XVIII Legislatura

Comitato per la legislazione

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Mercoledì 25 maggio 2022
Bozza non corretta

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Butti Alessio , Presidente ... 2 

Audizione del Presidente Carlo Deodato, Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, su qualità della legislazione ed emergenza (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento) :
Butti Alessio , Presidente ... 2 
Deodato Carlo , Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio ... 5 
Butti Alessio , Presidente ... 12 
Ferri Cosimo Maria (IV)  ... 12 
Butti Alessio , Presidente ... 14 
Deodato Carlo , Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio ... 14 
Butti Alessio , Presidente ... 16

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ALESSIO BUTTI

  La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che sul canale satellitare della Camera dei deputati, anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente Carlo Deodato, Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, su qualità della legislazione ed emergenza.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla web tv della Camera dei deputati.
  L'ordine del giorno reca l'audizione del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, presidente Carlo Deodato, sulla qualità della legislazione e l'emergenza. Come è noto, il DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi) è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio per il coordinamento dell'attività normativa del Governo. Tra i suoi compiti, quello di sovraintendere alle fasi del procedimento di attuazione degli atti normativi, coordinandone e promuovendone l'istruttoria al fine di assicurare la qualità della regolazione e una corretta adeguata attuazione del programma di Governo.
  Con il presidente Deodato, che ringrazio per aver risposto al nostro invito, vorremmo continuare ad approfondire la riflessionePag. 3 sin qui condotta dal Comitato sull'impatto che l'emergenza pandemica ha avuto sulla produzione legislativa, con uno specifico sguardo rivolto alla necessità di superare ora, anche sul piano normativo, l'emergenza sanitaria che, come noto, ha comportato una rilevante stratificazione normativa primaria e secondaria. Il Comitato sarebbe, in altre parole, interessato a conoscere a che punto siano, dal punto di vista del Dipartimento, nella complessa operazione di rientro dai molteplici regimi speciali e derogatori che sono intervenuti nel corso dell'emergenza sanitaria. A questo, raccogliendo alcune delle sollecitazioni formulate nel corso delle precedenti audizioni, si aggiunge un interrogativo di carattere più generale: vi è a suo giudizio uno spazio – anche cogliendo l'occasione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – per una politica di riduzione della frammentarietà dell'ordinamento? A questo riguardo, nelle precedenti audizioni sono stati ipotizzati sia strumenti già noti, come le attività di codificazione, sia modalità più innovative, come il meccanismo utilizzato dall'Unione Europea, rigido nella formulazione, ma chiaro nella sua intenzione one in – one out –, in virtù del quale ogni norma che si immette nell'ordinamento dovrebbe espungerne un'altra appartenente alla stessa policy area.
  In questo contesto potrebbe poi risultare utile procedere ad un aggiornamento delle tecniche di drafting?
  Inoltre, con specifico riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Comitato ha in più occasioni sottolineato l'esigenza di fornire informazioni al Parlamento sull'effettiva idoneità delle specifiche misure legislative prese in attuazione degli obiettivi del Piano a soddisfare in concreto gli obiettivi dell'Allegato alla decisione del Consiglio UE di approvazione del Piano. In particolare, il parere reso nella seduta del 6 aprile 2022 sul disegno di legge recante la delega per la Pag. 4riforma dell'IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) prospetta l'opportunità di indirizzare l'analisi di impatto della regolamentazione, purtroppo invece scarsamente utilizzata verso queste attività. Lei la ritiene una via percorribile?
  Permangono infine sullo sfondo, in questo contesto, i problemi della decretazione d'urgenza, più volte evidenziati dal Comitato nei suoi pareri. Nell'odierna audizione vorrei in particolar modo richiamare l'attenzione del nostro ospite sul fenomeno della modifica esplicita di un decreto-legge in corso di conversione da parte di un successivo decreto-legge. Lo faccio proprio perché nella giornata odierna il Comitato esaminerà il decreto-legge n. 50/ 2022 che abroga e modifica alcune norme del decreto-legge n. 21/ 2022, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 50.
  Credo però che sia la prima volta che questo avviene, mentre il decreto-legge modificato è all'esame in seconda lettura. Questo modo di procedere rischia sempre di più di portare ad incidenti gravi che potrebbero generare incertezze in ordine ai rapporti intertemporale fra norme e produrre antinomie del sistema delle fonti, con l'estremo rischio di conferire incertezza all'oggetto stesso della deliberazione parlamentare e ai suoi effetti. Credo che dovrebbe essere avviata una riflessione comune su come evitare queste dinamiche e su come affrontarle quando rischiano di presentarsi. Questo, ovviamente, fermo restando la libertà del nostro ospite di organizzare come meglio crede il suo intervento nell'ambito degli argomenti del ciclo di audizione.
  Invito pertanto il presidente Deodato a svolgere il suo intervento, che gli chiedo cortesemente di mantenere nella durata di dieci minuti circa, lasciando così spazio a eventuali Pag. 5domande che i membri del Comitato ritengano di formulare. Prego, presidente.

  CARLO DEODATO, Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio. Ringrazio il presidente e il Comitato per la legislazione. Saluto gli onorevoli deputate e deputati per l'invito a intervenire sul tema della legislazione e l'emergenza. È un tema che ci ha impegnato nell'ultimo anno in maniera molto intensa, nella fase più drammatica dell'emergenza, fino alla sua progressiva uscita.
  Ho accolto l'invito con soddisfazione e ringrazio per questa occasione. Mi sia consentito, presidente, prima di affrontare le questioni che mi sono state rivolte, una sintetica premessa che serve a contestualizzare la situazione che ci siamo trovati ad affrontare. Poi, se residua tempo, mi permetterà alcune considerazioni conclusive che esulano dai temi sulla qualità della regolazione, ma solo se ci sarà tempo.
  Dunque, il Governo Draghi si è trovato ad affrontare una serie di situazioni di crisi particolarmente acute. Da quella sanitaria che ha avuto un andamento non lineare, a quelle economica e sociale indotte dalla crisi sanitaria, ma anche quella energetica e la crisi delle filiere produttive indotte dalla crisi bellica, che ha prodotto, come si sa, l'effetto dell'aumento dei costi di alcune materie prime e la difficoltà di approvvigionamento di altre. Si sono susseguite una serie di contingenze critiche che hanno indotto interventi normativi ripetuti e urgenti da parte del Governo, per attenuare gli effetti delle diverse crisi. Non solo, ma in questa fase di sequela di contingenze critiche il Governo è stato impegnato anche ad assicurare il rispetto degli obiettivi del PNR

