articolo 26, allo scopo di assicurare l’implementazione e potenziamento dell’attività di prevenzione oncologica unitamente a quella socio-sanitaria e riabilitativa,  destina  una quota del contributo riconosciuto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), dall’articolo 1, comma 275, della legge n. 234/2021[113],  pari a, al potenziamento della struttura organizzativa della stessa: la quota è pari a euro 276.242 per l’anno 2023 ed euro 552.483 a decorrere dal 2024.

 

Il comma 275 della legge n. 234/2021[114], riconosce alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) un contributo pari a due milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Il contributo viene riconosciuto al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega e le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.

 

A tal fine l’ente viene autorizzato per il biennio 2023-2024 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica viene quindi rideterminata in 21 posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti ed un operatore.

 


 

Articolo 27
(Fondazione Ugo Bordoni)

 

 

L’articolo 27 ridelinea i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordoni. In particolare, il comma 1, lett. a) specifica che trattasi di ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi, con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Inoltre, per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, esegue e valuta, anche utilizzando i laboratori del Ministero delle imprese e del Made in Italy, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione può instaurare rapporti con Università, enti pubblici e privati, imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione – inoltre - partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea.

Il comma 1, lett. b) demanda allo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, la disciplina dei compiti e struttura organizzativa della Fondazione, l’individuazione delle categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, durata, ambiti di attività e controlli di gestione e di risultato.

Il comma 2, dispone, conseguentemente, che il Consiglio di amministrazione della Fondazione decada trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento e si proceda al relativo rinnovo.

Il comma 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

 

 

L’articolo 27, al comma 1, ridelinea i compiti e organizzazione della Fondazione Ugo Bordoni, riconosciuta come istituzione di Alta Cultura e ricerca, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in italy, ai sensi di quanto previsto dai commi 5 e 6 della legge n. 3/2003.

 

La relazione illustrativa all’articolo afferma che la Fondazione Ugo Bordoni è, ad oggi, un organismo di diritto pubblico con governance di derivazione pubblica. L’analisi della relazione al Governo e alle competenti commissioni parlamentari sulle attività (anno 2021) della Fondazione ha messo in evidenza una forte tendenza allo svolgimento in prevalenza di attività tecniche di natura esecutiva, con penalizzazione delle attività a maggiore contenuto tecnico –scientifico e depauperamento delle qualità delle attività svolte, quindi di competitività. La Fondazione ha perso il carattere di ente di ricerca all’avanguardia impoverendo la produzione scientifica e la partecipazione a progetti di ricerca europei. È emersa dunque l’esigenza di rivedere i compiti della Fondazione al fine di assegnare alla stessa nuove funzioni per rafforzarne la natura di ente di ricerca nel settore scientifico. L’obiettivo perseguito dall’articolo qui in esame sarebbe quindi quello di prevedere tra le nuove missioni, specifiche attività di studio e di ricerca nel campo delle reti di telecomunicazione di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell’economia dei dati e del business and management.

 

In particolare, il comma 1 lettera a), sostituisce i primi quattro periodi del comma 5 dell’articolo 41 della legge n. 3/2003, al fine di specificare, pur mantenendo ferma la qualifica e il regime di vigilanza per essa già vigente, che la Fondazione:

·       ha lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;

·       è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi;

·       per il perseguimento della propria missione, pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. Viene contestualmente soppressa la previsione che attribuiva alla Fondazione il generico compito di elaborare e proporre, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti;

·       sul piano dei rapporti esterni, la Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali;

·       collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del MIMIT, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale;

·        nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese, può instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale.

 

Il comma 1, lett. b) sostituisce il primo periodo del comma 6 dell’articolo 41 della legge n. 3/2003 e dispone che lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni siano ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 (qui modificato) e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle autorità amministrative indipendenti.

La lett. b) qui in esame specifica al riguardo si tratta di assistenza tecnica di alto profilo.

La stessa lett. b) aggiunge un ulteriore periodo nel comma 6, ai sensi del quale lo statuto - da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy - disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato.

Inoltre, si prevede che la Fondazione sostenga, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5.

Con riferimento al comma 2, lett. b), si valuti l’opportunità di indicare il termine per l’adozione del decreto ministeriale di approvazione del (nuovo) statuto della Fondazione, posto anche quanto dispone il successivo comma 2 dell’articolo, ai sensi del quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e si procede al relativo rinnovo.

Di seguito, per maggiore chiarezza espositiva, si riporta il testo a fronte tra il comma 5 e 6 dell’articolo 41 della legge n. 3/2003 e i medesimi commi come modificati dall’articolo 27, comma 1, qui in esame.

 

Legge 16 gennaio 2003, n. 3

Articolo 41, commi 5 e 6
Fondazione Ugo Bordoni

Testo previgente

Testo modificato

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese può instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.

Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca (63). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle autorità amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5.

I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.

I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.

 

Il comma 3 dispone che dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Storia della Fondazione Ugo Bordoni

La Fondazione Ugo Bordoni presenta annualmente (in base alla legge n. 80 del 2005) una Relazione al Governo e al Parlamento sulle proprie attività; la Relazione sull’attività svolta nel 2021 è stata trasmessa il 31 marzo 2022 (DOC CVII, n. 5). In data 2 maggio 2023 è stata trasmessa la relazione sull’attività 2022 (DOC CVII, n. 1).

Nelle relazioni sono riportati gli elementi storici sull’attività della Fondazione, di seguito illustrati.

Istituita con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 2462 del 2 agosto 1952, la Fondazione fu intitolata a Ugo Bordoni, illustre scienziato scomparso nello stesso anno, protagonista dello sviluppo telefonico italiano e guida della STET fin dalla sua costituzione. La Fondazione Ugo Bordoni (FUB) rispondeva all’esigenza concreta di formare una generazione di ingegneri per un settore in piena espansione, come quello delle telecomunicazioni. Coniugando la terzietà della missione pubblica con la gestione privata, essa contribuì alla formazione di quella cultura delle telecomunicazioni che presto avrebbe animato le nascenti facoltà di Ingegneria delle telecomunicazioni e l’industria italiana del settore. Nel 1984, le Società concessionarie di servizi di telecomunicazioni, SIP, Italcable e Telespazio, assunsero formalmente l’impegno di partecipare con un contributo annuale pari a circa l’1x1000 del loro fatturato all’attuazione dei programmi di ricerca affidati alla Fondazione Ugo Bordoni. Dal 1984 al 1994, le attività della Fondazione conobbero quindi un notevole incremento, anche grazie a una completa riorganizzazione scientifica e operativa che mirava a colmare il divario tra ricerca universitaria e industriale. In seguito alla privatizzazione degli operatori telefonici nazionali, la nuova Telecom Italia smise di finanziare le attività di ricerca della Fondazione che, nel 2000, fu liquidata per essere trasformata in una nuova Fondazione con uguale ragione sociale e posta sotto la vigilanza del Ministero delle Comunicazioni (Decreto Ministeriale del 3 agosto 2000). Da quel momento, le storiche attività di ricerca della Fondazione sono state affiancate con altre di natura più operativa a supporto di tutta l’amministrazione pubblica, anche avvalendosi della propria natura di soggetto terzo e indipendente. A partire dal 2001 il Ministero delle Comunicazioni assegnò alla Fondazione diversi progetti riguardanti le tecnologie e le architetture delle nascenti reti a larga banda, la cybersecurity e le nuove reti televisive in tecnica digitale terrestre. Il progetto più rilevante, tuttavia, fu la realizzazione della rete nazionale di monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza, in collaborazione con le Agenzie regionali (Arpa) e provinciali (Appa), e con il coordinamento della Fondazione. In seguito, la legge del 16 gennaio 2003, n. 3 ha riconosciuto la Fondazione come Istituzione di Alta Cultura e Ricerca sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Comunicazioni. Le sue principali fonti di finanziamento erano costituite da finanziamenti dello stesso Ministero, regolati attraverso specifiche convenzioni, da contributi alla ricerca definiti dalle Leggi n.3/2003 e n.80/2005, nonché dai contributi di aziende del settore riconosciute statutariamente come Fondatori. Fino al 2007, inoltre, la Fondazione usufruì del fondo straordinario per la realizzazione del sistema nazionale di monitoraggio dei campi elettromagnetici. Dal 2008 la FUB non ha ricevuto più alcun contributo pubblico per spese di investimento per la ricerca. Nello stesso anno, a seguito di una Convenzione con il Ministero delle comunicazioni, la Fondazione fu coinvolta direttamente nel processo di transizione alla TV digitale, conclusosi nel 2012, non limitato al supporto tecnico al Ministero, ma esteso anche alla gestione economica delle campagne di comunicazione al cittadino, regione per regione, alla stregua di un vero e proprio ente strumentale della PA. La prima svolta statutaria che conferisce alla Fondazione le caratteristiche di organismo di diritto pubblico avviene nel 2008, per la quale l’Ente è sottoposto a una governance totalmente di nomina pubblica - quattro membri del CdA nominati dal Ministero di cui all’art. 41 della legge 3/2003, uno dalla Presidenza del Consiglio e due su indicazione dell’AGCOM, successivamente ridotti a 3 membri in ottemperanza alle direttive ministeriali sulla spending review - successivamente con la legge 69/2009, le viene riconosciuto il compito di elaborare e proporre, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo per il settore delle comunicazioni e di coadiuvare operativamente il Ministero dello sviluppo economico (Mise) e le altre Pubbliche amministrazioni nella soluzione organica e interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre Pubbliche amministrazioni e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono state stabilite, secondo la medesima legge, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell’assolvere agli incarichi ad essa affidati. Dal 2013 al 2017, esauriti i fondi per la transizione alla TV digitale e in assenza di ulteriori contributi per la ricerca ricevuti, come detto, fino al 2007, la Fondazione è entrata in un periodo di ridefinizione del proprio modello economico in aderenza alle mutate esigenze strumentali del Ministero, il quale ha dato anche indicazioni in direzione di un allargamento della platea dei possibili committenti. Questo allargamento ha condotto anche a un incremento dei committenti privati. Tuttavia, questo riorientamento del modello economico è apparso inadeguato a seguito dell’approvazione, nel 2016, del nuovo codice degli appalti che limitava le modalità di affidamento di commesse alla Fondazione sostanzialmente alle previsioni dell’art. 5 comma 6. Ciò ha condotto a considerare l’opportunità di rafforzare la natura in house della Fondazione. In continuità con la prima svolta statutaria del 2008 e nel solco tracciato dalla Legge 69/2009 di ente super partes a supporto della Pubblica amministrazione, il 19 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha modificato nuovamente lo Statuto eliminando, tra l’altro, il Comitato dei Fondatori anche dagli organi consultivi dello Statuto. A seguire, la legge n. 205/2017 ha individuato nella Fondazione il soggetto che ha supportato il Ministero dello sviluppo economico (Mise) nelle attività di transizione della banda 700 Mhz e assegnazione delle frequenze per il 5G, nonché delle attività di ricerca e sperimentazione sulla tecnologia 5G. Infine, la Fondazione ha modificato il proprio statuto, istituendo un Comitato delle Pubbliche amministrazioni, al fine di rafforzare ulteriormente la sua natura di ente in house, in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare al suo art. 5. Tali modifiche sono state approvate dall’Ente controllante, il Mise, il 26 agosto 2019. Tale ruolo di in house è stato poi sancito con Determina dell’ANAC del 10 gennaio 2021, che ha disposto l’iscrizione del Mise, della Presidenza del Consiglio e dell’AGCOM all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing verso la Fondazione.


 

Articolo 27-bis
(Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione)

 

 

L’articolo 27-bis, introdotto in sede referente, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine «razza» sia sostituito dal termine «nazionalità».

