XVIII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Resoconto stenografico



Seduta n. 26 di Mercoledì 15 maggio 2019

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Vignaroli Stefano , Presidente ... 3 

Audizione del direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma, Carmine Valente:
Vignaroli Stefano , Presidente ... 3 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 3 
Vignaroli Stefano , Presidente ... 10 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 10 
Vignaroli Stefano , Presidente ... 10 
Del Monaco Antonio (M5S)  ... 10 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 11 
Grieco Paolo Giovanni , Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 11 
D'Arienzo Vincenzo  ... 12 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 12 
D'Arienzo Vincenzo  ... 12 
Grieco Paolo Giovanni , Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 12 
D'Arienzo Vincenzo  ... 13 
Grieco Paolo Giovanni , Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 13 
Nugnes Paola  ... 13 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 13 
Nugnes Paola  ... 13 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 13 
Nugnes Paola  ... 13 
Grieco Paolo Giovanni , Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 13 
Ferrazzi Andrea  ... 14 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 14 
Grieco Paolo Giovanni , Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 15 
Patassini Tullio (LEGA)  ... 15 
Grieco Paolo Giovanni , Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 15 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 16 
Patassini Tullio (LEGA)  ... 16 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 16 
Ferraioli Marzia (FI)  ... 16 
Grieco Paolo Giovanni , Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 16 
Ferraioli Marzia (FI)  ... 17 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 17 
Ferraioli Marzia (FI)  ... 17 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 17 
Vignaroli Stefano , Presidente ... 17 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 18 
Vignaroli Stefano , Presidente ... 18 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 18 
Grieco Paolo Giovanni , Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 18 
Vignaroli Stefano , Presidente ... 19 
Valente Carmine , Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma ... 19 
Vignaroli Stefano , Presidente ... 19 

(La seduta, sospesa alle 10.30, è ripresa alle 10.40) ... 19 

Comunicazioni del Presidente:
Vignaroli Stefano , Presidente ... 19

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
STEFANO VIGNAROLI

  La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla web-tv della Camera dei deputati.

  (Così rimane stabilito).

Audizione del direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma, Carmine Valente.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del direttore della struttura di missione, prevenzione e contrasto antimafia sisma, il prefetto Carmine Valente, accompagnato dal dottor Paolo Giovanni Grieco, viceprefetto con funzioni vicarie, e dal dottor Luigi Carbone, funzionario della struttura, che ringrazio per la presenza.
  Oggetto dell'odierna audizione è il tema delle white list, l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, con un focus particolare sull'oggetto di studio della nostra Commissione.
  Comunico che gli auditi hanno preso visione della disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta. Invito i nostri ospiti a svolgere una relazione, al termine della quale seguiranno eventuali domande o richieste di chiarimento da parte mia o dei miei colleghi.
  Do la parola al dottor Valente.