  R, che con un calendario stringente ed esigente, hanno richiesto ripetuti e tempestivi interventi sia per la realizzazione Pag. 6delle riforme nei tempi programmati, sia per l'adozione delle cosiddette misure abilitanti, e cioè quelle disposizioni che servono alle amministrazioni a organizzarsi per raggiungere gli obiettivi, anche amministrativi, che il Piano assegna loro nei tempi vincolanti che ci siamo impegnati a rispettare.
  Come si vede, quindi, il Governo è stato impegnato, come anche il Parlamento, in un'attività normativa particolarmente intensa e urgente che ha prodotto quelle difficoltà che sono state correttamente segnalate dal Comitato per la legislazione. Non lo dico, ovviamente, come excusatio non petita, ma lo dico per contestualizzare la situazione nella quale il Governo Draghi si è trovato ad operare, che, ripeto, non si è esaurita nell'esigenza di affrontare l'emergenza sanitaria, ma si è estesa all'emergenza economica, a quella energetica e a quella delle attività produttive.
  Fatta questa sintetica premessa che ritengo utile per contestualizzare anche la risposta ai quesiti che mi vengono rivolti, mi sembra di poter sintetizzare dall'introduzione del presidente quattro questioni su cui il Comitato per la legislazione ha interesse a conoscere l'opinione del Dipartimento che ho la responsabilità di dirigere.
  La prima questione è quella dell'uscita dalla legislazione legata all'emergenza, con la connessa questione dei regimi speciali ed erogatori. Devo dire che il Governo, in vista della scadenza dello stato di emergenza lo scorso 31 marzo, si è fatto carico di identificare i regimi normativi connessi all'emergenza che erano destinati ad esaurirsi con l'emergenza stessa e quelli che invece esigevano un temporaneo differimento della loro efficacia.
  In altri termini, il Governo si è convinto che la fine dello stato di emergenza non avrebbe prodotto da solo l'esaurimento dell'esigenza di intervento normativo. Questo perché, come è Pag. 7noto, la fine dello stato di emergenza non è coincisa con la cessazione degli effetti prodotti della pandemia, sia sulla salute pubblica sia sul tessuto economico e sociale. Da qui l'esigenza di identificare quei regimi connessi all'emergenza che necessitavano di una temporanea proroga di efficacia. Questo lo si è fatto sia sul piano della governance, cioè dell'organizzazione dell'apparato amministrativo preposto al contrasto all'emergenza, sia sul piano delle misure di contenimento più strettamente sanitarie.
  Sul piano più strettamente organizzativo sono state adottate alcune misure per l'uscita graduale dall'emergenza. In particolare, ricordo tre interventi normativi: nel decreto-legge n. 24 del 2022, la previsione di poteri di ordinanza di protezione civile attenuati fino al 31 dicembre 2022, finalizzati a gestire il progressivo rientro, anche amministrativo, nella situazione ordinaria; l'istituzione fino al 31 dicembre di quest'anno di una unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che è subentrata al commissario straordinario per l'emergenza, cessato con la fine dello stato di emergenza; la previsione di poteri di ordinanza del Ministro della salute per la disciplina, con propria ordinanza, delle misure della gestione in sicurezza di alcune attività economiche e sociali.
  Sul piano delle misure di contenimento più strettamente sanitarie, si è prevista la temporanea conservazione dell'efficacia di alcune misure. Ricordo la graduale eliminazione del Green pass, che non è scomparso con la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo scorso, ma che ha continuato a produrre effetti per un tempo limitato; gli obblighi vaccinali per alcune categorie professionali più esposti al rischio di contagio; la gestione dei casi di positività nelle scuole che si è ritenuto di prorogare fino alla fine dell'anno scolastico; infine, l'obbligo Pag. 8dell'uso della mascherina in alcuni ambiti, tra cui i mezzi di trasporto.