 

 

Nella legislatura corrente, la sostituzione del termine «razza» con quello di «nazionalità» negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni – prima di confluire nell’emendamento che, approvato dalle Commissioni congiunte I e XI della Camera, ha introdotto nel testo del decreto legge in esame l’articolo 27-bis – ha costituito oggetto di una proposta di legge (A.C. 516), assegnata alla Commissione Affari costituzionali ma non ancora esaminata.

 

 


 

Articolo 28
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L’articolo 28 prevede che le disposizioni del decreto-legge in commento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Le norme del decreto legge in conversione non sono pertanto idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (si tratta dunque di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale[115]). Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni dei predetti enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"[116].

La disposizione in esame – a differenza di altri precedenti - non specifica che il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione[117] (per un recente caso in cui la formulazione della clausola di salvaguardia ha incluso anche il riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 si veda l’articolo 1, comma 903, della legge n. 197 del 2022 - legge di bilancio 2023).


 

Articolo 29
(Disposizioni contabili)

 

 

L’articolo 29 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.


 

Articolo 30
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 30 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 aprile 2023.

 

 

 



[1]     Per amministrazioni pubbliche ai sensi del citato art. 1, co. 2, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 si applicano anche al CONI.

[2]     Procedura ordinaria di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della L. 23 agosto 1988, n. 400 (comma che fa anche rinvio al comma 2 dello stesso articolo, e successive modificazioni).

[3]     Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[4]     Riguardo a tale Commissione, cfr., in particolare, l’articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, e l’articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

[5]     Si ricorda che per il reclutamento dei dirigenti scolastici vige la disciplina speciale di cui all'articolo 29 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

[6]     Si ricorda, in via generale, che nelle amministrazioni in oggetto - amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali - la dirigenza è articolata nelle qualifiche (in ordine crescente) di dirigenti di seconda e di prima fascia.

      In via generale, le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali si adeguano ai princìpi della disciplina in materia di dirigenza posta dal Capo II del Titolo II del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni (tali amministrazioni operano tale adeguamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare - o anche legislativa, nel caso delle regioni - e tenendo conto delle proprie peculiarità).

[7]     Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

[8]     Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. Per l’ambito dei soggetti che possono partecipare al summenzionato corso-concorso per dirigente presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, cfr. invece il comma 2 del medesimo articolo 7.

[9]     Tale anzianità di servizio è pari in generale a cinque anni, ovvero a: tre anni (svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea) per i soggetti in possesso del dottorato di ricerca oppure del diploma di specializzazione conseguito presso alcune scuole di specializzazione (attualmente individuate dal regolamento di cui al D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80); quattro anni per i dipendenti statali reclutati a seguito di corso-concorso.

[10]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[11]   Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, e successive modificazioni.

[12]   La relazione illustrativa è reperibile nell’A.C. n. 1114.

[13]   Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[14]   Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[15]   Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[16]   Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

[17]   Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

[18]   La legge 3 marzo 2009, n. 18, articolo 3, disponendo la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ha istituito, presso il Ministero del lavoro l’Osservatorio in parola, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla citata Convenzione. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con componenti nominati in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità.

[19]   Norme per il diritto al lavoro dei disabili

[20]   Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

[21]   Lo stesso articolo 7, al comma 13, ha consentito ai titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo dell’ex Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al MITUR di optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.

[22]   La medesima norma aveva fissato in Tabella A la dotazione organica complessiva del Ministero in 180 unità (di cui 4 dirigenti di livello generale e 17 dirigenti di livello non generale, sopra richiamati). Con D.P.C.M. n. 102 del 20 maggio 2021 è stato adottato il "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

[23]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[24] Si rileva al riguardo, inoltre, che il Considerando n. 54 del medesimo Regolamento evidenzia che, al fine di garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nell’attuazione del Dispositivo di ripresa e resilienza “gli Stati membri dovrebbero garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e recuperare gli importi indebitamente versati o utilizzati in modo improprio”. A tale riguardo, si aggiunge, “gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio” e “dovrebbero raccogliere categorie standardizzate di dati e informazioni che consentano la prevenzione, l’individuazione e la rettifica di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi, in relazione alle misure sostenute dal dispositivo”.

[25]   Rimangono comunque efficaci le norme speciali per l'assunzione di disabili appartenenti alle seguenti categorie di soggetti non vedenti: centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista; massaggiatori e massofisioterapisti; terapisti della riabilitazione; insegnanti.

 

[26]   Le novelle di cui al presente articolo 1-bis concernono il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Riguardo all’ambito delle pubbliche amministrazioni rientranti nella disciplina di cui al suddetto D.Lgs., si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo, e successive modificazioni, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[27]   Cfr. l’articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, e l’articolo 35, comma 5, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

[28]   Riguardo al termine generale per la validità delle graduatorie, cfr. l’articolo 35, comma 5-ter, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

[29]   Di cui all’articolo 35-quater, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 165 del 2001.

[30]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[31]   Sono infatti stati soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, gli adempimenti inerenti il Piano dei fabbisogni del personale, il Piano delle azioni concrete, il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, il Piano della performance, il Piano di prevenzione della corruzione, il Piano organizzativo per il lavoro agile e il Piano delle azioni positive.

[32]   Disciplinato con DM 4 novembre 2020.

[33]   Le percentuali distinte per fascia demografica richiamate sono le seguenti:

Fascia demografica

Percentuale

1.500.000 abitanti e oltre

0,25

250.000-1.499.999 abitanti

0,3

60.000-249.999 abitanti

0,5

10.000-59.999 abitanti

1

5.000-9.999 abitanti

1,6

3.000-4.999 abitanti

1,8

2.000-2.999 abitanti

2,4

1.000-1.999 abitanti

2,9

Meno di 1.000 abitanti

3,5

 

[34]   Le percentuali distinte per fascia demografica richiamate sono le seguenti:

Fascia demografica

Percentuale

regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre

0,025%

regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti

0,030%

regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti

0,035%

regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti

0,045%

regioni con meno di 800.000 abitanti

0,070%

 

[35]   Il comma 2 dell’articolo 23 citato prevede che, nelle more della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. 

[36]   Tale disposizione prevede che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ad un determinato valore soglia, individuato dal DM 17 marzo 2020.

[37]   Si ricorda che il 28 agosto 2015 è entrata in vigore la legge (recante deleghe al Governo) di cui alla L. 7 agosto 2015, n. 124, sulla base della quale è stato emanato il citato D.Lgs. n. 75 del 2017.

[38]   Ai sensi del comma 1, lettera c), del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[39]   Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[40]   Riguardo all’ambito delle pubbliche amministrazioni rientranti nella disciplina suddetta, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[41]   Cfr. la sentenza n. 13 del 17-29 marzo 1961, la sentenza n. 86 del 25 maggio-8 giugno 1963, la sentenza n. 158 dell’11-22 dicembre 1969.

[42]   Cfr. l’articolo 67-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, e l’articolo 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni.

[43]   La normativa generale, di cui all’art. 20, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 75/2017 dispone che i suddetti tre anni di servizio, che possono essere anche non continuativi, sono riferiti agli ultimi otto anni e devono essere maturati entro il 31 dicembre 2022 alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione.

[44]   La normativa generale, di cui all’art. 20, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 75/2017 pone il termine per lo svolgimento di tale attività lavorativa di almeno tre anni al 31 dicembre 2024.

[45]   In merito alla quota di riserva, l’art. 3 della richiamata L. 68/1999 prevede, in favore di determinate categorie di lavoratori, un obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, diverso a seconda del numero di dipendenti presenti, secondo le seguenti quote:

-       da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile.

-       da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili;

-       oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.

 

[46]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[47]   Si ricorda che il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, ossia quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni, quello professionalizzante e quello di alta formazione e di ricerca, entrambi rivolti ai giovani tra i 18 e i 29 anni.