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Buongiorno. Grazie, presidente. Saluto tutti i componenti della Commissione presenti.
  Come ha già detto il presidente, io dirigo la struttura di missione antimafia sisma, che è stata creata nel 2016, con la legge n. 229. Questa struttura si occupa di tutti i controlli e della prevenzione antimafia di tutte le società che partecipano a qualsiasi titolo nella ricostruzione del terremoto del Centro Italia.
  Ovviamente, per poter capire come si è arrivati a questa anagrafe delle prestazioni e dei fornitori di prestazioni d'opera nella ricostruzione, vorrei fare un piccolo excursus, anche per far capire che questa è una materia molto complessa, molto particolare e magmatica, perché la comprensione sfugge un po’ ai non addetti ai lavori.
  Noi abbiamo un controllo penale giudiziario e un controllo amministrativo sulle imprese che ovviamente tentano di entrare nell'economia legale e, quindi, di controllare le imprese che partecipano soprattutto agli appalti pubblici. Lo scopo della legge antimafia e della prevenzione antimafia è quello di limitare che queste imprese gestite dalla mafia possano occupare spazi pubblici e possano accaparrarsi risorse pubbliche.
  È chiaro che il controllo antimafia è stato dato dal codice antimafia al prefetto, il quale ha la duplice funzione di valutare, sia se si tratti di comunicazioni antimafia sia si tratti di informazioni antimafia. Spiego brevemente cosa significa questo. Ogni pubblica amministrazione, ogni ente e ogni azienda controllata dallo Stato per poter Pag. 4rilasciare una licenza, un'autorizzazione, una concessione o una concessione a contributi pubblici deve chiedere alla prefettura se vi è la liberatoria nei confronti di questo soggetto. In questo caso il prefetto fa un accertamento sulla base della legge.
  L'articolo 84 del Testo unico delle leggi sulla mafia stabilisce che nel momento in cui non vi sono misure di prevenzione nei confronti del soggetto, questo non è passibile per nessun reato previsto dall'articolo 51 del codice di procedura penale. Per farvi capire come è puntuale la legge, vi dico che, per esempio, l'articolo 51 si riferisce alla bellezza di 27-30 reati. Sono tutti reati molto importanti, ovviamente. Parliamo di tratta di esseri umani, di riduzione in schiavitù, di traffico illecito di sostanze stupefacenti, di pedopornografia, di traffico di organi. La maggior parte di questi reati sono reati molto gravi e ogni qualvolta sono presenti con una sentenza passata in giudicato, o una sentenza in grado di appello, il prefetto non ha bisogno di fare nessun accertamento – sono reati ostativi – e non dà la comunicazione antimafia. Pertanto, la pubblica amministrazione non può rilasciare la licenza e non può autorizzare un contratto di prestazioni di opere, di servizi o di forniture che vadano da un valore di 150.000 a 5,48 milioni, che sono i valori europei. In questo caso parliamo di comunicazione antimafia.
  Molto più approfondita, invece, è l'informativa antimafia, perché, oltre a vedere se vi sono sospensioni o particolari nullità nei confronti di chi richiede l'informazione per quanto riguarda i contratti, qui i contratti devono avere un valore superiore a 5,8 milioni, quindi è un valore maggiore. Vi sto parlando della legge ordinaria che normalmente applicano le prefetture nel momento in cui si chiede un'informativa antimafia nei confronti di un soggetto che vuole partecipare a una gara di un appalto pubblico.
  Il prefetto, oltre ai reati ostativi previsti per la comunicazione – e in quel caso nega l'informativa antimafia – ha l'obbligo di vedere se vi sono eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a modificare e a ostruire il buon funzionamento dell'azienda che chiede questa cosa e, quindi, c'è una collusione con la mafia.
  Per poter fare questo tipo di accertamento ovviamente il prefetto si serve di alcuni reati indizianti, perché la legge stabilisce che in presenza di alcuni reati indizianti il prefetto è obbligato a fare l'accertamento, in quanto è possibile che ci possano essere condizionamenti mafiosi.
  I reati indizianti previsti dal codice sono: turbativa d'asta; turbata libertà di scelta del contraente; usura; estorsione; impiego di denari e beni di provenienza illecita; autoriciclaggio; proposte di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione, come la sorveglianza, l'obbligo di soggiorno eccetera; mancata denuncia dei delitti di concussione o di estorsione da parte dell'imprenditore, perché nel momento in cui c'è un'omissione di denuncia ovviamente è possibile che l'imprenditore debba coprire qualcosa o qualcuno.
  In presenza di questo tipo di reati il prefetto deve fare un accertamento ulteriore e deve, quindi, raccogliere tutti gli elementi giudiziari, attraverso le banche dati. Poi vedremo bene come funziona l'accertamento del prefetto. In presenza di questo, scatta il campanello d'allarme e il prefetto si deve muovere.
  In questo caso, se trova condizionamenti, emette l'interdittiva; se non trova condizionamenti, emette l'informativa liberatoria. Con l'informativa liberatoria il soggetto può partecipare a tutte le gare di appalti, altrimenti è precluso.
  L'interdittiva, invece, rappresenta un provvedimento molto eccezionale, perché ha quasi un significato sociologico, in quanto non ha derivazione penalistica. Infatti, per emettere l'interdittiva il prefetto non ha bisogno di prove, non ha bisogno di giustificare il comportamento di un soggetto secondo i canoni penalistici, ma lo deve giustificare e valutare in base a un aspetto: se l'impresa è condizionata o non è condizionata dalla mafia.
  La giurisprudenza parla addirittura del principio del più probabile che non, cioè l'importante è che sia probabile che l'impresa abbia il condizionamento per avere il provvedimento interdittivo. Il potere del Pag. 5prefetto è talmente ampio e discrezionale che anche il giudice amministrativo lo può andare a sindacare soltanto laddove vi sia un travestimento di fatti o un'illogicità manifesta. Quindi, i due vizi per cui il prefetto può essere sindacato dal giudice amministrativo quando emette un'interdittiva sono queste due ipotesi: travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.
  In questo caso ovviamente sappiamo che con il tempo questo rapporto, nel momento in cui noi abbiamo avuto grandi attività che sono state messe sotto la lente di ingrandimento del sociale, perché casomai erano attività molto a rischio, in questo tipo di attività a rischio la legge n. 190 del 2012 ha stabilito che ogni prefettura potesse avere una white list.
  Si parla delle seguenti attività: trasporto di materiale a discarica per conto terzi; trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura o trasporto di calcestruzzo e bitume; noli a freddo di macchinari; noli a caldo; fornitura di ferro lavorato; autotrasporti per conto terzi; guardiania dei cantieri.
  Ogni qualvolta vi è questo tipo di attività, sia in tutto che in parte, l'impresa che la svolge può chiedere di essere iscritta in una white list della prefettura competente per territorio dove ha sede l'impresa.
  La legge ha pensato di fare un'informativa liberatoria precedente, anticipata, anziché perdere tempo nel momento in cui si va a partecipare alle gare d'appalto e l'appaltatore, la stazione appaltante o la pubblica amministrazione devono chiedere conto con l'informativa antimafia e devono aspettare 30 giorni. Nei 30 giorni il prefetto in genere non ce la fa e chiede altri 45 giorni di tempo, quindi si arriva a 75 e poi ci sono i quindici giorni. Passano minimo cento giorni prima che l'impresa possa agire.
  Ovviamente l'impresa dopo il settantesimo giorno può agire perché la legge dice che entro 15 giorni la stazione appaltante, anche in mancanza di informativa, può comunque procedere all'appalto sotto condizione sospensiva. Quando ci sarà l'accertamento che arriverà a conclusione da parte del prefetto, se sarà negativo, si toglierà di mezzo il contratto, si dovrà rifare l'appalto e ovviamente un iter molto laborioso.
  Se io sono già stato condannato per qualche reato particolare, non vado a fare la richiesta di iscrizione nelle white list, penso di essere pulito nel momento in cui la faccio: il prefetto fa l'accertamento. Eppure, nonostante le persone sappiano che poi vengono controllate se fanno domande, ci sono tante interdittive che vengono comunque emesse. Ciò significa che non sempre l'operatore economico sa del controllo e dell'accertamento molto approfondito che il prefetto fa sulla sua attività e sui suoi collegamenti.
  Peraltro, oltre ai reati indizianti di cui abbiamo detto, il prefetto nell'emettere l'interdittiva può guardare i rapporti di parentela con soggetti malavitosi, le dichiarazioni dei pentiti, le sentenze di condanna, ma anche quelle di assoluzione, le circostanze vagliate in sede processuale prese nel loro insieme e le intercettazioni telefoniche. Ciò vuol dire che il prefetto nel momento in cui ha un piccolo elemento per poter fare un accertamento ulteriore si fa dare gli atti istruttori, anche di un rinvio a giudizio. Infatti, se c'è una sentenza passata in giudicato, se è una sentenza ostativa, non gliela dà, è molto semplice. Tutt'altra cosa invece se la sentenza non è definitiva o se la sentenza non c'è ancora, perché c'è un rinvio a giudizio dal quale emergono intercettazioni telefoniche che parlano chiaramente di rapporti di connivenza di persone parenti strette dell'imprenditore, dell'amministratore delegato o, a seconda delle imprese, anche dei soci accomandatari, dei sindaci di una società o di un socio di una società di capitali. La legge è molto precisa perché fa un elenco di tutti i soggetti che devono essere controllati dal prefetto nel momento in cui la società vuole avere l'iscrizione in una white list.
  Tuttavia, tengo a dire a questa Commissione che ovviamente tra i reati ostativi da poco tempo è stato introdotto il 452-quaterdecies del codice penale, che parla di «attività organizzate per traffico illecito di rifiuti». Prima, questo articolo era il 260 della legge n. 152 e non era tra i reati Pag. 6ostativi; è stato inserito da poco e, quindi, adesso che è un reato ostativo, ogniqualvolta vi è traffico organizzato di trasporto illecito di rifiuti automaticamente si emette l'interdittiva e/o, se si parla di comunicazione, non si dà la comunicazione.
  Cosa è successo? Io ho soltanto accennato alle white list. Cerco di andare veloce, perché la questione è lunga e capisco che poi ci saranno domande, perché la materia non è molto facile. Con queste white list pensavamo di aver risolto il problema, perché tutte le prefetture fanno l'elenco nelle white list e danno questa patente di pulizia a priori della ditta, che può quindi partecipare ai contratti e tutto il resto.
  Tuttavia, nell'esperienza dei grandi eventi, come per esempio l’Expo, il terremoto dell'Emilia Romagna, con Bologna, Ravenna eccetera, L'Aquila 2009 e, per ultima, cosa che importa a voi, la legge n. 6 del 2014, che riguarda la sezione speciale a Napoli per la Terra dei fuochi, vi sono state white list ad hoc, perché non hanno più tenuto conto del rapporto pubblico-privato, ossia se si faceva un appalto pubblico o un appalto privato. In effetti, le ditte che partecipano a questi grandi eventi, partecipano anche per ricostruzione privata, ma con contributi pubblici e, quindi, essendo contributi pubblici, la legge pretende che vengano controllate anche le ditte che partecipano alla ricostruzione privata. Così è successo nella Terra dei fuochi, all’Expo di Milano e in altre occasioni.
  Questa white list ad hoc ha dato poi la stura a inventarsi l'anagrafe delle prestazioni dei fornitori, che viene gestita dalla struttura che io dirigo. Infatti, nel 2016 la legge n. 229 ha stabilito che praticamente tutte le imprese che vogliono partecipare alla ricostruzione del terremoto, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, sia per la ricostruzione pubblica che per quella privata, debbano iscriversi all'anagrafe detenuta da questa struttura.
  Questa è stata una rivoluzione, perché alla fine si è stabilito che in un'area così vasta come il terremoto non basterebbe questo, perché la legge successivamente nel 2017 ha incluso anche in questa anagrafe la ricostruzione privata de L'Aquila, che era del 2009. Precedentemente c'era una white list ad hoc nella prefettura de L'Aquila per tutte le ditte che dovevano fare lavori di ricostruzione sia pubblici che privati. Con questa legge i privati sono venuti sotto l'egida della nostra struttura e circa 2.000 ditte iscritte per fare ricostruzione privata sono state iscritte nella nostra anagrafe.
  Questo che significa? Significa che, siccome l'iscrizione dura dodici mesi, così come l'iscrizione nelle white list, poi si ricomincia daccapo, perché l'impresa che vuole continuare a rimanere iscritta nelle white list o nella nostra anagrafe deve esprimere un'altra volta il desiderio di mantenere l'iscrizione. Per mantenere l'iscrizione si ricomincia a fare il nuovo accertamento da capo, come se fosse la prima volta, solo con qualche terminologia e con tempi un po’ diversi.
  Ci hanno dato L'Aquila e successivamente nel 2018 ci hanno dato anche il terremoto d'Ischia. Col decreto-legge di un mese fa, che sta per essere convertito in legge, ci hanno dato Campobasso e Catania.
  Il legislatore da una parte ha ritenuto che ormai, ogniqualvolta parliamo di terremoto e di grandi eventi negativi, converrebbe avere una struttura centralizzata che funga da white list ad hoc per intenderci e che possa controllare preventivamente. Preventivamente significa non far perdere tempo. Sui giornali è uscito che a L'Aquila si perdeva tempo perché la struttura non dava l'autorizzazione antimafia. Non è vero, perché chi partecipa evidentemente già è iscritto e, se è iscritto, già è pulito, perché è stato già controllato.
  Il legislatore è stato lungimirante, perché ha pensato che man mano che si allarga il campo di queste emergenze si allarga sempre di più anche il campo di questa competenza di anagrafe e di questa struttura.
  Perché ha fatto questo? Perché in primo luogo devo dire che ha creato una struttura con un'oculatezza particolare. Infatti, questa struttura innanzitutto collabora con ANAC (Autorità nazionale anticorruzione). Inoltre, si serve della DIA (direzione investigativa antimafia) per gli accertamenti, perché è il contraltare privilegiato, però Pag. 7insieme alla DIA noi abbiamo un rapporto di collaborazione istituzionale e interistituzionale, attraverso i gruppi interforze delle prefetture sul territorio, con la DNA (direzione nazionale antimafia).
  Inoltre, questa struttura si serve – gliel'hanno messa a disposizione per legge – di una sezione specializzata del CCASIIP (Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari). Il CCASIIP è un comitato interministeriale per i grandi lavori, l'alta sorveglianza nei grandi appalti e per gli investimenti prioritari dello Stato. È nato questo comitato, che serve soltanto per controllare trasparenza e legalità in questi settori e risiede presso il Ministero dell'interno.
  La legge che ha istituito la mia struttura non ha fatto altro che dire: una sezione specializzata di questo CCASIIP sta alle dipendenze o il direttore di questa sezione specializzata si avvale di componenti quali ANAC, procura nazionale, DIA e forze dell'ordine, Palazzo Chigi, Ministero delle infrastrutture e Avvocatura dello Stato, quindi ci sono moltissimi membri.
  Questa struttura che cosa fa? Dà ausilio al direttore della struttura per andare a vedere il controllo come deve essere effettuato e come si deve enucleare nelle funzioni, quando arriva la richiesta, la sua competenza.
  Devo dire che è stato fatto un lavoro egregio. Sono state emesse tre linee guida, che sono allegate a questo librone che io vi lascerò. Ogni linea guida ha stabilito delle regole che noi ci siamo dati. Queste regole, stabilite dalle linee guida di questo CCASIIP, vengono poi accettate dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) con una delibera e, quindi, automaticamente diventano norma. È una norma interna a cui noi dobbiamo per forza ubbidire.
  Dunque, oltre alla legge ordinaria che ha stabilito il codice degli appalti, noi nelle linee guida ci siamo dati regole ulteriori, per poter approfondire ancora di più il controllo. Abbiamo stabilito, per esempio, che l'istanza venga fatta attraverso una piattaforma informatica; infatti sono stati completamente dematerializzati i fascicoli, non esiste carta dentro la nostra struttura. C'è una piattaforma informatica che riceve la domanda dell'impresa e la stessa piattaforma produce una richiesta alla DIA di andare a fare il primo accertamento ed entro 15 giorni la DIA ci deve rispondere. Ci deve dire che ha fatto un accertamento sulla BDNA (banca dati nazionale antimafia), sul SIRAC (Sistema informatico rilevamento accessi ai cantieri), che è la banca dati a cui ricorre quando fa i controlli e gli accessi nei cantieri, e sullo SDI (sistema d'indagine) investigativo, che è la banca dati delle forze di polizia. Praticamente nello SDI sono contenute tutte le investigazioni e anche tutti i processi che si stanno istruendo nelle procure, se non hanno segreto istruttorio ovviamente.
  Quindi, nel momento in cui la DIA fa questo controllo a tappeto e va a vedere anche se vi sono su queste persone i reati di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale, cioè quei 30 reati, e se vi sono reati indizianti o meno, automaticamente risponde e dice «non c'è nulla». Noi la iscriviamo temporaneamente (si chiama «iscrizione speditiva»), fermo restando che dopo mandiamo tutta la documentazione alle prefetture, affinché, attraverso i gruppi interforze, ci diano altri elementi ulteriori, se vi sono. Scriviamo alla procura nazionale antimafia, se vi sono processi in atto nei confronti di queste persone, per vedere di acquisire gli atti e, quindi, poter controllare anche i processi della procura nazionale antimafia.
  Insomma, si fa tutto questo ambaradan di attività per arrivare al punto in cui, se non vi sono elementi, finalmente emettiamo l'iscrizione definitiva. Ovviamente l'iscrizione definitiva può anche non arrivare entro i dodici mesi dall'iscrizione temporanea. Siccome l'iscrizione vale dodici mesi, se alla fine del dodicesimo mese non c'è ancora la definitiva, ma non c'è soltanto perché evidentemente qualche prefettura non ha ancora risposto, in quanto la forza di polizia sta facendo ancora accertamenti e non ci ha mandato ulteriori elementi, continua a rimanere iscritta. Dalla piattaforma non si vede se è un'iscrizione temporanea Pag. 8 o definitiva. Può partecipare a tutti gli appalti, quindi vi partecipa fin quando non viene bloccata da un eventuale no della prefettura, che, arrivando le documentazioni accertative, va a scoprire che la ditta non aveva tutta la capacità che si riteneva. Quindi, a quel punto si emette l'interdittiva.
  L'interdittiva, come abbiamo detto, è un procedimento molto complesso. In questo caso non la emette il prefetto, ma la emette il direttore della struttura.
  Oltre alle sezioni specializzate, la struttura si serve anche di un gruppo interforze centrale presso il Dipartimento di pubblica sicurezza. Questo gruppo, che è stato creato dalla legge n. 229, in effetti non è altro che un gruppo di monitoraggio, di analisi e di attività investigativa a livello molto più ampio.
  Faccio un'ipotesi. Se il direttore della struttura vuole capire in un determinato territorio, per esempio a Macerata, dove conviene andare a fare l'accesso ai cantieri e chiede al gruppo «Mi dici in quel territorio qual è la parte più sensibile?», lui da un'analisi mi dice che una parte della provincia di Macerata è interessata da famiglie e da cosche mafiose che potrebbero avere avuto interessenza con i lavori che si stanno svolgendo in quell'area. Io, d'accordo con le prefetture, posso stabilire di selezionare una, due o tre aziende che stanno già lavorando per la ricostruzione e fare un controllo con un accesso al cantiere.
  L'accesso al cantiere è fatto dai gruppi interforze e dalla DIA ed emergono poi gli elementi dell'accesso al cantiere. Anche l'accesso al cantiere è una storia molto più complicata di come io ve la sto dicendo, perché ovviamente, se vi è un cantiere di una grande opera, c'è già un protocollo di legalità tipo, previsto sempre dal CCASIIP presso il Ministero dell'interno. Peraltro, si sono un po’ uniformati con i protocolli di legalità anche gli altri. Anch'io ne ho sottoscritto uno con Invitalia e il commissario straordinario del terremoto dove andiamo a stabilire regole ancora più insidiose per l'appaltatore, il quale deve essere ancor più cosciente che, se vuole lavorare nella ricostruzione, deve essere pulito al 100 per cento.
  È chiaro che addirittura già nel bando di gara si va a dire all'appaltatore: «Guarda che se tu vinci questa gara automaticamente accetti anche queste condizioni», grazie a questo protocollo di legalità sottoscritto.
  Nel protocollo quadro che noi abbiamo sottoscritto abbiamo anche stabilito che presso la struttura ci sia un tavolo di monitoraggio. Questo tavolo monitora tutti i cantieri e tutto il flusso della manodopera. Ciò significa che, siccome noi sappiamo che molte volte i cantieri utilizzano manodopera di un'altra ditta e guarda caso quell'altra ditta potrebbe essere interdetta, andiamo a vedere se l'altra ditta è stata interdetta, perché guarda caso proprio quel dipendente di quella ditta era collegato alla mafia e lui non ha fatto altro che esportare il suo dipendente in una ditta pulita per poter avere il cuneo di entrata. Questa è un'attività laboriosa, un'attività di indagine, un'attività con cui si vanno a vedere un po’ tutti gli aspetti.
  Vorrei aggiungere una cosa che riguarda la vostra Commissione. Noi nella sezione specializzata della Procura nazionale antimafia abbiamo un elemento molto valido, il quale ci ha consigliato. Siccome c'è soltanto il traffico illecito organizzato dei rifiuti, manca tutta la parte dell'ambiente, dei reati ambientali, del disastro ambientale, delle discariche e della bruciatura dei rifiuti. Tutti questi tipi di reati mancano nell'analisi che il prefetto fa per poter dare l'informativa antimafia. Noi nelle seconde linee guida ci siamo posti il problema e abbiamo inserito un elenco di reati. Vi cito soltanto i titoli: inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, attività di gestione di rifiuti non autorizzati, combustione illecita, bonifica dei siti, violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, che poi ovviamente è passato nei reati ostativi.
  Noi ci siamo dati la regola che, in presenza di una richiesta di iscrizione, se la DIA ci dice che c'è uno di questi reati in Pag. 9capo a uno dei soggetti, sospendiamo l'iscrizione e facciamo gli accertamenti. Non do l'informativa immediatamente, come se fosse un reato ostativo, però facciamo gli accertamenti. Recuperiamo tutti gli atti giudiziari di questo reato, andiamo a vedere che tipo di indagine è stata fatta dalla magistratura, andiamo a vedere se vi è un rinvio a giudizio, insomma guardiamo tutti gli atti giudiziari e poi si va a guardare ugualmente tutto lo SDI investigativo e se in altre procure si stanno facendo processi identici (non voglio dire sensibili).
  Aggiungo che, poiché il legislatore è stato così accorto nel prevedere l'ampliamento della competenza di questa struttura di missione per il sisma e per i terremoti, noi veramente l'avevamo chiesto anche per il ponte di Genova. In effetti il ponte di Genova è un'emergenza ed è un appalto che si chiude in se stesso su Genova, però possono partecipare mille aziende per poter costruire un ponte del genere. Avevo proposto di iscrivere quelle aziende nell'anagrafe centrale e di fare noi la prevenzione, invece di andare a pesare sulla prefettura di Genova.
  Cantone disse che già era stato stabilito, perché lì dovevano fare in fretta e, quindi, hanno deciso di dare alla prefettura di Genova, con una sezione e con un aggravio di lavoro non da poco, la possibilità di emettere l'informativa antimafia sulle ditte che partecipano alla ricostruzione. Tuttavia, poi c'è stata una legge nella quale si è detto: «Comunque, non solo le ditte che sono iscritte nelle white list, ma anche quelle che sono iscritte nell'anagrafe del terremoto». Quindi, se una ditta iscritta nell'anagrafe della ricostruzione vuole partecipare ai bandi di gara di Genova, lo può fare.
  È chiaro che questa vicenda, secondo me, ha messo bene in evidenza l'intento del legislatore. Infatti, la legge è molto puntuale, quindi le ditte per poter superare il vaglio dell'accertamento e per essere iscritte in quella white list di Napoli devono sudare sette camicie. Abbiamo fatto un accertamento in ufficio: in questa sezione speciale sono appena quindici le ditte iscritte dopo quattro anni.
  Nel 2017 è stato nominato il commissario straordinario per le bonifiche. In effetti, si sarebbe potuto già usare questa anagrafe, se il legislatore avesse avuto un attimo di attenzione, secondo me. Perché? Perché il commissario straordinario ha dovuto fare protocolli di legalità con il Ministro dell'interno, ha dovuto fare un avviso pubblico per stabilire chi erano le stazioni appaltanti pubbliche che potevano bonificare i siti, ha dovuto stabilire la divisione di tutti i siti da bonificare per queste stazioni appaltanti e, se sono quindici prefetture competenti per territorio dove si trovano questi siti, ha dovuto fare un protocollo di legalità con ogni prefettura, con ogni stazione appaltante, per poter mettere una specie di white list ad hoc su quella provincia dove c'è da bonificare quel sito, dove le imprese si possono iscrivere da tutta Italia, derogando ovviamente alla competenza territoriale.
  Io dico che forse non c'era bisogno di tutto questo; capisco pure che il sistema dell'antimafia si poggia sulle prefetture, mentre questa struttura nasce per un tempo determinato per il terremoto. Il terremoto del 2009 a L'Aquila finirà forse nel 2024, quello del 2016 forse finirà nel 2030. Questa struttura è temporanea, ma che significa temporanea?
  Adesso il commissario ha 40 milioni da spendere – faccio un'ipotesi – per bonificare i primi 40 o 60 siti, ma poi ne avete individuati circa 4.500, quindi lo Stato dovrà per forza di cose continuare a lavorare su questo argomento e dovrà continuare a dare i soldi a un commissario straordinario e utilizzare white list ad hoc in ogni prefettura. Le ditte, quindi, si iscrivono a Vicenza, a Trento, a Bolzano e poi a Napoli.
  Perché non un'anagrafe unica, centrale, che stabilisca regole casomai per due anni? Decidiamo per due anni la possibilità che la struttura di missione sisma si occupi anche dei rifiuti come emergenza e tutti quelli che vogliono partecipare allo smaltimento e alla bonifica dei siti siano iscritti in questa anagrafe. Li controlliamo e facciamo un elenco.
  Io vi dico soltanto che noi abbiamo ricevuto 27.856 istanze nei tre anni. In Pag. 10questo momento sono iscritte 11.545 ditte, di cui 1.176 in modalità provvisoria, 6.200 definitive e 4.000 in stato di aggiornamento; 3.223 sono state cancellate perché alla fine del dodicesimo mese non hanno manifestato l'intenzione di rimanere iscritte e sono state cancellate. Ne verranno cancellate anche altre, mentre altre si iscrivono. Abbiamo emesso 60 provvedimenti interdittivi, nonostante – ripeto – chi si iscrive all'anagrafe sappia che verrà controllato.