  In questo modo, è stata disposta un'uscita graduale, razionale, ragionata e proporzionata dall'emergenza. Sia sul piano organizzativo sia della gestione delle misure di contenimento, il Governo ha ritenuto utile garantire un superamento normativo dell'emergenza non immediato, ma proporzionato anche nel tempo.
  Quanto ai regimi speciali e derogatori connessi all'emergenza sanitaria, anche qui il Governo si è fatto carico di selezionare i regimi speciali che esigevano una limitata proroga da quelli che, invece, potevano esaurirsi con la fine dello stato di emergenza. In questo senso, il DAGL ha invitato le singole amministrazioni e i titolari degli interventi relativi ai regimi speciali a indicare le disposizioni derogatorie che ritenevano indispensabile prorogare. Il DAGL ha svolto una disamina piuttosto severa e rigorosa di queste richieste e ha identificato i regimi speciali e derogatori che necessitavano di una limitata proroga nonostante la cessazione dello stato di emergenza, ravvisando la persistenza delle esigenze che avevano indotto l'introduzione di quei regimi di deroga. Basta confrontare gli allegati dei decreti-legge n. 221 del 2021 e n. 24 del 2022 per verificare la riduzione dei regimi speciali prorogati. Si tratta di proroghe ritenute giustificate di volta in volta dal DAGL e poi dal Consiglio dei ministri con scadenze precise, alcune al 31 dicembre e altre al 30 giugno 2022.
  In questo senso, mi sento di potere dire, per quello che riguarda il Dipartimento che dirigo, che, fermo restando valutazioni sulla evoluzione dell'esigenza sanitaria che giustificano ulteriori proroghe, l'impostazione che il DAGL e che il Governo intendono attribuire a queste ulteriori proroghe è di non differire ulteriormente l'operatività di questi regimi speciali, a Pag. 9meno che non ci si convinca che questi regimi speciali e derogatori obbediscano a esigenze strutturali e non contingenti e temporanee di disciplina di alcune attività, nel qual caso si potrebbe pensare a una stabilizzazione di quei regimi che non sarebbero più speciali e derogatori, ma che diventerebbero ordinari. Questo nel caso in cui il Governo si convincesse che quella disciplina speciale obbedisca a istanze strutturali e non temporanee.
  Quanto alla questione, che sta molto a cuore anche al DAGL, della riduzione della frammentarietà dell'ordinamento, in particolare connessa al PNRR, ovviamente il DAGL condivide la segnalazione del Comitato di utilizzare strumenti di codificazione che riducano la frammentarietà dell'ordinamento e il Governo tanto riconosce l'importanza della semplificazione normativa che in diversi provvedimenti ha usato deleghe di riordino di interi settori dell'ordinamento che hanno la finalità di ridurre la dispersione della normativa in vari provvedimenti. Penso al disegno di legge sulla concorrenza, dove c'è una delega per il riordino della materia dei servizi pubblici locali che adesso è regolata in maniera disordinata in più fonti, su cui il Governo intende stabilire una disciplina comune tra tutti i servizi pubblici locali, come sul disegno di legge delega sulla materia dei contratti pubblici, e ad altri interventi piuttosto innovativi in ambiti nuovi, come il disegno di legge delega sulle ricostruzioni legate agli eventi sismici, laddove il Governo ha approvato un disegno di legge finalizzato all'adozione di un codice della ricostruzione con la finalità di introdurre una disciplina nuova che coordini le discipline finora rimesse a singoli interventi per ogni evento sismico. Questa iniziativa dovrà essere accompagnata da un aggiornamento, come pure mi si chiede, delle istruzioni sul drafting su cui sta lavorando il DAGL, in particolare con una revisione delle circolari del 2001 Pag. 10e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2009 sull'istruttoria degli atti normativi, con la finalità di migliorare la qualità della regolazione e, per quanto riguarda la semplificazione normativa, di evitare interventi disordinati, disorganici e disomogenei, di favorire la codificazione, di consolidare nei codici esistenti norme che sono rimaste extravagantes e di consolidare in un unico testo disposizioni che sono disseminate in diverse fonti legislative.