[48] Si ricorda che la creazione di un Portale unico del reclutamento costituisce uno degli obiettivi previsti dal PNRR (Missione 1, componente 1, investimento 2.1.1-56) con la finalità di centralizzare le procedure di assunzione di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, e delle autorità amministrative indipendenti. In attuazione di tale obiettivo, è stato creato il Portale InPA, che, ai sensi dell’art. 35-ter del D.Lgs. 165/2001 (oggetto della novella posta dalla disposizione in commento), dal 1° novembre 2022 deve essere obbligatoriamente usato dalle amministrazioni pubbliche centrali e dalle autorità amministrative indipendenti per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Le informazioni necessarie per l’iscrizione al Portale e le modalità di accesso e di utilizzo da parte delle predette amministrazioni sono definite con protocolli adottati d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e ciascuna amministrazione. Il medesimo art. 35-ter ha esteso l’utilizzo del Portale anche alle Regioni e agli enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le relative modalità di utilizzo sono definite con apposito decreto il quale dispone che in fase di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.

 

[49]   Ad esclusione del personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica

[50]   Per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca, mentre, al fine della stabilizzazione presso tutti gli enti pubblici di ricerca, si computano anche i periodi di attività relativi ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o ad un assegno di ricerca, svolti presso l'ente medesimo o presso altri enti pubblici di ricerca o università, nonché i periodi di attività inerenti a collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'università e della ricerca.

 

[51]   Per quanto concerne specificamente gli enti pubblici di ricerca, le procedure concorsuali riservate si applicano anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti previsti. Tuttavia, i contratti di ricerca non possono essere computati ai fini delle procedure di stabilizzazione in oggetto (ex art. 22 della L. 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022). Inoltre, per il raggiungimento del requisito in oggetto, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal FOE rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca.

[52]      Che è definita entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere in tredici mensilità: da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata dal medesimo CCNL del 2019 (ai sensi dell’art. 42, comma 4), fino ad un massimo di € 46.134,81.

[53]      Ai sensi della disciplina dettata in precedenza dal CCNL del 2010 (articolo 26), la retribuzione di posizione era definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85 per cento delle risorse complessive del Fondo. Per tale ragione negli ultimi anni, come si dirà più approfonditamente oltre, si è reso necessario integrare tale fondo in presenza di nuove immissioni in ruolo, al fine di non incidere negativamente sul trattamento economico dei dirigenti in servizio.

[54]      Pertanto, a parità di dotazione del Fondo, ad un incremento del numero di dirigenti in ruolo consegue una riduzione pro capite di tale retribuzione.

[55]      Fra gli elementi di novità rispetto al precedente contratto, si segnala l'ulteriore incremento, pari a € 6.073.602,00 (al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) a decorrere dal 1° gennaio 2009, disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da destinare al concorso al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione (con riferimento alla parte fissa) e, per la parte residua, alla retribuzione di risultato.

[56] Per effetto delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a) dell'articolo 10 del D.L. n. 173/2022, l’originaria soglia di 50 milioni è stata ridotta a 25 milioni di euro, e affiancata dall'ulteriore criterio di valutazione, secondo cui il potere sostitutivo si applica a procedimenti aventi ad oggetto tali investimenti quando sono caratterizzati da significative ricadute occupazionali.

[57] di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 77 del 2021 (L. n. 108/2021).

[58] Legge di bilancio 2021

[59] La relazione illustrativa chiarisce che questo fabbisogno di personale è destinato a potenziare le sedi periferiche dell’amministrazione (essenzialmente porti ed aeroporti), che, oltre all’urgente esigenza di medici e veterinari, necessitano di una adeguata dotazione di personale dirigenziale amministrativo che possa svolgere funzioni di consulenza e supporto alla dirigenza sanitaria con particolare riferimento alla profilassi internazionale e sanità pubblica nella gestione dei flussi delle merci in importazione, soprattutto negli uffici di maggiore dimensione ove sono presenti gli ambulatori SASN.(personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile).

[60]   Appartengono a quest'area funzionale i dipendenti ministeriali che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, nonché i dipendenti ministeriali che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.

[61]      Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[62]      Mediante rinvio alla tabella D-bis, introdotta nel decreto legislativo oggetto di novella dalla successiva lettera b) del comma in esame.

[63]         Compiti e funzioni di cui, rispettivamente, ai richiamati articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 dello stesso decreto legislativo 146/2000 oggetto di novella.

