XVIII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Resoconto stenografico



Seduta n. 2 di Mercoledì 4 marzo 2020

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ruocco Carla , Presidente ... 2 

Seguito dell'esame della proposta di regolamento interno (con votazioni):
Ruocco Carla , Presidente ... 2 
Pesco Daniele  ... 2 
Ruocco Carla , Presidente ... 2 
Buccarella Maurizio  ... 2 
Ruocco Carla , Presidente ... 3 
Lannutti Elio  ... 3 
Ruocco Carla , Presidente ... 3 
Buccarella Maurizio  ... 3 
Ruocco Carla , Presidente ... 3 
Pesco Daniele  ... 3 
Ruocco Carla , Presidente ... 3 
Buccarella Maurizio  ... 3 
Ruocco Carla , Presidente ... 3 
Lannutti Elio  ... 4 
Ruocco Carla , Presidente ... 4 
Mancini Claudio (PD)  ... 4 
Ruocco Carla , Presidente ... 4 
Lannutti Elio  ... 4 
Ruocco Carla , Presidente ... 4 
Buccarella Maurizio  ... 4 
Ruocco Carla , Presidente ... 4 
De Bertoldi Andrea  ... 4 
Ruocco Carla , Presidente ... 5 
Pesco Daniele  ... 5 
De Bertoldi Andrea  ... 5 
Mancini Claudio (PD)  ... 5 
Ruocco Carla , Presidente ... 5 
Mancini Claudio (PD)  ... 5 
Ruocco Carla , Presidente ... 5 
De Bertoldi Andrea  ... 5 
Ruocco Carla , Presidente ... 5 
Steger Dieter  ... 5 
Ruocco Carla , Presidente ... 5 
De Bertoldi Andrea  ... 5 
Ruocco Carla , Presidente ... 6 
De Bertoldi Andrea  ... 6 
Ruocco Carla , Presidente ... 6 
De Bertoldi Andrea  ... 6 
Mancini Claudio (PD)  ... 6 
Ruocco Carla , Presidente ... 6 
De Bertoldi Andrea  ... 6 
Ruocco Carla , Presidente ... 6 
De Bertoldi Andrea  ... 6 
Ruocco Carla , Presidente ... 7 
Foti Tommaso (FDI)  ... 7 
Ruocco Carla , Presidente ... 7 
Calderoli Roberto  ... 7 
Ruocco Carla , Presidente ... 8 
Mancini Claudio (PD)  ... 8 
De Bertoldi Andrea  ... 8 
Ruocco Carla , Presidente ... 8 
De Bertoldi Andrea  ... 8 
Mancini Claudio (PD)  ... 8 
Ruocco Carla , Presidente ... 8 
Mancini Claudio (PD)  ... 8 
Ruocco Carla , Presidente ... 8 
Tabacci Bruno (Misto-CD-RI-+E)  ... 8 
Ruocco Carla , Presidente ... 9 
Bitonci Massimo (LEGA)  ... 9 
Ruocco Carla , Presidente ... 9 
D'Ettore Felice Maurizio (FI)  ... 9 
Ruocco Carla , Presidente ... 10 
D'Ettore Felice Maurizio (FI)  ... 10 
Ruocco Carla , Presidente ... 10 
Lannutti Elio  ... 10 
Ruocco Carla , Presidente ... 10 
Ferro Massimo  ... 10 
Ruocco Carla , Presidente ... 10 
De Bertoldi Andrea  ... 10 
Ruocco Carla , Presidente ... 10 

Allegato 1: Emendamenti allo schema di regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ... 12 

Allegato 2: Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ... 14

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
CARLA RUOCCO

  La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso ai sensi dell'articolo 65 comma 2 del Regolamento della Camera.

Seguito dell'esame della proposta di regolamento interno (con votazioni).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della proposta di Regolamento interno iniziato nella seduta del 26 febbraio scorso. Informo che sono stati presentati quattordici emendamenti trasmessi a tutti i commissari nella giornata di ieri (vedi allegato 1). Avverto che si procederà alla votazione degli emendamenti relativi a ciascun articolo, alla votazione degli articoli e indi alla votazione finale del Regolamento. Passiamo all'articolo 1.
  Pongo in votazione l'articolo 1 dello schema di regolamento, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La Commissione approva.
  Passiamo all'articolo 2. Pongo in votazione l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Pongo in votazione l'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Pongo in votazione l'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Pongo in votazione l'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Passiamo all'articolo 6. Pongo in votazione l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Passiamo all'articolo 7. Pongo in votazione l'articolo 7, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Passiamo all'articolo 8. Per l'articolo 8 sono stati presentati due emendamenti. Prego, collega Pesco.

  DANIELE PESCO. Ritiro il primo emendamento, l'8.1.

  PRESIDENTE. Bene, allora passiamo all'emendamento 8.2; il collega Buccarella vuole intervenire?

  MAURIZIO BUCCARELLA. Presidente, molto brevemente. Ho proposto questo emendamento perché nel testo base la Presidenza sembra essere vincolata al rinvio minimo di un'ora e credo che questo possa non essere ragionevole. Ritengo che occorra dare alla Presidenza la possibilità di disporre un rinvio temporaneo di almeno un quarto d'ora, estendibile anche per un tempo successivo, per non mettere in condizioni, voglio dirlo, qualcuno che abbia un atteggiamento ostruzionistico di far mancare il numero legale, sapendo che la verifica Pag. 3 immediata comporta un rinvio di almeno un'ora.

  PRESIDENTE. C'è qualcun altro che vuole intervenire, collega Lannutti?

  ELIO LANNUTTI. Volevo invitare il senatore Buccarella al ritiro, perché è il Regolamento della Camera e quindi noi dobbiamo seguire quello della Camera, semplicemente per questo, poi mi rimetto alla decisione del senatore Buccarella e degli altri colleghi.

  PRESIDENTE. Sì, l'emendamento è in contrasto con il Regolamento della Camera, quindi c'è un invito al ritiro.

  MAURIZIO BUCCARELLA. Lo ritiro.

  PRESIDENTE Pongo in votazione pertanto l'articolo 8. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Andiamo sull'articolo 9. Anche qui non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Passiamo all'esame dell'articolo 10. Avverto che è stato presentato l'emendamento soppressivo 10.1 Pesco. Ricordo che ai sensi dell'articolo 87 comma 2 del Regolamento della Camera, trattandosi di emendamento soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo. Pertanto, chi vuole sopprimere l'articolo 10, dovrebbe votare «no». Collega Pesco in proposito vuole intervenire?

  DANIELE PESCO. No, ritiro l'emendamento 10.1.

  PRESIDENTE. Va bene. Non sono stati presentati altri emendamenti, quindi pongo in votazione l'articolo 10. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Passiamo all'esame dell'articolo 11. È stato presentato l'emendamento 11.1 Buccarella e su di esso mi rimetto alla Commissione. A questo punto pongo in votazione l'articolo 11. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato. Andiamo all'articolo 12, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Passiamo all'articolo 13. Anche qui non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato. Così come per l'articolo 14, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Pongo in votazione l'articolo 15, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Pongo in votazione l'articolo 16, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Pongo in votazione l'articolo 17, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Pongo in votazione l'articolo 18, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Pongo in votazione l'articolo 19, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Pongo in votazione l'articolo 20, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato. Passiamo all'esame dell'articolo 21, al quale sono stati presentati sette emendamenti. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.3 Buccarella. Vuole intervenire collega Buccarella sul suo emendamento 21.3?

  MAURIZIO BUCCARELLA. Presidente, non ritengo sia necessario intervenire.

  PRESIDENTE. Bene. Pongo in votazione l'emendamento 21.3 Buccarella. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Pongo in votazione l'emendamento 21.4 Buccarella, con l'avvertenza che in caso di approvazione, sarà preclusa la votazione dell'emendamento 21.5 sempre Buccarella. Pag. 4Su di esso, anche qui mi rimetto alla Commissione. Prego, collega Lannutti.

  ELIO LANNUTTI. Io direi che potremmo seguire l'orientamento della Commissione antimafia, dove non c’ è un numero di consulenze. Tanto noi abbiamo un budget di 180.000 euro, poi mi rimetto alle decisioni che verranno assunte anche da voi.

  PRESIDENTE. Prego, collega Mancini.

  CLAUDIO MANCINI. Aderendo al ragionamento del collega Lannutti, penso si possa votare favorevolmente questo emendamento e di fatto rinvio all'Ufficio di presidenza la definizione del numero delle collaborazioni.

  PRESIDENTE. Ci sono altri che vogliono intervenire? Bene. Pongo in votazione l'emendamento 21.4 Buccarella. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato. A questo punto è precluso il 21.5 e quindi passiamo al comma 3, a cui sono stati presentati quattro emendamenti. Su di essi mi rimetto alla Commissione. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 21.7. con l'avvertenza che in caso di votazione favorevole, sarà preclusa la votazione degli altri poiché sono collegati. Prego, collega Lannutti.

  ELIO LANNUTTI. Anche su questi emendamenti abbiamo fatto delle valutazioni. Il fatto di venire in questa Commissione già di per sé rappresenta un onore, poi naturalmente ci sono i professionisti che vengono a dare il loro contributo. Noi, ripeto, nel limite del budget di 180.000 euro abbiamo la possibilità di effettuare, perché a titolo gratuito, il rimborso spese. Inoltre io prego il senatore Buccarella di intervenire, perché ritengo che sia a prova di critica l'articolo successivo che è quello mutuato dalla Commissione antimafia. Mi rimetto a voi. Grazie mille.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il collega Buccarella e poi il senatore De Bertoldi.

  MAURIZIO BUCCARELLA. Presidente, le argomentazioni testé esposte non mi convincono tanto da ritirare il mio emendamento, perché il testo del successivo emendamento, pur apprezzabile per molti altri profili, però lascia intendere che al consulente esterno possa essere corrisposto un rimborso spese determinato, come sappiamo, in maniera documentata, eccetera, o in alternativa un'indennità, la quale, viene specificato, non può essere superiore allo stesso rimborso spese. Quindi, mettiamoci nei panni di un aspirante o di un proponendo collaboratore esterno, di cui abbiamo quasi unanimemente richiesto la comprovata esperienza, competenza e capacità e a cui diciamo che la sua prestazione, anche se di natura non strettamente professionale – su questo il collega De Bertoldi interverrà successivamente reclamando l'applicazione dell'equo compenso –, un rapporto di natura professionale magari qui potrebbe non esserci fra un professionista e questa Commissione parlamentare, non sarà retribuita; nel mio emendamento ripropongo il testo vigente nella scorsa legislatura in questa Commissione, dove, fermo restando il rimborso spese, si lasciava all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi la facoltà e la determinazione dell'eventuale compenso da corrispondere. Diversamente, non potremmo contare su competenze ed esperienze particolarmente qualificate e lo faremmo a detrimento della qualità dei lavori di questa Commissione, se i consulenti dovessero lavorare gratuitamente. Dico questo nell'interesse della Commissione e senza voler dare la stura a elargizioni o a conferimenti di incarichi che possono essere divergenti. L'Ufficio di presidenza eserciterà sicuramente un controllo affinché l'indennità o il compenso e la sua quantificazione, sia morigerato e adeguato al lavoro svolto nell'interesse della Commissione. Grazie.

  PRESIDENTE. De Bertoldi, prego.

  ANDREA DE BERTOLDI. Grazie presidente. Innanzitutto sulla procedura. Mi pare di capire che, qualora venisse approvato questo emendamento, sarebbero preclusi Pag. 5gli altri. Io ritengo, almeno per quanto riguarda il mio emendamento, che non dovrebbe essere precluso anche nel caso venisse approvato questo emendamento, perché questo emendamento – dopo faccio alcune considerazioni – è più generale. Il mio entra nel merito di una delle categorie dei professionisti ordinistici, quindi l'approvazione di questo emendamento non precluderebbe assolutamente l'approvazione del mio emendamento. Quindi, ripeto, assolutamente, io non vedo che nel caso venga approvato questo, non possa essere messo in votazione anche l'emendamento sui professionisti ordinistici. Alla luce di quello che mi dirà la presidente, io ovviamente deciderò se fare un intervento più ampio su questo emendamento o rimandare invece il contenuto sul mio, quindi vorrei attendere una risposta su questo aspetto, prima di continuare l'intervento.

  PRESIDENTE. Qualcun altro vuole intervenire? Prego, collega Pesco.

  DANIELE PESCO. Volevo fare una domanda al collega De Bertoldi. Ho guardato la norma di riferimento indicata nell'emendamento e mi sembra che sia riferita solo agli avvocati. È corretto?

  ANDREA DE BERTOLDI. No, riprende dalla norma dell'equo compenso che vale per tutti i professionisti ordinistici.

  CLAUDIO MANCINI. Procederei ordinatamente. Eravamo sull'emendamento...

  PRESIDENTE. Non si preoccupi. Adesso procediamo.

  CLAUDIO MANCINI. Personalmente esprimo un parere contrario per quel che ci riguarda e preannuncio invece un voto favorevole sul 21.1

  PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 87 del regolamento qualora siano stati presentati più emendamenti a uno stesso testo, essi sono posti ai voti, cominciando da quelli che si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Pertanto, se passa, essendo l'emendamento interamente soppressivo o se passa quello sostitutivo rispetto a quello presentato da lei, è evidente che il suo emendamento è precluso.

  ANDREA DE BERTOLDI. Io avevo detto che sospendevo in attesa della sua risposta.

  PRESIDENTE. Aspetti un attimo. Non è che si sospendono gli interventi. Ci sono prima gli interventi di altri colleghi. Lei vuole intervenire?

  DIETER STEGER. Sì, per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 21.7 del collega Buccarella, i cui ragionamenti condivido in pieno.

  PRESIDENTE. Qualcun altro vuole intervenire? Altrimenti ridò la parola al collega De Bertoldi. Prego.

  ANDREA DE BERTOLDI. Grazie presidente. Allora a questo punto, io chiedo che venga chiaramente messo a verbale che non condivido la decisione della Presidenza sul fatto di non poter mettere al voto il mio emendamento, perché lo ritengo assolutamente diverso dall'emendamento 21.7 del collega Buccarella e di conseguenza non riesco ad accettare questa decisione. Detto questo, comunque, entro nel merito. Apprezzo la volontà del collega Buccarella di sottolineare che la gratuità non ha un senso, quando si parla di lavoro, perché ribadisco che qui si parla di collaborazioni esterne. Non siamo in un'audizione, dove un professionista viene... Io per cortesia, chiederei almeno un minimo di attenzione, per rispetto non tanto mio e del mio partito, ma dei professionisti italiani. Ritengo che questo emendamento presenti un aspetto positivo rispetto al regolamento della gratuità, perché lascia emergere innanzitutto un senso di rispetto nei confronti del lavoro, lavoro, che è tale, perché questa Commissione non riceverà dei collaboratori esterni che vengono a fare un'audizione, che vengono a dare il loro parere di due ore, di mezz'ora, Pag. 6di venti minuti. Se questa Commissione riterrà di avvalersi di un professionista o di più professionisti, sicuramente questi professionisti avranno un impegno che sarà di giornate di lavoro; allora il lavoro, ribadisco, costituzionalmente va garantito e tutelato, quindi la gratuità e l'onore c'entrano come i fichi a merenda, cari colleghi. Soprattutto io auspico che chi parla di onore e gratuità abbia il coraggio di dire queste cose anche in pubblico, che abbia il coraggio di andare all'assemblea dei professionisti italiani e ribadire queste cose, perché la coerenza della politica è anche questa. Io dico quello che voglio, collega, poi parli anche tu. Per cortesia, presidente, chiedo di non essere interrotto.

  PRESIDENTE. Collega De Bertoldi, la seduta la gestisco io. Concluda il suo intervento e poi facciamo parlare gli altri. Collega Mancini, per favore, faccia concludere.

  ANDREA DE BERTOLDI. Se mi lasciano parlare, se no interrompo anche io.

  PRESIDENTE. Collega De Bertoldi, per favore, con molta calma cerchi di esprimersi senza particolare enfasi, perché i concetti si possono esprimere anche in maniera non enfatica e arrivano lo stesso. Non c'è bisogno di condire con grande enfasi, perché poi questo scatena i commenti. Quindi per favore, collabori e contribuisca a esprimere i suoi concetti in maniera tranquilla.

  ANDREA DE BERTOLDI. Grazie, presidente. Io non interrompo gli altri. Gradirei non essere interrotto e di poter dire quello che penso, anche se al Partito Democratico può non far piacere.

  CLAUDIO MANCINI. Ancora!

  PRESIDENTE. Collega Mancini, per favore. Collega De Bertoldi, vuole continuare il suo intervento? Le è permesso.

  ANDREA DE BERTOLDI. Io non accetto che qualcuno mi dica di cosa devo parlare. Io credo nella libertà e nella democrazia. Io parlo di quello che voglio, punto.

  PRESIDENTE. Ha la parola, prego.

  ANDREA DE BERTOLDI. Grazie, presidente. Cerchiamo di svolgere il concetto. Oggi non votiamo solamente su un regolamento che è funzionale e importante per una Commissione, nella fattispecie per la nostra. Votiamo su un principio di una legge che questo Parlamento che noi rappresentiamo ha approvato, peraltro da un'altra maggioranza e non dalla maggioranza sostenuta dal mio partito nella XVII legislatura. Su questo tema è ben intervenuta anche la collega del Partito Democratico, onorevole Gribaudo. È stato detto chiaramente che l'equo compenso è un principio che serve a garantire e tutelare tutti i professionisti italiani, tutelare quindi il lavoro. Abbiamo visto come in questa settimana tutte le professioni italiane, dai commercialisti agli avvocati, dai notai, che normalmente non si esprimono tanto facilmente e tanto superficialmente, agli attuatori finanche, tutti sono intervenuti. Sono intervenute tutte le sigle interprofessionali, sindacali e istituzionali. È intervenuto il CUP con la presidente Calderone. È intervenuto il raggruppamento dei professionisti tecnici col presidente Zambrano. È intervenuta l'associazione di tutte le casse previdenziali private col presidente Olivetti. È intervenuta Confprofessioni, quindi tutte le organizzazioni dei professionisti italiani e ribadisco tutte le organizzazioni di tutti i professionisti italiani sono intervenute in modo molto ferreo e stanno osservando il nostro lavoro. Quindi oggi, cari colleghi, ribadisco, non ci esprimiamo solamente sul regolamento di questa Commissione, ma ci assumiamo l'onere e l'onore di prendere una posizione su quello che è il principio di una legge che interessa tutte le professioni italiane, tutti i professionisti italiani, quei professionisti che già sono stati oggetto negli ultimi anni di discredito e disinteresse da parte della politica. Non credo che serva citare l'ultima legge finanziaria con quello che ha dato, o meglio non ha dato e ha tolto ai professionisti. Non credo che serva Pag. 7citare quel decreto-legge che oggi noi in Senato andremo a discutere sul cuneo fiscale che esclude per la seconda volta consecutiva il lavoro autonomo dai benefici del cuneo fiscale. I professionisti italiani sono nel mirino della politica. Ebbene, se oggi noi andiamo a minare il principio di una legge del Parlamento, di questo Parlamento, che è la legge dell'equo compenso, vuol dire che questa Commissione, che la politica ha inteso dichiarare guerra, ha inteso confermare l'ostilità totale nei confronti delle libere professioni italiane.
  Concludo, presidente. Io invito i colleghi a riflettere per bene su questi valori, a riflettere sul loro comportamento e a cercare di esprimere un voto che non sia politico, ma sia un voto di rispetto del Parlamento, perché ricordo che l'equo compenso è una legge del Parlamento e se noi come organo del Parlamento approviamo una norma che permette la gratuità delle collaborazioni dei professionisti, vuol dire che noi per primi non rispettiamo una legge che ci siamo dati. Grazie.