  Per quanto riguarda la questione dell'utilizzo dell'AIR (analisi di impatto della regolamentazione) ai fini dell'attestazione dell'idoneità delle misure a raggiungere gli obiettivi del PNRR, non si può che condividere questa esigenza segnalata dal Comitato per la legislazione, in quanto l'analisi di impatto della regolamentazione è lo strumento più appropriato per testare la capacità dell'intervento normativo proposto a raggiungere gli obiettivi a cui ci siamo impegnati con il Piano. È vero che le interlocuzioni con la Commissione europea sono una verifica ineliminabile sull'idoneità delle norme a raggiungere gli obiettivi, ma è anche vero che l'analisi di impatto della regolamentazione, se ben gestita, serve proprio a dimostrare sul piano sostanziale, prima che formale, la capacità della norma a raggiungere i risultati attesi dall'iniziativa legislativa. Anche in questo il DAGL si impegna a dedicare un'attenzione massima alla redazione di analisi di impatto che dimostrino l'attitudine della norma a raggiungere gli obiettivi del PNRR, anche per garantire al Parlamento una base conoscitiva e informativa più completa circa l'istruttoria compiuta prima dell'adozione dell'intervento normativo.
  L'ultima questione che mi è stata sottoposta è più delicata e riguarda il fenomeno che si è verificato più volte in questo anno: la modifica o l'abrogazione con nuovi decreti-legge di disposizioni contenute in decreti-legge in fase di conversione. Pag. 11Siamo consapevoli della criticità che questa modalità di legiferare comporta, anche rispetto alle prerogative del Parlamento, ma riteniamo che per certi versi alcune situazioni determinino un'esigenza ineliminabile.
  Le cause di questo fenomeno sono essenzialmente due. La prima è quella della necessità di intervenire prima della conversione per rispondere a esigenze di intervento sopravvenute, imprevedibili e non compatibili con i tempi della conversione. È capitato, soprattutto nella materia della legislazione sul COVID-19, che i tempi della conversione non fossero compatibili con l'esigenza di interventi ulteriori in ragione dell'aggravamento imprevedibile della situazione emergenziale e questo ha indotto il Governo a intervenire ancor prima della conversione. Pur nella consapevolezza che si tratta di una situazione eccezionale che andrebbe tendenzialmente evitata, riteniamo ci siano situazioni in cui ciò è davvero difficile.
  Un'altra causa che invece, a mio avviso, è eliminabile o che comunque si può affrontare con una certa efficacia è quella relativa all'esiguità dei tempi di istruttoria. L'esigenza di intervenire con urgenza spesso non consente una adeguata istruttoria dell'intervento legislativo e questa compressione dei tempi di istruttoria a volte comporta l'esigenza di intervenire rapidamente a rettificare e modificare la norma per renderla più efficace e funzionale ed evitare che si consolidi un regime che si è rivelato inefficace, superato o di difficile applicazione.
  A mio avviso, questa seconda causa può essere eliminata o comunque ridimensionata con una attenzione maggiore ai tempi di intervento o all'istruttoria che precede gli interventi legislativi, fatte salve le situazioni che sono ineliminabili, in cui l'aggravamento imprevedibile impone un intervento di urgenza che non è compatibile con i tempi di conversione.Pag. 12
  Vorrei, inoltre, evidenziare che il fenomeno dell'intervento sui decreti-legge in corso di conversione si è aggravato anche per effetto della scelta di questo Governo di utilizzare, per l'adozione di misure di contenimento dell'emergenza COVID-19, lo strumento del decreto-legge in luogo di quello del DPCM per le ragioni, che conosciamo tutti, di maggiore compatibilità con le garanzie costituzionali. Lo strumento del decreto-legge ha comportato questa esigenza di interventi anche in fase di conversione dei precedenti decreti-legge. Vi ringrazio per l'attenzione e scusate se sono stato un po' più lungo del previsto.