  PRESIDENTE. Può ripetere i numeri cortesemente?

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Gli iscritti in questo momento sono 11.545, di cui 1.176 in modalità provvisoria (la famosa iscrizione speditiva), 6.298 in modalità definitiva e 4.071 in stato di aggiornamento; 3.223 sono state cancellate; 60 sono state destinatarie di provvedimenti di interdittiva. Per essere chiari, le 60 sono 9 interdittive formali, 33 dinieghi di iscrizione, 16 revoche e 2 sospensioni dall'anagrafe. Queste procedure sono diverse, ad esempio se una prefettura emette un'interdittiva e me la manda, io faccio la revoca dell'iscrizione, oppure diniego l'iscrizione nel momento in cui l'ho iscritta e poi c'è stata una attività io la cancello o nego l'iscrizione.
  Sono provvedimenti comunque negativi e parto dal presupposto che queste aziende, quando vengono e si iscrivono, sappiano che noi facciamo un controllo antimafia. Questa è un'interdittiva che abbiamo emesso, che è pubblica perché ne hanno parlato i giornali quando c'è stato il famoso suicidio dell'imprenditore siciliano dopo l'interdittiva. È ovvio che questa interdittiva fa male, perché taglia i ponti con tutto il lavoro, ma nel momento in cui questa Cosiam ha ricevuto l'interdittiva da noi, poi l'ha ricevuta anche dalla prefettura di Caltanissetta, noi abbiamo avuto l'avallo dal TAR del Lazio e la Prefettura dal TAR di Palermo, ha fatto opposizione anche al Consiglio di Stato e abbiamo avuto anche la conferma del Consiglio di Stato. Ovviamente, quando si è suicidato il padre, i due figli sono venuti e hanno chiesto la liberatoria per loro, che noi gli abbiamo dato, perché i due figli sono puliti, per adesso, per noi.
  Questo imprenditore aveva addirittura denunciato gli estorsori, quindi li aveva mandati in galera insieme ad altri, però il procuratore di Gela mandò gli atti alla procura distrettuale di Caltanissetta dicendo di controllare meglio, perché non era chiaro il comportamento. È la procura distrettuale che ha fatto un rinvio a giudizio, un primo ed un secondo grado.
  L'interdittiva viene capita poco perché non viene vista come dei canoni penalistici, dove c'è un processo e, se non c'è la prova, non mi puoi condannare. Qui è diverso: noi dobbiamo andare a guardare effettivamente se, pur senza colpa tua, ci sia la possibilità che tu possa avere una pressione psicologica tale che la mafia diriga o condizioni la tua impresa.
  Questa è una cosa durissima, quindi lo chiamiamo il massimo grado di avanzamento di tutela dello Stato nei confronti della criminalità organizzata, e massimo grado di avanzamento significa che va oltre la siepe, significa che non si ferma alle regole, ma va oltre, quindi l'interdittiva è un provvedimento eccezionale, straordinario, che deve essere curato cum grano salis, deve essere maneggiato con cura.
  Io ho finito e sono a vostra disposizione per eventuali domande.

  PRESIDENTE. Io non ho visto richieste di intervento, ma so già che è solo timidezza iniziale e, visto che la materia è molto tecnica, molto delicata, molto particolare stimola anche tante considerazioni personali, vi invito a limitarle il più possibile e a fare delle domande di approfondimento per capire meglio.

  ANTONIO DEL MONACO. Ringrazio il direttore Valente della sua relazione. Cerco di andare rapidamente alle domande e poi ho una riflessione.
  Per quanto riguarda i reati previsti dall'articolo 51 del codice penale, si è parlato di 27-30 reati. Dalla sua esperienza o dall'esperienza delle prefetture ci sono altri Pag. 11reati che andrebbero aggiunti a questa lista, reati non previsti quando è stato fatto l'articolo? La stessa cosa per quanto riguarda i reati indizianti, ossia se in questo elenco di reati indizianti ci siano altri reati che ritenga opportuno aggiungere.
  In merito alle teste di legno e ai subappalti leggevo insieme alla collega un articolo che riguarda la struttura che è venuta fuori nel 2016. La relazione che è stata fatta dall'allora sostituto procuratore dell'antimafia nel 2013 parlava dell'infiltrazione per quanto riguarda il terremoto de L'Aquila, che nei primi due anni è stata molto forte in maniera defilata. Presento una ditta pulita del nord che opera e poi chiaramente mi trovo i casalesi, come è capitato in Umbria.
  Avevo anche altre domande, ma sono già troppe. Grazie.