  PRESIDENTE. Adesso do la parola anche ad altri colleghi ma prima farò delle precisazioni. Innanzitutto il ragionamento riguardo alla Presidente che sceglie se un emendamento sia precluso o meno; a parte la sensibilità del tema, comunque non lo decide la presidente sulla base del tema, ma sulla base del regolamento della Camera che su questo punto parla chiaro. Quindi respingo l'allusione di chi dice che io scelgo i regolamenti da approvare o no. Detto questo, però bisogna essere precisi: il tema sicuramente è importante e deve essere al centro di una specifica disciplina legislativa, non si può citare una normativa che poi non si attaglia alla fattispecie. Infatti la legge da lei citata n. 148 del 2017 sull'equo compenso non prevede l'applicabilità dei suoi contenuti agli organi costituzionali. Quindi se il Parlamento, data la sensibilità del tema, vuole estendere questa legge anche agli organi costituzionali, sarà la democrazia a deciderlo, come la democrazia qui dentro deciderà la tipologia di compenso che si vuole attribuire ai consulenti. Adesso do la parola per gli altri interventi: collega Foti, prego e poi collega Calderoli.

  TOMMASO FOTI. Presidente, io la ringrazio per aver richiamato il Regolamento della Camera, che peraltro non prevede i toni entro i quali si debba intervenire. Non c'è l'intervento con enfasi o senza enfasi. C'è soltanto il fatto censurato di non dover possibilmente insultare gli altri e mi pare che il collega De Bertoldi proprio non l'abbia fatto. Tornando al caso di specie e alla sua decisione, non sfugge il nesso funzionale che c'è tra l'emendamento del collega De Bertoldi e anche il nuovo testo, perché è e trattasi di un periodo aggiuntivo. Non è un periodo legato al precedente, questo, di fatto, è un comma 3-bis. Se vuole, le elenco i precedenti della Camera, perché c'è una differenza tra un elemento che incide sul testo che viene modificato e una parte invece di un emendamento che aveva già una propria ragione. Anche se il collega De Bertoldi non ha messo il comma 3-bis, è evidente che nel nesso logico, questo è un comma 3-bis e che sia così lo dimostra un fatto: che non tutti i collaboratori esterni possano ricadere nella fattispecie dei professionisti. Un magistrato di Cassazione in pensione può essere benissimo un collaboratore esterno gratuito. Un avvocato può invece essere sottoposto alla norma dell'equo compenso. Sono due cose distinte e distanti.

  PRESIDENTE. Do ora la parola al collega Calderoli. Prego.

  ROBERTO CALDEROLI. Grazie, presidente. Per ricondurre il discorso al buonsenso, noi abbiamo votato venti articoli fino ad ora, compresa la possibilità dell'arresto, compresa la possibilità della denuncia di reato. Noi siamo con la pubblicità dei lavori, in quanto richiesta, credo che diamo un'immagine non costruttiva, fermandoci a discutere solo sulle indennità piuttosto che i rimborsi spese. Mi sembra che la ragionevolezza dovrebbe far considerare anche la cifra che è stata messa a disposizione di tutta la Commissione, 180.000 euro, in cui sono compresi anche i costi dell'Ufficio di Pag. 8presidenza. Quindi se va bene, riusciremo a pagare il rimborso spese e null'altro deve essere messo in discussione. Sono stati presentati emendamenti in senso diverso. Li votiamo. Approvato o bocciato e basta.

  PRESIDENTE. Do la parola al collega Mancini.

  CLAUDIO MANCINI. Presidente, nel condividere il richiamo del collega Calderoli, io faccio presente che è stata richiesta la pubblicità dei lavori, poi si è fatto un «comizietto» e si è detto: «Chi è stato contrario a questo emendamento l'altra volta lo ripeta in pubblico.».

  ANDREA DE BERTOLDI. Ecco chi insulta, presidente. Io faccio i comizi, mentre lui fa le dotte esercitazioni da cattedra.

  PRESIDENTE. Faccia parlare. Collega De Bertoldi. Collega De Bertoldi, l'ho fatta parlare, adesso facciamo parlare il collega Mancini. Collega Mancini, si attenga strettamente al testo.

  ANDREA DE BERTOLDI. Io non ho offeso nessuno.

  CLAUDIO MANCINI. Non c'è nulla di offensivo. Un comizio è di una certa durata, «comizietto» è più breve. È semplicissimo. Non c'è nulla di offensivo. È una definizione tecnica dell'intervento.

  PRESIDENTE. Per favore, vada al punto.

