Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici
Riferimenti: AC N.785/XIX
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 10
Data: 25/01/2023
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

25 gennaio 2023
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Collegamento con lavori legislativi in corso|Motivazioni della necessità ed urgenza|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Attribuzione di poteri normativi|


Contenuto

L'articolo 1 prevede che le imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, debbano garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva. Fino al 31 dicembre 2023 (termine da ultimo stabilito con una modifica approvata al Senato, in luogo dell'originario termine del 30 giugno 2023), qualora le medesime imprese manifestino rischi di continuità produttiva, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge. Nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può chiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne stabilisce termini e modalità, per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. L'amministrazione temporanea prevede la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione, per la quale può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta indipendentemente dall'istanza di parte.

L'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno alle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto legge n. 21 del 2012 ("golden power"). Tali interventi riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del made in Italy, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, nonché di valutare la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di richiedere l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il parere del MIMIT, individui gli standard tecnici che devono avere i cavi in fibra ottica. In base a quanto previsto dalla disposizione in commento, gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete dovranno attenersi agli standard tecnici sopra richiamati in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate. Si prevede, infine, che i nuovi standard tecnici si applichino ai prossimi bandi.

L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle misure previste dal decreto legge si provvede, pertanto, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'articolo 4 dispone che il decreto legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 dicembre 2022.


Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge è corredato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa.


Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L'articolo 2 reca misure economiche connesse all'esercizio dei poteri speciali di cui al D.L. n. 21/2012. Detta disciplina è stata modificata durante la crisi pandemica, così da ampliarne l'ambito di applicazione (vedasi D.L. n. 23/2020, D.L. n. 137/2020, D.L. n. 82/2021) e, nel corso del 2022, dal D.L. n. 21/2022 (articoli da 24 a 28), dal D.L. n. 50/2022 (articolo 6) e dal D.L. n. 68/2022 (art. 12-ter).

In particolare, con il decreto-legge n. 21 del 2022 sono state apportate le seguenti novità:

  • è stato specificato che i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono individuati anche fra quelli oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica e, secondo quanto da ultimo disposto dall'articolo 12-ter del D.L. n. 68/2022, le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche;
  • sono stati ampliati gli atti inclusi nell'ambito di applicazione del potere di veto;
  • è stata prevista la notifica congiunta, ove possibile, da parte dell'acquirente e della società che detiene attivi strategici le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto.

Il D.L. n. 21/2022 ha inoltre previsto a regime (e non più temporaneamente, in ragione della crisi pandemica, come previsto da precedenti atti di legge) che nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, siano soggetti all'obbligo di notifica anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.

Il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, a cui l'articolo 2 prevede che le imprese notificanti possano chiedere di accere in via prioritaria successivamente all'esercizio dei poteri speciali di cui al D.L. n. 21/2022, è stato istituito dall'articolo 43 del D.L. n. 34/2020 per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.


Collegamento con lavori legislativi in corso

L'articolo 2 fa salva l'applicabilità della disciplina sulla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, oggetto di modifiche da parte del decreto-legge 4 febbraio 2023, n. 5, in corso di conversione alla Camera.


Motivazioni della necessità ed urgenza

In base al preambolo, i motivi di necessità e urgenza sono rinvenibili nell'esigenza di garantire la continuità delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore nel contesto della crisi energetica e del conflitto tra Russia e Ucraina, che ha determinato l'adozione da parte dell'UE di sanzioni capaci di incidere sull'operatività di alcune imprese del settore energetico con sede in Italia.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge prevede, agli articoli 1 e 2, interventi regolativi e promozionali riconducibili  alla materia di competenza esclusiva dello Stato della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione; si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004 ha ricondotto a tale competenza la disciplina degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese). Rilevano, poi, aspetti strettamente connessi ad altre materie di competenza esclusiva dello Stato, come la disciplina dei mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera e)) e dei rapporti internazionali dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a)) nonché, con riguardo al settore interessato, la materia di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma, della Costituzione; a tale proposito si ricorda che la giurisprudenza costituzionale, ad esempio con le sentenze n. 303 del 2003 e n. 383 del 2005, ha riconosciuto comunque nell'ambito di questa competenza l'attribuzione di maggiori poteri amministrativi ad organi statali in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia).

Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione all'articolo 2-bis, le cui disposizioni sono riconducibili prevalentemente alla materia di competenza esclusiva dello Stato della tutela della concorrenza e, secondariamente, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m)) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale oltre che, per quanto attiene al settore interessato, alla materia di competenza concorrente dell'ordinamento della comunicazione (articolo 117, terzo comma).


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il decreto prevede interventi a sostegno delle imprese nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo; assume dunque rilievo l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Per quanto riguarda l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1 di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la possibilità di disporre l'amministrazione temporanea d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 5 e i profili connessi all'esercizio dei poteri speciali, interessati dall'articolo 2, rilevano poi i limiti alla libertà di iniziativa economica posti dall'articolo 41 della Costituzione quali la sicurezza e l'utilità sociale.


Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 2 rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni che il Ministero delle imprese e del made in Italy deve svolgere ai fini dell'accesso a misure di sostegno dlla capitalizzazione dell'impresa ed al Fondo per la salvaguardia dei liveli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa.

L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, attribuisce all'AGCOM il compito di individuare, sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività.