Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Legge quadro in materia di interporti
Riferimenti: AC N.703-B/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 63/3
Data: 31/10/2025
Organi della Camera: IX Trasporti, Assemblea


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Legge quadro in materia di interporti

31 ottobre 2025
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Premessa|Contenuto|Articolo 1. Ambito di applicazione, finalità e definizioni|Articolo 2. Programmazione degli interporti|Articolo 3. Condizioni per l'individuazione degli interporti|Articolo 4. Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica|Articolo 5. Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti|Articolo 6. Potenziamento degli interporti, dell’intermodalità e della rete ferroviaria aeroportuale|Articolo 7. Disposizioni finanziarie|Articolo 8. Disposizioni finali|


Premessa

La proposta di legge A.C.703-B, trasmessa dal Senato il 9 luglio 2025 con modificazioni ed ora nuovamente all'esame della Camera, introduce una nuova disciplina quadro in materia di interporti che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990.

Si ricorda che l'A.C. 703, p resentato il 12 dicembre 2022, era stato approvato dalla Camera dei deputati  il 28 febbraio 2024 e quindi trasmesso al Senato.
Il provvedimento in larga parte ripropone il contenuto della proposta di legge A.C. 1259, presentata nella scorsa legislatura alla Camera, sulla quale la Commissione trasporti aveva svolto una cospicua attività conoscitiva.
 
Gli interporti costituiscono, insieme ai porti e ai terminal intermodali, uno dei c.d. " nodi intermodali", ossia delle infrastrutture dedicate allo scambio modale e all' interconnessione fra le reti.
Più precisamente, l'interporto può essere definito come un complesso di infrastrutture e servizi finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto. Come evidenziato nel Piano strategico della portualità e della logistica, si tratta di strutture complesse, che si collocano al centro della supply-chain e che sono in grado di accogliere non solo imprese di trasporto e logistica, ma anche aziende specializzate in lavorazioni differenti (imballaggi, assemblaggi, etichettature ecc.).
In base ai  dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti risultano attivi in Italia i seguenti interporti: Bari (Interporto regionale della Puglia), Bologna, Catania (Interporti Siciliani), Cervignano del Friuli, Interporto di Civitavecchia, Interporto di Gorizia,  Jesi (Interporto delle Marche), Livorno (Interporto Toscano), Maddaloni (Interporto Sud Europa),  Mortara, Nola (Interporto Campano), Novara, Orbassano, Orte (Interporto Centro Italia), Padova, Parma, Pescara (Interporto d'Abruzzo),  Portogruaro, Prato (Interporto della Toscana Centrale),  Rivalta Scrivia Terminal Europa, Rovigo, TorinoTrento-Interbrennero, Trieste, Vado, Venezia e Verona (Interporto Quadrante Europa).

 


Contenuto


Articolo 1. Ambito di applicazione, finalità e definizioni

L'Articolo 1. Ambito di applicazione, finalità e definizioniarticolo 1 della proposta di legge individua l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, illustrandone altresì le finalità e fornendo le necessarie definizioni.

Più nel dettaglio, il comma 1 rimette alla legge quadro l'individuazione dei princìpi fondamentali in materia di interporti e della loro rete, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione.

 

Si ricorda che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce tali materie alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni . 
Con specifico riferimento alla materia " porti e aeroporti civili", la Corte costituzionale con la sentenza n. 79 del 2011 ha confermato il proprio orientamento ad ammettere in tale materia, pure di legislazione concorrente, un ampio intervento statale sulla base del principio di sussidarietà (c.d. attrazione in sussidiarietà), a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni (le c.d. intese). Analoghe considerazioni, sulla base di una consolidata giurisprudenza della Corte ( ex plurimis, la sentenza n. 303 del 2003) valgono anche per le materie " grandi reti di trasporto" e " governo del territorio", e quindi per le infrastrutture strategiche.
Peraltro, con la sentenza n. 16 del 2010 è stato precisato che " la nozione di infrastrutture non si presta ad essere ricondotta in quella di ‘materie', prevista dall'art. 117 Cost. Per infrastrutture, invece, devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono senza dubbio su materie di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse), ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie".

Il comma 2 individua le seguenti finalità della legge quadro:

 

  1. favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge n. 240 del 1990 e i collegamenti con il sistema portuale;
  2. migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;
  3. sostenere, in coerenza con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
  4. razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attività logistiche;
  5. contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica;
  6. promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica

 

Si ricorda che il  Piano strategico della portualità e della logistica è stato approvato con d.P.C.M. 26 agosto 2015, in attuazione delle previsioni dell'articolo 29 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. Sblocca Italia). La prima parte del Piano contiene un'ampia disamina della situazione del sistema portuale italiano inquadrato anche in relazione alla situazione internazionale ed europea con specifici approfondimenti sugli aspetti sia normativi che economici relativi allo sviluppo della rete commerciale europea (ferroviaria e portuale), all'attuale disponibilità di risorse per le autorità portuali e in generale all'andamento economico del sistema portuale. La seconda parte del Piano indica 10 obiettivi strategici  per il sistema mare declinati in specifiche azioni , tra cui l' adeguamento delle infrastrutture di collegamento, nell'ambito dell'obiettivo "Miglioramento accessibilità e collegamenti marittimi e terrestri", con la realizzazione di corridoi ferroviari veloci e il potenziamento delle connessioni via mare, nonché la  promozione di interventi di miglioramento del sistema logistico attraverso l'implementazione della piattaforma logistica nazionale e l'innovazione tecnologica. 
Si ricorda anche che la legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per la concorrenza), all'articolo 1, comma 188, ha previsto la creazione di un unico  Sistema nazionale di monitoraggio della logistica ( SiNaMoLo). A tale sistema è previsto che contribuiscano: la  piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) ; il Sistema PMIS ( Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto; i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane; i PCS ( Port Community System) delle Autorità Portuali; il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti); il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; le piattaforme logistiche territoriali. 
Nel Programma Nazionale di Riforma 2020 (PNR), nell'Allegato al DEF, Sezione III " L'Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture" (c.d.  Italiaveloce), si evidenzia che la risposta agli effetti negativi provocati dall'emergenza sanitaria COVID-19 deve anche passare attraverso l'avvio di una programmazione di interventi infrastrutturali rilevanti per il settore dei trasporti e della logistica Il documento prospetta anche la strategia per la realizzazione di un piano per la resilienza e lo sviluppo della logistica italiana che dovrà partire da un'analisi delle fragilità del sistema e dei servizi logistici essenziali per la sopravvivenza del Paese con il conseguente aggiornamento dei fabbisogni logistici del Paese stesso. Per il conseguimento di tali obiettivi sarà, in particolare, necessario un ripensamento delle misure di incentivazione in senso multimodale ed intermodale, integrando le misure attualmente dedicate ad una specifica modalità, la creazione di un fondo di resilienza, in quota percentuale e cumulata del fondo investimenti, incentivi che possono riguardare l'offerta di trasporto, esemplificativamente indicati nel documento come un sostegno economico paragonabile ai contratti di servizio per SIEG, ovvero la domanda.
Anche il PNRR stanzia significative risorse per lo sviluppo della logistica portuale. Difatti, l'intermodalità e la logistica integrata rappresentano la Componente 2 della Missione 3: "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" ( M3C2), con risorse pari a  630 milioni di euro.

La Componente prevede specifici interventi a supporto dell'ammodernamento e della digitalizzazione del sistema della logistica, ripartiti in due ambiti di intervento:

  • Sviluppo del sistema portuale (M3 C2.1), con risorse per 270 milioni di euro costituiti da prestiti (loans);
  • Intermodalità e logistica integrata (M3 C2.2), con risorse per 360 milioni di euro costituiti da sovvenzioni (grants).

Si ricorda, da ultimo, che l'attenzione per lo sviluppo della logistica portuale è emersa anche nella scorsa legislatura, nel corso della quale la IX Commissione Trasporti della Camera ha svolto l'audizione di Calogero Mauceri, commissario straordinario per il collegamento tra il terzo valico dei Giovi e il nodo ferroviario di Genova, con riferimento alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento.

 

Il comma 3 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

Il comma 4 contiene le seguenti definizioni:

 

a) interporto: il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale (locuzione, questa, non presente nella legge attuale) al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario alla strada o alla navigazione interna;

 

La vigente  legge n. 240 del 1990 definisce l' interporto come " un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione" (articolo 1).
L'articolo 3 del testo originario della medesima legge prevedeva che la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture degli interporti fosse affidata in concessione ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi; tale articolo è stato successivamente abrogato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 98 del 1995, così determinando, di fatto, la privatizzazione  degli interporti (si veda in proposito la sentenza del  Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 1776 del 12 marzo 2020). Per l'individuazione degli interporti di rilevanza nazionale, l'articolo 2 della legge fa riferimento al piano generale dei trasporti (approvato con d.P.C.M. 10 aprile 1986) e successivi aggiornamenti.

 

b) soggetti gestori degli interporti (lettera introdotta al Senato): enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale;

c) il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica: il nuovo organismo previsto dall'articolo 4 (v. infra).

 

Il comma 5 definisce gli interporti come infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale, mentre il comma 6 specifica che la rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.

 
Si ricorda, in proposito, che la logistica e gli interporti, come riconosciuto dal Consiglio di Stato, sezione seconda, nella già citata sentenza n. 1776 del 12.03.2020 (v. supra), svolgono servizi essenziali e la struttura fisica dell'interporto, in particolare, "è evidentemente funzionale a realizzare rilevanti interessi pubblici per la comunità, quali concentrare i flussi di merci e promuovere il trasporto multimodale con particolare riferimento alla modalità ferroviaria (con influssi benefici sull'ambiente), aumentare la competitività e l'efficienza delle imprese di trasporto/logistica e sviluppare reti logistiche nazionali ed internazionali, offrendo servizi migliori al sistema produttivo" .

 

Con il comma 7 si prevede, infine, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisca un elenco dei soggetti gestori degli interporti.


Articolo 2. Programmazione degli interporti

L'Articolo 2. Programmazione degli interportiarticolo 2 della proposta di legge introduce il principio della programmazione degli interporti, attraverso lo strumento del Piano generale per l'intermodalità.

A tale fine si prevede innanzitutto, al comma 1, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione rispondenti alle condizioni stabilite dalla deliberazione 7 aprile 1993 del CIPET (Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto, poi soppresso, le cui funzioni sono state trasferite dal d.P.R. n. 373 del 1994 al CIPE, oggi CIPESS), con uno o più decreti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e sentita la Conferenza unificata, ai fini dell'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità, la cui predisposizione è prevista dal successivo comma 2, in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica. Il Piano generale per l'intermodalità è approvato con decreto del MIT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Successivamente all'acquisizione dell'intesa, lo schema di decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che dev'essere reso entro trenta giorni dalla trasmissione (comma 3), termine decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

 

Si ricorda che la richiamata delibera CIPET 7 aprile 1993 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio1993) ha previsto che un interporto, come definito dall'articolo 1 della legge n. 240 del 1990, è considerato di rilevanza nazionale qualora risponda alle seguenti condizioni:
  1. le funzioni e i servizi insediati nell'interporto dovranno corrispondere, fin dalla fase iniziale di messa in servizio dell'impianto, almeno a quelli individuati come minimi nell'elaborato tecnico allegato alla delibera, della quale forma parte integrante, e dovranno essere predisposti, ove possibile, per il funzionamento nell'ambito di una rete logistica nazionale; in particolare occorre che siano previsti gli impianti base per l'esercizio del trasporto combinato e la movimentazione dei containers, nonché le sedi degli operatori del trasporto e della logistica, e che siano individuate tutte le aree necessarie alla sosta e alla mobilità dei veicoli stradali e ferroviari;
  2. le aree sulle quali è programmato l'insediamento dell'interporto dovranno essere libere da vincoli e destinate, negli strumenti urbanistici vigenti del comune interessato (o dei comuni interessati), ad attività terziarie e di servizi o di altre attività comunque compatibili con l'insediamento interportuale;
  3. l'interporto, nella dimensione proposta, dovrà essere economicamente compatibile con il bacino di traffico di gravitazione, dal punto di vista delle funzioni e dei servizi insediati e dal punto di vista della domanda acquisibile, anche tenendo conto di eventuali altri impianti analoghi presenti o progettati nella stessa zona di gravitazione del traffico: la domanda su cui è dimensionato l'interporto deve essere sufficiente a garantire l'investimento sul piano finanziario ed avere caratteristiche merceologiche specifiche per l'intermodalità;
  4. l'interporto dovrà essere attrattivo nei confronti degli operatori del settore; dovrà essere quindi prevista la presenza di infrastrutture ferroviarie intermodali della S.p.a. Ferrovie dello Stato o di sua partecipata ovvero di altro vettore ferroviario e dovrà essere accertata l'esistenza di spedizionieri e/o vettori disponibili a trasferire la loro attività nell'interporto;
  5. l'interporto dovrà essere inserito nel piano regionale dei trasporti.

 

Dalla formulazione del testo risulta, pertanto, che la Conferenza unificata interloquisce sia con proprio parere sugli atti ricognitivi degli interporti sia mediante l'intesa per l'adozione del Piano generale per l'intermodalità.

 

Il comma 4 consente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere all'individuazione di nuovi interporti, qualora sussistano le condizioni per la loro creazione, come definite nel successivo articolo 3, commi 1 e 2 (v. infra), previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema atto a incrementare la funzionalità della rete degli interporti. Il numero totale degli interporti comunque non può superare i 30 (v. l'articolo 6, comma 1, come modificato in sede referente).

Con la stessa procedura il MIT può individuare gli interventi necessari per il potenziamento degli interporti esistenti.


Articolo 3. Condizioni per l'individuazione degli interporti

LArticolo 3. Condizioni per l'individuazione degli interporti'articolo 3 elenca, al comma 1, le condizioni al ricorrere delle quali è consentita al MIT l'individuazione di nuovi interporti, secondo la procedura descritta all'articolo 2, comma 4 (v. supra), con la precisazione che esse devono ricorrere congiuntamente:

a)     disponibilità di un territorio non soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;

b)     presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

c)      presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

d)     presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto;

e)     coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto (reti TEN-T);

 

Si segnala che il regolamento (UE) 2024/1679 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ha aggiornato e sostituito le linee guida stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 (che è stato abrogato).
Riguardo alle reti transeuropee, si veda il dossier di documentazione predisposto in occasione dell'audizione del Commissario europeo per i trasporti e il turismo sostenibili, Apostolos Tzitzikostas, del 26 giugno 2025 (v. p. 13 e seguenti).

  

f)      individuazione dei siti in aree già bonificate, con previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e riutilizzazione di strutture preesistenti;

g)     garanzia di un'adeguata sostenibilità finanziaria delle attività e di idonei flussi di merci attuali e previsti.

 

 

Il comma 2 individua, altresì, i requisiti che il progetto di un nuovo interporto deve prevedere, nel rispetto delle previsioni del Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006):

  1. un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario alla strada o alla navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale è servito l'interporto; le modalità di utilizzazione del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria sono oggetto di apposito accordo tra il gestore dell'interporto e la società Rete ferroviaria italiana S.p.a., quale gestore dell'infrastruttura, fatti salvi gli accordi per la gestione diretta del terminale ferroviario da parte di RFI;
  2. un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4 (veicoli per il trasporto merci con massa superiore a 3,5 t e inferiore a 2 t e rimorchi con massa superiore a 0,75 t ma non superiore a 10 t);
  3. un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
  4. un centro direzionale;
  5. un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;
  6. aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
  7. sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.

