Sulla pubblicità dei lavori:
Mura Romina , Presidente ... 3
INDAGINE CONOSCITIVA SUI LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer.
Mura Romina , Presidente ... 3
Ierussi Jacopo , presidente dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer ... 3
Mura Romina , Presidente ... 6
ALLEGATO: Documentazione trasmessa dall'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer ... 7
Sigle dei gruppi parlamentari:
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Lega - Salvini Premier: Lega;
Partito Democratico: PD;
Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI;
Fratelli d'Italia: FdI;
Italia Viva: IV;
Coraggio Italia: CI;
Liberi e Uguali: LeU;
Misto: Misto;
Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È;
Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.
PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
ROMINA MURA
La seduta comincia alle 11.10.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web tv.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, l'audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.
Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Interviene in rappresentanza di Assoinfluencer il presidente Jacopo Ierussi e, nel ringraziare il nostro ospite per la sua partecipazione, gli cedo subito la parola, ricordando che la sua relazione dovrebbe avere una durata orientativa di dieci minuti. Prego.
JACOPO IERUSSI, presidente dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer. La ringrazio, presidente, così come ringrazio la Commissione per l'attenzione che mi concederà oggi quale rappresentante di Assoinfluencer, nonché, permettetemi, il dottor Federico Tolo, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione, che ha reso possibile questo mio intervento.
L'Associazione italiana influencer, nota anche come Assoinfluencer, è la prima nel suo genere in Italia e credo che la mia presenza in questa aula diventerà parte integrante del suo percorso di consolidamento, iniziato tempo addietro in conformità con i canoni della legge n. 4 del 2013, disciplinante le professioni ordinistiche, non soltanto per l'importanza che questa occasione riveste per la nostra associazione di categoria, ma proprio per la circostanza che sia in corso un'indagine conoscitiva sulla professione che intendiamo rappresentare.
Qualche anno fa, pronunciare nella stessa frase le parole «relazioni industriali» e «professioni» insieme alle parole «influencer» e «content creator» o «streamer» o, ancora, «podcaster» avrebbe provocato numerosi sorrisi e personalmente ne sono stato testimone in numerosi casi.
Quello che oggi, invece, appare manifesto è che ci troviamo di fronte non a un semplice fenomeno di carattere sociale, figlio dell'era della comunicazione digitale, ma a persone che hanno trovato una modalità per trasformare i social media in uno strumento di lavoro. La lettura delle statistiche e dei dati generati dal nuovo profilo dimostra che le strumentazioni hardware e software da impiegare per audio e video, le tecniche di copywriting e, ancora, tutte le novità che si stanno sviluppando intorno a queste figure sono fattori assolutamente assimilabili a quelli necessari agli altri professionisti Pag. 4 per procurarsi il reddito, rendendo qualificata la prestazione.
Questa è anche la ragione per cui abbiamo costituito un comitato scientifico, che ha già prodotto diverse pubblicazioni e che ha stipulato un protocollo d'intesa con il Dipartimento di scienze della comunicazione della Università degli studi di Roma «La Sapienza» proprio per sviluppare percorsi di formazione specialistica e promuovere la ricerca sul tema in questione. Infatti, l'idea che sia sufficiente avere un profilo su una piattaforma social per raggiungere la visibilità necessaria per essere un influencer è ormai superata ed è un pregiudizio che ci stiamo lasciando dietro.
La grande complessità di questa categoria professionale deve essere attribuita alla sua fluidità, potendo qualunque professione – manager, artista o divulgatore scientifico – convivere in parallelo con quella di influencer, ma, al contrario, non è detto che qualunque professionista possa essere identificato come un vero influencer per il solo fatto che produca contenuti pubblicati sui social media.
Nonostante ciò, ci troviamo oggi di fronte a un'evidente situazione di deregulation e di incertezza giuridica, che ha portato i numerosi professionisti con cui ci siamo confrontati a denunciare la carenza di tutele e di regole chiare che affligge la loro professione.
Per capire un fenomeno nuovo a livello giuridico e socioeconomico è opportuno ripartire dalle basi: l'inarrestabile processo di digitalizzazione della realtà che ci circonda ha trovato il suo spazio anche nel mondo del lavoro, che da sempre si è contraddistinto per lo scambio di beni e servizi da un soggetto, il cosiddetto «lavoratore», a un altro, il cosiddetto «datore di lavoro», in cambio di un equo compenso, la cosiddetta «retribuzione».
Questo paradigma ben noto trova la sua consacrazione nel diritto privato nell'articolo 2094 del codice civile, risalente al 1942. Tuttavia, la sua formulazione, aderente alle esperienze del periodo sindacale corporativo, è stata superata a poche decadi di distanza dal rapido mutamento dei processi industriali e dalla nascita di nuove forme d'impresa, tra cui può essere ricompresa anche questa in esame.
Per queste ragioni, se già era desueta l'idea che il lavoro potesse essere distinto in base alla sua natura, intellettuale o manuale, come risulta dal già citato articolo 2094 del codice civile, con la nascita della categoria professionale degli influencer e di tutte le sue partizioni, da quello classicamente inteso ai content creator, agli streamer e così via, emerge un nuovo fattore che potrebbe modificare proprio l'articolo 2094 in tale senso: «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale nonché la propria immagine e credibilità». Senonché l'evoluzione costante del mercato del lavoro ha visto la fine del predominio del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, voluto dal legislatore e diventato quasi una figura mitica, oggetto di scherno della cinematografia moderna con Checco Zalone al pari di quanto avveniva con Charlie Chaplin in Tempi moderni.