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Adesso darò la parola anche al mio vice, se vuole aggiungere qualcosa. Nostra opinione è che nell'articolo 51 si dovrebbero aggiungere i reati ambientali, come ho detto prima nella mia relazione. Se quindi non li vogliamo mettere nell'articolo 51, mettiamoli almeno nei reati indizianti, quelli canonici, che danno un potere ostativo.
  In merito alla seconda domanda, su L'Aquila, ovviamente quando è nato era un coacervo di ditte per la ricostruzione sia pubblica che privata, che chiedevano l'iscrizione ad hoc in una white list della prefettura de L'Aquila. Se si è lavorato bene o non si è lavorato bene io non lo so, però è sicuro che a un certo punto il legislatore ha preso tutte le ditte della ricostruzione privata de L'Aquila e le ha passate all'anagrafe, 2000 ditte.
  Lei parla di subappalti, di subaffidatari, dei casalesi che possiamo ritrovarci dentro, ma, se ce li ritroviamo dentro, vengono selezionati e viene eliminata anche la ditta che ha il casalese dentro, perché – ripeto per far capire ai non addetti ai lavori – nel momento in cui andiamo a prendere una società che ha avuto un processo o dentro questa ditta vi è una manodopera di un'altra società, che è stata interdetta (potrebbe anche non essere lei l'interdetta, ma esserlo una) e questo passaggio di manodopera avviene con una certa regolarità, noi adesso con il tavolo di monitoraggio lo sappiamo.
  Prima non lo sapevano, perché ci vuole una piattaforma informatica in cui valutare tutti i dati dell'accesso ai cantieri, perché nel momento in cui vado a fare un accesso ai cantieri e trovo una determinata persona lì dentro, so che l'ho trovata e che non doveva esserci.
  Quando attraverso la piattaforma mi accorgo che un soggetto non doveva essere nemmeno in un altro cantiere a Trento o in un altro cantiere a Reggio Calabria, automaticamente si risale la china, quindi è chiaro che facciamo un accertamento così a largo raggio che se una persona che appartiene al gruppo mafioso dei casalesi può star sicuro che viene individuato e, se è individuato, condiziona automaticamente l'impresa, non dobbiamo trovare prove. Già dalla semplice presenza di un casalese in una società, in una ditta noi sappiamo che l'imprenditore ha un rapporto con i casalesi.
  Basta che un elemento si ripeta la seconda o la terza volta, per noi costituisce già un indizio molto grave. Ritengo che questa sia un'anagrafe che puntualmente accerta, ed è difficile che possa essere liberato qualcuno senza averne il diritto. Questo è ciò che ritengo, poi l'errore umano è plausibile.

  PAOLO GIOVANNI GRIECO, Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Solo una cosa, se permette. Voglio precisare che si tratta dell'articolo 51 del codice di procedura penale, non del codice penale, e in particolare il 3-bis, quello relativo alle competenze delle procure distrettuali.
  In effetti, gli aggiornamenti ci sono stati nel corso del tempo e l'ultimo ha riguardato il 640-bis e il 640, secondo comma, numero 1, che riguarda forme aggravate di truffa nei confronti dello Stato, quindi l'evoluzione nell'individuazione dei reati ostativi c'è stata, è in corso e quindi non si esclude che possa esserci in futuro. In più, come reati indizianti c'è tutta una serie di ulteriori reati che noi prevediamo di sottoporre Pag. 12 a particolare attenzione e cura, oltre quelli sui rifiuti di cui già si è parlato anche altri tipi di reati contro lo Stato, quindi articolo 323 e altri.
  Sul discorso dei subappalti, noi controlliamo tutta la filiera, quindi non dovrebbe esserci il rischio, perché tutte le società interessate nella filiera della ricostruzione sono soggette a iscrizione all'anagrafe, e in più c'è il momento di chiusura del controllo ai cantieri, dove si vanno a individuare anche le maestranze, quindi il personale impiegato, e, se ci sono persone che derivano da organizzazioni o da altre società interdette, chiaramente scatta l'accertamento ai fini dell'eventuale interdittiva.

  VINCENZO D'ARIENZO. Intanto, ringrazio il prefetto per le delucidazioni e, prima di arrivare a un paio di domande, mi interessava riprendere, perché ho seguito il provvedimento, la ratio che avevamo inserito nella costituzione della struttura di missione del 2016 per il sisma, cioè quella di immaginare che nei confronti di una rilevante emergenza come era in quell'occasione ci potesse essere la centralizzazione delle attività antimafia, per evitare quella polverizzazione sul territorio con le decine e decine di prefetture che avrebbero dovuto svolgere il compito.
  Da questo punto di vista è certamente interessante l'idea che lei ha paventato, facendo riferimento al ponte Morandi in particolare, che in presenza di rilevanti emergenze, quindi non questioni ordinarie, possa esserci l'utilizzo di queste banche dati che avete.
  Visto che lei vi ha fatto riferimento ed è di competenza di questa Commissione, richiamo quella che chiamo inversione o innovazione culturale, nel momento in cui nella passata legislatura con gli ecoreati abbiamo inserito gli illeciti del delicato comparto del riciclaggio o comunque dello smaltimento dei rifiuti nelle procedure.
  Per far comprendere ai colleghi, a parte la mia esperienza professionale, lei ha fatto riferimento spesso alle interdittive, che sono delle vere e proprie misure di prevenzione, a volte non devono essere giustificate con un atto giudiziario o con una sentenza. Sono quelle però che, per quanto ci riguarda in Veneto, stanno salvando gran parte dell'economia legale grazie anche al lavoro delle prefetture.
  Volevo sapere da lei come operate riguardo alla gestione delle white list. Sappiamo, infatti, che il crimine, anche attraverso cambi gestionali, fa di tutto per eludere ogni controllo. Qual è la vostra esperienza, quali sono gli eventuali suggerimenti?
  Seconda domanda. Lei ha detto che con le linee guida (era la domanda anche del collega precedente) escludete in presenza di quei reati.

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Sospendiamo.

  VINCENZO D'ARIENZO. Scusate, sospendete. Hanno resistito a qualche ricorso in sede amministrativa alla sospensione, c'è bisogno di una copertura normativa o hanno resistito e quindi la giurisprudenza ha dato l’ok per questo tipo di procedura?

  PAOLO GIOVANNI GRIECO, Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Per quanto riguarda le variazioni societarie utilizziamo la stessa, identica procedura che per le iscrizioni, quindi, laddove la ditta ci comunica una variazione societaria, facciamo le stesse indagini che facciamo per la compagine preesistente, quindi sia per quanto riguarda l'assetto proprietario che per quanto riguarda l'assetto gestionale.
  È chiaro che la breve durata rispetto ai tempi della ricostruzione, quindi i dodici mesi dell'iscrizione all'anagrafe, ci consente allo scadere dei dodici mesi di verificare noi stessi se ci siano state variazioni eventualmente non comunicate, che producano un intervento di cancellazione o di sanzione per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafe. Infatti, ogni volta che rinnoviamo l'iscrizione ogni 12 mesi facciamo un ulteriore accesso alle nostre banche dati nazionali, alla BDNA, che ci dà la fotografia aggiornata della composizione, così come risulta in camera di commercio.
  Le variazioni societarie che si possono produrre in modo subdolo per aggirare Pag. 13eventuali situazioni ostative o di criticità, nella normalità dei casi siamo in grado di verificarle, se non subito comunque entro un lasso di tempo ragionevole e comunque sicuramente prima che si porti a conclusione l'opera.
  Quando parlava di sospensione dei termini, onorevole, a cosa si riferiva?

  VINCENZO D'ARIENZO. Il prefetto nelle linee guida 2, se ho capito bene, ha fatto riferimento ad una serie di reati che, pur non essendo previsti ...