[64]         Mediante rinvio alla tabella D-ter, introdotta nel decreto legislativo oggetto di novella dalla successiva lettera b) del comma in esame.

[65]         La predetta legge, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, all’art. 17, co. 1, prevede vari tipi di regolamenti governativi (tra cui quelli di esecuzione, attuazione e organizzazione).

[66]         Tale ultima precisazione è effettuata richiamando e ribadendo quanto disposto dall'articolo 6, comma primo, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

[67]         Ai sensi del richiamato articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Detto articolo dispone in ordine ai titoli e ai requisiti del medico competente. Si ricorda che quest’ultimo è un medico, in possesso dei titoli professionali e dei requisiti prescritti (v. infra nota in calce), che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

[68]         D. lgs. Recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395”.

[69]         In alternativa: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

[70]         Il Corpo degli agenti di custodia è stato disciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria, per effetto della L. 15 dicembre 1990, n. 395.

[71]         Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[72]         In particolare: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi.

[73]         Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[74]   Recante l’autorizzazione di spesa per l’attuazione del comma 31.

[75]   La norma di cui al citato comma 789 della legge di bilancio 2023 è volta ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell’OSL, attraverso l’inclusione, nell’ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall’ente, anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto.

[76]   Si ricorda che il D.L. n. 35 del 2013 reca, all'art. 1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. In particolare, il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni: una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012, che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale (per i quali il termine è di 60 giorni).

L’articolo 116 del D.L. n. 34 del 2020, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, ha disciplinato le modalità di attivazione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali e delle regioni, che può essere disposta attingendo alle dotazioni di una delle due sezioni (quella per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari) di cui si compone il Fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, istituito dall'art.124 dello stesso provvedimento.

[77]   La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 ha censurato due disposizioni (l'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015 e l’art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017) che consentivano agli enti locali di tener conto delle anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione, in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), accrescendone l'entità e in questo modo consentendo indirettamente di rinvenire nuove forme di copertura giuridica fittizia per maggiori spese correnti. A seguito della sentenza, il D.L. n. 73/2021 ha previsto, all'articolo 52, comma 1, la costituzione di un fondo di 660 milioni di euro in favore degli enti locali che avevano registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), secondo le nuove regole di contabilizzazione introdotte in conseguenza della richiamata pronuncia del giudice costituzionale. Inoltre, il comma 1-bis, ha introdotto la possibilità per gli enti in questione, di ripianare in dieci anni il maggior deficit generato dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato.

Per un approfondimento sulla sentenza n. 4 del 2020 si rinvia alla nota breve del Servizio studi del Senato n. 172 del 2020.

[78]      Definito dall’articolo 6 del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021).

[79]      Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

[80]      Alla rideterminazione del fondo hanno provveduto l'art. 17, comma 7, lett. b), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, l'art. 7, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130, l'art. 5-bis, comma 1, D.L. 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2023, n. 9, e, successivamente, l'art. 1-bis, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[81]   Di cui al richiamato articolo  52,  comma  4,  del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro del comparto funzioni centrali (2019-2021), v. infra.

[82]   Secondo l’articolo 13 del succitato contratto collettivo  nazionale  di lavoro, le aree in cui si articola il sistema di classificazione del personale del comparto sono le seguenti: Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei funzionari; Area delle elevate professionalità. La relazione tecnica allegata al presente provvedimento fa riferimento, con riguardo al comma in esame, alle prime tre Aree.

[83]   In base all’articolo 20 del “Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco” (Provv. 17/06/2016), “per l'inquadramento professionale del personale dirigenziale, delle professionalità sanitarie di cui agli articoli 74 e 80 del CCNL - Dirigenti Area I del 21 aprile 2006 e del personale non dirigenziale dell'Agenzia si applica quanto previsto per il personale dipendente del comparto Ministeri, e per l'Area I della dirigenza nonché quanto sarà concordato in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia, nei limiti stabiliti dal CCNL”.

[84]   Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2022. Si veda, riguardo alle indennità di amministrazione in questione, la tabella A inserita nella relazione tecnica, nella parte di quest’ultima attinente al comma in esame.