  PRESIDENTE. Grazie, presidente Deodato. Ci sono colleghi che intendono rivolgere domande? Onorevole Ferri, prego.

  COSIMO MARIA FERRI. Grazie, presidente. Intanto ringrazio il presidente Deodato per questo importante contributo che ha fornito al Comitato per la legislazione. In effetti l'emergenza, come ha sottolineato bene, ha creato un eccesso di produzione normativa, come abbiamo visto nel nostro lavoro come Comitato per la legislazione, ha appesantito un po' la materia normativa ed era difficile poi capire anche il perché del ricorso a questi strumenti che hanno appesantito il tutto.
  Avevo già sottolineato questa cosa al professor Lupo. È evidente che ci sia un ricorso al decreto-legge, quindi alla legge e a questa fonte primaria, ma la riflessione si sposta sulla procedura di adozione dei regolamenti previsti dalla legge n. 400 del 1988. Quello che chiediamo forse, visto l'appesantimento della procedura indicata per la materia regolamentare, è se sia il caso di arrivare a una sintesi di riforma della legge n. 400 del 1988, perché di fatto oggi l'appesantimento della procedura regolamentare con i vari pareri, Consiglio di Stato e tutto l'iter, che conoscete meglio di me, alla fine diventa una scusa – scusate l'espressione poco tecnica e giuridica – per Pag. 13ricorrere allo strumento normativo, perché di fatto anche nel confronto con il professore Lupo la conclusione era che il Regolamento arriva troppo tardi e quando emerge un'esigenza è chiaro che ricorriamo allo strumento del decreto-legge.
  Ho capito dal professor Lupo che c'è già in atto questa ipotesi, però occorre capire come stringere e come semplificare. Secondo me lo spirito della legge 400 del 1988 va bene, ma va rinnovato, semplificato. Questo è il punto che sottopongo alla sua attenzione.
  Inoltre, a prescindere dalle riforme, quindi de iure condendo, non capisco perché anziché il decreto-legge non si pensi ad uno strumento che c'è già nel nostro ordinamento, che è quello dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per i quali già attualmente nel Regolamento della Camera l'articolo 123-bis prevede un voto a data certa, cioè la possibilità su richiesta del Governo di fissare una data finale di deliberazione. Poiché questo punto non necessita di modifiche e poiché vi è un articolo del Regolamento della Camera, solleciterei l'attenzione del Governo a ricorrere all'articolo 123-bis del Regolamento della Camera, in cui la data è certa e non c'è un problema di tempi di deliberazione della Camera. Vorrei capire il perché non si faccia ricorso spesso a questo articolo. Magari alcuni casi ci sono, ma certamente sono rari rispetto a quello che potrebbe essere utilizzato, evitando la scorciatoia del decreto-legge con il quale molte volte, anche nel dibattito parlamentare in sede di conversione, come ha segnalato più volte il Comitato per la legislazione, il Parlamento si sente non protagonista perché con il ricorso legittimo, importante e a volte necessario alla fiducia, è chiaro che viene strozzato anche il dibattito. Penso che la strada sia quella di prestare maggiore attenzione a questo strumento che il Governo utilizza poco, nell'attesa di avviare la riforma della legge n. 400 del 1988. Grazie e scusi.