  CLAUDIO MANCINI. Il punto è esattamente questo, perché io sono stato chiamato in causa, in quanto si è detto: «Vediamo se hai il coraggio di dirlo in pubblico», quello che si è detto l'altra volta nella seduta sul fatto che questa fattispecie dell'equo compenso che è giusta, che personalmente ho sostenuto e sosterrei nella discussione parlamentare, non si applica a questa fattispecie. Io lo ribadisco anche in seduta pubblica. Io ritengo che, trattandosi di collaborazioni della Commissione parlamentare, non si tratti di consulenze professionali, per le quali è previsto un compenso, ma noi siamo nella fattispecie dei rimborsi spese o se passasse l'emendamento del collega Pesco tutt'al più di un'indennità che ricomprende il monte dei rimborsi spese. Quindi come dice il collega Calderoli, noi non paghiamo consulenti: non solo perché il budget è basso, ma perché non vogliamo aprire la strada al pagamento dei consulenti. Quindi in questo caso non si applica l'equo compenso, perché non c’ è una prestazione professionale. Aggiungo: non vorrei che passando il concetto dell'equo compenso, si trasformino le collaborazioni in consulenze e che questo diventi il cavallo di troia per fare poi un'altra operazione che è quella di aumentare il budget il prossimo anno e pagare delle profumate consulenze che non è nello spirito di questa Commissione. Non è lo spirito del mandato che abbiamo dal Parlamento. Non è lo spirito dell'attività che si attendono i cittadini. Quindi le collaborazioni di cui ci avvarremo avranno un rimborso spese o tutt'al più un'indennità che stia sempre nel budget del rimborso spese, ma chi la presta deve essere consapevole che si tratta di una collaborazione e non di una consulenza. Se fosse una consulenza, saremmo nella fattispecie in cui si applica per quei professionisti l'equo compenso ma non siamo in quel caso. Quindi io rimango dell'opinione che, al di là dell'ammissibilità o meno dell'emendamento su cui si decide, nel merito la formulazione dell'emendamento Pesco, se venisse approvato, sia quella che ci consente meglio di operare con sobrietà, ma anche concretezza.

  PRESIDENTE. Prego, collega Tabacci.

  BRUNO TABACCI. Mi scusi, presidente, non c'è molto da aggiungere sul piano dello stile. Registro anch'io che il fatto che ci siamo concentrati su questa parte non è un segno di grande responsabilità rispetto al compito che abbiamo. Nello specifico, sul piano della procedura, De Bertoldi ha ragione nel considerare il suo emendamento come un emendamento non precluso, nel merito però non credo che questa Commissione debba affidare incarichi a professionisti.

Pag. 9

  PRESIDENTE. Prego, collega Bitonci.

  MASSIMO BITONCI. Grazie, presidente, rilevo anch'io che questa è probabilmente la terza o quarta volta che discutiamo di questo tema senza affrontare quelli che sono gli argomenti fondamentali, importanti di questa Commissione, quindi l'immagine che diamo all'esterno, chiedendo anche la diretta. In questo momento mi sembra un messaggio assolutamente negativo. Siccome ci sono stati anche – lo dico con tutta chiarezza ai colleghi – dei comunicati stampa, delle prese di posizione, dopo la discussione che abbiamo fatto la settimana scorsa sul tema dell'equo compenso, chiarisco a tutti che noi come Gruppo Lega abbiamo depositato sia alla Camera che al Senato proposte di legge in tal senso che sono molto similari a quelle del collega De Bertoldi e probabilmente molto similari a quelle degli altri movimenti e partiti politici. Abbiamo votato la mozione alla Camera, quindi mi pare che la linea sia comune un po’ a tutti quanti i gruppi. Trasformare il compito o la modifica regolamentare di questa Commissione in un momento in cui ci si accredita presso – lo dico da dottore commercialista iscritto da venticinque anni all'albo – gli ordini professionali con tanto di comunicati preventivi o anche riportando discussioni fatte tra colleghi. Mi pare che se si discute tra colleghi di alcuni temi, ognuno ha la propria opinione, ma non si dovrebbe dopo cinque minuti fare il comunicato stampa per attaccare uno o l'altro collega, altrimenti ognuno da oggi, starà molto attento a quello che dice in Commissione e magari riprenderà i colleghi e farà i comunicati stampa su qualsiasi cosa; un piccolo scivolone può capitare a tutti. Per quanto riguarda l'equo compenso, io lo dico da professionista, sentendo anche gli ordini professionali, qui non siamo nella fattispecie dell'equo compenso e sono perfettamente d'accordo con De Bertoldi sulle questioni relative a come si è abusato nella Pubblica Amministrazione nel ricercare consulenze da parte di professionisti a un euro o gratuite. Questa non è quella fattispecie. Qui parliamo di una Commissione di inchiesta che ha un compito ben preciso, di un budget estremamente limitato e di persone che hanno competenze anche diverse. Alcuni potranno essere anche colleghi dottori commercialisti, magari nessuno, ma altri sono persone che vengono dal mondo bancario. Per esempio noi abbiamo indicato dei professori universitari. Uno di questi è anche in pensione e non ha chiesto assolutamente nulla. Ovviamente è giusto che abbia un rimborso spese. Io penso che la proposta del collega Pesco che noi sottoscriviamo, sia la proposta più equa, anche per cercare di andare incontro a quello che dice De Bertoldi. Abbiamo lavorato bene insieme, carissimo collega, in Commissione finanze sul decreto fiscale, adesso vuole fare una battaglia politica su questo, sapendo benissimo dove andiamo a parlare e ribadisco che la Lega ha le proprie proposte di legge e voterà le norme sull'equo compenso tanto quanto l'onorevole senatore De Bertoldi e Fratelli d'Italia e altri movimenti e partiti politici.