[85]   Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il citato comma 7 dell’art. 48 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute,  il trasferimento all'Agenzia delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze sono transitate alla medesima Agenzia.

[86]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Si ricorda che il richiamato comma 607 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo  per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie (v., per ulteriori informazioni sul fondo predetto, la scheda di lettura relativa all’art. 19, co. 2 del presente d.l., comma che adotta identica norma di copertura).

[87]   La novella in esame concerne l’articolo 24-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

[88]   Cfr. l’intesa sull’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per il triennio normativo 2016-2018, intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022.

[89]   Riguardo al riferimento normativo, cfr. supra, in nota.

[90]   Per approfondimenti le Linee Guida rinviano - oltre che ai materiali presenti sul sito ANVUR - al documento E3M (2012), Green Paper. Fostering and Measuring ‘Third Mission’ in Higher Education Institutions.

[91]         Tali soggetti devono avere una particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, e devono aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o devono provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

[92]   La novella di cui al presente comma 1 concerne l’articolo 21 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

      Riguardo alla disciplina in esame, cfr. anche la circolare dell’INPS n. 93 del 17 giugno 2019, il messaggio dell’INPS n. 2847 del 25 luglio 2019 e il messaggio dell’INPS n. 4485 del 27 novembre 2020.

[93]   Il limite non si applica per la contribuzione diversa da quella pensionistica (cfr., in merito, la circolare dell’INPS n. 177 del 7 settembre 1996).

[94]   Tale duplice limite è stato istituito dall’articolo 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

[95]   La misura del limite è annualmente rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

[96]   Per la contribuzione diversa da quella pensionistica, cfr. supra, in nota.

[97]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

      La citata circolare dell’INPS n. 93 del 2019 osserva, in relazione alla scelta opzionale in oggetto, che sono "comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni anche la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n. 1733 del 5/03/1996 e n. 5054 dell’11/03/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010)".

[98]   La relazione illustrativa è reperibile nell’A.C. n. 1114.

[99]   Cfr. la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 280, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, che ha confermato l’indirizzo interpretativo già seguito dall’INPS.

[100] La novella di cui al presente comma 2 concerne l’articolo 9, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[101] Riguardo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle relative figure assimilate, la normativa in esame fa esclusivo riferimento a quelli dovuti alla cosiddetta Gestione separata dell’INPS.

[102] Ai sensi del citato articolo 9, comma 4, del D.L. n. 228 del 2021 - comma oggetto, come detto, della presente novella parziale -.

[103] Il 23 aprile 2023 è infatti entrato in vigore il presente D.L. n. 44.

[104] La relazione tecnica è reperibile nell’A.C. n. 1114.

[105] Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[106] Di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[107] Il suddetto tasso è attualmente pari al 3,75 per cento.

[108] Nelle fattispecie di cui alla presente lettera b), qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.

[109] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni; in tale ambito rientrano anche i datori di lavoro del settore agricolo e, come detto, i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella Gestione separata dell’INPS (ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 1172, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 39 della L. 4 novembre 2010, n. 183).

[110] 9 unità con posizione economica C1; 3 unità con posizione economica C2; 2 unità con posizione economica C3.

[111] 3 unità con posizione economica B2 e 2 unità con posizione economica B3.

[112] In proposito si segnala che anche il DEF 2023 (PNR – Politiche per lo sviluppo demografico e la famiglia, p. 46), in tema di politiche sociali, ha menzionato la necessità di interventi a sostegno alla famiglia, per contrastare il considerevole calo demografico, come risulta anche dalle più recenti statistiche ufficiali dell’ISTAT (dati a consuntivo fino ai primi 10 mesi del 2022).

[113] Legge di bilancio 2022

[114] Legge di bilancio 2022

[115] Si vedano al riguardo Corte costituzionale n. 180 del 1980 e n. 237 del 1983.

[116] Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.156 e 77 del 2015. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte si esprime in senso analogo a quanto sopra evidenziato, affermando che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano anche le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

[117] Si ricorda in particolare che l’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".