Non è un caso che, a livello europeo, i giuslavoristi negli ultimi anni parlano sempre di più di flexicurity, ovvero di flessibilità e di fluidità del mondo del lavoro, a noi italiani parzialmente sconosciute.
La fluidità che contraddistingue, invece, proprio la categoria degli influencer ha reso il lavoro autonomo la sua forma contrattuale prevalente. Infatti, la prestazione di influencer è difficilmente riconducibile al concetto di subordinazione, ai sensi articolo 2094 del codice civile, essendo piuttosto configurabile come una prestazione resa ai sensi articolo 2222 del codice civile medesimo, poiché, nel caso di specie, si sostanzia nella creazione di un contenuto digitale attraverso un'organizzazione del tutto autonoma per un fine di carattere commerciale.
Ad ogni modo, le maglie di questa categoria si confermano larghe e comprendono anche la subordinazione, come nel caso dei cosiddetti «brand ambassador», ovvero di influencer formalmente assunti dalle aziende e spesso inseriti nella loro organizzazione affinché contribuiscano a Pag. 5incrementare il loro brand awareness presso il pubblico e le vendite.
Ho avuto modo di leggere le linee guida interne di multinazionali che distinguono esplicitamente l'ambassador dall'influencer sulla scorta di questo elemento di discrimine.
È pur vero poi che possono esserci dei casi in cui tra l'azienda e l'influencer si instaura un rapporto continuativo, non limitato alla realizzazione di un opus perfectum e che può essere stipulato un comune accordo sulle modalità di coordinamento, riguardante, ad esempio, l'indicazione dell'orario e del giorno in cui postare, il numero dei post e degli hashtag da inserire, pur restando l'organizzazione dell'attività del tutto autonoma, ma configurandosi ipoteticamente una prestazione ai sensi dell'articolo 409, terzo comma, del codice di procedura civile, ovvero una fattispecie di lavoro parasubordinato.
Alla luce di queste considerazioni, sembra difficile ricondurre a un'unica fattispecie contrattuale il rapporto di lavoro di un influencer, in quanto occorre fare riferimento alle peculiarità delle singole prestazioni caso per caso, come la migliore giurisprudenza e dottrina ci insegnano da anni.
A titolo esemplificativo, i microinfluencer si conformano maggiormente all'organizzazione del committente, spesso partecipando a eventi promozionali e, contestualmente, pubblicando i relativi contenuti sulla scorta delle direttive impartitegli, accettando come metodo di pagamento lo scambio di merci, se non, in situazione veramente al limite, persino il prestito di merci, mentre i macroinfluencer, grazie al potere contrattuale derivato loro dalla notorietà, nella quasi totalità dei casi si comportano come liberi professionisti e possono avere l'ultima parola sul loro onorario.
L'evoluzione del fenomeno è in forte crescita, secondo i dati dell'Osservatorio nazionale influencer marketing, e attualmente non è stata accompagnata da alcun intervento del legislatore volto a regolamentare il settore, né sussiste una contrattazione collettiva per coloro i quali rientrano nell'ambito della subordinazione.
Un esempio sul punto è l'assenza di specifici codici ATECO. Allo stato, quelli maggiormente applicati a chi intraprende la professione di influencer sono: il 73.11.01, per l'ideazione di campagne pubblicitarie, il 73.11.02, per la conduzione di campagne pubblicitarie; il 74.90.99, per le altre attività professionali, il 90.01.09, per le altre rappresentazioni artistiche.
In definitiva, si tratta di una nuova professione che non ha suscitato l'interesse del legislatore, a differenza di quanto avvenuto, a titolo esemplificativo, per i lavoratori della gig economy, quali i rider.
A mio avviso, l'assenza di una specifica regolamentazione spinge gli operatori del settore a concentrarsi sugli aspetti prettamente economici della loro professione, le cui complessità sono già state testimoniate in questa sede.
Stiamo perdendo una grande occasione per indirizzare questa categoria verso scopi di natura sociale. Stiamo perdendo un'occasione che possiamo considerare quasi unica.
È indubbio, ed è già successo, che il lavoro di un influencer possa migliorare la realtà che ci circonda, avere una finalità civica ed essere una leva per il Terzo settore, tant'è che proprio su questo aspetto e sulla sua incentivazione stiamo lavorando attivamente con l'ASI (Associazioni sportive sociali italiane), ente di promozione sportiva del CONI facente parte Forum del Terzo settore.
Questo stato dell'arte dovrebbe suggerire la creazione di una normativa ad hoc, valida per tutti gli operatori del settore o comunque per un determinato target rientrante nelle professioni del web, così da azzerare i dubbi e le perplessità degli interpreti. Infatti, come già illustrato, buona parte dell'attuale sistema giuridico, grazie alla sapiente opera del legislatore, è applicabile agli influencer, ma la scelta sul corretto istituto contrattuale è resa difficile dal permanere di zone grigie o tutele non adeguate.
Ci siamo permessi di portare alla vostra attenzione alcune nostre proposte che troverete nella memoria scritta depositata agli atti. Siamo a disposizione per ogni ulteriore Pag. 6 richiesta della Commissione. Vi ringrazio molto per l'attenzione.
PRESIDENTE. Ringrazio l'audito, per il contributo reso ai lavori della Commissione e per la documentazione depositata, di cui autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (vedi allegato). Dichiaro quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 11.20.
Pag. 7ALLEGATO