  PAOLO GIOVANNI GRIECO, Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Il provvedimento viene rivolto all'interessato come semplice comunicazione, cioè gli diciamo che, a causa della complessità dell'istruttoria, ci avvaliamo della facoltà prevista dalle linee guida per derogare ai termini del codice antimafia. Nel 100 per cento dei casi non ci è mai arrivata alcuna contestazione di tipo giudiziario, né l'interessato ha contestato in via extragiudiziaria il provvedimento. Si tratta di una comunicazione che noi facciamo all'interessato, il quale se vuole può fare un accesso agli atti e verificare direttamente la situazione.
  Quando ci avvaliamo di questa facoltà della deroga ai termini, non è stato mai contestato, quindi lo facciamo e poi le linee guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dovrebbero resistere anche ad un ricorso e alle censure sia in sede giurisdizionale che fuori.

  PAOLA NUGNES. Il prefetto poi ha chiarito nella risposta successiva, però mi è sembrato di capire e volevo conferma che in pratica le linee guida facciano riferimento soltanto al lavoro che fa la struttura di azione, quindi i reati indiziari ambientali non rientrano in quelli che vengono analizzati normalmente dalle prefetture; pertanto questo lascia un ampio vuoto normativo che credo debba essere assolutamente colmato.
  Volevo anche capire meglio i tempi dell'interdittiva perché, visto che la valutazione delle prefetture è discrezionale e si può basare su tanti fattori, come ad esempio la presenza di uno dei soggetti nell'impresa che crea una valutazione negativa, come può l'impresa rifare la domanda avendo provveduto a eliminare il problema che ha creato l'interdittiva? L'interdittiva ha un tempo e una scadenza?

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Io prima già avevo detto che i contenuti delle linee guida 2, che sarebbero i reati ambientali, si auspica possano passare nei reati ostativi – ovviamente ci vuole un provvedimento legislativo – e si vada nella legislazione ordinaria perché così anche i prefetti possono fare questo tipo di accertamento, che oggi esula dal loro campo.
  Per quanto riguarda invece l'interdittiva, quest'ultima dura tutto il tempo che deve durare, fin quando la compagine societaria rimane uguale, a meno che non sia stata emessa per uno specifico reato particolare e quel reato si sia estinto, però abbiano chiesto giudizialmente l'estinzione, perché senza la richiesta dichiarativa di un giudice il reato è prescritto e quindi si estingue, l'interdittiva rimane valida.
  Se muore il soggetto e la compagine societaria cambia, si fa una nuova valutazione dei nuovi soci e delle nuove compagini societarie, per vedere se questi...

  PAOLA NUGNES. Viene eliminato con la morte, il soggetto viene allontanato...

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Se è solo lui però...

  PAOLA NUGNES. Sì, se il motivo per cui è stata emessa l'interdittiva viene eliminato, la ditta può teoricamente rifare la domanda.

  PAOLO GIOVANNI GRIECO, Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Aggiungo molto velocemente che esiste un istituto ad hoc nell'ambito del codice antimafia, l'aggiornamento istruttorio, per cui Pag. 14a seguito di interdittiva se il destinatario ritiene siano state superate le situazioni ostative oggetto di interdittiva, può chiedere un aggiornamento istruttorio e noi procediamo ex novo a un'istruttoria completa e, a prescindere dal venir meno del soggetto colluso, facciamo una nuova indagine a tutto campo, per verificare se permangano o meno i condizionamenti della criminalità organizzata.

  ANDREA FERRAZZI. Per vedere se ho capito bene: sugli ecoreati da inserire a parer suo perché non considerati ostativi fate comunque all'interno della vostra banca dati e white list dei controlli, ma nel caso in cui il controllo fosse negativo avete la possibilità di intervenire nel procedimento oppure no?
  In secondo luogo, il coordinamento dei lavori di controllo per quanto riguarda sia l'informativa che la comunicazione antimafia delle varie prefetture come avviene, funziona o non funziona, ci sono scambi costanti, c'è un protocollo di comunicazione e di efficientamento dei lavori, ci sono sovrapposizioni, ci sono aree grigie che potrebbero essere agevolate invece da assenza di coordinamento? Grazie.

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Per quanto riguarda il coordinamento le rispondo subito che ogni singola prefettura è autonoma per quanto riguarda il controllo preventivo antimafia, i suoi provvedimenti vanno su Banca Nazionale Antimafia (BDNA) e tutti lo possono vedere. C'è poi lo scambio di informazioni continue quando la società da controllare ha sede in un'altra provincia e quindi è competente un altro prefetto, al quale si chiede di fornirci le indicazioni e gli accertamenti, sia indiziari sia valutativi sulla società.
  È quindi uno scambio continuo per quanto riguarda il lavoro, posso testimoniare sull'anagrafe che il coordinamento funziona bene poiché questa struttura è centralizzata e il suo direttore collabora con tutte le prefetture del cratere: Ischia, Napoli, Messina, Catania e Campobasso con cui abbiamo un rapporto costante. Quindi, i gruppi interforze sono propaggine e promanazione della stessa filiera di intervento che ha la struttura; quest'ultima infatti non ha un suo gruppo interforze che attiva e la prefettura ne ha un altro, si tratta sempre dello stesso gruppo. Quando chiedo al prefetto di riunire il gruppo interforze, di stabilire quale può essere l'accesso a un cantiere e di farmi sapere, il prefetto lo riunisce. È un coordinamento efficace.
  La DIA, avendo le sue propaggini sul territorio, ugualmente ha il rapporto e ugualmente ha la possibilità di arrivare allo SDI investigativo, la banca dati delle forze di polizia.
  Se qualcuno è oggetto di un'investigazione, magari perché dei pentiti hanno parlato di lui in un processo, e c'è un processo in corso con delle indagini per la procura, laddove non vi sia segreto istruttorio, queste cose ce le rapportano, ovviamente con un documento riservato, e noi dobbiamo avere, ci dobbiamo formare un quadro indiziario da più elementi. Non è che quel documento che mi arriva è sicuramente quello giusto. Può darsi che me ne faccia ancora nulla, e magari ho bisogno della procura nazionale a cui chiedere l'atto giudiziario se c'è una sentenza di primo grado.
  La procura nazionale ha, infatti, una sua banca dati che, siccome parla di mafia, ha solo la procura nazionale. E vedono questa banca dati sono le procure distrettuali antimafia. Non la vedono nemmeno le procure ordinarie.
  È chiaro che, quando a me serve qualcosa di ulteriore, visto che un membro importante della procura nazionale è nella sezione specializzata di cui noi ci serviamo, di cui io mi servo, vado direttamente dal membro della procura nazionale. L'altro giorno ha mandato addirittura un dischetto, tanti erano gli atti che dovevano arrivare: sottendono e contribuiscono in un modo devo dire molto efficiente.
  Questo sistema di procura nazionale, DIA, gruppo interforze e prefettura, quindi, attraverso queste varie banche dati funziona molto bene per quanto riguarda la struttura.

Pag. 15

  PAOLO GIOVANNI GRIECO, Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Vorrei solo aggiungere che il coordinamento a livello territoriale si esplica anche attraverso la sezione specializzata tratteggiata prima, nel cui ambito ci sono i rappresentanti di tutte le prefetture dell'area interessata, quindi del cratere, e il tavolo di monitoraggio nel cui ambito ci sono i rappresentanti, di solito un rappresentante della prefettura, dei gruppi interforze.
  Questo coordinamento, per quanto riguarda l'attività della ricostruzione – è su quella che noi abbiamo una competenza esclusiva con deroga territoriale – si esplica, quindi, attraverso l'attività della sezione specializzata o dei tavoli di monitoraggio, perché a volte le imprese che lavorano alla ricostruzione hanno altre pratiche in corso presso le prefetture competenti territoriali, e in quella sede ci coordiniamo anche per le attività successive.

  TULLIO PATASSINI. Vi ringrazio per il lavoro che svolgete, è importante in territori storicamente non interessati da fenomeni mafiosi poter mantenere un cordone di sicurezza per preservare veramente la buona impresa e la buona amministrazione.
  Vorrei porre una domanda. Il livello di approfondimento che fate su ogni azienda è discrezionale, giusto? Decidete, quando vi arriva, per dire, la Mario Rossi srl, di fare un accertamento, poi magari dall'accertamento viene fuori l'accesso alla banca dati e così via.
  È evidente che, se nel corso del tempo si verificano situazioni di approfondimento, è giusto e doveroso che le facciate. Avete una discrezionalità nel definire i livelli di approfondimento prima di iscrivere un'azienda in questa white list o nell'anagrafe?
  Siccome chiaramente in questo il fattore tempo, soprattutto in appalti derivanti da situazioni di calamità naturali, è determinante, mediamente quanto riuscite a essere tempestivi? Un anno, un giorno, un mese? Evadete trenta pratiche al giorno?