 

Inoltre (comma 3), la progettazione e la realizzazione di un interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico. Inoltre, esse devono contenere un'adeguata valutazione costi/benefici dell'investimento e devono essere previste infrastrutture per l'energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi eurounitari in materia di emissioni nell'atmosfera.

 


Articolo 4. Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica

Articolo 4. Comitato nazionale per l'intermodalità e la logisticaL'articolo 4, come modificato al Senato, istituisce il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, un nuovo organo con funzioni consultive in ordine alla programmazione e al coordinamento delle iniziative relative allo sviluppo degli interporti.

Il comma 1 individua come finalità quella dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo, nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci. Tale disposizione - che prevede la collaborazione con le Autorità di sistema portuale - vale finché non vi sarà il riordino organico della disciplina portuale (oggi contenuta nella L. 84/1994).

 

Si ricorda che, in coerenza con quanto previsto dal Piano strategico della portualità e della logistica, con il decreto legislativo n. 169 del 2016 è stato operato il riordino del sistema portuale, prevedendosi l'istituzione delle nuove Autorità di Sistema Portuale (AdSP), i cui compiti sono i seguenti (articolo 6, comma 4, della legge n. 84 del 1994):
  • indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di servizi, banchine e lavoro portuale e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
  • affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali;
  • coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
  • amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
  • promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.

 

La definizione della composizione, dell'organizzazione, del funzionamento e della disciplina amministrativa e contabile del Comitato è rimessa, dal comma 2, a un regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, tramite decreto del MIT, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei seguenti princìpi:

  1. il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;
  2. sono membri di diritto del Comitato i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, il Presidente dell'Unione interporti riuniti, nonché i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati;
  3. la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati.

 

In base al comma 3, alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i sindaci e i presidenti delle Autorità di sistema portuale competenti per le regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato, nonché i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.

Il comma 4 novella l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, in materia di collegamenti infrastrutturali e logistica portuale, inserendo il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica tra i soggetti con i quali le Autorità di sistema portuale possono stipulare atti di intesa e di coordinamento per costituire sistemi logistici, accanto agli altri soggetti attualmente previsti che sono le regioni, le province e i comuni interessati e i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

Il comma 5, modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede che per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.


Articolo 5. Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti

Articolo 5. Regime applicabile ai soggetti gestori degli interportiL'articolo 5 disciplina il regime giuridico applicabile ai soggetti gestori degli interporti, stabilendo al comma 1 che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale, e che i soggetti che gestiscono gli interporti operano in regime di diritto privato.

Il comma 2 dispone espressamente che i gestori degli interporti provvedano alla realizzazione delle strutture rleative ai nuovi interporti nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 (v. supra), relative alla conformità a sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.

Il comma 3 prevede che, al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscano un diritto di superficie (ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile) sulle aree in cui è ubicato l'interporto, in favore dei gestori degli interporti interessati già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione prevede, in aggiunta, che la durata del diritto di superficie sia stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori, nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato, volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate, nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.

Con il comma 4 si prevede che i gestori degli interporti interessati possano riscattare le predette aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Si prevede l'applicazione, in quanto compatibile, della procedura prevista dall'articolo 31, commi da 45 a 48, della legge n. 448 del 1998 (finanziaria 1999).