Pag. 14

  PRESIDENTE. Grazie all'onorevole Ferri. Prego, presidente.

  CARLO DEODATO, Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio. Grazie, onorevole, ha sollevato alcune questioni di grande rilievo che noi conosciamo bene. Leggo un passaggio di un mio recente scritto sulla qualità della regolazione, sull'aggiornamento delle circolari sul drafting. Ritengo necessario intervenire sul drafting sostanziale, cioè sul momento dell'ideazione del provvedimento normativo, e ho ritenuto necessario segnalare l'esigenza dell'utilizzo degli strumenti ordinari dell'esercizio dell'iniziativa normativa del Governo, cioè dei disegni di legge, riducendo, ove possibile, la decretazione d'urgenza entro i più appropriati confini costituzionali. Condivido le riflessioni dell'onorevole Ferri.
  Sulla questione dell'eccesso di legislazione, vorrei fare una considerazione più ampia, se mi è consentita, presidente. Nonostante emerga poco all'esterno, riteniamo che ci sia spesso da parte di alcune amministrazioni un abuso della legge, nel senso che si ritiene spesso di risolvere esigenze di intervento e di regolazione ricorrendo allo strumento della legislazione primaria per questioni che, a nostro avviso, possono essere risolte in via amministrativa dalle amministrazioni. È capitato più volte di dover rendere edotte le amministrazioni circa la possibilità di realizzare lo stesso obiettivo nell'esercizio delle funzioni amministrative ordinarie senza bisogno di un intervento di rango normativo primario. Questa è un'attività che emerge poco all'esterno, ma si tratta di proposte che non si traducono in leggi. Questa è un'attenzione molto particolare che dedichiamo alle proposte delle singole amministrazioni, perché riteniamo che solo una parte delle iniziative legislative necessiti di una fonte di rango primario. Già in questo senso il DAGL considera Pag. 15una riduzione dell'attività legislativa e la organizza in maniera piuttosto efficace.
  Riguardo ai regolamenti, è vero che la procedura per l'adozione dei regolamenti è più lunga di quella di un decreto-legge, ed è altrettanto vero che spesso le amministrazioni preferiscono la scorciatoia del decreto-legge, perché il regolamento, secondo tempi ordinari, impiega diversi mesi per vedere la luce, così come è vero che è uno strumento che può essere valorizzato. Tuttavia, semplificare la relativa procedura di adozione non è semplice. Innanzitutto, non posso essere io a dire che si può prescindere dal parere del Consiglio di Stato, che secondo me è ineliminabile, perché comporta un arricchimento sia sotto il profilo della legittimità formale sia dell'efficacia dei regolamenti. Si possono ridurre i tempi, si può accelerare la fase di consultazione non solo del Consiglio di Stato ma anche di altri organi.
  Non c'è dubbio che vi è un'esigenza di revisione della legge n. 400 del 1988, nel senso di rivitalizzare il regolamento ed evitare quel fenomeno noto come «fuga dal regolamento», che può essere indirizzato sia verso la legge, sia verso atti amministrativi, decreti ministeriali dichiaratamente privi di natura regolamentare, mentre invece rivestono natura normativa e che comportano un aggravamento dell'inflazione e del disordine normativo. Condivido assolutamente questa esigenza.
  Allo stesso modo condivido la segnalata esigenza di utilizzare lo strumento dei disegni di legge collegati alla legge di bilancio. Il Governo in realtà l'ha fatto, ha fatto tanti decreti-legge ma non sono pochi i disegni di legge collegati alla legge di bilancio che sono stati presentati o stanno per essere presentati. Non c'è dubbio che quella è la modalità ordinaria di esercizio dell'iniziativa normativa del Governo che va valorizzata anche Pag. 16sfruttando al massimo gli spazi regolamentari per una corsia accelerata o garantita nei tempi finali di attuazione.
  Anzi, credo che sarebbe utile un confronto tra Governo e Parlamento proprio per definire, al di là delle previsioni regolamentari già esistenti, dei percorsi di esame o disegni di legge del Governo attuativi del programma di Governo a cui vengano dedicate apposite sessioni o delle procedure di esame parlamentare che garantiscano tempi certi di approvazione. Non c'è dubbio che una legislazione ordinata e rispettosa delle procedure del Parlamento dovrebbe preferire lo strumento ordinario del disegno di legge a quello del decreto-legge che purtroppo per ragioni varie, in gran parte giustificate dalla criticità e gravità delle emergenze che il Governo si trova ad affrontare e un po' per una prassi non sempre virtuosa, rischiano di diventare – ed è un rischio che va scongiurato – lo strumento ordinario di normazione da parte del Governo.
  Comunque condivido l'esigenza – credo che il DAGL, per quello che può, già lo stia facendo – di valorizzare lo strumento del disegno di legge, soprattutto collegato alla legge di bilancio, con le garanzie regolamentari della Camera ma anche del Senato, come modalità ordinaria di esercizio dell'iniziativa normativa per il Governo e condivido l'esigenza di ridurre la decretazione d'urgenza alle sole situazioni che effettivamente giustificano un intervento che è stato concepito dai costituenti come straordinario e non ordinario.

  PRESIDENTE. Ci sono altri colleghi che desiderano intervenire? Desidero ringraziarla soprattutto per la completezza delle risposte, nel senso che con dovizia di particolari ha risposto alle domande che durante il mio speech le abbiamo rivolto a nome di tutto il Comitato.
  Il Comitato, con la collaborazione di tutti i colleghi e anche dei funzionari che sono per noi indispensabili, è impegnato a Pag. 17testimoniare al Governo e al Parlamento ciò che lei ha comunque sottolineato, ovvero che vi sono delle discrasie e delle questioni che vanno quanto prima aggiustate e sistemate. Facciamo questo attraverso ordini del giorno e attraverso emendamenti. Ad ogni modo siamo trasversalmente impegnati a fare in modo che la produzione legislativa sia la più coerente possibile. Ringrazio il presidente Deodato e ringrazio i colleghi. La seduta è tolta.

  La seduta termina alle 9.10.