  PAOLO GIOVANNI GRIECO, Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Quanto alla discrezionalità sugli approfondimenti, partiamo dalla base: accediamo alla banca nazionale antimafia e attraverso i dati che già ci dà il sistema abbiamo una prima griglia. A fare una verifica nel concreto è la DIA con l'accesso alle sue banche dati. Noi partiamo dalla base, quella che ci forniscono la DIA o la BDNA: su quella, attraverso eventuali collegamenti con altre società partecipate o attraverso i familiari, le forze di polizia fanno controlli a livelli sempre più di maggiore approfondimento sia sulle società, eventualmente, che partecipano alla società interessata sia sui familiari, arrivando anche alle situazioni legate ad altri controlli che sono stati fatti con elementi della criminalità organizzata.
  C'è, quindi, una certa discrezionalità, ma partiamo secondo delle regole, dei parametri certi. È un'attività all'inizio vincolata, ma che poi si estende sicuramente secondo un criterio di discrezionalità.
  Per quanto riguarda il fattore tempo, abbiamo gestito più di 20.000 istanze e gestiamo tra L'Aquila e il centro Italia sui 16-18.000 operatori economici. Abbiamo un ritmo che ha visto le cento domande al giorno. Adesso siamo sulle quaranta domande al giorno. Siamo in grado di rispondere in tempi celeri, comunque, nonostante i tempi siano un po’ dilatati per l'alto numero di domande, in caso di necessità – lo stabilisce proprio l'articolo 30 del decreto-legge istitutivo n. 189 del 2016, convertito nella legge n. 229 del 2016 – si prevede anche una procedura accelerata per quelle ditte affidatarie, per le quali dobbiamo dare subito una risposta.
  Per i tempi medi possiamo parlare di trenta-sessanta giorni. Dipende anche dalla complessità dell'analisi, dalla prefettura che ci risponde. Ci sono prefetture a più alta tensione di criminalità, quindi chiaramente anche i tempi di risposta si allungano. Tempi più lunghi ci sono soltanto nel caso in cui vengono evidenziate criticità che devono portare a un approfondimento, per cui ci avvaliamo della deroga termini, e a quel punto si può andare anche oltre l'anno. È chiaro però che secondo il nostro sistema dell'anagrafe, come delle white list, se non Pag. 16si è iscritti, non si lavora. In realtà, questo tutela abbastanza il sistema della legalità che si impernia sull'anagrafe.

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Vorrei aggiungere solo una cosa. Non so se ho intuito bene dalla sua domanda, quando parlava di discrezionalità. Forse, voleva intendere: avete una discrezionalità tale per cui potete anche accantonare una pratica?

  TULLIO PATASSINI. Volevo riferirmi a un caso semplice.
  È evidente che, se io controllo una società di un certo tipo, magari c'è un controllo di primo livello di carattere formale; da quel controllo di primo livello di carattere formale potrebbe non rilevarsi nulla. Il collegamento per un'altra società ci può stare, ma perché ormai l'operatore è a conoscenza di fatti o perché la banca dati fa nascere un sospetto magari perché la risposta è di un certo tipo. Ci può stare l'esempio di un'azienda che non ha mai lavorato in un territorio parte da una zona dell'Italia e arriva a Macerata, per fare l'esempio che faceva lei, ed è diverso dal caso di un'azienda che da settant'anni lavora a Macerata.
  Mi riferivo a una discrezionalità operativa, non personale.

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Dal lato del provvedimento, essendo l'interdittiva discrezionale in modo pieno, è ovvio che se non sono convinto di emettere il provvedimento interdittivo, non lo emetto. E posso anche aspettare il tempo necessario di convincermi, se mi voglio convincere. Discrezionalità significa questo.
  Ovviamente, se dalla situazione vedo che il gruppo interforze mi ha espresso parere positivo all'emissione di un'interdittiva, la DIA mi ha dato dal suo punto di vista già gli elementi e mi ha detto che si dovrebbe procedere con un provvedimento interdittivo, se non faccio l'interdittiva in quell'occasione, la scelta è sospetta.
  Nel momento in cui, invece, siamo ancora in fase di accertamento e abbiamo l'iscrizione speditiva, quindi il soggetto può lavorare, non blocchiamo il lavoro, il soggetto può lavorare. Anche se non ci mettiamo trenta o sessanta giorni, ma ci mettiamo sei mesi, il problema non sussiste per l'azienda.

  MARZIA FERRAIOLI. Ascoltando le cose interessanti che devo dire ignoravo, questi interventi, questi incontri sono massimamente preziosi.
  Essendo io una penalista, ho degli argomenti e un linguaggio diverso, quindi ho bisogno di alcuni chiarimenti, anche se sembra banale che io li richieda.
  Innanzitutto, immagino che siamo in buona sostanza in un contesto omologabile alle misure di prevenzione. Nei procedimenti per misure di prevenzione praticamente l'oggetto dell'attenzione è la persona più che il fatto, sicché chi viene interdetto, l'azienda, la ditta interdetta, lo è per la presenza di un soggetto, non per un fatto, ma per un soggetto sospettato di qualcosa. Fermatemi se ho ben capito, ma vorrei fare prima delle altre domande.
  Il suo collega, il dottor Grieco, ha parlato di deroga dei termini: è deroga o proroga dei termini?
  Ho ancora un'altra domanda: che cosa si intende per reato indiziante, che non appartiene al linguaggio processual-penalistico, se non all'interno del contesto delle misure di prevenzione? Ecco perché mi ricollego alle misure di prevenzione, perché è lì che trovo l'indizio attraverso il quale comincia un procedimento di prevenzione, ma l'indizio viene fuori dall'uso di macchine importantissime, di Ferrari, da parte di una persona che non lavora. Ecco, quello è l'indizio che fa scattare la misura di prevenzione nelle misure di prevenzione. Qui che cos'è che la fa scattare, il collegamento con una ditta mafiosa? E come? Attraverso che cosa? Attraverso un caffè al bar o qualcos'altro?
  Ho bisogno di questi chiarimenti.

  PAOLO GIOVANNI GRIECO, Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione Pag. 17 e contrasto antimafia sisma. Sulla deroga dei termini, in effetti, comunichiamo all'interessato che ci avvaliamo di questa facoltà di non rispettare i termini di conclusione del procedimento previsti dal codice antimafia, al termine dei quali scatta questa forma di silenzio/assenso, per cui la ditta può comunque lavorare. In realtà, è una sospensione dei termini.
  Quanto alle altre domande, vorrei precisare che non siamo giudici, non lavoriamo sui reati e non diamo giudizi.

  MARZIA FERRAIOLI. Io non sono prefetto e ho bisogno di capire quello che mi manca.

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Vorrei soltanto aggiungere una cosa.
  Per quanto riguarda l'interdittiva, non viene considerata una misura di prevenzione, tant'è vero che viene prevista dal libro 2 del codice antimafia, come se il legislatore l'avesse voluta considerare una cosa a parte rispetto sia alle misure di prevenzione sia al sistema penalistico.
  La giurisprudenza amministrativa, almeno quella del Consiglio di Stato, parte dal presupposto che parliamo più di un sistema che si avvicina al sociologico che al penalistico, tant'è vero che, quando facciamo il controllo delle situazioni, parliamo di fatti e di persone. È vero che alcune volte ci riferiamo alla persona, se ha commesso o non ha commesso, ma altre volte ci riferiamo a fatti succeduti altrove a cui questa persona è collegata soltanto momentaneamente. È, quindi, un indizio generalizzato poiché tante cose fanno apparire che lui è incastrato in un meccanismo tale per cui non è estraneo alla criminalità organizzata.
  Ovviamente, ripeto che è una tutela avanzata del codice, talmente avanzata che fuoriesce dalle regole penali, tant'è vero che il giudice amministrativo parla del «più probabile che non». E che regola giuridica è il «più probabile che non»? Non è una regola giuridica. Dal momento che io vado a condannare; in effetti, l'interdittiva è una condanna, perché fa più male.
  Quando abbiamo avuto un incontro e abbiamo sottoscritto una convenzione con la procura distrettuale di Ancona, effettivamente c'erano degli avvocati che dicevano che le interdittive fanno molto più male rispetto a una misura di prevenzione o a un rinvio a giudizio, perché il penale ha bisogno delle prove. Quando poi sarai condannato, se sarai condannato, ci sono le prove che ti inchiodano, tu vai anche in galera. Qui, molte volte, rimani nudo per un'attività soltanto indiziante, cioè io mi devo convincere che è più probabile che non che tu partecipi all'attività mafiosa e sei condizionabile, anche se tu non lo sai. Questo è.