  PRESIDENTE. Do ora la parola al collega D'Ettore e poi al senatore Lannutti.

  FELICE MAURIZIO D'ETTORE. Dunque, poi ci sarà anche la posizione del nostro capogruppo come Forza Italia. Io volevo entrare nel tema, visto che è diventato un tema centrale, per il quale un trattamento uguale per fattispecie diverse determina un'incongruenza che non credo possa essere recepita in un regolamento di una commissione d'inchiesta parlamentare. Qui non si tratta di un mandato professionale. Nessuno contesta il diritto all'equo e al giusto compenso, perché su questo tema la dottrina della giurisprudenza aveva da tempo individuato i riferimenti nel rapporto dell'autonomia professionale e dell'autonomia negoziale sui limiti attraverso i quali è possibile poi determinare la consistenza del mondo professionale e dell'incarico professionale, non seguito da giuramento in un organo costituzionale, ma seguito da un'attività che è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro e le norme dell'articolo 36 della Costituzione estesa anche alle attività individuate nelle attività di lavoro autonomo. Pag. 10Qui non si tratta di un incarico professionale. Anche in rapporti che sono fondati sull'intuitus personae, cioè sul rapporto fiduciario, in questo caso di collaborazione, come diceva il collega Bitonci e non consulenziale, l'assenza del corrispettivo è una scelta autonoma e volontaria dello stesso soggetto che fa parte del corpo dei collaboratori. Non è impossibile rinunciare al compenso. La gratuità del rapporto poi è individuata attraverso l'autonomia negoziale delle parti, quindi non è escluso. In questo caso l'assenza di corrispettivo è individuata nella norma che noi abbiamo, al di là se poi aderiremo anche noi all'emendamento 21.1, però è chiaro che l'autonomia negoziale, l'assenza di corrispettivo, non inficia il diritto all'equo compenso né la disciplina dell'equo compenso pone come obbligatorio e inderogabile il giusto compenso. Quindi se non individuiamo bene la fattispecie dal punto di vista giuridico, il rischio è che sembriamo quelli che sono contro i professionisti, perché non vogliono l'equo compenso, quando stiamo a parlare di una cosa del tutto diversa. Con tutto il rispetto dei colleghi e della battaglia che sta facendo De Bertoldi, anche Forza Italia ha presentato proposte di legge: una a prima firma Mandelli alla Camera, sottoscritta da quasi tutti i deputati ma anche al Senato e abbiamo preso degli impegni con i notai e con tutti, anche dal punto di vista del riconoscimento di un diritto che è insito e congenito alla fattispecie del mandato professionale. Ma se noi confondiamo e sovrapponiamo questa fattispecie a quella che è propria del rapporto con un organo costituzionale, con il rapporto di collaborazione che può anche partire dal presupposto volontario dell'assenza di corrispettivo, facciamo un'operazione che, con tutto il rispetto dei colleghi, è solo di strumentalizzazione politica. Nessuno si vuole porre contro il diritto all'equo compenso.

  PRESIDENTE. Collega D'Ettore, concludiamo, perché poi i senatori devono andare. Poi c'è anche l'intervento del collega Lannutti.

  FELICE MAURIZIO D'ETTORE. Concludo dicendo che mi fa piacere che il collega De Bertoldi ponga la questione, tutto il centrodestra su di essa ha presentato proposte di legge. Che non passi il messaggio che, siccome valutiamo il rapporto di collaborazione in funzione di una diversità della fattispecie rispetto all'incarico professionale, siamo contro il diritto all'equo compenso.

  PRESIDENTE. Bene, prego collega Lannutti, rapidamente.

  ELIO LANNUTTI. Telegrafico: presidente, grazie. Io invito il collega Buccarella a ritirare il 21.7. Grazie.

  PRESIDENTE. Prego, collega Ferro.

  MASSIMO FERRO. Andiamo subito al merito: noi votiamo favorevolmente l'emendamento 21.1 Pesco e siamo contrari sugli altri.

  PRESIDENTE. Collega De Bertoldi, molto rapidamente.

  ANDREA DE BERTOLDI. Grazie presidente. Solo per chiarire che, sulla base delle considerazioni che ho sentito attentamente e rispettosamente, delle opinioni diverse dalle mie, la conclusione è che per eludere la norma dell'equo compenso, basta chiamare un rapporto «collaborazione» e non «consulenza» e non stipulare un contratto.