 

Premesso che il diritto di superficie è il diritto del proprietario dì un terreno di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (articolo 952 del codice civile) e che il diritto di proprietà è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico (articolo 832 del codice civile), la procedura indicata al citato articolo 31, commi da 45 a 48, della legge n. 448 del 1998, è, in sintesi, la seguente:
  1. viene riprodotta la possibilità dei Comuni di cedere in proprietà le aree concesse in diritto di superficie;
  2. viene riprodotta la possibilità di modificare le convenzioni per le aree concesse in proprietà;
  3. la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo;
  4. il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

Articolo 6. Potenziamento degli interporti, dell’intermodalità e della rete ferroviaria aeroportuale

 Articolo 6. Potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria aeroportualeL'articolo 6, al comma 1, prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di fissazione delle priorità di al successivo comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta.

 

Per tale attività il comma 2come modificato al Senato, autorizza la spesa di:

  • 5 milioni di euro per il 2025;
  • 10 milioni di euro per il 2026;
  • 10 milioni di euro per il 2027.

 

Resta stabilito altresì - come sopra accennato - che l'ordine di priorità per il finanziamento dei progetti sia definito tenendo conto della rispondenza dei progetti stessi alle finalità della legge quadro (enunciate all'articolo 1, comma 2, v. supra), con particolare riferimento alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica (lettera e)), nonché del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti previsti per i nuovi interporti (di cui all'articolo 3, comma 2, v. supra).

 

Il comma 3 rinvia, per le modalità e le procedure per l'attuazione del comma 2, ad un regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con decreto del MIT, di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Il comma 4 disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di cui al comma 1, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi.

Nello specifico, tali progetti sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati. Qualora l'accordo di programma non sia approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza prevista dal comma 3 dell'articolo 34 appena citato, ovvero qualora il consiglio comunale non ratifichi l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 34, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi del presente articolo.

A seguito delle modifiche approvate al Senato, si prevede che per motivate esigenze istruttorie, il termine di cui al secondo periodo, relativo all'approvazione dell'accordo di programma, può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori due mesi. Le risorse rimaste inutilizzate sono assegnate, nel medesimo esercizio, con le modalità di cui al presente articolo.

 

Il successivo comma 5 prevede che i gestori delle infrastrutture ferroviarie possono provvedere all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di "ultimo miglio", previa analisi costi/benefici e, sulla base di una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie,

con oneri a proprio carico. La finalità dell'adeguamento è di potenziare la capacità dei flussi della rete ferroviaria presenti negli interporti e per aumentare la capacità degli impianti ferroviari presenti negli interporti e nei porti nonché di favorire l'interoperabilità ed elevare i livelli di sicurezza dei terminal intermodali raccordati all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Ulteriore scopo dell'adeguamento della capacità degli impianti è l'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria e l'unificazione degli standard tecnici e normativi di sicurezza.

 

Il comma 6 prevede poi che i soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma aggregata, sottoscrivano con RFI S.p.a. appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell'Unione europea in materia di:

  1. adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati;
  2. funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali.

Articolo 7. Disposizioni finanziarie

L'Articolo 7. Disposizioni finanziariearticolo 7, al comma 1, come modificato al Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, per i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, pari alle somme previste nell'articolo 6 (v. supra), ai quali si provvede mediante:

  •   quanto ai 5 milioni di euro per il 202mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  •   quanto ai 10 milioni di euro per il 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  •   quanto ai 10 milioni di euro per il 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

 

Salva questa copertura, la legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, e le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Si autorizza, pertanto, il MEF ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 3). 

 


Articolo 8. Disposizioni finali

L'Articolo 8. Disposizioni finaliarticolo 8, comma 1, dispone l'abrogazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 240 del 1990, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge n. 98 del 1995.

Il comma 2 dispone, peraltro, che le disposizioni così abrogate continuano ad applicarsi ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e che restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

Infine, il comma 3 stabilisce che le regioni a statuto ordinario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, devono conseguentemente adeguare le proprie disposizioni in materia di interporti. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano nello stesso termine la propria legislazione secondo le norme dei propri statuti e relative norme di attuazione. Si stabilisce altresì che i principi fondamentali della legge acquisiscano efficacia immediata alla data di entrata in vigore della legge stessa nelle regioni a statuto ordinario.