  MARZIA FERRAIOLI. Posso chiarire un attimo?
  In effetti, intendevo dire questo. Si previene anche se c'è il più probabile che non. Non facevo riferimento all'interdizione, ma all'atteggiamento sospettoso dell'autorità rispetto a un contesto. Si previene una qualunque altra cosa. Come accade nel procedimento, è la prevenzione il mio riferimento, ma non mi riferivo all'interdizione, alla sanzione conclusiva, al procedimento. Voi prevenite. Ecco perché parlavo di prevenzione.

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Sicuramente è anche una forma di prevenzione, ma non nel senso del codice.

  PRESIDENTE. Dobbiamo avviarci alla conclusione. Visto non ci sono altre domande, vorrei cercare di fare il punto per verificare se ho capito.
  Qui emerge che la white list di per sé ha diversi problemi. Mi ha colpito molto che nella legge n. 190 ci sia il trasporto di materiale in discarica per conto terzi, ma manchino delle categorie. Non vedo chi gestisce gli impianti, per esempio, della gestione dei rifiuti. Manca la questione sulle bonifiche e chi andrà a fare bonifiche, visto che adesso non c'è solo il terremoto, ma anche per esempio la Terra dei fuochi. Pag. 18Settore di interesse della nostra Commissione è anche quello delle bonifiche.
  Che cosa significa, questo? Che gli operatori che fanno le bonifiche e gestiscono lo smaltimento dei rifiuti non vengono controllati, e quindi possono partecipare all'appalto, al business, senza essere controllati nella white list?
  Come avviene il coordinamento tra le varie procure per quanto riguarda la white list, secondo la sua esperienza, visto che l'obbligo della white list è nella sede di appartenenza? Il territorio in cui opera l'impresa potrebbe essere molto più ampio. Per questo c'è stato bisogno anche di fare delle white list ad hoc, come per la Terra dei fuochi, dove si estendano i controlli, tra cui anche quest'anagrafe, la cui struttura è però limitata a un particolare evento, a un particolare territorio.
  Vorrei capire le lacune della white list, visto che c'è stato bisogno di quest'ulteriore passo, di quest'ulteriore struttura.
  L'ultima domanda è questa: questo vostro maggior controllo, maggior dialogo con le varie procure e tutte le forze coinvolte, a livello centrale generale, se fosse esteso, poi non è facilmente replicabile? Potete andare più a fondo proprio perché vi occupate soltanto di una piccola porzione.

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Alle white list, a come funzionano e alle limitazioni che possono avere avevo accennato.
  Se consideriamo la white list prevista dalla n. 190, ci si iscrivono le società che svolgono quelle attività. Non possono iscriversi altre società, va bene? Tutte quelle che svolgono quelle attività, in tutto o in parte, ma quelle attività, possono chiedere l'iscrizione.
  La white list, poi, nel controllo per vedere se quell'impresa è pulita o non lo è, si rifà sempre all'articolo 84 del codice, e cioè va a vedere se dei reati ostativi sono a carico della persona, e se ce ne sono, non le dà l'iscrizione; bisogna vedere se ci sono eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa in questa società che chiede l'iscrizione alle white list, e il prefetto valuterà tutti i reati indizianti. Quando parlavamo di reati indiziante, la professoressa diceva proprio questo. Sono indizianti: l'usura, il riciclaggio, la contraffazione, tutti i reati previsti dalle norme ben catalogate dall'articolo 84, lettera c).
  In effetti, il prefetto, quando si trova davanti a uno di questi reati, capisce che deve andare più a fondo. Non è che con questo reato ha già la soluzione. Deve andare più a fondo, e quindi si fa dare gli atti istruttori, si fa dare le sentenze, si fa dare tutte le investigazioni fatte per quel tipo di reati, e si vede che relazioni ha la persona. Il prefetto, nel momento in cui ha fatto quest'accertamento, se c'è uno di questi reati indizianti, può anche ritenere che comunque è salvo dalla criminalità organizzata, e quindi lo iscrive nella white list.
  Quando, invece, si parla dei reati ambientali, che noi abbiamo messo nelle linee guida 2 e consideriamo come motivo per fare ulteriore ricerca, il prefetto non lo fa.

  PRESIDENTE. Perché mancano alcune attività imprenditoriali importanti tra quelle che possono iscriversi alla white list?

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Se mancano, bisogna metterle. È il legislatore che le deve mettere, perché questo è un numero chiuso. Ci vuole una norma che ampli quelle attività per dire: le white list si possono richiedere, oltre che per queste attività, anche per altre. Le altre possono essere i reati ambientali, faccio un'ipotesi, quelle che dice lei.

  PAOLO GIOVANNI GRIECO, Viceprefetto vicario della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Fuori dalla white list esiste comunque la comunicazione informazione antimafia, l'ordinario sistema di certificazione.
  Laddove la stazione appaltante debba affidare dei lavori estranei alle nuove categorie delle white list, deve comunque acquisire la certificazione antimafia prevista per quel tipo di lavori, che può essere sotto la forma della comunicazione antimafia o dell'informazione antimafia a seconda della Pag. 19soglia o della tipologia. Il sistema, in questo senso, è chiuso. La white list è un'agevolazione per determinate categorie, forse quelle più frequentemente utilizzate. Comunque, fu una scelta del legislatore dell'epoca. Al di fuori di queste, però, esiste la certificazione ordinaria.

  PRESIDENTE. Quanto al fatto che estendere la struttura comporterebbe comunque...

  CARMINE VALENTE, Direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. Effettivamente, la struttura nasce per uno scopo ben preciso: quello del terremoto. E, ovviamente, è una struttura centralizzata con uno scopo preciso che si è organizzata per poter procedere a un controllo e a un accertamento per le società che lavorano per il terremoto.
  Ben potrebbero aggiungersi, però, non tout court tutte le attività, ma si potrebbe aggiungere, come dicevo prima, tutto ciò che riguarda la bonifica e i rifiuti. Oggi, lo Stato si trova di fronte a questo problema grosso: dopo aver ricevuto la sanzione europea ed essere stato condannato, siamo dovuti correre ai ripari per fare un'indagine su tutti i siti da bonificare. Ne abbiamo individuati addirittura 4.500. I primi soldi sono stati utilizzati per individuare le bonifiche più urgenti, e quindi abbiamo messo su questa cosa.
  Io dico: perché tutte le bonifiche e tutti i reati ambientali che riguardano le bonifiche, i rifiuti e così via, non li possiamo dare come uno scopo allegato allo scopo del terremoto? Una sezione, l'anagrafe che io dirigo, ben potrebbe farlo. Oggi, ho 17.000 richieste su cui ho fatto accertamento: se ne ho altre 10.000, lo posso fare, ampliando un attimo la struttura, ma l'organizzazione rimane identica.
  Cosa diversa è, invece, se lei dice: con questa struttura centralizzata, perché non si fa tutto il controllo preventivo antimafia in Italia, a quel punto togliendolo alle prefetture? Secondo me è sbagliato perché il sistema delle prefetture funziona perché sta sul territorio, è la nostra longa manus, è la longa manus dello Stato. Non ce ne possiamo privare nell'ambito del controllo preventivo ordinario antimafia.
  Secondo me uno scopo in più la mia anagrafe lo potrebbe avere, ma non è che voglia buttarmi avanti, perché alla fine è soltanto lavoro in più, quello per i rifiuti. Credo, però, che per una certa organizzazione e snellezza dei procedimenti non sarebbe peregrino. Poi il legislatore fa quello che vuole. All'inizio era interessato solo il terremoto del cratere, poi Ischia, Campobasso, Catania. Evidentemente, il legislatore si sta creando il problema che questa struttura non deve valere solo per una cosa, ma per le emergenze.
  I rifiuti sono un'emergenza. Bene. Possiamo utilizzarla. Questo è il mio pensiero, anche se rimane qui, perché è il pensiero di un direttore, punto.

  PRESIDENTE. Non essendoci ulteriori domande, ringrazio i nostri ospiti per la presenza.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta, sospesa alle 10.30, è ripresa alle 10.40.

Comunicazioni del Presidente.

  PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha convenuto che la missione in Campania, già prevista il 30 e il 31 maggio 2019, abbia luogo il 29 e il 30 maggio 2019. Nella medesima riunione è stato altresì convenuto che una delegazione della Commissione svolga una missione in Emilia Romagna dal 17 al 20 settembre 2019.

  La seduta termina alle 10.45.