  PRESIDENTE. Collega De Bertoldi, lei sa benissimo – è un professionista – che non si usa un termine piuttosto che un altro per eludere. Ci sono delle fattispecie diverse che vengono regolamentato in maniera diversa. Quindi qui nessuno ha intenti elusivi, francamente sa bene che non è così.
  Non avendo più nessun intervento, pongo in votazione l'emendamento 21.7 Buccarella. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È respinto. Pongo, quindi, in votazione il 21.1 Pesco. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato. Allora, abbiamo approvato l'emendamento Pesco, per cui il 21.2 e il 21.8 Pag. 11sono automaticamente preclusi. Passiamo a questo punto alla votazione dell'intero articolo 21 come emendato.
  Collega De Bertoldi, per favore, la invito a risparmiarsi gesti poco gradevoli che non sono sfuggiti alla Presidenza. A tutto c'è un limite.
  Pongo in votazione l'articolo 21 del comma emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Passiamo all'articolo 22. L'articolo 22 ha tre emendamenti uguali, 21.1, 21.2 e 21.3. Li pongo in votazione tutti e tre. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Sono approvati. Pongo, allora, in votazione l'articolo 22. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato.
  Se non ci sono dichiarazioni di voto, votiamo l'intero regolamento così come modificato dagli emendamenti approvati (vedi allegato 2). Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La Commissione approva il Regolamento. Grazie.
  Dichiaro conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

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ALLEGATO 1

EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO
Seduta del 4 marzo 2020

Emendamenti all'Art. 8 (Numero legale)

  All'articolo 8, comma 2, inserire, all'inizio, le seguenti parole: «Nel caso di cui al comma 1,».
  8. 1. Pesco, Accoto.

  All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole: «per un'ora» con le seguenti: «per un intervallo di tempo non inferiore a quindici minuti, al termine del quale procede a nuova verifica».
  8. 2. Buccarella.

Emendamenti all'Art. 10 (Comitati)

  Sopprimere l'articolo 10.
  10. 1. Pesco, Accoto.

Emendamenti all'Art. 11 (Pubblicità dei lavori)

  All'articolo 11, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente».
  11. 1. Buccarella.

Emendamenti all'Art. 21 (Collaborazioni esterne)

  All'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di qualificata e riconosciuta competenza» con le seguenti: «di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza».
  21. 3. Buccarella.

  All'articolo 21, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nel numero massimo di 15 unità.».
  21. 4. Buccarella.

  All'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di 15 unità.» con le seguenti: «di 20 unità.».
  21. 5. Buccarella.

  All'articolo 21, sostituire il comma 3 con il seguente:

  L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni un compenso. Agli stessi spetta comunque il rimborso delle spese loro riconosciute esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese debitamente documentate relative all'incarico espletato nonché quelle relative all'alloggio ed il trasporto nonché alla ristorazione fruita presso le strutture delle Camere.
  21. 7. Buccarella.

  All'articolo 21, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, Pag. 13alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in una soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi.
  21. 1. Pesco, Accoto.

  All'articolo 21, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatta salva la possibilità dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di deliberare un compenso commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Viene riconosciuto ai collaboratori esterni un rimborso delle spese che afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di deliberi la corresponsione di un compenso, non si dà luogo al rimborso delle spese.
  21. 2. Raduzzi, Maniero.

  All'articolo 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Negli affidamenti di incarichi a professionisti di cui all'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le disposizioni vigenti in materia di equo compenso.».
  21. 8. De Bertoldi.

Emendamenti all'Art. 22 (Modifiche al regolamento della Commissione)

  All'art. 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
  *22. 1. Bitonci, Bagnai, Calderoli, Centemero, Cestari, Coin, Rivolta.

  All'art. 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
  *22. 2. Pesco, Accoto.

  All'art. 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
  *22. 3. Buccarella.

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ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO
Approvato nella seduta del 4 marzo 2020

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e per le finalità stabiliti dalla legge 26 marzo 2019, n. 28, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione e partecipazione alle sedute)

  1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
  2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
  3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.
  4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui all'articolo 20, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 21.

Art. 3.
(Ufficio di presidenza)

  1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva
  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.
  3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 4.
(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

  1. Il Presidente:

   a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

   b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

   c) formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7 e convoca l'Ufficio di presidenza;

Pag. 15

   d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

   e) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

  2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti.
  4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
  5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
  6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 5.
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.
  3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.
  4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Convocazione della Commissione)

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente Pag. 16 convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 7.
(Ordine del giorno delle sedute)

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti),
  2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8.
(Numero legale)

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

Art. 9.
(Deliberazioni della Commissione)

  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.
(Comitati)

  1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppi di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.
  2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.
  3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.
  4. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.

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Art. 11.
(Pubblicità dei lavori)

  1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
  3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
  4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 12.
(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

  1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 5, della legge istitutiva.

Art. 13.
(Attività istruttoria)

  1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui all'articolo 12, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.
  3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante interrogatori o testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.
  4. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
  5. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 14.
(Esame di testimoni e confronti)

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.
  2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
  3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

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Art. 15.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 16.
(Falsa testimonianza)

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 17.
(Denuncia di reato)

  1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

Art. 18.
(Archivio della Commissione)

  1. L'Ufficio di presidenza definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità, e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.
  4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 21 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.
  5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

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Art. 19.
(Relazioni al Parlamento)

  1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione trova applicazione la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge istitutiva.

Art. 21.
(Collaborazioni esterne)

  1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
  3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in una soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi.
  4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

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Art. 22.
(Modifiche al regolamento della Commissione)

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.